POSSIBILI EFFETTI ANTICONCORRENZIALI
DELLE CONCENTRAZIONI ORIZZONTALI
EFFETTI NON
COORDINATI
(„unilaterali“)
EFFETTI
COORDINATI
EFFETTI DELLA
CONCENTRAZIONE
modifica della NUMERO delle imprese
modifica degli elementi STRUTTURALI
delle imprese
nuove quote di mercato,
costi diversi, ecc.
MODIFICA DEL COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE SUL MERCATO
MODIFICA DEL COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE SUL MERCATO
aumento dei prezzi,
diminuzione delle quantità?
unilateralmente
in virtù di nuove possibilità
di coordinamento fra imprese
POSSIBILI EFFETTI ANTICONCORRENZIALI
DELLE CONCENTRAZIONI ORIZZONTALI
EFFETTI NON
COORDINATI
(„unilaterali“)
mediante l'eliminazione di importanti
vincoli concorrenziali per una o più
imprese, in modo tale che le stesse
possano, di conseguenza, detenere un
maggiore potere di mercato,
senza mettere in atto un comportamento
coordinato
EFFETTI
COORDINATI
concentrazioni che comportano, nell'ambito
di mercati oligopolistici l'eliminazione di
importanti vincoli concorrenziali che le
imprese partecipanti alla concentrazione
esercitavano in precedenza l'una sull'altra
possono ostacolare in modo significativo
una concorrenza effettiva anche quando è
poco probabile un coordinamento tra i membri
dell'oligopolio.
BENI
ETEROGENEI
sì, se la sostituibilità fra
prodotti è bassa
aumento
di prezzo ?
diminuzione della
quantità prodotta?
i concorrenti aumentano le
quantità prodotte?
FATTORI
(verificare se è probabile che da una concentrazione
derivino effetti non coordinati significativi)
quote di mercato
elevate
clienti hanno limitate
possibilità di cambiare
fornitore
improbabilità di un
aumento delle forniture
da parte die concorrenti
se i prezzi aumentano
imprese diretti
concorrenti
Capacità dell'impresa risultante
dalla concentrazione di ostacolare la
crescita dei concorrenti
eliminazione di un'importante
forza concorrenziale
EFFETTI
COORDINATI
attraverso la modifica della natura del
processo concorrenziale
in modo tale che sia significativamente più
probabile che imprese, le quali
precedentemente non
coordinavano il loro comportamento, si
coordinino ed aumentino i prezzi o
ostacolino in altro modo una
concorrenza effettiva.
creazione o rafforzamento di
una posizione dominante
collettiva
coordinamento più facile,
più stabile o più efficace per
imprese che già si
coordinavano prima
della concentrazione,
accresciuta probabilità che le
imprese riescano a coordinare il loro
comportamento e ad aumentare i prezzi, senza
dover concludere un accordo
o ricorrere a una pratica concordata
COORDINAMENTO
mantenimento dei prezzi
al di sopra del livello
concorrenziale.
divisione del mercato
aggiudicandosi a turno i contratti nei
mercati fondati su gare.
coordinamento
più probabile
SE relativamente semplice raggiungere
un'interpretazione comune circa i termini
del coordinamento stesso
coordinamento
sostenibile
possibile verificare rispetto
dei termini del
coordinamento
meccanismi deterrenti credibili che
possano essere attivati
in caso di scoperta di deviazioni
le reazioni degli estranei (concorrenti non
aderenti e clienti) non
devono essere in grado di pregiudicare i
risultati attesi dal coordinamento
CONSIDERAZIONI
DI EFFICIENZA
l'incremento di efficienza generato
dalla concentrazione probabilmente
accrescerà la possibilità e l'incentivo
dell'impresa
risultante dalla concentrazione a
comportarsi in modo proconcorrenziale a vantaggio dei
consumatori, controbilanciando gli
effetti negativi per la concorrenza che
l'operazione potrebbe altrimenti
produrre.
ACQUISTO
SUPPORTO
TITOLARITÀ
AUTORE O
AVENTE DIRITTO
« La plus sacrée, la plus personnelle de toutes
les propriétés est le fruit de la pensée d'un écrivain. »
Le Chapelier, 1791
il diritto d‘autore nella società dell‘nformazione ?
digitalizzazione
Internet
le creazioni oggetto del diritto d‘autore
„opere di
carattere
creativo“
• che appartengono alla letteratura, alla musica
alle arti figurative, all‘architettura, al teatro ed
alla cinematografia
qualunque ne sia il
modo o la forma di
espressione
• anche
 programmi per elaboratore
 banche dati
 opere del c.d. disegno industriale
di regola: indipendentemente dal merito, rilevante
è solo l‘apporto personale dell‘autore
artt.1 e 2 CUB
art. 2575 c.c.
art. 1 l.aut.
la protezione del
diritto d‘autore
copre
le espressioni e non le idee, i procedimenti, i
metodi di funzionamento o i concetti
matematici in quanto tali“
particolare
carattere
creativo
dell‘opera
art. 9 n.2 TRIPS
rappresentazione
della realtà
originalità o
individualità
dell‘opera
diritto
d‘autore
diritto esclusivo
di utilizzare la
diritto
patrimoniale
rappresentazione
dell‘idea
diritto
morale
IRRINUNCIABILE
INTRASMISSIBILE
IMPRESCRITTIBILE
il diritto patrimoniale dell‘autore
diritto esclusivo di utilizzare
economicamente l‘opera in ogni forma
o modo, originale o derivato
RIPRODUZIONE
DISTRIBUZIONE
COMUNICAZIONE
DURATA DEI
DIRITTI DI
UTILIZZAZIONE
ECONOMICA
di regola: 70
ANNI DOPO
LA MORTE
DELL‘AUTORE
ELABORAZIONE
TRADUZIONE
ESECUZIONE
RAPPRESENTAZIONE
ECC.
NOLEGGIO E
PRESTITO
poi
PUBBLICO
DOMINIO
riproduzione ed altra
utilizzazione sono libere
L‘EVOLUZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO
SUL DIRITTO D‘AUTORE dal 1988 al 1993
1988 Libro Verde sul diritto d’autore e la sfida delle tecnologie
accesciuta importanza economica delle industrie che
necessitano di „copyright protection“ (1.2.5)
assicurare il buon funzionamento del mercato comune
(discipline diverse fra loro frammentano il mercato, 1.3.2)
aspetti in merito ai quali intervenire: riproduzione non
autorizzata, sia a fini commerciali (piracy) che privati; diritto di
distribuzione, esaurimento e diritti di noleggio; tutela giuridica die
programmi per elaboratore; tutela giuridica delle banche dati.
1991 Direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per
elaboratore
1992 Direttiva su prestito e noleggio
1993 Direttiva sulla armonizzazione della durata di protezione del
diritto d’autore
EVOLUZIONE 1994-1996
•1994 Libro Verde “Il diritto d’autore e i diritti connessi
nella società dell’informazione”
definizione di un ambito normativo chiaro per lo sviluppo
della società dell’informazione attraverso la libera
circolazione dei “servizi dell’informazione”
punti chiave: digitalizzazione; differenza fra
comunicazione al pubblico e comunicazione individuale;
noleggio e distribuzione elettronica; ruolo delle società di
gestione collettiva; tecnologie di gestione dei diritti;
armonizzazione dei diritti morali dell’autore
1996 Direttiva sulla tutela giuridica delle banche dati
1996 Comunicazione sul diritto d’autore e I diritti connessi nella società
dell’informazione (c.d. Follow-up)
punti chiave: diritto esclusivo di riproduzione da definire chiaramente ed
armonizzare, con armonizzazione anche delle eccezioni; armonizzazione del
diritto applicabile alle trasmissioni a richiesta (“on-demand”) e delle sue
eccezioni; previsione di strumenti di tutela giuridica dei sistemi anti-riproduzione;
armonizzazione del diritto di distribuzione e limitazione del principio
dell’esaurimento al solo smercio di prodotti (non anche alla fornitura di servizi,
compresi quelli forniti in rete)
2001 Direttiva 2001/29/CE sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione
armonizzazione dei diritti di riproduzione, distribuzione e comunicazione al
pubblico
armonizzazione della tutela giuridica
armonizzazione degli strumenti di tutela giuridica dei sistemi anti-riproduzione
lista esaustiva di eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di
comunicazione al pubblico (facoltà degli Stati membri di disporre eccezioni o
limitazioni)
Cons.4
Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto
d'autore e di diritti connessi, creando una maggiore
certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di
protezione della proprietà intellettuale, promuoverà
notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici,
segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di
conseguenza una crescita e una maggiore competitività
dell'industria europea per quanto riguarda sia la fornitura
di contenuti che le tecnologie dell'informazione nonché,
più in generale, numerosi settori industriali e culturali.
Ciò salvaguarderà l'occupazione e favorirà la creazione
di nuovi posti di lavoro.
RIPRODUZIONE
CAPO II DIRITTI ED ECCEZIONI
Articolo 2 (Dir. 2001/29)
Diritto di riproduzione
Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto
elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare
la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in qualunque modo o forma, in tutto
o in parte:
a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto
riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le
loro riproduzioni fonografiche;
d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola,
per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro
pellicole;
….
DIRITTO DI
RIPRODUZIONE
Art. 13 L.633/1941
Il diritto esclusivo di riproduzione ha per oggetto la
moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo
o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia,
l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni
altro procedimento di riproduzione
Articolo 5 Dir. 2001/29
Eccezioni e limitazioni
…
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o
limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per
quanto riguarda:
a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di
qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento
avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti,
a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo
compenso;
b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una
persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né
indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei
diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione
o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo
6 all'opera o agli altri materiali interessati;
c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche
accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi
che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale,
diretto o indiretto;
….
Art. 68
1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere
per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di
riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel
pubblico.
2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche
accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei
pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti
organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio
economico o commerciale diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e
partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per
cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le
pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di
opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia
o sistema analogo.
Art. 71-sexies
1. E’ consentita la riproduzione privata di fonogrammi e
videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica
per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini
direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure
tecnologiche di cui all’art.102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La
prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi
e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce
attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72,
78-bis, 79 e 80.
Art. 102-quater
1. I titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonché del
diritto di cui all’art.102-bis comma 3, possono apporre sulle
opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di
protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i
dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro
funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti
non autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate
efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto
sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un
dispositivo di accesso o di un procedimento di
protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra
trasformazione dell’opera o del materiale protetto, ovvero sia
limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che
realizzi l’obiettivo di protezione.
on demand
contemporaneità
del godimento
dell‘opera
utenti nello
stesso luogo
=
tempo scelto
individualmente
utenti in
luoghi diversi
luogo scelto
individualmente
memorizzazione
richiesta
di accesso
messa a disposizione
der server
copia messa a
disposizione
COMUNICAZIONE
AL PUBBLICO
Cons.23 Direttiva 2001/29
La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente
il diritto d'autore applicabile alla comunicazione
di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in
senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni
al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno
origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi
trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico, su
filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri
atti.
Cons.25 Direttiva 2001/29
Dovrebbe ovviarsi all'incertezza giuridica relativa alla
natura e al grado di protezione degli atti di
trasmissione su richiesta, su rete, di opere protette
dal diritto d'autore e di materiali protetti dai diritti
connessi, prevedendo una protezione armonizzata a
livello comunitario. Dovrebbe essere chiarito che tutti i
titolari riconosciuti dalla direttiva hanno il diritto
esclusivo di rendere accessibili al pubblico le
opere protette dal diritto d'autore e i materiali protetti
da altri diritti mediante trasmissioni interattive su
richiesta («on-demand»). Tali trasmissioni sono
caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico
possono accedervi dal luogo e nel momento da essi
individualmente scelto.
Art.3 Dir. 2001/29
Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso
il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri
materiali protetti
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo
di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al
pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la
messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera
tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente.
Art. 16 l.633/1941
1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico
su filo o senza filo dell’opera ha per oggetto l’impiego di
uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo,
il telefono, la radio, la televisione ed altri
mezzi analoghi e comprende la comunicazione al
pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo,
nonché le comunicazioni al pubblico codificate con
condizioni particolari di accesso; comprende altresì
la messa a disposizione del pubblico dell’opera in
maniera che ciascuno possa avervi accesso dal
luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con
alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli
atti di messa a disposizione del pubblico.
DISTRIBUZIONE
Diritto di distribuzione
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il
diritto esclusivo di autorizzare o vietare
qualsiasi forma di distribuzione al
pubblico dell'originale delle loro opere o di loro
copie, attraverso la vendita o in altro modo.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di
copie dell'opera non si esaurisce nella
Comunità, tranne nel caso in cui la
prima vendita o il primo altro
trasferimento di proprietà nella Comunità
di detto oggetto sia effettuata dal titolare
del diritto o con il suo consenso.
Autore
d.autore
d.autore
C
d.autore
C
Germania
Regno Unito
Paesi Bassi
(28) La protezione del diritto d'autore nel quadro della
presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare
la distribuzione dell'opera incorporata in un
supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità
dell'originale di un'opera o di sue copie da parte del
titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il
contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale
oggetto nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe ritenersi
esaurito in caso di vendita dell'originale o di sue
copie da parte del titolare del diritto o con il suo
consenso al di fuori della Comunità.
(29) La questione dell'esaurimento del diritto non si
pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi
«on-line». Ciò vale anche per una copia tangibile di
un'opera o di altri materiali protetti realizzata da un
utente di tale servizio con il consenso del titolare del
diritto. Perciò lo stesso vale per il noleggio e il
prestito dell'originale e delle copie di opere o altri
materiali protetti che sono prestazioni in natura.
Diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel
quale la proprietà intellettuale è incorporata in un
supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio
«on-line» è di fatto un atto che dovrà essere
sottoposto ad autorizzazione se il diritto d'autore o i
diritti connessi lo prevedono.
banche dati: tutela di diritto d‘autore
Direttiva 96/9
A norma della presente direttiva, le banche di dati che per
la scelta o la disposizione del materiale costituiscono
una creazione dell'ingegno propria del loro autore
sono tutelate in quanto tali dal diritto d'autore
tutela di una particolare
disposizione del materiale, non
del materiale informativo in
quanto tale
Convenzione di Berna
“ le raccolte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e
antologie che, a causa della scelta o della disposizione delle
materie, costituiscono delle creazioni intellettuali, sono protette
come tali, senza pregiudizio dei diritti degli autori su ciascuna
delle opere che fanno parte delle raccolte ”
Direttiva 96/9
La tutela delle banche di dati in base al diritto d'autore
prevista dalla presente direttiva non si estende al loro
contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su
tale contenuto
Direttiva 96/9
considerando che non dovranno essere applicati altri criteri
diversi da quello di originalità, nel senso di creazione intellettuale,
per stabilire se una banca di dati sia tutelabile o meno in base
al diritto d'autore, e in particolare non dovrà essere effettuata
alcuna valutazione della qualità o del valore estetico
della banca di dati”
Art. 64-quinquies
1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di
eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o
parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e
ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di
copie della banca di dati; la primavendita di una copia nel
territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o
con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno
dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in
pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi
mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione,
presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle
operazioni di cui alla lettera b).
banche dati: tutela sui generis
Direttiva 96/9
considerando che per poter creare una banca di dati é
necessario investire considerevoli risorse umane, tecniche
e finanziarie, mentre é possibile copiarle o accedervi ad
un costo molto più basso
rispetto a quello richiesto per crearle autonomamente
“considerando che il sempre maggiore ricorso alla tecnologia
di registrazione numerica espone il costitutore della banca di
dati al rischio di riproduzione diretta e ridisposizione elettronica
del contenuto, senza autorizzazione, della sua banca di dati,
per ottenerne un'altra banca di dati, di contenuto identico,
ma tale da non violare il diritto d'autore attinente alla disposizione
del contenuto della prima banca di dati;”
considerando che tale investimento nei moderni sistemi di
memorizzazione e gestione delle informazioni non sarà effettuato
all'interno della Comunità a meno che non venga introdotta
una tutela giuridica stabile ed uniforme per tutelare i
costitutori di banche di dati”
banche dati: tutela sui generis
OGGETTO:
il contenuto
informativo
se conseguimento,
verifica e la
presentazione
hanno richiesto un
investimento
rilevante
il costitutore della banca può
vietare a terzi la „estrazione“
o il „reimpiego“
parti sostanziali
15 ANNI
estrazione
reimpiego
trasferimento permanente o temporaneo
della totalità o di una parte sostanziale
qualsiasi forma di messa a disposizione del
del contenuto di una banca di dati
pubblico della totalità o di una parte sostanziale
su un altro supporto con qualsiasi
del contenuto della banca di dati mediante
mezzo o in qualsivoglia forma
distribuzione di copie, noleggio, trasmissione
in linea o in altre forme
la tutela dei programmi per elaboratore
„insieme di istruzioni impartite all‘elaboratore
perché esegua delle operazioni“
programmi per
elaboratore
protetti come opere
letterarie
se risultato di
creazione intellettuale
dell‘autore
esclusi dalla tutela le idee e i
principi che stanno alla base di
qualsiasi elemento di un
programma,
compresi quelli alla base delle sue
interfacce
codice oggetto
codice fonte
segreto
tutela di diritto
d‘autore
brevettabilità ??
decompilazione per
ottenere la interoperabilità, non
per risalire al codice fonte
Scarica

lezioni xiii-xiv