POSSIBILI EFFETTI ANTICONCORRENZIALI DELLE CONCENTRAZIONI ORIZZONTALI EFFETTI NON COORDINATI („unilaterali“) EFFETTI COORDINATI EFFETTI DELLA CONCENTRAZIONE modifica della NUMERO delle imprese modifica degli elementi STRUTTURALI delle imprese nuove quote di mercato, costi diversi, ecc. MODIFICA DEL COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE SUL MERCATO MODIFICA DEL COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE SUL MERCATO aumento dei prezzi, diminuzione delle quantità? unilateralmente in virtù di nuove possibilità di coordinamento fra imprese POSSIBILI EFFETTI ANTICONCORRENZIALI DELLE CONCENTRAZIONI ORIZZONTALI EFFETTI NON COORDINATI („unilaterali“) mediante l'eliminazione di importanti vincoli concorrenziali per una o più imprese, in modo tale che le stesse possano, di conseguenza, detenere un maggiore potere di mercato, senza mettere in atto un comportamento coordinato EFFETTI COORDINATI concentrazioni che comportano, nell'ambito di mercati oligopolistici l'eliminazione di importanti vincoli concorrenziali che le imprese partecipanti alla concentrazione esercitavano in precedenza l'una sull'altra possono ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva anche quando è poco probabile un coordinamento tra i membri dell'oligopolio. BENI ETEROGENEI sì, se la sostituibilità fra prodotti è bassa aumento di prezzo ? diminuzione della quantità prodotta? i concorrenti aumentano le quantità prodotte? FATTORI (verificare se è probabile che da una concentrazione derivino effetti non coordinati significativi) quote di mercato elevate clienti hanno limitate possibilità di cambiare fornitore improbabilità di un aumento delle forniture da parte die concorrenti se i prezzi aumentano imprese diretti concorrenti Capacità dell'impresa risultante dalla concentrazione di ostacolare la crescita dei concorrenti eliminazione di un'importante forza concorrenziale EFFETTI COORDINATI attraverso la modifica della natura del processo concorrenziale in modo tale che sia significativamente più probabile che imprese, le quali precedentemente non coordinavano il loro comportamento, si coordinino ed aumentino i prezzi o ostacolino in altro modo una concorrenza effettiva. creazione o rafforzamento di una posizione dominante collettiva coordinamento più facile, più stabile o più efficace per imprese che già si coordinavano prima della concentrazione, accresciuta probabilità che le imprese riescano a coordinare il loro comportamento e ad aumentare i prezzi, senza dover concludere un accordo o ricorrere a una pratica concordata COORDINAMENTO mantenimento dei prezzi al di sopra del livello concorrenziale. divisione del mercato aggiudicandosi a turno i contratti nei mercati fondati su gare. coordinamento più probabile SE relativamente semplice raggiungere un'interpretazione comune circa i termini del coordinamento stesso coordinamento sostenibile possibile verificare rispetto dei termini del coordinamento meccanismi deterrenti credibili che possano essere attivati in caso di scoperta di deviazioni le reazioni degli estranei (concorrenti non aderenti e clienti) non devono essere in grado di pregiudicare i risultati attesi dal coordinamento CONSIDERAZIONI DI EFFICIENZA l'incremento di efficienza generato dalla concentrazione probabilmente accrescerà la possibilità e l'incentivo dell'impresa risultante dalla concentrazione a comportarsi in modo proconcorrenziale a vantaggio dei consumatori, controbilanciando gli effetti negativi per la concorrenza che l'operazione potrebbe altrimenti produrre. ACQUISTO SUPPORTO TITOLARITÀ AUTORE O AVENTE DIRITTO « La plus sacrée, la plus personnelle de toutes les propriétés est le fruit de la pensée d'un écrivain. » Le Chapelier, 1791 il diritto d‘autore nella società dell‘nformazione ? digitalizzazione Internet le creazioni oggetto del diritto d‘autore „opere di carattere creativo“ • che appartengono alla letteratura, alla musica alle arti figurative, all‘architettura, al teatro ed alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione • anche programmi per elaboratore banche dati opere del c.d. disegno industriale di regola: indipendentemente dal merito, rilevante è solo l‘apporto personale dell‘autore artt.1 e 2 CUB art. 2575 c.c. art. 1 l.aut. la protezione del diritto d‘autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali“ particolare carattere creativo dell‘opera art. 9 n.2 TRIPS rappresentazione della realtà originalità o individualità dell‘opera diritto d‘autore diritto esclusivo di utilizzare la diritto patrimoniale rappresentazione dell‘idea diritto morale IRRINUNCIABILE INTRASMISSIBILE IMPRESCRITTIBILE il diritto patrimoniale dell‘autore diritto esclusivo di utilizzare economicamente l‘opera in ogni forma o modo, originale o derivato RIPRODUZIONE DISTRIBUZIONE COMUNICAZIONE DURATA DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA di regola: 70 ANNI DOPO LA MORTE DELL‘AUTORE ELABORAZIONE TRADUZIONE ESECUZIONE RAPPRESENTAZIONE ECC. NOLEGGIO E PRESTITO poi PUBBLICO DOMINIO riproduzione ed altra utilizzazione sono libere L‘EVOLUZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO SUL DIRITTO D‘AUTORE dal 1988 al 1993 1988 Libro Verde sul diritto d’autore e la sfida delle tecnologie accesciuta importanza economica delle industrie che necessitano di „copyright protection“ (1.2.5) assicurare il buon funzionamento del mercato comune (discipline diverse fra loro frammentano il mercato, 1.3.2) aspetti in merito ai quali intervenire: riproduzione non autorizzata, sia a fini commerciali (piracy) che privati; diritto di distribuzione, esaurimento e diritti di noleggio; tutela giuridica die programmi per elaboratore; tutela giuridica delle banche dati. 1991 Direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore 1992 Direttiva su prestito e noleggio 1993 Direttiva sulla armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore EVOLUZIONE 1994-1996 •1994 Libro Verde “Il diritto d’autore e i diritti connessi nella società dell’informazione” definizione di un ambito normativo chiaro per lo sviluppo della società dell’informazione attraverso la libera circolazione dei “servizi dell’informazione” punti chiave: digitalizzazione; differenza fra comunicazione al pubblico e comunicazione individuale; noleggio e distribuzione elettronica; ruolo delle società di gestione collettiva; tecnologie di gestione dei diritti; armonizzazione dei diritti morali dell’autore 1996 Direttiva sulla tutela giuridica delle banche dati 1996 Comunicazione sul diritto d’autore e I diritti connessi nella società dell’informazione (c.d. Follow-up) punti chiave: diritto esclusivo di riproduzione da definire chiaramente ed armonizzare, con armonizzazione anche delle eccezioni; armonizzazione del diritto applicabile alle trasmissioni a richiesta (“on-demand”) e delle sue eccezioni; previsione di strumenti di tutela giuridica dei sistemi anti-riproduzione; armonizzazione del diritto di distribuzione e limitazione del principio dell’esaurimento al solo smercio di prodotti (non anche alla fornitura di servizi, compresi quelli forniti in rete) 2001 Direttiva 2001/29/CE sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione armonizzazione dei diritti di riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico armonizzazione della tutela giuridica armonizzazione degli strumenti di tutela giuridica dei sistemi anti-riproduzione lista esaustiva di eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico (facoltà degli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni) Cons.4 Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell'industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti che le tecnologie dell'informazione nonché, più in generale, numerosi settori industriali e culturali. Ciò salvaguarderà l'occupazione e favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro. RIPRODUZIONE CAPO II DIRITTI ED ECCEZIONI Articolo 2 (Dir. 2001/29) Diritto di riproduzione Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte: a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere; b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche; c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche; d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole; …. DIRITTO DI RIPRODUZIONE Art. 13 L.633/1941 Il diritto esclusivo di riproduzione ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione Articolo 5 Dir. 2001/29 Eccezioni e limitazioni … 2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda: a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso; b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri materiali interessati; c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto; …. Art. 68 1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico. 2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto. 3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. Art. 71-sexies 1. E’ consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all’art.102-quater. 2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80. Art. 102-quater 1. I titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all’art.102-bis comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti. 2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l’obiettivo di protezione. on demand contemporaneità del godimento dell‘opera utenti nello stesso luogo = tempo scelto individualmente utenti in luoghi diversi luogo scelto individualmente memorizzazione richiesta di accesso messa a disposizione der server copia messa a disposizione COMUNICAZIONE AL PUBBLICO Cons.23 Direttiva 2001/29 La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d'autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti. Cons.25 Direttiva 2001/29 Dovrebbe ovviarsi all'incertezza giuridica relativa alla natura e al grado di protezione degli atti di trasmissione su richiesta, su rete, di opere protette dal diritto d'autore e di materiali protetti dai diritti connessi, prevedendo una protezione armonizzata a livello comunitario. Dovrebbe essere chiarito che tutti i titolari riconosciuti dalla direttiva hanno il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere protette dal diritto d'autore e i materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni interattive su richiesta («on-demand»). Tali trasmissioni sono caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto. Art.3 Dir. 2001/29 Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti 1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Art. 16 l.633/1941 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell’opera ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende altresì la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. 2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico. DISTRIBUZIONE Diritto di distribuzione 1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo. 2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso. Autore d.autore d.autore C d.autore C Germania Regno Unito Paesi Bassi (28) La protezione del diritto d'autore nel quadro della presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell'opera incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità dell'originale di un'opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe ritenersi esaurito in caso di vendita dell'originale o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori della Comunità. (29) La questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi «on-line». Ciò vale anche per una copia tangibile di un'opera o di altri materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto. Perciò lo stesso vale per il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie di opere o altri materiali protetti che sono prestazioni in natura. Diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio «on-line» è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d'autore o i diritti connessi lo prevedono. banche dati: tutela di diritto d‘autore Direttiva 96/9 A norma della presente direttiva, le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno propria del loro autore sono tutelate in quanto tali dal diritto d'autore tutela di una particolare disposizione del materiale, non del materiale informativo in quanto tale Convenzione di Berna “ le raccolte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e antologie che, a causa della scelta o della disposizione delle materie, costituiscono delle creazioni intellettuali, sono protette come tali, senza pregiudizio dei diritti degli autori su ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte ” Direttiva 96/9 La tutela delle banche di dati in base al diritto d'autore prevista dalla presente direttiva non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto Direttiva 96/9 considerando che non dovranno essere applicati altri criteri diversi da quello di originalità, nel senso di creazione intellettuale, per stabilire se una banca di dati sia tutelabile o meno in base al diritto d'autore, e in particolare non dovrà essere effettuata alcuna valutazione della qualità o del valore estetico della banca di dati” Art. 64-quinquies 1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la primavendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia; d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b). banche dati: tutela sui generis Direttiva 96/9 considerando che per poter creare una banca di dati é necessario investire considerevoli risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre é possibile copiarle o accedervi ad un costo molto più basso rispetto a quello richiesto per crearle autonomamente “considerando che il sempre maggiore ricorso alla tecnologia di registrazione numerica espone il costitutore della banca di dati al rischio di riproduzione diretta e ridisposizione elettronica del contenuto, senza autorizzazione, della sua banca di dati, per ottenerne un'altra banca di dati, di contenuto identico, ma tale da non violare il diritto d'autore attinente alla disposizione del contenuto della prima banca di dati;” considerando che tale investimento nei moderni sistemi di memorizzazione e gestione delle informazioni non sarà effettuato all'interno della Comunità a meno che non venga introdotta una tutela giuridica stabile ed uniforme per tutelare i costitutori di banche di dati” banche dati: tutela sui generis OGGETTO: il contenuto informativo se conseguimento, verifica e la presentazione hanno richiesto un investimento rilevante il costitutore della banca può vietare a terzi la „estrazione“ o il „reimpiego“ parti sostanziali 15 ANNI estrazione reimpiego trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale qualsiasi forma di messa a disposizione del del contenuto di una banca di dati pubblico della totalità o di una parte sostanziale su un altro supporto con qualsiasi del contenuto della banca di dati mediante mezzo o in qualsivoglia forma distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme la tutela dei programmi per elaboratore „insieme di istruzioni impartite all‘elaboratore perché esegua delle operazioni“ programmi per elaboratore protetti come opere letterarie se risultato di creazione intellettuale dell‘autore esclusi dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce codice oggetto codice fonte segreto tutela di diritto d‘autore brevettabilità ?? decompilazione per ottenere la interoperabilità, non per risalire al codice fonte