AIB Sezione Toscana
Antonella De Robbio
Sistema Bibliotecario di Ateneo
Università degli Studi di Padova
Il contesto nazionale:
la legge italiana
Il diritto d’autore in Italia è regolato da:
• Legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla
protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi e numerose successive
modificazioni e integrazioni
• Codice Civile: articoli da 2575 a 2583
• l’Italia aderisce alla Convenzione di Berna
la legge italiana
• L’impianto normativo del diritto d’autore in
Italia è rimasto stabile dal 1941 fino alle
prime modifiche degli anni ‘80
• Evoluzione normativa a partire dagli anni
‘90: recepimento italiano delle direttive
comunitarie europee
• Impatto del Green Paper della CE (libera
circolazione dei prodotti e dei servizi nel
contesto digitale)
Incontro tra due diritti
fondamentali
• Diritto d’autore: diritti che i titolari
detengono sulle loro opere
• Libertà di circolazione di idee e
informazioni nella società civile
capo V L. 633/1941 artt. 65-71
impianto normativo sconvolto dopo la
Legge 248/2000
I principi
della proprietà intellettuale
L'idea che scaturisce dal pensiero umano non può essere
oggetto di proprietà intellettuale in quanto patrimonio
dell'intera umanità: ciò che è oggetto di diritto d'autore
è la forma espressiva della manifestazione di un
concetto, di un'idea.
La proprietà intellettuale si riferisce all'estrinsecazione di
un'opera da parte del suo autore, particolarmente
originale, in quella sua particolare manifestazione, alla
sua forma non al suo contenuto.
L’idea chiusa entro la sua tutela ...
Un'idea chiusa entro la sua tutela per novant'anni non può
certo essere uno stimolo per l'innovazione tecnologica, né
foriera di altre idee ai fini di una crescita culturale estesa
Tempo = durata della protezione (70 anni)
Spazio: estensione dei diritti (ampiezza scatola)
Forma tutela
idea
Concetto spazio/tempo espresso da Jack Balkin
I sistemi giuridici
non esiste un solo sistema
• sistema diritto d’autore latino-germanico
basato sul diritto romano
• sistema copyright a matrice anglosassone
basato sulla Common Law e Fair Use
• sistema dei Paesi ex-socialisti
• sistemi teologici
• ...
Differenze sostanziali e formali
tra sistemi normativi
• occorre fare attenzione all’ambito normativo: il sistema
deriva dalla tradizione culturale di quel Paese
• questione terminologica: uso improprio del termine
copyright
• i vari sistemi sono oggetto di “armonizzazione”
all’interno dei trattati (OMPI) e degli accordi
internazionali (convenzione di Berna, convenzione
universale).
Diritto sull’informazione versus
diritto all’informazione
• sistema di diritto d'autore continentale europeo
orientato alla tutela del diritto della persona
• sistema di copyright pur tutelando l'autore a livello
economico non ne riconosce i diritti morali
prevalenza dei diritti dell'utenza
libera circolazione delle informazioni
I diritti sull'informazione propri del sistema a diritto d'autore
continentale europeo
versus
i diritti all'informazione nel sistema a copyright
Livelli di armonizzazione tra sistemi differenti
 l'ambito internazionale, dei trattati e degli accordi
sovranazionali per l'armonizzazione dei sistemi
 l'ambito comunitario europeo delle direttive per
l'armonizzazione del diritto d'autore (il sistema continentale
europeo) che ha duplice azione:
 l'ambito nazionale italiano con duplice approccio:
 recepire quanto stabilito dalla Comunità europea, nei termini e nei
modi stabiliti, varando nuovi decreti di attuazione delle Direttive
(creazione di nuovi strumenti legislativi)
 adattare la preesistente normativa modificandola dove opportuno,
creando degli "spazi" all'interno delle vecchie leggi .
Livello internazionale:
WIPO/OMPI
WIPO World Intellectual Property Organization
OMPI Organizzazione Mondiale Proprietà Intellettuale
è l'organizzazione intergovernativa che si occupa di promuovere
la protezione della proprietà intellettuale
Sede a Ginevra
istituita a Stoccolma il 14 luglio 1967
regola e organizza le transazioni legate alla circolazione
internazionale delle opere d’ingegno
Convenzione di Berna sul sito WIPO/OMPI
Livello comunitario europeo
"Green Paper on Copyright and the Challenge of
technology" (1998)
Direttive europee
Sesta Direttiva
Direttiva sull'armonizzazione di taluni
aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società
dell'informazione - CEE
Le Direttive emanate dalla CE
Direttiva 93/98/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 A
Armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi
Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 154
Direttiva 92/100/CEE del Consiglio del 19 novembre 1992
Diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in
materia di proprietà intellettuale
Decreto legislativo 16 novembre 1994 n. 685
Direttiva 91/250/CEE del Consiglio del 14 maggio 1991
Tutela giuridica dei programmi per elaboratore
Decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 518
Direttiva 96/9/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996
Tutela giuridica delle banche di dati
Decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169
La comunicazione al pubblico
”La “comunicazione al pubblico” è l’attività che rende un’opera
percettibile nella maniera più appropriata a un pubblico in
generale, non rispetto a particolari individui appartenenti a un
gruppo privato” (OMPI)
Direttiva 93/83/CEE del Consiglio del 27 settembre 1993
Coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi
applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo
modalità di diffusione delle opere d’ingegno:
satellite, cavo, software, rete telematica
La nuova Direttiva: cosa prevede?
• Armonizzazione tra concetto di copia fisica e copia digitale ai
fini dell’equivalenza tra opere
• La dirittiva si occupa di SOLI tre DIRITTI:
– DIRITTO DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO
– DIRITTO DI DISTRIBUZIONE
– DIRITTO DI RIPRODUZIONE
• Inquadramento del documento web all’interno dell’esercizio
del diritto di diffusione (comunicazione al pubblico)
piuttosto che di distribuzione ==> viene risolto con
l’armonizzazione tra la copia fisica e quella digitale
• Introduzione dell’equo compenso (mutuato dal fair use in
contesto copyright)
La nuova Direttiva: cosa cambia?
• nota come Sesta direttiva
• approvata definitivamente dal Consiglio d’Europa
in data 10 aprile 2001
• dovrà essere recepita dall’Italia con un decreto
legislativo in sede Presidenza Consiglio Ministri
• cambierà l’attuale 633/1941 come definita dalla
recente 248/2000
• più favorevole per biblioteche, didattica, università
• tiene conto di condizioni di svantaggio
La nuova direttiva comunitaria:
le eccezioni
La licenza ex-lege della Direttiva contempla
ECCEZIONI ai DIRITTI ESCLUSIVI
da applicare alle OPERE DIGITALI e in INTERNET
concetto di copia effimera
“gli atti di riproduzione transitoria e accessoria che formano parte integrante
e indispensabile di un procedimento tecnico eseguito all’unico scopo di
consentire un utilizzo di un’opera o di altri materiali protetti”
concetto di licenza implicita
negli USA vige il criterio in base al quale la messa a disposizione in rete di
un’opera da parte dell’autore comporta l’autorizzazione alla
memorizzazione temporanea (RAM) per la visualizzazione
Dalle direttive comunitarie alla legislazione nazionale
Legge Delega 24 aprile 1998, n. 128
"legge comunitaria per l'adozione delle direttive europee"
Legge Delega 2001
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivante
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2001 contenente la Legge Delega [art.
30] per il recepimento della Direttiva 2001/29/CE,
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e
dei diritti connessi nella società dell’informazione
La riforma della SIAE
Disegno di legge Senato della Repubblica N. 1534
(presentato al Senato il 27/11/2001)
Delega per la riforma dell'organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nonché di enti pubblici
(art. 7 Delega per il riassetto e la codificazione in
materia di beni culturali e ambientali, spettacolo,
sport, proprietà letteraria e diritto d'autore).
La normativa … ad oggi
Per il contesto italiano
• Legge 22 aprile 1941 n. 633, "Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio”
recentemente modificata dalla
• Legge 18 agosto 2000 n. 248, "Nuove norme di tutela del diritto di autore"
Attenzione alla Sesta Direttiva
Direttiva 2001/29/CE 22 maggio 2001
GU n. L 167 del 22/06/2001
CAMBIERA’ LE REGOLE DEL GIOCO
BENI IMMATERIALI
OPERE dell’INGEGNO
OPERA
SUPPORTO
Il diritto morale
• paternità dell’opera
• integrità dell’opera: modifica, deformazione,
decurtazioni
onore e la reputazione della figura dell’autore
I diritti morali sono
IMPRESCRITTIBILI, IRRINUNCIABILI, INALIENABILI
e sono illimitati nel tempo in quanto durano per sempre
(possono essere fatti valere anche dagli eredi)
Ambito della tutela per le forme di
sfruttamento economico
Forme di oggetto di diritto esclusivo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
la pubblicazione
la sua utilizzazione economica
la riproduzione
la trascrizione
l’esecuzione, rappresentazione o recitazione
la diffusione (messi a distanza)
la comunicazione al pubblico (cavo o satellite)
la distribuzione, messa in commercio
la traduzione
la pubblicazione dell’opera in una raccolta
la rielaborazione
il noleggio e il prestito
I diritti connessi
il concetto di diritto d’autore si estende oltre
alla creazione dell’opera d’ingegno
la tutela di legge si estende anche a quelle
facoltà ed attività “connesse” o “correlate”
all’utilizzazione delle opere protette
opere musicali e cinematografiche
banche dati (diritto sui generis)
la protezione per i diritti connessi
ha durata diversa rispetto al diritto d’autore
Le eccezioni: restrizioni ai diritti esclusivi
• eccezioni ad ogni autorizzazione e compenso
(utilizzazioni libere)
artt.65-70
riassunto, citazione, riproduzione di brani
a scopo di insegnamento esecuzione,
rappresentazione o recitazione di opere
spettacoli nella scuola (cerchia familiare)
accesso e consultazione banche dati,
riproduzione di software per uso didattico
(temporanea e in ambito ristretto)
• limitazioni dei diritti: non richiedono
autorizzazione, ma corresponsione di compenso
altre utilizzazioni libere
• riproduzione di articoli di attualità, carattere
economico, politico, religioso pubblicati su giornali o
riviste (se ne deve indicare la fonte) [art. 65]
• riproduzione di discorsi politici o amministrativi,
indicando autore, data e luogo [art. 66]
• riproduzione di opere, indicandone la fonte, nel corso
di procedure giudiziarie [art. 67]
• citazione, riassunto o riproduzione di brani o parti di
opere, citando la fonte e non per fini economici [art. 70]
Il concetto di Fair Use: Play in the Joints
• Il Fair Use (Equo Utilizzo) è proprio del sistema Copyright
• Ad ogni Equo Utilizzo può corrispondere un Equo Compenso
(bilanciamento copy-right / copy -left)
• E’ fondamentalmente molto diverso dal sistema delle
“eccezioni” previsto dal nostro ordinamento (libere
utilizzazioni)
• I quattro fattori su cui si gioca i Fair Use
– carattere dell’utilizzo (scopi)
– natura del materiale soggetto a utilizzo
– ammontare e rilevanza della parte copiata rispetto
all’intera opera
– Impatto sul mercato del risultato dei tre fattori
Legge 18 agosto 2000 n. 248
Reprografia
cambiano le modalità per centri copia ma anche
biblioteche (limiti 15%)
Audiovisivi
• maggiore protezione per i servizi ad accesso
condizionato (pay-TV)
Software
• sostituisce lo scopo di lucro con quello di profitto
(annullamento delle preziose intrepretazioni del Trib. Torino)
• obbligo bollino SIAE
La reprografia CAPO V - Utilizzazione libere
PRIMA DELLA 248/2000
tre commi:
E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale
dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o
diffusione dell'opera nel pubblico.
E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per uso
personale o per i servizi della biblioteca.
E' vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico ed in genere ogni utilizzazione
in concorrenza con i diritti di utilizzazione spettanti all'autore. [art. 68]
si parla di BIBLIOTECA (senza ulteriori specificazioni)
FOTOCOPIE per servizi di biblioteca o per uso personale
La reprografia
Cosa cambia con la 248/2000
Art. 2 della nuova legge stravolge il 68 della vecchia
1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22
aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
E’ libera la fotocopia da opere esistenti nelle
biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei
limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e
quinto, per uso personale
2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
sono aggiunti i seguenti commi: 4. e 5.
Il comma 4.
4. È consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle
opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20
giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento diciascun volume o
fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso
personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o
sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quasi
utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche
gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di
riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori
delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi
vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma.
La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione
sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente
legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie
interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina
riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i
libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.
Il comma 5.
5. Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche
pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al
quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti
stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara
fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un
compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di
cui al comma 2 dell'art.181-ter, determinato ai sensi del secondo
periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale
compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche,
nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali
le biblioteche dipendono
Gli accordi previsti dalla 248/2000
• Formalizzano a livello contrattuale quanto
già previsto dalla 248/2000
• Non sciolgono i dubbi
• Gettano le biblioteche, ma non solo queste,
da una zona di “libere utilizzazioni” ad una
zona di “limitazione dei diritti” (pagamento
forfettario)
• L’istituto delle eccezioni è compromesso
Contrattazione separata
• Differenti tavoli contrattuali non hanno
giovato alla causa:
– hanno frantumato l’unitarietà di lotta contro le
applicazioni di legge inique
– solo la controparte era informata di quanto
avveniva negli altri tavoli
– l’AIB ne’ e’ rimasta in parte fuori in quanto si
sono delegate le istituzioni (CRUI, ANCI, …
– gli accordi sono vantaggiosi solo per la SIAE e
per gli editori
A che punto siamo?
• Nel limbo dell’attesa del recepimento della
direttiva
– AIB dovrebbe muoversi seriamente
– gli atenei dovrebbero costituire un gruppo dda
interuniversitario nazionale
• Nell’applicazione dei contratti
– attenzione alle diverse metodologie per
applicazioni differenti
– la fase di minitoraggio può tornarci utile:
occorre preparare il terreno
Il problema delle biblioteche musicali
• Esiste il divieto di prestito della musica a
stampa
• gli accordi in tavoli separati per tipologia
amministrativa ha ulteriormente aggravato
il problema delle biblioteche musicali
• anche la direttiva europea impone il divieto
totale di riproduzione musicale
Proprietà intellettuale e controllo sui
contenuti
Suddivisione in tre strati o luoghi (L. Lessig):
fisico, logico, dei contenuti
HydePark Corner
• Fisico: il parco
• Logico: linguaggio
degli individui
• di Contenuto: discorsi
degli individui
Rete
• Fisico: livello cavi e
macchine
• Logico: protocollo uso
dei cavi ...
• di Contenuto:
contenuti che
circolano su Web
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