DIRITTO DI AUTORE: CONCETTI CHIAVE
il concetto di proprietà „immateriale“
le creazioni oggetto del diritto d‘autore: le opere dell‘ingegno
fattispecie costitutiva
i diritti dell‘autore: panoramica
la gestione collettiva dei diritti esclusivi di utilizzazione
i diritti connessi al diritto d‘autore
le banche dati
ACQUISTO
TITOLARITÀ
SUPPORTO
AUTORE O
AVENTE DIRITTO
« La plus sacrée, la plus personnelle de toutes
les propriétés est le fruit de la pensée d'un écrivain. »
Le Chapelier, 1791
le creazioni oggetto del diritto d‘autore
„opere di
carattere
creativo“
• che appartengono alla letteratura, alla musica,
alle arti figurative, all‘architettura, al teatro ed
alla cinematografia
qualunque ne sia il
modo o la forma di
espressione
• anche
 programmi per elaboratore
 banche dati
 opere del c.d. disegno industriale
di regola: indipendentemente dal merito, rilevante
è solo l‘apporto personale dell‘autore
artt.1 e 2 CUB
art. 2575 c.c.
art. 1 l.aut.
la protezione del
diritto d‘autore
copre
le espressioni e non le idee, i procedimenti, i
metodi di funzionamento o i concetti
matematici in quanto tali“
particolare
carattere
creativo
dell‘opera
art. 9 n.2 TRIPS
rappresentazione
della realtà
originalità o
individualità
dell‘opera
fattispecie costitutiva
la protezione del
diritto d‘autore
con la creazione e spetta a titolo
originario all‘autore della stessa
sorge
estrinsecazione su
supporto materiale
bollino SIAE
necessaria solo per opere
coreografiche o pantomimiche
per controllare quante
copie siano state vendute
per distinguere le
opere originarie
diritto
d‘autore
diritto esclusivo
di utilizzare la
diritto
patrimoniale
rappresentazione
dell‘idea
diritto
morale
IRRINUNCIABILE
INTRASMISSIBILE
IMPRESCRITTIBILE
il diritto patrimoniale dell‘autore
diritto esclusivo di utilizzare
economicamente l‘opera in ogni forma
o modo, originale o derivato
ELABORAZIONE
TRADUZIONE
ESECUZIONE
RAPPRESENTAZIONE
ECC.
RIPRODUZIONE
DISTRIBUZIONE
NOLEGGIO E
PRESTITO
COMUNICAZIONE
DURATA DEI
DIRITTI DI
UTILIZZAZIONE
ECONOMICA
di regola: 70
ANNI DOPO LA
MORTE
DELL‘AUTORE
poi
PUBBLICO
DOMINIO
riproduzione ed altra
utilizzazione sono libere
la gestione collettiva dei diritti esclusivi di utilizzazione
ESIGENZE
controllare la utilizzazione
e la diffusione
ridurre i costi della
transazione
SIAE
monopolio legale della gestione
collettiva di determinati
diritti di utilizzazione
autore comunque di regola libero
di esercitare direttamente
i suoi diritti esclusivi
•rappresentazione
esecuzione
recitazione
•radiodiffusione
•riproduzione meccanica
e cinematografica di
opere tutelate
•ecc.
L‘EVOLUZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO
SUL DIRITTO D‘AUTORE dal 1988 al 1993
1988 Libro Verde sul diritto d’autore e la sfida delle tecnologie
accesciuta importanza economica delle industrie che
necessitano di „copyright protection“ (1.2.5)
assicurare il buon funzionamento del mercato comune
(discipline diverse fra loro frammentano il mercato, 1.3.2)
aspetti in merito ai quali intervenire: riproduzione non
autorizzata, sia a fini commerciali (piracy) che privati; diritto di
distribuzione, esaurimento e diritti di noleggio; tutela giuridica die
programmi per elaboratore; tutela giuridica delle banche dati.
1991 Direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per
elaboratore
1992 Direttiva su prestito e noleggio
1993 Direttiva sulla armonizzazione della durata di protezione del
diritto d’autore
EVOLUZIONE 1994-1996
•1994 Libro Verde “Il diritto d’autore e i diritti connessi
nella società dell’informazione”
definizione di un ambito normativo chiaro per lo sviluppo
della società dell’informazione attraverso la libera
circolazione dei “servizi dell’informazione”
punti chiave: digitalizzazione; differenza fra
comunicazione al pubblico e comunicazione individuale;
noleggio e distribuzione elettronica; ruolo delle società di
gestione collettiva; tecnologie di gestione dei diritti;
armonizzazione dei diritti morali dell’autore
1996 Direttiva sulla tutela giuridica delle banche dati
1996 Comunicazione sul diritto d’autore e I diritti connessi nella società
dell’informazione (c.d. Follow-up)
punti chiave: diritto esclusivo di riproduzione da definire chiaramente ed
armonizzare, con armonizzazione anche delle eccezioni; armonizzazione del
diritto applicabile alle trasmissioni a richiesta (“on-demand”) e delle sue
eccezioni; previsione di strumenti di tutela giuridica dei sistemi anti-riproduzione;
armonizzazione del diritto di distribuzione e limitazione del principio
dell’esaurimento al solo smercio di prodotti (non anche alla fornitura di servizi,
compresi quelli forniti in rete)
2001 Direttiva 2001/29/CE sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione
armonizzazione dei diritti di riproduzione, distribuzione e comunicazione al
pubblico
armonizzazione della tutela giuridica
armonizzazione degli strumenti di tutela giuridica dei sistemi anti-riproduzione
lista esaustiva di eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di
comunicazione al pubblico (facoltà degli Stati membri di disporre eccezioni o
limitazioni)
Cons.4
Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto
d'autore e di diritti connessi, creando una maggiore
certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di
protezione della proprietà intellettuale, promuoverà
notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici,
segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di
conseguenza una crescita e una maggiore competitività
dell'industria europea per quanto riguarda sia la fornitura
di contenuti che le tecnologie dell'informazione nonché,
più in generale, numerosi settori industriali e culturali.
Ciò salvaguarderà l'occupazione e favorirà la creazione
di nuovi posti di lavoro.
RIPRODUZIONE
Cons. 6
Senza un'armonizzazione a livello comunitario, la
produzione legislativa già avviata a livello nazionale in
una serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche
può generare differenze significative in materia
di protezione e, di conseguenza, restrizioni alla libera
circolazione dei servizi e prodotti che contengono
proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando
una nuova frammentazione del mercato interno
nonché un'incoerenza normativa. L'impatto di tali differenze
ed incertezze normative diverrà più significativo
con l'ulteriore sviluppo della società dell'informazione
che ha già incrementato notevolmente lo sfruttamento
transfrontaliero della proprietà intellettuale. Tale
sviluppo è destinato ad accrescersi ulteriormente. L'esistenza
di sensibili differenze e incertezze giuridiche in
materia di protezione potrebbe ostacolare la realizzazione
di economie di scala per i nuovi prodotti e servizi
contenenti diritti d'autore e diritti connessi.
(9) Ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti
connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello
di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali
per la creazione intellettuale. La loro protezione
contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività
nell'interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori
e consumatori, nonché della cultura, dell'industria e
del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che
la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del
diritto di proprietà.
(10) Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli
autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un
adeguato compenso per l'utilizzo delle loro opere, come
pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli
investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni
fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e
servizi quali i servizi su richiesta («on-demand») sono
considerevoli. È necessaria un'adeguata protezione giuridica
dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la
disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente
rendimento degli investimenti.
CAPO II DIRITTI ED ECCEZIONI
Articolo 2 (Dir. 2001/29)
Diritto di riproduzione
Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto
elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare
la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in qualunque modo o forma, in tutto
o in parte:
a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto
riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le
loro riproduzioni fonografiche;
d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola,
per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro
pellicole;
….
DIRITTO DI
RIPRODUZIONE
Art. 13 L.633/1941
Il diritto esclusivo di riproduzione ha per oggetto la
moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo
o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia,
l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni
altro procedimento di riproduzione
Cons. 22, Dir. 2001/29
La diffusione della cultura non può essere veramente
promossa se non proteggendo rigorosamente i diritti e
lottando contro le forme illegali di messa in circolazione
di opere culturali contraffatte o riprodotte abusivamente.
Cons. 21, Dir. 2001/29
La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli
atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari
beneficiari e ciò nel rispetto dell'acquis comunitario. È
necessaria una definizione ampia di tali atti per garantire
la certezza del diritto nel mercato interno.
Cons. 32, Dir. 2001/29
La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle
eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al
diritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o
limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di
riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle
diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira,
allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del
mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare
ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni
e ciò dovrebbe essere valutato al momento del
riesame futuro della legislazione di attuazione.
Cons.35; Dir. 2001/29
In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti
dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano
adeguatamente indennizzati per l'uso delle loro opere o
dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalità
e l'eventuale entità di detto equo compenso si
dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso.
Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe
quello dell'eventuale pregiudizio subito dai titolari dei
diritti e derivante dall'atto in questione. Se i titolari dei
diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma,
per esempio nell'ambito di un diritto di licenza, ciò non
può comportare un pagamento specifico o a parte. Il
livello dell'equo compenso deve tener pienamente conto
della misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche
di protezione contemplate dalla presente direttiva. In
talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei
diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo
di pagamento.
Cons.40, Dir. 2001/29
Gli Stati membri possono prevedere un'eccezione o una
limitazione a favore di taluni organismi senza scopo di
lucro, quali per esempio le biblioteche accessibili al
pubblico e le istituzioni equivalenti nonché gli archivi.
Tale eccezione dovrebbe però essere limitata a determinati
casi specifici contemplati dal diritto di riproduzione.
Detta eccezione o limitazione non dovrebbe comprendere
l'utilizzo effettuato nel contesto della fornitura «online
» di opere o altri materiali protetti. La presente direttiva
non deve pregiudicare la facoltà degli Stati membri
di prevedere deroghe al diritto esclusivo di prestito nel
caso di prestiti effettuati da istituzioni pubbliche, conformemente
all'articolo 5 della direttiva del Consiglio 92/
100/CEE, del 19 novembre 1992. È quindi opportuno
incoraggiare la concessione di contratti o di licenze di
tipo specifico al fine di favorire in modo equilibrato tali
organismi e la realizzazione dei loro obiettivi di diffusione.
Articolo 5 Dir. 2001/29
Eccezioni e limitazioni
…
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o
limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per
quanto riguarda:
a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di
qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento
avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti,
a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo
compenso;
b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una
persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né
indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei
diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione
o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo
6 all'opera o agli altri materiali interessati;
c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche
accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi
che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale,
diretto o indiretto;
….
…..
5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi
1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in
determinati casi speciali che non siano in
contrasto con lo sfruttamento normale
dell'opera o degli altri materiali e non
arrechino ingiustificato pregiudizio agli
interessi legittimi del titolare.
CAPO V
Eccezioni e limitazioni
Sezione I
Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni
(….)
Art. 68
1. E’ libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori,
fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione
dell’opera nel pubblico.
2. E’ libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o
in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai
predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o
commerciale diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita,
nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le
pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno
effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
responsabili dei centri o punti
di distribuzione
biblioteche
EQUO COMPENSO
AD AUTORI E EDITORI
Art. 70
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di
opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per
uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e
purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione
economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca
scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e
per fini non commerciali.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la
misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la
determinazione dell’equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre
accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi
dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore,
qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.
Art. 71-sexies
1. E’ consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su
qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente
personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente
commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all’art.102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La
prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e
videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di
riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali
protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l’opera è
protetta dalle misure tecnologiche di cui all’art.102-quater ovvero quando
l’accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a
consentire che, nonostante l’applicazione delle misure tecnologiche di cui
all’art.102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di
esemplari dell’opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso
legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per
uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo
sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato
pregiudizio ai titolari dei diritti.
Art. 102-quater
1. I titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonché del
diritto di cui all’art.102-bis comma 3, possono apporre sulle
opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di
protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i
dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro
funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti
non autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate
efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto
sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un
dispositivo di accesso o di un procedimento di
protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra
trasformazione dell’opera o del materiale protetto, ovvero sia
limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che
realizzi l’obiettivo di protezione.
Cons.23 Direttiva 2001/29
La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente
il diritto d'autore applicabile alla comunicazione
di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in
senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni
al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno
origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi
trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico, su
filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri
atti.
Cons.25 Direttiva 2001/29
(25) Dovrebbe ovviarsi all'incertezza giuridica relativa alla natura
e al grado di protezione degli atti di trasmissione su richiesta,
su rete, di opere protette dal diritto d'autore e di materiali protetti
dai diritti connessi, prevedendo una protezione armonizzata a
livello comunitario. Dovrebbe essere chiarito che tutti i titolari
riconosciuti dalla direttiva hanno il diritto esclusivo di rendere
accessibili al pubblico le opere protette dal diritto d'autore e i
materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni interattive
su richiesta («on-demand»). Tali trasmissioni sono
caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono
accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente
scelto.
memorizzazione
richiesta
di accesso
messa a disposizione
der server
copia messa a
disposizione
COMUNICAZIONE
AL PUBBLICO
on demand
contemporaneità
del godimento
dell‘opera
utenti nello
stesso luogo
=
tempo scelto
individualmente
utenti in
luoghi diversi
luogo scelto
individualmente
Art.3 Dir. 2001/29
Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso
il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri
materiali protetti
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo
di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al
pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la
messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera
tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente.
Art. 16 l.633/1941
1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza
filo dell’opera ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a
distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri
mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite,
la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico
codificate con condizioni particolari di accesso; comprende altresì
la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di
comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione
del pubblico.
(Cons.34 Si dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità di
prevedere talune eccezioni o limitazioni in determinati
casi, ad esempio per l'utilizzo a scopo didattico e scientifico,
o da parte di organismi pubblici quali le biblioteche
e gli archivi, per scopi d'informazione giornalistica, per
citazioni, per l'uso da parte di portatori di handicap, per
fini di sicurezza pubblica e in procedimenti amministrativi
e giudiziari).
Cons.36 Dir. 2001/29
Gli Stati membri possono prevedere l'equo
compenso dei titolari anche allorché si applicano
le disposizioni facoltative sulle eccezioni o
limitazioni che non lo comportano.
PRINCIPIO
ECCEZIONI E
LIMITAZIONI
diritto di comunicazione
AUTORE
possono essere previste
dagli Stati membri
a scopo didattico o
scientifico
oppure
da parte di organismi
pubblici quali le
biblioteche e gli archivi
altro
CON O SENZA EQUO COMPENSO
Art. 5.3 Dir. 2001/29
Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni e limitazioni ai diritti
di cui agli articoli 2 e 3 - riproduzione e comunicazione di opere al pubblico - nei
seguenti casi
(…)
n) quando l'utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione, a
singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali dedicati
situati nei locali delle istituzioni di cui al paragrafo 2, lettera c), di opere o altri materiali
contenuti nella loro collezione e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza;
biblioteche accessibili al pubblico,
istituti di istruzione,
musei o archivi
che non tendono ad alcun vantaggio
economico o commerciale, diretto o indiretto
Art. 71-ter L.633/1941
E’ libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli
individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi
tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico,
degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere
o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli
derivanti da atti di cessione o da licenza.
DISTRIBUZIONE
Diritto di distribuzione
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il
diritto esclusivo di autorizzare o vietare
qualsiasi forma di distribuzione al
pubblico dell'originale delle loro opere o di loro
copie, attraverso la vendita o in altro modo.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di
copie dell'opera non si esaurisce nella
Comunità, tranne nel caso in cui la
prima vendita o il primo altro trasferimento di
proprietà nella Comunità di detto oggetto sia
effettuata dal titolare del diritto o con il suo
consenso.
Autore
d.autore
d.autore
C
d.autore
C
Germania
Regno Unito
Paesi Bassi
(28) La protezione del diritto d'autore nel quadro della
presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare
la distribuzione dell'opera incorporata in un
supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità
dell'originale di un'opera o di sue copie da parte del
titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il
contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale
oggetto nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe ritenersi
esaurito in caso di vendita dell'originale o di sue
copie da parte del titolare del diritto o con il suo
consenso al di fuori della Comunità. I diritti di noleggio
e i diritti di prestito per gli autori sono stati stabiliti nella
direttiva 92/100/CEE. Il diritto di distribuzione di cui
alla presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni
relative ai diritti di noleggio e ai diritti di prestito
di cui al capitolo I della direttiva suddetta.
(29) La questione dell'esaurimento del diritto non si
pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi «on-line».
Ciò vale anche per una copia tangibile di un'opera o di
altri materiali protetti realizzata da un utente di tale
servizio con il consenso del titolare del diritto. Perciò lo
stesso vale per il noleggio e il prestito dell'originale e
delle copie di opere o altri materiali protetti che sono
prestazioni in natura. Diversamente dal caso dei CDROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è
incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene,
ogni servizio «on-line» è di fatto un atto che dovrà
essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d'autore
o i diritti connessi lo prevedono.
i diritti connessi al diritto d‘autore
• attività intellettuale o imprenditoriale che
- richiede sforzi e investimenti
- merita di essere incentivata
• creazioni o prestazioni che posso essere copiate o
riprodotte senza costo apprezzabile
modello di tutela è quello
del diritto d‘autore
sorge per effetto della
creazione o realizzazione
diritto che ha ad
oggetto la forma
insieme di facoltà
esclusive di realizzazione
PROTEZIONE DEI
FONOGRAMMI
qualsiasi riproduzione
esclusivamente sonora
dei suoni di una esecuzione
o di altri suoni
produttore del
fonogramma
protezione
diritto esclusivo di riprodurre
tale disco e di distribuire gli esemplari
diritto al compenso per
utizzazione secondarie
(comunicazione al pubblico
del fonogramma, anche senza
scopo di lucro)
durata
oggetto
50 anni dalla
pubblicazione
fissazione o registrazione dei suoni
che costituiscono una determinata
prestazione interpretativa
diritto
sorge
con la prima fissazione dei suoni
e con la realizzazione del
supporto materiale
PROTEZIONE DELLE EMISSIONI
RADIOFONICHE E TELEVISIVE
diritto di sfruttare
economicamente
le proprie emissioni
mediante
ritrasmissione
fissazione delle emissioni su supporto materiale,
riproduzione e distribuzione dei supporti
materiali recanti la registrazione
delle loro emissioni
protezione
durata
50 anni dalla prima
emissione del segnale
titolarità
chi ha svolto attività organizzativa
volta diffusione radiofonica o televisiva
PROTEZIONE DELLE PRESTAZIONI DEGLI
ARTISTI O INTERPRETI O ESECUTORI
impedire che la interpretazioni o esecuzioni
svolte dal vivo vengano senza il loro consenso
fissate su supporti o diffuse a distanza
DIRITTO
autorizzare lo sfruttamento economico delle
prestazioni fissate su fono-videogramma
banche dati: tutela di diritto d‘autore
le banche di dati…intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti
sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente
accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di
dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti
su tale contenuto.
tutela di una particolare
disposizione del materiale, non
del materiale informativo in
quanto tale
Art. 64-quinquies
1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e
in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima
vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo
consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della
copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la
trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in
pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).
Art. 64-sexies
1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare
del diritto:
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità
didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte
e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali
attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della
totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette
all'autorizzazione del titolare del diritto;
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura
amministrativa o giurisdizionale.
…
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo
1418 del codice civile.
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche,
ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi
indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale
impiego della banca di dati.
banche dati: tutela sui generis
se conseguimento,
verifica e la presentazione
hanno richiesto un
investimento rilevante
OGGETTO:
il contenuto
informativo
il costitutore della banca può
vietare a terzi la „estrazione“
o il „reimpiego“
parti sostanziali
15 ANNI
estrazione
trasferimento permanente o temporaneo
della totalità o di una parte sostanziale
del contenuto di una banca di dati
su un altro supporto con qualsiasi
mezzo o in qualsivoglia forma
reimpiego
qualsiasi forma di messa a disposizione del
pubblico della totalità o di una parte sostanziale
del contenuto della banca di dati mediante
distribuzione di copie, noleggio, trasmissione
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