EFFETTI
COORDINATI
attraverso la modifica della natura del
processo concorrenziale
in modo tale che sia significativamente più
probabile che imprese, le quali
precedentemente non
coordinavano il loro comportamento, si
coordinino ed aumentino i prezzi o
ostacolino in altro modo una
concorrenza effettiva.
creazione o rafforzamento di
una posizione dominante
collettiva
coordinamento più facile,
più stabile o più efficace per
imprese che già si
coordinavano prima
della concentrazione,
accresciuta probabilità che le
imprese riescano a coordinare il loro
comportamento e ad aumentare i prezzi, senza
dover concludere un accordo
o ricorrere a una pratica concordata
COORDINAMENTO
mantenimento dei prezzi
al di sopra del livello
concorrenziale.
divisione del mercato
aggiudicandosi a turno i contratti nei
mercati fondati su gare.
coordinamento
più probabile
SE relativamente semplice raggiungere
un'interpretazione comune circa i termini
del coordinamento stesso
coordinamento
sostenibile
possibile verificare rispetto
dei termini del
coordinamento
meccanismi deterrenti credibili che
possano essere attivati
in caso di scoperta di deviazioni
le reazioni degli estranei (concorrenti non
aderenti e clienti) non
devono essere in grado di pregiudicare i
risultati attesi dal coordinamento
CONSIDERAZIONI
DI EFFICIENZA
l'incremento di efficienza generato dalla
concentrazione probabilmente accrescerà
la possibilità e l'incentivo dell'impresa
risultante dalla concentrazione a
comportarsi in modo pro-concorrenziale a
vantaggio dei consumatori,
controbilanciando gli effetti negativi per la
concorrenza che l'operazione potrebbe
altrimenti produrre.
DIRITTO DI AUTORE: CONCETTI CHIAVE
il concetto di proprietà „immateriale“ e la sua origine
le creazioni oggetto del diritto d‘autore: le opere dell‘ingegno
fattispecie costitutiva
i diritti dell‘autore: panoramica
la gestione collettiva dei diritti esclusivi di utilizzazione
ACQUISTO
SUPPORTO
TITOLARITÀ
AUTORE O
AVENTE DIRITTO
« La plus sacrée, la plus personnelle de toutes
les propriétés est le fruit de la pensée d'un écrivain. »
Le Chapelier, 1791
origine della tutela
1450 ca. invenzione della stampa
1469 privilegio di stampa concesso dalla
Signoria di Venezia a Johann von Speyer
per la durata di 5 anni
fino al XVIII sec. singoli privilegi di stampa, concessi prima
solo a stampatori/editori e poi anche ad autori
1710 (Inghilterra): Statute of Anne _ concesso all‘autore il diritto esclusivo
di stampare e pubblicare il libro per una durata complessiva di 28 anni
dalla prima pubblicazione; condizione: registrazione e deposito dell‘opera
1789 (Francia): abolizione dei privilegi
Déclaration des Droits de l‘Homme et du Citoyen
1790 (USA)
Copyright Act
1791 (Francia) :legge relativa agli spettacoli diritto dell‘autore di vietare
la rappresentazione delle sue opere (vita dell‘autore + 5 anni dopo morte)
1793 (Francia): legge relativa ai diritti di proprietà degli autori di scritti di ogni genere,
dei compositori di musica, dei pittori e dei disegnatori
art. 1 „jouirons...durant leur vie entière, du droit exclusiv de vendre,
faire vendre, distribuer leur ouvrages dans le territoire de la République
et d‘en céder la propriété en tout ou partie“
azione di contraffazione subordinata al deposito preventivo di due
esemplari dell‘opera (presso la Biblioteca Nazionale o il Cabinet des
Estampes)
1865 (Italia):
legislazione in materia di diritto d‘autore
il diritto d‘autore nella società dell‘nformazione ?
digitalizzazione
Internet
le creazioni oggetto del diritto d‘autore
„opere di
carattere
creativo“
• che appartengono alla letteratura, alla musica
alle arti figurative, all‘architettura, al teatro ed
alla cinematografia
qualunque ne sia il
modo o la forma di
espressione
• anche
 programmi per elaboratore
 banche dati
 opere del c.d. disegno industriale
di regola: indipendentemente dal merito, rilevante
è solo l‘apporto personale dell‘autore
artt.1 e 2 CUB
art. 2575 c.c.
art. 1 l.aut.
la protezione del
diritto d‘autore
copre
le espressioni e non le idee, i procedimenti, i
metodi di funzionamento o i concetti
matematici in quanto tali“
particolare
carattere
creativo
dell‘opera
art. 9 n.2 TRIPS
rappresentazione
della realtà
originalità o
individualità
dell‘opera
fattispecie costitutiva
la protezione del
diritto d‘autore
con la creazione e spetta a titolo
originario all‘autore della stessa
sorge
estrinsecazione su
supporto materiale
bollino SIAE
necessaria solo per opere
coreografiche o pantomimiche
per controllare quante
copie siano state vendute
per distinguere le
opere originarie
diritto
d‘autore
diritto esclusivo
di utilizzare la
diritto
patrimoniale
rappresentazione
dell‘idea
diritto
morale
IRRINUNCIABILE
INTRASMISSIBILE
IMPRESCRITTIBILE
il diritto patrimoniale dell‘autore
diritto esclusivo di utilizzare
economicamente l‘opera in ogni forma
o modo, originale o derivato
RIPRODUZIONE
DISTRIBUZIONE
COMUNICAZIONE
DURATA DEI
DIRITTI DI
UTILIZZAZIONE
ECONOMICA
di regola: 70
ANNI DOPO
LA MORTE
DELL‘AUTORE
ELABORAZIONE
TRADUZIONE
ESECUZIONE
RAPPRESENTAZIONE
ECC.
NOLEGGIO E
PRESTITO
poi
PUBBLICO
DOMINIO
riproduzione ed altra
utilizzazione sono libere
L‘EVOLUZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO
SUL DIRITTO D‘AUTORE dal 1988 al 1993
1988 Libro Verde sul diritto d’autore e la sfida delle tecnologie
accesciuta importanza economica delle industrie che
necessitano di „copyright protection“ (1.2.5)
assicurare il buon funzionamento del mercato comune
(discipline diverse fra loro frammentano il mercato, 1.3.2)
aspetti in merito ai quali intervenire: riproduzione non
autorizzata, sia a fini commerciali (piracy) che privati; diritto di
distribuzione, esaurimento e diritti di noleggio; tutela giuridica die
programmi per elaboratore; tutela giuridica delle banche dati.
1991 Direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per
elaboratore
1992 Direttiva su prestito e noleggio
1993 Direttiva sulla armonizzazione della durata di protezione del
diritto d’autore
EVOLUZIONE 1994-1996
•1994 Libro Verde “Il diritto d’autore e i diritti connessi
nella società dell’informazione”
definizione di un ambito normativo chiaro per lo sviluppo
della società dell’informazione attraverso la libera
circolazione dei “servizi dell’informazione”
punti chiave: digitalizzazione; differenza fra
comunicazione al pubblico e comunicazione individuale;
noleggio e distribuzione elettronica; ruolo delle società di
gestione collettiva; tecnologie di gestione dei diritti;
armonizzazione dei diritti morali dell’autore
1996 Direttiva sulla tutela giuridica delle banche dati
1996 Comunicazione sul diritto d’autore e I diritti connessi nella società
dell’informazione (c.d. Follow-up)
punti chiave: diritto esclusivo di riproduzione da definire chiaramente ed
armonizzare, con armonizzazione anche delle eccezioni; armonizzazione del
diritto applicabile alle trasmissioni a richiesta (“on-demand”) e delle sue
eccezioni; previsione di strumenti di tutela giuridica dei sistemi anti-riproduzione;
armonizzazione del diritto di distribuzione e limitazione del principio
dell’esaurimento al solo smercio di prodotti (non anche alla fornitura di servizi,
compresi quelli forniti in rete)
2001 Direttiva 2001/29/CE sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione
armonizzazione dei diritti di riproduzione, distribuzione e comunicazione al
pubblico
armonizzazione della tutela giuridica
armonizzazione degli strumenti di tutela giuridica dei sistemi anti-riproduzione
lista esaustiva di eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di
comunicazione al pubblico (facoltà degli Stati membri di disporre eccezioni o
limitazioni)
Cons.4
Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto
d'autore e di diritti connessi, creando una maggiore
certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di
protezione della proprietà intellettuale, promuoverà
notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici,
segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di
conseguenza una crescita e una maggiore competitività
dell'industria europea per quanto riguarda sia la fornitura
di contenuti che le tecnologie dell'informazione nonché,
più in generale, numerosi settori industriali e culturali.
Ciò salvaguarderà l'occupazione e favorirà la creazione
di nuovi posti di lavoro.
RIPRODUZIONE
Cons. 6
Senza un'armonizzazione a livello comunitario, la
produzione legislativa già avviata a livello nazionale in
una serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche
può generare differenze significative in materia
di protezione e, di conseguenza, restrizioni alla libera
circolazione dei servizi e prodotti che contengono
proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando
una nuova frammentazione del mercato interno
nonché un'incoerenza normativa. L'impatto di tali differenze
ed incertezze normative diverrà più significativo
con l'ulteriore sviluppo della società dell'informazione
che ha già incrementato notevolmente lo sfruttamento
transfrontaliero della proprietà intellettuale. Tale
sviluppo è destinato ad accrescersi ulteriormente. L'esistenza
di sensibili differenze e incertezze giuridiche in
materia di protezione potrebbe ostacolare la realizzazione
di economie di scala per i nuovi prodotti e servizi
contenenti diritti d'autore e diritti connessi.
(9) Ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti
connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello
di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali
per la creazione intellettuale. La loro protezione
contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività
nell'interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori
e consumatori, nonché della cultura, dell'industria e
del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che
la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del
diritto di proprietà.
(10) Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli
autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un
adeguato compenso per l'utilizzo delle loro opere, come
pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli
investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni
fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e
servizi quali i servizi su richiesta («on-demand») sono
considerevoli. È necessaria un'adeguata protezione giuridica
dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la
disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente
rendimento degli investimenti.
CAPO II DIRITTI ED ECCEZIONI
Articolo 2 (Dir. 2001/29)
Diritto di riproduzione
Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto
elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare
la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in qualunque modo o forma, in tutto
o in parte:
a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto
riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le
loro riproduzioni fonografiche;
d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola,
per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro
pellicole;
….
DIRITTO DI
RIPRODUZIONE
Art. 13 L.633/1941
Il diritto esclusivo di riproduzione ha per oggetto la
moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo
o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia,
l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni
altro procedimento di riproduzione
Cons. 22, Dir. 2001/29
La diffusione della cultura non può essere veramente
promossa se non proteggendo rigorosamente i diritti e
lottando contro le forme illegali di messa in circolazione
di opere culturali contraffatte o riprodotte abusivamente.
Cons. 21, Dir. 2001/29
La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli
atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari
beneficiari e ciò nel rispetto dell'acquis comunitario. È
necessaria una definizione ampia di tali atti per garantire
la certezza del diritto nel mercato interno.
Cons. 32, Dir. 2001/29
La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle
eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al
diritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o
limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di
riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle
diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira,
allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del
mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare
ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni
e ciò dovrebbe essere valutato al momento del
riesame futuro della legislazione di attuazione.
Cons.35; Dir. 2001/29
In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti
dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano
adeguatamente indennizzati per l'uso delle loro opere o
dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalità
e l'eventuale entità di detto equo compenso si
dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso.
Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe
quello dell'eventuale pregiudizio subito dai titolari dei
diritti e derivante dall'atto in questione. Se i titolari dei
diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma,
per esempio nell'ambito di un diritto di licenza, ciò non
può comportare un pagamento specifico o a parte. Il
livello dell'equo compenso deve tener pienamente conto
della misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche
di protezione contemplate dalla presente direttiva. In
talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei
diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo
di pagamento.
Cons.40, Dir. 2001/29
Gli Stati membri possono prevedere un'eccezione o una
limitazione a favore di taluni organismi senza scopo di
lucro, quali per esempio le biblioteche accessibili al
pubblico e le istituzioni equivalenti nonché gli archivi.
Tale eccezione dovrebbe però essere limitata a determinati
casi specifici contemplati dal diritto di riproduzione.
Detta eccezione o limitazione non dovrebbe comprendere
l'utilizzo effettuato nel contesto della fornitura «online
» di opere o altri materiali protetti. La presente direttiva
non deve pregiudicare la facoltà degli Stati membri
di prevedere deroghe al diritto esclusivo di prestito nel
caso di prestiti effettuati da istituzioni pubbliche, conformemente
all'articolo 5 della direttiva del Consiglio 92/
100/CEE, del 19 novembre 1992. È quindi opportuno
incoraggiare la concessione di contratti o di licenze di
tipo specifico al fine di favorire in modo equilibrato tali
organismi e la realizzazione dei loro obiettivi di diffusione.
Articolo 5 Dir. 2001/29
Eccezioni e limitazioni
…
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o
limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per
quanto riguarda:
a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di
qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento
avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti,
a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo
compenso;
b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una
persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né
indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei
diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione
o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo
6 all'opera o agli altri materiali interessati;
c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche
accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi
che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale,
diretto o indiretto;
….
…..
5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi
1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in
determinati casi speciali che non siano in
contrasto con lo sfruttamento normale
dell'opera o degli altri materiali e non
arrechino ingiustificato pregiudizio agli
interessi legittimi del titolare.
CAPO V
Eccezioni e limitazioni
Sezione I
Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni
(….)
Art. 68
1. E’ libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori,
fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione
dell’opera nel pubblico.
2. E’ libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o
in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai
predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o
commerciale diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita,
nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le
pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno
effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
responsabili dei centri o punti
di distribuzione
biblioteche
EQUO COMPENSO
AD AUTORI E EDITORI
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lezioni xi-xii