RIPRODUZIONE
CAPO II DIRITTI ED ECCEZIONI
Articolo 2 (Dir. 2001/29)
Diritto di riproduzione
Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto
elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare
la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in qualunque modo o forma, in tutto
o in parte:
a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto
riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le
loro riproduzioni fonografiche;
d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola,
per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro
pellicole;
….
DIRITTO DI
RIPRODUZIONE
Art. 13 L.633/1941
Il diritto esclusivo di riproduzione ha per oggetto la
moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo
o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia,
l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni
altro procedimento di riproduzione
Cons. 22, Dir. 2001/29
La diffusione della cultura non può essere veramente
promossa se non proteggendo rigorosamente i diritti e
lottando contro le forme illegali di messa in circolazione
di opere culturali contraffatte o riprodotte abusivamente.
Cons. 21, Dir. 2001/29
La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli
atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari
beneficiari e ciò nel rispetto dell'acquis comunitario. È
necessaria una definizione ampia di tali atti per garantire
la certezza del diritto nel mercato interno.
Cons. 32, Dir. 2001/29
La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle
eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al
diritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o
limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di
riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle
diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira,
allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del
mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare
ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni
e ciò dovrebbe essere valutato al momento del
riesame futuro della legislazione di attuazione.
Cons.35; Dir. 2001/29
In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti
dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano
adeguatamente indennizzati per l'uso delle loro opere o
dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalità
e l'eventuale entità di detto equo compenso si
dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso.
Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe
quello dell'eventuale pregiudizio subito dai titolari dei
diritti e derivante dall'atto in questione. Se i titolari dei
diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma,
per esempio nell'ambito di un diritto di licenza, ciò non
può comportare un pagamento specifico o a parte. Il
livello dell'equo compenso deve tener pienamente conto
della misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche
di protezione contemplate dalla presente direttiva. In
talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei
diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di
di pagamento.
Cons.40, Dir. 2001/29
Gli Stati membri possono prevedere un'eccezione o una
limitazione a favore di taluni organismi senza scopo di
lucro, quali per esempio le biblioteche accessibili al
pubblico e le istituzioni equivalenti nonché gli archivi.
Tale eccezione dovrebbe però essere limitata a determinati
casi specifici contemplati dal diritto di riproduzione.
Detta eccezione o limitazione non dovrebbe comprendere
l'utilizzo effettuato nel contesto della fornitura «online
» di opere o altri materiali protetti. La presente direttiva
non deve pregiudicare la facoltà degli Stati membri
di prevedere deroghe al diritto esclusivo di prestito nel
caso di prestiti effettuati da istituzioni pubbliche,
conformemente all'articolo 5 della direttiva del Consiglio 92/
100/CEE, del 19 novembre 1992. È quindi opportuno
incoraggiare la concessione di contratti o di licenze di
tipo specifico al fine di favorire in modo equilibrato tali
organismi e la realizzazione dei loro obiettivi di diffusione.
Articolo 5 Dir. 2001/29
Eccezioni e limitazioni
…
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o
limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per
quanto riguarda:
a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di
qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento
avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti,
a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo
compenso;
b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una
persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né
indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei
diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione
o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo
6 all'opera o agli altri materiali interessati;
c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche
accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi
che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale,
diretto o indiretto;
….
…..
5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi
1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in
determinati casi speciali che non siano in
contrasto con lo sfruttamento normale
dell'opera o degli altri materiali e non
arrechino ingiustificato pregiudizio agli
interessi legittimi del titolare.
CAPO V
Eccezioni e limitazioni
Sezione I
Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni
(….)
Art. 68
1. E’ libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori,
fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione
dell’opera nel pubblico.
2. E’ libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o
in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai
predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o
commerciale diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita,
nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le
pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno
effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
responsabili dei centri o punti
di distribuzione
biblioteche
EQUO COMPENSO
AD AUTORI E EDITORI
Art. 70
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di
parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono
liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei
limiti giustificati da tali fini e purché non
costituiscano concorrenza all’utilizzazione
economica dell’opera; se effettuati a fini di
insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre
avvenire per finalità illustrative e per fini non
commerciali.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può
superare la misura determinata dal regolamento, il quale
fissa la modalità per la determinazione dell’equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere
sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera,
dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione,
del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera
riprodotta.
Art. 71-sexies
1. E’ consentita la riproduzione privata di fonogrammi e
videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica
per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini
direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure
tecnologiche di cui all’art.102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La
prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi
e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce
attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72,
78-bis, 79 e 80.
Art. 102-quater
1. I titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonché del
diritto di cui all’art.102-bis comma 3, possono apporre sulle
opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di
protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i
dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro
funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti
non autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate
efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto
sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un
dispositivo di accesso o di un procedimento di
protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra
trasformazione dell’opera o del materiale protetto, ovvero sia
limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che
realizzi l’obiettivo di protezione.
Art. 71-sexies
1. E’ consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi
supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza
scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle
misure tecnologiche di cui all’art.102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di
servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di
persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni
di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai
materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente,
quando l’opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all’art.102quater ovvero quando l’accesso è consentito sulla base di accordi
contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti
a consentire che, nonostante l’applicazione delle misure tecnologiche di
cui all’art.102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso
legittimo di esemplari dell’opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia
avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo
analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in
contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non
arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
memorizzazione
richiesta
di accesso
messa a disposizione
der server
copia messa a
disposizione
COMUNICAZIONE
AL PUBBLICO
on demand
contemporaneità
del godimento
dell‘opera
utenti nello
stesso luogo
=
tempo scelto
individualmente
utenti in
luoghi diversi
luogo scelto
individualmente
Cons.23 Direttiva 2001/29
La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente
il diritto d'autore applicabile alla comunicazione
di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in
senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni
al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno
origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi
trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico, su
filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri
atti.
Cons.25 Direttiva 2001/29
Dovrebbe ovviarsi all'incertezza giuridica relativa alla
natura e al grado di protezione degli atti di
trasmissione su richiesta, su rete, di opere protette
dal diritto d'autore e di materiali protetti dai diritti
connessi, prevedendo una protezione armonizzata a
livello comunitario. Dovrebbe essere chiarito che tutti i
titolari riconosciuti dalla direttiva hanno il diritto
esclusivo di rendere accessibili al pubblico le
opere protette dal diritto d'autore e i materiali protetti
da altri diritti mediante trasmissioni interattive su
richiesta («on-demand»). Tali trasmissioni sono
caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico
possono accedervi dal luogo e nel momento da essi
individualmente scelto.
Art.3 Dir. 2001/29
Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso
il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri
materiali protetti
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo
di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al
pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la
messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera
tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente.
Art. 16 l.633/1941
1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico
su filo o senza filo dell’opera ha per oggetto l’impiego di
uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo,
il telefono, la radio, la televisione ed altri
mezzi analoghi e comprende la comunicazione al
pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo,
nonché le comunicazioni al pubblico codificate con
condizioni particolari di accesso; comprende altresì
la messa a disposizione del pubblico dell’opera in
maniera che ciascuno possa avervi accesso dal
luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con
alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli
atti di messa a disposizione del pubblico.
(Cons.34 Si dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità di
prevedere talune eccezioni o limitazioni in determinati
casi, ad esempio per l'utilizzo a scopo didattico e scientifico,
o da parte di organismi pubblici quali le biblioteche
e gli archivi, per scopi d'informazione giornalistica, per
citazioni, per l'uso da parte di portatori di handicap, per
fini di sicurezza pubblica e in procedimenti amministrativi
e giudiziari).
Cons.36 Dir. 2001/29
Gli Stati membri possono prevedere l'equo
compenso dei titolari anche allorché si applicano
le disposizioni facoltative sulle eccezioni o
limitazioni che non lo comportano.
PRINCIPIO
ECCEZIONI E
LIMITAZIONI
diritto di comunicazione
AUTORE
possono essere previste
dagli Stati membri
a scopo didattico o
scientifico
oppure
da parte di organismi
pubblici quali le
biblioteche e gli archivi
altro
CON O SENZA EQUO COMPENSO
Art. 5.3 Dir. 2001/29
Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni e limitazioni ai diritti
di cui agli articoli 2 e 3 - riproduzione e comunicazione di opere al pubblico - nei
seguenti casi
(…)
n) quando l'utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione, a
singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali dedicati
situati nei locali delle istituzioni di cui al paragrafo 2, lettera c), di opere o altri materiali
contenuti nella loro collezione e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza;
biblioteche accessibili al pubblico,
istituti di istruzione,
musei o archivi
che non tendono ad alcun vantaggio
economico o commerciale, diretto o
indiretto
Art. 71-ter L.633/1941
E’ libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli
individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su
terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche
accessibili al pubblico,
degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere
o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli
derivanti da atti di cessione o da licenza.
DISTRIBUZIONE
Diritto di distribuzione
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il
diritto esclusivo di autorizzare o vietare
qualsiasi forma di distribuzione al
pubblico dell'originale delle loro opere o di loro
copie, attraverso la vendita o in altro modo.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di
copie dell'opera non si esaurisce nella
Comunità, tranne nel caso in cui la
prima vendita o il primo altro
trasferimento di proprietà nella Comunità
di detto oggetto sia effettuata dal titolare
del diritto o con il suo consenso.
Autore
d.autore
d.autore
C
d.autore
C
Germania
Regno Unito
Paesi Bassi
(28) La protezione del diritto d'autore nel quadro della
presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare
la distribuzione dell'opera incorporata in un
supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità
dell'originale di un'opera o di sue copie da parte del
titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il
contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale
oggetto nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe ritenersi
esaurito in caso di vendita dell'originale o di sue
copie da parte del titolare del diritto o con il suo
consenso al di fuori della Comunità.
(29) La questione dell'esaurimento del diritto non si
pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi
«on-line». Ciò vale anche per una copia tangibile di
un'opera o di altri materiali protetti realizzata da un
utente di tale servizio con il consenso del titolare del
diritto. Perciò lo stesso vale per il noleggio e il
prestito dell'originale e delle copie di opere o altri
materiali protetti che sono prestazioni in natura.
Diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel
quale la proprietà intellettuale è incorporata in un
supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio
«on-line» è di fatto un atto che dovrà essere
sottoposto ad autorizzazione se il diritto d'autore o i
diritti connessi lo prevedono.
i diritti connessi al diritto d‘autore
• attività intellettuale o imprenditoriale che
- richiede sforzi e investimenti
- merita di essere incentivata
• creazioni o prestazioni che posso essere copiate o
riprodotte senza costo apprezzabile
modello di tutela è quello
del diritto d‘autore
sorge per effetto della
creazione o realizzazione
diritto che ha ad
oggetto la forma
insieme di facoltà
esclusive di realizzazione
PROTEZIONE DEI
FONOGRAMMI
produttore del
fonogramma
qualsiasi riproduzione
esclusivamente sonora
dei suoni di una esecuzione
o di altri suoni
protezione
durata
50 anni dalla
pubblicazione
oggetto
diritto esclusivo di riprodurre
tale disco e di distribuire gli esemplari
diritto al compenso per
utizzazione secondarie
(comunicazione al pubblico
del fonogramma, anche senza
scopo di lucro)
fissazione o registrazione dei suoni
che costituiscono una determinata
prestazione interpretativa
diritto
sorge
con la prima fissazione dei suoni
e con la realizzazione del
supporto materiale
PROTEZIONE DELLE EMISSIONI
RADIOFONICHE E TELEVISIVE
ritrasmissione
diritto di sfruttare
economicamente
le proprie emissioni
mediante
fissazione delle emissioni su supporto materiale
riproduzione e distribuzione dei supporti
materiali recanti la registrazione
delle loro emissioni
protezione
durata
50 anni dalla prima
emissione del segnale
titolarità
chi ha svolto attività organizzativa
volta diffusione radiofonica o televisiva
PROTEZIONE DELLE PRESTAZIONI DEGLI
ARTISTI O INTERPRETI O ESECUTORI
DIRITTO
impedire che la interpretazioni o esecuzioni
svolte dal vivo vengano senza il loro consenso
fissate su supporti o diffuse a distanza
autorizzare lo sfruttamento economico delle
prestazioni fissate su fono-videogramma
banche dati: tutela di diritto d‘autore
Direttiva 96/9
A norma della presente direttiva, le banche di dati che per
la scelta o la disposizione del materiale costituiscono
una creazione dell'ingegno propria del loro autore
sono tutelate in quanto tali dal diritto d'autore
tutela di una particolare
disposizione del materiale, non
del materiale informativo in
quanto tale
Convenzione di Berna
“ le raccolte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e
antologie che, a causa della scelta o della disposizione delle
materie, costituiscono delle creazioni intellettuali, sono protette
come tali, senza pregiudizio dei diritti degli autori su ciascuna
delle opere che fanno parte delle raccolte ”
Direttiva 96/9
La tutela delle banche di dati in base al diritto d'autore
prevista dallapresente direttiva non si estende al loro
contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su
tale contenuto
Direttiva 96/9
considerando che non dovranno essere applicati altri criteri
diversi da quello di originalità, nel senso di creazione intellettuale,
per stabilire se una banca di dati sia tutelabile o meno in base
al diritto d'autore, e in particolare non dovrà essere effettuata
alcuna valutazione della qualità o del valore estetico
della banca di dati”
Art. 64-quinquies
1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di
eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o
parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e
ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di
copie della banca di dati; la primavendita di una copia nel
territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o
con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno
dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in
pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi
mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione,
presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle
operazioni di cui alla lettera b).
banche dati: tutela sui generis
Direttiva 96/9
considerando che per poter creare una banca di dati é
necessario investire considerevoli risorse umane, tecniche
e finanziarie, mentre é possibile copiarle o accedervi ad
un costo molto più basso
rispetto a quello richiesto per crearle autonomamente
“considerando che il sempre maggiore ricorso alla tecnologia
di registrazione numerica espone il costitutore della banca di
dati al rischio di riproduzione diretta e ridisposizione elettronica
del contenuto, senza autorizzazione, della sua banca di dati,
per ottenerne un'altra banca di dati, di contenuto identico,
ma tale da non violare il diritto d'autore attinente alla disposizione
del contenuto della prima banca di dati;”
considerando che tale investimento nei moderni sistemi di
memorizzazione e gestione delle informazioni non sarà effettuato
all'interno della Comunità a meno che non venga introdotta
una tutela giuridica stabile ed uniforme per tutelare i
costitutori di banche di dati”
se conseguimento,
verifica e la
presentazione
hanno richiesto un
OGGETTO:
il contenuto
informativo
investimento
rilevante
il costitutore della banca può
vietare a terzi la „estrazione“
o il „reimpiego“
parti sostanziali
15 ANNI
estrazione
reimpiego
trasferimento permanente o temporaneo
della totalità o di una parte sostanziale
del contenuto di una banca di dati
su un altro supporto con qualsiasi
qualsiasi forma di messa a disposizione del
mezzo o in qualsivoglia forma
pubblico della totalità o di una parte sostanziale
del contenuto della banca di dati mediante
distribuzione di copie, noleggio, trasmissione
in linea o in altre forme
CORTE DI
GIUSTIZIA
CE
se conseguimento,
verifica e la presentazione
hanno richiesto un
investimento rilevante
Fixtures Marketing Ltd v Svenska AB
(Svenska), C-338/02; Fixtures
Marketing Ltd v Organismos
Prognostikon Agonon Podosfairou EG
(OPAP), C-444/02; Fixtures Marketing
Ltd v Oy Veikkaus Ab (Oy
Veikkaus), C-46/02; British
Horseracing Board Ltd v William Hill
Organization Ltd (BHB decision), C203/02.
≠
creare le informazioni
La nozione d’investimento collegato alla verifica del contenuto
della banca di dati deve essere intesa nel senso che riguarda i
mezzi destinati, al fine di assicurare l’affidabilità dell’informazione
contenuta nella detta banca di dati, al controllo dell’esattezza degli
elementi ricercati, all’atto della costituzione di questa banca di dati
così come durante il periodo di funzionamento della stessa.
La nozione di investimento collegato alla presentazione del
contenuto della banca di dati riguarda, dal canto suo, i mezzi
intesi a conferire alla detta banca di dati la sua funzione di
gestione dell’informazione, ossia quelli destinati alla disposizione
sistematica o metodica degli elementi contenuti in questa banca
di dati nonché all’organizzazione della loro accessibilità individuale
La ricerca e la raccolta dei dati costitutivi del calendario degli
incontri di calcio non richiedono uno sforzo particolare da parte
delle leghe professionistiche. Essi sono infatti indissociabilmente
collegati alla creazione di questi dati, alla quale partecipano
direttamente le dette leghe in quanto ad esse spetta l’organizzazione
dei campionati di calcio. Per ottenere il contenuto di un calendario
degli incontri di calcio non occorre quindi alcun investimento autonomo
rispetto a quello che richiede la creazione dei dati contenuti
in questo calendario.
Le leghe professionistiche di calcio non devono dedicare alcuno
sforzo particolare al controllo dell’esattezza dei dati relativi
agli incontri dei campionati all’atto dell’elaborazione del calendario,
poiché le dette leghe partecipano direttamente alla creazione di
questi dati. Per quanto riguarda la verifica dell’esattezza del
contenuto dei calendari degli incontri nel corso della stagione,
essa consiste, come risulta dalle osservazioni della Fixtures,
nell’adattare taluni dati di questi calendari in funzione dell’eventuale
rinvio di un incontro o di una giornata di campionato deciso dalle
leghe o d’accordo con esse. Non si può ritenere che una tale verifica
attesti un investimento rilevante.
La nozione di investimento collegato al conseguimento del
contenuto di una banca di dati ai sensi dell’art. 7, n. 1, della diret
deve essere intesa nel senso che indica i mezzi destinati alla
ricerca di elementi esistenti e alla loro raccolta nella detta
banca di dati.
Essa non comprende i mezzi impiegati per la creazione
degli elementi costitutivi del contenuto di una banca di dati.
La nozione di investimento collegato alla verifica del contenuto
della banca di dati ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva,
deve essere intesa nel senso che riguarda ai mezzi destinati,
al fine di assicurare l’affidabilità dell’informazione contenuta
nella detta banca di dati, al controllo dell’esattezza degli
elementi ricercati, all’atto della costituzione di questa banca
di dati nonché durante il periodo di funzionamento della stessa.
I mezzi destinati ad operazioni di verifica nel corso della fase
di creazione di elementi successivamente raccolti in una banca
di dati non rientrano in questa nozione.
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lezioni v-vii