Autori vari con il coordinamento di Vincenzo D’Anzi - Emanuele Biagetti CAP E RUOLO CONDUCENTI Manuale per il conseguimento del CAP (certificato di abilitazione professionale) e per l’esame di iscrizione al ruolo conducenti 3a EDIZIONE - FEBBRAIO 2008 ISBN 978-88-8482-176-8 EGAF EDIZIONI SRL - 47100 FORLÌ - VIA F. GUARINI 2 - TEL. 0543/473347 - FAX 0543/474133 - WWW.EGAF.IT A1 - STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEI MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA A1 STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEI MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA A1.1 MOTORI E TECNOLOGIE COSTRUTTIVE DEI VEICOLI I veicoli stradali (autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori) possono essere equipaggiati essenzialmente con motori termici oppure motori elettrici. I motori termici possono essere di tipo: • endotermico (a combustione interna) che si dividono a loro volta in: - volumetrico (alternativo o rotativo): i motori alternativi sono quelli maggiormente utilizzati nel campo dell’autotrazione, - a flusso continuo (turbine a gas), - a getto (a reazione); • esotermico (a combustione esterna). I motori endotermici, volumetrici, alternativi che nel linguaggio comune vengono indicati come “motori a combustione interna” sono alimentati con carburanti tradizionali (benzina, gasolio, GPL, metano) oppure con idrogeno ed altri combustibili compresi quelli biologici e quelli derivati dai rifiuti. Per quanto riguarda l’utilizzo di idrogeno non esiste ancora una vera e propria rete di distribuzione soprattutto per le difficoltà connesse con il trasporto e lo stoccaggio di questa sostanza. I motori elettrici possono essere del tipo a: • corrente continua (maggiormente utilizzati nel campo dell’autotrazione), • corrente alternata. I motori elettrici possono essere alimentati da corrente elettrica: • immagazzinata in accumulatori di energia elettrica (le cosiddette batterie) che possono essere ricaricati tramite collegamento alla rete elettrica o tramite appositi generatori di corrente azionati da un motore termico installato a bordo del veicolo; • prelevata da una rete elettrica aerea (filobus e tram che marciano su itinerari prestabiliti); • generata da celle a combustibile (fuel-cells) che utilizzano idrogeno o altri combustibili per produrre energia elettrica tramite un processo elettrochimico; tuttavia le celle a combustibile sono ancora poco diffuse a causa dei problemi di stoccaggio e trasporto dell’idrogeno oltrechè degli alti costi di produzione. CAP E RUOLO CONDUCENTI 9 A1 - STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEI MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA Esistono anche veicoli ibridi e multimodali che sfruttano in modo flessibile e conveniente più sistemi di alimentazione a seconda delle condizioni di utilizzo (il veicolo può essere alimentato da una delle fonti di energia per le quali è predisposto). La tendenza attuale è quella di abbinare un motore elettrico alimentato da una modesta quantità di accumulatori elettrici ad un motore termico (del tipo a combustione interna) che può ricaricare gli accumulatori tramite un generatore di corrente oppure può fungere da motore di trazione. A1.1.1 Veicoli con motori volumetrici a combustione interna I veicoli equipaggiati con motori volumetrici a combustione interna sono costituiti da un motore termico che trasforma l’energia termica prodotta dalla combustione del carburante e dell’ossigeno (contenuto nell’aria) in energia meccanica (rotazione dell’albero motore). I motori a combustione interna utilizzati nel campo dell’autotrazione sono prevalentemente di tipo alternativo costituiti essenzialmente da pistoni (stantuffi) che scorrono all’interno di cilindri e sono collegati tramite le bielle all’albero motore; questi motori trasformano il moto alternativo del pistone in moto rotatorio dell’albero motore. 1 2 3 Figura 2 Spaccato del motore Albero motore, biella, pistone. Figura 3 Manovellismo di spinta 1 2 3 4 Pistone, biella manovella, albero motore. I motori di tipo rotativo (Wankel) costituiti da stantuffi rotanti che si muovono eccentricamente entro due lobi sono scarsamente utilizzati in campo automobilistico per motivi di carattere tecnico-costruttivo. In generale, nei motori volumetrici a combustione interna alternativi (nel linguaggio comune vengono indicati come “motori a combustione interna” oppure come “motori termici” per distinguerli da quelli elettrici) quando inizia la combustione (di aria e combustibile) si ottiene un aumento della pressione all’interno della camera di combustione e la parte mobile della camera (il cielo del pistone) viene spinta dalla parte più alta del cilindro (punto morto superiore) verso la parte più bassa del cilindro (punto morto inferiore). Il pistone spinge la biella la quale, tramite la manovella, fa girare l’albero motore (moto rotatorio dell’albero motore). Il carburante è contenuto: • in un serbatoio a pressione atmosferica nel caso di benzina o gasolio, • in un serbatoio a bassa pressione (circa 6-8 bar) nel caso di GPL, • in uno o più bombole ad alta pressione (circa 200 bar) nel caso di metano. Il motore è collegato agli organi di trasmissione che trasferiscono, a comando, il CAP E RUOLO CONDUCENTI 11 B1 - CONOSCENZE GEOGRAFICHE E USO DELLE CARTINE STRADALI B1.2 USO DELLE CARTINE STRADALI Al fine di realizzare i requisiti generali del trasporto e della movimentazione, si è visto come si possano impiegare differenti sistemi telematici. Viene di seguito fornito in particolare un quadro sui metodi per ottenere la localizzazione automatica e la gestione delle flotte. Come precedentemente indicato, esistono nella sostanza quattro principali metodi di analisi: 1 sistemi di navigazione inerziali, che fanno riferimento a una posizione nota iniziale e sommano, partendo da essa, gli spostamenti lineari e i cambiamenti di direzione; 2 rilevatori di posizione e d’informazioni su corto raggio, adatti a veicoli su percorsi predefiniti o fissi in quanto identificano il passaggio di un veicolo in corrispondenza di uno strumento di posizione nota, in quanto installato lungo il tragitto o la linea; 3 sistemi basati sull’indicazione della cella di appartenenza di un terminale mobile in un certo istante, adatti a sistemi di natura cellulare, ancora in sperimentazione; 4 sistemi basati su triangolazione a terra o via satellite, adatti a veicoli su percorsi qualsiasi. Figura 144 Sistemi di localizzazione automatica dei veicoli e delle flotte CAP E RUOLO CONDUCENTI 93 B2 - USO ECONOMICO DEL VEICOLO B2 USO ECONOMICO DEL VEICOLO B2.1 CONTENIMENTO DEI CONSUMI Il motore di un veicolo trasforma poco più del 20% dell’energia chimica del carburante in energia meccanica per il movimento. Per creare questo movimento, è necessaria una notevole quantità di energia, al momento dell’accelerazione iniziale e successivamente per vincere le resistenze, dovute a: • organi in moto reciproco, • rotolamento dei pneumatici sulla strada, • salite, • curve, • aria. La riduzione di consumo di carburante è imposta da: • economia personale o aziendale, • economia nazionale, • rispetto dell’ambiente. L’aumento continuo del costo del petrolio rende necessario un attento esame dei parametri che influiscono sul costo dei trasporti. Questo si ripercuote negativamente sull’economia nazionale, sul bilancio dello Stato, degli enti pubblici, delle aziende e di ciascuna famiglia. L’andamento del costo del carburante ha ormai determinato un maggiore costo percentuale dell’energia nei confronti del costo della mano d’opera. Il rincaro dei prodotti petroliferi, in particolare dopo la guerra nei Paesi arabi, ha determinato un aumento dei costi di esercizio degli autoveicoli. L’aumento dei costi per il singolo automobilista corrisponde anche ad uno sbilancio finanziario per lo Stato verso i Paesi esteri, dal momento che in Italia il petrolio è quasi interamente importato. La riduzione del consumo del combustibile è imposta anche dal grave degrado ambientale causato dai gas di scarico. La riduzione del consumo di carburante si ottiene: • a livello progettistico dei veicoli, mediante: - l’utilizzo di pneumatici con caratteristiche adeguate al veicolo (bassa resistenza al rotolamento, altezza e larghezza contenute, miglioramento del sistema di costruzione della carcassa, ecc.) e l’adeguata lubrificazione dei perni per ridurre il più possibilmente la resistenza al movimento, - miglioramento dell’aerodinamica, diminuzione della sezione frontale e del peso; • a livello progettistico delle strade, mediante: - miglioramento delle condizioni di circolazione (semafori, pavimentazione, ecc.); • a livello di comportamento dei conducenti, mediante: - mantenimento del numero di giri del motore prossimo a quello corrispondente al minor consumo specifico (zona verde del contagiri), - uso corretto del cambio e scelta della marcia giusta evitando la “doppietta”, - riduzione di brusche frenate o accelerate, - verifica sistematica della pressione dei pneumatici, - controllo periodico di iniettori e carburazione e verifica della fumosità dei gas di scarico, - uso moderato del climatizzatore e suo arresto durante le soste (vietato peraltro tenere il motore acceso), - scelta del percorso per raggiungere una determinata località evitando percorsi tortuosi e in pendenza se non proprio necessario, - trasporto di bagagli, evitando il loro carico sul tetto che provoca turbolenze e peggiora l’aerodinamica del veicolo. B2.1.1 Riduzione dei consumi, uso ottimale del contagiri La conoscenza delle resistenze incontrate dal veicolo in movimento e dell’andamento delle curve caratteristiche del motore consentono di individuare gli elementi sui quali intervenire per realizzare una riduzione dei consumi. La resistenza incontrata dal veicolo in movimento è data dalla formula: CAP E RUOLO CONDUCENTI 99 B2 - USO ECONOMICO DEL VEICOLO T= Rr + Ri + Rs + Ra I termini della formula (1) esprimono la: • resistenza al rotolamento (pneumatici, meccanismi, ecc.) e l’attrito dei perni (Rr), • resistenza dovuta alla pendenza della strada “i” (Ri), • resistenza aerodinamica dovuta alla forma della carrozzeria del veicolo ed alla sezione frontale (Rs), • resistenza dovuta all’accelerazione “a” per partire o per variare la velocità del veicolo (Ra). Dalla curva del consumo specifico risulta che il minor consumo di carburante, per produrre il lavoro di un kilovattore, si ha in corrispondenza di un determinato numero di giri variabile da motore a motore (v. paragrafo A1.3). Una riduzione dei consumi, quindi, si ottiene riducendo le resistenze (e quindi il numero di kilowattore che il motore deve produrre) e contestualmente facendo ruotare il motore ad un numero di giri pari a quello di minimo consumo. __________ (1) La formula nel dettaglio è: T= (μ · M) + (1.000 · i · g · M) + (0,61 · Cs · S · V2 ) + + (K1 · 1.000 · M · a) In cui: T = sforzo di trazione espresso in newton, μ = resistenza unitaria al rotolamento espressa in N/t = pendenza della strada (rapporto tra dislivello e lunghezza della strada: es. 0,05 cioè 5%), = 9,80 m/s2 è l’accelerazione di gravità, i g Ciò consente di avere un equilibrio automatico tra resistenze e forza di trazione (v. paragrafo A1.11), senza dover ricorrere all’uso del cambio e, contemporaneamente, ottenere un consumo di carburante ridotto. Il conducente dovrebbe, in ogni momento, mantenere un numero di giri del motore prossimo a quello che realizza il minimo consumo e quindi di poco superiore a quello di massima coppia. I veicoli pesanti sono muniti quasi sempre di contagiri che ha stampigliata una “zona verde” di utilizzo ottimale del motore per ottenere il miglior compromesso tra consumo e prestazioni del motore e per aumentare la durata delle parti meccaniche. Figura 150 Contagiri Il contagiri ha stampigliata una zona di colore verde che evidenzia dove ottenere il miglior compromesso tra consumo e prestazioni del motore. Cs = coefficiente di forma, S = superficie maestra in m2, V2 = velocità del veicolo in m/s, K1 = coefficiente di inerzia delle masse rotanti, a = accelerazione in m/s2, M = massa del veicolo espressa in t. Nel testo i termini della formula sono stati così sintetizzati: Rr (μ · M) Ri (1.000 · i · g · M) Rs (0,61 · Cs · S · V2 ) Ra (K1 · 1.000 · M · a) 100 Figura 151 Potente motore di autobus funzionante a CNG, a 6 cilindri in linea Passando all’analisi della formula delle resistenze si constata che si realizza una riduzione di quelle dovute al: • primo termine Rr (resistenza al rotolamenCAP E RUOLO CONDUCENTI B5 - RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE NEL TRASPORTO DI MERCI B5 RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE NEL TRASPORTO DI MERCI B5.1 REGIME SANZIONATORIO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE La libertà di circolazione su tutto il territorio nazionale è uno dei diritti primari del cittadino, sancita dall’art. 16 della Costituzione. La circolazione assume quasi necessariamente l’aggettivo stradale in quanto la strada è il luogo fisico dove circola e si incontra il maggior numero di persone. La circolazione stradale, che coinvolge in Italia diverse decine di milioni di persone ed un numero ancora più alto di veicoli (circa 1,6 veicoli per abitante), è tuttavia soggetta: • ad alcune limitazioni, quando, per la natura dei mezzi con cui si effettua o per la persona che la realizza, può arrecare danno alla collettività; • al rispetto delle “regole” dettate soprattutto dal Codice della strada. In caso di mancato rispetto di tali regole, sono previste sanzioni che, secondo la tradizionale ripartizione, sono di natura penale o amministrativa. Più in dettaglio, si ha sanzione: • penale per la commissione di reati, che possono essere: - delitti se sono previste le sanzioni della reclusione o della multa; - contravvenzioni se sono previste le sanzioni dell’arresto o dell’ammenda; • amministrativa per la violazione di norme ritenute meno gravi. La sanzione amministrativa può essere: - pecuniaria, con il pagamento di una somma di denaro; - accessoria, quale la sospensione o revoca di un atto amministrativo. Nella circolazione stradale sono previste, quali sanzioni accessorie: la sospensione della patente, il ritiro della carta di circolazione o della patente, ecc. B5.2 RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE NEL TRASPORTO DI MERCI SECONDO IL CCNL B5.2.1 Responsabilità dell’autista e del personale di scorta L’autista è responsabile del veicolo affidatogli e, unitamente al personale di scorta, di tutto il materiale e delle merci che ricevono in consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano ad essi imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore. È a carico del datore di lavoro, l’onere di provare: • la gravità della responsabilità del lavoratore, • l’ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili. Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l’osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione fermo restando l’obbligo per il datore di lavoro di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate. Nel caso che il datore di lavoro abbia stipulato polizze di assicurazione kasko, deve comunicare ai lavoratori ed alla RSU le condizioni dell’assicurazione. Eventuali forme assicurative possono essere concordate con il concorso economico dei lavoratori, in occasione della conclusione dei contratti di secondo livello. L’autista è inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza. Quando le due parti - azienda e lavoratore - siano d’accordo a produrre opposizione a provvedimento contravvenzionale, l’onere relativo compreso quello dell’assistenza legale è a carico dell’azienda. A scanso di ogni responsabilità, il conducente, prima di iniziare il servizio, deve in ogni caso assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediata comunicazione all’azienda, la quale ha l’obbligo di predisporre le condizioni affinché tali verifiche possano essere effettuate. CAP E RUOLO CONDUCENTI 113 B5 - RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE NEL TRASPORTO DI MERCI Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo, il conducente deve mettere in opera tutte le strumentazioni fornite dall’azienda e adottare tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni al veicolo e alle merci. L’autista deve collaborare affinché le operazioni di carico e scarico dell’automezzo affidatogli siano effettuate con professionalità e correttezza. Contrattualmente l’autista non deve essere comandato né destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio; tuttavia, tale prestazione lavorativa può essere concordata dalle parti con la previsione di compensi aggiuntivi. B5.3 REGIME SANZIONATORIO NELL’AUTOTRASPORTO DI COSE La legge n. 298/1974 prevede sanzioni amministrative per chi effettua il trasporto di cose in conto terzi senza essere iscritto all’Albo degli autotrasportatori e per chiunque effettua un trasporto di cose in conto proprio senza licenza o violandone le prescrizioni. Le sanzioni della legge n. 298/1974 si applicano anche a chi affida un trasporto di cose in conto terzi ad un soggetto non autorizzato o comunque senza aver acquisito la necessaria attestazione della regolarità dell’esercizio dell’attività. Il DLG n. 286/2005 e il Codice della strada prevedono casi in cui i soggetti facenti parte della filiera di trasporto (vettore, committente, caricatore, titolare di licenza e proprietario del veicolo) sono chiamati a rispondere, in concorso con il conducente, di alcune violazioni delle norme di comportamento commesse durante il trasporto. Figura 172 Sanzioni nell’autotrasporto di cose 114 CAP E RUOLO CONDUCENTI C1 - SERVIZIO DI PIAZZA O TAXI E RUOLO DEI CONDUCENTI C1 SERVIZIO DI PIAZZA O TAXI E RUOLO DEI CONDUCENTI Il servizio di piazza o taxi è quello in cui il vettore si mette a disposizione di un’utenza indifferenziata (individuale o piccoli gruppi) con lo scopo di soddisfarne le esigenze di trasporto. Il servizio di piazza per il trasporto di persone o taxi rientra tra i servizi pubblici non di linea, cioè tra quei servizi finalizzati al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, effettuati a richiesta del/dei trasportato/i in modo non continuativo o periodico, secondo orari ed itinerari non fissi ma stabiliti caso per caso (1). C1.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI PIAZZA O TAXI Il servizio di piazza o taxi ha le seguenti caratteristiche: • viene effettuato con autovettura, motocarrozzetta, natante, veicolo a trazione animale (2); • svolge la funzione di soddisfare le esigenze di trasporto di singole persone o di piccoli gruppi (3); • si rivolge ad una utenza indifferenziata; • lo stazionamento avviene in luogo pubblico; • le tariffe e le modalità di effettuazione del servizio vengono determinate amministrativamente dagli organi competenti; • il viaggio può avere qualsiasi destinazione (4) ma il prelevamento dell’utenza ovvero (1) V. art. 1 legge 15.1.1992 n. 21. Il servizio taxi è disciplinato inoltre dall’art. 86 DLG 30.4.1992 n. 285; dalle leggi regionali che dettano i criteri cui devono attenersi i regolamenti comunali; dai regolamenti comunali che disciplinano il servizio nel dettaglio. (2) V. art. 1 c. 2 legge 15.1.1992 n. 21. (3) V. art. 2 c. 1 legge 15.1.1992 n. 21. (4) La legge pone tale prescrizione una prima volta all’art. 2 c. 2 riferendola al servizio taxi, e la ribadisce all’art. 11 c. 2, laddove riporta gli obblighi dei titolari di licenza per il servizio taxi e di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, precisando che l’obbligatorietà del servizio viene meno per le destinazioni oltre il limite del territorio comunale o comprensoriale a meno che la regione, per le zone caratterizzate da intensa conurbazione, abbia emanato norme speciali finalizzate ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio pubblico non di linea. l’inizio del servizio (5) devono avvenire all’interno del territorio del comune che ha rilasciato la licenza o dell’area comprensoriale di cui fa parte il comune stesso; • per servizi da svolgere all’interno dell’area comunale o comprensoriale la prestazione dell’attività è obbligatoria (6) mentre per destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, la prestazione del servizio è facoltativa, cioè avviene previo assenso del conducente, salvo che le regioni non abbiano emanato, per le zone ad intensa conurbazione, delle norme speciali al fine di assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio; • negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, il servizio taxi, se esistente, ha la precedenza, per quanto concerne lo stazionamento, nei punti di passaggio più vicini ai luoghi di transito dei passeggeri (7). C1.2 COMPETENZE NELLA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO Nella regolamentazione del servizio coesistono competenze delle regioni e dei comuni. C1.2.1 Competenze regionali Le regioni (8): • stabiliscono i criteri che i comuni devono seguire nel predisporre i regolamenti sull’esercizio del servizio (9); • delegano a province e comuni l’esercizio (5) (6) (7) (8) (9) La norma ha così recepito il principio, già presente nei regolamenti comunali che disciplinavano in via esclusiva l’attività prima della legge 15.1.1992 n. 21, che il servizio ha inizio dal momento in cui il taxi è messo a disposizione dell’utente/cliente, e quindi dal momento del ricevimento, da parte del conducente del taxi, della chiamata telefonica al posteggio in cui sta stazionando o dal ricevimento della comunicazione via radio o modem della richiesta di servizio, con la conseguenza che al costo puro della corsa si aggiunge il costo del tratto di percorso effettuato a vuoto per raggiungere il punto di carico. V. art. 2 c. 2 legge 15.1.1992 n. 21. V. art. 11 c. 7 legge 15.1.1992 n. 21. Le regioni esercitano le loro competenze ai sensi e secondo i principi previsti dal DPR 24.7.1977, n. 616. V. art. 4 c. 2 legge 15.1.1992 n. 21. CAP E RUOLO CONDUCENTI 157 C1 - SERVIZIO DI PIAZZA O TAXI E RUOLO DEI CONDUCENTI • • • • delle funzioni amministrative, i quali attuano le direttive dalle stesse regioni emanate; costituiscono le Commissioni consultive regionali che forniscono pareri in relazione all’esercizio del servizio e all’applicazione dei regolamenti, garantendo un adeguato ruolo ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti (10); possono emanare norme speciali, per le zone ad intensa conurbazione, al fine di assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, fermo restando le competenze comunali (11); determinano idonee sanzioni amministrative per l’inosservanza del principio della obbligatorietà del servizio all’interno delle aree comunali o comprensoriali; istituiscono il “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea” e la Commissione per l’accertamento, previo esame, dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio nei confronti di chi chiede di iscriversi al ruolo (12). C1.2.2 Competenze comunali I comuni, nel rispetto dei criteri dettati dalle norme regionali: • redigono i regolamenti comunali sull’esercizio del servizio (13); nei regolamenti determinano (14): - numero e tipo di veicoli o natanti da adibire al servizio, - modalità di svolgimento del servizio, - criteri per la determinazione delle tariffe, - requisiti e condizioni per il rilascio della licenza; • costituiscono le commissioni con funzione consultiva in relazione all’esercizio del servizio e all’applicazione dei regolamenti, garantendo un adeguato ruolo ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti; • rilasciano le licenze per l’esercizio del servizio (15). (10) (11) (12) (13) (14) (15) 158 V. art. 4 c. 4 legge 15.1.1992 n. 21. V. art. 4 c. 5 legge 15.1.1992 n. 21. V. art. 6 c. 4 legge 15.1.1992 n. 21. V. art. 4 c. 3 legge 15.1.1992 n. 21. V. art. 5 legge 15.1.1992 n. 21. V. art. 8 c. 1 legge 15.1.1992 n. 21. C1.3 IL RUOLO DEI CONDUCENTI Requisito necessario per l’ottenimento della licenza per il servizio di piazza o taxi è l’iscrizione al “ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea” (16). Il ruolo dei conducenti è istituito, dalle regioni, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (17). L’iscrizione al ruolo dei conducenti avviene dimostrando di avere: • conseguito il certificato di abilitazione professionale (CAP) (18); • superato un esame presso una apposita commissione regionale che ha il compito di accertare i requisiti di idoneità all’esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica (19). L’iscrizione al ruolo dei conducenti è requisito necessario oltre che per acquisire la titolarità della licenza, anche per svolgere l’attività di conducente dei veicoli adibiti a taxi in qualità di sostituto del titolare della licenza per un tempo definito e/o viaggio determinato (20). Sono stati iscritti di diritto al ruolo dei conducenti coloro che erano già titolari di licenza al momento della istituzione del ruolo stesso (21). (16) (17) (18) (19) (20) (21) V. art. 6 c. 5 legge 15.1.1992 n. 21. V. art. 6 c. 1 legge 15.1.1992 n. 21. V. art. 116 DLG n. 285/1992 (CDS). V. art. 6 c. 3 legge 15.1.1992 n. 21. Relativamente al programma d’esame, che la norma lascia così generico, ogni commissione decide autonomamente un proprio modus operandi: alcune commissioni svolgono l’esame oralmente mentre altre mediante la risoluzione di quiz che vengono talora resi noti mediante internet. Si ritiene tuttavia che il programma d’esame, oltre che sugli argomenti espressamente indicati (conoscenza geografica e toponomastica) debba vertere sugli argomenti specifici dell’attività (dalla materia amministrativa e regolamentare del servizio agli elementi in materia commerciale e fiscale) ma con esclusione di argomenti che costituiscono materia d’esame per le patenti e per il CAP. V. art. 6 c. 6 legge 15.1.1992 n. 21. V. art. 6 c. 7 legge 15.1.1992 n. 21. CAP E RUOLO CONDUCENTI C1 - SERVIZIO DI PIAZZA O TAXI E RUOLO DEI CONDUCENTI C1.4 LE LICENZE Le licenze per l’esercizio dell’attività del servizio di piazza o taxi: • sono rilasciate dai comuni a seguito di pubblico concorso ai singoli (persone fisiche) (22) che abbiano dimostrato, tra gli altri requisiti, la disponibilità del veicolo a titolo di proprietà o leasing. L’avere esercitato il servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza (23); • possono essere gestite anche in forma associata (24); • possono essere trasferite volontariamente (25), ad altra persona fisica in possesso (22) (23) (24) (25) Sull’argomento è intervenuto un parere del Consiglio di Stato (sez. II, 5.5.1993 n. 382) secondo il quale le figure giuridiche previste dall’art. 7 legge n. 21/1992 “a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 5 della legge 8 agosto 1985. n. 443; b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge, d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b del comma 2 dell’art. 1” sono da configurare come veri e propri requisiti soggettivi alternativi per poter essere titolar_stessa contemplate. In tale ambito non è dato spazio all’ipotesi di una società commerciale di capitali titolare di licenza/autorizzazione: si tratta infatti di un soggetto del tutto distinto dalle persone dei singoli soci, e non rientrante nelle figure associative nominate dalla legge. Discutibile appare la legittimità costituzionale della legge, la quale, per i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, prevede - da una parte - all’art. 7 c. 1 lettera d), che possano essere imprenditori privati (termine che comprende sia le persone fisiche che le giuridiche); dall’altra - all’art. 8 afferma che le licenze/autorizzazioni sono rilasciate ai singoli …. e all’art. 9 che le stesse sono trasferite a persona designata dal titolare, facendo ritenere al Consiglio di Stato e quindi al Ministero dei trasporti e della navigazione, che la legge n. 21/1992 consente il rilascio dei titoli autorizzativi solo a favore delle persone fisiche. Questa restrizione, ad avviso di chi scrive, costituisce una ingiustificata limitazione alla libera iniziativa economica privata, in particolare per i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. V. art. 8 c. 4 legge 15.1.1992 n. 21. V. artt. 7 e 8 c. 1 legge 15.1.1992 n. 21. V. art. 9 c. 1 legge 15.1.1992 n. 21. dei requisiti prescritti, purché l’intestatario si trovi in una delle seguenti condizioni: - sia titolare della licenza da almeno cinque anni, - abbia raggiunto il sessantesimo anno di età, - sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo (cioè revoca) della patente di guida; • possono essere trasferite mortis causa (26): - ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti richiesti; - a persone diverse, anch’esse munite dei requisiti necessari e designate dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché entro due anni dall’evento e dietro autorizzazione del sindaco. C1.4.1 Divieti e limitazioni nell’esercizio dell’attività del servizio di piazza o taxi Chi trasferisce volontariamente la licenza non può ottenerne una nuova (27), sia per concorso che per trasferimento, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dal trasferimento stesso (28). La licenza è riferita ad un singolo veicolo (29). La stessa persona non può contemporaneamente essere (30): (26) (27) (28) (29) (30) V. art. 9 c. 2 legge 15.1.1992 n. 21. Per effetto dell’applicazione dell’art. 82 c. 8 CDS non sarebbe stato possibile utilizzare il veicolo adibito a servizio taxi per un uso o una destinazione diversa, impedendone così l’impiego per esigenze personali del titolare della licenza. L’art. 14, c. 6, DLG n. 422/1997 ha disposto, ad integrazione dell’art. 86 CDS, che ai veicoli adibiti a servizio da piazza è consentito l’uso proprio fuori servizio, venendo così incontro alle esigenze della categoria che si era ritenuta eccessivamente penalizzata dai vincoli posti dall’art. 82 citato. V. art. 9 c. 3 legge 15.1.1992 n. 21. V. art. 8 c. 2 legge 15.1.1992 n. 21. V. art. 8 c. 3 legge 15.1.1992 n. 21. Il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare esigenze di trasporto individuale di un’utenza indifferenziata, in base a tariffe calcolate con tassametro omologato, mentre il servizio di noleggio si rivolge a un’utenza specifica e il corrispettivo è concordato di volta in volta. Non sono, perciò, cumulabili in capo a un medesimo soggetto la licenza per l’esercizio del servizio taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (Cass. civ., sez. I, 19.10.2006 n. 22483). CAP E RUOLO CONDUCENTI 159