Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n.46) Art.1 comm.1 COMMERCIALE BUSINESS PESARO
2° Trimestre 2014
Geometra
oggi
2° Trimestre 2014
Anno XX - n° 2
Aprile/maggio/Giugno 2014
Aut. Del Tribunale di Pesaro
n. 389 del 23.09.1994
ROC n. 7638
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Editoriale:
Pag. 3
ADDIO AL GEOMETRA AMORI, PILASTRO DELLA CATEGORIA
Speciale Campionato naz.le di calcio 2014
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A PESARO IL XVII CAMPIONATO NAZIONALE
DI CALCIO PER GEOMETRI
Focus storia e cultura
IL CATASTO VERSO UNA RIFORMA EPOCALE
Speciale Collemarathon
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COLLEMARATHON 2014: I GEOMETRI SUL PODIO
Edilizia, Urbanistica e Territorio:
APE, VERSO LA DISCIPLINA DEFINITIVA
•LICENZE EDILIZIE SENZA TROPPA RISERVATEZZA
•TITOLI ABITATIVI, L’ATTUALE DISCIPLINA
•ALBERGHI: PIU’ TEMPO PER L’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO
•PREVENZIONE INCENDI: FOCUS SULLA MODULISTICA
•CLIMATIZZAZIONE: CI VUOLE IL LIBRETTO
Agenzia del Territorio:
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PREGEO 10 VERSIONE BETA: AL VIA LA SPERIMENTAZIONE
Normative fiscali:
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INTERVENTI EDILIZI: QUANDO SCATTA IL BONUS
•SI PUO’ DETRARRE ANCHE SE…
•OK AL CUMULO DI DUE TETTI DI SPESA
•NIENTE BONUS PER CHI INTEGRA GLI IMPIANTI
•INTERVENTI ANTISISMICI: COSA C’E’ DI NUOVO
•IMPIANTI FOTOVOLTAICI: SE A CASA, SI DETRAE
•CONDOMINI: IL BONUS C’E’ ANCHE SENZA AMMINISTRATORE
•BONUS MOBILI: SI PUÒ SUPERARE L’IMPORTO DELLA RISTRUTTURAZIONE
•AFFITTO: SI PUO’ PAGARE ANCHE SENZA TRACCIA
•ON LINE GLI STUDI DI SETTORE
•CEDOLARE SECCA, ALIQUOTA PIU’ RIDOTTA
Leggi e Decreti, domanda e risposta:
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COSA DICE LA LEGGE
DOMANDA E RISPOSTA
Notizie dal Collegio:
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CTU E NOTIFICHE TELEMATICHE
•POS: UN OBBLIGO DAL 30 GIUGNO
Notizie dalla Cassa:
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CIPAG: COSA C’E’ DA SAPERE
Istat:
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AGGIORNAMENTI ISTAT
Allegati:
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2° Trimestre 2014
Cecchetelli: “In prima linea per oltre 30 anni, è stato vicino ai colleghi sino alla fine”
ADDIO AL GEOMETRA AMORI, PILASTRO DELLA CATEGORIA
S
e n’è andato in punta di piedi Corrado
Amori. E lo ha fatto con quella signorilità a cui ci aveva, da sempre, abituati. Aveva
85 anni Corrado ed era iscritto all’Albo dei
geometri dal 5 gennaio 1950, dopo essersi
diplomato – nel 1948 – all’Istituto Bramante
di Pesaro.
Una vita dedicata alla professione, la sua,
con quella dedizione e quella passione che
ha cercato di trasmettere ai colleghi più giovani sino all’ultimo.
Profondo e sincero è, a tutt’oggi, il cordoglio del Collegio provinciale dei geometri e
geometri laureati per la perdita di un maestro della professione, signore d’altri tempi
nei modi, ma non nella mentalità, che Amori
ha saputo adattare all’evolversi dei costumi,
della società e della professione, dimostrandosi all’altezza di ogni nuova sfida.
Personalmente ho perso non solo un collega, ma un amico, che ho avuto la possibilità
di conoscere a fondo nel decennio della mia
presidenza, potendone apprezzare le rare
qualità umane oltre che professionali.
Per il Collegio Geometri della provincia di
Pesaro e Urbino Corrado Amori è stato e re-
sterà una figura fondamentale: entrato nel
1959 come segretario, ricoprì tale incarico
ininterrottamente fino al 1976, anno in cui
venne eletto presidente.
Alla guida del Collegio, poi, Amori rimase
fino al 1991, ma il suo legame con i colleghi
non è mai venuto meno, sino agli ultimi giorni.
Anzi, proprio negli ultimi anni Corrado Amori
mi è stato molto vicino nell’organizzazione di
tante attività in seno al Collegio, garantendo
sempre a me e ai colleghi il suo contributo in
termini di saggezza ed esperienza.
Sempre attivo e presente nelle assemblee,
nelle Commissioni, nei convegni, dove non
ha mai fatto mancare, ripeto sino all’ultimo,
la sua fattiva collaborazione, il geometra
Amori ha saputo essere un cardine per me e
gli altri colleghi.
Ci mancherà, inutile dirlo, la sua presenza, ci
mancheranno i suoi consigli, così come i suoi
pungoli, pur nella consapevolezza, però, di
averne fatto tesoro. Grazie, Corrado.
Carlo Cecchetelli
Presidente
Collegio Geometri e Geometri laureati della
Provincia di Pesaro e Urbino
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2° Trimestre 2014
Speciale Campionato nazionale di calcio 2014
A PESARO IL XVII CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO PER GEOMETRI
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UN EVENTO ALL’INSEGNA DEL “FAIR
PLAY”
Ha superato i migliori auspici il Campionato nazionale di calcio per geometri, alla diciassettesima edizione, organizzato a Pesaro dal nostro Collegio e da Geosport.
Quello che si è disputato nei primi giorni di giugno in città è, stato, infatti, un evento destinato
a lasciare il segno, non foss’altro che per il fair
play che lo ha caratterizzato dall’inizio alla fine.
Non a tutti piacerà questo termine rubato alla
lingua inglese, ma, a mio avviso, non esistono
parole più adatte per definire la correttezza
con cui si sono svolte le partite, tutte le partite, in un evento sportivo davvero degno di
tale nome. Perché, da ex atleta, sia pure in
una disciplina diversa da quella calcistica, credo profondamente che lo sport sia e debba
essere soprattutto un bel gioco di squadra,
all’insegna della sfida, certo, ma senza mai
perdere quello spirito sano e gioioso e quel
rispetto delle regole basilari, senza le quali
perderebbe ogni senso.
E’ con orgoglio che posso dire, dunque, che
Pesaro e il nostro Collegio hanno ospitato, in
questo 2014, un grande Campionato – e il mio
plauso va, in particolar modo, al consigliere
Giovanni Corsini e al presidente di Geosport,
Gianluca Musso, che, insieme agli altri consiglieri dell’Associazione, hanno gestito l’intera
macchina organizzativa – giocato nel segno
della buona pratica sportiva. E, mi sia concesso, finalmente della buona educazione. Dentro e fuori dal campo.
Voglio, a tal proposito, citare un episodio, di
cui siamo stati tutti felici testimoni: durante
una partita, una squadra, quella del Collegio
di Venezia, subisce un’ingiusta espulsione,
frutto di un palese errore dell’arbitro. Il Collegio di Venezia può chiedere di ripetere la
partita, è un suo diritto. Ma non lo fa: accetta
con signorilità e grande fair play, appunto, il
risultato – oltre che l’errore – riconoscendo
l’effettivo valore della squadra vincitrice. Che
tutto ciò possa servirci da timone per le prossime occasioni, a tutela della nostra dignità
umana, professionale e sportiva.
I più sinceri complimenti, infine, alla squadra
vincitrice, la rappresentativa del Collegio di
Firenze, che si è aggiudicata a pieno titolo
questo Campionato targato 2014.
Carlo Cecchetelli
Presidente
Collegio Geometri e Geometri laureati della
Provincia di Pesaro e Urbino
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Speciale Campionato nazionale di calcio 2014
LE PARTITE, LE EMOZIONI, LA SOLIDARIETÀ MINUTO PER MINUTO
Si è svolto a Pesaro, dal 31 maggio al 7 giugno, il XVII Campionato nazionale di Calcio
per geometri, organizzato dal Collegio provinciale Geometri e Geometri laureati di Pesaro e Urbino e da Geosport, l’Associazione
Geometri Sportivi Italiani in seno al Consiglio
Nazionale Geometri.
nostra città.
L’evento ha avuto inizio con la cerimonia ufficiale all’Hotel Excelsior di Pesaro - presenti
200 colleghi – in cui hanno trovato spazio la
presentazione delle squadre, il sorteggio dei
gironi e la relativa formulazione del calendario. Dopo il saluto del Presidente del Collegio
organizzatore, Geom. Carlo Cecchetelli, è
stata la volta del Presidente della Geosport,
Geom. Gianluca Musso, e dei Presidenti di
Collegio presenti al seguito della propria
squadra (Lecce, Genova, Venezia, Ascoli Piceno, Piacenza). La serata è, quindi, proseguita
con la consegna delle targhe, del pacco gara
ai partecipanti e con lo scambio dei doni tra
le squadre sorteggiate.
Le partite dei cinque gironi eliminatori sono state giocate nei giorni 1, 2 e 4 giu-
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Alla manifestazione hanno preso parte squadre in rappresentanza di diciotto Collegi
provinciali provenienti da tutta Italia. Oltre a
quello di Pesaro e Urbino, sono stati ospiti
della nostra città le compagini di Torino, Firenze, Lecce, Bari, B.A.T., Catania, Padova,
Roma, Asti, Venezia, Salerno, Arezzo, Ravenna, Ascoli Piceno, Ancona, Piacenza, Genova
e Brescia, per una presenza sul nostro territorio di oltre 400 geometri e complessivamente
quasi 500 persone, considerando accompagnatori e familiari, ospitati negli alberghi nella
gno negli impianti sportivi dislocati nella
città di Pesaro e zone limitrofe e, alla fine
delle tre giornate, hanno passato il turno le squadre prime classificate di ogni girone e le tre migliori seconde classificate.
Per la cronaca le otto squadre qualificate
sono state Catania, Torino, Pesaro e Urbino,
Piacenza, Roma, Padova, Firenze, Bari. Nei
successivi giorni, 5 e 6 giugno, si sono disputate le partite dei quarti e semifinali, che hanno decretato le quattro squadre finaliste, in
rappresentanza dei Collegi di Catania, Firenze, Piacenza e Bari.
2° Trimestre 2014
Speciale Campionato nazionale di calcio 2014
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Sabato 7 giugno si sono disputate le finali: per il terzo e quarto posto si sono affrontate le squadre dei Collegi di Catania
e Bari (risultato 4 – 1), mentre la finalissima
per il titolo di Campione d’Italia è stata disputata tra i Collegi di Firenze e Piacenza
ed ha visto la vittoria dei toscani per 1 – 0.
Al termine delle partite si è tenuta la premiazione dei Campioni italiani del Collegio di
Firenze e delle altre finaliste e, dopo il classico buffet finale, tutti i presenti si sono dati
appuntamento alla prossima edizione, la diciottesima, per la cui organizzazione si sono
candidati i Collegi di Catania e Ascoli Piceno.
Nella giornata del 3 giugno la protagonista è
stata la solidarietà: la somma raccolta durante
la partita di beneficienza tra la Nazionale Geometri e la rappresentativa dell’Istituto Tecnico per Geometri “G. Genga” di Pesaro è
stata devoluta a favore dell’Ail (l’Associazione
italiana per la lotta alle leucemie), sezione di
Pesaro.
Una delegazione della Geosport, guidata
dal Presidente, Geom. Gianluca Musso, e dal
Consigliere, Geom. Giovanni Corsini, in rap-
presentanza del Collegio di Pesaro e Urbino,
hanno consegnato il ricavato (Euro1.400) al
Presidente dell’Associazione, Franca Muretto,
e al Segretario, Ezio Trebbi. Nell’occasione, i
geometri hanno anche visitato la “Casa Ail”, il
villaggio di accoglienza per malati e familiari
realizzato a Pesaro con i fondi raccolti e progettato dal collega pesarese Lamberto Vannini.
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Speciale Campionato nazionale di calcio 2014
Seconda classificata, squadra del Collegio di Piacenza
dei campionati). Questi i risultati delle partite disputate nel girone eliminatorio: Pesaro e
Urbino–Arezzo 1 – 1, Pesaro e Urbino–Piacenza 4 – 0, Pesaro e Urbino–Firenze 1 – 1.
Nei quarti di finale abbiamo affrontato il
Collegio di Piacenza, uscendo battuti 2 – 1,
dopo aver disputato una buona partita e
subendo il secondo gol solo nei minuti finali del secondo tempo supplementare.
La rosa della squadra del nostro Collegio
Terza classificata, squadra del Collegio di Bari
Quarta classificata, squadra del Collegio di Catania
La squadra del nostro Collegio si è comportata egregiamente, vincendo il proprio girone,
lasciandosi alle spalle la compagine di Firenze (qualificata, poi, come migliore seconda e
vincitrice del torneo) ed eliminando Arezzo
(collegio vittorioso nelle ultime due edizioni
era composta dai seguenti colleghi: Matteo
Bonazzoli, Michal Adamek, Vittorio Rosa, Michael Vincenzi, Luca Barbieri, Alessandro Andreoni, Michele Paupini, Luca Cerri, Lorenzo
Bacchiani, Andrea Fossi, Alessandro Marinucci, Giulio Forlani, Samuele Buroni, Andrea
Bianchi, Emanuele Tebaldi, Gianluca Elefanti, Nicola Martini, Marco Giovanelli, Matteo
Girelli, Luca Bertuccioli, Matteo Dini, Giuliano Tonelli, Giordano Petrucci e il sottoscritto
Giovanni Corsini.
Ai colleghi va, naturalmente, il mio personale
ringraziamento e quello di tutto il Consiglio
Direttivo.
Un particolare ringraziamento è rivolto ad alcuni colleghi che mi hanno aiutato nella organizzazione ed hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione, in particolare Andrea
Bianchi (logistica campi, arbitri e alberghi),
Michal Adamek (tra l’altro, ideatore del logo
della manifestazione), Luca Barbieri, Massimo
Misirolli, Marco Polidori e Massimo Righi.
Infine un ringraziamento agli Enti che hanno
concesso il loro Patrocinio ed alle ditte che
hanno contribuito economicamente alla manifestazione.
Giovanni Corsini
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2° Trimestre 2014
Focus storia e cultura
IL CATASTO VERSO UNA RIFORMA EPOCALE
L’obiettivo: un algoritmo per aggiornare 60
milioni di rendite
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Già da tempo le esigenze di perequazione
e di equità dell’imposizione fiscale hanno richiesto, nel settore immobiliare, una revisione del sistema catastale.
La riforma dovrà essere accompagnata da
una rilettura del patrimonio edilizio nazionale
al fine di recepire le trasformazioni urbanistiche, economiche e sociali intervenute dall’epoca della sua costituzione, immessa in un
processo di revisione che richiederà la partecipazione congiunta degli uffici catastali,
degli enti locali e soprattutto delle categorie
professionali.
Un primo passo verso la riforma è già stato
fatto. A compierlo ci ha pensato la Commissione Finanza del Senato nell’ambito del disegno di legge di Delega Fiscale, AS 1058,
“Delega al Governo recante disposizioni per
un sistema fiscale più equo, trasparente ed
orientato alla crescita” già posto all’esame in
sede referente.
Al riguardo, si evidenzia il fatto che il testo
sulla riforma catastale approvato, in prima
lettura, dalla Camera dei Deputati, ha recepito le osservazioni presentate dal Consiglio
Nazionale Geometri con lo scopo di indirizzare la revisione del catasto non solo verso l’equità fiscale richiesta dal Governo, ma anche
verso aspetti più prettamente tecnici.
Di fatto, è stato richiesto un indirizzo che permetterà di revisionare il catasto fabbricati anche, e soprattutto, grazie ad interventi tecnici
(Geometri ed altri di competenza) che possano trasformare la banca dati catastale da statica a dinamica in continuo aggiornamento.
Ma vi è di più: nella prevista ridefinizione del
finanziamento e delle competenze delle commissioni censuarie centrali e provinciali, è stata preso in esame l’inserimento nella norma
“dell’obbligo alla presenza di professionisti in
materia di estimo urbano e rurale”.
Di conseguenza, il Dipartimento del Territorio
del Ministero delle Finanze (che ha inglobato l’Agenzia del Territorio) sta individuando le
finalità generali della revisione catastale così
come riportate nei punti che seguono:
• maggior certezza dei diritti reali sugli immobili (perseguita anche e soprattutto con
l’integrazione degli archivi catastali con
quelli della Pubblicità immobiliare, ex Conservatorie dei Registri Immobiliari);
• realizzazione di un più efficace strumento
di supporto alla conoscenza, gestione e
pianificazione del territorio e dell’ambiente
perseguibile non solo attraverso il miglioramento della qualità interna del sistema
catastale, ma anche attraverso l’interazione
e la cooperazione con i sistemi comunali e
di altri enti che gestiscono dati territoriali.
Per la pratica realizzazione di tali finalità, sarà
necessario fare affidamento su un sistema che
garantisca un rapido aggiornamento degli
atti catastali, sia riguardo ai soggetti che agli
2° Trimestre 2014
Focus storia e cultura
oggetti ivi iscritti. La necessità di procedere
alla revisione del sistema catastale nasce dalla constatazione dell’esistenza di criticità che,
molte volte, sfociano in disfunzioni e palesi
sperequazioni sul piano fiscale.
Queste criticità possiamo individuarle nei s
guenti punti:
- obsolescenza della normativa dovuta ad
una congiuntura economica negli anni
ante 40 e quindi sostanzialmente statica
e per nulla atta all’impatto determinato
dalle dinamiche che hanno contraddistinto i sistemi urbani negli ultimi decenni.
- il mancato recepimento delle trasformazioni del territorio verificatesi dall’epoca
della formazione del sistema catastale (si
pensi agli estesi processi sia di urbanizzazione che di terziarizzazione dei centri
storici).
- difficoltà, con strumenti e tecniche tradizionali, a procedere in tempi brevi al
recepimento delle trasformazioni succedutesi e quindi impossibilità a seguire, in
maniera dinamica, le evoluzioni del territorio e dei mercati immobiliari;
- distorsione e sperequazione del sistema
impositivo fiscale che fa riferimento al
parametro del reddito (qual è la rendita
catastale);
- incoerenza con le indicazioni di mercato
in ordine al parametro di consistenza delle abitazioni legato ancora al vano catastale che ha comportato, in qualche caso,
l’attribuzione di una diversa consistenza
in vani, nonché di una diversa redditività
rispetto ad unità immobiliari del tutto similari e di pari superficie;
- discrezionalità nelle operazioni di classamento che effettuate da più generazioni
di tecnici sono state oggetto di significative disomogeneità ed incoerenze;
- effetti sperequativi indotti anche da decisioni adottate dal giudice tributario
- enorme divario tra i redditi catastali e
quelli espressi da mercato corrente; livelli
non più rappresentativi dei valori immobiliari.
Ma a che cosa ci porta la nuova revisione del
sistema catastale? Tra le maggiori ed opportune finalità indichiamo:
• Ripresa d’interesse, nelle politiche economiche del paese, della fiscalità legata al
settore immobiliare. Questo settore era
praticamente marginale negli anni 70; successivamente ed anche per l’introduzione
dell’ICI, sostituita dall’IMU, è divenuto fondamentale nella leva fiscale.
• Sviluppo di tecnologie che permettono di
procedere all’acquisizione, trattamento ed
elaborazione dati in ordine a procedure
estimali e di gestione banca dati in tempi
brevi ed a costi sostenibili.
• Attribuzioni di competenze sempre più
ampie alle categorie, geometri ed altri tecnici abilitati, che garantiscano in rilevante
misura l’alimentazione del sistema attraverso la rilevazione e la registrazione delle
dinamiche immobiliari.
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Focus storia e cultura
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Per queste finalità dovrà nascere, dunque, un
indispensabile riordino del Catasto da cui ci si
aspetta soprattutto equità.
Ed in questa breve parola sta proprio il senso dell’operazione che dovrebbe avvicinare
i valori fiscali a quelli di mercato (dato che
istituzionalmente è proprio questo lo scopo)
o, quantomeno, partire da questi ultimi per
rielaborare i primi, eliminando così le attuali
sperequazioni tra immobili analoghi, ma con
valori catastali molto diversi.
La strada tracciata dal disegno di legge di Delega Fiscale è quella di passare dal calcolo del
valore patrimoniale in vani a quello in metri
quadrati, parametrandolo ai valori di mercato
per tipologia immobiliare.
Per limitare ulteriormente tale sperequazione
al valore determinato saranno poi applicati
appositi coefficienti che terranno conto anche
delle caratteristiche intrinseche dell’immobile
facilmente riconducibili ai rogiti, tra cui: l’anno di costruzione, il piano, l’esposizione, il riscontro d’aria, l’affaccio, l’ascensore o meno,
il riscaldamento centrale o autonomo ed altro,
a cui vanno aggiunte le caratteristiche estrin-
seche quali la zona (tipo di quartiere, verde
urbano, servizi, ecc.) per la definizione delle
quali verranno in soccorso le ortofoto già a
disposizione dell’Agenzia del Territorio. Ne
scaturirà, quindi, un algoritmo (utile procedura operativa di tipo matematico-statistico
di ampia applicazione) che, moltiplicato per i
metri quadrati dell’immobile rilevati secondo
la metodologia catastale, darà ad esso il valore patrimoniale.
Da notare che questo criterio di calcolo sarà
adottato, salvo ripensamenti, per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria
(gruppi A, B e C come abitazioni, uffici, magazzini, negozi, ecc.) mentre per determinare
il valore delle unità immobiliari a destinazione
catastale speciale (gruppo D in cui rientrano
opifici, capannoni industriali, alberghi, ecc.) si
utilizzerà una stima diretta con metodi standardizzatia a parametri specifici.
Un caso diverso è quello delle unità immobiliari di interesse storico-artistico per le quali
saranno studiate riduzioni dei valori patrimoniali e delle rendite sulla base delle spese necessarie per la manutenzione e dei vincoli di
legge per la loro destinazione.
Per quanto attiene, invece, agli immobili colpiti da calamità naturali, se inagibili o inutilizzabili, avranno diritto ad una riduzione
dell’imposizione fiscale. Si arriverà, dunque,
ad un “gioco di squadra”:
• i professionisti a garanzia del sistema;
• i Comuni a cui saranno delegate le funzioni
di revisione degli estimi e del classamento;
• le Commissioni Censuarie che avranno il
preciso compito di validazione degli algoritmi;
• l’Agenzia delle Entrate (che ha incorporato
l’Agenzia del Territorio) che dovrà partecipare alla elaborazione di piani per lo scambio di informazioni con i Comuni ai quali si
sostituirà in caso di inerzia degli stessi.
Infine una novità: i contribuenti avranno anche la possibilità di difendersi anche nel merito e di far valutare valori e rendite nella loro
congruità; in sostanza è previsto il ricorso in
autotutela.
2° Trimestre 2014
Speciale Collemarathon
Il Campionato nazionale di categoria vinto anche quest’anno dal padovano Massarotto
COLLEMARATHON 2014: I GEOMETRI SUL PODIO
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FANO (Pesaro-Urbino) – Ha avuto la meglio,
anche quest’anno, sui colleghi pesaresi e
su quelli arrivati da tante altre città italiane
il geometra padovano Diego Massarotto, al
centro nella foto, vincitore del Campionato
nazionale di maratona per geometri nella
Categoria Under 50, disputato domenica 4
maggio in seno alla ColleMarathon.
Un evento nell’evento, che da ben 7 anni richiama tanti professionisti della misura, da
Genova a Lecce, passando, appunto, per Padova, e che, anche nel 2014, ha visto la presenza del gentil sesso: il geometra Federica
Zini, di Reggio Emilia, ha vinto la maratona
per la Categoria femminile, mentre la collega
Lorena Buscaglia del Collegio Geometri della
provincia di Pesaro e Urbino si è guadagnata
il terzo posto.
Nessuna vittoria casalinga, “ma l’entusiasmo è collegiale e condiviso”, assicurano i
geometri targati PU, neppure nella Categoria
Over 50, che ha visto prevalere Franco Margarito, del Collegio Geometri di Lecce, che
partecipa ogni anno con un nutrito numero
di fedelissimi alla maratona made in Marche.
Ad attendere i maratoneti e a premiare i vincitori è stato, ancora una volta, il presidente del
Collegio Geometri della provincia di Pesaro
e Urbino, Carlo Cecchetelli. Accanto a lui, i
presidenti degli altri Collegi delle Marche.
2° Trimestre 2014
Edilizia, Urbanistica e Territorio
APE, VERSO LA DISCIPLINA DEFINITIVA
12
P
arola fine, o almeno ce lo auguriamo, sulla
vicenda Ape, in virtù della emanazione della Legge n. 9/2014 di conversione del Decreto-Legge n. 145/2013 denominato “Destinazione Italia” ove sono state apportate ulteriori
modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo n.192/2005.
Dunque prestazioni energetiche degli immobili (e relativi attestati) ancora protagonista sia
da un punto di vista professionale sia nell’ottica di carattere giuridico e fiscale.
Ma vediamo, in sintesi, quali sono le principali
modifiche apportate al decreto “Destinazione Italia” – art. 1 commi 7 e 8 – dalla legge di
conversione:
• La durata minima del corso di formazione
per la certificazione energetica negli edifici, per coloro che ne hanno l’obbligo, sarà
di 80 ore (e non più 64).
• In riferimento ai corsi specifici è stato eliminato l’obbligo di frequenza per i laureati
in ingegneria (aerospaziale, astronautica,
biomedica, telecomunicazioni, informatica,
navale e pianificazione territoriale urbanistica e ambientale) e per i diplomati (perito
industriale con specializzazione in aeronautica, energia nucleare, metallurgica, metalmeccanica e navalmeccanica).
• La legge interviene anche sui requisiti di
indipendenza ed imparzialità dei certificatori stabilendo che, qualora il tecnico abilitato sia dipendente ed operi per conto di
enti pubblici o di organismi di diritto pubblico operanti nel settore della energia e
dell’edilizia, il requisito di indipendenza è
da intendersi superato dalle stesse finalità
istituzionali di perseguimento di obiettivi
di interesse pubblico.
• I contratti di compravendita e affitto stipu-
2° Trimestre 2014
Edilizia, Urbanistica e Territorio
lati senza allegare l’APE saranno considerati validi; ma se l’APE non sarà presentata
entro 45 giorni dalla stipula del contratto
scatteranno le sanzioni previste per legge.
Anche dopo il pagamento della sanzione
resta comunque l’obbligo di allegazione al
contratto.
Riassumiamo gli adempimenti: nei contratti di
compravendita immobiliari a titolo oneroso o
nei nuovi contratti di locazione di edifici o di
singole unità immobiliari soggette a registrazione va inserita una apposita clausola con la
quale l’acquirente e il conduttore dichiarano
di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell’attestato di prestazione energetica che deve essere allegato al
contratto tranne che nei casi di locazione di
singole unità immobiliari; nei contratti di trasferimento di immobili a titolo gratuito (come
ad esempio il comodato) non c’è l’obbligo di
allegazione dell’APE.
E’ stabilito infine (comma 8-quater della legge) che gli annunci di locazione ad uso turistico che riguardino un periodo inferiore o
uguale a quattro mesi all’anno, non debbano
riportare gli indici di prestazione energetica e
la classe corrispondente.
LICENZE EDILIZIE SENZA TROPPA RISERVATEZZA
Chiunque può visionare le concessioni: lo si
può dedurre dalla lettura dell’articolo 22 –
comma 2 della legge n. 241/1990 la quale
prevede che “l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale
dell’attività amministrativa al fine di favorire la
partecipazione e di assicurarne l’imparzialità
e la trasparenza”.
In materia di enti locali l’art.10 del Dlg. n.
267/2000 dispone che tutti gli atti dell’amministrazione comunale siano pubblici e rinvia
alla previsione regolamentare la disciplina
delle modalità di esercizio del diritto di accesso che deve essere assicurato a tutti i cittadini.
Le concessioni edilizie, pertanto, non sono
soggette a particolare riservatezza potendo
essere conosciute da qualsiasi cittadino, ferma restando la necessità del rispetto delle linee guida in materia di trattamento dei dati
personali.
TITOLI ABITATIVI, L’ATTUALE DISCIPLINA
Appare opportuno inviare in allegato un quadro riepilogativo dell’attuale disciplina dei
titoli abilitativi desunto da una guida del “geometra veronese”. Lo schema potrà valere
solo come riferimento in virtù della possibile
non coincidenza di quanto elencato con le
specifiche richieste di titoli abilitativi da parte
di altre amministrazioni comunali.
ALBERGHI: PIU’ TEMPO PER L’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO
Art.11 del D.L. n.150/2013 convertito nella L.
n.15/2014 “Milleproroghe”: il citato decreto
ha prorogato al 31 dicembre 2014 il termine
per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture
turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto,
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2° Trimestre 2014
Edilizia, Urbanistica e Territorio
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Interno del 9/4/1994.
La proroga è subordinata al possesso, alla
data di conversione del decreto-legge, vale a
dire dal 1 marzo 2014 dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di
adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministero dell’Interno il 16/3/2012.
PREVENZIONE INCENDI: FOCUS SULLA
MODULISTICA
14
Si invia, in allegato, la lettera circolare prot. n.
1681 dell’11/2/2014 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Area Protezione Passiva che
fornisce le indicazioni per il corretto utilizzo
della modulistica inerente la resistenza al fuoco anche al fine di uniformare le modalità di
presentazione delle segnalazioni codificate di
inizio attività nel settore delle prevenzioni incendi.
In linea generale, il modello CERT. REI rappresenta il documento principale per comprovare, da parte del professionista antincendio, le
prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti
di costruzione o degli elementi costruttivi così
come riscontrate in opera.
Il modello DICH. PROD, invece, sostituisce
il modello CERT. REI quando la prestazione
di resistenza al fuoco dipende dalla corretta
posa in opera del prodotto.
Nella lettera circolare si riporta una tabella esplicativa recante i diversi modelli per la
“certificazione” di resistenza al fuoco suddivisi per le varie tipologie del prodotto.
CLIMATIZZAZIONE: CI VUOLE IL LIBRETTO
Dal 1 giugno 2014 gli impianti termici devono
essere muniti del “libretto di impianto per la
climatizzazione”. Lo ha stabilito il decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 10
febbraio 2014, in G.U. n. 55 del 7 marzo 2014.
Il provvedimento impone tra l’altro che, al
termine degli interventi di controllo e ma-
nutenzione, sia redatto il “rapporto di efficienza energetica” di cui al Regolamento in
materia di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione ed ispezione degli impianti
termici (D.P.R. n. 74/2013). Peraltro, in allegato al decreto, sono fornite 14 schede (di cui è
costituito il libretto) che vanno compilate ed
aggiornate ad ogni intervento di manutenzione. Secondo quanto precisato dal decreto il
“rapporto di efficienza energetica” riguarda
soltanto gli impianti termici di climatizzazione
invernale di potenza utile massimale maggiore di 10KW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 KW con
o senza produzione di acqua calda sanitaria.
Il testo del decreto si compone di 4 articoli e
5 allegati:
• Articolo 1 – Modello di libretto di impianto
di per la climatizzazione.
• Articolo 2 – Modelli di rapporto di efficienza energetica.
• Articolo 3 - Compilazione e modalità di utilizzo dei modelli.
• Articolo 4 - Disposizioni finali.
Tutto il testo comprensivo degli allegati può
essere scaricato dal sito internet del Ministero
o, in alternativa, collegandosi a:
www.controlloimpiantitermici.com
2° Trimestre 2014
Agenzia del Territorio
PREGEO 10 VERSIONE BETA: AL VIA LA SPERIMENTAZIONE
S
i comunica che, in accordo tra l’Agenzia
delle Entrate e i Collegi professionali interessati, è iniziata l’attività di sperimentazione della nuova procedura Pregeo 10, versione beta.
Gli Uffici Territoriali, prescelti dall’Agenzia
delle Entrate, per questa prima fase di avvio
della sperimentazione, sono Bologna, Firenze, Genova e Reggio Calabria ed in tale ottica sono stati organizzati seminari informativi
nelle suddette sedi in sinergia con i relativi
Collegi.
La sperimentazione riguarda principalmente
la verifica delle novità introdotte dalla nuova
versione ed un opportuno controllo generale del sistema.
Dal 4 aprile, dal sito dell’Agenzia delle Entrate si potrà scaricare la nuova procedura beta.
Per il momento solo nelle circoscrizioni dei
Collegi di sperimentazione indicati sarà pos-
sibile presentare (in modo facoltativo) gli atti
di aggiornamento con le nuove modalità.
Non appena l’Agenzia delle Entrate deciderà di implementare tale sperimentazione ne
sarà data ampia comunicazione.
15
2° Trimestre 2014
Normative fiscali
INTERVENTI EDILIZI: QUANDO SCATTA IL BONUS
A
16
mmissibilità alle detrazioni alla luce delle
precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con le circolari n. 57/E/1998, n. 39/E/2010
e n. 29/E/2013. Considerazioni di carattere
generale e casi particolari.
Uno dei problemi maggiori nell’applicazione
delle detrazioni fiscali sui lavori edilizi è individuare se i “piccoli” interventi sono di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Infatti le detrazioni per le ristrutturazioni di
abitazioni e pertinenze (art. 16 bis del TUIR e
art. 1 comma 139 della legge 147/2013) si applicano per tutti gli interventi definiti dall’art.
3 comma 1 del Testo Unico per l’edilizia
(D.P.R. n. 380/2001): manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, con esclusione delle
opere di manutenzione ordinaria eseguibili
solo su parti condominiali di un edificio. Ad
esempio, il rifacimento del bagno – comprese le tubature e il massetto – è sicuramente
manutenzione straordinaria (art. 1, comma 3,
lett. b, D.P.R. n. 350/2001) e come tale fruisce
della detrazione.
Al contrario la semplice sostituzione di sanitari e del rivestimento del bagno, senza intervenire sull’impianto idraulico e le tubature, è
definibile come manutenzione ordinaria le cui
spese non sono detraibili. Il nodo sorge quando le opere non sono facilmente inquadrabili
nell’una o nell’altra categoria edilizia trattandosi di piccoli lavori che non richiedono uno
specifico provvedimento abilitativo.
Le definizioni fiscali non sempre coincidono
con le norme urbanistiche. Il riferimento per
trovare una soluzione al problema ci viene
dalla circolare n. 57/E/1998 delle Entrate ove
vengono elencate le opere per tipologia in
base a come vengono interpretate dal Fisco
le norme urbanistiche.
Ora, poiché i benefici fiscali ed i controlli ad
essi relativi vengono eseguiti dall’Amministrazione finanziaria è opportuno seguire gli
orientamenti dell’Agenzia delle Entrate.
SI PUO’ DETRARRE ANCHE SE…
…IL COMPROMESSO E’ REGISTRATO
Una fra le più significative precisazioni dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di
sfruttare le detrazioni Irpef anche prima di
aver stipulato il rogito definitivo di acquisto
abitazione.
2° Trimestre 2014
Normative fiscali
Perché ciò possa realizzarsi è però necessario
che sia stato stipulato e registrato un contratto preliminare di compravendita (compromesso) ove sia prevista l’immissione in possesso
del futuro acquirente. Solo se si è immessi nel
possesso del bene è possibile detrarre le spese sostenute nel periodo di tempo intercorrente tra il compromesso e l’atto definitivo di
compravendita.
…LA CASA E’ LA SECONDA
Come è noto, l’applicabilità delle detrazioni
Irpef è finalizzata agli interventi edilizi e risanamento conservativo sulle singole unità
immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.
Di tali detrazioni possono usufruire anche i familiari conviventi del proprietario, dell’inquilino, del comodatario o del titolare di un diritto
reale, a patto che convivenza nell’abitazione
da ristrutturare esista già dal momento in cui
iniziano i lavori. L’Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che non è necessario che l’unità
immobiliare oggetto dell’intervento sia adibita ad abitazione principale o che si trasferisca
lì la propria residenza.
…CAMBIA LA DESTINAZIONE D’USO
Si ribadisce che dal 21 agosto 2013 la nuova
definizione di ristrutturazione edilizia comprende anche la demolizione e la “infedele”
ricostruzione; vale a dire sagoma diversa ma
stessa volumetria dell’immobile preesistente.
Per questi interventi è possibile beneficiare
delle detrazioni che, al contrario, non sono
ammesse se trattasi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di volumetria considerate in tal caso nuova costruzione.
Il bonus fiscale spetta anche se l’edificio demolito aveva una destinazione d’uso diversa
da quella residenziale a patto che l’uso residenziale sia rispettato dal nuovo edificio
costruito. (Risoluzione Agenzia Entrate n.
14/E/2005)
OK AL CUMULO DI DUE TETTI DI SPESA
Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino
sia in quelli per le ristrutturazioni edilizie sia
in quelli per il risparmio energetico, il contribuente potrà scegliere l’agevolazione di cui
fruire procedendo ad un calcolo di convenienza.
Diverso è il caso, invece, di più interventi
realizzati nella stessa unità immobiliare; in tale
caso il contribuente potrà utilizzare sia il bonus per i lavori edilizi sia quello per il contenimento energetico distinguendo quali opere
imputare all’uno o all’altro caso. In questa circostanza tutte le spese sono cumulabili.
NIENTE BONUS PER CHI INTEGRA GLI IMPIANTI
Non è possibile usufruire della detrazione del
65% per gli interventi atti ad integrare un impianto di climatizzazione già esistente. La detrazione fiscale, infatti, spetta solo quando vi
è sostituzione di impianti esistenti di climatizzazione dotati di pompe di calore ad alta efficienza energetica.
INTERVENTI ANTISISMICI:
COSA C’E’ DI NUOVO
Come già riferito in sede di conversione del
D.L. n. 63/2013 l’art.16 è stato integrato con
l’aggiunta del comma 1 bis che dispone l’innalzamento dal 50% al 60% della percentuale
di detraibilità per le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili in zone ad alta
pericolosità (zone 1 e 2).
(N.B. l’agevolazione, pur coincidendo la percentuale non ha nulla a che vedere con quella
prevista per la riqualificazione energetica).
Va sottolineato che l’aumento al 65% riguarda
solo le abitazioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive situate nelle citate
zone a rischio 1 e 2. Al di fuori di tali aree, ossia
nelle zone 3 e 4 e per tutti gli immobili che non
17
2° Trimestre 2014
Normative fiscali
siano adibiti ad abitazione principale o attività produttiva l’agevolazione fiscale rimane
ancorata al 50%.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI:
SE A CASA, SI DETRAE
Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate
n. 22/E/ 2013 è stata riconosciuta la possibilità
di fruire della detrazione Irpef per il recupero
edilizio (36/50%) anche per l’installazione di
impianti fotovoltaici finalizzati alla produzione
di energia elettrica a servizio dell’abitazione e
non per scopi commerciali.
CONDOMINI: IL BONUS C’E’ ANCHE SENZA AMMINISTRATORE
zare strumenti in grado di assicurare la tracciabilità (assegno bancario, bonifico ecc.).
L’unico vincolo è rappresentato dalle disposizioni in materia di antiriciclaggio che prevede
che la somma di denaro trasferita debba essere inferiore a 1000 euro.
ON LINE GLI STUDI DI SETTORE
Informativa riguardante lo studio di settore
WR03U. Attività tecniche svolte dai geometri
– Codice ATECO attività 71.12.30.
Si comunica che, in collegamento con il sito
del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, è possibile prendere visione di
una sintesi di studi di settore che riguarda i
geometri unitamente ad una nota teorica e
metodologica.
Ogni intervento sulle parti condominiali può
usufruire delle specifiche detrazioni fiscali anche in assenza di amministratore. Il limite detraibile, per ognuno dei proprietari, è sempre
quello risultante da una ripartizione delle spese in base alle tabelle millesimali.
18
BONUS MOBILI: L’IMPORTO PUÒ SUPERARE QUELLO DELLA RISTRUTTURAZIONE
Conseguentemente alla emanazione dell’art.
1 comma 139 della Legge n.147/2013 (legge
di stabilità 2014) modificativo dell’art. 16 comma 2 del D.L. n. 63/2013 (decreto energia),
le detrazioni Irpef per l’acquisto di mobili ed
elettrodomestici sono fruibili anche se l’ammontare delle spese sia superiore a quello per
la ristrutturazione edilizia. Resta, in ogni caso,
confermata la detrazione del 50% su un massimale di 10 mila euro da spalmare in dieci anni.
AFFITTO: SI PUO’ PAGARE ANCHE SENZA
TRACCIA
Con la nota protocollo DT n. 10492 del 5 febbraio 2014 il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha precisato che è possibile effettuare il pagamento dei canoni di locazione degli
immobili ad uso abitativo anche senza utiliz-
CEDOLARE SECCA, ALIQUOTA PIU’ RIDOTTA
Per il quadriennio 2014/2017 è prevista un’ulteriore riduzione dal 15% al 10% dell’aliquota
della cedolare secca per chi affitta a canone
concordato. Lo prevede l’art. 9 del D.L. n. 47
del 28/03/2014 (G.U. n.73/2014). Coinvolti
sono i cosidetti contratti 3+2 e quelli per studenti universitari.
Lo sconto fiscale è automatico per tutti i proprietari di casa che hanno già applicato la tassa “piatta” su un affitto concordato; in questo
caso, infatti, la riduzione del prelievo si applica su tutti i canoni percepiti dal 2014 al 2017
senza bisogno di alcun adempimento.
2° Trimestre 2014
Leggi e Decreti, domanda e risposta
COSA DICE LA LEGGE
LE NOVITÀ PER IL CONDOMINIO
Con il Decreto Legge n. 145/2013 “Destinazione Italia”, convertito in Legge n. 9 del
21.02.2014, torna la doppia opzione per l’approvazione, in condominio, delle opere per il
risparmio energetico. A ripristinare quanto il
Decreto Legge “Destinazione Italia” aveva
cancellato è la legge di conversione dello
stesso decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43/2014.
La stessa legge, d’altro canto, conferma invece i correttivi introdotti dal Decreto Legge
“Destinazione Italia” riguardanti i dati sulla sicurezza, le infrazioni al regolamento del condominio ed il fondo speciale per i lavori straordinari. Per quanto attiene agli “interventi
per il risparmio energetico” viene soppressa
la modifica che aveva cancellato al numero 2)
del secondo comma dell’art. 1120 C. C. il riferimento alle opere per il contenimento del
consumo energetico degli edifici. In sostanza, per deliberare sulle opere in questione,
i condomini tornano ad avere due possibilità: quella concessa appunto dall’art. 1120 C.
C. come riscritto dalla legge di riforma del
condominio (maggioranza degli intervenuti
in assemblea ed almeno la metà del valore
dell’edificio) o quella di cui all’art. 26, comma
2, della Legge 10/91 (maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno un terzo del
valore dell’edificio); per tale ridotta maggioranza occorre però che gli interventi vengano
individuati attraverso un attestato energetico
o diagnosi energetica (documenti che, in sostanza, attestano il miglioramento delle condizioni energetiche dell’immobile oggetto
dei lavori).
Ricapitoliamo ora, in sintesi, le modifiche apportate da Decreto “Destinazione Italia”, art.
1, comma 9, che la legge di conversione ha
confermato:
• modifica all’art. 1120 C. C. – innovazioni;
• modifica all’art. 1130 C. C. – attribuzioni
amministratore;
• modifica all’art. 1135 C. C. – attribuzioni
dell’assemblea;
• modifica all’art. 70 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile – infrazioni al
regolamento di condominio.
19
2° Trimestre 2014
Leggi e Decreti, domanda e risposta
DOMANDA E RISPOSTA
BAGNO NUOVO, VARIAZIONE AL CATASTO
D. La creazione di un secondo bagno in un
alloggio obbliga a registrare la variazione al
Catasto?
20
R. La realizzazione di un secondo bagno in
un’abitazione già censita in Catasto è una
di quelle variazioni che incide sulla consistenza dell’unità immobiliare cui è direttamente correlata la rendita catastale e
pertanto sussiste l’obbligo di produrre in
Catasto una dichiarazione di variazione ai
sensi dell’art. 20 del R.D.L. n. 652/39 convertito dalla Legge 11 agosto 1939, n. 1249.
In alcuni casi, tale opera potrebbe comportare anche l’aumento della classe di redditività
originaria dell’unità immobiliare od anche la
variazione della categoria catastale.
Oltre che dalle disposizioni della legge generale per la formazione del Catasto, la tematica circa l’obbligo o meno di presentare una
dichiarazione di variazione in Catasto per la
realizzazione di opere interne è stata ripresa
dall’Agenzia del Territorio con le circolari n.
2 e 3 del 2010 con le quali è stata analizzata
la disposizione di cui all’articolo 19, comma
14 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78
che statuisce la necessità della conformità
tra stato di fatto dell’immobile e planimetria
depositata in catasto, ai fini della libera commercializzazione. In particolare nella circolare
2/2010 è riportato: “Di contro, è necessaria
la presentazione della dichiarazione di variazione nei casi in cui la mutazione incide sulla
consistenza o sulla classe (esempi tipici sono
il caso del retrobottega di un negozio che, se
2° Trimestre 2014
Leggi e Decreti, domanda e risposta
trasformato in ambiente destinato alla vendita, incrementa l’originaria superficie dell’unità, ovvero la realizzazione di soppalchi, servizi
igienici, eccetera”).
Già con la circolare n. 1/2006 (si veda l’allegato B, punto A1, lettera f) l’Agenzia del Territorio, nel disciplinare i casi in cui il Comune può
ricorrere alle disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 336, della Legge n. 311/2004 (richiesta di adeguare lo stato catastale in conseguenza di interventi edilizi), ebbe modo di
ricordare come la realizzazione di un nuovo
servizio igienico comporti la necessità di una
dichiarazione in Catasto.
In caso di prosieguo dell’uso urbano, autonomo o come pertinenza di unità immobiliari,
con la stessa dichiarazione di soppressione
delle unità demolite, l’area di risulta potrà
essere costituita come categoria F/1 (area
urbana), come bene comune non censibile o
come bene di pertinenza di una sola o alcune
unità immobiliari. Nel caso, invece, di ritorno
all’uso agricolo dell’area di risulta, deve essere presentata un’istanza di riacquisizione della particella al catasto dei terreni, con la dichiarazione della qualità di coltura impiantata
(pratica Docte). In questo secondo caso, alla
particella di terreno saranno attribuiti reddito
dominicale e reddito agrario.
SE SI DEMOLISCE, L’AGGIORNAMENTO E’
D’OBBLIGO
QUANDO IL FOTOVOLTAICO FA VARIARE
LA RENDITA
D. Avendo demolito un fabbricato abusivo, in
ottemperanza a un decreto ingiuntivo dell’Agenzia delle Entrate, chiedo informazioni su
quale sia la corretta procedura da seguire,
nonché la documentazione da produrre per
la cancellazione dello stesso dalle mappe catastali e per la liberazione del medesimo da
ogni imposta e/o tributo da cui risulta ancora
gravato.
D. Sono un privato, proprietario di un immobile abitativo, categoria A/7 (nove vani, 180
mq) con rendita catastale pari a 876,00 euro;
si tratta di prima casa acquistata nel 2004.
Nel marzo 2013 ho completato l’installazione di pannelli fotovoltaici (impianto integrato
posto sul tetto del garage pertinenza dell’abitazione, accatastato C/2), per complessivi 6
kilowatt.
Come da normativa in vigore sul conto energia, percepisco un incentivo dal Gse sia per
l’energia prodotta auto consumata, sia per
R. In caso di demolizione totale o parziale di
una costruzione, il totale dei diritti reali sulla
stessa è tenuto, ai sensi dell’articolo 20 del
R.D.L. n. 652/39 convertito, con modificazioni,
dalla Legge 11 agosto 1939, n. 1249, a presentare una dichiarazione di demolizione al
Catasto edilizio urbano (pratica Docfa) con la
quale richiede la soppressione delle unità immobiliari urbane interessate, le quali, ad aggiornamento degli atti eseguito, non compariranno più nelle consultazioni catastali. Preliminarmente deve essere presentato anche
un tipo mappale (pratica Pregeo) con il quale
sarà aggiornata la mappa catastale per depennare dalla stessa la sagoma dell’edificio
demolito. In relazione alla destinazione finale
dell’area di risulta dalla demolizione derivano
ulteriori perfezionamenti della pratica.
21
2° Trimestre 2014
Leggi e Decreti, domanda e risposta
quella prodotta ed immessa in rete. Dunque,
non ho potuto avere anche il beneficio dello
scambio sul posto.
Ora, alla luce della nota 31892 del 22 giugno
2012 dell’Agenzia del Territorio, mi si pone il
problema del trattamento catastale di tale impianto fotovoltaico: vorrei sapere se e in che
termini sono obbligato a dar conto al Catasto
di tale impianto.
22
R. In materia di accatastamento di impianti
fotovoltaici è vigente la risoluzione n. 3 del
6 novembre 2008 dell’Agenzia del Territorio
che sostiene, in particolare, che “..non hanno
autonoma rilevanza catastale e costituiscono
semplici pertinenze delle unità immobiliari le
porzioni di fabbricato ospitanti gli impianti
di produzione di energia aventi modesta potenza e destinati prevalentemente ai consumi
domestici”.
Con la nota 31892 del 22 giugno 2012 dell’Agenzia del Territorio, l’indirizzo espresso con
la suddetta risoluzione viene confermato. In
particolare, viene precisato che è necessario
procedere, con dichiarazione di variazione
da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita catastale dell’unità
immobiliare a cui l’impianto risulta integrato,
allorquando lo stesso ne incrementa il valore
capitale (o la relativa redditività ordinaria) di
una percentuale pari al 15% o superiore, in accordo alla prassi estimativa adottata dall’amministrazione catastale. In tal senso l’Agenzia ha dato istruzioni con la circolare 1/2006,
nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 1,
comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
Nel caso in esame, in relazione all’entità
dell’impianto e alla modestia della rendita
catastale dell’abitazione, siamo all’incirca ai
limiti della soglia del 15%, per cui occorre sviluppare una valutazione ad hoc, che richiede
cognizioni tecniche specialistiche, il rapporto
tra redditività impianto e redditività abitazione va eseguito con valori riportati al 1988/89,
data di riferimento delle attuali rendite iscritti
in Catasto.
Il costo dell’impianto deve essere ricondotto
al 1988/89 (moltiplicando il costo alla data di
acquisto per il rapporto indice Istat Foi, media 1988/89/Indice anno di acquisto, all’incirca 0,5 per costi riferiti al 2012/13), deve essere
scontato della vetustà (coefficiente 0,75 per
tenere conto del deprezzamento di vetustà
nel periodo infracensuario, come consentito
dalla circolare n. 6/2012 dell’Agenzia del Territorio), aumentato del 12% e moltiplicato per
il saggio di fruttuosità del 2%.
Il risultato di tali operazioni è la rendita
dell’impianto fotovoltaico al 1988/89, che va
confrontato con la rendita catastale iscritti in
Catasto (quella che si legge dalla consultazione degli atti catastali). Se la rendita dell’impianto supera il 15% di quella dell’abitazione,
la variazione catastale va presentata entro 30
giorni dall’installazione, diversamente non
sussiste l’obbligo della dichiarazione di variazione, a meno che la stessa non sia dovuta ad
altri motivi, nel qual caso è necessario evidenziare l’esistenza dell’impianto fotovoltaico.
SILENZIO-ASSENSO: ONERI E ONORI
D. A 16 anni di distanza dalla presentazione
di una richiesta di sanatoria per abusi, nella
quale si sono prodotte l’attestazione del versamento di 2.000 euro, una relazione tecnica
e le relative foto, è possibile per il Comune,
chiedere documenti a integrazione?
2° Trimestre 2014
Leggi e Decreti, domanda e risposta
R. Per ragioni di tutela del buon andamento
della pubblica amministrazione e degli interessi degli amministrati a una rapida conclusione del procedimento amministrativo, non è
consentito, ad una pubblica amministrazione,
chiedere “sine die” ai cittadini l’assolvimento
di oneri procedimentali.
È altresì da sottolineare che, in tema di oneri
concessori connessi al condono edilizio, vige
la prescrizione decennale per il credito vantato dal Comune.
Per quanto riguarda specificatamente gli obblighi relativi alla documentazione, occorre
operare una netta distinzione: se la carenza
riguarda la documentazione tassativamente indicata dalla legge, ciò impedisce la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di
condono, per cui è legittima la richiesta integrativa del Comune; se, però, non sussistono
condizioni ostative alla formazione del silenzio-assenso (documentazione di legge, vincoli, pagamenti, eccetera), la richiesta di ulteriori
documenti dopo la formazione dello stesso
non è giustificata, in quanto essa non può più
riguardare gli elementi necessari ad individuare l’oggetto del condono ormai definito
(Consiglio di Stato, Sezione IV n. 1180/2013)
conseguentemente, opere realizzate prima
di tale data non possono essere considerate
abusive. Per le opere realizzate dall’entrata in
vigore della Legge n. 1150/1942 al 1° settembre 1967 (data di entrata in vigore delle legge
n. 765/1967), l’obbligo di licenza edilizia sussisteva solo per le opere da eseguirsi nei centri
abitati, conseguendone che, per le altre, non
vi era obbligo di munirsi di titolo abilitativo
a costruire. In entrambi i casi suddetti, sempre fatte salve le diverse indicazioni dei piani
regolatori e dei regolamenti edilizi comunali
eventualmente vigenti all’epoca.
Ciò premesso, ove fosse riscontrata la necessità di un titolo edilizio, non rientrando
l’immobile in questione nella casistica sopra
evidenziata, l’unica possibilità di regolarizzazione potrebbe essere data dall’applicazione
dell’articolo 36, D.P.R. n. 380/2001, secondo
cui, in caso di interventi realizzati senza permesso di costruire o in difformità da esso, il
responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme
alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente
sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della
domanda.
SANARE
LEGGI
ALLE
ILLECITA L’OPERA CHE MINA LA SICUREZZA
D. Sono proprietario di un immobile formato da una parte edificata prima del 1934 (ante
piano regolatore) e da un’altra edificata negli
anni ’40, senza permesso di costruire e per la
quale non è stato richiesto nessun condono
edilizio.
Vorrei sapere se esiste la possibilità di regolarizzare la posizione, dovendo ristrutturare
tutto l’immobile, ed eventualmente come
procedere.
D. Abito in un condominio con 11 appartamenti. Approfittando di interventi per la riparazione di infiltrazioni d’acqua meteorica
dal proprio terrazzo a livello, il proprietario
dell’attico ha realizzato, senza preavviso né
autorizzazione alcuna, un gazebo non a capitolato, il cui tetto di circa 6 mt di lato appoggia su travi di legno.
L’opera ha comportato l’abbattimento di una
pensilina, di porzione del tetto e della sommità del muro portante del vano scale, elementi
di proprietà comune sui quali è stata costruita
e ancorata. Vorrei sapere se la tettoia debba
essere considerata abusiva e sapere qual è
il comportamento da tenere nei confronti di
L’ABUSO:
ATTENZIONE
R. La realizzazione di opere antecedenti
all’entrata in vigore della Legge 17 agosto
1942, n. 1150, non comportava l’obbligo di
dotarsi di alcun titolo abilitativo a costruire e,
23
2° Trimestre 2014
Leggi e Decreti, domanda e risposta
amministratore, direttore dei lavori e condomino.
R. Se l’opera è stata realizzata senza i necessari titolo abilitativi, sarà sufficiente una segnalazione al competente ufficio comunale.
In ogni caso, l’opera è illecita se pregiudica la
stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico
dell’edificio (Cassazione 24305/2008) oppure
se diminuisce le possibilità di utilizzazione
delle altre unità immobiliari o delle parti comuni da parte di altri condomini. È, in ogni
caso sconsigliabile avviare e coltivare un giudizio lamentando la astratta violazione della
proprietà comune senza specificare il concreto interesse che si assume leso. Resta da precisare che, con la riforma, il condomino che
intenda eseguire qualsiasi opera deve darne
preventiva notizia all’amministratore, il quale
ne riferisce in assemblea (articolo 1122, Codice Civile). In mancanza, l’amministratore – a
tutela della fruibilità delle parti comuni o della sicurezza, stabilità o decoro architettonico
dell’edificio – potrebbe autonomamente procedere in giudizio con un’azione di denuncia
di nuova opera (Cassazione 24391/2008).
24
DIECI ANNI PER LA VALIDITÀ DEL “PIP”
D. Il 27 aprile 2004, con delibera del consiglio
comunale, veniva approvato il piano insediamenti produttivi (PIP) con indicazione della
società di intervento. Il 3 giugno 2004 il bollettino ufficiale della Regione pubblicava la
delibera del consiglio.
Fino alla data odierna non è accaduto nulla.
Vorrei sapere se il Pip ha una scadenza. Se sì,
quando? E poi che cosa succede ai fini urbanistici? I proprietari dei terreni possono fare
qualcosa?
R. L’articolo 27 della legge 865/1971 stabilisce che il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi ha efficacia per dieci
anni dalla data del decreto di approvazione
e, inoltre, che ha valore di piano particolareg-
giato e a esso si applicano le norme della legge 167/1962. In caso di decorso del termine
decennale è necessario adottare un nuovo
piano e non una semplice variante a quello
divenuto inefficace, con una valutazione del
tutto nuova circa il rinnovo della scelta pianificatoria rimasta inattuata (Consiglio di Stato,
n. 6363/2011). Alla scadenza del termine decennale, il decreto di occupazione risulta illegittimo, in quanto emanato sulla base di un
piano e di una dichiarazione di pubblica utilità
privi di efficacia. In caso di perdurante inerzia
a fronte della scadenza del vincolo, l’interessato può chiedere all’amministrazione la restituzione del bene e l’adozione di una nuova
scelta pianificatoria in ordine alla zona interessata (Consiglio di Stato, n. 3275/2013).
SICUREZZA SUL LAVORO: IL DATORE E’
SEMPRE RESPONSABILE
D. Il datore di lavoro, in caso
di violazione delle norme di
sicurezza, è interamente responsabile dell’infortunio?
R. Le norme dettate in materia di prevenzione degli
infortuni sul lavoro, tese ad
impedire l’insorgenza di si-
2° Trimestre 2014
Leggi e Decreti, domanda e risposta
tuazioni pericolose, sono dirette a tutelare il
lavoratore non solo dagli incidenti derivanti
dalla sua disattenzione ma anche da quelli
ascrivibili per imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso.
Ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al
lavoratore, sia quando ometta di adottare le
idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga effettivamente fatto uso da parte del dipendente,
non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l’imprenditore che abbia provocato
un infortunio sul lavoro per violazione delle
relative prescrizioni, all’eventuale concorso
di colpa del lavoratore.
L’imprenditore è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’abnormità,
inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute,
come pure dell’atipicità ed eccezionalità,
così da porsi come causa esclusiva dell’evento.
Pertanto, il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell’integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell’infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa
del danneggiato, avendo egli il dovere di
proteggere l’incolumità di quest’ultimo nonostante la sua imprudenza e negligenza.
LAVORI: SCONTO A RISCHIO SE IL TITOLO E’ ERRATO
D. Nel 2009 ho effettuato lavori nella mia
casa di proprietà aderendo alle incentivazioni fiscali sulla ristrutturazione straordinaria e
sull’efficienza energetica. Contestualmente,
ho contratto un mutuo di ristrutturazione.
Quest’anno, l’agenzia delle Entrate ha effettuato il controllo sul mio 730/09 e ha contestato gli interessi passivi del mutuo portato
in detrazione sulla ristrutturazione edilizia
per mancanza di concessione edilizia. Ho ef-
fettuato tutte le comunicazioni al Comune e
al centro servizi dell’agenzia delle Entrate,
documentato la trasformazione dell’appartamento con modifiche alla pareti (demolizioni), ma la risposta è stata negativa.
Ho pagato nei termini la sanzione. Posso
fare ricorso? Hanno ragione? La concessione edilizia richiesta (articolo 31, lettera b,
legge 457/1978) può essere assimilabile ad
una ristrutturazione straordinaria con Dia (dichiarazione di inizio attività) per lavori in un
appartamento? Quali sono le differenze sostanziali?
R. L’articolo 1 del Decreto attuativo 311/1999,
ai fini della detrazione degli interessi passivi
derivanti dal mutuo ipotecario, di cui al comma 1-ter articolo 15 Tuir, assimila alle spese di
costruzione dell’abitazione principale quelle
di ristrutturazione previste dalla lettera d),
comma 1, articolo 31 legge 457/1978.
Non è ammessa l’estensione del beneficio
agli interventi di manutenzione straordinaria
di cui alla precedente lettera b) della citata
norma e pertanto è da considerare coerente
l’operato dell’Ufficio nell’aver disconosciuto la detrazione in sede di dichiarazione dal
contribuente.
Sotto il profilo amministrativo, quest’ultima
disposizione (lettera b) riguarda le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali di edifici, nonché
per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino
i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso.
La prima disposizione (lettera d) attiene invece a quegli interventi rivolti a trasformare
gli organismi edilizi mediante un insieme di
opere che possono portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o
la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
25
2° Trimestre 2014
Leggi e Decreti, domanda e risposta
AMIANTO: PER LA BONIFICA SI DETRAE IL 50%
D. Ho ottenuto un permesso di costruire in sanatoria, per le opere eseguite in parziale difformità dai nulla osta di costruzione pregressi su
un immobile residenziale/commerciale (prevalentemente residenziale), con la prescrizione
di demolire una tettoia e smaltire le lastre di
copertura in cemento amianto. I costi per tale
opera di demolizione e smaltimento possono
essere considerati detraibili ai sensi del testo
unico del 22 dicembre 1986, n.917, articolo 16
– bis, può essere richiesta l’applicazione dell’Iva agevolata al 10%?
R. La risposta è affermativa. La detrazione del
50% (ex articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986,
e articolo 1, comma 139, legge 147/2013) si
applica anche per gli interventi diretti alla rimozione dell’amianto su abitazioni e relative
pertinenze (box, cantine, soffitte eccetera, si
veda la guida al 36% su www.agenziaentrate.it)
In quanto l’intervento viene eseguito su edificio a destinazione residenziale, l’Iva si applica
con l’aliquota del 10% (articolo 2, comma 11,
della legge 191/2009, circolare 71/E/2000).
26
PRIMA CASA E AMPLIAMENTO, STESSI BENEFICI
D. Il mio appartamento confina con un locale classificato come ufficio (A10). L’acquisto di
una porzione dell’ufficio per accorparlo al mio
appartamento può godere delle agevolazioni sulla casa, ossia imposta al 4% come prima
abitazione e ristrutturazione? E, se sì, le age-
volazioni sulla ristrutturazione riguardano solo i
lavori necessari per unire il nuovo locale al mio
appartamento oppure può essere compreso
anche il costo dell’acquisto?
R. L’aumento di volumetria di un edificio residenziale, come nel caso di specie, non fruisce
della detrazione del 50% (articolo 16 bis Tuir
917/1986 articolo 16 Dl 63/2013 convertito in
legge 90/2013, guida al 50% su www.agenziaentrate.it), né per le spese di acquisto, né per
le spese di recupero della parte accorpata, in
quanto è equiparato alla parziale nuova costruzione e come tale esclusa dalle agevolazioni (sul punto vedasi circolare 21/E/2010, risoluzione n.4/E del 4 gennaio 2011). Il 50%, invece,
potrebbe applicarsi sul preesistente (tenendo
separati i costi di aumento volumetrico da
quelli di recupero del preesistente). L’acquisto della porzione d’ufficio, poi trasformata in
abitazione, fruisce invece dell’aliquota del 4%
come ampliamento della prima casa, sempre
in presenza dei requisisti di legge: cioè di non
titolarità, esclusiva o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio
del Comune dove si trova l’immobile ampliato;
non titolarità, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di
diritti di proprietà, uso usufrutto abitazione o
nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle
agevolazioni per l’acquisto della prima casa
(risoluzione n.25 del 25 febbraio 2005, circolare n.38 del 12 agosto 2005, risoluzione n.142
del 4 giugno 2009, n.21, tabella A, Parte II, dpr
633/72). Viceversa, sui lavori di ristrutturazione
della parte ampliata si applica l’Iva con aliquota del 10% (n.127 quaterdecies, Tabella a, Parte
II, Dpr 633/72)
CAPPOTTO INTERNO CON LA DETRAZIONE DEL 50%
D. Vivo al piano terra di un condominio per il
quale non è possibile procedere con un isolamento tramite cappotto esterno. Ho problemi
2° Trimestre 2014
Leggi e Decreti, domanda e risposta
di umidità alle pareti della cucina esposta a
nord e con tre lati esposti verso l’esterno, ambiente sempre più freddo, del resto dell’appartamento. Gli altri ambienti non hanno problemi, per cui avrei valutato l’intervento di cappotto interno per il solo vano della cucina.
Questo intervento lo posso considerare di manutenzione straordinaria e, quindi, posso ottenere la detrazione al 50% delle relative spese, nonché il bonus mobili per il rifacimento
dell’arredamento della cucina?
R. La risposta è affermativa. La realizzazione
dell’isolamento termico tramite sovrapposizione di una ulteriore struttura muraria – o simile
– alle pareti della cucina (cosiddetto cappotto
interno) è intervento di manutenzione straordinaria, che, come tale, fruisce della detrazione
del 50% (articolo 16 bis del Tuir, Dpr 917/1986,
e articolo 1 , comma139, della legge 147/2013).
Come intervento interno all’unità immobiliare,
è, poi possibile fruire del bonus mobili per l’arredo dell’unità in oggetto dell’intervento edile
(articolo 16 del Dl 63/2013, convertito in legge
90/2013, articolo 1, comma 139, della legge
147/2013 circolare 29/E del 2013).
R. L’articolo 64 del Dl 63/2013, convertito in legge 90/2013, prevede la proroga della detrazione Irpef/Ires per la riqualificazione energetica
degli edifici esistenti (cosiddetto 55%), che si
applica nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013. Contestualmente è prevista la proroga della medesima detrazione, sempre nella misura del 65%,
per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30
giugno 2014 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali (articoli 117 e
117 bis del Codice civile) o che interessino tutte
le unità immobiliari di cui si compone il singolo
condominio. La detrazione si applica per i soli
lavori eseguiti su fabbricati esistenti, cioè accatastati prima dell’inizio dei lavori agevolati. A tal
fine occorre quantomeno la richiesta di accatastamento al termine dei lavori, ai sensi dell’articolo 23 e 24 del Dpr 380/2001. Viceversa, se la
richiesta di accatastamento non è stata fatta, il
fabbricato deve considerarsi come in corso di
costruzione e, come tale, le spese sostenute per
gli interventi di riqualificazione energetica non
27
ACCATASTAMENTI PROVVISORI:
NON SCATTA IL BONUS
D. Dal marzo 2010 vivo in una casa, rifinita di
tutto e di nuova costruzione, regolarmente
accatastata e in regola con i pagamenti fiscali
e delle bollette.
Il costruttore non mi ha consegnato le varie
certificazioni (impianto elettrico e idraulico),
non ha rilasciato il certificato di chiusura dei
lavori perché ha dovuto richiedere il rinnovo
della concessione edilizia (in quanto scaduto)
per una variante, di fatto eseguita sin dalla costruzione, ma ancora da regolarizzare a livello
di sola documentazione. Manca ovviamente l’abitabilità, la strada è stata intitolata, ma
non è stata ancora asfaltata. Avrei intenzione
di effettuare lavori per risparmio energetico
mediante la coibentazione delle pareti e del
tetto. Posso usufruire del 65%?
fruiscono della detrazione del 65%. Se la casa
è già stata accatastata ( non in corso di costruzione) i lavori devono considerarsi comunque
conclusi e, quindi, la detrazione si applica anche in assenza di rilascio della dichiarazione di
fine lavori. Se invece si tratta, come sembra nel
caso specifico, di un accatastamento provvisorio o come fabbricato in corso di costruzione, la
dichiarazione di fine lavori non è stata allegata
alla richiesta di accatastamento e il fabbricato è
considerato ancora in corso di costruzione, per
cui non fruisce della detrazione.
2° Trimestre 2014
Notizie dal Collegio
CTU E NOTIFICHE TELEMATICHE
28
S
i invia, in allegato,
la nota pervenuta dal Ministero della Giustizia
avente per oggetto “Posta Elettronica Certificata dei Professionisti ausiliari del Giudice. Notifiche e comunicazioni telematiche”.
POS: UN OBBLIGO DAL 30 GIUGNO
L’obbligo per i professionisti del POS è rinviato, salvo ulteriori proroghe, al 30 giugno 2014.
Lo prevede l’art. 15 bis della Legge di conversione n. 15 del 01.03.2014 del Decreto Legge
n. 150/2013 (Decreto Milleproroghe).
Il testo recita: “Al fine di consentire alla platea
degli interessati di dotarsi di strumenti per i
pagamenti mediante carta di debito (POS), la
scadenza è rideterminata al 30 giugno 2014”.
Per una più approfondita presa d’atto del
nuovo adempimento si invia, in allegato, una
nota del Consiglio Nazionale Geometri che
detta chiarimenti e prime considerazioni sui
contenuti dello schema di decreto attuativo
elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
2° Trimestre 2014
Notizie dalla Cassa
CIPAG: COSA C’E’ DA SAPERE
Il nuovo prestito agevolato
È attiva dal 1° agosto 2013 la nuova procedura per la richiesta online dei prestiti in favore degli iscritti alla Cipag. Grazie all’accordo
stipulato con la Banca Popolare di Sondrio,
che introduce nuove opportunità di credito
a condizioni agevolate, la Cipag intende promuovere in favore degli associati, lo sviluppo
dell’attività professionale.
Di seguito le principali caratteristiche della
nuova convenzione:
• La concessione di finanziamenti e importo
finanziabile:
a) per l’avvio dello studio professionale, inteso come acquisto di immobilizzazioni materiali ed immateriali necessarie allo svolgimento dell’attività professionale – fino
ad un massimo di euro 30.000,00;
b)per l’anticipazione dei costi da sostenere a
fronte della committenza (proveniente da
enti pubblici o similari e soggetti privati)
di uno o più incarichi professionali; anticipazione non superiore al 70% del totale dell’incarico, fino a un massimo di euro
30.000,00;
c) per esigenze di qualità, fino a un massimo
di euro 15.000,00.
• Requisiti di accesso:
a) Almeno due anni di iscrizione;
regolarità contributiva e volume d’affari, negli ultimi 2 anni maggiore di euro
15.000,00 per anno;
b) età anagrafica non superiore a 70 anni;
c) essere titolare di partita Iva;
e) svolgere l’attività professionale in modo individuale;
f) avere accesso all’area riservata del sito internet della Cassa.
• Durata del finanziamento:
Il prestito è concesso su durate di 19, 24,
36 mesi per tutte le tipologie, fino a 48 e
60 mesi per la tipologia a).
• Modalità di rimborso:
In rate mensili posticipate consecutive e
senza interruzione, comprensive di capitale ed interessi.
• Tasso nominale annuo fisso pari a:
a) tasso BCE vigente tempo per tempo
maggiorato di 3,75 punti per le durate da
19 a 36 mesi; (nell’attualità 4,25%);
29
2° Trimestre 2014
Notizie dalla Cassa
b) tasso IRS di periodo maggiorato di 3,75
punti, per le durate di 48 e 60 mesi.
30
• Spese di istruttoria trattenute all’atto di
erogazione:
a) pari a euro 30,00 per importi fino a euro
8.000,00;
b) pari a euro 50,00 per importi superiori.
In caso di addebito su conto corrente
presso la Banca Popolare di Sondrio, tali
spese saranno dimezzate. Le spese di incasso ammontano ad euro 2,00 per ciascuna rata.
• Copertura assicurativa:
È possibile aderire alla polizza assicurativa
denominata Arc@professione che garantisce al titolare del finanziamento il pagamento del debito residuo in caso di morte
e invalidità totale o permanente.
• Estinzione anticipata:
Nessuna commissione applicata.
• Oneri fiscali:
Al momento dell’erogazione sarà trattenuta, in ottemperanza al D.P.R. 601/73, l’imposta sostitutiva pari allo 0,25% su capitale
erogato.
La concessione del finanziamento è soggetta
ad approvazione della Banca.
Gli iscritti interessati al servizio potranno compilare direttamente la domanda di finanziamento
inserendo i dati necessari in un form presente
all’interno dell’area riservata del sito istituzionale della Cassa (www.cassageometri.it).
Contribuzione morosa: i nuovi criteri per la
rateizzazione
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa
di Previdenza e Assistenza dei Geometri, vista la delibera consiliare n. 143/2012 del 26
settembre 2012 con cui sono stati aggiornati i
criteri e le modalità per la rateizzazione della
contribuzione tramite il servizio “Portale del
2° Trimestre 2014
Notizie dalla Cassa
pagamenti”; attesa l’opportunità di introdurre
altre due soglie limite e di concedere ulteriori
dilazioni di pagamento, allo scopo di incentivare in tutti i modi il versamento della contribuzione morosa; attesa, altresì l’opportunità
di concedere una maggiore tolleranza ai fini
della decadenza della rateizzazione, atteso
che il mancato pagamento di due rate risulta
essere troppo restrittivo, considerato quindi
necessario aggiornare i criteri e le modalità di
cui alla citata delibera n. 143/2012;
Delibera (documento n. 87/2013):
• di aggiornare i criteri e le modalità di rateizzazione della contribuzione tramite il
servizio portale di pagamenti individuati
con la delibera consiliare n. 143 del 26 settembre 2012 secondo la versione di seguito riportata:
- da 100,00 a 600,00 euro con possibilità
per il pagamento in 2 rate trimestrali;
- 601,00 a 3.000,00 euro con possibilità di
optare per il pagamento in 6, 12 o 18 rate
mensili;
- da 3.001,00 a 6.000,00 euro con possibilità
di optare per il pagamento in 6, 12, 18 o
24 rate mensili;
- da 6.001,00 a 10.000,00 euro con possibilità di optare per il pagamento in 6, 12, 18,
24, 30 o 36 rate mensili;
- da 10.001,00 a 15.000,00 euro con possi-
bilità di optare per il pagamento in 6, 12,
18, 24, 30, 36 o 42 rate mensili;
- da 15.001,00 a 20.000,00 euro con possibilità di optare per il pagamento in 6, 12,
18, 24, 30, 36, 42 o 48 rate mensili;
- da 20.001,00 in poi con possibilità di optare per il pagamento in 6, 12, 18, 24, 30,
36, 42, 48 o 54 rate mensili.
• Il relativo piano di ammortamento sarà
predisposto con interesse nella misura del
4% calcolato sull’intero dovuto comprensivo degli oneri accessori. Non è possibile
effettuare la rateizzazione per i debiti inferiori a 100,00 euro.
• Il mancato pagamento di 4 rate anche non
consecutive comporterà la decadenza dal
beneficio della rateizzazione con conseguente impossibilità di proseguire nel versamento delle successive rate, che dovranno essere saldate in un’unica soluzione.
• Ove rispettato il piano di ammortamento
e comunque fino alla decadenza della rateizzazione, sarà consentito il rilascio del
certificato di regolarità contributiva.
• Di dare mandato al Presidente di individuare con la struttura e le modalità per la
remissione in termini dei soggetti decadenti;
• di dare altresì mandato al Presidente di
apportare gli adeguamenti e le integrazioni che si rendessero necessari nel corso
della realizzazione operativa del progetto.
31
2° Trimestre 2014
Istat
AGGIORNAMENTI ISTAT
Legge n. 392/1978, art. 81 (Equo Canone)
Variazioni annuali
100%
75%
Gennaio 2014/2013 (G.U. n. 53/2014)
0,600
0,450
Febbraio 2014/2013 (G.U. n. 75/2014)
0,500
0,375
Marzo 2014/2013 (G.U. n. 94/2014)
0,300
0,225
100%
75%
Gennaio 2014/2012 (G.U. n. 53/2014)
2,840
2,130
Febbraio 2014/2012 (G.U. n. 75/2014)
2,300
1,725
Marzo 2014/2012 (G.U. n. 94/2014)
1,900
1,425
Variazioni biennali
In allegato:
• tabella riepilogativa degli indici Istat annuali e biennali dal mese di maggio 2012 al mese di
aprile 2014,
• tabella riepilogativa degli indici Istat annuali e biennali dal mese di gennaio 1980 al mese di
dicembre 2013;
• tabella riepilogativa costo base di costruzione a mq. per edifici di civile abitazione.
32
2° Trimestre 2014
allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio
33
2° Trimestre 2014
allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio
34
2° Trimestre 2014
allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio
35
2° Trimestre 2014
allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio
36
2° Trimestre 2014
allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio
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2° Trimestre 2014
allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio
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2° Trimestre 2014
allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio
39
2° Trimestre 2014
allegati: Agenzia del Territorio
40
2° Trimestre 2014
allegati: Notizie dal Collegio
41
2° Trimestre 2014
allegati: Notizie dal Collegio
42
2° Trimestre 2014
allegati: Notizie dal Collegio
43
2° Trimestre 2014
allegati: Notizie dal Collegio
30
giugno
2014
44
2° Trimestre 2014
allegati: Notizie dal Collegio
45
*
* 30 giugno 2014
2° Trimestre 2014
allegati: Notizie dal Collegio
46
2° Trimestre 2014
allegati: Notizie dal Collegio
47
2° Trimestre 2014
allegati: Istat
48
2° Trimestre 2014
allegati: Istat
49
2° Trimestre 2014
allegati: Istat
LA VARIAZIONE ISTAT MESE PER MESE DEGLI ULTIMI 24 MESI
Dato Istat di Giugno 1978 - Giugno 2013 per la Legge 392/78 sull’Equo Canone
Assoluto 373,80%
Per ulteriori dati rivolgersi alla sede Sicet più vicina
Anno
Variazione
annuale 100%
Variazione
ridotta 75%
Variazione
biennale 100%
Variazione
ridotta 75%
Aprile
2014
0,5
0,375
1,6
1,2
Marzo
2014
0,3
0,225
1,9
1,425
94 del 23-4-14 pag. 39
Febbraio
2014
0,5
0,375
2,3
1,725
75 del 31-3-14 pag. 119
Gennaio
2014
0,6
0,45
2,84
2,1
53 del 5-3-14 pag. 136
Dicembre
2013
0,6
0,45
3,0
2,25
21 del 27/1/2014 pag. 39
Novembre
2013
0,6
0,45
3,0
2,25
302 del 27/12/13 pag. 65
Ottobre
2013
0,7
0,525
3,4
2,550
270 del 18/11/13 pag. 41
Settembre
2013
0,8
0,600
3,9
2,925
249 del 23-10-13 pag. 21
Agosto
2013
1,1
0,825
4,3
3,225
224 del 24-9-13 pag. 20
Luglio
2013
1,2
0,900
4,2
3,150
224 del 24-9-13 pag. 20
Giugno
2013
1,2
0,900
4,4
3,300
179 del 1/8/13 pag. 71
Maggio
2013
1,2
0,900
4,3
3,225
144 del 21/6/13 pag. 50
Aprile
2013
1,1
0,825
4,4
3,3
119 del 23/5/13 pag. 64
Marzo
2013
1,6
1,2
4,9
3,675
94 del 22/4/13 pag. 51
Febbraio
2013
1,8
1,350
5,1
3,825
63 del 15/3/13 pag. 59
Gennaio
2013
2,2
1,650
5,4
4,050
50 del 28/2/13 pag.59
Dicembre
2012
2,4
1,800
5,7
4,275
18 del 22/1/2013 pag. 51
Novembre
2012
2,4
1,800
5,7
4,275
296 del 20/12/12 pag. 36
Ottobre
2012
2,7
2,025
6,0
4,500
271 del 20/11/12 pag. 40
Settembre
2012
3,1
2,325
6,2
4,650
244 del 18/10/12 pag. 28
Agosto
2012
3,1
2,325
5,9
4,425
217 del 17/9/12 pag. 36
Luglio
2012
2,9
2,175
5,7
4,275
195 del 22/8/12 pag. 55
Giugno
2012
3,1
2,325
6,0
4,5
166 del 18/7/12 pag. 71
Maggio
2012
3,0
2,250
5,8
4,350
142 del 20/6/12 pag. 141
Mese
50
Gazzetta Ufficiale n.
in pubblicazione
N.B.: L’indice di riferimento è il FOI (Famiglie Operai Impiegati)
I dati nella Tabella servono a calcolare l’aggiornamento del canone di locazione “Patti in deroga”, in base alla
variazione annuale dei prezzi rilevata dall’Istat al 75%. Riportiamo anche il dato delle variazioni biennali, utile
per aggiornare alcuni canoni per “usi diversi”. Occorre fare riferimento alla variazione registrata nel mese di
decorrenza del contratto. L’aumento ha effetto solo dal mese successivo alla richiesta del proprietario.
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Geometra - Pesaro e Urbino