Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n.46) Art.1 comm.1 COMMERCIALE BUSINESS PESARO 2° Trimestre 2014 Geometra oggi 2° Trimestre 2014 Anno XX - n° 2 Aprile/maggio/Giugno 2014 Aut. Del Tribunale di Pesaro n. 389 del 23.09.1994 ROC n. 7638 DIRETTORE RESPONSABILE Carlo Cecchetelli SEGRETERIA DI REDAZIONE Giovanni Babbini Giovanni Corsini COMITATO DI REDAZIONE Elisa Clizia Giuseppe Fumelli Luca Merli Alice Pagnetti Claudio Papi Cataldo Tarricone Lorenzo Urani COORDINAMENTO EDITORIALE Nicoletta Giorgetti COORDINAMENTO TECNICO Serena Pollastrini GRAFICA E IMPAGINAZIONE Artù comunicazione [email protected] Direzione, Amministrazione Redazione Via A. da Ventura n. 2 Pesaro Tel. 0721.31903 fax 0721.68545 Email: [email protected] www.geometripesaro.it La riproduzione di articoli schizzi e fotografie è permessa solo citando la fonte. Le opinioni espresse dagli autori, redattori, corrispondenti non impegnano nè la direzione nè il Collegio dei Geometri Per le inserzioni pubblicitarie rivolgersi presso: Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Pesaro e Urbino Tel. 0721.31903 Editoriale: Pag. 3 ADDIO AL GEOMETRA AMORI, PILASTRO DELLA CATEGORIA Speciale Campionato naz.le di calcio 2014 » 4 » 8 A PESARO IL XVII CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO PER GEOMETRI Focus storia e cultura IL CATASTO VERSO UNA RIFORMA EPOCALE Speciale Collemarathon » 11 » 12 COLLEMARATHON 2014: I GEOMETRI SUL PODIO Edilizia, Urbanistica e Territorio: APE, VERSO LA DISCIPLINA DEFINITIVA •LICENZE EDILIZIE SENZA TROPPA RISERVATEZZA •TITOLI ABITATIVI, L’ATTUALE DISCIPLINA •ALBERGHI: PIU’ TEMPO PER L’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO •PREVENZIONE INCENDI: FOCUS SULLA MODULISTICA •CLIMATIZZAZIONE: CI VUOLE IL LIBRETTO Agenzia del Territorio: » 15 PREGEO 10 VERSIONE BETA: AL VIA LA SPERIMENTAZIONE Normative fiscali: » 16 INTERVENTI EDILIZI: QUANDO SCATTA IL BONUS •SI PUO’ DETRARRE ANCHE SE… •OK AL CUMULO DI DUE TETTI DI SPESA •NIENTE BONUS PER CHI INTEGRA GLI IMPIANTI •INTERVENTI ANTISISMICI: COSA C’E’ DI NUOVO •IMPIANTI FOTOVOLTAICI: SE A CASA, SI DETRAE •CONDOMINI: IL BONUS C’E’ ANCHE SENZA AMMINISTRATORE •BONUS MOBILI: SI PUÒ SUPERARE L’IMPORTO DELLA RISTRUTTURAZIONE •AFFITTO: SI PUO’ PAGARE ANCHE SENZA TRACCIA •ON LINE GLI STUDI DI SETTORE •CEDOLARE SECCA, ALIQUOTA PIU’ RIDOTTA Leggi e Decreti, domanda e risposta: » 20 COSA DICE LA LEGGE DOMANDA E RISPOSTA Notizie dal Collegio: » 28 CTU E NOTIFICHE TELEMATICHE •POS: UN OBBLIGO DAL 30 GIUGNO Notizie dalla Cassa: » 29 CIPAG: COSA C’E’ DA SAPERE Istat: » 32 AGGIORNAMENTI ISTAT Allegati: » 33 2° Trimestre 2014 Cecchetelli: “In prima linea per oltre 30 anni, è stato vicino ai colleghi sino alla fine” ADDIO AL GEOMETRA AMORI, PILASTRO DELLA CATEGORIA S e n’è andato in punta di piedi Corrado Amori. E lo ha fatto con quella signorilità a cui ci aveva, da sempre, abituati. Aveva 85 anni Corrado ed era iscritto all’Albo dei geometri dal 5 gennaio 1950, dopo essersi diplomato – nel 1948 – all’Istituto Bramante di Pesaro. Una vita dedicata alla professione, la sua, con quella dedizione e quella passione che ha cercato di trasmettere ai colleghi più giovani sino all’ultimo. Profondo e sincero è, a tutt’oggi, il cordoglio del Collegio provinciale dei geometri e geometri laureati per la perdita di un maestro della professione, signore d’altri tempi nei modi, ma non nella mentalità, che Amori ha saputo adattare all’evolversi dei costumi, della società e della professione, dimostrandosi all’altezza di ogni nuova sfida. Personalmente ho perso non solo un collega, ma un amico, che ho avuto la possibilità di conoscere a fondo nel decennio della mia presidenza, potendone apprezzare le rare qualità umane oltre che professionali. Per il Collegio Geometri della provincia di Pesaro e Urbino Corrado Amori è stato e re- sterà una figura fondamentale: entrato nel 1959 come segretario, ricoprì tale incarico ininterrottamente fino al 1976, anno in cui venne eletto presidente. Alla guida del Collegio, poi, Amori rimase fino al 1991, ma il suo legame con i colleghi non è mai venuto meno, sino agli ultimi giorni. Anzi, proprio negli ultimi anni Corrado Amori mi è stato molto vicino nell’organizzazione di tante attività in seno al Collegio, garantendo sempre a me e ai colleghi il suo contributo in termini di saggezza ed esperienza. Sempre attivo e presente nelle assemblee, nelle Commissioni, nei convegni, dove non ha mai fatto mancare, ripeto sino all’ultimo, la sua fattiva collaborazione, il geometra Amori ha saputo essere un cardine per me e gli altri colleghi. Ci mancherà, inutile dirlo, la sua presenza, ci mancheranno i suoi consigli, così come i suoi pungoli, pur nella consapevolezza, però, di averne fatto tesoro. Grazie, Corrado. Carlo Cecchetelli Presidente Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di Pesaro e Urbino 3 2° Trimestre 2014 Speciale Campionato nazionale di calcio 2014 A PESARO IL XVII CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO PER GEOMETRI 4 UN EVENTO ALL’INSEGNA DEL “FAIR PLAY” Ha superato i migliori auspici il Campionato nazionale di calcio per geometri, alla diciassettesima edizione, organizzato a Pesaro dal nostro Collegio e da Geosport. Quello che si è disputato nei primi giorni di giugno in città è, stato, infatti, un evento destinato a lasciare il segno, non foss’altro che per il fair play che lo ha caratterizzato dall’inizio alla fine. Non a tutti piacerà questo termine rubato alla lingua inglese, ma, a mio avviso, non esistono parole più adatte per definire la correttezza con cui si sono svolte le partite, tutte le partite, in un evento sportivo davvero degno di tale nome. Perché, da ex atleta, sia pure in una disciplina diversa da quella calcistica, credo profondamente che lo sport sia e debba essere soprattutto un bel gioco di squadra, all’insegna della sfida, certo, ma senza mai perdere quello spirito sano e gioioso e quel rispetto delle regole basilari, senza le quali perderebbe ogni senso. E’ con orgoglio che posso dire, dunque, che Pesaro e il nostro Collegio hanno ospitato, in questo 2014, un grande Campionato – e il mio plauso va, in particolar modo, al consigliere Giovanni Corsini e al presidente di Geosport, Gianluca Musso, che, insieme agli altri consiglieri dell’Associazione, hanno gestito l’intera macchina organizzativa – giocato nel segno della buona pratica sportiva. E, mi sia concesso, finalmente della buona educazione. Dentro e fuori dal campo. Voglio, a tal proposito, citare un episodio, di cui siamo stati tutti felici testimoni: durante una partita, una squadra, quella del Collegio di Venezia, subisce un’ingiusta espulsione, frutto di un palese errore dell’arbitro. Il Collegio di Venezia può chiedere di ripetere la partita, è un suo diritto. Ma non lo fa: accetta con signorilità e grande fair play, appunto, il risultato – oltre che l’errore – riconoscendo l’effettivo valore della squadra vincitrice. Che tutto ciò possa servirci da timone per le prossime occasioni, a tutela della nostra dignità umana, professionale e sportiva. I più sinceri complimenti, infine, alla squadra vincitrice, la rappresentativa del Collegio di Firenze, che si è aggiudicata a pieno titolo questo Campionato targato 2014. Carlo Cecchetelli Presidente Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di Pesaro e Urbino 2° Trimestre 2014 Speciale Campionato nazionale di calcio 2014 LE PARTITE, LE EMOZIONI, LA SOLIDARIETÀ MINUTO PER MINUTO Si è svolto a Pesaro, dal 31 maggio al 7 giugno, il XVII Campionato nazionale di Calcio per geometri, organizzato dal Collegio provinciale Geometri e Geometri laureati di Pesaro e Urbino e da Geosport, l’Associazione Geometri Sportivi Italiani in seno al Consiglio Nazionale Geometri. nostra città. L’evento ha avuto inizio con la cerimonia ufficiale all’Hotel Excelsior di Pesaro - presenti 200 colleghi – in cui hanno trovato spazio la presentazione delle squadre, il sorteggio dei gironi e la relativa formulazione del calendario. Dopo il saluto del Presidente del Collegio organizzatore, Geom. Carlo Cecchetelli, è stata la volta del Presidente della Geosport, Geom. Gianluca Musso, e dei Presidenti di Collegio presenti al seguito della propria squadra (Lecce, Genova, Venezia, Ascoli Piceno, Piacenza). La serata è, quindi, proseguita con la consegna delle targhe, del pacco gara ai partecipanti e con lo scambio dei doni tra le squadre sorteggiate. Le partite dei cinque gironi eliminatori sono state giocate nei giorni 1, 2 e 4 giu- 5 Alla manifestazione hanno preso parte squadre in rappresentanza di diciotto Collegi provinciali provenienti da tutta Italia. Oltre a quello di Pesaro e Urbino, sono stati ospiti della nostra città le compagini di Torino, Firenze, Lecce, Bari, B.A.T., Catania, Padova, Roma, Asti, Venezia, Salerno, Arezzo, Ravenna, Ascoli Piceno, Ancona, Piacenza, Genova e Brescia, per una presenza sul nostro territorio di oltre 400 geometri e complessivamente quasi 500 persone, considerando accompagnatori e familiari, ospitati negli alberghi nella gno negli impianti sportivi dislocati nella città di Pesaro e zone limitrofe e, alla fine delle tre giornate, hanno passato il turno le squadre prime classificate di ogni girone e le tre migliori seconde classificate. Per la cronaca le otto squadre qualificate sono state Catania, Torino, Pesaro e Urbino, Piacenza, Roma, Padova, Firenze, Bari. Nei successivi giorni, 5 e 6 giugno, si sono disputate le partite dei quarti e semifinali, che hanno decretato le quattro squadre finaliste, in rappresentanza dei Collegi di Catania, Firenze, Piacenza e Bari. 2° Trimestre 2014 Speciale Campionato nazionale di calcio 2014 6 Sabato 7 giugno si sono disputate le finali: per il terzo e quarto posto si sono affrontate le squadre dei Collegi di Catania e Bari (risultato 4 – 1), mentre la finalissima per il titolo di Campione d’Italia è stata disputata tra i Collegi di Firenze e Piacenza ed ha visto la vittoria dei toscani per 1 – 0. Al termine delle partite si è tenuta la premiazione dei Campioni italiani del Collegio di Firenze e delle altre finaliste e, dopo il classico buffet finale, tutti i presenti si sono dati appuntamento alla prossima edizione, la diciottesima, per la cui organizzazione si sono candidati i Collegi di Catania e Ascoli Piceno. Nella giornata del 3 giugno la protagonista è stata la solidarietà: la somma raccolta durante la partita di beneficienza tra la Nazionale Geometri e la rappresentativa dell’Istituto Tecnico per Geometri “G. Genga” di Pesaro è stata devoluta a favore dell’Ail (l’Associazione italiana per la lotta alle leucemie), sezione di Pesaro. Una delegazione della Geosport, guidata dal Presidente, Geom. Gianluca Musso, e dal Consigliere, Geom. Giovanni Corsini, in rap- presentanza del Collegio di Pesaro e Urbino, hanno consegnato il ricavato (Euro1.400) al Presidente dell’Associazione, Franca Muretto, e al Segretario, Ezio Trebbi. Nell’occasione, i geometri hanno anche visitato la “Casa Ail”, il villaggio di accoglienza per malati e familiari realizzato a Pesaro con i fondi raccolti e progettato dal collega pesarese Lamberto Vannini. 2° Trimestre 2014 Speciale Campionato nazionale di calcio 2014 Seconda classificata, squadra del Collegio di Piacenza dei campionati). Questi i risultati delle partite disputate nel girone eliminatorio: Pesaro e Urbino–Arezzo 1 – 1, Pesaro e Urbino–Piacenza 4 – 0, Pesaro e Urbino–Firenze 1 – 1. Nei quarti di finale abbiamo affrontato il Collegio di Piacenza, uscendo battuti 2 – 1, dopo aver disputato una buona partita e subendo il secondo gol solo nei minuti finali del secondo tempo supplementare. La rosa della squadra del nostro Collegio Terza classificata, squadra del Collegio di Bari Quarta classificata, squadra del Collegio di Catania La squadra del nostro Collegio si è comportata egregiamente, vincendo il proprio girone, lasciandosi alle spalle la compagine di Firenze (qualificata, poi, come migliore seconda e vincitrice del torneo) ed eliminando Arezzo (collegio vittorioso nelle ultime due edizioni era composta dai seguenti colleghi: Matteo Bonazzoli, Michal Adamek, Vittorio Rosa, Michael Vincenzi, Luca Barbieri, Alessandro Andreoni, Michele Paupini, Luca Cerri, Lorenzo Bacchiani, Andrea Fossi, Alessandro Marinucci, Giulio Forlani, Samuele Buroni, Andrea Bianchi, Emanuele Tebaldi, Gianluca Elefanti, Nicola Martini, Marco Giovanelli, Matteo Girelli, Luca Bertuccioli, Matteo Dini, Giuliano Tonelli, Giordano Petrucci e il sottoscritto Giovanni Corsini. Ai colleghi va, naturalmente, il mio personale ringraziamento e quello di tutto il Consiglio Direttivo. Un particolare ringraziamento è rivolto ad alcuni colleghi che mi hanno aiutato nella organizzazione ed hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione, in particolare Andrea Bianchi (logistica campi, arbitri e alberghi), Michal Adamek (tra l’altro, ideatore del logo della manifestazione), Luca Barbieri, Massimo Misirolli, Marco Polidori e Massimo Righi. Infine un ringraziamento agli Enti che hanno concesso il loro Patrocinio ed alle ditte che hanno contribuito economicamente alla manifestazione. Giovanni Corsini 7 2° Trimestre 2014 Focus storia e cultura IL CATASTO VERSO UNA RIFORMA EPOCALE L’obiettivo: un algoritmo per aggiornare 60 milioni di rendite 8 Già da tempo le esigenze di perequazione e di equità dell’imposizione fiscale hanno richiesto, nel settore immobiliare, una revisione del sistema catastale. La riforma dovrà essere accompagnata da una rilettura del patrimonio edilizio nazionale al fine di recepire le trasformazioni urbanistiche, economiche e sociali intervenute dall’epoca della sua costituzione, immessa in un processo di revisione che richiederà la partecipazione congiunta degli uffici catastali, degli enti locali e soprattutto delle categorie professionali. Un primo passo verso la riforma è già stato fatto. A compierlo ci ha pensato la Commissione Finanza del Senato nell’ambito del disegno di legge di Delega Fiscale, AS 1058, “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita” già posto all’esame in sede referente. Al riguardo, si evidenzia il fatto che il testo sulla riforma catastale approvato, in prima lettura, dalla Camera dei Deputati, ha recepito le osservazioni presentate dal Consiglio Nazionale Geometri con lo scopo di indirizzare la revisione del catasto non solo verso l’equità fiscale richiesta dal Governo, ma anche verso aspetti più prettamente tecnici. Di fatto, è stato richiesto un indirizzo che permetterà di revisionare il catasto fabbricati anche, e soprattutto, grazie ad interventi tecnici (Geometri ed altri di competenza) che possano trasformare la banca dati catastale da statica a dinamica in continuo aggiornamento. Ma vi è di più: nella prevista ridefinizione del finanziamento e delle competenze delle commissioni censuarie centrali e provinciali, è stata preso in esame l’inserimento nella norma “dell’obbligo alla presenza di professionisti in materia di estimo urbano e rurale”. Di conseguenza, il Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze (che ha inglobato l’Agenzia del Territorio) sta individuando le finalità generali della revisione catastale così come riportate nei punti che seguono: • maggior certezza dei diritti reali sugli immobili (perseguita anche e soprattutto con l’integrazione degli archivi catastali con quelli della Pubblicità immobiliare, ex Conservatorie dei Registri Immobiliari); • realizzazione di un più efficace strumento di supporto alla conoscenza, gestione e pianificazione del territorio e dell’ambiente perseguibile non solo attraverso il miglioramento della qualità interna del sistema catastale, ma anche attraverso l’interazione e la cooperazione con i sistemi comunali e di altri enti che gestiscono dati territoriali. Per la pratica realizzazione di tali finalità, sarà necessario fare affidamento su un sistema che garantisca un rapido aggiornamento degli atti catastali, sia riguardo ai soggetti che agli 2° Trimestre 2014 Focus storia e cultura oggetti ivi iscritti. La necessità di procedere alla revisione del sistema catastale nasce dalla constatazione dell’esistenza di criticità che, molte volte, sfociano in disfunzioni e palesi sperequazioni sul piano fiscale. Queste criticità possiamo individuarle nei s guenti punti: - obsolescenza della normativa dovuta ad una congiuntura economica negli anni ante 40 e quindi sostanzialmente statica e per nulla atta all’impatto determinato dalle dinamiche che hanno contraddistinto i sistemi urbani negli ultimi decenni. - il mancato recepimento delle trasformazioni del territorio verificatesi dall’epoca della formazione del sistema catastale (si pensi agli estesi processi sia di urbanizzazione che di terziarizzazione dei centri storici). - difficoltà, con strumenti e tecniche tradizionali, a procedere in tempi brevi al recepimento delle trasformazioni succedutesi e quindi impossibilità a seguire, in maniera dinamica, le evoluzioni del territorio e dei mercati immobiliari; - distorsione e sperequazione del sistema impositivo fiscale che fa riferimento al parametro del reddito (qual è la rendita catastale); - incoerenza con le indicazioni di mercato in ordine al parametro di consistenza delle abitazioni legato ancora al vano catastale che ha comportato, in qualche caso, l’attribuzione di una diversa consistenza in vani, nonché di una diversa redditività rispetto ad unità immobiliari del tutto similari e di pari superficie; - discrezionalità nelle operazioni di classamento che effettuate da più generazioni di tecnici sono state oggetto di significative disomogeneità ed incoerenze; - effetti sperequativi indotti anche da decisioni adottate dal giudice tributario - enorme divario tra i redditi catastali e quelli espressi da mercato corrente; livelli non più rappresentativi dei valori immobiliari. Ma a che cosa ci porta la nuova revisione del sistema catastale? Tra le maggiori ed opportune finalità indichiamo: • Ripresa d’interesse, nelle politiche economiche del paese, della fiscalità legata al settore immobiliare. Questo settore era praticamente marginale negli anni 70; successivamente ed anche per l’introduzione dell’ICI, sostituita dall’IMU, è divenuto fondamentale nella leva fiscale. • Sviluppo di tecnologie che permettono di procedere all’acquisizione, trattamento ed elaborazione dati in ordine a procedure estimali e di gestione banca dati in tempi brevi ed a costi sostenibili. • Attribuzioni di competenze sempre più ampie alle categorie, geometri ed altri tecnici abilitati, che garantiscano in rilevante misura l’alimentazione del sistema attraverso la rilevazione e la registrazione delle dinamiche immobiliari. 9 2° Trimestre 2014 Focus storia e cultura 10 Per queste finalità dovrà nascere, dunque, un indispensabile riordino del Catasto da cui ci si aspetta soprattutto equità. Ed in questa breve parola sta proprio il senso dell’operazione che dovrebbe avvicinare i valori fiscali a quelli di mercato (dato che istituzionalmente è proprio questo lo scopo) o, quantomeno, partire da questi ultimi per rielaborare i primi, eliminando così le attuali sperequazioni tra immobili analoghi, ma con valori catastali molto diversi. La strada tracciata dal disegno di legge di Delega Fiscale è quella di passare dal calcolo del valore patrimoniale in vani a quello in metri quadrati, parametrandolo ai valori di mercato per tipologia immobiliare. Per limitare ulteriormente tale sperequazione al valore determinato saranno poi applicati appositi coefficienti che terranno conto anche delle caratteristiche intrinseche dell’immobile facilmente riconducibili ai rogiti, tra cui: l’anno di costruzione, il piano, l’esposizione, il riscontro d’aria, l’affaccio, l’ascensore o meno, il riscaldamento centrale o autonomo ed altro, a cui vanno aggiunte le caratteristiche estrin- seche quali la zona (tipo di quartiere, verde urbano, servizi, ecc.) per la definizione delle quali verranno in soccorso le ortofoto già a disposizione dell’Agenzia del Territorio. Ne scaturirà, quindi, un algoritmo (utile procedura operativa di tipo matematico-statistico di ampia applicazione) che, moltiplicato per i metri quadrati dell’immobile rilevati secondo la metodologia catastale, darà ad esso il valore patrimoniale. Da notare che questo criterio di calcolo sarà adottato, salvo ripensamenti, per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria (gruppi A, B e C come abitazioni, uffici, magazzini, negozi, ecc.) mentre per determinare il valore delle unità immobiliari a destinazione catastale speciale (gruppo D in cui rientrano opifici, capannoni industriali, alberghi, ecc.) si utilizzerà una stima diretta con metodi standardizzatia a parametri specifici. Un caso diverso è quello delle unità immobiliari di interesse storico-artistico per le quali saranno studiate riduzioni dei valori patrimoniali e delle rendite sulla base delle spese necessarie per la manutenzione e dei vincoli di legge per la loro destinazione. Per quanto attiene, invece, agli immobili colpiti da calamità naturali, se inagibili o inutilizzabili, avranno diritto ad una riduzione dell’imposizione fiscale. Si arriverà, dunque, ad un “gioco di squadra”: • i professionisti a garanzia del sistema; • i Comuni a cui saranno delegate le funzioni di revisione degli estimi e del classamento; • le Commissioni Censuarie che avranno il preciso compito di validazione degli algoritmi; • l’Agenzia delle Entrate (che ha incorporato l’Agenzia del Territorio) che dovrà partecipare alla elaborazione di piani per lo scambio di informazioni con i Comuni ai quali si sostituirà in caso di inerzia degli stessi. Infine una novità: i contribuenti avranno anche la possibilità di difendersi anche nel merito e di far valutare valori e rendite nella loro congruità; in sostanza è previsto il ricorso in autotutela. 2° Trimestre 2014 Speciale Collemarathon Il Campionato nazionale di categoria vinto anche quest’anno dal padovano Massarotto COLLEMARATHON 2014: I GEOMETRI SUL PODIO 11 FANO (Pesaro-Urbino) – Ha avuto la meglio, anche quest’anno, sui colleghi pesaresi e su quelli arrivati da tante altre città italiane il geometra padovano Diego Massarotto, al centro nella foto, vincitore del Campionato nazionale di maratona per geometri nella Categoria Under 50, disputato domenica 4 maggio in seno alla ColleMarathon. Un evento nell’evento, che da ben 7 anni richiama tanti professionisti della misura, da Genova a Lecce, passando, appunto, per Padova, e che, anche nel 2014, ha visto la presenza del gentil sesso: il geometra Federica Zini, di Reggio Emilia, ha vinto la maratona per la Categoria femminile, mentre la collega Lorena Buscaglia del Collegio Geometri della provincia di Pesaro e Urbino si è guadagnata il terzo posto. Nessuna vittoria casalinga, “ma l’entusiasmo è collegiale e condiviso”, assicurano i geometri targati PU, neppure nella Categoria Over 50, che ha visto prevalere Franco Margarito, del Collegio Geometri di Lecce, che partecipa ogni anno con un nutrito numero di fedelissimi alla maratona made in Marche. Ad attendere i maratoneti e a premiare i vincitori è stato, ancora una volta, il presidente del Collegio Geometri della provincia di Pesaro e Urbino, Carlo Cecchetelli. Accanto a lui, i presidenti degli altri Collegi delle Marche. 2° Trimestre 2014 Edilizia, Urbanistica e Territorio APE, VERSO LA DISCIPLINA DEFINITIVA 12 P arola fine, o almeno ce lo auguriamo, sulla vicenda Ape, in virtù della emanazione della Legge n. 9/2014 di conversione del Decreto-Legge n. 145/2013 denominato “Destinazione Italia” ove sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo n.192/2005. Dunque prestazioni energetiche degli immobili (e relativi attestati) ancora protagonista sia da un punto di vista professionale sia nell’ottica di carattere giuridico e fiscale. Ma vediamo, in sintesi, quali sono le principali modifiche apportate al decreto “Destinazione Italia” – art. 1 commi 7 e 8 – dalla legge di conversione: • La durata minima del corso di formazione per la certificazione energetica negli edifici, per coloro che ne hanno l’obbligo, sarà di 80 ore (e non più 64). • In riferimento ai corsi specifici è stato eliminato l’obbligo di frequenza per i laureati in ingegneria (aerospaziale, astronautica, biomedica, telecomunicazioni, informatica, navale e pianificazione territoriale urbanistica e ambientale) e per i diplomati (perito industriale con specializzazione in aeronautica, energia nucleare, metallurgica, metalmeccanica e navalmeccanica). • La legge interviene anche sui requisiti di indipendenza ed imparzialità dei certificatori stabilendo che, qualora il tecnico abilitato sia dipendente ed operi per conto di enti pubblici o di organismi di diritto pubblico operanti nel settore della energia e dell’edilizia, il requisito di indipendenza è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico. • I contratti di compravendita e affitto stipu- 2° Trimestre 2014 Edilizia, Urbanistica e Territorio lati senza allegare l’APE saranno considerati validi; ma se l’APE non sarà presentata entro 45 giorni dalla stipula del contratto scatteranno le sanzioni previste per legge. Anche dopo il pagamento della sanzione resta comunque l’obbligo di allegazione al contratto. Riassumiamo gli adempimenti: nei contratti di compravendita immobiliari a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggette a registrazione va inserita una apposita clausola con la quale l’acquirente e il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell’attestato di prestazione energetica che deve essere allegato al contratto tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari; nei contratti di trasferimento di immobili a titolo gratuito (come ad esempio il comodato) non c’è l’obbligo di allegazione dell’APE. E’ stabilito infine (comma 8-quater della legge) che gli annunci di locazione ad uso turistico che riguardino un periodo inferiore o uguale a quattro mesi all’anno, non debbano riportare gli indici di prestazione energetica e la classe corrispondente. LICENZE EDILIZIE SENZA TROPPA RISERVATEZZA Chiunque può visionare le concessioni: lo si può dedurre dalla lettura dell’articolo 22 – comma 2 della legge n. 241/1990 la quale prevede che “l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”. In materia di enti locali l’art.10 del Dlg. n. 267/2000 dispone che tutti gli atti dell’amministrazione comunale siano pubblici e rinvia alla previsione regolamentare la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso che deve essere assicurato a tutti i cittadini. Le concessioni edilizie, pertanto, non sono soggette a particolare riservatezza potendo essere conosciute da qualsiasi cittadino, ferma restando la necessità del rispetto delle linee guida in materia di trattamento dei dati personali. TITOLI ABITATIVI, L’ATTUALE DISCIPLINA Appare opportuno inviare in allegato un quadro riepilogativo dell’attuale disciplina dei titoli abilitativi desunto da una guida del “geometra veronese”. Lo schema potrà valere solo come riferimento in virtù della possibile non coincidenza di quanto elencato con le specifiche richieste di titoli abilitativi da parte di altre amministrazioni comunali. ALBERGHI: PIU’ TEMPO PER L’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO Art.11 del D.L. n.150/2013 convertito nella L. n.15/2014 “Milleproroghe”: il citato decreto ha prorogato al 31 dicembre 2014 il termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, 13 2° Trimestre 2014 Edilizia, Urbanistica e Territorio esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Interno del 9/4/1994. La proroga è subordinata al possesso, alla data di conversione del decreto-legge, vale a dire dal 1 marzo 2014 dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministero dell’Interno il 16/3/2012. PREVENZIONE INCENDI: FOCUS SULLA MODULISTICA 14 Si invia, in allegato, la lettera circolare prot. n. 1681 dell’11/2/2014 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Area Protezione Passiva che fornisce le indicazioni per il corretto utilizzo della modulistica inerente la resistenza al fuoco anche al fine di uniformare le modalità di presentazione delle segnalazioni codificate di inizio attività nel settore delle prevenzioni incendi. In linea generale, il modello CERT. REI rappresenta il documento principale per comprovare, da parte del professionista antincendio, le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti di costruzione o degli elementi costruttivi così come riscontrate in opera. Il modello DICH. PROD, invece, sostituisce il modello CERT. REI quando la prestazione di resistenza al fuoco dipende dalla corretta posa in opera del prodotto. Nella lettera circolare si riporta una tabella esplicativa recante i diversi modelli per la “certificazione” di resistenza al fuoco suddivisi per le varie tipologie del prodotto. CLIMATIZZAZIONE: CI VUOLE IL LIBRETTO Dal 1 giugno 2014 gli impianti termici devono essere muniti del “libretto di impianto per la climatizzazione”. Lo ha stabilito il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014, in G.U. n. 55 del 7 marzo 2014. Il provvedimento impone tra l’altro che, al termine degli interventi di controllo e ma- nutenzione, sia redatto il “rapporto di efficienza energetica” di cui al Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici (D.P.R. n. 74/2013). Peraltro, in allegato al decreto, sono fornite 14 schede (di cui è costituito il libretto) che vanno compilate ed aggiornate ad ogni intervento di manutenzione. Secondo quanto precisato dal decreto il “rapporto di efficienza energetica” riguarda soltanto gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile massimale maggiore di 10KW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 KW con o senza produzione di acqua calda sanitaria. Il testo del decreto si compone di 4 articoli e 5 allegati: • Articolo 1 – Modello di libretto di impianto di per la climatizzazione. • Articolo 2 – Modelli di rapporto di efficienza energetica. • Articolo 3 - Compilazione e modalità di utilizzo dei modelli. • Articolo 4 - Disposizioni finali. Tutto il testo comprensivo degli allegati può essere scaricato dal sito internet del Ministero o, in alternativa, collegandosi a: www.controlloimpiantitermici.com 2° Trimestre 2014 Agenzia del Territorio PREGEO 10 VERSIONE BETA: AL VIA LA SPERIMENTAZIONE S i comunica che, in accordo tra l’Agenzia delle Entrate e i Collegi professionali interessati, è iniziata l’attività di sperimentazione della nuova procedura Pregeo 10, versione beta. Gli Uffici Territoriali, prescelti dall’Agenzia delle Entrate, per questa prima fase di avvio della sperimentazione, sono Bologna, Firenze, Genova e Reggio Calabria ed in tale ottica sono stati organizzati seminari informativi nelle suddette sedi in sinergia con i relativi Collegi. La sperimentazione riguarda principalmente la verifica delle novità introdotte dalla nuova versione ed un opportuno controllo generale del sistema. Dal 4 aprile, dal sito dell’Agenzia delle Entrate si potrà scaricare la nuova procedura beta. Per il momento solo nelle circoscrizioni dei Collegi di sperimentazione indicati sarà pos- sibile presentare (in modo facoltativo) gli atti di aggiornamento con le nuove modalità. Non appena l’Agenzia delle Entrate deciderà di implementare tale sperimentazione ne sarà data ampia comunicazione. 15 2° Trimestre 2014 Normative fiscali INTERVENTI EDILIZI: QUANDO SCATTA IL BONUS A 16 mmissibilità alle detrazioni alla luce delle precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con le circolari n. 57/E/1998, n. 39/E/2010 e n. 29/E/2013. Considerazioni di carattere generale e casi particolari. Uno dei problemi maggiori nell’applicazione delle detrazioni fiscali sui lavori edilizi è individuare se i “piccoli” interventi sono di manutenzione ordinaria o straordinaria. Infatti le detrazioni per le ristrutturazioni di abitazioni e pertinenze (art. 16 bis del TUIR e art. 1 comma 139 della legge 147/2013) si applicano per tutti gli interventi definiti dall’art. 3 comma 1 del Testo Unico per l’edilizia (D.P.R. n. 380/2001): manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, con esclusione delle opere di manutenzione ordinaria eseguibili solo su parti condominiali di un edificio. Ad esempio, il rifacimento del bagno – comprese le tubature e il massetto – è sicuramente manutenzione straordinaria (art. 1, comma 3, lett. b, D.P.R. n. 350/2001) e come tale fruisce della detrazione. Al contrario la semplice sostituzione di sanitari e del rivestimento del bagno, senza intervenire sull’impianto idraulico e le tubature, è definibile come manutenzione ordinaria le cui spese non sono detraibili. Il nodo sorge quando le opere non sono facilmente inquadrabili nell’una o nell’altra categoria edilizia trattandosi di piccoli lavori che non richiedono uno specifico provvedimento abilitativo. Le definizioni fiscali non sempre coincidono con le norme urbanistiche. Il riferimento per trovare una soluzione al problema ci viene dalla circolare n. 57/E/1998 delle Entrate ove vengono elencate le opere per tipologia in base a come vengono interpretate dal Fisco le norme urbanistiche. Ora, poiché i benefici fiscali ed i controlli ad essi relativi vengono eseguiti dall’Amministrazione finanziaria è opportuno seguire gli orientamenti dell’Agenzia delle Entrate. SI PUO’ DETRARRE ANCHE SE… …IL COMPROMESSO E’ REGISTRATO Una fra le più significative precisazioni dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di sfruttare le detrazioni Irpef anche prima di aver stipulato il rogito definitivo di acquisto abitazione. 2° Trimestre 2014 Normative fiscali Perché ciò possa realizzarsi è però necessario che sia stato stipulato e registrato un contratto preliminare di compravendita (compromesso) ove sia prevista l’immissione in possesso del futuro acquirente. Solo se si è immessi nel possesso del bene è possibile detrarre le spese sostenute nel periodo di tempo intercorrente tra il compromesso e l’atto definitivo di compravendita. …LA CASA E’ LA SECONDA Come è noto, l’applicabilità delle detrazioni Irpef è finalizzata agli interventi edilizi e risanamento conservativo sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze. Di tali detrazioni possono usufruire anche i familiari conviventi del proprietario, dell’inquilino, del comodatario o del titolare di un diritto reale, a patto che convivenza nell’abitazione da ristrutturare esista già dal momento in cui iniziano i lavori. L’Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che non è necessario che l’unità immobiliare oggetto dell’intervento sia adibita ad abitazione principale o che si trasferisca lì la propria residenza. …CAMBIA LA DESTINAZIONE D’USO Si ribadisce che dal 21 agosto 2013 la nuova definizione di ristrutturazione edilizia comprende anche la demolizione e la “infedele” ricostruzione; vale a dire sagoma diversa ma stessa volumetria dell’immobile preesistente. Per questi interventi è possibile beneficiare delle detrazioni che, al contrario, non sono ammesse se trattasi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di volumetria considerate in tal caso nuova costruzione. Il bonus fiscale spetta anche se l’edificio demolito aveva una destinazione d’uso diversa da quella residenziale a patto che l’uso residenziale sia rispettato dal nuovo edificio costruito. (Risoluzione Agenzia Entrate n. 14/E/2005) OK AL CUMULO DI DUE TETTI DI SPESA Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia in quelli per le ristrutturazioni edilizie sia in quelli per il risparmio energetico, il contribuente potrà scegliere l’agevolazione di cui fruire procedendo ad un calcolo di convenienza. Diverso è il caso, invece, di più interventi realizzati nella stessa unità immobiliare; in tale caso il contribuente potrà utilizzare sia il bonus per i lavori edilizi sia quello per il contenimento energetico distinguendo quali opere imputare all’uno o all’altro caso. In questa circostanza tutte le spese sono cumulabili. NIENTE BONUS PER CHI INTEGRA GLI IMPIANTI Non è possibile usufruire della detrazione del 65% per gli interventi atti ad integrare un impianto di climatizzazione già esistente. La detrazione fiscale, infatti, spetta solo quando vi è sostituzione di impianti esistenti di climatizzazione dotati di pompe di calore ad alta efficienza energetica. INTERVENTI ANTISISMICI: COSA C’E’ DI NUOVO Come già riferito in sede di conversione del D.L. n. 63/2013 l’art.16 è stato integrato con l’aggiunta del comma 1 bis che dispone l’innalzamento dal 50% al 60% della percentuale di detraibilità per le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili in zone ad alta pericolosità (zone 1 e 2). (N.B. l’agevolazione, pur coincidendo la percentuale non ha nulla a che vedere con quella prevista per la riqualificazione energetica). Va sottolineato che l’aumento al 65% riguarda solo le abitazioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive situate nelle citate zone a rischio 1 e 2. Al di fuori di tali aree, ossia nelle zone 3 e 4 e per tutti gli immobili che non 17 2° Trimestre 2014 Normative fiscali siano adibiti ad abitazione principale o attività produttiva l’agevolazione fiscale rimane ancorata al 50%. IMPIANTI FOTOVOLTAICI: SE A CASA, SI DETRAE Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E/ 2013 è stata riconosciuta la possibilità di fruire della detrazione Irpef per il recupero edilizio (36/50%) anche per l’installazione di impianti fotovoltaici finalizzati alla produzione di energia elettrica a servizio dell’abitazione e non per scopi commerciali. CONDOMINI: IL BONUS C’E’ ANCHE SENZA AMMINISTRATORE zare strumenti in grado di assicurare la tracciabilità (assegno bancario, bonifico ecc.). L’unico vincolo è rappresentato dalle disposizioni in materia di antiriciclaggio che prevede che la somma di denaro trasferita debba essere inferiore a 1000 euro. ON LINE GLI STUDI DI SETTORE Informativa riguardante lo studio di settore WR03U. Attività tecniche svolte dai geometri – Codice ATECO attività 71.12.30. Si comunica che, in collegamento con il sito del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, è possibile prendere visione di una sintesi di studi di settore che riguarda i geometri unitamente ad una nota teorica e metodologica. Ogni intervento sulle parti condominiali può usufruire delle specifiche detrazioni fiscali anche in assenza di amministratore. Il limite detraibile, per ognuno dei proprietari, è sempre quello risultante da una ripartizione delle spese in base alle tabelle millesimali. 18 BONUS MOBILI: L’IMPORTO PUÒ SUPERARE QUELLO DELLA RISTRUTTURAZIONE Conseguentemente alla emanazione dell’art. 1 comma 139 della Legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014) modificativo dell’art. 16 comma 2 del D.L. n. 63/2013 (decreto energia), le detrazioni Irpef per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici sono fruibili anche se l’ammontare delle spese sia superiore a quello per la ristrutturazione edilizia. Resta, in ogni caso, confermata la detrazione del 50% su un massimale di 10 mila euro da spalmare in dieci anni. AFFITTO: SI PUO’ PAGARE ANCHE SENZA TRACCIA Con la nota protocollo DT n. 10492 del 5 febbraio 2014 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che è possibile effettuare il pagamento dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo anche senza utiliz- CEDOLARE SECCA, ALIQUOTA PIU’ RIDOTTA Per il quadriennio 2014/2017 è prevista un’ulteriore riduzione dal 15% al 10% dell’aliquota della cedolare secca per chi affitta a canone concordato. Lo prevede l’art. 9 del D.L. n. 47 del 28/03/2014 (G.U. n.73/2014). Coinvolti sono i cosidetti contratti 3+2 e quelli per studenti universitari. Lo sconto fiscale è automatico per tutti i proprietari di casa che hanno già applicato la tassa “piatta” su un affitto concordato; in questo caso, infatti, la riduzione del prelievo si applica su tutti i canoni percepiti dal 2014 al 2017 senza bisogno di alcun adempimento. 2° Trimestre 2014 Leggi e Decreti, domanda e risposta COSA DICE LA LEGGE LE NOVITÀ PER IL CONDOMINIO Con il Decreto Legge n. 145/2013 “Destinazione Italia”, convertito in Legge n. 9 del 21.02.2014, torna la doppia opzione per l’approvazione, in condominio, delle opere per il risparmio energetico. A ripristinare quanto il Decreto Legge “Destinazione Italia” aveva cancellato è la legge di conversione dello stesso decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43/2014. La stessa legge, d’altro canto, conferma invece i correttivi introdotti dal Decreto Legge “Destinazione Italia” riguardanti i dati sulla sicurezza, le infrazioni al regolamento del condominio ed il fondo speciale per i lavori straordinari. Per quanto attiene agli “interventi per il risparmio energetico” viene soppressa la modifica che aveva cancellato al numero 2) del secondo comma dell’art. 1120 C. C. il riferimento alle opere per il contenimento del consumo energetico degli edifici. In sostanza, per deliberare sulle opere in questione, i condomini tornano ad avere due possibilità: quella concessa appunto dall’art. 1120 C. C. come riscritto dalla legge di riforma del condominio (maggioranza degli intervenuti in assemblea ed almeno la metà del valore dell’edificio) o quella di cui all’art. 26, comma 2, della Legge 10/91 (maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno un terzo del valore dell’edificio); per tale ridotta maggioranza occorre però che gli interventi vengano individuati attraverso un attestato energetico o diagnosi energetica (documenti che, in sostanza, attestano il miglioramento delle condizioni energetiche dell’immobile oggetto dei lavori). Ricapitoliamo ora, in sintesi, le modifiche apportate da Decreto “Destinazione Italia”, art. 1, comma 9, che la legge di conversione ha confermato: • modifica all’art. 1120 C. C. – innovazioni; • modifica all’art. 1130 C. C. – attribuzioni amministratore; • modifica all’art. 1135 C. C. – attribuzioni dell’assemblea; • modifica all’art. 70 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile – infrazioni al regolamento di condominio. 19 2° Trimestre 2014 Leggi e Decreti, domanda e risposta DOMANDA E RISPOSTA BAGNO NUOVO, VARIAZIONE AL CATASTO D. La creazione di un secondo bagno in un alloggio obbliga a registrare la variazione al Catasto? 20 R. La realizzazione di un secondo bagno in un’abitazione già censita in Catasto è una di quelle variazioni che incide sulla consistenza dell’unità immobiliare cui è direttamente correlata la rendita catastale e pertanto sussiste l’obbligo di produrre in Catasto una dichiarazione di variazione ai sensi dell’art. 20 del R.D.L. n. 652/39 convertito dalla Legge 11 agosto 1939, n. 1249. In alcuni casi, tale opera potrebbe comportare anche l’aumento della classe di redditività originaria dell’unità immobiliare od anche la variazione della categoria catastale. Oltre che dalle disposizioni della legge generale per la formazione del Catasto, la tematica circa l’obbligo o meno di presentare una dichiarazione di variazione in Catasto per la realizzazione di opere interne è stata ripresa dall’Agenzia del Territorio con le circolari n. 2 e 3 del 2010 con le quali è stata analizzata la disposizione di cui all’articolo 19, comma 14 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 che statuisce la necessità della conformità tra stato di fatto dell’immobile e planimetria depositata in catasto, ai fini della libera commercializzazione. In particolare nella circolare 2/2010 è riportato: “Di contro, è necessaria la presentazione della dichiarazione di variazione nei casi in cui la mutazione incide sulla consistenza o sulla classe (esempi tipici sono il caso del retrobottega di un negozio che, se 2° Trimestre 2014 Leggi e Decreti, domanda e risposta trasformato in ambiente destinato alla vendita, incrementa l’originaria superficie dell’unità, ovvero la realizzazione di soppalchi, servizi igienici, eccetera”). Già con la circolare n. 1/2006 (si veda l’allegato B, punto A1, lettera f) l’Agenzia del Territorio, nel disciplinare i casi in cui il Comune può ricorrere alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 336, della Legge n. 311/2004 (richiesta di adeguare lo stato catastale in conseguenza di interventi edilizi), ebbe modo di ricordare come la realizzazione di un nuovo servizio igienico comporti la necessità di una dichiarazione in Catasto. In caso di prosieguo dell’uso urbano, autonomo o come pertinenza di unità immobiliari, con la stessa dichiarazione di soppressione delle unità demolite, l’area di risulta potrà essere costituita come categoria F/1 (area urbana), come bene comune non censibile o come bene di pertinenza di una sola o alcune unità immobiliari. Nel caso, invece, di ritorno all’uso agricolo dell’area di risulta, deve essere presentata un’istanza di riacquisizione della particella al catasto dei terreni, con la dichiarazione della qualità di coltura impiantata (pratica Docte). In questo secondo caso, alla particella di terreno saranno attribuiti reddito dominicale e reddito agrario. SE SI DEMOLISCE, L’AGGIORNAMENTO E’ D’OBBLIGO QUANDO IL FOTOVOLTAICO FA VARIARE LA RENDITA D. Avendo demolito un fabbricato abusivo, in ottemperanza a un decreto ingiuntivo dell’Agenzia delle Entrate, chiedo informazioni su quale sia la corretta procedura da seguire, nonché la documentazione da produrre per la cancellazione dello stesso dalle mappe catastali e per la liberazione del medesimo da ogni imposta e/o tributo da cui risulta ancora gravato. D. Sono un privato, proprietario di un immobile abitativo, categoria A/7 (nove vani, 180 mq) con rendita catastale pari a 876,00 euro; si tratta di prima casa acquistata nel 2004. Nel marzo 2013 ho completato l’installazione di pannelli fotovoltaici (impianto integrato posto sul tetto del garage pertinenza dell’abitazione, accatastato C/2), per complessivi 6 kilowatt. Come da normativa in vigore sul conto energia, percepisco un incentivo dal Gse sia per l’energia prodotta auto consumata, sia per R. In caso di demolizione totale o parziale di una costruzione, il totale dei diritti reali sulla stessa è tenuto, ai sensi dell’articolo 20 del R.D.L. n. 652/39 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939, n. 1249, a presentare una dichiarazione di demolizione al Catasto edilizio urbano (pratica Docfa) con la quale richiede la soppressione delle unità immobiliari urbane interessate, le quali, ad aggiornamento degli atti eseguito, non compariranno più nelle consultazioni catastali. Preliminarmente deve essere presentato anche un tipo mappale (pratica Pregeo) con il quale sarà aggiornata la mappa catastale per depennare dalla stessa la sagoma dell’edificio demolito. In relazione alla destinazione finale dell’area di risulta dalla demolizione derivano ulteriori perfezionamenti della pratica. 21 2° Trimestre 2014 Leggi e Decreti, domanda e risposta quella prodotta ed immessa in rete. Dunque, non ho potuto avere anche il beneficio dello scambio sul posto. Ora, alla luce della nota 31892 del 22 giugno 2012 dell’Agenzia del Territorio, mi si pone il problema del trattamento catastale di tale impianto fotovoltaico: vorrei sapere se e in che termini sono obbligato a dar conto al Catasto di tale impianto. 22 R. In materia di accatastamento di impianti fotovoltaici è vigente la risoluzione n. 3 del 6 novembre 2008 dell’Agenzia del Territorio che sostiene, in particolare, che “..non hanno autonoma rilevanza catastale e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari le porzioni di fabbricato ospitanti gli impianti di produzione di energia aventi modesta potenza e destinati prevalentemente ai consumi domestici”. Con la nota 31892 del 22 giugno 2012 dell’Agenzia del Territorio, l’indirizzo espresso con la suddetta risoluzione viene confermato. In particolare, viene precisato che è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita catastale dell’unità immobiliare a cui l’impianto risulta integrato, allorquando lo stesso ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, in accordo alla prassi estimativa adottata dall’amministrazione catastale. In tal senso l’Agenzia ha dato istruzioni con la circolare 1/2006, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Nel caso in esame, in relazione all’entità dell’impianto e alla modestia della rendita catastale dell’abitazione, siamo all’incirca ai limiti della soglia del 15%, per cui occorre sviluppare una valutazione ad hoc, che richiede cognizioni tecniche specialistiche, il rapporto tra redditività impianto e redditività abitazione va eseguito con valori riportati al 1988/89, data di riferimento delle attuali rendite iscritti in Catasto. Il costo dell’impianto deve essere ricondotto al 1988/89 (moltiplicando il costo alla data di acquisto per il rapporto indice Istat Foi, media 1988/89/Indice anno di acquisto, all’incirca 0,5 per costi riferiti al 2012/13), deve essere scontato della vetustà (coefficiente 0,75 per tenere conto del deprezzamento di vetustà nel periodo infracensuario, come consentito dalla circolare n. 6/2012 dell’Agenzia del Territorio), aumentato del 12% e moltiplicato per il saggio di fruttuosità del 2%. Il risultato di tali operazioni è la rendita dell’impianto fotovoltaico al 1988/89, che va confrontato con la rendita catastale iscritti in Catasto (quella che si legge dalla consultazione degli atti catastali). Se la rendita dell’impianto supera il 15% di quella dell’abitazione, la variazione catastale va presentata entro 30 giorni dall’installazione, diversamente non sussiste l’obbligo della dichiarazione di variazione, a meno che la stessa non sia dovuta ad altri motivi, nel qual caso è necessario evidenziare l’esistenza dell’impianto fotovoltaico. SILENZIO-ASSENSO: ONERI E ONORI D. A 16 anni di distanza dalla presentazione di una richiesta di sanatoria per abusi, nella quale si sono prodotte l’attestazione del versamento di 2.000 euro, una relazione tecnica e le relative foto, è possibile per il Comune, chiedere documenti a integrazione? 2° Trimestre 2014 Leggi e Decreti, domanda e risposta R. Per ragioni di tutela del buon andamento della pubblica amministrazione e degli interessi degli amministrati a una rapida conclusione del procedimento amministrativo, non è consentito, ad una pubblica amministrazione, chiedere “sine die” ai cittadini l’assolvimento di oneri procedimentali. È altresì da sottolineare che, in tema di oneri concessori connessi al condono edilizio, vige la prescrizione decennale per il credito vantato dal Comune. Per quanto riguarda specificatamente gli obblighi relativi alla documentazione, occorre operare una netta distinzione: se la carenza riguarda la documentazione tassativamente indicata dalla legge, ciò impedisce la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono, per cui è legittima la richiesta integrativa del Comune; se, però, non sussistono condizioni ostative alla formazione del silenzio-assenso (documentazione di legge, vincoli, pagamenti, eccetera), la richiesta di ulteriori documenti dopo la formazione dello stesso non è giustificata, in quanto essa non può più riguardare gli elementi necessari ad individuare l’oggetto del condono ormai definito (Consiglio di Stato, Sezione IV n. 1180/2013) conseguentemente, opere realizzate prima di tale data non possono essere considerate abusive. Per le opere realizzate dall’entrata in vigore della Legge n. 1150/1942 al 1° settembre 1967 (data di entrata in vigore delle legge n. 765/1967), l’obbligo di licenza edilizia sussisteva solo per le opere da eseguirsi nei centri abitati, conseguendone che, per le altre, non vi era obbligo di munirsi di titolo abilitativo a costruire. In entrambi i casi suddetti, sempre fatte salve le diverse indicazioni dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi comunali eventualmente vigenti all’epoca. Ciò premesso, ove fosse riscontrata la necessità di un titolo edilizio, non rientrando l’immobile in questione nella casistica sopra evidenziata, l’unica possibilità di regolarizzazione potrebbe essere data dall’applicazione dell’articolo 36, D.P.R. n. 380/2001, secondo cui, in caso di interventi realizzati senza permesso di costruire o in difformità da esso, il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. SANARE LEGGI ALLE ILLECITA L’OPERA CHE MINA LA SICUREZZA D. Sono proprietario di un immobile formato da una parte edificata prima del 1934 (ante piano regolatore) e da un’altra edificata negli anni ’40, senza permesso di costruire e per la quale non è stato richiesto nessun condono edilizio. Vorrei sapere se esiste la possibilità di regolarizzare la posizione, dovendo ristrutturare tutto l’immobile, ed eventualmente come procedere. D. Abito in un condominio con 11 appartamenti. Approfittando di interventi per la riparazione di infiltrazioni d’acqua meteorica dal proprio terrazzo a livello, il proprietario dell’attico ha realizzato, senza preavviso né autorizzazione alcuna, un gazebo non a capitolato, il cui tetto di circa 6 mt di lato appoggia su travi di legno. L’opera ha comportato l’abbattimento di una pensilina, di porzione del tetto e della sommità del muro portante del vano scale, elementi di proprietà comune sui quali è stata costruita e ancorata. Vorrei sapere se la tettoia debba essere considerata abusiva e sapere qual è il comportamento da tenere nei confronti di L’ABUSO: ATTENZIONE R. La realizzazione di opere antecedenti all’entrata in vigore della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, non comportava l’obbligo di dotarsi di alcun titolo abilitativo a costruire e, 23 2° Trimestre 2014 Leggi e Decreti, domanda e risposta amministratore, direttore dei lavori e condomino. R. Se l’opera è stata realizzata senza i necessari titolo abilitativi, sarà sufficiente una segnalazione al competente ufficio comunale. In ogni caso, l’opera è illecita se pregiudica la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell’edificio (Cassazione 24305/2008) oppure se diminuisce le possibilità di utilizzazione delle altre unità immobiliari o delle parti comuni da parte di altri condomini. È, in ogni caso sconsigliabile avviare e coltivare un giudizio lamentando la astratta violazione della proprietà comune senza specificare il concreto interesse che si assume leso. Resta da precisare che, con la riforma, il condomino che intenda eseguire qualsiasi opera deve darne preventiva notizia all’amministratore, il quale ne riferisce in assemblea (articolo 1122, Codice Civile). In mancanza, l’amministratore – a tutela della fruibilità delle parti comuni o della sicurezza, stabilità o decoro architettonico dell’edificio – potrebbe autonomamente procedere in giudizio con un’azione di denuncia di nuova opera (Cassazione 24391/2008). 24 DIECI ANNI PER LA VALIDITÀ DEL “PIP” D. Il 27 aprile 2004, con delibera del consiglio comunale, veniva approvato il piano insediamenti produttivi (PIP) con indicazione della società di intervento. Il 3 giugno 2004 il bollettino ufficiale della Regione pubblicava la delibera del consiglio. Fino alla data odierna non è accaduto nulla. Vorrei sapere se il Pip ha una scadenza. Se sì, quando? E poi che cosa succede ai fini urbanistici? I proprietari dei terreni possono fare qualcosa? R. L’articolo 27 della legge 865/1971 stabilisce che il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione e, inoltre, che ha valore di piano particolareg- giato e a esso si applicano le norme della legge 167/1962. In caso di decorso del termine decennale è necessario adottare un nuovo piano e non una semplice variante a quello divenuto inefficace, con una valutazione del tutto nuova circa il rinnovo della scelta pianificatoria rimasta inattuata (Consiglio di Stato, n. 6363/2011). Alla scadenza del termine decennale, il decreto di occupazione risulta illegittimo, in quanto emanato sulla base di un piano e di una dichiarazione di pubblica utilità privi di efficacia. In caso di perdurante inerzia a fronte della scadenza del vincolo, l’interessato può chiedere all’amministrazione la restituzione del bene e l’adozione di una nuova scelta pianificatoria in ordine alla zona interessata (Consiglio di Stato, n. 3275/2013). SICUREZZA SUL LAVORO: IL DATORE E’ SEMPRE RESPONSABILE D. Il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme di sicurezza, è interamente responsabile dell’infortunio? R. Le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di si- 2° Trimestre 2014 Leggi e Decreti, domanda e risposta tuazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione ma anche da quelli ascrivibili per imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso. Ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga effettivamente fatto uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l’imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni, all’eventuale concorso di colpa del lavoratore. L’imprenditore è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell’atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento. Pertanto, il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell’integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell’infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l’incolumità di quest’ultimo nonostante la sua imprudenza e negligenza. LAVORI: SCONTO A RISCHIO SE IL TITOLO E’ ERRATO D. Nel 2009 ho effettuato lavori nella mia casa di proprietà aderendo alle incentivazioni fiscali sulla ristrutturazione straordinaria e sull’efficienza energetica. Contestualmente, ho contratto un mutuo di ristrutturazione. Quest’anno, l’agenzia delle Entrate ha effettuato il controllo sul mio 730/09 e ha contestato gli interessi passivi del mutuo portato in detrazione sulla ristrutturazione edilizia per mancanza di concessione edilizia. Ho ef- fettuato tutte le comunicazioni al Comune e al centro servizi dell’agenzia delle Entrate, documentato la trasformazione dell’appartamento con modifiche alla pareti (demolizioni), ma la risposta è stata negativa. Ho pagato nei termini la sanzione. Posso fare ricorso? Hanno ragione? La concessione edilizia richiesta (articolo 31, lettera b, legge 457/1978) può essere assimilabile ad una ristrutturazione straordinaria con Dia (dichiarazione di inizio attività) per lavori in un appartamento? Quali sono le differenze sostanziali? R. L’articolo 1 del Decreto attuativo 311/1999, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti dal mutuo ipotecario, di cui al comma 1-ter articolo 15 Tuir, assimila alle spese di costruzione dell’abitazione principale quelle di ristrutturazione previste dalla lettera d), comma 1, articolo 31 legge 457/1978. Non è ammessa l’estensione del beneficio agli interventi di manutenzione straordinaria di cui alla precedente lettera b) della citata norma e pertanto è da considerare coerente l’operato dell’Ufficio nell’aver disconosciuto la detrazione in sede di dichiarazione dal contribuente. Sotto il profilo amministrativo, quest’ultima disposizione (lettera b) riguarda le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali di edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. La prima disposizione (lettera d) attiene invece a quegli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. 25 2° Trimestre 2014 Leggi e Decreti, domanda e risposta AMIANTO: PER LA BONIFICA SI DETRAE IL 50% D. Ho ottenuto un permesso di costruire in sanatoria, per le opere eseguite in parziale difformità dai nulla osta di costruzione pregressi su un immobile residenziale/commerciale (prevalentemente residenziale), con la prescrizione di demolire una tettoia e smaltire le lastre di copertura in cemento amianto. I costi per tale opera di demolizione e smaltimento possono essere considerati detraibili ai sensi del testo unico del 22 dicembre 1986, n.917, articolo 16 – bis, può essere richiesta l’applicazione dell’Iva agevolata al 10%? R. La risposta è affermativa. La detrazione del 50% (ex articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 139, legge 147/2013) si applica anche per gli interventi diretti alla rimozione dell’amianto su abitazioni e relative pertinenze (box, cantine, soffitte eccetera, si veda la guida al 36% su www.agenziaentrate.it) In quanto l’intervento viene eseguito su edificio a destinazione residenziale, l’Iva si applica con l’aliquota del 10% (articolo 2, comma 11, della legge 191/2009, circolare 71/E/2000). 26 PRIMA CASA E AMPLIAMENTO, STESSI BENEFICI D. Il mio appartamento confina con un locale classificato come ufficio (A10). L’acquisto di una porzione dell’ufficio per accorparlo al mio appartamento può godere delle agevolazioni sulla casa, ossia imposta al 4% come prima abitazione e ristrutturazione? E, se sì, le age- volazioni sulla ristrutturazione riguardano solo i lavori necessari per unire il nuovo locale al mio appartamento oppure può essere compreso anche il costo dell’acquisto? R. L’aumento di volumetria di un edificio residenziale, come nel caso di specie, non fruisce della detrazione del 50% (articolo 16 bis Tuir 917/1986 articolo 16 Dl 63/2013 convertito in legge 90/2013, guida al 50% su www.agenziaentrate.it), né per le spese di acquisto, né per le spese di recupero della parte accorpata, in quanto è equiparato alla parziale nuova costruzione e come tale esclusa dalle agevolazioni (sul punto vedasi circolare 21/E/2010, risoluzione n.4/E del 4 gennaio 2011). Il 50%, invece, potrebbe applicarsi sul preesistente (tenendo separati i costi di aumento volumetrico da quelli di recupero del preesistente). L’acquisto della porzione d’ufficio, poi trasformata in abitazione, fruisce invece dell’aliquota del 4% come ampliamento della prima casa, sempre in presenza dei requisisti di legge: cioè di non titolarità, esclusiva o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile ampliato; non titolarità, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso usufrutto abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa (risoluzione n.25 del 25 febbraio 2005, circolare n.38 del 12 agosto 2005, risoluzione n.142 del 4 giugno 2009, n.21, tabella A, Parte II, dpr 633/72). Viceversa, sui lavori di ristrutturazione della parte ampliata si applica l’Iva con aliquota del 10% (n.127 quaterdecies, Tabella a, Parte II, Dpr 633/72) CAPPOTTO INTERNO CON LA DETRAZIONE DEL 50% D. Vivo al piano terra di un condominio per il quale non è possibile procedere con un isolamento tramite cappotto esterno. Ho problemi 2° Trimestre 2014 Leggi e Decreti, domanda e risposta di umidità alle pareti della cucina esposta a nord e con tre lati esposti verso l’esterno, ambiente sempre più freddo, del resto dell’appartamento. Gli altri ambienti non hanno problemi, per cui avrei valutato l’intervento di cappotto interno per il solo vano della cucina. Questo intervento lo posso considerare di manutenzione straordinaria e, quindi, posso ottenere la detrazione al 50% delle relative spese, nonché il bonus mobili per il rifacimento dell’arredamento della cucina? R. La risposta è affermativa. La realizzazione dell’isolamento termico tramite sovrapposizione di una ulteriore struttura muraria – o simile – alle pareti della cucina (cosiddetto cappotto interno) è intervento di manutenzione straordinaria, che, come tale, fruisce della detrazione del 50% (articolo 16 bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1 , comma139, della legge 147/2013). Come intervento interno all’unità immobiliare, è, poi possibile fruire del bonus mobili per l’arredo dell’unità in oggetto dell’intervento edile (articolo 16 del Dl 63/2013, convertito in legge 90/2013, articolo 1, comma 139, della legge 147/2013 circolare 29/E del 2013). R. L’articolo 64 del Dl 63/2013, convertito in legge 90/2013, prevede la proroga della detrazione Irpef/Ires per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (cosiddetto 55%), che si applica nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013. Contestualmente è prevista la proroga della medesima detrazione, sempre nella misura del 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali (articoli 117 e 117 bis del Codice civile) o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. La detrazione si applica per i soli lavori eseguiti su fabbricati esistenti, cioè accatastati prima dell’inizio dei lavori agevolati. A tal fine occorre quantomeno la richiesta di accatastamento al termine dei lavori, ai sensi dell’articolo 23 e 24 del Dpr 380/2001. Viceversa, se la richiesta di accatastamento non è stata fatta, il fabbricato deve considerarsi come in corso di costruzione e, come tale, le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica non 27 ACCATASTAMENTI PROVVISORI: NON SCATTA IL BONUS D. Dal marzo 2010 vivo in una casa, rifinita di tutto e di nuova costruzione, regolarmente accatastata e in regola con i pagamenti fiscali e delle bollette. Il costruttore non mi ha consegnato le varie certificazioni (impianto elettrico e idraulico), non ha rilasciato il certificato di chiusura dei lavori perché ha dovuto richiedere il rinnovo della concessione edilizia (in quanto scaduto) per una variante, di fatto eseguita sin dalla costruzione, ma ancora da regolarizzare a livello di sola documentazione. Manca ovviamente l’abitabilità, la strada è stata intitolata, ma non è stata ancora asfaltata. Avrei intenzione di effettuare lavori per risparmio energetico mediante la coibentazione delle pareti e del tetto. Posso usufruire del 65%? fruiscono della detrazione del 65%. Se la casa è già stata accatastata ( non in corso di costruzione) i lavori devono considerarsi comunque conclusi e, quindi, la detrazione si applica anche in assenza di rilascio della dichiarazione di fine lavori. Se invece si tratta, come sembra nel caso specifico, di un accatastamento provvisorio o come fabbricato in corso di costruzione, la dichiarazione di fine lavori non è stata allegata alla richiesta di accatastamento e il fabbricato è considerato ancora in corso di costruzione, per cui non fruisce della detrazione. 2° Trimestre 2014 Notizie dal Collegio CTU E NOTIFICHE TELEMATICHE 28 S i invia, in allegato, la nota pervenuta dal Ministero della Giustizia avente per oggetto “Posta Elettronica Certificata dei Professionisti ausiliari del Giudice. Notifiche e comunicazioni telematiche”. POS: UN OBBLIGO DAL 30 GIUGNO L’obbligo per i professionisti del POS è rinviato, salvo ulteriori proroghe, al 30 giugno 2014. Lo prevede l’art. 15 bis della Legge di conversione n. 15 del 01.03.2014 del Decreto Legge n. 150/2013 (Decreto Milleproroghe). Il testo recita: “Al fine di consentire alla platea degli interessati di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS), la scadenza è rideterminata al 30 giugno 2014”. Per una più approfondita presa d’atto del nuovo adempimento si invia, in allegato, una nota del Consiglio Nazionale Geometri che detta chiarimenti e prime considerazioni sui contenuti dello schema di decreto attuativo elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico. 2° Trimestre 2014 Notizie dalla Cassa CIPAG: COSA C’E’ DA SAPERE Il nuovo prestito agevolato È attiva dal 1° agosto 2013 la nuova procedura per la richiesta online dei prestiti in favore degli iscritti alla Cipag. Grazie all’accordo stipulato con la Banca Popolare di Sondrio, che introduce nuove opportunità di credito a condizioni agevolate, la Cipag intende promuovere in favore degli associati, lo sviluppo dell’attività professionale. Di seguito le principali caratteristiche della nuova convenzione: • La concessione di finanziamenti e importo finanziabile: a) per l’avvio dello studio professionale, inteso come acquisto di immobilizzazioni materiali ed immateriali necessarie allo svolgimento dell’attività professionale – fino ad un massimo di euro 30.000,00; b)per l’anticipazione dei costi da sostenere a fronte della committenza (proveniente da enti pubblici o similari e soggetti privati) di uno o più incarichi professionali; anticipazione non superiore al 70% del totale dell’incarico, fino a un massimo di euro 30.000,00; c) per esigenze di qualità, fino a un massimo di euro 15.000,00. • Requisiti di accesso: a) Almeno due anni di iscrizione; regolarità contributiva e volume d’affari, negli ultimi 2 anni maggiore di euro 15.000,00 per anno; b) età anagrafica non superiore a 70 anni; c) essere titolare di partita Iva; e) svolgere l’attività professionale in modo individuale; f) avere accesso all’area riservata del sito internet della Cassa. • Durata del finanziamento: Il prestito è concesso su durate di 19, 24, 36 mesi per tutte le tipologie, fino a 48 e 60 mesi per la tipologia a). • Modalità di rimborso: In rate mensili posticipate consecutive e senza interruzione, comprensive di capitale ed interessi. • Tasso nominale annuo fisso pari a: a) tasso BCE vigente tempo per tempo maggiorato di 3,75 punti per le durate da 19 a 36 mesi; (nell’attualità 4,25%); 29 2° Trimestre 2014 Notizie dalla Cassa b) tasso IRS di periodo maggiorato di 3,75 punti, per le durate di 48 e 60 mesi. 30 • Spese di istruttoria trattenute all’atto di erogazione: a) pari a euro 30,00 per importi fino a euro 8.000,00; b) pari a euro 50,00 per importi superiori. In caso di addebito su conto corrente presso la Banca Popolare di Sondrio, tali spese saranno dimezzate. Le spese di incasso ammontano ad euro 2,00 per ciascuna rata. • Copertura assicurativa: È possibile aderire alla polizza assicurativa denominata Arc@professione che garantisce al titolare del finanziamento il pagamento del debito residuo in caso di morte e invalidità totale o permanente. • Estinzione anticipata: Nessuna commissione applicata. • Oneri fiscali: Al momento dell’erogazione sarà trattenuta, in ottemperanza al D.P.R. 601/73, l’imposta sostitutiva pari allo 0,25% su capitale erogato. La concessione del finanziamento è soggetta ad approvazione della Banca. Gli iscritti interessati al servizio potranno compilare direttamente la domanda di finanziamento inserendo i dati necessari in un form presente all’interno dell’area riservata del sito istituzionale della Cassa (www.cassageometri.it). Contribuzione morosa: i nuovi criteri per la rateizzazione Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza e Assistenza dei Geometri, vista la delibera consiliare n. 143/2012 del 26 settembre 2012 con cui sono stati aggiornati i criteri e le modalità per la rateizzazione della contribuzione tramite il servizio “Portale del 2° Trimestre 2014 Notizie dalla Cassa pagamenti”; attesa l’opportunità di introdurre altre due soglie limite e di concedere ulteriori dilazioni di pagamento, allo scopo di incentivare in tutti i modi il versamento della contribuzione morosa; attesa, altresì l’opportunità di concedere una maggiore tolleranza ai fini della decadenza della rateizzazione, atteso che il mancato pagamento di due rate risulta essere troppo restrittivo, considerato quindi necessario aggiornare i criteri e le modalità di cui alla citata delibera n. 143/2012; Delibera (documento n. 87/2013): • di aggiornare i criteri e le modalità di rateizzazione della contribuzione tramite il servizio portale di pagamenti individuati con la delibera consiliare n. 143 del 26 settembre 2012 secondo la versione di seguito riportata: - da 100,00 a 600,00 euro con possibilità per il pagamento in 2 rate trimestrali; - 601,00 a 3.000,00 euro con possibilità di optare per il pagamento in 6, 12 o 18 rate mensili; - da 3.001,00 a 6.000,00 euro con possibilità di optare per il pagamento in 6, 12, 18 o 24 rate mensili; - da 6.001,00 a 10.000,00 euro con possibilità di optare per il pagamento in 6, 12, 18, 24, 30 o 36 rate mensili; - da 10.001,00 a 15.000,00 euro con possi- bilità di optare per il pagamento in 6, 12, 18, 24, 30, 36 o 42 rate mensili; - da 15.001,00 a 20.000,00 euro con possibilità di optare per il pagamento in 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 o 48 rate mensili; - da 20.001,00 in poi con possibilità di optare per il pagamento in 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 o 54 rate mensili. • Il relativo piano di ammortamento sarà predisposto con interesse nella misura del 4% calcolato sull’intero dovuto comprensivo degli oneri accessori. Non è possibile effettuare la rateizzazione per i debiti inferiori a 100,00 euro. • Il mancato pagamento di 4 rate anche non consecutive comporterà la decadenza dal beneficio della rateizzazione con conseguente impossibilità di proseguire nel versamento delle successive rate, che dovranno essere saldate in un’unica soluzione. • Ove rispettato il piano di ammortamento e comunque fino alla decadenza della rateizzazione, sarà consentito il rilascio del certificato di regolarità contributiva. • Di dare mandato al Presidente di individuare con la struttura e le modalità per la remissione in termini dei soggetti decadenti; • di dare altresì mandato al Presidente di apportare gli adeguamenti e le integrazioni che si rendessero necessari nel corso della realizzazione operativa del progetto. 31 2° Trimestre 2014 Istat AGGIORNAMENTI ISTAT Legge n. 392/1978, art. 81 (Equo Canone) Variazioni annuali 100% 75% Gennaio 2014/2013 (G.U. n. 53/2014) 0,600 0,450 Febbraio 2014/2013 (G.U. n. 75/2014) 0,500 0,375 Marzo 2014/2013 (G.U. n. 94/2014) 0,300 0,225 100% 75% Gennaio 2014/2012 (G.U. n. 53/2014) 2,840 2,130 Febbraio 2014/2012 (G.U. n. 75/2014) 2,300 1,725 Marzo 2014/2012 (G.U. n. 94/2014) 1,900 1,425 Variazioni biennali In allegato: • tabella riepilogativa degli indici Istat annuali e biennali dal mese di maggio 2012 al mese di aprile 2014, • tabella riepilogativa degli indici Istat annuali e biennali dal mese di gennaio 1980 al mese di dicembre 2013; • tabella riepilogativa costo base di costruzione a mq. per edifici di civile abitazione. 32 2° Trimestre 2014 allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio 33 2° Trimestre 2014 allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio 34 2° Trimestre 2014 allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio 35 2° Trimestre 2014 allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio 36 2° Trimestre 2014 allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio 37 2° Trimestre 2014 allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio 38 2° Trimestre 2014 allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio 39 2° Trimestre 2014 allegati: Agenzia del Territorio 40 2° Trimestre 2014 allegati: Notizie dal Collegio 41 2° Trimestre 2014 allegati: Notizie dal Collegio 42 2° Trimestre 2014 allegati: Notizie dal Collegio 43 2° Trimestre 2014 allegati: Notizie dal Collegio 30 giugno 2014 44 2° Trimestre 2014 allegati: Notizie dal Collegio 45 * * 30 giugno 2014 2° Trimestre 2014 allegati: Notizie dal Collegio 46 2° Trimestre 2014 allegati: Notizie dal Collegio 47 2° Trimestre 2014 allegati: Istat 48 2° Trimestre 2014 allegati: Istat 49 2° Trimestre 2014 allegati: Istat LA VARIAZIONE ISTAT MESE PER MESE DEGLI ULTIMI 24 MESI Dato Istat di Giugno 1978 - Giugno 2013 per la Legge 392/78 sull’Equo Canone Assoluto 373,80% Per ulteriori dati rivolgersi alla sede Sicet più vicina Anno Variazione annuale 100% Variazione ridotta 75% Variazione biennale 100% Variazione ridotta 75% Aprile 2014 0,5 0,375 1,6 1,2 Marzo 2014 0,3 0,225 1,9 1,425 94 del 23-4-14 pag. 39 Febbraio 2014 0,5 0,375 2,3 1,725 75 del 31-3-14 pag. 119 Gennaio 2014 0,6 0,45 2,84 2,1 53 del 5-3-14 pag. 136 Dicembre 2013 0,6 0,45 3,0 2,25 21 del 27/1/2014 pag. 39 Novembre 2013 0,6 0,45 3,0 2,25 302 del 27/12/13 pag. 65 Ottobre 2013 0,7 0,525 3,4 2,550 270 del 18/11/13 pag. 41 Settembre 2013 0,8 0,600 3,9 2,925 249 del 23-10-13 pag. 21 Agosto 2013 1,1 0,825 4,3 3,225 224 del 24-9-13 pag. 20 Luglio 2013 1,2 0,900 4,2 3,150 224 del 24-9-13 pag. 20 Giugno 2013 1,2 0,900 4,4 3,300 179 del 1/8/13 pag. 71 Maggio 2013 1,2 0,900 4,3 3,225 144 del 21/6/13 pag. 50 Aprile 2013 1,1 0,825 4,4 3,3 119 del 23/5/13 pag. 64 Marzo 2013 1,6 1,2 4,9 3,675 94 del 22/4/13 pag. 51 Febbraio 2013 1,8 1,350 5,1 3,825 63 del 15/3/13 pag. 59 Gennaio 2013 2,2 1,650 5,4 4,050 50 del 28/2/13 pag.59 Dicembre 2012 2,4 1,800 5,7 4,275 18 del 22/1/2013 pag. 51 Novembre 2012 2,4 1,800 5,7 4,275 296 del 20/12/12 pag. 36 Ottobre 2012 2,7 2,025 6,0 4,500 271 del 20/11/12 pag. 40 Settembre 2012 3,1 2,325 6,2 4,650 244 del 18/10/12 pag. 28 Agosto 2012 3,1 2,325 5,9 4,425 217 del 17/9/12 pag. 36 Luglio 2012 2,9 2,175 5,7 4,275 195 del 22/8/12 pag. 55 Giugno 2012 3,1 2,325 6,0 4,5 166 del 18/7/12 pag. 71 Maggio 2012 3,0 2,250 5,8 4,350 142 del 20/6/12 pag. 141 Mese 50 Gazzetta Ufficiale n. in pubblicazione N.B.: L’indice di riferimento è il FOI (Famiglie Operai Impiegati) I dati nella Tabella servono a calcolare l’aggiornamento del canone di locazione “Patti in deroga”, in base alla variazione annuale dei prezzi rilevata dall’Istat al 75%. Riportiamo anche il dato delle variazioni biennali, utile per aggiornare alcuni canoni per “usi diversi”. Occorre fare riferimento alla variazione registrata nel mese di decorrenza del contratto. L’aumento ha effetto solo dal mese successivo alla richiesta del proprietario.