Quesiti posti in riferimento alla DGR 753/2012 Risposte La modifica si applica relativamente alla data di EROGAZIONE o di PRENOTAZIONE ? La modifica si applica a tutte le ricette relative a prestazioni erogate a partire dall'entrata in vigore (3 settembre 2012) delle disposizioni di cui alla DGR 753/2012, anche se prenotate in epoca antecedente (vedi manovra 2011). Il contributo di digitalizzazione per le immagini deve essere richiesto a ricetta o a prestazione? A ricetta. La tabella allegata alla delibera riporta il contributo a carico del cittadino per le Rispetto alla libera professione intramoenia si precisa che, come prestazioni di intramoenia; in realtà la DGRT n. 743 aveva sospeso l'applicazione di tale riportato in narrativa alla Delibera n. 753/2012, rimane in vigore contributo aggiuntivo portando contestualmente dal 10% al 30% sulla quota la DGRT n. 743/2011 e, quindi, l'aumento della quota di utili nomenclatore la trattenuta a favore dell'Azienda. Si tratta di un refuso o dal 3 settembre aziendali dal 10 al 30%. Relativamente all'allegato A della Delibera 753/2012 si comunica che, rispetto alla libera professione si deve applicare il contributo aggiuntivo di 10, 15 o 30 EUR a seconda del valore della prestazione ? E se tale contributo deve essere applicato, deve esserlo in aggiunta alla intramoenia, esso ha fini meramente ricognitivi. maggiorazione della trattenuta già applicata ? Per la PMA si deve continuare ad applicare la quota ricetta per fascia di reddito oltre al nuovo ticket, oppure il nuovo ticket è sostitutivo della quota ricetta? PMA : gli importi previsti debbono essere sostenuti da tutti gli utenti che si rivolgono al servizio indipendentemente se siano o meno soggetti a ticket? Il nuovo ticket è sostitutivo della quota ricetta. Il contributo si applica a tutti gli utenti. Qual'è l'elenco delle prestazione oggetto del contributo per la digitalizzazione? tutte le prestazioni afferenti alla Branca H e parte della della G del Il contributo per prestazioni ambulatoriali di imaging è previsto in tutte le prestazioni di nomenclatore tariffario, così come riportate in allegato imaging anche se non viene rilasciato necessariamente un cd (v. ecocolordopplercardiaco o ecointernistico)? Il contributo di digitalizzazione è dovuto solo quale elemento aggiuntivo rispetto al ticket (base) sulla specialistica ambulatoriale ovvero deve essere applicato anche con riferimento a tutti i soggetti esenti dal ticket (e ovviamente dal ticket aggiuntivo)? Il contributo si applica a tutti gli utenti salvo le categorie di esenti individuate nella nota allegata. Il contributo digitalizzazione va aggiunto al ticket aggiuntivo (quota ricetta) o deve essere conteggiato a parte? Il contributo per la digitalizzazione vale anche nel caso di prestazioni erogate dal privato accreditato? In caso affermativo, il contributo va all'erogatore? Nel caso di esame in regime di emergenza/urgenza è da richiedere il contributo per la digitalizzazione? Per tutti i codici colore? PMA. Rimane in vigore il ticket fisso di 38 euro a ricetta? Va aggiunto alla quota ricetta e trasmesso con il flusso SPA attraverso lo specifico campo . si, il contributo va all'erogatore PMA : gli importi previsti debbono essere sostenuti da tutti gli utenti che si rivolgono al servizio indipendentemente se siano o meno soggetti a ticket? Qualora l'importo ivi previsto debba essere corrisposto soltanto dai soggetti non esenti si chiede di chiarire, in particolare per le coppie di fatto (conviventi), se sia corretto, come noi crediamo, prendere in considerazione la sistuazione reddituale di entrambi i soggetti visto che la prestazione è riferita alla coppia in quanto la fecondazione avviene trattando nello stesso momento della prestazione il liquido seminale dell'uomo che viene inserito nell'utero della donna. Inoltre nella procedura di P.M.A. è obbligatorio il riconoscimento del bambino da parte del padre. Si applica a tutti i codici colore purchè non consegua il ricovero, ad eccezione del codice nero (decesso) No, i nuovi ticket sono sostitutivi dei 38 euro e delle quote aggiuntive previste dalla DGR 722/2011 Il contributo si applica a tutti gli utenti. Per l'erogazione della prestazione di PMA alcune Aziende richiedono la presenza di due ricette, una per il partner maschile e una per il partner femminile, in altre è richiesta un'unica ricetta. Come si deve procedere? Per ogni coppia è dovuta un'unica compartecipazione alla spesa e quindi è sufficiente un'unica ricetta per ogni ciclo di PMA. Rispetto all'attuale obbligo del cittadino di esibire l'ISEE ai fini della dichiarazione della fascia economica di appartenenza, si chiede conferma del fatto che tale presentazione sia comunque necessaria, anche alla luce della disposizione contenuta nell'articolo 15 della Legge n. 183 del 2011. Il cittadino ai fini della determinazione del ticket aggiuntivo sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali, attesta la fascia economica di appartenenza non esibendo necessariamente l'attestazione ISEE ma autocertificando il possesso e quindi indicando la fascia di reddito di competenza sulla base del proprio indicatore della situazione economica equivalente. Analogamente, per la ricetta farmaceutica è sufficiente l'autocertificazione da parte del cittadino mediante firma sulla ricetta e l'indicazione della fascia economica di appartenenza sulla base dell'indicatore ISEE. Farmaceutica, tetto dei 400 € : l'importo vale solo per il consumo di farmaci sul territorio Sì. della Regione Toscana? Farmaceutica, tetto dei 400 € : l'anno solare decorre dal 3 settembre 2012 ? Farmaceutica, tetto dei 400 €: l'applicazione di tale disposizione/nota è immediata (a far data dal 3 settembre prossimo) oppure è subordinata alla definizione delle modalità di verifica del raggiungimento del massimale? E quali sono le modalità di verifica? Ai fini del computo dei 400 euro il periodo di riferimento decorre dal 1° gennaio 2012. L'operatività della misura è immediata, a decorrere dal 3 settembre 2012. In fase di prima applicazione, si prevede che il cittadino che abbia raggiunto la soglia dei 400 euro esibisca i relativi scontrini fiscali, attestanti la spesa sostenuta, alla propria Azienda USL di residenza per il rilascio di uno specifico attestato di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica. In uno dei chiarimenti di RT si legge che il contributo di digitalizzazione deve essere applicato a tutta la diagnostica per immagine di branca H ( per la branca G sono stati inviati i codici precisi). Considerato che ci sono alcune prestazioni che sono multibranca, si chiede se sia da applicare anche nei casi in cui la prestazione sia associata anche ad altre branche specialistiche. Sì, ad eccezione dell'ecografia cardiaca. Per la PMA l'importo dovuto si connota come ticket e non più come ticket aggiuntivo ? Sì, l'importo indicato nell'allegato A alla DGRT 753/2012 si configura come ticket dovuto dall'utente per l'erogazione della prestazione e dovrà essere inserito nel campo 29-imptick della SPA che è in corso di adeguamento per acquisire tali valori. Se il contributo di digitalizzazione è da considerare per ricetta, considerato che nel caso del privato accreditato va a beneficio dell'istituto, come comportarsi in presenza di un'unica ricetta nella quale siano prescritte prestazioni che vengono eseguite in parte nel privato e in parte nel pubblico? A chi va il contributo? In tali casi si ritiene che il contributo sulla digitalizzazione debba essere riscosso dalla struttura pubblica. Il contributo alla digitalizzazione è dovuto se la prestazione è di preospedalizzazione ? Nel caso di prestazioni pre ricovero il contributo di norma non è dovuto, unica eccezione il caso in cui non segua il ricovero per cause imputabili alla scelta del cittadino. Il contributo per la digitalizzazione, da applicare in Pronto Soccorso qualora l'accesso esiti Sì, il contributo è da considerarsi unico per accesso in dimissione e siano state eseguite prestazione di branca H, è di soli 10,00 euro anche se sono state fatte prestazioni in tempi successive, magari a distanza di parecchie ore o in giorni differenti (ad es. un paziente trattenuto in osservazione breve per 24/48 ore)? Il contributo per la digitalizzazione deve essere applicato anche ai minori di 14 anni negli Sì. accessi al Pronto Soccorso, qualora esitino in dimissione e siano state fatte prestazione di branca H? Il contributo per la digitalizzazione, da applicare in Pronto Soccorso qualora l'accesso esiti Sì in dimissione e siano state fatte prestazione di branca H, si applica per tutte le tipologie di accesso, anche quelle traumatologiche? Pagina 2 del documento trasmesso da regione Toscana sulla compilazione della ricetta : Si, per mero errore materiale il codice L01 non è stato riportato. nella seconda colonna della terza riga della tabella codici esenzioni, i codici C01 e C02 Deve quindi essere considerato incluso. Si specifica, inoltre, dovrebbero essere integrati con L01 (cfr DGRT 722_2011) l'inclusione anche del codice C04 "invalidi civili minori di anni 18 con indennità di frequenza ex art. 1 L.289/90" . Si riallega pertanto la tabella corretta Il contributo alla digitalizzazione è dovuto per le ecografie del libretto di gravidanza ? No, in quanto l'ecografia ostetrica non è associata alla branca H. Non riusciamo a comprendere quale disposizione abbia esteso alla assistenza farmaceutica l’operatività dei codici esenzioni per età/reddito E01, E03 ed E04 limitati alla assistenza specialistica e diagnostica. La delibera GRT 722_2011 infatti introdusse “ex novo” un ticket regionale sulla farmaceutica ed un ticket regionale aggiuntivo sulla diagnostica e la specialistica che già prevedevano forme di esenzione per età/reddito. I prescrittori hanno a disposizione nei loro gestionali i codici di esenzione per età e reddito validi per la specialistica. Poiché nei casi citati il reddito è comunque inferiore a 36.151,99 euro e pertanto, tradotto in fasce valide per la farmaceutica, esita al codice ERA, al fine di limitare l'autocertificazione da parte dell'utente, tali codici sono estesi anche alla prescrizione farmaceutica. Fra l'altro risulta dai flussi regionali che tali codici sono già utilizzati, per la prescrizione di farmaci, in tutte le Aziende USL. Si deve applicare il contributo per la digitalizzazione alle prestazioni di diagnostica per immagini eseguite in ambito di attività di screening? Se l'orientamento è quello di esentare le prestazioni di screening mammografico, occorre chiarire se ciò vale sia per lo screening aaziendale (effettuato su chiamata dell'azienda) che per il programma nazionale di screening (sulla base del quale nella fascia di età tra 45 e 50 le donne hanno la possibilità di effettuare in esenzione la mammografia ogni 2 anni, su richiesta del medico) " Il contributo non si applica né alle prestazioni erogate nell'ambito di screening regionali che nazionali Deliberazione GRT n. 722/2011 PAGAMENTO DEL TICKET AGGIUNTIVO SULLE RICETTE RELATIVE A VISITE ED ESAMI SPECIALISTICI AMBULATORIALI. Elenco quesiti: Il ticket aggiuntivo si paga su tutte le ricette di visite ed esami specialistici? Da quando si applica il ticket aggiuntivo? Quali sono le fasce economiche previste dalla DGR 722/2011 alle quali rapportare il reddito complessivo del proprio nucleo familiare o l'indicatore ISEE per determinare l'importo del ticket spettante sulle ricette relative a visite e ad esami specialistici? Con quale modalità il cittadino dichiara l'appartenenza ad una suddette delle fasce economiche ? Cosa succede se il cittadino non dichiara l'appartenenza a nessuna delle fasce economiche indicate? Cosa si intende e come va calcolato il reddito complessivo del nucleo familiare? Cosa si intende per “nucleo familiare” fiscale ? Chi sono i sono i familiari a carico? Quali conseguenze comporta l'eventuale dichiarazione mendace ? Cos'è l'ISEE? Dove richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE? Qual'è il termine di validità dell'attestazione ISEE? Qual'è il nucleo familiare rilevante ai fini ISEE? Reddito rilevante ai fini ISEE In quali casi non si paga il ticket aggiuntivo per visite ed esami specialistici? I cittadini di età superiore ai 65 anni pagano il ticket aggiuntivo? I soggetti in possesso dell'esenzione dal ticket per patologia cronica ed invalidante o per malattia rara per quali prestazioni sono esenti dal pagamento del ticket aggiuntivo? Il ticket aggiuntivo si applica anche alle prestazioni effettuate in accesso diretto, cioè senza impegnativa medica ? In caso di avvenuta prenotazione di una prestazione specialistica per la quale il cittadino non si presenti alla data stabilita per l'erogazione e non comunichi disdetta almeno entro le 48 ore precedenti, si applica oltre al pagamento del ticket per la prestazione non erogata, se non già corrisposto, anche il ticket aggiuntivo? Quale disciplina si applica nei confronti dei cittadini stranieri? APPLICAZIONE DEL TICKET SU RICETTE DI FARMACI CONVENZIONATI Elenco quesiti: Quali sono le fasce di reddito e le relative quote di compartecipazione per l'applicazione del ticket sui farmaci? Come si attesta la propria collocazione in una delle fasce di reddito individuate? Quali sono i soggetti esenti dal pagamento del ticket sui farmaci? Come si autocertifica l'esenzione per l'assistenza farmaceutica? Come si disciplina il ticket sui farmaci rispetto ai cittadini esenti per patologia? PAGAMENTO DEL TICKET AGGIUNTIVO SULLE RICETTE RELATIVE A VISITE ED ESAMI SPECIALISTICI AMBULATORIALI Il ticket aggiuntivo si paga su tutte le ricette di visite ed esami specialistici? No. Solo per le ricette i cui importi hanno valore superiore a 10 euro. L'importo del ticket ordinario è calcolato fino ad un massimo di euro 36,15 per ricetta sommando la tariffa delle prestazioni riportate sulla ricetta. Si precisa che le ricette relative a prestazioni specialistiche ambulatoriali possono contenere fino ad un massimo di 8 prestazioni della medesima branca. Da quando si applica il ticket aggiuntivo? Il ticket aggiuntivo si applica su tutte le ricette relative a prestazioni specialistiche erogate a partire dal 23 agosto 2011, anche se prenotate in epoca antecedente. Quali sono le fasce economiche previste dalla DGR 722/2011 alle quali rapportare il reddito complessivo del proprio nucleo familiare fiscale o l'indicatore ISEE per determinare l'importo del ticket spettante sulle ricette relative a visite e ad esami specialistici? Ticket aggiuntivo per Ticket aggiuntivo per ricette di tutte le ricette di Risonanze prestazioni escluso magnetiche e TAC Risonanze magnetiche e TAC Fasce economiche 0 0 fino a € 36.151,98 € 5,00 € 10,00 € 36.151,99 – € 70.000 € 10,00 € 24,00 € 70.001 - € 100.000 € 15,00 € 34,00 oltre € 100.000 Con quale modalità il cittadino dichiara l'appartenenza ad una suddette delle fasce economiche ? Il cittadino può, in questa prima fase di applicazione, alternativamente scegliere di : • autocertificare il reddito complessivo del proprio nucleo familiare fiscale all'atto della prenotazione o dell'erogazione della prestazione compilando e sottoscrivendo uno specifico modello di dichiarazione sostitutiva disponibile presso le aziende sanitarie o scaricabile dal sito: www.regione.toscana.it oppure • presentare l'attestazione ISEE e compilare l'apposito modello scaricabile dal sito In caso di dubbi sulla propria situazione di reddito il cittadino può rivolgersi ai patronati, ai CAAF o comunque a soggetti che offrono assistenza fiscale Cosa succede se il cittadino non dichiara l'appartenenza a nessuna delle fasce economiche indicate? Laddove il cittadino scelga o si rifiuti di dichiarare la fascia economica di appartenenza, viene collocato nella fascia più elevata. Cosa si intende e come va calcolato il reddito complessivo del nucleo familiare? Per reddito complessivo lordo è da intendersi il reddito del nucleo familiare riferito all'anno precedente, come somma di tutti i redditi dei singoli componenti il nucleo al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli: mod. CUD parte B dati fiscali, somma degli importi di cui ai punto 1 e al punto 2 più l’eventuale rendita catastale dell'abitazione principale; mod. 730 : Dichiarazione dei redditi 2011, rigo 11, prospetto di liquidazione mod.730-3, redditi 2010 ; mod. UNICO persone fisiche, quadro RN, importo di cui al rigo RN1. Il reddito del nucleo familiare deve essere riferito all'anno precedente desumendolo, per quanto possibile, dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno in corso. Per l'accertamento del requisito reddituale, dichiarato nel modello di autocertificazione, si farà riferimento al reddito che risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi per la quale è scaduto il termine di presentazione ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Si precisa che il reddito del coniuge non legalmente separato concorre sempre (anche se con residenze diverse) alla determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare. I soggetti conviventi ma fiscalmente autonomi costituiscono un distinto nucleo familiare a fini fiscali. Cosa si intende per “nucleo familiare” fiscale ? Compongono il nucleo familiare fiscale: i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, le persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito annuo lordo non superiore ad Euro 2.840,51. Pertanto non si deve fare riferimento al nucleo risultante dal certificato anagrafico. Chi sono i sono i familiari a carico? Sono considerati a carico i familiari non fiscalmente indipendenti ossia i soggetti per i quali l'interessato gode delle detrazioni fiscali in quanto titolari di un reddito annuo non superiore a € 2.840,51. (al lordo degli oneri deducibili): - il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; - i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;, senza limiti di età anche se non conviventi. Sono inoltre individuati quali “altri familiari a carico”, i seguenti familiari conviventi con reddito non superiore a quello sopracitato: a. il coniuge legalmente ed effettivamente separato b. i discendenti dei figli c. i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali d. i genitori adottivi e. i generi e le nuore; f. il suocero e la suocera; g. i fratelli e le sorelle, anche unilaterali. Si riportano di seguito alcuni casi pratici a scopo esemplificativo: 1.Famiglia costituita da coniugi non legalmente separati, figlio maggiorenne fiscalmente a carico dei genitori non convivente. Il nucleo familiare è costituito dai genitori e dal figlio. 2. Famiglia costituita da coniugi non legalmente separati, figlio maggiorenne, convivente, con proprio reddito lordo annuo superiore a 2840,51. In questo caso, si considerano due nuclei familiari distinti ai fini fiscali: uno costituito dai genitori e l'altro nucleo autonomo costituito dal figlio. Per calcolare il reddito del proprio nucleo familiare i genitori sommano solo i propri redditi lordi complessivi. 3. Famiglia in cui siano presenti soggetti titolari di proprio reddito, anche da pensione, ( suoceri, genitori..) non superiore a € 2.840,51. In questo caso, ai fini fiscali, i suoceri o i genitori costituiscono un nucleo familiare autonomo, pertanto i loro redditi non si cumulano ai redditi prodotti dagli componenti familiari. Quali conseguenze comporta l'eventuale falsa dichiarazione? Le Aziende sanitarie, ai sensi del DPR 445/2000, effettuano controlli sulla veridicità del contenuto delle autocertificazioni e delle attestazioni ISEE, anche sulla base delle informazioni sul reddito fornite dall’Agenzia delle Entrate. L'eventuale evasione del ticket su dichiarazione non vera o falsa attestazione comporta il recupero degli importi non pagati per le prestazioni erogate e la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria per l' applicazione delle sanzioni previste. Cos'è l'ISEE? E' una sigla che significa Indicatore della Situazione Economica Equivalente. E' un sistema che premette un'analisi della situazione sia patrimoniale che reddituale delle famiglie, considerando congiuntamente anche la composizione della famiglia sia in termini di numerosità sia di caratteristiche in base ad una scala di equivalenza determinata dalla legge. Per avere il calcolo ISEE è sufficiente compilare un'autocertificazione (Dichiarazione sostitutiva unica) valida per tutti i componenti del nucleo familiare. utilizzando l'apposito modello nel quale sono riportate le informazioni red dituali e patrimoniali dei componenti della famiglia necessarie per il calcolo. Quali sono gli Enti presso i quali ottenere il rilascio dell'attestazione ISEE? L'attestazione può essere richiesta presso i centri autorizzati all'assistenza fiscale (CAAF ) presenti sul territorio o presso le gli uffici INPS. Qual'è il termine di validità dell'attestazione ISEE? L'attestazione ISEE ha validità annuale. Qual'è il nucleo familiare rilevante ai fini ISEE? Fanno parte del nucleo familiare : il dichiarante, il coniuge, i figli, le altre persone che convivono presenti nello stato di famiglia e altri soggetti a carico a fini IRPEF, anche se non presenti nello stato di famiglia del dichiarante. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se non convivono. I figli minori che convivono con un genitore sono sempre iscritti nel nucleo familiare di cui fa parte il genitore stesso. I minori in affidamento preadottivo e temporaneo affidati con provvedimento del giudice, fanno parte del nucleo familiare della persone alla quale sono stati affidati. Reddito rilevante ai fini ISEE E' il reddito complessivo conseguito da tutti i componenti del nucleo familiare nell’anno precedente , risultante dall’ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF (imposta sui redditi delle persone fisiche) in relazione al momento di presentazione della dichiarazione sostitutiva. oppure, in caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, il reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall’ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori (ad esempio CUD) In quali casi non si paga il ticket aggiuntivo per visite ed esami specialistici? • ricette di prestazioni specialistiche con ticket ordinario di importo non superiore a 10 euro; • soggetti già esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni specialistiche ambulatoriali ai sensi della normativa vigente; • soggetti con reddito nucleo familiare fiscale o indicatore ISEE fino a 36.151.98 euro. I cittadini ultra sessantacinquenni pagano il ticket aggiuntivo? Secondo la vigente normativa che regola le modalità di partecipazione alla spesa sanitaria, i cittadini di età superiore ai 65 anni sono esenti dal ticket ordinario sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali solo se appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro annui. Se il cittadino ultra sessantacinquenne appartiene ad un nucleo familiare fiscale ( comprendente sempre anche il coniuge non legalmente separato) con reddito complessivo superiore alla soglia sopra indicata, paga sia il ticket ordinario che il ticket aggiuntivo sulla ricetta. I soggetti in possesso dell'esenzione dal ticket per patologia cronica ed invalidante o per malattia rara, per quali prestazioni sono esenti dal pagamento del ticket aggiuntivo? In caso di soggetti esenti per patologia cronica ( DM 329/99 e successive modifiche) o per malattia rara ( DM 279/2001) l'esenzione opera per le prestazioni correlate alla patologia come da normativa nazionale. Pertanto, sulle ricette relative a prestazioni non correlate alla patologia è dovuto sia il pagamento della compartecipazione ordinaria che l'applicazione del ticket aggiuntivo. l ticket aggiuntivo si applica anche alle prestazioni effettuate in accesso diretto, cioè senza impegnativa medica ? Quando il cittadino effettui prestazioni per le quali è ammesso l'accesso senza ricetta (esame visus, prima visita odontoiatrica, visita ginecologica consultoriale..), nei casi in cui egli sia soggetto al pagamento del ticket ordinario, è tenuto a pagare anche il ticket aggiuntivo. In caso di avvenuta prenotazione di una prestazione specialistica per la quale il cittadino non si presenti alla data stabilita per l'erogazione e non comunichi disdetta almeno entro le 48 ore precedenti, si applica oltre al pagamento del ticket per la prestazione non erogata, se non già corrisposto, anche il ticket aggiuntivo? L'assistito che non si presenti e/o non disdica con almeno 48 ore d'anticipo la prestazione prenotata, è tenuto al pagamento sia del ticket della prestazione prenotata (fino ad un massimo di € 36,15) sia del “ticket aggiuntivo”, anche se esente (DGRT 493/2011). Quale disciplina si applica nei confronti dei cittadini stranieri? Per gli stranieri l'applicazione del ticket aggiuntivo segue le medesime modalità del ticket ordinario. Pertanto, i cittadini comunitari così come gli extracomunitari che hanno ottenuto l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti, al pari dei cittadini italiani, al pagamento del ticket ordinario e aggiuntivo, escluse le ipotesi di esenzione. Per quanto attiene gli stranieri temporaneamente presenti( STP) le prestazioni di cui all’articolo 35 del D.Lgs n° 286/1998 sono erogate gratuitamente, fatte salve le quote di compartecipazione alla spesa previste dalla normativa in vigore per gli iscritti al S.S.N., a parità dei cittadini italiani. APPLICAZIONE DEL TICKET SU RICETTE DI FARMACI CONVENZIONATI Quali sono le fasce di reddito e le relative quote di compartecipazione: Quota per confezione Fasce economiche Codice per autocertificazione Reddito (R) o ISEE (I) 0 euro fino a € 36.151,98 RA o IA € 1 fino ad un massimo € 36.151,99 – € 70.000 RB o IB di € 2 per ricettta € 2 fino ad un massimo di € 4 per ricetta € 70.001 - € 100.000 € 3 fino ad un massimo oltre € 100.000 di € 6 per ricetta RC o IC RD o ID Come si attesta la propria collocazione in una delle fasce di reddito individuate? I cittadini autocertificano sulla ricetta con indicazione del seguente codice regionale e apposizione della firma sulla ricetta: RA per la classe di reddito familiare fiscale fino a 36.151,98 RB per la classe di reddito familiare fiscale 36.151,99 - 70.000 RC per la classe di reddito familiare fiscale 70.000,01 - 100.000 IA per la classe di reddito familiare equivalente ISEE fino a 36.151,98 IB per la classe di reddito familiare equivalente ISEE 36.151,99 - 70.000 IC per la classe di reddito familiare equivalente ISEE 70.000,01 - 100.000 Quali sono i soggetti esenti dal pagamento del ticket sui farmaci? 1. gli assistiti affetti da patologia cronica e invalidante individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e DM 296/2001 e i pazienti affetti da malattie rare individuate dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001 per i farmaci correlati alla patologia di esenzione, tale la valutazione è rimessa al medico prescrittore. 2. gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia 3. gli invalidi per servizio 4. gli invalidi civili al 100% e i grandi invalidi per lavoro 5. i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge 210/1992 6.le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari a carico 7.i ciechi e i sordomuti 8.Gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia 9.Gli infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse purché indicato sulla ricetta 10.I disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l’impiego e i familiari a carico 11.I lavoratori in mobilità iscritti nelle liste di mobilità e i familiari a carico 12.I lavoratori in cassa integrazione ordinaria, in deroga e straordinaria e i familiari a carico Come si autocertifica l'esenzione per l'assistenza farmaceutica: Per le condizioni di esenzione sopra riportate dal punto 1 al punto 9 l'esenzione è attestata dal medico prescrittore che riporta sulla ricetta lo specifico codice di esenzione nazionale Per le condizioni di esenzione dal punto 10 al punto 13 il cittadino autocertifica mediante firma sulla ricetta e indicazione del seguente codice regionale, il diritto all'esenzione: • DI per il punto 10 • MOB per il punto 11 • CIG per il punto 12 Come si disciplina il ticket sui farmaci rispetto ai cittadini esenti per patologia? In caso di soggetti esenti per patologia cronica (DM 329/99 e successive modifiche e integrazioni) o per malattia rara ( DM 279/2001) l'esenzione opera per le prestazioni correlate alla patologia come da normativa nazionale. L'attestazione dell'esenzione per il farmaco correlato alla patologia è rimessa alla valutazione del medico prescrittore.