SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS !
NEWSLETTER N.163 DEL 19/05/14
NEWSLETTER PER LA TUTELA DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(a cura di Marco Spezia - [email protected])
INDICE
REQUISITI DI SALUTE E SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI - PRIMA PARTE
1
A PROPOSITO DI STRESS LAVORO CORRELATO
7
DONNE E LAVORO: AGENTI BIOLOGICI, AGENTI CHIMICI E TEMPERATURA
10
I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I RISCHI CHIMICI E BIOLOGICI
12
SCUOLA: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO
15
REQUISITI DI SALUTE E SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE MESSE A DISPOSIZIONE
DEI LAVORATORI - PRIMA PARTE
LE CONSULENZE DI SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS! - N.47
Come sapete, uno degli obiettivi del progetto SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS!
è anche quello di fornire consulenze gratuite a tutti coloro che ne fanno richiesta, su tematiche
relative a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Da quando è nato il progetto ho ricevuto decine di richieste e devo dire che per me è stato mo tivo di orgoglio poter contribuire con le mie risposte a fare chiarezza sui diritti del lavoratori.
Mi sembra doveroso condividere con tutti quelli che hanno la pazienza di leggere le mie newsletters, queste consulenze.
Esse trattano di argomenti vari sulla materia e possono costituire un’utile fonte di informazione
per tutti coloro che hanno a che fare con casi simili o analoghi.
Ovviamente per evidenti motivi di riservatezza ometterò il nome delle persone che mi hanno
chiesto chiarimenti e delle aziende coinvolte.
In questo caso, vista la lunghezza e la complessità dell’ argomento, dividerò il documento in
due parti.
La prima (questa) è relativa a:
 Premessa
 Requisiti delle attrezzature
 Obblighi del datore di lavoro relativamente alle attrezzature
La seconda (che pubblicherò nella prossima newsletter) sarà relativa a:
 I requisiti di sicurezza secondo la direttiva macchine e gli obblighi relativi alla immissione
sul mercato delle macchine
 Conclusioni
Marco Spezia
QUESITO
Ciao Marco,
ho bisogno di una delucidazione sulle normative macchine ?
Il mio problema riguarda una linea di montaggio.
Nell'azienda in cui lavoro hanno apportato delle modifiche strutturali che riguardano in primo
luogo la struttura vera e propria e poi anche suoi vari componenti: avvitatori, tasto emergenze, locazione materiale e postazioni a mio modo di vedere troppo vicine, essendo una linea
continua (basta che si rimanga indietro un attimo e ti ritrovi a invadere la postazione del colle ga vicino).
Esiste anche un problema di ergonomia: per alcuni operatori è troppo alta, al contrario per altri
è troppo bassa. Ho fatto presente questa cosa all'azienda, ma mi hanno risposto che gli operatori devono girare sulle varie postazioni.
Queste modifiche, ovviamente per questione di soldi, sono state fatte in azienda e per questo
motivo ti chiedo se tutto questo è regolare e rispetta la normativa macchine in vigore.
RISPOSTA
PREMESSA
Ciao,
riporto a seguire una relazione sugli obblighi relativi alle attrezzature, come richiesti dal Testo
Unico sulla Sicurezza (D.Lgs.81/08) e dalla Direttiva Macchine (Direttiva 98/37/CE e
D.P.R.459/96 oppure Direttiva 2006/42/CE e D.Lgs.17/10).
In sintesi comunque la situazione è la seguente.
 una attrezzatura, macchina o linea di produzione marcata CE deve essere stata costruita
seguendo i principi e i requisiti di sicurezza imposti dalla Direttiva Macchine 98/37/CE
(D.P.R.459/96) oppure 2006/42/CE (D.Lgs.17/10);
-- 1 --

per poter immettere la macchina sul mercato della Comunità Europea il costruttore ha dovuto seguire quanto disposto dalla Direttiva Macchine, in termini di progettazione, di costruzione e di certificazione della macchina;
 per attestare questo processo il costruttore appone sulla macchina la marcatura CE e fornisce all’utilizzatore assieme alla macchina la Dichiarazione di conformità CE alla Direttiva
Macchine e il manuale delle istruzioni;
 l’utilizzatore della macchina deve in ogni caso eseguire una specifica analisi dei rischi che
tenga conto della macchina, del suo inserimento nello ambiente di lavoro aziendale, della
presenza di altre macchine e definire specifiche procedure di lavoro per un utilizzo salubre
e sicuro della macchina, anche in relazione alle esigenze ergonomiche;
 ogni modifica eseguita sulla macchina dall’utilizzatore, a meno che essa non sia volta al miglioramento della sicurezza della macchina stessa e non ne modifichi le modalità di funzionamento e le prestazioni originali, comporta la decadenza della marcatura e della Certifica zione CE e, secondo il Testo Unico, il datore di lavoro dell’azienda che la utilizza non la può
mettere a disposizione dei lavoratori;
 in caso di modifica della macchina è pertanto obbligatorio certificare nuovamente la macchina stessa, verificando che essa sia ancora conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza definiti dalla Direttiva Macchine e seguendo tutti i passi che tale Direttiva prevede
per la messa in servizio, compreso una nuova marcatura CE e la redazione di una nuova
Dichiarazione di conformità CE e di un nuovo manuale delle istruzioni;
 tale nuova certificazione e marcatura può essere fatta dal costruttore originale della macchina, se concorda che le modifiche eseguite non stravolgano la progettazione in sicurezza
della macchina, oppure dall’utilizzatore che l’ha modificata, che però deve dimostrare di
avere le competenze per modificare la macchina;
 in caso contrario, come detto, la macchina non risulta conforme né alla Direttiva Macchine,
né al Testo Unico e non può essere messa a disposizione dei lavoratori: in caso di ispezione
da parte dell’autorità di vigilanza (le ASL Servizio di Prevenzione della Salute e della Sicurezza), la macchina stessa può essere messa sotto sequestro e il datore di lavoro sottopo sto a sanzione penale.
In merito alla linea di produzione della vostra azienda, ti consiglio pertanto di richiedere for malmente al datore di lavoro e al RSPP che il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza stabiliti
dal D.Lgs.81/08 e della Direttiva Macchine (D.P.R.459/96 oppure D.Lgs.17/10) siano attestati
da documentazione ufficiale di analisi dei rischi da allegare al Documento di Valutazione dei Rischi, che la macchina sia accompagnata da istruzioni per l’utilizzo (anche di quelle redatte a
seguito delle modifiche) e procedure di lavoro conformi a quanto richiesto dalla citata normativa, che la macchina sia inserita nel contesto ambientale curando anche le esigenza ergonomi che dei lavoratori.
In caso di risposta negativa da parte dell’azienda ti consiglio di richiedere l’intervento della ASL
per una verifica della rispondenza della macchina al D.Lgs.81/08 e alla Direttiva Macchine.
In particolare, e con riferimento alla relazione allegata, dovrete richiedere alla ASL (come sempre in maniera formale) una verifica dell’adempimento dell’azienda agli obblighi derivanti dall’articolo 71, comma 1 (messa a disposizione dei lavoratori di macchine sicure), comma 4 (re golare manutenzione delle macchine), comma 5 (divieto di modifica di macchine marcate CE,
senza successiva ricertificazione) e comma 6 (rispetto dei principi ergonomici).
Marco
REQUISITI DELLE ATTREZZATURE
Gli obblighi a cui sono sottoposti datore di lavoro e dirigenti, relativamente alle attrezzature
messe a disposizione dei lavoratori sono contenute all’interno del Titolo III, Capo I del
D.Lgs.81/08.
Occorre innanzitutto riprendere la definizione di attrezzatura data da tale Decreto, per meglio
definirne l’ambito di applicazione.
Secondo l’articolo 69, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08 si intende per attrezzatura:
“qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine,
attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro”.
-- 2 --
Il D.Lgs.81/08 definisce in maniera rigorosa quali caratteristiche devono avere le attrezzature,
distinguendo i due seguenti casi:
 attrezzature immesse sul mercato secondo le Direttive europee di prodotto;
 attrezzature immesse sul mercato prima dell’entrata in vigore delle Direttive europee di
prodotto.
Per la stragrande maggioranza delle attrezzature, riconducibili alla definizione di “macchina”, la
Direttiva di riferimento è appunto la Direttiva Macchine e le norme giuridiche di riferimento
sono i recepimenti legislativi italiani di tale Direttiva.
Poiché nel tempo si sono succedute diverse Direttive Macchine, per capire il campo di applicazione delle varie Direttive, occorre fare riferimento all’entrata in vigore della legislazione italiana di riferimento, secondo quanto sotto riportato:
 per le macchine immesse sul mercato o messe in servizio prima del 20 settembre 1996 non
esiste Direttiva Macchine di riferimento;
 per le macchine immesse sul mercato o messe in servizio dal 21 settembre 1996 al 5 marzo 2010, la Direttiva Macchine di riferimento è la 89/392/CE, come modificata e integrata
dalla Direttiva 98/37/CE, recepita in Italia dal Decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1996, n.459;
 per le macchine immesse sul mercato o messe in servizio dal 6 marzo 2010 a oggi, la Di rettiva Macchine di riferimento è la 2006/42/CE, recepita in Italia dal Decreto Legislativo 27
gennaio 2010 n.17.
I requisiti delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori sono definiti dall’articolo 70 del
D.Lgs.81/08.
Il comma 1 di tale articolo prescrive che:
“Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto”.
Per quanto detto sopra, tale comma si applica alle macchine immesse sul mercato o messe in
servizio a partire dal 21 settembre 1996. La legislazione di riferimento sarà, in tal caso, a seconda dell’anno, il D.P.R.459/96 oppure il D.Lgs.17/10.
Per poter identificare tali macchine e verificare che esse rispettino i requisiti di salute e sicurezza definiti dalla Direttiva di prodotto, è necessario verificare la presenza della marcatura CE
(apposta sulla macchina) e della Dichiarazione di conformità alla Direttiva Macchine (fornita assieme alla macchina).
La marcatura CE e la Dichiarazione di conformità devono essere redatte, a cura del fabbrican te, secondo i requisiti richiesti dalle Direttive e quindi, a seconda dei casi, dal D.P.R.459/96 oppure dal D.Lgs.17/10.
Va osservato che, secondo Giurisprudenza consolidata, la mera apposizione di marcatura CE
sulla macchina e la sola fornitura assieme alla macchina della Dichiarazione di conformità alla
Direttiva Macchine, non esonera il datore di lavoro dell’azienda utilizzatrice della macchina da
una valutazione dei rischi finalizzata a verificare che la macchina sia effettivamente conforme
ai requisiti essenziali di salute e sicurezza imposti dalla Direttive di prodotto.
In altre parole, mancate ottemperanze ai requisiti essenziali di salute e sicurezza che risultino
evidenti da una valutazione dei rischi configurano una responsabilità penale non solo per il costruttore della macchina, ma anche per l’utilizzatore della stessa.
Il comma 2 dell’articolo 70 prescrive poi che:
“Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui
al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di
norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'Allegato V”.
Pertanto le macchine immesse sul mercato o messe in servizio fino al 20 settembre 1996 non
devono essere conformi alla Direttiva Macchine, ma devono, in ogni caso essere conformi all’Allegato V del D.Lgs.81/08.
Poiché antecedentemente al primo recepimento della Direttiva Macchine, cioè antecedentemente al D.P.R.459/96 (prima del 20 settembre 1996) erano comunque già in vigore specifiche
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disposizioni legislative che disciplinavano le caratteristiche di salute e sicurezza delle attrezzature, il comma 3 dell’articolo 70 del D.Lgs.81/08, specifica che:
“Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite
secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n.626”.
In questo caso, poiché per tali macchine non esisteva l’obbligo di marcatura e certificazione attestante il rispetto dei requisiti normativi, la rispondenza a tali requisiti oppure all’Allegato V
del D.Lgs.81/08 deve essere dimostrata a cura del datore di lavoro dell’azienda che utilizza le
attrezzature.
A tale proposito non è ovviamente sufficiente una dichiarazione o un autocertificazione redatta
dal datore di lavoro, ma è necessaria una specifica valutazione del rischio (integrante il Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), 28 e 29), redatta
sotto la piena responsabilità del datore di lavoro, che attesti sulla base di consolidati criteri tecnici e con riferimento alla normativa vigente, il rispetto del possesso dei requisiti di salute e si curezza.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO RELATIVAMENTE ALLE ATTREZZATURE
Una volta definite le norme di riferimento che stabiliscono le caratteristiche delle macchine rispetto alla tutela della salute e della sicurezza, l’articolo 71, comma 1 del D.Lgs,81/08, definisce gli obblighi a carico del datore di lavoro relativamente a questo aspetto:
“Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui
all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o
adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di
recepimento delle Direttive comunitarie”.
Il mancato adempimento da parte del datore di lavoro dell’obbligo di cui all’articolo 71, comma
1 del D.Lgs,81/08 è punito dall’articolo 87, comma 2, lettera c) del medesimo Decreto con la
pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Va osservato che l’articolo 71, comma 1 sopra citato non è relativo sono alla messa a disposi zione dei lavoratori delle macchine, ma anche al loro utilizzo “conformemente alle disposizioni
legislative di recepimento delle Direttive comunitarie”.
Pertanto il datore di lavoro, oltre a curare che le macchine rispettino i requisiti di salute e sicurezza, deve anche fare in maniera tale che esse siano utilizzate secondo le istruzioni del fabbricante, dove presenti (nel caso di macchine realizzate secondo Direttiva Macchine, esse devono
essere sempre presenti a cura del fabbricante), e in ogni caso secondo quanto disposto dagli
articoli successivi del D.Lgs.81/08, in quanto essi recepiscono Direttive comunitarie.
A tale proposito il datore di lavoro dovrà farsi carico anche di adeguata informazione, formazione e addestramento dei lavoratori all’uso delle macchine, come specificato dal D.Lgs.81/08.
I commi dell’articolo 71 del D.Lgs.81/08 successivi al 1 definiscono altri obblighi a carico del
datore di lavoro.
In particolare il comma 2 dell’articolo 71 specifica che:
“All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso”.
Il mancato adempimento da parte del datore di lavoro dell’obbligo di cui all’articolo 71, comma
2 del D.Lgs,81/08 è punito dall’articolo 87, comma 2, lettera c) del medesimo Decreto con la
pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Tale obbligo comporta che il datore di lavoro non si possa limitare a garantire la sicurezza della
sole attrezzature, ma debba garantire i lavoratori anche rispetto ai rischi legati agli ambienti di
lavoro in cui sono installate le attrezzature stesse e la presenza di altre attrezzature nelle vicinanze.
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A tale proposito il datore di lavoro deve eseguire una specifica valutazione dei rischi legata all’utilizzo delle attrezzature, ai luoghi di lavoro e all’interferenza con altre attrezzature e definire
specifiche misure di prevenzione e protezione (interventi tecnici, procedure di lavoro, utilizzo di
specifici Dispositivi di Protezione Individuali), da formalizzare all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), 28 e 29.
Il comma 3 dell’articolo 71 specifica poi che:
“Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo
condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche e organizzative, tra le
quali quelle dell'Allegato VI”.
Il mancato adempimento da parte del datore di lavoro dell’obbligo di cui all’articolo 71, comma
2 del D.Lgs,81/08 è punito, a seconda dei casi dall’articolo 87, comma 3, lettera b) oppure
comma 4, lettera b) del medesimo Decreto rispettivamente con la pena dell'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro comma 3, lettera b) oppure con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro.
Le misure tecniche e organizzative definite dall’Allegato VI del D.Lgs.81/08, si applicano a tutte
le attrezzature (marcate CE o meno), riguardano le procedure di lavoro corretto e in sicurezza
per tutelare i lavoratori nell’utilizzo delle macchine e costituiscono il recepimento della Direttiva
2001/45/CE “Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da
parte dei lavoratori durante il lavoro”.
Tali misure devono riguardare non solo l’uso normale della macchina, ma tutte le situazioni di
possibile utilizzo, comprese le operazioni di manutenzione.
Relativamente all’installazione e alla manutenzione delle macchine, il comma 4 dell’articolo 71
richiede che:
“Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti
di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni
d'uso e libretto di manutenzione”.
Il mancato adempimento da parte del datore di lavoro dell’obbligo di cui all’articolo 71, comma
4 del D.Lgs,81/08 è punito dall’articolo 87, comma 2, lettera c) del medesimo Decreto con la
pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Tale obbligo richiede innanzitutto una corretta installazione della macchina all’inizio del suo utilizzo, in conformità alle istruzioni del costruttore, con particolare riferimento a macchine complesse, quali ad esempio una linea di produzione nella sua interezza.
Tale obbligo impone poi al datore di lavoro una assidua e adeguata manutenzione della macchina, al fine di garantire nel tempo il mantenimento dei requisiti di salute e sicurezza e quindi
con particolare riferimento al mantenimento nel tempo delle caratteristiche dei dispositivi di sicurezza (ripari fissi o mobili, micro di sicurezza, comandi e indicatori, dispositivi di arresto di
emergenza, ecc.).
Relativamente poi alla possibilità o meno di modificare macchine realizzate secondo Direttive di
prodotto e quindi marcate CE, il comma 5 dell’articolo 71 specifica che:
“Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.459 [oppure del Decreto Legislativo 27 gennaio
2010 n.17], per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1,
ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modali tà di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore”.
Ciò significa che macchine realizzate secondo Direttive di prodotto e di conseguenza marcate
CE, possono essere modificate dall’utilizzatore solo se le modifiche migliorano le condizioni di
sicurezza della macchina e non comportano variazioni delle modalità di utilizzo e delle prestazioni originarie della macchina.
In caso contrario, le modifiche possono essere fatte, ma la macchina deve essere sottoposta
nuovamente alle procedure di immissione sul mercato previste dalla Direttiva Macchine (realizzazione del fascicolo tecnico della macchina, rispetto dei requisiti essenziali di salute e sicurez-
-- 5 --
za, marcatura CE, rilascio di dichiarazione di conformità da parte dell’esecutore della modifica,
redazione di istruzioni per l’uso).
In caso di modifiche alla macchina che non rispettino i requisiti di cui sopra, decade la presunzione che la macchina possieda i requisiti di salute e sicurezza garantiti dalla marcatura CE e
dalla dichiarazione di conformità originarie e pertanto la macchina non rispetta più i requisiti di
cui al già citato articolo 70, comma 1.
In conseguenza di ciò il datore di lavoro che mette a disposizione dei lavoratori macchine mo dificate senza il rispetto dei requisiti richiamati commette il reato penale di omessa ottemperanza all’articolo 71, comma 1 del D.Lgs.81/08 che come sopra specificato è sanzionato dall’ar ticolo 87, comma 2, lettera c) del medesimo Decreto con la pena dell’arresto da tre a sei mesi
o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
In merito poi all’ergonomia delle postazioni di lavoro delle macchine (siano esse realizzate o
meno secondo Direttive di prodotto) il comma 6 dell’articolo 71 impone che:
“Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia”.
Il datore di lavoro pertanto deve realizzare i posti di lavoro della macchina in maniera tale che
siano rispettati i requisiti ergonomici per tutti i lavoratori che la devono utilizzare, adottando di
conseguenza tutte le relative misure (pedane, impalcati, passerelle, postazioni di comando,
ecc.).
Tali misure devono riguardare non solo l’uso normale della macchina, ma tutte le situazioni di
possibile utilizzo, comprese le operazioni di manutenzione.
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A PROPOSITO DI STRESS LAVORO CORRELATO
Da Studio Cataldi - Quotidiano giuridico
http://www.studiocataldi.it
STRESS LAVORO-CORRELATO: LAVORARE A CONTATTO CON UN SUPERIORE TROPPO CONTROLLANTE
Di Laura Tirloni
Da quanto emerge da una ricerca dell’università australiana che è stata pubblicata su Plos One,
a generare stress nei lavoratori e a farli ammalare non sarebbe tanto la quantità dei carichi di
lavoro, ma il fatto di dover eseguire mansioni essendo sottoposti ad un eccessivo controllo da
parte dei superiori. Ossia, dover portare avanti una gran quantità di compiti sui quali si è privati della possibilità di esercitare un controllo.
Dallo studio emerge dunque quanto sia dannoso (tanto da poter determinare seri danni alla salute) lavorare a stretto contatto con un superiore pressante, troppo esigente ed eccessivamente controllante.
A conferma di ciò, un altro studio australiano capitanato dallo psichiatra Sam Harvey dell’Università del New South Wales, che si occupa di pazienti affetti da depressione, è stato condotto
su circa 7.000 soggetti di mezza età in stato di buona salute. La ricerca ha evidenziato che coloro che lavoravano in uffici caratterizzati da elevati livelli di stress usufruivano di almeno due
settimane o più di congedo malattia all’anno per gestire sintomi come la mancanza di respiro,
dolori al torace, nausea e insonnia. Un assenteismo che secondo lo psichiatra avrebbe potuto
essere facilmente evitato se il luogo di lavoro fosse stato meno stressante e più sano.
Sarebbe riduttivo, ovviamente, concludere che chi lavora troppo rischia di ammalarsi o cadere
in depressione. Ma da quello che emerge da questi studi ci sarebbero prove significative per affermare che una combinazione di marcate pressioni dall’alto e di basso controllo sul proprio lavoro possa favorire lo sviluppo di una malattia cardiovascolare e di sintomi psichici legati all’ansia e alla depressione.
E’ dunque fondamentale, da parte del lavoratore, avere la sensazione di poter esercitare un
controllo sul proprio lavoro, giorno per giorno. A un livello più ampio, risulta cruciale la sensazione di controllo che si può avere sull’organizzazione globale, sulla possibilità di evidenziare
problemi e proporre possibili soluzioni. Come in ogni lavoro che si rispetti, è proprio la parte
più creativa a risultare maggiormente gratificante e motivante rispetto a quella meramente
esecutiva ed è per questo che risulta importante che ad ogni lavoratore venga consentito un
relativo margine di gestione creativa del proprio operato, svincolata dal controllo esterno. Per il
bene del lavoratore e dell’azienda stessa.
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ANCORA SULLA SINDROME DEL BURN OUT: LE RIPERCUSSIONI SULLA SALUTE
Di Laura Tirloni
Sempre più spesso si sente parlare di burn out. Se ne è parlato anche nelle pagine di questo
sito con specifico riferimento alla professione forense.
Ma vediamo ora quali sono i risvolti psicologici del burn out.
Il termine letteralmente significa essere scoppiati, bruciati, esauriti, nella realtà rappresenta
una sindrome da stress che colpisce in particolare le cosiddette professioni “di aiuto” ed è tipi camente caratterizzata da vissuti di depersonalizzazione, sentimenti di cinismo, indifferenza e
malevolenza rivolti al contesto sociale lavorativo.
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Il burn out è solitamente indotto da uno squilibrio tra richieste lavorative e risorse disponibili e
coinvolge sia i soggetti, che il contesto organizzativo in cui questi lavorano. Si tratta quindi di
una sindrome multifattoriale, caratterizzata da sensazioni di logoramento psico-fisico, affaticamento e improduttività lavorativa, che può manifestarsi in coloro che operano nel sociale come
il personale infermieristico o i medici, gli insegnanti, gli assistenti sociali, i poliziotti, gli operatori di ospedali psichiatrici e per l’infanzia.
In altre parole, una modalità di risposta soggettiva ad un contesto lavorativo vissuto come eccessivamente stressante, in base alle risorse comportamentali o cognitive disponibili per fronteggiarlo.
Spesso è presente la sensazione di svuotamento emotivo, conseguente all’inaridimento del
rapporto con i colleghi; ma anche sentimenti di rifiuto e comportamenti negativi verso coloro
che richiedono o usufruiscono della prestazione professionale, oltre alla sensazione di percepirsi inadeguati e insoddisfatti rispetto al proprio lavoro. Possono manifestarsi apatia, irrequietezza, stanchezza, insonnia, depressione, senso di fallimento, di colpa, rabbia, negativismo, sospettosità, oltre a tachicardia, nausea, cefalea, ecc.
Occorre anche sottolineare come gli effetti negativi del burn out non coinvolgano solo il singolo, ma tutta l’utenza, alla quale viene fornito un servizio inadeguato. A determinarne l’insorgenza, che può essere suddivisa in diverse fasi, concorrono variabili di tipo individuale, socio-ambientale e lavorativo.
Nella prima fase, di entusiasmo idealistico, il soggetto desidera migliorare se stesso e il mondo, attraverso un ruolo lavorativo percepito come utile e prestigioso, o sperimenta vissuti, a
tratti onnipotenti, di influenza e controllo sull’altro.
Nella fase di stagnazione, l’operatore si rende conto che il lavoro non soddisfa del tutto i suoi
bisogni profondi e passa così ad un progressivo disinvestimento emotivo e motivazionale.
Nella fase di frustrazione, il soggetto non è più in grado di aiutare gli altri, si sente inutile,
svuotato, non apprezzato dai superiori e dall’utenza, può essere portato ad assentarsi spesso
dal lavoro e a diventare aggressivo.
Nell’ultima fase, quella di passaggio dall’empatia all’apatia, il soggetto può arrivare a sperimentare una sorta di “morte professionale”.
La problematica del burn out va sicuramente gestita sul piano della prevenzione prima, e una
volta che il problema si è manifestato, con un’attenta presa in carico del soggetto e un’accurata valutazione del contesto in cui il problema si è sviluppato.
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MORTE DA SUPERLAVORO: PER IL RISARCIMENTO VA PROVATO IL NESSO CAUSALE
Licia Albertazzi
Secondo la Sentenza n.9200 del 23 Aprile 2014 della Corte di Cassazione Civile, sezione lavo ro, è onere del danneggiato o, come nel caso di specie, dei suoi eredi, dimostrare la sussistenza di nesso causale tra patologia incorsa (infarto cardiaco che ha determinato la morte del dipendente di una nota casa automobilistica italiana) e l’attività lavorativa.
Secondo gli eredi il decesso sarebbe stato determinato dallo stress derivante dal rilevante carico di lavoro cui il familiare era periodicamente sottoposto. Per il giudice del merito, gli eredi
non avrebbero però soddisfatto l’onere della prova, oltre al fatto che lo stress da lavoro lamen tato sarebbe stato circoscritto ad un lasso temporale di pochi mesi, inidoneo a far sorgere
quella determinata patologia. Lasso temporale comunque molto distante rispetto al momento
specifico in cui si è verificato l’evento della morte.
Avverso tale sentenza ricorrono in Cassazione gli eredi lamentando violazione di legge e vizio
di motivazione.
Tra il periodo di presunto superlavoro e l’infarto cardiaco sarebbero decorsi più di due anni;
tale circostanza è stata accertata in corso di causa, mentre resta il fatto che i ricorrenti, anche
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a mezzo di testimoni, non sono riusciti a fornire prova incontrovertibile del nesso causale tra
condotta mantenuta ed evento dannoso.
Secondo la Cassazione, inoltre, i ricorrenti avrebbero formulato nuovamente quesiti attinenti al
merito, incorrendo in indebita duplicazione degli stessi, senza tener conto che il giudice di le gittimità può pronunciarsi soltanto su vizi specifici (violazione di legge, carenza o irragionevolezza della motivazione) i quali non devono derivare soltanto dalla denominazione formale degli
stessi, ma anche e soprattutto dal contenuto del ricorso. Esso viene dunque rigettato.
La Sentenza n.9200 del 23 Aprile 2014 della Corte di Cassazione Civile è consultabile all’indirizzo:
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=11148:cassazionecivile-sez-lav-23-aprile-2014-n-9200-sei-mesi-di-lavoro-stressante-e-infarto-del-dipendentenessun-risarcimento-del-danno-biologico-ai-familiari&catid=16:cassazione-civile&Itemid=60
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DONNE E LAVORO: AGENTI BIOLOGICI, AGENTI CHIMICI E TEMPERATURA
Da: PuntoSicuro
http://www.puntosicuro.it
29 aprile 2014
Una pubblicazione affronta le problematiche per le donne lavoratrici correlate all’esposizione a
diversi rischi lavorativi. Focus sul rischio da agenti biologici, sugli effetti del contatto con agenti
chimici pericolosi e sui problemi della temperatura.
Per favorire nelle aziende una valutazione che tenga conto delle differenze tra lavoratori maschi e femmine, riprendiamo il nostro breve viaggio attraverso le specificità dei principali rischi
lavorativi in ottica di genere.
Per farlo ci facciamo guidare ancora dalla pubblicazione, realizzata dall’INAIL, dal titolo “La sicurezza sul lavoro viaggia con le donne”, una pubblicazione che affronta i principali rischi presenti negli ambiti di vita e di lavoro e le problematiche specifiche per le lavoratrici.
Ci soffermiamo oggi in particolare sul rischio da agenti biologici, sugli effetti del contatto con
agenti chimici pericolosi e dei problemi di illuminazione, microclima, temperatura ed umidità.
DANNI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Anche attraverso il lavoro capillare di informazione condotto dall’INAIL conosciamo ormai abbastanza bene i rischi biologici in vari ambiti lavorativi (in modo particolare: settore sanitario,
laboratori clinici, agricoltura e zootecnia, industria alimentare, ecc.). E il D.Lgs.81/08 dedica
alla protezione dei lavoratori da agenti biologici l’intero Titolo X e relativi allegati, ricordando
che per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo (virus, batteri, ecc.), coltura cellulare, endoparassita umano che può provocare infezioni, allergie o intossicazioni.
Alcuni documenti si sono occupati anche dei casi di infezione della donna durante la gravidanza.
Infatti molti agenti biologici possono agire sul nascituro; essi possono essere anche trasmessi
successivamente durante e dopo il parto, nel corso dell’allattamento, o a seguito di altri tipi di
stretto contatto fisico tra madre e neonato.
Nel documento, che vi invitiamo a visionare, è presente un’utile tabella con alcuni dei microrganismi responsabili di malattia nel nascituro.
Ricordiamo, ad esempio che il virus della rosolia può portare ad aborto spontaneo, infezioni e
malformazioni fetali e il mycobacterium tubercolosis a tubercolosi polmonare, intestinale e
epatica.
Il documento sottolinea che la normativa vigente in Italia, in materia di tutela della lavoratrice
gestante, puerpera e nel periodo di allattamento, vieta:
 di adibire la donna in gravidanza, e fino a sette mesi dopo il parto, a lavori di assistenza e
cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per le malattie nervose e
mentali;
 l’esposizione della lavoratrice gestante agli agenti biologici: Toxoplasma e Virus della rosolia, a meno che non sussista la prova di un sufficiente stato di immunizzazione.
Inoltre la lavoratrice deve essere spostata ad altre mansioni nei casi in cui i Servizi ispettivi del
Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro
o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna. Nei casi in cui la lavoratrice non possa essere adibita ad altre mansioni, il Servizio ispettivo del Ministero del lavoro, può disporre
dell’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, sulla base di un accertamento medico e avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale.
EFFETTI DA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI
Se l’uso di agenti chimici classificati come pericolosi è molto diffuso e coinvolge molte attività
lavorative, vi sono anche agenti chimici classificati tossici per il ciclo riproduttivo.
E l’esposizione a tali agenti (sostanze o preparati) di lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo
di allattamento può:
 compromettere l’ esito della gravidanza, oppure;
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 provocare danni al feto, oppure;
 provocare danni al lattante allattato al seno (certi agenti passano nel latte materno).
Questi alcuni esempi di sostanze note per i loro effetti negativi sulla riproduzione femminile:
 monossido di carbonio (normalmente emesso come sottoprodotto di combustione);
 composti del piombo (impiegati, ad esempio, come pigmenti per vernici e pitture);
 dialchilftalati (usati come plastificanti per resine e plastiche);
 glicoleteri (presenti come solventi nelle vernici e nei prodotti per la pulizia dei vetri);
 antiparassitari (ad esempio Warfarin);
 farmaci (es. antimicotici, antiblastici).
Ricordiamo che gli agenti tossici per il ciclo riproduttivo sono riconoscibili da una specifica eti chettatura: una tabella nel documento mostra qualche esempio di “vecchia” e “nuova” etichettatura di pertinenza.
Anche riguardo agli agenti chimici pericolosi, il datore di lavoro per tutelare la salute delle lavoratrici ha l’obbligo di allontanarle dalle mansioni a rischio, per tutto il periodo della gravidanza
e fino a sette mesi dalla nascita del bambino. Le lavoratrici devono essere spostate ad altre
mansioni che non prevedano l’esposizione ad agenti tossici per il ciclo riproduttivo. Ove detto
spostamento non sia possibile, il Ministero del lavoro può disporre l’interdizione dal lavoro delle
interessate.
EFFETTI DA ILLUMINAZIONE, MICROCLIMA, TEMPERATURA ED UMIDITA’
I luoghi di lavoro, ci ricorda la pubblicazione, devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla
legge (Titolo II e Allegato IV del D.Lgs.81/08) e appropriati al tipo di utilizzo, dal punto di vista
della stabilità e solidità, dello spazio disponibile, della sicurezza dei pavimenti, delle porte, delle
scale, delle postazioni di lavoro, del controllo delle zone di pericolo, ecc.
Nel documento vengono presentati i fattori di rischio collegati al microclima, alla temperatura,
all’umidità e all’illuminazione degli ambienti di lavoro.
Concludiamo con qualche indicazione specifica per le lavoratrici relativa alla temperatura.
Durante la gravidanza l’esposizione a stress termico è meno tollerata dalla donna a causa delle
mutate condizioni fisiche che si verificano in tale periodo. A tale proposito le linee direttrici della Commissione delle Comunità Europee cosi recitano: “Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che perdano i sensi o che comunque risentano dello
stress da calore. Il rischio si riduce di norma dopo il parto ma non è certo con quanta rapidità
migliori la tolleranza. L’esposizione al calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. L’allattamento può essere pregiudicato a causa della disidratazione da calore. Il lavoro a temperature
molto fredde può essere pericoloso per le gestanti e i nascituri. Si dovrebbero mettere a disposizione indumenti caldi. I rischi aumentano comunque nel caso di un’esposizione a improvvisi
sbalzi di temperatura”.
Il documento dell’INAIL “La sicurezza sul lavoro viaggia con le donne”, edizione ottobre 2013 è
scaricabile all’indirizzo:
http://sicurezzasullavoro.inail.it/PortalePrevenzioneWeb/wcm/idc/groups/salastampa/documents/document/ucm_100983.pdf
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I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I RISCHI CHIMICI E BIOLOGICI
Da: PuntoSicuro
http://www.puntosicuro.it
30 aprile 2014
Un documento dell’Università del Salento si sofferma sui dispositivi di protezione individuale
fornendo informazioni sulla loro scelta, gestione e utilizzo. Focus sulla sicurezza in laboratorio,
l’uso dei guanti e i rischi chimici e biologici.
Tornare sul tema dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) cercando di offrire continui promemoria, per i lavoratori e le aziende, non solo in relazione all’importanza dei DPI, ma anche
in relazione alla loro scelta, gestione e utilizzo.
Per tornare sull’argomento possiamo fare riferimento a un documento pubblicato sul sito del
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali (DiSTeBA) dell’ Università del Salento in relazione al Corso di laurea in Scienze Biologiche e, in particolare, alla “sicurezza di laboratorio”.
In “Dispositivi di protezione individuale”, documento a cura della dottoressa Daniela Pacoda, si
ricorda che i dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere impiegati quando i rischi
non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da
mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Dopo aver ricordato quanto indicato sul Titolo III, Capo II del D.Lgs.81/08, l’autrice ricorda che
non costituiscono DPI:
 gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la
sicurezza e la salute del lavoratore;
 le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
 le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
 le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
 i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
 i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
 gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Dopo aver presentato la divisione in tre categorie dei DPI, il documento si sofferma sulla nota
informativa che deve essere rilasciata dal fabbricante e deve essere redatta nella lingua dello
stato in cui il DPI viene venduto. Deve contenere le istruzioni di deposito, impiego, pulizia e
manutenzione, disinfezione a cui può essere sottoposto il DPI. Tale nota deve inoltre contenere
l’indicazione sulla classe di protezione corrispondente ai livelli di rischio e i limiti di utilizzazione
nonché la data o il termine di scadenza (se previsto). Qualora il fabbricante non sia in grado di
determinare a priori la durata di un DPI deve, nella nota informativa, fornire all’utilizzatore tutte le indicazioni necessarie per la determinazione del termine di scadenza in base alle effettive
condizioni d’impiego, manutenzione e pulizia.
Il documento affronta poi la gestione dei DPI, come regolamentata dal D.Lgs.81/08 in relazione agli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori, e la certificazione CE.
Noi ci soffermiamo invece su quanto indicato riguardo ai requisiti dei DPI.
Per requisiti funzionali dei DPI si indica che le caratteristiche del dispositivo devono essere tali
da:
 essere in grado di neutralizzare il rischio specifico, vale a dire che il DPI deve essere concepito in modo da poter annullare o, quanto meno ridurre il più possibile, la probabilità di infortunio per la parte protetta;
 non limitare le funzioni operative (deve essere progettato in modo che, pur mantenendo
inalterate le caratteristiche protettive, siano limitate il meno possibile le capacità lavorati-
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


ve);
essere ben tollerato e accettato dal lavoratore e costruito in modo che non crei eccessivo
disagio;
essere resistente e duraturo;
essere economico, nei limiti del possibile.
Oltre ai requisiti funzionali, il DPI deve anche rispondere alle seguenti esigenze:
 adattabilità alla persona;
 adeguata solidità e resistenza agli agenti specifici;
 assenza di elementi o parti che possano costituire pericolo per l’operatore;
 facilità di impiego (ad esempio facilità di indosso e rapidità nel toglierlo in caso di necessità);
 costruzione semplificata al fine di consentire agevolmente le necessarie operazioni di pulizia, disinfezione e manutenzione;
 se del caso, colorazioni appropriate per una corretta identificazione o per evidenziare, per
esempio, la presenza sul dispositivo di sostanze pericolose;
 design appropriato per conferire il necessario comfort e tale da renderlo gradito all’operatore.
Riguardo ai requisiti dei materiali si ricorda che i materiali scelti per la costruzione dei DPI as sumono un ruolo determinante ai fini dell’efficienza del dispositivo stesso. E il mantenimento
delle caratteristiche di protezione può essere influenzato negativamente dalle condizioni ambientali particolari in cui il dispositivo è chiamato ad operare. Senza dimenticare che i materiali
che vengono a trovarsi a diretto contatto con la epidermide devono avere compatibilità con la
stessa. Inoltre devono essere meccanicamente resistenti a tutte le operazioni di manutenzione
e sterilizzazione, se necessarie.
Ci soffermiamo ora molto brevemente su alcune delle informazioni offerte dal documento sulla
protezione degli arti superiori.
Protezione che si realizza tramite guanti ma anche con protettori dell’avambraccio. Le categorie di rischi da cui proteggersi sono molteplici e molteplici sono quindi le tipologie di guanti
ognuna delle quali viene perciò sottoposta a prove specifiche.
Ad esempio ci sono guanti di protezione contro:
 i rischi meccanici e fisici: si utilizzano per la protezione da aggressioni fisiche e meccaniche
causate da abrasione, taglio da lama, foratura, strappo e taglio da urto: ne esistono molti
tipi e in vari materiali (cuoio, tela, sintetici) per adattarli il più possibile all’uso specifico;
 contro i prodotti chimici ed i microrganismi: per la scelta del guanto adatto è di essenziale
importanza controllare verso quali sostanze e a quali concentrazioni sono stati testati è
perciò necessario consultare sempre la nota informativa; i materiali più comunemente utilizzati sono lattice, nitrile, butile, PVC ecc.; per quelli privi di supporto tessile all’interno è
possibile utilizzare un sottoguanto in maglia che eviti il contatto diretto con la pelle; si ricorda che non è trascurabile la percentuale di persone allergiche al lattice è bene perciò accertarsi di tali condizioni personali prima di fornire guanti di questo materiale, in questi casi
è necessario consultare anche il medico competente.
Riguardo alla protezione da agenti chimici e agenti biologici, si sottolinea che le due caratteristiche principali che determinano il comportamento dei guanti, relativamente alla protezione
chimica, sono rappresentate dalla resistenza alla penetrazione (passaggio dell’agente chimico
attraverso i pori, le cuciture, le linee di saldatura, altre aperture o imperfezioni del materiale) e
alla permeazione (processo mediante cui la sostanza chimica attraversa a livello molecolare il
materiale costituente il guanto).
In particolare per proteggere dai rischi biologici i guanti devono essere resistenti alla penetrazione.
Riportiamo alcune note tratte dal documento per l’uso dei guanti utilizzabili in laboratorio:
 i guanti monouso non devono mai essere riutilizzati;
 tutti i guanti proteggono solo a breve termine in quanto nel tempo tutti, con diversi gradi,
consentono la permeazione della maggior parte dei composti organici in maniera proporzio-
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
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




nale al loro spessore;
devono essere indossati tutte le volte che esiste un potenziale rischio di contatto con la pelle;
per la scelta del materiale è necessario riferirsi alle tabelle specifiche; se il rischio è sconosciuto sono raccomandati come minimo guanti in gomma nitrilica; il tipo di guanti da utilizzare dovrebbe essere comunque specificato nella procedura operativa standard;
devono essere tolti prima di toccare superfici che non devono essere contaminate (maniglie, telefono ecc.);
guanti speciali devono essere utilizzati per i materiali caldi o abrasivi (ad esempio vetreria
rotta): questi guanti non sono adatti a maneggiare prodotti chimici;
i guanti devono essere tolti avendo cura di rovesciarli e quindi vanno messi fra i rifiuti peri colosi;
è necessario lavarsi sempre le mani dopo essersi tolti i guanti;
in caso di versamento sui guanti è necessario toglierli e lavarsi subito le mani;
alcune manipolazioni (ad esempio cancerogeni ed antiblastici) necessitano dell’utilizzo di
due paia di guanti.
Concludiamo ricordando che il documento si sofferma non solo su altre tipologie di guanti (ad
esempio contro il calore, il fuoco o il freddo) ma anche su altre tipologie di DPI:
 per la protezione degli occhi e del viso;
 per la protezione dell’udito;
 per la protezione delle vie respiratorie;
 per la protezione del corpo.
Il documento “Dispositivi di protezione individuale” a cura della dottoressa Daniela Pacoda
pubblicato sul sito del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell’Università del Salento è scaricabile all’indirizzo:
http://www.disteba.unisalento.it/c/document_library/get_file?uuid=ddc4773e-67fb-48a9a5e2-a7fcefb19709&groupId=6046092
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SCUOLA: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO
Da: PuntoSicuro
http://www.puntosicuro.it
05 maggio 2014
di Tiziano Menduto
Un intervento si sofferma sullo stress lavorativo nella scuola con riferimento a dati scientifici,
fattori specifici di stress e presupposti normativi. Criteri, metodologia e indicazioni su chi effettua la valutazione e a chi deve essere riferita.
Recentemente il nostro giornale ha affrontato i rischi psicosociali, i rischi correlati al burn out e
allo stress lavoro correlato, il rischio di patologie psichiatriche nel mondo della scuola.
Per arrivare ad indicazioni precise sulla valutazione del rischio mirata agli istituti scolastici, presentiamo un documento pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XIV - Ambito Territoriale della Provincia di Massa Carrara. Un documento relativo ad seminario, che si è tenuto a Marina di Carrara il 6 settembre 2013, dal titolo “Valutazione e gestio ne dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato nelle scuole”.
L’intervento “Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro correlato nella scuola - Requisiti minimi previsti dalla normativa”, a cura del dottor Giovanni Galli (Dipartimento della Prevenzione Azienda USL 1 Massa Carrara) si sofferma innanzitutto sull’importanza dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato in genere e con specifico riferimento al personale docente.
Ad esempio riguardo ai docenti i dati scientifici riportano:
 usura psicofisica degli insegnanti: 8.000 pubblicazioni internazionali;
 Italia: rischio di patologia psichiatrica negli insegnanti doppio rispetto a impiegati e personale sanitario;
 Francia (Consiglio Economico e Sociale Transalpino): rischio suicidi particolarmente importante fra gli insegnanti;
 Giappone: triplicate le assenze per malattie psichiatriche fra i docenti nel periodo 1995 –
2004;
 2008: indagine sugli insegnanti patrocinata da Ministero dell’Istruzione (necessità di formazione per dirigenti scolastici e docenti per il rischio patologie psichiatriche);
 studi ASL Torino e Verona: motivazioni per l’accertamento medico-collegiale dell’idoneità al
lavoro degli insegnanti di natura psichiatrica nella metà, circa, dei casi;
 studio università Pavia: 30% degli insegnanti fa uso di psicofarmaci;
 studio sindacati europei scuola 2007: l’insegnamento fra le professioni a maggior rischio
stress e salute mentale.
Dopo aver riportato anche dei dati sugli studi sul burn out degli insegnanti, l’intervento si sofferma in modo specifico sui fattori lavorativi di stress nella scuola:
 rapporto con studenti/alunni e genitori lungo, protratto nel tempo ed estenuante;
 confronto con stile di vita sempre più multietnico e multiculturale per l’aumento del numero
degli studenti extracomunitari;
 aumento del numero di alunni disabili nelle classi;
 classi numerose;
 delega educativa da parte della famiglia;
 costante necessità di aggiornamento con particolare riferimento alle tecnologie informatiche
e di comunicazione;
 situazione di precariato;
 conflittualità tra colleghi;
 continuo susseguirsi di riforme scolastiche;
 livellamento del ruolo degli studenti rispetto a quello dei docenti;
 passaggio dall’individualismo al lavoro di equipe;
 inadeguato ruolo istituzionale riconosciuto alla professione e sua svalutazione in favore del
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
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successo e del guadagno;
carichi di lavoro eccessivi;
risorse didattiche inadeguate;
programma da svolgere troppo ampio;
organizzazione degli orari delle lezioni inadeguata;
regolamenti di funzionamento non chiari;
flussi di comunicazione interna inadeguati;
frequenza delle riunioni inadeguata;
isolamento individuale;
percorso di carriera inadeguato;
inconsapevolezza dei rischi professionali connessi alle helping-profession.
L’intervento presenta poi i presupposti normativi, anche con riferimento alle indicazioni della
Commissione Consultiva Permanente, relativi alla valutazione e gestione del rischio da stress
lavoro-correlato con particolare riferimento a:
 chi effettua la valutazione;
 chi deve essere coinvolto nella valutazione;
 a quali soggetti deve essere riferita la valutazione;
 quali criteri deve rispettare la metodologia di valutazione.
Ad esempio riguardo a chi effettua la valutazione nella scuola si indica che deve essere garan tita la partecipazione di tutte le componenti scolastiche: dirigente scolastico o il suo vicario/
collaboratore; Responsabile SPP (o un addetto SPP, se il responsabile è esterno); Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (se nominato o eletto); medico competente (se
nominato); Responsabile della Qualità (se la scuola è certificata); Coordinatore (ove esista
questa figura); Rappresentanti di tutte le professionalità; Eventuali consulenti esterni.
In particolare deve essere garantita la partecipazione dei soggetti che, per capacità, esperienza
e anzianità di servizio, sono a conoscenza delle reali condizioni lavorative e che, per competenza sull’argomento, sono in grado di apportare un valido contributo all’analisi del rischio. E deve
essere garantita una adeguata formazione del personale che effettua la valutazione.
Riguardo invece a quali soggetti deve essere riferita la valutazione si sottolinea che le Indicazioni della Commissione Consultiva Permanente fanno riferimento a: estensione della valutazione a tutti i lavoratori compresi dirigenti scolastici e preposti; valutazione non riferita a sin goli lavoratori (evitare possibili effetti discriminativi); valutazione riferita a gruppi omogenei di
lavoratori individuati dal datore di lavoro nel rispetto del criterio di esposizione a rischi dello
stesso tipo tenendo conto dell’effettiva organizzazione aziendale.
Alla luce di ciò, questi sono i gruppi omogenei di lavoratori cui riferire la valutazione nella scuola:
personale appartenente ad un medesimo contesto organizzativo, ambientale e relazionale
(stesso tipo di scuola, stessa sede scolastica);
personale esposto a rischi dello stesso tipo (personale docente; personale amministrativo; personale ausiliario; personale tecnico).
In merito ai criteri e alla metodologia di valutazione l’intervento approfondisce la fase obbliga toria (preliminare) e la fase eventuale (approfondimento), ricordando che la valutazione del rischio richiede, obbligatoriamente, l’analisi della sua componente lavorativa e degli effetti negativi sull’organizzazione aziendale mentre l’analisi della sua componente soggettiva non è indispensabile quando l’analisi obbligatoria consenta di escludere la presenza di elementi di rischio
rilevanti o di verificare l’efficacia degli interventi correttivi effettuati in riferimento a quelli
eventualmente individuati.
Vengono poi riportati gli aspetti del lavoro nella scuola in relazione ai quali possono verificarsi
condizioni potenzialmente stressogene, con riferimento a:
 contesto e ambiente del lavoro: regolamento scolastico; assegnazione degli insegnanti alle
classi; orario di servizio; obiettivi e priorità del lavoro; sistema di ascolto e gestione delle
problematiche del personale; aspetti ambientali (microclima, illuminazione, rumorosità
esterna e rimbombo nei locali, pulizia e ordine degli ambienti, spazi esterni, sede scolastica
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

facilmente raggiungibile);
contenuto del lavoro personale docente: valutazione dell’apprendimento degli allievi; principi e messaggi educativi; formazioni delle classi; possibilità di svolgere il lavoro entro i tempi stabiliti senza eccessive pressioni (numero di allievi, presenza di insegnanti di sostegno,
etc.); informazioni a allievi e famiglie sul percorso didattico e sul processo insegnamento –
apprendimento;
contenuto del lavoro personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario): definizione dei
compiti; equità nella distribuzione dei carichi di lavoro; interruzioni del lavoro; svolgimento
in contemporanea di più compiti; variabilità del carico di lavoro; adeguatezza delle attrezzature di lavoro (informatiche, apparecchiature per i laboratori, ecc.).
Concludiamo segnalando che il documento, riguardo alla fase preliminare e ai criteri della valutazione, si sofferma in particolare su:
 coerenza all’interno dei consigli di classe/team sui criteri di valutazione dell’apprendimento
degli allievi;
 condivisione, all’interno dei consigli di classe/team, dei principi e dei messaggi educativi;
 approvazione e sostegno, da parte del dirigente scolastico, del ruolo educativo degli inse gnanti;
 conoscenza e rispetto del regolamento d’istituto da parte del personale scolastico;
 condivisione dei criteri per l’assegnazione degli insegnanti alle classi.
Il documento “Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro correlato nella scuola - Requisiti minimi previsti dalla normativa”, a cura del dottor Giovanni Galli (Dipartimento della Prevenzione Azienda USL 1 Massa Carrara) è scaricabile all’indirizzo:
http://www.uspms.it/formazione/2013-2014/stress/slc%20scuole%20seminario
%206%209%2013%20galli.pdf
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