ASCENSORI E MONTACARICHI IN SERVIZIO PRIVATO – QUADRO NORMATIVO. Il Decreto D.P.R. 30 aprile 1999 n°162 di recepimento della Direttiva Ascensori 95/16/CE, è il dispositivo di legge che regolamenta tutti gli aspetti di carattere tecnico ed amministrativo in materia di ascensori. In particolare detta nuove regole per l’immissione sul mercato di un nuovo ascensore chiarendo quali sono i soggetti interessati, le rispettive responsabilità e le procedure da adottare per la messa in esercizio di un nuovo impianto ascensore. Parimenti, viene regolamentato il nuovo regime delle verifiche, aprendo il mercato a Soggetti nuovi (gli Organismi Notificati) con compiti e responsabilità che, nel regime previgente, erano prerogativa dell’Ente Pubblico. SOGGETTI COINVOLTI Il nuovo quadro normativo prevede il coinvolgimento, a vario titolo di una serie di soggetti: Il proprietario di un ascensore ovvero di uno stabile in cui è installato un ascensore ovvero ancora l’amministratore di un condominio o di una comunione di beni in cui sia presente un ascensore, i quali hanno compiti e responsabilità inerenti la messa in esercizio e la gestione dell’impianto. Il costruttore o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che ha l’obbligo di immettere sul mercato un prodotto rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza e salute stabiliti dalla Direttiva Ascensori. L’installatore, che è tenuto ad installare impianti secondo le indicazioni fornite dal costruttore e nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti ed a redigere la dichiarazione CE di conformità. Il manutentore, che deve essere in possesso in possesso di requisiti previsti dal DPR 162/99, all’articolo 15 e provvede alla manutenzione degli impianti di ascensore. Costruttore/mandatario, installatore e manutentore possono coincidere in un unico soggetto. Gli Organismi notificati - soggetti nuovi rispetto alla normativa previgente- che hanno i seguenti compiti: 9 effettuano, nei casi previsti, la valutazione di conformità CE degli impianti di nuova installazione; 9 certificano i sistemi di qualità dei costruttori che intendono operare secondo le procedure di Garanzia di qualità previste dalla Direttiva; 9 certificano i componenti di sicurezza degli ascensori; 9 eseguono, dietro incarico del proprietario, le verifiche periodiche biennali e le verifiche straordinarie sugli impianti in esercizio. LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL DPR 162/99 Abolizione del installazione. collaudo (omologazione dell'ISPESL) per ascensori di nuova Con l’entrata in vigore del DPR 162/99, viene profondamente rivoluzionato il regime che fino a quel momento aveva regolato la messa in servizio degli ascensori. Tale regime, regolato dalla Legge 1415 del 42, prevedeva che il Proprietario/Amministratore facesse collaudare all’ente pubblico preposto (ENPI e successivamente ISPESL o, nel caso di ascensori nelle fabbriche, l’Ispettorto del Lavoro) l’impianto d’ascensore e che una volta collaudato l’impianto ne richiedesse la licenza d’esercizio. Ciò che prima veniva definito “collaudo” diventa, con il recepimento della Direttiva ascensori, “procedura di valutazione della conformità” che può avvenire secondo diverse modalità (Moduli) descritte negli allegati alla Direttiva. Attraverso tale valutazione l’installatore procede alla marcatura CE dell’ascensore e la consegna al Proprietario/Amministratore insieme all’attestato CE di conformità - quando presente - ed alla documentazione tecnica dell’impianto. In buona sostanza la marcatura CE di un ascensore è l’atto conclusivo del processo di valutazione di conformità che attesta la rispondenza dell’impianto ai cosiddetti RESS Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute stabiliti dall’Allegato I della Direttiva. Una volta ottenuta la dichiarazione di conformità CE il Proprietario/Amministratore mette in esercizio l’impianto e lo comunica al Comune competente. Dichiarazione di conformità CE e documentazione allegata La dichiarazione CE di conformità, rilasciata in originale dall’installatore, deve comprendere i seguenti elementi: 9 dati identificativi dell’installatore; 9 dati identificativi dell’impianto compreso il numero di serie; 9 indirizzo dell’installazione; 9 data dell’installazione; 9 riferimenti normativi e tecnici; 9 eventuali riferimenti all’Organismo notificato incaricato alla valutazione CE utilizzata. L’installatore allega alla dichiarazione CE di conformità: 9 un fascicolo tecnico contenente tutti i dati significativi dell’impianto e l’elenco dei componenti di sicurezza (libretto dell’impianto); 9 un registro per l’annotazione delle verifiche semestrali del manutentore e degli interventi straordinari quali modifiche, grandi riparazioni ed incidenti; 9 il libretto d’istruzioni per l’uso, la manutenzione e la manovra di soccorso; 9 eventualmente, copia dell’attestato CE di conformità rilasciato dall’organismo incaricato dall’installatore della valutazione di conformità; 9 in alternativa, copia dell’attestato CE di conformità rilasciato dall’organismo incaricato della certificazione del sistema di qualità dell’installatore. Marcatura CE e targa in cabina La marcatura CE deve essere apposta in ogni cabina di ascensore in modo chiaro e visibile. Inoltre il Proprietario/Amministratore deve esporre in ogni cabina di ascensore le avvertenze per l’uso ed una targa recante le seguenti indicazioni: 9 9 9 9 pagina 2 soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche; installatore e n° di fabbricazione; n° di matricola; portata complessiva in kg e numero massimo di persone. Comunicazione di messa in esercizio Il Proprietario/Amministratore è tenuto a presentare al Comune entro 10 gg. dalla data di emissione della Dichiarazione CE di conformità la seguente documentazione: 9 indirizzo dello stabile di installazione; 9 portata (kg), corsa (m), velocità (m/s), numero di fermate, e tipo di azionamento; 9 indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge n. 46/90,cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto; 9 la copia della dichiarazione CE di conformità; 9 l’indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche che abbia accettato l’incarico. Immatricolazione dei nuovi ascensori: competenze comunali. Ai Comuni è stato affidato un ruolo centrale per quanto riguarda la tenuta e l’aggiornamento dell’archivio anagrafico degli impianti installati sul proprio territorio. Ricevuta la documentazione trasmessa dal Proprietario/Amministratore il Comune assegna all’impianto, entro 30 giorni un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al legale rappresentante (amministratore), dandone contestuale notizia al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche. Comunicazione di messa in esercizio dell’ascensore. In tale 9 9 9 dichiarazione deve essere riportato: indirizzo dello stabile di installazione; portata (kg), corsa (m), velocità (m/s), numero di fermate, e tipo di azionamento; indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge n. 46/90 e munita di certificato di abilitazione incaricata dall’utente con regolare contratto di manutenzione dell’impianto; Obbligo di affidamento dell’incarico e abolizione del monopolio pubblico sulle verifiche. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alle verifiche provvedono: 9 l’Azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, (…), 9 la Direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole, 9 gli organismi di certificazione notificati (ad es. CERVINO), 9 con i propri tecnici muniti di laurea in ingegneria. Le verifiche sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e l’ottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell'impianto. (…) Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto. pagina 3 Regolamentazione delle verifiche straordinarie Il Proprietario è tenuto a richiedere la verifica straordinaria ai Soggetti preposti (ad es. l’Organismo notificato CERVINO) nei seguenti casi: 1. 2. 3. a seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, per la rimessa in servizio dell'ascensore a seguito di incidenti di notevole importanza, anche se non causa di infortunio, a seguito di modifiche o trasformazioni dell’impianto tra cui, ad esempio: a. il cambiamento velocità, della portata o della corsa; b. il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico; c. la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindrico - pistone, delle porte di piano, delle difese del vano o di altri componenti principali. Le spese per l'effettuazione delle verifiche straordinarie sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto. Verifiche straordinarie: comunicazioni da inoltrare al Comune. A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo l’Organismo Notificato, così come gli altri Soggetti preposti alle verifiche, è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune di appartenenza per il Provvedimento di competenza vale a dire la disposizione di fermata dell’impianto. Analogo obbligo ricorre nei confronti della Ditta di manutenzione; infatti, qualora individui una situazione di pericolo, l’art. 15 stabilisce che debba informare immediatamente il proprietario, il Comune ed il Soggetto incaricato dell’esecuzione delle verifiche periodiche. Anche in caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante devono darne immediata notizia al competente Ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell'impianto. pagina 4