LA DIRETTIVA CE PER IL SETTORE ASCENSORI DPR 162/99 REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 95/16/CE SUGLI ASCENSORI E DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI PER LA CONCESSIONE DEL NULLA OSTA PER ASCENSORI E MONTACARICHI NONCHÉ DELLA RELATIVA LICENZA DI ESERCIZIO CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREVENZIONE INFORTUNI VIA CASILINA, 7/L 00182 ROMA C CE EN NP PII LA DIRETTIVA CE PER IL SETTORE ASCENSORI REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA ASCENSORI Il 10 giugno 1999 e’ stato pubblicato il D,P.R. 30 aprile 1999 n. 162 regolamento attuattivo del recepimento italiano della Direttiva 95/16 CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori. "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio" − Il decreto suddetto si applica a partire dal quindicesimo giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e cioè dal 26/06/1999. − L’applicazione del decreto riguarda gli ascensori nuovi cioè quelli che vengono immessi per la prima volta sul mercato dell'Unione Europea. − Per la messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato, il proprietario od un suo legale rappresentante deve comunicare al Comune, competente per territorio, la messa in esercizio dei montacarichi e degli ascensori non destinati al servizio pubblico di trasporto. Questa comunicazione deve essere effettuata entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dall’installatore. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL'IMPIANTO E' costituita dalla dichiarazione di conformità CE dei componenti di sicurezza, elencati nell'allegato IV della legge, e dalla dichiarazione CE di conformità redatta dall'installatore dell'ascensore. (L'installatore dell'ascensore è: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione). La comunicazione del proprietario al Comune deve contenere: a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l’impianto; b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento; c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del montacarichi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459; d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 6, comma 5 di cui si è detto prima; e) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico. − L'Ufficio competente del Comune assegna all'impianto entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche. − Quando si apportano modifiche costruttive il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni dei presente regolamento, invia la comunicazione il Comune competente per territorio nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche. − E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni all’Autorità competente NORME FINALI E TRANSITORIE Nelle norme finali e transitorie. fino alla data del 30/06/1999, è data facoltà di commercializzare e mettere in servizio ascensori che rispondano alla normativa previgente alla data di entrata in vigore del D.P.R in esame. Quanto precede riguarda anche i componenti di sicurezza. Per gli ascensori di cui sopra e per tutti quelli già installati, ma non ancora collaudati, e privi della certificazione CE di conformità, ovvero della licenza di esercizio, si potrà procedere, entro i termini stabiliti dal D.P.R 162/99 e successive proroghe, alla loro normalizzazione con la trasmissione in Comune da parte del proprietario dell'ascensore, dell’esito del collaudo positivo effettuato ai sensi delle norme vigenti: a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL); b) da un organismo di certificazione notificato; c) dall’installatore avente il proprio sistema di qualità certificato, ai sensi del presente regolamento; d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo. Copia della documentazione di collaudo, qualora non sia stata rilasciata dall'ISPESL, dovrà essere trasmessa a questo organo di controllo (ISPESL). Anche in questo caso va attivata la prassi della comunicazione al Comune con i contenuti già descritti per gli ascensori messi in servizio dopo il 30/06/1999. C CE EN NP PII LA DIRETTIVA CE PER IL SETTORE ASCENSORI VERIFICHE PERIODICHE Il D.P.R in oggetto prescrive l'obbligo di verifica biennale per tutti gli ascensori e montacarichi preesistenti e/od installati dopo il 30/06/1999. Il proprietario od il suo legale rappresentante può affidare l'incarico di tale verifica a: 1) Azienda sanitaria locale competente per territorio. 2) ARPA dove le regioni hanno provveduto alla loro regolamentazione 3) Ministero del Lavoro (direzione provinciale) per gli impianti che operano nelle aziende industriali e/od agricole. 4) Organismi di certificazione notificati. Le verifiche devono essere effettuate da tecnici forniti di laurea in ingegneria Il soggetto verificatore rilascia al proprietario ed alla ditta incaricata di manutenzione copia del verbale relativo che nel caso abbia avuto esito negativo, dovrà, sempre a cura del soggetto verificatore, essere inoltrata al Comune competente per i provvedimenti del caso. VERIFICHE STRAORDINARIE Gli impianti la cui verifica periodica abbia avuto esito negativo, sono assoggettati a verifica straordinaria che va eseguita dallo stesso soggetto incaricato delle verifiche. Anche in caso di incidenti di notevole importanza il proprietario o chi per esso dà comunicazione dell'accaduto al Comune che dispone il fermo dell'impianto. Per la rimessa in servizio necessita una verifica straordinaria da parte dell'organo di controllo. Sia per le verifiche periodiche che per quelle straordinarie il proprietario deve fornire i mezzi (carichi) e gli aiuti (manutentori) indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell'impianto. MANUTENZIONE La manutenzione deve essere affidata a Ditta o persona qualificata: in ogni caso gli interventi devono essere effettuati da personale abilitato. Il manutentore provvede periodicamente (quindicinalmente o mensilmente a seconda delle ore di utilizzo dell’impianto cioè fino a 6 ore giornaliere quindicinale, fino a 3 ore giornaliere mensilmente) e secondo le esigenze dell'impianto: 1. a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare delle porte dei piani e delle serrature; 2. a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene; 3. alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti; Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori e almeno una volta all'anno per i montacarichi: 1. a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; 2. a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi; 3. a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra; 4. ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui deve essere dotato l'impianto. LIBRETTO E TARGA Gli impianti preesistenti sono già provvisti di libretti (ex ENPI od ISPESL) dove possono venire allegati i verbali delle verifiche ed i documenti che via via vengono agli atti per modificazioni a seguito di ristrutturazione degli impianti. Per i nuovi impianti si può fare ricorso ad un modello analogo a quello utilizzato dall’ ISPESL, che in ogni caso può, all'occorrenza, essere reso più snello e funzionale dal soggetto incaricato delle verifiche. Ogni cabina deve essere provvista di cartello con le avvertenze per l'uso (fornito dal costruttore) e di targa recante le seguenti indicazioni: 1. soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche; 2. installatore e numero di fabbricazione; 3. numero di matricola; 4. portata complessiva in chilogrammi; 5. numero massimo di persone. C CE EN NP PII LA DIRETTIVA CE PER IL SETTORE ASCENSORI ADEGUAMENTO IMPIANTI PREESISTENTI Nel D.P.R citato l'adeguamento viene richiesto nel caso di ristrutturazione di una certa importanza. In ogni caso si è del parere di programmare via via l'adeguamento degli impianti realizzando la priorità seguente: 1. Parapetto sul tetto cabina quando la distanza fra cabina e parete supera 0.30 m 2. Mezzi di comunicazione bidirezionali che consentono di ottenere un collegamento permanente con un servizio di soccorso. Presenza di un limitatore di carico che non consenta il comando in caso di supero della portata massima COSA OFFRE IL CENPI Per l'attuazione delle procedure previste dalla Direttiva Ascensori e per la marcatura CE e' richiesto l'intervento di un Organismo notificato. Il CENPI è stato notificato ai sensi della direttiva 95/16/CE al Ministero Competente con particolare riferimento a: - ESAME CE DI TIPO (allegato V) - ESAME FINALE DI TIPO (allegato VI) - VERIFICA PRODOTTO UNICO (allegato X) Nel contempo il CENPI assolve ai requisiti richiesti per assolvere al collaudo degli ascensori già installati ed ancora in sofferenza di controllo iniziale. Presentazione del CENPI Il Consorzio CENPI, operante su tutto il territorio nazionale, ha come obiettivo l’istituzione di un’organizzazione tecnicoamministrativa comune, qualificata attraverso accreditamenti abilitazioni ed autorizzazioni pubbliche, finalizzata a favorire lo studio, la realizzazione, il consolidamento, lo sviluppo e l’implementazione della sicurezza e della prevenzione degli infortuni, con riguardo alle macchine, impianti e attrezzature di lavoro, attraverso : • la formazione e l’informazione del personale, • lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo, verifica, collaudo, omologazione, controllo tecnico e certificazione di macchine, attrezzature di lavoro, impianti, prodotti, veicoli, regolamentati da normative nazionali, europee ed internazionali. Nei settori della prevenzione infortuni, dell’igiene e sicurezza del lavoro, della ergonomia e della fisiologia umana, il Consorzio ha per oggetto la fornitura a persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, delle seguenti attività: ¾ Certificazioni di prodotto, in qualità di organismo di certificazione in relazione a recepimento di Direttive Europee interessanti la sicurezza quali : • Direttiva Macchine (392/89 CEE), • Direttiva Ascensori (95/16 CE) ¾ Omologazione, collaudi e verifiche di macchine, impianti ed attrezzature di lavoro soggette a controlli obbligatori previsti dal quadro normativo vigente quali ad esempio : • Mezzi di sollevamento e trasporto cose e persone • Impianti ed attrezzature elettriche • Apparecchi a pressione • Impianti a pressione ¾ Verifiche tecniche in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro relativamente a macchine, veicoli, impianti, accessori, attrezzature e componenti di sicurezza, in rapporto alla vigente legislazione nazionale, europea ed internazionale; ¾ Organizzazione di corsi di formazione professionale sull'uso delle macchine Per ulteriori informazioni contattare: CENPI ROMA , via Casilina, 7/L - 00182 Roma tel./ fax 06-7012790 CENPI BRESCIA, via Malta, 12 - 25124 Brescia tel. 030-220414 CENPI BARI, via Magna Grecia, 11- 70126 Bari tel. 080-5559547 CENPI CATANIA, via Malta, 88 - 95127 Catania tel. 095-7225445 CENPI LECCO, via Pian Sciresa, 3 – 23864 Malgrate – LC tel. 0341 200327 CENPI PALERMO via Redipuglia, 32 – 90014 Casteldaccia – PA tel. 091 941021 CENPI SONDRIO Via Largo Pedrini, 1/l tel. 0342.515315 CENPI TORINO, strada per Torino, 49 – 10043 Orbassano – TO tel. 011 9040746 CENPI TREVISO, via dell’Industria, 12 – 31050 Vedelago – TV tel. 0423 401628 CENPI VENEZIA, via Palazzo, 9 – 30174 Mestre – VE tel. 041 959422 C CE EN NP PII ® CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREVENZIONE INFORTUNI Organismo Notificato N° 0934 Ministero Attività Produttive ASCENSORI e MONTACARICHI Listino prezzi Il CENPI Organismo autorizzato dal MINISTERO ATTIVITA’ PRODUTTIVE con D.M. 24/03/ 2000 G.U. n. 91/2000 (NOTIFIED BODY N.0934) svolge verifiche e collaudi ai sensi del DPR 162/99. Copertura assicurativa € 2.582.284,49 Con riferimento alla specifica attività degli ascensori e montacarichi il CENPI, onde offrire la massima copertura dei committenti, ha predisposto i seguenti servizi: SERVIZI ISTITUZIONALI: VERIFICA PRODOTTO UNICO allegato X DPR 162/99 collaudi per il nuovo regime Destinatari del servizio: Installatori Costo della prestazione € 517,00 VERIFICHE STRAORDINARIE art. 14 DPR 162/99 verifiche previste per gli apparecchi modificati Destinatari del servizio: Proprietari Riattivazione impianto, piccole modifiche ( sostituzione quadro – linee elettriche – argano – etc.) Costo della prestazione € 155,00 Grossi interventi di riparazione o ammodernamento impianto ( sostituzione impianto, modifiche sostanziali quali variazione corsa o aumento di velocità, oppure insieme di piccole modifiche ) Costo della prestazione € 260,00 VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI art. 13 DPR 162/99 verifiche obbligatorie previste con periodicità biennale Destinatari del servizio: Proprietari Costo della prestazione € 155,00 Rilascio duplicato libretto di omologazione Costo della prestazione € 15,00 SERVIZI VOLONTARI: Destinatari del servizio: Proprietari e/o Amministratori A maggiore copertura delle esigenze sulla responsabilità degli amministratori si propongono i seguenti servizi volontari VERIFICHE PERIODICHE ANNUALI verifiche annuali (soddisfacenti altresi’ le verifiche obbligatorie previste con periodicità biennale) CENPI Sede legale: 00182 Roma- via Casilina, 7/L Reg. Soc. Trib. Roma 153041/1999 – R.E.A. di Roma al n. 925077 – C.F. e P.I. n. 05817621005 – Fondo Consortile € 104.000,00 Ufficio di Presidenza e Sede operativa: 25124 Brescia via Malta, 12 int.145 – Tel 030.220414 – 030.2425698-Fax 030.2424183 ® CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREVENZIONE INFORTUNI Organismo Notificato N° 0934 Ministero Attività Produttive ASCENSORI e MONTACARICHI Listino prezzi Costo della prestazione € 104,00 FORMAZIONE PERSONALE D’EMERGENZA Corso di formazione per condomini addetti agli interventi di emergenza (es manovre a mano per il recupero delle persone bloccate in ascensore) Costo della prestazione (sino 3 persone) € 52,00 CENPI Sede legale: 00182 Roma- via Casilina, 7/L Reg. Soc. Trib. Roma 153041/1999 – R.E.A. di Roma al n. 925077 – C.F. e P.I. n. 05817621005 – Fondo Consortile € 104.000,00 Ufficio di Presidenza e Sede operativa: 25124 Brescia via Malta, 12 int.145 – Tel 030.220414 – 030.2425698-Fax 030.2424183 Spazio riservato al CENPI Pratica n._____________________ Data:_________________ CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREVENZIONE INFORTUNI Organismo Notificato N° 0934 Ministero Industria Commercio e Artigianato DOMANDA DI: VERIFICA STRAORDINARIA (art. 14 – D.P.R. 162/99) VERIFICA PERIODICA BIENNALE (art. 13 – D.P.R. 162/99) PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI CONFORMITA’ CE (art. 6 D.P.R. 162/99) Allegato V B Allegato VI Allegato X RICHIEDENTE Il Sottoscritto : legale rappresentante amministratore pro tempore presidente proprietario privato Rag.Soc. - Cond.: Indirizzo: città: P.IVA – Cod.Fisc. Tel./fax: In qualità di: fabbricante mandatario installatore utente manutentore DATI GENERALI DELL’IMPIANTO ASCENSORE MONTACARICHI PIATTAFORMA ELEVATRICE ELETTRICO Nr. Matr. ENPI/ISPESL/I.L. Data ultima verifica: Manutentore: IDRAULICO Nr. Fabbrica: Costruttore/Installatore: UBICAZIONE IMPIANTO Via : N° CONDIZIONI ECONOMICHE: € 155,00 + IVA 20% CAD. Pagamento: R.B. 30 giorni data fattura fine mese Banca appoggio: Città: Cod. ABI Cod. CAB Il richiedente si impegna a: • Rispettare le disposizioni contenute nel regolamento per la certificazione del CENPI • Dare la necessaria assistenza ai tecnici del CENPI durante le visite di valutazione e verifica • Rispettare le condizioni economiche definite nell’ordine del quale il presente modulo costituisce parte integrante • Corrispondere al CENPI i diritti di certificazione e rimborsare le spese sostenute a tale scopo, anche nel caso in cui la procedura di certificazione non si concluda con il rilascio del Certificato o con la chiusura non conforme. Per Allegato V B e Allegato X dichiara inoltre che : • La stessa domanda non è stata presentata presso altro Organismo Notificato. Nota: Ai sensi dell’ex. DLgs. 196/03 si precisa che i dati personali dei clienti sono trattati nell’ambito della normale attività del CENPI secondo le seguenti attività: • finalità strettamente connesse alla gestione dei rapporti con la clientela; • finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie; • finalità funzionali all’attività del CENPI, per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o no il consenso, consistenti nelle seguenti operazioni di trattamento dei dati: raccolta, registrazione ed organizzazione del dato, elaborazione e l’utilizzo per il periodo necessario alla gestione del rapporto. La firma sotto riportata dal legale rappresentante fornisce regolare consenso. Timbro e firma data Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341, 1342 e 1469 bis e segg. c.c., approva specificatamente le seguenti clausole del menzionato “Regolamento verifiche tecniche ascensori”, oggetto di specifica trattativa individuale: 7 (“Obblighi dell’installatore”- procedura CE), 8 (“Obblighi del proprietario – verifica periodica”), 9 (“Sospensione e revoca dell’attestato”), 10 (“Durata del contratto e altre condizioni”), 13 (“Foro competente”). Timbro e firma indirizzo per trasmissione documentazione: VIA data Tel. FAX CENPI Sede legale: 00182 Roma- via Casilina, 7/L Reg. Soc. Trib. Roma 153041/1999 – R.E.A. di Roma al n. 925077 – C.F. e P.I. n. 05817621005 – Fondo Consortile. €104.000,00 Ufficio di Presidenza e Sede operativa: 25124 Brescia via Malta, 12 int.145 – Tel 030.220414 – 030.2425698-Fax 030.2424183 REGOLAMENTO VERIFICHE TECNICHE ASCENSORI 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente schema stabilisce le condizioni di accesso dei clienti: • alla certificazione CE di tipo e apparecchi singoli • alle verifiche periodiche e le modalità di svolgimento della certificazione stessa. Esso è basato sulle prescrizioni delle Direttive specifiche. Esso è basato sulle prescrizioni della Direttiva specifica e successivi emendamenti, in conformità e nei limiti espressi dai decreti di recepimento il quale si rinvia per ogni aspetto non trattato. I riferimenti sulla Direttiva applicabile sono individuati nei modelli allegati. Il regolamento attua anche le prescrizioni applicabili delle norme: UNI CEI EN 45011-99, Criteri generali per gli organismi di certificazione dei prodotti UNI CEI 70006-90, Regole generali per un sistema tipo di certificazione di prodotti da parte di un organismo indipendente. 2. AMMISSIBILITÀ ALLA PROCEDURA Possono fare richiesta di ammissione alla procedura tutti i proprietari e gli installatori di ascensore, ovvero i loro legali rappresentanti nell’Unione europea senza discriminazione. La procedura potrà essere svolta per tutti gli ascensori per i quali il CENPI è notificato. 3. CONDIZIONI E LIMITI DI FORNITURA Le condizioni economiche, generali e particolari, sono descritte nel Listino Prezzi ottenibile su semplice richiesta. L’Ufficio commerciale identifica col cliente le voci di listino applicabili, e precisa le condizioni economiche, i tempi e le modalità specifiche di esecuzione della procedura. Qualora uno specifico ascensore, per il quale viene fatta domanda di certificazione, non sia compresa nel listino, il CENPI provvederà a valutare le modalità e le condizioni di fornitura del servizio richiesto, ad offrirli al cliente e, eventualmente, ad aggiornare il listino stesso. La certificazione viene rilasciata sulla base delle informazioni fornite dal richiedente e piu' esattamente sulla base dei documenti forniti ed in relazione alla macchina ascensore messa a disposizione per le prescritte verifiche tecniche. Avuto riguardo, al ruolo di responsabilizzazione tecnica del progettista (art. 6 comma 1 D.Lgs. 626/94), derivante dalla sottoscrizione delle documentazioni, nonche' alla connessa responsabilita' dei installatori (art. 6 comma 2 D.Lgs. 626/94), ovvero della responsabilita’ del proprietario o del suo legale rappresentante e del manutentore (art.15 DPR 162/99) il personale CENPI incaricato ai fini della prevenzione, delle verifiche e dei controlli indirizzera' la propria azione al riscontro della conformita' normativa applicata ed al riscontro delle disposizioni tecniche di Legge vigenti. L’esame di tipo o unico esemplare CE è richiesto ai fini della rispondenza alla sola direttiva per la quale viene effettuata la richiesta; la conformità della ascensore ad altre direttive applicabili è sotto la totale responsabilità dell’azienda richiedente. 4. FASI DELLA PROCEDURA. La certificazione avviene secondo lo schema di flusso di seguito descritto sinteticamente. 4.1 Ricezione della domanda Esamina in modo formale se la domanda contenga: - La domanda di certificazione ed Il fascicolo tecnico prescritti dalla Direttiva (procedura CE) - La domanda di verifica e la documentazione prescritta dalla Direttiva (verifica periodica) E se sia stato effettuato il pagamento della quota iniziale. 4.2 Verifica documentale Consiste nell’esame formale e sostanziale dei documenti prescritti. PROCEDURA CE La valutazione del fascicolo viene fatta secondo le prescrizioni della apposita procedura. L’installatore è tenuto ad evidenziare per ogni RES indicato della Direttiva; se esso sia applicabile all’ascensore se sia stato valutato e gestito secondo una specifica norma se, in assenza di riferimento normativo, egli abbia svolto opportune considerazioni atte a determinare il livello di rischio presente e a ridurlo al minimo compatibile con la funzione della ascensore quali prove egli abbia svolto, per dimostrare la conformità della ascensore ai requisiti o alle diverse prescrizioni delle norme eventualmente richiamate, Il responsabile della progettazione. VERIFICA PERIODICA Consiste nell’esame formale e sostanziale dei documenti richiesti. A completamento della valutazione, il CENPI notificherà al richiedente; l’appropriatezza della scelta normativa eventualmente effettuata, esistenza di eventuali non conformità e/o osservazioni rispetto ai requisiti della direttiva o alla normativa di riferimento. In caso di rilievo di non-conformità, il richiedente deciderà se proseguire, ovvero interrompere I’iter. Se il richiedente decidesse di non proseguire, dovrà corrispondere al CENPI gli importi relativi alla parte di valutazione eseguita; in ogni caso il CENPI tratterrà la caparra cofirmataria a titolo di rimborso per gli oneri di istruzione della pratica. La procedura si intenderà ugualmente interrotta, con le stesse modalità su esposte, nel caso in cui il richiedente superi il termine di sei mesi nella messa a disposizione della documentazione o della ascensore dalla data di domanda, salvo particolari accordi preliminari. Nel caso di valutazione positiva, anche a seguito delle azioni correttive richieste, il CENPI procederà alla fase successiva. 4.3 Esame funzionale PROCEDURA CE Consiste in: Verifica di corrispondenza fra la descrizione data dal fascicolo tecnico e l’ascensore stesso Esecuzione delle prove funzionali significative ai fini delle verifiche di sicurezza o di prestazione. Verifica che non vi siano ulteriori situazioni di rischio non altrimenti evidenziate. VERIFICA PERIODICA Consiste in: Verifica di corrispondenza fra la descrizione data dal libretto matricolare e la macchina ascensore stessa Esecuzione delle prove funzionali significative ai fini delle verifiche di sicurezza o di prestazione. Verifica che non vi siano ulteriori situazioni di rischio non altrimenti evidenziate. Il CENPI si riserva la facoltà di fare osservazioni che possono avere finalità di: − Meglio illustrare le cause di una non conformità − Segnalare situazioni emerse che pur non generando non conformità meritano l’attenzione del richiedente. Il richiedente deve fornire durante le verifiche tutta l'assistenza necessaria coordinata da un preposto nominato dal richiedente stesso. Il CENPI si riserva inoltre la facoltà di richiedere una revisione della tariffa concordata se l’entità della visita necessaria alla verifica della soddisfacente conclusione delle azioni correttive concordate, sarà tale da richiedere un impegno ispettivo, in termini di tempo, non previsto nella formulazione dell’offerta. A completamento della valutazione, il CENPI notificherà al richiedente l’esistenza di eventuali non conformità, in questo caso il richiedente deciderà se proseguire, ovvero interrompere l’iter. Nel caso che il richiedente decidesse di non proseguire, l’iter terminerà come più sopra indicato. In caso di esito positivo della verifica o dopo la completa risoluzione delle non conformità riscontrate, così come sopra illustrato, si procederà all’emissione del parere. 4.4 Emissione dell’Attestato di conformità ‘CE’ / Verbale di verifica periodica Al termine dell’iter, il CENPI rilascia l’Attestato dì conformità CE o il verbale di verifica periodica , notificandolo al Ministero dell’industria nei termini di legge. 5. Archiviazione e custodia dei documenti PROCEDURA CE Il fascicolo tecnico, gli originali dei verbali e un esemplare del certificato vengono archiviati e custoditi per dieci anni dalla data di cessazione della produzione o del collaudo. Il richiedente si impegna a comunicare al CENPI la cessazione della produzione del tipo attestato. In tal caso, il periodo di custodia verrà esteso fino a dieci anni dalla data di arresto della produzione. VERIFICA PERIODICA La documentazione, gli originali dei verbali e un esemplare del certificato vengono archiviati e custoditi per dieci anni dalla data di emissione. 6. Esito negativo Qualora rifiutasse di rilasciare una certificazione, sia per rinuncia espressa del RICHIEDENTE, sia per decorrenza del termine indicato dalla lettera di contestazione delle non-conformità, il CENPI provvederà ad attuare le forme di pubblicità previste dalla Direttiva informando gli altri organismi notificati. 7. OBBLIGHI DELL’INSTALLATORE (PROCEDURA CE) L’installatore è tenuto a rispettare tutti gli obblighi della Direttiva; in particolare a marcare secondo il disposto della Direttiva stessa, ad accompagnare con una ‘Dichiarazione di conformità CE’, facente riferimento all’Attestato di conformità CE del tipo, ogni esemplare della ascensore approvata. Tali esemplari dovranno essere esattamente uguali al tipo approvato. Qualora l’installatore intendesse apportare delle modifiche, anche di scarsa importanza. a tali successivi esemplari, dovrà darne comunicazione al CENPI, il quale gestirà tale comunicazione conformemente al dettato della Direttiva. L’installatore unisce al fascicolo tecnico anche i documenti tecnico-commerciali e pubblicitari relativi alle ascensore certificate e si impegna a trasmettere copia di ogni revisione o ulteriore emissione di esso. In caso di utilizzo indebito della marcatura ovvero di comunicazioni fuorvianti il CENPI si riserva di chiedere al INSTALLATORE le opportune azioni correttive prima di attivare la procedura di sospensione dell’attestato. Dal momento che la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dipende dallo stato della tecnica, l’installatore deve sorvegliare il progresso della tecnica (ad es. l’attivazione di nuove norme o l’entrata in vigore di nuovi regolamenti legali) e adeguare ad esso le ascensore. In tale caso dovrà sospendere l’uso dell’attestato e sottoporre la ascensore a riesame. L’ascensore messo in servizio prima della data riportata sul certificato non sara’ considerato identico al tipo esaminato poiché in contrasto con i principi delle direttive e pertanto il richiedente deresponsabilizza il CENPI in caso di incidenti o contenziosi verificatisi su tale ascensore. 8. OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO (VERIFICA PERIODICA) Il proprietario è tenuto a rispettare tutti gli obblighi della Direttiva; Qualora il proprietario intendesse apportare delle modifiche, anche di scarsa importanza dovrà darne comunicazione al CENPI, il quale gestirà tale comunicazione conformemente al dettato della Direttiva. Dal momento che la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dipende dallo stato della tecnica, il proprietario deve sorvegliare il progresso della tecnica (ad es. l’attivazione di nuove norme o l’entrata in vigore di nuovi regolamenti legali) e adeguare ad esso le macchine ascensore. In tale caso dovrà sospendere l’uso dell’attestato e sottoporre la macchina ascensore a riesame. Le macchine ascensore messe in servizio prima della data riportata sul certificato non saranno considerate leggittimamente in esercizio poiché in contrasto con i principi delle direttive e pertanto il richiedente deresponsabilizza il CENPI in caso di incidenti o contenziosi verificatisi su tali macchine ascensore. 9. SOSPENSIONE E REVOCA DELL’ATTESTATO Qualora il CENPI venisse a conoscenza tramite l’attività di sorveglianza o su segnalazione degli utilizzatori che il titolare del certificato fa un uso dello stesso per un ascensore diverso dal tipo approvato, provvede a sospendere il certificato dandone comunicazione al Comune, al Ministero dell’Industria e al Ministero del Lavoro. La comunicazione indica che si deve immediatamente sospendere l’utilizzo del certificato in relazione all’attestato in questione e rispondere entro 15 giorni in merito alla contestazione. L’lstituto esamina la documentazione del titolare e decide se confermare o meno la sospensione. In caso di conferma della sospensione, il titolare dovrà provvedere alla risoluzione delle non conformità stesse secondo la stessa procedura prevista per le modifiche tecniche. Durante la procedura di verifica, l’uso dell’attestato rimarrà sospeso; in caso di terminazione positiva della procedura, l’installatore provvederà ad aggiornare le ascensore già poste sul mercato conformemente alle modifiche approvate. In caso di esito negativo, il CENPI procederà alla revoca dell’attestato informandone immediatamente gli interessati, il Ministero dell’Industria e il Ministero del Lavoro. Tale comunicazione motivata precisa il termine di 15 giorni per l’accesso alla procedura di ricorso in appello prevista dal CENPI. 10. DURATA DEL CONTRATTO PAGAMENTO E ALTRE CONDIZIONI 10.1. DURATA DEL CONTRATTO Il contratto viene tacitamente rinnovato dopo ogni verifica, fermo restando l’adeguamento del compenso in aumento o riduzione sulla base della variazione dell’ISTAT intervenuta nei dodici mesi precedenti relativi all’indice dei prezzi al consumo NIC collettività nazionale, eccetto disdetta tramite raccomandata A.R.,anticipata via fax, entro 3 mesi dalla data della verifica stessa. 10.2. PAGAMENTO Il Cliente si impegna a corrispondere gli importi indicati nel frontespizio, comprensivi di Iva alle scadenze e secondo le modalità previste. In caso di ritardo sarà addebitato un interesse di mora pari al “prime rate” maggiorato di 3 punti. Il CONSORZIO è esonerato dall’effettuazione della verifica in caso di morosità da parte del Cliente al cui carico restano le conseguenti responsabilità di legge. 10.3. ALTRE CONDIZIONI Gli obblighi del CENPI verso il cliente si concludono con la consegna dell’attestato o la comunicazione della non conformità dell’ascensore sottoposto ad esame. Tuttavia, le parti rimangono legate per il periodo previsto dalle leggi applicabili. Tutte le condizioni non espressamente menzionate sono regolate dalle leggi e dai regolamenti richiamati in 1 ovvero applicabili per vigore di legge. 11. RECLAMI RICORSI Eventuali reclami vengono indirizzati al Responsabile per l’Assicurazione della qualità, il quale attiva la procedura prevista e gestisce la comunicazione col cliente. 12. RISERVATEZZA L’istituto si impegna a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni ricevute. Tale impegno si estende anche a tutto il personale diretto o esterno ed ai laboratori o organismi di verifica cui eventualmente subappalta parte del lavoro. 13. FORO COMPETENTE Per ogni controversia inerente il presente rapporto, senza esclusione alcuna ed ivi comprese quelle riguardanti il mancato pagamento del corrispettivo e di qualunque altra somma dovuta al CENPI, sarà esclusivamente ed inderogabilmente competente il Foro di Roma.