BRESCIA
UDINE
COSA OFFRE IL CENPI
Per l’attuazione delle procedure previste
dalla Direttiva Ascensori e per la marcatura
CE e’ richiesto l’intervento di un Organismo
notificato.
Il Consorzio CENPI opera in regime di
qualità EN 45004 ed EN 45012 ha ottenuto
dal Ministero delle Attività Produttive
l’autorizzazione ad espletare l’attività di
certificazione la
Direttiva Ascensori 95/16/CE recepita dallo
Stato italiano con D.P.R. 162/99 con
particolare riferimento a:
• ESAME CE DI TIPO (allegato V)
• ESAME FINALE DI TIPO (allegato VI)
• VERIFICA PRODOTTO UNICO (allegato X)
TORINO
TREVISO
ASCOLI
PICENO
D.P.R. 162/99
ROMA
TARANTO
ROCCA
IMPERIALE
CAGLIARI
PALERMO
CATANIA
coordinamento nazionale
CENPI BRESCIA
via Malta, 12 - 25124 Brescia
tel. 030.220414 - 030.2425698
Fax 030.2424183
Email: [email protected]
CENPI BRESCIA
via Malta, 12 - 25124 Brescia
tel. 030.220414 - 030.2425698
Fax 030.2424183
Email: [email protected]
www.cenpi.it
Regolamento recante norme per
l’attuazione della direttiva 95/16/CE
sugli ascensori e di semplificazione
dei procedimenti per la concessione
del nulla osta per ascensori e
montacarichi nonché della relativa
licenza di esercizio.
VERIFICHE PERODICHE ASCENSORI
Il 10 giugno 1999 è stato pubblicato il D.P.R. 30 aprile
1999 n. 162 regolamento attuattivo del recepimento italiano
della Direttiva 95/16 CE per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.
“Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva
95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti
per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi
nonché della relativa licenza di esercizio”
L’applicazione del decreto riguarda gli ascensori nuovi cioè
quelli che vengono immessi per la prima volta sul mercato
dell’Unione Europea.
Per la messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in
servizio privato, il proprietario od un suo legale
rappresentante deve comunicare al Comune, competente
per territorio, la messa in esercizio dei montacarichi e degli
ascensori non destinati al servizio pubblico di trasporto.
Questa comunicazione deve essere effettuata entro dieci
giorni dalla data della dichiarazione di conformità
dell’impianto rilasciata dall’installatore.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
DELL’IMPIANTO
E’ costituita dalla dichiarazione di conformità CE dei
componenti di sicurezza, elencati nell’allegato IV della legge,
e dalla dichiarazione CE di conformità redatta dall’installatore
dell’ascensore.
(L’installatore dell’ascensore è: il responsabile della
progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e della
commercializzazione).
La comunicazione del proprietario al Comune deve
contenere:
• l’indirizzo dello stabile ove è installato l’impianto;
• la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate
e il tipo di azionamento;
• il nominativo o la ragione sociale dell’installatore
dell’ascensore o del costruttore del montacarichi, ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
• la copia della dichiarazione di conformità di cui
all’articolo 6, comma 5 di cui si è detto prima;
• l’indicazione del soggetto incaricato di effettuare le
ispezioni periodiche sull’impianto, ai sensi dell’articolo 13,
comma 1, che abbia accettato l’incarico.
L’Ufficio competente del Comune assegna all’impianto entro
trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al
proprietario o al suo legale rappresentante dandone
contestualmente notizia al soggetto competente per
l’effettuazione delle verifiche.
Quando si apportano modifiche costruttive il proprietario,
previo adeguamento dell’impianto, per la parte modificata
o sostituita nonché per le altre parti interessate alle
disposizioni dei presente regolamento, invia la comunicazione il
Comune competente per territorio nonché al soggetto
competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche.
E’ fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i
quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di
eventuali modifiche, le comunicazioni all’Autorità competente
VERIFICHE PERIODICHE
Il D.P.R in oggetto prescrive l’obbligo di verifica biennale per tutti
gli ascensori e montacarichi preesistenti e/od installati dopo il
30/06/1999. Il proprietario od il suo legale rappresentante può
affidare l’incarico di tale verifica a:
• Azienda sanitaria locale competente per territorio.
• ARPA dove le regioni hanno provveduto alla loro
regolamentazione
• Ministero del Lavoro (direzione provinciale) per gli impianti che
operano nelle aziende industriali e/od agricole.
• Organismi di certificazione notificati.
Le verifiche devono essere effettuate da tecnici forniti
di laurea in ingegneria
Il soggetto verificatore rilascia al proprietario ed alla ditta
incaricata di manutenzione copia del verbale relativo che nel
caso abbia avuto esito negativo, dovrà, sempre a cura del
soggetto verificatore, essere inoltrata al Comune competente
per i provvedimenti del caso.
VERIFICHE STRAORDINARIE
Gli impianti la cui verifica periodica abbia avuto esito negativo,
sono assoggettati a verifica straordinaria che va eseguita dallo
stesso soggetto incaricato delle verifiche.
Anche in caso di incidenti di notevole importanza il proprietario
o chi per esso dà comunicazione dell’accaduto al Comune che
dispone il fermo dell’impianto. Per la rimessa in servizio necessita
una verifica straordinaria da parte dell’organo di controllo.
Sia per le verifiche periodiche che per quelle straordinarie
il proprietario deve fornire i mezzi (carichi) e gli aiuti
(manutentori) indispensabili perché siano eseguite le
verifiche periodiche dell’impianto.
MANUTENZIONE
La manutenzione deve essere affidata a Ditta o persona
qualificata: in ogni caso gli interventi devono essere
effettuati da personale abilitato.
Il manutentore provvede periodicamente secondo le
esigenze dell’impianto:
• A verificare il regolare funzionamento dei dispositivi
meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare delle
porte dei piani e delle serrature;
• A verificare lo stato di conservazione delle funi e
delle catene;
• Alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione
delle parti;
Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei
mesi per gli ascensori e almeno una volta all’anno per i
montacarichi:
• A verificare l’integrità e l’efficienza del paracadute, del
limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
• A verificare minutamente le funi, le catene e i loro
attacchi;
• A verificare l’isolamento dell’impianto elettrico e
l’efficienza dei collegamenti con la terra;
• ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui
deve essere dotato l’impianto.
LIBRETTO E TARGA
Ogni cabina deve essere provvista di cartello con le
avvertenze per l’uso (fornito dal costruttore) e di targa
recante le seguenti indicazioni:
• soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
• installatore e numero di fabbricazione;
• numero di matricola;
• portata complessiva in chilogrammi;
• numero massimo di persone.
Scarica

VEDI PDF