BRESCIA UDINE COSA OFFRE IL CENPI Per l’attuazione delle procedure previste dalla Direttiva Ascensori e per la marcatura CE e’ richiesto l’intervento di un Organismo notificato. Il Consorzio CENPI opera in regime di qualità EN 45004 ed EN 45012 ha ottenuto dal Ministero delle Attività Produttive l’autorizzazione ad espletare l’attività di certificazione la Direttiva Ascensori 95/16/CE recepita dallo Stato italiano con D.P.R. 162/99 con particolare riferimento a: • ESAME CE DI TIPO (allegato V) • ESAME FINALE DI TIPO (allegato VI) • VERIFICA PRODOTTO UNICO (allegato X) TORINO TREVISO ASCOLI PICENO D.P.R. 162/99 ROMA TARANTO ROCCA IMPERIALE CAGLIARI PALERMO CATANIA coordinamento nazionale CENPI BRESCIA via Malta, 12 - 25124 Brescia tel. 030.220414 - 030.2425698 Fax 030.2424183 Email: [email protected] CENPI BRESCIA via Malta, 12 - 25124 Brescia tel. 030.220414 - 030.2425698 Fax 030.2424183 Email: [email protected] www.cenpi.it Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio. VERIFICHE PERODICHE ASCENSORI Il 10 giugno 1999 è stato pubblicato il D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 regolamento attuattivo del recepimento italiano della Direttiva 95/16 CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori. “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio” L’applicazione del decreto riguarda gli ascensori nuovi cioè quelli che vengono immessi per la prima volta sul mercato dell’Unione Europea. Per la messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato, il proprietario od un suo legale rappresentante deve comunicare al Comune, competente per territorio, la messa in esercizio dei montacarichi e degli ascensori non destinati al servizio pubblico di trasporto. Questa comunicazione deve essere effettuata entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto rilasciata dall’installatore. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO E’ costituita dalla dichiarazione di conformità CE dei componenti di sicurezza, elencati nell’allegato IV della legge, e dalla dichiarazione CE di conformità redatta dall’installatore dell’ascensore. (L’installatore dell’ascensore è: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e della commercializzazione). La comunicazione del proprietario al Comune deve contenere: • l’indirizzo dello stabile ove è installato l’impianto; • la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento; • il nominativo o la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore o del costruttore del montacarichi, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459; • la copia della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 6, comma 5 di cui si è detto prima; • l’indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, che abbia accettato l’incarico. L’Ufficio competente del Comune assegna all’impianto entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche. Quando si apportano modifiche costruttive il proprietario, previo adeguamento dell’impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni dei presente regolamento, invia la comunicazione il Comune competente per territorio nonché al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche. E’ fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni all’Autorità competente VERIFICHE PERIODICHE Il D.P.R in oggetto prescrive l’obbligo di verifica biennale per tutti gli ascensori e montacarichi preesistenti e/od installati dopo il 30/06/1999. Il proprietario od il suo legale rappresentante può affidare l’incarico di tale verifica a: • Azienda sanitaria locale competente per territorio. • ARPA dove le regioni hanno provveduto alla loro regolamentazione • Ministero del Lavoro (direzione provinciale) per gli impianti che operano nelle aziende industriali e/od agricole. • Organismi di certificazione notificati. Le verifiche devono essere effettuate da tecnici forniti di laurea in ingegneria Il soggetto verificatore rilascia al proprietario ed alla ditta incaricata di manutenzione copia del verbale relativo che nel caso abbia avuto esito negativo, dovrà, sempre a cura del soggetto verificatore, essere inoltrata al Comune competente per i provvedimenti del caso. VERIFICHE STRAORDINARIE Gli impianti la cui verifica periodica abbia avuto esito negativo, sono assoggettati a verifica straordinaria che va eseguita dallo stesso soggetto incaricato delle verifiche. Anche in caso di incidenti di notevole importanza il proprietario o chi per esso dà comunicazione dell’accaduto al Comune che dispone il fermo dell’impianto. Per la rimessa in servizio necessita una verifica straordinaria da parte dell’organo di controllo. Sia per le verifiche periodiche che per quelle straordinarie il proprietario deve fornire i mezzi (carichi) e gli aiuti (manutentori) indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell’impianto. MANUTENZIONE La manutenzione deve essere affidata a Ditta o persona qualificata: in ogni caso gli interventi devono essere effettuati da personale abilitato. Il manutentore provvede periodicamente secondo le esigenze dell’impianto: • A verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare delle porte dei piani e delle serrature; • A verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene; • Alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti; Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori e almeno una volta all’anno per i montacarichi: • A verificare l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; • A verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi; • A verificare l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti con la terra; • ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui deve essere dotato l’impianto. LIBRETTO E TARGA Ogni cabina deve essere provvista di cartello con le avvertenze per l’uso (fornito dal costruttore) e di targa recante le seguenti indicazioni: • soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche; • installatore e numero di fabbricazione; • numero di matricola; • portata complessiva in chilogrammi; • numero massimo di persone.