L’espropriazione forzata
Forme
Espropriazione mobiliare:
-presso il debitore;
-in luoghi non appartenenti al debitore (previa
autorizzazione del Presidente del Tribunale o di un giudice
da lui delegato) se si tratta di cose di cui il debitore può
direttamente disporre);
-presso il terzo possessore che consente di esibire le cose
del debitore all’ufficiale giudiziario.
Espropriazione
immobiliare
Espropriazione mobiliare
presso terzi
Chi la dirige?
Il giudice dell’esecuzione
Per l’espropriazione forzata di cose mobili o
immobili è competente il giudice del luogo
in cui le cose si trovano
Per l’espropriazione forzata di crediti
è competente il giudice del luogo in
cui risiede il terzo debitore
Fasi dell’espropriazione forzata
Pignoramento
Vendita e assegnazione
Questa fase non è necessaria per l’espropriazione delle
cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca
(art. 502 c.p.c.)
Distribuzione della
somma ricavata
Il pignoramento
Il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale
giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto
diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente
indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i
frutti di essi (art. 492 c.p.c.)
L’avvertimento, per il debitore,
della possibilità di ottenere la
conversione del pignoramento ai sensi
dell’art. 495 c.p.c. (art. 492, III comma)
Il pignoramento
deve altresì
contenere:
L’invito, rivolto al debitore, alla dichiarazione di residenza
o all’elezione di domicilio (art. 492, II comma)
Quando i beni pignorati appaiono insufficienti ovvero per essi appare
manifesta la lunga durata della liquidazione l’ufficiale giudiziario
invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i
luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo
della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione(art. 492, comma IV)
La vendita e l’assegnazione
La relativa istanza può essere proposta
decorsi 10 giorni dal pignoramento.
Per le cose deteriorabili può essere però disposta
l’assegnazione o la vendita immediata (art. 501 c.p.c.).
Per le cose date in pegno e i mobili soggetti ad ipoteca
il termine per l’istanza di assegnazione o di vendita decorre
dalla notificazione dell’atto di precetto (art. 502).
La vendita può farsi con incanto o senza (art. 503).
L’assegnazione si fa (su istanza del creditore)
mediante ordinanza del giudice dell’esecuzione
(artt. 505 e 507).
La distribuzione della somma ricavata
Bisogna distinguere:
Se vi è un solo creditore
pignorante, senza intervento
di altri
In caso diverso
Il giudice dell’esecuzione dispone il
pagamento di quanto gli spetta
per capitale, interessi e spese
(art. 510, comma I)
La somma ricavata è distribuita tra
i creditori, con riguardo alle cause
legittime di prelazione e previo
accantonamento delle somme che
spetterebbero ai creditori intervenuti
privi di titolo esecutivo i cui crediti
non siano stati in tutto o in parte
riconosciuti dal debitore (art. 510,
comma II)
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