Le recenti modifiche del
processo esecutivo
Piacenza, Università Cattolica,
30 settembre 2015
Dott. Antonino Fazio
Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Piacenza
Sommario
1. La fase iniziale dell’espropriazione
(precetto, ricerca telematica di beni da pignorare)
2. Il favor debitoris nelle nuove norme
(conversione del pignoramento; termini acceleratori)
3. Il favor creditoris
(le vendite “competitive” nell’espropriazione immobiliare;
la disciplina degli interessi (art. 1284 c.c.)
4. La (difficile) sintesi: la chiusura e l’estinzione del
processo esecutivo (art. 164-bis disp. att. c.p.c., ma non solo)
1. La fase iniziale dell’espropriazione
ARTICOLO N.480
Forma del precetto.
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[I]. Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non
minore di dieci giorni , salva l'autorizzazione di cui all’articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si
procederà a esecuzione forzata.
[II]. Il precetto deve contenere a pena di nullità, l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo
esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla
legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere
riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere
l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista
nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un
accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore (1).
[III]. Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel
comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si
propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso
la cancelleria del giudice stesso .
[IV]. Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell’articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma
degli articoli 137 e seguenti.
(1) L'art. 13 d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132, ha inserito l'ultimo periodo.
Profili problematici: il raccordo con le
disposizioni di cui alla L. 3/2012
ARTICOLO N.6
Finalita' e definizioni (1)
Art. 6
1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne' assoggettabili
a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, e' consentito al
debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di
composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalita', il
consumatore puo' anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all' articolo 7,
comma 1 , ed avente il contenuto di cui all' articolo 8 (2).
2. Ai fini del presente capo, si intende:
a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e
il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante
difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di
adempierle regolarmente;
b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per
scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. (3).
(1) Rubrica sostituita dall'articolo 18, comma 1, lettera d), numero 1), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(2) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera d), numero 2), lettere a), b), e c), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(3) Comma sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera d), numero 3), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato
dalla legge di conversione.
ARTICOLO N.7
Presupposti di ammissibilita'
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli
organismi di composizione della crisi di cui all' articolo 15 con sede nel circondario
del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di
ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che,
assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'
articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in
leggi speciali, preveda scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se
suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei
debiti e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. E' possibile prevedere che
i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti
integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a
quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di
liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui
quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione
della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie
dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non
versate, il piano puo' prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano puo' anche prevedere
l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la
custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un
professionista in possesso dei requisiti di cui all' articolo 28 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 . Il gestore è nominato dal giudice.
1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il
consumatore in stato di sovraindebitamento puo' proporre, con l'ausilio degli
organismi di composizione della crisi di cui all' articolo 15 con sede nel circondario
del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le
previsioni di cui al comma 1.
ARTICOLO N.7
Presupposti di ammissibilita'
2. La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione
economica e patrimoniale .
2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di
sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi
secondo le disposizioni della presente sezione .
ARTICOLO N.8
Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore (1)
Art. 8
1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la
soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri .
2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilita'
dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o piu' terzi
che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne
l'attuabilita' .
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al
consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione
di strumenti creditizi e finanziari.
3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del consumatore presentata da parte di chi svolge
attivita' d'impresa, possono prestare le garanzie di cui al comma 2 i consorzi fidi autorizzati dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, nonche' gli intermediari
finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993, e successive modificazioni, assoggettati al controllo della Banca d'Italia. Le associazioni
antiracket e antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'interno possono destinare
contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da
sovraindebitamento cosi' come definito e disciplinato dalla presente legge. Il rimborso di tali contributi e'
regolato all'interno della proposta di accordo o di piano del consumatore (4).
4. La proposta di accordo con continuazione dell'attivita' d'impresa e il piano del consumatore
possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei
creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni
o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione .
(4) Comma inserito dall'articolo 21-septies, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132.
ARTICOLO N.9
Deposito della proposta (1)
Art. 9
1. La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del
debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza.
La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve
essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli
uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del
proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali
contenziosi pendenti (2).
2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle
somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli
ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione
sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della
sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello
stato di famiglia (3).
3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresi' le scritture contabili degli ultimi tre esercizi,
unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformita' all'originale.
3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresi' allegata una relazione particolareggiata
dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere
volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilita' del consumatore negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata dal consumatore a corredo
della proposta, nonche' sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (4).
3-ter. Il giudice puo' concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare
integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti (5).
3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del
concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da
ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749 , 2788 e 2855, commi secondo e
terzo, del codice civile (6).
PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO
-
-
Deposito in Tribunale della proposta del debitore (N.B.: può precedere o
seguire il pignoramento)
(entro 3 giorni deposito presso l’O.C.C.)
15 giorni per eventuali integrazioni
-
Termine di 30 giorni per comunicare ai creditori
proposta e decreto di comparizione
-
Dieci giorni prima dell’udienza, risposta dei creditori
UDIENZA per l’omologazione (entro 60 giorni)
…come si coordinano
le due procedure?
…NON si coordinano.
“sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa
definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o
proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri
conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del
debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei
creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera
nei confronti dei titolari di crediti impignorabili “
(I nuovo caso di chiusura)
…ma allora l’esecuzione
individuale è improcedibile
o soltanto sospesa?
…
…forse sospesa
è meglio.
1. La fase iniziale dell’espropriazione
ARTICOLO N.492
Forma del pignoramento (1).
[I]. Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in
un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto
diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano
all'espropriazione e i frutti di essi.
[II]. Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la
cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di
domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per
l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la
residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui
dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
[III]. Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo
495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari
all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del
capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena
di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o
l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una
somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il
pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento,
dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
ARTICOLO N.492
Forma del pignoramento (1).
[IV]. Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento
appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione
l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in
cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per
l'omessa o falsa dichiarazione.
[V]. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono
indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche
agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad
accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale
luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario
territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il
pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della
dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo
388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui
all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il
creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.
[VI]. Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto
insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi
dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.
(1) L'art. 1 l. 24 febbraio 2006, n. 52, riformulando integralmente l'art. 2, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14
maggio 2005, n. 80, ha così sostituito l'art. 492. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476. Il
testo precedente recitava: «[I]. Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in
un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del
credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi. [II]. Quando la legge richiede che
l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per
l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488, secondo comma. ».
ARTICOLO N.492
Forma del pignoramento (1).
[VII].
(2)
[VIII]. Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, (3) previa istanza del
creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono
tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto
nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il
loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può
richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di
conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle
dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre
l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette
apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo
ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione
risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle
scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo
esecutivo contro il debitore.
[IX]. Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del
titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al
creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma.
(2)Comma abrogato dall'art. 19 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, conv., con modif., in l. 10 novembre 2014, n. 162. A norma del comma
6, del medesimo art. 19 , le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal
trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione. Il testo recitava: «In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai
fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili
oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i
creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di
altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a
pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L'ufficiale
giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario».
(3)L'art. 19 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, conv., con modif., in l. 10 novembre 2014, n. 162, ha abrogato le parole «negli stessi casi di
cui al settimo comma e». A norma del comma 6, del medesimo art. 19 , le disposizioni di cui al presente comma si applicano
ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione.
ARTICOLO N.492 bis
Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (1).
[I]. Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il
debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto
della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca
con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere
l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax
del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta
elettronica certificata. L'istanza non può essere proposta prima che sia
decorso il termine di cui all'articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il
presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da
pignorare prima della notificazione del precetto (2).
(1)Articolo inserito dall'art. 19 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, conv., con modif., in l. 10 novembre 2014,
n. 162. A norma del comma 6, del medesimo art. 19 , le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della
legge di conversione.
(2)L'art. 13 d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. con modif. in L. 6 agosto 2015, n. 132, ha modificato le
parole "Su istanza del creditore procedente" con le parole "Su istanza del creditore " e ha aggiunto
i periodi: "L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo
482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni
da pignorare prima della notificazione del precetto“.
ARTICOLO N.492 bis
Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (1).
[II]. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle
informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso
il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con
l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui
delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico
diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in
particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in
quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per
l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle
relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o
committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo
verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.
L'istanza non puo' essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo
482. Se vi e' pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca
telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto (3).
(3)Comma modificato dall'art. 13 d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. con modif. in L. 6 agosto 2015, n. 132, per
l'applicazione vedi l'art. 23, c. 9, del d.l. 83/2015 medesimo. Il testo precedente recitava: "Fermo quanto previsto dalle
disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito
presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo
comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento
telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e,
in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in
quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da
sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro
o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche
dati interrogate e le relative risultanze".
ARTICOLO N.492 bis
Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (1).
[III]. Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore
compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per
provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono
compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è
rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la
presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale
giudiziario territorialmente competente.
[IV]. L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche
dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si
trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto
comma, del codice penale.
[V]. Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella
disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo
149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione
del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica
certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato
di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo
492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o
delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è
notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.
[VI]. Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo
che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal
creditore.
[VII]. Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose
di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
…qual è l’ambito della
valutazione demandata al
Presidente del Tribunale?
…sono prospettabili, in astratto, tre
tesi.
a) Controllo formale ed estrinseco. Si verifica se c’è un
titolo esecutivo (cioè se l’atto rientra nell’elenco di
cui all’art. 474 c.p.c.) e se sia privo di irregolarità
formali.
b) Controllo di legalità sostanziale. Si verifica altresì se
le eventuali irregolarità siano tali da precludere la
procedibilità dell’esecuzione (II nuovo caso di
chiusura)
c) Controllo di merito. Si sposta la prospettiva dal
documento al diritto che incorpora, verificando se il
credito sia certo, liquido ed esigibile.
…e se l’efficacia esecutiva del
titolo è stata sospesa, chi lo
dice al Presidente?
…nessuno. Non ha come saperlo.
La valutazione del Presidente del
Tribunale (o chi per Lui) non è
procedimentalizzata, non si svolge
nel contraddittorio tra le parti.
Altri aspetti significativi:
1) È stato espunto il riferimento al
creditore procedente.
2) È necessario, ai fini della
autorizzazione, dimostrare il
previo infruttuoso esperimento
delle ordinarie ricerche
(conclusione cui si perviene in via
interpretativa, per varie ragioni).
2. Il favor debitoris
1) Nuovi istituti: disciplina dell’insolvenza del debitore
civile (2012)
2) Contrazione della fase iniziale della procedura
(497; 567)
3) Potenziamento di istituti tradizionali (495)
La contrazione dei tempi processuali
Pignoramento
Ultima notifica: ufficiale
giudiziario consegna
senza ritardo atto di
pignoramento e nota di
trascrizione;
15 giorni per
iscrivere a ruolo,
depositandoli assieme a
N.I.R., titolo esecutivo,
precetto.
45 giorni per
depositare istanza di
vendita
60 giorni per depositare
documentazione ipocatastale /
certificazione notarile
(SALVE PROROGHE: +60 +60)
A PENA DI
IMPROCEDIBILITA’
ARTICOLO N.497
Cessazione dell'efficacia del pignoramento.
[I]. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono
trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta
l'assegnazione o la vendita.
(1) L'art. 13 d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n.
132, ha sostituito alla parola "novanta" la parola "quarantacinque".
ARTICOLO N.557
Deposito dell'atto di pignoramento (1).
[I]. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di
pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
[II]. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di
iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento
e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. Il
cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato
del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il
creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri
immobiliari.
[III]. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione (…bis repetita juvant?). Il pignoramento perde
efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo
esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al
creditore.
(1) Articolo sostituito dall'art. 18 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n.
162. A norma del comma 3, del medesimo art. 18 , le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti
esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione. Il testo
recitava: «[I]. L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del
tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal
conservatore dei registri immobiliari. [II]. Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro dieci
giorni dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal
conservatore dei registri immobiliari. [III]. Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il
fascicolo dell'esecuzione».
ARTICOLO N.567
Istanza di vendita (1).
[I]. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori
intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile
pignorato.
[II]. Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal
deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati
delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni
anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere
sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei
registri immobiliari.
[III]. Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza
dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad
ulteriori sessanta giorni. Un termine di sessanta giorni è inoltre assegnato al
creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi
depositata debba essere completata ………..
(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 25 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14
maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 13 lett. l)l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data indicata sub art. 476.
Testo precedente, che era stato modificato dall'art. 1 l. 3 agosto 1998, n. 302: “[II]. Il creditore che richiede la vendita
deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe
censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data
non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile, e
pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e
dei registri immobiliari. [III]. La documentazione di cui al secondo comma può essere allegata anche a cura di un
creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.”
ARTICOLO N.567
Istanza di vendita (1).
[III]. ……. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata
nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice
dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente
all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è
dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione
della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara
altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati (2).
(2) Testo ante riforma 2005: «[IV]. Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al
secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad
istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della
procedura esecutiva di cui all'articolo 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la
trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma».
ARTICOLO N.569
Provvedimento per l'autorizzazione della vendita (1).
[I]. A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro quindici giorni dal
deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto che
presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa
l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano
intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere
più di novanta giorni (2).
[II]. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e
debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già
decadute dal diritto di proporle.
.
(1) Testo ante riforma 2005: “[I]. Sulla istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti e dei
creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti”
(2) L'art. 13, d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. con modif. in L. 6 agosto 2015, n. 132, ha modificato il comma. Il testo recitava: «A
seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di
cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento e fissa
l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del
provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di centoventi giorni».
..
ARTICOLO N.569
Provvedimento per l'autorizzazione della vendita (1).
[III]. Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non
inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte
offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le
modalita' con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita e' fatta in uno o piu' lotti, il
prezzo base determinato a norma dell'articolo 568, l'offerta minima, il termine, non superiore a
centoventi giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato, con le
modalita' del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la
deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Quando ricorrono
giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione puo' disporre che il versamento del prezzo abbia
luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi
dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalita' possa aver luogo
ad un prezzo superiore della meta' rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo
568 (3).
(3). Comma sostituito dall'art. 13, d.l. 27 giugno 2015 n. 83conv. con modif. in L. 6 agosto 2015, n. 132, per l'applicazione vedi l'art. 23, c. 9, del d.l.
83/2015 medesimo. Il testo recitava: «Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone
con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere
proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la
cauzione e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui
all'articolo 573. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad
un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568».
Il comma era già stato modificato, in sede di conversione, dall'art. 19 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, conv., con modif., in l. 10 novembre 2014, n. 162.
Il testo recitava: «Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la
vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte
d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, fissa, al
giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 e
provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le
stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo
comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione».
ARTICOLO N.571
Offerte d'acquisto (1).
[I]. Ognuno, tranne il debitore [3231, 3781, 1471 c.c.], è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile
pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo
comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del
prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta.
[II]. L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma,
se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza o se l'offerente non presta
cauzione [119; 86 att.], con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore
al decimo del prezzo da lui proposto (2).
(Altro caso tradizionale di chiusura anticipata del processo esecutivo)
(2) L'art. 13 d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. con modif. in L. 6 agosto 2015, n. 132, ha sostituito il comma, per
l'applicazione vedi l'art. 23, c. 9, del d.l. 83/2015 medesimo. Il testo recitava: «L'offerta non è efficace se perviene
oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma
dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura
non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto».
2. Il favor debitoris
Modifiche al 495:
1) Termine rateazione
passa a 36 mesi
2) La liberazione dal vincolo
del pignoramento richiede
il versamento dell’intera
somma oggetto di
conversione
3. Il favor creditoris
1) Modifica al 495 c.p.c.
2) Modifica all’art. 1284 c.c.
3) Le nuove vendite
Il favor creditoris
1) Modifica al 495 c.p.c.:
Viene previsto un provvedimento del G.E., a cadenza
semestrale, di distribuzione delle somme sino a quel
momento versate a titolo di conversione.
Il favor creditoris
2) Modifica all’art. 1284 c.c.
ARTICOLO N.1284
Saggio degli interessi
[I]. Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari allo 0,5 per cento (2) in ragione d'anno. Il Ministro
del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15
dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura,
sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e
tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una
nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo (3).
[II]. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
[III]. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella
misura legale
[IV]. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio
degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali (5).
[V]. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale (6).
(2) Con d.m. 11 dicembre 2014 (G.U. 15 dicembre 2014, n. 290) la misura del saggio degli interessi legali è fissata allo 0,5 per cento in ragione
d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015.
(3) Comma così sostituito dall'art. 2 comma 185 l. 23 dicembre 1996, n. 662. Il testo precedente recitava: «Il saggio degli interessi legali è del
dieci per cento in ragione di anno».
(5) Comma aggiunto dall'art. 17 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. Le
disposizioni producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della
legge di conversione.
(6)Comma aggiunto dall'art. 17 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, conv., con modif., in l. 10 novembre 2014, n. 162. Le disposizioni producono
effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.
3. Le nuove vendite
ARTICOLO N.503
Modi della vendita forzata.
[I]. La vendita forzata può farsi con incanto [534 ss., 576 ss.] o senza [532
ss., 570 ss.], secondo le forme previste nei capi seguenti [164 att.; 2919 ss.
c.c.].
[II]. L'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile
che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della
metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568 (1).
(III nuovo caso di chiusura)
(1) Comma inserito, in sede di conversione, dall'art. 19 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, conv., con modif., in l. 10
novembre 2014, n. 162. La modifica si applica a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della
legge di conversione.
PREVISIONE DI ORDINE GENERALE
ARTICOLO N.569
Provvedimento per l'autorizzazione della vendita (1).
•
[III]. Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non
inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte
offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le
modalita' con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita e' fatta in uno o piu' lotti, il
prezzo base determinato a norma dell'articolo 568, l'offerta minima, il termine, non superiore a
centoventi giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato, con le
modalita' del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la
deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Quando ricorrono
giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione puo' disporre che il versamento del prezzo abbia
luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi
dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalita' possa aver
luogo ad un prezzo superiore della meta' rispetto al valore del bene, determinato a norma
dell'articolo 568 .
CONFERMA: PREVISIONE SPECIALE (ESPR. IMMOB.)
ARTICOLO N.572
Deliberazione sull'offerta (1).
[I]. Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
[II]. Se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la
stessa è senz'altro accolta (2).
[III]. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura
non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia
seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state
presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588 (3).
(IV
nuovo caso di chiusura anticipata del processo esecutivo)
[IV]. Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.
(1) Testo ante riforma 2005: «[I]. Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti. [II]. Se l'offerta non supera
di almeno un quarto il valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, è sufficiente il dissenso di un creditore intervenuto a farla
respingere. [III]. Se supera questo limite, il giudice può fare luogo alla vendita, quando ritiene che non vi è seria probabilità di migliore vendita
all'incanto. [IV]. Si applica anche in questo caso la disposizione dell'articolo 577».
(2). L'art. 13 d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. con modif. in L. 6 agosto 2015, n. 132, ha sostituito il comma. Il testo recitava: «Se l'offerta è
superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta».
(3). L'art. 13 d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. con modif. in L. 6 agosto 2015, n. 132, ha sostituito il comma. Il testo recitava: «Se l'offerta è inferiore a
tale valore il giudice non può far luogo alla vendita quando ritiene probabile che la vendita con il sistema dell'incanto possa aver luogo ad un
prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'articolo 568. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle
condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569». Il comma era già stato modificato, in sede di
conversione, dall'art. 19 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, conv., con modif., in l. 10 novembre 2014, n. 162, che si applicava ai procedimenti
iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione. Il testo recitava: «Se l'offerta è inferiore a tale valore,
il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di
migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza
pronunciata ai sensi dell'articolo 569».
Le nuove vendite “competitive”
ARTICOLO N.568
Determinazione del valore dell'immobile (1).
[I]. Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo
al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi
dell'articolo 569, primo comma.
[II]. Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie
dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore
complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi
compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del
bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di
regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e
gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le
eventuali spese condominiali insolute
(1)Articolo sostituito dall'art. 13, d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. con modif. in L. 6 agosto 2015, n. 132, per
l'applicazione vedi l'art. 23, c. 9, del d.l. 83/2015 medesimo. Il testo recitava: «[I]. Agli effetti dell'espropriazione il
valore dell'immobile si determina a norma dell'articolo 15, primo comma. [II]. Per il diritto del direttario, il
valore, agli effetti indicati, si determina in base agli otto decimi di quello calcolato a norma dell'articolo 13,
ultimo comma. [III]. Se il bene non è soggetto a tributo diretto verso lo Stato o se per qualsiasi ragione il giudice
ritiene che il valore determinato a norma delle disposizioni precedenti sia manifestamente inadeguato, il valore è
determinato dal giudice stesso sulla base degli elementi forniti dalle parti e di quelli che gli può fornire un esperto
da lui nominato».
ARTICOLO N.173-bis
disp.att. c.p.c.
Contenuto della relazione di stima e compiti dell’esperto (1).
[I]. L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono
risultare:
1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al
quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in
data antecedente al pignoramento;
(1) Articolo inserito, in sede di conversione, dall'art. 23-ter lett. d) d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con
modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 15 lett. e) n. 1l. 28 dicembre 2005, n.
263, con effetto dalla data indicata sub art. 161-bis. Per la disciplina transitoria v. art. 23-sexies d.l.
n. 35, cit., sub art. 161-bis.
ARTICOLO N.173-bis
disp.att. c.p.c.
Contenuto della relazione di stima e compiti dell’esperto (1).
4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul
bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da
contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il
suo carattere storico-artistico;
5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno
cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;
6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della
dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del
certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa;
ARTICOLO N.173-bis
disp.att. c.p.c.
Contenuto della relazione di stima e compiti dell’esperto (1).
7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti,
la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la
normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il
conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere;
in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa
eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste
dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il
conseguimento del titolo in sanatoria (2);
8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata
affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà
ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli (2);
9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali
spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali
spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di
eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato (2).
(2) Numero aggiunto dall'art. 14 d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. con modif. in L. 6 agosto 2015, n. 132.
ARTICOLO N.173-bis
disp.att. c.p.c.
Contenuto della relazione di stima e compiti dell’esperto (1).
[II]. L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567,
secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.
[III]. L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore,
anche se non costituito, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569
del codice, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo
telefax o a mezzo posta ordinaria (3).
[IV]. Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno
quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo
comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.
(3) art. 14 d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. con modif. in L. 6 agosto 2015, n. 132, ha sostituito la parola
"quarantacinque" con la parola "trenta". L'art. 25 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ha sostituito le parole
«a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi» con
le parole «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo
posta ordinaria». Ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., la modifica ha vigore a decorrere dai trenta
giorni successivi al 1° gennaio 2012..
Le nuove vendite “competitive”
ARTICOLO N.490
Pubblicità degli avvisi.
[I]. Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente
tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero
della giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" (1).
[II]. In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni
immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di
stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è
altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data dell'incanto (2) (3).
[III]. Anche su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo
il giudice puo' disporre inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del
termine per la presentazione delle offerte una o piu' volte sui quotidiani di informazione locali
aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di
informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicita' commerciale. Sono
equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da
soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche
editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona
interessata. Nell'avviso e' omessa l'indicazione del debitore (4).
(1) Comma sostituito dall'art. 13 d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132, per l'applicazione vedi l'art. 23, comma 9, del d.l. 83/2015 medesimo. Il testo originario
recitava: «Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia , un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre
giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo».
(2) Comma così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 4.1 d.l 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80 con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la
disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476. Il testo introdotto dall'art. 2 recitava: «In caso di espropriazione immobiliare lo stesso avviso può essere inserito in
appositi siti Internet», mwente il testo originario diceva: «In caso d'espropriazione immobiliare il medesimo avviso è inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia in cui ha sede
lo stesso ufficio giudiziario».
(3) V. d.m. 31 ottobre 2006 recante « Individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile » (G.U. 22 dicembre 2006,
n. 297).
(4) Comma sostituito dall'art. 13 d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132, per l'applicazione vedi l'art. 23, comma 9, del d.l. 83/2015 medesimo. Il testo recitava: «Il
giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto una o più volte sui quotidiani
di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme
della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa. Sono equiparati ai
quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali
analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore».
…cos’altro si può tentare per
migliorare l’efficienza del
processo esecutivo?
Best practices
1) Responsabilizzazione del Custode (finalità:
salvaguardia valore del compendio)
2) Organizzazione di un “ufficio vendite” professionale e
dinamico (finalità: “competitività” delle vendite rispetto
al settore privato, da cui ripetere talune prassi)
3) Spirito di collaborazione dei creditori
4) Delega delle operazioni di vendita.
4. Chiusura ed estinzione
Estinzione
(fenomeno tipizzato)
1) Rinuncia all’azione esecutiva (629)
2) Inattività della parte (630)
3) Diserzione udienze (631)
Estinzione
Ratio: sanzionatoria (in senso ampio) di una condotta
volontaria o colpevolmente inerte.
Rilevabilità: ufficiosa?
Rimedio: reclamo al Collegio (630 comma 3)
Chiusura
(fenomeno non tipizzato)
Presa d’atto della carenza di un
presupposto processuale (rectius, di
una condizione dell’azione esecutiva)
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Condizioni dell’azione esecutiva
Esistenza del bene materiale
Possibilità giuridica di alienazione
Sussistenza del titolo esecutivo
Esistenza dell’ufficio esecutivo
Interesse ad agire
Esistenza del vincolo sul bene
(pignoramento)
Chiusura
Ratio: arresto prematuro del processo esecutivo per
difetto di una condizione dell’azione.
Rilevabilità: ufficiosa (tesi preferibile).
Rimedio: opposizione agli atti esecutivi (617)
Nuove ipotesi di chiusura anticipata
del processo esecutivo
1)
2)
3)
4)
5)
Improcedibilità ex L. 3/2012
ex art. 492bis c.p.c. (Pres. nega autorizzazione)
ex art. 503.2 c.p.c. (Impossibile ex ante vendita)
ex art. 572 c.p.c. (Impossibile ex post vendita)
ex art. 164-bis disp. att. c.p.c.
V
V
V
V
V
Ipotesi tradizionali di estinzione
c.d. atipica del processo esecutivo
1) Estinzione ex art. 497 c.p.c.
2) Estinzione ex art. 567 c.p.c.
3) Improcedibilità ex art. 571 c.p.c
(offerta inefficace)
→ 630
→ 630
V
4) Improcedibilità ex art. 569ss c.p.c
V / 630
5) Riforma titolo esecutivo
V
6) Venir meno del diritto di agire in executivisV
(inadempimento oneri pubblicitari)
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Le recenti modifiche del processo esecutivo