CATTEDRA DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE Prof. Roberto Martino COMPENDIO DELLE ULTIME RIFORME DEL PROCESSO CIVILE DISPENSA N. 4 – MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO (a cura del prof. Roberto Martino e del dott. Mirko Abbamonte) SOMMARIO [1] COMPETENZA DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE (modifica parzialmente il par. 234 del Manuale di Picardi) [2] RICERCA CON MODALITA’ TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE (modifica e integra il par. 244 del Manuale di Picardi) [3] L’ISCRIZIONE DELLA CAUSA A RUOLO E LA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DELL’ESECUZIONE FORZATA (modifica i parr. 250-251-252 del Manuale di Picardi) [4] IL NUOVO PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI (modifica il par. 250 del Manuale di Picardi) [5] L’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI (modifica il par. 251 del Manuale di Picardi) [6] MODALITA’ DELLA VENDITA FORZATA DEI BENI PIGNORATI (modifica il par. 246 e il par. 252 del Manuale di Picardi) [7] INFRUTTUOSITA’ DELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA (istituto che si aggiunge alle c.d. vicende anomale del processo esecutivo di cui al par. 263 del Manuale di Picardi) [1] COMPETENZA DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE parzialmente il par. 234 del Manuale di Picardi) (modifica La nozione dei presupposti processuali esaminata con riferimento al processo di cognizione, può essere adattata anche al processo esecutivo. Occorre però distinguere i presupposti generali, ossia comuni al processo di cognizione (ad es., giurisdizione, competenza, capacità processuale delle parti, ecc.), dai presupposti speciali, specifici 1 del processo esecutivo (in specie, la previa notificazione del precetto e del titolo esecutivo). Tra i presupposti generali, la competenza nel processo esecutivo è disciplinata anch’essa nel primo libro del codice di procedura civile. Quanto alla competenza per materia, dopo le riforme attuate con il d.lgs. 51\1998 (che ha istituito la figura del giudice unico e soppresso l’ufficio del pretore) essa spetta al tribunale. Con riguardo al territorio – tenendo conto delle modifiche introdotte in materia dal d.l. 132/2014, conv. in legge n. 162/2014 – la competenza spetta: (A) al giudice del luogo ove le cose si trovano, se si tratta di esecuzione su cose mobili o immobili (art. 26, comma 1); (B) al giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede se si tratta di esecuzione su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (art. 26, comma 2); (C) al giudice del luogo dove il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, nel caso di espropriazione forzata di crediti (art. 26 bis, comma 1). Con la riforma del 2014, dunque, il foro dell’espropriazione forzata di crediti non è più quello del luogo di residenza del terzo debitore. L’attuale disciplina della espropriazione presso terzi non richiede più la comparizione del terzo in udienza affinché quest’ultimo renda la dichiarazione (che deve essere fatta per iscritto ad inviata con raccomandata o posta elettronica certificata: v., infra, n.5). Pertanto, sono venute meno le ragioni che avevano indotto il legislatore a radicare la competenza nel luogo di residenza del terzo, al fine di facilitarne la dichiarazione in udienza. Il vantaggio di questa modifica si può cogliere nelle ipotesi di pignoramento multiplo (ossia notificato a più terzi, anche residenti in luoghi rientranti nella circoscrizione di uffici giudiziari diversi): mentre in passato era necessario instaurare diverse procedure esecutive dinanzi a diversi giudici in relazione alle diverse residenze dei terzi (con aggravio di spese e maggiori difficoltà difensive), oggi il creditore dovrà sempre instaurare un unico processo esecutivo dinanzi al giudice del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore esecutato, anche quando i terzi risiedono in comuni o regioni differenti. (D) al giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, nel caso di Pubbliche amministrazioni indicate dall’art. 413, comma 5, c.p.c. (art. 26 bis, comma 2). La ratio di tale disposizione è quella di evitare una eccessiva e sopravvenuta concentrazione di procedure di espropriazione forzata di crediti presso i Tribunali più grandi, nell’ambito della cui circoscrizione insistono le sedi legali di Enti Pubblici; nonché quella di non rendere potenzialmente gravosa l’azione esecutiva del lavoratore-creditore procedente ogniqualvolta la sede dell’Ente pubblico sia distante rispetto al luogo di lavoro in cui è sorto il credito. (E) al giudice del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto, nel caso di esecuzione di obblighi di fare o non fare. 2 In sostanza, in base ai criteri di competenza sopra indicati, la richiesta di esecuzione forzata va fatta all’ufficiale giudiziario addetto al tribunale nella cui circoscrizione si svolgerà il processo esecutivo, davanti al giudice dell’esecuzione appartenente al tribunale sopra indicato. Ad es., per il pignoramento di un fabbricato situato a Pomezia la richiesta va fatta all’ufficiale giudiziario addetto al tribunale di Velletri, nel cui circondario rientra il comune di Pomezia; a seguito del deposito, da parte del creditore procedente, dell’atto di pignoramento immobiliare e della relativa nota di trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari di Roma, nonché del titolo esecutivo e del precetto e della nota di iscrizione a ruolo, il cancelliere del medesimo Tribunale formerà il fascicolo dell’esecuzione (art. 557 c.p.c.: v, infra, n.3) ed il Presidente del Tribunale (di Velletri) nominerà il giudice dell’esecuzione tra i magistrati addetti al medesimo Tribunale (art. 484 c.p.c.). [2] RICERCA CON MODALITA’ TELEMATICHE DEI BENI PIGNORARE (modifica e integra il par. 244 del Manuale di Picardi) DA La riforma del 2014 ha introdotto alcune disposizioni atte ad accrescere le prospettive di successo del pignoramento, che rappresenta l’atto iniziale dell’espropriazione forzata diretto a creare su uno o più beni del debitore un vincolo di destinazione, assoggettando così quei beni all’espropriazione. Oltre al nuovo art. 521 bis c.p.c. – che disciplina in forme nuove il pignoramento di autoveicoli (v., infra, n. 4) – va segnalata l’introduzione dell’art. 492 bis, sempre ad opera del recente d.l. 132/2014 convertito dalla l. 162/2014, che consente all’ufficiale giudiziario di ricercare i beni da pignorare attraverso modalità telematiche. La norma generale che disciplina il pignoramento (art. 492 c.p.c.), già profondamente innovata dalla riforma del 2006, è stata nuovamente modificata. Con l’introduzione dell’art. 492 bis, il legislatore ha, infatti, abrogato il comma 7 dell’art. 492 che, in precedenza, disciplinava il potere dell’ufficiale giudiziario di utilizzare, su richiesta del creditore procedente, l’anagrafe tributaria e altre banche dati pubbliche, ma “solo quando non avesse individuato beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati indicati dal debitore apparissero insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti”. Da questo presupposto oggi prescindono, invece, i meccanismi predisposti dall’art. 492 bis. Questa rappresenta la prima novità di rilevo della nuova disciplina: l’accesso alle banche dati pubbliche precede il pignoramento e non costituisce più soltanto una eventualità successiva all’esito non positivo o non satisfattivo di un precedente pignoramento. L’anticipazione del momento in cui è consentita la consultazione delle banche dati pubbliche, implicando il vantaggio di ridurre i tempi di ricerca dei beni da pignorare, consente al creditore procedente di rispettare più agevolmente il termine previsto dall’art. 481, comma 1, c.p.c., secondo cui il precetto perde efficacia se, entro 90 giorni dalla sua notificazione, non viene effettuato il pignoramento. Dopo la recente 3 riforma, infatti, il creditore può agire con maggiore facilità in via esecutiva entro i 90 giorni successivi alla notifica del precetto, senza dover invece tentare pignoramenti, anche in forma diversa, come avveniva sulla base della normativa precedente, nell’incertezza dell’esito e con il rischio di poter superare il suddetto termine e di dovere, quindi, anche procedere alla rinnovazione mediante notificazione di un nuovo atto di precetto a causa della sopravvenuta inefficacia del primo, con conseguente aumento dei costi e dei tempi di soddisfacimento del credito. Il comma 1 dell’art. 492 bis c.p.c. prevede che su istanza del creditore, il Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata, possa autorizzare l’ufficiale giudiziario a procedere alla ricerca di beni da pignorare con modalità telematiche, vale a dire mediante collegamento telematico diretto alle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, all’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, al pubblico registro automobilistico e alle banche dati degli enti previdenziali. Ciò al fine di acquisire “tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti”. Il presidente, a seguito di apposita istanza, concede l’autorizzazione dopo aver «verificato il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata». Sembra, quindi, che il presidente debba effettuare un controllo formale diretto ad accertare: a) la competenza territoriale del tribunale e dell’ufficiale giudiziario adìto; b) l’esistenza e la regolarità formale del titolo esecutivo; c) l’apposizione della formula esecutiva sul titolo; d) la corretta individuazione dei soggetti destinatari delle ricerche richieste (in particolare, nel caso in cui l’azione esecutiva deve essere intentata nei confronti di soggetti diversi da colui che, in base al titolo esecutivo, risulti essere il debitore: si pensi, ad es., ai suoi eredi o successori a titolo particolare); e) il rispetto del temine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo nel caso in cui si intenda procedere nei confronti di una P.A. (v. l’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. In l. 30/1997); f) l’avvenuta notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto; g) l’efficacia del precetto ai sensi dell’art. 481 c.p.c. (il quale prescrive un termine di efficacia di 90 giorni). In caso di rigetto della istanza da parte del presidente, non sembra possibile esperire alcun rimedio di tipo impugnatorio, non avendo il legislatore, volutamente, previsto un mezzo di impugnazione. Sarà tuttavia possibile per l’istante presentare una motivata richiesta di revoca o modifica del decreto di rigetto precedentemente emesso. Al termine delle operazioni di consultazione delle banche dati, l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale, nel quale indica tutte le banche dati interrogate e gli esiti (comma 2). Quindi, a seconda degli esiti della consultazione, procede nei modi specificamente indicati nei successivi commi dal 3° al 7° dell’art. 492 bis. 4 Ai sensi dell’art. 492 bis, commi 6 e 7, c.p.c., quando l’accesso alle banche dati ha consentito di individuare più crediti o cose del debitore l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. A seguito di apposita comunicazione fatta dall’ufficiale giudiziario e riportata nel verbale di cui sopra, il creditore dovrà, a pena di inefficacia, comunicare entro 10 giorni dalla predetta comunicazione i beni da sottoporre ad esecuzione (art. 155 ter, comma 2, disp. att. c.p.c.). I commi 3, 4 e 5 dell’art. 492 bis introducono, in determinate ipotesi, una importante novità: il c.d. pignoramento d’ufficio. In particolare, se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, effettuando in tal modo il pignoramento dei beni mobili, così come individuati in base alle ricerche telematiche da lui compiute. Se, al contrario, i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, al pignoramento si procederà, invece, su richiesta del creditore. Questi, infatti, ricevuta la copia autentica del verbale delle ricerche effettuate con modalità telematiche, deve rivolgersi all'ufficiale giudiziario territorialmente competente entro 15 giorni successivi al rilascio della predetta copia del verbale. Il termine di 15 giorni entro cui effettuare la richiesta di pignoramento è previsto a pena d'inefficacia, sicché il pignoramento eventualmente effettuato su tali beni dovrà ritenersi nullo ed impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (su tale rimedio, v. il par. 261 del Manuale di Picardi). Per evitare che il debitore occulti il bene al fine di sottrarlo al pignoramento, il legislatore ha previsto al comma 4 dell’art. 492 bis che in caso di mancato rinvenimento di una cosa individuata mediante l’accesso nelle banche dati, l’ufficiale giudiziario intima al debitore di indicare entro 15 giorni il luogo in cui si trova la cosa, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell’art. 388, comma 6, c.p. (mancata esecuzione dolosa di un ordine del giudice). Altra ipotesi di pignoramento d’ufficio ricorre quando l’ufficiale giudiziario abbia individuato, tramite le banche dati consultate, crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti di terzi ovvero cose mobili del debitore che si trovino nella loro disponibilità. Nell’ipotesi di pignoramento presso terzi (comma 5), infatti, l’ufficiale giudiziario deve notificare d’ufficio, anche a mezzo di posta elettronica certificata o telefax, al debitore e al terzo il verbale redatto all’esito delle ricerche telematiche autorizzate dal presidente del tribunale, dovendo indicare: - l'indicazione del credito per cui si procede; - l’indicazione del titolo esecutivo e del precetto; - l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma; - il luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente; 5 l'ingiunzione, l'invito e l'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma; - l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. La fattispecie in esame – pignoramento presso terzi d’ufficio – differisce da quella del pignoramento presso terzi su richiesta del creditore, in quanto nell’atto notificato dall’ufficiale giudiziario manca sia la citazione del debitore a comparire all’udienza davanti al giudice dell’esecuzione, sia l’invito al terzo a rendere la dichiarazione prevista dall’art. 547, a mezzo raccomandata o PEC al creditore procedente, con l’avvertimento previsto dall’art. 543, comma 2, n. 4) (v., infra, n. 4, pag. …). In caso di pignoramento d’ufficio, l’ufficiale giudiziario consegna al creditore procedente il verbale notificato di cui sopra, il titolo esecutivo ed il precetto. Il creditore provvede a depositare tali documenti e ad iscrivire la causa a ruolo. Decorsi dieci giorni dalla notificazione del pignoramento d’ufficio, il creditore procedente e gli eventuali creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono presentare l’istanza di assegnazione o vendita. Il giudice dell’esecuzione fissa, con decreto, l’udienza di comparizione. Il decreto è notificato al debitore e al terzo a cura del creditore procedente e deve contenere sia l’invito al terzo di rendere la dichiarazione sia l’avvertimento in ordine alle conseguenze derivanti dal mancato invio della dichiarazione (art. 543, comma 2, n. 4 e comma 5, c.p.c.) Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’art. 155 sexies disp. att. c.p.c stabilisce che “le disposizioni in materia di ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui”. [3] L’ISCRIZIONE DELLA CAUSA A RUOLO E LA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DELL’ESECUZIONE FORZATA (modifica i parr. 250-251-252 del Manuale di Picardi) L’art. 18 della L. 10 novembre 2014, n. 162, apporta una importante novità al processo di esecuzione forzata, introducendo l'onere di iscrizione a ruolo dei processi esecutivi a carico del creditore procedente. La ratio di tale norma, secondo la Relazione di accompagnamento al decreto, risiede nel fatto che la formazione dei fascicoli dei processi esecutivi, sia mobiliari che immobiliari, costituisce il primo grande rallentamento all'attività dei tribunali. Le cancellerie dovevano, fino a poco tempo fa, provvedere alla automatica iscrizione a ruolo delle procedure esecutive. 6 La novità legislativa si pone l’obiettivo di evitare la pendenza di tutti quei processi esecutivi che il creditore non abbia alcun interesse a portare avanti (ad es., quando il pignoramento effettuato dall’ufficiale giudiziario risulta negativo o comunque tale da non coprire nemmeno le spese del processo esecutivo), subordinando, quindi, alla volontà del creditore, la prosecuzione del procedimento esecutivo. L'ambito applicativo delle novità sull'iscrizione a ruolo non comprende l'esecuzione per consegna o rilascio e quella degli obblighi di fare e non fare. Il d.l. 132/2014, conv. in legge 162/2014, introduce dunque l'obbligo del creditore di depositare, nei processi esecutivi per espropriazione forzata, la nota di iscrizione a ruolo, prevedendo (art. 159 bis disp. att. c.p.c.) gli elementi che la stessa deve contenere, così come avviene per il giudizio di cognizione (artt. 71 e 72 disp. att. c.p.c.). Vengono altresì modificati gli artt. 518, 543 e 557 del c.p.c. che, nell'ambito rispettivamente della disciplina dell'espropriazione mobiliare presso il debitore, dell'espropriazione presso terzi e dell'espropriazione immobiliare, disciplinano gli adempimenti precedenti la formazione del fascicolo dell'esecuzione. Tutte le disposizioni richiamate, prima dell'entrata in vigore della nuova legge, prevedevano che, compiuto il pignoramento, l'ufficiale giudiziario dovesse depositarne gli atti in cancelleria e che, a seguito ditale deposito, la cancelleria procedesse alla formazione del fascicolo. La normativa attualmente in vigore prevede, in tutte e tre le procedure, invece: 1) che l'ufficiale giudiziario debba consegnare al creditore gli atti di pignoramento, il titolo esecutivo ed il precetto; 2) che il creditore debba depositare in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e copia degli atti ricevuti dall’ufficiale giudiziario entro un termine perentorio (meglio specificato più avanti) che decorre dalla data della consegna, pena la perdita d'efficacia del pignoramento; 3) che solo a seguito dell'iniziativa del creditore la cancelleria debba procedere alla formazione del fascicolo dell’esecuzione. Dunque la nuova legge, modificando le disposizioni che prevedevano la trasmissione in cancelleria dell’atto di pignoramento direttamente ad opera dell'ufficiale giudiziario procedente, prescrive che quest'ultimo provveda a consegnare l'atto al creditore procedente, chiamato a predisporre la nota di iscrizione a ruolo e a presentarla unitamente al pignoramento, al titolo esecutivo e al precetto. Al fine di agevolare la conoscenza da parte del debitore dei dati contenuti nel pignoramento e funzionali all'esercizio di rilevanti poteri processuali a quest'ultimo riservati (presentazione di istanza di riduzione del pignoramento o di conversione, ecc.) è previsto che sino al deposito dell'istanza di vendita l'ufficiale giudiziario procedente conservi una nota di pignoramento a disposizione dell'esecutato. Per rendere efficace la novità legislativa si prevede, come detto, che la non tempestiva iscrizione a ruolo dell'esecuzione ad opera del creditore procedente determina l'inefficacia del pignoramento. 7 Il termine assegnato al creditore procedente è di 15 giorni per l'espropriazione mobiliare presso il debitore e l'espropriazione immobiliare; mentre è di 30 giorni per l'espropriazione presso terzi, e ciò al fine di consentire al creditore procedente di apprendere il contenuto della dichiarazione del terzo pignorato prima di valutare se procedere all'iscrizione a ruolo della procedura. La conformità all'originale delle copie del titolo esecutivo e del precetto è, ai soli fini del deposito della nota di iscrizione a ruolo, attestata dall'avvocato del creditore. Ogni obbligo del debitore e del terzo cessa se la nota di iscrizione a ruolo non è depositata nei termini sopra indicati. Il creditore dovrà comunque notificare al debitore e al terzo, entro 5 giorni dalla scadenza del termine per il deposito, la dichiarazione di non aver proceduto al deposito stesso (art. 164 ter, comma 1, disp. att. c.p.c.). Ove si determini l’inefficacia de qua, in caso di pignoramento immobiliare e di pignoramento di veicoli la cancellazione della trascrizione del pignoramento viene eseguita dietro apposito ordine del giudice ovvero quando il creditore pignorante dichiara, con atto notificato al debitore, di non aver provveduto al deposito della nota di iscrizione a ruolo (art. 164 ter, comma 2, disp. att. c.p.c.). [4] IL NUOVO PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI (modifica il par. 250 del Manuale di Picardi) Tra le novità più interessanti emerse in sede di conversione del D.L. n. 132 del 2014, convertito con modifiche nella Legge n. 162 del 2014, vi è la nuova misura sul pignoramento degli autoveicoli, finalizzata a semplificare la procedura e il conseguente recupero del credito. Prima dell’entrata in vigore della riforma del 2014, il pignoramento di veicoli doveva avvenire secondo le norme sulla espropriazione mobiliare presso il debitore. Era quindi necessaria la materiale individuazione del bene, che si presentava molto difficile per diversi motivi. In primo luogo durante il giorno il veicolo spesso circolava, per cui si trovava in luoghi diversi dalla residenza o dalla sede del debitore; lo stesso poteva essere ricoverato in un garage o in altri luoghi ai quali l’ufficiale giudiziario non aveva facile ed immediato accesso. Il nuovo art. 521 bis c.p.c. stabilisce ora che “il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492”. 1) Notificazione atto di pignoramento 8 In sostanza ora la modalità di pignoramento viene opportunamente equiparata a quella prevista per l’espropriazione immobiliare, che appunto non richiede alcuna forma di apprensione materiale del bene (v. art. 555 c.p.c.). Secondo il citato art. 521 bis, comma 1, c.p.c. nell’atto il veicolo va indicato con gli estremi richiesti dalla legge per l’iscrizione nel pubblico registro. “Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro 10 giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”. Problema. Chi pratica l’esecuzione forzata sa bene che quasi mai il debitore collabora ed anzi capitava in passato che egli facesse sparire le vetture pignorate, senza curarsi minimamente delle (teoriche) sanzioni penali. C’è quindi il rischio che pure il nuovo meccanismo, così come congegnato, si risolva in un nulla di fatto ovvero che il vecchio problema relativo all’apprensione del veicolo semplicemente si presenti nella seconda fase del procedimento. Soluzione: Per scongiurare questo rischio il comma quarto prevede che, se il debitore omette la consegna all’i.v.g., “gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie…”. E’ però molto bassa la probabilità statistica che la polizia casualmente effettui un controllo proprio sul veicolo pignorato e che verifichi in quel frangente pure le risultanze del pubblico registro automobilistico. Se dunque la consegna non avviene, entro 90 giorni dal pignoramento il creditore è costretto a decidere se dare comunque impulso alla procedura, sperando che a breve la polizia o l’istituto vendite giudiziarie “intercettino” il bene, oppure lasciar perdere. Il problema della mancata consegna del veicolo, oltretutto, si acuisce nella fase finale della procedura, al momento della vendita o dell’assegnazione, essendo a quel punto improrogabile la sua identificazione materiale e la sua consegna al nuovo proprietario. Il comma 3 dell’art. 521 bis c.p.c. prevede che “al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile”. 2) Dopo la notifica, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda appunto alla trascrizione (art. 521 bis c.p.c., comma 5). 3) Trascrizione al P.R.A. A seguito della notifica il pignoramento va trascritto al p.r.a., così da rendere inefficaci eventuali atti successivi compiuti dal debitore (art. 2693 c.c.) e così da informare altri creditori interessati all’intervento nella procedura esecutiva. 9 4) Deposito in cancelleria nota di iscrizione a ruolo entro trenta giorni; Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La stessa disposizione, al fine di semplificare gli adempimenti burocratici, aggiunge opportunamente che la conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore, in linea con quanto previsto dalla recente L. n. 114 del 2014 sui poteri di autentica del difensore. Sempre secondo l’art. 521 bis c.p.c. il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti sono depositate oltre il suddetto termine di 30 giorni. Come se ciò non bastasse, l’art. 164 ter disp. att. c.p.c., introdotto anch’esso con la L. n. 162 del 2014, stabilisce in generale che quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. La medesima norma precisa che, in ogni caso, ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge. Con riferimento alla espropriazione di veicoli assume poi rilievo il comma secondo dell’art. 164 ter disp. att. c.p.c.: “la cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito". L’art. 521 bis c.p.c. si chiude precisando che si applicano, in quanto compatibili, “le disposizioni del presente capo”. Ciò significa che per il resto l’espropriazione forzata di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è disciplinata dalle norme sulla espropriazione mobiliare presso il debitore (artt. 513 ss. c.p.c.). Sotto questo profilo appare utile ricordare che in questo tipo di esecuzione, quando il valore del bene pignorato risulta da listino di mercato, il creditore può chiedere direttamente l’assegnazione, senza dover prima tentare la vendita (art. 529 comma secondo c.p.c.). Tale norma rileva proprio nel caso dei veicoli, il cui valore risulta da listini commerciali, in quanto un’automobile, un furgone o un motociclo rientrano tra i rari beni mobili pignorabili che i creditori possono avere interesse ad acquisire. In tal senso la giurisprudenza ha appunto affermato che, poiché i prezzi medi di compravendita di autovetture usate sono pubblicati su varie riviste, il creditore procedente può chiedere, in alternativa alla vendita, l'assegnazione dell'autovettura pignorata senza dover prima attendere l'esito negativo dell'incanto. 10 [5] L’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI (modifica il par. 251 del Manuale di Picardi) L’espropriazione presso terzi ha ad oggetto: 1) crediti del debitore verso un terzo (ad es., conti correnti accesi dal debitore presso una banca ovvero somme dovute al lavoratore a titolo di stipendio); 2) cose di proprietà del debitore in possesso di terzi (ad es. beni mobili concessi in locazione o comodato) [e non anche le cose mobili ubicate in luoghi non appartenenti al debitore ma di cui egli può direttamente disporre , che l’art. 513, comma 2, c.p.c. riconduce nell’alveo della espropriazione mobiliare]. In questo tipo di espropriazione la procedura è diversa per due ragioni fondamentali: 1. da un lato, è necessaria la collaborazione del terzo affinché i crediti possano essere individuati, valutati e vincolati; 2. dall’altro lato, l’acquisizione di cose mobili dà luogo ad una intromissione nella sfera giuridica del terzo che non può avvenire senza la collaborazione o la partecipazione del terzo. Fasi del pignoramento: 1° passaggio: L’iniziativa è assunta dal creditore procedente il quale incomincia col predisporre l’atto di pignoramento in discorso anche nella parte che fa capo all’ufficiale giudiziario, consegnandola a quest’ultimo, il quale vi aggiunge l’ingiunzione di non sottrarre il bene pignorato alla garanzia del credito 2° passaggio: L’atto di pignoramento va notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti. La riforma del 2014 ha sancito che tale notificazione non debba avvenire più “personalmente”. Di conseguenza, sarà oggi possibile anche la notificazione a mezzo posta, senza necessità di rivolgersi all’ufficiale giudiziario del comune di residenza del destinatario. L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'art. 492: 1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice; 3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente; 4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, nonché l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata. Nell’atto di pignoramento deve essere inserito l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene 11 comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. La non contestazione si realizza quando, a seguito del mancato invio della comunicazione, il giudice abbia convocato il terzo in udienza e quest’ultimo non sia comparso o, sebbene comparso, si sia rifiutato di rendere la dichiarazione. Da sottolineare, inoltre, che la contestazione avrà efficacia meramente endoprocedimentale, ossia limitata al solo procedimento esecutivo in corso e non in altri eventuali giudizi. [Per quanto concerne la disciplina dell’invito del terzo vi è stata una evoluzione significativa nel tempo: - Nel codice del 1940 il terzo era sempre invitato a comparire in udienza affinché rendesse la dichiarazione in udienza. - Con la riforma del 2006 è stata prevista, in linea generale, la possibilità di fornire la dichiarazione per iscritto, mentre per restava ferma, per i crediti da lavoro, la necessità di convocazione del terzo in udienza. - Solo con la riforma del 2014 assistiamo al definitivo superamento della convocazione in udienza: il terzo, anche nei casi di crediti da lavoro, sarà tenuto a comunicare la dichiarazione con raccomandata o posta elettronica certificata (PEC)]. Non essendo più prevista oggi, in nessun caso, la convocazione del terzo a comparire in udienza in prima battuta, non è più necessario che la competenza del giudice dell’esecuzione venga individuata tenendo conto del luogo di residenza del debitor debitoris (come disponeva l’art. 26, comma 2, c.p.c. ante riforma). Il nuovo articolo 26 bis c.p.c. prevede infatti la competenza del giudice del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore esecutato (v. par. [I]). 3° passaggio: Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione (riforma 2014: l’ufficiale giudiziario non dovrà più depositare in cancelleria l’atto notificato). 4° passaggio: secondo la riforma del 2014, inoltre, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna (il termine in questo caso è più ampio rispetto ai 15 giorni previsti per le altre forme di espropriazione per consentire al creditore di regolarsi in base alla dichiarazione che il terzo è tenuto a comunicare entro 10 giorni). La conformità di tali copie è attestata direttamente dall'avvocato del creditore. 12 È importante ricordare che il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore (v. par. [3]). 5° passaggio: Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Soffermiamoci ora sul contenuto della dichiarazione del terzo. Con essa il terzo, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato (in tal caso il creditore pignorante sarà tenuto a chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice). Alla luce delle modifiche apportare dalla riforma del 2014, in caso di mancata dichiarazione del terzo, l’art. 548 c.p.c. prevede che: “Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza”. Fissata l’udienza, gli esiti procedimentali variano a seconda del comportamento del terzo. 1° ipotesi: il terzo conferma l’esistenza del credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore esecutato. In tal caso si completa la fattispecie del pignoramento e il procedimento esecutivo prosegue. 2° ipotesi: il terzo non compare all’udienza oppure, sebbene comparso, rifiuta di fare la dichiarazione. In tal caso, come già osservato, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione (…)”. Occorre precisare che il terzo può impugnare nelle forme e nei termini dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata dal giudice, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. 3° ipotesi: “Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini [dell’opposizione agli atti esecutivi] di cui all’art. 617” (art. 549 c.p.c.). [6] MODALITA’ Della VENDITA FORZATA DEI BENI PIGNORATI (modifica il par. 246 e il par. 252 del Manuale di Picardi) 13 La recente riforma del 2014 ha apportato alcune rilevanti modifiche alle disposizioni in tema di modalità di vendita forzata dei beni pignorati introducendo un secondo comma all’art. 503 c.p.c. e modificando gli artt. 569 e 572 c.p.c. Le modifiche sono preordinate a limitare il ricorso alla più classica e tradizionale forma di vendita nelle esecuzioni forzate, ossia quella all’incanto. La ragione della riforma è rinvenibile nell’andamento della prassi delle aste giudiziarie, nelle quali spesso si assiste ad un allungamento dei tempi per la mancanza di offerte (determinate dalla necessità di ottenere una riduzione del prezzo di vendita). L’art. 503, comma 1, si apre affermando che: “la vendita forzata può farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei seguenti capi”. A tale disposizione si affianca quella inserita nel nuovo comma 2 secondo cui “l’incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile chela vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell’art. 568”. L’art. 568 c.p.c. fissa i criteri di stima valevoli per le procedure esecutive immobiliari. L’intervento normativo de quo non è molto chiaro. Per come è formulata la norma si potrebbe sostenere che mentre il comma 1 dell’art. 503 si rivolge a tutte le procedure esecutive, il comma 2 si riferisce solo a quelle immobiliari (essendo i criteri di stima indicati dall’art. 568 c.p.c. incompatibili con i beni mobili). Seguendo questa impostazione ne deriva che nelle esecuzioni mobiliari il giudice dell’esecuzione potrà scegliere le modalità di vendita più aderenti alle esigenze del caso concreto senza limitazione alcuna, valutando l’opportunità di preferire la vendita senza incanto o con incanto alla stregua delle possibilità di alienazione del bene, alla sua appetibilità sul mercato, alla presenza di più manifestazioni di interesse all’acquisto da parte di terzi, ecc. Diversamente, nelle esecuzioni immobiliari il giudice dell’esecuzione sarà tenuto ad effettuare delle valutazioni prognostiche sulle prospettive di liquidazione del compendio pignorato all’esito delle quali deciderà se disporre la vendita dei beni pignorati soltanto secondo le modalità della vendita senza incanto (artt. 570 ss. c.p.c.) ovvero anche con le modalità della vendita con incanto (art. 576 ss.), qualora ritenga probabile che quest’ultima modalità di vendita possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell’art. 568. Tale novità è confermata nell’art. 569, comma 3, c.p.c., che disciplina il regime dell’ordinanza che fissa le modalità della vendita nella espropriazione immobiliare. [7] INFRUTTUOSITA’ DELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA (istituto che si aggiunge alle c.d. vicende anomale del processo esecutivo di cui al par. 263 del Manuale di Picardi) Sempre ai fini di una maggiore efficienza del processo esecutivo di espropriazione forzata, non minore rilevanza assume, oltre all’utilizzazione delle banche dati da parte 14 dell’ufficiale giudiziario di cui si è già parlato (v. par. [2]), la previsione della chiusura anticipata per infruttuosità dell’espropriazione forzata. Trattasi di una regola propria delle procedure fallimentari (v. l’art. 102 l.fall. “Previsione di insufficiente realizzo”), ora estesa anche alle esecuzioni individuali. Il nuovo istituto è preordinato, da un lato, a tutelare l’interesse del debitore esecutato a non subire la vendita dei propri beni pignorati a prezzi particolarmente bassi; dall’altro, ad evitare di tenere in vita processi esecutivi, che, per varie ragioni obiettive, si rivelino di scarsa utilità per i creditori. Il nuovo art. 164 bis disp. att. c.p.c. prevede che alla chiusura anticipata per infruttuosità si proceda (anche d’ufficio), quando risulti “che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori”. Il giudice deve tenere in tal caso conto: a) dei costi necessari per la prosecuzione della procedura; b) delle probabilità di liquidazione del bene pignorato; c) del presumibile valore di realizzo del bene pignorato. Va sottolineato che l’interesse idoneo a giustificare la prosecuzione della procedura esecutiva non può rinvenirsi soltanto ed esclusivamente nel recupero delle spese processuali anticipate dal creditore procedente, essendo necessario valutare l’attività delle vendite da indire anche e principalmente con riguardo alla prospettiva di assicurare ad almeno uno soltanto dei creditori intervenuti una significativa percentuale di soddisfacimento del proprio credito. Anche se non espressamente previsto, deve ricavarsi, data l’ampiezza della norma, la possibilità del giudice di disporre la chiusura della procedura esecutiva anche prima della vendita del compendio pignorato e quindi anche prima della emissione dell’ordinanza di vendita. È, peraltro, presumibile che, nella maggior parte dei casi, l’infruttuosità della procedura esecutiva potrà sopraggiungere in un momento successivo, soprattutto a causa di successivi, plurimi, ribassi del prezzo di vendita rispetto al valore di stima (nel caso in cui i tentativi di vendita non dovessero andare a buon fine per mancanza di offerte). La disposizione in esame evita di qualificare la nuova ipotesi di chiusura anticipata quale (nuova) causa di estinzione del processo esecutivo ovvero quale causa di improcedibilità della procedura. Né prevede alcun rimedio avverso la pronuncia con cui il giudice dell’esecuzione dichiara la chiusura anticipata. Resta fermo che il provvedimento debba essere adottato nel contraddittorio delle parti, considerata l’ampia discrezionalità lasciata al giudice in ordine alla valutazione dei suoi presupposti, e debba quindi rivestire la forma dell’ordinanza. Ciò posto, se si ritiene che il provvedimento di chiusura anticipata determini l’estinzione del processo esecutivo, l’impugnazione esperibile contro di esso sarà il reclamo al collegio, previsto dall’art. 630 c.p.c. contro tutti i provvedimenti che dichiarano l’estinzione del processo esecutivo. Se, invece, si ritiene che il provvedimento in esame determini l’improcedibilità della procedura, il rimedio sarà rappresentato dall’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. 15 Sembra, tuttavia, preferibile optare per la tesi dell’estinzione, soprattutto perché il codice di rito sembra ricondurre le diverse forme di chiusura anticipata del processo esecutivo alla fattispecie dell’estinzione e non dell’improcedibilità, ricollegando altresì al solo provvedimento di estinzione la cancellazione della trascrizione del pignoramento (immobiliare e di veicoli a motore) (art. 632 c.p.c.). 16