Venezia/Zelarino, 08 ottobre 2014
Al Legale Rappresentante
Al Comitato di Gestione
Alla Coordinatrice
Scuola dell’Infanzia e nidi in indirizzo
Prot.
11/9A/2014/15
IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (≥10kw) ED ESTIVA (≥12Kw) CON O
SENZA PRODUZIONE DI ACQUA (Caldaie)
Con il prossimo intervento del manutentore deve essere istituito il nuovo libretto (→all.1) che
sostituisce quello precedente che va conservato.
Il modello può essere stampato e non necessita di vidimazioni : la prima scheda identificativa può
essere compilata anche dal titolare dell’impianto, il seguito invece dal manutentore.
Le normative a cui fare riferimento sono:
- DPR 16 aprile 2013 n. 74 (→all.2)
- D.M. del 10 febbraio 2014 (Modello libretto Nazionale e Rapporto Verifica)
- D.G.R n. 726 del 27 maggio 2014 relativa al modello di libretto (→all.1)
- D.M. del 20 giugno 2014
Per quanto riguarda i controlli di efficienza energetica (verifica fumi/emissioni) le novità sono:
- Impianti (gas, metano, gpl) con potenzialità da 10 a 100 KW: la cadenza passa da ogni 2
anni a ogni 4 anni;
- Impianti superiori a 100Kw: rimane ogni 2 anni.
- Il manutentore deve compilare il rapporto di controllo di efficienza energetica, allegarlo al
libretto, per poi trasmetterlo per via telematica al catasto regionale degli impianti.
- La Regione Veneto disporrà ispezioni:
o sul 100% degli impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di efficienza
energetica;
o Sugli impianti che hanno una anzianità superiore ai 15 anni;
o Sugli impianti con potenzialità superiore ai 100 KW.
Per quanto riguarda la periodicità della manutenzione degli impianti (caldaia e suoi elementi) è
data dalla impresa installatrice oppure dal fabbricante (nel libretto uso e manutenzione)e dalle
normative tecniche Uni e CEI. Il responsabile dell’impianto può comunque decidere una frequenza
restrittiva di manutenzione (ad esempio 1 anno).
Il Consulente Ecclesiastico
don Giuseppe Simoni
Il Presidente
Stefano Cecchin
Scarica

Circolare_141008_n.11-Impianti termici