Venezia/Zelarino, 08 ottobre 2014 Al Legale Rappresentante Al Comitato di Gestione Alla Coordinatrice Scuola dell’Infanzia e nidi in indirizzo Prot. 11/9A/2014/15 IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (≥10kw) ED ESTIVA (≥12Kw) CON O SENZA PRODUZIONE DI ACQUA (Caldaie) Con il prossimo intervento del manutentore deve essere istituito il nuovo libretto (→all.1) che sostituisce quello precedente che va conservato. Il modello può essere stampato e non necessita di vidimazioni : la prima scheda identificativa può essere compilata anche dal titolare dell’impianto, il seguito invece dal manutentore. Le normative a cui fare riferimento sono: - DPR 16 aprile 2013 n. 74 (→all.2) - D.M. del 10 febbraio 2014 (Modello libretto Nazionale e Rapporto Verifica) - D.G.R n. 726 del 27 maggio 2014 relativa al modello di libretto (→all.1) - D.M. del 20 giugno 2014 Per quanto riguarda i controlli di efficienza energetica (verifica fumi/emissioni) le novità sono: - Impianti (gas, metano, gpl) con potenzialità da 10 a 100 KW: la cadenza passa da ogni 2 anni a ogni 4 anni; - Impianti superiori a 100Kw: rimane ogni 2 anni. - Il manutentore deve compilare il rapporto di controllo di efficienza energetica, allegarlo al libretto, per poi trasmetterlo per via telematica al catasto regionale degli impianti. - La Regione Veneto disporrà ispezioni: o sul 100% degli impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di efficienza energetica; o Sugli impianti che hanno una anzianità superiore ai 15 anni; o Sugli impianti con potenzialità superiore ai 100 KW. Per quanto riguarda la periodicità della manutenzione degli impianti (caldaia e suoi elementi) è data dalla impresa installatrice oppure dal fabbricante (nel libretto uso e manutenzione)e dalle normative tecniche Uni e CEI. Il responsabile dell’impianto può comunque decidere una frequenza restrittiva di manutenzione (ad esempio 1 anno). Il Consulente Ecclesiastico don Giuseppe Simoni Il Presidente Stefano Cecchin