27/01/2016 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE: REGOLAMENTO REGIONALE 25/R DEL 3 MARZO 2015 REGOLAMENTO REGIONE TOSCANA LINEE GUIDA REGIONE BOLLINO REGIONALE PROCEDURE SEVAS ING. JONATHAN MAGLIOZZI 26/01/2016, LUCCA DPR 74/2013 E D.P.G.R.25/R/2015 DPR 74/2013, livello Nazionale, stabilisce nell’articolo 10: • Applicazione integrale a quelle regioni che non hanno ancora recepito la direttiva 2002/91/CE e l’allineamento al decreto, che costituisce il riferimento minimo inderogabile, per altre. La regione Toscana aveva già recepito tale normativa con la L.R. 39/2005 (nello specifico articolo 23 sexies) • Le Regioni possono individuare modalità più opportune, anche fissando requisiti migliorativi e più stringenti rispetto al decreto, per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e per lo svolgimento delle previste attività di controllo, accertamento e ispezione REGOLAMENTO REGIONALE [D.P.G.R.25/R/2015] • Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies L.R. 39/2005 - Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici • Massimo riferimento normativo sul territorio della Regione Toscana • Regolamento corredato da linee guida e norma integrativa «Bollino Regionale» 1 27/01/2016 D.P.G.R.25/R/2015 E BOLLINO REGIONALE • Nell’ambito del trasferimento delle competenze dalle provincie, in via di dismissione, alla regione, quest’ultima ha deciso di entrare nella compagine sociale delle agenzie provinciali costituite, inclusa SEVAS • Seppur il regolamento sia già in vigore, la Regione ha concesso un periodo transitorio fino al 1 Luglio 2016 per allinearsi a tale regolamento • Molti degli elementi del regolamento sono già attivi già dal 1 Gennaio 2016, mentre dal 1 Luglio 2016 saranno operativi tutti i contenuti del regolamento, inclusa: • Trasmissione telematica obbligatoria da parte dei manutentori (autocertificazione esclusivamente tramite Bollino) • Nuovi importi dei bollini per le autocertificazioni e delle ispezioni • Applicazione dei regimi sanzionatori DEFINIZIONI [ ARTICOLO2] Locale adibito alla permanenza delle persone [D.P.G.R.25/R/2015] Spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti di qualsiasi materiale, qualora parte degli edifici ricompresi nelle categorie di destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del DPR 412/93*. Sono assimilati al “locale adibito alla permanenza delle persone” i locali, comprese le verande chiuse o i vani tecnici, direttamente comunicanti con lo stesso. * CATEGORIA EDIFICI AI SENSI DEL DPR 412/1993: E.1 EDIFICI DI TUTTE LE TIPOLOGIE ADIBITI A RESIDENZA E ASSIMILABILI; E.1(1) ABITAZIONI ADIBITE A RESIDENZA CON CARATTERE CONTINUATIVO, QUALI ABITAZIONI CIVILI E RURALI, COLLEGI, CONVENTI, CASE DI PENA, CASERME; E.1(2) ABITAZIONI ADIBITE A RESIDENZA CON OCCUPAZIONE SALTUARIA, QUALI CASE PER VACANZE, FINE SETTIMANA E SIMILI; E.1(3) EDIFICI ADIBITI AD ALBERGO, PENSIONE ED ATTIVITÀ SIMILARI; E.2 EDIFICI ADIBITI A RESIDENZE COLLETTIVE, A UFFICI E ASSIMILABILI; E.3 EDIFICI ADIBITI A OSPEDALI, CLINICHE O CASE DI CURA E ASSIMILABILI; E.4 EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ RICREATIVE, ASSOCIATIVE O DI CULTO E ASSIMILABILI; E.4(1) QUALI CINEMA E TEATRI, SALE DI RIUNIONE PER CONGRESSI; E.4(2) QUALI MOSTRE, MUSEI E BIBLIOTECHE, LUOGHI DI CULTO; E.4(3) QUALI BAR, RISTORANTI, SALE DA BALLO; E.5 EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI; E.6 EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ SPORTIVE; E.6(1) PISCINE, SAUNE E ASSIMILABILI; E.6(2) PALESTRE E ASSIMILABILI; E.6(3) SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE; • E.7 EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ SCOLASTICHE A TUTTI I LIVELLI E ASSIMILABILI; • E.8 EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI E ASSIMILABILI. 2 27/01/2016 DEFINIZIONI [ ARTICOLO2] Per tutte le altre definizioni il D.P.G.R.25/R/2015 rimanda a quelle contenute nell'articolo 2 comma 1 e nell’Allegato A del D.lgs. 192/2005. Impianto termico [D.lgs192/2005 e s.m.i.] Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché degli organismi di regolazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, tali apparecchi se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio delle singole unità immobiliari ad uso residenziale AMBITO DI APPLICAZIONE [ ARTICOLO3] • Impianto termici (climatizzazione estiva, invernale, ACS) • Non si applica agli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali • Impianti disattivati o mai attivati, come nel caso di impianti collocati in edifici oggetto di ristrutturazione o comunque posti nella condizione di non poter funzionare, quali gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento, sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi. • La disattivazione dell’impianto è comunicata entro trenta giorni all’autorità competente dal responsabile dell'impianto mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Modello disponibile su: www.sevas.it (linee guida) 3 27/01/2016 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEGLI IMPIANTI TERMICI [ ARTICOLO5] a) Libretto di impianto per la climatizzazione b) Istruzioni di uso e manutenzione dell’impianto rese dalla ditta installatrice o incaricata della manutenzione dell’impianto c) Libretti di istruzione di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell’impianto forniti dai produttori d) Dichiarazione di Conformità DM 37/08 (o equivalente) e) Rapporti di Controllo e Manutenzione e Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica f) Codice identificativo dell'impianto Dove Previsto: g) Documentazione prevista dal d.lgs. 152/2006, parte V, titolo II per gli impianti termici civili come individuati dagli articoli 282 e 283 dello stesso decreto h) Documentazione di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dicembre 1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione). Pratica INAL (ex ISPESL) i) Documentazione di cui alla normativa in materia di prevenzione incendi RESPONSABILE IMPIANTO TERMICO [ ARTICOLO7] L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al responsabile dell'impianto Le modifiche concernenti il soggetto responsabile dell’impianto sono comunicate all'autorità competente: a) a cura del nuovo responsabile, entro 10 giorni lavorativi se tale modifica è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o di un nuovo responsabile di condominio b) a cura del nuovo responsabile, entro 30 giorni lavorativi se tale modifica è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante c) a cura del terzo responsabile, entro 2 giorni lavorativi in caso di sua revoca, rinuncia o decadenza Modelli disponibile su: www.sevas.it (linee guida) - Cambio Responsabile - Terzo Responsabile - Amministratore di Condominio Potenza Focolare > 232 kW (200.000 kcal/h) è necessario individuare la figura del conduttore (patentino) 4 27/01/2016 RESPONSABILE IMPIANTO TERMICO [LINEE GUIDA] • Il responsabile impianto deve garantire che siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto con le modalità e la tempistica previste del regolamento regionale, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008 • Deve demandare ad operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra come previsto dagli art. 8 e 9 del DPR 43/2012 • Può delegare le proprie responsabilità ad un “terzo responsabile” con la disciplina e nei limiti previsti dall’Articolo 6 del DPR 74/2013 • Il Terzo responsabile dell’impianto termico nominato dall’occupante o dal proprietario o dal responsabile di condominio subentra a quest’ultimi nella responsabilità dell’esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell’impianto termico; risponde, altresì, del rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente CONTROLLO E MANUTENZIONE [ ARTICOLO8] Prescrizioni e Periodicità • Contenute nelle istruzioni di uso e manutenzione dell’impianto fornite dalla impresa installatrice • Per impianti esistenti privi delle istruzioni di uso e manutenzione spetta alla ditta incaricata della manutenzione dell’impianto fornire, in forma scritta, le stesse istruzioni, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi o alle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o apparecchio o dispositivo, conformemente a quanto disposto dall’articolo 7 DPR 74/2013 Una copia del rapporto di controllo e manutenzione è rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega al libretto; una copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali da parte delle autorità competenti Qualora il soggetto manutentore rilevi nella sua attività situazioni di immediato pericolo provvede ad informare senza indugio il responsabile d’impianto e, laddove necessario, il comune e gli altri soggetti competenti per l’adozione delle eventuali misure cautelari 5 27/01/2016 OBBLIGHI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA [ ARTICOLO9] I controlli di efficienza energetica sono obbligatori per gli impianti (indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata) : • climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW • climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW I controlli di efficienza energetica sono realizzati nei casi di: • prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore; • sostituzione del generatore di calore; • periodicità indicata dal regolamento regionale; • interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica Per gli impianti di climatizzazione esistenti non contemplati dal d.lgs. 192/2005, il primo controllo di efficienza energetica si effettua in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione ed in ogni caso entro 3 anni dall’entrata in vigore del regolamento (in ogni caso entro il 24/03/2018 linee guida) OBBLIGHI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA [ ARTICOLO9] Frequenza dei controlli di efficienza energetica (Autocertificazioni) ALLEGATO A 6 27/01/2016 OBBLIGHI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA [L INEE GUIDA] • I limiti di potenza e gli intervalli dell’Allegato A del regolamento regionale sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere, della medesima tipologia di alimentazione, al servizio di uno stesso sottosistema di distribuzione • Per “sottosistema di distribuzione” si intende anche un sistema centralizzato di controllo di più apparecchi. • Per singoli apparecchi con potenza inferiore ai suddetti valori limite, rispettivamente 10 kW climatizzazione invernale e 12 kW per quella estiva, non si compilano i rapporti di efficienza energetica ne si procede agli accertamenti ed ispezioni di cui al regolamento regionale CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA [PROCEDURE SEVAS/REGIONE] • L’autocertificazione dovrà essere sempre corredata al controllo di efficienza energetica (prova dei fumi) non saranno accettate autocertificazioni prive della «prova Fumi» (ove prevista). Esempi Applicativi 1. Tre generatori di calore a gas al servizio dello stesso impianto termico, ovvero sullo stesso circuito e quindi caratterizzati da un unico sistema di distribuzione: 1 solo libretto, 3 RCEE (numerazione 1/3,2/3 e 3/3), 1 Bollino 2. Una caldaia a gas naturale da 30 kW ed una caldaia a biomassa (o altro combustibile rispetto al metano) con un unico sistema di distribuzione o due sistemi di distribuzione distinti: 1 solo libretto, 2 RCEE Distinti e 2 Bollini (perché combustibile diverso) 7 27/01/2016 CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA 2 Bis. [PROCEDURE SEVAS/REGIONE] Una caldaia a gas naturale da 30 kW ed una (o più) stufa a biomassa di potenza complessiva maggiore di 5 kW e minore di 10 kW 1 solo libretto (somma delle potenze), 1 RCEE e 1 Bollino (solo caldaia a gas) 2 Ter. Una caldaia a gas naturale da 30 kW ed una (o più) stufa a biomassa di potenza complessiva maggiore 10 kW 1 solo libretto (somma delle potenze), 2 RCEE e 2 Bollini 2.Quater. Una caldaia a gas naturale da 30 kW ed una (o più) stufa a biomassa di potenza complessiva minore di 5 kW 1 solo libretto , 1 RCEE e 1 Bollino (tutto riferito alla sola caldaia a gas) 4. Tre generatori singoli, in posizione fissa, di potenza rispettivamente 1,5 kW, 3 kW e 2 kW, funzionanti sia in modalità di climatizzazione estiva che di riscaldamento invernale: 1 solo libretto, 0 RCEE e 0 Bollini CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA 3. [PROCEDURE SEVAS/REGIONE] Una caldaia a gas naturale da 30 kW ed 1 pompa di calore fissa con un unico sistema di distribuzione: 1 solo libretto, 2 RCEE Distinti e 2 Bollini Per la pompa di calore, anche se di potenza inferiore a 12 kW (poiché vi è un unico sistema di distribuzione, si deve considerare la somma delle potenze utili nominali sia per le tempistiche di effettuazione dei controlli di efficienza energetica, sia per la compilazione dei RCEE) 5. Quattro pompe di calore, in posizione fissa, da 3 kW di potenza ciascuna, funzionanti sia in modalità di climatizzazione estiva che di riscaldamento invernale con un unico sistema di distribuzione: 1 solo libretto, 4 RCEE (numerazione1/4,2/4, 3/4, e 4/4) e 1 Bollino 6. Quattro pompe di calore, in posizione fissa, da 3 kW di potenza ciascuna, funzionanti sia in modalità di climatizzazione estiva che di riscaldamento invernale con un diverso sistema di distribuzione: 1 solo libretto, 0 RCEE e 0 Bollini 8 27/01/2016 CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA [PROCEDURE SEVAS/REGIONE] 7. Tre generatori di calore a servizio di 3 unità immobiliari con diversi sistemi di distribuzione ma collocati in una centrale termica: 3 libretti, 3 RCEE Distinti e 3 Bollini 8. Tre generatori di calore a servizio di 1 unità immobiliari con diversi sistemi di distribuzione ma collocati in una centrale termica: 1 solo libretto, 3 RCEE Distinti e 3 Bollini 9. Un generatore di calore centralizzato e due condizionatori in posizione fissa (ciascuno di potenza superiore a 12 kW) al servizio di due unità immobiliari distinte e sistemi di distribuzione diversi: 3 libretti, 3 RCEE Distinti e 3 Bollini 10. Solo una (o più) stufa a biomassa (pellet, legna,…): Potenza complessiva < 5kW: 0 libretti, 0 RCEE e 0 Bollini Potenza complessiva compresa tra 5kW e 10 kW: 1libretto, 0 RCEE e 0 Bollini Potenza complessiva > 10kW: 1 libretto, 1 RCEE e 1 Bollino CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA [PROCEDURE SEVAS/REGIONE] 11. Un termo camino (a biomassa) da 8 kW ed una caldaia a pellet da 9 kW al servizio dello stesso sistema di distribuzione: 1 libretto, 2 RCEE (numerazione 1/2 ,2/2) e 1Bollino 11 Bis. Solo un termo camino (o termo cucina) : Potenza < 10kW: 1 libretto, 0 RCEE e 0 Bollini perché il termo camino essendo dotato di un sistema di produzione, distribuzione, emissione e regolazione è impianto termico indipendentemente dalla potenza Potenza > 10kW: 1 libretto, 1 RCEE e 1 Bollino 12. Un termo camino da 8 kW ed 1 caldaia a pellet da 9 kW non al servizio dello stesso sistema di distribuzione: 1 libretti, 0 RCEE e 0 Bollini 13. Nel caso in cui nell’unità immobiliare siano presenti 2 stufe convettive a gas (dette anche “convettori a gas”, “termoconvettori”, “radiatori a gas”) da 2 kW ciascuno ed un caminetto da 9 kW: 1 libretti, 0 RCEE e 0 Bollini 14. Nel caso in cui nell’unità immobiliare (ad esempio di tipo artigianale) siano presenti 4 generatori di aria calda a gas (non canalizzati) da 25 kW ciascuno: 1 libretti, 4 RCEE e 4 Bollini 9 27/01/2016 CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA [PROCEDURE SEVAS/REGIONE] 15. Nel caso in cui nell’unità immobiliare (ad esempio di tipo artigianale) siano presenti 4 generatori di aria calda a gas da 25 kW ciascuno per la zona di lavorazione, ed una caldaia dedicata alla zona uffici, con impianti completamente separati tra loro: 1 libretto, 5 RCEE e 5 Bollini 16. Nel caso in cui nell’unità immobiliare (ad esempio una abitazione del tipo mono o bilocale oppure un piccolo ufficio) siano presenti 2 stufe convettive a gas da 2 kW ciascuno: 0 libretti, 0 RCEE e 0 Bollini. 17. Nel caso in cui nell’unità immobiliare di tipo residenziale unifamiliare sia presente una sottostazione di scambio termico, poiché collegata ad un teleriscaldamento, uno scalda-acqua a gas da 25 kW ed un condizionatore del tipo split da 6 kW: 1 libretto, 1 RCEE tipo 3 e 1 Bollino CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA [PROCEDURE SEVAS/REGIONE] 18. Nel caso in cui nell’unità immobiliare di tipo residenziale unifamiliare sia presente un caminetto a legna di tipo aperto, uno scalda-acqua a gas da 25 kW ed un condizionatore del tipo split da 6 kW: 1 libretti, 0 RCEE e 0 Bollini (i caminetti aperti non pagano il contributo). 18 Bis. Solo uno scaldaacqua da 11 kW se al servizio della singola unità immobiliare residenziale: 0 libretti, 0 RCEE e 0 Bollini, altrimenti: 1libretto, 1 RCEE e 1 Bollino 19. Nel caso in cui nella centrale termica siano presenti 1 generatori a gas da 80 kW per il servizio riscaldamento centralizzato ed uno scalda acqua a gas di tipo condominiale da 34 kW, su due impianti separati al servizio dello stesso edificio:1 libretti, 2 RCEE e 2 bollini 20. Nel caso in cui sia presente un generatore ibrido compatto (composto da una caldaia da 15 kW ed una pompa di calore da 14 kW) che assicura riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento): 1 libretti, 1 RCEE tipo 1 e 1 bollino 10 27/01/2016 CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA [ARTICOLO10] • Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione previste al presente articolo (prova dei fumi e gli altri controlli indicati nel RCEE) l’operatore incaricato dal responsabile di impianto redige e sottoscrive il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) che il responsabile impianto sottoscrive per presa visione • Nel rapporto di controllo di efficienza energetica sono riportati, a pena di irricevibilità, il codice fiscale/partita iva del responsabile dell'esercizio e manutenzione, nonché il codice identificativo dell'impianto • Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega al libretto; una copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali da parte delle autorità competenti • Entro il mese successivo, il manutentore trasmette il rapporto di controllo di efficienza energetica all’autorità competente. La trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica all'autorità competente è effettuata tramite lo strumento telematico messo a disposizione dalla Regione o dalla autorità competente CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA [BOLLINO REGIONALE] Contributi a carico dei responsabili di impianto (il costo del bollino) dal 1 Luglio 2016 11 27/01/2016 OBBLIGHI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA [P ROCEDURE SEVAS] • Il Catasto Impianti Termici ON-LINE permette agli addetti ai lavori di visualizzare ed interagire, tramite Internet, con il Catasto Impianti Termici della Provincia di Lucca e del Comune di Capannori • L’utilizzo del software è gratuito e permette alle aziende di manutenzione impianti di aggiornare le autocertificazioni relative ai propri clienti. I dati relativi ai clienti «storici» sono già presenti e c’è la possibilità di inserirli di nuovi • Il servizio è immediatamente disponibile ed ampiamente utilizzato dalle aziende di manutenzione impianti termici da Febbraio 2010 • Portale WEB non è necessaria l’installazione di nessun software sul proprio computer, è sufficiente una connessione ad Internet ed un browser (Internet Explorer 7 visualizzazione 1024 x 768 px o modalità compatibile) OBBLIGHI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA [P ROCEDURE SEVAS] Funzionalità Principali (soluzione modulare) • Accesso e Ricerca Cliente • Scheda Impianto (dati del responsabile e «targhetta» del generatore) • Modifica dati • Inserimento di un nuovo impianto • Autocertificazione tramite bollino virtuale • Autocertificazione tramite bollino calore pulito • Stampa RCEE pre e post manutenzione • Inserisci manutenzione ordinaria 12 27/01/2016 OBBLIGHI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA [P ROCEDURE SEVAS] • Ogni azienda di Manutenzione accede alla propria area collegandosi al sito http://www.sevasgecit.com o http://www.sevas-gecit.com/Capannori e digitando nome utente e password (assegnati da SEVAS) • All’interno della propria area ogni manutentore ha accesso limitato ed esclusivo alle informazioni riguardanti i propri clienti • Per l’utilizzo del software è necessario un breve incontro formativo (2-4 ore) al termine del quale saranno rilasciate le credenziali di accesso. La ditta di manutenzione dovrà sottoscrivere il regolamento per l’utilizzo del software • L’archiviazione delle copie cartacee sarà a cura del manutentore, che però deve renderne disponibile copia su richiesta SEVAS, sia nell’ambito dell’accertamento documentale che per controlli a campione OBBLIGHI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA [P ROCEDURE SEVAS] 13 27/01/2016 OBBLIGHI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA [P ROCEDURE SEVAS] ROCEDURE SEVAS] • La maggior parte degli impianti sono già in nostro possesso e non è necessario l’inserimento, comunque, possibile per gli impianti di nuova installazione OBBLIGHI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA [P I valori sono già caricati sui valori «teorici», oppure su quelli dell’autocertificazione precedente, se in nostro possesso, così da limitare il tempo necessario all’inserimento A fianco è l’inserimento con il bollino cartaceo ma le opzioni sono molteplici 14 27/01/2016 ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI [ ARTICOLO11] ACCERTAMENTO • L’autorità competente (SEVAS) provvede all’accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali • Sono sottoposti ad ispezione a titolo oneroso gli impianti per i quali a seguito dell’accertamento documentale permangano, anche dopo la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali, elementi di criticità • Qualora dall'accertamento l'autorità competente rilevi situazioni di immediato pericolo, la stessa provvede ad informare il Comune ed eventuali altri soggetti competenti per la messa fuori servizio dell’impianto • La riattivazione potrà avvenire solo a seguito dell’adeguamento tecnico e successiva ispezione, a titolo oneroso, da parte di SEVAS ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI [L INEE GUIDA] ACCERTAMENTO • La fase di ACCERTAMENTO DOCUMENTALE, riguarda tutti i rapporti di controllo di efficienza energetica (RCEE), pervenuti all’organismo (SEVAS) nel corso di un determinato periodo di riferimento • Vengono richiesti chiarimenti al responsabile dell’impianto (e al manutentore se materia di sua pertinenza), almeno nei casi di (a titolo esemplificativo ma non esaustivo): • RCEE incompleto o non firmato; • RCEE tipo 1 che presentano un rendimento di combustione inferiore al limite; • RCEE tipo 1 che presentano un valore del CO> 1.000; • RCEE tipo 1 che presentano un Bacarach > 2 (gasolio); • RCEE tipo 1 che presentano, per generatori a tiraggio naturale, un valore della pressione nel canale da fumo superiore a – 3 Pa (tra valori maggiori di – 3Pa e minori di -1 Pa dovrà essere specificata l’avvenuta verifica indiretta); • Assenza di documentazione; • Controlli con esito negativo; • Presenza di raccomandazioni 15 27/01/2016 ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI [L INEE GUIDA] ACCERTAMENTO • Nel caso di trasmissione di RCEE con non conformità non pericolose, viene richiesto un chiarimento al responsabile dell’impianto e/o a chi ha redatto il RCEE e/o la rimessa a norma e/o nuovo RCEE dell’impianto • Nel caso di mancata risposta nei termini prescritti (60 giorni), ispezione a pagamento SEVAS procede con successiva • La rimessa a norma deve essere attestata da apposita dichiarazione su modulo specifico, corredato di nuovo RCEE nel caso in cui la non conformità riguardi dei parametri relativi al sistema di generazione (combustione, ecc.). Per l’emissione di tale ultimo RCEE non si richiede il pagamento di un ulteriore bollino Modello per comunicare l’adeguamento dell’impianto disponibile su sito: www.sevas.it ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI [L INEE GUIDA] ACCERTAMENTO • Nel caso di trasmissione di RCEE con non conformità potenzialmente pericolose, e previsto l’invio di lettera di diffida all’uso, tramite raccomandata A/R, al responsabile dell’impianto, al Comune per PEC (competente direttamente in materia di sicurezza) e per conoscenza a chi ha redatto il RCEE • Presenza di Prescrizioni; • Il campo del RCEE l’impianto può funzionare è NO • Nel caso di impianto collegato ad una rete di distribuzione il Comune potrà richiedere al distributore la sospensione della fornitura • Sarà programmata specifica ispezione a pagamento su richiesta del Comune/Ente ad adeguamento avvenuto per la riattivazione dell’impianto 16 27/01/2016 ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI [P ROCEDURA SEVAS] ACCERTAMENTO • Il software avverte il manutentore che sta trasmettendo un autocertificazione con una non conformità e sarà possibile vedere lo stato di aggiornamento della relativa integrazione documentale • Se la non conformità è dovuta ad un errore di digitalizzazione sarà possibile modificare, una sola volta, i valori inseriti ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI [ ARTICOLO11] ISPEZIONI Le ispezioni a titolo oneroso si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW a) tutti gli impianti termici soggetti agli obblighi di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica laddove questo non risulti pervenuto b) gli impianti termici per i quali a seguito dell’accertamento documentale permangano, anche dopo la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali, elementi di criticità c) gli impianti termici per il quali l’ispezione avvenga su richiesta del responsabile d’impianto. 17 27/01/2016 ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI [ ARTICOLO11] ISPEZIONI Costo dell’ispezione a partire dal 1 Luglio 2016 ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI [ ARTICOLO11] ISPEZIONI Sono sottoposti ad ispezione, a titolo gratuito, gli impianti per i quali risulta pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica, secondo le modalità definite dalla autorità competente. Le ispezioni sono da eseguire sugli impianti e nelle cadenze temporali di seguito indicati: a) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni due anni b) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni quattro anni; c) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni quattro anni d) un campione pari almeno al 5 per cento dei rapporti pervenuti su base annuale con priorità per gli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni 18 27/01/2016 ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI [ARTICOLO12] • Al termine dell’ispezione il tecnico ispettore provvede a redigere la scheda relativa del libretto di impianto e un Rapporto di Prova. Una copia del rapporto di prova è consegnato al responsabile impianto che lo allega al libretto di impianto • Se in sede di ispezione l'impianto non raggiunge i valori limiti minimi di efficienza energetica, entro 180 giorni dall’ispezione il responsabile è tenuto ad inviare all'autorità competente un RCEE, redatto da un tecnico abilitato che attesti il rispetto di tali limiti, anche attraverso la sostituzione del generatore o macchina frigorifera o pompa di calore o unità cogenerativa interessata • Linee Guida: Ispettore consegna all’organismo incaricato copia dei “rapporti di prova” con allegato lo scontrino della analisi di combustione o specifica dettagliatamente le motivazioni in caso di mancata prova fumi ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI [ARTICOLO12] COMMA 6 - Se in sede di ispezione si rilevino parziali difformità dell’impianto rispetto alla normativa vigente l’ispettore prescrive l’adeguamento. Al responsabile dell’impianto è assegnato un termine congruo entro cui è tenuto a rimuovere le criticità riscontrate e a comunicare l'adeguamento all'autorità competente. Modello per comunicare l’adeguamento dell’impianto disponibile su sito: www.sevas.it Linee Guida: è necessario un nuovo RCEE nel caso che le non conformità attengano all’analisi fumi o al tiraggio Il responsabile dell’impianto termico può, per motivi a lui non imputabili, chiedere proroga del termine suddetto Alla scadenza del termine stabilito, laddove non sia stato effettuato l'adeguamento prescritto, l’organismo comunica il nominativo all'autorità competente per le sanzioni previste dall'articolo 15 del d.lgs. 192/2005 Nel caso di impianti a gas alimentati tramite la rete di gas naturale si applica altresì l'interruzione della fornitura ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144) 19 27/01/2016 ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI [ARTICOLO12] COMMI 7 e 8 - Se in sede di ispezione siano riscontrati elementi di criticità dell'impianto tali da configurare immediati fattori di rischio per la sicurezza, l'ispettore prescrive nel rapporto di prova il divieto assoluto di utilizzo dell'impianto Il responsabile impianto provvede al rispetto di tale prescrizione L’organismo incaricato provvede a dare adeguata comunicazione al comune ed agli altri soggetti competenti per l’adozione delle misure cautelari necessarie L’autorità competente adotta i provvedimenti di sua spettanza per la salvaguardia dell’incolumità e della salute delle persone ed in particolare, nel caso di impianti alimentati tramite la rete di gas naturale, richiede l’interruzione della fornitura all'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 164/2000 ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI [ARTICOLO12] COMMA 10 - In caso di ripetuta mancata ispezione per reiterata negligenza o rifiuto del responsabile dell’impianto, l’organismo ne dà comunicazione all’autorità competente per l’applicazione della sanzione pecuniaria prescritta dal d.lgs. 192/2005, articolo 15, comma 5 per violazione delle norme in materia di controllo e manutenzione degli impianti, fermo restando l'eventuale sospensione della fornitura di gas naturale di cui all'articolo 16 del d.lgs. 164/2000. Articolo 13 - il contributo di cui al comma 4 (costo verifica) è corrisposto anche in caso di mancata ispezione per negligenza o rifiuto del responsabile dell’impianto, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 15, comma 5 del d.lgs. 192/2005 nei casi indicati all’articolo 12, comma 10. 20 27/01/2016 ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI [LINEE GUIDA] 1. Nel caso di primo sopralluogo, in assenza del responsabile d’impianto o suo delegato, l’ispettore lascia obbligatoriamente «Avviso di Mancata Ispezione» per il primo sopralluogo in cui viene comunicato che sarà rifissato, direttamente dall’ispettore o riprogrammato d’ufficio, un secondo appuntamento. Viene indicato un recapito telefonico per eventualmente concordare l’appuntamento 2. Nel caso di secondo sopralluogo, se il responsabile d’impianto o suo delegato risulti nuovamente assente oppure l’eventuale raccomandata relativa alla nuova comunicazione di sopralluogo risulti non ritirata, sia per compiuta giacenza o per rifiuto al ritiro, l’ispettore lascia obbligatoriamente «Avviso di Mancata Ispezione» per il secondo sopralluogo. Viene indicato il recapito telefonico e la tempistica (30gg) entro la quale contattare l’Organismo incaricato per fissare definitivamente il sopralluogo. 3. Se tale procedura non viene rispettata dall’utente, l’Organismo incaricato provvede ad attivare la procedura analoga al rifiuto dell’ispezione (Art 12 - COMMA 10) ONERI ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E ISPEZIONE [ ARTICOLO13] • Fermo restando il rispetto degli obblighi di controllo e manutenzione, gli impianti gestiti direttamente dalle autorità competenti o comunque a loro intestati sono esonerati dal pagamento del contributo previsto dal presente articolo • Qualora il responsabile dell’impianto non effettui il pagamento entro il termine stabilito dall’autorità competente, la stessa provvede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute e delle spese aggiuntive sostenute nonché all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 • Nel caso di generatori di calore del tipo modulare o in cascata o di due o più generatori di calore insistenti sullo stesso impianto termico, i contributi per autocertificazione e verifica sono calcolati sulla somma delle potenze dei singoli moduli o generatori. Nel calcolo della somma delle potenze non si tiene conto dei caminetti aperti a biomassa. 21 27/01/2016 SANZIONI [L INEE GUIDA] A seguito di accertamento documentale dei RCEE trasmessi dai manutentori all’organismo di controllo o a seguito delle ispezioni svolte direttamente sugli impianti termici civili, possono essere rilevate non conformità sanzionabili ai sensi della normativa vigente Sono sanzionabili direttamente (dall’Ente preposto) i responsabili degli impianti termici e le imprese manutentrici, mentre per quanto concerne le imprese installatrici ed i progettisti saranno possibili segnalazioni a CCIAA ed albi/ordini professionali, oltre che all’Autorità competente all’irrogazione delle relative sanzioni. Sanzioni per i Responsabili Impianto • Controllo di Manutenzione ed Efficienza Energetica non eseguito • Mancata messa a norma di prescrizioni sull’efficienza energetica (rendimento, CO, bacharach, mancata presenza della documentazione) a seguito di ispezione • Mancata ispezione per rifiuto o assenza reiterata • Utenti che non pagano l’ispezione nel caso di impianto non autocertificato e/o richiesta SANZIONI [L INEE GUIDA] Sanzioni per Manutentori • Accertamento documentale su RCEE trasmessi all’organismo non compilati a regola d’arte 1. L’accertatore dell’Organismo individua gli RCEE non compilati a regola d’arte 2. Il rapporto ritenuto non conforme dovrà essere inoltrato tramite PEC al manutentore per la rettifica, il quale dovrà rinviare nel sistema il rapporto entro 30 giorni 3. In caso di mancata rettifica nei tempi, l’Organismo trasmette all’Ente, tramite PEC, copia del rapporto di controllo (RCEE) corredato da apposite spiegazioni e dalla corrispondenza intercorsa con il manutentore 4. Ente/Organismo trasmette tutti i nominativi alla CCIAA per le eventuali azioni disciplinari 5. Ente sanziona il manutentore • Non conformità rilevate in sede di ispezione su impianti soggetti al controllo: • Non conformità rilevate dall’ispettore, che in quanto omesse nell’ultimo rapporto di controllo redatto dal manutentore possono dar luogo a sanzione • Mancata trasmissione del rapporto di efficienza energetica da parte del manutentore, all’organismo, nei termini e modi stabiliti dal Regolamento (L.R. 39/2005 Articolo 23-quinquies comma 2. L'inosservanza degli obblighi di invio dei rapporti di controllo sugli impianti termici, in attuazione di quanto disposto dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 360,00) • Non corretta compilazione delle schede di pertinenza sul libretto di impianto • Conduzione di un impianto termico civile di potenza nominale al focolare superiore a 0.232 MW senza essere muniti, ove prescritto, del patentino 22 27/01/2016 ENTRATA IN VIGORE [ ARTICOLO22/23] Le autorità competenti si adeguano alle disposizioni del presente regolamento entro il 31 dicembre 2015. Dal 1 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni delle autorità compenti in contrasto col presente regolamento Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al DPR 74/2013 e ai relativi provvedimenti attuativi 23