CONTROLLO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI POTENZA MAGGIORE DI 10KW ED INFERIORE A 100 KW (Caldaie domestiche - pompe di calore) Con l'entrata in vigore del D.P.R. 74 del 16/04/2013 con delibera della Giunta Regionale pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 13/08/2014, sono cambiate regole e obblighi per utenti, manutentori ed enti verificatori riguardo gli impianti termici di potenza inferiore a 100 Kw MANUTENZIONE Caldaie a Metano GPL Gasolio Radiatori a gas individuali > 5 Kw Impianti a pompa di calore > 12 Kw (Climatizzazione Invernale o Estiva) Caminetti, Caldaie e Stufe a Pellet o Legna (se collegati all'impianto) | EFFICIENZA ENERGETICA TIPOLOGIA PERIODICITÀ Combustibile liquido o solido non rinnovabile > 10KW 2 ANNI Gas Metano GPL 4 ANNI 1 Anno Pompa di calore 4 ANNI Salvo diversa indicazione dell'installatore (Vedere Sotto) Pellet e Legna NO! OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO (Utente) 1. Essere in possesso del libretto di Climatizzazione, ex Libretto Impianto (a partire dal 15/10/2014 in occasione del primo intervento di manutenzione) e custodirlo insieme a quello precedente secondo D.M. Del 10/02/2014; 2. Effettuare regolarmente la manutenzione degli impianti termici. Se l'installatore non ha comunicato per iscritto la periodicità della manutenzione ne il costruttore del generatore di calore la prescrive nei manuali d'uso, il manutentore la riporta sul libretto o in altra forma scritta seguendo le norme UNI 10435-10436-8364 e CEI NB! La manutenzione deve essere effettuata entro un massimo di gg 90 dalla scadenza della precedente! 3. Far effettuare la verifica dell' efficienza energetica dell'impianto (ogni 2 o 4 anni come da tabella) e pagare tramite il manutentore il contributo ambientale (Bollino) pari a € 15,00 NB! Come da Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, al punto 5.7, il controllo di efficienza energetica è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione impianti! OBBLIGHI DEL MANUTENTORE: - - il manutentore è tenuto a dichiarare in forma scritta al Responsabile dell'impianto (Utente) la periodicità della manutenzione e le operazioni da effettuare ai sensi dell'articolo 7 comma 4 del D.P.R. 74/13; In occasione del controllo di efficienza energetica deve eseguire la verifica dei parametri della combustione e deve caricare l'allegato di efficienza energetica sul portale dell'ente verificatore entro gg 60 dal momento del controllo; - ogni anno deve caricare le manutenzioni ordinarie sull'apposito portale dell'ente verificatore sempre entro gg 60, senza richiedere all'utente il costo del contributo ambientale. OBBLIGHI DELL'ENTE VERIFICATORE: Provvede all'accertamento degli allegati di efficienza energetica pervenuti secondo art.9 del D.P.R. 74/13; Segnala al Comune di pertinenza, tutti gli impianti termici con criticità. Spetta al Comune stesso eseguire le ordinanze opportune a carico del Responsabile dell'Impianto (Utente) Esegue le ispezioni su tutti gli impianti termici non autocertificati (quelli senza Bollino), su quelli certificati con criticità e a campione su quelli con anzianità superiore ai 15 anni Ispezione biennale per tutti gli impianti superiori a Kw 100 a combustibile liquido o solido Nel caso in cui l'impianto non sia mai stato controllato e/o sia scaduto il periodo di controllo di efficienza energetica, il costo dell'ispezione (a carico dell'utente) è pari a € 140,00 e non sostitutiva del controllo di efficienza energetica da parte del manutentore. L'ente preposto (Comune) secondo l'articolo 15 comma 5 del D.L. 192/05, potrà applicare sanzioni a partire da € 500,00 fino ad un massimo di € 3,000,00. Stufe a Pellet e a Legna (Biomasse) Caminetti, Caldaie e Stufe a Pellet o Legna (alimentate a biomasse) che superano i 10 Kw di potenza sono a tutti gli effetti impianti termici e quindi soggetti a tutte le prescrizioni di cui al DPR 74/13 I responsabili di Tali impianti (Utenti) sono tenuti alla manutenzione con periodicità annuale (salvo diversa prescrizione dell'installatore o della casa produttrice ) Sono tenuti a richiedere all'installatore o al manutentore il rilascio del libretto di impianto e la sua compilazione Come per tutti gli impianti il mancato rispetto delle norme da luogo a sanzioni a partire da € 500,00 fino ad un massimo di € 3,000,00 Questo tipo di impianti sono esenti dal pagamento del bollino (contributo ambientale) Buone pratiche per la conduzione di un impianto termico 1. Essere in possesso del "Libretto di Climatizzazione" regolarmente compilato comprensivo degli allegati dei Controlli Periodici (annuali) e di efficienza energetica rilasciati dal manutentore 2. Essere in possesso della dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza dell'impianto ai sensi del D.M. 37/08 3. Far eseguire i controlli periodici secondo le norme UNI 10435-104368364 e CEI e almeno una volta l’anno.