CONTROLLO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA
DEGLI IMPIANTI TERMICI DI POTENZA MAGGIORE DI 10KW
ED INFERIORE A 100 KW
(Caldaie domestiche - pompe di calore)
Con l'entrata in vigore del D.P.R. 74 del 16/04/2013 con delibera della Giunta Regionale pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 13/08/2014, sono cambiate regole e obblighi per
utenti, manutentori ed enti verificatori riguardo gli impianti termici di potenza inferiore a 100 Kw
MANUTENZIONE
 Caldaie a Metano GPL Gasolio
 Radiatori a gas individuali > 5 Kw
 Impianti a pompa di calore > 12 Kw
(Climatizzazione Invernale o Estiva)
 Caminetti, Caldaie e Stufe a Pellet o
Legna (se collegati all'impianto)
| EFFICIENZA ENERGETICA
TIPOLOGIA
PERIODICITÀ
Combustibile liquido
o solido non
rinnovabile > 10KW
2 ANNI
Gas Metano GPL
4 ANNI
1 Anno
Pompa di calore
4 ANNI
Salvo diversa indicazione dell'installatore
(Vedere Sotto)
Pellet e Legna
NO!
OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO (Utente)
1.
Essere in possesso del libretto di Climatizzazione, ex Libretto Impianto (a partire dal
15/10/2014 in occasione del primo intervento di manutenzione) e custodirlo insieme a quello
precedente secondo D.M. Del 10/02/2014;
2.
Effettuare regolarmente la manutenzione degli impianti termici. Se l'installatore non ha
comunicato per iscritto la periodicità della manutenzione ne il costruttore del generatore di
calore la prescrive nei manuali d'uso, il manutentore la riporta sul libretto o in altra forma
scritta seguendo le norme UNI 10435-10436-8364 e CEI
NB! La manutenzione deve essere effettuata entro un massimo di gg 90 dalla scadenza
della precedente!
3.
Far effettuare la verifica dell' efficienza energetica dell'impianto (ogni 2 o 4 anni come da
tabella) e pagare tramite il manutentore il contributo ambientale (Bollino) pari a € 15,00
NB! Come da Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, al punto 5.7, il controllo di
efficienza energetica è complementare e non sostitutivo delle operazioni di
controllo e manutenzione impianti!
OBBLIGHI DEL MANUTENTORE:
-
-
il manutentore è tenuto a dichiarare in forma scritta al Responsabile dell'impianto (Utente)
la periodicità della manutenzione e le operazioni da effettuare ai sensi dell'articolo 7 comma 4
del D.P.R. 74/13;
In occasione del controllo di efficienza energetica deve eseguire la verifica dei parametri della
combustione e deve caricare l'allegato di efficienza energetica sul portale dell'ente verificatore
entro gg 60 dal momento del controllo;
-
ogni anno deve caricare le manutenzioni ordinarie sull'apposito portale dell'ente verificatore
sempre entro gg 60, senza richiedere all'utente il costo del contributo ambientale.
OBBLIGHI DELL'ENTE VERIFICATORE:






Provvede all'accertamento degli allegati di efficienza energetica pervenuti secondo art.9 del
D.P.R. 74/13;
Segnala al Comune di pertinenza, tutti gli impianti termici con criticità. Spetta al Comune
stesso eseguire le ordinanze opportune a carico del Responsabile dell'Impianto (Utente)
Esegue le ispezioni su tutti gli impianti termici non autocertificati (quelli senza Bollino), su
quelli certificati con criticità e a campione su quelli con anzianità superiore ai 15 anni
Ispezione biennale per tutti gli impianti superiori a Kw 100 a combustibile liquido o solido
Nel caso in cui l'impianto non sia mai stato controllato e/o sia scaduto il periodo di controllo di
efficienza energetica, il costo dell'ispezione (a carico dell'utente) è pari a € 140,00 e non
sostitutiva del controllo di efficienza energetica da parte del manutentore.
L'ente preposto (Comune) secondo l'articolo 15 comma 5 del D.L. 192/05, potrà applicare
sanzioni a partire da € 500,00 fino ad un massimo di € 3,000,00.
Stufe a Pellet e a Legna (Biomasse)





Caminetti, Caldaie e Stufe a Pellet o Legna (alimentate a biomasse) che superano i 10
Kw di potenza sono a tutti gli effetti impianti termici e quindi soggetti a tutte le
prescrizioni di cui al DPR 74/13
I responsabili di Tali impianti (Utenti) sono tenuti alla manutenzione con periodicità
annuale (salvo diversa prescrizione dell'installatore o della casa produttrice )
Sono tenuti a richiedere all'installatore o al manutentore il rilascio del libretto di
impianto e la sua compilazione
Come per tutti gli impianti il mancato rispetto delle norme da luogo a sanzioni a partire
da € 500,00 fino ad un massimo di € 3,000,00
Questo tipo di impianti sono esenti dal pagamento del bollino (contributo ambientale)
Buone pratiche per la conduzione di un impianto termico
1. Essere in possesso del "Libretto di Climatizzazione" regolarmente
compilato comprensivo degli allegati dei Controlli Periodici (annuali) e di
efficienza energetica rilasciati dal manutentore
2. Essere in possesso della dichiarazione di conformità o la dichiarazione di
rispondenza dell'impianto ai sensi del D.M. 37/08
3. Far eseguire i controlli periodici secondo le norme UNI 10435-104368364 e CEI e almeno una volta l’anno.
Scarica

Volantino manutentori Confartigianato