Data e Ora: 07/09/08
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Speciale CALDAISTI ABC
Giornale di Brescia
DOMENICA 7 SETTEMBRE 2008
43
Ogni anno il rendimento degli impianti va sottoposto a verifiche. Ogni due serve la prova fumi
Pubblicata la nuova normativa
Caldaia al sicuro, casa protetta
Parametri
di efficienza
Il «Bollino Verde» garanzia di buon funzionamento e assicurazione per la vita
L’efficienza e la sicurezza della
caldaia sono di vitale importanza.
Per verificare il grado d’efficienza e
il buon funzionamento della caldaia, il responsabile dell’impianto
(proprietario o occupante di un
immobile) deve rivolgersi ad un
manutentore di fiducia abilitato e
qualificato, che effettuerà la manutenzione periodica (almeno una
volta l’anno secondo quanto indicato dal costruttore della caldaia,
dall’installatore dal manutentore)
e la verifica del rendimento di
combustione la cosiddetta «prova
fumi» (obbligatoria ogni anno per
gli impianti a combustibile liquido
o solido e ogni due anni per gli
impianti a combustibile gassoso).
La disciplina è differente a seconda che la caldaia sia stata installata nel territorio del Comune o in
quello della Provincia.
COMUNE DI BRESCIA. Il Comune di Brescia, in attuazione a quanto indicato dalla Legge n. 10/91, dal
Dpr n. 412/93 e dal D.Lgs n. 192/05
ha avviato i controlli delle caldaie
per garantire: il funzionamento ottimale degli impianti con conseguente risparmio di energia e contenimento dei costi per il riscaldamento, un minor inquinamento
dell’aria ed una maggiore sicurezza degli impianti. La Regione Lombardia con Dgr n. 6303/07 ha precisato le modalità che Enti locali,
cittadini e manutentori devono seguire affinché i controlli, le manutenzioni e le verifiche siano svolte
per il perseguimento dei previsti
obiettivi. Tra le varie indicazioni la
Regione Lombardia prevede che le
dichiarazioni di avvenuta manutenzione degli impianti termici
(complete di prova fumi) siano
registrate necessariamente ogni
due anni nel Catasto unico regionale Impianti termici direttamente
dai manutentori, in modo autonomo se abilitati, oppure attraverso i
Cait (Centri assistenza impianti
termici). Ricordiamo che la dichiarazione ha validità biennale.
Gli impianti che risultassero
non dichiarati, saranno oggetto di
verifica, nonché soggetti alle sanzioni previste dalla Regione Lombardia. Si invitano pertanto gli
utenti, responsabili dell’impianto,
a voler contattare un tecnico manutentore abilitato e qualificato,
qualora il predetto compimento
non sia stato ancora posto in essere.
L’importo stabilito dal Comune
di Brescia per la dichiarazione (obbligatoria) di avvenuta manutenzione è di 6,50 euro, con successivo
addebito in bolletta gas A2A. Per
eventuali ulteriori informazioni riPAGINA PROMOZIONALE
IN COLLABORAZIONE
CON NUMERICA
La tariffa
è di 70 euro
per la manutenzione
annuale e di 60
per la prova fumi
volgersi all’ufficio verifiche impianti termici del Comune di Brescia,
via Marconi n. 12 (tel. 030.2978519,
apertura al pubblico dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle ore
12.30).
PROVINCIA DI BRESCIA. Come
fare e a chi rivolgersi per certificare
la sicurezza della caldaia? Il responsabile dell’impianto termico
dovrà richiedere il bollino verde ad
un manutentore abilitato e qualificato ai sensi della Legge n. 46/90
(ora Dm n. 37/08) e che abbia
sottoscritto il Protocollo d’intesa
2008-2010 con la Provincia di Brescia per la concessione del bollino
verde. A seguito delle opportune
operazioni di controllo, manutenzione e della prova fumi, il manutentore applicherà il bollino verde
sul rapporto tecnico di controllo
(allegato G). La dichiarazione di
avvenuta manutenzione (allegato
G) ogni due anni, dovrà essere
trasmessa obbligatoriamente dal
manutentore, al Curit (Catasto
unico regionale impianti termici).
Il bollino verde, obbligatorio
ogni due anni, assicura che la caldaia è stata controllata a regola
d’arte. La prova di combustione e
rendimento o prova fumi ha avuto
esito positivo. Il manutentore provvederà direttamente o attraverso i
Cait, alla trasmissione telematica
della documentazione presso il Catasto degli Impianti termici disposto dalla Regione Lombardia. Il
responsabile dell’impianto non dovrà più effettuare alcun versamento tramite bollettino postale per
dichiarare l’avvenuta manutenzione. Il responsabile dell’impianto
non incorrerà nelle sanzioni previste dalla Regione Lombardia (Legge n. 24, 11 dicembre 2006).
Quanto costa il bollino verde? Il
bollino verde riferibile ed applicabile solo per gli impianti con potenza
inferiore a 35kw, costa 8,50 euro
(7,50 euro «contributo provinciale»
e 1,00 euro «contributo regionale»). Il bollino verde deve essere
pagato direttamente dall’utente al
manutentore. Il bollino verde è
valido per due anni con decorrenza dal giorno dell’applicazione sul
rapporto di controllo tecnico.
I costi delle manutenzioni? La
tariffa massima applicabile dal manutentore abilitato alla consegna
del bollino verde è: 70,00 euro +
Iva per la manutenzione ordinari
(annuale) 60,00 euro + Iva per la
prova fumi (annuale o biennale a
secondo del tipo di combustibile).
I costi comprendono le operazioni
di controllo e manutenzione dell’impianto termico e la trasmissione telematica (prevista a carico
del manutentore) al Curit della
documentazione
dell’impianto.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio verifiche impianti termici della Provincia di
Brescia, via Milano n. 13 (tel.
030.3749954).
NOVITÀ DAL 1 AGOSTO 2008.
Il contributo Regionale per tutte
le dichiarazioni di avvenuta manutenzione effettuate con data del
controllo successiva al 31 luglio
2008, sarà necessario e obbligatorio il versamento (ogni due anni)
previsto dalle disposizioni Regionali e approvate con Dgr 6303/07.
L’importo stabilito dalla Regione
Lombardia per gli impianti con
potenza inferiore a 35 kw è di 1,00
euro e sarà richiesto al singolo
utente dal manutentore. Successivamente con cadenza mensile, i
manutentori dovranno versare direttamente al Curit il contributo
regionale previsto, con le modalità
definite dalla competente Direzione generale della Regione Lombardia.
Sono state rese pubbliche le
UNI/TS 11300, le specifiche tecniche cioè sulle prestazioni energetiche degli edifici. Incrementare la
qualità energetica degli edifici è
diventato un obiettivo molto importante nel settore delle costruzioni.
La UNI/TS 11300 1:2008 sulle
Prestazioni energetiche degli edifici per la determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed
invernale definisce le modalità per
l’applicazione nazionale della UNI
EN ISO 13790:2008 «Prestazione
energetica degli edifici - Calcolo
del fabbisogno di energia per il
riscaldamento e il raffrescamento») con riferimento al metodo
mensile per il calcolo dei fabbisogni di energia termica per riscaldamento e per raffrescamento. La
specifica tecnica è rivolta alle applicazioni previste dalla UNI EN ISO
13790:2008 quali calcolo di progetto, valutazione energetica di edifici
attraverso il calcolo in condizioni
standard o in particolari condizioni climatiche e d’esercizio.
La UNI/TS 11300 2:2008 per la
determinazione del fabbisogno di
energia primaria e dei rendimenti
per la climatizzazione invernale e
per la produzione di acqua calda
sanitaria fornisce dati e metodi per
la definizione del fabbisogno di
Case studiate per risparmiare
energia utile per acqua calda sanitaria; per stabilire i rendimenti e i
fabbisogni di energia elettrica degli ausiliari dei sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria; per fissare i fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la produzione dell’acqua calda sanitaria.
Questa seconda specifica si applica sia a sistemi di nuova progettazione, che a quelli ristrutturati o
esistenti. Le nuove specifiche tecniche sono coerenti con la serie di
norme elaborate dal Cen nell’ambito del mandato M/343 a supporto
della Direttiva europea 2002/91/CE
sulle prestazioni energetiche degli
edifici e forniscono omogeneità di
valori e di metodi per consentire la
riproducibilità e il confronto dei
risultati.
Il manutentore provvederà a pulire ugelli, bruciatori e camera di combustione e verificherà il corretto funzionamento delle apparecchiature
Le operazioni da compiere per essere in regola
La caldaia con potenza inferiore
a 35 kw necessità di manutenzione. Ma quali sono le operazioni da
compiere? Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione di un
impianto è indicato nella persona
che utilizza la caldaia: proprietario
o occupante di un immobile. La
manutenzione, che ricordiamo deve essere eseguita da un manutentore abilitato ai sensi del D.M. n.
37/08 (ex Legge n. 46/90), va effettuata almeno una volta l’anno secondo quanto disposto ed indicato dal costruttore della caldaia e/o
dal costruttore dell’impianto e/o
dal manutentore.
Le operazioni che un tecnicomanutentore abilitato deve necessariamente compiere sono: la pulizia degli ugelli, dei bruciatori, della
camera di combustione e dello
scambiatore lato fumi e che questi
non abbiano evidenti segni di usura, ossidazione e deterioramento.
La verifica del funzionamento corretto delle apparecchiature e dei
dispositivi di sicurezza: valvole
gas, termocoppie, valvole acqua,
termostati di accensione e di limite, e che questi dispositivi non
siano stati manomessi. La verifica
del regolare funzionamento delle
pompe di circolazione, dei vasi
espansione, delle valvole miscelatrici, membrane e componenti vari. La verifica dell’idoneità del locale di collocazione della caldaia. La
verifica delle dimensioni delle aperture di ventilazione e di aerazione
e che queste non abbiano ostruzioni quali da impedire un continuo e
regolare ricambio di aria. La verifica visiva dei canali da fumo, l’efficienza del condotto fumario connesso alla caldaia e soprattutto
che non vi siano riflussi di fumi
nell’ambiente. La verifica visiva
delle coibentazioni. La verifica della tenuta gas dell’impianto. La veri-
fica del rendimento di combustione, la cosiddetta «prova fumi»,da
eseguire obbligatoriamente ogni
anno per caldaie a combustibile
liquido o solido e ogni due anni per
caldaie a gas. La verifica del regolare funzionamento dell’impianto di
riscaldamento e della produzione
di acqua calda sanitaria (per caldaie combinate).
Al termine di queste operazioni
il manutentore incaricato, redige e
consegna all’utente il rapporto tecnico di controllo e manutenzione
(allegato «G») . Una copia dell’allegato va consegnata al responsabile dell’impianto (utente), e va mantenuta nel libretto di impianto.
Una seconda copia (ogni due anni,
quando viene eseguita la prova
fumi) dovrà essere trasmessa al
Catasto unico regionale impianti
termici. La trasmissione in forma
telematica, è a carico del manutentore. La terza copia sarà mantenuta per sé dal manutentore.
L’efficienza e la sicurezza della caldaia sono di vitale importanza.
Per verificare il grado d’efficienza e il buon funzionamento della caldaia, il responsabile dell’impianto (proprietario o
occupante di un immobile) deve rivolgersi ad un manutentore di fiducia abilitato e qualificato, che effettuerà la
manutenzione periodica almeno una volta l’anno e la verifica del rendimento di combustione la cosiddetta "prova
fumi" ogni anno per gli impianti a combustibile liquido o solido e ogni due anni per gli impianti a combustibile
gassoso. Inoltre ogni due anni è obbligatorio dichiarare lo stato e le condizioni dell’impianto termico: chiedi al tuo
manutentore come assolvere questo compito. I manutentori ABC sono tutti abilitati, qualificati e autorizzati dai
costruttori di caldaie all’assistenza e alla manutenzione della tua caldaia.
Allorché il manutentore verificasse carenze che possano pregiudicare le prestazioni ma non la
sicurezza dell’impianto, descriverà
nello spazio osservazioni e/o raccomandazioni dell’allegato G gli interventi da far eseguire per eliminare queste carenze. Ma attenzione!
Nel caso che venissero rilevate una
o più difformità dell’impianto e
che queste difformità possano in
qualunque modo compromettere
la sicurezza dell’impianto stesso e
di coloro che lo utilizzano, il manutentore ha l’obbligo di: indicare e
comunicare all’utente, responsabile dell’impianto, la gravi carenze
rilevate durante l’intervento; descrivere nello spazio prescrizioni
dell’allegato G le gravi carenze
rilevate e gli eventuali interventi
atti a riportare in sicurezza l’impianto e le persone che lo utilizzano; lasciare fuori utilizzo, indi spento, l’intero impianto fino all’adeguamento dello stesso, da parte
del responsabile dell’impianto.
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