Data e Ora: 07/09/08 00.30 - Pag: 43 - Pubb: 07/09/2008 - Composite Speciale CALDAISTI ABC Giornale di Brescia DOMENICA 7 SETTEMBRE 2008 43 Ogni anno il rendimento degli impianti va sottoposto a verifiche. Ogni due serve la prova fumi Pubblicata la nuova normativa Caldaia al sicuro, casa protetta Parametri di efficienza Il «Bollino Verde» garanzia di buon funzionamento e assicurazione per la vita L’efficienza e la sicurezza della caldaia sono di vitale importanza. Per verificare il grado d’efficienza e il buon funzionamento della caldaia, il responsabile dell’impianto (proprietario o occupante di un immobile) deve rivolgersi ad un manutentore di fiducia abilitato e qualificato, che effettuerà la manutenzione periodica (almeno una volta l’anno secondo quanto indicato dal costruttore della caldaia, dall’installatore dal manutentore) e la verifica del rendimento di combustione la cosiddetta «prova fumi» (obbligatoria ogni anno per gli impianti a combustibile liquido o solido e ogni due anni per gli impianti a combustibile gassoso). La disciplina è differente a seconda che la caldaia sia stata installata nel territorio del Comune o in quello della Provincia. COMUNE DI BRESCIA. Il Comune di Brescia, in attuazione a quanto indicato dalla Legge n. 10/91, dal Dpr n. 412/93 e dal D.Lgs n. 192/05 ha avviato i controlli delle caldaie per garantire: il funzionamento ottimale degli impianti con conseguente risparmio di energia e contenimento dei costi per il riscaldamento, un minor inquinamento dell’aria ed una maggiore sicurezza degli impianti. La Regione Lombardia con Dgr n. 6303/07 ha precisato le modalità che Enti locali, cittadini e manutentori devono seguire affinché i controlli, le manutenzioni e le verifiche siano svolte per il perseguimento dei previsti obiettivi. Tra le varie indicazioni la Regione Lombardia prevede che le dichiarazioni di avvenuta manutenzione degli impianti termici (complete di prova fumi) siano registrate necessariamente ogni due anni nel Catasto unico regionale Impianti termici direttamente dai manutentori, in modo autonomo se abilitati, oppure attraverso i Cait (Centri assistenza impianti termici). Ricordiamo che la dichiarazione ha validità biennale. Gli impianti che risultassero non dichiarati, saranno oggetto di verifica, nonché soggetti alle sanzioni previste dalla Regione Lombardia. Si invitano pertanto gli utenti, responsabili dell’impianto, a voler contattare un tecnico manutentore abilitato e qualificato, qualora il predetto compimento non sia stato ancora posto in essere. L’importo stabilito dal Comune di Brescia per la dichiarazione (obbligatoria) di avvenuta manutenzione è di 6,50 euro, con successivo addebito in bolletta gas A2A. Per eventuali ulteriori informazioni riPAGINA PROMOZIONALE IN COLLABORAZIONE CON NUMERICA La tariffa è di 70 euro per la manutenzione annuale e di 60 per la prova fumi volgersi all’ufficio verifiche impianti termici del Comune di Brescia, via Marconi n. 12 (tel. 030.2978519, apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30). PROVINCIA DI BRESCIA. Come fare e a chi rivolgersi per certificare la sicurezza della caldaia? Il responsabile dell’impianto termico dovrà richiedere il bollino verde ad un manutentore abilitato e qualificato ai sensi della Legge n. 46/90 (ora Dm n. 37/08) e che abbia sottoscritto il Protocollo d’intesa 2008-2010 con la Provincia di Brescia per la concessione del bollino verde. A seguito delle opportune operazioni di controllo, manutenzione e della prova fumi, il manutentore applicherà il bollino verde sul rapporto tecnico di controllo (allegato G). La dichiarazione di avvenuta manutenzione (allegato G) ogni due anni, dovrà essere trasmessa obbligatoriamente dal manutentore, al Curit (Catasto unico regionale impianti termici). Il bollino verde, obbligatorio ogni due anni, assicura che la caldaia è stata controllata a regola d’arte. La prova di combustione e rendimento o prova fumi ha avuto esito positivo. Il manutentore provvederà direttamente o attraverso i Cait, alla trasmissione telematica della documentazione presso il Catasto degli Impianti termici disposto dalla Regione Lombardia. Il responsabile dell’impianto non dovrà più effettuare alcun versamento tramite bollettino postale per dichiarare l’avvenuta manutenzione. Il responsabile dell’impianto non incorrerà nelle sanzioni previste dalla Regione Lombardia (Legge n. 24, 11 dicembre 2006). Quanto costa il bollino verde? Il bollino verde riferibile ed applicabile solo per gli impianti con potenza inferiore a 35kw, costa 8,50 euro (7,50 euro «contributo provinciale» e 1,00 euro «contributo regionale»). Il bollino verde deve essere pagato direttamente dall’utente al manutentore. Il bollino verde è valido per due anni con decorrenza dal giorno dell’applicazione sul rapporto di controllo tecnico. I costi delle manutenzioni? La tariffa massima applicabile dal manutentore abilitato alla consegna del bollino verde è: 70,00 euro + Iva per la manutenzione ordinari (annuale) 60,00 euro + Iva per la prova fumi (annuale o biennale a secondo del tipo di combustibile). I costi comprendono le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico e la trasmissione telematica (prevista a carico del manutentore) al Curit della documentazione dell’impianto. Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio verifiche impianti termici della Provincia di Brescia, via Milano n. 13 (tel. 030.3749954). NOVITÀ DAL 1 AGOSTO 2008. Il contributo Regionale per tutte le dichiarazioni di avvenuta manutenzione effettuate con data del controllo successiva al 31 luglio 2008, sarà necessario e obbligatorio il versamento (ogni due anni) previsto dalle disposizioni Regionali e approvate con Dgr 6303/07. L’importo stabilito dalla Regione Lombardia per gli impianti con potenza inferiore a 35 kw è di 1,00 euro e sarà richiesto al singolo utente dal manutentore. Successivamente con cadenza mensile, i manutentori dovranno versare direttamente al Curit il contributo regionale previsto, con le modalità definite dalla competente Direzione generale della Regione Lombardia. Sono state rese pubbliche le UNI/TS 11300, le specifiche tecniche cioè sulle prestazioni energetiche degli edifici. Incrementare la qualità energetica degli edifici è diventato un obiettivo molto importante nel settore delle costruzioni. La UNI/TS 11300 1:2008 sulle Prestazioni energetiche degli edifici per la determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale definisce le modalità per l’applicazione nazionale della UNI EN ISO 13790:2008 «Prestazione energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento») con riferimento al metodo mensile per il calcolo dei fabbisogni di energia termica per riscaldamento e per raffrescamento. La specifica tecnica è rivolta alle applicazioni previste dalla UNI EN ISO 13790:2008 quali calcolo di progetto, valutazione energetica di edifici attraverso il calcolo in condizioni standard o in particolari condizioni climatiche e d’esercizio. La UNI/TS 11300 2:2008 per la determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria fornisce dati e metodi per la definizione del fabbisogno di Case studiate per risparmiare energia utile per acqua calda sanitaria; per stabilire i rendimenti e i fabbisogni di energia elettrica degli ausiliari dei sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria; per fissare i fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la produzione dell’acqua calda sanitaria. Questa seconda specifica si applica sia a sistemi di nuova progettazione, che a quelli ristrutturati o esistenti. Le nuove specifiche tecniche sono coerenti con la serie di norme elaborate dal Cen nell’ambito del mandato M/343 a supporto della Direttiva europea 2002/91/CE sulle prestazioni energetiche degli edifici e forniscono omogeneità di valori e di metodi per consentire la riproducibilità e il confronto dei risultati. Il manutentore provvederà a pulire ugelli, bruciatori e camera di combustione e verificherà il corretto funzionamento delle apparecchiature Le operazioni da compiere per essere in regola La caldaia con potenza inferiore a 35 kw necessità di manutenzione. Ma quali sono le operazioni da compiere? Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione di un impianto è indicato nella persona che utilizza la caldaia: proprietario o occupante di un immobile. La manutenzione, che ricordiamo deve essere eseguita da un manutentore abilitato ai sensi del D.M. n. 37/08 (ex Legge n. 46/90), va effettuata almeno una volta l’anno secondo quanto disposto ed indicato dal costruttore della caldaia e/o dal costruttore dell’impianto e/o dal manutentore. Le operazioni che un tecnicomanutentore abilitato deve necessariamente compiere sono: la pulizia degli ugelli, dei bruciatori, della camera di combustione e dello scambiatore lato fumi e che questi non abbiano evidenti segni di usura, ossidazione e deterioramento. La verifica del funzionamento corretto delle apparecchiature e dei dispositivi di sicurezza: valvole gas, termocoppie, valvole acqua, termostati di accensione e di limite, e che questi dispositivi non siano stati manomessi. La verifica del regolare funzionamento delle pompe di circolazione, dei vasi espansione, delle valvole miscelatrici, membrane e componenti vari. La verifica dell’idoneità del locale di collocazione della caldaia. La verifica delle dimensioni delle aperture di ventilazione e di aerazione e che queste non abbiano ostruzioni quali da impedire un continuo e regolare ricambio di aria. La verifica visiva dei canali da fumo, l’efficienza del condotto fumario connesso alla caldaia e soprattutto che non vi siano riflussi di fumi nell’ambiente. La verifica visiva delle coibentazioni. La verifica della tenuta gas dell’impianto. La veri- fica del rendimento di combustione, la cosiddetta «prova fumi»,da eseguire obbligatoriamente ogni anno per caldaie a combustibile liquido o solido e ogni due anni per caldaie a gas. La verifica del regolare funzionamento dell’impianto di riscaldamento e della produzione di acqua calda sanitaria (per caldaie combinate). Al termine di queste operazioni il manutentore incaricato, redige e consegna all’utente il rapporto tecnico di controllo e manutenzione (allegato «G») . Una copia dell’allegato va consegnata al responsabile dell’impianto (utente), e va mantenuta nel libretto di impianto. Una seconda copia (ogni due anni, quando viene eseguita la prova fumi) dovrà essere trasmessa al Catasto unico regionale impianti termici. La trasmissione in forma telematica, è a carico del manutentore. La terza copia sarà mantenuta per sé dal manutentore. L’efficienza e la sicurezza della caldaia sono di vitale importanza. Per verificare il grado d’efficienza e il buon funzionamento della caldaia, il responsabile dell’impianto (proprietario o occupante di un immobile) deve rivolgersi ad un manutentore di fiducia abilitato e qualificato, che effettuerà la manutenzione periodica almeno una volta l’anno e la verifica del rendimento di combustione la cosiddetta "prova fumi" ogni anno per gli impianti a combustibile liquido o solido e ogni due anni per gli impianti a combustibile gassoso. Inoltre ogni due anni è obbligatorio dichiarare lo stato e le condizioni dell’impianto termico: chiedi al tuo manutentore come assolvere questo compito. I manutentori ABC sono tutti abilitati, qualificati e autorizzati dai costruttori di caldaie all’assistenza e alla manutenzione della tua caldaia. Allorché il manutentore verificasse carenze che possano pregiudicare le prestazioni ma non la sicurezza dell’impianto, descriverà nello spazio osservazioni e/o raccomandazioni dell’allegato G gli interventi da far eseguire per eliminare queste carenze. Ma attenzione! Nel caso che venissero rilevate una o più difformità dell’impianto e che queste difformità possano in qualunque modo compromettere la sicurezza dell’impianto stesso e di coloro che lo utilizzano, il manutentore ha l’obbligo di: indicare e comunicare all’utente, responsabile dell’impianto, la gravi carenze rilevate durante l’intervento; descrivere nello spazio prescrizioni dell’allegato G le gravi carenze rilevate e gli eventuali interventi atti a riportare in sicurezza l’impianto e le persone che lo utilizzano; lasciare fuori utilizzo, indi spento, l’intero impianto fino all’adeguamento dello stesso, da parte del responsabile dell’impianto.