Data e Ora: 05/04/09
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Giornale di Brescia
Domenica 5 Aprile 2009
Speciale Caldaisti ABC
PAGINE PROMOZIONALI
IN COLLABORAZIONE
CON NUMERICA
Tutto l’impianto
dalla A alla Z,
per evitare sorprese
Le caldaie
sotto la lente
Come operano gli ispettori
■ Oltre al rischio di incidenti,
chi non sottopone ai dovuti controlli il proprio impianto termico
incorre nel pericolo di sanzioni.
Gli organi preposti, infatti, fanno
delle vere e proprie campagne di
controllo degli impianti termici:
ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia
nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici.
Gli Enti locali competenti per
le verifiche si avvalgono della figura dell’ispettore/verificatore di
impianti termici. Le ispezioni
hanno lo scopo di tutelare l’incolumità dei cittadini, la riduzione
dei consumi energetici, il contenimento delle emissioni inquinanti
e il rispetto delle normative da
parte di tutti i conduttori di im-
Le nozioni e le norme da conoscere per essere al sicuro
non solo dal rischio di incidenti, ma anche di sanzioni
■ Caldaie e impianti. Tutti pensano di conoscerli, in realtà le cose da sapere sono diverse. A partire proprio dalle loro definizioni, per arrivare a tutto quello che serve per essere in regola con le diverse normative in vigore.
L’impianto termico è il complesso degli impianti tecnologici dell’edificio destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua
calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, accumulo, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo.
soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e
le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori. L’esercizio e manutenzione di un impianto termico, sono il complesso di operazioni che comportano l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione
degli impianti includente la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e il controllo,
nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di
contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale. La responsabilità può essere
affidata anche ad un terzo responsabile, purché
dotato dei requisiti previsti dalle normative vigenti.
Cosa è compreso nell’impianto
La manutenzione
Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono
considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; più apparecchi destinati a riscaldare una
unica unità immobiliare, anche se composti da singole apparecchiature quali, ad esempio, radiatori
individuali o stufe; sono considerati impianti termici se la loro potenza complessiva è uguale o maggiore a 15 kW, purché la potenza singola di ogni
apparecchio sia maggiore di 4 kW.
Sono altresì considerati impianti termici gli impianti costituiti esclusivamente da sistemi a pompa di calore a servizio di singole unità immobiliari
la cui potenza sia superiore o uguale a 3 kW; più
generatori di calore asserviti ad un unico sistema
di distribuzione e/o utilizzazione del calore prodotto a servizio di un unico edificio sono da considerarsi come un unico impianto termico.
Il responsabile di un impianto termico
Il responsabile dell’impianto termico è il proprietario o nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell’occupante,
a qualsiasi titolo, subentra, per la durata dell’occupazione, alla figura del proprietario, nell’onere di
adempiere agli obblighi previsti e nelle connesse
responsabilità limitatamente all’esercizio, alla manutenzione ordinaria dell’impianto termico ed alle
ispezioni periodiche previste.
Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di
A chi deve essere affidata la manutenzione dell’impianto? Ad un manutentore specializzato e
abilitato, che deve appartenere ad un impresa
iscritta alla CIAA o all’Albo degli Artigiani ai sensi
del D.M. 37/08. Al termine dei lavori di manutenzione l’operatore incaricato ha l’obbligo di redigere e
sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico (dichiarazione di avvenuta manutenzione): l’Allegato G per gli impianti con potenza termica inferiore
a 35 Kw e l’Allegato F per gli impianti con potenza
termica superiore a 35 Kw da rilasciare al Responsabile dell’impianto.
A partire dall’1 gennaio 2008, la Regione Lombardia nell’ambito della realizzazione del Curit
(Catasto Unico Regionale degli impianti termici)
ha stabilito che la trasmissione in via telematica,
delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione sia
a carico dell’operatore che le redige. L’attività dei
manutentori è soggetta a controllo e passibile di
sanzione amministrativa pecuniaria.
La certificazione necessaria
La dichiarazione di avvenuta manutenzione, è
la trasmissione (obbligatoria ogni due anni) all’Ente locale preposto competente, del rapporto di
controllo tecnico redatto dal manutentore conforme agli allegati G e F, correlata dei contributi economici a supporto e copertura dei costi delle ispezioni e della gestione del sistema catastale regionale; la validità è fissata in due stagioni termiche a
partire dall’1 agosto successivo alla sua presentazione.
Affidare i controlli a manutentori abilitati
Le sanzioni previste dalla Legge Regionale n. 24 - 11 dicembre 2006
Infrazioni/violazioni
Responsabile
Importo sanzione (euro)
Mancata tenuta del libretto impianto
Responsabile impianto
da 100 a
600
Mancato invio scheda identificativa
Responsabile
impianto/installatore
da 100 a
600
Mancato invio dichiarazione di avvenuta manutenzione
Manutentore
da
300
Utilizzo di olio combustibile e carbone
Responsabile impianto
da 5.000 a 10.000
Mancata effettuazione operazioni di manutenzione e controllo Responsabile impianto
da 500 a 3.000
Mancata effettuazione di una manutenzione periodica
e rendimento combustione fuori limiti di legge
Responsabile impianto
da 500 a 3.000
Mancato rilascio del manutentore del rapporto tecnico
e dell’effettuazione dell’intervento non a regola d’arte
Installatore e/o
manutentore
da 1.000 a 6.000
Non conformità impiantistiche non risanate dopo il controllo
Responsabile impianto
da 500 a 3.000
Mancato invio dalle aziende/ditte distributrici di combustibile
dei dati relativi alle forniture entro il 31 marzo di ogni anno
Aziende/ditte distributrici
di combustione
da 1.000 a 10.000
Inosservanza delle disposizioni della Giunta regionale
concernenti le tipologie di impianto e le biomasse utilizzate
Responsabile impianto
da 500 a 5.000
50 a
pianti termici. Le attività ispettive devono essere svolte in modo
da privilegiare: impianti per i
quali non sia pervenuta la dichiarazione di avvenuta manutenzione; impianti per i quali dalla fase
di accertamento siano emersi elementi di criticità; impianti vecchi con particolare attenzione a
quelli alimentati da combustibile liquido e solido. Allorché, in sede di ispezione dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici, si constati il mancato rispetto delle vigenti disposizioni e riportato nel rapporto
di prova, si devono contestare le
irregolarità rilevate al responsabile di impianto (proprietario/
occupante/amministratore condominiale/terzo responsabile).
Nel caso in cui, in sede di ispezione, vengano riscontrate non
conformità per cui l’Ente locale
o settore dell’Ente preposto non
è direttamente competente, sarà cura dello stesso darne opportuna comunicazione all’autorità
competente in materia. L’Ente
locale può diffidare il Responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare
le inosservanze riscontrate e notificategli; il mancato adempimento delle prescrizioni entro il
termine assegnato comporta
l’avvio della procedura sanzionatoria. L’avvio immediato della
procedura sanzionatoria senza
diffida preliminare può essere disposto dall’Ente locale competente in caso di gravi inadempienze nella manutenzione e conduzione degli impianti, fermo restando l’obbligo di attuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari a eliminare le
irregolarità riscontrate. Nel corso della procedura sanzionatoria, deve essere redatto processo
verbale di accertamento dell’infrazione, cui fa seguito la notifica
al trasgressore e l’irrogazione delle sanzioni previste dalla Legge
vigente, da parte dell’Ente competente alle ispezioni.
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