Data e Ora: 05/04/09 00.35 - Pag: 50 - Pubb: 05/04/2009 - Composite 50 Giornale di Brescia Domenica 5 Aprile 2009 Speciale Caldaisti ABC PAGINE PROMOZIONALI IN COLLABORAZIONE CON NUMERICA Tutto l’impianto dalla A alla Z, per evitare sorprese Le caldaie sotto la lente Come operano gli ispettori ■ Oltre al rischio di incidenti, chi non sottopone ai dovuti controlli il proprio impianto termico incorre nel pericolo di sanzioni. Gli organi preposti, infatti, fanno delle vere e proprie campagne di controllo degli impianti termici: ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici. Gli Enti locali competenti per le verifiche si avvalgono della figura dell’ispettore/verificatore di impianti termici. Le ispezioni hanno lo scopo di tutelare l’incolumità dei cittadini, la riduzione dei consumi energetici, il contenimento delle emissioni inquinanti e il rispetto delle normative da parte di tutti i conduttori di im- Le nozioni e le norme da conoscere per essere al sicuro non solo dal rischio di incidenti, ma anche di sanzioni ■ Caldaie e impianti. Tutti pensano di conoscerli, in realtà le cose da sapere sono diverse. A partire proprio dalle loro definizioni, per arrivare a tutto quello che serve per essere in regola con le diverse normative in vigore. L’impianto termico è il complesso degli impianti tecnologici dell’edificio destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, accumulo, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo. soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori. L’esercizio e manutenzione di un impianto termico, sono il complesso di operazioni che comportano l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e il controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale. La responsabilità può essere affidata anche ad un terzo responsabile, purché dotato dei requisiti previsti dalle normative vigenti. Cosa è compreso nell’impianto La manutenzione Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; più apparecchi destinati a riscaldare una unica unità immobiliare, anche se composti da singole apparecchiature quali, ad esempio, radiatori individuali o stufe; sono considerati impianti termici se la loro potenza complessiva è uguale o maggiore a 15 kW, purché la potenza singola di ogni apparecchio sia maggiore di 4 kW. Sono altresì considerati impianti termici gli impianti costituiti esclusivamente da sistemi a pompa di calore a servizio di singole unità immobiliari la cui potenza sia superiore o uguale a 3 kW; più generatori di calore asserviti ad un unico sistema di distribuzione e/o utilizzazione del calore prodotto a servizio di un unico edificio sono da considerarsi come un unico impianto termico. Il responsabile di un impianto termico Il responsabile dell’impianto termico è il proprietario o nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell’occupante, a qualsiasi titolo, subentra, per la durata dell’occupazione, alla figura del proprietario, nell’onere di adempiere agli obblighi previsti e nelle connesse responsabilità limitatamente all’esercizio, alla manutenzione ordinaria dell’impianto termico ed alle ispezioni periodiche previste. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di A chi deve essere affidata la manutenzione dell’impianto? Ad un manutentore specializzato e abilitato, che deve appartenere ad un impresa iscritta alla CIAA o all’Albo degli Artigiani ai sensi del D.M. 37/08. Al termine dei lavori di manutenzione l’operatore incaricato ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico (dichiarazione di avvenuta manutenzione): l’Allegato G per gli impianti con potenza termica inferiore a 35 Kw e l’Allegato F per gli impianti con potenza termica superiore a 35 Kw da rilasciare al Responsabile dell’impianto. A partire dall’1 gennaio 2008, la Regione Lombardia nell’ambito della realizzazione del Curit (Catasto Unico Regionale degli impianti termici) ha stabilito che la trasmissione in via telematica, delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione sia a carico dell’operatore che le redige. L’attività dei manutentori è soggetta a controllo e passibile di sanzione amministrativa pecuniaria. La certificazione necessaria La dichiarazione di avvenuta manutenzione, è la trasmissione (obbligatoria ogni due anni) all’Ente locale preposto competente, del rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore conforme agli allegati G e F, correlata dei contributi economici a supporto e copertura dei costi delle ispezioni e della gestione del sistema catastale regionale; la validità è fissata in due stagioni termiche a partire dall’1 agosto successivo alla sua presentazione. Affidare i controlli a manutentori abilitati Le sanzioni previste dalla Legge Regionale n. 24 - 11 dicembre 2006 Infrazioni/violazioni Responsabile Importo sanzione (euro) Mancata tenuta del libretto impianto Responsabile impianto da 100 a 600 Mancato invio scheda identificativa Responsabile impianto/installatore da 100 a 600 Mancato invio dichiarazione di avvenuta manutenzione Manutentore da 300 Utilizzo di olio combustibile e carbone Responsabile impianto da 5.000 a 10.000 Mancata effettuazione operazioni di manutenzione e controllo Responsabile impianto da 500 a 3.000 Mancata effettuazione di una manutenzione periodica e rendimento combustione fuori limiti di legge Responsabile impianto da 500 a 3.000 Mancato rilascio del manutentore del rapporto tecnico e dell’effettuazione dell’intervento non a regola d’arte Installatore e/o manutentore da 1.000 a 6.000 Non conformità impiantistiche non risanate dopo il controllo Responsabile impianto da 500 a 3.000 Mancato invio dalle aziende/ditte distributrici di combustibile dei dati relativi alle forniture entro il 31 marzo di ogni anno Aziende/ditte distributrici di combustione da 1.000 a 10.000 Inosservanza delle disposizioni della Giunta regionale concernenti le tipologie di impianto e le biomasse utilizzate Responsabile impianto da 500 a 5.000 50 a pianti termici. Le attività ispettive devono essere svolte in modo da privilegiare: impianti per i quali non sia pervenuta la dichiarazione di avvenuta manutenzione; impianti per i quali dalla fase di accertamento siano emersi elementi di criticità; impianti vecchi con particolare attenzione a quelli alimentati da combustibile liquido e solido. Allorché, in sede di ispezione dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici, si constati il mancato rispetto delle vigenti disposizioni e riportato nel rapporto di prova, si devono contestare le irregolarità rilevate al responsabile di impianto (proprietario/ occupante/amministratore condominiale/terzo responsabile). Nel caso in cui, in sede di ispezione, vengano riscontrate non conformità per cui l’Ente locale o settore dell’Ente preposto non è direttamente competente, sarà cura dello stesso darne opportuna comunicazione all’autorità competente in materia. L’Ente locale può diffidare il Responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le inosservanze riscontrate e notificategli; il mancato adempimento delle prescrizioni entro il termine assegnato comporta l’avvio della procedura sanzionatoria. L’avvio immediato della procedura sanzionatoria senza diffida preliminare può essere disposto dall’Ente locale competente in caso di gravi inadempienze nella manutenzione e conduzione degli impianti, fermo restando l’obbligo di attuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari a eliminare le irregolarità riscontrate. Nel corso della procedura sanzionatoria, deve essere redatto processo verbale di accertamento dell’infrazione, cui fa seguito la notifica al trasgressore e l’irrogazione delle sanzioni previste dalla Legge vigente, da parte dell’Ente competente alle ispezioni.