Allegato B. PROCEDURA DI CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI I. AMBITO DI APPLICAZIONE Le presenti disposizioni disciplinano i seguenti temi: - attività di ispezione, da intendersi come interventi di controllo tecnico e documentale, svolto da personale qualificato incaricato dalla Agenzia Energetica di Pisa, per conto della Provincia di Pisa, per perseguire gli obiettivi di cui all'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. - procedure di trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione dell'impianto termico. - attività a carico del responsabile dell’impianto termico. - attività a carico delle ditte di manutenzione/installazione degli impianti termici. - attività sanzionatoria. - attività conseguente le ispezioni su impianti termici Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente agli impianti termici per la climatizzazione invernale, così come definiti al punto II, lettera b., presenti nel territorio di competenza della Provincia di Pisa. Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1 luglio 2012. II. DEFINIZIONI Al fine dell’applicazione delle presenti disposizioni si intende: a. per «climatizzazione invernale», l'insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all’interno degli ambienti, della temperatura; b. per «impianto termico» è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15kW; sono sempre esclusi gli scaldaacqua unifamiliari. Si precisa che non sono considerati impianti termici gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo (Ministero delle Attività Produttive: lettera del 24 marzo 1998, Prot. n. 206312); c. per «generatore di calore» o «caldaia» il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione; d. per «responsabile di impianto» chiunque occupi, a qualsiasi titolo, un edificio o unità abitativa dotato di impianto termico o abbia la responsabilità della gestione e esercizio dell’impianto termico stesso; e. per «manutentore» l’operatore incaricato del controllo dell’impianto termico dal responsabile di impianto. Il manutentore deve appartenere ad un'impresa avente i 1 requisiti previsti dalle norme in vigore sulla sicurezza degli impianti di riscaldamento e/o impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso; f. per «installatore» l’operatore incaricato dell’installazione dell’impianto termico. L’installatore deve appartenere ad un'impresa avente i requisiti previsti dalle norme in vigore sulla sicurezza degli impianti di riscaldamento e/o impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso; g. per «operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico» le operazioni svolte dal manutentore/installatore; h. per «manutenzione ordinaria dell'impianto termico» le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente; i. per «manutenzione straordinaria dell'impianto termico» gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico; j. per «allegato F » e per «allegato G » rispettivamente l’allegato F del D.lgs192/05 e s.m.i. per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW e all'allegato G del D.lgs192/05 e s.m.i. per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW; k. per «controlli di efficienza energetica» le operazioni previste agli allegati F e G; l. per «controllo della combustione» una delle operazioni previste nei controlli di efficienza energetica, da effettuarsi secondo le norme UNI disponibili ed, in mancanza di queste, secondo le istruzioni tecniche fornite dal fabbricante del generatore di calore. Il controllo della combustione, comunemente chiamato “prova fumi”, ha una validità variabile fra 6 mesi e 2 anni, come specificato al punto 20 delle presenti disposizioni; m. per «avviamento» di un nuovo generatore di calore, la prima accensione, in corrispondenza della quale, deve essere eseguita, tra l’altro, la prova di combustione; n. per «esercizio e manutenzione di un impianto termico», il complesso di operazioni, di competenza del responsabile di impianto, finalizzato alla gestione degli impianti, intendendo per essa la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e il controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale; o. per «accertamento»: l'insieme delle attività di controllo svolto dalla Agenzia Energetica di Pisa per conto della Provincia di Pisa per accertare in via esclusivamente documentale la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti dalle norme stesse; p. per «ispezione degli impianti termici» il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, che l’Agenzia Energetica di Pisa per conto della Provincia di Pisa deve effettuare, mirato a verificare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici; q. per «ispettore» il soggetto incaricato dall’Agenzia Energetica di Pisa per l'effettuazione di ispezioni degli impianti termici; r. per «mancata ispezione» l’impossibilità di eseguire l’ispezione programmata per cause attribuibili al responsabile di impianto; s. per «scheda identificativa di impianto» il modulo che costituisce la prima pagina del libretto di impianto/centrale approvato con DM 17 marzo 2003; 2 t. per «rapporto di controllo», il documento tecnico che il manutentore, al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico, ha l’obbligo di redigere, firmare e rilasciare al responsabile di impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta. Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare superiore o uguale a 35 kW, il rapporto di controllo deve essere conforme al modello di cui all'«allegato F» del D.lgs 192/05 e s.m.i.. Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione deve essere conforme al modello di cui all'«allegato G» del D.lgs 192/05 e s.m.i. u. per «contributo economico», l’onere a carico del responsabile di impianto a supporto e copertura dei costi dell’attività di ispezione dell’Agenzia Energetica di Pisa. Il contributo economico è determinato dalla Provincia di Pisa secondo il principio della equa ripartizione dei costi dell’attività di ispezione della Agenzia Energetica di Pisa su tutti gli utenti. v. per «bollino» l’attestazione del pagamento del contributo economico a supporto e copertura dei costi dell’attività di ispezione, adottato dalla Provincia di Pisa w. per «dichiarazione di avvenuta manutenzione», il rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore, in corso di validità secondo quanto specificato nel paragrafo “Dichiarazione di avvenuta manutenzione” delle presenti disposizioni, conforme agli allegati «G» o «F» con timbro e firma dell’operatore, correttamente compilato in ogni sua parte, con apposto il bollino il quale dovrà contenere il codice PDR e riportare la firma del responsabile d’impianto per l’assunzione di responsabilità dell’impianto ai sensi dell’all. L punto 15 D. Lgs. 192/05). x. per codice PDR il codice identificativo del punto di fornitura del gas riportato in ogni bolletta, attribuito dal fornitore di combustibile ad ogni utenza di gas. y. per «data di consegna» della dichiarazione di avvenuta manutenzione è da intendersi la data in cui viene consegnata la dichiarazione di avvenuta manutenzione con le modalità previste dalla presente procedura. z. per «consegna della dichiarazione di avvenuta manutenzione» la consegna della dichiarazione con le modalità previste. aa. per «scadenza per la consegna » della dichiarazione di avvenuta manutenzione è da intendersi la data che si ottiene sommando 45 giorni alla data di scadenza dell’ultima prova di combustione eseguita. bb. per «utente correttamente dichiarato», il responsabile di impianto per il cui impianto è stata effettuata la manutenzione biennale/annuale prevista e redatta la dichiarazione di avvenuta manutenzione, entro il termine e con le modalità stabilite nella presente procedura. Per attestare la condizione di utente correttamente autodichiarato è necessario conservare copia del rapporto di controllo con apposto il bollino. cc. per «utente correttamente dichiarato secondo la previgente procedura», il responsabile di impianto che abbia correttamente consegnato alla Provincia di Pisa la “dichiarazione di avvenuta manutenzione” entro il 30/09/2011. dd. per «mancata ispezione» l'impossibilità di eseguire l'ispezione dell'impianto termico per cause attribuibili al responsabile di impianto. Si distingue in «mancato incontro» in caso di assenza del responsabile di impianto ed in «mancata verifica» in caso di impossibilità di eseguire la prova di combustione per motivi tecnici. ee. per «rapporto di verifica», il documento tecnico che riporta le principali verifiche che l'ispettore deve eseguire durante l'ispezione dell'impianto termico. Il rapporto di verifica, formulato ai sensi delle norme tecniche UNI 10435 e UNI 10436, rispettivamente per impianti di potenza maggiore uguale e inferiore a 35kW, deve essere puntualmente redatti dall’ispettore durante l’ispezione; 3 ff. per «non conformità», le anomalie eventualmente rilevate dall'ispettore durante l'ispezione dell'impianto termico. Le principali e le più frequenti non conformità sono riunite in un elenco allegato al rapporto di verifica e sono identificate da un codice alfanumerico. gg. per «ispezione con esito di conformità», ispezione di un impianto termico che non evidenzia la presenza di non conformità o evidenzia la presenza di non conformità ritenute di scarsa rilevanza dall'ispettore. hh. per «ispezione con esito di non conformità», ispezione di un impianto termico che evidenzia la presenza di non conformità ritenute rilevanti dall'ispettore. ii. per «ispezione con esito pericoloso», ispezione di un impianto termico che evidenzia la presenza di non conformità tali da creare grave pericolo a persone/animali/cose. jj. per «avviso di controllo» la lettera inviata per informare il responsabile di impianto dell’ispezione programmata all’impianto termico di cui risulta responsabile. kk. per “transitorio” il periodo di tempo che intercorre tra il 1/9/2011 ed il 31/12/2012. ll. per «post controllo», le attività conseguenti e connesse alle ispezioni condotte sugli impianti termici. III. INTERVENTI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente a quanto disposto dall’allegato L del D.lgs 192/2005, così come modificato dal D.lgs 311/2006 e dal DPR 412/93 e s.m.i., per quanto compatibile, ed in particolare: 1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente. 2. Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. 3. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. 4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il responsabile di impianto non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzione tecniche relative allo specifico modello di apparecchio. 5. Come ultima soluzione, nel caso in cui non sia possibile reperire le suddette informazioni, il responsabile di impianto deve affidare ad un tecnico abilitato il compito di stabilire, dopo opportuna valutazione, la periodicità delle operazioni di controllo e manutenzione. L’indicazione della periodicità delle operazioni di controllo e manutenzione deve essere riportata, completa di oggettiva motivazione, in un documento, da consegnare al responsabile di impianto, che deve conservarlo tra la documentazione tecnica. I controlli di efficienza energetica devono essere effettuati con le seguenti scadenze temporali: 4 a) ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35kW; b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35kW; c) nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350kW, è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale. In occasione di interventi, che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare i parametri di combustione, la buona regola dell'arte della manutenzione prevede che debbano essere effettuati opportuni controlli avvalendosi di apposite apparecchiature di misura per verificare la funzionalità e l'efficienza energetica del medesimo sistema. In presenza di tali controlli, le date in cui questi sono stati eseguiti sono riferimenti per le successive scadenze. IV. COMPITI DEL RESPONSABILE DI IMPIANTO Il responsabile di impianto provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente secondo le modalità e le periodicità stabilite negli specifici provvedimenti emanati dalla Provincia di Pisa. A tal fine il responsabile di impianto deve avvalersi di ditte aventi i requisiti previsti dalle norme in vigore sulla sicurezza degli impianti di riscaldamento e/o impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso. Provvede ad incaricare il manutentore, entro i 30 giorni successivi alla scadenza della prova di combustione, affinché esegua le operazioni di controllo e manutenzione previste e compili la “dichiarazione di avvenuta manutenzione” dell’impianto termico, con la seguente periodicità: ogni due anni per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35kW. ogni anno per gli impianti di potenza nominale maggiore o uguale a 35 kW. La consegna della dichiarazione di avvenuta manutentore/installatore dell’impianto termico. manutenzione è onere a carico del Entro entro 45 gg dall’installazione di una nuova caldaia il responsabile di impianto deve provvedere a chiamare il manutentore ai fini dell’avviamento, dell’esecuzione della prova di combustione e della relativa compilazione della dichiarazione avvenuta manutenzione. Il responsabile di impianto conduce l’impianto termico nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente e delle presenti disposizioni. In particolare, il responsabile di impianto deve condurre l’impianto termico rispettando il periodo annuale di accensione ed i limiti di esercizio degli impianti termici, con riferimento ai valori massimi della temperatura ambiente, alla durata giornaliera di attivazione degli impianti e a quanto altro prescritto. Il responsabile di impianto è tenuto a conservare e a compilare quando richiesto, la documentazione tecnica dell’impianto e in particolare, la dichiarazione di conformità, prevista dal D.M. n. 37 del 22/01/2008, il libretto d’uso e manutenzione, il libretto di impianto/centrale, copia del rapporto di controllo che il manutentore/installatore ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere al termine di ciascuna operazione di controllo e manutenzione dell’impianto e quanto altro prescritto. Il responsabile di impianto è l’unico interlocutore della Agenzia Energetica di Pisa per quanto concerne le attività di ispezione sugli impianti termici condotte dalla Agenzia Energetica di Pisa. Per gli impianti di qualsiasi potenza, il responsabile di impianto deve trasmettere all’Agenzia Energetica di Pisa, la scheda identificativa dell’impianto, scheda 1 bis, presente nel libretto di impianto/centrale con le seguenti modalità: 5 a) entro 45 giorni dall’“avviamento” di un nuovo generatore (ristrutturazione di impianto esistente o nuovo impianto), di calore b) entro 45 giorni dalla modifica di uno degli elementi descritti nella scheda identificativa. Per gli impianti di potenza maggiore o uguale a 35kW, il responsabile di impianto deve trasmettere, alla Agenzia Energetica di Pisa, apposita denuncia, redatta dall’installatore mediante il modulo, di cui alla parte I dell’Allegato IX alla parte quinta del D.lgs 152/06, entro 90 giorni dall’installazione o dalla modifica di un impianto termico civile ed eventuali comunicazioni di terzo responsabile, di eventuali revoche o dimissioni dall’incarico, ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i. art.11 comma 6 Condizione sufficiente per non sottostare agli obblighi di manutenzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è recedere dal contratto di fornitura del combustibile di rete o disattivare la caldaia in modo che un’eventuale accensione richieda necessariamente l’intervento di un tecnico abilitato. L’eventuale riattivazione della caldaia implica il rispetto degli obblighi di manutenzione. La disattivazione e l’eventuale riattivazione dell’impianto termico, devono essere comunicate dal responsabile di impianto all’Agenzia Energetica di Pisa. Se alla data di ricevimento dell’avviso di controllo, è in corso la sostituzione del generatore di calore oppure la ristrutturazione dell’impianto, il responsabile di impianto è tenuto a: a) comunicare telefonicamente la suddetta condizione all’Agenzia Energetica di Pisa e seguire le istruzioni ricevute, b) al termine dei lavori, seguire la procedura di “avviamento” di cui ai punti 9, 10 e 29 delle presenti disposizioni. COMPITI DEL RESPONSABILE DI IMPIANTO NEL PERIODO TRANSITORIO FINO AL 31.12.2012 Fino al 31/12/2012, in via transitoria, il responsabile di impianto, oltre ad adempiere a quanto previsto dal paragrafo precedente, deve trasmettere la dichiarazione di avvenuta manutenzione, entro 45 giorni dalla data di esecuzione della prova di combustione, con una delle seguenti modalità: a) consegna a mano presso la sede di AEP, b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento da indirizzare alla sede di AEP, c) posta elettronica certificata all’indirizzo di AEP (esclusivamente da mittenti con indirizzo di posta elettronica certificata). I responsabili di impianto, che hanno eseguito la prova di combustione nel periodo compreso fra il 1/9/2011 e la data di entrata in vigore della presente procedura, devono, preferibilmente, consegnare la dichiarazione di avvenuta manutenzione entro 45 gg. dall’entrata in vigore della presente procedura e comunque non oltre il 30/09/2012. I responsabili di impianto non correttamente dichiarati al 30/09/2011 secondo la previgente procedura, possono acquisire la condizione di “utente correttamente dichiarato” alla data della consegna della dichiarazione di avvenuta manutenzione, riferita ad una prova di combustione in corso di validità (ossia effettuata entro i due anni precedenti), con una delle modalità stabilite al punto 15. Resta inteso che, in caso ricevimento di avviso di ispezione, l’ispezione sarà gratuita solo se la consegna della dichiarazione di avvenuta manutenzione è antecedente o coincidente con la data di protocollo dell’avviso stesso. Il responsabile di impianto non è tenuto alla consegna dichiarazione di avvenuta manutenzione esclusivamente nel caso in cui la manutenzione venga effettuata dalle ditte di manutenzione/installazione che inseriscono direttamente i dati della dichiarazione nel data base dell’AEP, oppure dalle ditte che hanno aderito al Protocollo di Intesa “Una Caldaia pulita per una 6 casa sicura”, che risultano iscritte negli appositi elenchi pubblicati sui siti internet dell’AEP e della Provincia. V. COMPITI DEL MANUTENTORE E DELL’INSTALLATORE L’installatore è tenuto ad installare l’impianto termico ed a effettuare ogni sua modifica secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle norme tecniche di settore. In particolare, l’installatore deve effettuare la compilazione iniziale del libretto all’atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore. Al termine dei lavori di realizzazione, l’installatore, avendo verificato la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, è tenuto a rilasciare la dichiarazione di conformità, secondo quanto previsto dal D.M. n. 37 del 22/01/2008 o corrispondente documento previsto dalle normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti. Il manutentore è tenuto a condurre gli interventi di manutenzione secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle norme tecniche di settore. In particolare, al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto, l’operatore ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo in triplice copia, sottoscritto per ricevuta dal responsabile di impianto. Il manutentore/installatore è tenuto a rispettare, nell’ambito della propria attività, la normativa vigente, le norme tecniche di settore e gli specifici atti amministrativi. Il manutentore/installatore deve apporre l’apposito bollino sul rapporto di controllo e deve immettere i dati della dichiarazione di avvenuta manutenzione direttamente nel database di gestione utilizzato dalla Agenzia Energetica di Pisa, entro 45 giorni dall’esecuzione della prova di combustione. La trasmissione in via telematica deve essere fatta attraverso il software degli impianti termici di AEP, e da essa gestito, utilizzabile da qualsiasi PC con accesso internet previo accreditamento secondo le modalità indicate da AEP stessa. Il manutentore è comunque tenuto a conservare copia della dichiarazione di avvenuta manutenzione per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione e a trasmetterne copia in caso di richiesta. Il mancato inserimento dei dati della dichiarazione di avvenuta manutenzione direttamente nel database di gestione utilizzato dalla Agenzia Energetica di Pisa, entro 45 giorni dall’esecuzione della prova di combustione, potrà comportare l’applicazione delle sanzioni previste al paragrafo “Attività di post ispezione/Attività sanzionatoria”. COMPITI DEL MANUTENTORE NEL PERIODO TRANSITORIO FINO AL 31.12.2012 Fino al 31/12/2012, in via transitoria, è ammessa la facoltà, per i manutentori, di non inserire i dati della dichiarazione di avvenuta manutenzione direttamente nel database di AEP. In tal caso la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione, entro il termine previsto, sarà onere del responsabile di impianto. Nei casi in cui il manutentore/installatore provveda alla consegna della dichiarazione di avvenuta manutenzione per conto del responsabile di impianto, dovrà attenersi alle seguenti modalità: a) consegna a mano presso la sede di AEP, b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento da indirizzare alla sede di AEP, c) posta elettronica certificata all’indirizzo di AEP (esclusivamente da mittenti con indirizzo di posta elettronica certificata). In ogni caso la consegna della dichiarazione di avvenuta manutenzione dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di esecuzione della prova di combustione. Resta inteso che, in caso ricevimento di avviso di ispezione, l’ispezione sarà gratuita, per il responsabile di impianto, solo se la 7 consegna della dichiarazione di avvenuta manutenzione è antecedente o coincidente con la data di protocollo dell’avviso stesso. Nel periodo transitorio l’inserimento dei dati della dichiarazione di avvenuta manutenzione nel database di AEP, da parte delle ditte di manutenzione/installazione, ha valore di consegna della dichiarazione stessa per conto del responsabile di impianto. VI. DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE La dichiarazione di avvenuta manutenzione è completa quando, al rapporto di controllo tecnico, redatto dal manutentore, conforme agli allegati «G» e «F», è applicato il bollino della Provincia di Pisa compilato in tutte le sue parti, in particolare completo di codice fiscale, codice PDR e firma per assunzione di responsabilità del responsabile di impianto ai sensi del D. Lgs. 196/03 e contestuale autorizzazione al trattamento dati. Per attestare la condizione di utente correttamente autodichiarato è necessario conservare copia del rapporto di controllo con apposto il bollino. Ai fini della consegna della dichiarazione di avvenuta manutenzione si rimanda ai paragrafi IV “Compiti del responsabile di impianto” e V “Compiti del manutentore e dell’installatore” VII. GESTIONE DEL CONTRIBUTO – ADOZIONE DEL SISTEMA DEL BOLLINO Resta in vigore il sistema del bollino, ad attestazione del contributo economico a supporto e copertura dei costi dell’attività di ispezione. L’acquisto dei bollini, dall’entrata in vigore della presente procedura, è effettuato dal manutentore/installatore presso l’Agenzia Energetica di Pisa. Su ogni copia del rapporto di controllo rilasciato al responsabile di impianto, in corrispondenza della prova di combustione, deve essere apposto il bollino dal manutentore/installatore. L’entità del contributo economico è stata determinata tenendo conto del principio della equa ripartizione tra tutti gli utenti ed è così quantificato in base alla potenza: a. Per gli impianti di potenza inferiore a 35kW, il contributo economico da versare all’Agenzia Energetica di Pisa è di € 9,00, IVA compresa; b. Per gli impianti di potenza maggiore uguale a 35kW e inferiore a 116kW, il contributo economico da versare all’Agenzia Energetica di Pisa per le dichiarazioni di avvenuta manutenzione è di € 12,00 IVA compresa; c. Per gli impianti di potenza maggiore uguale a 116kW e inferiore a 350kW, il contributo economico da versare all’Agenzia Energetica di Pisa per le dichiarazioni di avvenuta manutenzione è di € 20,00, IVA compresa; d. Per gli impianti di potenza maggiore uguale a 350kW, il contributo economico da versare all’Agenzia Energetica di Pisa per le dichiarazioni di avvenuta manutenzione è di € 24,00, IVA compresa. I bollini acquistati dai manutentori presso la Provincia di Pisa e non ancora utilizzati, resteranno validi ed utilizzabili fino al loro esaurimento. VIII. ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E ATTIVITÀ SANZIONATORIA L’Agenzia Energetica di Pisa, per conto della Provincia di Pisa, provvede ad effettuare ispezioni a campione sua almeno il 5% degli impianti auto dichiarati, e sugli impianti non auto dichiarati. Laddove dall'accertamento documentale delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione pervenute emergano eventuali non conformità, l’AEP provvede ad attivare le procedure finalizzate alla loro risoluzione. 8 I criteri utilizzati nella programmazione delle ispezioni presso gli utenti finali tengono conto degli obiettivi della direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. L’attività ispettiva dà la priorità a: • impianti per i quali non sia pervenuta la dichiarazione di avvenuta manutenzione; • impianti per i quali dalla fase di accertamento documentale siano emersi elementi di criticità; • impianti più vecchi. Inoltre, la distribuzione delle ispezioni degli impianti termici nel territorio di competenza è ripartita in modo proporzionale alla popolazione dei singoli comuni. In caso di ispezione, il responsabile di impianto è avvisato, con un anticipo di almeno 7 giorni, tramite lettera, dall’Agenzia Energetica di Pisa, dove è specificata la data, l’ora dell’ispezione ed i nomi degli ispettori, i quali saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Agenzia Energetica di Pisa. Attività di ispezione Qualora venisse accertato, in sede di controllo, il mancato rispetto delle disposizioni di legge, desumibili dai risultati delle verifiche riportati nel rapporto di prova, l’ispettore provvede a contestare le irregolarità rilevate al responsabile dell’impianto. Nel caso in cui l'ispettore, durante lo svolgimento della verifica dell'impianto termico, ritenga che l'impianto non debba funzionare per motivi di sicurezza, il responsabile di impianto ne viene informato ed invitato a disattivare l'impianto stesso. L'ispettore riporta la richiesta di disattivazione dell'impianto sul rapporto di verifica, che deve essere sottoscritto dal responsabile di impianto. Nel caso in cui il responsabile di impianto si rifiuti di disattivare l'impianto e/o di sottoscrivere il rapporto di verifica, l'ispettore informa tempestivamente le autorità competenti. Nel caso in cui l'ispettore accerti pericolo immediato, per il quale è necessario un tempestivo intervento di messa in sicurezza non attuabile direttamente dal responsabile di impianto, avvisa i Vigili del Fuoco, informa il responsabile di impianto e tutte le persone eventualmente coinvolte. Compensi Il compenso delle ispezioni è stato determinato in modo da garantire la copertura degli oneri effettivi sostenuti dalla Agenzia Energetica, tenendo conto anche della potenza dell'impianto termico e delle indicazioni contenute nella circolare della Regione Toscana approvata con Delibera G.R. n. 697 del 8/10/2007 . La determinazione del compenso attribuibile a ciascuna ispezione tiene pertanto conto dei: - costi diretti (ispettore, programmazione ispezioni ed elaborazione risultati, spese postali); - costi indiretti (struttura, informazione, catasto impianti). Per gli utenti correttamente dichiarati, le ispezioni effettuate dagli ispettori dell’Agenzia Energetica di Pisa sono gratuite. Per gli utenti non correttamente dichiarati, le ispezioni effettuate dagli ispettori della Agenzia Energetica di Pisa sono a pagamento, secondo quanto stabilito dalla presente procedura. I compensi di ispezione sono stabiliti nel seguente modo: a) Generatori con potenza termica nominale al focolare sotto 35 kW: 9 € 85,00, cadauno, oltre IVA; b) Generatori con potenza termica nominale al focolare da 35 kW ed inferiori a 116 kW: € 120,00 cadauno, oltre IVA c) Generatori con potenza termica nominale al focolare da 116 kW ed inferiori a 350 kW: € 170,00 cadauno, oltre IVA d) Generatori con potenza termica nominale al focolare superiore a 350 kW: € 200,00 cadauno, oltre IVA I costi si riferiscono ad una centrale termica con un solo generatore; per ciascun generatore in più sarà applicata una tariffa pari al 50 % di quella prevista per classe di potenzialità. I compensi per mancata ispezione sono stabiliti nel seguente modo: In caso di mancata ispezione, al responsabile di impianto, anche se correttamente auto dichiarato, è attribuito l’onere forfetario di € 50.00, oltre IVA; L’onere di mancata ispezione è dovuto, in particolare, nei seguenti casi: a. assenza del responsabile di impianto o di un suo delegato alla data indicata nella lettera di avviso di controllo. b. assenza o non accessibilità del foro di prelievo per la prova di combustione. c. mancata comunicazione relativa alla sostituzione in corso del generatore di calore oppure della ristrutturazione in corso dell’impianto, anche nel caso di utente correttamente dichiarato. Casi che prevedono l’onere di controllo a carico del responsabile di impianto Sistema transitorio (fino al 31.12.2012) Nel periodo che va dall’entrata in vigore della presente procedura fino al 31.12.2012 i costi relativi alle ispezioni e alle mancate ispezioni saranno a carico del responsabile di impianto nei seguenti casi: - il responsabile di impianto non abbia biennale/annuale dell’impianto termico, provveduto alla manutenzione - il responsabile di impianto abbia provveduto ad effettuare la manutenzione biennale/annuale dell’impianto termico prevista per legge ma non abbia spedito la dichiarazione di avvenuta manutenzione; in tal caso il corrispettivo dovuto per il costo della verifica sarà pari a € 50,00 (oltre IVA). - l’impianto termico non possa essere ispezionato a causa dell’assenza del responsabile di impianto, o di un suo delegato, alla data indicata nella lettera di avviso di controllo, - l’impianto dell’assenza o la non accessibilità del foro di prelievo per la prova di combustione Sistema definitivo (dal 1.1.2013) A decorrere dal 1.1.2013 i costi relativi alle ispezioni e alle mancate ispezioni saranno a carico del responsabile di impianto nei seguenti casi: - il responsabile di impianto non abbia biennale/annuale dell’impianto termico, provveduto alla manutenzione 10 - l’impianto termico non possa essere ispezionato a causa dell’assenza del responsabile di impianto, o di un suo delegato, alla data indicata nella lettera di avviso di controllo,; - l’impianto dell’assenza o la non accessibilità del foro di prelievo per la prova di combustione Pagamento dei costi di ispezione Il pagamento dei costi di ispezione addebitati agli utenti dovranno essere versati dai responsabili di impianto su apposito conto corrente bancario o postale di AEP, oppure in contanti (entro i limiti stabiliti dalla legge), al personale appositamente autorizzato da AEP. La scelta delle modalità di pagamento sarà prerogativa dell’utente. In caso di presenza di condizioni di sussistenza limite accertate del responsabile di impianto, potrà essere valutato, dalla Provincia di Pisa, l’eventuale esonero dal pagamento del costo dell’ispezione, condizionato alla successiva consegna della dichiarazione di avvenuta manutenzione. Attività di post ispezione/Attività sanzionatoria Le procedure sanzionatorie sono avviate, dalla Provincia di Pisa, a seguito delle ispezioni sugli impianti termici ad uso civile, nel caso di mancato rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 192/2005 e dal D. Lgs. 152/2006. Nei casi in cui nell’esercizio dell’attività di controllo venissero riscontrate irregolarità, l’Agenzia Energetica di Pisa diffiderà il responsabile dell’impianto ad intervenire al fine di eliminare le irregolarità riscontrate; il mancato adempimento di quanto richiesto, entro un termine indicato, potrà comportare l’avvio delle procedure sanzionatorie. SANZIONI A CARICO DEI RESPONSABILI DI IMPIANTO Euro: ( proprietario o conduttore o amministratore di condominio o terzo responsabile) Mancato invio, ai soggetti competenti, della documentazione obbligatoria relativa all’impianto termico 100 Mancata effettuazione, secondo la normativa vigente, della manutenzione biennale/annuale dell’impianto termico (ai sensi dell’art 7 c. 1 del D. Lgs. 192/05 e s.m.i) Da 500 a 3.000 Mancato avviamento entro il termine previsto di caldaia di nuova installazione. Entro 45 giorni dalla data di installazione dovrà essere eseguita la prima accensione con la relativa analisi di combustione da parte di una ditta di manutenzione abilitata. 100 Inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto / centrale e l’invio della scehda identificativa degli impeinti termici e della documentazione ai sensi dell’art. 11 c. 6 del DPR 412/93 e ss.mm.ii. 100 Mancato rispetto delle norme che regolano la conduzione dell’impianto con particolare riferimento a periodi di accensione e limiti massimi della temperature ambiente 100 Sanzioni previste a carico del responsabile di impianto dal D.Lgs. 152/2006 Da 516 a 2.582 11 SANZIONI A CARICO DEI MANUTENTORI/INSTALLATORI DI IMPIANTI TERMICI Mancato rilascio al responsabile di impianto della documentazione (all. F o G ) ai sensi dell’art. 7 c.2 del D.Lgs. 192/2005 (la ditta che effettua la manutenzione conserverà copia firmata dal proprio cliente della documentazione rilasciata) Esecuzione degli interventi di manutenzione non conformi a quanto previsto dalle norme tecniche e dalla normativa vigente di riferimento (gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti nel completo rispetto delle normative nazionali, regionali e locali, nonché delle norme tecniche UNI) (ai sensi dell’art. 7 c.2 del D.Lgs. 192/2005) Mancato inserimento dei dati relativi alla dichiarazione di avvenuta manutenzione nel database della Provincia di Pisa gestito da AEP (per singolo impianto)- (la ditta di manutenzione che effettua l’analisi di combustione ad un proprio cliente ha l’obbligo di inserire entro 30 giorni dalla data di esecuzione dell’analisi di combustione nello specifico data base) Sanzioni previste a carico dell’operatore dal D.Lgs. 152/2006 Euro: Da 1.000 a 6.000 Da 1.000 a 6.000 30 Da 516 a 2.582 12