REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARRARA (L. n. 10/91, DPR n. 412/93, DPR n. 551/99, D.Lgs n.192/05, D.Lgs 311/06 e s.m.i.) Approvato con Delibera C.C. n. ______ del _________________ Registro Delibera C.C. n. del pag. 1 INDICE Art.1– OBIETTIVO Art.2– OGGETTO DEL REGOLAMENTO Art.3 – DEFINIZONI Art.4 – DICHIARAZIONE IMPIANTI Art. 5 - NUOVI IMPIANTI Art.6 – VALIDITÀ DELLE DICHIARAZIONI E DECORRENZA DEI TERMINI Art.7 – AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 8 - SOGGETTI PREPOSTI ALLE VERIFICHE E GESTIONE DEL SERVIZIO Art. 9 – MODALITA’ DELLE ATTIVITA’ DI ISPEZIONE Art.10 – ONERI DELLE ATTIVITA’ D’ISPEZIONE Art.11 – ISPEZIONI Art.12 – VALIDITA’ DELLE DICHIARAZIONI Art.13 – COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI Art.14 – SANZIONI Art.15 – DECORRENZA DEI TERMINI Art.16 – DISPOSIZIONI FINALI Registro Delibera C.C. n. del pag. 2 REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARRARA (L. n. 10/91, DPR n. 412/93 , DPR n. 551/99, DLgs n. 192/05, DLgs n. 311/06) Art. 1 - OBIETTIVO Rendere più semplici le procedure e le modalità di effettuazione dell’autodichiarazione per il cittadino e la gestione da parte dell’Ente Pubblico e di EAMS Agenzia Energetica di Massa Carrara, coinvolgendo il più possibile, tramite apposito accordo, i manutentori, seguendo comunque le indicazioni contenute nei decreti legislativi 192/05, 311/06 e s.m.i. Art. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO: Il presente regolamento disciplina la verifica degli impianti di condizionamento invernale ed estivo, individuati ai sensi dell’art.1 lett. f) del DPR 412/93, così come integrato e modificato dall’allegato A comma 14 del D.Lgs. 192/05, installati sul territorio del Comune di Carrara. Art 3. - DEFINIZIONI: Ai fini dell'applicazione del presente dispositivo si intende: a. per “accertamento” l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti; b. per "climatizzazione invernale", l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell'impianto termico consentito dalla normativa vigente in materia, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria; c. per “conduzione” il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie al garantire le condizioni di comfort; d. per “controlli sugli edifici o sugli impianti” le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria; e. per “dichiarazione di avvenuta manutenzione” la trasmissione all’Ente locale preposto competente del rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore conforme agli allegati “G” e “F”, di cui alle presenti Linee Guida, correlata del contributo economico a supporto e copertura dei costi delle ispezioni, distribuito secondo il principio della equa ripartizione dei costi delle ispezioni su tutti gli utenti; la validità è fissata in due stagioni termiche a partire dal 01.01.2008; Registro Delibera C.C. n. del pag. 3 f. “edificio” un sistema abitato costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti; g. per “edificio di nuova costruzione” un edifico per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente dispositivo; h. per “Ente locale competente” o “Ente preposto all’ispezione” l’autorità pubblica a cui è attribuita la competenza ad effettuare le operazioni di accertamento e ispezione; i. per "esercizio e manutenzione di un impianto termico", il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e il controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale; j. per “generatore di calore” o “caldaia” il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione; k. per “impianto termico” un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impiantì individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; più apparecchi destinati a riscaldare una unica unità immobiliare, anche se composti da singole apparecchiature quali, ad esempio, radiatori individuali o stufe, sono considerati impianti termici se la loro potenza complessiva è uguale o maggiore a 15 kW; l. per “impianto termico individuale” un impianto termico destinato alla climatizzazione di una singola unità immobiliare la cui potenza sia inferiore a 35 kW; sono assoggettati agli impianti termici individuali anche impianti asserviti a più unità immobiliari, purché siano costituiti da un singolo generatore la cui potenza sia inferiore a 35 kW; m. per “impianto termico di nuova installazione” un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico; n. per “ispettore” il soggetto incaricato dall’Ente locale preposto competente per l’effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza. L’ispettore può essere parte di un organismo esterno con cui l’Ente locale preposto competente stipula un’apposita convenzione; o. per “ispezione sugli impianti termici” il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati (ispettori) incaricati dall’Ente locale preposto competente, mirato a verificare l’osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale degli edifici. Le attività di ispezione comprendono integralmente quelle di “verifica” previste dal D.P.R. 412/93 e s.m.i.; p. per “manutenzione ordinaria dell'impianto termico” le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente; Registro Delibera C.C. n. del pag. 4 q. per “manutenzione straordinaria dell'impianto termico” gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico; r. per “occupante” chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici; s. per “organismo esterno competente” l’organismo eventualmente incaricato dall’Ente locale competente ad effettuare gli accertamenti e/o le ispezioni su edifici ed impianti; t. per “periodo di riscaldamento” il periodo annuale di esercizio dell’impianto termico previsto in base alle zone climatiche dal D.P.R. 412/93 s.m.i.; u. per "potenza termica al focolare" di un generatore di calore, il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW; v. per “potenza termica convenzionale” di un generatore di calore, la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l’unità di misura utilizzata è il kW; w. per "potenza termica utile" di un generatore di calore, la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW; x. per “produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari” la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari a servizio di più utenze e/o a uso pubblico; y. per "proprietario dell'impianto termico", chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli Amministratori; z. per "rendimento di combustione" o "rendimento termico convenzionale" di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare; aa. per "rendimento termico utile" di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare; bb. per “responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico” il proprietario, in tutto o in parte, dello stesso; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa, subentra, per la durata dell’occupazione, alla figura del proprietario, nell’onere di adempiere agli obblighi previsti e nelle connesse responsabilità limitatamente all’esercizio, alla manutenzione dell’impianto termico ed alle ispezioni periodiche previste; cc. per “ristrutturazione di un impianto termico” un insieme di opere che comportano la modifica o rinnovamento sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato; dd. per “sostituzione di un generatore di calore” la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore al 10% della potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze; ee. per "temperatura dell'aria in un ambiente", la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica vigente all’atto dell’effettuazione delle misura; Registro Delibera C.C. n. del pag. 5 ff. per “terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico” la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale; gg. per "valori nominali delle potenze e dei rendimenti” i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo; Art. 4 - DICHIARAZIONE IMPIANTI: 1. I responsabili dell’esercizio e manutenzione degli impianti termici di potenza: P < 35kW - 35 ≤ P ≤ 116 kW 116 < P < 350 kW - P ≥ 350 kW - vengono individuati ai sensi dell’art.11, D.P.R. 412/93 e s.m.i. (ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la persona fisica o giuridica il proprietario, il terzo responsabile da lui delegato, l’occupante a qualsiasi titolo, l’amministratore, ecc.) 2. La dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui al punto P delle “DEFINIZIONI”, è resa obbligatoria per tutti gli impianti termici presenti sul territorio di competenza. In occasione di ogni intervento di controllo e manutenzione dell’impianto termico, effettuato ai fini della funzionalità o della sicurezza che interessi il sistema di combustione, per cui devono essere effettuati i controlli di rendimento di combustione, l’operatore è tenuto a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico conforme all’allegato “F” del D.Lgs. 192/05 per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW e all’allegato “G” per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW; 3. La trasmissione di avvenuta manutenzione, avviene con scadenze temporali correlate con i termini previsti dal Protocollo d’Intesa tra le Associazioni di categoria e il Comune, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 350 del 07.08.2007 e sottoscritto in data 14.09.2007; 4. Sul rapporto di controllo tecnico dovrà essere applicato il bollino clima sicuro che avrà valore di ricevuta del versamento di un importo che, in funzione della potenza dell’impianto termico, è così determinato: Bollino per impianti con potenza ≤ 35 kW 10, 00 € Bollino per impianti con potenza > 35 kW e ≤ 116 kW 14,00 € Bollino per impianti con potenza > 116 kW e ≤ a 350 kW 20,00 € Bollino per impianti con potenza > 350 kW 25,00 € Registro Delibera C.C. n. del pag. 6 da effettuarsi direttamente al manutentore oppure su apposito conto corrente postale: 975540 intestato al Comune di Carrara, Servizio Tesoreria, Verifica Impianti termici, riportando come causale “Impianto termico n°______________ ”. 5. La dichiarazione di cui al comma 1 deve pervenire all’Amministrazione Comunale con timbro e firma del terzo responsabile o dell’operatore, nel caso la prima figura non esista per l’impianto specifico, e con connessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 192/05 e s.m.i., con particolare riferimento ai risultati dell’ultima delle verifiche periodiche riguardanti il rendimento, con le tempistiche e specifiche previste dal Protocollo d’intesa; 6. L’Amministrazione Comunale è tenuta ad effettuare verifiche a campione sugli impianti termici presenti sul proprio territorio privilegiando quelli per i quali non sia pervenuta alcuna dichiarazione; 7. Nel caso in cui i “titolari” degli impianti non si avvalgano della facoltà di presentare la dichiarazione e di versare l’importo di cui al comma 4, l’Amministrazione comunale procederà alla verifica degli stessi. Per tale verifica i “titolari” dovranno corrispondere un importo di: Verifiche a carico per impianti con potenza ≤ 35 kW 70,00 €; Verifiche a carico per impianti con potenza > 35 kW e ≤ 116 kW 130,00 €; Verifiche a carico per impianti con potenza > 116 kW e ≤ a 350 kW 180,00 €; Verifiche a carico per impianti con potenza > 350 kW 225,00 €; Per ogni generatore aggiuntivo + 50 €. 8. Gli eventuali e successivi adeguamenti degli importi di cui ai punti 1, 4, 7 saranno effettuati con atto del Consiglio Comunale. Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto, l’operatore provvede a redigere e sottoscrivere un rapporto, conformemente all’art. 7 comma 2 del D.Lgs. 192/05, da rilasciare al “titolare” dell’impianto. L’originale del rapporto sarà da questi conservato. La data di inizio della seconda “Campagna Clima Sicuro” attinente alla verifica degli impianti è fissata al 01.01.2008. ART. 5 - NUOVI IMPIANTI 1. Nel caso di impianti termici centrali di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali, anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, la compilazione iniziale del libretto di impianto deve essere effettuata all’atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell’impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui al DM 37/2008. 2. I cittadini che installano un nuovo impianto termico, dopo l’attivazione del Servizio di controllo comunale, dovranno presentare la dichiarazione, modello G di cui al D.Lgs Registro Delibera C.C. n. del pag. 7 192/05 e s.m.i., entro 90 giorni dall’installazione medesima allegando ricevuta della somma prevista nell’apposito atto del Consiglio Comunale o copia del bollino. 3. Copia della scheda identificativa dell’impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell’esercizio o della manutenzione, dovrà essere inviata al Comune ai fini dell’aggiornamento del catasto degli impianti (art. 10). Art. 6 - VALIDITA’ DELLE DICHIARAZIONI E DECORRENZA DEI TERMINI La tempistica per effettuare la manutenzione prevista dal Dlgs 311/06 al solo scopo del risparmio energetico può variare, per gli impianti a metano, dai due ai quattro anni in base alla vetustà ed al tipo del generatore di calore, un anno per gli impianti a gasolio. Lo stesso decreto prevede che la trasmissione del rapporto di controllo tecnico (autodichiarazione) deve pervenire all’amministrazione competente, o all’organismo incaricato, almeno ogni 2 anni nel caso di impianti di potenza maggiore o uguale a 35 kW e ogni 4 anni nel caso di impianti di potenza minore di 35 kW. Il combinato di queste due disposizioni porta all’atto pratico ad una difficoltà di gestione della tempistica di autodichiarazione che risulterebbe differenziata per gli utenti in base ai parametri suddetti, non potendo più stabilire con certezza quali impianti, nel primo quadriennio risultano non dichiarati pur essendo in obbligo di farlo. Al fine di unificare le tempistiche tra le diverse tipologie di impianti la dichiarazione avrà valenza biennale e, nell’ambito di tale dichiarazione, dovrà essere inviato l’ultimo rapporto di controllo e manutenzione in corso di validità in base al Protocollo d’intesa firmato con le associazioni di categoria di cui al punto 3 dell’art. 4. Art. 7 – AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Sono soggetti a verifica tutti gli impianti termici presenti sul territorio comunale. 2. Le verifiche avverranno con cadenza periodica ai sensi della vigente normativa. 3. L’Amministrazione Comunale provvede all’accertamento di tutte le dichiarazioni pervenute e, qualora ne rilevi la necessità, ad attivarsi presso gli utenti finali affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari. 4. L’Amministrazione Comunale provvede annualmente ad ispezioni da effettuarsi presso gli utenti finali ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e alla veridicità delle dichiarazioni trasmesse per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, privilegiando quelli per i quali non sia pervenuta alcuna dichiarazione; 5. Sono soggetti ad ispezione annuale gratuita gli impianti termici presenti sul territorio di competenza del Comune per i quali sia pervenuta il rapporto di controllo tecnico completo di bollino il cui importo è stabilito al punto 4 dell’art. 4 del presente Regolamento. Verrà data precedenza agli impianti che presentino indicazioni di vetustà o di maggiore criticità; 6. Il dispositivo si applica a tutti gli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici presenti nel territorio regionale. A specifica di quanto stabilito nella definizione di impianto termico, si precisa che non sono considerati impianti termici gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia Registro Delibera C.C. n. del pag. 8 prevalente tale tipo di utilizzo; rientrano invece nell’ambito di applicazione del DPR 412/93 e s.m.i. i moduli radianti, gli aerotermi e i termoconvettori. Sono esclusi: − Impianti per la climatizzazione estiva; − Impianti costituiti da scaldacqua unifamiliari, anche di potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 15 kW; − Impianti costituiti da apparecchi con potenza al focolare inferiore ai 4 kW, anche se la somma con altri apparecchi simili ed eventuali scaldacqua presenti supera i 15 kW. Le attività ispettive sulle suddette tipologie di impianti potrebbero essere regolate con provvedimenti successivi. Art. 8 - SOGGETTI PREPOSTI ALLE VERIFICHE E GESTIONE DEL SERVIZIO 1. Per la gestione del servizio la Giunta Comunale si avvale in base alla delibera comunale n 460/05 di organismo esterno individuato nell’Agenzia Energetica, selezionata e scelta nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia di affidamento servizio in appalto. 2. L’organismo esterno è individuato con i procedimenti di legge applicabili in materia e l’affidamento dell’incarico avviene sulla base di apposita convenzione. 3. L’organismo esterno dovrà comprovare, con idonea documentazione, il possesso delle capacità tecniche, organizzative e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività di verifica, nel rispetto delle normative in materia sia nazionali che comunitarie ed in particolare dei requisiti minimi di cui all’Allegato I del DPR 551/99e s.m.i. Art. 9 – MODALITA’ DELLE ATTIVITA’ DI ISPEZIONE Le ispezioni saranno effettuate previo avviso, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indicante i tempi e le modalità dell'esecuzione del controllo in sito, all’occupante o proprietario o, nel caso di condomìni, ai relativi amministratori o proprietari dello stabile in cui è installato l’impianto; si intende a carico dei suddetti la convocazione dell’eventuale responsabile d’esercizio e/o manutenzione. In sede di ispezione dovrà sempre essere disponibile il libretto d’impianto o di centrale. Qualora detta attività di ispezione del Comune non potesse essere effettuata per causa imputabile ai soggetti preavvisati, essa verrà reiterata previo ulteriore avviso, con le modalità di cui al comma 1, e, agli stessi, si farà carico di un ulteriore addebito pari al 50% dell'onere per controllo d’ufficio come previsto dall'apposita deliberazione adottata in tal senso dal Consiglio Comunale, salvo motivate e documentate giustificazioni. Qualora anche il secondo controllo non potesse essere effettuato per causa imputabile ai soggetti preavvisati, esso verrà reiterato previo ulteriore avviso e, agli stessi si farà carico di un ulteriore addebito pari al 50% dell'onere per controllo d’ufficio, salvo motivate e documentate giustificazioni. L'utente può chiedere, una sola volta, di rimandare l’ispezione ad altra data. Se tale richiesta, da effettuare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o via fax, è effettuata 5 giorni prima del controllo, verrà accolta senza nessun onere per il richiedente. Registro Delibera C.C. n. del pag. 9 Se tale richiesta è effettuata successivamente ai 5 gg., verrà addebitato al richiedente un onere aggiuntivo pari al 30% del costo del controllo. L'avviso di ispezione deve pervenire almeno 15 gg. prima. L’esecuzione delle ispezioni all’interno delle singole abitazioni avverranno normalmente con il consenso ed in presenza degli occupanti delle medesime o di persone da essi delegate. Ulteriori prescrizioni durante i controlli: 1. Qualora nel corso delle verifiche, si rilevino situazioni di grave pericolosità, il verificatore dovrà ammonire il responsabile dell’impianto in ordine alla pericolosità rilevata ed al rischio per la sicurezza derivante dall’uso dell’impianto stesso, segnalando tempestivamente la situazione all’autorità competente per i provvedimenti del caso: potrà inoltre richiedere in caso di necessità l'intervento dei competenti organi di distribuzione del gas per la eventuale disattivazione dell'impianto. 2. Nel caso in cui, durante le operazioni di verifica, venisse riscontrata la presenza di uno o più generatori di calore non dichiarati, il verificatore procederà all’accertamento e registrazione sul verbale della visita di controllo; per ciascuno di questi generatori, sui quali dovranno comunque essere consentiti ed effettuati i controlli di rito, i responsabili di impianto dovranno corrispondere, a titolo di rimborso, le somme previste per ogni singolo controllo stabilite dalla allegata tabella tariffe. 3. Nel caso in cui, durante le operazioni di verifica, venisse accertata la presenza di irregolarità non specificatamente riguardanti le verifiche di rito, le stesse verranno registrate sul verbale di visita e successivamente saranno oggetto di specifica segnalazione all’Autorità competente; - qualora il responsabile di impianto si rifiutasse di apporre la firma sul verbale di visita, si procederà all’annotazione sul verbale stesso, dandone comunicazione all’Amministrazione Comunale per gli atti conseguenti. In caso di dissenso e di sospetto di non conformità delle apparecchiature e degli impianti alle norme di sicurezza, si inviterà il titolare dell’appartamento dissenziente a consentire all’ispezione, avvertendolo della responsabilità penale per il reato di cui all’art. 340 c.p. (“Interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica”), cui va incontro ove persista nel suo rifiuto. ART. 10 – ONERI DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE Gli oneri finanziari delle ispezioni saranno così ripartiti: 1. totalmente a carico dei responsabili dell’esercizio e della manutenzione di tutti gli impianti per i quali non sia pervenuta la dichiarazione, corredata dal contributo il cui importo è stabilito dal Consiglio Comunale; 2. gli oneri delle ispezioni effettuate a campione su impianti per i quali è pervenuta la dichiarazione saranno gratuiti; 3. L'onere delle ispezioni di cui al punto 1 dovrà essere pagato dall'utente prima della visita del verificatore e mostrato al momento della verifica stessa. 4. Nel caso in cui, in fase di ispezione di cui al punto 1, non possa essere effettata la verifica di combustione sull’impianto, per motivazioni che verranno indicate fedelmente dal tecnico controllore nel verbale di verifica, la somma addebitata agli utenti sarà ridotta e l’importo relativo verrà stabilito dal Consiglio Comunale in base Registro Delibera C.C. n. del pag. 10 ad un calcolo medio a titolo di rimborso spese. In alternativa verrà fissato un nuovo appuntamento con il verificatore per poter effettuare il rendimento di combustione 5. Il Consiglio Comunale può determinare nuovamente gli importi previsti dal presente Regolamento con proprio provvedimento. Il Dirigente competente, con cadenza annuale può adeguare i medesimi rapportandoli alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI). 6. Il Consiglio Comunale può determinare delle agevolazioni per le persone non abbienti e per coloro che hanno una pensione inferiore a 400 €/mese ART. 11 – ISPEZIONI Il D.Lgs. 192/2005 prescrive che le autorità competenti realizzino, con cadenza periodica, anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ivi compresi gli impianti termici. Per l’effettuazione di detti controlli il Comune di Carrara si avvale della figura dell’ispettore di impianti termici. Le ispezioni sugli impianti termici, oggetto del presente regolamento, saranno effettuate da personale tecnico esperto incaricato dal Comune di Carrara che sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 1 della L. 46/90 e nello specifico: a) Laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta; b) Oppure Diploma di scuola superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’art. 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, o in possesso di abilitazione professionale nel settore specifico, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (o di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari ); c) Oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (o di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari); d) Oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell’impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 della Legge 46/90. e) Oppure, superare un corso di riqualificazione professionale della durata di 300-350 ore del settore specifico e riconosciuto dall’Ente. f) In generale l’incarico di ispettore può venire riconosciuto dall’Ente a tutti i soggetti in possesso dell’attestato di idoneità tecnica rilasciato dall’ENEA, nonché a coloro già operanti sul territorio regionale e che dispongano della necessaria esperienza acquisita nel corso dello svolgimento dell’attività ispettiva, attestata dagli Enti locali competenti presso cui è stata prestata la loro opera. L’affidamento degli accertamenti e delle ispezioni ai soggetti terzi sopra elencati avverrà in ogni caso nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti al comma 2 art. 9 del D.Lgs. 192/05. Registro Delibera C.C. n. del pag. 11 L’ispettore, che dovrà avere libero accesso agli impianti, controllerà che gli stessi siano gestiti, eserciti e manutenuti in modo conforme ai disposti della Legislazione e alle normative tecniche applicabili. Di quanto sopra verrà dato atto previa compilazione di verbale di visita "Rapporto di Prova" che dovrà essere sottoscritto dall’ispettore e dal responsabile dell’impianto, o da suo delegato, in triplice copia, una delle quali sarà consegnata al responsabile dell’impianto, o a suo delegato, che ne curerà la conservazione. In particolare l’ispettore accerterà : • le generalità del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico; • che la conduzione e gestione dell’impianto, comprese le operazioni di manutenzione, vengano eseguite secondo le norme vigenti. • che il libretto di centrale e/o di impianto venga correttamente tenuto e sia compilato in ogni sua parte. • che il generatore sottoposto a verifica sia stato predisposto per le ispezioni di Legge. Verificherà quindi, conformemente a quanto disposto dalla norma UNI 10389, successive modifiche e DPR 412/93, i seguenti parametri : • tipo di combustibile • potenza termica del focolare ( v. DPR 412/93 e circolare esplicativa M.I.C.A n° 823351 del 11/6/96 ) • temperatura dei fumi all’uscita del generatore • temperatura aria comburente • percentuale di CO2 nei fumi all’uscita del generatore • numero di Bacharach indicante la fumosità, nel caso di combustibili liquidi • percentuale di CO , espressa in ppm (parti per milione), nei fumi all’uscita del generatore • percentuale di O2 nei fumi all’uscita del generatore • rendimento di combustione del generatore • depressione nel canale da fumo o pressione nel condotto di scarico fumi/tiraggio, espresso in Pa, (in caso di caldaie con potenza inferiore a 35 kW, dati necessari solo per generatori di calore di tipo B) • Inoltre, limitatamente alle parti visibili o a quanto controllabile con gli strumenti di usuale dotazione, verificherà : • stato delle coibentazioni • stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione • stato dei dispositivi di regolazione e controllo della temperatura del generatore • sistema di aerazione dei locali in cui è installato il generatore di calore • Si accerterà inoltre, nei casi previsti dalla legge, dell’esistenza del cartello indicante i periodi di funzionamento dell’impianto e la zona climatica di appartenenza dello stesso. • Nel caso di impianti con potenzialità maggiore o uguale a 35 kW, i risultati delle ispezioni verranno trascritti negli appositi spazi previsti sul libretto di centrale, conforme al modello previsto dal Decreto 17 marzo 2003, n. 60, e verrà posto in calce timbro e firma del verificatore. • Nel caso di impianti con potenzialità minore a 35 kW, verrà soltanto apposto sul libretto di impianto, conforme al Decreto 17 marzo 2003, n. 60, un timbro e una firma del verificatore a conferma dell’avvenuta verifica con esito della stessa. Registro Delibera C.C. n. del pag. 12 • • • In presenza di situazioni di grave pericolosità, l’ispettore potrà richiedere la disattivazione dell’impianto da disporsi con apposito atto da parte dell’autorità competente. Nel caso in cui, durante le operazioni di controllo, venisse riscontrata la presenza di uno o più generatori di calore non dichiarati, l’ispettore procederà all’accertamento e registrazione sul verbale di visita di controllo. Per ciascuno di questi generatori, sui quali comunque dovranno essere consentiti ed effettuati i controlli di rito, i responsabili d’impianto dovranno corrispondere l'onere del controllo nella misura prevista dalla Giunta Provinciale. Nel caso in cui, durante le operazioni di controllo, venisse accertata la presenza di irregolarità non specificatamente riguardanti l’ispezione in corso, le stesse verranno registrate sul verbale di visita e successivamente saranno oggetto di specifica segnalazione agli Organi competenti Qualora il responsabile d’impianto si rifiutasse di apporre la firma sul verbale di visita, si procederà all’annotazione sul verbale stesso, dandone comunicazione agli Enti competenti. ART.12 – VALIDITA’ DELLE DICHIARAZIONI. La dichiarazione relativa agli impianti termici con potenza termica nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW ha validità biennale. La dichiarazione relativa agli impianti termici con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW ha validità biennale. ART. 13 – COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI. Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs 192/05, al fine di tenere aggiornato il catasto impianti termici il Comune di Carrara può richiedere alle società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti, la comunicazione dell’ubicazione e della titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi. Ulteriori dati possono essere richiesti, anche per via informatica, ai Vigili del Fuoco, ISPESL, ENEL. Al fine di integrare i dati del catasto il Comune di Carrara procederà ad effettuare sopralluoghi presso le abitazioni, previo avviso ai soggetti interessati. Qualora il sopralluogo non potesse essere effettuato per causa imputabile ai soggetti preavvisati, questo verrà reiterato previo ulteriore avviso e ai soggetti verrà addebitato un onere il cui importo sarà stabilito dal Consiglio Comunale in base ad un calcolo medio a titolo di rimborso spese, salvo motivate e documentate giustificazioni. ART. 14 – SANZIONI Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo responsabile, che non provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro (art. 15 del D.Lgs. 192/05 e s.m.i.) . In caso di difformità riscontrate in sede di ispezione saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 15 del D.Lgs. 192/05. Registro Delibera C.C. n. del pag. 13 Il Comune di Carrara può diffidare il Responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le irregolarità riscontrate e notificate; il mancato adempimento delle prescrizioni entro il termine assegnato comporta l’avvio della procedura sanzionatoria. ART. 15 – DECORRENZA DEI TERMINI Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno di approvazione del presente atto. ART. 16– DISPOSIZIONI FINALI In applicazione del comma 13 dell’Allegato “L” del D.Lgs. 192/05 le attività di accertamento ed ispezione avviate dall’Ente conservano la loro validità e possono essere portate a compimento secondo la normativa preesistente fino alla stagione termica 2010/2011. Le dichiarazioni di avvenuta manutenzione presentate al Comune ai sensi della normativa preesistente, nell’ambito della Campagna di controllo degli impianti termici, mantengono la loro validità per il biennio di riferimento. Registro Delibera C.C. n. del pag. 14