REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI CARRARA
(L. n. 10/91, DPR n. 412/93, DPR n. 551/99, D.Lgs n.192/05, D.Lgs 311/06 e s.m.i.)
Approvato con Delibera C.C. n. ______ del _________________
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INDICE
Art.1– OBIETTIVO
Art.2– OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Art.3 – DEFINIZONI
Art.4 – DICHIARAZIONE IMPIANTI
Art. 5 - NUOVI IMPIANTI
Art.6 – VALIDITÀ DELLE DICHIARAZIONI E DECORRENZA DEI TERMINI
Art.7 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 8 - SOGGETTI PREPOSTI ALLE VERIFICHE E GESTIONE DEL SERVIZIO
Art. 9 – MODALITA’ DELLE ATTIVITA’ DI ISPEZIONE
Art.10 – ONERI DELLE ATTIVITA’ D’ISPEZIONE
Art.11 – ISPEZIONI
Art.12 – VALIDITA’ DELLE DICHIARAZIONI
Art.13 – COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI
Art.14 – SANZIONI
Art.15 – DECORRENZA DEI TERMINI
Art.16 – DISPOSIZIONI FINALI
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REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI CARRARA
(L. n. 10/91, DPR n. 412/93 , DPR n. 551/99, DLgs n. 192/05,
DLgs n. 311/06)
Art. 1 - OBIETTIVO
Rendere più semplici le procedure e le modalità di effettuazione
dell’autodichiarazione per il cittadino e la gestione da parte dell’Ente Pubblico e di
EAMS Agenzia Energetica di Massa Carrara, coinvolgendo il più possibile, tramite
apposito accordo, i manutentori, seguendo comunque le indicazioni contenute nei
decreti legislativi 192/05, 311/06 e s.m.i.
Art. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO:
Il presente regolamento disciplina la verifica degli impianti di
condizionamento invernale ed estivo, individuati ai sensi dell’art.1 lett. f) del
DPR 412/93, così come integrato e modificato dall’allegato A comma 14 del
D.Lgs. 192/05, installati sul territorio del Comune di Carrara.
Art 3. - DEFINIZIONI:
Ai fini dell'applicazione del presente dispositivo si intende:
a. per “accertamento” l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via
esclusivamente documentale la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni
e degli obblighi stabiliti;
b. per "climatizzazione invernale", l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il
periodo di esercizio dell'impianto termico consentito dalla normativa vigente in materia, il
benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della
temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della
purezza dell'aria;
c. per “conduzione” il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio
e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per
la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle
apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto
convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie al garantire le condizioni di
comfort;
d. per “controlli sugli edifici o sugli impianti” le operazioni svolte da tecnici qualificati
operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e
l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria;
e. per “dichiarazione di avvenuta manutenzione” la trasmissione all’Ente locale preposto
competente del rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore conforme agli allegati
“G” e “F”, di cui alle presenti Linee Guida, correlata del contributo economico a supporto e
copertura dei costi delle ispezioni, distribuito secondo il principio della equa ripartizione dei
costi delle ispezioni su tutti gli utenti; la validità è fissata in due stagioni termiche a partire
dal 01.01.2008;
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f. “edificio” un sistema abitato costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno
spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli
impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie
esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi:
l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a
parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé
stanti;
g. per “edificio di nuova costruzione” un edifico per il quale la richiesta di permesso di
costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata
successivamente alla data di entrata in vigore del presente dispositivo;
h. per “Ente locale competente” o “Ente preposto all’ispezione” l’autorità pubblica a cui è
attribuita la competenza ad effettuare le operazioni di accertamento e ispezione;
i. per "esercizio e manutenzione di un impianto termico", il complesso di operazioni che
comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente la
conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e il controllo, nel rispetto delle
norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia
ambientale;
j. per “generatore di calore” o “caldaia” il complesso bruciatore-caldaia che permette di
trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
k. per “impianto termico” un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed
invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o
alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali
sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di
regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impiantì individuali di
riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe,
caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; più apparecchi destinati a riscaldare
una unica unità immobiliare, anche se composti da singole apparecchiature quali, ad
esempio, radiatori individuali o stufe, sono considerati impianti termici se la loro potenza
complessiva è uguale o maggiore a 15 kW;
l. per “impianto termico individuale” un impianto termico destinato alla climatizzazione di
una singola unità immobiliare la cui potenza sia inferiore a 35 kW; sono assoggettati agli
impianti termici individuali anche impianti asserviti a più unità immobiliari, purché siano
costituiti da un singolo generatore la cui potenza sia inferiore a 35 kW;
m. per “impianto termico di nuova installazione” un impianto termico installato in un edificio
di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di
impianto termico;
n. per “ispettore” il soggetto incaricato dall’Ente locale preposto competente per
l’effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, di cui sia garantita la
qualificazione e l’indipendenza. L’ispettore può essere parte di un organismo esterno con
cui l’Ente locale preposto competente stipula un’apposita convenzione;
o. per “ispezione sugli impianti termici” il complesso degli interventi di controllo tecnico e
documentale in sito, svolti da esperti qualificati (ispettori) incaricati dall’Ente locale
preposto competente, mirato a verificare l’osservanza alle norme relative al contenimento
dei consumi energetici nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione
invernale degli edifici. Le attività di ispezione comprendono integralmente quelle di
“verifica” previste dal D.P.R. 412/93 e s.m.i.;
p. per “manutenzione ordinaria dell'impianto termico” le operazioni previste nei libretti
d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in
luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che
comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
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q. per “manutenzione straordinaria dell'impianto termico” gli interventi atti a ricondurre il
funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente
mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature strumentazioni, riparazioni,
ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti
dell'impianto termico;
r. per “occupante” chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a
qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici;
s. per “organismo esterno competente” l’organismo eventualmente incaricato dall’Ente
locale competente ad effettuare gli accertamenti e/o le ispezioni su edifici ed impianti;
t. per “periodo di riscaldamento” il periodo annuale di esercizio dell’impianto termico
previsto in base alle zone climatiche dal D.P.R. 412/93 s.m.i.;
u. per "potenza termica al focolare" di un generatore di calore, il prodotto del potere
calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato;
l'unità di misura utilizzata è il kW;
v. per “potenza termica convenzionale” di un generatore di calore, la potenza termica del
focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento
continuo; l’unità di misura utilizzata è il kW;
w. per "potenza termica utile" di un generatore di calore, la quantità di calore trasferita
nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
x. per “produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari” la produzione di
acqua calda per usi igienici e sanitari a servizio di più utenze e/o a uso pubblico;
y. per "proprietario dell'impianto termico", chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto
termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio
e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a
carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli
Amministratori;
z. per "rendimento di combustione" o "rendimento termico convenzionale" di un generatore
di calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del
focolare;
aa. per "rendimento termico utile" di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza
termica utile e la potenza termica del focolare;
bb. per “responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico” il
proprietario, in tutto o in parte, dello stesso; nel caso di edifici dotati di impianti termici
centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche
gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli
amministratori. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura
dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa, subentra, per la durata
dell’occupazione, alla figura del proprietario, nell’onere di adempiere agli obblighi previsti e
nelle connesse responsabilità limitatamente all’esercizio, alla manutenzione dell’impianto
termico ed alle ispezioni periodiche previste;
cc. per “ristrutturazione di un impianto termico” un insieme di opere che comportano la
modifica o rinnovamento sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del
calore; rientrano in questa categoria la trasformazione di un impianto termico centralizzato
in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità
immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale
previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
dd. per “sostituzione di un generatore di calore” la rimozione di un vecchio generatore e
l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore al 10% della potenza del
generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;
ee. per "temperatura dell'aria in un ambiente", la temperatura dell'aria misurata secondo le
modalità prescritte dalla norma tecnica vigente all’atto dell’effettuazione delle misura;
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ff. per “terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico” la
persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative
vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal
proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e
dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla
salvaguardia ambientale;
gg. per "valori nominali delle potenze e dei rendimenti” i valori di potenza massima e di
rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di
funzionamento continuo;
Art. 4 - DICHIARAZIONE IMPIANTI:
1. I responsabili dell’esercizio e manutenzione degli impianti termici di potenza:
P < 35kW
- 35 ≤ P ≤ 116 kW
116 < P < 350 kW
- P ≥ 350 kW
-
vengono individuati ai sensi dell’art.11, D.P.R. 412/93 e s.m.i. (ovvero, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, la persona fisica o giuridica il proprietario, il terzo
responsabile da lui delegato, l’occupante a qualsiasi titolo, l’amministratore, ecc.)
2. La dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui al punto P delle “DEFINIZIONI”, è
resa obbligatoria per tutti gli impianti termici presenti sul territorio di competenza.
In occasione di ogni intervento di controllo e manutenzione dell’impianto termico, effettuato
ai fini della funzionalità o della sicurezza che interessi il sistema di combustione, per cui
devono essere effettuati i controlli di rendimento di combustione, l’operatore è tenuto a
redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico conforme all’allegato “F” del D.Lgs.
192/05 per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW e
all’allegato “G” per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW;
3. La trasmissione di avvenuta manutenzione, avviene con scadenze temporali correlate
con i termini previsti dal Protocollo d’Intesa tra le Associazioni di categoria e il Comune,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 350 del 07.08.2007 e sottoscritto in
data 14.09.2007;
4. Sul rapporto di controllo tecnico dovrà essere applicato il bollino clima sicuro che avrà
valore di ricevuta del versamento di un importo che, in funzione della potenza
dell’impianto termico, è così determinato:
Bollino per impianti con potenza ≤ 35 kW  10, 00 €
Bollino per impianti con potenza > 35 kW e ≤ 116 kW  14,00 €
Bollino per impianti con potenza > 116 kW e ≤ a 350 kW  20,00 €
Bollino per impianti con potenza > 350 kW  25,00 €
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da effettuarsi direttamente al manutentore oppure su apposito conto corrente postale:
975540 intestato al Comune di Carrara, Servizio Tesoreria, Verifica Impianti termici,
riportando come causale “Impianto termico n°______________ ”.
5. La dichiarazione di cui al comma 1 deve pervenire all’Amministrazione Comunale con
timbro e firma del terzo responsabile o dell’operatore, nel caso la prima figura non
esista per l’impianto specifico, e con connessa assunzione di responsabilità, attestante
il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 192/05 e s.m.i., con particolare riferimento ai
risultati dell’ultima delle verifiche periodiche riguardanti il rendimento, con le
tempistiche e specifiche previste dal Protocollo d’intesa;
6. L’Amministrazione Comunale è tenuta ad effettuare verifiche a campione sugli impianti
termici presenti sul proprio territorio privilegiando quelli per i quali non sia pervenuta
alcuna dichiarazione;
7. Nel caso in cui i “titolari” degli impianti non si avvalgano della facoltà di presentare la
dichiarazione e di versare l’importo di cui al comma 4, l’Amministrazione comunale
procederà alla verifica degli stessi. Per tale verifica i “titolari” dovranno corrispondere
un importo di:
Verifiche a carico per impianti con potenza ≤ 35 kW 70,00 €;
Verifiche a carico per impianti con potenza > 35 kW e ≤ 116 kW 130,00 €;
Verifiche a carico per impianti con potenza > 116 kW e ≤ a 350 kW 180,00 €;
Verifiche a carico per impianti con potenza > 350 kW 225,00 €;
Per ogni generatore aggiuntivo + 50 €.
8. Gli eventuali e successivi adeguamenti degli importi di cui ai punti 1, 4, 7 saranno
effettuati con atto del Consiglio Comunale.
Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto,
l’operatore provvede a redigere e sottoscrivere un rapporto, conformemente all’art. 7
comma 2 del D.Lgs. 192/05, da rilasciare al “titolare” dell’impianto. L’originale del
rapporto sarà da questi conservato.
La data di inizio della seconda “Campagna Clima Sicuro” attinente alla verifica degli
impianti è fissata al 01.01.2008.
ART. 5 - NUOVI IMPIANTI
1. Nel caso di impianti termici centrali di nuova installazione o sottoposti a
ristrutturazione, e per impianti termici individuali, anche in caso di sostituzione dei
generatori di calore, la compilazione iniziale del libretto di impianto deve essere
effettuata all’atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di
combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione
dell’impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo
complesso ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui al DM
37/2008.
2. I cittadini che installano un nuovo impianto termico, dopo l’attivazione del Servizio di
controllo comunale, dovranno presentare la dichiarazione, modello G di cui al D.Lgs
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192/05 e s.m.i., entro 90 giorni dall’installazione medesima allegando ricevuta della
somma prevista nell’apposito atto del Consiglio Comunale o copia del bollino.
3. Copia della scheda identificativa dell’impianto contenuta nel libretto, firmata dal
responsabile dell’esercizio o della manutenzione, dovrà essere inviata al Comune ai
fini dell’aggiornamento del catasto degli impianti (art. 10).
Art. 6 - VALIDITA’ DELLE DICHIARAZIONI E DECORRENZA DEI TERMINI
La tempistica per effettuare la manutenzione prevista dal Dlgs 311/06 al solo scopo del
risparmio energetico può variare, per gli impianti a metano, dai due ai quattro anni in base
alla vetustà ed al tipo del generatore di calore, un anno per gli impianti a gasolio. Lo
stesso decreto prevede che la trasmissione del rapporto di controllo tecnico
(autodichiarazione) deve pervenire all’amministrazione competente, o all’organismo
incaricato, almeno ogni 2 anni nel caso di impianti di potenza maggiore o uguale a 35 kW
e ogni 4 anni nel caso di impianti di potenza minore di 35 kW. Il combinato di queste due
disposizioni porta all’atto pratico ad una difficoltà di gestione della tempistica di
autodichiarazione che risulterebbe differenziata per gli utenti in base ai parametri suddetti,
non potendo più stabilire con certezza quali impianti, nel primo quadriennio risultano non
dichiarati pur essendo in obbligo di farlo.
Al fine di unificare le tempistiche tra le diverse tipologie di impianti la dichiarazione avrà
valenza biennale e, nell’ambito di tale dichiarazione, dovrà essere inviato l’ultimo rapporto
di controllo e manutenzione in corso di validità in base al Protocollo d’intesa firmato con le
associazioni di categoria di cui al punto 3 dell’art. 4.
Art. 7 – AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Sono soggetti a verifica tutti gli impianti termici presenti sul territorio comunale.
2. Le verifiche avverranno con cadenza periodica ai sensi della vigente normativa.
3. L’Amministrazione Comunale provvede all’accertamento di tutte le dichiarazioni
pervenute e, qualora ne rilevi la necessità, ad attivarsi presso gli utenti finali affinché
questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari.
4. L’Amministrazione Comunale provvede annualmente ad ispezioni da effettuarsi presso
gli utenti finali ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e alla veridicità
delle dichiarazioni trasmesse per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di
competenza, privilegiando quelli per i quali non sia pervenuta alcuna dichiarazione;
5. Sono soggetti ad ispezione annuale gratuita gli impianti termici presenti sul territorio di
competenza del Comune per i quali sia pervenuta il rapporto di controllo tecnico
completo di bollino il cui importo è stabilito al punto 4 dell’art. 4 del presente
Regolamento.
Verrà data precedenza agli impianti che presentino indicazioni di vetustà o di maggiore
criticità;
6. Il dispositivo si applica a tutti gli impianti termici per la climatizzazione invernale degli
edifici presenti nel territorio regionale.
A specifica di quanto stabilito nella definizione di impianto termico, si precisa che non
sono considerati impianti termici gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia
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prevalente tale tipo di utilizzo; rientrano invece nell’ambito di applicazione del DPR
412/93 e s.m.i. i moduli radianti, gli aerotermi e i termoconvettori.
Sono esclusi:
− Impianti per la climatizzazione estiva;
− Impianti costituiti da scaldacqua unifamiliari, anche di potenza nominale al focolare
maggiore o uguale a 15 kW;
− Impianti costituiti da apparecchi con potenza al focolare inferiore ai 4 kW, anche se la
somma con altri apparecchi simili ed eventuali scaldacqua presenti supera i 15 kW.
Le attività ispettive sulle suddette tipologie di impianti potrebbero essere regolate con
provvedimenti successivi.
Art. 8 - SOGGETTI PREPOSTI ALLE VERIFICHE E GESTIONE DEL SERVIZIO
1. Per la gestione del servizio la Giunta Comunale si avvale in base alla delibera
comunale n 460/05 di organismo esterno individuato nell’Agenzia Energetica,
selezionata e scelta nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle vigenti leggi in
materia di affidamento servizio in appalto.
2. L’organismo esterno è individuato con i procedimenti di legge applicabili in materia e
l’affidamento dell’incarico avviene sulla base di apposita convenzione.
3. L’organismo esterno dovrà comprovare, con idonea documentazione, il possesso delle
capacità tecniche, organizzative e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle
attività di verifica, nel rispetto delle normative in materia sia nazionali che comunitarie
ed in particolare dei requisiti minimi di cui all’Allegato I del DPR 551/99e s.m.i.
Art. 9 – MODALITA’ DELLE ATTIVITA’ DI ISPEZIONE
Le ispezioni saranno effettuate previo avviso, mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno, indicante i tempi e le modalità dell'esecuzione del controllo in sito, all’occupante o
proprietario o, nel caso di condomìni, ai relativi amministratori o proprietari dello stabile in
cui è installato l’impianto; si intende a carico dei suddetti la convocazione dell’eventuale
responsabile d’esercizio e/o manutenzione.
In sede di ispezione dovrà sempre essere disponibile il libretto d’impianto o di centrale.
Qualora detta attività di ispezione del Comune non potesse essere effettuata per causa
imputabile ai soggetti preavvisati, essa verrà reiterata previo ulteriore avviso, con le
modalità di cui al comma 1, e, agli stessi, si farà carico di un ulteriore addebito pari al 50%
dell'onere per controllo d’ufficio come previsto dall'apposita deliberazione adottata in tal
senso dal Consiglio Comunale, salvo motivate e documentate giustificazioni. Qualora
anche il secondo controllo non potesse essere effettuato per causa imputabile ai soggetti
preavvisati, esso verrà reiterato previo ulteriore avviso e, agli stessi si farà carico di un
ulteriore addebito pari al 50% dell'onere per controllo d’ufficio, salvo motivate e
documentate giustificazioni.
L'utente può chiedere, una sola volta, di rimandare l’ispezione ad altra data. Se tale
richiesta, da effettuare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o via fax, è effettuata
5 giorni prima del controllo, verrà accolta senza nessun onere per il richiedente.
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Se tale richiesta è effettuata successivamente ai 5 gg., verrà addebitato al richiedente un
onere aggiuntivo pari al 30% del costo del controllo. L'avviso di ispezione deve pervenire
almeno 15 gg. prima.
L’esecuzione delle ispezioni all’interno delle singole abitazioni avverranno normalmente
con il consenso ed in presenza degli occupanti delle medesime o di persone da essi
delegate.
Ulteriori prescrizioni durante i controlli:
1. Qualora nel corso delle verifiche, si rilevino situazioni di grave pericolosità, il
verificatore dovrà ammonire il responsabile dell’impianto in ordine alla pericolosità
rilevata ed al rischio per la sicurezza derivante dall’uso dell’impianto stesso,
segnalando tempestivamente la situazione all’autorità competente per i
provvedimenti del caso: potrà inoltre richiedere in caso di necessità l'intervento dei
competenti organi di distribuzione del gas per la eventuale disattivazione
dell'impianto.
2. Nel caso in cui, durante le operazioni di verifica, venisse riscontrata la presenza di
uno o più generatori di calore non dichiarati, il verificatore procederà
all’accertamento e registrazione sul verbale della visita di controllo; per ciascuno di
questi generatori, sui quali dovranno comunque essere consentiti ed effettuati i
controlli di rito, i responsabili di impianto dovranno corrispondere, a titolo di
rimborso, le somme previste per ogni singolo controllo stabilite dalla allegata tabella
tariffe.
3. Nel caso in cui, durante le operazioni di verifica, venisse accertata la presenza di
irregolarità non specificatamente riguardanti le verifiche di rito, le stesse verranno
registrate sul verbale di visita e successivamente saranno oggetto di specifica
segnalazione all’Autorità competente; - qualora il responsabile di impianto si
rifiutasse di apporre la firma sul verbale di visita, si procederà all’annotazione sul
verbale stesso, dandone comunicazione all’Amministrazione Comunale per gli atti
conseguenti. In caso di dissenso e di sospetto di non conformità delle
apparecchiature e degli impianti alle norme di sicurezza, si inviterà il titolare
dell’appartamento dissenziente a consentire all’ispezione, avvertendolo della
responsabilità penale per il reato di cui all’art. 340 c.p. (“Interruzione o turbativa del
regolare svolgimento di una funzione pubblica”), cui va incontro ove persista nel
suo rifiuto.
ART. 10 – ONERI DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE
Gli oneri finanziari delle ispezioni saranno così ripartiti:
1. totalmente a carico dei responsabili dell’esercizio e della manutenzione di tutti gli
impianti per i quali non sia pervenuta la dichiarazione, corredata dal contributo il cui
importo è stabilito dal Consiglio Comunale;
2. gli oneri delle ispezioni effettuate a campione su impianti per i quali è pervenuta la
dichiarazione saranno gratuiti;
3. L'onere delle ispezioni di cui al punto 1 dovrà essere pagato dall'utente prima della
visita del verificatore e mostrato al momento della verifica stessa.
4. Nel caso in cui, in fase di ispezione di cui al punto 1, non possa essere effettata la
verifica di combustione sull’impianto, per motivazioni che verranno indicate
fedelmente dal tecnico controllore nel verbale di verifica, la somma addebitata agli
utenti sarà ridotta e l’importo relativo verrà stabilito dal Consiglio Comunale in base
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ad un calcolo medio a titolo di rimborso spese. In alternativa verrà fissato un nuovo
appuntamento con il verificatore per poter effettuare il rendimento di combustione
5. Il Consiglio Comunale può determinare nuovamente gli importi previsti dal presente
Regolamento con proprio provvedimento. Il Dirigente competente, con cadenza
annuale può adeguare i medesimi rapportandoli alle variazioni dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI).
6. Il Consiglio Comunale può determinare delle agevolazioni per le persone non
abbienti e per coloro che hanno una pensione inferiore a 400 €/mese
ART. 11 – ISPEZIONI
Il D.Lgs. 192/2005 prescrive che le autorità competenti realizzino, con cadenza periodica,
anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e
l’indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme
relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli
impianti di climatizzazione, ivi compresi gli impianti termici. Per l’effettuazione di detti
controlli il Comune di Carrara si avvale della figura dell’ispettore di impianti termici.
Le ispezioni sugli impianti termici, oggetto del presente regolamento, saranno effettuate da
personale tecnico esperto incaricato dal Comune di Carrara che sia in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 3, comma 1 della L. 46/90 e nello specifico:
a) Laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o
legalmente riconosciuta;
b) Oppure Diploma di scuola superiore conseguito, con specializzazione relativa al
settore delle attività di cui all’art. 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente
riconosciuto, o in possesso di abilitazione professionale nel settore specifico, previo un
periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore (o di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa
artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari );
c) Oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di
formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni
consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (o di collaborazione
tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o
dei familiari);
d) Oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del
settore, nel medesimo ramo di attività dell’impresa stessa, per un periodo non inferiore
a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato, in qualità di operaio
installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione,
di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 della Legge 46/90.
e) Oppure, superare un corso di riqualificazione professionale della durata di 300-350
ore del settore specifico e riconosciuto dall’Ente.
f) In generale l’incarico di ispettore può venire riconosciuto dall’Ente a tutti i soggetti in
possesso dell’attestato di idoneità tecnica rilasciato dall’ENEA, nonché a coloro già
operanti sul territorio regionale e che dispongano della necessaria esperienza acquisita
nel corso dello svolgimento dell’attività ispettiva, attestata dagli Enti locali competenti
presso cui è stata prestata la loro opera.
L’affidamento degli accertamenti e delle ispezioni ai soggetti terzi sopra elencati avverrà in
ogni caso nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti al comma 2 art. 9 del D.Lgs.
192/05.
Registro
Delibera C.C. n.
del
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L’ispettore, che dovrà avere libero accesso agli impianti, controllerà che gli stessi siano
gestiti, eserciti e manutenuti in modo conforme ai disposti della Legislazione e alle
normative tecniche applicabili.
Di quanto sopra verrà dato atto previa compilazione di verbale di visita "Rapporto di
Prova" che dovrà essere sottoscritto dall’ispettore e dal responsabile dell’impianto, o da
suo delegato, in triplice copia, una delle quali sarà consegnata al responsabile
dell’impianto, o a suo delegato, che ne curerà la conservazione.
In particolare l’ispettore accerterà :
• le generalità del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto
termico;
• che la conduzione e gestione dell’impianto, comprese le operazioni di
manutenzione, vengano eseguite secondo le norme vigenti.
• che il libretto di centrale e/o di impianto venga correttamente tenuto e sia compilato
in ogni sua parte.
• che il generatore sottoposto a verifica sia stato predisposto per le ispezioni di
Legge.
Verificherà quindi, conformemente a quanto disposto dalla norma UNI 10389, successive
modifiche e DPR 412/93, i seguenti parametri :
• tipo di combustibile
• potenza termica del focolare ( v. DPR 412/93 e circolare esplicativa M.I.C.A n°
823351 del 11/6/96 )
• temperatura dei fumi all’uscita del generatore
• temperatura aria comburente
• percentuale di CO2 nei fumi all’uscita del generatore
• numero di Bacharach indicante la fumosità, nel caso di combustibili liquidi
• percentuale di CO , espressa in ppm (parti per milione), nei fumi all’uscita del
generatore
• percentuale di O2 nei fumi all’uscita del generatore
• rendimento di combustione del generatore
• depressione nel canale da fumo o pressione nel condotto di scarico fumi/tiraggio,
espresso in Pa, (in caso di caldaie con potenza inferiore a 35 kW, dati necessari
solo per generatori di calore di tipo B)
• Inoltre, limitatamente alle parti visibili o a quanto controllabile con gli strumenti di
usuale dotazione, verificherà :
• stato delle coibentazioni
• stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione
• stato dei dispositivi di regolazione e controllo della temperatura del generatore
• sistema di aerazione dei locali in cui è installato il generatore di calore
• Si accerterà inoltre, nei casi previsti dalla legge, dell’esistenza del cartello indicante
i periodi di funzionamento dell’impianto e la zona climatica di appartenenza dello
stesso.
• Nel caso di impianti con potenzialità maggiore o uguale a 35 kW, i risultati delle
ispezioni verranno trascritti negli appositi spazi previsti sul libretto di centrale,
conforme al modello previsto dal Decreto 17 marzo 2003, n. 60, e verrà posto in
calce timbro e firma del verificatore.
• Nel caso di impianti con potenzialità minore a 35 kW, verrà soltanto apposto sul
libretto di impianto, conforme al Decreto 17 marzo 2003, n. 60, un timbro e una
firma del verificatore a conferma dell’avvenuta verifica con esito della stessa.
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•
•
•
In presenza di situazioni di grave pericolosità, l’ispettore potrà richiedere la
disattivazione dell’impianto da disporsi con apposito atto da parte dell’autorità
competente.
Nel caso in cui, durante le operazioni di controllo, venisse riscontrata la presenza di
uno o più generatori di calore non dichiarati, l’ispettore procederà all’accertamento
e registrazione sul verbale di visita di controllo. Per ciascuno di questi generatori,
sui quali comunque dovranno essere consentiti ed effettuati i controlli di rito, i
responsabili d’impianto dovranno corrispondere l'onere del controllo nella misura
prevista dalla Giunta Provinciale.
Nel caso in cui, durante le operazioni di controllo, venisse accertata la presenza di
irregolarità non specificatamente riguardanti l’ispezione in corso, le stesse verranno
registrate sul verbale di visita e successivamente saranno oggetto di specifica
segnalazione agli Organi competenti
Qualora il responsabile d’impianto si rifiutasse di apporre la firma sul verbale di visita, si
procederà all’annotazione sul verbale stesso, dandone comunicazione agli Enti
competenti.
ART.12 – VALIDITA’ DELLE DICHIARAZIONI.
La dichiarazione relativa agli impianti termici con potenza termica nominale al focolare
superiore o uguale a 35 kW ha validità biennale.
La dichiarazione relativa agli impianti termici con potenza termica nominale al focolare
inferiore a 35 kW ha validità biennale.
ART. 13 – COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI.
Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs 192/05, al fine di tenere aggiornato il catasto impianti termici il
Comune di Carrara può richiedere alle società distributrici di combustibile per il
funzionamento degli impianti, la comunicazione dell’ubicazione e della titolarità degli
impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi.
Ulteriori dati possono essere richiesti, anche per via informatica, ai Vigili del Fuoco,
ISPESL, ENEL.
Al fine di integrare i dati del catasto il Comune di Carrara procederà ad effettuare
sopralluoghi presso le abitazioni, previo avviso ai soggetti interessati. Qualora il
sopralluogo non potesse essere effettuato per causa imputabile ai soggetti preavvisati,
questo verrà reiterato previo ulteriore avviso e ai soggetti verrà addebitato un onere il cui
importo sarà stabilito dal Consiglio Comunale in base ad un calcolo medio a titolo di
rimborso spese, salvo motivate e documentate giustificazioni.
ART. 14 – SANZIONI
Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o
l’eventuale terzo responsabile, che non provvede affinché siano eseguite le operazioni di
controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente, è punito con
la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro (art. 15
del D.Lgs. 192/05 e s.m.i.) .
In caso di difformità riscontrate in sede di ispezione saranno applicate le sanzioni previste
dall’art. 15 del D.Lgs. 192/05.
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Il Comune di Carrara può diffidare il Responsabile di impianto ad effettuare, entro un
termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le irregolarità riscontrate e
notificate; il mancato adempimento delle prescrizioni entro il termine assegnato comporta
l’avvio della procedura sanzionatoria.
ART. 15 – DECORRENZA DEI TERMINI
Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno di approvazione
del presente atto.
ART. 16– DISPOSIZIONI FINALI
In applicazione del comma 13 dell’Allegato “L” del D.Lgs. 192/05 le attività di accertamento
ed ispezione avviate dall’Ente conservano la loro validità e possono essere portate a
compimento secondo la normativa preesistente fino alla stagione termica 2010/2011.
Le dichiarazioni di avvenuta manutenzione presentate al Comune ai sensi della normativa
preesistente, nell’ambito della Campagna di controllo degli impianti termici, mantengono la
loro validità per il biennio di riferimento.
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REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL