–8–
Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 18 - Lunedì 30 aprile 2012
D.G. Agricoltura
D.d.u.o. 19 aprile 2012 - n. 3419
Approvazione delle linee guida relative alle procedure ed
ai controlli per l’assegnazione di oli minerali per l’impiego
agevolato in agricoltura
IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA
COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Richiamati
•il d. lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995, «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione
e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative»;
•il d.m. n. 454 del 14 dicembre 2001 »Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale
per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica»;
•il d.m. del Ministro delle politiche agricole forestali del 26
febbraio 2002 "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni
sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o
dell'esenzione dell'accisa";
•il d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
•la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo
rurale, in particolare gli artt. 4, 4 bis e 33;
•la d.g.r. n. 7082 del 18 febbraio 2008 "Manuale di gestione
del fascicolo aziendale relativo all’anagrafe delle imprese
agricole e successive modifiche ed integrazioni";
Vista la nota dell’Agenzia delle Dogane prot. 3826/V del 3 settembre 2003, che riconosce ai Centri di Assistenza Agricola la
possibilità di operare nel settore dei carburanti agevolati per l’agricoltura, oltre che come gestori del fascicolo aziendale, anche
quali soggetti di interpolazione operativa per la presentazione
della domanda di agevolazione;
Considerata la necessità di redigere linee guida di indirizzo,
concordate con Amministrazioni Provinciali ed i Centri di Assistenza Agricola (CAA) competenti, al fine di semplificare e rendere omogenea sul territorio regionale la gestione dell'assegnazione di oli minerali per l'impiego agevolato in agricoltura;
Dato atto che con un lavoro congiunto tra rappresentanti delle Amministrazioni Provinciali e dei CAA si è pervenuti alla stesura
di:
•linee guida delle procedure di assegnazione di oli minerali per l'impiego agevolato in agricoltura, di cui all’allegato
n. 1 al presente atto parte integrante composto di n. 22
pagine;
•linee guida per l'armonizzazione delle procedure di controllo svolte dalle Amministrazioni Provinciali, di cui all’allegato n. 2 al presente atto parte integrante composto di n.
16 pagine;
Preso atto dei verbali del tavolo tecnico tenutosi in data 1 dicembre 2010 e del tavolo istituzionale tenutosi in data 15 dicembre 2010, dai quali si evince che è stata condivisa la necessità
di linee guida con lo scopo di indirizzare in maniera omogenea
per l'intero territorio regionale le procedure di assegnazione del
prodotto petrolifero agevolato in agricoltura, facilitando i beneficiari nella presentazione della richiesta e gli operatori nelle relative procedure istruttorie e di controllo;
Preso atto del verbale del tavolo istituzionale tenutosi in data
19 ottobre 2011 nel quale vengono approvate le bozze delle linee guida;
Ritenuto pertanto di approvare:
•le linee guida delle procedure di assegnazione di oli minerali per l'impiego agevolato in agricoltura, allegato n.
1 al presente atto parte integrante composto di n. 22 pagine;
•le linee guida per l'armonizzazione delle procedure di
controllo svolte dalle Amministrazioni Provinciali, allegato
n. 2 al presente atto parte integrante composto di n. 16
pagine;
Visto l’art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonchè i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;
DECRETA
1. di approvare:
• le linee guida delle procedure di assegnazione di oli minerali per l'impiego agevolato in agricoltura, allegato n. 1 al
presente atto parte integrante composto di n. 22 pagine;
• le linee guida per l'armonizzazione delle procedure di
controllo svolte dalle Amministrazioni Provinciali, allegato
n. 2 al presente atto parte integrante composto di n. 16
pagine.
2. di pubblicare il presente atto e gli allegati sul BURL e sul sito
web di Regione Lombardia
Il dirigente della unità organizzativa
competitività delle imprese e delle filiere agroalimentari
Federico Giovanazzi
——— • ———
Bollettino Ufficiale
–9–
Serie Ordinaria n. 18 - Lunedì 30 aprile 2012
ALLEGATO 1
UTENTI MOTORI AGRICOLI
LINEE GUIDA DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DI OLI MINERALI PER L’IMPIEGO AGEVOLATO IN AGRICOLTURA
INDICE
1. INTRODUZIONE
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
3. SOGGETTI COINVOLTI
4. SOGGETTI BENEFICIARI
5. ATTREZZATURE, IMPIANTI E MACCHINE ADIBITE A LAVORI AGRICOLI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATE CON CARBURANTE AGEVOLATO
6. PROCEDURE PER LA DICHIARAZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE
6.1 Casi particolari
7. DOMANDA DI ASSEGNAZIONE CARBURANTI AGRICOLI AGEVOLATI
7.1 Tipologia di domande
8. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE CON LA DICHIARAZIONE DI AVVENUTO IMPIEGO E/O DOMANDA DI ASSEGNAZIONE
9. PROCEDURE PARTICOLARI DI ASSEGNAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
9.1 Consorzi di Bonifica
9.2 Gasolio destinato alle coltivazioni sotto serra
9.3 Gasolio destinato all’acquacoltura in vasca e svezzamento suini
9.4 Acquisto colure in piedi
9.5 Lavori agricoli svolti a favore di imprese non agricole
9.6 Assegnazione e consumo di carburante agevolato e attività connesse
9.7 Impiego di carburante agevolato per impianti di produzione di biogas
9.8 Lavorazioni svolte da cooperative nelle aziende o per conte delle aziende dei soci
9.9 Assegnazione carburante agricolo per l’allevamento (c0omplementarietà)
9.10 Soccida
9.11 Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e altri residui ad uso agronomico su terreni altrui
9.12 Produzione di tappeti erbosi rivenduti in zolle
9.13 Utilizzo fonti alternative
9.14 Richieste supplementari per avversità atmosferiche
9.15 Richieste supplementari per irrigazione a pioggia
9.16 Richieste supplementari per compensazione in zone montane svantaggiate
9.17 Richieste supplementari per utilizzo di acqua per irrigazione proveniente da pozzi
9.18 Richieste supplementari per stoccaggio effluenti presso impianti di trattamento
9.19 Altre richieste supplementari
9.20 Integrazioni di carburante
9.21 Sottrazione di carburante agevolato
9.22 Deterioramente, furto e smarrimento del libretto di controllo
9.23 Variazione dei dati dichiarati e chiusura posizioni
9.24 Variazione di intestazione
9.25 Decesso del titolare
9.26 Variazione della superficie aziebdale
9.27 Rettifica sul sistema informativo agricolo di errori materiali
9.28 Tenuta del libretto di controllo
10. TRASFERIMENTI DI CARBURANTE
11. RECUPERI DI ACCISA
12. RICORSI
13. ADEMPIMENTI DELLE PROVINCE
– 10 –
Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 18 - Lunedì 30 aprile 2012
1.
INTRODUZIONE
Il presente “manuale”- in attuazione delle norme nazionali richiamate al successivo paragrafo - definisce le linee guida per
l’assegnazione degli oli minerali impiegati nelle attività agricole, di seguito definiti carburanti agricoli.
2.
RIFERIMENTI NORMATIVI
1.
D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995, “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi
e relative sanzioni penali e amministrative”;
2.
D.M. n. 454 del 14 dicembre 2001 ”Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali
impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella floro-vivaistica”;
3.
D.M. del Ministro delle politiche agricole forestali del 26 febbraio 2002 “Determinazione dei consumi medi dei prodotti
petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini
dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa”;
4.
Nota dell’Agenzia delle Dogane prot. 3826/V del 3 settembre 2003, che riconosce ai CAA la possibilità di operare nel settore
dei carburanti agevolati per l’agricoltura, oltre che come gestori del fascicolo aziendale, anche quali soggetti di interpolazione
operativa per la presentazione della domanda di agevolazione.
5.
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;
6.
D.G.R. n. 7082 del 18 febbraio 2008 “Manuale di gestione del fascicolo aziendale relativo all’anagrafe delle imprese agricole” e
successive modifiche ed integrazioni.
3.
SOGGETTI COINVOLTI
•
Amministrazioni Provinciali: sono state conferite alle Province le funzioni amministrative tra cui, ai sensi dell’art. 34 lett. h) della
l.r. n. 31/2008, lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l’uso dei carburanti a prezzo agevolato per l’agricoltura,
compreso il conferimento della qualifica di utente di motori agricoli;
La Provincia di Cremona ha mantenuto la gestione diretta delle procedure di assegnazione di carburante agricolo agevolato
e di gestione informatica del parco macchine, in relazione ai richiedenti ricadenti nel proprio territorio.
•
Centri di assistenza Agricola (CAA): riconosciuti da Regione Lombardia, delegati con D.G.R. n. 7082/2008 alla tenuta ed alla
gestione del fascicolo aziendale e - su mandato di alcune Amministrazioni Provinciali, preposti alla gestione dell’istruttoria
relativa alla domanda di assegnazione. Si richiama, a tal riguardo, la nota dell’Agenzia delle Dogane prot. 3826/V del 3
settembre 2003 che riconosce ai CAA la possibilità di operare sull’assegnazione dei carburanti agevolati per l’agricoltura,
oltre che come gestori del fascicolo aziendale, anche quali soggetti di interpolazione operativa per la presentazione della
domanda di agevolazione.
Fa eccezione l’Amministrazione Provinciale di Cremona che ha mantenuto la gestione diretta delle procedure di assegnazione
carburanti agevolati e di gestione informatica del parco macchine, riguardanti i richiedenti aventi Centro Aziendale all’interno
del territorio provinciale.
•
4.
Regione Lombardia: delinea i criteri operativi ai quali uniformarsi per dare attuazione al regolamento ed è responsabile
dell’implementazione e dell’aggiornamento del Sistema informativo agricolo regionale di gestione e supporto operativo ai
procedimenti amministrativi di assegnazione di prodotti petroliferi agevolati.
SOGGETTI BENEFICIARI
Il d.m. 454/2001 prevede che l’agevolazione compete ai seguenti soggetti:
a) esercenti attività agricole iscritti nel Registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993, e
nell’Anagrafe delle aziende agricole di cui al D.P.R. n. 503 del 1° dicembre 1999, e titolari di Partita IVA;
b) cooperative, iscritte nel Registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui alla lettera a), per lo svolgimento in comune delle
medesime attività connesse all’esercizio delle singole imprese;
c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche;
d) consorzi di bonifica e di irrigazione;
e) imprese agromeccaniche iscritte nel Registro delle imprese.
Per gli esercenti attività agricole, di cui ai precedenti punti a), b), c), le agevolazioni competono per lo svolgimento delle attività
agricole di cui all’articolo 29 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e successive modificazioni, nei limiti ivi stabiliti, compresi gli interventi
di manutenzione dei fondi e le lavorazioni agricole preparatorie di base.
Sono considerate attività agricole:
•
le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
•
l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali
tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di
quella del terreno su cui la produzione insiste.
•
le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, non svolte sul terreno, che
Bollettino Ufficiale
– 11 –
Serie Ordinaria n. 18 - Lunedì 30 aprile 2012
rientrino nell’esercizio normale dell’agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti
per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.
L’agevolazione è ammessa per i soli terreni agricoli i cui dati catastali e la relativa forma di conduzione risultino dichiarati nel fascicolo
aziendale come previsto dall’anagrafe delle aziende agricole istituita con decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1
dicembre 1999 in attuazione dell’articolo 14 comma 3 del D.Lgs n 173 del 30 aprile 1998 e ai sensi della DGR 7082/2008.
Per i consorzi di bonifica e di irrigazione, di cui al precedente punto d), i carburanti agevolati spettano per i lavori eseguiti nell’ambito
dei propri comprensori.
Per le imprese agro-meccaniche, di cui al precedente punto e), le agevolazioni competono in relazione alle prestazioni, rese in favore
delle imprese agricole iscritte nel Registro delle imprese e registrate nell’Anagrafe delle aziende agricole.
5.
ATTREZZATURE, IMPIANTI E MACCHINE ADIBITE A LAVORI AGRICOLI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATE CON CARBURANTE
AGEVOLATO
Le aliquote ridotte di accisa si applicano alla benzina ed agli oli da gas utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole con
l’impiego delle macchine adibite a lavori agricoli.
Si considerano macchine adibite a lavori agricoli:
•
le macchine agricole previste dall’articolo 57 del nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, e
successive modifiche (macchine agricole semoventi e trainate);
•
gli impianti e le attrezzature destinati ad essere impiegati nelle attività agricole e forestali;
•
le macchine per la prima trasformazione dei prodotti agricoli;
•
gli impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attività di produzione;
•
le macchine operatrici di cui all’art. 58 del Codice della Strada quando sono permanentemente attrezzate per l’esecuzione
di lavorazioni agricole.
L’assegnazione di carburante agricolo per le macchine operatrici, di cui sopra, può essere effettuata su indicazione dell’utente per
i lavori eseguibili dalle macchine operatrici ai soli fini agricoli. L’utente dovrà dichiarare, oltre alle caratteristiche tecniche ed ai dati
identificativi delle stesse, la natura, l’area e la durata degli interventi da realizzare. L’assegnazione è comunque effettuata sulla base
dei valori indicati nelle tabelle ettaro coltura.
Non sono comprese tra le macchine agricole:
•
i ciclomotori (art. 52 del C.d.S.);
•
i motoveicoli (art. 53 del C.d.S.);
•
gli autoveicoli (art. 54 del C.d.S.);
•
le macchine operatrici di cui all’art. 58 del predetto D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992, quando non sono permanentemente
attrezzate per l’esecuzione di lavorazioni agricole.
Sono esclusi, inoltre, dalla disciplina dal DM 454/2001 i consumi di carburanti agricoli agevolati per l’autoproduzione di energia
elettrica destinata agli usi delle aziende agricole per i quali si applica la disciplina prevista al punto 11 della tabella A del D.Lgs. n. 504
del 26 ottobre 1995, “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative”.
Per l’autoproduzione di energia occorre richiedere l’autorizzazione agli Uffici Tecnici delle Finanze (U.T.F.) competenti per territorio.
Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:
a) Semoventi:
•
trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla
trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati
strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice
agricola;
•
macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l’applicazione di speciali apparecchiature
per l’esecuzione di operazioni agricole;
•
macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate
con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7
t compreso il conducente;
b) Trainate:
•
macchine agricole operatrici: macchine per l’esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori
funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui
alla lettera a) paragrafo 3;
•
rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di
apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono
considerati parte integrante della trattrice traente.
– 12 –
Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 18 - Lunedì 30 aprile 2012
6.
PROCEDURE PER LA DICHIARAZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE
L’agevolazione è concessa per le macchine di cui sopra dichiarate nel fascicolo aziendale.
Per la dichiarazione di macchine agricole nuove, oppure mai dichiarate in precedenza, l’utente deve presentare in copia i seguenti
documenti:
•
fattura di acquisto nel caso di macchina non immatricolata;
•
foglio di VIA o fotocopia del libretto di circolazione intestato al soggetto richiedente;
•
certificato di idoneità tecnica o certificato d’origine per le sole macchine agricole che non necessitano del rilascio di carta
di circolazione e/o di targa stradale;
•
attestazione di scarico per macchine usate provenienti da province non lombarde. Alcune Regioni e Province non svolgono
più tale servizio. In questi casi l’interessato presenta una autodichiarazione nella quale attesta la proprietà e gli altri dati
generali della macchina, e l’avvenuto scarico presso l’ufficio preposto di provenienza presso altre province non lombarde.
In presenza di macchine usate, già dichiarate utilizzando le procedure del Sistema Informativo Agricolo Regionale, l’utente deve
presentare i seguenti documenti:
•
copia della fattura di acquisto nel caso di macchina non immatricolata;
•
copia del libretto di circolazione o copia del foglio di VIA.
Alla presentazione della richiesta carburanti, il titolare deve dichiarare le macchine e le attrezzature agricole in proprietà e/o in uso,
comprese le lavorazioni per le quali ricorre ad imprese agromeccaniche. Nel caso la ditta richiedente si avvalga di mezzi non in
proprietà e non fa ricorso a ditte agromeccaniche, occorre che la stessa indichi a chi si rivolge per acquisire le macchine necessarie
alle operazioni dichiarate e per le quali chiede carburanti agevolati.
Per la dichiarazione e l’aggiornamento della composizione del parco macchine agricole si utilizzano le procedure del Sistema
Informativo Agricolo Regionale.
6.1 Casi particolari
Leasing
È possibile dichiarare macchine agricole acquisite in leasing, indipendentemente dal fatto che necessitino di targa stradale.
Occorre presentare la seguente documentazione:
•
copia del contratto di leasing, in cui sia specificata la data di scadenza del leasing e tutti i dati relativi alla macchina;
•
copia del foglio di VIA o copia del libretto di circolazione.
Alla scadenza del contratto di leasing dovrà essere prodotta copia dell’ultimo pagamento e copia del foglio di VIA o, in caso di
riscatto, copia del libretto di circolazione con il nominativo del proprietario. (Non dovrà più comparire la società di leasing come
comproprietario).
Macchine immesse in circolazione prima del 7 maggio 1997
Le tipologie di macchine già in circolazione alla data del 6 maggio 1997, se sprovviste di documenti di circolazione, in quanto non
previsti dal previgente Codice della Strada, devono essere munite di una specifica autodichiarazione.
Macchine in uso temporaneo
L’utilizzatore dovrà presentare copia del contratto registrato sottoscritto da entrambi i contraenti, nel quale siano riportati il periodo o i
tempi di uso della macchina e i dati (marca, tipo, targa o n. telaio o matricola motore).
L’art. 2 comma 3 lettere d) ed e) del D.M. 454/2001 prevede la possibilità di autocertificare, da parte dell’utente, l’utilizzo di macchine
non in proprietà. In tale ipotesi è necessario precisare la proprietà delle stesse, nonché, per le macchine operatrici, i tipi di lavorazioni
per i quali se ne chiede l’utilizzo. Pertanto la macchina potrà essere dichiarata su entrambi i fascicoli aziendali del proprietario e del
comodatario-utilizzatore indicando i rispettivi ruoli di proprietario.
Registrazione di macchine reimmatricolate
In caso di necessità di reimmatricolazione di una macchina si deve produrre copia del foglio di VIA dal quale si evidenzia il numero
della targa precedente e il numero della nuova targa assegnata aggiornando il proprio fascicolo aziendale.
Registrazione di demolizione/rottamazione
In caso di avvenuta demolizione è necessario presentare la documentazione comprovante la demolizione aggiornando il proprio
fascicolo aziendale.
Registrazione di macchine operatrici permanentemente attrezzate per lavori agricoli
L’Art.1 comma 3 del D.M. 454/2001 prevede che venga prodotta autocertificazione attestante che la macchina è adibita in modo
permanente ad usi agricoli.
7.
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE CARBURANTI AGRICOLI AGEVOLATI
Preventivamente alla richiesta di carburante agevolato è necessario procedere alla:
1. costituzione/aggiornamento fascicolo aziendale;
Bollettino Ufficiale
– 13 –
Serie Ordinaria n. 18 - Lunedì 30 aprile 2012
2. dichiarazione di macchine e attrezzature e d’impianti che utilizzano carburante agevolato.
Le domande di assegnazione carburante previste sono le seguenti e dovranno essere inoltrate tramite il Sistema Informativo Agricolo
Regionale:
•
richiesta di assegnazione anticipo carburante;
•
richiesta di assegnazione complessiva carburante;
•
richiesta di modifica/saldo assegnazione carburante.
L’impresa agricola può presentare direttamente le domande di assegnazione carburante o avvalersi di soggetti intermediari abilitati
utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Regionale e ritirando il foglio di prelevamento carburante presso l’ufficio preposto competente
per territorio.
Indipendentemente dal tipo di domanda, entro il 30 giugno di ogni anno, tutte le aziende che hanno beneficiato di carburanti agevolati
agricoli nell’anno precedente sono tenute a presentare all’ufficio preposto competente per territorio la dichiarazione di avvenuto
impiego che contiene le seguenti informazioni:
•
svolgimento delle lavorazioni che giustificano i consumi sostenuti nell’anno precedente;
•
giacenze risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente.
Come previsto dall’art. 2, comma 3 del d.m. 454/2001 le domande per usufruire delle agevolazioni sul carburante agricolo possono
essere presentate dal 1 gennaio al 30 giugno di ogni anno solare.
Oltre il termine del 30 giugno possono richiedere carburante agevolato solo le imprese che abbiano effettuato la dichiarazione di
avvenuto impiego dell’anno precedente entro il termine del 30 giugno o le imprese legalmente costituite nell’anno solare in cui avviene
la richiesta.
Nell’ipotesi in cui vengano presentate richieste oltre il previsto termine del 30 giugno, l’Ufficio competente dovrà procedere alla
determinazione dei quantitativi dei prodotti da ammettere all’impiego agevolato unicamente per le lavorazioni ancora effettuabili dal
momento della presentazione delle richieste fino alla fine dell’anno di competenza, secondo i criteri contenuti nel DM MIPAF del 26
febbraio 2002.
Il Sistema Informativo Agricolo Regionale determina in automatico il calcolo dell’assegnazione di carburante in relazione alle informazioni
aggiornate contenute nel fascicolo aziendale, integrato con eventuali lavorazioni non direttamente correlabili al parametro ettaro-coltura,
ma ad altri parametri (quali ad esempio le ore di impiego, i quintali di prodotto trattati, ecc.) contenute nella sezione della domanda
alle “voci aggiuntive”. Si segnalano ad esempio le macchine che utilizzano benzina, i quantitativi di carburante non previsti nelle tabelle
ettaro coltura, con riferimento a lavorazioni specifiche.
Per le colture autunno-vernine la richiesta di agevolazione dovrà essere effettuata separando le operazioni svolte entro il 31/12 da quelle
svolte nell’anno successivo, utilizzando le lavorazioni aggiuntive per operazioni effettuate entro il 31/12. Negli utilizzi delle particelle non
andranno quindi inserite tali colture come rotazione secondaria.
Nel fascicolo aziendale la coltura autunno-vernina dovrà essere dichiarata in prima rotazione solo nell’anno della “raccolta”.
Si precisa che la selezione di particelle non rilevanti ai fini dell’assegnazione (ad esempio i fabbricati) non influenza le procedure di
calcolo dei valori di consumo in quanto basati sull’ettaro coltura. Inoltre nel calcolo vengono automaticamente escluse (non sono visibili
nella sezione “seleziona particelle”) le particelle ricadenti al di fuori del territorio regionale lombardo. Per tali particelle il carburante andrà
richiesto ai competenti Uffici delle regioni ove sono ubicate le particelle o gli edifici in cui si operi allevamento.
La dichiarazione di avvenuto impiego e la richiesta di assegnazione costituiscono autocertificazione dei dati dichiarati e l’istruttoria
verificherà i dati presenti nel sistema informativo. In presenza di anomalie rilevate dal sistema, l’ufficio competente dovrà richiedere la
documentazione necessaria alla loro risoluzione.
I dati che non generano anomalie già presenti nel fascicolo aziendale sono da considerarsi certificati, fatto salvo gli esiti dei controlli a
campione previsti dalla normativa.
Dopo il 30/6 potranno essere concesse assegnazioni a titolo di maggiorazione solo a coloro che già abbiano ottenuto assegnazioni
per lo stesso anno, esclusivamente per le colture o le lavorazioni ancora da effettuarsi (escluse quelle già comunque comprese in
precedenti assegnazioni) o a seguito di modifica della realtà aziendale (aumento terreno condotto, eventi straordinari, ecc.).
In caso di significativa modifica della situazione aziendale che possa determinare - relativamente ai dati dichiarati - variazioni ai fini
dell’assegnazione, l’imprenditore è tenuto a darne comunicazione presentando, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza
modificativa, una richiesta di variazione, anche in senso negativo (riduzione assegnazione in caso di mancato prelievo) o rimanenza (in
caso di prelievo già effettuato). Tale termine è aumentato a 6 mesi in caso di decesso del titolare e in tal caso la comunicazione deve
essere effettuata dagli eredi aventi diritto.
Nulla può essere concesso per modifiche della realtà aziendale intervenute antecedentemente il 30/6 e non comunicate entro tale
data.
L’aggiornamento del fascicolo aziendale, a qualsiasi titolo, tramite il Sistema Informativo Agricolo Regionale è da considerarsi
comunicazione ai sensi dell’art. 2, commi 11 e 12 del DM 454/2001.
Il passaggio di conduzione di una particella da un’azienda ad un’altra durante l’anno dovrà essere valutato, per il carburante da
assegnare, in relazione alla coltivazione praticata ed al completamento delle operazioni colturali prima del passaggio di conduzione
(es. la particella coltivata a mais ceduta dopo il raccolto dà diritto al cedente a tutto il carburante previsto per il mais e al subentrante il
carburante per le colture/operazioni da eseguire dopo la cessione).
Lavorazioni conto terzi effettuate da imprese agromeccaniche
In fase di dichiarazione di avvenuto impiego per le lavorazioni effettuate conto terzi dovrà essere riportato il CUAA del soggetto presso
cui è stata resa la prestazione, le lavorazioni e i consumi, così come riportato sulla “Scheda cliente” formalmente adottata nella Regione
Lombardia.
– 14 –
Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 18 - Lunedì 30 aprile 2012
Il sistema calcola automaticamente un valore indicativo di superficie sulla base del parametro unitario utilizzato, valore che potrà non
coincidere con la effettiva superficie lavorata riportata sulla scheda cliente.
Le fatture relative alle operazioni svolte per conto terzi, da parte di soggetti a tal fine assegnatari di carburante agricolo agevolato,
devono essere intestate ai soggetti di cui alle lettere a), b), c), e d) dell’art.2 comma 1 del DM 454/2001.
Se intestata a soggetto diverso da quello presso cui è stata resa la prestazione, la fattura stessa dovrà espressamente riportare
la ragione sociale dell’impresa agricola destinataria della prestazione, la sua Partita IVA, l’indicazione delle lavorazioni eseguite, il
contratto di coltivazione tra il soggetto destinatario della fattura ed impresa agricola presso la quale sono eseguite le lavorazioni.
Al fine di calcolare il quantitativo di carburante da assegnarsi in conto proprio, per lavorazioni che generalmente vengono effettuate
da imprese agromeccaniche si dovranno utilizzare come riferimento i valori previsti per le imprese agromeccaniche diminuiti di litri 3
per ettaro.
7.1 Tipologia di domande
1.
Richiesta di assegnazione anticipo carburante
Nel caso di richiesta di anticipo il sistema informativo calcolerà un quantitativo pari al 70% del carburante prelevato nell’anno
precedente e produrrà un foglio di prelevamento con valori al netto di eventuali rimanenze dichiarate in fase di dichiarazione di
avvenuto impiego.
2.
Richiesta di assegnazione complessiva carburante
E’ data facoltà alle imprese di avvalersi di una domanda complessiva che tenga conto della realtà presente nel fascicolo aziendale.
Tale facoltà è riservata soprattutto alle aziende il cui quantitativo richiesto sia di entità tale da non giustificare economicamente
consegne frazionate da parte del distributore. In tal caso sarà richiesta la verifica dell’aggiornamento del fascicolo aziendale al fine
di determinare l’esatto calcolo del carburante da assegnarsi.
3.
Richiesta di modifica/saldo assegnazione carburante
Per le aziende che abbiano già ricevuto carburante come anticipo o altra assegnazione è possibile, all’esaurimento del carburante
già assegnato, richiedere ulteriore assegnazione sia per coprire la parte non erogata con l’anticipo sia per coprire modificate
esigenze aziendali, sempre nel rispetto dei parametri ettaro coltura previsti, sia in caso di eventi eccezionali formalmente riconosciuti
dalle autorità competenti (es particolari condizioni di siccità o calamità naturali)
Le imprese che hanno richiesto un anticipo e non hanno effettuato la domanda di saldo nell’anno precedente, l’anno successivo
non potranno ottenere l’anticipo ma solo l’assegnazione complessiva.
Il calcolo dei valori di consumo, risultante dai dati inseriti nel fascicolo aziendale, è puramente indicativo e non determina
automaticamente i valori delle rimanenze di carburante.
L’effettiva rimanenza è costituita da quanto dichiarato e autocertificato, come differenza totale tra carburante prelevato e carburante
effettivamente utilizzato, in sede di dichiarazione di avvenuto impiego. Le rimanenze devono essere dichiarate secondo le giacenze
risultanti al 31.12 di ogni anno.
Il valore delle assegnazioni di carburante degli anni precedenti (storico) non ha effetti diretti sull’assegnazione in quanto l’assegnazione
deve essere effettuata riferendosi ai parametri tabellari formalmente adottati.
Ai sensi dell’art. 6 del D.M. 454/2001, nonché di quanto previsto dall’art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995, “Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative” saranno
segnalati, a cura dell’Amministrazione Provinciale ove ricade il Centro Aziendale, agli UTF competenti per territorio, i nominativi dei
soggetti titolari di assegnazione per l’anno precedente, che, entro il 30/6 di ogni anno, non abbiano provveduto alla presentazione
della dichiarazione di avvenuto impiego per l’anno precedente.
In assenza di detta dichiarazione, gli utenti non potranno essere ammessi alle agevolazioni, fermo restando il termine ultimo del 30.6
per la presentazione della richiesta di assegnazione principale.
I sopracitati utenti potranno comunque presentare dichiarazione di avvenuto impiego dopo il 30/6 al fine di regolarizzare la loro
posizione.
Nella fase di istruttoria, in caso di esito negativo o di significativa riduzione di assegnazione rispetto a quanto richiesto, devono essere
espressamente indicate le relative motivazioni nel campo note.
Devono altresì risultare distintamente le lavorazioni, anche stagionali, eseguite con l’impiego di energia elettrica, nonché le lavorazioni,
anche stagionali, per le quali sono stati impiegati gasolio o benzina, con l’applicazione di trattamenti agevolativi concessi ad altro
titolo, ovvero con l’utilizzo di combustibili diversi (metano, GPL, ecc.), affinché se ne tenga conto nella determinazione dei quantitativi
spettanti.
La dichiarazione è dovuta anche per le aziende che, pur avendo ottenuto un’assegnazione di carburante, non hanno proceduto ad
alcun prelievo e non presentino alcun residuo.
La mancata presentazione della dichiarazione comporta la segnalazione alle competenti Autorità per gli adempimenti conseguenti
e l’applicazione di una sanzione.
Bollettino Ufficiale
– 15 –
Serie Ordinaria n. 18 - Lunedì 30 aprile 2012
8.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE CON LA DICHIARAZIONE DI AVVENUTO IMPIEGO E/O DOMANDA DI ASSEGNAZIONE
Tutti gli esercenti di attività agricola, così come individuati al punto 4, lettere a), b), c), d) e), devono fornire i dati previsti dal DM
454/2001 necessari per la corretta identificazione del beneficiario. Tali dati possono essere omessi dal richiedente purché registrati,
attraverso il sistema informativo agricolo, nell’anagrafe delle aziende agricole.
Alla richiesta di avvenuto impiego va allegata (per presa visione) la seguente documentazione:
•
originale del libretto di controllo dell’anno precedente che deve essere sempre conservato a cura del richiedente l’agevolazione
e per nessuna ragione lasciato in custodia presso il distributore;
•
fogli di prelevamento utilizzati con timbro e firma del distributore di carburante;
•
eventuale denuncia di smarrimento del libretto di controllo presentata presso un comando di forze di polizia di livello nazionale
(Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato);
•
eventuale comunicazione di recupero di accisa;
•
eventuale copia della denuncia di taglio del bosco.
Le cooperative per usufruire delle agevolazioni, integrano la richiesta con la seguente documentazione:
•
l’elenco nominativo dei soci specificando, per ciascuno di essi:
 gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese;
 l’ubicazione e l’estensione della relativa azienda (tale indicazione, avendo rilevanza ai fini della quantificazione del
beneficio spettante, deve riguardare l’estensione della sola superficie sulla quale la cooperativa dovrà intervenire, che
non corrisponde automaticamente all’intera azienda appartenente al socio);
 la ripartizione delle colture da effettuare sulla suddetta superficie;
 i lavori che intendono eseguire riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire.
Le aziende agricole delle istituzioni pubbliche integrano la richiesta con la seguente documentazione:
•
dichiarazione dalla quale risulti l’attività svolta che consente l’accesso all’agevolazione fiscale sui carburanti (finalità
istituzionale dell’Ente) in quanto solitamente si tratta di Enti di ricerca, come gli Istituti di sperimentazione agraria, le Università,
ecc., che non avendo scopi di lucro non sono tenuti all’iscrizione camerale.
I Consorzi di Bonifica integrano la richiesta con la seguente documentazione:
•
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, dalla quale risulti l’attività
che dà titolo all’agevolazione. L’assegnazione di norma è concessa per le lavorazioni effettuate nell’ambito dei territori di
propria competenza e per le lavorazioni rientranti nelle attività istituzionali alle quali l’Ente è preposto.
Le Imprese agromeccaniche integrano la richiesta con la seguente documentazione:
•
eventuale copia dell’autorizzazione all’impianto o espianto vigneti a favore delle aziende clienti nel caso in cui si chieda
carburante per queste attività;
•
eventuale copia della denuncia di taglio del bosco a favore delle aziende clienti;
•
originale della scheda clienti debitamente compilate in tutte le sue parti con indicazione delle fatture autocertificate.
Le imprese agromeccaniche possono richiedere un’assegnazione entro il limite dei quantitativi di prodotti assegnati nell’anno
precedente; possono, altresì, richiedere, nel corso dell’anno, ulteriori assegnazioni che andranno rendicontate unitamente ai consumi
previo rendiconto dei consumi di carburante già assegnato.
Per ciò che concerne le imprese agromeccaniche che iniziano ad operare nell’anno, in mancanza del parametro di riferimento
costituito dai consumi dell’anno precedente, la richiesta può essere formulata con riferimento alle previsioni di lavorazioni relative ad
un periodo ritenuto congruo dal competente Ufficio, nonché alle macchine da utilizzare.
Per la conservazione dei documenti fiscali fanno testo le disposizioni specifiche in materia, ivi compresi i successivi aggiornamenti.
Non è necessario per il CAA trattenere la scheda cliente e la copia delle fatture relativa alle lavorazioni agricole, che sono conservate
dai diretti interessati.
9.
PROCEDURE PARTICOLARI DI ASSEGNAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
9.1 Consorzi di Bonifica
Per la richiesta di carburanti agevolati per il funzionamento di idrovore con motori marini e il funzionamento di motori per la produzione
di energia elettrica in caso di caduta della rete elettrica, devono effettuare la richiesta di esenzione dell’accisa direttamente all’Ufficio
delle Dogane competente per territorio.
E’ escluso l’utilizzo di carburante agricolo agevolato per la produzione di energia elettrica mediante generatori di corrente azionati
da macchine o motori agricoli.
– 16 –
Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 18 - Lunedì 30 aprile 2012
9.2 Gasolio destinato alle coltivazioni sotto serra
Il periodo di riscaldamento ordinario per le zone di pianura è relativo ad un periodo massimo di sei mesi - dal 1° gennaio al 31 marzo
e dal 1° ottobre al 31 dicembre e di otto mesi per le zone di montagna. Per particolari situazioni, quali periodi di freddo prolungato oltre
il periodo ordinario di cui sopra o produzione di piante particolari che richiedono temperature elevate di coltivazione, il produttore
può chiedere un supplemento, dichiarando le condizioni che hanno reso indispensabile l’allungamento del periodo ordinario di
riscaldamento o la specifica esigenza. Quando la domanda viene presentata dopo la data del 1° gennaio e il produttore dichiara
di aver iniziato a riscaldare con il carburante agevolato a partire dal 1° gennaio, l’operatore farà attenzione a verificare che per
quell’azienda sia stato dichiarato un congruo residuo di carburante che giustifichi il riscaldamento con gasolio agevolato nel periodo
precedente la presentazione della domanda. Diversamente, la data di inizio riscaldamento – e conseguentemente l’assegnazione dovrà essere adeguata compatibilmente con la disponibilità dell’eventuale residuo anno precedente e tenendo conto del consumo
medio giornaliero.
Si evidenzia che il quantitativo assegnabile è calcolato in base ai metri cubi delle serre dichiarate. La misura del volume deve essere
accuratamente calcolata procedendo alle misurazioni di area e altezza oppure visionando i progetti di costruzione. I metri cubi
devono essere riferiti esclusivamente alle serre o a parte di esse dove si svolge l’effettiva coltivazione delle piante. Eventuali spazi
destinati ad altra attività (commerciali, carico e scarico della merce, ecc.) dovranno essere separati con paratoie, teli coibenti etc.
tali spazi, se riscaldati, dovranno esserlo con carburante diverso da quello agevolato e in caso di controllo l’utente dovrà dimostrare
l’acquisto di altro carburante oltre a quello agevolato.
9.3 Gasolio destinato all’acquacoltura in vasca o allo svezzamento suini
Analogamente alle serre anche per l’acquacoltura e per lo svezzamento dei suinetti l’assegnazione di carburante agevolato è
calcolata in relazione rispettivamente alla cubatura delle vasche e delle sale di svezzamento come risultanti da fascicolo aziendale.
9.4 Acquisto colture in piedi
Con riferimento all’acquisto di colture in piedi necessarie all’alimentazione di bestiame – fattispecie prevista e riconosciuta dalla legge
ma non attestata da una forma contrattuale e quindi non inseribile nel fascicolo aziendale- non può essere riconosciuto dall’Ufficio
preposto l’utilizzo di carburante agricolo agevolato impiegato per la falciatura, la raccolta e il trasporto del prodotto in azienda.
9.5 Lavori agricoli svolti a favore di imprese non agricole
Le imprese agromeccaniche possono svolgere lavori, utilizzando carburante agevolato, solo presso soggetti, di cui al capitolo 4 punti
a), b), c), d), che sarebbero comunque titolati a richiedere carburante agevolato in proprio.
Esistono peraltro esempi di casi in cui viene effettuata la raccolta di mais da granella acquistato in campo da parte di commercianti
o di produttori di mangimi oppure la raccolta di biomasse legnose acquistate in campo da parte di aziende produttrici di prodotti
da riscaldamento.
In questi casi, ancorché la lavorazione svolta sia agricola e l’azienda presso la quale viene effettuata sia iscritta presso la CCIAA come
impresa agricola, l’impresa agromeccanica incaricata della lavorazione non può utilizzare carburante agricolo agevolato.
Infatti il destinatario, a favore del quale la prestazione e resa e la lavorazione è svolta, non è un’impresa agricola ma commerciale o
industriale, e la lavorazione viene effettuata al di fuori del ciclo produttivo svolto direttamente dal produttore agricolo. La raccolta dei
succitati prodotti avviene indipendentemente e al di fuori delle decisioni dell’imprenditore agricolo, che ha già venduto il prodotto,
ancorché non raccolto.
9.6 Assegnazione e consumo di carburante agevolato e attività connesse
Il d.m. 454/2001 non prevede la possibilità di utilizzare carburante agevolato per lo svolgimento di attività connesse previste dall’art.2135
del codice civile.
9.7 Impiego di carburante agevolato per impianti di produzione di biogas
Per il funzionamento di impianti per la produzione di biogas non è ammesso l’utilizzo di carburante agevolato sia per l’attività di
trasporto, movimentazione, caricamento di biomassa (insilato) all’interno dell’azienda con finalità di produzione energetica, sia per
il riscaldamento d’avvio del digestore in un impianto di digestione anaerobica di effluenti e/o biomasse con finalità di produzione
energetica.
Nel caso di una impresa contoterzista che effettua la trinciatura di coltura (es. mais) per conto di una società agricola con impianti di
Biogas, che non coltiva direttamente i terreni, ma ha una convenzione con aziende agricole è ammesso l’uso di carburante agevolato
in presenza di formale contratto di coltivazione, dove un soggetto terzo fornisce ad agricoltori prodotti e servizi con un espresso vincolo
di esclusività finalizzato ad ottenere prefissate specifiche colturali e/o caratteristiche del prodotto. Non è ammesso in caso di semplice
contratto di fornitura, dove la prestazione resa è fatturata non all’agricoltore ma a un soggetto diverso non titolare della coltura.
9.8 Lavorazioni svolte da cooperative nelle aziende o per conto delle aziende dei soci
Come per le imprese agromeccaniche la cooperativa dovrà dichiarare i CUAA dei soggetti presso i quali svolgerà le lavorazioni.
Come per le imprese agromeccaniche la cooperativa dovrà farsi carico di verificare che il socio abbia già presentato o presenti,
all’atto della richiesta carburante della cooperativa, il fascicolo aziendale e che sia iscritto al registro imprese della CCIAA.
Bollettino Ufficiale
– 17 –
Serie Ordinaria n. 18 - Lunedì 30 aprile 2012
9.9 Assegnazione carburante agricolo per l’allevamento (Complementarietà)
In base al D.P.R 917/86 l’attività rientra nel reddito agrario se il terreno connesso è potenzialmente sufficiente a produrre almeno un
quarto del mangime necessario. Se il terreno connesso non è sufficiente a garantire almeno un quarto del mangime necessario
occorre determinare la complementarietà dell’allevamento calcolando la percentuale di reddito agrario prodotto. Il calcolo,
effettuato in funzione del rapporto fra il numero dei capi allevati e la SAU aziendale, individua la percentuale del reddito agrario su
quello complessivo e, di conseguenza, il quantitativo di carburante agricolo agevolato assegnabile.
Qualora il computo del valore di tale parametro preveda un ulteriore accertamento del carico zootecnico aziendale è possibile
consultare il registro di stalla (eventualmente anche la dichiarazione dei redditi). Per animali allevati si intendono quelli che nel corso
dell’anno hanno concluso il ciclo di allevamento e rappresentano i capi tassabili da indicare nella dichiarazione dei redditi.
9.10 Soccida
Il Ministero delle finanze con R.M. n. 9/1266 del 26 luglio 1979 ha precisato che il regime di determinazione automatica del reddito di
allevamento può essere applicato sia dal soccidante, il proprietario degli animali, che dal soccidario in via autonoma tra loro.
Se il soccidario è titolare di reddito agrario in quanto è proprietario o affittuario in proprio del fondo, utilizza il proprio reddito agrario
per la determinazione dei capi eccedenti. Se il soccidario è invece sprovvisto di reddito agrario, il soccidante dovrà comunicare al
soccidario una quota del reddito agrario dei propri terreni (si applica la regola della conduzione associata di cui all’art. 30, D.P.R
917/86).
9.11 Utilizzazione agronomica di reflui e altri residui ad uso agronomico su terreni altrui
Al fine di assicurare congrui carichi zootecnici, gli allevatori possono effettuare l’utilizzazione agronomica sui terreni della propria
azienda o, se questi non risultano sufficienti per una corretta gestione distributiva degli effluenti, possono avvalersi anche di terreni
di altre aziende, previa sottoscrizione di un contratto di valorizzazione. Non è ammissibile una specifica assegnazione perché il
coefficiente relativo è già incluso, come parte integrante dell’attività di coltura e/o di allevamento.
Nel caso l’azienda acquisisca effluenti non palabili di allevamento e li distribuisca sui propri terreni tramite conto terzi il carburante
utilizzato dal contoterzista può avere l’assegnazione agevolata come “conto terzi”, assicurando la corrispondente decurtazione
dell’assegnazione all’azienda agricola per la lavorazione effettuata dal contoterzista.
9.12 Produzione di tappeti erbosi rivenduti in zolle
L’azienda che produce tappeti erbosi rivenduti a zolle, può avere un’assegnazione agevolata di carburante “conto proprio” assimilando
detta attività all’erbaio di graminacee o a un codice colturale specifico dell’essenza prevalente.
9.13 Utilizzo fonti alternative
Al riguardo si devono tenere presenti le seguenti indicazioni circa l’obbligo che hanno le aziende agricole di dichiarare i dati di
consumo di fonti alternative:
•
azienda agricola che consuma, per la propria attività esclusivamente gas metano o gpl e non utilizza carburante agevolato,
non ha nessuna ragione di presentare la richiesta carburante;
•
azienda agricola che svolge attività per le quali utilizza sia il carburante agevolato sia le fonti alternative, indipendentemente
dalle quantità e modalità di utilizzo delle fonti energetiche alternative. In tal caso il produttore deve dichiarare distintamente
le lavorazioni, anche stagionali, eseguite con l’impiego di fonti energetiche alternative, indipendentemente dal fatto che
siano state svolte utilizzando integralmente o parzialmente le stesse; inoltre deve dichiarare i dati dell’azienda e delle
macchine, sia quelle che consumano il carburante agevolato sia quelle che consumano altri carburanti, e deve dichiarare
i metri cubi di gas metano, i litri di gpl o altre fonti energetiche alternative consumate, affinché se ne tenga conto nella
determinazione dei quantitativi spettanti di carburante agevolato.
9.14 Richieste supplementari per avversità atmosferiche
Le assegnazioni supplementari di carburanti agevolati, derivanti da avversità atmosferiche e/o da particolari condizioni climatiche,
devono essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Provinciale competente per territorio. I provvedimenti provinciali di
approvazione individuano le zone e le colture per le quali gli uffici competenti saranno autorizzati a rilasciare i relativi supplementi di
assegnazioni.
I supplementi richiesti a seguito di avversità atmosferiche, vengono concessi tenendo conto dei dati aziendali dichiarati al momento
della prima assegnazione. Tali motivazioni devono essere dichiarate nella richiesta specificando le lavorazioni ancora da effettuarsi.
Prima di richiedere il supplemento deve essere stato consumato tutto il quantitativo assegnato a saldo.
9.15 Richieste supplementari per irrigazione a pioggia
E’ possibile richiedere integrazioni in caso d’impianti d’irrigazione a pioggia con apposite attrezzature, presentando idonea
documentazione comprovante il possesso di tali attrezzature. L’assegnazione andrà commisurata all’effettivo impiego.
9.16 Richieste supplementari per compensazione in zone montane svantaggiate
Nel caso l’azienda richiedente conduca terreni in zone di montagna e in comuni diversi tra loro non confinanti e in cui sia rilevante la
distanza tra appezzamenti diversi è concedibile una maggiorazione che compensi la situazione di oggettivo svantaggio territoriale.
– 18 –
Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 18 - Lunedì 30 aprile 2012
9.17 Richieste supplementari per l’utilizzo di acqua per irrigazione provenienti da pozzi
Nel caso l’azienda debba utilizzare acqua di pozzo attraverso l’uso di pompe per il sollevamento può richiedere la maggiorazione
presentando adeguata documentazione che comprovi la concessione per l’utilizzo del pozzo e la sua ubicazione.
9.18 Richieste supplementari per stoccaggio effluenti presso impianti di trattamento
Nel caso l’azienda debba trasportare effluenti zootecnici provenienti da più allevamenti localizzati in siti diversi ad un unico punto
di stoccaggio e trattamento degli stessi può richiedere la maggiorazione presentando adeguata documentazione che comprovi la
destinazione degli effluenti e l’ubicazione dei centri di provenienza.
9.19 Altre richieste supplementari
Per eventuali variazioni dei parametri che determinano i quantitativi di assegnazione (aumento di superficie, aumento delle colturali
intercalari, aumento del bestiame, effettuazione di lavorazioni precedentemente non effettuate, rese possibili, ad esempio, con l’acquisto
di una nuova macchina agricola, ecc.), si possono fare assegnazioni supplementari, tenendo conto del periodo di riferimento, ovvero,
delle lavorazioni che devono ancora essere realizzate all’atto della domanda.Tali motivazioni devono essere specificate nella richiesta.
La richiesta può essere effettuata anche senza aver prelevato tutto il carburante già assegnato in precedenza.
9.20 Integrazioni di carburante
L’integrazione di carburante può essere concessa alle aziende in possesso di determinati macchinari o attrezzature che comportano
un maggior consumo.
La richiesta deve essere sempre motivata. Il caso più comune riguarda l’utilizzo di carri unifeed per l’alimentazione del bestiame
che prevedono - anche se trainati - uno specifico supplemento calcolato automaticamente dal sistema a seguito di apposita
dichiarazione.
Si precisa che tali integrazioni non sono da considerarsi supplementari ma assegnazioni ordinarie.
9.21 Sottrazione di carburante agevolato
In caso di sottrazione di carburante l’utente deve denunciare il furto all’Autorità competente. Copia della denuncia deve essere
allegata alla “Dichiarazione annuale di avvenuto impiego”. L’Ufficio competente può reintegrare il carburante agricolo sottratto a
seguito di presentazione di domanda di saldo/modifica aumentando la richiesta di carburante del quantitativo pari a quello rubato
e specificando il motivo di tale richiesta.
L’ufficio competente comunica all’Amministrazione Provinciale tale tipo di assegnazione ai fini della conservazione nell’elenco delle
riassegnazioni effettuate a seguito di furto.
9.22 Deterioramento, furto, e smarrimento del libretto di controllo
In caso di deterioramento del libretto di controllo, il titolare può ottenere un duplicato a seguito della presentazione del documento
deteriorato, il quale viene annullato al momento della sua esibizione.
In caso di furto e smarrimento del libretto di controllo il titolare può ottenere il duplicato, esibendo la denuncia di furto effettuata presso
l’Autorità competente o un’autodichiarazione di furto/smarrimento, nonché la copia delle fatture di acquisto del carburante agricolo
agevolato già prelevato.
Nella denuncia/autodichiarazione deve essere espressamente dichiarata la data dei prelevamenti già effettuati, il distributore che
ha reso la fornitura e i relativi quantitativi consegnati. L’ufficio preposto provvede a rilasciare una copia del libretto sul quale sono
riportate le informazioni sui prelevamenti effettuati come da denuncia. L’ufficio competente comunica all’Amministrazione Provinciale
che conserva un elenco dei beneficiari ai quali è stato rilasciato duplicato.
9.23 Variazione dei dati dichiarati e chiusura posizioni
Le variazioni dei dati dichiarati, ivi compresi quelli conseguenti al verificarsi di eventi di carattere eccezionale adeguatamente
documentati, sono oggetto di apposita comunicazione integrativa della richiesta da presentare entro trenta giorni dal verificarsi
dell’evento, per i conseguenti adempimenti.
9.24 Variazione di intestazione
Qualora la variazione dei dati dell’azienda comporti la variazione del CUAA, si rende necessario procedere alla cessazione della
posizione stessa ed all’apertura di una nuova posizione attraverso la compilazione di un nuovo fascicolo.
Nell’ipotesi in cui vi siano rimanenze di carburanti agevolati, nella dichiarazione dei consumi relativa alla posizione da cessare vanno
indicati gli estremi identificativi dei soggetti ai quali si intende cedere le rimanenze dei carburanti assegnati e prelevati.
Detti soggetti devono ovviamente essere in possesso dei requisiti per la concessione dei carburanti agevolati (soggetti titolari dei
requisiti per usufruire delle agevolazioni e depositi abilitati alla commercializzazione dei prodotti petroliferi agevolati). Il trasferimento di
rimanenze da una ditta cessata ad un’altra è possibile solo in presenza di dichiarazione di avvenuto impiego con rimanenze nell’anno
del trasferimento per il cedente e in presenza di assegnazione, sempre per l’anno corrente alla ditta ricevente. Il trasferimento deve
essere richiesto all’Amministrazione Provinciale competente per territorio che provvederà, dopo le prescritte operazioni sul sistema
informativo, a registrare sul foglio di prelevamento del ricevente la quantità trasferita, apponendo altresì timbro e firma del funzionario
provinciale.
Bollettino Ufficiale
– 19 –
Serie Ordinaria n. 18 - Lunedì 30 aprile 2012
9.25 Decesso del titolare
In caso di decesso del titolare dell’azienda, ne viene data comunicazione all’Ufficio competente entro sei mesi dal verificarsi dell’evento,
per i conseguenti adempimenti.
9.26 Variazione della superficie aziendale
In caso di variazioni in aumento o in diminuzione delle superfici aziendali, verificatesi non contestualmente alla presentazione della
“Dichiarazione annuale e di richiesta carburanti agevolati”, l’utente deve presentare, entro 30 giorni dal verificarsi della variazione,
apposita comunicazione integrativa dei dati precedentemente dichiarati tramite aggiornamento del fascicolo aziendale.
9.27 Rettifica sul sistema informativo agricolo di errori materiali
Nel solo ed esclusivo caso di mero errore materiale, è possibile procedere alla rettifica sul Sistema Informativo Agricolo Regionale
segnalando alle Amministrazioni provinciali l’avvenuto errore. L’Amministrazione Provinciale effettuerà una verifica accertando l’errore
e procederà con una richiesta di rettifica alla Regione Lombardia, inviando una copia di tale comunicazione all’Ufficio Tecnico di
Finanza competente per territorio.
9.28 Tenuta del libretto di controllo
I titolari del libretto di controllo si riforniscono di carburanti agricoli presso i depositi, nei limiti delle assegnazioni determinate dall’Ufficio
preposto, annotandone di volta in volta qualità e quantità sul libretto medesimo.Tali annotazioni sono convalidate, all’atto di effettuazione
della fornitura, dall’esercente il deposito o da un suo delegato, con apposizione del proprio timbro e firma sul libretto stesso.
L’adempimento sopra richiesto può essere considerato correttamente eseguito anche quando le annotazioni siano effettuate a cura
dell’esercente il deposito o suo delegato e controfirmate per conferma dal titolare del libretto di controllo il quale rimane comunque
responsabile per la corretta tenuta dello stesso, nonché per il rispetto dei limiti dell’assegnazione dei quantitativi complessivi di
prodotto da ammettere all’impiego agevolato stabilita dall’Ufficio preposto territorialmente competente.
I consorzi di bonifica e d’irrigazione integrano le annotazioni di cui sopra, specificando l’area di intervento.
Le imprese agromeccaniche indicano in schede distinte per cliente e per provincia, le lavorazioni complessive eseguite per ciascuna
coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati in ciascuna azienda agricola, specificando i nominativi degli esercenti attività
agricole per conto dei quali le lavorazioni sono state effettuate e gli estremi di iscrizione nel Registro delle imprese, nonché l’estensione
e l’ubicazione delle relative aziende.
La scheda cliente avrà un numero di pagine correlate alla situazione aziendale e colturale interessata alle lavorazioni conto terzi. Le
aziende agromeccaniche sono tenute, pertanto, alla compilazione della scheda cliente per ciascuna delle aziende presso le quali
effettuano le lavorazioni.
Per quanto concerne l’annotazione delle lavorazioni, esse devono essere registrate entro 5 giorni dalla conclusione delle lavorazioni
complessivamente eseguite per ciascuna coltura e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno; tuttavia, nel caso in cui l’affidamento
delle lavorazioni all’impresa agromeccanica sia documentato in modo dettagliato (con indicazione dei dati relativi all’azienda a
favore della quale l’impresa ha operato, dei lavori effettuati, dei quantitativi di prodotto impiegati e del corrispettivo delle prestazioni
effettuate in base al contratto d’appalto stipulato con il titolare dell’azienda agricola), il termine di cui sopra può decorrere anche dalla
conclusione dell’ultima fase del ciclo di lavorazioni commissionate. Per quanto concerne i dati richiesti alle imprese agromeccaniche,
il dato relativo all’estensione delle aziende che hanno beneficiato delle loro prestazioni, va limitato all’indicazione della sola estensione
dei terreni che hanno costituito oggetto di intervento.
Il libretto di controllo è tenuto nel rispetto dei principi fissati dall’articolo 2219 del Codice civile (Tenuta della contabilità) e custodito presso
la sede dell’impresa, unitamente ai documenti fiscali a corredo, per un periodo di cinque anni dalla data dell’ultima scritturazione.
Si precisa che l’art. 2219 del Codice civile specifica che tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata
contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti a margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria
qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.
Deroghe alla tenuta del libretto di controllo
In deroga all’obbligo di custodire il libretto di controllo presso la sede dell’impresa, può essere ammessa anche la custodia del
medesimo presso il CAA che provvede a tali adempimenti, allorché il libretto non sia più utilizzabile per i rifornimenti dei prodotti e,
quindi in data successiva al 31 dicembre di ciascun anno, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione degli adempimenti in
questione. In tale evenienza, la consegna del libretto dal titolare all’ufficio competente deve risultare da apposita attestazione avente
data certa rilasciata dall’ufficio competente e custodita dal titolare del libretto che potrà esibirla a richiesta degli organi di controllo.
10.
TRASFERIMENTI DI CARBURANTE
L’articolo 6, comma 8, del D.M. 454/2001 prevede che il produttore, nel caso in cui abbia delle rimanenze di carburante agricolo
agevolato in seguito alla cessazione o riduzione dell’attività agricola, possa trasferirle ad altra azienda agricola, che sia in possesso
dei requisiti per il loro utilizzo, o ad un deposito di carburanti autorizzato.
Il trasferimento di carburante compete alle Amministrazioni Provinciali che richiedono ai soggetti interessati, anche per il tramite dei
CAA, la seguente documentazione:
•
autocertificazione da parte del titolare della vecchia ditta che ha intenzione di cedere carburante agricolo;
•
autocertificazione da parte del titolare della nuova ditta che intende accettare il carburante;
Sul foglio prelevamento rilasciato alla nuova ditta, verrà annotato, da parte del funzionario dell’Amministrazione Provinciale il
– 20 –
Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 18 - Lunedì 30 aprile 2012
carburante ricevuto.
Al riguardo si possono verificare sei casi di trasferimento del carburante:
•
trasferimento ad altra azienda agricola: quando il produttore dichiara un residuo per il quale non intende chiedere l’assegnazione;
•
trasferimento a deposito autorizzato: quando il produttore si trova nelle medesime condizioni di cui al caso precedente;
•
trasferimento di carburante all’interno della medesima azienda (stesso CUAA): in caso di chiusura di una attività quando una
azienda mista (ad esempio azienda agricola e contoterzista) dichiara a fine anno un residuo in una delle due attività, che intende
chiudere e vuole trasferire il residuo a sé stessa passandolo all’altra attività;
•
trasferimento parziale: quando un produttore che, pur non avendo cessato l’attività, ha comunque ridotto nel corso dell’anno la
superficie in conduzione ma ha già prelevato, senza consumarlo, tutto il carburante assegnato con la domanda iniziale;
•
trasferimento in province diverse: la ditta cedente deve comunicare alla Amministrazione Provinciale competente che provvede a
trasmettere la documentazione alla Regione Lombardia che esegue il trasferimento tra provincie diverse;
•
trasferimento per cambio regime fiscale a seguito di avvenuto pagamento di accisa: la procedura è la stessa prevista per il
trasferimento a distributore autorizzato allegando la documentazione che comprovi l’avvenuto pagamento dell’accisa.
11.
RECUPERI DI ACCISA
Tutti i fatti che comportano il recupero di accisa vanno segnalati all’Ufficio delle Dogane e alle Amministrazioni Provinciali competenti per
territorio ai sensi dell’art. 7, comma 3 del DM 454/2001.
Nella gestione delle richieste di assegnazione di carburante agricolo agevolato e delle relative dichiarazioni di avvenuto impiego si
possono presentare i seguenti casi di recupero di accisa:
1.
recupero di accisa per prelevamento di carburante agevolato superiore all’assegnazione netta.
In questo caso il produttore può sanare l’irregolarità attivando il “ravvedimento operoso” (in base all’art. 13 del d.lgs.
n. 472/1997) mediante comunicazione dell’irregolarità all’Ufficio delle Dogane e chiedendo il calcolo dell’importo da pagare. Alla
comunicazione il produttore deve allegare copia del libretto di controllo.
La sanzione minima è ridotta in misura diversa a seconda che il pagamento sia effettuato entro trenta giorni o entro un anno dalla
data dell’errato prelevamento.
Il “ravvedimento operoso” può essere attivato dal produttore soltanto se l’irregolarità non è ancora stata rilevata dalle Amministrazioni
competente e se il pagamento è eseguito entro un anno dalla data dell’errato prelevamento.
Il carburante agevolato prelevato in eccesso rispetto alla assegnazione netta non può mai essere dichiarato a residuo, anche se
risulta non consumato. Infatti, esso non costituisce residuo e non rientra nella disponibilità del produttore in quanto non assegnato.
Copia della comunicazione di “ravvedimento operoso” inviata all’Ufficio delle Dogane deve essere trasmessa anche
all’Amministrazione Provinciale.
Gli uffici preposti al rilascio dei fogli di prelevamento e alla ricezione della dichiarazione di avvenuto impiego dei consumi, nel
caso verifichino manomissioni o irregolarità sono tenuti a darne comunicazione alla Amministrazione Provinciale competente che
segnalerà, se del caso, l’infrazione all’U.T.F.
2.
recupero di accisa per residuo di carburante agevolato in sede di dichiarazione dei consumi e non trasferito a seguito di chiusura
dell’impresa assegnataria.
Può accadere che un produttore decida di non accedere più ai benefici di cui al DM 454/2001 e non presenti la richiesta
carburante.
Se in sede di dichiarazione dei consumi risulta dichiarata una rimanenza che il produttore non vuole trasferire, l’accisa per quel
residuo deve essere recuperata.
12.
RICORSI
Nel caso di controversie per la domanda di assegnazione di carburanti agricoli agevolati, avverso il provvedimento, è ammissibile,
alternativamente, il ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla notifica del provvedimento.
13.
ADEMPIMENTI DELLE PROVINCE
Entro quindici giorni dalla fine di ogni bimestre, l’Amministrazione Provinciale competente per territorio compila un elenco nominativo
degli utenti ammessi all’agevolazione nel bimestre medesimo, con l’indicazione della qualità e della quantità di carburanti agricoli
agevolati spettanti a ciascuno di essi e ne invia copia all’Ufficio Tecnico di Finanza (U.T.F.) ed al Comando della Guardia di Finanza,
competente per territorio; entro lo stesso termine dà notizia delle eventuali modifiche oggetto delle comunicazioni di variazioni dei dati.
Successivamente al 30 giugno di ogni anno le Amministrazioni Provinciali trasmettono all’U.T.F. competente l’elenco delle ditte che
avendo avuto assegnazioni nell’anno precedente non abbiano provveduto a presentare la dichiarazione di avvenuto impiego.
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 331 del Codice di procedura penale per i fatti costituenti reato, qualora dal riscontro emergano
irregolarità, l’Amministrazione Provinciale le comunica all’U.T.F. territorialmente competente per i successivi adempimenti.
I fatti costituenti reato, constatati nell’assolvimento dei compiti prescritti, quale ad esempio la destinazione ad usi soggetti ad imposta o a
maggiore imposta (uso per riscaldamento, autotrazione, macchine operatrici industriali non adibite permanentemente ai lavori agricoli,
ecc.) dei prodotti acquistati ad accisa ridotta, ovvero le false attestazioni rese nell’ambito delle dichiarazioni sostitutive prodotte ai fini
dell’attribuzione del beneficio, devono essere oggetto di denuncia ai sensi dell’art. 331 del Codice di procedura penale.
——— • ———
Bollettino Ufficiale
– 21 –
Serie Ordinaria n. 18 - Lunedì 30 aprile 2012
ALLEGATO 2
UTENTI MOTORI AGRICOLI
LINEE GUIDA PER L’ARMONIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO SVOLTE DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
INDICE
1.INTRODUZIONE
2.RIFERIMENTI NORMATIVI
3.CONTROLLI
4.SOGGETTI COINVOLTI NELLE PROCEDURE DI CONTROLLO
5.MODALITA’ DI CAMPIONAMENTO
5.1 Modalità di campionamento
5.2 Strategie di campionamento
5.3 Criteri di campionamento
5.4 Percentuale di campionamento
5.5 Periodo di campionamento
5.6 Verbale di estrazione
6.CONTROLLO DOCUMENTALE
7.ASPETTI DA ESAMINARE
8.CHECK LIST
9.CONTROLLO IN LOCO
VERBALE ESITO CONTROLLO
COMUNICAZIONE ESITI DEI CONTROLLI
VERBALE DI CONTROLLO IN LOCO
1.
INTRODUZIONE
Il presente “manuale”, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7 del D.M. n. 454 del 14 dicembre 2001 e dall’art 71 e 72 del d.p.r.
n. 445 del 28 dicembre 2000 definisce linee guida generali per armonizzare le attività di controllo attuate dalle Amministrazioni
Provinciali che possono adottare specifici provvedimenti di controllo.
Le Amministrazioni Provinciali sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati
dall’Amministrazione con le modalità di cui all’articolo 43 del d.p.r. n. 445/2000
Le Amministrazione Provinciali sono tenute a garantire un’efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli, sono tenute a
rispettare le presenti linee guida e possono definire, in coerenza con le presenti linee giuda, ulteriori specifiche. Si precisa che il
controllo sui fascicoli aziendali è effettuato dall’Amministrazione Regionale con controlli a campione sui dati dichiarati con particolare
riferimento alle autocertificazioni relative al possesso e all’utilizzo dei terreni. (Delibera di Giunta n. 8/7082 del 18 aprile 2008 “Manuale
di gestione del fascicolo aziendale relativo all’anagrafe delle imprese agricole” e successive modifiche e integrazioni e).
2.
RIFERIMENTI NORMATIVI
1. d.lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995, “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative”;
2. d.m. n. 454 del 14 dicembre 2001 ”Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli
minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella floro-vivaistica”;
3. d.m. del Ministro delle politiche agricole forestali del 26 febbraio 2002 “Determinazione dei consumi medi dei prodotti
petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai
fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa”
4. nota dell’Agenzia delle Dogane prot. 3826/V del 3 settembre 2003, che riconosce ai Centri di Assistenza Agricola la possibilità
di operare nel settore dei carburanti agevolati per l’agricoltura, oltre che come gestori del fascicolo aziendale, anche quali
soggetti di interpolazione operativa per la presentazione della domanda di agevolazione.
5. D.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;
6. D.g.r. n 7082 del 18 aprile 2008 “Manuale di gestione del fascicolo aziendale relativo all’anagrafe delle imprese agricole e
successive modifiche ed integrazioni”.
– 22 –
Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 18 - Lunedì 30 aprile 2012
3.
CONTROLLI
La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del d.p.r. n. 503 del 1 dicembre 1999. L’assenza del fascicolo aziendale
e il mancato aggiornamento dello stesso impediscono l’attivazione di qualsiasi procedimento e rapporto tra impresa e la Pubblica
Amministrazione.
L’art. 7 del d.m. 454/2001 indica gli adempimenti dell’Amministrazione provinciale conseguenti la concessione del beneficio agli
aventi diritto.
Le verifiche da effettuare riguardano:
1. le dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari, relative ai consumi ed all’utilizzo di carburante;
2. che i quantitativi di oli minerali dichiarati siano compresi nei limiti determinati in fase di precedente assegnazione;
3. le rimanenze di prodotti dichiarati;
4. i dati relativi alle superfici che usufruiscono di regimi di aiuto comunitari;
5. la corrispondenza tra quanto risulta nelle richieste di assegnazione presentate e quanto effettivamente realizzato;
6. l’effettivo svolgimento delle attività per le quali è stata richiesta l’ammissione al beneficio;
7. l’esclusione di doppie assegnazioni di carburante agricolo agevolato.
4.
SOGGETTI COINVOLTI NELLE PROCEDURE DI CONTROLLO
Province: realizzano i controlli e a tal fine individuano il campione di soggetti da controllare a partire dall’elenco fornito dalla Regione
Lombardia, effettuano gli accertamenti documentali, effettuano ove previsto i controlli in loco, comunicano le eventuali irregolarità
emerse all’UTF territorialmente competente.
La Provincia di Cremona ha mantenuto la gestione diretta delle procedure di assegnazione di carburante agricolo agevolato e di
gestione informatica del parco macchine, in relazione ai richiedenti ricadenti nel proprio territorio.
Centri Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti da Regione Lombardia, delegati dall’Organismo Pagatore Regionale alla tenuta ed
alla gestione del fascicolo aziendale e su mandato di alcune Amministrazioni Provinciali, d’intesa con Regione Lombardia, preposti
alla gestione dell’istruttoria relativa alla domanda di richiesta di assegnazione del gasolio agricolo agevolato.
Regione Lombardia: definisce le linee guida da seguire nell’attività di controllo e fornisce alle Amministrazioni Provinciali l’archivio
delle imprese che beneficiano di assegnazione di carburante agricolo agevolato.
I CAA forniscono alle Province la seguente documentazione necessaria all’espletamento dell’attività di controllo:
•
originale del libretto di controllo completo del foglio di assegnazione carburante;
•
fotocopia delle fatture prodotte per lavorazioni effettuate dai contoterzisti c/o da aziende agricole;
•
fotocopia delle fatture emesse dalle imprese agricole, sottoposte ad accertamento, per lavorazioni effettuate presso terzi.
•
altri documenti ritenuti dalla Provincia funzionali allo svolgimento del controllo, compresa la documentazione presente nel
fascicolo aziendale.
5.
MODALITA’ DI CAMPIONAMENTO
5.1
Modalità di campionamento
La Provincia può decidere di procedere alla selezione del campione di beneficiari da controllare secondo le seguenti modalità:
1) estraendo in modo casuale il campione di beneficiari da esaminare direttamente dall’elenco fornito da Regione Lombardia
dei soggetti che beneficiano di carburante agricolo agevolato (l’elenco riporta informazioni fondamentali quali: la ragione
sociale, il CUAA, l’assegnazione lorda, l’assegnazione netta etc.);
2) selezionando, tramite un’analisi del rischio, il campione di beneficiari da esaminare attraverso l’elaborazione di specifici dati
tecnici. Tale operazione consente di effettuare controlli maggiormente mirati, ovvero indirizzati a realtà produttive non ordinarie
caratterizzate da parametri tecnici i cui valori si discostano fortemente dalla media dei valori zonali/provinciali e/o da quelli
previsti per legge oppure consente di selezionare prioritariamente i soggetti che non hanno presentato domanda di saldo.
5.2
Strategie di campionamento
Le principali strategie di campionamento per la costituzione del pool di aziende da sottoporre a controllo (accertamento) sono:
•
campionamento casuale;
•
campionamento con analisi di rischio stratificabile anche per classi (da preferire).
Campionamento casuale
Per il campionamento casuale si utilizza un generatore di numeri casuali che permette di ottenere un quantitativo di numeri casuali
pari al numero delle imprese che si intende controllare.
Bollettino Ufficiale
– 23 –
Serie Ordinaria n. 18 - Lunedì 30 aprile 2012
Campionamento con analisi di rischio stratificabile anche per classi
Si riportano alcune indicazioni per la realizzazione di un campionamento basato su un analisi del rischio.
La decisione di “orientare” l’attività di controllo verso gli aspetti più problematici dell’utilizzo del carburante agricolo agevolato
comporta:
•
l’individuazione dei fattori di rischio (ad es. vetustà del parco macchine);
•
l’attribuzione di un peso a ciascun fattore di rischio; è possibile anche prevedere la rappresentazione dei fattori di rischio
tramite una stratificazione della popolazione di partenza;
•
è possibile individuare valori di estrazione diversi a seconda delle classi di rischio individuate, così come individuare un fattore
sintetico di rischio aziendale;
•
l’estrazione casuale all’interno della/delle classi di popolazione individuate in base ai fattori di rischio.
5.3
Criteri di campionamento
Di seguito si elencano, a titolo esemplificativo, alcuni fattori di rischio utilizzabili nella selezione:
a) vetustà del parco macchine
b) grado di meccanizzazione dell’azienda agricola;
c) caratteristiche costruttive delle serre, altezza media della struttura;
d) confronto fra i comuni che non ricadono all’interno di una “zona irrigua” e quelli cui appartengono le particelle aziendali
che beneficiano di carburante agevolato per l’irrigazione;
e) controllo del quantitativo di gasolio assegnato alle latterie;
f)
controllo mirato sulle aziende che non hanno presentato il saldo;
g) modifiche aziendali significative.
Vetustà del parco macchine aziendale
Dall’elenco iniziale delle aziende della provincia di competenza e del loro parco macchine viene estrapolato – utilizzando come
parametro di selezione la media degli anni di immatricolazione delle macchine agricole dichiarate per ciascuna azienda – un elenco
in cui le ditte compaiono in ordine decrescente per vetustà dei veicoli agricoli in carico.
Le imprese che presentano il parco macchine più obsoleto e, presumibilmente, più usurato vengono sottoposte a controllo.
Elevati valori di vetustà in sé non costituiscono prova di irregolarità in atto, e pertanto occorre con sopralluogo in azienda finalizzato
accertare:
•
che la dotazione aziendale dei mezzi agricoli sia adeguata alla realtà produttiva e consenta, di fatto, lo svolgimento delle
ordinarie operazioni colturali;
•
che la ditta non ricorra a imprese agromeccaniche senza che tale circostanza sia indicata nella dichiarazione di avvenuto
impiego;
•
che il libretto di controllo sia aggiornato e che tutte le macchine che utilizzano carburante agevolato siano ancora operative;
•
che tutti i veicoli dichiarati siano ancora nelle disponibilità della ditta;
Grado di meccanizzazione dell’azienda agricola
In questo caso il parametro discriminante viene ricavato rapportando la media delle potenze delle macchine agricole di ciascuna
impresa alla superficie agricola aziendale utilizzata.
Le ditte, in questo caso, vengono ordinate secondo valori crescenti del rapporto KW/SAU.
Di norma bassi valori dell’indicatore possono indicare realtà aziendali con parco macchine non congruente con le esigenze tecnicoeconomiche dell’attività produttiva.
Caratteristiche costruttive delle serre: altezza media della struttura
Le imprese che usufruiscono di gasolio agricolo ad accisa ridotta – il cui quantitativo assegnabile è calcolato in base ai metri cubi possono essere classificate in funzione dell’altezza media della struttura calcolata a partire dai dati dichiarati su fascicolo aziendale:
volume e superficie.
Quando i valori dell’altezza media sono tendenzialmente elevati e superano i 3-4 m si procede ad ulteriori accertamenti:
•
richiedendo e visionando i progetti di costruzione/piantine di realizzazione;
•
effettuando un controllo in loco per procedere ai rilievi necessari.
Controllo incrociato fra i comuni che non ricadono all’interno di una “zona irrigua” e quelli cui appartengono le particelle
aziendali che beneficiano di carburante agevolato per l’irrigazione.
Una volta individuate le imprese che richiedono carburante per l’irrigazione - pur avendo terreni totalmente o in parte ubicati in zona
non irrigua - si procede ad ulteriori accertamenti e si verifica che la ditta sia dotata di pozzo o di bacino raccolta acque per uso irriguo.
Eventualmente, il controllo sull’utilizzo del carburante agevolato richiesto per l’irrigazione può essere esteso anche alle zone irrigue
richiedendo l’autorizzazione al prelievo irriguo.
Controllo del quantitativo di gasolio assegnato alle latterie
Accertamento del numero di conferenti latte alla latteria e controllo del quantitativo di latte conferito ( da verificare sul registro dei
conferenti).
– 24 –
Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 18 - Lunedì 30 aprile 2012
La verifica della tipologia di bollitore utilizzato serva a escludere un utilizzo indiretto di carburante agevolato attraverso un generatore
di corrente.
Controllo mirato sulle aziende che non hanno presentato domanda di saldo nell’anno precedente
Le aziende che non hanno presentato domande di saldo nell’annata precedente sono sottoposte a controllo per verificare la
coerenza tra assegnazione ricevuta e il fascicolo aziendale Tali imprese, sono, inoltre, sottoposte a blocco dell’anticipo e la domanda
di assegnazione dovrà essere istruita sulla base dei dati del fascicolo aziendale.
Modifiche aziendali significative
Si ritiene opportuno sottoporre a controllo quelle aziende che successivamente al saldo di assegnazione apportano modifiche
significative al fascicolo aziendale.
5.4
Percentuale di campionamento
Considerato l’elevato numero delle aziende che usufruiscono di carburante agricolo agevolato, nella definizione della percentuale
di controllo, la Provincia tiene in considerazione anche le possibilità di effettivo svolgimento dell’attività di controllo in relazione alle
risorse effettivamente disponibili.
La percentuale di estrazione, tale da garantire un numero minimo di aziende da esaminare, non può essere inferiore a quanto stabilito
dalle singole Province. A titolo orientativo si ritiene congruo un valore non inferiore all’1%.
Il numero di irregolarità riscontrate a conclusione dell’attività di controllo può determinare un aumento o una riduzione delle dimensioni
del campione nell’anno successivo.
5.5
Periodo di campionamento
In considerazione del fatto che la Dichiarazione di avvenuto impiego deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a
quello di impiego, il periodo per lo svolgimento del controllo decorrere dal 1 luglio dell’anno successivo a quello sottoposto a verifica.
5.6
Verbale di estrazione
Il verbale di estrazione del campione deve riportare:
•
la data di estrazione del campione di ditte da assoggettare a valutazione;
•
la descrizione della procedura di campionamento adottata con l’indicazione della percentuale di aziende da estrarre;
•
la descrizione del criterio/criteri o fattori di rischio individuati, le modalità di ottenimento del parametro ed il peso attribuito
a ciascun fattore;
•
l’annotazione dei nominativi dei funzionari e del Responsabile del Procedimento che intervengono all’estrazione del
campione;
•
il prospetto di estrazione delle classi del campione, la tabella dei numeri estratti per ciascuna classe e l’elenco finale delle
aziende da controllare;
•
il numero complessivo delle aziende estratte per il controllo nell’anno in corso ed il relativo elenco;
•
data e firme dei soggetti coinvolti nelle procedure di campionamento.
6.
CONTROLLO DOCUMENTALE
L’Amministrazione Provinciale si avvale nell’espletamento del lavoro di controllo sul carburante agricolo agevolato:
•
del Sistema Informativo Agricolo Regionale, che fornisce on-line, per ciascuna azienda agricola, un insieme strutturato di dati
certificati;
•
di documenti su supporto cartaceo forniti direttamente dai CAA di riferimento o dall’azienda;
•
di altre banche dati.
La documentazione pertinente deve essere prodotta e/o resa disponibile e archiviata secondo regole definite e si può far riferimento
alle norme che guidano la costituzione e la conservazione del fascicolo aziendale.
Dal sistema informatico di gestione dati e di supporto operativo nella gestione dei procedimenti amministrativi di richiesta contributi
o autorizzazioni, le Amministrazioni Provinciali possono ricavare:
•
la dichiarazione di avvenuto impiego e di richiesta di anticipo dell’anno sottoposto a controllo, con la quale il beneficiario
percepisce il 70% del gasolio agricolo assegnato nell’anno precedente;
•
la dichiarazione di avvenuto impiego e di richiesta di anticipo dell’anno successivo, con la quale l’utente dichiara i quantitativi
di carburante consumati, le rimanenze nonché le operazioni affidate alle imprese agromeccaniche;
•
la domanda di saldo, se presente;
•
la serie storica dei consumi e delle rimanenze di carburante da mettere a confronto, se necessario, con le variazioni delle
superfici utilizzate e dei piani di coltivazione intercorse nel corso degli anni;
Altre indicazioni sulla realtà aziendale possono essere ottenute consultando l’anagrafe zootecnica ed i registri di stalla.
Bollettino Ufficiale
– 25 –
Serie Ordinaria n. 18 - Lunedì 30 aprile 2012
Quanto evinto dal Sistema Informatico Agricolo Regionale deve essere stampato e raccolto in opportuno fascicolo. Si può rimandare
alla costituzione dei fascicoli prevista da manuale dell’Organismo Pagatore Regionale.
Oltre al materiale precedentemente descritto, le Amministrazioni Provinciali ricevono direttamente dall’azienda agricola o dai CAA di
competenza i seguenti documenti:
• il libretto di controllo in originale da cui estrarre copia conforme. Secondo l’art. 18 del d.p.r. 445/2000 “l’autenticazione consiste
nell’attestazione di conformità con l’originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve
altresì indicare la data ed il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita
nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio. Se la copia dell’atto o del documento consta di più fogli il
pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio”;
• le fotocopie delle fatture prodotte dalle imprese agromeccaniche e/o dalle aziende agricole che abbiano effettuato operazioni
colturali presso l’impresa oggetto di controllo e viceversa; a tal proposito si specifica che l’estensione della superficie agricola
lavorata dichiarata in fattura può essere espressa nelle unità di misura locali, ma deve riportare anche il corrispondente valore
in ha;
• altri documenti o materiale informativo che i controllori ritengano funzionali al lavoro di accertamento.
7.
ASPETTI DA ESAMINARE
L’attività di controllo comporta la verifica e la valutazione dei seguenti aspetti dell’utilizzo di carburante agevolato da parte delle
imprese:
•
la complementarietà (Redditi da allevamento d.p.r. n. 917del 22 dicembre 1986) In base al DPR 917/86 l’attività rientra nel
reddito agrario se il terreno connesso è potenzialmente sufficiente a produrre almeno un quarto del mangime necessario.
Se il terreno connesso non è sufficiente a garantire almeno un quarto del mangime necessario, occorre determinare la
complementarietà dell’allevamento calcolando la percentuale di reddito agrario prodotto. Il calcolo, effettuato in funzione del
rapporto fra il numero dei capi allevati e la SAU aziendale, individua la percentuale del reddito agrario su quello complessivo e,
di conseguenza, il quantitativo di carburante agricolo agevolato assegnabile. Qualora il computo del valore di tale parametro
preveda un ulteriore accertamento del carico zootecnico aziendale è possibile consultare il registro di stalla (eventualmente
anche la dichiarazione dei redditi). La consistenza è intesa come consistenza media annuale così come riportato nel fascicolo
aziendale.
•
l’anticipo di carburante che la ditta ha richiesto entro il 30 giugno dell’anno sottoposto ad accertamento; tale anticipo,
calcolato sul quantitativo di carburante assegnato nell’anno precedente, deve fare riferimento a condizioni colturali e
climatiche ordinarie e non straordinarie, ovvero non deve derivare da eventuali assegnazioni supplementari delle quali ha
usufruito il beneficiario nell’anno precedente. Si ricorda che le assegnazioni supplementari derivanti da avversità atmosferiche
e/o da particolari condizioni climatiche devono essere preventivamente autorizzate dalla Amministrazione Provinciale;
•
il carburante assegnato: tale valore deve essere coerente con la realtà tecnico – produttiva dell’impresa come risulta da
fascicolo aziendale. Occorre che i quantitativi di carburante riconosciuti all’utente siano congrui con la composizione e
la potenza delle macchine e delle attrezzature agricole (presenza in azienda di mietitrebbiatrice, essiccatoio ecc.), con
le superfici aziendali e l’ordinamento colturale. Ad esempio qualora il titolare della ditta controllata avesse richiesto un
quantitativo di gasolio agevolato per la pulizia dei fossi o per il taglio della legna che si ritiene sovrastimato, o comunque
non plausibile, è possibile richiedere, ai fini della valutazione, ulteriori ragguagli e prendere visione, ad esempio dei mappali
aziendali, dell’autorizzazione al taglio per superfici boschive superiori a 0,2 ha, ecc.;
•
le assegnazioni di carburante: per eventuali variazioni dei parametri che determinano i quantitativi di assegnazione (aumento
di superficie, aumento delle colture intercalari, aumento del bestiame ecc.) si possono fare modifiche di assegnazione,
tenendo conto del periodo di riferimento, ovvero delle operazioni che possono essere effettuate e che devono essere stimate
anche dalla Provincia in sede di controllo;
•
mancata presentazione del saldo: l’azienda nell’anno successivo sarà sottoposta a controllo e a blocco dell’anticipo. La
domanda successiva dovrà essere istruita sulla base dei dati del fascicolo aziendale.
•
quantitativi di carburante agricolo agevolato prelevato, quantitativo consumato e rimanenze: verificando in particolar modo
la data di ultimo prelievo e la quantità dichiarata come rimanenza che deve essere coerente alle attività ancora da svolgere
nel periodo successivo all’ultimo prelevamento. Per conoscere quanto gasolio ha utilizzato il contoterzista occorre fare
riferimento alle fatture da questo prodotte.
•
attività conto proprio/conto terzi da parte della ditta oggetto di controllo mediante l’utilizzazione di attrezzature aziendali
normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata. Lo svolgimento di lavorazioni meccaniche presso altra azienda
agricola può avvenire con utilizzo di carburante in conto terzi se l’impresa risulta regolarmente iscritta nella specifica sezione
del Registro delle Imprese; in questo caso vanno controllate le fatture emesse a seguito del servizio prestato;
•
la compilazione del libretto di controllo; in articolare, per ciascuna fornitura, deve essere verificato che:
 siano state annotate qualità e quantità di carburante consegnato e la data del prelevamento;
 tali annotazioni siano state convalidate, all’atto della fornitura, dall’esercente il deposito o suo delegato, con apposizione
del timbro e firma sul libretto stesso;
 a conclusione del periodo di utilizzo del libretto di controllo la barra tracciata dal responsabile del CAA di competenza
sia accompagnata da timbro, data e firma per esteso del responsabile;
 le date dei prelievi, in particolare va verificata l’ultima data di prelievo del carburante agricolo agevolato a fronte delle
rimanenze dichiarate e dell’ordinamento colturale.
– 26 –
Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 18 - Lunedì 30 aprile 2012
8.
CHECK LIST
La lista di controllo (Check-list) fungendo da guida, consente un monitoraggio sistematico dell’attività di controllo garantendo il
rispetto di tutti i passaggi ritenuti necessari al suo espletamento.
INTESTAZIONE
Ditta _______________________________________________________________________
Sede Legale _______________________________________________________________
Partita IVA ____________________________ CUAA ______________________________
INDIRIZZO PRODUTTIVO
 AZIENDA ZOOTECNICA
 AZIENDA CEREALICOLA
 SERRA
 AZIENDA AGROMECCANICA
 ALTRO
ELENCO DEI DOCUMENTI VISIONATI
 DICHIARAZIONE AVVENUTO IMPIEGO
 RICHIESTA ANTICIPO / SALDO
 FATTURE (PER VERIFICA EVENTUALI DOPPIE ASSEGNAZIONI)
 PLANIMETRIA (SERRE, AZIENDALE CON FOSSI CONSORTILI)
 DENUCIA TAGLIO BOSCO
 AUTORIZZAZIONE ASSEGNAZIONE SUPPLEMENTARE
 ANTICIPO DEL 70% CALCOLATO SU CONDIZIONI COLTURALI E AMBIENTALI ORDINARIE
 APPLICAZIONE DELLA COMPLEMENTARIETÀ
 COMUNE IN ZONA NON IRRIGUA
 MODIFICAZIONE DELLA SUPERFICIE AZIENDALE NEL CORSO DELL’ANNATA AGRARIA
In caso positivo sono giustificati i consumi dichiarati, le rimanenze e le tempistiche dei
consumi
 RICORRE AD AZIENDE AGROMECCANICHE
I quantitativi consumati e le rimanenze sono coerenti
Sono presenti tutte le fatture
Le superfici dichiarate su fatture sono coerenti con quelle dichiarate su fascicolo
aziendale
 AZIENDE IN CONTO PROPRIO E TERZI CON FORNITURA SERVIZI MEDIANTE L’UTILIZZO
PREVALENTE DI ATTREZZATURE AZIENDALI
La ditta è iscritta nel Registro delle Imprese come Conto Terzi
La ditta ha utilizzato gasolio Conto Terzi
Sono state emesse le fatture
 PER LE SERRE IL RAPPORTO VOLUME/AREA E’ MAGGIORE DI 3 (ALTEZZA MAGIORE O
UGUALE DI 3 METRI)
 PRESENZA Di NOTE (UNIFEED ECC.)
 PRESENZA DI TIMBRI, DATE E FIRME SU LIBRETTO DI CONTROLLO
 LA DATA DELL’ULTIMO PRELIEVO E IL QUANTITATIVO PRELEVATO SONO COERENTI CON
LA REALTA’ AZIENDALE E LE RIMANENZE DICHIARATE
 PER AZIENDE CONTO TERZI: VERIFICA CAMERA COMMERCIO TIPOLOGIA DI ISCRISZIONE
DEI BENEFICIARI DI PRESTAZIONE
9.
SI
NO
SI
NO
CONTROLLO IN LOCO
Nell’ambito dello svolgimento dei controlli sull’utilizzo effettivo del carburante agricolo agevolato sussiste, per le Amministrazioni
Provinciali, la possibilità di svolgere controlli in loco.
Sono previste visite in azienda quando sorgano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate oppure quando il controllo sia
mirato e sono stati adottati, per la costituzione del campione, criteri di selezione particolari come il rapporto KW/SAU; in quest’ultimo
caso tutte le aziende che costituiscono il campione vengono sottoposte in modo sistematico ad una visita in azienda.
Il sopralluogo ha, infatti, la finalità di verificare direttamente la corrispondenza fra quanto riportato sulla richiesta di assegnazione e
quanto riscontrato presso l’azienda.
L’Amministrazione Provinciale stabilisce il numero dei funzionari preposti al controllo- preferibilmente due - e il preavviso (di norma
entro le 48 ore).
All’atto dei controlli deve essere presente il rappresentante legale dell’impresa oggetto del controllo o suo delegato.
Il rappresentante legale può delegare per iscritto - allegando copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento in corso
di validità - una o più persone a presenziare e a firmare in contraddittorio i verbali redatti durante l’esecuzione degli accertamenti.
Cosa verificare:
innanzitutto le macchine ricoverate presso il centro aziendale e, di fatto, utilizzabili per lo svolgimento delle lavorazioni meccaniche
previste dall’ordinamento colturale. I veicoli agricoli devono coincidere, per modello, targa (eventualmente telaio) con quelli dichiarati
sul Sistema Informativo Agricolo Regionale. Tale accertamento è previsto per tutte le aziende “visitate”.
Bollettino Ufficiale
– 27 –
Serie Ordinaria n. 18 - Lunedì 30 aprile 2012
Se il sopralluogo avviene presso aziende che usufruiscono di carburante ad Accisa Ridotta in quanto dotate di serre riscaldate si
procede alla misurazione del volume.
Negli allevamenti zootecnici, invece, si verifica l’organizzazione dell’attività di allevamento, si controlla il registro di stalla dell’anno
oggetto di controllo e i sistemi di riscaldamento che sono stati implementati e che vengono utilizzati.
CHECK LIST
INTESTAZIONE
Ditta _______________________________________________________________________
Sede Legale _______________________________________________________________
Partita IVA ____________________________ CUAA ______________________________
Il PARCO MACCHINE DICHIARATO COINCIDE
SI
CON QUELLO RISCONTRATO IN AZIENDA
MACCHINE DICHIARATE E NON PRESENTI IN
SI
AZIENDA
MACCHINE DICHIARATE MA NON PIU’ UTILIZZABILI SI
Estremi identificativi delle macchine dichiarate non presenti o non più operative:
NO
NO
NO
MACCHINE AGRICOLE PRESENTI IN AZIENDA E
SI
NO
NON DICHIARATE
Estremi identificativi delle macchine agricole presenti presso centro aziendale e non ancora registrate sul libretto di controllo –
specificare quale documento è stato visionato: fattura d’acquisto, dichiarazione di conformità…..
VERBALE ESITO CONTROLLO
Si riporta qui di seguito un esempio di verbale:
VERBALE DI CONTROLLO – DICHIARAZIONE DI AVVENUTO IMPIEGO CARBURANTE AGEVOLATO IN AGRICOLTURA. Decreto 454/2001 (artt.7 e 8)
INTESTAZIONE
Ditta _________________________________________________________________________
Sede Legale _________________________________________________________________
Partita IVA ____________________________ CUAA _______________________________
Il sottoscritto______________________________________ funzionario della Provincia di__________________________ - Settore Agricoltura;
VISTO il D.M. n. 454/2001 “Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati
nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica” – agli artt. 7 e 8 – con i quali viene
definito che le Amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla corrispondenza tra quanto risulta nella richiesta di
assegnazione di carburante agricolo agevolato e quanto effettivamente realizzato e a vigilare sull’effettivo svolgimento delle attività
per le quali è stata richiesta l’ammissione al beneficio;
VERIFICATO che la ditta in oggetto rientra nell’elenco di aziende agricole per le quali è previsto il controllo da parte di questo Settore;
VISTA la nota n. protocollo ________________con cui si richiede al CAA competente o all’azienda agricola la documentazione di rito
da sottoporre a controllo:
- copia conforme all’originale del libretto di controllo completo del foglio di assegnazione carburante 2007;
- fotocopia delle fatture registrate per lavorazioni effettuate dai contoterzisti c/o dalle aziende agricole;
- fotocopia delle fatture emesse dalle imprese per lavorazioni effettuate presso terzi.
VISTA la documentazione pervenuta in data _____/_____/_____e protocollata al n.___________ in data ____/____/____;
VISTA la Dichiarazione di avvenuto impiego n.°___________;
CONSIDERATO che a seguito delle verifiche effettuate si è resa necessaria un’integrazione documentale, richiesta in data
____/____/____ . n. protocollo_________________
CONSIDERATO che tale documentazione integrativa è pervenuta in data ____/____/____;
EFFETTUATE le necessarie verifiche documentali e i dovuti raffronti con i dati relativi alle superfici che usufruiscono di regimi di aiuto
comunitari;
ad evasione dell’attività di controllo sull’assegnazione e sull’uso di carburante agevolato in agricoltura,
emerge quanto di seguito specificato: _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Procedimento
– 28 –
Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 18 - Lunedì 30 aprile 2012
COMUNICAZIONE ESITI DEI CONTROLLI
In caso di anomalie riscontrate durante i controlli è necessario che le Amministrazioni Provinciali ne diano comunicazione all’UTF,
dandone contemporaneamente notizia alla ditta controllata.
VERBALE DI CONTROLLO IN LOCO
Amministrazione Provinciale di _____________________________________________________________________________________________
UTENTI MOTORI AGRICOLI
Si è proceduto ad effettuare il controllo in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7 del D.M. 454/01.
In data______/_______/_______, alle ore ___.___ presso l’Azienda Agricola _________________________________viene redatto il seguente verbale.
VERBALIZZANTI
LA PARTE
Ditta
CUAA
Interlocutore in azienda

Il rappresentante
legale

altro
Cognome Nome
Qualifica
N. documento identità
Rilasciato da
Rilasciato il
Elementi su cui vengono effettuati i controlli:

corretta tenuta del libretto di controllo;

corretta tenuta delle schede clienti (solo per aziende contoterzi);

coerenza parco macchine presente in azienda con quello dichiarato;

coerenza tra le altre fonti di energia utilizzate con quelle dichiarate in sede di assegnazione principale di carburante per
l’anno in corso;

presenza di macchine non dichiarate per cui si chiede un’assegnazione di carburante (carro unifeed trainato, falciatrincia trainata, molini, idrovore, etc.) dichiarate in sede di assegnazione principale di carburante per l’anno in corso;

coerenza tra la specie e il numero di animali allevati presenti in azienda e quelli dichiarati nel fascicolo aziendale;

coerenza tra il numero di cicli effettuati all’anno per suini, vitelli a carne bianca, avicoli e cunicoli e quelli dichiarati nel
fascicolo aziendale;

verifica che il terreno sia irriguo (se dichiarato tale)

coerenza tra le volumetrie delle serre e dei locali per l’allevamento riscaldati presenti in azienda e quelli dichiarati nel
fascicolo aziendale.
E’ stato rilevato quanto segue : _____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________
PARTE RISERVATA ALL’AZIENDA
Io sottoscritto ______________________________________ presa visione del verbale che precede, formula le seguenti osservazioni:
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Dichiara inoltre di ricevere in data odierna copia del presente verbale.
Luogo e data
_______________
Firma
_________________
Copia del presente verbale verrà trasmesso a u.t.f. per i successivi adempimenti di competenza.
I FUNZIONARI INCARICATI
Scarica

D.d.u.o. n. 3419 del 19/04/2012