Associazione Ambiente e Lavoro – Testo informale Titolo III D.L.gs 626/94
ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO
Il "Testo Informale" del nuovo Titolo III del D.Lgs. 626/94 sulle Attrezzature di
Lavoro, con l ’aggiunta dell’articolo relativo ai “Lavori in quota”.
ATTENZIONE:
- le modifiche e le novità relative ai lavori in quota sono evidenziate in blu;
- gli obblighi sanzionati sono evidenziati con sfondo grigio con richiamo alle sanzioni
previste
Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Art. 34 (Definizioni).
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere
usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di
lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione,
la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella
quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
c-bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta dfa una quota
posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. (1)
(1) Lettera inserita dall’ art. 4 del D.Lgs. “ Attrezzature di lavoro”.
Art. 35 (Obblighi del datore di lavor o). (1)
1. kn Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
2. kn Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i
rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette
attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
Inoltre il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro
siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4 -ter.
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.
cbis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e
delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura.
4. kn Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui
all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso;
c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando
in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti
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e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro.
4-bis. kn Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o
non semoventi sia assicurato che:
a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano
in una zona di lavoro;
b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di
attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da
tali attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga
esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo
spostamento, la velocità dell'attrezzatura sia adeguata;
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori.
4-ter. kn Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a
sollevare carichi sia assicurato che:
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di
presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della
configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento siano contrassegnate in
modo chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano
scomposte dopo l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da non essere
danneggiati o deteriorati;
b) allorché due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono
installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese
misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse;
c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente
un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il
lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché adeguatamente
controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da
sollevare simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non
guidati, sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori;
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano
trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, siano prese
misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono
rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia
stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza;
f) allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la
sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di
attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate
adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il ribaltamento
dell'attrezzatura di lavoro.
4-quater. knIl datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le
attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva
installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di
assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione
dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla
messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima
verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate".
5. kn Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari
in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro é riservato a lavoratori all'uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato é qualificato in
maniera specifica per svolgere tali compiti.
(1) Come modificato dall’articolo 2 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.
k Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da € 1549 a € 4131.
n I preposti sono puniti con l’arresto sino a 2 mesi o con l’ammenda da € 258 a € 1032.
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Art. 36 (Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro). (1)
1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stes si ad esse
applicabili.
2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a
quello in base al quale l'attrezzatura é stata costruita e messa in servizio.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente stabilisce
modalità e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.
4. Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 é
aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se ciò é appropriato e funzionale rispetto ai pericoli
dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di
un dispositivo di arresto di emergenza.".
5. Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3 é
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Qualora i mezzi di cui al comma 1 svolgano anche la funzione di allarme essi devono essere ben
visibili ovvero comprensibili senza possibilità di errore.". (2)
6. Nell'art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 é
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 é fornito il libretto di manutenzione occorre prevedere
l'aggiornamento di questo libretto.".
7. Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n. 303, dopo il comma 2
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Un'attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita
di dispositivi appropriati di sicurezza corrispondenti a tali pericoli.
Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero
ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione
vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.". (3)
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del
D.Lgs.359/99 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le
attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5
dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti
disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio
corrispondente. (4)
8-ter. k Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di
lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'art. 1, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del
comma 8- bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino
modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano
immissione sul mercato ai sensi dell'art. 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.
(1) Come modificato dall’articolo 3 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.
(2) Comma così modificato dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(3) Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(4) Termine differito al 5 dicembre 2002 (limitatamente alle attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato XV) dall'
art. 20 della Legge 1 marzo 2002, n.39
k Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da € 1549 a € 4131.
Art. 36 bis (Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota)
1.
Il datare di lavoro. nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in
condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo,
sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in
conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure d,i protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle
sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
2.
Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei
in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di
accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema
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di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota
solo nei casi in cui l'uso di altre attre zzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato, a causa del
limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che
non può modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinché siano imp iegati sistemi di accesso e di posizionamento
mediante funi, alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito
della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e
l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato, a causa della breve
durata dì impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di
lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione
dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
5. k Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi
precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in
questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I
predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le
cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I
dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in
cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
6. k Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede
l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di
sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato
definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva
contro le cadute devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche
non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
k Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da € 1549 a € 4131.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda da € 258 a € 1032.
k Art. 36 ter (Obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego delle scale a pioli)
1. Il datare di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità
durante l’impiego e secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate
e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi,
in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con
fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o
ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di
accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da
assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori
di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di
pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
k Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da € 1549 a € 4131.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda da € 258 a € 1032.
Art. 36 quater (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi)
1.
Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilità e delle
corrispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono
disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.
2. Il datare di lavoro è esonerato dall'obbligo di cui al comma 1, se provvede all'assemblaggio del
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ponteggio in conformità ai capi IV, V e VI del Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164.
3.
Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio,
uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma
di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi
speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei
lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivola mento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una
superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia
equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
c) il ponteggio è stabile;
d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante
l’esecuzione dei lavori in quota;
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura
del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una
circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi
componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono
gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare
durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento
di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole con elementi
materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi sono montati, smontati o trasformati, ad opera di
lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6, ha carattere teorico pratico, una durata minima di venti ore e
deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con
riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli
alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione
possono comportare.
8. Le regioni stabiliscono le procedure, le modalità di svolgimento ed i requisiti di validità dei corsi
di formazione.
9. Sono esentati dalla formazione di cui al comma 8 i lavoratori che alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno svolto per almeno due anni attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di
ponteggi.
10. k Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smo ntati o trasformati sotto la
sorveglianza di un preposto che ha già svolto le suddette operazioni per almeno tre anni.
k Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da € 1549 a € 4131.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda da € 258 a € 1032.
Art. 36 quinquies (Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi)
1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posiziona mento mediante funi in conformità
ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il
sostegno (fune di lavoro) e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di sicurezza). E' ammesso
l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso
e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
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c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema
autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri
movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue
gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al
sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori programmati in modo adeguato e sorvegliati, anche al fine di poter immediatamente
soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le
tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli
ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di
lavoro.
2. k Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2, ha carattere teorico pratico, una durata minima di venti ore e
deve riguardare:
a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;
b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione,
durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. Le regioni stabiliscono le procedure, le modalità di svolgimento ed i requisiti di validità dei corsi
di formazione.
5. Sono esentati dalla formazione di cui al comma 3 i lavoratori che alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno svolto per almeno due anni attività con impiego di sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi.
k Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da € 1549 a € 4131.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda da € 258 a € 1032.
lo Art. 37 (Informazione)
1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori
incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza
e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente
tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
1-bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante
l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente
circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
(1) Come modificato dall’articolo 5 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.
l Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 516 a € 2582.
o I preposti sono puniti con l’arresto sino a 1 mese o con l’ammenda da € 154 a € 516 .
k Art. 38 (Formazione ed addestramento).
1. Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso
delle attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità
particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in
grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre
persone.
k Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da € 1549 a € 4131.
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p Art. 39 (Obblighi dei lavoratori).
1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente
organizzati dal datore di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente
all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.
3. I lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od
inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.
p I lavoratori sono puniti con l’arresto fino a 1 mese o con l’ammenda da € 206 a € 619.
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Il Testo informale del Decreto "Attrezzature di Lavoro"