Prot. LS-LC/07-15 Alla gentile attenzione di allievi e famiglie dei licei Bertoni Udine, 14 settembre 2015 Carissimi, nel cominciare insieme e per il bene dei Vostri figli il nuovo anno scolastico 2015-2016, con la presente intendo fornire alcune comunicazioni essenziali di carattere didattico che Vi possono interessare. I quadrimestre: con delibera del Collegio docenti, il I quadrimestre terminerà il giorno 22 dicembre 2015, con conseguenti scrutini e consegna delle pagelle di valutazione nei primi giorni di gennaio 2016, dopo il rientro a scuola dalla vacanze natalizie. Di conseguenza, nel I quadrimestre, proprio perché più breve, non ci saranno più “pagelline” infraquadrimestrali (che invece ci saranno a metà II quadrimestre), e le materie che prevedono la valutazione anche nella parte scritta avranno di norma due verifiche scritte. Valutazione nello scrutinio del I quadrimestre: mentre nello scrutinio finale la valutazione è per tutte le discipline unica (cioè con voto unico), al termine del I quadrimestre alcune discipline avranno voto scritto e orale, altre solamente orale ovvero unico. Essendoci alcune modifiche in ciò rispetto al passato, ecco un prospetto di sintesi: Liceo classico: voto scritto e orale distinti in ITALIANO-LATINO-GRECO-INGLESE (tutte le classi)MATEMATICA (solo primo biennio); voto orale/unico in STORIA E GEOGRAFIA-STORIA-FILOSOFIASCIENZE-FISICA-STORIA DELL’ARTE-SCIENZE SPORTIVE MOTORIE (tutte le classi)-MATEMATICA (solo triennio). Liceo scientifico: voto scritto e orale distinti in ITALIANO-INGLESE-MATEMATICA (tutte le classi)LATINO (primi tre anni)-DISEGNO E STORIA DELL’ARTE (primi quattro anni); voto orale/unico in STORIA E GEOGRAFIA-STORIA-FILOSOFIA-SCIENZE-FISICA-SCIENZE SPORTIVE MOTORIE (tutte le classi)-LATINO (quarto e quinto anno)-DISEGNO E STORIA DELL’ARTE (quinto anno). La valutazione della RELIGIONE resta invariata ed espressa attraverso un giudizio non numerico. Nota bene: per le materie con voto orale/unico è possibile comunque la somministrazione di esercitazioni scritte. Recupero I quadrimestre: dopo lo scrutinio del I quadrimestre, al termine di un periodo di recupero intensivo, gli alunni con valutazioni insufficienti saranno sottoposti (a norma di legge) a verifiche per l’eventuale superamento del voto insufficiente registrato nel I quadrimestre. Il mancato superamento di tale insufficienza, comunque, non pregiudica necessariamente la valutazione finale dell’anno scolastico (sebbene, sempre a norma di legge, la valutazione finale sia riferita all’intero anno scolastico, non solo al II quadrimestre, quantunque quest’ultimo abbia un peso maggiore in tal senso). Registro elettronico: la comunicazione delle valutazioni di ciascun alunno (assieme ad altre informazioni circa la sua presenza o assenza a scuola, l’eventuale ingresso in ritardo…) avverrà esclusivamente tramite registro elettronico. Qualsiasi altra forma di comunicazione delle valutazioni non è ufficiale. In tal senso, il libretto personale sarà utilizzato solamente per la giustificazione scritta delle assenze, degli ingressi posticipati, delle uscite anticipate o per altre comunicazioni scuola-famiglia. L’utilizzo da parte Vostra del registro elettronico, tuttavia, non può in nessun modo sostituire il dialogo educativo con i docenti, ai quali (o, per meglio dire, al Consiglio di classe nella sola componente docente) spetta infine la valutazione degli alunni in sede di scrutinio (ciò vuol dire, praticamente, che il voto attribuito a ciascuno studente in ciascuna disciplina in sede di scrutinio non sarà necessariamente congetturabile dalla media matematica dei voti riportati in quella disciplina, poiché nella valutazione finale di un alunno intervengono anche altre voci di carattere educativo e didattico che rientrano nella specifica funzione del docente). La giustificazione delle assenze da parte dei genitori o degli alunni (solo se maggiorenni) deve avvenire in forma ufficiale solo tramite il libretto personale. Numero massimo di assenze: a norma di legge, l’anno scolastico è valido (e quindi scrutinabile) solo se lo studente abbia frequentato almeno il 75% del monte orario annuale di giorni e ore di lezione; nel caso si superi la quantità massima di assenze consentite, l’alunno non è ammesso al successivo anno scolastico. Rispetto a ciò, tuttavia, possono essere concesse delle deroghe, in casi eccezionali e documentati, secondo i criteri fissati dal nostro collegio docenti in data 3 settembre 2015: motivi di salute, ricovero ospedaliero (in entrambi i casi con relativa documentazione medica), impegni in attività agonistiche e/o lavorative (anche qui con sufficiente documentazione). Gli alunni che, per documentate esigenze legate ai mezzi di trasporto, necessitino di permessi di entrata posticipata o uscita anticipata permanenti, dovranno chiederne l’autorizzazione, debitamente compilata da un genitore, al coordinatore didattico. Ogni altro tipo di entrata fuori orario andrà comunque giustificato, ma, come da Regolamento d’istituto, comporterà l’ammissione alle lezioni solo a partire dalle ore 8.50. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico: il “credito scolastico” è quel punteggio che, accumulato nel corso del triennio finale, concorre a formare il voto dell’Esame di Stato conclusivo del ciclo di studi liceali. Tali criteri sono fissati dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, per tanto vincolanti e non adattabili dalle singole istituzioni scolastiche: l’unica discrezionalità concessa alle scuole è quella relativa all’eventuale maggiorazione del punteggio, ma pur sempre all’interno della fascia di punti di appartenenza. Come si può infatti osservare nella tabella allegata, ogni fascia di punteggio (determinata dalla media dei voti nello scrutinio finale) oscilla tra un punteggio minimo e uno massimo: quello minimo viene assegnato qualora non sussistano elementi (particolare impegno, buona e assidua partecipazione…) valutabili positivamente come integrazione oppure non sia pervenuta, per lo studente interessato, una attestazione di “credito formativo”; viceversa, il punteggio massimo (cioè con integrazione) viene assegnato qualora ci siano gli elementi appena descritti. In particolare: il “credito formativo” può essere riconosciuto solo per attività serie, prolungate e compatibili col progetto educativo della scuola, purchè svolte all’esterno di essa (infatti c’è la necessità di un attestato di frequenza rilasciato dall’associazione competente). L’integrazione del punteggio può (non ne sussiste infatti l’obbligo) anche essere concessa nel caso di media dei voti con cifra decimale pari o superiore a 0,5 e/o nel caso di particolare e costante impegno nello studio, di frequenza prolungata e positiva di attività extracurricolari offerte dalla scuola, di presenza particolarmente attiva e positiva nella vita dell’istituto…(tutte voci, cioè, che rientrano nella dicitura “impegno e partecipazione”). E’ chiaro che tale impegno dello studente non potrà essere episodico e sporadico, ma costante. Nota: anche ottenendo la possibile maggiorazione del punteggio, non è però possibile accedere alla successiva fascia di credito, se non in base alla media dei voti. Ancora, il credito scolastico massimo è di 25 punti. I criteri per l’attribuzione del credito sono contenuti nel D.M. 99 del 16 dicembre 2009 . Si riporta di seguito la tabella per la determinazione del credito scolastico in funzione della media dei voti: MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA M=6 3-4 3–4 4–5 6<M≤7 4-5 4–5 5–6 7<M≤8 5-6 5–6 6–7 8<M≤9 6-7 6–7 7–8 9 < M ≤ 10 7-8 7–8 8–9 Nota – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Restando a Vostra disposizione nel caso di ulteriori necessità di chiarimenti, porgo i miei più cordiali saluti e auguri di sereno nuovo anno scolastico. F.to il Coordinatore didattico Prof. Gabriele Ragogna