Prot. LS-LC/07-15
Alla gentile attenzione di allievi e famiglie dei licei Bertoni
Udine, 14 settembre 2015
Carissimi,
nel cominciare insieme e per il bene dei Vostri figli il nuovo anno scolastico 2015-2016, con la presente
intendo fornire alcune comunicazioni essenziali di carattere didattico che Vi possono interessare.
 I quadrimestre: con delibera del Collegio docenti, il I quadrimestre terminerà il giorno 22 dicembre
2015, con conseguenti scrutini e consegna delle pagelle di valutazione nei primi giorni di gennaio
2016, dopo il rientro a scuola dalla vacanze natalizie. Di conseguenza, nel I quadrimestre, proprio
perché più breve, non ci saranno più “pagelline” infraquadrimestrali (che invece ci saranno a metà
II quadrimestre), e le materie che prevedono la valutazione anche nella parte scritta avranno di
norma due verifiche scritte.
 Valutazione nello scrutinio del I quadrimestre: mentre nello scrutinio finale la valutazione è per
tutte le discipline unica (cioè con voto unico), al termine del I quadrimestre alcune discipline
avranno voto scritto e orale, altre solamente orale ovvero unico. Essendoci alcune modifiche in ciò
rispetto al passato, ecco un prospetto di sintesi:
Liceo classico: voto scritto e orale distinti in ITALIANO-LATINO-GRECO-INGLESE (tutte le classi)MATEMATICA (solo primo biennio); voto orale/unico in STORIA E GEOGRAFIA-STORIA-FILOSOFIASCIENZE-FISICA-STORIA DELL’ARTE-SCIENZE SPORTIVE MOTORIE (tutte le classi)-MATEMATICA (solo
triennio).
Liceo scientifico: voto scritto e orale distinti in ITALIANO-INGLESE-MATEMATICA (tutte le classi)LATINO (primi tre anni)-DISEGNO E STORIA DELL’ARTE (primi quattro anni); voto orale/unico in
STORIA E GEOGRAFIA-STORIA-FILOSOFIA-SCIENZE-FISICA-SCIENZE SPORTIVE MOTORIE (tutte le
classi)-LATINO (quarto e quinto anno)-DISEGNO E STORIA DELL’ARTE (quinto anno).
La valutazione della RELIGIONE resta invariata ed espressa attraverso un giudizio non numerico.
Nota bene: per le materie con voto orale/unico è possibile comunque la somministrazione di
esercitazioni scritte.
 Recupero I quadrimestre: dopo lo scrutinio del I quadrimestre, al termine di un periodo di recupero
intensivo, gli alunni con valutazioni insufficienti saranno sottoposti (a norma di legge) a verifiche
per l’eventuale superamento del voto insufficiente registrato nel I quadrimestre. Il mancato
superamento di tale insufficienza, comunque, non pregiudica necessariamente la valutazione finale
dell’anno scolastico (sebbene, sempre a norma di legge, la valutazione finale sia riferita all’intero
anno scolastico, non solo al II quadrimestre, quantunque quest’ultimo abbia un peso maggiore in
tal senso).
 Registro elettronico: la comunicazione delle valutazioni di ciascun alunno (assieme ad altre
informazioni circa la sua presenza o assenza a scuola, l’eventuale ingresso in ritardo…) avverrà
esclusivamente tramite registro elettronico. Qualsiasi altra forma di comunicazione delle
valutazioni non è ufficiale. In tal senso, il libretto personale sarà utilizzato solamente per la
giustificazione scritta delle assenze, degli ingressi posticipati, delle uscite anticipate o per altre
 comunicazioni scuola-famiglia. L’utilizzo da parte Vostra del registro elettronico, tuttavia, non può
in nessun modo sostituire il dialogo educativo con i docenti, ai quali (o, per meglio dire, al Consiglio
di classe nella sola componente docente) spetta infine la valutazione degli alunni in sede di
scrutinio (ciò vuol dire, praticamente, che il voto attribuito a ciascuno studente in ciascuna
disciplina in sede di scrutinio non sarà necessariamente congetturabile dalla media matematica dei
voti riportati in quella disciplina, poiché nella valutazione finale di un alunno intervengono anche
altre voci di carattere educativo e didattico che rientrano nella specifica funzione del docente).
 La giustificazione delle assenze da parte dei genitori o degli alunni (solo se maggiorenni) deve
avvenire in forma ufficiale solo tramite il libretto personale.
 Numero massimo di assenze: a norma di legge, l’anno scolastico è valido (e quindi scrutinabile) solo
se lo studente abbia frequentato almeno il 75% del monte orario annuale di giorni e ore di lezione;
nel caso si superi la quantità massima di assenze consentite, l’alunno non è ammesso al successivo
anno scolastico. Rispetto a ciò, tuttavia, possono essere concesse delle deroghe, in casi eccezionali
e documentati, secondo i criteri fissati dal nostro collegio docenti in data 3 settembre 2015: motivi
di salute, ricovero ospedaliero (in entrambi i casi con relativa documentazione medica), impegni in
attività agonistiche e/o lavorative (anche qui con sufficiente documentazione).
 Gli alunni che, per documentate esigenze legate ai mezzi di trasporto, necessitino di permessi di
entrata posticipata o uscita anticipata permanenti, dovranno chiederne l’autorizzazione,
debitamente compilata da un genitore, al coordinatore didattico. Ogni altro tipo di entrata fuori
orario andrà comunque giustificato, ma, come da Regolamento d’istituto, comporterà l’ammissione
alle lezioni solo a partire dalle ore 8.50.
 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico: il “credito scolastico” è quel punteggio che,
accumulato nel corso del triennio finale, concorre a formare il voto dell’Esame di Stato conclusivo
del ciclo di studi liceali. Tali criteri sono fissati dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, per
tanto vincolanti e non adattabili dalle singole istituzioni scolastiche: l’unica discrezionalità concessa
alle scuole è quella relativa all’eventuale maggiorazione del punteggio, ma pur sempre all’interno
della fascia di punti di appartenenza. Come si può infatti osservare nella tabella allegata, ogni fascia
di punteggio (determinata dalla media dei voti nello scrutinio finale) oscilla tra un punteggio
minimo e uno massimo: quello minimo viene assegnato qualora non sussistano elementi
(particolare impegno, buona e assidua partecipazione…) valutabili positivamente come
integrazione oppure non sia pervenuta, per lo studente interessato, una attestazione di “credito
formativo”; viceversa, il punteggio massimo (cioè con integrazione) viene assegnato qualora ci
siano gli elementi appena descritti. In particolare: il “credito formativo” può essere riconosciuto
solo per attività serie, prolungate e compatibili col progetto educativo della scuola, purchè svolte
all’esterno di essa (infatti c’è la necessità di un attestato di frequenza rilasciato dall’associazione
competente). L’integrazione del punteggio può (non ne sussiste infatti l’obbligo) anche essere
concessa nel caso di media dei voti con cifra decimale pari o superiore a 0,5 e/o nel caso di
particolare e costante impegno nello studio, di frequenza prolungata e positiva di attività
extracurricolari offerte dalla scuola, di presenza particolarmente attiva e positiva nella vita
dell’istituto…(tutte voci, cioè, che rientrano nella dicitura “impegno e partecipazione”). E’ chiaro
che tale impegno dello studente non potrà essere episodico e sporadico, ma costante.
Nota: anche ottenendo la possibile maggiorazione del punteggio, non è però possibile accedere alla
successiva fascia di credito, se non in base alla media dei voti. Ancora, il credito scolastico massimo
è di 25 punti.
I criteri per l’attribuzione del credito sono contenuti nel D.M. 99 del 16 dicembre 2009 . Si riporta
di seguito la tabella per la determinazione del credito scolastico in funzione della media dei voti:
MEDIA DEI VOTI
CREDITO SCOLASTICO
Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA
M=6
3-4
3–4
4–5
6<M≤7
4-5
4–5
5–6
7<M≤8
5-6
5–6
6–7
8<M≤9
6-7
6–7
7–8
9 < M ≤ 10
7-8
7–8
8–9
Nota – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.
Restando a Vostra disposizione nel caso di ulteriori necessità di chiarimenti, porgo i miei più cordiali saluti e
auguri di sereno nuovo anno scolastico.
F.to il Coordinatore didattico
Prof. Gabriele Ragogna
Scarica

Prot. LS-LC 07-15 Informazioni varie per genitori licei