NORME GENERALI DEI SERVIZI Questo documento è da le ggere con la massima attenzione e da conservare con cura per futuri riferimenti. DISPOSIZIONI GENERALI art. 1 Il Contratto ha la struttura di contratto quadro suddiviso in norme generali ed in norme specifiche relative ad ogni singolo Servizio richiesto. art. 2 Il Cliente è tenuto a depositare la propria firma e quella dei soggetti autorizzati ad operare sul presente rapporto. Si considera quale specimen di firma del Cliente quella apposta in calce al Contratto. La Banca consente, dopo aver implementato le necessarie procedure, l‘utilizzo delle ulteriori modalità elettroniche di sottoscrizione previste dalla normativa italiana. art. 3 Le parti concordano che l‘invio di qualsivoglia comunicazione della Banca al Cliente sarà effettuato con pieno effetto presso il dominio Internet della Banca (www.creval.it) ovvero mediante posta elettronica all’indirizzo indicato dal cliente all’atto dell’apertura del rapporto. Nel primo caso il Cliente, dopo aver digitato la userid e la password necessarie ad accedere ai Servizi bancari, potrà visualizzare tutte le comunicazioni inviate all‘interno della sezione dedicata alla corrispondenza. In ogni momento il cliente può chiedere di mutare la tecnica di comunicazione utilizzata. Le comunicazioni e le notifiche alla Banca devono essere fatte per iscritto alla Sede Centrale della stessa. art. 4 La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti gli strumenti finanziari o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui. all‘art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente. art. 5 Le condizioni economiche applicate ai Servizi richiesti dal Cliente sono indicate, con riferimento ai rispettivi Servizi, nella Scheda allegata che costituisce parte integrante del Contratto. La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare i tassi, i prezzi, le altre condizioni economiche e le clausole contrattuali (queste ultime, qualora sussista un giustificato motivo), applicate ai Servizi, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al Cliente, le prescrizioni di cui agli artt. 118 e 161, secondo comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione. Entro 15 giorni dalla comunicazione delle suddette variazioni sfavorevoli, il Cliente, ai sensi dell‘art. 118 comma 3 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l‘applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le spese e gli oneri fiscali inerenti ai detti rapporti e all'uso della presente sono a carico del Cliente. art. 6 Il Contratto è a tempo indeterminato. Il recesso può essere esercitato anche nei confronti di un singolo Servizio secondo le modalità ivi indicate, fatto eccezione per il recesso dal Servizio di Conto Corrente che comporta l‘automatico recesso dal Contratto. Entrambe le parti potranno recedere dal Contratto dando un preavviso non inferiore a 15 giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione, da darsi mediante lettera raccomandata a.r. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso. art. 7 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra l'utente e la Banca in dipendenza del Contratto e dei Servizi regolati nel Contratto, il Foro competente è quello della Sede legale della Banca. Qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi dell‘art. 1469-bis comma 2 codice civile, il foro competente è quello nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente. SERVIZIO DI CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA Art. 1 Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Cliente, gli saranno accreditati in conto corrente. Art. 2 Le aperture di credito che la Banca ritenesse eventualmente di concedere al Cliente sono soggette alle seguenti statuizioni: a) il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità; b) se l'apertura di credito è a tempo determinato, il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca; c. d. e. f. la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, telegramma o messaggio telematico, un preavviso non inferiore a 3 giorni. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'articolo 1469-bis, comma 2, Codice Civile, la Banca ha facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato di ridurla ovvero di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 15 giorni; nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca ha facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere l'affidamento con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, telegramma o messaggio telematico, un preavviso di 3 giorni. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto; in ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso; le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite; le norme sub c) e d) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Cliente. Art. 3 Gli interessi sono riconosciuti al Cliente o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata sul frontespizio, nel quale sono altresì indicate tutte le altre condizioni economiche applicate al rapporto. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita ed indicata sul frontespizio, portando in conto, con valuta "data di regolamento" dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita ed indicata sul predetto frontespizio; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto nell'articolo precedente per l'ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Art. 4 L'invio degli estratti conto e dei documenti di sintesi, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca per via telematica, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all‘art. 1713 cod. civ. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico ai sensi dell’art.119 del decreto legislativo 1 settembre 1983 n. 385, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può proporre l'impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell'estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. Art. 5 Qualora il conto non abbia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore ad Euro 258,00 la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente;qualora il conto non abbia avuto movimentazione da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore ad Euro2.500,00, la banca cessa di inviare l‘estratto conto e il documento di sintesi. Art. 6 Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America, le banche statunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resterà a completo carico dello stesso. Sarà inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice. Art. 7 Salvo quanto disposto all‘art. 4, secondo e terzo comma, in ordine all'approvazione degli estratti conto, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere fatti da questi appena ricevuta la comunicazione di esecuzione per via telematica. Trascorsi i 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'avviso a norma del comma di cui sopra, l'operato della Banca si intenderà approvato. Art. 8 E' in facoltà della Banca assumere o meno specifici incarichi del Cliente, dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall‘art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell‘art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima. SERVIZIO BANCARIO VIA INTERNET art. 1 Il Servizio consente al Cliente di accedere ad una serie di informazioni e di dare disposizioni per l'effettuazione di operazioni sui rapporti, aperti presso la Banca, che egli intrattiene direttamente o sui quali può disporre per effetto di delega concessa dal legittimo titolare sia esso persona fisica o persona giuridica o ente. A titolo puramente esemplificativo i servizi che potranno essere utilizzati sono: • • • • • • richiesta saldo contabile di conti; richiesta lista movimenti di conti; trasferimento di fondi a favore di conti correnti in essere presso una qualsiasi dipendenza della Banca o di altre Banche; presentazioni di portafoglio; richiesta di erogazione fidi; compravendita valori mobiliari art. 2 La Banca si riserva la facoltà di accrescere o ridurre l'ambito di operatività del Servizio, ovvero di disattivarlo in qualsiasi momento; le relative comunicazioni verranno validamente effettuate con pieno effetto presso il dominio Internet della Banca (www.creval.it) oltre che con avviso esposto nei locali della Banca e produrranno effetto a decorrere dal giorno indicato in tali comunicazioni. art. 3 Per poter usufruire del Servizio il Cliente utilizza la rete Internet e apparecchiatura proprie o di terzi che rispondano alle caratteristiche tecniche e funzionali indicate dalla Banca. art. 4 L'utilizzo del Servizio è consentito senza limitazioni di orario o di giorni. Il Servizio potrà essere sospeso o interrotto dalla Banca, per motivi tecnici o di forza maggiore, senza che la stessa possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni. art. 5 Le informazioni rese dal Servizio e concernenti rapporti in essere presso la Banca sono riferite alla situazione dei conti al momento della richiesta. art. 6 La Banca non è responsabile della mancata fornitura del Servizio in conseguenza di cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano a titolo puramente esemplificativo quelle dovute a difficoltà od impossibilità di comunicazioni, a sovraccarico delle linee disponibili, ad interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, a scioperi anche del proprio personale, e in genere, ad ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con la ordinaria diligenza. art. 7 La Banca prenderà le opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate dal Servizio. Si impegna altresì ad attivare meccanismi e dispositivo di sicurezza atti a proteggere dati e programmi da accessi non autorizzati. In particolare, il collegamento al sistema di elaborazione sarà reso possibile solo mediante la conoscenza di un Codice di Identificazione Personale e di un codice Segreto di Accesso (password). I codici potranno essere composti, a libera scelta del Cliente, da numeri, lettere e combinazioni alfanumeriche con un minimo di 6 caratteri ad un massimo di 20 caratteri. art. 8 La Banca comunica al Cliente il Codice di Identificazione e il primo Codice Segreto di Accesso. Il Cliente si impegna a modificare immediatamente il Codice Segreto di Accesso ricevuto inserendo un codice di sua esclusiva conoscenza. II Cliente potrà successivamente modificare il Codice Segreto di Accesso in qualsiasi momento utilizzando un'apposita funzione prevista dal Servizio. La Banca raccomanda di cambiare periodicamente la password per motivi di sicurezza. art. 9 Il Cliente assume piena responsabilità circa l'uso esclusivo e la protezione del Codice di Identificazione e del Codice Segreto di Accesso, nonché circa l'utilizzo del Servizio secondo buona fede; sarà inoltre responsabile di qualsiasi danno causato dalla conoscenza e dell'uso da parte di terzi dei suddetti codici. In caso di dimenticanza o smarrimento del Codice Segreto di Accesso, il Cliente dovrà inoltrare tempestivamente comunicazione scritta alla Banca che provvederà alla disattivazione dell'utenza entro le ore 24 del primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della suddetta comunicazione. La comunicazione, qualora inoltrata telefonicamente, dovrà essere comunque confermata dal Cliente per iscritto. Il Cliente può provvedere direttamente al blocco del proprio accesso al servizio, introducendo volontariamente per tre volte di seguito una password errata. art. 10 Il Cliente, prima di effettuare qualsiasi disposizione che comporti addebiti sui conti sui quali può operare, deve sempre accertarsi che vi sia la necessaria disponibilità. La Banca si riserva la facoltà di non dare esecuzioni a richieste inoltrate in deroga al comma precedente o nel caso che le indicazioni siano inesatte e/o incomplete. art. 11 Gli incarichi di pagamento e di trasferimenti fondi si intendono conferiti irrevocabilmente e il Cliente non potrà, di regola, richiederne la sospensione e/o l'annullamento, salvo conferma da parte della Banca della possibilità di darvi corso. art. 12 La Banca eseguirà le disposizioni ricevute entro le ore 24 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle stesse. Il Cliente potrà tramite apposita funzione in Internet conoscere lo stato della disposizione trasmessa. art. 13 Il costo delle comunicazioni telefoniche per la richiesta dei Servizi è a carico del Cliente e viene addebitato direttamente dall'Ente gestore della rete telefonica. Eventuali oneri fiscali futuri legati all'utilizzo del Servizio sono da considerarsi a carico del Cliente. art. 14 La responsabilità della Banca per eventuali inesattezza, incompletezza, non tempestività dei dati trasmessi o, comunque, ogni altra responsabilità a qualsiasi titolo derivante dal Contratto sussisterà solo nei casi di dolo e colpa grave. Le registrazioni contenute sull'archivio storico presente in Internet faranno prova delle disposizioni inviate. art. 15 Per quanto non espressamente previsto dal Contratto, sono applicabili le disposizioni che regolano i singoli rapporti (conto corrente, deposito titoli, finanziamenti, ecc...) di cui le presenti norme costituiscono parte integrante. SERVIZIO DI DEPOSITI TITOLI A CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE Art. 1 La Banca custodisce i titoli, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente. Per i titoli non quotati nelle Borse italiane che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove è costituito il deposito, il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni, in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza. Art. 2 Il Cliente deve presentare i titoli accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli. Art. 3 Il Cliente è tenuto a pagare i diritti di custodia, le commissioni e le spese indicate nel Contratto, nonché le eventuali imposte e tasse. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramento o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del Cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto, alla regolazione di quanto ad essa dovuto a norma dei commi precedenti. Art. 4 Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, di cui all'articolo precedente, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera. Se il Cliente rimane in mora la Banca può valersi dei diritti, spettantili ai sensi degli artt. 2761 e 2756 del Codice Civile, realizzando direttamente o a mezzo Agente di cambio o SIM un adeguamento quantitativo dei titoli depositati. Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. Se la Banca non ha fatto vendere che parte dei titoli, continua a tenere in deposito gli altri alle stesse condizioni. Art. 5 Per il parziale o totale ritiro dei titoli il Cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno 3 giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. E' peraltro in facoltà della Banca di restituire il deposito anche senza preavviso. In caso di parziale o totale ritiro dei titoli dematerializzati la Banca provvederà al loro trasferimento presso altro Intermediario indicato dal Cliente. Art. 6 La Banca invia semestralmente in forma telematica al Cliente una posizione dei titoli in deposito, tale posizione sarà visibile presso il dominio Internet della Banca (www.creval.it). Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale posizione senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa di intenderà senz'altro riconosciuta esatta ed approvata. Art. 7 La Banca è autorizzata ad accentrare e dematerializzare i titoli presso la Monte Titoli S.p.A. o altra società di gestione accentrata, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 dei relativi regolamenti Consob. In relazione ai titoli accentrati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore degli altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli accentrati, tramite la Banca depositaria-aderente e secondo le modalità indicate nel regolamento dei servizi della Monte Titoli S.p.A. Art. 8 La Banca è altresì autorizzata ad accentrare i titoli al portatore anche presso organismi diversi dalla Monte Titoli S.p.A., che ne permettano comunque la custodia e l'amministrazione accentrata (Banca d'Italia o altri enti o società di gestione accentrata); detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi. Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile – ferma restando la possibilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli accentrati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del Contratto. Art. 9 Le Parti possono recedere dal presente Servizio in qualunque momento con preavviso di almeno 15 giorni da darsi con lettera raccomandata. DOCUMENTO SUI RISCHI GENERALI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI Questo documento non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari ed i servizi di gestione patrimoniale personalizzata ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi. AVVERTENZE GENERALI Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale , agli obbiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo. PARTE "A" LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi: 1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziari; 2) la sua liquidità; 3) la divisa in cui è denominato; 4) gli altri fattori fonte di rischi generali. 1) LA VARIABILITA' DEL PREZZO Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. 1.1) TITOLI DI CAPITALE E TITOLI DI DEBITO Occorre distinguere innanzitutto tra i titoli di capitale (i titolo più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che: a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo; b) acquistando titoli si diviene finanziatori della società o degli entri che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato. A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in te mpi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito. 1.2) RISCHIO SPECIFICO E RISCHIO GENERICO Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni dei mercati e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso. 1.3) IL RISCHIO EMITTENTE Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presentii tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza. 1.4) IL RISCHIO D'INTERESSE Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata dei prestiti (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8.6% E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento. 1.5) L'EFFETTO DELLA DIVERSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI. GLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO. Come si è accennato, il rischio di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito dal fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti. 2) LA LIQUIDITA' La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quando la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi. 3) LA DIVISA Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente la ira per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (la lira) la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento. 4) GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI 4.1) DENARO E VALORI DEPOSITATI 4.2) COMMISSIONI ED ALTRI ONERI Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite. 4.3) OPERAZIONI ESEGUITE IN MERCATI AVENTI SEDE IN ALTRE GIURISDIZIONI Le operazioni eseguite sui mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni. 4.4) SISTEMI ELETTRONICI DI SUPPORTO ALLE NEGOZIAZIONI. Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere. 4.5) SISTEMI ELETTRONICI DI NEGOZIAZIONE. I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvolgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi. 4.6) OPERAZIONI ESEGUITE FUORI DA MERCATI ORGANIZZATI Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibili liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti. PARTE "B" LA RISCHIOSITA' DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obbiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati. 1) I FUTURES 1.1) L'EFFETTO "LEVA" Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il cosiddetto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi. 1.2) ORDINI E STRATEGIE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte". 2) OPZIONI Le operazioni in opzione comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call). 2.1) L'ACQUISTO DI UN'OPZIONE L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota. 2.2) LA VENDITA DI UN'OPZIONE La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "l'americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venuta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta. 3) GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHIO COMUNI ALLE OPERAZIONI IN FUTURES E OPZIONI Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte "A", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi. 3.1) TERMINI E CONDIZIONI CONTRATTUALI L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle dati di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato e della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti. 3.2) SOSPENSIONE O LIMITAZIONE DEGLI SCAMBI E DELLA RELAZIONE TRA I PREZZI Condizioni particolare di illiquidità del mercato nonché l'applicazione i talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il pezzo dell'attività e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato. 3.3) RISCHIO DI CAMBIO I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente la lira) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio. 4) OPERAZIONI SU STRUMENTI DERIVATI ESEGUITE FUORI DAI MERCATI ORGANIZZATI. GLI SWAPS. Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti. 4.1) I CONTRATTI DI SWAPS I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie. PARTE "C" LA RISCHIOSITA' DI UNA LINEA DI GESTIONE DI PATRIMONI PERSONALIZZATA Il servizio di gestione di patrimoni individuale consente di avvalersi delle conoscenza e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni. L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore. La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore. L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto. La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione. L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo. 1) LA RISCHIOSITA' DI UNA LINEA DI GESTIONE L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio dei risparmiatori e dai limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione. 1.1) GLI STRUMENTI FINANZIARI INSERIBILI NELLA LINEA DI GESTIONE Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante dei patrimoni in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata. 1.2) LA LEVA FINANZIARIA Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità. Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzato comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale. L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte "B" del presente documento). L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve: a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento della quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate); b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente; c) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario. 2) GLI ALTRI RISCHI GENERALI CONNESSI AL SERVIZIO DI GESTIONE PATRIMONIALE 2.1) RICHIAMO Nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall'intermediario per conto del cliente operazioni su strumenti finanziari. E' quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti "A" e "B" del presente documento. 2.2) COMMISSIONI ED ALTRI ONERI Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie. SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI Art. 1 – Conferimento degli ordini 1) La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di negoziazione in conto proprio e in conto terzi, di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione. Nello svolgimento dei predetti servizi, la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio. 2) Gli ordini sono impartiti alla Banca di norma per iscritto anche attraverso promotori finanziari a tal fine autorizzati. All‘atto del ricevimento dell'ordine la Banca o il promotore finanziario rilasciano apposita attestazione cartacea. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, il Cliente dà atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Qualora gli ordini vengano impartiti via Internet o con altra modalità telematica la Banca rilascerà mediante la stessa tecnica di comunicazione a distanza un‘attestazione relativa all‘ordine ricevuto e riportante tutte le indicazioni richieste dalle normative vigenti. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza del fatto che tali ordini saranno registrati su supporto tecnico e che la registrazione sarà archiviata per il periodo di conservazione previsto dalle disposizioni vigenti. 3) Qualora vengano impartiti attraverso promotori finanziari gli ordini, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. E' fatto divieto ai promotori finanziari di riscuotere denaro, strumenti finanziari e titoli di credito al portatore. 4) Qualora vengano impartiti via Internet o con altra modalità telematica gli ordini, ai fini dell‘esecuzione, anche nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest‘ultima. 5) La Banca non è responsabile per eventuali ritardi od impossibilità nel conferire e nell‘eseguire gli ordini via Internet o con altra modalità telematica derivanti da fatti o circostanze non imputabili alla Banca stessa quali, a mero titolo di esempio, problemi di sovraccarico di linee telefoniche o di nodi di interconnessione, problemi nell‘hardware o nel software utilizzato dal Cliente, ed in ogni caso inclusi senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti ad interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti elettronici. 6) E' in facoltà della Banca non trasmettere o non eseguire l'ordine conferito dal Cliente, dandone immediata comunicazione al Cliente stesso. 7) La Banca si astiene dall'effettuare per conto del Cliente operazioni che, sulla base delle informazioni in suo possesso, consideri non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni. Qualora la Banca riceva dal Cliente disposizioni relative ad una operazione non adeguata, provvede ad informarlo di tale circostanza e delle ragioni per cui non ritiene opportuno procedere alla sua esecuzione. Se il Cliente intende comunque dar corso all'operazione, dovrà confermare alla Banca per iscritto l'ordine impartito, facendo espresso riferimento alle avvertenze ricevute. Ove l'ordine sia impartito telefonicamente, l'assolvimento dei cennati obblighi informativi ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del Cliente risultano da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Ove infine l‘ordine sia impartito tramite Internet o altra modalità telematica, l‘assolvimento dei cennati obblighi informativi ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del Cliente vengono effettuati mediante la stessa tecnica di comunicazione a distanza e risultano da registrazione su supporto tecnico idoneo. Tale registrazione è archiviata per il periodo di conservazione previsto dalle vigenti norme. 8) La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal Cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione. Art. 2 - Esecuzione di ordini 1) Nell'eseguire gli ordini del Cliente la Banca si attiene alle disposizioni dal medesimo impartite, realizzando le migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alle dimensioni ad alla natura delle operazioni stesse. Nell'individuare le migliori condizioni possibili, la Banca ha riguardo ai prezzi pagati o ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dal Cliente. 2) Qualora detti ordini siano eseguiti sui mercati regolamentati saranno osservate le regole ivi previste. 3) Qualora il Cliente richieda che la negoziazione degli ordini su strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati avvenga al di fuori di detti mercati, la negoziazione avverrà in conformità alle disposizioni vigenti. 4) Nel caso in cui gli ordini siano eseguiti dalla Banca in conto proprio, e cioè in contropartita diretta con il Cliente, la Banca comunica al Cliente stesso, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso del Cliente; sul prezzo pattuito non applica commissioni. 5) Qualora l'ordine di negoziazione sia eseguito dalla Banca per conto terzi,(ferma restando l'applicazione delle commissioni e spese previste), il prezzo praticato al Cliente è esclusivamente quello ricevuto o pagato dalla Banca. Art. 3 - Garanzie relative alle operazioni richieste 1) L‘esecuzione degli ordini di compravendita su strumenti finanziari impartiti dal Cliente è subordinata alla costituzione da parte del Cliente stesso delle garanzie indicate dalla Banca, comunque non inferiori ai limiti previsti dalla normativa vigente. Art. 4 - Conflitti di interesse 1) La Banca può effettuare con o per conto della propria Clientela operazioni in cui abbia direttamente o indirettamente, anche in relazione a rapporti di gruppo, alla prestazione congiunta di più servizi, o ad altri rapporti di affari propri o di società o enti del gruppo, un interesse in conflitto, purché abbia preventivamente rivelato al Cliente la natura e l'estensione del proprio interesse nell'operazione ed il Cliente abbia espressamente acconsentito per iscritto all'effettuazione della stessa. Ove l'ordine sia impartito telefonicamente, l'assolvimento dei cennati obblighi informativi ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del Cliente risultano da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente Ove l‘ordine sia impartito via Internet o con altra modalità telematica, l‘assolvimento dei cennati obblighi informativi ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del Cliente risultano da uno specifico messaggio che compare a video e da una specifica digitazione di autorizzazione a dar seguito all‘operazione da parte del Cliente. Art. 5 - Variabilità del valore degli investimenti effettuati 1) Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati. Art. 6 - Strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati 1) Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di organismi di investimento collettivo, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare: • • il rischio di non essere facilmente liquidabili; la carenza di informazioni appropriata che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente. Art. 7 - Vendite allo scoperto 1) Per gli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata il Cliente prende atto che la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione sarà eseguita in conformità alle vigenti disposizioni. Art. 8 - Operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati 1) Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da f) a j), Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, il Cliente prende atto che: - il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; - l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili; 2) Nel caso di compravendita di strumenti finanziari di cui al precedente comma, verrà stipulato apposito atto integrativo nel quale saranno, tra l‘altro, specificamente individuati i mezzi da costituire per l‘esecuzione delle operazioni. 3) La Banca informa prontamente e per iscritto il Cliente nel caso in cui le operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, superiore al cinquanta per cento del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni . Art. 9 - Deposito degli strumenti finanziari 1) Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui al Contratto saranno ammessi in un deposito amministrato presso la Banca disciplinato dall‘apposita Sezione del Contratto. Tali strumenti possono essere da quest'ultimo trasferiti o ritirati, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalità. Art. 10 - Cointestazione del rapporto 1) Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche vanno fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'indirizzo da questi indicato e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. 2) Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finchè questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non siano trascorsi 3 giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. 3) Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca finchè questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. 4) Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale e indivisibile. Art. 11 - Cointestazíone del rapporto con facoltà disgiunta 1) Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, ciascuna di esse singolarmente può impartire gli ordini, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. 2) La Banca, quando da uno dei cointestatari le sia sta ta notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata, non darà corso agli ordini che non le siano stati impartiti congiuntamente da tutti i cointestatari. L‘opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finche questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione e non siano trascorsi 3 giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa. 3) Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei contestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di impartire separatamente ordini alla Banca. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace. 4) Nei casi di cui al comma precedente, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. Art. 12 - Documentazione delle operazioni eseguite 1) Per ogni operazione eseguita la Banca invierà al Cliente, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine di negoziazione o di ricevuta conferma dell'esecuzione dell'ordine trasmesso, apposita documentazione contenente le informazioni di cui all'art. 61 del Regolamento approvato dalla CONSOB con delibera n. 11522 del 1 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di collocamento, tale documentazione sarà inviata al Cliente entro il 6 giorno lavorativo successivo alla conclusione del collocamento medesimo. La documentazione potrà essere trasmessa al Cliente con pieno effetto anche via Internet o con altra modalità telematica all‘indirizzo telematico indicato dal Cliente all‘atto della sottoscrizione del Contratto o fatto conoscere successivamente per via telematica o presso il dominio Internet della Banca (www.creval.it) secondo quanto indicato nelle Disposizioni Generali che precedono. 2) La documentazione si intenderà tacitamente approvata dai Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 giorni dalla data di spedizione della documentazione stessa. Art. 13 – Durata 1) Il cliente può recedere in qualunque momento dal presente Servizio; la banca potrà esercitare analoga facoltà ai sensi dell‘art. 1727 cod. civ., dando un preavviso non inferiore a 15 giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione, da darsi mediante lettera raccomandata a.r. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso. SERVIZIO DI BANCOMAT INTERNAZIONALE E SERVIZI CONNESSI Art. 1 – OGGETTO 1. L'uso congiunto della Carta Bancomat e del "Codice Personale Segreto", di seguito denominato P.I.N. (=Personal ldentification Number), identifica e legittima il Titolare della Carta medesima, di seguito denominato Titolare, a disporre del proprio conto corrente con modalità elettroniche per usufruire dei Servizi disciplinati nelle apposite Sezioni del Contratto. . 2. L'utilizzo dei Servizi deve avvenire entro i limiti d'importo e con le modalità indicate nelle pagine che precedono ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente. Al riguardo, il Titolare prende atto che l’utilizzo dei Servizi potrà avvenire fintanto che la sommatoria fra saldo liquido del conto corrente e controvalore del dossier titoli collegato sia superiore a Euro 1.500,00. Ove tale sommatoria risulti inferiore il Servizio verrà temporaneamente sospeso. . 3. I limiti d'importo e le modalità di cui al comma precedente, in relazione ad esigenze di efficienza, possono essere modificati dalla Banca in qualunque momento mediante comunicazione scritta al Titolare, mediante comunicazione disponibile sul dominio www.creval.it e sulle apparecchiature previste dalle Sezioni, o nei locali nei quali le stesse sono istallate, indicando in ogni caso, con un preavviso di almeno 15 giorni, la data di entrata in vigore delle modifiche medesime. 4. I limiti di importo e le modalità di cui al comma 2 possono essere modificati anche senza preavviso in relazione ad esigenze di sicurezza. Art. 2 - RILASCIO DELLA CARTA 1. La Carta Bancomat resta di proprietà della Banca stessa, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi 2. Ad ogni Carta viene assegnato un P.I.N., consegnato al Titolare in un plico sigillato. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del P.I.N. ed è tenuta a non rivelarlo a terzi. 3. La Banca invierà al Titolare la carta e, a seguito di conferma telematica di avvenuta ricezione, il relativo P.I.N.. Art. 3 - CUSTODIA DELLA CARTA E DEL P.I.N. 1. Il Titolare è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il P.I.N.; quest'ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 4, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito della Carta e del P.I.N. 2. In caso di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N., fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4, 1° comma, la responsabilità del Titolare per danni derivanti da eventuali prelievi fraudolenti fino al momento della loro opponibilità alla Banca, ai sensi del medesimo art. 4, 5° comma, è limitata all'importo per prelievo mensile indicato sul frontespizio, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave. 3. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a inviare la Carta alla Banca nello stato in cui si trova. Art. 4 - SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DI CARTA E/O P.I.N. 1. In caso di smarrimento o sottrazione della Carta, da sola ovvero unitamente al P.I.N., il Titolare è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, al Numero Verde indicato nelle istruzioni allegate e comunicando almeno le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del Titolare medesimo: inoltre, il Titolare è tenuto anche a denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia. 2. Nel corso della telefonata l'operatore del Numero Verde comunicherà al Titolare il numero di blocco. Successivamente, e comunque entro due giorni lavorativi bancari da quello della telefonata al Numero Verde, il Titolare dovrà confermare l'avvenuta segnalazione di blocco alla propria Banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, fornendo non appena possibile copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia ed indicando il numero di blocco. 3. Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il Titolare è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l'accaduto alla propria Banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia. 4. Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi, la Banca provvede al blocco della Carta, fermo restando che, in ogni caso, le spese sostenute per il blocco di quest'ultima, indicate nelle condizioni economiche previste dal successivo art. 9, sono a carico del Titolare. 5. La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca: - nel caso di telefonata al Numero Verde, successivamente alla data ed ora di rilascio del numero di blocco comunicato dall'operatore; - nel caso di segnalazione effettuata mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, successiv amente alle ore 24.00 del giorno di ricezione della segnalazione effettuata alla Banca mediante letteraraccomandata, telegramma o fax salvi i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca e i suoi corrispondenti anche non bancari. Art. 5 - EROGAZIONE DEI SERVIZI BANCOMAT / PAGO BANCOMAT 1. La Banca assicura il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature di cui all'art. 1, comma 3, negli orari indicati nelle Sezioni, salvo i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca e i suoi corrispondenti anche non bancari. 2. La Banca si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione delle apparecchiature di cui all'art. 1, comma 3, sospendere o abolire i Servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all'efficienza ed alla sicurezza dei servizi medesimi, senza assumere responsabilità per eventuali temporanee interruzioni, anche se non comunicate al titolare. Art. 6 - ADDEBITO IN CONTO 1. L'addebito in conto delle operazioni compiute viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione. 2. Delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta rilasciata dall'apparecchiatura al momento dell'operazione. Art. 7 - RECESSO DELLA BANCA 1. In caso di recesso della Banca, secondo le modalità previste nelle Disposizioni Generali, il Titolare è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato. 2. La Banca ha comunque facoltà di recedere senza preavviso, dandone immediata comunicazione la Titolare, nel caso in cui ricorra un giustificato motivo ai sensi dell'art. 1469-bis, IV° comma, cod. civ. Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca al fine di tutelare il buon funzionamento e di garantire la sicurezza dei Servizi di cui alla presente Sezione. 3. In ogni caso il Titolare resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei presenti Servizi successivamente al recesso della Banca o nel periodo in cui la Banca medesima abbia eventualmente comunicato l'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta. Art. 8- RECESSO DEL TITOLARE ED OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLA CARTA 1. Il Titolare ha facoltà di recedere dal Contratto in qualunque momento, secondo le modalità previste nelle Disposizioni Generali, dandone comunicazione scritta alla Banca e restituendo la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato. 2. Il Titolare inoltre è tenuto a restituire alla Banca la Carta e detto materiale: • • • • in caso di richiesta da parte della Banca, entro il termine da questa indicato; alla scadenza dell'eventuale periodo di validità della Carta o del Contratto; in caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2; contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente. 3. La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Titolare e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante. 4. In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca potrà procedere al blocco della Carta, fermo restando che le relative spese, indicate nelle condizioni economiche previste dal successivo art.9 sono a carico del titolare, dei suoi eredi o del legale rappresentante. 5. L'uso della Carta che non è stata restituita ai sensi del precedente art. 7 e del presente articolo, o in eccesso rispetto al saldo disponibile dei conto corrente o al limite d'importo comunicato dalla Banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito. Art. 9 - RINVIO ALLE NORME SUL CONTO CORRENTE 1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le norme che regolano il Servizio di conto corrente. SEZIONE I - SERVIZIO BANCOMAT / ATM 1. Il Servizio Bancomat/ATM consente al Titolare di prelevare denaro contante entro i limiti d'importo precedentemente indicati e con le modalità indicate nelle istruzioni allegate, che formano parte integrante del Contratto - presso qualunque sportello automatico contraddistinto dal marchio Bancomat. 2. La Banca assicura il regolare funzionamento in circolarità del Servizio dalle ore 6.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, fatta eccezione per gli impianti situati all'interno di sportelli bancari o di altri locali in cui vi sia un orario di apertura al pubblico. 3. In caso di utilizzo errato rispetto a quello di cui all'art.1 della presente Sezione o comunque difforme dalle presenti disposizioni, o per motivi di sicurezza , lo sportello automatico Bancomat può trattenere la Carta ed il Titolare è tenuto a contattare la sua Banca secondo quanto indicato nelle istruzioni medesime. 4. In caso di difettoso funzionamento degli sportelli automatici il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni. SEZIONE II - SERVIZIO PAGOBANCOMAT 1. Il Servizio PagoBancomat consente al Titolare di disporre pagamenti nei confronti degli esercizi e dei soggetti convenzionati - entro i limiti d'importo e con le modalità indicati nelle istruzioni allegate, che formano parte integrante del Contratto - a valere sul conto corrente del Titolare medesimo, mediante qualunque Terminale POS contrassegnato o comunque individuato dal marchio PagoBancomat. 2. Il Servizio funziona negli orari di apertura al pubblico degli esercizi convenzionati e, fermo restando quanto disposto art. 3 terzo comma, resta esclusa ogni responsabilità della Banca per fatti imputabili a terzi , quali eventuali interruzioni del Servizio causate da chiusura degli esercizi medesimi o da mancato o irregolare funzionamento dei terminali P.O.S. 3. In caso di difettoso funzionamento dei Terminali il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni. SEZIONE III - SERVIZIO DI PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI (FAST PAY) Art. 1 - Il Servizio di pagamento dei pedaggi autostradali (di seguito, per brevità, servizio) consente al Titolare di carta di effettuare, presso le barriere autostradali dotate di apposite apparecchiature e contraddistinte dal marchio Fast pay, il pagamento dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti gestiti da Società od Enti convenzionati, autorizzando irrevocabilmente l'addebito sul proprio conto corrente dei relativi importi. Il Titolare è tenuto ad utilizzare il servizio secondo le modalità e con i limiti di importo indicato sul frontespizio del Contratto. Il titolare prende atto che la Banca è, parimenti, in tal modo irrevocabilmente autorizzata ad accreditare a dette Società od Enti l'importo dei pedaggi sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiatura elettroniche installate presso i varchi autostradali. Il Titolare prende, altresì, atto che, per l'utilizzo del Servizio non è prevista la digitazione del codice personale segreto e che la carta potrà essere utilizzata, di volta in volta, per un solo autoveicolo, non essendo, pertanto, consentito convalidare il transito di un altro veicolo, anche se al seguito del primo. Art. 2 - Il servizio funziona, di norma, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del servizio per cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano a titolo meramente esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali, sciopero anche del proprio personale, o altre cause di forza maggiore. La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra Titolare di carta e Società od Enti convenzionati in ordine ai pedaggi pagati utilizzando il Servizio. Al fine di tutelare il buon funzionamento del servizio e di garantirne la sicurezza, la Banca ha la facoltà , in qualsiasi momento, di procedere al blocco della carta, anche limitatamente al presente servizio dandone comunicazione al titolare. La Banca si riserva, in ogni caso, la facoltà, in qualunque momento, di sospendere il servizio ovvero di recedere dallo stesso senza responsabilità nei confronti del Titolare, a seguito di norme legislative che ne rendano non più perseguibile lo scopo, ovvero di disposizioni e/o direttive degli Organi istituzionali competenti in materia. In ogni caso è riconosciuta ad entrambe le parti la facoltà di recedere dal presente servizio, con un preavviso di 15 giorni. Art. 3 - La contabilizzazione in conto corrente dell'importo dei pedaggi effettuati dal Titolare avverrà con un unico addebito mensile, comprensivo dei pagamenti effettuati nel mese antecedente a quello dell'addebito, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli importi dei singoli pedaggi. SEZIONE IV - CARTA CIRRUS MAESTRO Art. 1 - La carta abbinata ai circuiti internazionali CIRRUS e MAESTRO consente al Titolare di effettuare, in tutto il mondo, le seguenti operazioni, a valere sul conto corrente sopraindicato: - prelievo di contante presso tutti gli sportelli automatici contraddistinti dal simbolo CIRRUS, di seguito definiti ATM; - pagamento, mediante ordine irrevocabile di giroconto elettronico, della merce acquistata e dei servizi utilizzati presso tutti gli esercizi convenzionati dotati di appositi terminali di seguito definiti POS, contraddistinti dal simbolo MAESTRO. I servizi CIRRUS e MAESTRO, di seguito definiti Servizi, funzionano di norma negli orari vigenti nei singoli paesi. L'ubicazione degli ATM e dei POS è determinata dagli enti installatori, che si riservano la facoltà di modificare tale ubicazione, nonché di sospendere o abolire i servizi. Per quanto non espressamente previsto in questa sezione, si applicano le norme che regolano l'uso della carta Bancomat/Pagobancomat. Art. 2 - La Banca provvede alla consegna di apposita Carta elettronica, intestata al titolare, di seguito denominata Carta, che resta di proprietà della Banca medesima ed è strettamente personale, nonché di un plico sigillato contenente un numero di Codice Personale Segreto. Tale codice deve restare segreto, non deve essere indicato sulla carta ne conservato insieme a quest'ultima. Art. 3 - I servizi vengono svolti con le modalità e alle condizioni indicate nelle istruzioni comunicate dalla Banca al Titolare al momento della Consegna della Carta medesima. Eventuali modificazioni verranno comunicate mediante avvisi esposti nei locali della Banca e avviso disponibile sul dominio e/o mediante comunicazione personale. Art. 4 - Il Titolare è tenuto ad utilizzare i Servizi entro i limiti di importo e con le modalità contenute nelle istruzioni. In ogni caso il Titolare è tenuto ad utilizzare i servizi entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto. Al fine di tutelare il buon funzionamento e di garantire la sicurezza dei Servizi, la Banca ha la facoltà, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, di procedere al blocco della Carta, anche senza la necessità di preventivo avviso al Titolare. Nell'ipotesi prevista al comma precedente, il Titolare è tenuto a prendere contatto con la Banca che ha consegnato la Carta. Art. 5 - Se per effetto di operazioni eseguite a mezzo della Carta le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti, la Banca non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervenissero per il pagamento, ancorché emessi in data anteriore a quella delle operazioni effettuate con la Carta ed ancorché delle operazioni medesime la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto. Art. 6 - Il Titolare è tenuto a custodire con ogni cura la Carta e il Codice Personale Segreto, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivarne dall'abuso o dall‘uso illecito della Carta e del Codice Personale Segreto, nonché dal loro smarrimento o sottrazione. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 675/96 Con l‘entrata in vigore della legge n. 675/96, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Banca, in qualità di "titolare" del trattamento, é tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l‘utilizzo dei dati personali. Fonte dei dati personali I dati personali in possesso della Banca sono raccolti direttamente presso la Clientela ovvero presso terzi come, ad esempio, in occasione di operazioni disposte a credito o a debito dei clienti da altri soggetti oppure nell‘ipotesi in cui la Banca acquisisca dati da società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi. Per quest‘ultima tipologia di dati sarà fornita un‘informativa all‘atto della loro registrazione e comunque non oltre la prima eventuale comunicazione. In ogni caso tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza cui si é sempre ispirata l‘attività della nostra Banca. Può accadere, inoltre, che in relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti dal Cliente (es. erogazione di mutui assistiti da assicurazione, accensione di polizze vita ovvero pagamento in via continuativa di quote associative a movimenti sindacali, partiti politici ed associazioni varie, attraverso ordini di bonifico o trattenute sullo stipendio) la Banca venga in possesso di dati che la legge definisce come “sensibili”, perché da essi possono desumersi l‘eventuale appartenenza del Cliente a dette associazioni o informazioni sul suo stato di salute. Per il loro trattamento la legge richiede una specifica manifestazione di consenso, che troverà nell‘Allegato modulo. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati. I dati personali sono trattati nell‘ambito della normale attività della Banca e secondo le seguenti finalità: • • • • • • finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, etc.); finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (es. centrale rischi, legge sull‘usura, antiriciclaggio, etc.); finalità funzionali all‘attività della Banca per le quali l‘interessato ha facoltà di manifestare o no il consenso. Rientrano in questa categoria le seguenti attività: rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull‘attività svolta dal Gruppo Credito Valtellinese, eseguita direttamente ovvero attraverso l‘opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc.; promozione e vendita di prodotti e servizi del Gruppo Credito Valtellinese o di società terze effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, etc.; indagini di mercato ed elaborazioni statistiche. I dati personali trattati sono quelli della clientela propria o potenziale, nonchè dei garanti e/o coobligati a qualsiasi titolo e dei fornitori dei beni oggetto di locazione finanziaria. I dati oggetto del trattamento sono gli stessi riportati nel Contratto, nell‘atto di garanzia, nell‘ordine di acquisto o in altro atto o contratto intercorrente con la nostra Banca, e possono essere integrati con quelli relativi alle vicende del rapporto, scaturenti da morosità, da inadempimento o altro, o dall‘assogettamento ad una procedura concorsuale, liquidatoria o altro. Modalità di trattamento dei dati. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In ogni caso la protezione é assicurata anche quando vengono attivati canali innovativi del Gruppo Credito Valtellinese quali, ad esempio, Banca telefonica, siti multimediali, remote banking, etc. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. Per lo svolgimento della gran parte della sua attività la Banca, come tutte le grandi imprese, si rivolge anche a società esterne per: l‘effettuazione di lavorazioni necessarie per l‘esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela; • • • • • la gestione di servizi di pagamento di carte di credito, di esattorie e tesorerie, etc.; il controllo delle frodi e del rischio di credito: la Banca comunicherà i dati personali del Cliente a Crif Spa – Via Lame 15, Bologna e Crif Servizi Spa – Via Marconi 12, Bologna, Banca Dati centrale Rischi Assilea, Piazza di Priscilla 4, Roma, che operano un trattamento stabile degli stessi in qualità di autonomi titolari, con modalità anche automatizzate e per finalità di controllo e previsione del rischio di insolvenza; i dati trattati verranno, dalle società citate, comunicati a società che operano nel settore della concessione di credito/dilazioni di pagamento, per le medesime finalità; il recupero dei crediti; l‘assicurazione sui beni oggetto di locazione finanziaria; la gestione di pratiche automobilistiche inerenti il contratto di leasing auto. Ne segue che, senza il consenso dell‘interessato alle comunicazioni a terzi ed ai correlati trattamenti, la Banca potrà eseguire solo quelle operazioni che non prevedono tali comunicazioni (es. libretto di deposito a risparmio al portatore, compravendita di valuta estera allo sportello, emissione di assegni circolari, etc.). Si avverte che, in attesa di detto consenso, qualora l‘interessato richieda comunque l‘esecuzione di specifiche operazioni e servizi bancari diversi da quelli sopra prospettati, l‘esecuzione degli stessi da parte della Banca deve intendersi come manifestazione provvisoria di consenso limitatamente ai trattamenti relativi alle operazioni e servizi richiesti. Per altro verso, la Banca ha la necessità di controllare se stessa e la qualità dei propri servizi nonché di espandere la propria offerta di prodotti. A tal fine comunica dati relativi ai propri clienti a società che offrono questo tipo di prestazioni, affinché verifichino presso i clienti medesimi se la Banca abbia soddisfatto le loro esigenze e le loro aspettative o se esista una potenziale domanda per altri prodotti o servizi. Ciascun Cliente ha la facoltà di rifiutare il consenso alla Banca per questi tipi di comunicazione e per i trattamenti correlati, barrando le apposite caselle nell‘Allegato modulo contenente la formula del consenso previsto dalla legge. Analoga facoltà può essere esercitata per quanto riguarda la comunicazione di dati a primarie società esterne, al fine di consentire a queste di offrire i loro prodotti. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di "titolari" ai sensi della legge, in piena autonomia e responsabilità, essendo estranei all‘originario trattamento effettuato presso la Banca. L‘elenco completo e dettagliato di tali soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la Sede Centrale della Banca. Nell‘ambito delle finalità sopra specificate, i dati personali possono essere comunicati e trattati dalla Capogruppo e dalle società dalla medesima partecipate. Diritti di cui all‘art. 13 Informiamo, infine, che l‘art. 13 della legge conferisce ai cittadini l‘esercizio di specifici diritti. In particolare, l‘interessato può ottenere dal titolare la conferma dell‘esistenza o no di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L‘interessato può altresì chiedere di conoscere l‘origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l‘aggiornamento, la rettificazione o, se vi é interesse, l‘integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Per ciascuna richiesta di conoscenza dei dati personali, qualora non risulti confermata l‘esistenza di dati che riguardano il richiedente, può essere chiesto un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati ed entro i limiti di cui all‘emanando regolamento. Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la Sede Centrale della Banca o per iscritto al Responsabile pro tempore del trattamento dei dati. Responsabile pro tempore del trattamento dei dati è il Capo della Direzione Affari Generali e Istituzionali del Gruppo Credito Valtellinese, domiciliato in P.za Quadrivio, 8 – 23100 Sondrio.