RG N. 26792/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A composto dai signori magistrati: - dott.ssa Marina TAVASSI presidente - dott.ssa Paola GANDOLFI giudice - dott. PERROTTI giudice est. Pierluigi ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: diritto d’autore. Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 5.4.2012 DA LIGHTSHAPE SRL LUIGIA GRECO, GIORGIO ESCALAR e RICCARDO ESCALAR, eredi di FRANCESCO PAOLO ESCALAR rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Festa e Massimo Gambino, come da procure del 15.12.2011 a margine dell’atto di citazione e a margine del ricorso per riassunzione depositato il 2.1.2014, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimo Gambino, in Milano – via Francesco Sforza, 15 - ATTORI CONTRO UNIVERSAL MUSIC ITALIA SRL rappresentata e difesa dall’avv. Gianpietro Quiriconi, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.10.2012, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Milano – via Francesco Sforza, 14 - CONVENUTO 1 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 Sentenza n. 10279/2015 pubbl. il 15/09/2015 RG n. 26792/2012 Repert. n. 8741/2015 del 15/09/2015 RG N. 26792/2012 E CONTRO CARMELA REMIGIO rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano Falconi e Olimpia Cagnola, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 7.5.2013, con domicilio eletto presso l’avv. Emanuele Principi, in Milano – via Corridoni, 39 - TERZO CHIAMATO - 2 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 Sentenza n. 10279/2015 pubbl. il 15/09/2015 RG n. 26792/2012 Repert. n. 8741/2015 del 15/09/2015 RG N. 26792/2012 CONCLUSIONI DELLE PARTI per Lightshape, Luigia Greco, Giorgio Escalar e Riccardo Escalar 1) accertata la legittimazione attiva delle odierne parti attrici, anche con riferimento a Luigia Greco in proprio e quale esercente la potestà genitoriale; 2) accertato che Francesco Paolo Escalar, nell’anno 2004, ha realizzato un servizio fotografico per Carmela Remigio e che i diritti di utilizzazione economica delle relative fotografie sono stati alla stessa ceduti per la realizzazione del solo CD musicale Sogno prodotto nello stesso anno; 3) accertato che la Universal Music Italia s.r.l., nell’anno 2008, ha pubblicato il CD musicale intitolato Gioacchino Rossini - Arias - Carmela Remigio - Leone Magiera, riproducendo, sulla cover e sul libretto, le fotografie scattate da Escalar nell’anno 2004 nel predetto servizio fotografico effettuato per conto di Carmela Remigio ed alla stessa cedute per la sola realizzazione del CD pubblicato nel medesimo anno; 4) accertato che Francesco Paolo Escalar è da ritenersi, a tutti gli effetti, autore delle fotografie riprodotte e pubblicate dalla Universal Music Italia s.r.l. nel predetto CD intitolato Gioacchino Rossini - Arias - Carmela Remigio - Leone Magiera, edito nell’anno 2008 e nel relativo libretto; 5) accertato che la Lightshape s.r.l. è – attualmente ed anche alla data di pubblicazione del CD musicale avvenuta nel 2008 – titolare dei diritti di sfruttamento economico relativi alle fotografie ed opere dell’ingegno realizzate dal predetto Francesco Paolo Escalar, ivi comprese le predette fotografie e per cui è causa; 6) accertato e dichiarato che le fotografie scattate da Escalar per Carmela Remigio e riprodotte e pubblicate anche dalla Universal Music Italia s.r.l. nel CD intitolato Gioacchino Rossini - Arias – Carmela Remigio - Leone Magiera, edito nell’anno 2008 (e per cui è causa) e sulla cover e sul relativo libretto, sono immagini artistiche – per le loro caratteristiche e per la loro originalità e creatività – tutelate e protette dalla normativa sulle opere dell’ingegno, art. 87 e ss. l.a.; 7) accertato e dichiarato che l’avvenuta riproduzione e pubblicazione delle predette fotografie – da parte della Universal Music Italia s.r.l. sulla cover e nel libretto che accompagna il CD intitolato Gioacchino Rossini - Arias - Carmela Remigio - Leone Magiera, edito nell’anno 2008 – senza alcuna autorizzazione dell’autore delle stesse e 3 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 Sentenza n. 10279/2015 pubbl. il 15/09/2015 RG n. 26792/2012 Repert. n. 8741/2015 del 15/09/2015 RG N. 26792/2012 senza alcuna autorizzazione e menzione del titolare dei diritti ad esse connessi, costituisce e rappresenta violazione della surrichiamata normativa in tema di diritto d’autore; 8) accertato e dichiarato che la Universal Music Italia s.r.l. ha illegittimamente riprodotto e diffuso tali fotografie sulla cover e nel libretto che accompagna il CD intitolato Gioacchino Rossini - Arias - Carmela Remigio - Leone Magiera, edito nell’anno 2008, così violando la surrichiamata normativa in tema di diritto d’autore e, conseguentemente, causando un grave danno agli odierni attori e, precipuamente, a Francesco Paolo Escalar (quale autore) e a Lightshape s.r.l. (quale titolare dei diritti di sfruttamento economico di tali fotografie); 9) accertata e dichiarata la conseguente responsabilità di Universal Music Italia s.r.l. e di Carmela Remigio – in solido tra loro e/o ciascuno nei limiti delle proprie responsabilità e per quanto di propria competenza ovvero di quella parte ritenuta responsabile in via esclusiva – in ordine ai fatti descritti nell’atto di citazione ed ai danni da ciò provocati; 10) disattese e rigettate tutte le avverse eccezioni, contestazioni e domande in quanto infondate e non provate; 11) per l’effetto, condannare la Universal Music Italia s.r.l. e Carmela Remigio – in solido tra loro e/o ciascuno nei limiti delle proprie responsabilità e per quanto di propria competenza ovvero quella parte ritenuta responsabile in via esclusiva – al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi, di qualsivoglia natura e titolo, dagli odierni attori - e, precisamente, da Escalar quale autore delle predette fotografie (e per esso i suoi eredi) e dalla Lightshape s.r.l. quale titolare dei diritti di utilizzazione economica delle stesse che si quantificano nella misura complessiva di € 20.000,00 o altra diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo; il tutto da corrispondersi nella misura di € 15.000,00 in favore della Lightshape s.r.l. ed € 5.000 in favore degli eredi di Escalar - come oggi costituiti - o del 50% in favore di ciascuno dei predetti odierni attori ovvero di altra diversa misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa; 12) il tutto previa eventuale ammissione delle istanze istruttorie articolate e rimaste disattese e da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte; 4 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 Sentenza n. 10279/2015 pubbl. il 15/09/2015 RG n. 26792/2012 Repert. n. 8741/2015 del 15/09/2015 RG N. 26792/2012 13) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore degli odierni procuratori antistatari. per Universal Music Italia s.r.l. in via pregiudiziale e preliminare 1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di Francesco Paolo Escalar prima e degli Eredi del medesimo dopo l’avvenuto suo decesso e di Lightshape s.r.l. rispetto alle domande formulate in giudizio, con tutte le conseguenze di legge; 2) accertare e dichiarare la carenza nella produzione documentale di parte attrice di elementi tali da consentire il corretto esercizio del contraddittorio da parte della convenuta con ogni conseguenza ed effetto previsto dalla legge; nel merito, in via principale 3) respingere tutte le domande formulate dagli attori, siccome totalmente infondate in fatto ed in diritto; 4) assolvere, in ogni caso, Universal Music Italia s.r.l. da tutte le domande proposte ex adverso; nel merito, in via di manleva e regresso 5) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di tutte o alcune delle domande proposte da parte attrice, condannare Carmela Remigio, a manlevare e comunque tenere indenne Universal Music Italia s.r.l. da qualsivoglia domanda proposta nei suoi confronti e da ogni conseguenza pregiudizievole e, conseguentemente 6) condannare Carmela Remigio a pagare e rimborsare a Universal Music Italia s.r.l. ogni e qualsiasi somma che la medesima fosse costretta a corrispondere o versare a qualsivoglia titolo in favore di parte attrice e, comunque, a risarcirla da qualsiasi pregiudizio che dovesse derivarle dall’accoglimento delle domande proposte dagli attori; in via istruttoria 7) senza accettare l’inversione dell’onere probatorio, 8) disporsi l’esibizione, ex art. 210 c.p.c., nei confronti di parte attrice di tutta la documentazione contrattuale attestante i rapporti tra Lightshape s.r.l. e Photoservice s.r.l., nonché tra quest’ultima e Francesco Escalar in relazione alle fotografie di cui è 5 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 Sentenza n. 10279/2015 pubbl. il 15/09/2015 RG n. 26792/2012 Repert. n. 8741/2015 del 15/09/2015 RG N. 26792/2012 causa e al trasferimento dei relativi diritti di economica utilizzazione, ai fini dell’accertamento della presunta titolarità in capo agli attori dei diritti stessi; 9) ammettersi prova per testi sulle circostanze riportate nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta numerate da 1) a 11), così come ritrascritte e precedute dalla locuzione “vero che”, nonché sul seguente capitolo: vero che del CD dal titolo Gioacchino Rossini – Arias – Carmela Remigio – Leone Magiera, pubblicato da Universal nel 2008, sono state commercializzate solo 186 copie, come risulta dal documento n. 8 che si rammostra al teste; si indicano come testi Massimo Battaglia e Tina Memeo; 10) rigettare tutte le domande istruttorie svolte da parte attrice – interrogatorio formale e ordine di esibizione documentale - in quanto inammissibili, inconferenti, irrilevanti e ininfluenti ai fini del decidere; In ogni caso 11) con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio. per Carmela Remigio in via pregiudiziale e preliminare 1) accertare e dichiarare come assorbenti e fondate le seguenti eccezioni: a) la carenza di legittimazione processuale attiva in capo a Lightshape s.r.l. e a Francesco Paolo Escalar ed ai suoi aventi causa con le conseguenze di legge che ne derivano; b) la carenza di legittimazione processuale passiva in capo a Remigio Carmela con conseguente stralcio della sua posizione dal corrente giudizio; nel merito 2) rigettare tutte le domande avversarie avverso Carmela Remigio, in quanto inammissibili, improcedibili nonché infondate in fatto ed in diritto e per effetto condannare le parti attrici al pagamento di spese, competenze ed onorari di lite. 6 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 Sentenza n. 10279/2015 pubbl. il 15/09/2015 RG n. 26792/2012 Repert. n. 8741/2015 del 15/09/2015 RG N. 26792/2012 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data 5.4.2012 Lightshape e Francesco Paolo Escalar convenivano in giudizio Universal Music Italia srl (di seguito Universal). Esponevano che Escalar era un fotografo professionista, noto e stimato negli ambienti artistici. Nel 2004 aveva realizzato su commissione alcune fotografie della cantante lirica Carmela Remigio, destinate ad essere inserite nella copertina e all’interno di un suo compact disc. All’epoca la titolare dei diritti di utilizzazione economica delle opere fotografiche era la Photoservice 2000 s.r.l. che, in tale qualità, aveva ceduto alla Remigio il diritto di riproduzione delle immagini scattate solo per la predetta produzione discografica. In data 11.1.2006 Escalar aveva stipulato con la Lightshape s.r.l. un contratto di cessione di tutti i diritti di utilizzazione economica delle sue opere fotografiche, passate e future. Aveva poi scoperto che la Universal aveva prodotto un CD della predetta cantante, dal titolo Gioacchino Rossini – Arias – Carmela Remigio – Leone Magiera. In questo disco erano state pubblicate senza alcuna autorizzazione le medesime immagini realizzate da Escalar nel 2004. Tale condotta costituiva una riproduzione abusiva delle fotografie di Escalar ed una violazione dei diritti di utilizzazione spettanti in via esclusiva alla Lightshape. Concludevano chiedendo l’accertamento di tutte le circostante sopra indicate, con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in 20.000,00 Euro. Universal si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 4.10.2012. Chiariva di avere stipulato con la Image’s s.r.l. un contratto per la realizzazione di una produzione fonografica con brani interpretati dalla Remigio, contratto nel quale la predetta società dichiarava, tra l’altro, di essere titolare dei diritti di utilizzazione delle immagini e fotografie della cantante. Tali diritti venivano contestualmente ceduti, dietro compenso, alla Universal per consentire la realizzazione della parte grafica dei fonogrammi e dei relativi contenitori. Image’s aveva assunto un preciso obbligo di garanzia e manleva in relazione a qualsiasi possibile pretesa di terzi su tali immagini. In via pregiudiziale di rito eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli attori, in quanto Escalar non era – per sua stessa ammissione – titolare di alcun diritto a contenuto economico sulle immagini. Quanto a Lightshape, visto il contenuto degli accordi intercorsi con Escalar, non poteva qualificarsi quale reale cessionaria dei predetti diritti di utilizzazione, né tantomeno lo era in relazione a fotografie pacificamente realizzate in epoca anteriore al contratto del 2006. Dalla 7 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 Sentenza n. 10279/2015 pubbl. il 15/09/2015 RG n. 26792/2012 Repert. n. 8741/2015 del 15/09/2015 RG N. 26792/2012 documentazione prodotta risultava invece che l’unica effettiva titolare dei diritti sulle immagini in contestazione era la Remigio. Nel merito, sottolineava che gli attori non avevano allegato alcuna fotografia riferibile al disco del 2004, e non era quindi provata l’identità di queste immagini con quelle impiegate nel CD Gioacchino Rossini – Arias. Da ultimo contestava la natura artistica delle immagini di Escalar, qualificabili invece come fotografie semplici. Concludeva chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, in ogni caso, l’autorizzazione alla chiamata in causa di Remigio e Images’s, con domanda di manleva nei confronti dei predetti terzi. Con provvedimento del 5.12.2012 il GI autorizzava la chiamata in causa dei terzi indicati da Universal. Remigio si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 7.5.2013. Svolgeva le medesime eccezioni pregiudiziali già articolate da Universal. Rivendicava i propri diritti esclusivi di riproduzione delle immagini realizzate da Escalar nel 2004, acquistati a titolo oneroso e in via definitiva per il tramite della Photoservice 2000. All’udienza dell’8.5.2013 Universal dava atto della sopravvenuta cancellazione di Image’s dal registro delle imprese a far data dal 2010 e dichiarava di rinunciare agli atti nei confronti della predetta parte. Nel corso del processo, segnatamente in data 27.2.2013, si verificava il decesso di Francesco Paolo Escalar. Con ordinanza del 7.10.2013 il GI dichiarava l’interruzione del giudizio che veniva poi ritualmente riassunto da Luigia Greco, Giorgio Escalar e Riccardo Escalar, rispettivamente coniuge e figli nonché eredi universali dell’originario attore. Esaurita la trattazione della causa, le parti precisavano le conclusioni all’udienza del 1.4.2015. 2. In via preliminare, occorre procedere alla declaratoria di formale estinzione del processo, limitatamente al rapporto processuale tra Universal e Image’s, in conformità alla formale dichiarazione di rinuncia agli atti svolta dalla stessa Universal all’udienza del 8.5.2013, all’esito della rituale instaurazione del contraddittorio contro il predetto terzo chiamato, in ossequio al precedente provvedimento autorizzativo del giudice istruttore. È peraltro pacifico che Universal non abbia reiterato alcuna domanda o difesa riferita alla posizione di Image’s dopo la predetta declaratoria di rinuncia. 8 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 Sentenza n. 10279/2015 pubbl. il 15/09/2015 RG n. 26792/2012 Repert. n. 8741/2015 del 15/09/2015 RG N. 26792/2012 Non occorre alcuna pronuncia sulle spese in quanto Image’s non si è costituita in giudizio. 3. Seguendo l’ordine logico delle questioni sottoposte all’esame del Collegio, occorre procedere in primo luogo alla verifica del fondamento delle eccezioni pregiudiziali sollevate dal convenuto e dal terzo chiamato in ordine, rispettivamente, alla legittimazione attiva degli attori ed alla legittimazione passiva della terza chiamata. La delibazione di tale questione preliminare impone lo svolgimento di considerazioni precise su alcuni temi fattuali della controversia, per la ripercussione diretta che producono in punto legittimazione e per l’intersezione inscindibile che presentano con aspetti attinenti al merito della causa, in particolare con riguardo alla esatta individuazione del titolare attuale dei diritti di utilizzazione delle immagini oggetto di causa. 3.1. Dall’esame degli accordi intervenuti tra Escalar e Lightshape (v. doc. 2 e s. attori) si può agevolmente constatare che non vi è alcun riferimento, neppure implicito, alla produzione artistica di Francesco Escalar antecedente alla sottoscrizione dei medesimi contratti. La lettura della testo della predetta convenzione permette di cogliere la precisa intenzione delle parti di riferirsi soltanto all’attività futura del fotografo, come si può ricavare dall’indicazione di un termine iniziale di efficacia (la data dell’11.1.2006) e in virtù della assai significativa assenza di qualsiasi pattuizione riferibile all’archivio delle immagini realizzate da Escalar. Si deve rimarcare che il contratto di consulenza e collaborazione professionale è a titolo oneroso e con un vincolo di esclusiva a carico di Escalar. Si può quindi escludere che le parti abbiano voluto attuare una cessione dei diritti di utilizzazione per tutte le opere fotografiche di Escalar realizzate sino al 10.1.2006, asseritamente avvenuta in forma tacita e finanche a titolo gratuito. Gli attori assumono che in precedenza vi erano analoghi accordi di cessione dei diritti di utilizzazione economica con altra società, Photoservice 2000. In atti non vi è riscontro di tali accordi, anche se la circostanza non è contestata, quantomeno in relazione all’avvenuta cessione alla Remigio, a cura della stessa Photoservice 2000, dei diritti di riproduzione di alcuni scatti realizzati da Escalar. Nondimeno tale elemento di fatto risale al 2004 e non vi è alcuna evidenza né della conservazione di siffatti accordi con Photoservice 2000, in parallelo con quelli poi stipulati con Lightshape, né tantomeno di cessioni intervenute direttamente tra Photoservice 2000 e la stessa Lightshape. 9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 Sentenza n. 10279/2015 pubbl. il 15/09/2015 RG n. 26792/2012 Repert. n. 8741/2015 del 15/09/2015 RG N. 26792/2012 In definitiva, delineati i precisi confini applicativi dei contratti tra Lightshape ed Escalar – da ritenersi cioè riferibili solo alla produzione artistica successiva alla data del 11.1.2006 – e visto il difetto di riscontri probatori della perdurante efficacia degli accordi pregressi intercorsi con Photoservice 2000, si deve ritenere che i diritti di utilizzazione economica per le immagini realizzate da Escalar sino al 10.1.2006 siano tornati in capo allo stesso e poi trasmessi per successione ereditaria al coniuge e ai figli. In forza dei rilievi sin qui svolti, si può concludere nel senso di un difetto di legittimazione attiva di Lightshape in relazione alla asserita titolarità di diritti esclusivi di utilizzazione economica delle fotografie oggetto di causa, poiché gli stessi attori dichiarano che si tratta di immagini realizzate da Escalar nel 2004, e quindi prima del 11.1.2006. Vi è invece una piena legittimazione attiva degli eredi, sia per i medesimi asseriti diritti di utilizzazione economica sia per i diritti personali dagli stessi esercitati ai sensi dell’art. 23 l.a., anche se – come si vedrà – il tema del riconoscimento della paternità delle opere fotografiche non è risultato affatto controverso in causa. 3.2. Quanto al difetto di legittimazione passiva eccepito dalla terza chiamata, è sufficiente rilevare che Remigio risulta pacificamente essere l’acquirente dei diritti di utilizzazione delle foto commissionate ad Escalar nel 2004 (v. doc. 4 attori). Le altri parti le attribuiscono quindi la responsabilità dei successivi passaggi attraverso i quali si sarebbe realizzata la riproduzione abusiva delle immagini oggetto di causa. L’eccezione sollevata dalla terza chiamata è quindi priva di fondamento. 4. Passando al merito, per un definitivo chiarimento in ordine alla titolarità dei diritti di utilizzazione delle fotografie della Remigio realizzate nel 2004 da Escalar, occorre procedere alla compiuta disamina del documento 4 degli attori. È pacifico in causa che nel 2004 la cantante abbia commissionato a Escalar un servizio fotografico, al quale si riferisce la fattura del 6.5.2004 allegata sub doc. 4 attori. A norma dell’art. 88 l.a. i diritti di utilizzazione delle fotografie spettano di regola al committente, fatto comunque salvo il patto contrario. La dicitura riportata nel corpo della predetta fattura offre un riscontro univoco di una deroga pattizia. Il documento fiscale si riferisce infatti a “diritti di riproduzione immagini realizzate da Francesco Escalar per realizzazione n. 01 copertina ed interno CD anno 2004”, aggiungendo che “sono esclusi utilizzi delle immagini diversi da quelli ivi citati”. 10 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 Sentenza n. 10279/2015 pubbl. il 15/09/2015 RG n. 26792/2012 Repert. n. 8741/2015 del 15/09/2015 RG N. 26792/2012 È noto che la fattura costituisce un elemento documentale di formazione unilaterale da parte del soggetto che la emette. Nondimeno è pacifico che non vi sia stata alcuna contestazione da parte della Remigio, quantomeno fino all’instaurazione della presente controversia. E in ogni caso non è stato portato alcun elemento a supporto della tesi contraria. Il riferimento contenuto in fattura a “rulli, sviluppi, polaroid, digital art” non offre la riprova dell’avvenuta cessione dei negativi di stampa, potenzialmente rilevante ai sensi dell’art. 89 l.a., ma costituisce solo una voce di dettaglio delle spese vive da rimborsare, al pari di quelle specificamente imputate all’“assistente fotografo”. Si può quindi reputare accertato che Francesco Paolo Escalar nell’anno 2004 abbia realizzato un servizio fotografico per Carmela Remigio e che i diritti di utilizzazione economica delle relative fotografie siano stati alla stessa ceduti soltanto per la realizzazione di un CD musicale prodotto nello stesso anno. 4.1. Le immagini relative a questa cessione del 2004 non sono state allegate agli atti di causa. Gli eredi Escalar sostengono che siano le stesse presenti nel libretto allegato al CD pubblicato da Universal nel 2008. Questa circostanza di fatto è un elemento centrale della prospettazione attorea e forma oggetto di una precisa domanda di accertamento (si rinvia alle conclusioni degli attori come sopra riportate, in particolare sub n. 3). La convenuta ha contestato specificamente questa asserita coincidenza. La terza chiamata Remigio nei propri atti non ha svolto alcuna contestazione sul punto. È peraltro pacifico che i ritratti fotografici della Remigio inclusi nel libretto del CD Gioacchino Rossini – Arias siano stati realizzati da Escalar, tanto è vero che questi è esplicitamente accreditato come autore degli stessi (v. doc. 2 Universal). È quindi del tutto logico supporre che via sia l’effettiva identità tra le fotografie di Escalar inserite nel CD del 2008 e quelle scattate alla Remigio quattro anni prima, su commissione della medesima cantante. Diversamente opinando si finirebbe per legittimare la tesi, del tutto inverosimile e smentita dagli atti, dell’esistenza di due distinti servizi fotografici realizzati da Escalar per la Remigio: quello del 2004, di cui si è ampiamente detto, ed un altro non meglio identificato, che peraltro non viene mai menzionato, neanche in modo indiretto, dalla stessa Remigio. Vi è quindi riscontro della riproduzione delle immagini della Remigio realizzate da Escalar nel 2004 da parte di Universal nel libretto del CD intitolato Gioacchino Rossini – Arias, 11 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 Sentenza n. 10279/2015 pubbl. il 15/09/2015 RG n. 26792/2012 Repert. n. 8741/2015 del 15/09/2015 RG N. 26792/2012 effettuata in modo abusivo poiché la stessa Remigio ne deteneva i relativi diritti soltanto per una precedente e diversa produzione musicale del 2004. 4.2. Universal da ultimo contesta la qualificazione giuridica delle predette fotografie, ritenendole cioè fotografie semplici, con tutte le correlate conseguenze giuridiche. Il Tribunale sul punto ritiene che la visione delle foto in questione permetta di cogliere la presenza di un personale apporto creativo dell’autore, che costituisce un quid pluris rispetto alla mera riproduzione del dato di realtà. Le tre raffigurazioni del volto della cantante, oltre ad essere connotate da indubbia accuratezza tecnica, sono arricchite infatti da una spiccata caratterizzazione espressiva, nitidamente percepibile anche grazie all’impostazione complessiva di ciascun ritratto fotografico, che costituisce un’originale combinazione di prospettive, proporzioni, colori, distanze, luci e ombre. Ogni ritratto contribuisce a far emergere sfumature emotive diverse: nella foto di copertina si dà preminenza ad elementi di fermezza e decisione e quindi di affermazione della personalità, mentre nelle immagini prevalgono atmosfere sognanti, di vaga malinconia e matura riflessione. La conclusione è pertanto nel senso che si tratti di foto artistiche. 4.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si devono ritenere accertate tutte le circostanze di fatto sopra illustrate e, conseguentemente, la violazione da parte di Universal e della Remigio dei diritti di utilizzazione delle fotografie artistiche che ritraggono la stessa Remigio, realizzate da Escalar nel 2004. È incontestato che Universal abbia sospeso la distribuzione del CD in seguito all’introduzione del presente giudizio. Gli attori non hanno comunque svolto domanda per la pronuncia di un’inibitoria. Ai fini della quantificazione del danno valgono le considerazioni che seguono. Un primo dato di riferimento è rappresentato dal corrispettivo riconosciuto dalla Remigio a Photoservice 2000 per la realizzazione nel 2004 del servizio fotografico che comprende anche le fotografie oggetto di causa. Il prezzo pagato è infatti riferibile ad un uso sostanzialmente identico, trattandosi della pubblicazione delle immagini in un (solo) CD. Al netto di spese ed oneri fiscali, sono stati corrisposti 6.000 Euro. Occorre peraltro precisare che il servizio verosimilmente includeva più di tre fotografie, poiché normalmente viene realizzato un c.d. 12 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 Sentenza n. 10279/2015 pubbl. il 15/09/2015 RG n. 26792/2012 Repert. n. 8741/2015 del 15/09/2015 RG N. 26792/2012 book, all’interno del quale vi è un adeguato margine di scelta tra una più o meno ampia rosa di immagini. Altro dato di cui tenere conto è il riepilogo dei risultati di vendita del CD Gioacchino Rossini – Arias. Universal ha fornito sul punto riscontri dettagliati sui quali non vi sono state contestazioni di sorta. Sono state stampate e distribuite 1.488 copie, di cui 1.000 consegnate direttamente alla Image’s, 302 rese e solo 186 commercializzate. La diffusione è stata quindi molto contenuta, con conseguente limitazione del pregiudizio economico sofferto dagli eredi Escalar. Occorre peraltro sottolineare che nei credits del CD vi è l’espresso riconoscimento della paternità delle opere fotografiche, indicandosi appunto Escalar come autore delle fotografie della Remigio inserite in copertina e all’interno del libretto. Tenuto conto di tutte le circostanze concrete del caso – il valore del corrispettivo per un’operazione del tutto analoga espressamente concordato tra parti, la modesta importanza dell’operazione discografica oggetto di causa, il numero limitato di fotografie utilizzate, il riconoscimento della paternità delle opere fotografiche – è possibile procedere ad una liquidazione in via equitativa nella misura di complessivi Euro 5.000,00, importo già attualizzato e comprensivo di rivalutazione, al quale dovranno essere aggiunti gli interessi in misura legale decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo. 5. La domanda di manleva svolta da Universal è fondata. Gli accordi siglati con la Image’s sono del tutto chiari: tale società si era impegnata a tenere indenne Universal da tutte le conseguenze economiche di eventuali contestazioni di terzi in ordine ai diritti di utilizzazione delle immagini fornite dalla stessa Image’s per la realizzazione del CD del 2008, tra le quali vi erano anche le tre fotografie di Escalar riprodotte senza autorizzazione (v. doc. 1 Universal, sub art. 2.1, lettera g)). Sulla scorta di quanto osservato sopra, la terza chiamata è in ultima istanza il soggetto responsabile anche nei confronti di Universal. La cantante era infatti l’unica avente causa di Photoservice 2000 in relazione alle immagini commissionate nel 2004 ad Escalar, e quindi solo la stessa Remigio può avere consentito i passaggi successivi, in particolare quello alla Image’s che ha poi, a sua volta, ceduto ad Universal diritti di riproduzione in realtà inesistenti. 13 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 Sentenza n. 10279/2015 pubbl. il 15/09/2015 RG n. 26792/2012 Repert. n. 8741/2015 del 15/09/2015 RG N. 26792/2012 Pertanto Universal ha diritto ad essere tenuta indenne da Remigio da tutte le conseguenze economiche derivanti a suo carico dalla presente pronuncia. 6. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza. Lightshape è soccombente sotto il profilo della legittimazione. Nondimeno le domande ad essa riferibili sono interamente accolte in quanto proposte anche dagli eredi Escalar che sono infatti pienamente vittoriosi. In aderenza a tali considerazioni e tenuto conto dei limiti entro cui è accolta la domanda di risarcimento del danno, il Collegio dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra Lightshape e le altre parti del giudizio e al contempo condanna Universal e Remigio, in solido tra loro, al pagamento in favore degli eredi Escalar della somma complessiva di Euro 4.400,00, di cui Euro 950,00 per spese, Euro 3.000,00 per compenso delle prestazioni professionali forensi ed Euro 450,00 per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti. Quanto al rapporto processuale tra Universal e Remigio, la chiamata in causa di quest’ultima era sostanzialmente indefettibile, visto il contenuto degli accordi in precedenza sottoscritti tra le parti il 19.2.2007 (v. doc. 1 convenuto), seppure per il tramite della società Images’s che all’epoca aveva dichiarato di detenere tutti i diritti sulle immagini poi effettivamente impiegate nel CD Gioacchino Rossini – Arias. Remigio ha però svolto difese unitarie, cioè idonee a coprire sia i profili di merito sia il tema specifico della chiamata in garanzia. È pertanto logico e opportuno disporre l’integrale compensazione delle spese di lite anche tra Universal e Remigio. PQM Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa: 1. dichiara l’estinzione del processo limitatamente al rapporto processuale tra Universal Music Italia s.r.l. e Image’s s.r.l.; 2. dichiara inammissibili le domande svolte da Lightshape s.r.l.; 3. accerta e dichiara che: - Francesco Paolo Escalar nell’anno 2004 ha realizzato un servizio fotografico per Carmela Remigio e che i diritti di utilizzazione economica delle relative fotografie sono stati alla stessa ceduti soltanto per la realizzazione di un CD musicale prodotto nello stesso anno; 14 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 Sentenza n. 10279/2015 pubbl. il 15/09/2015 RG n. 26792/2012 Repert. n. 8741/2015 del 15/09/2015 RG N. 26792/2012 - Universal Music Italia s.r.l. ha pubblicato nell’anno 2008 il CD musicale intitolato Gioacchino Rossini – Arias – Carmela Remigio – Leone Magiera riproducendo senza autorizzazione sulla copertina e nel libretto alcune fotografie scattate da Francesco Paolo Escalar in occasione del sopraindicato servizio fotografico realizzato per Carmela Remigio nell’anno 2004; - le predette fotografie di Francesco Paolo Escalar pubblicate nell’anno 2008 sulla copertina e nel libretto del CD musicale intitolato Gioacchino Rossini – Arias – Carmela Remigio – Leone Magiera sono immagini artistiche; 4. condanna Universal Music Italia s.r.l. e Carmela Remigio al pagamento, in solido tra loro, a titolo di risarcimento danni in favore di Luigia Greco, Giorgio Escalar e Riccardo Escalar dell’importo omnicomprensivo e già rivalutato di Euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al pagamento effettivo; 5. accoglie la domanda di manleva svolta da Universal Music Italia s.r.l. nei confronti di Carmela Remigio e per l’effetto condanna Carmela Remigio a rifondere a Universal Music Italia s.r.l. gli importi versati dalla stessa società agli attori sulla base e nei limiti di quanto statuito dalla presente sentenza; 6. compensa interamente le spese di lite tra Lightshape s.r.l., Universal Music Italia s.r.l. e Carmela Remigio; 7. condanna Universal Music Italia s.r.l. e Carmela Remigio, in solido tra loro, al pagamento dell’importo di Euro 4.400,00, di cui Euro 950,00 per spese, Euro 3.000,00 per compenso delle prestazioni professionali forensi ed Euro 450,00 per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e CP se e per quanto dovuti, in favore di Luigia Greco, Giorgio Escalar e Riccardo Escalar. Così deciso in Milano il 2 luglio 2015. Il Presidente (dott.ssa Marina Tavassi) Il Giudice estensore (dott. Pierluigi Perrotti) 15 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 Sentenza n. 10279/2015 pubbl. il 15/09/2015 RG n. 26792/2012 Repert. n. 8741/2015 del 15/09/2015