39 °A La voce dell’Associazione Amministratori Condominiali Immobiliari - Milano NN O l’amministratore informazioni pratiche per condomini e inquilini Spediz. abbonamento postale70% - Milano Arco della Pace - Milano ANACI Anno XXXIX - n. 1 - Gennaio 2014 - 5 Euro I NOSTRI SERVIZI Antincendio e Sicurezza Pompe Sommerse Acqua Potabile Riscaldamento Condizionamento Progettazione Geotermico Solare Pompe di Calore Sommario www.facebook.com/anacimilano l’amministratore anno xxxix n. 1 - gennaio 2014 Notiziario mensile Anaci Milano a diffusione nazionale Viale Sabotino, 22 20135 Milano Tel. 02/58.32.21.22 Fax 02/58.32.21.00 Posta elettronica: [email protected] Sito internet: www.anacimilano.it Direttore Responsabile Dario Guazzoni Comitato di redazione Eugenio Antonio Correale Marina Figini Cristoforo Moretti Pubblicità e abbonamenti Anaci Milano Viale Sabotino, 22 20135 Milano Tel. 02/58.32.21.22 Fax 02/58.32.21.00 Stampa Grafiche Casali 20089 Quinto dè Stampi di Rozzano (Milano) Viale Isonzo 40/1/2 Tel. 02/8240480 Autorizzazione Tribunale di Milano 376 del 22/12/75 Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana Copyright - Nessuna parte del contenuto di questa rivista può essere pubblicata senza autorizzazione scritta dell’editore L’AMMINISTRATORE - ANNO 39° FONDATO NEL 1975 di novità in novità dario guazzonipag.5 la responsabilità penale per la custodia dei minorenni in condominio giulio benedettipag.8 legittimazione passiva dell’amministratore o litisconsorzio necessario dei singoli condomini? antonio scarpapag.13 carlo cudega e toni tegula pinuccio del menicopag.18 112 – il numero unico di emergenza (nue) è già attivo maria alessandra tomasipag.20 sentenze pag.25 eugenio antonio correale pericoli condominiali cristoforo morettipag.28 l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici antonio de marcopag.30 otto centimetri, otto anni: una storia da non dimenticare cristoforo morettipag.46 infortunio in itinere vincenzo di domenicopag.49 legge di stabilità per il 2014: le novità in materia fiscale carmen roverepag.53 le nostre tabelle l’amministratore pag.57 3 Editoriale DI NOVITÀ IN NOVITÀ È proprio vero che le novità non finiscono mai, e poi mai! Stavamo tutti noi amministratori professionisti assimilando la nuova normativa sul condominio imperante da mezzo anno (18 giugno) ed ecco che cominciano ad arrivare probabilità di modifiche; modifiche, interpretazioni, le più svariate. Ormai la certezza del diritto in Italia pare essere un miraggio: non per essere laudatores temporis acti, ma già mezzo secolo or sono il grande Leo Longanesi aveva denominato la nostra Italia “la patria del distorto”. Figuriamoci mezzo secolo or sono con quegli uomini di Governo che noi anziani nostalgicamente ricordiamo, al confronto dei quali la”nouvelle vague” oggi imperante avrebbe avuto molto, anzi moltissimo da imparare: non solo quanto alla capacità di legiferare, ma, e forse soprattutto, in fatto di dirittura morale. Ma torniamo alla nostra quotidianeità cioè alla nostra professione. Splendida la normativa, nel suo articolo, che mette uno stop (e ci auguriamo che possa esservi da parte dei condomini una coscienza nel bloccare l’esercizio della professione di amministratore da parte di tutti coloro che non presentano riconosciute qualifiche). Tale normativa dovrebbe (ce lo auguriamo) consentire una certa selezione di coloro che amministrano. Ricordiamo (ed i nostri clienti lo sanno) che il volume di affari - chiamiamolo così - di un condominio medio, venticinque/trenta condomini con stabile dotato di portineria e riscaldamento centralizzato, gira oggi, nel corso dell’anno una cifra assai vicina ai centomila euro; duecento milioni della vecchia, rimpianta da tutti, vecchia lira! L’aggiornamento, cioè i corsi che ANACI sede di Milano tiene da quarantatrè anni costituiranno il punto di aggiornamento previsto dalla legge con il rilascio dei crediti formativi. Ma andiamo ben oltre. Il 1135 quarto comma, costituzione di un fondo per le spese straordinarie pari all’ammontare delle stesse al momento della delibera, ha subito un intelligente saggio ridimensionamento. Si prendano le spese per il rifacimento di facciate (centinaia di migliaia di euro) che in un momento di grossa crisi economica non sarebbero più state deliberate, stante la costituzione del fondo al momento della delibera. Ebbene, il “decreto destinazione Italia” è intervenuto dicendo che, poiché spesso tali lavori straordinari vengono pagati dilazionati, anzi spesso dilazionatissimi, il fondo dovrà essere costituito proporzionalmente ai pagamenti! Non ci voleva certo il legislatore per affermare quello che da sempre siamo usi fare: che cioè si chiedono le rate anticipate!; onde essere in grado l’amministratore 5 Editoriale di rispettare i tempi concordati con l’esecutore dei lavori. Ed ancora è stato precisato che, nel famoso modulo dell’anagrafe condominiale, i condomini non dovranno dire nulla, in quanto, incomberà all’amministratore controllare che tutte le normative di sicurezza in condominio siano rispettate per le parti comuni. Circa la inosservanza del regolamento di condominio, che il vecchio codice del 1942 sanzionava con cento lire, e che la nuova normativa all’art. 70 delle disposizioni di attuazione ha elevato ad una cifra da 200 euro ad euro 800 in caso di recidiva, è stato sancito che la delibera debba essere assunta con la maggioranza del terzo comma dell’art. 1136; maggioranza senza dubbio di buon senso che eviterà contenziosi inutili. Venendo sempre alle novità, il Comune di Milano sta studiando l’attuazione del nuovo regolamento edilizio che gli architetti – breve breve – hanno definito “esondante, pletorico, e bulimico di norme, oltre ad occuparsi di questioni che non sono di sua competenza”. Ed uno dei punti che ci toccherà molto, molto da vicino è il punto in cui è detto “il Comune di Milano riconosce il diritto dei bambini al gioco nei cortili; così come nei giardini e nelle aree scoperte delle abitazioni private deve essere favorito”. E chi, diciamo noi, controllerà il gioco dei bambini che potranno divertirsi con il pallone, con le racchette da tennis, mirando i vetri del piano rialzato, creando a detto piano molestia e rumorosità? E se, disgraziatamente, un bambino si facesse male, una responsabilità oggettiva dell’amministratore per mancanza di custodia e sorveglianza potrà essere invocata dal magistrato. 6 Saggia senz’altro la normativa di creare scivolo per i disabili all’ingresso negozi ed all’ingresso dell’immobile. Ma questi scivoli dovranno essere fissi o mobili? Quale profondità dovranno avere? Ed in quei marciapiedi stretti, e talvolta sconnessi, sui quali parcheggiano moto e talvolta auto come si riuscirà a realizzare lo scivolo? A meno che lo scivolo sia smontabile in dotazione ad ogni negozio e ad ogni ingresso d’immobile e messo in opera solo in caso di uso. La verifica statica degli immobili che hanno più di cinquant’anni costituisce la chicca del nuovo regolamento. Dove mai si troveranno per le case del dopoguerra, il calcolo dei cementi armati, che archivi di Comune e Regione nel corso del mutamento di sede avranno senz’altro distrutto? Se le case in cui viviamo, e Milano, la nostra città, sono ben costruite ed anche le recenti scosse di terremoto, sebbene non violente, ne hanno dato prova convincente a che pro tale verifica statica? Tale verifica è stata stimata in circa diecimila euro per fabbricato. Sinceramente in un momento in cui molte realtà condominiali soffrono, talvolta anche in maniera pesante nell’incasso delle quote, questi nuovi oneri potrebbero creare crisi economiche nella cassa condominiale di non poco conto. E per questo inizio d’anno, il trentanovesimo anno di vita della nostra Rivista L’Amministratore, le novità non mancheranno certo per tenere viva la nostra mente. Buon anno a tutti. l’amministratore Dario Guazzoni Anaci: Consiglio Provinciale di Milano Presidente: Caruso Leonardo Vice Presidente Vicario: Cerrini Carlo Vice Presidente: Moritz Carlo Segretario: Frisenna Paolo Tesoriere: Donzelli Luigi CONSULENZE IN SEDE legali: lunedì 14,30 - 16,00 Avv. Luca Saccomani solo su appuntamento mercoledì 14,30 - 16,00 Avv. Marina Figini solo su appuntamento venerdì 17,00 - 18,30 Avv. Eugenio Antonio Correale Avv. Ermes Gallone Consiglieri Provinciali Appezzato Juri Balsamo Angelo Bandiera Francesco Bandiera Umberto Bianchini Massimiliano Buonavitacola Giorgio Calvio Gianfranco Caruso Giuseppe De’ Angelis Zucca Anna Didoni Fabio Donzelli Luigi Falduto Laura Grillo Carmelo Organigramma Nazionale Presidente: Pietro Membri (Milano) Segretario: Andrea Finizio (Roma) Tesoriere: Giuseppe Merello (Genova) Organigramma Regione Lombardia Presidente: Claudio Bianchini (MI) Vice Presidente: Agostino Lombardi (VA) Segretario: Monica Rusconi (SO) Tesoriere: Francesca Salvetti (BS) ANACI Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari Guazzoni Dario La Rosa Angelo Lionetti Giuseppe Pasi Mauro Pasi Paolo Pozzi Fabrizio Ronchi Silvia Sandrini Fabio Sozzi Alfredo Vanzini Maurizio Zappella Luca Zoccoli Bruno del lavoro: venerdì 17,00 - 18,30 Dott. Vincenzo Di Domenico fiscale: lunedì 14,30 - 16,00 Dott. Carmen Rovere solo su appuntamento giovedì 14,00 - 16,00 Dott. Luigi Donzelli Per appuntamenti in sede prenotarsi al numero telefonico 02 58322122 La rivista della Sezione Provinciale di Milano della Anaci (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) 11 NUMERI 50 EURO Per l’abbonamento telefonare a: ANACI MILANO 02 58322122 - R.A. oppure faxare allo 02 58322100 o inviare una mail a: [email protected] Osservatorio del diritto LA RESPONSABILITÀ PENALE PER LA CUSTODIA DEI MINORENNI IN CONDOMINIO Sentenza C. Cass. 5060/2013 Giulio Benedetti - Il profilo civilistico di responsabilità da insidia. Il fondamento della responsabilità extracontrattuale è quello dell’articolo 2043 del codice civile il quale, in ossequio ad una tradizione giuridica trimillenaria, stabilisce la responsabilità civilistica e l’obbligo di risarcire il danno per colui che ha cagionato con dolo o colpa ad altri un danno ingiusto. Tale regime, sia pur rispondente ad un alto principio di civiltà ovvero quello della responsabilità individuale, espone il danneggiato ad una serie di oneri probatori spesso di difficile attuazione: vale a dire che, al fine di vedersi riconoscere il diritto al risarcimento del danno, deve provare: * il danno; * il nesso di causalità tra il danno e l’operato dell’agente; * l’ingiustizia del danno; * la sussistenza dell’elemento soggettivo doloso o colposo nella condotta dell’agente. La dottrina afferma che il legislatore, nelle ipotesi di responsabilità aggravata, per avvantaggiare la persona danneggiata, 8 disciplina in maniera diversa La giurisprudenza ha così e più grave per i soggetti che ridotto il margine della prova creano dei rischi, la problema- liberatoria per il danneggiante tica inerente l’individuazione al punto di consentire l’afferdel responsabile del danno. Nel mazione per cui vige un regime caso di danno di cose in custo- di responsabilità oggettiva; a dia, particolarmente ricorrente tal riguardo è sufficiente esanei casi giurisprudenziali avve- minare le seguenti massime. nuti all’interno del condomi- - 1) “La responsabilità da nio, l’articolo 2051 del codice cose in custodia ex art. 2051 civile stabilisce che ciascuno è c.c. sussiste quando ricorresponsabile del danno cagio- rano due presupposti: un’altenato dalle cose che ha in custo- razione della cosa che, per le dia, salvo che provi il caso sue intrinseche caratteristiche fortuito. In tali casi il legisla- determina la configurazione tore presume che se fossero nel caso concreto della cosidstate adottate tutte le precau- detta insidia o trabocchetto e zioni, previste in particolare l’imprevedibilità e l’invisibidalla normativa specialistica lità di tale alterazione per il di sicurezza nei luoghi di vita soggetto che, in conseguenza e di lavoro, idonee ad evitare di questa situazione di periil danno, quest’ultimo non si colo, subisce un danno. (Nel sarebbe verificato. Pertanto è caso trattato la S.C. ha conferritenuto responsabile chi aveva mato la decisione di merito che in custodia la cosa che ha pro- aveva rigettato la domanda di vocato il danno, a meno che risarcimento dei danni ripornon venga provato il fatto di tati da un’inquilina di un ediun terzo o uno specifico evento ficio a seguito di una caduta imprevedibile e inevitabile, causata da acqua piovana infilestraneo alla cosa o al custode tratasi dalla finestra, ritenendo (Vedasi Manuale di diritto pri- prevedibile l’evento, in quanto vato, Andrea Torrente e Piero lo stesso si era verificato in un Schlesinger, Milano, Giuffrè condominio e aveva coinvolto Editore, pagine 670 - 671). un’inquilina ivi abitante da l’amministratore Osservatorio del diritto anni e, quindi, a conoscenza di tutte le caratteristiche dell’immobile). (C. Cass. civ, Sez. 3, Sent. n. 11592 del 13.5.2010, Rv. 613371) «. - 2) «Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie, affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in base all’art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (nella specie, infiltrazioni d’acqua provenienti dal muro di contenimento di proprietà condominiale), ancorché tali danni siano imputabili a difetti costruttivi dello stabile.” (C.Cass. Civ., Sez. 2, Sent. n. 15291 del 12.7.2011, Rv. 618637)» - 3) «In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all’art. 2051 c.c. individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo. Pertanto non rileva in sé la violazione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Ne consegue che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se è ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito che Accademia di Brera - Corridoio al primo piano l’amministratore interrompe il nesso eziologico, salva l’azione di rivalsa del danneggiante-custode nei confronti dello stesso costruttore. (Nel caso trattato la Suprema Corte, pur ribadendo il suddetto principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata esclusa la responsabilità del condominio custode per i danni assunti come arrecati dal cattivo funzionamento della rete fognaria condominiale, essendo rimasto accertato che lo stesso aveva dimostrato che l’evento dannoso si era verificato, in via esclusiva, per un vizio intrinseco della cosa, addebitabile unicamente alla società costruttrice che, nel caso specifico, si identificava con la stessa parte attrice quale proprietaria di alcuni immobili siti nel condominio convenuto in giudizio, da ritenersi, perciò, essa stessa responsabile nei confronti del condominio medesimo.). (C.Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 26051 del 30.10.2008, Rv. 605339).» - La ricostruzione penale dell’obbligo di garanzia dell’amministratore del condominio per gli infortuni. Il fondamento dottrinario che attesta il dovere del datore di lavoro di tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore si trova in due articoli del codice civile e rispettivamente: - l’art. 2086 (direzione e gerarchia nelle imprese) per cui: “L’imprenditore è il capo 9 Osservatorio del diritto dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori”. - l’art. 2087 (tutela delle condizioni di lavoro) per cui: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.” Pertanto che il legislatore ritiene che all’interno dell’impresa esista un rapporto corrispettivo per il quale se il datore di lavoro può ordinare l’esecuzione di prestazioni lavorative ai propri dipendenti, nell’ambito delle mansioni previste dal contratto, d’altra parte deve tutelare la loro sicurezza e salute secondo la migliore tecnica ed esperienza vigenti e validate dal modo tecnico e scientifico. Questo è il fondamento giuridico della costruzione dottrinaria la quale individua nel datore di lavoro la titolarità di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori dipendenti, che costituisca tre le due parti una posizione sinallagmatica di sicurezza, ovvero una relazione corrispettiva tra l’ordine gerarchico impartito dall’imprenditore e la sicurezza del dipendente, la quale è stata riconosciuta dalla giurisprudenza quale suo addebito fondamentale di responsabilità in caso di infortunio del dipendente. 10 A tal proposito si afferma: - “Gli articoli 2086 e 2104 del codice civile che prevedono il potere gerarchico del datore di lavoro sul lavoratore devono essere interpretati alla luce del generale principio secondo cui ciascuna parte contrattuale può pretendere e deve fornire soltanto le prestazioni previste nel contratto. Ne consegue che, da un lato, i superiori gerarchici non possono richiedere prestazioni che siano chiaramente escluse dal contratto medesimo e che, dall’altro, il lavoratore, che non voglia attendere l’esito del giudizio in sede sindacale o giudiziaria, ha diritto di rifiutare prestazioni di tale tipo, correndo il rischio, conseguente a tale comportamento, di essere successivamente ritenuto responsabile di inadempimento qualora venga eventualmente accertata la legittimità dell’ordine disatteso. (C.Cass. Civ, sez. l, sent. n. 5463 del 8/6/1999) »; La responsabilità penale dell’amministratore condominiale per gli infortuni incorsi ai lavoratori dipendenti è stata stabilita dalle seguenti pronunce giurisprudenziali: -1) “La responsabilità penale dell’amministratore di condominio va considerata e risolta nell’ambito del capoverso dell’art. 40 c.p. che stabilisce che “non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire equivale a cagionarlo”. Per rispondere del mancato l’amministratore impedimento di un evento è, cioè, necessario, in forza di tale norma, l’esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo; detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto e quindi anche dal diritto privato e, specificamente, da una convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata come è dal rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente fra il condominio e l’amministratore.” (C.Cass., Sez. 3, sent. n. 332 del 11.5.1967, ud. 24.2.1967-C.Cass., Sez. 3, sent. N. 4676 del 14.3.1975, dep. il 14.4.1976). -2) “L’amministratore di uno stabile, sia che operi per conto di un solo proprietario (persona fisica o giuridica), sia che agisca per conto di un condominio ha la titolarità dei poteri attinenti alla conservazione e alla gestione delle cose e dei servizi comuni fra i quali rientra anche quello di attivarsi per l’eliminazione di situazioni che possono potenzialmente causare la violazione del principio del “neminem laedere” e di provvedere o, quantomeno, riferirne al proprietario; l’identificazione dei singoli obblighi in concreto incombenti sull’amministratore deve essere effettuata, sulla base delle norme legislative, statutarie o regolamentari, nelle singole fattispecie. (vedasi C.Cass., sez. 4, sent. n. 6757 del 6.5.1983, dep. Il 14.7.1983). -3) “La responsabilità penale Osservatorio del diritto dell’amministratore di condominio va ricondotta nell’ambito della disposizione (art. 40, secondo comma, c.p.) per la quale “non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire equivale a cagionarlo”. Per rispondere del mancato impedimento di un evento è, cioè, necessario, in forza di tale norma, l’esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo; detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto e quindi anche dal diritto privato e, specificamente, da una convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata come è dal rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente fra il condominio e l’amministratore.” (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto configurabile a carico dell’amministratore di condominio un obbligo di garanzia in relazione alla conservazione delle parti comuni, in una fattispecie di incendio riconducibile ad un difetto di installazione di una canna fumaria di proprietà di un terzo estraneo al condominio che attraversava le parti comuni dell’edificio”. (C.Cass., Sez. 4, sent. n. 39959 del 23.9.2009, dep. Il 13.10.2009). - La responsabilità penale per la custodia dei soggetti minorenni:la sentenza C. Cass. n. 50606/2013. Recentemente la Corte di Cassazione ha trattato il tema della responsabilità penale della custodia dei minorenni (Cass. Pen., Sez. 4, sent. n. 50606 del 5.4.2013, dep. il 16.12.2013): il caso trattato riguardava l’accusa di lesioni personali colpose rivolta ai genitori di un minorenne che aveva cagionato ustioni di terzo grado ad altro minorenne. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dei genitori con le seguenti argomentazioni. “Fatta questa premessa sui limiti del controllo della motivazione da parte del giudice di legittimità, si deve rilevare che la sentenza impugnata, con motivazione congrua ed articolata, aderente alle risultanze istruttorie, ha condivisibilmente evidenziato come la…. fosse titolare di una posizione di garanzia non solo come genitrice nei confronti del figlio ma anche nei confronti del piccolo…. in quanto le era stato affidato, sia pure tacitamente, dal padre, che lo aveva lasciato giocare nel cortile di pertinenza dell’abitazione dell’imputata, e, quindi, non avendo colei espresso alcun dissenso a tale iniziativa, aveva assunto il compito di controllare il minore, affidato alla sua vigilanza. Tale posizione imponeva alla…. Il dovere di esercitare un controllo sui minori nella duplice veste di genitrice di uno di essi e di persona responsabile degli altri bambini che si intrattenevano con il figlio negli spazi esterni della sua abitazione. Tale doveroso controllo non è stato adeguatamente svolto se i l’amministratore bambini sono riusciti ad acquisire la disponibilità di un accendino col quale hanno dato fuoco alla spugna che ha attinto il piccolo…. La…… avrebbe dovuto impedire l’uso di oggetti incendiari sia che fossero stati prelevati dal figlio all’interno della sua abitazione, sia che provenissero dall’esterno. Quanto alla fonte dell’obbligo di vigilanza e di controllo, la giurisprudenza ha elaborato varie forme di obbligazione, sia su base consensuale, sia derivanti da una iniziativa unilaterale. Quanto alla prima fonte, essa è data non solo dai contratti tipici ma anche da tutti gli atti negoziali atipici, nei quali l’assunzione del ruolo di garante si fonda su base consensuale. Ne discende la possibilità di individuare la fonte legale dell’obbligo di garanzia in molte situazioni della vita ordinaria, un consolidato indirizzo giurisprudenziale civilistico ha individuato obbligazioni di natura contrattuale, non fondate sul contratto, bensì sul “contatto sociale” fonte di un’obbligazione di garanzia. Secondo tale indirizzo, le obbligazioni possono sorgere da rapporti contrattuali di fatto, in quei casi in cui taluni soggetti entrano tra loro in contatto. Benchè questo contatto non riproduca le note ipotesi negoziali, pur tuttavia ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a 11 Osservatorio del diritto pericolo in occasione del contatto stesso. In questi casi non può esservi (solo) responsabilità aquiliana, ma si rinviene una responsabilità di tipo contrattuale, per non avere il soggetto fatto ciò a cui era tenuto in forza di un precedente vincolo. Siffatta fonte della posizione di garanzia è stata individuata con riguardo a tutte quelle professioni che abbiano ad oggetto beni costituzionalmente protetti, come avviene per la professione medica che incide sul bene della salute, tutelato dall’art. 32 Cost.. rispetto all’operatore professionale la coscienza sociale, prima ancora dell’ordinamento giuridico, non si limita a chiedere un non facere e cioè il puro rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua professionalità, ma giustamente quel facere nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l’attività in ogni momento. Altra fonte dell’obbligo di garanzia è quello dell’assunzione volontaria ed unilaterale dei compiti dei tutela, al di fuori di un preesistente obbligo giuridico, fondato sul presupposto dell’assunzione di fatto dell’onere della presa in carico di un bene che ne accresce le possibilità di salvezza. Tale ambito ricorre in presenza di un’iniziativa spontanea nell’assunzione dei compiti di tutela, come nei casi dei vicini di casa che, in assenza Contabilizzazione del calore Affidati a Brunata! dei genitori, si prendono cura del bambino; dei volontari di pronto soccorso che, avvertiti, soccorrono il ferito in stato d’incoscienza; si tratta di un’obbligazione giuridica connessa all’assunzione unilaterale del ruolo di garante (Cass. Sez. IV 22.5.2007, Sez. Un. N. 9346 del 27.6.2002, Rv. 555386).” Alla luce di tali principi devono prestare particolare attenzione gli amministratori di condominio che autorizzano l’uso, da parte di minorenni non adeguatamente sorvegliati da adulti, delle palestre condominiali : in tali casi infatti sorge per i primi l’obbligo di contatto fonte di potenziali e gravi conseguenze penali e civili. Prodotti e servizi per la contabilizzazione: Brunata pensa a tutto! Forte di un’esperienza di quasi un secolo, Brunata offre il mix di tecnologia e servizi più avanzato per la contabilizzazione del calore. • Il ripartitore Futura Heat+ è dotato di una batteria che dura 10 anni. Una volta esaurita è possibile sostituirla per altri dieci anni di funzionamento senza cambiare il misuratore. • La sensibilità di un decimo di grado (0,1°) rende il ripartitore Brunata il più preciso al mondo. • Una funzione brevettata consente di registrare solo il consumo effettivo, escludendo gli apporti di calore da fonti esterne. Installazione di ripartitori e valvole, telelettura, contabilizzazione, assistenza, monitoraggio web: Brunata, soluzione chiavi in mano. 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L’argomentare del Colledalla Seconda sezione con or- gio segue il seguente schema: dinanza interlocutoria n. 22825 a)l’art. 102 c.p.c. non specifica quando si sia in predel 2012, hanno affrontato la senza di un rapporto unico questione della necessità del con pluralità di parti, tale litisconsorzio di tutti i comproda imporre la presenza di prietari con riguardo a controtutte nel giudizio che lo versia tra due singoli condomicoinvolga, rimettendone ni, volta all’accertamento della l’individuazione al diritto natura condominiale di un’area sostanziale, nonché all’eadiacente ad un box auto ed laborazione del concetto di alla rimozione dei manufatti “sentenza inutiliter data”, ivi realizzati dal convenuto, il ovvero di pronuncia resa quale aveva, tuttavia, eccepito in assenza di soggetti indi essere titolare dello spazio dispensabilmente coinvolti conteso in forza di precedente dagli effetti di quella, alla assegnazione, senza formulaluce del petitum dell’aziore al riguardo un’apposita done proposta; manda riconvenzionale. La sentenza n. 25454 del 2013, b)nella specie, si tratta di domanda relativa all’accerpronunciata dalle Sezioni unitamento di un diritto reate della S.C., esamina il caso le e conseguente richiesta soltanto con riferimento all’indi condanna proposta nei tegrità del contraddittorio, in confronti di un solo conquanto, finendo col negare che, venuto, pur non essendo in una siffatta lite, debbano esquesto il titolare esclusivo sere evocati in giudizio tutti i della situazione giuridica condomini, si reputa esonerata controversa; dall’affrontare l’ulteriore questione legata alla legittimazio- c)avendo però l’attore la preminente finalità di eline passiva dell’amministratore minare il titolo di legittidi condominio, vista come almazione fondante le preternativa a quella semmai iml’amministratore giudizievoli pretese petitorie del convenuto, il primo non ha interesse a far accertare altresì la comproprietà dei condomini non presenti in giudizio, né la partecipazione dei pretermessi può giovare al convenuto, il quale ambisce al solo rigetto della domanda attorea e quindi a conservare la propria disponibilità della res; d)la decisione resa tra queste due sole parti non risulterebbe pertanto mai inutile, né se favorevole all’attore né se favorevole al solitario convenuto e)il pregiudizio che una simile sentenza potrebbe arrecare ai condomini non evocati in giudizio sarebbe, piuttosto, di mero fatto; f) non avrebbe rilievo opporre che, pur dopo il rigetto dell’azione spiegata dal singolo condomino, e dunque accertata la proprietà esclusiva dell’area in capo al singolo convenuto, un’identica domanda potrebbe essere in seguito vantaggiosamente proposta dal 13 Osservatorio del diritto condominio, in persona dell’amministratore, finendosene per giovare pure il primo soccombente; g)una più generale ricostruzione induce le Sezioni unite a concludere che le azioni a tutela della proprietà e del godimento della cosa comune, e in particolare l’azione di rivendicazione, possono essere promosse anche soltanto da uno dei comproprietari, senza che si renda necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini, essendo il diritto di ogni partecipante al condominio comprensivo della cosa comune intesa nella sua interezza. Le sollecitazioni poste dall’ordinanza n. 22825 del 12 dicembre 2012 erano forse molto più ambiziose delle risposte ottenute con la sentenza 14 n. 25454/2013 delle Sezioni Unite, la quale ha deciso nei limiti della fattispecie di causa. Il provvedimento di rimessione alle Sezioni Unite si interrogava, infatti, sul complessivo ambito di estensione della legittimazione processuale (in particolare passiva) dell’amministratore ex art 1131 (in particolare, secondo comma) c.c. con riguardo alle controversie aventi a oggetto interessi comuni ai condomini. È utile qui subito premettere che l’art. 1131 c.c. non è stato modificato (se non per il rinvio all’art. 1130 c.c.) dalla Riforma del condominio operata con la legge 11 dicembre 2012, n. 220. Quell’ordinanza interlocutoria e la stessa pronuncia qui in commento recano un panorama completo degli esistenti contrasti in ordine alle relazioni di reciproca escludenza tra rappresentanza dell’amministratore, concorrente legittima- l’amministratore zione individuale di ciascun condomino e litisconsorzio necessario di tutti i partecipanti al condominio, ogni qual volta sia in gioco la condominialità di un bene o di un servizio. Le Sezioni Unite stemperano, però, le esigenze di unitarietà e di integrità dell’accertamento processuale dell’attribuzione al condominio di una “res” nel principio di “rappresentanza reciproca” e di “legittimazione sostitutiva”, spettante a tutti i comproprietari per la tutela delle cose comuni1. La soluzione così indicata rischia, in ogni modo, di pretermettere le specificità della disciplina del condominio edilizio rispetto alla comunione ordinaria, adottando per l’uno regole proprie dell’altra, pur essendo diversamente previsto, agli effetti dell’art. 1139 c.c., nel Capo II, Titolo VII del Libro Terzo (secondo quanto, peraltro, lascerebbero comun- Osservatorio del diritto que intuire le ontologiche differenze tra le due situazioni reali): in materia di condominio vige, invero, l’art. 1131 c.c., che, a differenza dell’art. 1106 c.c., prevede istituzionalmente, tra le attribuzioni spettanti all’amministratore, il potere di rappresentare in giudizio i condomini2. Secondo la lettura tradizionale, la legittimazione passiva dell’amministratore in ordine alle liti aventi ad oggetto le azioni concernenti le parti comuni dell’edifici sopperisce all’esigenza di rendere più agevole ai terzi la chiamata in giudizio del condominio, senza la necessità di promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti di tutti i condomini: così, soltanto alla costituzione in giudizio di tutti i singoli partecipanti, deve conseguire l’estromissione dell’amministratore, per sopravvenuto difetto di legittimazione passiva; se, invece, la causa dovesse essere instaurata nei confronti, oltre che dell’amministratore, di alcuni soltanto dei condomini, la rappresen- tanza del primo resterebbe indispensabilmente limitata agli altri condomini3. Vero sembra allora che, quando si tratti di controversia concernente le cose condominiali, il litisconsorzio necessario dei condomini può (ed anzi, deve) negarsi soltanto quando sia evocato in giudizio l’amministratore, il quale è per legge legittimato a resistere per conto dei primi. Rispetto alle questioni attinenti alla condominialità, l’amministratore si atteggia come “rappresentante legale” (arg. dall’art. 65, comma 1, disp. att. c.c.), il cui “munus” è espresso da una disciplina inderogabile a tutela dei terzi, pur essendo rappresentante dei “partecipanti” e non del “condominio” in quanto distintamente tale4. Altrimenti, l’amministratore di condominio viene guardato come ufficio di diritto privato, investito altresì di una rappresentanza processuale che è rappresentanza di interessi e non di volontà, sicché la sua generale legittimazione passiva sottende una potestà assoluta di difesa “necessaria” delle parti comuni5. La decisione delle Sezioni unite n. 25454 del 2013 lascia allora aperti numerosi interrogativi. Quel che un singolo condomino si è detto possa fare nei confronti di un altro, ovvero sentir accertare la proprietà condominiale o esclusiva di un determinato bene, senza pregiudizio alcuno per i condomini non presenti in giudizio, può essere identicamente fatto da un singolo condomino, o da un terzo, nei confronti Via Pascoli - Milano l’amministratore 15 Osservatorio del diritto dell’amministratore, o altrimenti fatto da un condomino o da un terzo nei confronti di alcuni, semmai di pressoché tutti, ma non di tutti i condomini? Si otterrebbero, nell’uno caso o nell’altro, sentenze utiliter datae? Affermata la legittimazione passiva dell’amministratore pure in ordine alla domanda di accertamento della proprietà di una parte dell’edificio, si determinerebbe inevitabilmente un giudicato facente stato anche nei confronti dei singoli condomini, pure se non intervenuti nel giudizio6. Vale, piuttosto, tuttora la regola secondo cui, allorché il singolo condomino alleghi la sua proprietà esclusiva di una porzione del fabbricato, si ha per introdotta una causa che ha ad oggetto l’estensione del diritto derivante dal rispettivo acquisto, sicché, come ci spiegano ora le Sezioni unite, la relativa azione può essere portata contro altro singolo comproprietario, senza pregiudizio per gli altri condomini, ma mai può proporsi contro l’amministratore del condominio, sebbene questo sia il “rappresentante processuale necessario” di tutti proprio per la difesa della condominialità?7 Non c’è, d’altro canto, da rammaricarsi più di tanto per il permanere di questi dubbi operativi, pur all’esito dell’intervento delle Sezioni Unite, giacché è anche vero che pro- 16 prio la perplessità sia il sicuro inizio di ogni conoscenza. Nel frattempo, la Seconda Sezione Civile della Cassazione, immediatamente prima ed immediatamente dopo il pronunciamento delle Sezioni Unite qui annotato, continua a tentare di definire i contorni dei rapporti di legittimazione e rappresentanza coinvolgenti l’amministratore di condominio ed i singoli condomini. Così, Cass. 24 settembre 2013, n. 21826 ha sostenuto che esorbita dai poteri rappresentativi “ex lege” dell’amministratore la proposizione di una domanda diretta non alla difesa della proprietà comune, ma alla sua estensione mediante declaratoria di appartenenza al condominio di un’area adiacente al fabbricato condominiale, siccome acquistata per usucapione, implicando essa non solo l’accrescimento del diritto di comproprietà, ma anche la proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri ad esso correlati. Questa sentenza afferma che il sistema codicistico creato dagli artt. 1130 e 1131 c.c. separa le situazioni di carattere condominiale da quelle di carattere individuale del singolo condomino, nel senso che soltanto in ordine alle prime l’amministratore è legittimato ad esercitare le funzioni di rappresentanza, rappresentanza, peraltro, del tutto speciale, in ragione della l’amministratore determinazione legale delle relative attribuzioni. Cass. 17 dicembre 2013, n. 28141, invece, ha precisato, nella piena consapevolezza del “dictum” di Cass., sez. un., n. 25454/2013 (che si è inteso limitato alla fattispecie di controversia fra due condomini, e quindi non riferibile al caso in cui sia proposta da un condomino o da un terzo una domanda di accertamento della proprietà esclusiva di un bene condominiale, ovvero alla più ampia questione della legittimazione passiva dell’amministratore) come l’amministratore del condominio sia, appunto, legittimato passivamente in via generale, agli effetti del comma 2 dell’art. 1131 c.c., nelle liti aventi a oggetto le azioni reali relative alle parti comuni, senza che debba ritenersi necessaria la partecipazione al processo di tutti i condomini, e ciò in presenza di domanda con cui in via riconvenzionale i convenuti avevano chiesto l’accertamento della proprietà esclusiva di un sottotetto. Si è qui spiegato come la legittimazione dell’amministratore abbia portata generale, in quanto estesa a ogni interesse condominiale, essendo la “ratio” della citata norma diretta a evitare il gravoso onere a carico del terzo o del condomino, che intenda agire nei confronti del condominio, di evocare in giudizio tutti i condomini, Osservatorio del diritto facendosi ovviamente salva, per le cause aventi a oggetto materie che eccedono le attribuzioni dell’amministratore, ai sensi del terzo comma del medesimo art. 1131 c. c., l’esigenza di subordinare il potere di rappresentanza in giudizio 1 Sui limiti della cd. rappresentanza reciproca dei comproprietari , si veda, peraltro, Cass. sez. un. 4 luglio 2012, n. 11135, in Giust. Civ. Mass. 2012, 7-8, 874. passiva dell’amministratore bilanciando- agosto 2010, n. 18331, A. I. NATALI, Pola con il potere decisionale dell’assem- teri dell’amministratore: le Sez. Un. troblea, nota a Cass. sez. un. 6 agosto 2010, vano un giusto compromesso, in Nuova n. 18331, in Foro it. 2010, I, 3363; A. G. giur. civ. comm., 2011, 1, 16 ss. CIANCI, L’amministratore, in Il condo- Si vedano anche N. IZZO, Alle Sezioni minio a cura di C.M. Bianca, Torino 2009, Unite il contrasto sulla formazione e re604; A. GIUSTI, Il condominio negli edi- visione delle tabelle millesimali e sulla legittimazione passiva dell’amministratofici, in Diritto civile, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, vol. II, Tomo 2, La pro- re di condominio, in Giust. civ., I, 2009, prietà e il possesso, Milano 2009, 300; D. 874 ss..; E. PETRONE, Sulla legittimazione processuale dell’amministratore di AMADEI, Il punto su rappresentanza di enti collettivi e interruzione del processo, condominio il contrasto interpretativo con particolare riferimento all’ammini- persiste, in nota a Cass. 19 ottobre 2010, n. 21444 ed a Cass. 21 dicembre 2010, n. stratore di condominio, in Riv. trim. dir. e 25877, in Giur. it. 2012, 309. proc. civ. 1999, 1437. Per riferimenti alla nuova disciplina Per gli orientamenti in contrasto, tra le dell’amministratore condominiale, in decisioni più recenti, Cass. 9 maggio conseguenza della Riforma del condomi2013, n. 10996, in Diritto & Giustizia 2013, 10 maggio, con nota di A. PAGA- nio introdotta con la legge 11 dicembre 2012, n. 220, si vedano: A. CELESTE NINI, Ci si accorge solo in Cassazione che il contraddittorio non era completo – A. SCARPA, Riforma del condominio, Milano 2012, 97 ss.; V. COLONNA, in con tutti i litisconsorti? Meglio tardi che mai! La Cassazione annulla il processo; AA.VV., commento agli artt. 1129 e ss., Cass. 22 febbraio 2013, n. 4624, in Riv. in Commentario del Codice civile diretto giur. edil. 2013, 4, 623; Cass. 3 settem- da Gabrielli, Della Proprietà, vol. III, a bre 2012, n. 14765, in Giust. Civ. Mass. cura di Jannarelli, Macario, Torino, 2013, 2012, 9, 1084; Cass. 30 aprile 2012, n. 323 ss.; P. PETRELLI, L’amministratore 6607, in Giust. Civ. Mass. 2012, 4, 541; di condominio e le novità introdotte dalla Cass. 17 marzo 2006, n. 6056, in Giust. legge di riforma sul condominio n. 220 dell’11 dicembre 2012, in Giur. it. 2013, Civ. Mass. 2006, 3. Ancora, tra i commenti a Cass. sez. un. 6 1707 ss.; A. SCARPA, Condominio (riforma del), in Digesto disc. priv. – sez. civ., Agg., Torino, 2013, 170 ss.. 2 Cfr. Cass. 25 febbraio 1995, n. 2170, in Giust. civ. 1995, I,1475; Cass. 11 luglio 2006, n. 15684, in Giust. Civ. Mass. 2006, 7-8. 3 R. TRIOLA, Condominio e contenzioso Milano 1995, 72. 4 Cfr. per ulteriori spunti G. G. POLI, Limiti della legittimazione processuale dell’amministratore condominiale nelle cause che non potrebbe autonomamente proporre, nota a Cass. 31 gennaio 2011, n. 2179 e a Cass. sez. un. 6 agosto 2010, n. 18331, in Riv. dir. proc., 2012, 2, 504; V. CARBONE, Costituzione in giudizio dell’amministratore: competenza dell’assemblea, nota a Cass. sez. un. 6 agosto 2010, n. 18331, in Corr. giur. 2010, 9, 1137; G. VIDIRI, I poteri e la legittimazione processuale dell’amministratore di condominio: risoluzione di un contrasto e certezza del diritto, nota a Cass. sez. un. 6 agosto 2010, n. 18331, in Corr. giur. 2011, 2, 189 ss.; A. CELESTE, Le Sezioni Unite ridimensionano la legittimazione dell’amministratore all’autorizzazione a resistere (o alla ratifica) da parte dell’assemblea. 5 Cfr. F. SCARONGELLA, La legittimazione processuale passiva dell’amministratore di condominio, nota a Cass. 10 novembre 2010, n. 22886 ed a Cass. 6 agosto 2010, n. 18331, in Contratti, 2011, 6, 552; N. IZZO, L’amministratore e la difesa del condominio, in Giust. civ. 2006, I, 116; V. COLONNA, Uniti e divisi: il (particolare) rapporto tra amministratore e condomini, in Foro it., 1997, I, 149. 6 Cass. 24 luglio 2012, n. 12911, in Giust. Civ. Mass. 2012, 7-8, 953; Cass. 28 febbraio 2002, n. 12343, in Riv. giur. edil. 2003, I, 2, 702. 7 Ad es., Cass. 6 agosto 2001, n. 10828, in Giust. Civ. Mass. 2001, 1552; Cass. 19 maggio 1999, n. 4845, in Giust. Civ. Mass. 1999, 1105. Parco Solari - Gennaio 2006 l’amministratore 17 Varie ed eventuali CARLO CUDEGA E TONI TEGULA Pinuccio Del Menico Cambiano i tempi, ma le belle favole iniziano sempre allo stesso modo: “C’era una volta...” E già la fantasia immagina principesse e principi, ranocchie che si trasformano dopo un bacio, tenzoni per disputarsi i favori della bella di turno. Tutte cose da Medioevo a al massimo da Rinascimento. A Milano si direbbe: “Al temp de Carlo Cudega e Toni Tegula”. Anche questo un modo per iniziare una storia che dall’ attuale Melchiorre Gioia ci riporta all’originaria Cassina di Pomm, alla Premiata Fabbrica di Candele Bonomi e al ponticello attraversato da Renzo Tramaglino in fuga dalla città. Ma procediamo con ordine. Chi era Carlo Cudega? Certo non un personaggio esistito veramente, bensì un modo di dire per indicare tempi passati, cose completamente in disuso. Come l’impomatarsi i capelli con il grasso di maiale, la cudega appunto, per lisciarli, oppure per mantenere in ordine il codino. Pratica in uso nel 1700, ma già esecrata meno di 100 anni dopo. In quegli anni non esisteva ovviamente l’illuminazione pubblica e così i signori si facevano precedere da un servitore munito di lanterna chiamato cudega. La parola che ha dato origine a questa seconda teoria deriverebbe dal greco “odegos”, ovvero i fattorini che accompagnavano con l’ombrello in caso di pioggia. O ancora la marsina indossata dai servitori con tanto di falde che venivano chiamate “cudegh”. Tanto su Carlo Cudega, niente sul suo meno noto amico Toni Tegula, conosciuto anche come Toni Gaina, soprannome che la dice lunga sulle sue attitudini enologiche. 18 Ai tempi di Carlo Cudega, cioè nel “700, l’attuale zona Melchiorre Gioia era aperta campagna equamente distribuita lungo le due sponde della Martesana. A interromperla la Cassina di Pomm da una parte e, in seguito, la fabbrica di candele Bonomi dall’altra. Di quest’ultima, bombardata nel 1943, rimane il muro di recinzione in mattoni che dal 2002 delimita il giardino pubblico comunale con giochi per bambini, verde e piste per il gioco delle bocce. Ad attraversarlo un minuscolo corso d’acqua attraversato da ponticelli in legno a ricordare l’antica e scomparsa “Roggia dei tre mulini”. Uno, prima ancora della nascita degli spot televisivi, si chiamava Mulino Bianco. Quello vicino Mulino Giallo. Nel primo di macinava il frumento, nel secondo la farina gialla per la polenta. Sempre nel giardino si può vedere una garitta rimasta lì a ricordo della II Guerra Mondiale. E non si capisce come è perché visto che sarebbe stata nel bel mezzo del cortile della fabbrica, quindi inutile. Forse era stata parcheggiata in attesa di destinazione e nessuno l’ha mai utilizzata. Ad unire la Cassina di Pomm e la Bonomi la passerella pedonale in ferro che ancora qualcuno chiama “Ponte di Leonardo”, ma nessuno ha mai saputo spiegare il perché. E anche la storia che li ci sarebbe stato il ponticello di legno attraversato da Renzo in fuga da Milano ha ormai poco credito. Non ci sono tracce storiche dell’esistenza di un ponte fino al XIX secolo e solo all’inizio del successivo, a beneficio degli operai della fabbrica, venne eretto il “Pont del pan fis”, il ponte del pane fisso che era garantito agli operai dal salario della Bonomi. l’amministratore Varie ed eventuali E chissà se curvi sotto il peso di una giornata di lavoro, guardando la dirimpettaia osteria, uno di loro qualche volta ha pensato a chi il luogo lo vedeva come oasi per il diletto. Chi? Ma come chi? Proprio lui, chi altri sennò: Giacomo Casanova che non poteva lasciare immune il milanese dalle sue conquiste. L’anno era il 1763 e il più grande seduttore di tutti i tempi, in fuga da Venezia, arrivò a Sant’ Angelo Lodigiano ospite nel castello del nobile Giuseppe Bolognini. Tanta generosità non venne ricompensata (però anche il Bolognini poteva stare un po’ più attento vista la fama che accompagnava l’invitato) e il Casanova conquistò la moglie del nobiluomo che era soprannominata “La Spagnoletta”. Stessa sorte toccò anche ad una Gandini, di nome Gelsomina. Chissà se rincorso da mariti furibondi o no, il Giacomo arrivò a Milano e qui, in mancanza di prove certe, nacque la leggenda dei suoi incontri amorosi alla Cassina di Pomm. Soprattutto quello con la bella e giovane Zenobia proprio la notte precedente il matrimonio. Le gambe sotto il tavolo dell’osteria, quella originaria che si trovava al posto della fabbrica, oltre al Casanova, le misero anche Leonardo da Vinci che lì si trovava per studiare il congiungimento dalla Martesana con il bacino di San Marco, Giuseppe Garibaldi e Carlo Porta che vi scrisse, pare, il “brindes per un disnà alla Cassina di Pomm”. Ma perché si chiamava cosi? Per via del terreno fertile e mai arido, ideale per i frutteti che i contadini vi impiantarono e che erano soprattutto meleti. Essere in zona e non fare i soliti quattro passi sarebbe un peccato mortale. La direzione è verso viale Monza, percorrendo la passerella che costeggia il naviglio. La fantasia ci dirà dove si trovava il Sabbione, la spiaggia dei bambini durante l’estate, dove i barconi scaricavano la litta o il Canton Frecc dove le donne inginocchiate sul “brelin” lavavano i panni. E poi i cortili della case di ringhiera di via Tofane dove una edicola ricorda le vittime del tragico bombardamento del 20 ottobre 1944. Erano le 11.24 quando uno stormo di bombardieri fuori rotta si liberò di 342 bombe sganciandole sulla zona e sulla scuola di Gorla provocando 703 morti. La scuola è lì vicino, dietro il monumento che ricorda i Piccoli Martiri. Nel breve tratto che lo separa da viale Monza c’era il “boschetto” che si chiamava così non per la vegetazione, ma perché il terreno era di proprietà della famiglia Boschetti. Se nel frattempo è calata la sera meglio restarsene lì a farsi quattro risate allo Zelig. 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Riprovo… uno... uno…otto… attendo. Uno squillo, due... rispondono: “Buongiorno, numero unico dell’emergenza 112”. Cosa succede?... perché non mi risponde il 118? Niente panico, nessun errore! L’utente che sta cercando di mettersi in contatto con il servizio di emergenza sanitaria 118 è residente in una delle provincie lombarde in cui è attivo il “progetto NUE 112 - numero unico emergenze”, servizio che convoglia tutte le chiamate di emergenza in un solo centralino facente capo appunto al numero unico 112. Non si tratta dunque di un malfunzionamento delle linee telefoniche, a causa del quale alla composizione del 118 aggancia dall’altra parte la centrale dei Carabinieri, il tradizionale 112. NUE 112, un progetto al momento presente nella sola Lombardia, definito nella sua operatività dalla DGR n.IX/1981 del luglio 2011, che estende a tutto 20 il territorio regionale la fase di sperimentazione partita dalla provincia di Varese nel 2010. Ma di cosa si tratta? Quali provincie lombarde sono attualmente coinvolte? E soprattutto all’atto pratico cosa cambia per il cittadino abituato a comporre i numeri tradizionali 118, 115, 112, 113? Il progetto NUE, acronimo di Numero Unico Emergenza, parte in via sperimentale il 22 giugno del 2010 per la sola provincia di Varese, estendendosi presto alle vicine provincie di Como, Monza-Brianza, Lecco e Bergamo; il centralino unico per queste provincie è ospitato presso la struttura del 118 di Varese. Dal 3 dicembre 2013 il NUE è attivo anche per Milano e provincia, con sede presso l’ospedale Niguarda. Dalla primavera del 2014 sarà coinvolta anche la provincia di Brescia, con un centro operativo 112 nel capoluogo provinciale che andrà a coprire anche l’utenza delle restanti provincie: Sondrio, Mantova, Cremona, Lodi e Pavia, completando così il servizio a tutta il territorio lombardo. Con questo progetto i punti operativi di emergenza di ogni singola provincia, facenti capo ai numeri 118, 115, 112 e 113, verranno progressivamente sostituiti (nella sola fase di ricezione l’amministratore delle chiamate!) da centrali operative definite centrali di primo livello, per un totale di solo tre call-center ubicati a Varese, Milano e Brescia. Le chiamate verranno filtrate e smistate da operatori, opportunamente addestrati e dotati di strumentazione adeguata e successivamente inviate alle Centrali di secondo livello competenti per territorio che ne assumono la gestione operativa, quindi ai tradizionali punti di soccorso 118, 115, 112 e 113. Da questi primi cenni sul progetto NUE potrebbe subito nascere spontanea la perplessità che un tale sistema rischia di creare maggiori ingorghi e difficoltà nella fase iniziale di accoglimento delle chiamate di emergenza, con aumento dei tempi di risposta delle squadre che si devono recare sul posto e perdita di minuti, a volte secondi, molto preziosi. In realtà le cose stanno diversamente e per avere un quadro più chiaro è opportuno fare un passo indietro, scoprendo la storia e le motivazioni che stanno alla base del progetto NUE. Prima però di volgere lo sguardo alle spalle e ripercorrere brevemente la storia del “Nuovo 112”, per rispondere subito alla perplessità sopra accennata, ci si può soffermare su alcuni dati Sicurezza edifici relativi ad una particolare giornata, anzi una particolare notte, passata presso il Centro operativo unico di Milano: la notte di passaggio tra il 2013 e il 2014, la notte di Capodanno. Le cronache del giorno dopo riportano, per l’intervallo “0.007.00” di quella notte, un totale di ben 1897 chiamate di emergenza, di cui circa 670 sono state filtrate, mentre le restanti sono state inoltrate ai Centri di secondo livello per la gestione operativa: Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Soccorso sanitario, i quali hanno mediamente gestito qualche centinaio di urgenze, contro il totale delle 1897 chiamate. È stata una notte particolare, poiché nello stesso orario (0.007.00) le richieste di emergenza si attestano mediamente sulle 1200 unità per Milano e provincia, ma da questi pochi dati, anche solo riferiti ad un’unica notte, emerge già un dato importante che parla di uno degli obiettivi del NUE rispetto al vecchio sistema: l’azione-filtro verso le chiamate, per cui oltre ad una prima scrematura, con l’eliminazione di quelle che si rivelano falsi allarmi o chiamate inappropriate (un terzo del totale o anche più), si permette ai centri operativi (VVF, 118, PS e CC) di intervenire solo sui casi di competenza con reali caratteristiche di urgenza, senza perdere tempo inoltre per il coordinamento tra di essi. UN PO’ DI STORIA La storia del NUE inizia già nel 1976, quando la Conferenza Europea delle amministrazioni delle Poste e delle Telecomu- nicazioni in una sua raccomandazione indicava il 112 come numero unico per le chiamate di emergenza. Ma prima ancora del 1976, venne introdotto un altro numero unico per le emergenze: nel solo Regno Unito dal 1937 il numero da comporre era il 999, utilizzato per contattare sia la Polizia, che i VVF o il servizio ambulanze. L’idea di base era già quella: impiegare un “primo centralinista”, nello specifico un poliziotto, per poter effettuare una prima azione di filtro e sfruttare al meglio l’operatività delle centrali di emergenza. Ma dal 1976 ad oggi, visto che sono passati circa 37 anni, cosa è successo al 112 europeo? Attivare questo servizio ha richiesto e richiederà una buona dose di organizzazione, logistica e disponibilità di tecnologie tutt’altro che banali e con costi elevati; di primaria importanza è la gestione delle problematiche tecniche legate all’uso delle diverse reti fisse e mobili di telefonia, nonché il loro coordinamento ed infine gli aspetti tutt’altro che trascurabili legati alla privacy, da affrontare per l’utilizzo di sistemi riceventi che permettano l’immediata identificazione del chiamante. Senza addentrarsi in questioni troppo tecniche, basti sapere che i due obiettivi fondamentali del NUE, che si aggiungono a quello dell’azione-filtro di cui già scritto sopra, sono raggiungibili solo con tecniche avanzate e molto costose. Questi obiettivi sono: - l’immediata identificazione del chiamante, - la localizzazione della chiamata l’amministratore di soccorso. In particolare è proprio quest’ultimo obiettivo che rende necessaria la progettazione di nuove centrali, poiché non risulta economicamente sostenibile adeguare quelle esistenti, oltre alla considerazione che dovendosi dotare di apparecchiature molto costose, il loro numero deve essere ridotto drasticamente. Tale riduzione a sua volta necessita della presenza contemporanea di un elevato numero di operatori per ottenere la copertura di territori abbastanza vasti e permettere così la suddivisione del territorio lombardo in sole tre macroaree. Prima di passare ai vantaggi che concretamente il progetto NUE porta al singolo utente, soffermiamoci ancora un attimo sulla storia normativa del 112, tanto per sottolineare come, anche in questo campo, l’Italia ha saputo collezionare qualche richiamo da parte dell’UE, nonché condanne accompagnate da multe molto onerose; si parla infatti di quasi 40 mila euro al giorno che l’Italia deve all’Europa dal 15 gennaio 2009 sino al giorno in cui sarà completato il progetto NUE in tutto il territorio nazionale! L’Europa ha emanato a più riprese delle specifiche direttive per l’adeguamento dei singoli stati membri all’adozione del 112: la 91/396/CEE, imponeva due traguardi, il primo fissato al 31 dicembre 1992 e il secondo, come limite estremo, al 31 dicembre 1996. L’Italia era però alle prese, proprio in quegli anni, con l’adozione del numero unico nazionale 21 Sicurezza edifici per l’emergenza sanitaria, il 118; a partire dai primi anni ‘90, con il DPR 27 marzo 1992, per arrivare alla sua piena diffusione in tutta la penisola solo nel 2001... al NUE e alla sua adozione nazionale nemmeno a pensarci! Anche altri stati europei avevano però difficoltà nell’adozione del 112 e venne quindi emanata una seconda direttiva, la 2002/22/CE. Successivamente nel 2004 venne fissato un’ulteriore scadenza definita nell’anno 2008, data rispettata da molti paesi europei. Nel 2009 l’Italia invece, come accennato poc’anzi viene sanzionata per il mancato adeguamento a queste ultime disposizione e alla fine del 2010 viene ulteriormente richiamata, con minacce di ulteriori sanzioni per oltre 178.000 euro giornalieri ! Dal canto suo l’Italia recepisce la direttiva europea del 2002 con un decreto datato 22 gennaio 2008, che superava e abrogava un analogo provvedimento del 2006. All’allegato 5 del decreto 2008 è prevista un rigida tempistica… ovviamente disattesa e si arriva così al “progetto NEU” della Regione Lombardia, che vedrà, o dovrebbe vedere, nella primavera del 2014 la completa copertura con il 112 di tutto il territorio lombardo. Il commissario europeo ha accompagnato e motivato le condanne all’Italia con le seguenti parole “è estremamente importante per i servizi di emergenza italiani poter localizzare chi fa la chiamata in quanto spesso si tratta di turisti che non potrebbero sapere esattamente dove si trovano. In certe situazioni i minuti contano e far arrivare i soc- 22 corsi qualche minuto prima può aiuto; basti considerare anche ai fare la differenza fra sopravvive- frequenti casi in cui ci si trova in zone rurali, impervie o non core o morire”. nosciute dal chiamante perché in COSA CAMBIA IN PRATICA visita turistica. PER L’UTENTE ITALIANO? In secondo luogo l’immediata identificazione del chiamante, …E IN SINTESI QUALI resa possibile da protocolli d’inVANTAGGI In pratica non sembra ci sia- tesa e coordinamento con i vari no molti cambiamenti: a fianco gestori delle reti di telefonia, model nuovo 112 rimarranno atti- bili e fisse, nel rispetto di quanto vi anche i numeri tradizionali dettato dal codice in materia di dell’emergenza e quindi non si trattamento personale dei dati. rischierà di restare “a piedi”, in Localizzazione del luogo e caso di utilizzo del vecchio siste- identificazione del chiamante, ma. Come riportato nelle righe permettono all’operatore che riesemplificative a inizio articolo, sponde alla chiamata di dedicarad ogni numero utilizzato tradi- si immediatamente alle ulteriori zionalmente, 118, 115,… verrà informazioni di base dell’emerapplicato in automatico il re-in- genza, acquisendo tutti i dati dirizzamento alla centrale opera- necessari per poter poi inoltrare tiva di primo livello competente correttamente e celermente la chiamata alla centrale operativa per territorio. L’importante sarà non fare come opportuna. l’utente che riaggancia, pensan- Infine, aspetto non trascurabile, do di aver sbagliato, perdendo in caso di chiamata da parte di così secondi preziosi. Quindi utente straniero il 112 europeo una capillare informazione a è predisposto anche per la tradututti i livelli, sia negli ambienti zione simultanea, e questo varrà familiari che in quelli di lavo- anche per i cittadini italiani che ro, verso i propri dipendenti e sono in visita negli altri paesi eui propri addetti alle emergenze, ropei. non potrà che contribuire positi- Tornando quindi all’utente che si vamente al miglioramento della trovi a comporre il 112, è innegagestione dell’emergenza quando, bile la comodità di poterlo utilizzare su tutto il territorio europeo, e se, sarà il momento! Quello che cambia è invece il nonché anche in caso di cellulare sistema di presa in carico della con SIM non disponibile (poiché chiamata e i vantaggi di questa i nuovi cellulari sono predispoinnovazione sono notevoli, pur sti automaticamente per il 112 che l’utente non ne abbia la pie- in caso chiamata di emergenza), na percezione; talmente notevoli con la serenità di poter riceveche hanno costituito, come visto re una risposta adeguata, senza sopra, motivazione alla sanzione problemi nel dover identificare esattamente il luogo in cui ci si europea. In primo luogo la possibilità di trova e senza doversi preocculocalizzare immediatamente, pare della lingua in uso, aspetti nel giro di pochi secondi, il luo- non trascurabili di certo in caso go da cui è partita la richiesta di di emergenza! l’amministratore SICLI DAL 1925 AL SERVIZIO DELL’AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO ✼ ✼ Nella nuova Sede di Cornaredo, SICLI ha incrementato la sua attività di formazione proponendo una vasta gamma di corsi di formazione dedicati agli operatori della sicurezza che svolgono l’importante compito di salvaguardare la sicurezza ambientale negli Stabili. Il nuovo ambiente dispone di mezzi audiovisivi ed è in grado di offrire alcuni importanti “comfort” quali: parcheggio interno, servizio navetta, catering. E soprattutto la nuova struttura è in grado di ospitare persone diversamente abili. ✼ La gamma dei servizi proposti da “SICLI” si completa con la commercializzazione di un’ampia gamma di prodotti per la sicurezza attiva e la protezione individuale. 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ATTIVITÀ DI CONSULENZA L’attività di consulenza comincia dall’analisi e dai rilievi ambientali e prosegue con la progettazione del sistema più idoneo e la sua installazione, per finire con i collaudi e la programmazione della manutenzione. SICLI affianca l’amministratore nelle gestione della prevenzione antincendio, analizzando i fattori di rischio e la loro evoluzione e mettendo a disposizione un team in grado di sviluppare piani di sicurezza adatti ad ogni specifica situazione. SICLI offre un efficiente supporto all’elaborazione dei progetti per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi dal Comando locale dei Vigili del Fuoco. Il servizio di assistenza e manutenzione si sviluppa attraverso la creazione di una banca dati di tutti i presidi antincendi soggetti a periodica manutenzione, per verificare lo stato di materiali e protezioni. 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Eugenio Antonio Correale e si compone di due parti per ogni sentenza: l’estratto ed un breve commento dello stesso avv. Correale 1226 condominio. Regolamento. Distacco dall’impianto di riscaldamento. A norma dell’art.1117 della Costituzione lo Stato ha competenza esclusiva in materia di ordinamento civile e penale, talché la normativa regionale in materia di riscaldamento non può spiegare effetti nei rapporti tra soggetti privati e non può incidere sui diritti del singolo condomino, nell’ambito del rapporto con gli altri partecipanti. In ossequio a quanto dettato dalla sentenza n. 19893 del 299 2011, deve ritenersi che le clausole del regolamento di condominio non possano contenere divieti di distaccarsi dall’impianto di riscaldamento, ancor più in considerazione dell’entrata in vigore del nuovo quarto comma dell’art. 1138 c.c., che il distacco ammette espressamente (Tribunale di Torino, ordinanza del 20 gennaio 2014) Il Tribunale di Torino interviene su una serie di punti cruciali della concreta disciplina del servizio centralizzato di riscaldamento, adottando soluzioni che sovente appaiono meritevoli di approfondimenti, se non di critiche negative. In primo luogo, si può ricordare che mentre il Giudice ordinario può disapplicare gli atti amministrativi ritenuti illegittimi e quindi può limitarsi a disattendere le delibere di Giunta Regionale, lo stesso non può dirsi per le vere e proprie leggi regionali, alle quali la giurisdizione è soggetta, esattamente come lo è per le leggi statali. La ritenuta debordanza di una legge regionale dall’ambito delle competenze dettate dall’art. 117 Costituzione non può quindi essere affermata dal Tribunale civile, che può soltanto sollevare la questione di costituzionalità. In secondo luogo, la normativa regionale, che non può intromettersi nei rapporti privatistici, ha sicura competenza nella materia della sistemazione degli impianti termici, talché una delibera di giunta regionale può fissare le modalità da seguire per progettare, realizzare e condurre l’impianto centralizzato, che ha rilievo in materia di energia e di inquinamento. Le regole dettate dalla regione, quindi, se non possono intromettersi nel rapporto tra il singolo condomino e il condominio, hanno chiara attribuzione per stabilire come debba essere sistemato l’impianto, talché vanno considerate per determinare se un intervento (ad esempio il distacco) sia giuridicamente ammissibile. Anche in riferimento alla sentenza che tre anni or sono ha ritenuto che i regolamenti contrattuali non possano inibire il distacco può essere sollevata perplessità, atteso che successivamente la Corte di Cassazione l’unico precedente invocato dal Tribunale di Torino. Infine, la regola dettata dal nuovo articolo 1118 quarto comma c.c., occorre verificare se il principio ivi contenuto non possa essere disatteso dal regolamento contrattuale, atteso che soltanto il secondo comma dell’articolo citato è dichiaratamente inderogabile. Ben si vede che l’ordinanza, del Tribunale di Torino, di indubbio interesse, meriti di trovare conferma. 1227 condominio. Delibere assembleari. Approvazione opere straordinarie. Mancata costituzione di un conto specifico per le relative spese. La delibera di approvazione di opere straordinarie di particolare entità appare illegittima ove non contenga alcuna disciplina in materia di costituzione del fondo di cui al quarto comma dell’art. l’amministratore 25 Sentenze 1135 c.c. In particolare, il profilo di illegittimità da ravvisato ove difetti anche l’indicazione di un conto corrente particolare sul quale fare transitare qualunque importo che concerna l’esecuzione dell’opera di manutenzione straordinaria. Tale mancanza non può dirsi superata dalla successiva verbalizzazione della comunicazione con la quale l’amministratore ha riferito all’assemblea di avere acceso un conto specifico le dette opere (nel caso di specie si trattava di alcune centinaia di migliaia di euro) Tribunale di Milano, estensore Dottor Rota, ordinanza del 4 gennaio 2014. Un altro punto molto controverso della riforma del condominio inizia a trovare i primi chiarimenti giurisprudenziali. Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano, si trattava di una spesa di molte centinai di migliaia di euro e la delibera di approvazione dell’opera e delle relative spese non aveva considerato affatto le nuove regole inderogabili fissate dalla riforma. Inoltre, ricevuta l’impugnativa, l’amministratore aveva convocato l’assemblea ma non aveva ritenuto di fare approvare nuove delibere per colmare la carenza lamentata dell’attore e si era limitato a dichiarare ed a fare verbalizzare di avere aperto un conto corrente particolare, destinato appunto all’intervento straordinario. Si può segnalare che le indicazioni del Tribunale sono state contenute nell’ambito di meri accenni, volti sopra tutto a sottolineare l’assoluta carenza della delibera e la mancanza di effettive e successive decisioni assembleari atte a colmare la palese violazione del quarto comma dell’art. 1135 c.c. Pertanto, sarebbe eccessivo affermare che il Tribunale abbia positivamente affermato la necessità assoluta dell’apertura di un apposito conto corrente ed appare più prudente segnalare che tale formalità avrebbe indotto il giudice a decisione diversa da quella adottata e consistita nella sospensione della delibera assembleare. Infine, si ricorda che la nuova regola è già stata modificata in virtù del decreto legge Destinazione Italia, in forza del quale la norma ha oggi la seguente formulazione: “L’assemblea provvede............alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”. 1228 Locazione. Obbligazioni del locatore. Delibere assembleari. Delibera di approvazione straordinaria. La manutenzione ordinaria di un immobile deve essere intesa come quella diretta ad eliminare guasti della cosa o comunque di periodica ricorrenza o prevedibilità, essendo connotata da una sostanziale modicità della spesa. Costituiscono, invece, manutenzione straordinaria quelle riparazioni non prevedibili e di costo non modico, eccezionali nell’ambito dell’ordinaria durata del rapporto locatizio, ovvero quelle di una certa urgenza ed entità, necessarie al fine di conservare o di restituire alla cosa la sua integrità ed efficienza. Stante quanto innanzi, la spesa di rifacimento delle facciate condominiali, per la sua importanza, nonché per la natura episodica nell’arco di una gestione condominiale pluriennale, deve qualificarsi come spese di manutenzione straordinaria. (Corte di Cassazione, sezione terza, sentenza n.27540 del 10 dicembre 2013) La Corte Suprema ha indicato con chiarezza maggiore che in precedenza la distinzione tra le spese di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria. In primo luogo, i giudici hanno escluso che la linea di demarcazione tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria 26 l’amministratore Sentenze possa ricavarsi dalle disposizioni urbanistiche, le quali come noto perseguono specifiche finalità, come quelle della libertà dell’intervento edilizio o dell’indispensabilità del permesso di costruire. Quindi, la sentenza sottolinea che la nozione di manutenzione ordinaria deve essere ricavato attingendo alla normativa civilistica e segnatamente dalle disposizioni contenute negli articoli 1005, 1576 e 1621 del codice civile, alla cui stregua la distinzione fra riparazioni ordinarie e riparazioni straordinarie può essere effettuata con riferimento al criterio della prevedibilità e della normalità in relazione al godimento della cosa locata e dell’entità della spesa. Su queste basi la Corte ha ripetuto che per spese straordinarie facenti carico al locatore debbano intendersi quelle prevedibilmente o normalmente necessarie in dipendenza del godimento normale della cosa nell’ambito dell’ordinaria durata del rapporto locatizio e che presentano un costo sproporzionato rispetto al corrispettivo della locazione; rientrando nella categoria anche le opere di manutenzione di notevole entità, finalizzate non già alla mera conservazione del bene, ma ad evitarne il degrado edilizio e caratterizzate dalla natura particolarmente onerosa dell’intervento manutentivo. In tema di condominio il codice civile, nel riferirsi, quanto alle sopraelevazioni all’aspetto architettonico dell’edificio, e quanto alle innovazioni al decoro architettonico dello stesso, adotta nozioni di diversa portata, intendendo per aspetto architettonico la caratteristica principale insita nello stile architettonico dell’edificio, sicché l’adozione, nella parte sopraelevata, di uno stile diverso da quello della parte preesistente comporta normalmente un mutamento peggiorativo dell’aspetto architettonico complessivo, percepibile da qualunque osservatore. La valutazione sul pregiudizio economico conseguente alla variazione dell’aspetto esterno dell’edificio non esige espressa motivazione, quando questo è da ritenersi insito in quello estetico, in conseguenza della gravità di quest’ultimo (Corte di Cassazione, sezione seconda, sentenza n. 1025 del 22 gennaio 2014) Il Terzago così definiva il decoro architettonico nell’ambito della disciplina sul condominio: “in buona sostanza il decoro architettonico dell’edificio, che in misura più o meno rilevante ed ampia sussiste per tutti gli edifici, e anche per quelli di carattere popolare, risulta dall’insieme delle linee e dei motivi architettonici ed ornamentali che costituiscono le note uniformi e dominanti ed imprimono alle varie parti dell’edificio, ed all’edificio nel suo insieme, dal punto di vista estetico, una determinata fisionomia, unitaria ed armonica, e dal punto di vista architettonico una certa dignità, più o meno pregiata e più o meno apprezzabile. Esso è opera particolare di colui che ha costruito l’edificio e di colui che ha redatto il progetto, ma una volta ultimata la costruzione, costituisce un bene cui sono direttamente interessati tutti i condomini e che concorre a determinare il valore sia delle proprietà individuali che di quella collettiva sulle parti comuni”. In altra sede è stato rilevato che il decoro architettonico è dato “ dall’insieme delle linee e dei motivi architettonici ed ornamentali che costituiscono le note uniformi e dominanti ed imprimono alle varie parti dell’edificio, ed all’edificio nel suo insieme, una determinata fisionomia, unitaria ed armonica”. La sentenza della Corte rileva una qualche diversità che potrebbe ricavarsi dalle diverse espressioni contenute a proposito del valore insito nel peculiare aspetto dell’edificio condominiale, a seconda che si dovessero disciplinare le innovazioni o la sopraelevazione. Si tratta di antichi insegnamenti, che forse è opportuno ricordare aggiungendovi che nella nozione di sopraelevazione e nel diritto di sopraelevare l’edificio sia già insita la facoltà di modificarne l’aspetto, talché l’illegittimità deve essere riscontrata nel particolare impatto della nuova opera e non nella pura e semplice variazione dell’aspetto originario dell’edificio. l’amministratore 27 Sicurezza edifici e lavoratori Pericoli condominiali CONDOMINIALI a cura di Cristoforo Moretti PERICOLI a cura di Cristoforo Moretti Questa rubrica si occupa di evidenziare situazioni di pericolo presenti nei condomini italiani. AQuesta prescindere applicabilità alpericolo condominio leggi sulla sicurezza del lavoro, gli rubrica sidall’eventuale occupa di evidenziare situazioni di presentidelle nei condomini italiani. edifici non devono essere applicabilità pericolosi al percondominio chi li abita, chisulla ci lavora, li visita: i codici e la A prescindere dall’eventuale delleper leggi sicurezzaper del chi lavoro, gli edifici non devono giurisprudenza che per i danni devono evitati.ci insegnano da sempre che essere pericolosi ci perinsegnano chi li abita, da per sempre chi ci lavora, chi li ingiusti visita: i codici e la essere giurisprudenza i danni ingiustiche devono essere vogliono evitati. Le immagini seguono contribuire a diffondere una cultura di prevenzione. Le immagini che seguono vogliono contribuire a diffondere una cultura di prevenzione. (segue) 66. Accessi al tetto Ad integrazione delle schede di cui al numero precedente di questa rivista, una fotografia che praticamente parla da sola. Il cartello sulla ingenua catenella dice VIETATO L’ACCESSO ai non addetti e ai non autorizzati, ma qualcuno crede davvero che si possa impunemente “autorizzare” un addetto ad utilizzare una ‘scala’ così evidentemente fuori da ogni legge? Buona fortuna agli addetti ed agli autorizzatori. 28 l’amministratore Sicurezza edifici e lavoratori 67. Accessi a posti di lavoro interrati Nella scheda n.35 ci eravamo occupati di sbarchi da scale retrattili ai piani sottotetto. Con queste immagini focalizziamo l’attenzione su un caso simile, l’accesso di servizio a locali o comunque luoghi di lavoro – anche solo per manutenzioni occasionali – posti al piano interrato, o comunque accessibili solamente da scale di servizio chiuse da botole. I problemi, anche per edifici di nuova costruzione quale quello da cui provengono le immagini, sono del tutto analoghi a quanto evidenziato per le scale dei sottotetti: difficoltà nella discesa, primo gradino troppo alto, impossibilità di reggersi ad un sostegno sicuro, presenza di vuoti. Quindi, rischi di caduta dall’alto non ridotti a sufficienza. MIGLIORAMENTI POSSIBILI – Premesso che (la mancanza del) l’aspetto progettuale in queste situazioni può essere causa di spese anche significative, gli unici veri miglioramenti riguardano la predisposizione di quanto ora non c’è: un gradino di sbarco di altezza corretta (con arretramento e/o abbassamento della scala e introduzione di una pedata in più), la regolarizzazione dell’appoggio del piede a quota di partenza (ora non complanare causa telaio in ferro), la chiusura con grate calpestabili delle parti di botola esterne alla scala e la formazione di robusti maniglioni esterni fissi (tipo scaletta da piscina) che integrino adeguatamente i corrimano della scala. l’amministratore 29 Sicurezza edifici NUOVE DISPOSIZIONI DALLA REGIONE LOMBARDIA L’ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, IL CONTROLLO E L’ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI Antonio De Marco La D.G.R. X/1118/2013 (BURL S.O. n. 53 di lunedì 30.12.2013) che in forma eccessivamente edittale, detta nuove disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici, prevede molte sanzioni e impone riflessioni ed approfondimenti. Si intende qui fornire un primo, sintetico, approccio con l’auspicio che si possa dare corso a confronti ed approfondimenti. Il disposto regionale, che richiama la Direttiva europea 2012 /31 /UE del 19.05.2010 sulla prestazione energetica in edilizia ed il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 (recante criteri generali nella stessa materia), si applica a tutti gli impianti termici con l’esclusione di: a)impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria costituiti esclusivamente da pompa di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW; b)i radiatori individuali, le cucine economiche, le termocucine e i caminetti aperti di 30 qualsiasi potenzialità termica; c)impianti inseriti in cicli di processo che producono calore, in parte, destinato a climatizzazione degli ambienti; Ai fini della protezione ambientale, la D.G.R. prescia che per gli impianti termici civili, con potenza termica nominale superiore alla soglia di 0,035 MW (Megawatt) pari a 35 kW (Chilowatt), si fa riferimento anche a quanto previsto dal D.Lvo 152/2006 e s. m. e i. ALCUNE DEFINIZIONI Di fatto la D.G.R., tra l’altro, disciplina la modalità di controllo e manutenzione degli impianti termici, le attività di ispezione, i requisiti degli ispettori e gli interventi di efficientamento energetico mediante adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti termici a servizio di una pluralità di utenze, nonché l’uso delle fonti energetiche rinnovabili o equivalenti. Un lungo paragrafo è dedicato alle DEFINIZIONI ove, tra l’altro, risultano elencate le seguenti < voci >: -Autorità competente: soggetto l’amministratore istituzionale a cui la Regione Lombardia demanda i compiti di accertamento e ispezione degli impianti termici. -Centri di Assistenza Impianti Termici CAIT: Centri di informazione per gli operatori del settore e di supporto per la trasmissione telematica della documentazione relativa agli impianti termici riconosciuti dal Gestore del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici CURIT -Codice univoco dell’impianto termico: è un codice numerico o alfanumerico che identifica in modo inequivocabile un impianto termico. Tale codice è riportato sulla targa dell’impianto termico e su tutta la documentazione relativa all’impianto stesso. -Contabilizzazione del calore: la determinazione dei consumi individuali di energia termica utile dei singoli utenti, basata sull’utilizzo di contatori di calore, ripartitori o altri dispositivi conformi alla normativa di riferimento. La contabilizzazione del calore è definita diretta se si utilizzano contatori di calore; indiretta negli altri casi. Sicurezza edifici -Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione DAM: rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore, da trasmettere all’Autorità competente, necessariamente corredato dai contributi economici previsti per la copertura dei costi di accertamento ed ispezione da parte dell’Autorità competente e di gestione del CURIT. Tale dichiarazione è valida per due stagioni termiche a partire dal 01 agosto successivo alla data di manutenzione. -Fattore di Utilizzazione del Gas GUE: rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza termica la focolare di una pompa di calore a gas. -Indice di Efficienza Energetica EER: coefficiente di prestazione di una macchina frigorifera in condizioni di riferimento, calcolato come rapporto tra la potenza frigorifera resa e la potenza elettrica assorbita. LE AUTORITÀ COMPETENTI E ISPEZIONI Come noto, sulla base di quanto già previsto dall’art. 9 del D.Lvo 192/2005 e s. m. e i. le Regioni attuano le disposizioni in materia di rendimento energetico degli edifici e degli impianti termici. In continuità con quanto già previsto anche dal D.P.R. 412/1993, la Regione Lombardia, già con la legge regionale 26/ 2003, ha confermato che per le ispezioni sugli impianti, sono competenti i Comuni, quando questi hanno più di 40.000 abitanti, mentre A.3 dell’Allegato alla DGR sono le Province per la restan- 8785/2008; te parte del territorio. b)Nel caso di edifici costituiti da quattro o più unità immoIMPIANTI NON biliari, in cui si è optato per IN FUNZIONE l’installazione di impianti terGli impianti non attivati o mai mici indipendenti per ciascuattivati, e quindi posti nella na unità immobiliare, anche a condizione di non poter fun- seguito di decisione condomizionare, (ad esempio impian- niale di dismissione dell’imti non collegati alla rete di di- pianto termico centralizzato stribuzione dell’energia o a o di decisione autonoma del serbatoi di combustibili, o singoli, permane l’obbligo di comunque privi di approv- produrre, oltre alla Relazione vigionamento, sono esentati Tecnica (Vedasi Allegato B aldal rispetto delle disposizioni la DGR. 8745/2008) l’attestacontenute nella DGR fino alla to di Certificazione energetica attivazione o riattivazione de- ACE (ora APE). gli stessi. E’ comunque neces- Quando la somma dei singosario che il Responsabile di li generatori (impianto autoImpianto (Proprietario, Am- nomo) è uguale o maggiore di ministratore e/o legale rappre- 100 kW, oltre alla Relazione sentante, Terzo Responsabile), Tecnica, bisogna produrre anindichi sul libretto di impian- che l’ACE (ora APE) e la diato, che lo stesso non è stato at- gnosi energetica. tivato oppure che è stato disattivato. TARGA SUGLI IMPIANTI TERMICI TRASFORMAZIONI E/O A decorrere dal 01.08.2014, DISTACCO DI IMPIANTI sugli impianti termici deve Nel caso di trasformazione essere applicata una TARGA da impianto centralizzato ad riportante il Codice di idenimpianti autonomi, o anche tificazione dell’impianto che a distacco di una sola utenza lo identifica per tutto il temdall’impianto centralizzato, si po in cui viene mantenuto in fa riferimento a quanto previ- esercizio. L’apposizione della sto dalla D.G.R. 8745/2008. TARGA avviene una sola volIn particolare: ta, all’atto dell’installazione a)Nel caso di nuova installa- o della prima manutenzione zione o ristrutturazione di im- o manutenzione dell’impianpianti termici, e nel caso di to. Nel caso di semplice sostisostituzione di generatori di tuzione del generatore, in cocalore, si procede al calcolo dice di impianto non cambia, dell’efficienza globale media mentre in caso di ristrutturastagionale e si verifica che lo zione, l’impianto deve essere stesso risulti superiore a quel- targato con un nuovo codice lo limite indicato nel punto che sostituisce il precedente. l’amministratore 31 Sicurezza edifici ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI E TEMPERATURE IN AMBIENTE - INVERNO Durante il funzionamento dell’impianto termico per la climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, non può essere superiore ai seguenti valori: a)18°C + 2°C di tolleranza per edifici industriali, artigianali e assimilabili; b)20°C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici. Il mantenimento della temperatura dell’aria in ambiente, entro i limiti prefissati, è ottenuto con accorgimenti che non comportano sprechi di energia. L’esercizio degli impianti termici, dipende dalla climatica ed è cosi consenntito: Zona climatica E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile; Condizioni climatiche particolari Nel caso di condizioni climatiche che ne richiedono e giustificano l’esercizio, gli impianti termici possono comunque essere attivati, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella ordinaria sopra riportata. Eccezioni per la durata di attivazione giornaliera Le limitazioni di attivazione giornaliera non si applicano 32 nei seguenti casi: a)edifici adibiti ad uffici ed assimilabili, nonché attività commerciali ed assimilabili, per le parti di edificio ove si svolgono servizi senza interruzione giornaliera; b)impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore; c)impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell’opera muraria. d)impianti termici di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici che possono godere di deroga da parte delle Amministrazioni comunali, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti primari nei tempi previsti. e)impianti termici a servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, dotati di gruppo di termoregolazione pilotato da sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco di 24 ore. Questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo, purché il programmatore giornaliero, venga tarato e sigillato per il raggiungimento l’amministratore di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione. f) impianti termici a servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, sui quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell’unità immobiliare stessa, dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli, di detta temperatura almeno su due livelli. g)impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore, nonché lo spegnimento del generatore sulla base delle necessità dell’utente. h)impianti termici condotti mediante “contratti di servizio energia” ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti sopra indicati, purché si provveda, durante il funzionamento al di fuori della durata ordinaria ad attenuare la potenza per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza. Sicurezza edifici - ESTATE Durante il funzionamento dell’impianto termico per la climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria, non deve essere minore di 26 °C – 2°Cdi tolleranza per tutti gli edifici. a)18°C + 2°C di tolleranza per edifici industriali, artigianali e assimilabili; b)20°C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici. Il mantenimento della temperatura dell’aria in ambiente, entro i limiti prefissati, è ottenuto con accorgimenti che non comportano sprechi di energia. Deroghe dei sindaci tramite ordinanze In deroga a quanto sopra riportato, i Sindaci, con propria Ordinanza, da comunicare immediatamente alla popolazione, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti, nonché stabilire riduzione di temperatura ambiente massima consentita, sia nei centri abitati e sia per singoli immobili. turazione e le sostituzioni degli impianti termici o di loro parti, devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008 (ex legge 46/1990). Le realizzazioni devono avvenire in conformità alle prescrizioni contenute nelle istr uzioni tecniche per l’installazione rese disponibili dall’impresa produttrice, nonché a quanto prescritto dalla normativa tecnica U NI e CEI. Apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra Per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento dell’aria e pompe di calore, contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta installatrice devono essere certificati come previsto dal D.P.R. 43/2012. Rendimento delle caldaie su impianti autonomi Qualora nella sostituzione del generatore di calore di un impianto termico individuale, non fosse possibile rispettare, per garantire la sicurezza, i livelli di rendimento sopra indicati, è posREQUISITI E sibile installare generatori di RENDIMENTI DEGLI calore che abbiano un rendiIMPIANTI TERMICI mento termico utile, a carico parziale, pari al 30% della Abilitazione delle ditte potenza termica utile nomiinstallatrici di impianti nale, maggiore o uguale a 85 termici + 3 log Pn, a condizione che: L’installazione, la ristr ut- -il sistema di evacuazione di l’amministratore fumi sia al servizio di più utenze e sia di tipo collettivo ramificato; -sussistano motivi tecnici o regolamenti locali che impediscano di avvalersi della deroga prevista all’art. 5 comma 9 del D.P.R. 412/93. A titolo di pro-memoria, si riporta che il citato articolo prevede che, gli impianti termici siti negli edifici con più unità immobiliari, devono essere collegati a camini e/o canne fumarie sfocianti oltre il tetto. In merito alla evacuazione dei prodotti di combustione, la legge 03 agosto 2013 n. 90 (conversione in legge, con modificazioni del decreto – legge 4 giugno 2013 n. 63), a modificazione dell’art. 9 del DPR 412/93, riporta: Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. È possibile derogare a quanto sopra, nei casi in cui: a)si procede anche nell’ambito della riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione dei generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente al 31 agosto 2013, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata. 33 Sicurezza edifici b)l’adempimento dell’obbligo risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale, comunale. c)il progettista attesta ed assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. Nel caso di richiesta della deroga sopra indicata, è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazioni energetiche ed emissioni, appartengono alla classe 4 e 5 previste dalle nome UNI EN 297, UNI EN 483, UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigenti norma UNI 7129 e successive integrazioni. Prestazioni minime delle pompe di calore È noto che le pompe di calore hanno diversa classificazione. In base al tipo di alimentazione si hanno: pompe di calore elettriche, pompe di calore a gas con motore endotermico, pompe di calore ad assorbimento che a loro volta possono essere del tipo a fiamma (alimentate a gas) oppure direttamente alimentate ad acqua calda. Le pompe di calore di nuova installazione per la climatizzazione invernale e/o per la produzione di acqua calda igienico – sanitaria devono avere un COP (Coefficiente di prestazione) oppure un GUE () oppure un COPt maggiore di un determinato valore fissato dalla D.G.R. e riportato su una tabella che qui si omette. Generatori di calore a biomassa legnosa Le attività di controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza dei generatori di calore a biomassa legnosa e del sistema di evacuazione dei prodotti di combustione, devono essere eseguiti da soggetti abilitati, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera c) del D.M. 37/2008. A decorrere dal 01 agosto 2014, la manutenzione del generatore di calore, deve essere svolta con le seguenti periodicità: a)per generatori di potenza inferiore a 15 kW, ogni due anni; b)per generatori di calore di potenza maggiore o uguale a 15 kW, ogni anno. La pulizia dei sistemi di evacuazione dei fumi, con periodicità almeno biennale. La fuliggine deve essere smaltita come rifiuto solido urbano e non deve essere Casa di riposo per musicisti in piazza Buonarroti, Milano 34 l’amministratore Sicurezza edifici dispersa nell’ambiente. Gli impianti termici, anche se costituiti solo da apparecchi alimentati da biomassa legnosa, devono essere muniti del LIBRETTO di IMPIANTO. In caso di trasferimento dell’immobile, i libretti di impianto devono essere consegnati all’avente causa, debitamente compilati ed aggiornati con eventuali allegati. Installazione di nuovi generatori di calore e centralina di termoregolazione progammabile Quando si installa un nuovo generatore di calore a servizio di impianto termico centralizzato, deve essere prevista l’installazione di una centralina di termoregolazione programmabile, che comandi ogni generatore di calore e i dispositivi modulanti (modulazione di fiamma), per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che, per le loro caratteristiche di esposizione o di uso (presenza di carichi termici interni), possano godere, a differenza degli altri ambienti riscaldati, di apporti di calore gratuiti. Tale < centralina > deve essere pilotata da sonde di temperatura esterna, con programmatore che consente la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore. Nel caso di mera sostituzione del generatore di calore, è possibile derogare all’obbligo di installazione della suddetta centralina, dimostrando la non fattibilità tecnica attraverso la relazione di un tecnico abilitato. Per gli impianti termici individuali, la centralina di termoregolazione deve consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli della temperatura nell’arco delle 24 ore, ove non necessariamente assistita da sonde di rilevamento della temperatura estera. Produzione di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili Nel caso di nuova installazione o ristrutturazione dell’impianto termico, è necessario assicurare la copertura di almeno il 50% del fabbisogno energetico necessario per la produzione di acqua calda sanitaria - ACS – mediante fonti rinnovabili. Documentazione a corredo degli impianti termici Tutti gli impianti termici devono essere dotati di: a)Libretto di impianto conforme ai modelli che saranno predisposti dal Ministero dello Sviluppo Economico – MSE – sulla base di quanto già previsto dall’art. 7 del D.P.R. 74/2013. In attesa della emanazione del decreto recante i nuovi moduli, sono ritenuti validi i moduli previsti dal D.M. 17.03.2003 N. 60. Il libretto di impianto deve essere conservato fino alla durata di esercizio dell’impianto. b)Libretto di uso e manutenzione dell’impianto, redatto dalla azienda installatrice / costruttrice o incaricata della manutenzione dell’impianto. c)Libretti di istruzioni, uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature l’amministratore dell’impianto forniti dai produttori. d)Autorizzazioni amministrative, quali libretto matricolare di impianto, certificato di conformità antincendio o certificato di prevenzione incendi (a seconda che trattasi di attività di categoria A, B, C, in base al D.P.R. 151/2011 e s.m. e i.), e denuncia INAIL ex ISPESL per impianti ad acqua calda in pressione (D.M. 01.12.1975). e)Dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/2008 (ex legge 46/90), con relativi allegati obbligatori; f)Rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria. g)Targa dell’impianto, predisposta a seguito di procedura di targatura, come sopra indicata. Responsabilità dell’impresa installatrice e trasmissione di documentazione all’Autorità L’impresa installatrice ha la responsabilità della corretta trasmissione della documentazione relativa alla scheda identificativa ed al rapporto di controllo tecnico all’Autorità Competente, fino a sei mesi dalla data di installazione, senza il riconoscimento dei contributi a favore delle stesse, come più avanti sarà specificato. Nel caso di impianto a gas, la data di installazione è quella riportata nella Dichiarazione di Conformità, riferita alla messa in esercizio dell’impianto e successiva all’allacciamento del contatore; ove questa manchi, si fa riferimento al documento fiscale 35 Sicurezza edifici riferito all’acquisto del genera- dell’impianto, il manutentore tore da parte dell’utente finale. deve consegnare la copia cartacea dei Rapporti di ControlTermini per il Collaudo lo Tecnico all’Autorità Compee sanzioni tente per gli accertamenti e le Qualora, il termine entro cui ispezioni, senza provvedere aleffettuare il Collaudo (6 mesi la trasmissione telematica, aldall’installazione) venga supe- legando una propria dichiararato, è necessario trasmettere co- zione sulla base del modello munque il Rapporto di control- “O” riportato nella D.D.U.O. n. lo tecnico e pagare il contributo 6260 del 13.07.2012 e s.m.e i. economico. In questo caso, il Soggetto che TERMOREGOLAZIONE effettua il Collaudo è tenuto al- AUTONOMA E CONTABIla trasmissione della documen- LIZZAZIONE DEL tazione all’Autorità Competen- CALORE te. Per gli impianti che, entro sei mesi dall’installazione sono Riassunto delle scadenze messi in esercizio senza collau- temporali do o sono collaudati senza tra- L’art. 9 comma 1, lettera c) delsmissione della documentazione, la legge regionale 24/2006 preall’installatore è applicata una vede l’obbligo di installare i sanzione amministrativa pecu- dispositivi per la termoregolaniaria da € 100,00 a € 600,00. zione e la contabilizzazione del Se il collaudo viene effettuato calore, in tutti gli impianti cenoltre i 6 mesi dalla installazione, tralizzati, anche se già esistensenza che l’impianto sia posto in ti. L’attuazione della suddetta esercizio, l’installatore è svinco- norma, è avvenuta con la DGR lato dagli obblighi previsti e non 2601/2011. è soggetto a sanzione. La scadenza dell’obbligo di doIn questo caso, l’impianto non tarsi di sistemi di termoregolaè più considerato nuovo e devo- zione e contabilizzazione del no essere corrisposti i contribu- calore per gli impianti termici ti previsti per la Dichiarazione di di potenza superiore a 350 kW, avvenuta manutenzione. alimentati a gas naturale e installati prima del 01.08.1997, è Trasmissione della documen- stata posticipata al 01.08.2013, tazione per via telematica come indicato dalla D.G.R. La documentazione dell’im- 3855/2012. pianto deve essere trasmessa in Quindi, in base alla D.G.R. via telematica tramite il Catasto 3855/2012, l’obbligo di instalUnico Regionale degli Impian- lazione di sistemi di termoregoti Termici -- CURIT – Nei casi lazione e contabilizzazione del di sola sostituzione di uno o più calore è previsto al 01.08.2014, bruciatori, anche se non della per le seguenti categorie di imtotalità, dato che può essere mo- pianti: dificata l’efficienza energetica a)impianti termici per i quali il 36 l’amministratore cambio di combustibile sia avvenuto dopo il 01.08.1997; b)impianti termici che sono stati collegati a reti di teleriscaldamento dopo il 01.08.1997; c)impianti per i quali viene approvato un progetto di ristrutturazione complessiva che consenta un miglioramento dell’efficienza energetica non inferiore al 40% rispetto al rendimento originario dell’impianto. Deroghe da parte delle Autorità Competenti Sulla base di quanto previsto dalla DGR 3855/2012, le Autorità Competenti, hanno la facoltà di definire: a)Le caratteristiche di potenza e vetustà degli impianti termici, anche in deroga a quanto previsto, sulla base delle quali, applicare le scadenze previste dalla legge 24/2006. b)La valutazione di ulteriori condizioni che possono giustificare l’allineamento di tutte le scadenze al 01.08.2014, in relazione alla concentrazione media annuale di inquinanti in atmosfera, al tipo di combustibile utilizzato, all’effettiva disponibilità dei sistemi di termoregolazione in condizioni di effettiva competitività. Le Autorità competenti che si avvalgono della possibilità di modulare le scadenze diversamente da quanto previsto a livello regionale, sono tenute a comunicare a Regione Lombardia e Finlombarda Spa, per le opportune comunicazioni agli utenti, che avverranno attraverso i propri portali internet. Sicurezza edifici Impedimenti tecnici Eventuali casi di impedimento tecnico alla installazione dei suddetti sistemi, devono essere riportati in una relazione tecnica a cura del progettista o del tecnico abilitato, da allegare al libretto di impianto. L’impedimento tecnico può riguardare solo gli impianti esistenti, anche se in corso di ristrutturazione, o le sole sostituzioni di generatori di calore. Caratteristiche tecniche La regolazione climatica deve essere indipendente per singolo ambiente o per singola unità immobiliare e, ove possibile, assistita da compensatore climatico. La contabilizzazione del calore deve individuare i consumi di energia termica utile per singola unità immobiliare e deve essere effettuata anche per i consumi di acqua calda sanitaria se prodotta centralmente. In caso di impossibilità tecnica nella individuazione dei consumi di energia termica utile riferita all’acqua calda sanitaria, è prescritta l’installazione di contatori di acqua calda sanitaria che individuino i consumi per singola unità immobiliare. L’obbligo di installazione dei contatori divisionali per l’acqua calda sanitaria prodotta centralmente, viene derogato qualora siano necessarie opere di demolizione edile in un numero di unità immobiliari superiore al 30% del totale che costituiscono l’edificio o gli edifici serviti dall’impianto. Idoneità degli installatori di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione L’installazione dei sistemi di cui trattasi deve essere effettuata da imprese abilitate ai sensi del D.M. 37/2008. L’installatore dovrà farsi carico anche della registrazione al CURIT dell’apposita scheda di comunicazione, come sarà approvata con specifico provvedimento dirigenziale. La registrazione dovrà avvenire con le stesse modalità e tempistiche previste per la scheda identificativa dell’impianto e l’inosservanza di tali obblighi, espone l’installatore alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00. Ripartizione delle spese invernali Per la corretta suddivisione delle spese riguardanti la climatizzazione invernale e l’uso dell’acqua calda sanitaria, se prodotta centralmente, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile ed i costi di generali di manutenzione dell’impianto, secondo percentuali approvate dai condomini. La quota da suddividere in base ai millesimi di fabbisogno di energia termica utile della singola unità immobiliare non dovrà superare comunque il limite massimo del 50%. E’ fatta salva la possibilità, per le prime due stagioni termiche successive all’installazione del suddetti Impianti collegati e sistemi, di suddividere le spese teleriscaldamento con il criterio precedentemente Gli impianti collegati a reti di te- adottato. leriscaldamento, sono anch’essi obbligati all’installazione di dei Corpi scaldanti a tipologia dispositivi di termoregolazione diversa e contabilizzazione, con le me- Nel caso in cui, il circuito di didesime tempistiche previste per stribuzione ed utilizzazione del gli impianti tradizionali, basan- calore, sia composto da corpi dosi sulla vetustà e sulla poten- scaldanti di diversa tipologia, si za degli scambiatori di calore dovrà procedere all’installazioinstallati. ne di contatori di energia termica utile di tipo diretto, per suddiObblighi del Responsabile di videre l’energia utilizzata per le impianto singole zone e successivamente, Il Responsabile dell’impianto dotare le diverse zone di sistesoggetto all’obbligo di instal- mi di contabilizzazione per ogni lazione dei sistemi di termore- singola unità immobiliare comgolazione e contabilizzazione patibile con i corpi scaldanti deldeve assicurare il rispetto del- la zona specifica. la scadenza prevista e dare garanzia che tutto il sistema sia La progettazione del sistema operativo entro il 15 ottobre di termoregolazione e successivo alla medesima sca- contabilizzazione denza. Nella progettazione del sistema l’amministratore 37 Sicurezza edifici Palazzo regione Lombardia Milano - Via Melchiorre Gioia di termoregolazione e contabilizzazione dell’energia termica, il Tecnico abilitato deve tenere conto delle diverse esposizioni delle unità abitative, degli ambienti situati al primo ed all’ultimo piano dell’edificio, dell’equilibratura dell’impianto. Tali caratteristiche dovranno essere evidenziate in una relazione da consegnare al Committente per individuare gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche e i criteri di ripartizione delle spese. La normativa di riferimento per la ripartizione delle spese di riscaldamento per gli impianti centralizzati è la norma UNI 10200. Per i sistemi di contabilizzazione indiretta è inoltre prevista la possibilità di avvalersi di dispositivi conformi alle norme UNI EN 384, UNI TR 11388 o UNI 9019. edifici ed all’adeguamento impiantistico degli stessi, predisponendo programmi di intervento per la riduzione delle dispersioni termiche degli edifici e l’educazione dell’utenza all’uso razionale dell’energia. Nei programmi può anche essere inserita la previsione di interventi finanziati in conto terzi attraverso le ESCO (Energy Service Companies) e forme di sperimentazione di intervento sulle diverse tipologie impiantistiche ed edilizie presenti nel patrimonio del singolo Ente proprietario, anche al fine di definire modalità di intervento, utilizzabili quali buone pratiche. materia di efficienza energetica in edilizia, sono affidati al Responsabile dell’impianto, che può delegare ad un Terzo. La delega la Terzo responsabile, non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali, in cui il generatore o i generatori, non siano installati in un locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere, al servizio di più impianti termici, può essere un unico Terzo responsabile. Condominio senza Amministratore In caso di condominio dotato di impianto termico centralizzato, in cui non viene nominato un Amministratore, i proprietari (condomini) mantengono in solido il ruolo di Responsabile dell’impianto termico e, ai fini dell’accatastamento dell’impianto, devono comunicare alla ditta manutentrice o al Terzo responsabile, oltre ai dati del condominio, le generalità del soggetto che li rappresenta in qualità di Responsabile dell’impianto. Impianti non conformi In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega a terzi non può essere conferita, salvo che nell’atto di delega sia espressamente incluso l’inEnti Proprietari di immobili carico di procedere alla messa a di edilizia residenziale Responsabile dell’impianto e norma e sia posto in essere ogni pubblica delega ad un Terzo. atto o comportamento che gaGli Enti proprietari di edilizia re- L’esercizio, la conduzione, il rantisca la relativa copertura fisidenziale pubblica procedono, controllo, la manutenzione nanziaria e metta in condizione il in alternativa a quanto sopra, alla dell’impianto termico e il rispetTerzo responsabile di adempiere riqualificazione energetica degli to delle disposizioni di legge in 38 RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO. l’amministratore Sicurezza edifici agli obblighi della normativa vigente. Negli edifici in regime di condominio, al garanzia è fornita attraverso una apposita delibera dell’assemblea dei condomini. In tale ipotesi le responsabilità degli impianti resta in carico al Delegante, fino al completamento degli interventi necessari per la messa norma, da comunicare per iscritto da parte del Terzo responsabile al Delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori. Assunzione di responsabilità Il Responsabile, oppure ove delegato, il Terzo responsabile, rispondono del mancato rispetto della normativa vigente relativa all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza, tutela dell’ambiente e di efficienza energetica. L’atto di assunzione di responsabilità, da parte del terzo, che lo individua come destinatario delle sanzioni amministrative e come il soggetto tenuto al riconoscimento dei contributi previsti a favore delle Autorità competenti, deve redatto in forma scritta. Il Terzo responsabile assume ogni responsabilità di natura civile connessa alla gestione dell’impianto termico; grava invece sull’operatore che esegue le specifiche operazioni sull’impianto ogni responsabilità di natura penale legata alla non esecuzione delle stesse. Comunicazioni in merito all’esigenza di effettuare interventi In caso di impianti non conformi, il Terzo responsabile comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l’esigenza di effettuare interventi non previsti al momento della delega, indispensabili per il corretto funzionamento dell’impianto termico o per la rispondenza alle disposizioni normative. Negli edifici in regime di condominio, l’Amministratore condominiale o, nel caso tale figura non sia stata nominata, l’insieme dei condomini devono autorizzare con apposita delibera condominiale il Terzo responsabile ad effettuare i predetti interventi tempestivamente e comunque non oltre i trenta giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale entro i termini indicati, la delega al Terzo responsabile decade automaticamente, senza precludere la possibilità di svolgere altre attività di manutenzione ordinaria. Autorità competenti in merito a: a)delega ricevuta entro 10 giorni lavorativi; b)eventuale revoca dell’incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi; c)decadenza per non conformità riscontrate, entro i due giorni lavorativi, nonché le eventuali sia della consistenza sia della titolarità dell’impianto. Revoche o dimissioni volontarie da parte del Terzo responsabile Revoche o dimissioni volontarie dall’incarico da parte del Terzo incaricato, anticipate rispetto alla naturale scadenza del contratto, dovranno essere opportunamente motivate nella comunicazione da trasmettere all’Autorità competente. Nei casi di sottoscrizione di contratti di assunzione del ruolo di Terzo responsabile con scadenza annuale è fatto obbligo della comunicazione all’AutoRinvio dell’esecuzione degli rità competente della conclusiointerventi a fine stagione ne del contratto e dell’eventuale È prevista la possibilità che il successivo rinnovo dell’assundelegante (l’Amministratore o il zione da parte del terzo contraenProprietario) richieda che gli in- te. Le comunicazioni devono esterventi individuati dal Terzo re- sere trasmesse in via telematica sponsabile sia rinviata al termine attraverso il CURIT o attraverso della stagione di riscaldamento i CAIT presenti sul territorio. previa approvazione dell’Autorità competente, onde evitare in- Il Terzo Responsabile non può terruzioni di servizio. delegare le responsabilità Nel periodo che intercorre tra la Il Terzo responsabile non può richiesta dell’esercizio in dero- delegare ad altri le responsabiliga e l’esecuzione degli interven- tà assunte, mentre può delegare ti, la responsabilità dell’impian- specifiche mansioni ad altri sogto ritorna in capo al delegante. getti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, diIl Terzo responsabile informa chiarandole nel contratto stesso le Autorità competenti con cui dichiara l’assunzione di Il Terzo responsabile informa le responsabilità. l’amministratore 39 Sicurezza edifici Il Terzo responsabile non può essere venditore di energia Il ruolo di Terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto e di società a qualsiasi titolo legate al suddetto venditore, in qualità di partecipate o controllate, o associate in ATI, ecc… Impianti con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW (200.000 kcal/h) Nel caso di impianti di potenza al focolare superiore a 232 kW, il Terzo responsabile, deve provvedere, attraverso la propria organizzazione o tramite un soggetto delegato, anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell’impianto, ivi compresa l’individuazione della figura di conduttore. Abilitazione del Terzo responsabile Il Terzo responsabile deve essere un’impresa iscritta alla CCIIA o all’Albo degli Artigiani ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.M. 37/2008, ed abilitata con riferimento alla lettera c) e, per gli impianti a gas, anche per la lettera e) dell’art. 1 comma 2 del D.M. 37/2008. Impianti termici con potenza al focolare superiore a 350 kW Nel caso di impianti termici condominiali e/o privati, di potenza al focolare superiore a 350 kW Il Terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici o 40 attestazione (SOA) rilasciata ai AMMINISTRATORE DI sensi del D.P.R. 207/2010, nella CONDOMINIO categorie OG11, impianti tecnoResponsabilità logici oppure OS28. dell’Amministratore L’Amministratore del condomiIl Responsabile di impianto è nio, nel caso di impianto centento a: a)rispettare o far rispettare il pe- tralizzato, è responsabile dell’eriodo di riscaldamento previsto sercizio e della manutenzione dell’impianto termico, salvo in dalla normativa vigente; b)rispettare o far rispettare i li- caso di nomina di un Terzo remiti massimi ammessi ine- sponsabile. renti alla durata di attivazione Pertanto, è tenuto a far rispettadell’impianto e le temperature di re quanto sopra riportato. esercizio negli ambienti previsti L’Amministratore del condominio è comunque tenuto a dalla normativa di settore. c)rispettare o far rispettare il di- trasmettere all’Autorità comvieto di provvedere alla clima- petente la sua nomina di Ammitizzazione invernale ed estiva di nistratore, entro e non oltre la cantine, ripostigli, scale primarie fine del mese successivo al mee secondarie, box, garage e de- se in cui è avvenuta la sottoscripositi, come indicato nell’art. 24 zione di accettazione; alla mecomma 3 bis della legge regiona- desima Autorità comunica, con la tempistica sopra indicata, le le 24/2006. d)trasmettere all’Autorità com- eventuali revoche o dimissioni petente la Dichiarazione di Av- dall’incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che venuta Manutenzione; e)provvedere all’installazione, di titolarità dell’impianto. alla manutenzione e alla revisione dei sistemi di contabilizzazio- Comunicazioni di nomina e ne del calore e di termoregola- revoca zione degli impianti centralizzati Le comunicazioni relative alla nomina e revoca della qualifidi cui è responsabile. f)provvedere, nel caso di nuo- ca di Amministratore di condova installazione o di ristruttura- minio devono essere trasmesse zione dell’impianto termico, alla all’Autorità competente, diretrealizzazione di un impianto di tamente o attraverso le struttuproduzione di energia termica da re dei CAIT presenti sul territofonti rinnovabili come previsto rio, in via telematica attraverso nei punti 6.5. e 6.6 della D.G.R. il CURIT. Tale operazione è possibile previa registrazione 8745/2008 g)porre in essere tutte le azioni di al CURIT in qualità di Amminipropria competenza al fine di as- stratore di condominio. sicurare il rispetto degli adempi- Quest’obbligo sussiste anche menti sopra elencati, nel caso in nel caso in cui l’Amministracui la responsabilità dell’impian- tore del condominio non asto sia stata delegata ad un terzo. suma il ruolo di Responsabile l’amministratore Sicurezza edifici dell’impianto termico: in tal caso l’Amministratore deve indicare anche il nominativo del Terzo responsabile. Nel caso ci si avvalga delle strutture del CAIT per la trasmissione della Dichiarazione di avvenuta manutenzione, l’Amministratore di condominio è obbligato a rivolgersi al CAIT anche per la trasmissione delle assunzioni di responsabilità degli impianti relativi agli immobili di cui si è assunto la responsabilità. La documentazione in originale deve essere conservata dal CAIT che provvede all’inserimento delle informazioni. dei contratti in essere o revocati da parte degli Amministratori è passibile di sanzione. Al fine di comunicare all’Autorità competenti l’avvenuta nomina, revoca e/o dimissioni della qualifica di Amministratore di condominio, si adotta la scheda “L” allegata alla D.D.U.O. N. 6260 del 13.07.2012. Qualora il contratto di Amministratore di condominio venga rinnovato di anno in anno con lo stesso condominio, l’Amministratore è tenuto alla comunicazione della nomina e della disdetta ogni anno. degli impianti termici è rilasciata dalle Province, mediante l’organizzazione di specifici corsi, alla fine dei quali rilasciano ai partecipanti patentino di abilitazione. CONTROLLO MANUTENZIONE E VERIFICA DELL’EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI TERMICI Controllo dell’efficienza energetica dell’impianto Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione previste per l’efficienza energetica dell’impianto devono essere riCONDUTTORE DEGLI portate sui Rapporti di ControlIMPIANTI TERMICI Mancata o ritardata lo Tecnico ed eseguite secondo comunicazione le indicazioni specificate nella La mancata o ritardata comuni- Patentino cazione al CURIT della titolarità L’abilitazione alla conduzione TABELLA 1 Tipologia impianto Potenza termica(1) (kW) Alimentazione Generatori di calore alimentati a combustibili liquido o solido Impianti con generatori di calore a fiamma Cadenza controlli (anni) 5<Pf<116,3 1 Pf≥116,4 1 + rilevamento rendimento a metà stagione di riscaldamento 5<Pf<35 2 Generatori alimentati a gas, 35≤Pf<350 metano o GPL Pf≥350 Rapporto di controllo tecnico(2) Rapporto tipo 1 1 1 + rilevamento rendimento a metà stagione di riscaldamento 4 Macchine frigorifere e/o 12<Pu<100 pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine 2 frigorifere e/o pompe di ca- Pu≥100 lore ad assorbimento a fiamImpianti con macchine fri- ma diretta Rapporto tipo 2 gorifere/pompe di calore Pompe di calore a compressione di vapore azionate da Pu≥12 4 motore endotermico Pompe di calore ad assorbimento alimentate con ener- Pu≥12 2 gia termica Impianti alimentati da tele- Sottostazione di scambio ter4 Rapporto tipo 3 Pu>5 riscaldamento mico da rete ad utenza Microcogenerazione Pel<50 4 Impianti cogenerativi Rapporto tipo 4 Unità cogenerative Pel≥50 2 Pf – Potenza termica al focolare nominale; Pu – Potenza termica utile nominale; Pel – Potenza elettrica nominale (1) I limiti di degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto. l’amministratore 41 Sicurezza edifici Controllo del rendimento di combustione del generatore Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del Tipologie di generatori di calore generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nella TABELLA 2. Data di installazione Generatore di calore (tutti) Prima del 29 ottobre 1993 Generatore di calore (tutti) Dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997 Generatore di calore standard Dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 Generatore di calore a bassa temperatuDal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 ra Generatore di calore a gas a condensaDal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 zione Generatore di calore a gas a condensaDall’8 ottobre 2005 zione Generatore di calore (tutti, salvo generaDall’8 ottobre 2005 tore di calore a gas a condensazione) Generatori ad aria calda Prima del 29 ottobre 1993 Generatori ad aria calda Dopo il 29 ottobre1993 log Pn: logaritmo in base 10 della potenza nominale utile espressa in kW Sostituzione dei generatori di calore I generatori di calore, per i quali durante le operazioni di controllo e manutenzione siano stati rilevati rendimenti di Valore minimo consentito nel rendimento di combustione (%) 82 + 2 log Pn 84 + 2 log Pn 84 + 2 log Pn 87,5 + 1,5 log Pn 91 + 1 log Pn 89 + 2 log Pn 89 + 2 log Pn 77 + 2 log Pn 80 + 2 log Pn Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW combustione inferiori ai limiti fissati, non adeguabili mediante ulteriori manutenzioni, devono essere sostituiti entro 180 giorni dalla data del controllo. Ove il Responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un’ulteriore verifica da parte dell’Autorità competente, tale scadenza viene sospesa fino all’ottenimento delle risultanze di tale verifica. Limitazioni di esercizio I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo come sopra indicato. 42 Macchine frigorifere e pompe di calore Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica (COP / GUE / EER) sono inferiori del 15% rispetto a quelli misurati in fase di collaudo a primo avviamento e riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5%. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa. l’amministratore Unità di cogenerazione Le unità di cogenerazione per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante, e comunque nei limiti minimi di cogenerazione (Vedasi D.Lvo 20/2007), devono essere riportati alla situazione iniziale secondo il piano di manutenzione del fabbricante. CURIT E ISPEZIONI La Regione Lombardia allo scopo di conoscere i dati degli impianti termici e di Sicurezza edifici impostare l’attività di ispezione, ha istituito un sistema informativo unico in cui confluiscono i catasti delle Autorità competenti. Nel CURIT confluiscono anche le informazioni relative agli impianti a fonti rinnovabili. DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE E CONTRIBUTO La dichiarazione di avvenuta manutenzione è redatta sulla base dei modelli di Rapporto che saranno approvati da Regione Lombardia, in base alla tipologia del generatore oggetto di manutenzione. La trasmissione deve essere fatta al CURIT ed ha validità per le due stagioni termiche successive alla data di presentazione. La validità della Dichiarazione di avvenuta manutenzione è subordinata alla corresponsione del contributo a favore dell’Autorità competente e alla Regione. deve riconoscere un contributo a Regione Lombardia e all’Autorità competente mediante il portafoglio digitale gestito da FINLOBADA SPA. Contributo regionale Il contributo regionale è determinato in base ai criteri sotto riportati: -la potenza nominale al focolare complessiva dell’impianto stabilisce la fascia di appartenenza dell’impianto; -il contributo viene determinato il limite superiore della fascia di appartenenza per l’indice unitario di 0.03 € per kW; per la fascia superiore ai 350 kW, lo stesso è stato calcolato sulla potenza media pari a 600 kW. Pertanto il contributo è stabilito come segue: I)per potenza inferiore a 35 kW € 1,00 II)per potenza superiore a 35 kW e fino a 50 kW € 1,50 III) per potenza superiore a 50 kW e fino a 116,3 € 3,50 IV)per potenza superiore a 116,3 kW e fino a 350 kW € 10,00 V)per potenza superiore a 350 kW € 18,00 impianti, come sotto indicato. I)per potenza inferiore a 35 kW € 7,00 II)per potenza superiore a 35 kW e fino a 50 kW € 14,00 III) per potenza superiore a 50 kW e fino a 116,3 € 80,00 IV)per potenza superiore a 116,3 kW e fino a 350 kW € 140,00 V)per potenza superiore a 350 kW € 190,00 ATTIVITÀ ISPETTIVA Le Autorità competenti sono tenute ad effettuare accertamenti ed ispezioni per la verifica dell’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, della manutenzione e dell’esercizio degli impianti di climatizzazione. L’ispezione dell’impianto deve anche individuare il corretto dimensionamento dell’impianto rispetto al fabbisogno termico dell’edificio. SANZIONI Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzioCONTRIBUTO ne ed esercizio degli impianti REGIONALE E PER LE saranno imputate al soggetto AUTORITÀ COMPETENTI che riveste il ruolo di Responsabile dell’impianto termico. Per garantire la copertura dei Contributo per l’Autorità Laddove l’Autorità preposta costi di gestione del Catasto competente degli Impianti termici, dei Il contributo per l’Autori- alle attività ispettive rilievi servizi correlati e delle ispe- tà competente è determinato difformità per le quali ha dizioni degli impianti termici, a livello regionale sulla base retta competenza provvedeil Responsabile di impianto della fascia di potenza degli rà a darne comunicazione al l’amministratore 43 Sicurezza edifici soggetto competente in materia. Diffida da parte dell’Autorità competente Prima di procedere all’irrorazione della sanzione prevista, l’Autorità competente può difidare il Responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le inadempienze riscontrate. Alla scadenza del termine previsto, in caso di mancato rispetto della diffida comminata l’Autorità competente provvederà ad avviare la procedura sanzionatoria. Gravi inadempienze Laddove in sede ispettiva vengano rilevate gravi inadempienze in ordine alla manutenzione e conduzione degli impianti l’Autorità competente può, escludendo la diffida preliminare, dare avvio immediato alla procedura sanzionatoria, salvo l’obbligo per il soggetto responsabile di attuare entro termine perentorio gli interventi necessari a sanare le irregolarità riscontrate. Verbale di accertamento Nel corso dell’attività ispettiva viene redatto un verbale di accertamento dell’infrazione, a cui fa seguito, a cura dell’Ente competente alle 44 ispezioni, la notifica al tra- per edifici nuovi o ristruttusgressore dell’infrazione rile- rati sanzione da € 1.000,00 a vata e l’irrogazione delle san- € 10.000,00 j)Mancato rispetto delle limizioni previste. tazioni all’utilizzo di determinati combustibili sanzione da Sanzioni previste a)Assenza del libretto e man- € 500,00 a € 10.000,00 cata compilazione o compila- k)Mancato invio della dozione incompleta da parte dei cumentazione prevista dal soggetti competenti - sanzio- D.Lvo 152/2006 sanzione da € 516,00 a € 2.582,00 ne da € 100,00 a € 600,00 b)Mancato invio della sche- l)Mancata effettuazione delda identificativa - sanzione da le operazioni di controllo e manutenzione sanzione da € 100,00 a € 600,00 c)Mancata comunicazione no- € 500,00 a € 3.000,00 mina o revoca incarico Ter- m)Mancato rilascio del rapzo responsabile sanzione da porto di controllo tecnico da parte dell’operatore incarica€ 100,00 a € 600,00 d)Mancata comunicazione to sanzione da € 1.000,00 a collaudo o mancata comuni- € 6.000,00 cazione scheda identificativa n)Mancato contenimento dei per impianto collaudato san- consumi energetici (non rizione da € 100,00 a € 600,00 spetto del rendimento di come)Mancato invio della dichia- bustione) ed errata conduziorazione di avvenuta manuten- ne degli impianti sanzione da zione sanzione da € 50,00 a € 516,00 a € 2.582,00 o)Stipula non corretta di con€ 300,00 f)Mancato invio dei dati da par- tratti di fornitura energia e te dei distributori di combusti- conduzione impianti termici bile sanzione da € 1.000,00 a sanzione pari ad 1/3 dell’importo del contratto sottoscrit€ 10.000,00 g)Mancato rispetto delle li- to, a carico di ciascuna parte. comunicazione mitazioni all’utilizzo di bio- p)Mancata masse sanzione da € 500,00 a della nomina o revoca dell’incarico Amministratore di con€ 5.000,00 h)Mancato rispetto di utiliz- dominio sanzione da € 100,00 zo di olio combustibile e car- a € 600,00 bone sanzione da € 5.000,00 a q)Mancato rispetto dell’obbligo di installazione siste€ 10.000,00 i)Mancato rispetto requisi- mi di contabilizzazione e terti di prestazione energetica moregolazione sanzione da € l’amministratore Sicurezza edifici 500,00 a € 3.000,00 r)Mancato rispetto dell’obbligo di registrazione delle sonde geotermiche sanzione da € 1.000,00 a € 10.000,00 s)Mancato rispetto dell’obbligo di richiesta di autorizzazione delle sonde geotermiche sanzione da € 5.000,00 a € 30.000,00 t)Mancata produzione dell’Attestato di Certificazione energetica sanzione da € 500,00 a € 2.000,00 u)Mancato rispetto del divieto di riscaldamento dei locali non abitati sanzione da € 250,00 a € 2.500,00 v)Rifiuto pagamento contributi previsti per la dichiarazione sanzione da € 50,00 a € 300,00 w)Mancato rispetto delle norme in materia di conduzione degli impianti termici civili sanzione da € 1.000,00 a € 10.000,00. Cappella di San Cristoforo - Chiesa di S. Giovanni Battista alla Bicocca l’amministratore 45 Sicurezza edifici OTTO CENTIMETRI, OTTO ANNI: UNA STORIA DA NON DIMENTICARE Cristoforo Moretti Questa è la storia di un gradino di otto centimetri, che ha portato otto anni di pensieri ad un amministratore di condominio ed infine una condanna penale confermata in Cassazione. La ripercorriamo passo per passo sulla base della sentenza e delle parole dello stesso sfortunato protagonista, che alcuni anni fa aveva descritto la sua situazione in una lettera ad una rivista. LA SITUAZIONE INIZIALE – Siamo nel 2005. Un condominio, composto da abitazioni, uffici e negozi, ha alle proprie dipendenze un’addetta alle pulizie. “In ossequio alle disposizioni normative – dice l’amministratore – il condominio ha fatto redigere da un tecnico qualificato ed abilitato il documento di valutazione dei rischi del fabbricato” ed ha fatto seguire alla dipendente il corso sulla sicurezza e il corso antincendio e il corso per le manovre dell’ascensore. Il condominio ha anche nominato un tecnico “per espletare l’incarico di responsabile per il servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. 626/94”. del piano primo può costituire un’insidia per le persone, allora – essendo l’immobile “vincolato dalle Belle Arti” e non potendo affiggere un segnale sulle murature – installa all’uscita dell’ascensore un cartello su piedistallo mobile: attenzione pericolo di inciampo. Il gradino non è “rilevato come situazione pericolosa nel documento di valutazione dei rischi” redatto dal tecnico qualificato ed abilitato. L’EVENTO – Nel maggio 2005 una dipendente di un ufficio sito nel condominio cade “in quanto non si era accorta che c’era un gradino, che non era segnalato, immediatamente dopo la porta dell’ascensore, dello stesso colore grigio del pavimento”; nella caduta si rompe un braccio. A seguito dell’evento la ASL competente trasmette il verbale alla procura della Repubblica, contestando all’amministratore – in qualità di datore di lavoro – la violazione dell’art.8 comma 9 del dpr 547/55, allora vigente, che recitava: “I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio [Nota del redattore: va ricordato che in regime di non devono presentare buche o sporgenze pedecreto 626/94, come confermava la sentenza di ricolose e devono essere in condizioni tali da Cassazione n.6426/98, soltanto gli articoli 21 e 22 rendere sicuro il movimento e il transito delle del decreto erano da considerarsi applicabili ai la- persone e dei mezzi di trasporto.” voratori con contratto privato di portierato: pertanto il documento di valutazione dei rischi, il corso antincendio, la nomina del RSPP non si potevano, allora come oggi, definire obblighi di legge.] [N.d.r.: la già citata sentenza n.6426/98 precisava che, proprio in virtù della ridottissima applicabilità del d.lgs. 626/94, il dpr 547/55 doveva considerarsi pienamente vigente nei condomini con dipendenti.] LO STATO DEI LUOGHI – Dal 2003 l’am- IL PROCEDIMENTO PENALE – Esaminato il ministratore si rende conto che un gradino-di- verbale ASL il pubblico ministero di turno rinslivello di 8 cm presso il pianerottolo comune via a giudizio l’amministratore “per non aver 46 l’amministratore Sicurezza edifici segnalato e comunque disposto la segnalazione della presenza sul pianerottolo del primo piano, nelle immediate vicinanze dell’ascensore, di un dislivello di circa 8 cm, costituente ingombro con pericolo di caduta a persone”. Il procedimento penale vero e proprio inizia oltre due anni dopo l’evento. Poco più di due anni dopo, cioè oltre quattro anni dopo l’evento, arriva la condanna in primo grado. Altri due anni abbondanti e la condanna viene confermata in appello. LA SENTENZA DI CASSAZIONE – Quasi otto anni e mezzo dopo l’evento la sezione IV penale, con sentenza in data 17 ottobre 2013, n. 42647, analizza il caso e rigetta i ricorsi dell’amministratore. Il primo motivo di ricorso riguarda la mancanza di competenze tecniche dell’amministratore, che si era appunto rivolto ad un tecnico esterno per valutare i rischi; il tecnico – sostiene l’amministratore – aveva omesso di segnalare il gradino quale fonte di pericolo. Però, avevano già indicato le sentenze di merito, un anno prima dell’evento la persona poi caduta aveva segnalato all’amministratore il pericolo dato dal gradino, per cui non si poteva affermare di ignorare quella situazione. Il secondo motivo di ricorso attiene alla posizione lavorativa della persona caduta, che non era dipendente del condominio e quindi l’amministratore (secondo la linea difensiva) non avrebbe potuto considerarsi datore di lavoro. Anche questo ricorso è rigettato: “È sufficiente ricordare al riguardo che in caso di lesioni o di omicidio colposo, perché possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale, il quale ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 c.p. (...) È stato peraltro preci- “Turta dei spus” - Fontana di Piazza Castello l’amministratore 47 Sicurezza edifici sato che non occorre che vi sia la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa dell’omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti ai fini della più efficace tutela dell’integrità fisica del lavoratore (...) Né le conclusioni possono mutare valorizzando la circostanza che l’imputata non era il datore di lavoro della infortunata, giacché il principio cautelare ha una valenza generale ed inderogabile, tale da imporsi nell’interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa.” LA FIGURA DEL RSPP – Non trascuriamo la presenza del RSPP condominiale. La stessa sezione IV penale, in una diversa sentenza di nemmeno un mese precedente alla pronuncia sul gradino da 8 cm, si era così espressa sulle responsabilità del Responsabile di Servizio di Prevezione e Protezione: “Come precisato da questa Corte, il RSPP può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione (...). Il RSPP, quindi, è chiamato a rispondere qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell’evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo (...). Ciò perché, in tale evenienza, l’omissione colposa al potere-dovere di segnalazione in capo al RSPP, impedendo l’attivazione da parte dei sogget- 48 ti muniti delle necessarie possibilità di intervento, finirebbe con il costituire (con)causa dell’evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione della condizione di rischio: con la conseguenza, quindi, che, qualora il RSPP, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, cosi, il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, ben può e deve essere chiamato a rispondere insieme a questi.” (Cassazione penale n.38643 del 19 settembre 2013). Nel caso del gradino da 8 cm – si legge nel testo della stessa sentenza n.42647 – sussisteva “il requisito della perseguibilità d’ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590 c.p.”, anche in assenza di querela: perché allora la presenza del RSPP condominiale, con la sua eventuale omissione di segnalare il pericolo dovuto al gradino, non è stata presa in considerazione? La risposta è ovvia, quasi banale; perché il d.lgs. 626/94, ex art.1 comma 3, per i lavoratori di portierato si applicava solo nei casi espressamente previsti, cioè agli articoli 21 e 22 (cfr. Cassazione n.6426/98 già citata): il RSPP condominiale era una figura vuota, mai richiesta dal d.lgs. 626/94 e la cui eventuale presenza era ininfluente ad alleggerire la posizione del datore di lavoro. Le stesse considerazioni peraltro valgono oggi, in regime di d.lgs. 81/08. LA MORALE – La storia è triste, perché si basa su pochi ma precisi articoli di leggi palesemente applicabili e facilmente fatti valere. Non servivano il corso antincendio, il DVR, il RSPP. Serviva che quel gradino, grigio su grigio, fosse chiaramente visibile, se non eliminabile; serviva che le segnalazioni fossero efficaci e non facilmente oggetto di manomissioni. Non è vero che “nel più c’è il meno”, come spesso si sente dire. Le leggi sulla sicurezza sul lavoro nel condominio sono ridotte, ma concrete; chiedono sostanza, non forma. l’amministratore Problemi del lavoro INFORTUNIO IN ITINERE Vincenzo Di Domenico L’INAIL con la circolare n. 52/2013 effettua un per il pranzo e di pernottamento, diversi dalla chiarimento riguardante gli infortuni in itinere avdimora abituale e viceversa; venuti in missione e/o trasferta. • da un luogo di lavoro ad un altro di lavoro, nei In particolare l’INAIL afferma che i rischi del casi in cui il lavoratore presta servizio alle dipercorso tra l’abitazione e il luogo di lavoro dipendenze di più datori di lavoro. pendono anche dalla scelta del lavoratore, per cui • al luogo di abituale consumazione dei pasti l’itinerario non è determinato da esigenze lavoraove non vi sia una mensa aziendale. tive, ma dipende anche dalle esigenze di vita del lavoratore. La indennizzabilità dell’infortunio “in itinere” Non è questo il caso della missione e/o trasfer- è subordinata al D.P.R. n. 1124/1965 e ad una ta, poiché in tali situazioni il tragitto non è frut- serie di presupposti quali: to di una libera scelta del lavoratore, ma é imposto dal datore di lavoro. La missione infatti é caratte• l’itinerario deve essere quello normalrizzata da una modalità di svolgimento imposta mente percorribile e dunque quello più dal datore di lavoro con la conseguenza che tutto breve o comunque più “conveniente”; ciò che accade nel corso della stessa, debba essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro. • è necessario provare il collegamento tra il perL’unico limite all’indennizzabilità di un inforcorso effettuato ed il lavoro (escluso l’indentunio deve dunque essere ravvisato nel rischio nizzo se la via è percorsa per motivi personali o elettivo, nella scelta arbitraria del lavoratore, in orari non compatibili con quelli lavorativi); qualora questi generi ed affronti per ragioni personali una situazione diversa da quella inerente • la necessità dell’uso del veicolo privato deve l’attività lavorativa. essere valutata in relazione a fattori quali gli La materia dell’Infortunio in itinere è abbastanza orari, le distanze e le variazioni dei tempi di delicata ed a tal riguardo cerchiamo di approfonpercorrenza. dire l’argomento CHE COSA È L’INFORTUNIO IN ITINERE SOGGETTI TUTELATI La copertura assicurativa dell’infortunio in itinere L’infortunio in itinere, è l’infortunio nel quale in- è possibile solo come prolungamento dell’assicucorre il lavoratore nel tragitto che conduce: razione obbligatoria contro gli infortuni professionali. • dalla dimora abituale al luogo di lavoro e vi- Da questa premessa si deduce che: ceversa, sia prima sia dopo l’orario lavorativo, sia durante la pausa per il consumo del • sono tutelati per l’infortunio in itinere solo i lavopasto di metà giornata; ratori rientranti nel campo di applicazione dell’as• dal luogo abituale di lavoro ai luoghi di ristoro sicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul l’amministratore 49 Problemi del lavoro lavoro (se il lavoratore non è assicurato in tal senso, viene a mancare il presupposto-base per collegare causalmente l’infortunio in itinere al lavoro prestato); • il rischio della strada non è protetto in quanto tale, essendo di norma estraneo alle vere e proprie prestazioni lavorative (e quindi generico), ma in quanto diverso e più grave di quello che incombe sui normali utenti della strada (rischio generico aggravato) perché finalizzato al raggiungimento del luogo di lavoro. Elementi per l’individuazione dell’infortunio in itinere sono: • finalità lavorative • normalità del tragitto • percorrenza in orari confacenti con quelli lavorativi. Sulla base degli elementi di cui sopra di seguito sono elencate alcune ipotesi, certo non esaurienti, ma solo indicative, di indennizzabilità e di non indennizzabilità degli infortuni in esame. CASI D’INDENNIZZABILITÀ • Infortunio accaduto sul tragitto che costituisce il percorso normale per recarsi dal luogo di dimora abituale (luogo ove il lavoratore ha fissato la sua residenza) al luogo di lavoro e viceversa. Può trattarsi anche di residenza secondaria o di dimora occasionale per ragioni di lavoro o familiari. Le deviazioni effettuate per motivi personali sono irrilevanti; • Infortunio accaduto in orario ricollegabile con quello lavorativo; • Necessità di percorrere una strada determinata che conduce esclusivamente al luogo di lavoro o che, comunque, presenti pericoli particolari per il lavoratore rispetto alle ordinarie vie di comunicazione; 50 • Necessità di servirsi di mezzi di trasporto forniti o prescelti e prescritti dal datore di lavoro in relazione con le esigenze dell’attività lavorativa. In questa ipotesi rientra anche il caso in cui il datore di lavoro metta a disposizione dei propri dipendenti, pur senza obbligo di utilizzarli, appositi “busnavetta”, trattandosi normalmente di un servizio - integrativo e/o migliorativo di quello pubblico - fornito per soddisfare esigenze comunque funzionali alla organizzazione del lavoro. • Necessità di utilizzare mezzi di trasporto privati in quanto il posto di lavoro è collocato in luogo irraggiungibile con i mezzi pubblici, oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro. • Necessità di trasportare, a piedi o su un mezzo di locomozione personale, strumenti di lavoro che intralciano i normali movimenti. • Necessità di usare mezzi di trasporto privati, nonostante i mezzi pubblici o di percorrere tragitti più lunghi rispetto a quello ordinario, per impegni familiari, per esigenze di salute, per esigenze economiche. • Utilizzo della bicicletta anche se l’infortunato avrebbe potuto usare un mezzo pubblico, purché l’infortunio avvenga su pista ciclabile o zona interdetta al traffico, ovvero zona “protetta”; • interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro; • interruzioni/deviazioni “necessitate” ossia dovute a causa di forza maggiore (es.:guasto meccanico) o per esigenze essenziali ed improrogabili (es.:soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.:prestare soccorso a vittime di incidente stradale); l’amministratore Problemi del lavoro • brevi soste che non alterano le condizioni di rischio. • lesioni riportate in seguito ad una aggressione, avvenuta nel tragitto casa-lavoro, al fine di uno scippo CASI DI NON INDENNIZZABILITÀ (alcuni esempi) • Il tragitto è percorso a piedi lungo una via ordinaria di comunicazione, aperta al pubblico transito e senza trasportare strumenti di lavoro che potrebbero apportare rischi di equilibrio; • Il tragitto è effettuato con servizi pubblici (si configura un rischio gravante su tutti i cittadini); • Il tragitto è effettuato con mezzo proprio, nonostante sia coperto anche da mezzi pubblici gli orari dei quali sono compatibili sia con quelli lavorativi sia con quelli connessi ad impegni familiari (in tal caso il rischio è stato liberamente scelto dal lavoratore); • Il tragitto è effettuato a piedi (in tal caso il rischio è stato liberamente scelto dal lavoratore); • L’infortunio provocato da imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore è rilevante: la condotta dell’infortunato non interrompe il nesso causale tra rischio lavorativo e sinistro. Solo il dolo fa venir meno l’indennizzabilità; • in caso di deviazioni o interruzioni che non dipendano dal lavoro a meno che non siano “necessitate” cioè dovute a cause di forza maggiore, esigenze essenziali od obblighi penalmente rilevanti. L’INFORTUNIO OCCORSO IN MISSIONE O TRASFERTA Particolare attenzione si deve dedicare agli infortuni in itinere occorsi ai lavoratori in missione e/o trasferta, dal momento in cui questi lasciano la propria abituale dimora fino a quello in cui vi fanno rientro, derivante dal compimento di atti strumentali alla prestazione lavorativa, che siano indennizzati quali infortuni avvenuti in occasione di lavoro, proprio perché condizionati dalla particolare situazione determinata dalla condizione di missione e/o trasferta. A tal riguardo la circolare dell’Inail n° 52 del 23 ottobre 2013 valuta quali possono essere. Ovviamente, l’evento non può ritenersi indennizzabile qualora avvenga con modalità e in circostanze per le quali non si possa ravvisare alcun collegamento finalistico e topografico con l’attività svolta in missione e/o trasferta, e cioè tutte le volte in cui il soggetto pone in essere un rischio diverso e aggravato rispetto a quello normale, individuato come tale secondo un criterio di ragionevolezza. Il documento (circolare n° 52 del 23 ottobre 2013) evidenzia una distinzione sostanziale nelle due seguenti ipotesi: Infortuni nel tragitto albergo – luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa Per le ragioni sopra esposte, gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa devono essere trattati come infortuni in attualità di lavoro e non come infortuni in itinere. l’amministratore 51 Problemi del lavoro Infortunio occorso in albergo ricevimento del certificato medico. Se la denuncia all’INAIL da parte del datore di lavoro non è avveL’infortunio occorso in albergo non è equiparabile a nuta nei termini previsti, il lavoratore può ottenere quello avvenuto presso la privata abitazione, la cui comunque le prestazioni INAIL. indennizzabilità è stata esclusa dalla Suprema Corte, per l’oggettiva difficoltà di stabilire se l’atto di SE LA CAUSA DELL’INFORTUNIO È locomozione all’interno dell’abitazione sia o meno DUBBIA: funzionale all’espletamento dell’attività. Il soggiorno in albergo è da ritenersi necessitato dalla missio- Una convenzione tra INPS e INAIL garantisce che ne e/o trasferta, pertanto necessariamente connesso il primo ente che riceve il certificato medico relacon l’attività lavorativa. tivo all’infortunio fornisca le cure o le prestazioPer completezza di discorso si evidenziano queste ni necessarie. I termini previsti per la prescrizione due ipotesi di non indennizzabilità che potrebbero INAIL sono 3 anni, mentre per la decadenza INPS completare quanto affermato sopra in merito alla 1 anno. circolare in esame, ovvero: 1. se l’infortunio si verifica “nel corso dello svol- IL LAVORATORE IN CASO DI gimento di un’attività che non ha alcun lega- INFORTUNIO LAVORATIVO, IN ITINERE: me funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di Deve informare immediatamente il datore di lavoro lavoro”; o preposto, presentare subito allo stesso il certifica2. se “è riconducibile a scelte personali del la- to medico. Quando le cure per la patologia acquisita voratore, irragionevoli e prive di alcun colle- si protraggono dovrà presentare il prolungamento gamento con la prestazione lavorativa tali da dei giorni compilato dal medico curante. Il datore di esporlo ad un rischio determinato esclusiva- lavoro invierà copia originale dei documenti all’Imente da tali scelte. NAIL. Nel caso di un eventuale ricovero, l’ospedale rilascerà copia dei certificati al datore di lavoro e NOTE OPERATIVE: all’INAIL. IL DATORE DI LAVORO DEVE PAGARE: IL CALCOLO DELL’INDENNITÀ (TEMPORANEA) INAIL: Deve risarcire l’intera giornata in cui è avvenuto l’infortunio, se quest’ultima ha causato assenza dal Il risarcimento dell’indennità temporanea viene calposto di lavoro, deve pagare il 60% della retribu- colato come previsto dal DpR 1124/65 Testo Unico. zione o come disposto dal CCNL per i successivi 3 giorni di astensione dal lavoro. Infortuni come di seguito: L’INAIL DEVE RISARCIRE: Dal 4° giorno successivo l’incidente o la manifestazione della malattia professionale fino alla guarigione. • il 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno • il 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica. Per la retribuzione media giornaliera di un lavoratoDENUNCIA DELL’INFORTUNIO: re, viene presa in considerazione la retribuzione dei 15 giorni precedenti all’infortunio o il manifestarsi Entro 48 ore dall’evento infortunistico o dopo il della malattia professionale. 52 l’amministratore Tasse e guai LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2014: LE NOVITÀ IN MATERIA FISCALE Carmen Rovere Nello scorso numero eravamo rimasti al disegno di Legge, poi a fine anno è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di stabilità per il 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013). Avevamo dato spazio al numeroso elenco di norme contenute nel disegno di Legge che interessavano le più diverse categorie e situazioni contributive. Nel corso dell’iter legislativo queste sono state modificate dall’esame parlamentare, in questo intervento vorremmo tracciare le novità fiscali che si pensa possano essere più rilevanti e di interesse. IUC Viene istituita la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 10,6 per cento. LA TARI Il presupposto della TARI è il possesso / detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la TARI è dovuta soltanto dal possessore del locale / area a titolo di proprietà, usu- frutto, uso, abitazione o superficie. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in Catasto, la superficie assoggettabile alla TARI sarà individuata in quella calpestabile (va fatto riferimento alle superfici dichiarate / accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti: TARSU / TIA1 / TIA2 / TARES) fino all’attivazione delle procedure di interscambio Comuni – Agenzia delle Entrate (vedi numero di maggio “DIALOGHI TRA BANCHE DATI PER LA MAPPATURA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”). Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a TARI rimarrà comunque quella calpestabile. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno sulla base dei criteri determinati dal DPR n. 158/99 ovvero nel rispetto del principio “chi inquina paga” alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell’attività svolta nonché al costo del servizio sui rifiuti. In caso di occupazione / detenzione temporanea (periodo inferiore a 183 giorni nel corso dell’anno) la TARI è dovuta in base a tariffa giornaliera. I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, possono prevedere, in luogo della TARI, l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva. Il Comune può prevedere riduzioni / esenzioni tariffarie nel caso di: à abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; l’amministratore 53 Tasse e guai à locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; à abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora all’estero per più di 6 mesi all’anno; à fabbricati rurali ad uso abitativo; à al ricorrere di fattispecie ulteriori. La TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilate che il produttore dimostra di aver avviato al recupero. LA TASI Il presupposto della TASI è il possesso-detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, aree scoperte / edificabili a qualunque uso adibiti. In caso di leasing, l’imposta è dovuta dal locatario alla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, ossia fino alla riconsegna del bene al locatore. Per l’unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, sia all’occupante che al titolare del diritto reale corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. In capo all’occupante la TASI è stabilita dal Comune nella misura compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo; il residuo è dovuto dal titolare del diritto reale. Ai fini della dichiarazione TASI sono applicabili le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. Restano escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, nonché le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la TASI è dovuta soltanto dal possessore / detentore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La base imponibile della TASI corrisponde a quella prevista ai fini IMU ex art. 13, DL n. 201/2011. L’aliquota di base della TASI è pari all’1‰. Il Comune potrà ridurre l’aliquota fino all’azzeramento e determinare l’aliquota in modo tale 54 che la somma tra la stessa e l’aliquota IMU non sia superiore all’aliquota IMU massima statale al 31.12.2013. Il Comune, inoltre, può prevedere riduzioni e/o esenzioni tariffarie per esempio nel caso di superfici eccedenti il normale rapporto tra la produzione di rifiuti e superficie stessa. L’IMU Come disposto dall’articolo 1 comma 703 della Legge di stabilità 2014, l’istituzione della IUC non abroga la disciplina per l’applicazione dell’IMU che per effetto delle modifiche apportate all’art. 13, DL n.201/2011 è applicata a regime dal 2014, anziché dal 2015. La legge di stabilità per il 2014 stabilisce che: • viene confermato che l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; • viene previsto che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale: 1. l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (a condizione che la stessa non risulti locata); 2. l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 3. nonché l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L’IMU non si applica, altresì: • alle unità immobiliari appartenenti alle coo- l’amministratore Tasse e guai perative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; • ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; • alla casa coniugale assegnata al coniuge; • a un immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Inoltre: • si abbassa da 110 a 75 la misura del moltiplicatore (di cui all’articolo 13, comma 5 del D.L. n. 201/2011) applicabile ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; • viene previsto che, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, continua a trovare applicazione la detrazione di € 200 mentre è stato eliminato il riferimento alla maggiorazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione principale.; • si esentano dall’IMU, a decorrere dall’anno 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale. È differito dal 16 gennaio 2014 al 24 gennaio 2014 il termine entro cui deve essere versato il saldo dell’IMU dovuta per l’anno 2013, pari al 40% della differenza positiva (c.d. “miniIMU”) tra: à l’ammontare dell’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione, deliberate o confermate dal Comune per l’anno 2013 in relazione alle abitazioni principali e relative pertinenze, alle unità immobiliari equiparate o assimilate all’abitazione principa- le, ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e ai fabbricati rurali ad uso strumentale; à l’ammontare dell’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile. Pertanto, non dovranno versare nulla entro il 24 gennaio 2014 e beneficeranno quindi della totale abolizione della seconda rata dell’IMU 2013, i possessori dei suddetti immobili siti in Comuni che hanno mantenuto, o variato a favore del contribuente, l’aliquota e la detrazione di base prevista dalla legge, in relazione a ciascuna tipologia di immobile. Qualora, invece, i Comuni abbiano deliberato per l’anno 2013 delle aliquote superiori a quella di base stabilita dalla legge, entro il 24 gennaio 2014 si dovrà provvedere a versare il 40% della suddetta differenza. La norma in esame proroga altresì alla stessa data del 24 gennaio 2014 il termine per il versamento della maggiorazione standard TARES (pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni), ove detto versamento non sia stato eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. Reintroduzione tassazione IRPEF degli immobili Viene introdotto, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, la tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi degli immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza. Bonus lavori edili La detrazione per le spese per interventi per il risparmio energetico viene così stabilita: • 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014; • 50 per cento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Nel caso in cui tali spese siano sostenute per interventi su parti comuni degli edifici condominiali le aliquote vengono stabilite come segue: • 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015; l’amministratore 55 Tasse e guai • 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 fino al 30 giugno 2016. Per le spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro, vengono fissate le seguenti aliquote: • 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014; • 40 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Per le spese riguardanti interventi di ristrutturazione edilizia, relativi all’adozione di misure antisismiche fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro, vengono fissate le seguenti aliquote: • 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014; • 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Per coloro che usufruiscono di queste ultime detrazioni viene prorogata per l’anno 2014 la detrazione del 50% per le ulteriori spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Imposta di registro Gli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell’ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, sono soggetti, se dovute, alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna. Detta disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data. Controllo locazioni abitative Per assicurare il contrasto all’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative, si attribuisce ai comuni, in relazione ai contratti di 56 locazione, l’attività di monitoraggio anche utilizzando il registro di anagrafe condominiale. Si prevede che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, escludendo l’uso del contante e assicurando la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore. Decorrenza obbligo API La decorrenza (in origine dal 6.6.2013), stabilita dall’art. 6, comma 3-bis, DL n. 63/2013 (c.d. “Decreto Energia”), dell’obbligo, previsto a pena di nullità, di allegare l’APE (attestato di prestazione energetica) ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito nonché ai contratti di locazione. è ora ancorato alla data di entrata in vigore del Decreto di adeguamento delle Linee guida di certificazione energetica degli edifici, contenute in un apposito DM. Notai e C/C dedicato È stato previsto a carico dei notai ovvero di altri pubblici ufficiali l’obbligo di provvedere al versamento, su un c/c dedicato delle seguenti somme: à somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi nonché di tributi per i quali lo stesso è sostituto e/o responsabile d’imposta relativamente agli atti ricevuti e/o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o alle attività / prestazioni per i quali gli stessi siano delegati dall’Autorità giudiziaria à ogni altra somma (anche a titolo di imposta per le dichiarazioni di successione) soggetta all’obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori ex Legge n. 64/34; à dell’intero prezzo / corrispettivo o del saldo di contratti di trasferimento / costituzione / estinzione della proprietà / altro diritto reale su immobili o aziende. Sarà un DPCM a stabilire le modalità attuative delle nuove disposizioni. l’amministratore Le nostre tabelle INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI INDICE GENERALE VARIAZIONI PERCENTUALI DEL MESE INDICATO RISPETTO ALLO STESSO MESE DELL’ANNO PRECEDENTE ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 2003 + 2,7 + 2,5 + 2,6 + 2,5 + 2,4 + 2,3 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,4 + 2,4 + 2,3 2004 + 2,0 + 2,2 + 1,9 + 2,0 + 2,1 + 2,2 + 2,1 + 2,1 + 1,8 + 1,7 + 1,7 + 1,7 2005 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,7 + 1,7 + 1,6 + 1,8 + 1,8 + 1,9 + 2,0 + 1,8 + 1,9 2006 + 2,2 + 2,1 + 2,1 + 2,0 + 2,2 + 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,0 + 1,7 + 1,7 + 1,7 2007 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,4 + 1,4 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 2,0 + 2,3 + 2,6 2008 + 2,9 + 2,9 + 3,3 + 3,3 + 3,5 + 3,8 + 4,0 + 3,9 + 3,7 + 3,4 + 2,6 + 2,0 2009 + 1,5 + 1,5 + 1,0 + 1,0 + 0,7 + 0,4 - 0,1 + 0,2 + 0,1 + 0,2 + 0,7 + 1,0 2010 + 1,3 + 1,3 + 1,5 + 1,6 + 1,5 + 1,3 + 1,7 + 1,5 +1,6 +1,7 +1,7 +1,9 2011 + 2,2 + 2,3 + 2,5 + 2,6 + 2,6 + 2,7 + 2,7 + 2,8 +3,0 +3,2 +3,2 +3,2 2012 + 3,2 + 3,3 + 3,2 + 3,2 +3,0 +3,1 +2,9 +3,1 +3,1 +2,7 +2,4 +2,4 2013 +2,2 +1,8 +1,6 +1,1 +1,2 +1,2 +1,2 +1,1 +0,8 +0,7 +0,6 +0,6 TABELLA DEL TASSO DEGLI INTERESSI LEGALI ANNO TASSO Dal 19/04/1942 al 15/12/1990 5% Dal 16/12/1990 al 31/12/1996 10% Dal 01/01/1997 al 31/12/1998 5% Dal 01/01/1999 al 31/12/2000 2,50% Dal 01/01/2001 al 31/12/2001 3,50% Dal 01/01/2002 al 31/12/2003 3% Dal 01/01/2004 al 31/12/2007 2,50% Dal 01/01/2008 al 31/12/2009 3% Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 1% Dal 01/01/2011 al 31/12/2011 1,50% Dal 01/01/2012 al 31/12/2013 2,50% Dal 01/01/2014 1% CANNA FUMARIA DA CONTROLLARE, PULIRE O RISANARE? 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