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°A
La voce dell’Associazione Amministratori Condominiali Immobiliari - Milano
NN
O
l’amministratore
informazioni pratiche per condomini e inquilini
Spediz. abbonamento postale70% - Milano
Arco della Pace - Milano
ANACI
Anno XXXIX - n. 1 - Gennaio 2014 - 5 Euro
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l’amministratore
anno xxxix
n. 1 - gennaio 2014
Notiziario mensile Anaci Milano
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Tribunale di Milano
376 del 22/12/75
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autorizzazione scritta dell’editore
L’AMMINISTRATORE - ANNO 39°
FONDATO NEL 1975
di novità in novità
dario guazzonipag.5
la responsabilità penale per la custodia
dei minorenni in condominio
giulio benedettipag.8
legittimazione passiva dell’amministratore
o litisconsorzio necessario dei singoli condomini?
antonio scarpapag.13
carlo cudega e toni tegula
pinuccio del menicopag.18
112 – il numero unico di emergenza (nue)
è già attivo
maria alessandra tomasipag.20
sentenze
pag.25
eugenio antonio correale
pericoli condominiali
cristoforo morettipag.28
l’esercizio, la manutenzione, il controllo
e l’ispezione degli impianti termici
antonio de marcopag.30
otto centimetri, otto anni:
una storia da non dimenticare
cristoforo morettipag.46
infortunio in itinere
vincenzo di domenicopag.49
legge di stabilità per il 2014:
le novità in materia fiscale
carmen roverepag.53
le nostre tabelle
l’amministratore
pag.57
3
Editoriale
DI NOVITÀ IN NOVITÀ
È
proprio vero che le novità non finiscono
mai, e poi mai!
Stavamo tutti noi amministratori professionisti assimilando la nuova normativa sul condominio imperante da mezzo anno (18 giugno)
ed ecco che cominciano ad arrivare probabilità
di modifiche; modifiche, interpretazioni, le più
svariate.
Ormai la certezza del diritto in Italia pare essere
un miraggio: non per essere laudatores temporis
acti, ma già mezzo secolo or sono il grande Leo
Longanesi aveva denominato la nostra Italia “la
patria del distorto”.
Figuriamoci mezzo secolo or sono con quegli uomini di Governo che noi anziani nostalgicamente ricordiamo, al confronto dei quali la”nouvelle
vague” oggi imperante avrebbe avuto molto, anzi
moltissimo da imparare: non solo quanto alla capacità di legiferare, ma, e forse soprattutto, in fatto di dirittura morale.
Ma torniamo alla nostra quotidianeità cioè alla
nostra professione.
Splendida la normativa, nel suo articolo, che mette uno stop (e ci auguriamo che possa esservi da
parte dei condomini una coscienza nel bloccare
l’esercizio della professione di amministratore da
parte di tutti coloro che non presentano riconosciute qualifiche).
Tale normativa dovrebbe (ce lo auguriamo)
consentire una certa selezione di coloro che
amministrano.
Ricordiamo (ed i nostri clienti lo sanno) che il volume di affari - chiamiamolo così - di un condominio medio, venticinque/trenta condomini con
stabile dotato di portineria e riscaldamento centralizzato, gira oggi, nel corso dell’anno una cifra
assai vicina ai centomila euro; duecento milioni
della vecchia, rimpianta da tutti, vecchia lira!
L’aggiornamento, cioè i corsi che ANACI sede di
Milano tiene da quarantatrè anni costituiranno il
punto di aggiornamento previsto dalla legge con
il rilascio dei crediti formativi.
Ma andiamo ben oltre.
Il 1135 quarto comma, costituzione di un fondo
per le spese straordinarie pari all’ammontare delle stesse al momento della delibera, ha subito un
intelligente saggio ridimensionamento.
Si prendano le spese per il rifacimento di facciate
(centinaia di migliaia di euro) che in un momento
di grossa crisi economica non sarebbero più state
deliberate, stante la costituzione del fondo al momento della delibera.
Ebbene, il “decreto destinazione Italia” è intervenuto dicendo che, poiché spesso tali lavori straordinari vengono pagati dilazionati, anzi spesso
dilazionatissimi, il fondo dovrà essere costituito
proporzionalmente ai pagamenti!
Non ci voleva certo il legislatore per affermare
quello che da sempre siamo usi fare: che cioè si
chiedono le rate anticipate!; onde essere in grado
l’amministratore
5
Editoriale
di rispettare i tempi concordati con l’esecutore dei
lavori.
Ed ancora è stato precisato che, nel famoso modulo dell’anagrafe condominiale, i condomini non
dovranno dire nulla, in quanto, incomberà all’amministratore controllare che tutte le normative di
sicurezza in condominio siano rispettate per le
parti comuni.
Circa la inosservanza del regolamento di condominio, che il vecchio codice del 1942 sanzionava
con cento lire, e che la nuova normativa all’art. 70
delle disposizioni di attuazione ha elevato ad una
cifra da 200 euro ad euro 800 in caso di recidiva,
è stato sancito che la delibera debba essere assunta con la maggioranza del terzo comma dell’art.
1136; maggioranza senza dubbio di buon senso
che eviterà contenziosi inutili.
Venendo sempre alle novità, il Comune di Milano
sta studiando l’attuazione del nuovo regolamento
edilizio che gli architetti – breve breve – hanno
definito “esondante, pletorico, e bulimico di norme, oltre ad occuparsi di questioni che non sono
di sua competenza”.
Ed uno dei punti che ci toccherà molto, molto da
vicino è il punto in cui è detto “il Comune di Milano riconosce il diritto dei bambini al gioco nei
cortili; così come nei giardini e nelle aree scoperte
delle abitazioni private deve essere favorito”.
E chi, diciamo noi, controllerà il gioco dei bambini che potranno divertirsi con il pallone, con le
racchette da tennis, mirando i vetri del piano rialzato, creando a detto piano molestia e rumorosità?
E se, disgraziatamente, un bambino si facesse male, una responsabilità oggettiva dell’amministratore per mancanza di custodia e sorveglianza potrà
essere invocata dal magistrato.
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Saggia senz’altro la normativa di creare scivolo
per i disabili all’ingresso negozi ed all’ingresso
dell’immobile.
Ma questi scivoli dovranno essere fissi o mobili?
Quale profondità dovranno avere?
Ed in quei marciapiedi stretti, e talvolta sconnessi,
sui quali parcheggiano moto e talvolta auto come
si riuscirà a realizzare lo scivolo?
A meno che lo scivolo sia smontabile in dotazione
ad ogni negozio e ad ogni ingresso d’immobile e
messo in opera solo in caso di uso.
La verifica statica degli immobili che hanno più
di cinquant’anni costituisce la chicca del nuovo
regolamento.
Dove mai si troveranno per le case del dopoguerra,
il calcolo dei cementi armati, che archivi di Comune e Regione nel corso del mutamento di sede
avranno senz’altro distrutto?
Se le case in cui viviamo, e Milano, la nostra città, sono ben costruite ed anche le recenti scosse
di terremoto, sebbene non violente, ne hanno dato
prova convincente a che pro tale verifica statica?
Tale verifica è stata stimata in circa diecimila euro
per fabbricato.
Sinceramente in un momento in cui molte realtà
condominiali soffrono, talvolta anche in maniera
pesante nell’incasso delle quote, questi nuovi oneri potrebbero creare crisi economiche nella cassa
condominiale di non poco conto.
E per questo inizio d’anno, il trentanovesimo anno
di vita della nostra Rivista L’Amministratore, le
novità non mancheranno certo per tenere viva la
nostra mente.
Buon anno a tutti.
l’amministratore
Dario Guazzoni
Anaci: Consiglio Provinciale di Milano
Presidente: Caruso Leonardo
Vice Presidente Vicario: Cerrini Carlo
Vice Presidente: Moritz Carlo
Segretario: Frisenna Paolo
Tesoriere: Donzelli Luigi
CONSULENZE IN SEDE
legali:
lunedì 14,30 - 16,00
Avv. Luca Saccomani
solo su appuntamento
mercoledì 14,30 - 16,00
Avv. Marina Figini
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venerdì 17,00 - 18,30
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Avv. Ermes Gallone
Consiglieri Provinciali
Appezzato Juri
Balsamo Angelo
Bandiera Francesco
Bandiera Umberto
Bianchini Massimiliano
Buonavitacola Giorgio
Calvio Gianfranco
Caruso Giuseppe
De’ Angelis Zucca Anna
Didoni Fabio
Donzelli Luigi
Falduto Laura
Grillo Carmelo
Organigramma
Nazionale
Presidente:
Pietro Membri (Milano)
Segretario:
Andrea Finizio (Roma)
Tesoriere:
Giuseppe Merello (Genova)
Organigramma
Regione Lombardia
Presidente:
Claudio Bianchini (MI)
Vice Presidente:
Agostino Lombardi (VA)
Segretario:
Monica Rusconi (SO)
Tesoriere:
Francesca Salvetti (BS)
ANACI
Associazione Nazionale Amministratori
Condominiali e Immobiliari
Guazzoni Dario
La Rosa Angelo
Lionetti Giuseppe
Pasi Mauro
Pasi Paolo
Pozzi Fabrizio
Ronchi Silvia
Sandrini Fabio
Sozzi Alfredo
Vanzini Maurizio
Zappella Luca
Zoccoli Bruno
del lavoro:
venerdì 17,00 - 18,30
Dott. Vincenzo Di Domenico
fiscale:
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Dott. Carmen Rovere
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giovedì 14,00 - 16,00
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prenotarsi al numero telefonico 02 58322122
La rivista della Sezione Provinciale
di Milano della Anaci
(Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari)
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Osservatorio del diritto
LA RESPONSABILITÀ PENALE
PER LA CUSTODIA DEI MINORENNI
IN CONDOMINIO
Sentenza C. Cass. 5060/2013
Giulio Benedetti
- Il profilo civilistico di
responsabilità da insidia.
Il fondamento della responsabilità extracontrattuale è quello
dell’articolo 2043 del codice
civile il quale, in ossequio ad
una tradizione giuridica trimillenaria, stabilisce la responsabilità civilistica e l’obbligo di
risarcire il danno per colui che
ha cagionato con dolo o colpa
ad altri un danno ingiusto. Tale
regime, sia pur rispondente
ad un alto principio di civiltà
ovvero quello della responsabilità individuale, espone il
danneggiato ad una serie di
oneri probatori spesso di difficile attuazione: vale a dire
che, al fine di vedersi riconoscere il diritto al risarcimento
del danno, deve provare:
* il danno;
* il nesso di causalità tra il
danno e l’operato dell’agente;
* l’ingiustizia del danno;
* la sussistenza dell’elemento
soggettivo doloso o colposo
nella condotta dell’agente.
La dottrina afferma che il legislatore, nelle ipotesi di responsabilità aggravata, per avvantaggiare la persona danneggiata,
8
disciplina in maniera diversa La giurisprudenza ha così
e più grave per i soggetti che
ridotto il margine della prova
creano dei rischi, la problema- liberatoria per il danneggiante
tica inerente l’individuazione
al punto di consentire l’afferdel responsabile del danno. Nel mazione per cui vige un regime
caso di danno di cose in custo- di responsabilità oggettiva; a
dia, particolarmente ricorrente tal riguardo è sufficiente esanei casi giurisprudenziali avve- minare le seguenti massime.
nuti all’interno del condomi- - 1) “La responsabilità da
nio, l’articolo 2051 del codice
cose in custodia ex art. 2051
civile stabilisce che ciascuno è
c.c. sussiste quando ricorresponsabile del danno cagio- rano due presupposti: un’altenato dalle cose che ha in custo- razione della cosa che, per le
dia, salvo che provi il caso sue intrinseche caratteristiche
fortuito. In tali casi il legisla- determina la configurazione
tore presume che se fossero nel caso concreto della cosidstate adottate tutte le precau- detta insidia o trabocchetto e
zioni, previste in particolare l’imprevedibilità e l’invisibidalla normativa specialistica lità di tale alterazione per il
di sicurezza nei luoghi di vita soggetto che, in conseguenza
e di lavoro, idonee ad evitare
di questa situazione di periil danno, quest’ultimo non si colo, subisce un danno. (Nel
sarebbe verificato. Pertanto è
caso trattato la S.C. ha conferritenuto responsabile chi aveva mato la decisione di merito che
in custodia la cosa che ha pro- aveva rigettato la domanda di
vocato il danno, a meno che risarcimento dei danni ripornon venga provato il fatto di tati da un’inquilina di un ediun terzo o uno specifico evento ficio a seguito di una caduta
imprevedibile e inevitabile, causata da acqua piovana infilestraneo alla cosa o al custode tratasi dalla finestra, ritenendo
(Vedasi Manuale di diritto pri- prevedibile l’evento, in quanto
vato, Andrea Torrente e Piero lo stesso si era verificato in un
Schlesinger, Milano, Giuffrè
condominio e aveva coinvolto
Editore, pagine 670 - 671).
un’inquilina ivi abitante da
l’amministratore
Osservatorio del diritto
anni e, quindi, a conoscenza di
tutte le caratteristiche dell’immobile). (C. Cass. civ, Sez. 3,
Sent. n. 11592 del 13.5.2010,
Rv. 613371) «.
- 2) «Il condominio di un edificio, quale custode dei beni
e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure
necessarie, affinché le cose
comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in
base all’art. 2051 c.c., dei danni
da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di
uno dei condomini (nella specie, infiltrazioni d’acqua provenienti dal muro di contenimento
di proprietà condominiale),
ancorché tali danni siano imputabili a difetti costruttivi dello
stabile.” (C.Cass. Civ., Sez. 2,
Sent. n. 15291 del 12.7.2011,
Rv. 618637)»
- 3) «In tema di responsabilità
civile per i danni cagionati da
cose in custodia, la fattispecie
di cui all’art. 2051 c.c. individua un’ipotesi di responsabilità
oggettiva e non una presunzione
di colpa, essendo sufficiente
per l’applicazione della stessa
la sussistenza del rapporto di
custodia tra il responsabile e la
cosa che ha dato luogo all’evento lesivo. Pertanto non rileva
in sé la violazione dell’obbligo
di custodire la cosa da parte del
custode, la cui responsabilità
è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad
un comportamento del responsabile, ma al profilo causale
dell’evento, riconducibile in
tal caso non alla cosa che ne
è fonte immediata, ma ad un
elemento esterno. Ne consegue che il vizio di costruzione
della cosa in custodia, anche
se è ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti
del terzo danneggiato, non
costituendo caso fortuito che
Accademia di Brera - Corridoio al primo piano
l’amministratore
interrompe il nesso eziologico,
salva l’azione di rivalsa del
danneggiante-custode nei confronti dello stesso costruttore.
(Nel caso trattato la Suprema
Corte, pur ribadendo il suddetto
principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale
era stata esclusa la responsabilità del condominio custode
per i danni assunti come arrecati dal cattivo funzionamento
della rete fognaria condominiale, essendo rimasto accertato che lo stesso aveva dimostrato che l’evento dannoso si
era verificato, in via esclusiva,
per un vizio intrinseco della
cosa, addebitabile unicamente
alla società costruttrice che, nel
caso specifico, si identificava
con la stessa parte attrice quale
proprietaria di alcuni immobili siti nel condominio convenuto in giudizio, da ritenersi,
perciò, essa stessa responsabile nei confronti del condominio medesimo.). (C.Cass.
Civ., Sez. 3, Sent. n. 26051 del
30.10.2008, Rv. 605339).»
- La ricostruzione penale
dell’obbligo di garanzia
dell’amministratore del condominio per gli infortuni.
Il fondamento dottrinario che
attesta il dovere del datore di
lavoro di tutelare l’integrità
psico-fisica del lavoratore si
trova in due articoli del codice
civile e rispettivamente:
- l’art. 2086 (direzione e gerarchia nelle imprese) per cui:
“L’imprenditore è il capo
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Osservatorio del diritto
dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi
collaboratori”.
- l’art. 2087 (tutela delle condizioni di lavoro) per cui: “L’imprenditore è tenuto ad adottare
nell’esercizio dell’impresa le
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza
e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro.”
Pertanto che il legislatore
ritiene che all’interno dell’impresa esista un rapporto corrispettivo per il quale se il datore
di lavoro può ordinare l’esecuzione di prestazioni lavorative
ai propri dipendenti, nell’ambito delle mansioni previste dal contratto, d’altra parte
deve tutelare la loro sicurezza e
salute secondo la migliore tecnica ed esperienza vigenti e validate dal modo tecnico e scientifico. Questo è il fondamento
giuridico della costruzione dottrinaria la quale individua nel
datore di lavoro la titolarità di
una posizione di garanzia nei
confronti dei lavoratori dipendenti, che costituisca tre le
due parti una posizione sinallagmatica di sicurezza, ovvero
una relazione corrispettiva
tra l’ordine gerarchico impartito dall’imprenditore e la sicurezza del dipendente, la quale
è stata riconosciuta dalla giurisprudenza quale suo addebito fondamentale di responsabilità in caso di infortunio del
dipendente.
10
A tal proposito si afferma:
- “Gli articoli 2086 e 2104 del
codice civile che prevedono il
potere gerarchico del datore di
lavoro sul lavoratore devono
essere interpretati alla luce del
generale principio secondo cui
ciascuna parte contrattuale può
pretendere e deve fornire soltanto le prestazioni previste nel
contratto. Ne consegue che, da
un lato, i superiori gerarchici
non possono richiedere prestazioni che siano chiaramente
escluse dal contratto medesimo e che, dall’altro, il lavoratore, che non voglia attendere
l’esito del giudizio in sede sindacale o giudiziaria, ha diritto
di rifiutare prestazioni di tale
tipo, correndo il rischio, conseguente a tale comportamento,
di essere successivamente ritenuto responsabile di inadempimento qualora venga eventualmente accertata la legittimità
dell’ordine disatteso. (C.Cass.
Civ, sez. l, sent. n. 5463 del
8/6/1999) »;
La responsabilità penale
dell’amministratore condominiale per gli infortuni incorsi
ai lavoratori dipendenti è stata
stabilita dalle seguenti pronunce giurisprudenziali:
-1) “La responsabilità penale
dell’amministratore di condominio va considerata e risolta
nell’ambito del capoverso
dell’art. 40 c.p. che stabilisce
che “non impedire un evento
che si ha l’obbligo di impedire equivale a cagionarlo”.
Per rispondere del mancato
l’amministratore
impedimento di un evento è,
cioè, necessario, in forza di
tale norma, l’esistenza di un
obbligo giuridico di attivarsi
allo scopo; detto obbligo può
nascere da qualsiasi ramo del
diritto e quindi anche dal diritto
privato e, specificamente, da
una convenzione che da tale
diritto sia prevista e regolata
come è dal rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente fra il condominio e l’amministratore.” (C.Cass., Sez. 3,
sent. n. 332 del 11.5.1967, ud.
24.2.1967-C.Cass., Sez. 3, sent.
N. 4676 del 14.3.1975, dep. il
14.4.1976).
-2) “L’amministratore di uno
stabile, sia che operi per conto
di un solo proprietario (persona
fisica o giuridica), sia che agisca per conto di un condominio
ha la titolarità dei poteri attinenti alla conservazione e alla
gestione delle cose e dei servizi
comuni fra i quali rientra anche
quello di attivarsi per l’eliminazione di situazioni che possono potenzialmente causare
la violazione del principio del
“neminem laedere” e di provvedere o, quantomeno, riferirne al proprietario; l’identificazione dei singoli obblighi in
concreto incombenti sull’amministratore deve essere effettuata, sulla base delle norme
legislative, statutarie o regolamentari, nelle singole fattispecie. (vedasi C.Cass., sez. 4,
sent. n. 6757 del 6.5.1983, dep.
Il 14.7.1983).
-3) “La responsabilità penale
Osservatorio del diritto
dell’amministratore di condominio va ricondotta nell’ambito della disposizione (art.
40, secondo comma, c.p.)
per la quale “non impedire
un evento che si ha l’obbligo
di impedire equivale a cagionarlo”. Per rispondere del mancato impedimento di un evento
è, cioè, necessario, in forza di
tale norma, l’esistenza di un
obbligo giuridico di attivarsi
allo scopo; detto obbligo può
nascere da qualsiasi ramo del
diritto e quindi anche dal diritto
privato e, specificamente, da
una convenzione che da tale
diritto sia prevista e regolata
come è dal rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente fra il condominio e l’amministratore.” (In applicazione
di tale principio, la Corte ha
ritenuto configurabile a carico
dell’amministratore di condominio un obbligo di garanzia in relazione alla conservazione delle parti comuni, in una
fattispecie di incendio riconducibile ad un difetto di installazione di una canna fumaria
di proprietà di un terzo estraneo al condominio che attraversava le parti comuni dell’edificio”. (C.Cass., Sez. 4, sent.
n. 39959 del 23.9.2009, dep. Il
13.10.2009).
- La responsabilità penale
per la custodia dei soggetti
minorenni:la sentenza C.
Cass. n. 50606/2013.
Recentemente la Corte di Cassazione ha trattato il tema della
responsabilità penale della
custodia dei minorenni (Cass.
Pen., Sez. 4, sent. n. 50606 del
5.4.2013, dep. il 16.12.2013):
il caso trattato riguardava l’accusa di lesioni personali colpose rivolta ai genitori di un
minorenne che aveva cagionato ustioni di terzo grado ad
altro minorenne. La Corte di
Cassazione ha confermato la
condanna dei genitori con le
seguenti argomentazioni.
“Fatta questa premessa sui limiti
del controllo della motivazione
da parte del giudice di legittimità, si deve rilevare che la
sentenza impugnata, con motivazione congrua ed articolata,
aderente alle risultanze istruttorie, ha condivisibilmente
evidenziato come la…. fosse
titolare di una posizione di
garanzia non solo come genitrice nei confronti del figlio
ma anche nei confronti del piccolo…. in quanto le era stato
affidato, sia pure tacitamente,
dal padre, che lo aveva lasciato
giocare nel cortile di pertinenza dell’abitazione dell’imputata, e, quindi, non avendo
colei espresso alcun dissenso a
tale iniziativa, aveva assunto il
compito di controllare il minore,
affidato alla sua vigilanza. Tale
posizione imponeva alla…. Il
dovere di esercitare un controllo sui minori nella duplice
veste di genitrice di uno di essi
e di persona responsabile degli
altri bambini che si intrattenevano con il figlio negli spazi
esterni della sua abitazione.
Tale doveroso controllo non è
stato adeguatamente svolto se i
l’amministratore
bambini sono riusciti ad acquisire la disponibilità di un accendino col quale hanno dato fuoco
alla spugna che ha attinto il piccolo…. La…… avrebbe dovuto
impedire l’uso di oggetti incendiari sia che fossero stati prelevati dal figlio all’interno della
sua abitazione, sia che provenissero dall’esterno. Quanto
alla fonte dell’obbligo di vigilanza e di controllo, la giurisprudenza ha elaborato varie
forme di obbligazione, sia su
base consensuale, sia derivanti
da una iniziativa unilaterale.
Quanto alla prima fonte, essa è
data non solo dai contratti tipici
ma anche da tutti gli atti negoziali atipici, nei quali l’assunzione del ruolo di garante si
fonda su base consensuale. Ne
discende la possibilità di individuare la fonte legale dell’obbligo di garanzia in molte situazioni della vita ordinaria, un
consolidato indirizzo giurisprudenziale civilistico ha individuato obbligazioni di natura
contrattuale, non fondate sul
contratto, bensì sul “contatto
sociale” fonte di un’obbligazione di garanzia. Secondo tale
indirizzo, le obbligazioni possono sorgere da rapporti contrattuali di fatto, in quei casi in
cui taluni soggetti entrano tra
loro in contatto. Benchè questo contatto non riproduca le
note ipotesi negoziali, pur tuttavia ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia
natura, diretti a garantire che
siano tutelati gli interessi che
sono emersi o sono esposti a
11
Osservatorio del diritto
pericolo in occasione del contatto stesso. In questi casi non
può esservi (solo) responsabilità aquiliana, ma si rinviene
una responsabilità di tipo contrattuale, per non avere il soggetto fatto ciò a cui era tenuto in
forza di un precedente vincolo.
Siffatta fonte della posizione
di garanzia è stata individuata
con riguardo a tutte quelle professioni che abbiano ad oggetto
beni costituzionalmente protetti,
come avviene per la professione
medica che incide sul bene
della salute, tutelato dall’art.
32 Cost.. rispetto all’operatore professionale la coscienza
sociale, prima ancora dell’ordinamento giuridico, non si limita
a chiedere un non facere e cioè
il puro rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge
fidando nella sua professionalità, ma giustamente quel facere
nel quale si manifesta la perizia
che ne deve contrassegnare l’attività in ogni momento. Altra
fonte dell’obbligo di garanzia
è quello dell’assunzione volontaria ed unilaterale dei compiti
dei tutela, al di fuori di un preesistente obbligo giuridico, fondato sul presupposto dell’assunzione di fatto dell’onere
della presa in carico di un bene
che ne accresce le possibilità di
salvezza. Tale ambito ricorre in
presenza di un’iniziativa spontanea nell’assunzione dei compiti di tutela, come nei casi dei
vicini di casa che, in assenza
Contabilizzazione del calore
Affidati a Brunata!
dei genitori, si prendono cura
del bambino; dei volontari di
pronto soccorso che, avvertiti, soccorrono il ferito in
stato d’incoscienza; si tratta di
un’obbligazione giuridica connessa all’assunzione unilaterale
del ruolo di garante (Cass. Sez.
IV 22.5.2007, Sez. Un. N. 9346
del 27.6.2002, Rv. 555386).”
Alla luce di tali principi devono
prestare particolare attenzione
gli amministratori di condominio che autorizzano l’uso, da
parte di minorenni non adeguatamente sorvegliati da adulti,
delle palestre condominiali : in
tali casi infatti sorge per i primi
l’obbligo di contatto fonte di
potenziali e gravi conseguenze
penali e civili.
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Brunata pensa a tutto!
Forte di un’esperienza di quasi un secolo,
Brunata offre il mix di tecnologia e servizi più
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14-11-2013 10:14:31
l’amministratore
Osservatorio del diritto
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
DELL’AMMINISTRATORE O LITISCONSORZIO
NECESSARIO DEI SINGOLI CONDOMINI?
“nei
casi dubbi si decida per il giusto”
Antonio Scarpa
Le sezioni unite civili della posta di ciascun comproprietaCorte di cassazione, investite rio. L’argomentare del Colledalla Seconda sezione con or- gio segue il seguente schema:
dinanza interlocutoria n. 22825 a)l’art. 102 c.p.c. non specifica quando si sia in predel 2012, hanno affrontato la
senza di un rapporto unico
questione della necessità del
con pluralità di parti, tale
litisconsorzio di tutti i comproda imporre la presenza di
prietari con riguardo a controtutte nel giudizio che lo
versia tra due singoli condomicoinvolga, rimettendone
ni, volta all’accertamento della
l’individuazione al diritto
natura condominiale di un’area
sostanziale, nonché all’eadiacente ad un box auto ed
laborazione del concetto di
alla rimozione dei manufatti
“sentenza inutiliter data”,
ivi realizzati dal convenuto, il
ovvero di pronuncia resa
quale aveva, tuttavia, eccepito
in assenza di soggetti indi essere titolare dello spazio
dispensabilmente coinvolti
conteso in forza di precedente
dagli effetti di quella, alla
assegnazione, senza formulaluce del petitum dell’aziore al riguardo un’apposita done proposta;
manda riconvenzionale.
La sentenza n. 25454 del 2013, b)nella specie, si tratta di domanda relativa all’accerpronunciata dalle Sezioni unitamento di un diritto reate della S.C., esamina il caso
le e conseguente richiesta
soltanto con riferimento all’indi condanna proposta nei
tegrità del contraddittorio, in
confronti di un solo conquanto, finendo col negare che,
venuto, pur non essendo
in una siffatta lite, debbano esquesto il titolare esclusivo
sere evocati in giudizio tutti i
della situazione giuridica
condomini, si reputa esonerata
controversa;
dall’affrontare l’ulteriore questione legata alla legittimazio- c)avendo però l’attore la
preminente finalità di eline passiva dell’amministratore
minare il titolo di legittidi condominio, vista come almazione fondante le preternativa a quella semmai iml’amministratore
giudizievoli pretese petitorie del convenuto, il primo
non ha interesse a far accertare altresì la comproprietà dei condomini non
presenti in giudizio, né la
partecipazione dei pretermessi può giovare al convenuto, il quale ambisce al
solo rigetto della domanda
attorea e quindi a conservare la propria disponibilità della res;
d)la decisione resa tra queste
due sole parti non risulterebbe pertanto mai inutile,
né se favorevole all’attore
né se favorevole al solitario convenuto
e)il pregiudizio che una simile sentenza potrebbe
arrecare ai condomini non
evocati in giudizio sarebbe,
piuttosto, di mero fatto;
f) non avrebbe rilievo opporre che, pur dopo il rigetto
dell’azione spiegata dal
singolo condomino, e dunque accertata la proprietà
esclusiva dell’area in capo
al singolo convenuto, un’identica domanda potrebbe
essere in seguito vantaggiosamente proposta dal
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Osservatorio del diritto
condominio, in persona
dell’amministratore, finendosene per giovare pure il
primo soccombente;
g)una più generale ricostruzione induce le Sezioni unite a concludere che le azioni a tutela della proprietà e
del godimento della cosa
comune, e in particolare
l’azione di rivendicazione,
possono essere promosse
anche soltanto da uno dei
comproprietari, senza che
si renda necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
condomini, essendo il diritto di ogni partecipante al
condominio comprensivo
della cosa comune intesa
nella sua interezza.
Le sollecitazioni poste dall’ordinanza n. 22825 del 12 dicembre 2012 erano forse molto più ambiziose delle risposte ottenute con la sentenza
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n. 25454/2013 delle Sezioni
Unite, la quale ha deciso nei
limiti della fattispecie di causa.
Il provvedimento di rimessione alle Sezioni Unite si interrogava, infatti, sul complessivo ambito di estensione della
legittimazione processuale (in
particolare passiva) dell’amministratore ex art 1131 (in
particolare, secondo comma)
c.c. con riguardo alle controversie aventi a oggetto interessi comuni ai condomini. È utile
qui subito premettere che l’art.
1131 c.c. non è stato modificato (se non per il rinvio all’art.
1130 c.c.) dalla Riforma del
condominio operata con la legge 11 dicembre 2012, n. 220.
Quell’ordinanza interlocutoria e la stessa pronuncia qui
in commento recano un panorama completo degli esistenti
contrasti in ordine alle relazioni di reciproca escludenza tra
rappresentanza dell’amministratore, concorrente legittima-
l’amministratore
zione individuale di ciascun
condomino e litisconsorzio necessario di tutti i partecipanti
al condominio, ogni qual volta
sia in gioco la condominialità di un bene o di un servizio.
Le Sezioni Unite stemperano,
però, le esigenze di unitarietà e
di integrità dell’accertamento
processuale dell’attribuzione
al condominio di una “res” nel
principio di “rappresentanza
reciproca” e di “legittimazione
sostitutiva”, spettante a tutti i
comproprietari per la tutela
delle cose comuni1.
La soluzione così indicata rischia, in ogni modo, di pretermettere le specificità della
disciplina del condominio edilizio rispetto alla comunione
ordinaria, adottando per l’uno
regole proprie dell’altra, pur
essendo diversamente previsto, agli effetti dell’art. 1139
c.c., nel Capo II, Titolo VII del
Libro Terzo (secondo quanto,
peraltro, lascerebbero comun-
Osservatorio del diritto
que intuire le ontologiche differenze tra le due situazioni reali): in materia di condominio
vige, invero, l’art. 1131 c.c.,
che, a differenza dell’art. 1106
c.c., prevede istituzionalmente, tra le attribuzioni spettanti
all’amministratore, il potere
di rappresentare in giudizio i
condomini2. Secondo la lettura
tradizionale, la legittimazione
passiva dell’amministratore in
ordine alle liti aventi ad oggetto le azioni concernenti le parti
comuni dell’edifici sopperisce
all’esigenza di rendere più
agevole ai terzi la chiamata in
giudizio del condominio, senza la necessità di promuovere
il litisconsorzio passivo nei
confronti di tutti i condomini:
così, soltanto alla costituzione
in giudizio di tutti i singoli partecipanti, deve conseguire l’estromissione
dell’amministratore, per
sopravvenuto
difetto di legittimazione passiva;
se,
invece,
la causa dovesse
essere instaurata
nei confronti, oltre che
dell’amministratore, di alcuni
soltanto dei
condomini,
la rappresen-
tanza del primo resterebbe indispensabilmente limitata agli
altri condomini3. Vero sembra
allora che, quando si tratti di
controversia concernente le
cose condominiali, il litisconsorzio necessario dei condomini può (ed anzi, deve) negarsi
soltanto quando sia evocato in
giudizio l’amministratore, il
quale è per legge legittimato
a resistere per conto dei primi.
Rispetto alle questioni attinenti alla condominialità, l’amministratore si atteggia come
“rappresentante legale” (arg.
dall’art. 65, comma 1, disp. att.
c.c.), il cui “munus” è espresso
da una disciplina inderogabile
a tutela dei terzi, pur essendo
rappresentante dei “partecipanti” e non del “condominio”
in quanto distintamente tale4.
Altrimenti, l’amministratore
di condominio viene guardato
come ufficio di diritto privato,
investito altresì di una rappresentanza processuale che
è rappresentanza di interessi
e non di volontà, sicché la sua
generale legittimazione passiva sottende una potestà assoluta di difesa “necessaria”
delle parti comuni5.
La decisione delle Sezioni unite n. 25454 del 2013 lascia allora aperti numerosi interrogativi. Quel che un singolo condomino si è detto possa fare
nei confronti di un altro, ovvero sentir accertare la proprietà condominiale o esclusiva
di un determinato bene, senza
pregiudizio alcuno per i condomini non presenti in giudizio, può essere identicamente
fatto da un singolo condomino,
o da un terzo, nei confronti
Via Pascoli - Milano
l’amministratore
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Osservatorio del diritto
dell’amministratore, o altrimenti fatto da un condomino
o da un terzo nei confronti di
alcuni, semmai di pressoché
tutti, ma non di tutti i condomini? Si otterrebbero, nell’uno caso o nell’altro, sentenze
utiliter datae? Affermata la legittimazione passiva dell’amministratore pure in ordine alla
domanda di accertamento della proprietà di una parte dell’edificio, si determinerebbe inevitabilmente un giudicato facente stato anche nei confronti
dei singoli condomini, pure se
non intervenuti nel giudizio6.
Vale, piuttosto, tuttora la regola secondo cui, allorché il singolo condomino alleghi la sua
proprietà esclusiva di una porzione del fabbricato, si ha per
introdotta una causa che ha ad
oggetto l’estensione del diritto
derivante dal rispettivo acquisto, sicché, come ci spiegano
ora le Sezioni unite, la relativa
azione può essere portata contro altro singolo comproprietario, senza pregiudizio per gli
altri condomini, ma mai può
proporsi contro l’amministratore del condominio, sebbene
questo sia il “rappresentante
processuale necessario” di tutti proprio per la difesa della
condominialità?7
Non c’è, d’altro canto, da
rammaricarsi più di tanto per
il permanere di questi dubbi
operativi, pur all’esito dell’intervento delle Sezioni Unite,
giacché è anche vero che pro-
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prio la perplessità sia il sicuro
inizio di ogni conoscenza.
Nel frattempo, la Seconda Sezione Civile della Cassazione,
immediatamente prima ed immediatamente dopo il pronunciamento delle Sezioni Unite
qui annotato, continua a tentare di definire i contorni dei
rapporti di legittimazione e
rappresentanza coinvolgenti
l’amministratore di condominio ed i singoli condomini.
Così, Cass. 24 settembre 2013,
n. 21826 ha sostenuto che esorbita dai poteri rappresentativi
“ex lege” dell’amministratore
la proposizione di una domanda diretta non alla difesa della
proprietà comune, ma alla sua
estensione mediante declaratoria di appartenenza al condominio di un’area adiacente
al fabbricato condominiale,
siccome acquistata per usucapione, implicando essa non
solo l’accrescimento del diritto di comproprietà, ma anche
la proporzionale assunzione
degli obblighi e degli oneri ad
esso correlati. Questa sentenza
afferma che il sistema codicistico creato dagli artt. 1130 e
1131 c.c. separa le situazioni
di carattere condominiale da
quelle di carattere individuale del singolo condomino, nel
senso che soltanto in ordine
alle prime l’amministratore
è legittimato ad esercitare le
funzioni di rappresentanza,
rappresentanza, peraltro, del
tutto speciale, in ragione della
l’amministratore
determinazione legale delle relative attribuzioni.
Cass. 17 dicembre 2013, n.
28141, invece, ha precisato,
nella piena consapevolezza
del “dictum” di Cass., sez. un.,
n. 25454/2013 (che si è inteso
limitato alla fattispecie di controversia fra due condomini, e
quindi non riferibile al caso in
cui sia proposta da un condomino o da un terzo una domanda
di accertamento della proprietà esclusiva di un bene condominiale, ovvero alla più ampia
questione della legittimazione
passiva dell’amministratore)
come l’amministratore del
condominio sia, appunto, legittimato passivamente in via
generale, agli effetti del comma 2 dell’art. 1131 c.c., nelle
liti aventi a oggetto le azioni
reali relative alle parti comuni, senza che debba ritenersi
necessaria la partecipazione al
processo di tutti i condomini,
e ciò in presenza di domanda
con cui in via riconvenzionale i convenuti avevano chiesto
l’accertamento della proprietà
esclusiva di un sottotetto. Si
è qui spiegato come la legittimazione dell’amministratore abbia portata generale, in
quanto estesa a ogni interesse
condominiale, essendo la “ratio” della citata norma diretta
a evitare il gravoso onere a carico del terzo o del condomino,
che intenda agire nei confronti del condominio, di evocare
in giudizio tutti i condomini,
Osservatorio del diritto
facendosi ovviamente salva,
per le cause aventi a oggetto
materie che eccedono le attribuzioni dell’amministratore,
ai sensi del terzo comma del
medesimo art. 1131 c. c., l’esigenza di subordinare il potere
di rappresentanza in giudizio
1 Sui limiti della cd. rappresentanza
reciproca dei comproprietari , si veda,
peraltro, Cass. sez. un. 4 luglio 2012, n.
11135, in Giust. Civ. Mass. 2012, 7-8, 874.
passiva dell’amministratore bilanciando- agosto 2010, n. 18331, A. I. NATALI, Pola con il potere decisionale dell’assem- teri dell’amministratore: le Sez. Un. troblea, nota a Cass. sez. un. 6 agosto 2010, vano un giusto compromesso, in Nuova
n. 18331, in Foro it. 2010, I, 3363; A. G. giur. civ. comm., 2011, 1, 16 ss.
CIANCI, L’amministratore, in Il condo- Si vedano anche N. IZZO, Alle Sezioni
minio a cura di C.M. Bianca, Torino 2009, Unite il contrasto sulla formazione e re604; A. GIUSTI, Il condominio negli edi- visione delle tabelle millesimali e sulla
legittimazione passiva dell’amministratofici, in Diritto civile, diretto da N. Lipari
e P. Rescigno, vol. II, Tomo 2, La pro- re di condominio, in Giust. civ., I, 2009,
prietà e il possesso, Milano 2009, 300; D. 874 ss..; E. PETRONE, Sulla legittimazione processuale dell’amministratore di
AMADEI, Il punto su rappresentanza di
enti collettivi e interruzione del processo, condominio il contrasto interpretativo
con particolare riferimento all’ammini- persiste, in nota a Cass. 19 ottobre 2010,
n. 21444 ed a Cass. 21 dicembre 2010, n.
stratore di condominio, in Riv. trim. dir. e
25877, in Giur. it. 2012, 309.
proc. civ. 1999, 1437.
Per riferimenti alla nuova disciplina
Per gli orientamenti in contrasto, tra le
dell’amministratore condominiale, in
decisioni più recenti, Cass. 9 maggio
conseguenza della Riforma del condomi2013, n. 10996, in Diritto & Giustizia
2013, 10 maggio, con nota di A. PAGA- nio introdotta con la legge 11 dicembre
2012, n. 220, si vedano: A. CELESTE
NINI, Ci si accorge solo in Cassazione
che il contraddittorio non era completo – A. SCARPA, Riforma del condominio,
Milano 2012, 97 ss.; V. COLONNA, in
con tutti i litisconsorti? Meglio tardi che
mai! La Cassazione annulla il processo; AA.VV., commento agli artt. 1129 e ss.,
Cass. 22 febbraio 2013, n. 4624, in Riv. in Commentario del Codice civile diretto
giur. edil. 2013, 4, 623; Cass. 3 settem- da Gabrielli, Della Proprietà, vol. III, a
bre 2012, n. 14765, in Giust. Civ. Mass. cura di Jannarelli, Macario, Torino, 2013,
2012, 9, 1084; Cass. 30 aprile 2012, n. 323 ss.; P. PETRELLI, L’amministratore
6607, in Giust. Civ. Mass. 2012, 4, 541; di condominio e le novità introdotte dalla
Cass. 17 marzo 2006, n. 6056, in Giust. legge di riforma sul condominio n. 220
dell’11 dicembre 2012, in Giur. it. 2013,
Civ. Mass. 2006, 3.
Ancora, tra i commenti a Cass. sez. un. 6 1707 ss.; A. SCARPA, Condominio (riforma del), in Digesto disc. priv. – sez. civ.,
Agg., Torino, 2013, 170 ss..
2 Cfr. Cass. 25 febbraio 1995, n. 2170,
in Giust. civ. 1995, I,1475; Cass. 11 luglio 2006, n. 15684, in Giust. Civ. Mass.
2006, 7-8.
3 R. TRIOLA, Condominio e contenzioso Milano 1995, 72.
4 Cfr. per ulteriori spunti G. G. POLI,
Limiti della legittimazione processuale
dell’amministratore condominiale nelle
cause che non potrebbe autonomamente
proporre, nota a Cass. 31 gennaio 2011,
n. 2179 e a Cass. sez. un. 6 agosto 2010,
n. 18331, in Riv. dir. proc., 2012, 2, 504;
V. CARBONE, Costituzione in giudizio
dell’amministratore: competenza dell’assemblea, nota a Cass. sez. un. 6 agosto
2010, n. 18331, in Corr. giur. 2010, 9,
1137; G. VIDIRI, I poteri e la legittimazione processuale dell’amministratore di
condominio: risoluzione di un contrasto
e certezza del diritto, nota a Cass. sez.
un. 6 agosto 2010, n. 18331, in Corr. giur.
2011, 2, 189 ss.; A. CELESTE, Le Sezioni Unite ridimensionano la legittimazione
dell’amministratore all’autorizzazione a resistere (o alla
ratifica) da parte dell’assemblea.
5 Cfr. F. SCARONGELLA, La legittimazione processuale passiva dell’amministratore di condominio, nota a Cass. 10
novembre 2010, n. 22886 ed a Cass. 6
agosto 2010, n. 18331, in Contratti, 2011,
6, 552; N. IZZO, L’amministratore e la
difesa del condominio, in Giust. civ. 2006,
I, 116; V. COLONNA, Uniti e divisi: il
(particolare) rapporto tra amministratore
e condomini, in Foro it., 1997, I, 149.
6 Cass. 24 luglio 2012, n. 12911, in
Giust. Civ. Mass. 2012, 7-8, 953; Cass. 28
febbraio 2002, n. 12343, in Riv. giur. edil.
2003, I, 2, 702.
7 Ad es., Cass. 6 agosto 2001, n. 10828,
in Giust. Civ. Mass. 2001, 1552; Cass. 19
maggio 1999, n. 4845, in Giust. Civ. Mass.
1999, 1105.
Parco Solari - Gennaio 2006
l’amministratore
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Varie ed eventuali
CARLO CUDEGA
E TONI TEGULA
Pinuccio Del Menico
Cambiano i tempi, ma le belle favole iniziano
sempre allo stesso modo: “C’era una volta...”
E già la fantasia immagina principesse e
principi, ranocchie che si trasformano dopo
un bacio, tenzoni per disputarsi i favori
della bella di turno. Tutte cose da Medioevo
a al massimo da Rinascimento. A Milano si
direbbe: “Al temp de Carlo Cudega e Toni
Tegula”. Anche questo un modo per iniziare
una storia che dall’ attuale Melchiorre Gioia
ci riporta all’originaria Cassina di Pomm, alla
Premiata Fabbrica di Candele Bonomi e al
ponticello attraversato da Renzo Tramaglino
in fuga dalla città.
Ma procediamo con ordine. Chi era Carlo
Cudega? Certo non un personaggio esistito
veramente, bensì un modo di dire per indicare
tempi passati, cose completamente in disuso.
Come l’impomatarsi i capelli con il grasso
di maiale, la cudega appunto, per lisciarli,
oppure per mantenere in ordine il codino.
Pratica in uso nel 1700, ma già esecrata meno
di 100 anni dopo. In quegli anni non esisteva
ovviamente l’illuminazione pubblica e così i
signori si facevano precedere da un servitore
munito di lanterna chiamato cudega. La parola
che ha dato origine a questa seconda teoria
deriverebbe dal greco “odegos”, ovvero i
fattorini che accompagnavano con l’ombrello
in caso di pioggia. O ancora la marsina
indossata dai servitori con tanto di falde che
venivano chiamate “cudegh”. Tanto su Carlo
Cudega, niente sul suo meno noto amico
Toni Tegula, conosciuto anche come Toni
Gaina, soprannome che la dice lunga sulle sue
attitudini enologiche.
18
Ai tempi di Carlo Cudega, cioè nel “700,
l’attuale zona Melchiorre Gioia era aperta
campagna equamente distribuita lungo le due
sponde della Martesana. A interromperla la
Cassina di Pomm da una parte e, in seguito,
la fabbrica di candele Bonomi dall’altra. Di
quest’ultima, bombardata nel 1943, rimane il
muro di recinzione in mattoni che dal 2002
delimita il giardino pubblico comunale con
giochi per bambini, verde e piste per il gioco
delle bocce. Ad attraversarlo un minuscolo
corso d’acqua attraversato da ponticelli in legno
a ricordare l’antica e scomparsa “Roggia dei tre
mulini”. Uno, prima ancora della nascita degli
spot televisivi, si chiamava Mulino Bianco.
Quello vicino Mulino Giallo. Nel primo di
macinava il frumento, nel secondo la farina
gialla per la polenta. Sempre nel giardino si
può vedere una garitta rimasta lì a ricordo della
II Guerra Mondiale. E non si capisce come è
perché visto che sarebbe stata nel bel mezzo
del cortile della fabbrica, quindi inutile. Forse
era stata parcheggiata in attesa di destinazione
e nessuno l’ha mai utilizzata.
Ad unire la Cassina di Pomm e la Bonomi la
passerella pedonale in ferro che ancora qualcuno
chiama “Ponte di Leonardo”, ma nessuno ha
mai saputo spiegare il perché. E anche la storia
che li ci sarebbe stato il ponticello di legno
attraversato da Renzo in fuga da Milano ha
ormai poco credito. Non ci sono tracce storiche
dell’esistenza di un ponte fino al XIX secolo e
solo all’inizio del successivo, a beneficio degli
operai della fabbrica, venne eretto il “Pont del
pan fis”, il ponte del pane fisso che era garantito
agli operai dal salario della Bonomi.
l’amministratore
Varie ed eventuali
E chissà se curvi sotto il peso di una giornata
di lavoro, guardando la dirimpettaia osteria,
uno di loro qualche volta ha pensato a chi il
luogo lo vedeva come oasi per il diletto. Chi?
Ma come chi? Proprio lui, chi altri sennò:
Giacomo Casanova che non poteva lasciare
immune il milanese dalle sue conquiste.
L’anno era il 1763 e il più grande seduttore
di tutti i tempi, in fuga da Venezia, arrivò a
Sant’ Angelo Lodigiano ospite nel castello del
nobile Giuseppe Bolognini. Tanta generosità
non venne ricompensata (però anche il
Bolognini poteva stare un po’ più attento vista
la fama che accompagnava l’invitato) e il
Casanova conquistò la moglie del nobiluomo
che era soprannominata “La Spagnoletta”.
Stessa sorte toccò anche ad una Gandini, di
nome Gelsomina.
Chissà se rincorso da mariti furibondi o no, il
Giacomo arrivò a Milano e qui, in mancanza di
prove certe, nacque la leggenda dei suoi incontri
amorosi alla Cassina di Pomm. Soprattutto
quello con la bella e giovane Zenobia proprio
la notte precedente il matrimonio.
Le gambe sotto il tavolo dell’osteria, quella
originaria che si trovava al posto della
fabbrica, oltre al Casanova, le misero anche
Leonardo da Vinci che lì si trovava per studiare
il congiungimento dalla Martesana con il
bacino di San Marco, Giuseppe Garibaldi e
Carlo Porta che vi scrisse, pare, il “brindes per
un disnà alla Cassina di Pomm”. Ma perché
si chiamava cosi? Per via del terreno fertile e
mai arido, ideale per i frutteti che i contadini
vi impiantarono e che erano soprattutto meleti.
Essere in zona e non fare i soliti quattro passi
sarebbe un peccato mortale. La direzione è
verso viale Monza, percorrendo la passerella
che costeggia il naviglio. La fantasia ci dirà
dove si trovava il Sabbione, la spiaggia dei
bambini durante l’estate, dove i barconi
scaricavano la litta o il Canton Frecc dove le
donne inginocchiate sul “brelin” lavavano i
panni. E poi i cortili della case di ringhiera
di via Tofane dove una edicola ricorda le
vittime del tragico bombardamento del 20
ottobre 1944. Erano le 11.24 quando uno
stormo di bombardieri fuori rotta si liberò di
342 bombe sganciandole sulla zona e sulla
scuola di Gorla provocando 703 morti. La
scuola è lì vicino, dietro il monumento che
ricorda i Piccoli Martiri. Nel breve tratto che
lo separa da viale Monza c’era il “boschetto”
che si chiamava così non per la vegetazione,
ma perché il terreno era di proprietà della
famiglia Boschetti. Se nel frattempo è calata
la sera meglio restarsene lì a farsi quattro
risate allo Zelig.
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l’amministratore
19
Sicurezza edifici
112 – IL NUMERO UNICO DI
EMERGENZA (NUE) È GIÀ ATTIVO
Maria Alessandra Tomasi
Emergenza sanitaria… afferro il
telefono, compongo il numero…
uno… uno… otto.
Attendo: uno squillo, due… rispondono… “Buongiorno, numero unico dell’emergenza 112”.
No, il 112, ho sbagliato!.. Riaggancio.
Riprovo… uno... uno…otto… attendo.
Uno squillo, due... rispondono: “Buongiorno, numero unico
dell’emergenza 112”.
Cosa succede?... perché non mi
risponde il 118?
Niente panico, nessun errore!
L’utente che sta cercando di mettersi in contatto con il servizio di
emergenza sanitaria 118 è residente in una delle provincie lombarde in cui è attivo il “progetto
NUE 112 - numero unico emergenze”, servizio che convoglia
tutte le chiamate di emergenza
in un solo centralino facente
capo appunto al numero unico
112. Non si tratta dunque di un
malfunzionamento delle linee telefoniche, a causa del quale alla
composizione del 118 aggancia
dall’altra parte la centrale dei
Carabinieri, il tradizionale 112.
NUE 112, un progetto al momento presente nella sola Lombardia, definito nella sua operatività dalla DGR n.IX/1981 del
luglio 2011, che estende a tutto
20
il territorio regionale la fase di
sperimentazione partita dalla
provincia di Varese nel 2010.
Ma di cosa si tratta? Quali provincie lombarde sono attualmente coinvolte? E soprattutto
all’atto pratico cosa cambia per
il cittadino abituato a comporre
i numeri tradizionali 118, 115,
112, 113?
Il progetto NUE, acronimo di
Numero Unico Emergenza, parte
in via sperimentale il 22 giugno
del 2010 per la sola provincia di
Varese, estendendosi presto alle
vicine provincie di Como, Monza-Brianza, Lecco e Bergamo; il
centralino unico per queste provincie è ospitato presso la struttura del 118 di Varese.
Dal 3 dicembre 2013 il NUE è
attivo anche per Milano e provincia, con sede presso l’ospedale Niguarda.
Dalla primavera del 2014 sarà
coinvolta anche la provincia di
Brescia, con un centro operativo
112 nel capoluogo provinciale
che andrà a coprire anche l’utenza delle restanti provincie: Sondrio, Mantova, Cremona, Lodi e
Pavia, completando così il servizio a tutta il territorio lombardo.
Con questo progetto i punti operativi di emergenza di ogni singola provincia, facenti capo ai
numeri 118, 115, 112 e 113, verranno progressivamente sostituiti (nella sola fase di ricezione
l’amministratore
delle chiamate!) da centrali operative definite centrali di primo
livello, per un totale di solo tre
call-center ubicati a Varese, Milano e Brescia.
Le chiamate verranno filtrate e
smistate da operatori, opportunamente addestrati e dotati di
strumentazione adeguata e successivamente inviate alle Centrali di secondo livello competenti
per territorio che ne assumono la
gestione operativa, quindi ai tradizionali punti di soccorso 118,
115, 112 e 113.
Da questi primi cenni sul progetto NUE potrebbe subito nascere spontanea la perplessità che
un tale sistema rischia di creare
maggiori ingorghi e difficoltà
nella fase iniziale di accoglimento delle chiamate di emergenza,
con aumento dei tempi di risposta delle squadre che si devono
recare sul posto e perdita di minuti, a volte secondi, molto preziosi.
In realtà le cose stanno diversamente e per avere un quadro più
chiaro è opportuno fare un passo
indietro, scoprendo la storia e le
motivazioni che stanno alla base
del progetto NUE.
Prima però di volgere lo sguardo alle spalle e ripercorrere brevemente la storia del “Nuovo
112”, per rispondere subito alla
perplessità sopra accennata, ci
si può soffermare su alcuni dati
Sicurezza edifici
relativi ad una particolare giornata, anzi una particolare notte,
passata presso il Centro operativo unico di Milano: la notte di
passaggio tra il 2013 e il 2014, la
notte di Capodanno.
Le cronache del giorno dopo riportano, per l’intervallo “0.007.00” di quella notte, un totale di
ben 1897 chiamate di emergenza,
di cui circa 670 sono state filtrate, mentre le restanti sono state inoltrate ai Centri di secondo
livello per la gestione operativa:
Polizia, Carabinieri, Vigili del
Fuoco e Soccorso sanitario, i
quali hanno mediamente gestito qualche centinaio di urgenze,
contro il totale delle 1897 chiamate.
È stata una notte particolare,
poiché nello stesso orario (0.007.00) le richieste di emergenza si
attestano mediamente sulle 1200
unità per Milano e provincia, ma
da questi pochi dati, anche solo
riferiti ad un’unica notte, emerge già un dato importante che
parla di uno degli obiettivi del
NUE rispetto al vecchio sistema:
l’azione-filtro verso le chiamate,
per cui oltre ad una prima scrematura, con l’eliminazione di
quelle che si rivelano falsi allarmi o chiamate inappropriate (un
terzo del totale o anche più),
si permette ai centri operativi
(VVF, 118, PS e CC) di intervenire solo sui casi di competenza
con reali caratteristiche di urgenza, senza perdere tempo inoltre
per il coordinamento tra di essi.
UN PO’ DI STORIA
La storia del NUE inizia già
nel 1976, quando la Conferenza
Europea delle amministrazioni
delle Poste e delle Telecomu-
nicazioni in una sua raccomandazione indicava il 112 come
numero unico per le chiamate di
emergenza. Ma prima ancora del
1976, venne introdotto un altro
numero unico per le emergenze:
nel solo Regno Unito dal 1937 il
numero da comporre era il 999,
utilizzato per contattare sia la
Polizia, che i VVF o il servizio
ambulanze. L’idea di base era
già quella: impiegare un “primo
centralinista”, nello specifico un
poliziotto, per poter effettuare
una prima azione di filtro e sfruttare al meglio l’operatività delle
centrali di emergenza.
Ma dal 1976 ad oggi, visto che
sono passati circa 37 anni, cosa
è successo al 112 europeo?
Attivare questo servizio ha richiesto e richiederà una buona
dose di organizzazione, logistica e disponibilità di tecnologie
tutt’altro che banali e con costi
elevati; di primaria importanza è
la gestione delle problematiche
tecniche legate all’uso delle diverse reti fisse e mobili di telefonia, nonché il loro coordinamento ed infine gli aspetti tutt’altro
che trascurabili legati alla privacy, da affrontare per l’utilizzo di
sistemi riceventi che permettano
l’immediata identificazione del
chiamante.
Senza addentrarsi in questioni
troppo tecniche, basti sapere che
i due obiettivi fondamentali del
NUE, che si aggiungono a quello
dell’azione-filtro di cui già scritto sopra, sono raggiungibili solo
con tecniche avanzate e molto
costose.
Questi obiettivi sono:
- l’immediata identificazione del
chiamante,
- la localizzazione della chiamata
l’amministratore
di soccorso.
In particolare è proprio quest’ultimo obiettivo che rende necessaria la progettazione di nuove
centrali, poiché non risulta economicamente sostenibile adeguare quelle esistenti, oltre alla
considerazione che dovendosi
dotare di apparecchiature molto
costose, il loro numero deve essere ridotto drasticamente. Tale
riduzione a sua volta necessita
della presenza contemporanea
di un elevato numero di operatori per ottenere la copertura di
territori abbastanza vasti e permettere così la suddivisione del
territorio lombardo in sole tre
macroaree.
Prima di passare ai vantaggi che
concretamente il progetto NUE
porta al singolo utente, soffermiamoci ancora un attimo sulla
storia normativa del 112, tanto
per sottolineare come, anche in
questo campo, l’Italia ha saputo
collezionare qualche richiamo
da parte dell’UE, nonché condanne accompagnate da multe
molto onerose; si parla infatti
di quasi 40 mila euro al giorno
che l’Italia deve all’Europa dal
15 gennaio 2009 sino al giorno
in cui sarà completato il progetto
NUE in tutto il territorio nazionale!
L’Europa ha emanato a più riprese delle specifiche direttive per
l’adeguamento dei singoli stati
membri all’adozione del 112: la
91/396/CEE, imponeva due traguardi, il primo fissato al 31 dicembre 1992 e il secondo, come
limite estremo, al 31 dicembre
1996.
L’Italia era però alle prese, proprio in quegli anni, con l’adozione del numero unico nazionale
21
Sicurezza edifici
per l’emergenza sanitaria, il 118;
a partire dai primi anni ‘90, con
il DPR 27 marzo 1992, per arrivare alla sua piena diffusione in
tutta la penisola solo nel 2001...
al NUE e alla sua adozione nazionale nemmeno a pensarci!
Anche altri stati europei avevano
però difficoltà nell’adozione del
112 e venne quindi emanata una
seconda direttiva, la 2002/22/CE.
Successivamente nel 2004 venne
fissato un’ulteriore scadenza definita nell’anno 2008, data rispettata da molti paesi europei.
Nel 2009 l’Italia invece, come
accennato poc’anzi viene sanzionata per il mancato adeguamento a queste ultime disposizione e alla fine del 2010 viene
ulteriormente richiamata, con
minacce di ulteriori sanzioni per
oltre 178.000 euro giornalieri !
Dal canto suo l’Italia recepisce
la direttiva europea del 2002
con un decreto datato 22 gennaio 2008, che superava e abrogava
un analogo provvedimento del
2006.
All’allegato 5 del decreto 2008
è prevista un rigida tempistica…
ovviamente disattesa e si arriva
così al “progetto NEU” della Regione Lombardia, che vedrà, o
dovrebbe vedere, nella primavera del 2014 la completa copertura con il 112 di tutto il territorio
lombardo.
Il commissario europeo ha accompagnato e motivato le condanne all’Italia con le seguenti
parole “è estremamente importante per i servizi di emergenza
italiani poter localizzare chi fa
la chiamata in quanto spesso si
tratta di turisti che non potrebbero sapere esattamente dove si
trovano. In certe situazioni i minuti contano e far arrivare i soc-
22
corsi qualche minuto prima può aiuto; basti considerare anche ai
fare la differenza fra sopravvive- frequenti casi in cui ci si trova in
zone rurali, impervie o non core o morire”.
nosciute dal chiamante perché in
COSA CAMBIA IN PRATICA visita turistica.
PER L’UTENTE ITALIANO? In secondo luogo l’immediata
identificazione del chiamante,
…E IN SINTESI QUALI
resa possibile da protocolli d’inVANTAGGI
In pratica non sembra ci sia- tesa e coordinamento con i vari
no molti cambiamenti: a fianco gestori delle reti di telefonia, model nuovo 112 rimarranno atti- bili e fisse, nel rispetto di quanto
vi anche i numeri tradizionali dettato dal codice in materia di
dell’emergenza e quindi non si trattamento personale dei dati.
rischierà di restare “a piedi”, in Localizzazione del luogo e
caso di utilizzo del vecchio siste- identificazione del chiamante,
ma. Come riportato nelle righe permettono all’operatore che riesemplificative a inizio articolo, sponde alla chiamata di dedicarad ogni numero utilizzato tradi- si immediatamente alle ulteriori
zionalmente, 118, 115,… verrà informazioni di base dell’emerapplicato in automatico il re-in- genza, acquisendo tutti i dati
dirizzamento alla centrale opera- necessari per poter poi inoltrare
tiva di primo livello competente correttamente e celermente la
chiamata alla centrale operativa
per territorio.
L’importante sarà non fare come opportuna.
l’utente che riaggancia, pensan- Infine, aspetto non trascurabile,
do di aver sbagliato, perdendo in caso di chiamata da parte di
così secondi preziosi. Quindi utente straniero il 112 europeo
una capillare informazione a è predisposto anche per la tradututti i livelli, sia negli ambienti zione simultanea, e questo varrà
familiari che in quelli di lavo- anche per i cittadini italiani che
ro, verso i propri dipendenti e sono in visita negli altri paesi eui propri addetti alle emergenze, ropei.
non potrà che contribuire positi- Tornando quindi all’utente che si
vamente al miglioramento della trovi a comporre il 112, è innegagestione dell’emergenza quando, bile la comodità di poterlo utilizzare su tutto il territorio europeo,
e se, sarà il momento!
Quello che cambia è invece il nonché anche in caso di cellulare
sistema di presa in carico della con SIM non disponibile (poiché
chiamata e i vantaggi di questa i nuovi cellulari sono predispoinnovazione sono notevoli, pur sti automaticamente per il 112
che l’utente non ne abbia la pie- in caso chiamata di emergenza),
na percezione; talmente notevoli con la serenità di poter riceveche hanno costituito, come visto re una risposta adeguata, senza
sopra, motivazione alla sanzione problemi nel dover identificare
esattamente il luogo in cui ci si
europea.
In primo luogo la possibilità di trova e senza doversi preocculocalizzare immediatamente, pare della lingua in uso, aspetti
nel giro di pochi secondi, il luo- non trascurabili di certo in caso
go da cui è partita la richiesta di di emergenza!
l’amministratore
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Sentenze
La presente rubrica è a cura dell’avv. Eugenio Antonio Correale e si compone di due parti
per ogni sentenza: l’estratto ed un breve commento dello stesso avv. Correale
1226 condominio. Regolamento. Distacco dall’impianto di riscaldamento.
A norma dell’art.1117 della Costituzione lo Stato ha competenza esclusiva in materia di ordinamento
civile e penale, talché la normativa regionale in materia di riscaldamento non può spiegare effetti
nei rapporti tra soggetti privati e non può incidere sui diritti del singolo condomino, nell’ambito
del rapporto con gli altri partecipanti. In ossequio a quanto dettato dalla sentenza n. 19893 del
299 2011, deve ritenersi che le clausole del regolamento di condominio non possano contenere
divieti di distaccarsi dall’impianto di riscaldamento, ancor più in considerazione dell’entrata
in vigore del nuovo quarto comma dell’art. 1138 c.c., che il distacco ammette espressamente
(Tribunale di Torino, ordinanza del 20 gennaio 2014)
Il Tribunale di Torino interviene su una serie di punti cruciali della concreta disciplina del
servizio centralizzato di riscaldamento, adottando soluzioni che sovente appaiono meritevoli di
approfondimenti, se non di critiche negative. In primo luogo, si può ricordare che mentre il
Giudice ordinario può disapplicare gli atti amministrativi ritenuti illegittimi e quindi può limitarsi
a disattendere le delibere di Giunta Regionale, lo stesso non può dirsi per le vere e proprie leggi
regionali, alle quali la giurisdizione è soggetta, esattamente come lo è per le leggi statali. La
ritenuta debordanza di una legge regionale dall’ambito delle competenze dettate dall’art. 117
Costituzione non può quindi essere affermata dal Tribunale civile, che può soltanto sollevare la
questione di costituzionalità. In secondo luogo, la normativa regionale, che non può intromettersi
nei rapporti privatistici, ha sicura competenza nella materia della sistemazione degli impianti
termici, talché una delibera di giunta regionale può fissare le modalità da seguire per progettare,
realizzare e condurre l’impianto centralizzato, che ha rilievo in materia di energia e di inquinamento.
Le regole dettate dalla regione, quindi, se non possono intromettersi nel rapporto tra il singolo
condomino e il condominio, hanno chiara attribuzione per stabilire come debba essere sistemato
l’impianto, talché vanno considerate per determinare se un intervento (ad esempio il distacco) sia
giuridicamente ammissibile. Anche in riferimento alla sentenza che tre anni or sono ha ritenuto
che i regolamenti contrattuali non possano inibire il distacco può essere sollevata perplessità,
atteso che successivamente la Corte di Cassazione l’unico precedente invocato dal Tribunale di
Torino. Infine, la regola dettata dal nuovo articolo 1118 quarto comma c.c., occorre verificare
se il principio ivi contenuto non possa essere disatteso dal regolamento contrattuale, atteso che
soltanto il secondo comma dell’articolo citato è dichiaratamente inderogabile. Ben si vede che
l’ordinanza, del Tribunale di Torino, di indubbio interesse, meriti di trovare conferma.
1227 condominio. Delibere assembleari. Approvazione opere straordinarie. Mancata
costituzione di un conto specifico per le relative spese.
La delibera di approvazione di opere straordinarie di particolare entità appare illegittima ove non
contenga alcuna disciplina in materia di costituzione del fondo di cui al quarto comma dell’art.
l’amministratore
25
Sentenze
1135 c.c. In particolare, il profilo di illegittimità da ravvisato ove difetti anche l’indicazione di un
conto corrente particolare sul quale fare transitare qualunque importo che concerna l’esecuzione
dell’opera di manutenzione straordinaria. Tale mancanza non può dirsi superata dalla successiva
verbalizzazione della comunicazione con la quale l’amministratore ha riferito all’assemblea di
avere acceso un conto specifico le dette opere (nel caso di specie si trattava di alcune centinaia
di migliaia di euro) Tribunale di Milano, estensore Dottor Rota, ordinanza del 4 gennaio 2014.
Un altro punto molto controverso della riforma del condominio inizia a trovare i primi chiarimenti
giurisprudenziali. Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano, si trattava di una spesa di molte
centinai di migliaia di euro e la delibera di approvazione dell’opera e delle relative spese non
aveva considerato affatto le nuove regole inderogabili fissate dalla riforma. Inoltre, ricevuta
l’impugnativa, l’amministratore aveva convocato l’assemblea ma non aveva ritenuto di fare
approvare nuove delibere per colmare la carenza lamentata dell’attore e si era limitato a dichiarare
ed a fare verbalizzare di avere aperto un conto corrente particolare, destinato appunto all’intervento
straordinario. Si può segnalare che le indicazioni del Tribunale sono state contenute nell’ambito
di meri accenni, volti sopra tutto a sottolineare l’assoluta carenza della delibera e la mancanza di
effettive e successive decisioni assembleari atte a colmare la palese violazione del quarto comma
dell’art. 1135 c.c. Pertanto, sarebbe eccessivo affermare che il Tribunale abbia positivamente
affermato la necessità assoluta dell’apertura di un apposito conto corrente ed appare più prudente
segnalare che tale formalità avrebbe indotto il giudice a decisione diversa da quella adottata e
consistita nella sospensione della delibera assembleare. Infine, si ricorda che la nuova regola è
già stata modificata in virtù del decreto legge Destinazione Italia, in forza del quale la norma
ha oggi la seguente formulazione: “L’assemblea provvede............alle opere di manutenzione
straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo
pari all’ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne
prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo
può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”.
1228 Locazione. Obbligazioni del locatore. Delibere assembleari. Delibera di approvazione
straordinaria.
La manutenzione ordinaria di un immobile deve essere intesa come quella diretta ad eliminare
guasti della cosa o comunque di periodica ricorrenza o prevedibilità, essendo connotata da
una sostanziale modicità della spesa. Costituiscono, invece, manutenzione straordinaria quelle
riparazioni non prevedibili e di costo non modico, eccezionali nell’ambito dell’ordinaria
durata del rapporto locatizio, ovvero quelle di una certa urgenza ed entità, necessarie al fine
di conservare o di restituire alla cosa la sua integrità ed efficienza. Stante quanto innanzi, la
spesa di rifacimento delle facciate condominiali, per la sua importanza, nonché per la natura
episodica nell’arco di una gestione condominiale pluriennale, deve qualificarsi come spese
di manutenzione straordinaria. (Corte di Cassazione, sezione terza, sentenza n.27540 del 10
dicembre 2013)
La Corte Suprema ha indicato con chiarezza maggiore che in precedenza la distinzione tra le
spese di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria. In primo luogo, i giudici hanno
escluso che la linea di demarcazione tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria
26
l’amministratore
Sentenze
possa ricavarsi dalle disposizioni urbanistiche, le quali come noto perseguono specifiche finalità,
come quelle della libertà dell’intervento edilizio o dell’indispensabilità del permesso di costruire.
Quindi, la sentenza sottolinea che la nozione di manutenzione ordinaria deve essere ricavato
attingendo alla normativa civilistica e segnatamente dalle disposizioni contenute negli articoli
1005, 1576 e 1621 del codice civile, alla cui stregua la distinzione fra riparazioni ordinarie e
riparazioni straordinarie può essere effettuata con riferimento al criterio della prevedibilità e
della normalità in relazione al godimento della cosa locata e dell’entità della spesa. Su queste
basi la Corte ha ripetuto che per spese straordinarie facenti carico al locatore debbano intendersi
quelle prevedibilmente o normalmente necessarie in dipendenza del godimento normale della cosa
nell’ambito dell’ordinaria durata del rapporto locatizio e che presentano un costo sproporzionato
rispetto al corrispettivo della locazione; rientrando nella categoria anche le opere di manutenzione
di notevole entità, finalizzate non già alla mera conservazione del bene, ma ad evitarne il degrado
edilizio e caratterizzate dalla natura particolarmente onerosa dell’intervento manutentivo.
In tema di condominio il codice civile, nel riferirsi, quanto alle sopraelevazioni all’aspetto
architettonico dell’edificio, e quanto alle innovazioni al decoro architettonico dello stesso, adotta
nozioni di diversa portata, intendendo per aspetto architettonico la caratteristica principale
insita nello stile architettonico dell’edificio, sicché l’adozione, nella parte sopraelevata, di uno
stile diverso da quello della parte preesistente comporta normalmente un mutamento peggiorativo
dell’aspetto architettonico complessivo, percepibile da qualunque osservatore. La valutazione
sul pregiudizio economico conseguente alla variazione dell’aspetto esterno dell’edificio non
esige espressa motivazione, quando questo è da ritenersi insito in quello estetico, in conseguenza
della gravità di quest’ultimo (Corte di Cassazione, sezione seconda, sentenza n. 1025 del 22
gennaio 2014)
Il Terzago così definiva il decoro architettonico nell’ambito della disciplina sul condominio: “in
buona sostanza il decoro architettonico dell’edificio, che in misura più o meno rilevante ed ampia
sussiste per tutti gli edifici, e anche per quelli di carattere popolare, risulta dall’insieme delle
linee e dei motivi architettonici ed ornamentali che costituiscono le note uniformi e dominanti
ed imprimono alle varie parti dell’edificio, ed all’edificio nel suo insieme, dal punto di vista
estetico, una determinata fisionomia, unitaria ed armonica, e dal punto di vista architettonico
una certa dignità, più o meno pregiata e più o meno apprezzabile. Esso è opera particolare di
colui che ha costruito l’edificio e di colui che ha redatto il progetto, ma una volta ultimata la
costruzione, costituisce un bene cui sono direttamente interessati tutti i condomini e che concorre
a determinare il valore sia delle proprietà individuali che di quella collettiva sulle parti comuni”.
In altra sede è stato rilevato che il decoro architettonico è dato “ dall’insieme delle linee e dei
motivi architettonici ed ornamentali che costituiscono le note uniformi e dominanti ed imprimono
alle varie parti dell’edificio, ed all’edificio nel suo insieme, una determinata fisionomia, unitaria
ed armonica”. La sentenza della Corte rileva una qualche diversità che potrebbe ricavarsi dalle
diverse espressioni contenute a proposito del valore insito nel peculiare aspetto dell’edificio
condominiale, a seconda che si dovessero disciplinare le innovazioni o la sopraelevazione. Si
tratta di antichi insegnamenti, che forse è opportuno ricordare aggiungendovi che nella nozione
di sopraelevazione e nel diritto di sopraelevare l’edificio sia già insita la facoltà di modificarne
l’aspetto, talché l’illegittimità deve essere riscontrata nel particolare impatto della nuova opera e
non nella pura e semplice variazione dell’aspetto originario dell’edificio.
l’amministratore
27
Sicurezza edifici
e lavoratori
Pericoli
condominiali CONDOMINIALI
a cura di Cristoforo Moretti
PERICOLI
a cura di Cristoforo Moretti
Questa rubrica si occupa di evidenziare situazioni di pericolo presenti nei condomini italiani.
AQuesta
prescindere
applicabilità
alpericolo
condominio
leggi sulla
sicurezza del lavoro, gli
rubrica sidall’eventuale
occupa di evidenziare
situazioni di
presentidelle
nei condomini
italiani.
edifici
non devono
essere applicabilità
pericolosi al
percondominio
chi li abita,
chisulla
ci lavora,
li visita:
i codici
e la
A prescindere
dall’eventuale
delleper
leggi
sicurezzaper
del chi
lavoro,
gli edifici
non devono
giurisprudenza
che per
i danni
devono
evitati.ci insegnano da sempre che
essere pericolosi ci
perinsegnano
chi li abita, da
per sempre
chi ci lavora,
chi li ingiusti
visita: i codici
e la essere
giurisprudenza
i danni
ingiustiche
devono
essere vogliono
evitati.
Le
immagini
seguono
contribuire a diffondere una cultura di prevenzione.
Le immagini che seguono vogliono contribuire a diffondere una cultura di prevenzione.
(segue) 66. Accessi al tetto
Ad integrazione delle schede di cui al numero precedente di questa rivista, una fotografia che praticamente parla da sola.
Il cartello sulla ingenua catenella dice VIETATO L’ACCESSO ai non addetti e ai non autorizzati, ma qualcuno crede
davvero che si possa impunemente “autorizzare” un addetto ad utilizzare una ‘scala’ così evidentemente fuori da ogni
legge? Buona fortuna agli addetti ed agli autorizzatori.
28
l’amministratore
Sicurezza edifici
e lavoratori
67. Accessi a posti di lavoro interrati
Nella scheda n.35 ci eravamo occupati di sbarchi da
scale retrattili ai piani sottotetto. Con queste immagini
focalizziamo l’attenzione su un caso simile, l’accesso
di servizio a locali o comunque luoghi di lavoro –
anche solo per manutenzioni occasionali – posti al
piano interrato, o comunque accessibili solamente da
scale di servizio chiuse da botole.
I problemi, anche per edifici di nuova costruzione
quale quello da cui provengono le immagini, sono del
tutto analoghi a quanto evidenziato per le scale dei
sottotetti: difficoltà nella discesa, primo gradino
troppo alto, impossibilità di reggersi ad un sostegno
sicuro, presenza di vuoti. Quindi, rischi di caduta
dall’alto non ridotti a sufficienza.
MIGLIORAMENTI POSSIBILI – Premesso che (la
mancanza del) l’aspetto progettuale in queste
situazioni può essere causa di spese anche
significative, gli unici veri miglioramenti riguardano
la predisposizione di quanto ora non c’è: un gradino di
sbarco di altezza corretta (con arretramento e/o
abbassamento della scala e introduzione di una pedata
in più), la regolarizzazione dell’appoggio del piede a
quota di partenza (ora non complanare causa telaio in
ferro), la chiusura con grate calpestabili delle parti di
botola esterne alla scala e la formazione di robusti
maniglioni esterni fissi (tipo scaletta da piscina) che
integrino adeguatamente i corrimano della scala.
l’amministratore
29
Sicurezza edifici
NUOVE DISPOSIZIONI DALLA REGIONE LOMBARDIA
L’ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE,
IL CONTROLLO E L’ISPEZIONE DEGLI
IMPIANTI TERMICI
Antonio De Marco
La
D.G.R.
X/1118/2013
(BURL S.O. n. 53 di lunedì
30.12.2013) che in forma eccessivamente edittale, detta
nuove disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici, prevede molte
sanzioni e impone riflessioni
ed approfondimenti.
Si intende qui fornire un primo,
sintetico, approccio con l’auspicio che si possa dare corso a
confronti ed approfondimenti.
Il disposto regionale, che richiama la Direttiva europea
2012 /31 /UE del 19.05.2010
sulla prestazione energetica in
edilizia ed il D.P.R. 16 aprile
2013 n. 74 (recante criteri generali nella stessa materia), si
applica a tutti gli impianti termici con l’esclusione di:
a)impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua
calda sanitaria costituiti esclusivamente da pompa di calore
e/o collettori solari termici la
cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12
kW;
b)i radiatori individuali, le cucine economiche, le termocucine e i caminetti aperti di
30
qualsiasi potenzialità termica;
c)impianti inseriti in cicli di
processo che producono calore, in parte, destinato a climatizzazione degli ambienti;
Ai fini della protezione ambientale, la D.G.R. prescia che
per gli impianti termici civili, con potenza termica nominale superiore alla soglia di
0,035 MW (Megawatt) pari a
35 kW (Chilowatt), si fa riferimento anche a quanto previsto
dal D.Lvo 152/2006 e s. m. e i.
ALCUNE DEFINIZIONI
Di fatto la D.G.R., tra l’altro, disciplina la modalità di
controllo e manutenzione degli impianti termici, le attività di ispezione, i requisiti degli
ispettori e gli interventi di efficientamento energetico mediante adozione di sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti termici a servizio di una
pluralità di utenze, nonché l’uso delle fonti energetiche rinnovabili o equivalenti.
Un lungo paragrafo è dedicato alle DEFINIZIONI ove, tra
l’altro, risultano elencate le
seguenti < voci >:
-Autorità competente: soggetto
l’amministratore
istituzionale a cui la Regione
Lombardia demanda i compiti di accertamento e ispezione
degli impianti termici.
-Centri di Assistenza Impianti
Termici CAIT: Centri di informazione per gli operatori del
settore e di supporto per la trasmissione telematica della documentazione relativa agli impianti termici riconosciuti dal
Gestore del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici CURIT
-Codice univoco dell’impianto
termico: è un codice numerico o alfanumerico che identifica in modo inequivocabile un
impianto termico. Tale codice
è riportato sulla targa dell’impianto termico e su tutta la documentazione relativa all’impianto stesso.
-Contabilizzazione del calore:
la determinazione dei consumi
individuali di energia termica
utile dei singoli utenti, basata
sull’utilizzo di contatori di calore, ripartitori o altri dispositivi conformi alla normativa di
riferimento. La contabilizzazione del calore è definita diretta se si utilizzano contatori
di calore; indiretta negli altri
casi.
Sicurezza edifici
-Dichiarazione di Avvenuta
Manutenzione DAM: rapporto di controllo tecnico redatto
dal manutentore, da trasmettere all’Autorità competente, necessariamente corredato
dai contributi economici previsti per la copertura dei costi
di accertamento ed ispezione
da parte dell’Autorità competente e di gestione del CURIT.
Tale dichiarazione è valida per
due stagioni termiche a partire dal 01 agosto successivo alla data di manutenzione.
-Fattore di Utilizzazione del
Gas GUE: rapporto tra la potenza termica utile resa e la
potenza termica la focolare di
una pompa di calore a gas.
-Indice di Efficienza Energetica EER: coefficiente di
prestazione di una macchina frigorifera in condizioni di
riferimento, calcolato come
rapporto tra la potenza frigorifera resa e la potenza elettrica assorbita.
LE AUTORITÀ
COMPETENTI E
ISPEZIONI
Come noto, sulla base di
quanto già previsto dall’art. 9
del D.Lvo 192/2005 e s. m. e i.
le Regioni attuano le disposizioni in materia di rendimento
energetico degli edifici e degli
impianti termici.
In continuità con quanto già
previsto anche dal D.P.R.
412/1993, la Regione Lombardia, già con la legge regionale 26/ 2003, ha confermato
che per le ispezioni sugli impianti, sono competenti i Comuni, quando questi hanno
più di 40.000 abitanti, mentre A.3 dell’Allegato alla DGR
sono le Province per la restan- 8785/2008;
te parte del territorio.
b)Nel caso di edifici costituiti da quattro o più unità immoIMPIANTI NON
biliari, in cui si è optato per
IN FUNZIONE
l’installazione di impianti terGli impianti non attivati o mai mici indipendenti per ciascuattivati, e quindi posti nella na unità immobiliare, anche a
condizione di non poter fun- seguito di decisione condomizionare, (ad esempio impian- niale di dismissione dell’imti non collegati alla rete di di- pianto termico centralizzato
stribuzione dell’energia o a o di decisione autonoma del
serbatoi di combustibili, o singoli, permane l’obbligo di
comunque privi di approv- produrre, oltre alla Relazione
vigionamento, sono esentati Tecnica (Vedasi Allegato B aldal rispetto delle disposizioni la DGR. 8745/2008) l’attestacontenute nella DGR fino alla to di Certificazione energetica
attivazione o riattivazione de- ACE (ora APE).
gli stessi. E’ comunque neces- Quando la somma dei singosario che il Responsabile di li generatori (impianto autoImpianto (Proprietario, Am- nomo) è uguale o maggiore di
ministratore e/o legale rappre- 100 kW, oltre alla Relazione
sentante, Terzo Responsabile), Tecnica, bisogna produrre anindichi sul libretto di impian- che l’ACE (ora APE) e la diato, che lo stesso non è stato at- gnosi energetica.
tivato oppure che è stato disattivato.
TARGA SUGLI IMPIANTI
TERMICI
TRASFORMAZIONI E/O
A decorrere dal 01.08.2014,
DISTACCO DI IMPIANTI
sugli impianti termici deve
Nel caso di trasformazione essere applicata una TARGA
da impianto centralizzato ad riportante il Codice di idenimpianti autonomi, o anche tificazione dell’impianto che
a distacco di una sola utenza lo identifica per tutto il temdall’impianto centralizzato, si po in cui viene mantenuto in
fa riferimento a quanto previ- esercizio. L’apposizione della
sto dalla D.G.R. 8745/2008. TARGA avviene una sola volIn particolare:
ta, all’atto dell’installazione
a)Nel caso di nuova installa- o della prima manutenzione
zione o ristrutturazione di im- o manutenzione dell’impianpianti termici, e nel caso di to. Nel caso di semplice sostisostituzione di generatori di tuzione del generatore, in cocalore, si procede al calcolo dice di impianto non cambia,
dell’efficienza globale media mentre in caso di ristrutturastagionale e si verifica che lo zione, l’impianto deve essere
stesso risulti superiore a quel- targato con un nuovo codice
lo limite indicato nel punto che sostituisce il precedente.
l’amministratore
31
Sicurezza edifici
ESERCIZIO DEGLI
IMPIANTI E
TEMPERATURE IN
AMBIENTE
- INVERNO
Durante il funzionamento
dell’impianto termico per la
climatizzazione invernale, la
media ponderata delle temperature dell’aria, non può essere superiore ai seguenti valori:
a)18°C + 2°C di tolleranza
per edifici industriali, artigianali e assimilabili;
b)20°C + 2 °C di tolleranza
per tutti gli altri edifici.
Il mantenimento della temperatura dell’aria in ambiente,
entro i limiti prefissati, è ottenuto con accorgimenti che
non comportano sprechi di
energia.
L’esercizio degli impianti
termici, dipende dalla climatica ed è cosi consenntito:
Zona climatica E:
ore 14 giornaliere
dal 15 ottobre al 15 aprile;
Condizioni climatiche
particolari
Nel caso di condizioni climatiche che ne richiedono e
giustificano l’esercizio, gli
impianti termici possono comunque essere attivati, per
una durata giornaliera non
superiore alla metà di quella
ordinaria sopra riportata.
Eccezioni per la durata di
attivazione giornaliera
Le limitazioni di attivazione
giornaliera non si applicano
32
nei seguenti casi:
a)edifici adibiti ad uffici ed
assimilabili, nonché attività
commerciali ed assimilabili,
per le parti di edificio ove si
svolgono servizi senza interruzione giornaliera;
b)impianti termici che utilizzano calore proveniente
da centrali di cogenerazione
con produzione combinata di
elettricità e calore;
c)impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti
incassati nell’opera muraria.
d)impianti termici di uno o
più edifici dotati di circuito
primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici
che possono godere di deroga da parte delle Amministrazioni comunali, per la produzione di acqua calda per usi
igienici e sanitari, nonché al
fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito
primario al valore necessario
a garantire il funzionamento
dei circuiti primari nei tempi previsti.
e)impianti termici a servizio
di più unità immobiliari residenziali e assimilate, dotati di gruppo di termoregolazione pilotato da sonda di
rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli
della temperatura ambiente
nell’arco di 24 ore.
Questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo, purché il programmatore
giornaliero, venga tarato e sigillato per il raggiungimento
l’amministratore
di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di
tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di
attivazione.
f) impianti termici a servizio
di più unità immobiliari residenziali e assimilate, sui quali sia installato e funzionante,
in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un
sistema di termoregolazione
della temperatura ambiente
dell’unità immobiliare stessa,
dotato di un programmatore
che consenta la regolazione
almeno su due livelli, di detta temperatura almeno su due
livelli.
g)impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un
sistema di termoregolazione
della temperatura ambiente
con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell’arco
delle 24 ore, nonché lo spegnimento del generatore sulla base delle necessità dell’utente.
h)impianti termici condotti
mediante “contratti di servizio energia” ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort
ambientale nei limiti sopra
indicati, purché si provveda, durante il funzionamento
al di fuori della durata ordinaria ad attenuare la potenza
per il raggiungimento di una
temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza.
Sicurezza edifici
- ESTATE
Durante il funzionamento
dell’impianto termico per
la climatizzazione estiva, la
media ponderata delle temperature dell’aria, non deve
essere minore di 26 °C –
2°Cdi tolleranza per tutti gli
edifici.
a)18°C + 2°C di tolleranza
per edifici industriali, artigianali e assimilabili;
b)20°C + 2 °C di tolleranza
per tutti gli altri edifici.
Il
mantenimento
della
temperatura dell’aria in
ambiente, entro i limiti prefissati, è ottenuto con accorgimenti che non comportano
sprechi di energia.
Deroghe dei sindaci
tramite ordinanze
In deroga a quanto sopra
riportato, i Sindaci, con propria Ordinanza, da comunicare
immediatamente
alla popolazione, possono
ampliare o ridurre, a fronte
di comprovate esigenze,
i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di
attivazione degli impianti,
nonché stabilire riduzione
di temperatura ambiente
massima consentita, sia nei
centri abitati e sia per singoli immobili.
turazione e le sostituzioni
degli impianti termici o di
loro parti, devono essere
eseguite da ditte abilitate ai
sensi del D.M. 37/2008 (ex
legge 46/1990).
Le realizzazioni devono
avvenire in conformità alle
prescrizioni contenute nelle
istr uzioni tecniche per l’installazione rese disponibili
dall’impresa
produttrice,
nonché a quanto prescritto
dalla normativa tecnica U NI
e CEI.
Apparecchiature
contenenti gas fluorurati
ad effetto serra
Per le apparecchiature fisse
di refrigerazione, condizionamento dell’aria e pompe
di calore, contenenti gas
fluorurati ad effetto serra, il
personale e la ditta installatrice devono essere certificati come previsto dal D.P.R.
43/2012.
Rendimento delle caldaie
su impianti autonomi
Qualora nella sostituzione
del generatore di calore di
un impianto termico individuale, non fosse possibile
rispettare, per garantire la
sicurezza, i livelli di rendimento sopra indicati, è posREQUISITI E
sibile installare generatori di
RENDIMENTI DEGLI
calore che abbiano un rendiIMPIANTI TERMICI
mento termico utile, a carico
parziale, pari al 30% della
Abilitazione delle ditte
potenza termica utile nomiinstallatrici di impianti
nale, maggiore o uguale a 85
termici
+ 3 log Pn, a condizione che:
L’installazione, la ristr ut- -il sistema di evacuazione di
l’amministratore
fumi sia al servizio di più
utenze e sia di tipo collettivo ramificato;
-sussistano motivi tecnici o
regolamenti locali che impediscano di avvalersi della
deroga prevista all’art. 5
comma 9 del D.P.R. 412/93.
A titolo di pro-memoria, si
riporta che il citato articolo
prevede che, gli impianti
termici siti negli edifici
con più unità immobiliari,
devono essere collegati a
camini e/o canne fumarie
sfocianti oltre il tetto.
In merito alla evacuazione
dei prodotti di combustione,
la legge 03 agosto 2013 n. 90
(conversione in legge, con
modificazioni del decreto –
legge 4 giugno 2013 n. 63),
a modificazione dell’art. 9
del DPR 412/93, riporta:
Gli impianti termici installati successivamente al 31
agosto 2013 devono essere
collegati ad appositi camini,
canne fumarie o sistemi di
evacuazione dei prodotti
della
combustione,
con
sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta
dalla regolamentazione tecnica vigente.
È possibile derogare a
quanto sopra, nei casi in cui:
a)si procede anche nell’ambito della riqualificazione
energetica
dell’impianto
termico, alla sostituzione
dei generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente al 31
agosto 2013, con scarico a
parete o in canna collettiva
ramificata.
33
Sicurezza edifici
b)l’adempimento
dell’obbligo risulta incompatibile
con norme di tutela degli
edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello
nazionale, regionale, comunale.
c)il progettista attesta ed
assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco
sopra il colmo del tetto.
Nel caso di richiesta della
deroga sopra indicata, è
obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per
valori di prestazioni energetiche ed emissioni, appartengono alla classe 4 e 5 previste dalle nome UNI EN 297,
UNI EN 483, UNI EN 15502,
e posizionare i terminali di
tiraggio in conformità alla
vigenti norma UNI 7129 e
successive integrazioni.
Prestazioni minime
delle pompe di calore
È noto che le pompe di calore
hanno diversa classificazione.
In base al tipo di alimentazione si hanno: pompe di calore elettriche, pompe di calore
a gas con motore endotermico, pompe di calore ad assorbimento che a loro volta possono essere del tipo a fiamma
(alimentate a gas) oppure direttamente alimentate ad acqua calda.
Le pompe di calore di nuova
installazione per la climatizzazione invernale e/o per la produzione di acqua calda igienico – sanitaria devono avere un
COP (Coefficiente di prestazione) oppure un GUE () oppure un COPt maggiore di un
determinato valore fissato dalla D.G.R. e riportato su una tabella che qui si omette.
Generatori di calore
a biomassa legnosa
Le attività di controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza dei generatori di calore a biomassa legnosa e del sistema di
evacuazione dei prodotti di combustione, devono essere eseguiti da soggetti abilitati, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera c)
del D.M. 37/2008.
A decorrere dal 01 agosto 2014,
la manutenzione del generatore
di calore, deve essere svolta con
le seguenti periodicità:
a)per generatori di potenza inferiore a 15 kW, ogni due anni;
b)per generatori di calore di potenza maggiore o uguale a 15
kW, ogni anno.
La pulizia dei sistemi di evacuazione dei fumi, con periodicità
almeno biennale. La fuliggine
deve essere smaltita come rifiuto
solido urbano e non deve essere
Casa di riposo per musicisti in piazza Buonarroti, Milano
34
l’amministratore
Sicurezza edifici
dispersa nell’ambiente.
Gli impianti termici, anche se
costituiti solo da apparecchi alimentati da biomassa legnosa, devono essere muniti del LIBRETTO di IMPIANTO. In caso di
trasferimento dell’immobile, i
libretti di impianto devono essere consegnati all’avente causa, debitamente compilati ed aggiornati con eventuali allegati.
Installazione di nuovi generatori di calore e centralina di
termoregolazione progammabile
Quando si installa un nuovo generatore di calore a servizio di
impianto termico centralizzato, deve essere prevista l’installazione di una centralina di termoregolazione programmabile,
che comandi ogni generatore di
calore e i dispositivi modulanti (modulazione di fiamma), per
la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone
che, per le loro caratteristiche di
esposizione o di uso (presenza
di carichi termici interni), possano godere, a differenza degli altri ambienti riscaldati, di apporti
di calore gratuiti.
Tale < centralina > deve essere
pilotata da sonde di temperatura esterna, con programmatore
che consente la regolazione della temperatura ambiente su due
livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore. Nel caso di mera sostituzione del generatore
di calore, è possibile derogare
all’obbligo di installazione della suddetta centralina, dimostrando la non fattibilità tecnica attraverso la relazione di
un tecnico abilitato. Per gli impianti termici individuali, la centralina di termoregolazione deve
consentire la programmazione
e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli della temperatura nell’arco delle 24
ore, ove non necessariamente
assistita da sonde di rilevamento
della temperatura estera.
Produzione di acqua calda
sanitaria da fonti rinnovabili
Nel caso di nuova installazione
o ristrutturazione dell’impianto
termico, è necessario assicurare la copertura di almeno il 50%
del fabbisogno energetico necessario per la produzione di acqua
calda sanitaria - ACS – mediante fonti rinnovabili.
Documentazione a corredo
degli impianti termici
Tutti gli impianti termici devono
essere dotati di:
a)Libretto di impianto conforme
ai modelli che saranno predisposti dal Ministero dello Sviluppo
Economico – MSE – sulla base
di quanto già previsto dall’art. 7
del D.P.R. 74/2013.
In attesa della emanazione del
decreto recante i nuovi moduli,
sono ritenuti validi i moduli previsti dal D.M. 17.03.2003 N. 60.
Il libretto di impianto deve essere conservato fino alla durata di
esercizio dell’impianto.
b)Libretto di uso e manutenzione dell’impianto, redatto dalla
azienda installatrice / costruttrice o incaricata della manutenzione dell’impianto.
c)Libretti di istruzioni, uso e
manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature
l’amministratore
dell’impianto forniti dai produttori.
d)Autorizzazioni amministrative, quali libretto matricolare di
impianto, certificato di conformità antincendio o certificato di
prevenzione incendi (a seconda che trattasi di attività di categoria A, B, C, in base al D.P.R.
151/2011 e s.m. e i.), e denuncia
INAIL ex ISPESL per impianti ad acqua calda in pressione
(D.M. 01.12.1975).
e)Dichiarazione di conformità
prevista dal D.M. 37/2008 (ex
legge 46/90), con relativi allegati obbligatori;
f)Rapporti di controllo tecnico
previsti per ogni manutenzione
effettuata, sia ordinaria che straordinaria.
g)Targa dell’impianto, predisposta a seguito di procedura di targatura, come sopra indicata.
Responsabilità dell’impresa
installatrice e trasmissione di
documentazione all’Autorità
L’impresa installatrice ha la responsabilità della corretta trasmissione della documentazione
relativa alla scheda identificativa ed al rapporto di controllo tecnico all’Autorità Competente, fino a sei mesi dalla data
di installazione, senza il riconoscimento dei contributi a favore delle stesse, come più avanti sarà specificato. Nel caso di
impianto a gas, la data di installazione è quella riportata
nella Dichiarazione di Conformità, riferita alla messa in esercizio dell’impianto e successiva
all’allacciamento del contatore; ove questa manchi, si fa riferimento al documento fiscale
35
Sicurezza edifici
riferito all’acquisto del genera- dell’impianto, il manutentore
tore da parte dell’utente finale.
deve consegnare la copia cartacea dei Rapporti di ControlTermini per il Collaudo
lo Tecnico all’Autorità Compee sanzioni
tente per gli accertamenti e le
Qualora, il termine entro cui ispezioni, senza provvedere aleffettuare il Collaudo (6 mesi la trasmissione telematica, aldall’installazione) venga supe- legando una propria dichiararato, è necessario trasmettere co- zione sulla base del modello
munque il Rapporto di control- “O” riportato nella D.D.U.O. n.
lo tecnico e pagare il contributo 6260 del 13.07.2012 e s.m.e i.
economico.
In questo caso, il Soggetto che TERMOREGOLAZIONE
effettua il Collaudo è tenuto al- AUTONOMA E CONTABIla trasmissione della documen- LIZZAZIONE DEL
tazione all’Autorità Competen- CALORE
te. Per gli impianti che, entro
sei mesi dall’installazione sono Riassunto delle scadenze
messi in esercizio senza collau- temporali
do o sono collaudati senza tra- L’art. 9 comma 1, lettera c) delsmissione della documentazione, la legge regionale 24/2006 preall’installatore è applicata una vede l’obbligo di installare i
sanzione amministrativa pecu- dispositivi per la termoregolaniaria da € 100,00 a € 600,00.
zione e la contabilizzazione del
Se il collaudo viene effettuato calore, in tutti gli impianti cenoltre i 6 mesi dalla installazione, tralizzati, anche se già esistensenza che l’impianto sia posto in ti. L’attuazione della suddetta
esercizio, l’installatore è svinco- norma, è avvenuta con la DGR
lato dagli obblighi previsti e non 2601/2011.
è soggetto a sanzione.
La scadenza dell’obbligo di doIn questo caso, l’impianto non tarsi di sistemi di termoregolaè più considerato nuovo e devo- zione e contabilizzazione del
no essere corrisposti i contribu- calore per gli impianti termici
ti previsti per la Dichiarazione di di potenza superiore a 350 kW,
avvenuta manutenzione.
alimentati a gas naturale e installati prima del 01.08.1997, è
Trasmissione della documen- stata posticipata al 01.08.2013,
tazione per via telematica
come indicato dalla D.G.R.
La documentazione dell’im- 3855/2012.
pianto deve essere trasmessa in Quindi, in base alla D.G.R.
via telematica tramite il Catasto 3855/2012, l’obbligo di instalUnico Regionale degli Impian- lazione di sistemi di termoregoti Termici -- CURIT – Nei casi lazione e contabilizzazione del
di sola sostituzione di uno o più calore è previsto al 01.08.2014,
bruciatori, anche se non della per le seguenti categorie di imtotalità, dato che può essere mo- pianti:
dificata l’efficienza energetica a)impianti termici per i quali il
36
l’amministratore
cambio di combustibile sia avvenuto dopo il 01.08.1997;
b)impianti termici che sono stati collegati a reti di teleriscaldamento dopo il 01.08.1997;
c)impianti per i quali viene approvato un progetto di ristrutturazione complessiva che
consenta un miglioramento
dell’efficienza energetica non
inferiore al 40% rispetto al
rendimento originario dell’impianto.
Deroghe da parte delle
Autorità Competenti
Sulla base di quanto previsto
dalla DGR 3855/2012, le Autorità Competenti, hanno la facoltà di definire:
a)Le caratteristiche di potenza
e vetustà degli impianti termici,
anche in deroga a quanto previsto, sulla base delle quali, applicare le scadenze previste dalla legge 24/2006.
b)La valutazione di ulteriori
condizioni che possono giustificare l’allineamento di tutte le
scadenze al 01.08.2014, in relazione alla concentrazione media annuale di inquinanti in atmosfera, al tipo di combustibile
utilizzato, all’effettiva disponibilità dei sistemi di termoregolazione in condizioni di effettiva competitività.
Le Autorità competenti che si
avvalgono della possibilità di
modulare le scadenze diversamente da quanto previsto a livello regionale, sono tenute a
comunicare a Regione Lombardia e Finlombarda Spa, per le
opportune comunicazioni agli
utenti, che avverranno attraverso i propri portali internet.
Sicurezza edifici
Impedimenti tecnici
Eventuali casi di impedimento tecnico alla installazione dei
suddetti sistemi, devono essere
riportati in una relazione tecnica a cura del progettista o del
tecnico abilitato, da allegare al
libretto di impianto. L’impedimento tecnico può riguardare
solo gli impianti esistenti, anche se in corso di ristrutturazione, o le sole sostituzioni di
generatori di calore.
Caratteristiche tecniche
La regolazione climatica deve
essere indipendente per singolo ambiente o per singola unità immobiliare e, ove possibile,
assistita da compensatore climatico.
La contabilizzazione del calore deve individuare i consumi di energia termica utile per
singola unità immobiliare e deve essere effettuata anche per
i consumi di acqua calda sanitaria se prodotta centralmente.
In caso di impossibilità tecnica
nella individuazione dei consumi di energia termica utile
riferita all’acqua calda sanitaria, è prescritta l’installazione
di contatori di acqua calda sanitaria che individuino i consumi per singola unità immobiliare.
L’obbligo di installazione dei
contatori divisionali per l’acqua calda sanitaria prodotta
centralmente, viene derogato
qualora siano necessarie opere
di demolizione edile in un numero di unità immobiliari superiore al 30% del totale che
costituiscono l’edificio o gli
edifici serviti dall’impianto.
Idoneità degli installatori di
sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione
L’installazione dei sistemi di
cui trattasi deve essere effettuata da imprese abilitate ai
sensi del D.M. 37/2008. L’installatore dovrà farsi carico anche della registrazione al CURIT dell’apposita scheda di
comunicazione, come sarà approvata con specifico provvedimento dirigenziale.
La registrazione dovrà avvenire con le stesse modalità e tempistiche previste per la scheda
identificativa dell’impianto e
l’inosservanza di tali obblighi,
espone l’installatore alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.
Ripartizione delle spese
invernali
Per la corretta suddivisione delle spese riguardanti la climatizzazione invernale e l’uso dell’acqua calda sanitaria, se prodotta
centralmente, l’importo complessivo deve essere suddiviso
in relazione agli effettivi prelievi
volontari di energia termica utile ed i costi di generali di manutenzione dell’impianto, secondo
percentuali approvate dai condomini. La quota da suddividere
in base ai millesimi di fabbisogno di energia termica utile della singola unità immobiliare non
dovrà superare comunque il limite massimo del 50%. E’ fatta
salva la possibilità, per le prime
due stagioni termiche successive all’installazione del suddetti
Impianti collegati e
sistemi, di suddividere le spese
teleriscaldamento
con il criterio precedentemente
Gli impianti collegati a reti di te- adottato.
leriscaldamento, sono anch’essi
obbligati all’installazione di dei Corpi scaldanti a tipologia
dispositivi di termoregolazione diversa
e contabilizzazione, con le me- Nel caso in cui, il circuito di didesime tempistiche previste per stribuzione ed utilizzazione del
gli impianti tradizionali, basan- calore, sia composto da corpi
dosi sulla vetustà e sulla poten- scaldanti di diversa tipologia, si
za degli scambiatori di calore dovrà procedere all’installazioinstallati.
ne di contatori di energia termica utile di tipo diretto, per suddiObblighi del Responsabile di videre l’energia utilizzata per le
impianto
singole zone e successivamente,
Il Responsabile dell’impianto dotare le diverse zone di sistesoggetto all’obbligo di instal- mi di contabilizzazione per ogni
lazione dei sistemi di termore- singola unità immobiliare comgolazione e contabilizzazione patibile con i corpi scaldanti deldeve assicurare il rispetto del- la zona specifica.
la scadenza prevista e dare garanzia che tutto il sistema sia La progettazione del sistema
operativo entro il 15 ottobre di termoregolazione e
successivo alla medesima sca- contabilizzazione
denza.
Nella progettazione del sistema
l’amministratore
37
Sicurezza edifici
Palazzo regione Lombardia Milano - Via Melchiorre Gioia
di termoregolazione e contabilizzazione dell’energia termica, il Tecnico abilitato deve
tenere conto delle diverse esposizioni delle unità abitative, degli ambienti situati al primo ed
all’ultimo piano dell’edificio,
dell’equilibratura dell’impianto.
Tali caratteristiche dovranno essere evidenziate in una relazione
da consegnare al Committente
per individuare gli interventi di
miglioramento delle prestazioni
energetiche e i criteri di ripartizione delle spese. La normativa
di riferimento per la ripartizione delle spese di riscaldamento
per gli impianti centralizzati è
la norma UNI 10200. Per i sistemi di contabilizzazione indiretta
è inoltre prevista la possibilità di
avvalersi di dispositivi conformi alle norme UNI EN 384, UNI
TR 11388 o UNI 9019.
edifici ed all’adeguamento impiantistico degli stessi, predisponendo programmi di intervento
per la riduzione delle dispersioni
termiche degli edifici e l’educazione dell’utenza all’uso razionale dell’energia.
Nei programmi può anche essere inserita la previsione di interventi finanziati in conto terzi
attraverso le ESCO (Energy Service Companies) e forme di sperimentazione di intervento sulle
diverse tipologie impiantistiche
ed edilizie presenti nel patrimonio del singolo Ente proprietario,
anche al fine di definire modalità di intervento, utilizzabili quali
buone pratiche.
materia di efficienza energetica
in edilizia, sono affidati al Responsabile dell’impianto, che
può delegare ad un Terzo. La delega la Terzo responsabile, non
è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali,
in cui il generatore o i generatori, non siano installati in un locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello
stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure
macchine frigorifere, al servizio
di più impianti termici, può essere un unico Terzo responsabile.
Condominio senza
Amministratore
In caso di condominio dotato di
impianto termico centralizzato,
in cui non viene nominato un
Amministratore, i proprietari
(condomini) mantengono in
solido il ruolo di Responsabile
dell’impianto termico e, ai
fini dell’accatastamento dell’impianto, devono comunicare
alla ditta manutentrice o al Terzo
responsabile, oltre ai dati del
condominio, le generalità del
soggetto che li rappresenta in
qualità di Responsabile dell’impianto.
Impianti non conformi
In caso di impianti non conformi
alle disposizioni di legge, la delega a terzi non può essere conferita, salvo che nell’atto di delega
sia espressamente incluso l’inEnti Proprietari di immobili
carico di procedere alla messa a
di edilizia residenziale
Responsabile dell’impianto e
norma e sia posto in essere ogni
pubblica
delega ad un Terzo.
atto o comportamento che gaGli Enti proprietari di edilizia re- L’esercizio, la conduzione, il
rantisca la relativa copertura fisidenziale pubblica procedono, controllo, la manutenzione
nanziaria e metta in condizione il
in alternativa a quanto sopra, alla dell’impianto termico e il rispetTerzo responsabile di adempiere
riqualificazione energetica degli to delle disposizioni di legge in
38
RESPONSABILE
DELL’ESERCIZIO E
DELLA MANUTENZIONE
DELL’IMPIANTO
TERMICO.
l’amministratore
Sicurezza edifici
agli obblighi della normativa vigente. Negli edifici in regime di
condominio, al garanzia è fornita attraverso una apposita delibera dell’assemblea dei condomini.
In tale ipotesi le responsabilità
degli impianti resta in carico al
Delegante, fino al completamento degli interventi necessari per
la messa norma, da comunicare
per iscritto da parte del Terzo responsabile al Delegante entro e
non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
Assunzione di responsabilità
Il Responsabile, oppure ove delegato, il Terzo responsabile, rispondono del mancato rispetto
della normativa vigente relativa
all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza, tutela dell’ambiente e di efficienza
energetica. L’atto di assunzione di responsabilità, da parte del
terzo, che lo individua come destinatario delle sanzioni amministrative e come il soggetto tenuto
al riconoscimento dei contributi previsti a favore delle Autorità competenti, deve redatto in
forma scritta. Il Terzo responsabile assume ogni responsabilità di natura civile connessa alla
gestione dell’impianto termico;
grava invece sull’operatore che
esegue le specifiche operazioni
sull’impianto ogni responsabilità di natura penale legata alla
non esecuzione delle stesse.
Comunicazioni in merito
all’esigenza di effettuare
interventi
In caso di impianti non conformi, il Terzo responsabile comunica tempestivamente in forma
scritta al delegante l’esigenza di
effettuare interventi non previsti
al momento della delega, indispensabili per il corretto funzionamento dell’impianto termico
o per la rispondenza alle disposizioni normative. Negli edifici
in regime di condominio, l’Amministratore condominiale o, nel
caso tale figura non sia stata nominata, l’insieme dei condomini
devono autorizzare con apposita delibera condominiale il Terzo
responsabile ad effettuare i predetti interventi tempestivamente e comunque non oltre i trenta giorni dalla comunicazione di
cui sopra, facendosi carico dei
relativi costi.
In assenza della delibera condominiale entro i termini indicati,
la delega al Terzo responsabile
decade automaticamente, senza
precludere la possibilità di svolgere altre attività di manutenzione ordinaria.
Autorità competenti in merito a:
a)delega ricevuta entro 10 giorni lavorativi;
b)eventuale revoca dell’incarico
o rinuncia allo stesso, entro due
giorni lavorativi;
c)decadenza per non conformità
riscontrate, entro i due giorni lavorativi, nonché le eventuali sia
della consistenza sia della titolarità dell’impianto.
Revoche o dimissioni
volontarie da parte del Terzo
responsabile
Revoche o dimissioni volontarie
dall’incarico da parte del Terzo
incaricato, anticipate rispetto alla naturale scadenza del contratto,
dovranno essere opportunamente motivate nella comunicazione
da trasmettere all’Autorità competente. Nei casi di sottoscrizione di contratti di assunzione del
ruolo di Terzo responsabile con
scadenza annuale è fatto obbligo
della comunicazione all’AutoRinvio dell’esecuzione degli
rità competente della conclusiointerventi a fine stagione
ne del contratto e dell’eventuale
È prevista la possibilità che il successivo rinnovo dell’assundelegante (l’Amministratore o il zione da parte del terzo contraenProprietario) richieda che gli in- te. Le comunicazioni devono esterventi individuati dal Terzo re- sere trasmesse in via telematica
sponsabile sia rinviata al termine attraverso il CURIT o attraverso
della stagione di riscaldamento i CAIT presenti sul territorio.
previa approvazione dell’Autorità competente, onde evitare in- Il Terzo Responsabile non può
terruzioni di servizio.
delegare le responsabilità
Nel periodo che intercorre tra la Il Terzo responsabile non può
richiesta dell’esercizio in dero- delegare ad altri le responsabiliga e l’esecuzione degli interven- tà assunte, mentre può delegare
ti, la responsabilità dell’impian- specifiche mansioni ad altri sogto ritorna in capo al delegante.
getti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, diIl Terzo responsabile informa
chiarandole nel contratto stesso
le Autorità competenti
con cui dichiara l’assunzione di
Il Terzo responsabile informa le responsabilità.
l’amministratore
39
Sicurezza edifici
Il Terzo responsabile non può
essere venditore di energia
Il ruolo di Terzo responsabile di
un impianto è incompatibile con
il ruolo di venditore di energia
per il medesimo impianto e di
società a qualsiasi titolo legate al
suddetto venditore, in qualità di
partecipate o controllate, o associate in ATI, ecc…
Impianti con potenza
nominale al focolare superiore
a 232 kW (200.000 kcal/h)
Nel caso di impianti di potenza
al focolare superiore a 232 kW,
il Terzo responsabile, deve provvedere, attraverso la propria organizzazione o tramite un soggetto delegato, anche al rispetto
degli obblighi relativi alla conduzione dell’impianto, ivi compresa l’individuazione della figura di conduttore.
Abilitazione del Terzo
responsabile
Il Terzo responsabile deve essere un’impresa iscritta alla CCIIA
o all’Albo degli Artigiani ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.M.
37/2008, ed abilitata con riferimento alla lettera c) e, per gli impianti a gas, anche per la lettera
e) dell’art. 1 comma 2 del D.M.
37/2008.
Impianti termici con potenza
al focolare superiore a 350 kW
Nel caso di impianti termici condominiali e/o privati, di potenza
al focolare superiore a 350 kW
Il Terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa
all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici o
40
attestazione (SOA) rilasciata ai AMMINISTRATORE DI
sensi del D.P.R. 207/2010, nella CONDOMINIO
categorie OG11, impianti tecnoResponsabilità
logici oppure OS28.
dell’Amministratore
L’Amministratore del condomiIl Responsabile di impianto è
nio, nel caso di impianto centento a:
a)rispettare o far rispettare il pe- tralizzato, è responsabile dell’eriodo di riscaldamento previsto sercizio e della manutenzione
dell’impianto termico, salvo in
dalla normativa vigente;
b)rispettare o far rispettare i li- caso di nomina di un Terzo remiti massimi ammessi ine- sponsabile.
renti alla durata di attivazione Pertanto, è tenuto a far rispettadell’impianto e le temperature di re quanto sopra riportato.
esercizio negli ambienti previsti L’Amministratore del condominio è comunque tenuto a
dalla normativa di settore.
c)rispettare o far rispettare il di- trasmettere all’Autorità comvieto di provvedere alla clima- petente la sua nomina di Ammitizzazione invernale ed estiva di nistratore, entro e non oltre la
cantine, ripostigli, scale primarie fine del mese successivo al mee secondarie, box, garage e de- se in cui è avvenuta la sottoscripositi, come indicato nell’art. 24 zione di accettazione; alla mecomma 3 bis della legge regiona- desima Autorità comunica, con
la tempistica sopra indicata, le
le 24/2006.
d)trasmettere all’Autorità com- eventuali revoche o dimissioni
petente la Dichiarazione di Av- dall’incarico, nonché eventuali
variazioni sia di consistenza che
venuta Manutenzione;
e)provvedere all’installazione, di titolarità dell’impianto.
alla manutenzione e alla revisione dei sistemi di contabilizzazio- Comunicazioni di nomina e
ne del calore e di termoregola- revoca
zione degli impianti centralizzati Le comunicazioni relative alla
nomina e revoca della qualifidi cui è responsabile.
f)provvedere, nel caso di nuo- ca di Amministratore di condova installazione o di ristruttura- minio devono essere trasmesse
zione dell’impianto termico, alla all’Autorità competente, diretrealizzazione di un impianto di tamente o attraverso le struttuproduzione di energia termica da re dei CAIT presenti sul territofonti rinnovabili come previsto rio, in via telematica attraverso
nei punti 6.5. e 6.6 della D.G.R. il CURIT. Tale operazione è
possibile previa registrazione
8745/2008
g)porre in essere tutte le azioni di al CURIT in qualità di Amminipropria competenza al fine di as- stratore di condominio.
sicurare il rispetto degli adempi- Quest’obbligo sussiste anche
menti sopra elencati, nel caso in nel caso in cui l’Amministracui la responsabilità dell’impian- tore del condominio non asto sia stata delegata ad un terzo. suma il ruolo di Responsabile
l’amministratore
Sicurezza edifici
dell’impianto termico: in tal caso l’Amministratore deve indicare anche il nominativo del
Terzo responsabile. Nel caso
ci si avvalga delle strutture del
CAIT per la trasmissione della
Dichiarazione di avvenuta manutenzione, l’Amministratore
di condominio è obbligato a rivolgersi al CAIT anche per la
trasmissione delle assunzioni di
responsabilità degli impianti relativi agli immobili di cui si è
assunto la responsabilità. La documentazione in originale deve
essere conservata dal CAIT che
provvede all’inserimento delle
informazioni.
dei contratti in essere o revocati
da parte degli Amministratori è
passibile di sanzione.
Al fine di comunicare all’Autorità competenti l’avvenuta nomina, revoca e/o dimissioni della qualifica di Amministratore
di condominio, si adotta la scheda “L” allegata alla D.D.U.O. N.
6260 del 13.07.2012. Qualora il
contratto di Amministratore di
condominio venga rinnovato di
anno in anno con lo stesso condominio, l’Amministratore è tenuto alla comunicazione della
nomina e della disdetta ogni anno.
degli impianti termici è rilasciata dalle Province, mediante l’organizzazione di specifici corsi,
alla fine dei quali rilasciano ai
partecipanti patentino di abilitazione.
CONTROLLO
MANUTENZIONE
E VERIFICA
DELL’EFFICIENZA DEGLI
IMPIANTI TERMICI
Controllo dell’efficienza
energetica dell’impianto
Le operazioni di controllo ed
eventuale manutenzione previste per l’efficienza energetica
dell’impianto devono essere riCONDUTTORE DEGLI
portate sui Rapporti di ControlIMPIANTI TERMICI
Mancata o ritardata
lo Tecnico ed eseguite secondo
comunicazione
le indicazioni specificate nella
La mancata o ritardata comuni- Patentino
cazione al CURIT della titolarità L’abilitazione alla conduzione TABELLA 1
Tipologia impianto
Potenza termica(1)
(kW)
Alimentazione
Generatori di calore alimentati a combustibili liquido o
solido
Impianti con generatori di
calore a fiamma
Cadenza controlli (anni)
5<Pf<116,3
1
Pf≥116,4
1 + rilevamento rendimento a metà stagione
di riscaldamento
5<Pf<35
2
Generatori alimentati a gas, 35≤Pf<350
metano o GPL
Pf≥350
Rapporto di
controllo tecnico(2)
Rapporto tipo 1
1
1 + rilevamento rendimento a metà stagione
di riscaldamento
4
Macchine frigorifere e/o 12<Pu<100
pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine
2
frigorifere e/o pompe di ca- Pu≥100
lore ad assorbimento a fiamImpianti con macchine fri- ma diretta
Rapporto tipo 2
gorifere/pompe di calore
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da Pu≥12
4
motore endotermico
Pompe di calore ad assorbimento alimentate con ener- Pu≥12
2
gia termica
Impianti alimentati da tele- Sottostazione di scambio ter4
Rapporto tipo 3
Pu>5
riscaldamento
mico da rete ad utenza
Microcogenerazione
Pel<50
4
Impianti cogenerativi
Rapporto tipo 4
Unità cogenerative
Pel≥50
2
Pf – Potenza termica al focolare nominale; Pu – Potenza termica utile nominale; Pel – Potenza elettrica nominale
(1) I limiti di degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.
l’amministratore
41
Sicurezza edifici
Controllo del rendimento di
combustione del generatore
Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del
Tipologie di generatori di calore
generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme UNI
in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati
nella TABELLA 2.
Data di installazione
Generatore di calore (tutti)
Prima del 29 ottobre 1993
Generatore di calore (tutti)
Dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997
Generatore di calore standard
Dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005
Generatore di calore a bassa temperatuDal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005
ra
Generatore di calore a gas a condensaDal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005
zione
Generatore di calore a gas a condensaDall’8 ottobre 2005
zione
Generatore di calore (tutti, salvo generaDall’8 ottobre 2005
tore di calore a gas a condensazione)
Generatori ad aria calda
Prima del 29 ottobre 1993
Generatori ad aria calda
Dopo il 29 ottobre1993
log Pn: logaritmo in base 10 della potenza nominale utile espressa in kW
Sostituzione dei generatori di
calore
I generatori di calore, per i
quali durante le operazioni di
controllo e manutenzione siano stati rilevati rendimenti di
Valore minimo consentito nel rendimento
di combustione (%)
82 + 2 log Pn
84 + 2 log Pn
84 + 2 log Pn
87,5 + 1,5 log Pn
91 + 1 log Pn
89 + 2 log Pn
89 + 2 log Pn
77 + 2 log Pn
80 + 2 log Pn
Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW
combustione inferiori ai limiti
fissati, non adeguabili mediante
ulteriori manutenzioni, devono
essere sostituiti entro 180 giorni dalla data del controllo. Ove
il Responsabile si avvalga della
facoltà di richiedere, a sue spese, un’ulteriore verifica da parte dell’Autorità competente, tale scadenza viene sospesa fino
all’ottenimento delle risultanze
di tale verifica.
Limitazioni di esercizio
I generatori di calore per i quali,
durante le operazioni di controllo siano stati rilevati rendimenti
di combustione inferiori a quelli fissati, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio
continuo come sopra indicato.
42
Macchine frigorifere e
pompe di calore
Le macchine frigorifere e le
pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni
di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri
che caratterizzano l’efficienza energetica (COP / GUE /
EER) sono inferiori del 15%
rispetto a quelli misurati in
fase di collaudo a primo avviamento e riportati sul libretto di impianto, devono
essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5%. Qualora i valori
misurati in fase di collaudo o
primo avviamento non siano
disponibili, si fa riferimento
ai valori di targa.
l’amministratore
Unità di cogenerazione
Le unità di cogenerazione per
le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei
parametri che caratterizzano l’efficienza energetica non
rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante, e comunque nei limiti minimi di
cogenerazione (Vedasi D.Lvo
20/2007), devono essere riportati alla situazione iniziale
secondo il piano di manutenzione del fabbricante.
CURIT E ISPEZIONI
La Regione Lombardia allo scopo di conoscere i dati degli impianti termici e di
Sicurezza edifici
impostare l’attività di ispezione, ha istituito un sistema
informativo unico in cui confluiscono i catasti delle Autorità competenti. Nel CURIT
confluiscono anche le informazioni relative agli impianti a fonti rinnovabili.
DICHIARAZIONE
DI AVVENUTA
MANUTENZIONE E
CONTRIBUTO
La dichiarazione di avvenuta
manutenzione è redatta sulla
base dei modelli di Rapporto
che saranno approvati da Regione Lombardia, in base alla tipologia del generatore oggetto di manutenzione.
La trasmissione deve essere
fatta al CURIT ed ha validità per le due stagioni termiche
successive alla data di presentazione. La validità della Dichiarazione di avvenuta manutenzione è subordinata alla
corresponsione del contributo
a favore dell’Autorità competente e alla Regione.
deve riconoscere un contributo a Regione Lombardia e
all’Autorità competente mediante il portafoglio digitale
gestito da FINLOBADA SPA.
Contributo regionale
Il contributo regionale è determinato in base ai criteri
sotto riportati:
-la potenza nominale al focolare complessiva dell’impianto stabilisce la fascia di appartenenza dell’impianto;
-il contributo viene determinato il limite superiore della fascia di appartenenza per l’indice unitario di 0.03 € per kW;
per la fascia superiore ai 350
kW, lo stesso è stato calcolato sulla potenza media pari a
600 kW.
Pertanto il contributo è stabilito come segue:
I)per potenza inferiore a 35
kW € 1,00
II)per potenza superiore a 35
kW e fino a 50 kW € 1,50
III) per potenza superiore a 50
kW e fino a 116,3 € 3,50
IV)per potenza superiore a
116,3 kW e fino a 350 kW €
10,00
V)per potenza superiore a 350
kW € 18,00
impianti, come sotto indicato.
I)per potenza inferiore a 35
kW € 7,00
II)per potenza superiore a 35
kW e fino a 50 kW € 14,00
III) per potenza superiore a 50
kW e fino a 116,3 € 80,00
IV)per potenza superiore a
116,3 kW e fino a 350 kW €
140,00
V)per potenza superiore a 350
kW € 190,00
ATTIVITÀ ISPETTIVA
Le Autorità competenti sono
tenute ad effettuare accertamenti ed ispezioni per la verifica dell’osservanza delle norme relative al contenimento
dei consumi energetici, della
manutenzione e dell’esercizio
degli impianti di climatizzazione. L’ispezione dell’impianto deve anche individuare
il corretto dimensionamento
dell’impianto rispetto al fabbisogno termico dell’edificio.
SANZIONI
Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzioCONTRIBUTO
ne ed esercizio degli impianti
REGIONALE E PER LE
saranno imputate al soggetto
AUTORITÀ COMPETENTI
che riveste il ruolo di Responsabile dell’impianto termico.
Per garantire la copertura dei Contributo per l’Autorità
Laddove l’Autorità preposta
costi di gestione del Catasto competente
degli Impianti termici, dei Il contributo per l’Autori- alle attività ispettive rilievi
servizi correlati e delle ispe- tà competente è determinato difformità per le quali ha dizioni degli impianti termici, a livello regionale sulla base retta competenza provvedeil Responsabile di impianto della fascia di potenza degli rà a darne comunicazione al
l’amministratore
43
Sicurezza edifici
soggetto competente in materia.
Diffida da parte dell’Autorità competente
Prima di procedere all’irrorazione della sanzione prevista,
l’Autorità competente può difidare il Responsabile di impianto ad effettuare, entro un
termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le inadempienze riscontrate. Alla scadenza del termine
previsto, in caso di mancato rispetto della diffida comminata l’Autorità competente
provvederà ad avviare la procedura sanzionatoria.
Gravi inadempienze
Laddove in sede ispettiva
vengano rilevate gravi inadempienze in ordine alla
manutenzione e conduzione
degli impianti l’Autorità competente può, escludendo la
diffida preliminare, dare avvio immediato alla procedura
sanzionatoria, salvo l’obbligo
per il soggetto responsabile di
attuare entro termine perentorio gli interventi necessari a
sanare le irregolarità riscontrate.
Verbale di accertamento
Nel corso dell’attività ispettiva viene redatto un verbale di accertamento dell’infrazione, a cui fa seguito, a cura
dell’Ente competente alle
44
ispezioni, la notifica al tra- per edifici nuovi o ristruttusgressore dell’infrazione rile- rati sanzione da € 1.000,00 a
vata e l’irrogazione delle san- € 10.000,00
j)Mancato rispetto delle limizioni previste.
tazioni all’utilizzo di determinati combustibili sanzione da
Sanzioni previste
a)Assenza del libretto e man- € 500,00 a € 10.000,00
cata compilazione o compila- k)Mancato invio della dozione incompleta da parte dei cumentazione prevista dal
soggetti competenti - sanzio- D.Lvo 152/2006 sanzione da
€ 516,00 a € 2.582,00
ne da € 100,00 a € 600,00
b)Mancato invio della sche- l)Mancata effettuazione delda identificativa - sanzione da le operazioni di controllo e
manutenzione sanzione da
€ 100,00 a € 600,00
c)Mancata comunicazione no- € 500,00 a € 3.000,00
mina o revoca incarico Ter- m)Mancato rilascio del rapzo responsabile sanzione da porto di controllo tecnico da
parte dell’operatore incarica€ 100,00 a € 600,00
d)Mancata
comunicazione to sanzione da € 1.000,00 a
collaudo o mancata comuni- € 6.000,00
cazione scheda identificativa n)Mancato contenimento dei
per impianto collaudato san- consumi energetici (non rizione da € 100,00 a € 600,00 spetto del rendimento di come)Mancato invio della dichia- bustione) ed errata conduziorazione di avvenuta manuten- ne degli impianti sanzione da
zione sanzione da € 50,00 a € 516,00 a € 2.582,00
o)Stipula non corretta di con€ 300,00
f)Mancato invio dei dati da par- tratti di fornitura energia e
te dei distributori di combusti- conduzione impianti termici
bile sanzione da € 1.000,00 a sanzione pari ad 1/3 dell’importo del contratto sottoscrit€ 10.000,00
g)Mancato rispetto delle li- to, a carico di ciascuna parte.
comunicazione
mitazioni all’utilizzo di bio- p)Mancata
masse sanzione da € 500,00 a della nomina o revoca dell’incarico Amministratore di con€ 5.000,00
h)Mancato rispetto di utiliz- dominio sanzione da € 100,00
zo di olio combustibile e car- a € 600,00
bone sanzione da € 5.000,00 a q)Mancato rispetto dell’obbligo di installazione siste€ 10.000,00
i)Mancato rispetto requisi- mi di contabilizzazione e terti di prestazione energetica moregolazione sanzione da €
l’amministratore
Sicurezza edifici
500,00 a € 3.000,00
r)Mancato rispetto dell’obbligo di registrazione delle sonde geotermiche sanzione da
€ 1.000,00 a € 10.000,00
s)Mancato rispetto dell’obbligo di richiesta di autorizzazione delle sonde geotermiche sanzione da € 5.000,00 a
€ 30.000,00
t)Mancata
produzione
dell’Attestato di Certificazione energetica sanzione da €
500,00 a € 2.000,00
u)Mancato rispetto del divieto di riscaldamento dei locali non abitati sanzione da €
250,00 a € 2.500,00
v)Rifiuto pagamento contributi previsti per la dichiarazione sanzione da € 50,00 a €
300,00
w)Mancato rispetto delle norme in materia di conduzione degli impianti termici civili sanzione da € 1.000,00 a
€ 10.000,00.
Cappella di San Cristoforo - Chiesa di S. Giovanni Battista alla Bicocca
l’amministratore
45
Sicurezza edifici
OTTO CENTIMETRI, OTTO
ANNI: UNA STORIA DA NON
DIMENTICARE
Cristoforo Moretti
Questa è la storia di un gradino di otto centimetri,
che ha portato otto anni di pensieri ad un amministratore di condominio ed infine una condanna
penale confermata in Cassazione. La ripercorriamo passo per passo sulla base della sentenza e
delle parole dello stesso sfortunato protagonista, che alcuni anni fa aveva descritto la sua
situazione in una lettera ad una rivista.
LA SITUAZIONE INIZIALE – Siamo nel 2005.
Un condominio, composto da abitazioni, uffici
e negozi, ha alle proprie dipendenze un’addetta
alle pulizie. “In ossequio alle disposizioni normative – dice l’amministratore – il condominio
ha fatto redigere da un tecnico qualificato ed
abilitato il documento di valutazione dei rischi
del fabbricato” ed ha fatto seguire alla dipendente il corso sulla sicurezza e il corso antincendio e il corso per le manovre dell’ascensore.
Il condominio ha anche nominato un tecnico
“per espletare l’incarico di responsabile per il
servizio di prevenzione e protezione previsto
dal D.Lgs. 626/94”.
del piano primo può costituire un’insidia per le
persone, allora – essendo l’immobile “vincolato dalle Belle Arti” e non potendo affiggere
un segnale sulle murature – installa all’uscita
dell’ascensore un cartello su piedistallo mobile: attenzione pericolo di inciampo. Il gradino
non è “rilevato come situazione pericolosa nel
documento di valutazione dei rischi” redatto
dal tecnico qualificato ed abilitato.
L’EVENTO – Nel maggio 2005 una dipendente di un ufficio sito nel condominio cade “in
quanto non si era accorta che c’era un gradino,
che non era segnalato, immediatamente dopo
la porta dell’ascensore, dello stesso colore
grigio del pavimento”; nella caduta si rompe
un braccio. A seguito dell’evento la ASL competente trasmette il verbale alla procura della
Repubblica, contestando all’amministratore –
in qualità di datore di lavoro – la violazione
dell’art.8 comma 9 del dpr 547/55, allora vigente, che recitava: “I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio
[Nota del redattore: va ricordato che in regime di non devono presentare buche o sporgenze pedecreto 626/94, come confermava la sentenza di ricolose e devono essere in condizioni tali da
Cassazione n.6426/98, soltanto gli articoli 21 e 22 rendere sicuro il movimento e il transito delle
del decreto erano da considerarsi applicabili ai la- persone e dei mezzi di trasporto.”
voratori con contratto privato di portierato: pertanto il documento di valutazione dei rischi, il corso
antincendio, la nomina del RSPP non si potevano,
allora come oggi, definire obblighi di legge.]
[N.d.r.: la già citata sentenza n.6426/98 precisava
che, proprio in virtù della ridottissima applicabilità
del d.lgs. 626/94, il dpr 547/55 doveva considerarsi
pienamente vigente nei condomini con dipendenti.]
LO STATO DEI LUOGHI – Dal 2003 l’am- IL PROCEDIMENTO PENALE – Esaminato il
ministratore si rende conto che un gradino-di- verbale ASL il pubblico ministero di turno rinslivello di 8 cm presso il pianerottolo comune via a giudizio l’amministratore “per non aver
46
l’amministratore
Sicurezza edifici
segnalato e comunque disposto la segnalazione della presenza sul pianerottolo del primo
piano, nelle immediate vicinanze dell’ascensore, di un dislivello di circa 8 cm, costituente
ingombro con pericolo di caduta a persone”. Il
procedimento penale vero e proprio inizia oltre
due anni dopo l’evento. Poco più di due anni
dopo, cioè oltre quattro anni dopo l’evento, arriva la condanna in primo grado. Altri due anni
abbondanti e la condanna viene confermata in
appello.
LA SENTENZA DI CASSAZIONE – Quasi otto anni e
mezzo dopo l’evento la sezione IV penale, con sentenza in
data 17 ottobre 2013, n. 42647,
analizza il caso e rigetta i ricorsi dell’amministratore.
Il primo motivo di ricorso riguarda la mancanza di competenze tecniche dell’amministratore, che si era appunto
rivolto ad un tecnico esterno
per valutare i rischi; il tecnico – sostiene l’amministratore
– aveva omesso di segnalare il
gradino quale fonte di pericolo. Però, avevano già indicato
le sentenze di merito, un anno
prima dell’evento la persona poi caduta aveva segnalato
all’amministratore il pericolo
dato dal gradino, per cui non
si poteva affermare di ignorare
quella situazione.
Il secondo motivo di ricorso attiene alla posizione lavorativa
della persona caduta, che non
era dipendente del condominio
e quindi l’amministratore (secondo la linea difensiva) non
avrebbe potuto considerarsi datore di lavoro. Anche questo ricorso è rigettato: “È sufficiente
ricordare al riguardo che in caso di lesioni o di
omicidio colposo, perché possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle
norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è necessario e sufficiente che sussista tra
siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale, il quale ricorre tutte le volte che il
fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle
norme stesse secondo i principi dettati dagli
artt. 40 e 41 c.p. (...) È stato peraltro preci-
“Turta dei spus” - Fontana di Piazza Castello
l’amministratore
47
Sicurezza edifici
sato che non occorre che vi sia la violazione
di specifiche norme dettate per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro, essendo sufficiente
che l’evento dannoso si sia verificato a causa
dell’omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti ai fini della più efficace tutela dell’integrità fisica del lavoratore (...) Né
le conclusioni possono mutare valorizzando la
circostanza che l’imputata non era il datore di
lavoro della infortunata, giacché il principio
cautelare ha una valenza generale ed inderogabile, tale da imporsi nell’interesse di tutti,
finanche degli estranei al rapporto di lavoro,
a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa.”
LA FIGURA DEL RSPP – Non trascuriamo la
presenza del RSPP condominiale.
La stessa sezione IV penale, in una diversa sentenza di nemmeno un mese precedente
alla pronuncia sul gradino da 8 cm, si era così
espressa sulle responsabilità del Responsabile
di Servizio di Prevezione e Protezione: “Come
precisato da questa Corte, il RSPP può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di
un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione
pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di
conoscere e segnalare, dovendosi presumere
che alla segnalazione avrebbe fatto seguito
l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare
detta situazione (...). Il RSPP, quindi, è chiamato a rispondere qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza
di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il
datore di lavoro ad omettere l’adozione di una
doverosa misura prevenzionale, risponderà
insieme a questi dell’evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un
carattere addirittura esclusivo (...). Ciò perché, in tale evenienza, l’omissione colposa al
potere-dovere di segnalazione in capo al RSPP,
impedendo l’attivazione da parte dei sogget-
48
ti muniti delle necessarie possibilità di intervento, finirebbe con il costituire (con)causa
dell’evento dannoso verificatosi in ragione
della mancata rimozione della condizione di
rischio: con la conseguenza, quindi, che, qualora il RSPP, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o
abbia trascurato di segnalare una situazione
di rischio, inducendo, cosi, il datore di lavoro
ad omettere l’adozione di una doverosa misura
prevenzionale, ben può e deve essere chiamato a rispondere insieme a questi.” (Cassazione
penale n.38643 del 19 settembre 2013).
Nel caso del gradino da 8 cm – si legge nel testo della stessa sentenza n.42647 – sussisteva
“il requisito della perseguibilità d’ufficio delle
lesioni gravi e gravissime, ex art. 590 c.p.”,
anche in assenza di querela: perché allora la
presenza del RSPP condominiale, con la sua
eventuale omissione di segnalare il pericolo
dovuto al gradino, non è stata presa in considerazione? La risposta è ovvia, quasi banale;
perché il d.lgs. 626/94, ex art.1 comma 3, per
i lavoratori di portierato si applicava solo nei
casi espressamente previsti, cioè agli articoli
21 e 22 (cfr. Cassazione n.6426/98 già citata):
il RSPP condominiale era una figura vuota,
mai richiesta dal d.lgs. 626/94 e la cui eventuale presenza era ininfluente ad alleggerire la
posizione del datore di lavoro.
Le stesse considerazioni peraltro valgono oggi,
in regime di d.lgs. 81/08.
LA MORALE – La storia è triste, perché si
basa su pochi ma precisi articoli di leggi palesemente applicabili e facilmente fatti valere.
Non servivano il corso antincendio, il DVR,
il RSPP. Serviva che quel gradino, grigio su
grigio, fosse chiaramente visibile, se non eliminabile; serviva che le segnalazioni fossero
efficaci e non facilmente oggetto di manomissioni.
Non è vero che “nel più c’è il meno”, come
spesso si sente dire. Le leggi sulla sicurezza
sul lavoro nel condominio sono ridotte, ma
concrete; chiedono sostanza, non forma.
l’amministratore
Problemi del lavoro
INFORTUNIO IN ITINERE
Vincenzo Di Domenico
L’INAIL con la circolare n. 52/2013 effettua un
per il pranzo e di pernottamento, diversi dalla
chiarimento riguardante gli infortuni in itinere avdimora abituale e viceversa;
venuti in missione e/o trasferta.
• da un luogo di lavoro ad un altro di lavoro, nei
In particolare l’INAIL afferma che i rischi del
casi in cui il lavoratore presta servizio alle dipercorso tra l’abitazione e il luogo di lavoro dipendenze di più datori di lavoro.
pendono anche dalla scelta del lavoratore, per cui
• al luogo di abituale consumazione dei pasti
l’itinerario non è determinato da esigenze lavoraove non vi sia una mensa aziendale.
tive, ma dipende anche dalle esigenze di vita del
lavoratore.
La indennizzabilità dell’infortunio “in itinere”
Non è questo il caso della missione e/o trasfer- è subordinata al D.P.R. n. 1124/1965 e ad una
ta, poiché in tali situazioni il tragitto non è frut- serie di presupposti quali:
to di una libera scelta del lavoratore, ma é imposto
dal datore di lavoro. La missione infatti é caratte• l’itinerario deve essere quello normalrizzata da una modalità di svolgimento imposta
mente percorribile e dunque quello più
dal datore di lavoro con la conseguenza che tutto
breve o comunque più “conveniente”; ciò che accade nel corso della stessa, debba essere
considerato come verificatosi in attualità di lavoro.
• è necessario provare il collegamento tra il perL’unico limite all’indennizzabilità di un inforcorso effettuato ed il lavoro (escluso l’indentunio deve dunque essere ravvisato nel rischio
nizzo se la via è percorsa per motivi personali o
elettivo, nella scelta arbitraria del lavoratore,
in orari non compatibili con quelli lavorativi);
qualora questi generi ed affronti per ragioni personali una situazione diversa da quella inerente
• la necessità dell’uso del veicolo privato deve
l’attività lavorativa.
essere valutata in relazione a fattori quali gli
La materia dell’Infortunio in itinere è abbastanza
orari, le distanze e le variazioni dei tempi di
delicata ed a tal riguardo cerchiamo di approfonpercorrenza.
dire l’argomento
CHE COSA È L’INFORTUNIO IN ITINERE
SOGGETTI TUTELATI
La copertura assicurativa dell’infortunio in itinere
L’infortunio in itinere, è l’infortunio nel quale in- è possibile solo come prolungamento dell’assicucorre il lavoratore nel tragitto che conduce:
razione obbligatoria contro gli infortuni professionali.
• dalla dimora abituale al luogo di lavoro e vi- Da questa premessa si deduce che:
ceversa, sia prima sia dopo l’orario lavorativo, sia durante la pausa per il consumo del • sono tutelati per l’infortunio in itinere solo i lavopasto di metà giornata;
ratori rientranti nel campo di applicazione dell’as• dal luogo abituale di lavoro ai luoghi di ristoro sicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
l’amministratore
49
Problemi del lavoro
lavoro (se il lavoratore non è assicurato in tal senso, viene a mancare il presupposto-base per collegare causalmente l’infortunio in itinere al lavoro
prestato);
• il rischio della strada non è protetto in quanto tale, essendo di norma estraneo alle vere e proprie
prestazioni lavorative (e quindi generico), ma in
quanto diverso e più grave di quello che incombe sui normali utenti della strada (rischio generico
aggravato) perché finalizzato al raggiungimento
del luogo di lavoro.
Elementi per l’individuazione dell’infortunio in
itinere sono:
• finalità lavorative
• normalità del tragitto
• percorrenza in orari confacenti con quelli lavorativi.
Sulla base degli elementi di cui sopra di seguito
sono elencate alcune ipotesi, certo non esaurienti,
ma solo indicative, di indennizzabilità e di non indennizzabilità degli infortuni in esame.
CASI D’INDENNIZZABILITÀ
• Infortunio accaduto sul tragitto che costituisce il percorso normale per recarsi dal luogo
di dimora abituale (luogo ove il lavoratore ha
fissato la sua residenza) al luogo di lavoro e
viceversa. Può trattarsi anche di residenza secondaria o di dimora occasionale per ragioni
di lavoro o familiari. Le deviazioni effettuate
per motivi personali sono irrilevanti;
• Infortunio accaduto in orario ricollegabile con
quello lavorativo;
• Necessità di percorrere una strada determinata che conduce esclusivamente al luogo di
lavoro o che, comunque, presenti pericoli particolari per il lavoratore rispetto alle ordinarie
vie di comunicazione;
50
• Necessità di servirsi di mezzi di trasporto
forniti o prescelti e prescritti dal datore di
lavoro in relazione con le esigenze dell’attività lavorativa. In questa ipotesi rientra
anche il caso in cui il datore di lavoro metta a disposizione dei propri dipendenti, pur
senza obbligo di utilizzarli, appositi “busnavetta”, trattandosi normalmente di un servizio - integrativo e/o migliorativo di quello
pubblico - fornito per soddisfare esigenze
comunque funzionali alla organizzazione
del lavoro.
• Necessità di utilizzare mezzi di trasporto
privati in quanto il posto di lavoro è collocato in luogo irraggiungibile con i mezzi pubblici, oppure raggiungibile ma non in tempo
utile rispetto al turno di lavoro.
• Necessità di trasportare, a piedi o su un mezzo di locomozione personale, strumenti di
lavoro che intralciano i normali movimenti.
• Necessità di usare mezzi di trasporto privati,
nonostante i mezzi pubblici o di percorrere
tragitti più lunghi rispetto a quello ordinario, per impegni familiari, per esigenze di
salute, per esigenze economiche.
• Utilizzo della bicicletta anche se l’infortunato avrebbe potuto usare un mezzo pubblico, purché l’infortunio avvenga su pista
ciclabile o zona interdetta al traffico, ovvero
zona “protetta”;
• interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro;
• interruzioni/deviazioni “necessitate” ossia
dovute a causa di forza maggiore (es.:guasto
meccanico) o per esigenze essenziali ed improrogabili (es.:soddisfacimento di esigenze
fisiologiche) o nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.:prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
l’amministratore
Problemi del lavoro
• brevi soste che non alterano le condizioni
di rischio.
• lesioni riportate in seguito ad una aggressione, avvenuta nel tragitto casa-lavoro, al
fine di uno scippo
CASI DI NON INDENNIZZABILITÀ
(alcuni esempi)
• Il tragitto è percorso a piedi lungo una via
ordinaria di comunicazione, aperta al pubblico transito e senza trasportare strumenti di lavoro che potrebbero apportare rischi
di equilibrio;
• Il tragitto è effettuato con servizi pubblici (si configura un rischio gravante su tutti i cittadini);
• Il tragitto è effettuato con mezzo proprio,
nonostante sia coperto anche da mezzi pubblici gli orari dei quali sono compatibili sia
con quelli lavorativi sia con quelli connessi
ad impegni familiari (in tal caso il rischio
è stato liberamente scelto dal lavoratore);
• Il tragitto è effettuato a piedi (in tal caso il
rischio è stato liberamente scelto dal lavoratore);
• L’infortunio provocato da imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore è rilevante: la condotta dell’infortunato non
interrompe il nesso causale tra rischio lavorativo e sinistro. Solo il dolo fa venir
meno l’indennizzabilità;
• in caso di deviazioni o interruzioni che non
dipendano dal lavoro a meno che non siano
“necessitate” cioè dovute a cause di forza
maggiore, esigenze essenziali od obblighi
penalmente rilevanti.
L’INFORTUNIO OCCORSO IN MISSIONE
O TRASFERTA
Particolare attenzione si deve dedicare agli infortuni in itinere occorsi ai lavoratori in missione e/o trasferta, dal momento in cui questi
lasciano la propria abituale dimora fino a quello
in cui vi fanno rientro, derivante dal compimento di atti strumentali alla prestazione lavorativa,
che siano indennizzati quali infortuni avvenuti in occasione di lavoro, proprio perché condizionati dalla particolare situazione determinata
dalla condizione di missione e/o trasferta. A tal
riguardo la circolare dell’Inail n° 52 del 23 ottobre 2013 valuta quali possono essere.
Ovviamente, l’evento non può ritenersi indennizzabile qualora avvenga con modalità e in
circostanze per le quali non si possa ravvisare alcun collegamento finalistico e topografico
con l’attività svolta in missione e/o trasferta, e
cioè tutte le volte in cui il soggetto pone in essere un rischio diverso e aggravato rispetto a
quello normale, individuato come tale secondo
un criterio di ragionevolezza.
Il documento (circolare n° 52 del 23 ottobre
2013) evidenzia una distinzione sostanziale
nelle due seguenti ipotesi:
Infortuni nel tragitto albergo – luogo in cui
si svolge la prestazione lavorativa
Per le ragioni sopra esposte, gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui
deve essere svolta la prestazione lavorativa e
viceversa devono essere trattati come infortuni in attualità di lavoro e non come infortuni
in itinere.
l’amministratore
51
Problemi del lavoro
Infortunio occorso in albergo
ricevimento del certificato medico. Se la denuncia
all’INAIL da parte del datore di lavoro non è avveL’infortunio occorso in albergo non è equiparabile a nuta nei termini previsti, il lavoratore può ottenere
quello avvenuto presso la privata abitazione, la cui comunque le prestazioni INAIL.
indennizzabilità è stata esclusa dalla Suprema Corte, per l’oggettiva difficoltà di stabilire se l’atto di SE LA CAUSA DELL’INFORTUNIO È
locomozione all’interno dell’abitazione sia o meno DUBBIA:
funzionale all’espletamento dell’attività. Il soggiorno in albergo è da ritenersi necessitato dalla missio- Una convenzione tra INPS e INAIL garantisce che
ne e/o trasferta, pertanto necessariamente connesso il primo ente che riceve il certificato medico relacon l’attività lavorativa.
tivo all’infortunio fornisca le cure o le prestazioPer completezza di discorso si evidenziano queste ni necessarie. I termini previsti per la prescrizione
due ipotesi di non indennizzabilità che potrebbero INAIL sono 3 anni, mentre per la decadenza INPS
completare quanto affermato sopra in merito alla 1 anno.
circolare in esame, ovvero:
1. se l’infortunio si verifica “nel corso dello svol- IL LAVORATORE IN CASO DI
gimento di un’attività che non ha alcun lega- INFORTUNIO LAVORATIVO, IN ITINERE:
me funzionale con la prestazione lavorativa o
con le esigenze lavorative dettate dal datore di Deve informare immediatamente il datore di lavoro
lavoro”;
o preposto, presentare subito allo stesso il certifica2. se “è riconducibile a scelte personali del la- to medico. Quando le cure per la patologia acquisita
voratore, irragionevoli e prive di alcun colle- si protraggono dovrà presentare il prolungamento
gamento con la prestazione lavorativa tali da dei giorni compilato dal medico curante. Il datore di
esporlo ad un rischio determinato esclusiva- lavoro invierà copia originale dei documenti all’Imente da tali scelte.
NAIL. Nel caso di un eventuale ricovero, l’ospedale rilascerà copia dei certificati al datore di lavoro e
NOTE OPERATIVE:
all’INAIL.
IL DATORE DI LAVORO DEVE PAGARE:
IL CALCOLO DELL’INDENNITÀ
(TEMPORANEA) INAIL:
Deve risarcire l’intera giornata in cui è avvenuto
l’infortunio, se quest’ultima ha causato assenza dal Il risarcimento dell’indennità temporanea viene calposto di lavoro, deve pagare il 60% della retribu- colato come previsto dal DpR 1124/65 Testo Unico.
zione o come disposto dal CCNL per i successivi 3
giorni di astensione dal lavoro.
Infortuni come di seguito:
L’INAIL DEVE RISARCIRE:
Dal 4° giorno successivo l’incidente o la manifestazione della malattia professionale fino alla guarigione.
• il 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno
• il 75% della retribuzione media giornaliera dal
91° giorno fino alla guarigione clinica.
Per la retribuzione media giornaliera di un lavoratoDENUNCIA DELL’INFORTUNIO:
re, viene presa in considerazione la retribuzione dei
15 giorni precedenti all’infortunio o il manifestarsi
Entro 48 ore dall’evento infortunistico o dopo il della malattia professionale.
52
l’amministratore
Tasse e guai
LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2014:
LE NOVITÀ IN MATERIA FISCALE
Carmen Rovere
Nello scorso numero eravamo rimasti al disegno di Legge, poi a fine anno è stata pubblicata
in Gazzetta Ufficiale la Legge di stabilità per il
2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013).
Avevamo dato spazio al numeroso elenco di
norme contenute nel disegno di Legge che interessavano le più diverse categorie e situazioni
contributive.
Nel corso dell’iter legislativo queste sono state
modificate dall’esame parlamentare, in questo
intervento vorremmo tracciare le novità fiscali che si pensa possano essere più rilevanti e di
interesse.
IUC
Viene istituita la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’imposta municipale
propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
L’aliquota massima complessiva dell’IMU e
della TASI non può superare i limiti prefissati
per la sola IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire
il 10,6 per cento.
LA TARI
Il presupposto della TARI è il possesso / detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili,
non operative, e le aree comuni condominiali di
cui all’art. 1117, C.c., non detenute o occupate
in via esclusiva. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso
dell’anno, la TARI è dovuta soltanto dal possessore del locale / area a titolo di proprietà, usu-
frutto, uso, abitazione o superficie.
Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in Catasto, la superficie assoggettabile alla TARI sarà individuata
in quella calpestabile (va fatto riferimento alle
superfici dichiarate / accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti: TARSU / TIA1 / TIA2
/ TARES) fino all’attivazione delle procedure
di interscambio Comuni – Agenzia delle Entrate (vedi numero di maggio “DIALOGHI TRA
BANCHE DATI PER LA MAPPATURA DEL
PATRIMONIO
IMMOBILIARE”).
Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a TARI rimarrà comunque quella calpestabile.
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno sulla base dei criteri determinati
dal DPR n. 158/99 ovvero nel rispetto del principio “chi inquina paga” alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia
dell’attività svolta nonché al costo del servizio
sui rifiuti.
In caso di occupazione / detenzione temporanea (periodo inferiore a 183 giorni nel corso dell’anno) la TARI è dovuta in base a tariffa
giornaliera.
I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, possono prevedere, in luogo della TARI,
l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva.
Il Comune può prevedere riduzioni / esenzioni
tariffarie nel caso di:
à abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale
od altro uso limitato e discontinuo;
l’amministratore
53
Tasse e guai
à locali, diversi dalle abitazioni, ed aree
scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
à abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora all’estero per più di 6
mesi all’anno;
à fabbricati rurali ad uso abitativo;
à al ricorrere di fattispecie ulteriori.
La TARI non è dovuta in relazione alle quantità
di rifiuti assimilate che il produttore dimostra di
aver avviato al recupero.
LA TASI
Il presupposto della TASI è il possesso-detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, aree scoperte / edificabili a
qualunque uso adibiti. In caso di leasing, l’imposta è dovuta dal locatario alla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso,
ossia fino alla riconsegna del bene al locatore.
Per l’unità immobiliare occupata da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale, sia all’occupante che al titolare del diritto reale corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. In capo
all’occupante la TASI è stabilita dal Comune nella misura compresa fra il 10% ed il 30%
dell’ammontare complessivo; il residuo è dovuto dal titolare del diritto reale.
Ai fini della dichiarazione TASI sono applicabili
le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.
Restano escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non
operative, nonché le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c., non detenute o occupate in
via esclusiva.
In caso di detenzione temporanea di durata non
superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la TASI
è dovuta soltanto dal possessore / detentore a
titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o
superficie.
La base imponibile della TASI corrisponde
a quella prevista ai fini IMU ex art. 13, DL n.
201/2011. L’aliquota di base della TASI è pari
all’1‰.
Il Comune potrà ridurre l’aliquota fino all’azzeramento e determinare l’aliquota in modo tale
54
che la somma tra la stessa e l’aliquota IMU non
sia superiore all’aliquota IMU massima statale
al 31.12.2013. Il Comune, inoltre, può prevedere riduzioni e/o esenzioni tariffarie per esempio
nel caso di superfici eccedenti il normale rapporto tra la produzione di rifiuti e superficie stessa.
L’IMU
Come disposto dall’articolo 1 comma 703 della Legge di stabilità 2014, l’istituzione della
IUC non abroga la disciplina per l’applicazione
dell’IMU che per effetto delle modifiche apportate all’art. 13, DL n.201/2011 è applicata a regime dal 2014, anziché dal 2015.
La legge di stabilità per il 2014 stabilisce che:
• viene confermato che l’IMU non si applica al
possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
• viene previsto che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
1. l’unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (a condizione che la stessa
non risulti locata);
2. l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in
Italia, a condizione che non risulti locata;
3. nonché l’unità immobiliare concessa in
comodato dal soggetto passivo ai parenti
in linea retta entro il primo grado che la
utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in
catasto non eccedente il valore di euro 500
oppure nel solo caso in cui il comodatario
appartenga a un nucleo familiare con ISEE
non superiore a 15.000 euro annui. In caso
di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola
unità immobiliare.
L’IMU non si applica, altresì:
• alle unità immobiliari appartenenti alle coo-
l’amministratore
Tasse e guai
perative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei
soci assegnatari;
• ai fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali;
• alla casa coniugale assegnata al coniuge;
• a un immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e
alle Forze di polizia ad ordinamento militare e
da quello dipendente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, nonché dal personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per
il quale non sono richieste le condizioni della
dimora abituale e della residenza anagrafica.
Inoltre:
• si abbassa da 110 a 75 la misura del moltiplicatore (di cui all’articolo 13, comma 5 del
D.L. n. 201/2011) applicabile ai terreni agricoli,
nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola;
• viene previsto che, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, continua a trovare applicazione la detrazione
di € 200 mentre è stato eliminato il riferimento
alla maggiorazione di € 50 per ciascun figlio di
età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione principale.;
• si esentano dall’IMU, a decorrere dall’anno 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale.
È differito dal 16 gennaio 2014 al 24 gennaio
2014 il termine entro cui deve essere versato
il saldo dell’IMU dovuta per l’anno 2013, pari
al 40% della differenza positiva (c.d. “miniIMU”) tra:
à l’ammontare dell’imposta risultante
dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione, deliberate o confermate dal Comune per
l’anno 2013 in relazione alle abitazioni principali e relative pertinenze, alle unità immobiliari
equiparate o assimilate all’abitazione principa-
le, ai terreni agricoli posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola e
ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
à l’ammontare dell’imposta risultante
dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile.
Pertanto, non dovranno versare nulla entro il 24
gennaio 2014 e beneficeranno quindi della totale abolizione della seconda rata dell’IMU 2013,
i possessori dei suddetti immobili siti in Comuni che hanno mantenuto, o variato a favore del
contribuente, l’aliquota e la detrazione di base
prevista dalla legge, in relazione a ciascuna
tipologia di immobile. Qualora, invece, i Comuni abbiano deliberato per l’anno 2013 delle aliquote superiori a quella di base stabilita dalla
legge, entro il 24 gennaio 2014 si dovrà provvedere a versare il 40% della suddetta differenza.
La norma in esame proroga altresì alla stessa
data del 24 gennaio 2014 il termine per il versamento della maggiorazione standard TARES
(pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei
comuni), ove detto versamento non sia stato
eseguito entro la data del 16 dicembre 2013.
Reintroduzione tassazione IRPEF degli
immobili
Viene introdotto, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, la tassazione al 50% ai fini IRPEF dei
redditi degli immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza.
Bonus lavori edili
La detrazione per le spese per interventi per il
risparmio energetico viene così stabilita:
• 65 per cento anche alle spese sostenute dal
6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
• 50 per cento alle spese sostenute dal 1°
gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Nel caso in cui tali spese siano sostenute per
interventi su parti comuni degli edifici condominiali le aliquote vengono stabilite come segue:
• 65 per cento, per le spese sostenute dal 6
giugno 2013 al 30 giugno 2015;
l’amministratore
55
Tasse e guai
• 50 per cento, per le spese sostenute dal 1°
luglio 2015 fino al 30 giugno 2016.
Per le spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro,
vengono fissate le seguenti aliquote:
• 50 per cento, per le spese sostenute dal 26
giugno 2012 al 31 dicembre 2014;
• 40 per cento, per le spese sostenute dal 1°
gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Per le spese riguardanti interventi di ristrutturazione edilizia, relativi all’adozione di misure
antisismiche fino ad un ammontare complessivo
delle stesse non superiore a 96.000 euro, vengono fissate le seguenti aliquote:
• 65 per cento, per le spese sostenute fino al
31 dicembre 2014;
• 50 per cento, per le spese sostenute dal 1°
gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Per coloro che usufruiscono di queste ultime
detrazioni viene prorogata per l’anno 2014 la
detrazione del 50% per le ulteriori spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili e di
grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione su un
ammontare complessivo non superiore a 10.000
euro.
Imposta di registro
Gli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di
beni di qualsiasi natura, effettuati nell’ambito di
operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale,
di categoria, religiosa, assistenziale o culturale,
sono soggetti, se dovute, alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di
euro duecento ciascuna.
Detta disposizione si applica a decorrere dal 1°
gennaio 2014, nonché alle scritture private non
autenticate presentate per la registrazione dalla
medesima data.
Controllo locazioni abitative
Per assicurare il contrasto all’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative, si attribuisce ai comuni, in relazione ai contratti di
56
locazione, l’attività di monitoraggio anche utilizzando il registro di anagrafe condominiale.
Si prevede che i pagamenti riguardanti canoni
di locazione di unità abitative, fatta eccezione
per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, escludendo l’uso
del contante e assicurando la tracciabilità anche
ai fini della asseverazione dei patti contrattuali
per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
Decorrenza obbligo API
La decorrenza (in origine dal 6.6.2013), stabilita dall’art. 6, comma 3-bis, DL n. 63/2013
(c.d. “Decreto Energia”), dell’obbligo, previsto a pena di nullità, di allegare l’APE (attestato
di prestazione energetica) ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo
gratuito nonché ai contratti di locazione. è ora
ancorato alla data di entrata in vigore del Decreto di adeguamento delle Linee guida di certificazione energetica degli edifici, contenute in un
apposito DM.
Notai e C/C dedicato
È stato previsto a carico dei notai ovvero di altri
pubblici ufficiali l’obbligo di provvedere al versamento, su un c/c dedicato delle seguenti somme:
à somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi nonché di tributi per i quali lo stesso è sostituto e/o
responsabile d’imposta relativamente agli atti
ricevuti e/o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o alle attività / prestazioni per i
quali gli stessi siano delegati dall’Autorità giudiziaria
à ogni altra somma (anche a titolo di imposta per le dichiarazioni di successione) soggetta all’obbligo di annotazione nel registro delle
somme e dei valori ex Legge n. 64/34;
à dell’intero prezzo / corrispettivo o del
saldo di contratti di trasferimento / costituzione
/ estinzione della proprietà / altro diritto reale su
immobili o aziende. Sarà un DPCM a stabilire
le modalità attuative delle nuove disposizioni.
l’amministratore
Le nostre tabelle
INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI
INDICE GENERALE
VARIAZIONI PERCENTUALI DEL MESE INDICATO RISPETTO ALLO STESSO MESE DELL’ANNO PRECEDENTE
ANNO GEN
FEB
MAR APR
MAG GIU
LUG
AGO
SET
OTT
NOV
DIC
2003
+ 2,7
+ 2,5
+ 2,6
+ 2,5
+ 2,4
+ 2,3
+ 2,5
+ 2,5
+ 2,5
+ 2,4
+ 2,4
+ 2,3
2004
+ 2,0
+ 2,2
+ 1,9
+ 2,0
+ 2,1
+ 2,2
+ 2,1
+ 2,1
+ 1,8
+ 1,7
+ 1,7
+ 1,7
2005
+ 1,6
+ 1,6
+ 1,6
+ 1,7
+ 1,7
+ 1,6
+ 1,8
+ 1,8
+ 1,9
+ 2,0
+ 1,8
+ 1,9
2006
+ 2,2
+ 2,1
+ 2,1
+ 2,0
+ 2,2
+ 2,1
+ 2,1
+ 2,1
+ 2,0
+ 1,7
+ 1,7
+ 1,7
2007
+ 1,5
+ 1,5
+ 1,5
+ 1,4
+ 1,4
+ 1,6
+ 1,6
+ 1,6
+ 1,6
+ 2,0
+ 2,3
+ 2,6
2008
+ 2,9
+ 2,9
+ 3,3
+ 3,3
+ 3,5
+ 3,8
+ 4,0
+ 3,9
+ 3,7
+ 3,4
+ 2,6
+ 2,0
2009
+ 1,5
+ 1,5
+ 1,0
+ 1,0
+ 0,7
+ 0,4
- 0,1
+ 0,2
+ 0,1
+ 0,2
+ 0,7
+ 1,0
2010
+ 1,3
+ 1,3
+ 1,5
+ 1,6
+ 1,5
+ 1,3
+ 1,7
+ 1,5
+1,6
+1,7
+1,7
+1,9
2011
+ 2,2
+ 2,3
+ 2,5
+ 2,6
+ 2,6
+ 2,7
+ 2,7
+ 2,8
+3,0
+3,2
+3,2
+3,2
2012
+ 3,2
+ 3,3
+ 3,2
+ 3,2
+3,0
+3,1
+2,9
+3,1
+3,1
+2,7
+2,4
+2,4
2013
+2,2
+1,8
+1,6
+1,1
+1,2
+1,2
+1,2
+1,1
+0,8
+0,7
+0,6
+0,6
TABELLA DEL TASSO DEGLI INTERESSI LEGALI
ANNO
TASSO
Dal 19/04/1942 al 15/12/1990
5%
Dal 16/12/1990 al 31/12/1996
10%
Dal 01/01/1997 al 31/12/1998
5%
Dal 01/01/1999 al 31/12/2000
2,50%
Dal 01/01/2001 al 31/12/2001
3,50%
Dal 01/01/2002 al 31/12/2003
3%
Dal 01/01/2004 al 31/12/2007
2,50%
Dal 01/01/2008 al 31/12/2009
3%
Dal 01/01/2010 al 31/12/2010
1%
Dal 01/01/2011 al 31/12/2011
1,50%
Dal 01/01/2012 al 31/12/2013
2,50%
Dal 01/01/2014
1%
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