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IMPRESA E DIRITTO:
“Licenze e Autorizzazioni
per aprire”
N. 15
Licenze e Autorizzazioni per aprire: “AMMINISTRATORE DI
CONDOMINIO”
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Amministratore di Condominio
AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Definizione
L'Amministratore del Condominio è un organo creato dall'assemblea condominiale al quale viene conferito il mandato di
curare il corretto andamento della gestione comune. La nomina dell'Amministratore è, dunque, prerogativa dell'Assemblea
del Condominio, ma, quando per ragioni particolari, tale nomina non può avvenire, provvede l'autorità giudiziaria ad istanza
anche di un solo condomino. La figura dell'Amministratore è imposta dalla Legge quando in un edificio ci siano quattro o più
proprietari, cioè Condomini (art. 1129 CC). I compiti specifici dell'Amministratore si concretizzano innanzi tutto nella
gestione da bonus pater familias dei beni condominiali. Egli dura in carica un anno.
È il Codice Civile (art. 1129 e seguenti) a definire la sua figura e i suoi compiti. In particolare l’amministratore di
condominio deve:
• -eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei i condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
• -disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il
miglior godimento a tutti i condomini;
• -riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per
l'esercizio dei servizi comuni;
• -compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.
Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.
Adempimenti per l’avvio dell’attività
L’attività di amministratore di condominio non richiede nessuna particolare iscrizione a ruoli, registri o albi professionali ed è
compatibile con qualsiasi altra attività, in quanto non è attività d'impresa, ma attività professionale non protetta. Pertanto,
oltre a non esistere abilitazioni particolari per poter avviare l'attività, non è neppure iscrivibile al Registro Imprese a meno
che non sia svolta da società commerciali, che per loro natura sono obbligate all'iscrizione nel Registro.
Per avviare l’attività l’amministratore è quindi tenuto a:
• - Presentare domanda di attribuzione del numero di partita iva
• - Effettuare iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Inail
• - Effettuare iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali presso l'Inps
Inoltre se l’esercizio dell’attività viene effettuato autonomamente e a livello domestico con il solo ausilio di pc e stampante il
reddito dell’amministratore di condominio non è nemmeno assoggettabile alle norme sull’IVA.
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Amministratore di Condominio
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Riferimenti Normativi Nazionali
R.D. 16 marzo 1942, n. 262, artt. 1129 e seg. - Approvazione del testo del codice civile
Riferimenti Normativi Regionali
- LAZIO - L.R. 12 novembre 2002, n. 40: Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio ed immobili.
Codice Attività Economica ATECO
68.32.00 - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi.
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