Corso di laurea in Chimica 9 gennaio 2015 Roma, Università “La Sapienza” Valutazione e controllo del rischio di esposizione ad agenti fisici alla luce del nuovo Testo Unico (D.Lgs. 81/08) e delle norme di buona tecnica Prof. Pietro Nataletti [email protected] Rumore: sappiamo misurarlo, valutarlo e controllarlo adeguatamente? Cenni di acustica fisica e fisiologica Metodologie e strumenti di misura Normativa tecnica Il rumore e le grandezze acustiche: Relazione tra frequenza e lunghezza d’onda Consideriamo il diapason 4 5 Il diapason Legge del moto generale P(t) (t, x) A p0 p(t) = A sen (wt+kx) Il diapason Legge del moto nel dominio del tempo w = 2p f ; w1/f = 2p f pulsazione; T= periodo (sec) -1 o Hz)(sec-1 o Hz) f frequenza T = 1/f periodo (sec); f: (sec frequenza A p0 T p(t) = A sen (wt) Il diapason Legge del moto nel dominio dello spazio 2p f ; d’onda; k = 2p / lw =numero Tl=: 1/f periodo (sec) lunghezza d’onda (m) -1 f frequenza (sec o Hz) A p0 l p(t) = A sen (kx) Concetti di base Velocità del suono La velocità del suono in un mezzo elastico vs = l / T (in aria 340 m/s) Nel caso del diapason: l = 77 cm; f (“la”) = 440 Hz vs = 339 m/s Esempi di rumore Rumore armonico (tono puro) Esempi di rumore Rumore Rumore periodico armonico (tono puro) Esempi di rumore Rumore transiente Esempi di rumore Rumore impattivo Esempi di rumore Rumore caotico Caratterizzazione di un segnale Segnale periodico Valore medio e = 1/T |e(t)| dt Valore r.m.s. eeff = 1/t t [ e(t) ]2 dt 1/2 La pressione acustica efficace (r.m.s.) peff peff = 1/t t [ p(t) ]2 dt 1/2 [Pa] Dove: t = è il tempo di integrazione del fonometro: 1 s (Slow), 125 ms (Fast) e 35 ms (Impulse) Pa = Pascal è l’unità di misura della pressione 1 Pa = 1 N / m2 ; 1 atm = 105 Pa P0 = 20•10-6 Pa è lo zero di riferimento della pressione Il Livello di pressione sonora Lp I valori di pressione sonora possono andare da un minimo di: P0 = 20•10-6 Pa , lo zero di riferimento della pressione, a un massimo di 200-300 Pa, la soglia del dolore. Questo intervallo di udibilità di 107 - 108 è ingestibile. Ecco allora la necessità di introdurre i decibel: Lp = 10 log10 [ p2eff(t)/p20 ] [dB] L’intervallo di udibilità ora diventa 0 – 140 dB! p2 e E Il motivo per cui si utilizza in acustica la pressione quadratica efficace per la descrizione dell’interazione con il corpo umano è perché c’è una proporzionalità del tipo: p2 E Quindi, la pressione sonora quadratica rappresenta l’energia sonora presente in quel punto. Il livello di picco Lpicco,C Lpicco,C = 10 log10 (ppeak2 / po2) [dB(C)] Dove: ppeak , che non è un valore r.m.s., è definito nel D.Lgs. 81/2008 come “pressione acustica di picco: valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»”, ed è molto importante nella valutazione del rumore impulsivo. Norma UNI 9432:2008: “Livello più elevato dei livelli sonori rilevati nel corso dell’esposizione al rumore, con curva di ponderazione C e con caratteristica dinamica “picco” secondo la CEI EN 61672-1”. Esso va misurato in parallelo al LAeq e la costante di tempo “Peak” non deve essere superiore a 100 μs; la curva di ponderazione standardizzata “C” è quella che più si avvicina alla ponderazione lineare nell’intervallo 20 Hz – 20 kHz. Il livello equivalente sonoro Leq Livello sonoro di una ipotetica sorgente costante che produrrebbe, nello stesso intervallo di tempo, la stessa energia acustica della/e sorgente/i reale/i Leq,T = 10 log10 1/T T [ peff(t) / po ]2 dt [dB] Dove: T = t2 – t1 è il tempo di misura Il livello equivalente sonoro Leq Definizione sotto forma di integrale Leq,T = 10 log10 1/T T [ peff(t) / po ]2 dt = 10 log10 1/T T 10 0,1Lp dt grafico Definizione sotto forma di sommatoria Leq,T = 10 log10 1/T [ peff,i(t) / po ]2 ti = 10 log10 1/T 10 0,1Lpi ti Il livello di potenza sonora LW La potenza sonora W (in watt) di una sorgente di rumore è uguale alla quantità di energia irradiata nell’ambiente dalla sorgente nell’unità di tempo. Il livello di potenza sonora (in dB) della sorgente è dato dalla relazione: W L w = 10 log W0 Dove W0 è la potenza sonora di riferimento convenzionale pari a 10–12 W, ovvero 1 pW . Mediante la potenza acustica è possibile: § ricavare il livello di pressione sonora che, in uno specifico ambiente industriale e ad una specifica distanza, interesserà l’operatore; § effettuare un confronto comparativo diretto della rumorosità emessa da macchine dello stesso tipo presenti sul mercato; § ottimizzare in fase progettuale, sotto il profilo acustico, la collocazione e la distribuzione delle macchine in un nuovo insediamento. L’orecchio umano: fisiologia L’orecchio umano: la coclea L’orecchio umano: la coclea Movimento progressivo della MB Base HF Apice LF Le cellule ciliate esterne (OHC) e interne (IHC) MT OHC IHC MB Le cellule ciliate esterne (OHC) e interne (IHC) malate sane L’orecchio umano non è un microfono Superficie di udibilità L’orecchio umano: curve isofoniche Il phon è l’unità di misura della sensazione uditiva (loudness). A 1000 Hz coincide con il decibel. L’orecchio umano: ipoacusia Le curve di ponderazione A, B, C, D Il livello equivalente sonoro LAeq Livello sonoro di una ipotetica sorgente costante che produrrebbe, nello stesso intervallo di tempo, la stessa energia acustica all’orecchio della/e sorgente/i reale/i t2 LAeq,T = 10 log10 1/T 2 dt [dB(A)] [p (t)/p ] o t1 effA Dove: T = t2 – t1 è il tempo di misura A è la curva di ponderazione in frequenza che “simula” l’orecchio umano Il principio di eguale energia Dietro al concetto di livello sonoro equivalente per la stima degli effetti uditivi sull’uomo c’è il “principio dell’eguale energia”: due sorgenti sonore che esercitano una pressione sonora p1 e p2 per il tempo, rispettivamente, T1 e T2, producono gli stessi effetti se vale la relazione: p21 • T1 = p22 • T2 Effetto delle curve di ponderazione A, B, C, D Il livello di esposizione sonoro LEX,8h L'articolo 188 del Decreto Legislativo 81/2008 definisce: Livello di esposizione personale giornaliera al rumore LEX,8h: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo: L EX , 8h M 0 ,1L Aeq ,Ti 10 Ti Te = L Aeq ,Te 10 log = 10 log i =1 T0 T0 Il livello di esposizione sonoro LEX,w L'articolo 188 del Decreto Legislativo 81/2008 definisce: Livello di esposizione settimanale al rumore LEX,w: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2: L EX, w m 0,1L EX,8 h k 10 = 10log k =1 5 Fonometri integratori / oggi Conformi alla classe 1 della CEI EN 61672-1 (Fonometri conformi alle ritirate CEI EN 60651 e CEI EN 60804 validi finché è possibile la taratura) Tarati biennalmente da un centro SIT (Servizio Italiano Taratura, ex D.Lgs. 273/91) o EA (European Cooperation for Accreditation) Calibrati prima e dopo le misure con un calibratore conforme alla classe 1 della CEI EN 60942 Il D.Lgs. 81/08 sulla strumentazione rimanda alle norme tecniche Dosimetri individuali / oggi Misuratori personali del livello di esposizione sonora Conformi alla classe 1 della CEI EN 61672-1 Tarati biannualmente Calibrati prima e dopo le misure Microfono a 10 cm dall’orecchio e a 4 cm dalla spalla Non abbiano livelli di taglio Misura presenziata dal tecnico Classi di precisione dei fonometri integratori La nuova CEI EN 61672:2003 (“Elettroacustica – Misuratori del livello sonoro”) stabilisce due classi di strumenti, la classe 1 e la classe 2. In generale le specifiche per i fonometri di classe 1 e di classe 2 hanno gli stessi valori teorici e differiscono principalmente nei limiti di tolleranza e nella gamma di temperature di funzionamento. Il mercato Rumore: Valutazione del rischio Legislazione Linee Guida Rumore / Normativa principale Legge Legge (effetti uditivi) (effetti extra-uditivi) D. Lgs. 81/2008 D. Lgs. 81/2008 Tecnica UNI EN ISO 9612 :2011 UNI 9432: 2011 Linee Guida ISPESLRegioni ISO 1999: 1990 UNI EN ISO 11690-1-2-3 Titolo VIII – AGENTI FISICI Articolo 180 Definizioni e campo di applicazione 1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per le vibrazioni il capo III, per i campi elettromagnetici il capo IV, per le radiazioni ottiche artificiali il capo V. 3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal D.Lgs. 230/95 e s.m. Articolo 181 Valutazione dei rischi 1. Nell’ambito della valutazione di cui all’art. 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi. 2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del SPP in possesso di specifiche conoscenze in materia…. 3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La VDR è riportata sul documento di cui all’art. 28, essa può includere la giustificazione dei rischi. Articolo 182 Disposizioni miranti a eliminare o ridurre i rischi 1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto. 2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV V. Allorché, nonostante i provvedimenti presi i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per ridurre l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento e adegua le misure di prevenzione e protezione. Articolo 183 Lavoratori particolarmente sensibili Articolo 184 Informazione e formazione dei lavoratori Articolo 185 Sorveglianza sanitaria Articolo 186 Cartella sanitaria e di rischio Rumore / Effetti Effetti uditivi stato di adattamento fatica uditiva (TTS) trauma acustico sordità professionale (PTS) Effetti extra-uditivi sul senso dell’equilibrio e del movimento e sul tono psicomotorio generale sul senso di attenzione e sulla concentrazione sulla vista sul sistema nervoso, sul carattere e sul comportamento sull’apparato digestivo sul sistema endocrino sull’apparato respiratorio sull’apparato circolatorio e sul sistema vascolare Rumore / Effetti Il D.M. 14.1.2008 (Nuovo elenco delle malattie professionali) comprende il rumore nella: Lista I – Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità: 01 – Rumore – Malattia: ipoacusia percettiva Lista III – Malattie la cui origine lavorativa è possibile: 01 – Rumore – Malattie: dell’apparato cardiocircolatorio, digerente, endocrino e neuropsichiche Rumore / Effetti Il D.M. 9.4.2008 (Nuovo elenco delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura) comprende il rumore al punto 75) IPOACUSIA DA RUMORE: Lavorazioni che espongono a rumore in assenza di efficace isolamento acustico. a) martellatura, cianfrinatura, scriccatura, molatura ed aggiustaggio nella costruzione di caldaie, serbatoi e tubi metallici. b) picchettaggio e disincrostazione di contenitori metallici: vasche, cisterne, serbatoi, gasometri. c) martellatura, molatura, ribattitura di materiali metallici (lamiere, chiodi, altri). d) punzonatura o tranciatura alle presse di materiali metallici. e) prova al banco dei motori a combustione interna. f) prova dei motori a reazione e a turboelica. g) frantumazione o macinazione ai frantoi, molini e macchine a pestelli di: minerali o rocce, clincker per la produzione di cemento, resine sintetiche per la loro riutilizzazione. h) fabbricazioni alle presse di chiodi, viti e bulloni i) filatura, torcitura e ritorcitura di filati; tessitura ai telai a navetta j) taglio di marmi o pietre ornamentali con dischi di acciaio o con telaio multilame. k) perforazioni con martelli pneumatici. l) avvitatura con avvitatori pneumatici a percussione m) conduzioni di forni elettrici ad arco. Rumore / Effetti Il D.M. 9.4.2008 (Nuovo elenco delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura) comprende il rumore al punto 75) IPOACUSIA DA RUMORE: n) formatura e distaffatura in fonderia con macchine vibranti. o) sbavatura in fonderia con mole. p) formatura di materiale metallico, mediante fucinatura e stampaggio. q) lavorazione meccanica del legno con impiego di seghe circolari, seghe a nastro, piallatrici e toupies. r) lavori in galleria con mezzi meccanici ad aria compressa. s) stampaggio di vetro cavo. t) prova di armi da fuoco. u) conduzioni delle riempitrici automatiche per l'imbottigliamento in vetro o l'imbarattolamento in metallo. v) addetti alla conduzione dei motori in sala macchine a bordo delle navi. w) Altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano una esposizione personale, giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80 dB(A). Malattie Professionali Malattie professionali denunciate all’INAIL nel periodo 2008-2013. Gestione: Industria e Servizi, Agricoltura, Dipendenti Conto Stato Totale gestioni di cui: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 30.120 34.962 42.557 46.837 46.161 51.334 Industria e servizi 27.932 30.654 35.744 38.373 37.957 41.207 Agricoltura 1.832 3.928 6.389 7.974 7.747 9.497 356 380 424 490 457 630 Per conto dello Stato Fonte: Banca Dati Statistica INAIL Malattie Professionali da Agenti Fisici Malattie professionali denunciate all’INAIL nel periodo 2010-2013. Gestione: Industria e Servizi, Agricoltura, Dipendenti Conto Stato Malattia 2010 2011 2012 2013 Sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore 8.385 9.939 9.340 10.643 Ernia discale lombare 3.367 4.210 4.058 4.349 Ipoacusia da rumore 3.502 3.029 2.610 2.535 Malattie da vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio 528 597 472 508 Malattie da radiazioni ionizzanti 74 59 69 51 Malattie da radiazioni UV 30 49 52 58 • • • • Enorme crescita delle malattie osteo-articolari e muscolo-tendinee Ernia discale lombare 2° malattia professionale Ipoacusie, 1° malattia professionale fino al 2008, ora è la 3° Sindrome Tunnel carpale in grande crescita, con 2.532 casi nel 2012 IPOACUSIE TABELLATE: contratte nell’esercizio lavorativo e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella allegata al Testo Unico (D.P.R. 1124/65). Ad esempio: Martellatura, cianfrinatura, scriccatura, molatura ed aggiustaggio nella costruzione di caldaie, serbatoi e tubi metalli. NON TABELLATE: contratte nell’esercizio lavorativo a causa di lavorazioni non specificate nella tabella allegata al Testo Unico (D.P.R. 1124/65). Ad esempio: ipoacusia da rumore da attività scolastica. RUMORE: SETTORI PRIORITARI (UE) Trasporti (in particolare su strada ed aerei) Costruzioni Agricoltura, pesca, selvicoltura Produzione industriale di alimenti e bevande Metallurgia Istruzione Call centres Spettacolo Servizi Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 Capo II – Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro Articolo 187 Campo di applicazione Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l’udito. Articolo 188 Definizioni a) Pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza “C”; b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h in dB(A) riferito a 20 mPa): valore medio dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di 8 ore, definito dalla ISO 1999: 1990. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo; c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w in dB(A)) : valore medio dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana lavorativa nominale di 5 giornate lavorative di 8 ore, definito dalla ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2. Articolo 189 Valori limite di esposizione e valori di azione 1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliero al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a: valori limite di esposizione: LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) ref. 20 mPa); valori superiori di azione: LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) ref. 20 mPa); valori inferiori di azione: LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) ref. 20 mPa). Tre livelli di rischio espressi in LEX,w e/o LCpeak Articolo 189 Valori limite di esposizione e valori di azione 2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l’esposizione giornaliera al rumore varia significativamente da una giornata di lavoro all’altra, è possibile sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale, a condizione che: a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A); b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. Possibilità di utilizzare il LEX,w Articolo 189 Valori limite di esposizione e valori di azione 3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente Introduzione del livello ricorrente a massimo rischio Articolo 190 Valutazione del rischio 1. Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 181, il datore di lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro, prendendo in considerazione in particolare: a) Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi incluso il rumore impulsivo; b) I valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 189; c) tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori; Attenzione ai lavoratori particolarmente sensibili Articolo 190 Valutazione del rischio d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza derivanti da interazione fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni; e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza risultanti da interazione fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia; g) …. Attenzione a fattori acustici e non acustici Lavoratori particolarmente sensibili Chi sono? – Lavoratrici madri (D.Lgs.151/2001) – Lavoratori minori (D.Lgs. 262/2000) – Lavoratori che svolgono mansioni usuranti in ambienti termici severi – Lavoratori otolabili e/o otosensibili a causa di malattie pregresse o di fattori congeniti Sostanze ototossiche Tenere conto nella valutazione del rischio l’interazione tra rumore e sostanze ototossiche: a) farmaci – – – – – – – – gentamicina streptomicina kanamicina tobramicina Neomicina Cisplatino acido acetilsalicilico furosemide (antibiotico) ( “ ) ( “ ) ( “ ) ( “ ) (antineoplastico) (aspirina) (diuretico) Sostanze ototossiche Sostanze ototossiche Sostanze ototossiche Tenere conto nella valutazione del rischio l’interazione tra rumore e sostanze ototossiche: b) tossici industriali: solventi (toluene, stirene, xilene, n-esano, etilbenzene, acqua ragia,…) gas (disolfuro di carbonio CS2, ossido di carbonio CO, acido cianidrico HCN, …) metalli (piombo, cadmio, mercurio, …) ….. Sostanze ototossiche Sostanze ototossiche (G. Discalzi e altri, G Ital Med Lav Erg 2011) b) tossici industriali: Categoria I. Dati sull’uomo indicano effetti ototolesivi per valori al di sotto o vicini agli OELs (Occupational Exposure Levels). Ci sono anche forti evidenze sperimentali sull’animale a supporto di un effetto lesivo. (toluene, stirene, disolfuro di carbonio CS2, piombo Pb, mercurio Hg, monossido di carbonio CO) Categoria II. Dati sull’uomo sono mancanti laddove i dati sull’animale indicano un effetto uditivo al di sotto o vicini agli OELs. (xileni, etilbenzene, acido cianidrico HCN) Categoria III. Dati sull’uomo sono scarsi o assenti. I dati sull’animale indicano un effetto uditivo per livelli nettamente ssuperiori agli OELs. (tricloroetilene, n-esano, clorobenzene e n-eptano, miscele di solventi e pesticidi) Sostanze ototossiche Tenere conto nella valutazione del rischio l’interazione tra rumore e sostanze ototossiche: c) alcolici e) malattie pregresse: tifo, malaria, TBC, febbri elevate nella prima infanzia, meningiti. f) vibrazioni g) traumi cranici h) lesioni del SNC Certificazione acustica delle macchine I costruttori (D.Lgs. 17/2010) sono obbligati alla rilevazione di alcune grandezze relative all’emissione acustica del macchinario da indicare nel libretto d’uso e manutenzione associato. In tale libretto devono figurare indicazioni relative al: • • • livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A (LAeq) nei posti di lavoro se questo supera i 70 dB(A). In caso contrario deve essere dichiarato il non superamento; in aggiunta al precedente anche il livello di potenza acustica (LWA) emesso dalla macchina, quando il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A nei posti di lavoro supera gli 80 dB(A); valore massimo di pressione acustica istantanea ponderata C nelle postazioni di lavoro, se questo supera i 130 dB(C). Recepita la nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE Articolo 190 Valutazione del rischio 2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1 può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione. 3. I metodi e la strumentazione utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell’esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell’esposizione del lavoratore. Obbligo di misurazione al superamento di 80 dB(A) LEX e/o 135 dB(C) Lpeak Articolo 190 Valutazione del rischio 4. Nell’applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto delle imprecisioni delle misurazioni determinate secondo la prassi metrologica. 5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 191, 192, 193, 194, 195 e 196 ed è documentata in conformità all’articolo 28, comma 2. Per la strumentazione e l’incertezza rimando alle norme di buona tecnica Articolo 190 Valutazione del rischio 5-bis. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento. Possibilità di effettuare valutazioni preventive in tutti i comparti Articolo 191 Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile 1. 2. Fatto salvo il divieto di superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un’elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale, il DdL può attribuire a detti lavoratori un’esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare: a) la disponibilità di DPI uditivi; b) l’informazione e la formazione; c) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare le misure tecniche e organizzative di cui all’art. 192, comma 2. Sul documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28, a fianco dei nominativi così classificati, va riportato il riferimento al presente articolo. Semplificazione della VDR per attività molto variabili Articolo 192 Misure di prevenzione e protezione 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure: a) adozione di metodi di lavoro meno rumorosi; b) scelta di attrezzature di lavoro che emettano il minore rumore possibile conformi ai requisiti di cui al titolo III; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature e) adozione di misure tecniche per il contenimento: 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione g) riduzione del rumore tramite una migliore organizzazione del lavoro…. Articolo 192 Misure di prevenzione e protezione 2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all’art. 190 risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore, considerando le misure di cui al comma 1. 3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti al rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono delimitate e l’accesso è limitato. 4. Nel caso in cui, data la natura dell’attività, il lavoratore benefici dell’utilizzo di utilizzo di locali di riposo il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. Bonifiche oltre gli 85 dB(A) e/o 137 dB(C) Articolo 193 Uso dei dispositivi di protezione individuale 1. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all’art. 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l’udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni: a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito; b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito; Articolo 193 Uso dei dispositivi di protezione individuale c) sceglie i DPI-u che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; d) verifica l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito; VERIFICA DELL’ EFFICACIA DEI DPI UDITIVI Articolo 193 Uso dei dispositivi di protezione individuale 2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l’efficienza dei DPI uditivi e il rispetto dei valori limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell’udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche. VERIFICA DELL’EFFICIENZA DEI DPI UDITIVI L’EX < 80 dB(A). Riferimento: UNI 9432 Nuova versione Grazie per l’attenzione! Seminario “IL RISCHIO DA VIBRAZIONI” Aspetti normativi e legislativi nella valutazione del rischio da vibrazioni meccaniche alla luce del D. Lgs. Lgs. 81/08 Giovedì 4 dicembre 2014 Dott. Enrico Marchetti INAIL [email protected] - [email protected] IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 Il Decreto comprende il recepimento della Direttiva Europea 2002/44/CE al Titolo VIII Capo III Titola: “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni “ SMFN - Facoltà di Chimica CAMPO DI APPLICAZIONE il presente decreto legislativo prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche meccaniche.. Per le forze armate e di polizia si applica tenendo conto particolari esigenze connesse al servizio espletato . SMFN - Facoltà di Chimica COSA SONO LE VIBRAZIONI MECCANICHE CHE CI INTERESSANO? SMFN - Facoltà di Chimica MANO – BRACCIO CORPO INTERO SMFN - Facoltà di Chimica DEFINIZIONI MANO BRACCIO vibrazioni trasmesse al sistema manomanobraccio:: le vibrazioni meccaniche che, braccio se trasmesse al sistema mano mano--braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in vascolari,, vascolari particolare disturbi osteoarticolari,, neurologici o muscolari osteoarticolari SMFN - Facoltà di Chimica CORPO INTERO vibrazioni trasmesse al corpo intero intero:: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide SMFN - Facoltà di Chimica LIMITI Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano--braccio il valore limite di mano esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, ore, e' fissato a 5 m/s2; il valore d'azione giornaliero, sempre normalizzato a 8 ore, che fa scattare l'azione e' fissato a 2,5 m/s2. Per brevi periodi si può arrivare a 20 m/s2. SMFN - Facoltà di Chimica Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a m/s2; il valore 1,0 d'azione giornaliero, sempre riferito a 8 ore, e' fissato a 0,5 m/s2. essere Per brevi periodi può raggiunto il valore di 1,5 m/s2. SMFN - Facoltà di Chimica Il Datore di Lavoro deve valutare i rischi da esposizione a vibrazioni e lo può fare mediante banche dati dell'ISPESL dell' ISPESL (INAIL) o delle regioni Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento . SMFN - Facoltà di Chimica Per effettuare le misure si deve avvalere di quanto specificato nell’allegato tecnico XXXV (parte A manomano-braccio, braccio, parte B corpo intero intero)). Questi sono, sostanzialmente, le norme tecniche UNI EN ISO 5349 per il manomanobraccio e ISO 2631 per il corpo intero intero.. Per la navigazione marittima si prendono in considerazione solo le frequenze superiori ad 1 Hz. Hz. SMFN - Facoltà di Chimica La valutazione e la misurazione di cui al comma 1 devono essere programmate ed effettuate a intervalli idonei sulla base di quanto emerso dalla valutazione del rischio da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione, e i relativi risultati devono essere riportati nel documento di valutazione dei rischi. rischi. SMFN - Facoltà di Chimica In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, quando sono superati i valori d'azione, d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative organizzative,, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono conseguono.. SMFN - Facoltà di Chimica I lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro ricevano informazioni e una formazione adeguata sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 28.. SMFN - Facoltà di Chimica I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione.. motivazione SMFN - Facoltà di Chimica DEROGHE Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, può richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto.. atto SMFN - Facoltà di Chimica Nel caso di attività lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche e' abitualmente inferiore ai valori di azione, ma varia sensibilmente da un momento all'altro e può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro può richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e si dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui e' sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti da un livello di esposizione corrispondente al valore limite. limite. SMFN - Facoltà di Chimica SANZIONI Sono sanzionati solo il Datore di Lavoro ed il Medico Competente. Competente. Non ci sono sanzioni a carico del misuratore !!! SMFN - Facoltà di Chimica NORMATIVA TECNICA SMFN - Facoltà di Chimica UNI EN ISO 5349 – 1 (2004) SMFN - Facoltà di Chimica La presente norma specifica i requisiti generali per la misurazione e la registrazione dell'esposizione alle vibrazioni trasmesse alla mano su tre assi ortogonali.. ortogonali Essa definisce una ponderazione in frequenza … per consentire un confronto uniforme delle misurazioni. misurazioni. I valori ottenuti possono essere utilizzati per prevedere effetti avversi della vibrazione trasmessa alla mano nell'intervallo di frequenza da 8 Hz a 1000 Hz. Hz. SMFN - Facoltà di Chimica La presente parte della ISO 5349 è applicabile a vibrazioni periodiche e a vibrazioni casuali o non periodiche periodiche.. Provvisoriamente,, la presente parte Provvisoriamente della ISO 5349 è inoltre applicabile alle vibrazioni di tipo impattivo ripetitivo. ripetitivo. SMFN - Facoltà di Chimica Il metodo specificato nella 5349 tiene conto dei seguenti fattori che influenzano gli effetti dell'esposizione umana alle vibrazioni trasmesse alla mano: mano: a) lo spettro in frequenza delle vibrazioni;; vibrazioni b) l'ampiezza della vibrazione; vibrazione; c) la durata dell'esposizione per giornata lavorativa;; lavorativa SMFN - Facoltà di Chimica Nella legge italiana manca un riferimento, come invece c’è per il rumore, alle caratteristiche della strumentazione.. strumentazione Questa carenza rischia di far fare le misure, da chi di queste torbidità si approfitta, con i cosiddetti “accelerometri di plastica” plastica”.. Però c’è un accenno nella 5349 che dice dice:: SMFN - Facoltà di Chimica La misurazione delle vibrazioni trasmesse alla mano deve essere intrapresa usando la strumentazione conforme ai requisiti della ISO 8041 8041.. Questa attrezzatura deve essere verificata per il corretto funzionamento prima e dopo l'uso l'uso.. La taratura deve essere riconducibile rispetto ad un riferimento riconosciuto impiegato da un laboratorio accreditato. accreditato. SMFN - Facoltà di Chimica Le dimensioni dei trasduttori devono essere tali da non interferire con il funzionamento della macchina e tali da poter identificare la posizione del punto di misura misura.. La ISO 5349 5349--2 contiene una ulteriore guida alla selezione dei trasduttori. trasduttori. SMFN - Facoltà di Chimica La vibrazione nelle tre direzioni dovrebbe preferibilmente essere misurata simultaneamente.. Le misurazioni effettuate simultaneamente sequenzialmente lungo ciascuno dei tre assi sono accettabili purché le condizioni operative siano simili per tutte e tre le misurazioni.. Le misurazioni devono essere misurazioni effettuate sulla superficie vibrante quanto più prossime possibile al centro della zona di impugnatura della macchina, macchina, utensile o pezzo in lavorazione. lavorazione. La posizione dei trasduttori deve essere annotata. annotata. SMFN - Facoltà di Chimica La vibrazione trasmessa alla mano deve essere misurata e riportata sui tre assi di un sistema di coordinate ortogonali quale quello definito dalla figura: figura: SMFN - Facoltà di Chimica I trasduttori dovrebbero essere montati rigidamente.. rigidamente Una guida pratica al montaggio dei trasduttori in situazioni difficili (quali quelle superfici resilienti o dove la vibrazione è di tipo impulsivo), e sull'uso degli adattatori è inoltre fornita nella ISO 5349 5349--2. SMFN - Facoltà di Chimica Le forze tra la mano e la zona di prensione dovrebbero essere misurate e registrate.. registrate Si raccomanda inoltre di annotare una descrizione della postura dell'operatore per le condizioni individuali e/o le procedure operative operative.. Magari facendo una o due fotografie fotografie.. SMFN - Facoltà di Chimica La grandezza primaria utilizzata per descrivere l'ampiezza della vibrazione deve essere l'accelerazione quadratica media (r (r..m.s.) ahi ponderata in frequenza.. frequenza Il tempo di integrazione deve essere scelto in modo tale da utilizzare un campione rappresentativo del segnale di vibrazione.. vibrazione SMFN - Facoltà di Chimica T 1 2 ahi = a ( t ) dt i ∫ T 0 Questa è espressa in metri al secondo quadrato (m/s2). SMFN - Facoltà di Chimica La misurazione dell'accelerazione ponderata in frequenza richiede l'applicazione di una ponderazione della frequenza e di filtri di limitazione della banda.. La ponderazione della frequenza banda Wh riflette l'importanza assunta dalle diverse frequenze nel provocare lesioni alla mano. mano. SMFN - Facoltà di Chimica CURVA DI PONDERAZIONE Wh SMFN - Facoltà di Chimica La ponderazione in frequenza avviene sul segnale nel tempo (filtro ISO 8041 8041)): ahwi = ( a ⋅ W ) ∑ hni n 2 n Dove si somma sulle n banda di frequenza. SMFN - Facoltà di Chimica La valutazione dell'esposizione alla vibrazione si basa su una grandezza che combina tutti e tre gli assi (indice i) i).. Questo è il valore totale della vibrazione, ahv, ed è definito come la somma dei quadrati dei tre valori componenti componenti:: a hv = a 2 hwx SMFN - Facoltà di Chimica +a 2 hwy +a 2 hwz La valutazione dell’esposizione alla vibrazione dipende dall'ampiezza della vibrazione e dalla durata dell'esposizione.. dell'esposizione La durata di esposizione giornaliera è il tempo totale durante il quale la mano è esposta alla vibrazione nella giornata lavorativa.. lavorativa SMFN - Facoltà di Chimica ATTENZIONE !! Il tempo di esposizione effettiva alla vibrazione è spesso più breve del tempo nel quale la persona sta lavorando con le macchine o i pezzi in lavorazione. lavorazione. SMFN - Facoltà di Chimica L'esposizione alla vibrazione giornaliera è derivata dall'ampiezza della vibrazione (valore totale della vibrazione) e dalla durata dell'esposizione giornaliera. giornaliera. A(8) = a hv SMFN - Facoltà di Chimica T T0 Quando una valutazione dell'esposizione alla vibrazione trasmessa alla mano è eseguita in conformità alla presente parte della ISO 5349 5349,, si devono registrare le seguenti informazioni: informazioni: - il soggetto della valutazione di esposizione;; esposizione - le operazioni che provocano le esposizioni alla vibrazione; vibrazione; - le macchine, gli utensili inseriti e/o gli altri pezzi in lavorazione coinvolti; coinvolti; SMFN - Facoltà di Chimica - la posizione e l'orientamento dei trasduttori;; trasduttori - le accelerazioni quadratiche medie ponderate in frequenza, misurate sul singolo asse asse;; - il valore totale della vibrazione per ogni operazione;; operazione - la durata giornaliera totale per ogni operazione;; operazione - l'esposizione alla vibrazione giornaliera. giornaliera. SMFN - Facoltà di Chimica ISO 2631 - 2008 SMFN - Facoltà di Chimica Lo scopo principale di questa parte della ISO 2631 è di definire i metodi per quantificare le vibrazioni al corpo intero in relazione a: −Salute umana e comfort; comfort; −Probabilità di percezione delle vibrazioni; vibrazioni; −Incidenza di mal di moto. moto. SMFN - Facoltà di Chimica Intervalli di frequenza ed effetti valutati Ma per la navigazione marittima in Italia solo se superiori ad 1 Hz! Hz! (D. Lgs. Lgs. 187/ 187 /05 05)) SMFN - Facoltà di Chimica SMFN - Facoltà di Chimica Wd SMFN - Facoltà di Chimica Wk SMFN - Facoltà di Chimica SMFN - Facoltà di Chimica Modello semplificato della colonna vertebrale sottoposta a vibrazioni verticali SMFN - Facoltà di Chimica Modello semplificato della colonna vertebrale sottoposta a vibrazioni verticali ed orizzontali SMFN - Facoltà di Chimica La valutazione degli effetti delle vibrazioni sulla salute devono essere fatti sui tre assi e questi devono essere ponderati;; ma da qui in poi si prende il ponderati valore dell’asse più sollecitato. sollecitato. Per poter comparare i valori sui tre assi si devono moltiplicare per dei fattori di raffronto:: raffronto −x ⇒ 1,4 −y ⇒ 1,4 −z ⇒ 1 SMFN - Facoltà di Chimica Se due o più assi sono comparabili come valori si dovrà allora calcolare il vettore somma, o modulo dello pseudovettore, dato dalla: dalla: aw = a ⋅1,4 + a ⋅1,4 + a 2 wx SMFN - Facoltà di Chimica 2 2 wy 2 2 wz Per confrontare due valori si devono confrontare anche i tempi di esposizione tramite un criterio di uguale energia: energia: aw1 ⋅ T 1/ 2 1 SMFN - Facoltà di Chimica = aw 2 ⋅ T 1/ 2 2 Vale a dire dalla: A(8) = a hv SMFN - Facoltà di Chimica T T0 Se sono coinvolti uno o più periodi di esposizione si compongono mediante la: A(8) = ∑ a ⋅T ∑T 2 wi i i SMFN - Facoltà di Chimica a ⋅ T1 + a ⋅ T2 + a ⋅ T3 = T1 + T2 + T3 2 1 2 2 2 3 Modello di rischio epidemiologico SMFN - Facoltà di Chimica BANCA DATI SMFN - Facoltà di Chimica Valutazione senza misurazioni Le linee guida sono uscite nel 2001 e contenevano il primo nucleo della banca dati, frutto delle misure dell’ISPESL e dell’ASL 7 di Siena. Siena. SMFN - Facoltà di Chimica La prima versione della banca dati era inserita come appendice nelle linee guida ed era molto contenuta, sia come quantità delle informazioni sui vari veicoli o attrezzi, sia sul numero dei veicoli e degli attrezzi attrezzi.. SMFN - Facoltà di Chimica SMFN - Facoltà di Chimica SMFN - Facoltà di Chimica Caratteristiche di una banca dati nazionale 1) 1)Facilità Facilità di accesso (lingua e software) 2) 2)Controllo Controllo di qualità dei dati immessi 3) 3)Rilevazione Rilevazione dei dati in campo secondo protocolli severi 4) 4)Aggiornamento Aggiornamento periodico 5) 5)Rispondenza Rispondenza al mercato italiano SMFN - Facoltà di Chimica Successivamente ne è uscita una versione runrun-time su CD, distribuito liberamente nel corso di convegni, seminari e corsi (DBA 2004: 2004: versione su CD) CD). SMFN - Facoltà di Chimica Nel dicembre 2005 è uscita la terza versione della banca dati ed è in rete, anche in considerazione che la legge la cita espressamente e quindi essa assurge a valore quasi “assoluto”. “assoluto”. È stata reperibile gratuitamente all’indirizzo:: all’indirizzo http://www.ispesl.it SMFN - Facoltà di Chimica L’ultima evoluzione, in ordine temporale, è l’inserimento della Banca Dati Vibrazioni nel più generale contesto del Portale Agenti Fisici (PAF PAF), ), volto a favorire una più semplice, omogenea ed organica valutazione dei rischi fisici da parte di personale esperto. esperto. SMFN - Facoltà di Chimica SMFN - Facoltà di Chimica SMFN - Facoltà di Chimica SMFN - Facoltà di Chimica Uso della banca dati I valori di certificazione non sono di solito presenti nei depliant illustrativi dei macchinari. macchinari. Per consentire una scelta consona con il D. Lgs.. 187 Lgs 187/ /05 servono i dati di emissione emissione.. Questo è un uso ben diverso da quello di valutazione del rischio, che deve essere più specifica delle effettive condizioni di uso e manutenzione dell’attrezzo/veicolo. dell’attrezzo/veicolo. SMFN - Facoltà di Chimica Condizioni di uso della BDV I dati di certificazione dei produttori sono ricavati in situazioni molto differenti da quelle operative; operative; dovranno quindi essere moltiplicati per un coefficiente come riportato nelle tabelle della guida introduttiva introduttiva.. In generale i coefficienti variano tra 1 e 2. SMFN - Facoltà di Chimica In casi di valori dichiarati rilevati secondo la norma più recente il fattore è moltiplicativo e viene chiamato “k”. “k”. Non usare i valori della banca dati se le condizioni d’uso sono diverse da quelle riportate dal costruttore o dalle misure. misure. SMFN - Facoltà di Chimica USO BDV CON DATI MISURATI Identificare con assoluta certezza i seguenti fatti osservabili (targa o libretto uso e manutenzione): manutenzione): –Identificare le fasi lavorative omogenee –Stabilire la durata di ciascuna fase omogenea –Individuare l’attrezzo o il veicolo (marca e modello) –Individuare l’utensile attaccato all’attrezzo –Individuare il materiale lavorato o il fondo stradale –Cercare l’attrezzo o il veicolo in BDV; BDV; devono coincidere marca, modello, materiale lavorato/fondo stradale, l’eventuale utensile. utensile. Se questa condizione NON è verificata integralmente NON si può effettuare la valutazione e si deve procedere con le misurazioni. misurazioni. SMFN - Facoltà di Chimica Date queste premesse come si effettua una valutazione del rischio con i dati misurati presenti in BDV ? Facciamo un esempio pratico. pratico. Abbiamo un falegname che lavora con una sega elettrica,, una levigatrice orbitale ed una chiodatrice elettrica chiodatrice.. La prima cosa da fare è di valutare i tempi di lavoro effettivo con ciascuno dei tre attrezzi. attrezzi. Degli attrezzi dobbiamo avere marca, modello ed alimentazione esatti.. Poi dobbiamo stabilire il materiale lavorato ed il esatti grado di finitura finitura.. Infine dobbiamo cercare i valori di accelerazione che corrispondono alla nostra casistica. casistica. SMFN - Facoltà di Chimica Nel nostro caso ideale postuliamo che la sega sia una Bosch GST 100 100,, la levigatrice sia una Mini Jolly YK 90 e la chiodatrice sia una Makita AN 901. 901. Che il materiale lavorato sia per tutte e tre un legno di media durezza abbastanza levigato.. levigato Il tempo effettivo di esposizione, misurato o stimato in vario modo, supponiamo che sia per la sega di 1 ora e 20 minuti, per la levigatrice 3 ore e 10 minuti e per la chiodatrice sia di 30 minuti.. minuti SMFN - Facoltà di Chimica Sulla BDV per il manomano-braccio ci cerchiamo gli attrezzi utilizzati in maniera da identificarsi perfettamente con la nostra situazione. situazione. Una volta trovati gli attrezzi che coincidono coi nostri verifichiamo che anche le condizioni espositive siano uguali uguali:: materiale lavorato e eventuale attrezzo. attrezzo. Una volta raccolti tutti i dati li inseriamo nella formula che ci darà l’A(8 l’A(8). SMFN - Facoltà di Chimica Il valore che deve essere utilizzato (per pure ragioni protezionistiche) è, per il manomano-braccio, ahv hv,, sum più la deviazione standard maggiorata per essere certi di comprendere all’interno della media più deviazione standard nel 95% dei casi il valore vero. Nel caso ci siano due o più valori, si prenderà il valor medio. L’indicatore A(8) sarà, per una sola fase lavorativa di 4 ore (ad esempio) dato dalla: 4 2 A(8) = 6,5 ⋅ = 6,5 ⋅ 0,5 = 4,6 m/s 8 SMFN - Facoltà di Chimica Nel caso dei nostri tre attrezzi si dovrà usare la formula seguente: seguente: A(8) = ∑a 2 wi ⋅ Ti Tgiorn 4,2 2 ⋅ 80 + 7,0 2 ⋅190 + 5,52 ⋅ 30 2 A(8) = = 4,9 m / s 480 SMFN - Facoltà di Chimica seIl valore calcolato è pericolosamente vicino al valore limite;; in ogni caso è supe4 limite supe4riore al valore di attenzione e quindi comporta una serie di azioni quali la ricerca di una attenuazione dell’esposizione sia sostituendo l’attrezzo che prevedendo turni diversi. diversi. Se si sostituisce la levigatrice Jolly con una Bosch si riduce il valore complessivo a 4,6 m/s2 mentre se si usa una Ober il valore scende a 3,3 m/s2. Questo anche cambiando la chiodatrice, che influisce poco. poco. Se si aggiungono dei DPI (guanti antivibranti) si può ridurre di un altro 20 % circa, arrivando a 2,6 m/s2. Che è quasi buono. buono. Sostituendo il seghetto si scende sotto al valore d’azione. d’azione. SMFN - Facoltà di Chimica In generale si diffida dall’usare i dati della BDV se se:: –il macchinario non è usato nelle condizioni operative indicate nella scheda descrittiva delle condizioni di misura della BDV –il macchinario non è in buone condizioni di manutenzione –il macchinario non è uguale a quello indicato in banca dati (differente marca – modello) –nel caso di esposizione al corpo intero intero:: differenti caratteristiche del fondo stradale, velocità di guida, tipologia di sedili montati possono incidere sui livelli di esposizione prodotti da macchinari – anche se dello stesso tipo. tipo. In generale, in tutti i casi in cui è ipotizzabile che l’impiego della BDV possa portare ad una sottostima del rischio – soprattutto in relazione alle misure di tutela da mettere in atto per i lavoratori sarà necessario ricorrere a misurazione diretta dell’esposizione a vibrazione nelle effettive condizioni di impiego dei macchinari. macchinari. SMFN - Facoltà di Chimica Facciamo un esempio per il corpo intero intero-Supponiamo di lavorare nella movimentazione terra con un escavatore ed un dumper. dumper. Anche qui la raccolta delle informazioni è cruciale. cruciale. L’escavatore è un Bobcat 435 ed il dumper è un Dumec Dodich S18 18R R. Il terreno sia uno sterrato con buche buche.. Siano 2 ore e mezza il tempo lavorato col dumper e 3 ore con l’escavatore l’escavatore.. Resta da fare la ricerca sulla BDV: BDV: SMFN - Facoltà di Chimica Escavatore Bobcat: Bobcat: 0,9 m/s2 Dumper Dumec: Dumec: 1,0 m/s2 Quindi 1,0 ⋅150 + 0,9 ⋅180 2 A(8) = = 0,8 m / s 480 2 SMFN - Facoltà di Chimica 2 Anche in questo caso so potrà cercare di ridurre l’esposizione progettando la sostituzione delle macchine (anche se in questo caso è meno fattibile). fattibile). Cercando un poco nella BDV si potranno trovare macchine con una emissione inferiore. inferiore. Il costo di questa operazione le rende poco percorribili percorribili.. Meglio limitare i tempi di esposizione partendo dalla macchina con l’esposizione maggiore maggiore:: il dumper dumper.. Per ridurre l’esposizione la maniera migliore è ridurre la velocità ammessa e rifare le misure. misure. Questo non va bene con la BDV. BDV. SMFN - Facoltà di Chimica Come si può vedere dalle simulazioni con Excel, occorre dimezzare i tempi per rientrare nei limiti. limiti. Un altro tentativo che si può fare e livellare il percorso, ma poi occorre rifare le misure. misure. Si tratta, in definitiva, di valutare economicamente quale è la condizione meno onerosa per rientrare nei limiti.. limiti SMFN - Facoltà di Chimica Grazie per la vostra cortese e spintanea attenzione SMFN - Facoltà di Chimica