26 maggio 2008
NUOVO TESTO UNICO SICUREZZA
D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008
Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si compone di 13 titoli, 306 articoli e oltre 51 allegati
FINALITA’
Prima importante novità…..
Intende garantire l’uniformità della tutela delle
lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale
attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni sui diritti civili e sociali, anche con
riguardo delle differenze di genere, di età e della
condizione delle lavoratrici e dei lavoratori
immigrati.
DEFINIZIONI
LAVORATORE (Definizioni art. 2)
TU
Persona che,
indipendentemente dalla
tipologia contrattuale,
svolge un’attività lavorativa
nell’ambito
dell’organizzazione di un
datore di lavoro pubblico o
privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine
di apprendere un mestiere,
un’arte o una professione,
esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari.
precedente normativa
Persona che presta il
proprio lavoro alle
dipendenze di un
datore di lavoro
SOGGETTI EQUIPARATI AL LAVORATORE (Definizioni art. 2)
TU
626
- soci lavoratori di cooperativa;
- soci di società, anche di fatto, che prestano attività;
- associati in partecipazione (art. 2549 e seguenti c.c.);
- tirocini formativi e di orientamento (legge n.196/97);
- soggetti formati per promuovere e realizzare l’alternanza
studio/lavoro o agevolare le scelte professionali con la
conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- allievi degli istituti di istruzione ed universitari;
- partecipanti ai corsi di formazione professionale in cui si
faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere,
agenti chimici, fisici e biologici, compresi i VDT.
Viene chiarita
la posizione
dell’associato
in
partecipazione
SOGGETTI EQUIPARATI AL LAVORATORE (Definizioni art. 2)
TU
- volontari, come definiti dalla Legge Quadro sul
Volontariato (L. n. 266/91);
- volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- volontari della protezione civile;
- volontari che effettuano il servizio civile;
- lavoratori “Socialmente Utili” (D.lgs. n. 468/97 e
successivi).
626
non
menzionati
FORMAZIONE (Definizi Art. 2 )
Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti
del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili
all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi
compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.
INFORMAZIONE (Definizioni art. 2)
Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
ADDESTRAMENTO (Definizioni art. 2)
Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione
individuale, e le procedure di lavoro.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Altra importante novità…..
SI APPLICA A TUTTI I SETTORI DI ATTIVITÀ, PRIVATI E
PUBBLICI, E A TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCHIO.
Campo di applicazione (articolo 3)
TU
precedente normativa
Il decreto SI APPLICA A TUTTI I
LAVORATORI E LAVORATRICI,
SUBORDINATI E AUTONOMI
nonché
AI SOGGETTI EQUIPARATI.
Non menzionava i lavoratori
autonomi
Campo di applicazione - particolarità (aricolo 3)
TU
Contratto di Somministrazione di lavoro
precedente normativa
L. 276/2003
art. 20 e seguenti
Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione
sono a carico dell’utilizzatore.
Il somministratore
- informa il lavoratore sui rischi generali
dell’attività a cui verrà adibito
- addestra il lavoratore all’uso delle attrezzature
tipiche dell’attività
Questi obblighi sono svolti dall’utilizzatore se
indicato espressamente nel contratto
invariato
Campo di applicazione - particolarità (articolo 3)
TU particolarità
precedente
normativa
Distacco del lavoratore
L. 276/2003 art. 30
tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono
a carico del distaccatario,
il distaccante ha l’obbligo di informazione e
formazione sui rischi tipici delle mansioni per le
quali il lavoratore viene distaccato.
Nelle P.A. per il distaccato che presta servizio con
rapporto di dipendenza funzionale presso altre
P.A., gli obblighi sono a carico del datore di lavoro
dell’Ente ospitante.
non viene detto nulla in
materia di sicurezza
mentre è precisato che
il datore di lavoro
distaccante rimane
responsabile del
trattamento economico
e normativo a favore
del lavoratore.
Campo di applicazione - particolarità (articolo 3)
TU
precedente normativa
Lavoratori a Progetto e COllaboratori
COordinati e Continuativi
L. 276/2003 art. 61
Circ. Min. Lavoro 1/2004
Le disposizioni del decreto si applicano se la
prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di
lavoro del committente
invariato
Lavoratori che effettuano prestazioni
occasionali di tipo accessorio
L. 276/2003 art. 70 e segg.
Il TU e tutte le altre norme speciali vigenti si
applicano, con esclusione dei i piccoli lavori
domestici a carattere straordinario, compresi
l’insegnamento privato supplementare e
l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani,
agli ammalati e ai disabili.
Prestazioni occasionali
che nello stesso anno
solare:
- durata complessiva non
> a 30 gg.
- compenso non > 5.000
Euro
Escluse
Campo di applicazione - particolarità (articolo 3)
TU
Telelavoro
Si applicano le disposizioni del titolo VII, sui Videoterminali
indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione.
-
- se il datore di lavoro fornisce le attrezzature queste devono essere
conformi al titolo III.
- I lavoratori a distanza sono informati sulle politiche aziendali in
materia di salute e sicurezza, in particolare sulle esigenze relative ai
VDT.
- Sono previste ispezioni di DDL, Rappresentanze dei lavoratori e
Organi di vigilanza per verificare la corretta attuazione della normativa
- l’acceso è subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore se
presso il suo domicilio.
- Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni.
- Il datore di lavoro prende misure per prevenire l’isolamento del
lavoratore a distanza, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di
accedere alle informazioni dell’azienda.
novità
Campo di applicazione - particolarità (articolo 3)
TU
precedente
normativa
Lavoratori a Domicilio e Portieri
D.lgs. 626/94
Si applicano gli obblighi di informazione e
formazione di cui agli articoli 36 e 37.
Sono loro forniti i necessari DPI in relazione alle
effettive mansioni assegnate.
Se il datore di lavoro fornisce attrezzature proprie,
o per il tramite di terzi, queste devono essere
conformi alle disposizioni del titolo III.
Solo informazione e
formazione
Campo di applicazione - particolarità (articolo 3)
TU
Lavoratori Autonomi
Piccoli imprenditori
Soci di società semplici del settore agricolo
Devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità al titolo III;
b) munirsi di DPI ed utilizzarli conformemente al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento nelle attività in
regime di appalto o subappalto (a loro si applica ttuta questa
disciplina prevista all’articolo 26)
Hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria fermi restando gli
obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione, fermi restando gli obblighi
previsti da norme speciali.
precedente
normativa
Articolo 2222 e
2083 CC
Per gli autonomi
e piccoli
imprenditori
vigeva l’art. 7 del
626
Per i soci agricoli
il TU introduce
una deroga
Campo di applicazione - particolarità (articolo 3)
TU
Componenti impresa familiare
Devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità al titolo III;
b) munirsi di DPI ed utilizzarli conformemente al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento nelle attività
in regime di appalto o subappalto
Hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria fermi restando gli
obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione, fermi restando gli
obblighi previsti da norme speciali.
precedente
normativa
Articolo 230- Bis c.c.
Valevano le tutele
ma non scattavano
gli obblighi formali
Campo di applicazione - particolarità (articolo 3)
TU
precedente
normativa
Imprese medie e piccole del settore agricolo
È previsto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto, un DM Interministeriale per semplificare gli
adempimenti relativi all’informazione, formazione e
sorveglianza sanitaria, sentite le OOSS.
Limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori
stagionali che non superino, ciascuno le 50 giornate
lavorative e per un numero complessivo di lavoratori
compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali.
I contratti collettivi definiranno gli aspetti relativi agli RLS nel
caso le imprese utilizzino esclusivamente lavoratori
stagionali.
novità
Le
responsabilità
DATORE DI LAVORO
(Definizioni art. 2)
TU
Il Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e
l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore
presta la propria attività, ha la responsabilità
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Nelle PA:
- il dirigente al quale spettano i poteri di gestione;
- il funzionario non avente qualifica dirigenziale, se
preposto ad un ufficio con autonomia gestionale,
individuato dall’organo di vertice ……e dotato di autonomi
poteri decisionali e di spesa.
In caso di omessa individuazione, o di
individuazione non conforme ai criteri sopra indicati,
il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice
medesimo;
626
invariato
Non
conteneva
questa
precisazione
DIRIGENTE (definizioni art. 2)
TU
Persona che, in ragione delle
competenze professionali e di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell’incarico conferitogli, attua
le direttive del datore di lavoro
organizzando l’attività lavorativa e
vigilando su di essa.
precedente
normativa
Definito nel c.c.
PREPOSTO (definizioni art. 2)
TU
precedente
normativa
Persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici
Definito solo
e funzionali adeguati alla natura
nel c.c.
dell’incarico conferitogli, sovrintende
alla attività lavorativa e garantisce
l’attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da
parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa.
CONCETTO DI DELEGA (definizioni art. 2)
TU, articolo 16 Delega di funzioni
precedente
normativa
CO.1 La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, se non
espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) Che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione
e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo
svolgimento delle funzioni delegate.
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
CO. 2 Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di
lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle
funzioni trasferite.
La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo
previsti dai Modelli di Gestione
Solo nel
Codice
Civile e
nella
Giurispru
denza
Differenza tra delega di funzioni e incarico di attuazione
La delega (o delegazione) è il provvedimento amministrativo con
cui un’autorità amministrativa, quando la legge le attribuisce
espressamente questa facoltà, sostituisce a sé un’altra autorità,
nell’esercizio di funzioni appartenenti alla propria competenza.
Con la Delega di funzioni viene trasferita anche la responsabilità
dell’incarico, per cui il delegato agisce come e per conto del D.L.
(viene trasferita anche la responsabilità penale)
Nell’incarico di attuazione il D.L. assegna semplicemente un
incarico ma non trasferisce la responsabilità, per cui rimane in
capo al D.L. l’obbligo di vigilare.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
(definizioni art. 2)
TU
Modello organizzativo e gestionale per la
definizione e l’attuazione di una politica
aziendale per la salute e sicurezza, idoneo a
prevenire i reati degli articoli 589 “omicidio
colposo” e 590 terzo comma “ lesioni colpose”
del Codice Penale, commessi con violazione delle
norme antinfortunistiche e sulla tutela della
salute sul lavoro.
Se efficacemente adottato ha efficacia esimente
della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche.
precedente
normativa
D.lgs. n. 231/2001
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
(definizioni art 2)
TU
In sede di prima applicazione, i modelli di
organizzazione aziendale definiti conformemente
alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) e
le OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai
requisiti del presente articolo per le parti
corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di
organizzazione e gestione aziendale possono essere
indicati dalla Commissione Consultiva Permanente.
L’adozione dei modelli di organizzazione e di
gestione nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra
tra le attività finanziabili (tra le attività promozionali
dell’articolo 11).
precedente
normativa
D.lgs. n. 231/2001
OBBLIGHI DEL DL NON DELEGABILI
(articolo 17)
TU
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti
attività:
a) la valutazione di tutti i rischi, con la
conseguente elaborazione del documento
previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del RSPP.
626/94
invariato
OBBLIGHI DEL DL E DEL DIRIGENTE
(articolo 18)
TU
626/94
Consegna tempestivamente copia del DUVR al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su
sua richiesta; il RLS è tenuto alla riservatezza in
ottemperanza alle norme sul segreto industriale
Doveva consentirne
la consultazione al
RLLS
Elabora il DUVRI nei contratti di appalto, opera Novità introdotta
dalla L. 123/07
e somministrazione
Comunica all’INAIL, a fini statistici e
informativi, i dati relativi agli infortuni con
assenza dal lavoro superiore a 1 giorno; ai fini
assicurativi, gli infortuni con assenza superiore a
tre giorni
Gli infortuni erano
registrati; obbligo
eliminato
Nelle attività in appalto e subappalto, munisce i
lavoratori di apposita tessera di riconoscimento
Novità introdotta
dalla L. 123/07
OBBLIGHI DEL DDL E DEL DIRIGENTE
(articolo 18)
TU
626/94
Convoca la riunione periodica nelle unità
produttive con più di 15 lavoratori
Nelle aziende, ovvero
unità produttive, che
occupano più di 15
dipendenti
Nel corso della riunione possono essere
individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi;
b) obiettivi di miglioramento della
sicurezza complessiva di linee guida per
SGSL.
Comunica annualmente all’INAIL i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza.
Prima veniva fatta agli
Organismi Paritetici (se
lo prevedevano gli
accordi)
N.B. non è più dovuto l’invio della nomina ex art. 10 ed ex art. 8
all’Organo di Vigilanza
OBBLIGHI DEI LAVORATORI (articoli
19-20-21)
TU
626/94
Sono introdotti specifici obblighi per la
nuova figura del Preposto
novità
Sono introdotti specifici obblighi per i
componenti dell’impresa familiare di cui
all’articolo 230-bis del codice civile e ai
lavoratori autonomi (già visti)
novità
Non cambiano gli obblighi per
lavoratori
i
invariato
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (articoli 22-23-24)
TU
626/94
Programma ed effettua la sorveglianza
sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso
protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi
specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi
scientifici più avanzati
Effettua gli accertamenti
sanitari ed esprime i
giudizi di idoneità alla
mansione specifica al
lavoro
Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la
propria responsabilità, una cartella sanitaria e
di rischio per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità
produttive con più di 15 lavoratori il medico
competente concorda con il datore di lavoro il
luogo di custodia;
Era il DDL che custodiva
le cartelle sanitarie, ora è
esonerato dalla
responsabilità
Consegna la documentazione sanitaria:
- al DDL alla cessazione dell’incarico,
- al lavoratore alla cessazione del rapporto di
lavoro
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (articoli 2223-24)
TU
Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta
all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in
base alla valutazione dei rischi
Comunica, mediante autocertificazione, il
possesso dei titoli e requisiti (articolo 38) al
Ministero della salute entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto
626/94
Era previsto il sopralluogo
congiunto con RSPP, e in
alcuni casi due volte all’anno
La
Valutazione dei Rischi
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (articoli 28-29)
TU
626/94
La valutazione deve essere effettuata su tutti
rischi, (obbligo non delegabile art. 17)
non conteneva la
precisazione “tutti”
Nell’articolo 28 “Oggetto della valutazione dei rischi“
Elencati in dettaglio i contenuti della Valutazione di
rischi
Riprende
praticamente
L’articolo 4 comma
2
ma lo dettaglia
meglio
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori
possono effettuare la valutazione in base alle
procedure standardizzate (art 6, comma 8, lettera f)
novità
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (articoli 28-29)
TU
626/94
I datori di lavoro che occupano fino a 10
lavoratori possono autocertificare l’effettuazione
della valutazione dei rischi non oltre il 30 giugno
2012.
Questa deroga non è ammessa per le attività a
maggior rischio (articolo 31, comma 6, lettere a),
b), c), d) nonché g).
Era ammessa fino a
10 addetti
I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori
possono effettuare la valutazione dei rischi sulla
base delle procedure standardizzate.
Nelle more dell’elaborazione di tali procedure la
valutazione va fatta applicando totalmente le
disposizioni del decreto.
Anche questa deroga non è ammessa per le attività
a maggior rischio (articolo 31, comma 6, lettere a),
b), c), d) nonché g).
novità
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (articoli 28-29)
TU
626
anche il 626
La valutazione dei rischi ed i suoi
contenuti nonché tutte le disposizioni che prevedeva un regime
transitorio
ad essa rinviano,comprese le relative
sanzioni, previste dal decreto,
diventano efficaci decorsi 90 giorni
dalla sua data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale; fino a tale data
continuano a trovare applicazione le
disposizioni previgenti.
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (articoli 31-32-33-34)
TU
626/94
Il DDL può autonominarsi o nominare altro soggetto
esterno o interno all’azienda.
invariato
L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione
all’interno dell’azienda è comunque obbligatoria nei
casi di azienda a maggior rischio
invariato
invariato
Per il soggetto nominato, diverso dal DDL resta
obbligatorio il possesso di un titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e
l’attestato di frequenza, con verifica
dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro e relativi alle attività lavorative.
La formazione in campo
In aggiunta occorre un attestato di frequenza a corsi
in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche psico-sociale è sostituita
dalla formazione sui
di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato
rischi stress-correlati
psico-sociale
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (articoli 31-3233-34)
TU
626
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i
compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché
di prevenzione incendi e di evacuazione, salvo
che nei casi di attività a maggior rischio
(articolo 31, comma 6), dandone preventiva
informazione al RLS.
Le aziende in cui è ammessa
l’autonomina sono le stesse del 626
- Aziende artigiane e industriali fino a
30 addetti
- Aziende agricole e zootecniche fino a
10 addetti
- Aziende della pesca fino a 20 addetti
- Altre aziende fino a 200 addetti
Il datore di lavoro RSPP deve frequentare corsi
di formazione, di durata minima di 16 ore
e massima di 48 ore, e corsi di
aggiornamento secondo i contenuti e le
articolazioni definiti mediante Accordo
Stato/Regioni, entro dodici mesi dall’entrata in
vigore del decreto legislativo.
Fino alla definizione dell’Accordo la formazione
è effettuata ai sensi del DM 16/1/97
novità
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
(articoli 31-32-33-34)
TU
È specificato che la formazione comprenda
anche l’addestramento effettuato da
persona esperta e sul luogo di lavoro
626/94
novità
La durata, i contenuti minimi e le modalità
La formazione ex art. 22 era
della formazione saranno definiti in sede di lasciata a discrezione del
Conferenza Stato/ Regioni entro dodici mesi DDL
dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo
Sono previsti una formazione specifica e un
aggiornamento periodico per i preposti, in
relazione ai propri compiti, a cura del
datore di lavoro e in azienda
I contenuti della formazione sono bene
definiti (art. 37, comma 7)
novità
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
(articoli 31-32-33-34)
TU
I lavoratori autonomi e i componenti l’impresa familiare
possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente
definiti, tramite l’accordo Stato/regioni citato
626/94
novità
La formazione degli incaricati alla prevenzione incendi sarà
ridefinita con apposito decreto, nel frattempo si applica il
DM 10/3/98
La formazione degli incaricati al primo soccorso resta quella
del DM 388/2003, salvo successivi decreti ministeriali di
adeguamento, previo parere Conferenza Stato /Regioni
Sono previsti una formazione specifica e un aggiornamento
periodico per i preposti, in relazione ai propri compiti, a
cura del datore di lavoro e in azienda
I contenuti della formazione sono bene definiti (art. 37,
comma 7)
novità
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
(articoli 31-32-33-34)
TU
626/94
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
AZIENDALE ha diritto ad una formazione particolare i
cui contenuti saranno stabiliti in sede di contrattazione
collettiva nazionale.
La durata minima dei corsi sarà di 32 ore iniziali.
Seguirà un aggiornamento periodico, con durata non
inferiore a:
- 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50
lavoratori
- 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50
lavoratori.
la formazione
era di 32 ore
per tutti gli RLS,
salvo accordi
diversi tra le
parti
Non era
prescritto
l’aggiornament
o
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
(articoli 31-32-33-34)
TU
626/94
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
TERRITORIALE
ha diritto ad una formazione particolare i cui contenuti
saranno stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
Il percorso formativo prevedrà:
- almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi
dalla data di elezione o designazione,
- 8 ore di aggiornamento annuale
la formazione era
di 32 ore per tutti
gli RLS, salvo
accordi diversi tra
le parti
Non era prescritto
l’aggiornamento
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
(articoli 31-32-33-34)
TU
626/94
Il contenuto della formazione deve essere facilmente
comprensibile deve consentire loro di acquisire le conoscenze e
competenze (utile).
novità
Per i lavoratori immigrati, deve avvenire previa verifica della
comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel
percorso formativo.
novità
Libretto Formativo del Lavoratore
Le competenze acquisite a seguito della formazione saranno
registrate nel libretto formativo del cittadino (d.lgs. 276/2003)
Il datore di lavoro tiene conto dei suoi contenuti ai fini della
programmazione della formazione
gli organi di vigilanza tengono ne tengono conto ai fini della
verifica degli obblighi del decreto
novità
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (articoli
31-32-33-34)
Libretto Formativo del
Lavoratore
626
TU
Le competenze acquisite a seguito della
formazione nei confronti dei componenti
il servizio interno, saranno registrate nel
libretto formativo del cittadino (d.lgs.
276/2003)
novità
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RLS (articoli 47/52)
novità TU
626/94
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a
livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito
produttivo.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15
lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di
norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno
oppure è individuato per più aziende nell’ambito
territoriale o del comparto produttivo
La soglia era
calcolata sui
dipendenti
e non sui
lavoratori
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o
designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze
sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il
rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro
interno.
La soglia era
calcolata sui
dipendenti
e non sui
lavoratori
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RLS (articoli 47/52)
novità TU
626/94
Il numero, le modalità di designazione o di elezione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il
tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per
l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva
L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse
determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avverrà
di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la
salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della
settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con
DM sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale. Il DM definirà anche le modalità di
attuazione delle elezioni.
//
Vigilanza (articolo 13)
TU
626
La vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è
svolta dalla ASL territorialmente competente e, per quanto di
specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Invariato
Ferme restando le sue competenze in materia lavoro, il personale
ispettivo del Ministero del lavoro può esercitare l’attività di vigilanza
in materia di salute e sicurezza in specifiche attività, informandone
preventivamente l’ASL competente: edilizia, lavori in sotterraneo e
gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi; lavori mediante
cassoni in aria compressa e lavori subacquei; ecc.
Invariato
Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che
svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in
alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.
Nuova
disposizio
ne
L’importo delle somme che l’ASL ammette a pagare in sede
amministrativa (D.lgs. 758/1994, articolo 21, comma 2, primo
periodo) integra l’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività
di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di
prevenzione delle AA.SS.LL
Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare (articolo
(
14)
TU
NOTE
È prevista la sospensione dell’attività da parte
dell’Organo di vigilanza in caso di gravi e reiterate
violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro.
Le violazioni sono individuate con D.M.
In attesa le violazioni che costituiscono il
presupposto per l’adozione del provvedimento di
sospensione sono quelle individuate all’allegato I al
decreto
Previsto dalla
L. 123/2007
I poteri di sospensione spettano, nell’ambito delle
rispettive competenze a DPL ASL VF
novità
riferimento ai
Vigili del Fuoco
Il provvedimento di sospensione può essere
revocato da parte dell’organo di vigilanza che lo ha
adottato.
novità
Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare ….. articolo 14)
TU
L. 123/07
È condizione per la revoca del provvedimento da
parte dell’organo di vigilanza delle aziende sanitarie
locali di cui al comma 2:
a) l’accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate
violazioni delle disciplina in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro;
b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a
La sanzione
aggiuntiva non
è più pari ad
1/5 delle
sanzioni
complessive ma
€ 2.500 rispetto a quelle penali, civili e amministrative una quota fissa
vigenti
di 2.500 €
Il datore di lavoro che non ottempera al
provvedimento di sospensione di cui al presente
articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi.
non previsto
Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare (articolo 14)
Elenco violazioni che determinano il provvedimento di
sospensione
• Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
• Mancata formazione ed addestramento;
• Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e
nomina del relativo responsabile;
• Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento
(PSC);
• Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
• Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;
• Mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione.
• Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto
• Mancato utilizzo della cintura di sicurezza;
• Mancanza di protezioni verso il vuoto.
• Violazioni che espongono al rischio di seppellimento
• Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le
prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del
terreno.
• Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
• Lavori in prossimità di linee elettriche;
• Presenza di conduttori nudi in tensione;
• Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto
di terra, interruttore magneto-termico, interruttore differenziale).
• Violazioni che espongono al rischio d’incendio
• Mancanza Certificato Prevenzione Incendi per le attività soggette;
• Mancanza mezzi estinzione incendi;
• Violazioni che espongono al rischio d’amianto
• Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori
che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.
Tenuta della documentazione (articolo 53)
Novità TU
Tutta la documentazione rilevante in materia sicurezza può
essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ad
eccezioni della valutazione dei rischi, le modalità per l’eventuale
eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione sono
previste in un DM da emanarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in
vigore del TU.
Il registro infortuni e i registri degli esposti ad agenti cancerogeni
e biologici rimangono invariati fino a 6 mesi dall’emanazione del DM
che attuerà il Sistema Informativo nazionale per la prevenzione (SINP),
definito all’articolo 8
Il SINP, costituito dai Ministeri Salute e Lavoro, Regioni ed Enti
Istituzionali, aggrega tutti i dati utili per orientare, programmare,
pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione e per
indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle
informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite
l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate
Comunicazioni e trasmissione della documentazione
(art. 54)
novità TU
Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (REGISTRO INFORTUNI
e DEGLI ESPOSTI) può essere tenuta su supporto cartaceo o
informatico (tranne il documento di valutazione di rischi)
La trasmissione di documentazione e comunicazioni a enti o
amministrazioni pubbliche, possono avvenire tramite sistemi
informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle
strutture riceventi.
IL TITOLO IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Le novità…
DEFINIZIONI Art. 89
Le novità…
Responsabile dei lavori: viene stabilito che il responsabile dei lavori
coincide con il progettista, in fase di progettazione dell’opera, e con il
direttore dei lavori nella fase di esecuzione.
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori: viene ribadito che il
coordinatore per l’esecuzione non può essere né il datore di lavoro
delle imprese esecutrici, né un suo dipendente o l’RSPP da lui designato.
Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con
il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi
di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Figura non prevista
dal d.lgs. 494/96 e sulla quale gravano diversi obblighi.
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
DELL’IMPRESA AFFIDATARIA, DELLE IMPRESE
APPALTATRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI
Il committente è tenuto a verificare, in relazione alle
funzioni o ai lavori da affidare, il possesso di capacità
organizzative, nonché di disponibilità di forza lavoro, di
macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione
dell’opera. Le imprese, inoltre , devono esibire al
committente o al responsabile dei lavori, per attestare la
loro idoneità tecnico professionale tutta una serie di
documentazione, riportata nell’allegato XVII.
Nel caso di lavor privati non soggetti a permesso di
costruire l’doneità tecnico professionale può essere
dimostrata mediante presentazione da parte delle
imprese del certificato di iscrizione alla C.C..I.A.A., del
D.U.R.C. e di una autocertificazione in ordine al
possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII.
30-4-2008_____________Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE_______Serie generale - n. 101
Allegato XVII
Idoneità tecnico professionale
1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori
almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
b) documento di vantazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5,
del presente decreto legislativo
e) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature
e opere provvisionali
d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
f) nominativo (i) del rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto
legislativo
h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dai presente decreto legislativo
i) documento unico di regolarità contributiva di cui ai Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo
2.1 lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature
e opere provvisionali
e) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi
criteri di cui al precedente punto 1.
NOMINA DEI COORDINATORI IN FASE DI
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE
Nel caso di committenti pubblici:
Devono essere nominati in caso di presenza di più di una impresa, anche
non contemporaneamente.
Nel caso di lavori privati:
Il coordinatore in fase di progettazione deve essere designato solo per
lavori soggetti a permesso a costruire. Il coordinatore in fase di
esecuzione deve essere nominato in caso di presenza di più di una
impresa, anche non contemporaneamente.
SOSPENSIONE DEI TITOLI ABILITATIVI
L’efficacia del titolo abilitativo viene sospesa in caso di:
• Assenza di D.U.R.C.
• Assenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento
• Assenza del fascicolo dell’opera
• Assenza della notifica preliminare
(quando previsti)
RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE
Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse
all’adempimento degli obblighi, limitatamente all’incarico conferito
al responsabile dei lavori.
In ogni caso, il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori
NON ESONERA il committente dalle responsabilità connesse alla
verifica degli obblighi generali di sicurezza, dell’obbligo di adottare
dei provvedimenti nel caso che il coordinatore in fase di esecuzione
gli segnali delle inadempienze da parte delle imprese esecutrici e
dell’obbligo della trasmissione della notifica preliminare.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELL’IMPRESA
AFFIDATARIA
• Vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’ applicazione
delle disposizioni del PSC.
• Coordinare gli interventi finalizzati all’attuazione delle
misure generali di sicurezza
• Verificare la congruenza dei POS delle imprese e secutrici
rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al
coordinatore per l’esecuzione.
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)
D.Lgs. 81/2008
D.Lgs. 494/96
Tutte la imprese esecutrici prima
dell’inizio dei lavori devono
trasmettere il proprio POS
all’impresa affidataria la quale,
previa verifica della congruenza al
proprio POS, lo trasmette al
coordinatore per l’esecuzione. I
lavori hanno inizio dopo l’esito
positivo delle suddette verifiche
che sono effettuate
tempestivamente e comunque non
oltre 15 giorni d’allavvenuta
ricezione.
Prima dell’inizio dei rispettivi
lavori ciascuna impresa esecutrice
trasmette il proprio POS al
coordinatore per l’esecuzione.
Raffronto delle sanzioni a carico del Datore di lavoro
Violazione
TESTO UNICO
Mancato
Ammenda da 5.000 a
documento 15.000
di
valutazione
Mancata
nomina
RSPP
Arresto da 4 a 8 mesi
o ammenda da 4.000 a
12.000
Mancata
Arresto da 4 a 8 mesi
autonomina o ammenda da 1.500 a
RSPP e
6.000
formazione
626
Arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da 1.549 a 4.132
Arresto da 3 a 6 mesi
o ammenda
da 1.549 a 4.132
Arresto da 2 a 4 mesi
o ammenda
da 516 a 2.582
Violazione
TESTO UNICO
626
Fornitura
DPI
Arresto da 3 a 6 mesi
o ammenda da 2000
a 5000
Arresto da 3 a 6 mesi
o ammenda da 1.549
a 4.132
Designazione
addetti antincendio
evacuazione
Primo soccorso
Arresto da 2 a 4 mesi
o ammenda
da 516 a 2.582
Arresto da 2 a 4 mesi
o ammenda da 800
a 3.000
Violazione
TESTO UNICO
626
formazione
lavoratori
Arresto da 2 a 4 mesi
o ammenda da 800 a
3.000
(per ogni comma)
Arresto da 2 a 4 mesi
o ammenda
da 516 a 2.582
(unica sanzione per
tutto l’articolo)
Informazione
lavoratori
Arresto da 4 a 8 mesi o
ammenda da 1500 a
6000
(per ogni comma)
Arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da 1.549 a
4.132
(unica sanzione per
tutto l’articolo)
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