26 maggio 2008 NUOVO TESTO UNICO SICUREZZA D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Si compone di 13 titoli, 306 articoli e oltre 51 allegati FINALITA’ Prima importante novità….. Intende garantire l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali, anche con riguardo delle differenze di genere, di età e della condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. DEFINIZIONI LAVORATORE (Definizioni art. 2) TU Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. precedente normativa Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro SOGGETTI EQUIPARATI AL LAVORATORE (Definizioni art. 2) TU 626 - soci lavoratori di cooperativa; - soci di società, anche di fatto, che prestano attività; - associati in partecipazione (art. 2549 e seguenti c.c.); - tirocini formativi e di orientamento (legge n.196/97); - soggetti formati per promuovere e realizzare l’alternanza studio/lavoro o agevolare le scelte professionali con la conoscenza diretta del mondo del lavoro; - allievi degli istituti di istruzione ed universitari; - partecipanti ai corsi di formazione professionale in cui si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, compresi i VDT. Viene chiarita la posizione dell’associato in partecipazione SOGGETTI EQUIPARATI AL LAVORATORE (Definizioni art. 2) TU - volontari, come definiti dalla Legge Quadro sul Volontariato (L. n. 266/91); - volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; - volontari della protezione civile; - volontari che effettuano il servizio civile; - lavoratori “Socialmente Utili” (D.lgs. n. 468/97 e successivi). 626 non menzionati FORMAZIONE (Definizi Art. 2 ) Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. INFORMAZIONE (Definizioni art. 2) Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. ADDESTRAMENTO (Definizioni art. 2) Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. CAMPO DI APPLICAZIONE Altra importante novità….. SI APPLICA A TUTTI I SETTORI DI ATTIVITÀ, PRIVATI E PUBBLICI, E A TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCHIO. Campo di applicazione (articolo 3) TU precedente normativa Il decreto SI APPLICA A TUTTI I LAVORATORI E LAVORATRICI, SUBORDINATI E AUTONOMI nonché AI SOGGETTI EQUIPARATI. Non menzionava i lavoratori autonomi Campo di applicazione - particolarità (aricolo 3) TU Contratto di Somministrazione di lavoro precedente normativa L. 276/2003 art. 20 e seguenti Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore. Il somministratore - informa il lavoratore sui rischi generali dell’attività a cui verrà adibito - addestra il lavoratore all’uso delle attrezzature tipiche dell’attività Questi obblighi sono svolti dall’utilizzatore se indicato espressamente nel contratto invariato Campo di applicazione - particolarità (articolo 3) TU particolarità precedente normativa Distacco del lavoratore L. 276/2003 art. 30 tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, il distaccante ha l’obbligo di informazione e formazione sui rischi tipici delle mansioni per le quali il lavoratore viene distaccato. Nelle P.A. per il distaccato che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre P.A., gli obblighi sono a carico del datore di lavoro dell’Ente ospitante. non viene detto nulla in materia di sicurezza mentre è precisato che il datore di lavoro distaccante rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Campo di applicazione - particolarità (articolo 3) TU precedente normativa Lavoratori a Progetto e COllaboratori COordinati e Continuativi L. 276/2003 art. 61 Circ. Min. Lavoro 1/2004 Le disposizioni del decreto si applicano se la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente invariato Lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio L. 276/2003 art. 70 e segg. Il TU e tutte le altre norme speciali vigenti si applicano, con esclusione dei i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili. Prestazioni occasionali che nello stesso anno solare: - durata complessiva non > a 30 gg. - compenso non > 5.000 Euro Escluse Campo di applicazione - particolarità (articolo 3) TU Telelavoro Si applicano le disposizioni del titolo VII, sui Videoterminali indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione. - - se il datore di lavoro fornisce le attrezzature queste devono essere conformi al titolo III. - I lavoratori a distanza sono informati sulle politiche aziendali in materia di salute e sicurezza, in particolare sulle esigenze relative ai VDT. - Sono previste ispezioni di DDL, Rappresentanze dei lavoratori e Organi di vigilanza per verificare la corretta attuazione della normativa - l’acceso è subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore se presso il suo domicilio. - Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. - Il datore di lavoro prende misure per prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda. novità Campo di applicazione - particolarità (articolo 3) TU precedente normativa Lavoratori a Domicilio e Portieri D.lgs. 626/94 Si applicano gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Sono loro forniti i necessari DPI in relazione alle effettive mansioni assegnate. Se il datore di lavoro fornisce attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, queste devono essere conformi alle disposizioni del titolo III. Solo informazione e formazione Campo di applicazione - particolarità (articolo 3) TU Lavoratori Autonomi Piccoli imprenditori Soci di società semplici del settore agricolo Devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità al titolo III; b) munirsi di DPI ed utilizzarli conformemente al titolo III; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento nelle attività in regime di appalto o subappalto (a loro si applica ttuta questa disciplina prevista all’articolo 26) Hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. precedente normativa Articolo 2222 e 2083 CC Per gli autonomi e piccoli imprenditori vigeva l’art. 7 del 626 Per i soci agricoli il TU introduce una deroga Campo di applicazione - particolarità (articolo 3) TU Componenti impresa familiare Devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità al titolo III; b) munirsi di DPI ed utilizzarli conformemente al titolo III; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento nelle attività in regime di appalto o subappalto Hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. precedente normativa Articolo 230- Bis c.c. Valevano le tutele ma non scattavano gli obblighi formali Campo di applicazione - particolarità (articolo 3) TU precedente normativa Imprese medie e piccole del settore agricolo È previsto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un DM Interministeriale per semplificare gli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, sentite le OOSS. Limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali che non superino, ciascuno le 50 giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali. I contratti collettivi definiranno gli aspetti relativi agli RLS nel caso le imprese utilizzino esclusivamente lavoratori stagionali. novità Le responsabilità DATORE DI LAVORO (Definizioni art. 2) TU Il Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle PA: - il dirigente al quale spettano i poteri di gestione; - il funzionario non avente qualifica dirigenziale, se preposto ad un ufficio con autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice ……e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo; 626 invariato Non conteneva questa precisazione DIRIGENTE (definizioni art. 2) TU Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. precedente normativa Definito nel c.c. PREPOSTO (definizioni art. 2) TU precedente normativa Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici Definito solo e funzionali adeguati alla natura nel c.c. dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. CONCETTO DI DELEGA (definizioni art. 2) TU, articolo 16 Delega di funzioni precedente normativa CO.1 La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, se non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) Che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. CO. 2 Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti dai Modelli di Gestione Solo nel Codice Civile e nella Giurispru denza Differenza tra delega di funzioni e incarico di attuazione La delega (o delegazione) è il provvedimento amministrativo con cui un’autorità amministrativa, quando la legge le attribuisce espressamente questa facoltà, sostituisce a sé un’altra autorità, nell’esercizio di funzioni appartenenti alla propria competenza. Con la Delega di funzioni viene trasferita anche la responsabilità dell’incarico, per cui il delegato agisce come e per conto del D.L. (viene trasferita anche la responsabilità penale) Nell’incarico di attuazione il D.L. assegna semplicemente un incarico ma non trasferisce la responsabilità, per cui rimane in capo al D.L. l’obbligo di vigilare. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE (definizioni art. 2) TU Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, idoneo a prevenire i reati degli articoli 589 “omicidio colposo” e 590 terzo comma “ lesioni colpose” del Codice Penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro. Se efficacemente adottato ha efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. precedente normativa D.lgs. n. 231/2001 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE (definizioni art 2) TU In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) e le OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti del presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione Consultiva Permanente. L’adozione dei modelli di organizzazione e di gestione nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili (tra le attività promozionali dell’articolo 11). precedente normativa D.lgs. n. 231/2001 OBBLIGHI DEL DL NON DELEGABILI (articolo 17) TU Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del RSPP. 626/94 invariato OBBLIGHI DEL DL E DEL DIRIGENTE (articolo 18) TU 626/94 Consegna tempestivamente copia del DUVR al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta; il RLS è tenuto alla riservatezza in ottemperanza alle norme sul segreto industriale Doveva consentirne la consultazione al RLLS Elabora il DUVRI nei contratti di appalto, opera Novità introdotta dalla L. 123/07 e somministrazione Comunica all’INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni con assenza dal lavoro superiore a 1 giorno; ai fini assicurativi, gli infortuni con assenza superiore a tre giorni Gli infortuni erano registrati; obbligo eliminato Nelle attività in appalto e subappalto, munisce i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento Novità introdotta dalla L. 123/07 OBBLIGHI DEL DDL E DEL DIRIGENTE (articolo 18) TU 626/94 Convoca la riunione periodica nelle unità produttive con più di 15 lavoratori Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti Nel corso della riunione possono essere individuati: a) codici di comportamento e buone prassi; b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva di linee guida per SGSL. Comunica annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Prima veniva fatta agli Organismi Paritetici (se lo prevedevano gli accordi) N.B. non è più dovuto l’invio della nomina ex art. 10 ed ex art. 8 all’Organo di Vigilanza OBBLIGHI DEI LAVORATORI (articoli 19-20-21) TU 626/94 Sono introdotti specifici obblighi per la nuova figura del Preposto novità Sono introdotti specifici obblighi per i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi (già visti) novità Non cambiano gli obblighi per lavoratori i invariato OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (articoli 22-23-24) TU 626/94 Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati Effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia; Era il DDL che custodiva le cartelle sanitarie, ora è esonerato dalla responsabilità Consegna la documentazione sanitaria: - al DDL alla cessazione dell’incarico, - al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (articoli 2223-24) TU Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti (articolo 38) al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto 626/94 Era previsto il sopralluogo congiunto con RSPP, e in alcuni casi due volte all’anno La Valutazione dei Rischi LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (articoli 28-29) TU 626/94 La valutazione deve essere effettuata su tutti rischi, (obbligo non delegabile art. 17) non conteneva la precisazione “tutti” Nell’articolo 28 “Oggetto della valutazione dei rischi“ Elencati in dettaglio i contenuti della Valutazione di rischi Riprende praticamente L’articolo 4 comma 2 ma lo dettaglia meglio I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono effettuare la valutazione in base alle procedure standardizzate (art 6, comma 8, lettera f) novità LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (articoli 28-29) TU 626/94 I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi non oltre il 30 giugno 2012. Questa deroga non è ammessa per le attività a maggior rischio (articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). Era ammessa fino a 10 addetti I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate. Nelle more dell’elaborazione di tali procedure la valutazione va fatta applicando totalmente le disposizioni del decreto. Anche questa deroga non è ammessa per le attività a maggior rischio (articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). novità LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (articoli 28-29) TU 626 anche il 626 La valutazione dei rischi ed i suoi contenuti nonché tutte le disposizioni che prevedeva un regime transitorio ad essa rinviano,comprese le relative sanzioni, previste dal decreto, diventano efficaci decorsi 90 giorni dalla sua data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (articoli 31-32-33-34) TU 626/94 Il DDL può autonominarsi o nominare altro soggetto esterno o interno all’azienda. invariato L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda è comunque obbligatoria nei casi di azienda a maggior rischio invariato invariato Per il soggetto nominato, diverso dal DDL resta obbligatorio il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e l’attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. La formazione in campo In aggiunta occorre un attestato di frequenza a corsi in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche psico-sociale è sostituita dalla formazione sui di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato rischi stress-correlati psico-sociale SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (articoli 31-3233-34) TU 626 Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, salvo che nei casi di attività a maggior rischio (articolo 31, comma 6), dandone preventiva informazione al RLS. Le aziende in cui è ammessa l’autonomina sono le stesse del 626 - Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti - Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti - Aziende della pesca fino a 20 addetti - Altre aziende fino a 200 addetti Il datore di lavoro RSPP deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, e corsi di aggiornamento secondo i contenuti e le articolazioni definiti mediante Accordo Stato/Regioni, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo. Fino alla definizione dell’Accordo la formazione è effettuata ai sensi del DM 16/1/97 novità FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (articoli 31-32-33-34) TU È specificato che la formazione comprenda anche l’addestramento effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro 626/94 novità La durata, i contenuti minimi e le modalità La formazione ex art. 22 era della formazione saranno definiti in sede di lasciata a discrezione del Conferenza Stato/ Regioni entro dodici mesi DDL dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo Sono previsti una formazione specifica e un aggiornamento periodico per i preposti, in relazione ai propri compiti, a cura del datore di lavoro e in azienda I contenuti della formazione sono bene definiti (art. 37, comma 7) novità FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (articoli 31-32-33-34) TU I lavoratori autonomi e i componenti l’impresa familiare possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l’accordo Stato/regioni citato 626/94 novità La formazione degli incaricati alla prevenzione incendi sarà ridefinita con apposito decreto, nel frattempo si applica il DM 10/3/98 La formazione degli incaricati al primo soccorso resta quella del DM 388/2003, salvo successivi decreti ministeriali di adeguamento, previo parere Conferenza Stato /Regioni Sono previsti una formazione specifica e un aggiornamento periodico per i preposti, in relazione ai propri compiti, a cura del datore di lavoro e in azienda I contenuti della formazione sono bene definiti (art. 37, comma 7) novità FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (articoli 31-32-33-34) TU 626/94 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza AZIENDALE ha diritto ad una formazione particolare i cui contenuti saranno stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale. La durata minima dei corsi sarà di 32 ore iniziali. Seguirà un aggiornamento periodico, con durata non inferiore a: - 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori - 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. la formazione era di 32 ore per tutti gli RLS, salvo accordi diversi tra le parti Non era prescritto l’aggiornament o FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (articoli 31-32-33-34) TU 626/94 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza TERRITORIALE ha diritto ad una formazione particolare i cui contenuti saranno stabiliti in sede di contrattazione collettiva. Il percorso formativo prevedrà: - almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, - 8 ore di aggiornamento annuale la formazione era di 32 ore per tutti gli RLS, salvo accordi diversi tra le parti Non era prescritto l’aggiornamento FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (articoli 31-32-33-34) TU 626/94 Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze (utile). novità Per i lavoratori immigrati, deve avvenire previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. novità Libretto Formativo del Lavoratore Le competenze acquisite a seguito della formazione saranno registrate nel libretto formativo del cittadino (d.lgs. 276/2003) Il datore di lavoro tiene conto dei suoi contenuti ai fini della programmazione della formazione gli organi di vigilanza tengono ne tengono conto ai fini della verifica degli obblighi del decreto novità SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (articoli 31-32-33-34) Libretto Formativo del Lavoratore 626 TU Le competenze acquisite a seguito della formazione nei confronti dei componenti il servizio interno, saranno registrate nel libretto formativo del cittadino (d.lgs. 276/2003) novità CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RLS (articoli 47/52) novità TU 626/94 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo La soglia era calcolata sui dipendenti e non sui lavoratori Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. La soglia era calcolata sui dipendenti e non sui lavoratori CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RLS (articoli 47/52) novità TU 626/94 Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avverrà di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con DM sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il DM definirà anche le modalità di attuazione delle elezioni. // Vigilanza (articolo 13) TU 626 La vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla ASL territorialmente competente e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Invariato Ferme restando le sue competenze in materia lavoro, il personale ispettivo del Ministero del lavoro può esercitare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza in specifiche attività, informandone preventivamente l’ASL competente: edilizia, lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi; lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; ecc. Invariato Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza. Nuova disposizio ne L’importo delle somme che l’ASL ammette a pagare in sede amministrativa (D.lgs. 758/1994, articolo 21, comma 2, primo periodo) integra l’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare (articolo ( 14) TU NOTE È prevista la sospensione dell’attività da parte dell’Organo di vigilanza in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Le violazioni sono individuate con D.M. In attesa le violazioni che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione sono quelle individuate all’allegato I al decreto Previsto dalla L. 123/2007 I poteri di sospensione spettano, nell’ambito delle rispettive competenze a DPL ASL VF novità riferimento ai Vigili del Fuoco Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell’organo di vigilanza che lo ha adottato. novità Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare ….. articolo 14) TU L. 123/07 È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2: a) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a La sanzione aggiuntiva non è più pari ad 1/5 delle sanzioni complessive ma € 2.500 rispetto a quelle penali, civili e amministrative una quota fissa vigenti di 2.500 € Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi. non previsto Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare (articolo 14) Elenco violazioni che determinano il provvedimento di sospensione • Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; • Mancata formazione ed addestramento; • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; • Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC); • Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS); • Mancata nomina del coordinatore per la progettazione; • Mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione. • Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto • Mancato utilizzo della cintura di sicurezza; • Mancanza di protezioni verso il vuoto. • Violazioni che espongono al rischio di seppellimento • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno. • Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione • Lavori in prossimità di linee elettriche; • Presenza di conduttori nudi in tensione; • Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magneto-termico, interruttore differenziale). • Violazioni che espongono al rischio d’incendio • Mancanza Certificato Prevenzione Incendi per le attività soggette; • Mancanza mezzi estinzione incendi; • Violazioni che espongono al rischio d’amianto • Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto. Tenuta della documentazione (articolo 53) Novità TU Tutta la documentazione rilevante in materia sicurezza può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ad eccezioni della valutazione dei rischi, le modalità per l’eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione sono previste in un DM da emanarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del TU. Il registro infortuni e i registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici rimangono invariati fino a 6 mesi dall’emanazione del DM che attuerà il Sistema Informativo nazionale per la prevenzione (SINP), definito all’articolo 8 Il SINP, costituito dai Ministeri Salute e Lavoro, Regioni ed Enti Istituzionali, aggrega tutti i dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate Comunicazioni e trasmissione della documentazione (art. 54) novità TU Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (REGISTRO INFORTUNI e DEGLI ESPOSTI) può essere tenuta su supporto cartaceo o informatico (tranne il documento di valutazione di rischi) La trasmissione di documentazione e comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi. IL TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Le novità… DEFINIZIONI Art. 89 Le novità… Responsabile dei lavori: viene stabilito che il responsabile dei lavori coincide con il progettista, in fase di progettazione dell’opera, e con il direttore dei lavori nella fase di esecuzione. Coordinatore per l’esecuzione dei lavori: viene ribadito che il coordinatore per l’esecuzione non può essere né il datore di lavoro delle imprese esecutrici, né un suo dipendente o l’RSPP da lui designato. Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Figura non prevista dal d.lgs. 494/96 e sulla quale gravano diversi obblighi. IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA, DELLE IMPRESE APPALTATRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI Il committente è tenuto a verificare, in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, il possesso di capacità organizzative, nonché di disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera. Le imprese, inoltre , devono esibire al committente o al responsabile dei lavori, per attestare la loro idoneità tecnico professionale tutta una serie di documentazione, riportata nell’allegato XVII. Nel caso di lavor privati non soggetti a permesso di costruire l’doneità tecnico professionale può essere dimostrata mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla C.C..I.A.A., del D.U.R.C. e di una autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII. 30-4-2008_____________Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE_______Serie generale - n. 101 Allegato XVII Idoneità tecnico professionale 1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto b) documento di vantazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo e) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario f) nominativo (i) del rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dai presente decreto legislativo i) documento unico di regolarità contributiva di cui ai Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo 2.1 lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali e) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1. NOMINA DEI COORDINATORI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE Nel caso di committenti pubblici: Devono essere nominati in caso di presenza di più di una impresa, anche non contemporaneamente. Nel caso di lavori privati: Il coordinatore in fase di progettazione deve essere designato solo per lavori soggetti a permesso a costruire. Il coordinatore in fase di esecuzione deve essere nominato in caso di presenza di più di una impresa, anche non contemporaneamente. SOSPENSIONE DEI TITOLI ABILITATIVI L’efficacia del titolo abilitativo viene sospesa in caso di: • Assenza di D.U.R.C. • Assenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento • Assenza del fascicolo dell’opera • Assenza della notifica preliminare (quando previsti) RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi, limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso, il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori NON ESONERA il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli obblighi generali di sicurezza, dell’obbligo di adottare dei provvedimenti nel caso che il coordinatore in fase di esecuzione gli segnali delle inadempienze da parte delle imprese esecutrici e dell’obbligo della trasmissione della notifica preliminare. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELL’IMPRESA AFFIDATARIA • Vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’ applicazione delle disposizioni del PSC. • Coordinare gli interventi finalizzati all’attuazione delle misure generali di sicurezza • Verificare la congruenza dei POS delle imprese e secutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l’esecuzione. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) D.Lgs. 81/2008 D.Lgs. 494/96 Tutte la imprese esecutrici prima dell’inizio dei lavori devono trasmettere il proprio POS all’impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza al proprio POS, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni d’allavvenuta ricezione. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS al coordinatore per l’esecuzione. Raffronto delle sanzioni a carico del Datore di lavoro Violazione TESTO UNICO Mancato Ammenda da 5.000 a documento 15.000 di valutazione Mancata nomina RSPP Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 4.000 a 12.000 Mancata Arresto da 4 a 8 mesi autonomina o ammenda da 1.500 a RSPP e 6.000 formazione 626 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1.549 a 4.132 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1.549 a 4.132 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 516 a 2.582 Violazione TESTO UNICO 626 Fornitura DPI Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2000 a 5000 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1.549 a 4.132 Designazione addetti antincendio evacuazione Primo soccorso Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 516 a 2.582 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 Violazione TESTO UNICO 626 formazione lavoratori Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 (per ogni comma) Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 516 a 2.582 (unica sanzione per tutto l’articolo) Informazione lavoratori Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1500 a 6000 (per ogni comma) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1.549 a 4.132 (unica sanzione per tutto l’articolo)