D.Lgs. 81/2008
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Testo Unico D.Lgs. 81/2008
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306 articoli e XIII Titoli. 51 Allegati:
 Titolo I: 1-61, Principi Comuni
 Titolo II: 62-68, Luoghi Lavoro
 Titolo III: 69-87, Attrezzature/DPI
 Titolo IV: 88-160, Cantieri temporanei o mobili
 Titolo V: 161-166, Segnaletica
 Titolo VI: 167-171, Movimentazione manuale dei carichi
 Titolo VII: 172-179,Attrezzature munite di videoterminali
 Titolo VIII: 180-220, Agenti FISICI
 Titolo IX: 221-265, Sostanze PERICOLOSE
 Titolo X: 266-286, Esposizione ad agenti BIOLOGICI
 Titolo XI: 287-297, Protezione da Atmosfere Esplosive
 Titolo XII-XIII: 298-306, Disposizioni Finali
Testo Unico D.Lgs. 81/2008
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LEGGI ABROGATE
 DPR 547/55
 DPR 164/56
 DPR 303/56 (tranne art. 64)
 D.Lgs. 277/91
 D.Lgs. 626/94
 D.Lgs. 493/96 e D.Lgs. 494/96
 D.Lgs. 187/2005
 Art. 36 –bis L.248/06 e Artt. 2,3,5,6 e 7 Legge 123/07
 Ogni altra disposizione incompatibile
Testo Unico D.Lgs. 81/2008
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Entrata in vigore:
 15 maggio 2008: la parte generale.
 29 luglio 2008 (1 gennaio 2009):
a) nuovi obblighi di valutazione dei rischi ex artt. 17,
c.1°, lett a) e 28.
b) le altre disposizioni in tema di valutazione dei
rischi (art 29) e le relative disposizioni sanzionatorie.
Testo Unico D.Lgs. 81/2008
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 Entro 26 aprile 2010 le disposizioni relative alle
radiazioni ottiche artificiali.
 Entro 30 aprile 2012 le disposizioni relative ai
rischi di esposizione ai campi elettromagnetici
(direttiva 2004/40 Ue).
 Entro 1 anno o altri tempi previsti tutta una
serie di decreti attuativi(es. fondo per Rls).
 Il Governo può apportare modifiche.
Principali novità
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 Amplia gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti,
dei preposti e delle altre figure esterne in ordine alla
Formazione (ora obbligatoria per dirigenti e
preposti) ed Addestramento.
 Sorveglianza sanitaria e medico competente
(visita i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno e lo
comunica al datore di lavoro ex art. 38).
Principali novità
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 Definizioni(art.2): in particolare quella di
PREVENZIONE mutuata dall’Art 2087 c.c.
 Introdotte nuove definizioni:
a) norma tecnica, buone prassi e linee guida
b) Formazione, informazione ed
addestramento.
 Ampliato campo di applicazione anche ai
lavoratori in distacco ed a distanza.
Principali novità
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 Definizione del concetto di Salute:
stato di completo benessere fisico, mentale e
sociale, non consistente solo in una assenza
di malattia o d’infermità (Art.2, c.1 lett.o)
Principali novità
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 Possibilità di interpello da parte degli organismi
associativi di rilevanza nazionale (art 12).
 Sistema degli appalti (art.26).
 Vigilanza: il personale della P.A. assegnato agli
uffici che svolgono attività di vigilanza, non può
svolgere, ad alcun titolo ed in nessuna parte del
territorio nazionale, attività di consulenza (art 13).
 Somme pagate per oblazione ex D.Lgs 758/94 vanno
ad integrare fondo per attività di prevenzione.
I Soggetti obbligati
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 Il Datore di lavoro.
 Il Dirigente.
 Il Preposto.
 I Lavoratori.
 Il responsabile e gli addetti al Servizio Prevenzione e
protezione (RSPP e ASPP).
 I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(RLS).
 Il medico competente (MC).
Il Datore di lavoro
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 E’ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con
il lavoratore o, comunque il soggetto che, secondo il
tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attività, ha la
responsabilità dell’organizzazione stessa o
dell’unità produttiva in quanto esercita i
poteri decisionali e di spesa (Art. 2,c.1 lett.b).
Il Datore di lavoro
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 Obblighi non delegabili:
a) Designare il Rappresentante del Servizio
Prevenzione e sicurezza;
b) Valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza ed
elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi.
 Obblighi delegabili:
Tutti gli altri previsti dalla normativa vigente.
Il Dirigente
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 E’ la persona che, in ragione delle competenze
professionali e dei poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua
le direttive del datore di lavoro organizzando
l’attività lavorativa e vigilando su di essa
(Art.2,c.1 lett.d).
Il Dirigente
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 Obblighi iure proprio:
a) Tutti quelli previsti dall’art. 18 del T.U. e dalle
altre norme vigenti.
 Altri obblighi:
a) Quelli trasmessi con la delega di funzioni.
 Delega di funzioni di tipo “organizzativo-gestionale”
Il Preposto
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 Persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e
garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa
(art.2, c.1 lett.e).
Preposti
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Obblighi:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli
lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi
di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi
a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza,
informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché
i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
Preposti
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d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni
prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le
deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di
pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a
conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto
dall'articolo 37.
 Delega di funzioni di tipo esecutivo.
Il Lavoratore
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 Persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione,
anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte
o una professione, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari.
Applicabilità della norma a tutte le tipologie di
lavoratori.
Gli altri soggetti
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 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è
la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali
di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per
coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la
persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per
quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante
il lavoro;
 Medico competente : medico in possesso di uno dei titoli e dei
requisiti formativi di cui all’art. 38, che collabora con il datore di
lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo
stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri
compiti di cui al presente decreto.
Informazione, Formazione e Addestramento
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 Informazione: complesso delle attività dirette a fornire
conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla
gestione dei rischi in ambiente di lavoro .
 Formazione: processo educativo attraverso il quale
trasferire ai lavoratori ed ad altri soggetti del sistema di
prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure
utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in
sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.
 Addestramento:complesso delle attività dirette a fare
apprendere ai lavoratori l’uso corretto delle attrezzature,
macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche DPI, e le
procedure di lavoro.
Informazione, Formazione e Addestramento
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Si può dire, riassumendo in modo sintetico, che gli obiettivi
sono che il soggetto destinatario debba acquisire:
• con l’informazione il “sapere”;
• con la formazione il “saper essere”;
• con l’addestramento il “saper fare”.
Informazione ai lavoratori
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 Il contenuto della informazione deve essere
facilmente comprensibile per i lavoratori.
 Ove l’informazione riguardi lavoratori immigrati,
essa avviene previa verifica della comprensione della
lingua utilizzata nel percorso informativo.
Formazione dei lavoratori
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Oggetto:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri
dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo,
assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell'azienda.
La durata, i contenuti minimi e le modalita’
Formazione dei lavoratori
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Deve avvenire:
a) al momento di costituzione del rapporto di lavoro o all'inizio
dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) nel caso di trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) nell’ipotesi di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o
di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di
lavoro.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza….
Libretto formativo del cittadino.
Documento di valutazione dei rischi
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 Deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza
e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano
specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione
attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati.
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
Documento di valutazione dei rischi
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d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure
da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che
vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati
unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e
poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha
partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono
i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta
capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione
e addestramento.
Documento di valutazione dei rischi
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 Va rielaborato quando:
a) modifiche significative del processo produttivo
e/o organizzazione del lavoro;
b) evoluzione della tecnica;
c) a seguito di infortuni significativi;
d) su segnalazione della sorveglianza sanitaria.
Modello di organizzazione e gestione
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Deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un
sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici
relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a
attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e
biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione
delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo
soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza,
consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
Modello di organizzazione e gestione
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f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle
procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei
lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni
obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle
procedure adottate.
In sede di prima applicazione, si presumono conformi ai requisiti
previsti dal T.U., i modelli di organizzazione aziendale di cui alle
Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard
OHSAS 18001:2007, ovvero dei modelli indicati dalla Commissione
consultiva permanente in tema di sicurezza e di igiene.
Il sistema sanzionatorio
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Il procedimento sanzionatorio ricomprende:
 l’organizzazione dell’attività di vigilanza e di quella più
propriamente ispettiva;
 lo svolgimento dell’attività investigativa e di accertamento di
illeciti (penali ed amministrativi);
 le procedure di applicazione delle pene e sanzioni stabilite dalla
legge;
 le procedure di estinzione agevolata delle misure sanzionatorie e
degli illeciti.
Il sistema sanzionatorio
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 Contravvenzioni punite con pena alternativa dell’arresto o
ammenda:
E’ applicabile il Dlgs 758/94:
1) prescrizione dell’organo di vigilanza
2) azione penale sospesa in attesa ottemperanza
3) pagamento sanzione pecuniaria e regolarizzazione (¼ ammenda)
4) estinzione della contravvenzione
 Contravvenzioni punite con pena dell’ammenda:
Si applica sempre e soltanto l’art. 162 – bis codice Penale – c.d.
Oblazione condizionata o contrattata. (1/2 ammenda)
 Illeciti amministrativi : cd. conciliazione amministrativa.
 Principio di specialità.
Il sistema sanzionatorio
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 Reati puniti con pena esclusiva dell’arresto
Non si applica il D.lgs 758/94
Trattasi solo di tre contravvenzioni:
a) omessa o incompleta valutazione dei rischi in particolari
aziende – art. 55 co. 2;
b) affidamento incauto delle mansioni in determinate aziende –
art. 55 co. 4 lett. c;
c) inosservanza dell’ordine di sospensione dell’attività di impresa
– art.14 co. 10.
 Sostituzione della pena.
La delega di funzioni
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 Requisiti:
a) deve risultare da atto scritto recante data certa;
b) il delegato deve possedere tutti i requisiti di
professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate;
c) deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione,
gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle
funzioni delegate;
d) deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria
allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) deve essere accettata dal delegato per iscritto.
La delega di funzioni
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Pubblicità
 Obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al
corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni
trasferite.
Le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro,
dirigenti e preposti gravano altresì su colui il quale, pur
sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i
poteri giuridici dei predetti soggetti (Art. 299 –Principio
di effettività).
Conclusioni
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
Occorre
a) impegnarsi per affermare una CULTURA SPECIFICA,
affinché cioè la sicurezza divenga “VALORE SOCIALE”;
b) utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla norma
(finanziamento di progetti di investimento in materia), affinché la
SICUREZZA non sia per l’impresa un costo sic stantibus, bensì
un investimento necessario e finanche produttivo;
c) alla luce del nuovo concetto di SALUTE, promuovere la cura
del lavoratore nei profili di BENESSERE e l’applicazione
scrupolosa dell’istituto della SORVEGLIANZA SANITARIA;
d) attivarsi, nelle more della scadenza dei termini fissati dal
dettato normativo, al fine di giungere preparati e consapevoli allo
START.
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