TESTO UNICO sulla SICUREZZA (D.Lgs. 81/08)
Le novità, gli adempimenti e gli strumenti
IL NUOVO “TESTO UNICO” SULLA SICUREZZA E
SALUTE SUL LAVORO (TITOLO I)
Giuseppe Cavallone
NIER Ingegneria Spa
D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
Aspetti principali del D.Lgs. 81/08
Struttura del D.Lgs. 81/08
Cosa e come cambia (definizioni; violazioni gravi;
obblighi DL, dirigenti e preposti; gestione appalti;
documento di valutazione dei rischi, formazione)
2
D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
I principali aspetti che emergono da un analisi del testo normativo sono:
Conferma della necessità di definire un modello organizzativo che
garantisca, a partire dal prerequisito del rispetto degli
adempimenti normativi di natura tecnica, la gestione della
sicurezza (adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul
Lavoro)
Accorpamento in unico testo delle principali normative sulla sicurezza sul
lavoro (anche se con un rimando a numerosi decreti attuativi)
Aumento di adempimenti sia sostanziali che formali e introduzione di
specifiche tecniche sugli aspetti documentali e organizzativi (ad esempio
l’analisi di mansione)
Inasprimento generalizzato degli aspetti sanzionatori
Trasformazione in articoli di legge di alcune delle interpretazioni
giurisprudenziali consolidate
Definizione e valorizzazione della figura del “preposto”, prevedendone
specifica formazione
3
D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
(segue)
Precisazione di possibilità, modalità e limiti della delega di
funzioni del datore di lavoro ai dirigenti
Conferma ed esplicitazione del ruolo del MC nel processi di
valutazione dei rischi
Inserimento nella valutazione dei rischi delle situazioni stresscorrelate
Conferma della disciplina (ex Legge 123/07 - DUVRI) sulla gestione
dei contratti di appalto
Conferma (art. 25-septies del D.Lgs. 231/01) della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni a seguito di omicidio colposo,
lesioni gravi e gravissime
4
Quando entra in vigore il D.Lgs. 81/08 ?
15/05/2008
Ad eccezione di:
• Valutazione dei Rischi e azioni conseguenti: 29/07/2008
• Radiazioni Ottiche: 26/04/2010
• Radiazioni e.m.: 30/04/2012
dalla data di entrata in vigore del nuovo D.Lgs. vengono abrogati:
DPR 547/1955; DPR 164/1956; DPR 303/1955, fatta eccezione per
l’articolo 64; D.Lgs. 277/1991; D.Lgs. 626/1994 e s.m.i.; D.Lgs. 493/1996;
D.Lgs. 494/196; D.Lgs. n. 187/05
Art. 36 bis, commi 1 e 2 del D.Legge 4 luglio 2006 n. 223;
Artt. 2, 3, 5, 6 e 7 della Legge 3 agosto 2007, n. 123
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306 Articoli
13 Titoli
51 Allegati
TES
T
D.L O UNI
gs.
C
81/0 O
8
6
D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
I 13 Titoli e 51 Allegati
Titolo Articoli
Argomento
Allegati
I
da 1 a 61
Principi comuni
da I a III
II
da 62 a 68
Luoghi di lavoro
IV
III
da 69 a 87
Attrezzature di lavoro e DPI
da V a IX
IV
da 88 a 160
Cantieri temporanei o mobili
da X a XXIII
V
da 161 a 166
Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
da XXIV a XXXII
VI
da 167 a 171
Movimentazione Manuale dei Carichi
XXXIII
VII
da 172 a 179
Attrezzature munite di videoterminali
XXXIV
VIII
da 180 a 220
Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi e.m., da XXXV a
XXXVII
radiazioni ottiche artificiali
IX
da 221 a 265
Sostanze
pericolose
(agenti
chimici, da XXXVIII a
XLIII
cancerogeni, mutageni, amianto
X
da 266 a 286
Agenti biologici
da XLIV a XLVIII
XI
da 287 a 297
Atmosfere esplosive
da XLIX a LI
XII
da 298 a 303 Capi finali e disposizioni sanzionatorie
XIII
da 304 a 306 Norme transitorie e finali
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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
Struttura del TITOLO I (Principi Comuni)
Capo
Articoli
Argomento
I
da 1 a 4
Disposizioni generali (art. 2 – definizioni)
II
da 5 a 14
Sistema Istituzionale (art. 14 – lavoro irregolare)
III
da 15 a 54
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
IV
da 54 a 61
Sanzioni penali
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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
Struttura del Capo III (Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro)
Sezione Articoli
Argomento
I
da 15 a 27
Misure di Tutela e Obblighi (artt. 15, 18, 19, 26)
II
da 28 a 30
Valutazione dei rischi
III
da 31 a 35
Servizio di Prevenzione e Protezione
IV
da 36 a 37
Formazione, Informazione, Addestramento
V
da 38 a 42
Sorveglianza Sanitaria
VI
da 43 a 46
Gestione dell’emergenze
VII
da 47 a 52
Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei
lavoratori
VIII
da 53 a 54
Documentazione tecnico amministrativa e statistiche
degli infortuni e delle malattie professionali
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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
Art. 2 - Definizioni
Nuove risultano le definizioni di
azienda, dirigente, preposto, addetto al Servizio di Prevenzione e
Protezione, modello di organizzazione e di gestione, responsabilità
sociale delle imprese
sorveglianza sanitaria, salute, sistema di promozione della salute e
sicurezza
valutazione dei rischi, pericolo, rischio (?)
norma tecnica, buone prassi, linee guida
formazione, informazione, addestramento
organismi paritetici
Modificate risultano le definizioni di
Lavoratore, Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, Medico Competente, prevenzione, unità produttiva
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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
dirigente = persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli attua le
direttive del DL organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa
preposto = persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti
di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione
delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
salute = stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non
consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità
rischio = probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle
condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente
oppure alla loro combinazione
N.B.: Art. 299. - Esercizio di fatto di poteri direttivi
Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur
sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri
giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
formazione = processo educativo attraverso il quale trasferire ai
lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione
aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per
lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
informazione = complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili
alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di
lavoro
addestramento = complesso delle attività dirette a fare apprendere ai
lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze,
dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro
modello di organizzazione e di gestione = modello organizzativo e
gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la
salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli
articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro
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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
lavoratore: la nozione prescinde dalle tipologie contrattuali di lavoro e vengono
aggiunte precisazioni sui soggetti equiparati (es. tirocinanti, associati in
partecipazione, volontari)
datore di lavoro: il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, il soggetto che,
secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell'unità produttiva
in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle PA per datore di lavoro si
intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, […..], individuato dall'organo
di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri
decisionali e di spesa. In caso di omessa o non conforme individuazione, il DL coincide
con l'organo di vertice medesimo
RSPP: viene rimarcata la dipendenza funzionale del soggetto designato dal datore di
lavoro (“a cui risponde”)
medico competente : viene espressamente indicato il compito di collaborazione “con il
datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi”
prevenzione: la relativa nozione viene espressamente ancorata ai parametri della
particolarità del lavoro, dell’esperienza e della tecnica, previsti dall’art. 2087 del codice
civile
unità produttiva: la relativa nozione viene riferita non più solo alla produzione di
servizi ma anche alla “erogazione” degli stessi.
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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
Art. 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori
Trova sostanziale conferma, con poche modifiche, la disciplina relativa alla
sospensione dell’attività d’impresa (cfr. art. 5 del legge 123/07)
Viene confermato sul piano normativo il criterio, precedentemente affermato in via
amministrativa, che determina la “gravità” degli illeciti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, agli effetti della sospensione, non più in via astratta ma
attraverso il riferimento ad un elenco tassativo di violazioni da individuare con DM
Peraltro, in attesa della emanazione del decreto, la disposizione fa rinvio all’elenco di
violazioni inserite nell’Allegato I al TU.
Riguardo alla sanzione accessoria, il cui pagamento è condizione per la revoca
della sospensione, viene abbandonato l’incerto criterio di determinazione
percentuale del relativo importoin favore del riferimento ad un importo fisso di
2.500,00 euro determinato per legge.
Si introduce la possibilità, in precedenza non prevista, di ricorrere in unico
grado, entro 30 giorni, avverso il provvedimento di sospensione ed è previsto il
meccanismo del silenzio-accoglimento qualora gli organi dirimenti non si
pronuncino nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso.
Viene infine introdotta una sanzione detentiva, che si aggiunge alla sanzione
della sospensione, nel caso di non ottemperanza al relativo provvedimento.
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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
Allegato I – Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di
sospensione dell’attività imprenditoriale
Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del SPP e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
- Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;
- Mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione
Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto
- Mancato utilizzo della cintura di sicurezza;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.
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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
Violazioni che espongono al rischio di seppellimento
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le
prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
- Lavori in prossimità di linee elettriche;
- Presenza di conduttori nudi in tensione;
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di
terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
Violazioni che espongono ai rischio d'amianto
- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che
possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.
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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
Art. 15 - Misure generali di tutela
Viene confermata la distinzione tra misure generali di tutela (elencate
in questo articolo) e obblighi inerenti comportamenti materiali che
sono diretta applicazione di queste misure (elencati, relativamente al
datore di lavoro, nei successivi artt. 17, 18, 19, 28 e 29).
Trova conferma l’assenza di norme sanzionatorie riferite a queste
misure
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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
Art. 16 - Delega di funzioni [cfr. art. 299]
L’art.16 costituisce una novità rispetto al 626 e dà visibilità ed evidenza al
sistema di attribuzione dei poteri gerarchico-funzionali e delle connesse
responsabilità.
E’ opportuno richiamare l’art. 299 (esercizio di fatto di poteri direttivi), che
sancisce che le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, ai dirigenti
e ai preposti gravano altresì su colui il quale, sprovvisto di regolare
investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei
soggetti ivi definiti.
La disposizione formalizza, in sostanza, il principio di effettività
(giurisprudenzale), secondo cui l'individuazione dei soggetti destinatari
della normativa in tema di infortuni sul lavoro deve essere operata sulla
base dell'effettività e concretezza delle mansioni e dei ruoli svolti. Quindi
chiunque esercita, anche di fatto, i poteri giuridici propri del DL, del
dirigente o del preposto, è destinatario della relativa posizione di garanzia
e, quindi, dei connessi obblighi e sanzioni.
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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
(continua)
Art. 16 - Delega di funzioni [cfr. art. 299]
L’articolo 16 disciplina per la prima volta normativamente lo strumento
della delega di funzioni, che si basa su un atto espresso, inequivoco e certo,
che investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni
tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, e che abbia
accettato lo specifico incarico.
Infine resta in capo al datore di lavoro delegante un dovere di vigilanza in
ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite (comma 3).
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Vengono confermati gli obblighi non delegabili dal datore di lavoro
(valutazione dei rischi, unitamente alla elaborazione del relativo
documento, e nomina del RSPP).
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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Il comma 1 dell’art. 18 riproduce di massima i contenuti della normativa
previgente; in questo articolo (e nell’intero TU) manca l‘espressa previsione
dell’obbligo a carico del datore di lavoro di nomina degli addetti al SPP.
Gli obblighi che presentano differenze sono:
Obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36
e 37 (lett. l) in accordo con quanto previsto nei successivi artt. 36 e 37 del
TU.
Obbligo di elaborazione e consegna del DVR e del DUVRI al
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (lett. o e p). Viene
inoltre previsto l’ulteriore obbligo di consentire allo stesso RLS l’accesso ai
dati oggetto di denuncia all’Inail, ai sensi della successiva lettera r)
(infortuni che comportino assenza di almeno un giorno)
Obbligo di comunicazione – a fini statistici e informativi – ad INAIL o
IPSEMA dei dati sugli infortuni con prognosi di almeno un giorno escluso
quello dell’evento (lett. r) in aggiunta al preesistente obbligo di denuncia, ai
fini assicurativi, degli infortuni sul lavoro con prognosi superiore a tre
giorni.
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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
A decorrere dal settimo mese successivo all’adozione del decreto
interministeriale previsto dall’art. 8, comma 4 (v. successivo art. 53, comma
6), viene meno il previgente obbligo di tenuta del registro infortuni (art. 4,
comma 4, lett. o), del 626).
Obbligo della tessera di riconoscimento negli appalti e subappalti (lett. u):
viene confermato l’obbligo di munire i lavoratori, occupati nello svolgimento
di attività in regime di appalto/subappalto, di apposita tessera di
riconoscimento corredata di foto e contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro.
Obbligo di comunicazione annuale all’INAIL dei nominativi degli RLS (lett.
aa): si tratta di un ulteriore adempimento formale posto a carico del datore di
lavoro, in precedenza non previsto e del quale non risultano chiare le finalità.
Obbligo di vigilanza sull’indebito impiego di lavoratori non idonei (let. bb):
viene posto a carico del datore di lavoro e del dirigente l’obbligo di vigilare
sulla correttezza di propri comportamenti (adibizione alla mansione
lavorativa specifica di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria solo se
muniti del prescritto giudizio di idoneità).
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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
Art. 19 - Obblighi del preposto
La disposizione individua gli obblighi del preposto distintamente
da quelli del datore di lavoro e del dirigente, mutuandoli dagli
indirizzi giurisprudenziali.
Si tratta di obblighi connessi all’incarico operativo e che consistono
esclusivamente nell’attività di sovrintendenza e controllo e non
anche nell’autonomo esercizio di poteri discrezionali.
Di particolare rilievo è la lettera g) che prevede per il preposto una
formazione specifica (v. successivo art. 37).
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
Viene opportunamente posto a carico dei lavoratori l’obbligo,
corredato di sanzione penale, di partecipare ai programmi di
formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro.
20
D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice
o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola
unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo
dell’azienda medesima:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8,
lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante
contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla emanazione del decreto
di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti
modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell’autocertificazione
dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei
requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del DPR del
28/12/2000, n. 445;
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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i
subappaltatori: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto
dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al
fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove
ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale
documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti
stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del
31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere
allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o
dei singoli lavoratori autonomi
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità
solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi
previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido
con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per
tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di
Previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente
comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri
dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici
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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche
qualora in essere al momento della entrata in vigore del presente decreto,
di cui agli articoli 1559, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere
specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418
del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare
riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento
ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007
i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre
2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali
dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative a livello nazionale
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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
6. Nella predisposizione delle
gare di appalto e nella valutazione
dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di
lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a
valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo
del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere
specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente
comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite
tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei
valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai
sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle
differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile,
il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del
settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163, come da ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge
3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le
disposizione del presente decreto.
8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto,
il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve
essere munito di
apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore
di lavoro
N.B.: Il DUVRI deve essere custodito presso l’unità produttiva a cui si
riferisce (art. 29 comma 4 del D.Lgs. 81/08)
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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta
delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare
tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche
quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti
dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici
in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere,
all'età, alla provenienza da altri Paesi.
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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
2. Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e
contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute
durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati
per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei
dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da
realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono
provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di
adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS (o RLST) e del MC che ha
partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori
a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le
indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi
contenute nei successivi titoli del presente decreto.
Art. 29. - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di
valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e il medico competente
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati,
nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del
processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della
salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione
della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni
significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la
necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono
essere aggiornate.
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui
all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva
alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
Art. 36 - Informazione ai lavoratori
Il comma 4, introduce l’innovativo requisito della “comprensibilità” delle
informazioni fornite ai lavoratori, con la finalità di assicurare l’effettiva
comprensione delle stesse informazioni, in particolare, da parte dei
lavoratori stranieri immigrati.
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Il comma 1 menziona espressamente la necessità di tenere conto delle
conoscenze linguistiche dei lavoratori e di assicurare la sufficienza e
adeguatezza della formazione con riguardo ad alcuni contenuti minimi della
stessa espressamente indicati [a) concetti di rischio, danno, prevenzione,
protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei
vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell'azienda]. Il comma 2 rinvia la definizione della durata, dei
contenuti e delle modalità per l’effettuazione della formazione per tutti i
soggetti coinvolti ad un accordo da adottare in sede di Conferenza Stato
regioni entro un anno dalla entrata in vigore del TU, previa consultazione
delle parti sociali.
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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
Anche riguardo ai rischi specifici previsti dai Titoli successivi, si prevede
(comma 3) l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare ai lavoratori una
formazione sufficiente ed adeguata, secondo i contenuti dell’accordo Statoregioni. Il riferimento dello stesso comma 3 alla salvezza delle disposizioni in
vigore in materia, appare impropria e può intendersi nel senso della
permanenza in vigore delle norme previgenti fino alla definizione di una
nuova disciplina della materia.
I commi 4 e 5 introducono uno specifico obbligo di addestramento da affidare
a persona esperta e da svolgere nel luogo di lavoro. E’ da precisare che
l’addestramento specifico deve essere effettuato nei casi espressamente
previsti (ad es. v., nel TU, l’art. 77, commi 4, lett. h, e 5, e l’art. 169, comma
2).
Inoltre il comma 4, precisa in che, nel caso di somministrazione, il
somministratore deve procedere alla formazione e all’addestramento del
lavoratore somministrato in vista dell’inizio dell’utilizzazione, ai sensi
dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs n. 276/2003 (v. anche sopra, art. 3, comma
5).
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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
Il comma 7 introduce uno specifico obbligo di formazione adeguata e
specifica e di aggiornamento nei confronti del preposto in relazione ai
compiti dello stesso in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Lo stesso
comma 7 dispone che l’intervento formativo avvenga in azienda e ne
individua puntualmente gli specifici contenuti (soggetti coinvolti e relativi
obblighi, fattori di rischio e relativa valutazione, misure di prevenzione e
protezione).
Il comma 9 rinvia ad un apposito decreto dei Ministri dell’Interno e del
Lavoro, per i contenuti della specifica formazione da effettuare nei confronti
dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell’emergenza. In attesa della emanazione del decreto interministeriale,
continuerà a trovare applicazione il DM 10 marzo 1998.
Il comma 11 rinvia alla contrattazione collettiva nazionale la determinazione
delle modalità, della durata e dei contenuti dell’obbligo formativo e del
relativo aggiornamento periodico nei confronti del RLS, vincolando peraltro
l’autonomia collettiva al rispetto di alcune durate e contenuti minimi,
puntualmente indicati nello stesso comma 11.
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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
Così, tra l’altro, oltre al corso base di durata non inferiore a 32 ore, si
prevede un obbligo di aggiornamento di durata pari almeno a 4 ore annue,
per le aziende da 15 a 50 lavoratori, ed almeno pari a 8 ore annue, per le
altre.
Il comma 13, analogamente a quanto previsto in tema di informazione (v.
sopra, art. 36), pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di assicurare la
“comprensibilità” della formazione.
Ancora in analogia a quanto previsto in tema di formazione degli addetti e
del RSPP (v. sopra, art. 32, comma 7), il comma 14 dispone che le
competenze acquisite per effetto della formazione siano registrate nel
libretto formativo di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003. Lo stesso
comma 14 prevede che il contenuto del libretto sia considerato dal datore di
lavoro ai fini della programmazione della formazione e che dello stesso
contenuto tengano conto gli organi di vigilanza ai fini della verifica degli
obblighi di formazione.
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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
QUALE RISPOSTA AZIENDALE ?
E
L
E
M
E
N
T
I
Importanza e concretezza degli obiettivi
Pieno coinvolgimento della “line” aziendale
Attività di natura organizzativa
Coinvolgimento di più funzioni aziendali
Complessità applicativa
Necessità di verifiche e controlli
Adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza
B
A
S
E
Scelta aziendale “strategica”
Completa integrazione
Formazione
Risorse (professionalità dello staff e sistema informativo)
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SGSL e Sistema Informativo
o Esigenze di SPP, MC, Formatori, line aziendale
(redazione DVR, analisi profili di mansione, individuazione/acquisto
DPI, programmi di info/formazione, gestione protocolli sanitari, analisi
biostatistiche, gestione del personale, etc.)
o Dati da gestire o “co-gestire” [anche presso le unità produttive]
(docval, PEI, planimetrie, DUVRI, formazione, sorveglianza sanitaria,
DPI, priorità e tempistica degli interventi, analisi infortunistica,etc.)
o Strumento di integrazione in quanto:
- confronta e riporta i differenti punti di vista e le modalità di
approccio operativo
- gestisce gli apporti dei vari soggetti e – nei limiti delle
codifiche che vengono stabilite – risolve i conflitti di
attribuzioni e competenze
- riduce i tempi di interazione e tempistica di intervento
- obbliga all’utilizzo di un linguaggio comune
- si basa e alimenta una “piattaforma dati” condivisa
D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
usare la testa, si deve
evitare la croce, si può
tratto da “Pubblicità Progresso” - IOLAVOROSICURO
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TESTO UNICO sulla SICUREZZA (D.Lgs. 81/08) Le novità, gli