Decreto Lavoro
(d.l. n°76/2013)
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Vari sono i campi che vengono riformati
dal legislatore .
Individuiamo queste 5 macro-aree:
 INCENTIVI
 CONTRATTI
 CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO
 POLITICHE ATTIVE
 RESPONSABILITA’
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1. INCENTIVI
Incentivo di 650 € max al mese concesso ai datori che
assumono giovani lavoratori subordinati a tempo
indeterminato (art. 1 d.l. 76/13)
- Per poter fruire dell’incentivo i lavoratori da assumere
devono avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni (condizione
base) ed avere una delle seguente condizioni:
1. privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
2. privi di un diploma di scuola media superiore o
professionale
3. vivano soli con una o più persone a carico ▼
* le condizioni possono essere alternative tra loro, purché esista la condizione base; il
decreto richiama i c.d. “lavoratori svantaggiati”, richiamando i principi e i requisiti
indicati dal R. Ce 800/2008 (art. 40)
di Salvo Misseri
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1. INCENTIVI
Chi ne può usufruire:
La norma individua come beneficiari i “datori di lavoro”, quindi
secondo
questa
espressione
usata
dal
legislatore
potenzialmente il beneficio dovrebbe spettare a tutti coloro
che coprono il ruolo di datori di lavoro: arti e professioni,
imprenditori agricoli, commerciali, società nelle varie forme,
enti pubblici, enti di ogni tipo.
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1. INCENTIVI
PER USUFRUIRE DEL BENEFICIO:
- Assunzioni con contratto a tempo indeterminato (art. 1 c.1);
- Trasformazioni con contratto a tempo indeterminato (art.1 c.5)
Queste devono essere effettuate dal 29/06/13 fino al 30/06/15
Dubbio interpretativo: sembra non essere facile identificare il giorno dal quale
potranno decorrere le assunzioni agevolate: il c. 5 sembra fissare il giorno
dopo, cioè il 29/06/13, ma poi rimanda anche ad una data prevista dal c. 10
il quale afferma: “l’incentivo si applica alle assunzioni intervenute a
decorrere dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione di cui al
co. 12 (il quale parla di risorse da destinare al finanziamento) ▼
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1. INCENTIVI
Le nuove assunzioni per poter usufruire del beneficio dovranno
costituire un incremento del numero di lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato rispetto alla media dei 12 mesi
precedenti alla data di assunzione.
-
Nel caso di trasformazione di un contratto a tempo
indeterminato , per avere l’incremento si dovrà effettuare
un’ulteriore assunzione per la quale non dovranno essere
rispettate le condizioni soggettive richieste per le assunzioni
oggetto dell’incentivo. ▼
* Nel calcolo della base occupazionale i part-time vanno riproporzionati in base alle
ore di lavoro prestate, rientrano nel calcolo anche gli apprendisti,no contratti a
termine, no contratti di inserimento
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1. INCENTIVI
IMPORTO DEL BENEFICIO:
Pari a 1/3 della retribuzione mensile lorda (imponibile
previdenziale) fino ad un massimo di 650 €
DURATA:
periodo di 18 mesi (12 nel caso di trasformazione con
contratto a tempo indeterminato)
Questo sarà corrisposto tramite conguaglio nelle denuncie
contributive mensili del periodo di riferimento
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1. INCENTIVI
PROCEDURA TELEMATICA INPS
♦ Entro 60 gg dall’entrata in vigore (28/06/13) l’Inps dovrà
predisporre la procedura telematica per ricevere le domande
del contributo.
♦ L’incentivo verrà riconosciuto in base all’ordine cronologico
(riferito alla data di assunzione) e sino a capienza delle risorse
stanziate.
♦Quindi l’Inps in riferimento ad ogni Regione verificherà i fondi
disponibili, e non accetterà ulteriori richieste nel caso in cui
questi siano esauriti.
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1. INCENTIVI
L’art. 7 C. 5 let. b d.l. 76/13 introduce un beneficio in favore dei
datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati fruitori
dell’ASPI
CONDIZIONI:
- assunzione di un lavoratore, che usufruisce dell’Aspi, con un
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; ▼
BENEFICIO:
Per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un
contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile residua
che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto
disoccupato.
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1. INCENTIVI
In particolare:
-
-
La norma parla di “datore di lavoro”, dunque dovrebbero
usufruire di questo beneficio tutti coloro i quali (nelle varie
forme, esempio liberi professionisti) rientrano all’interno di
questa categoria .
La norma non prevede limiti d’età o altre condizioni richieste
al lavoratore
-
Si applica solo per i rapporti di lavoro a “tempo pieno”
-
Vengono esclusi i percettori della Mini-Aspi
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NOTA BENE
L’art 7 c.7 del d.l. 76/2013 ha ripristinato la disposizione indicata
all’art. 4 let. a del D Lgs 181/2000 che prevedeva la
conservazione dello status di disoccupazione nel caso in cui il
reddito annuale risultava non superiore:
-
8.000 € per lavoro subordinato
-
4.800 € in caso di lavoro autonomo
In precedenza la disposizione era stata abrogata dalla l. 92/12
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2. CONTRATTI
♦ APPRENDISTATO
-Il decreto prevede l’impegno per la Conferenza Stato-Regioni di
adottare entro il 30 settembre delle linee guida per
disciplinare l’apprendistato professionalizzante per le
assunzioni effettuate entro il 31 Dicembre 2015
Questa previsione è finalizzata a garantire una disciplina
uniforme sull’intero territorio nazionale dell’offerta pubblica.
Nel caso di imprese multi-localizzate la formazione potrà
avvenire nel rispetto della disciplina della Regione ove
l’impresa ha la sede legale (principio già affermato nel T.U.)
Alla fine cambia ben poco, visto che il piano formativo individuale doveva
essere redatto, che il libretto formativo del cittadino è un documento
previsto già dalla legge.
La norma non prevede cosa accadrà alla scadenza del termine del 30
settembre senza che siano state elaborate le linee guida, se resta aperta la
possibilità di una tardiva Conferenza o se la competenza passa alle singole
Regioni
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2. CONTRATTI
♦ CONTRATTO A TERMINE
-Viene soppressa la preventiva comunicazione nel caso di
prosecuzione di fatto del contratto (previsione prevista dalla
l.92/12), rimanendo fermi i termini di prosecuzione e le
maggiorazioni retributive ( 20% per ogni giorno sino al 10°, 40%
dall’11° al 30° per contratti superiori a 6 mesi sino al 50°)
- Pause più brevi tra due contratti a termine: viene ripristinata la
situazione anteriore alla Riforma Fornero. La legge dispone ora i
seguenti intervalli:
- 10 gg tra due contratti se il contratto a termine scaduto ha avuto
una durata sino a 6 mesi;
-20 gg se la durata del contratto è stata superiore a 6 mesi
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2. CONTRATTI
♦ CONTRATTO A TERMINE
La violazione degli intervalli comporta che il secondo contratto si
considera a tempo indeterminato, salva la presenza di una
clausola derogatoria da parte della contrattazione collettiva.
Le pause intermedie non si applicano:
-nei confronti dei lavoratori stagionali
-in relazioni ai casi individuati dai contratti collettivi o aziendali,
depositati presso la Dtl stipulate dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative ▼
Rimane fermo il limite dei contratti a termine per mansioni
equivalente per un massimo di 36 mesi
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2. CONTRATTI
♦ CONTRATTO A TERMINE
Contratto acasuale
-possibilità di proroga del contratto acasuale sino alla durata
max di 12 mesi
Viene riscritto integralmente l’art. 1 c. 1bis del d.Lgs. 368/01. La
causa non deve essere indicata in 2 ipotesi:
- quella introdotta dalla Legge 92/12 (primo rapporto di lavoro
a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi)
- in tutti i casi individuati dai contratti collettivi, anche aziendali
(si apre un’ampia delega anche ai contratti di secondo livello)
Ai contratti di prossimità viene riconosciuto maggior peso (la
possibilità in alcuni istituti di derogare alla legge o alla
contrattazione di I° livello) previo deposito presso la Dtl
competente per territorio.
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2. CONTRATTI
♦ Collaborazioni a progetto
-Diviene tassativa l’elencazione degli elementi
-
-
contenuti nel
contratto (art.7 c.2 let. d D.l. 76/13). L’indicazione di questi
non è più richiesta ai fini probatori, ma diventa elemento
essenziale del contratto.
Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti
meramente esecutivi “e” ripetitivi (le 2 caratteristiche devono
essere presenti nella prestazione per questa non essere
oggetto del contratto.
Convalida dimissioni anche per i collaboratori (Sez. 3)
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2. CONTRATTI
♦ Lavoro intermittente
-Viene previsto un limite dell’utilizzo del contratto a chiamata, il
quale è ammesso per ciascun lavoratore per un periodo
complessivo non superiore a 400 gg effettive di lavoro
nell’arco di 3 anni solari. La sanzione nel caso di superamento
del periodo è la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno indeterminato
- Nel caso di mancata segnalazione attraverso la comunicazione
preventiva (Uni-intermittente e altre modalità) questa non
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa (da 400
a 2400 €) quando l’azienda ha posto gli adempimenti di
carattere contributivo, evidenziando la volontà di non voler
occultare la prestazione di lavoro.
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2. CONTRATTI
♦ Lavoro accessorio
Eliminazione dell’inciso “di natura meramente occasionale”; il
contratto si qualifica solamente in base al valore economico
delle prestazioni rese, le quali non possono essere superiori a
5000 € annuali con riferimento alla totalità dei committenti.
Ricorda:
Se il committente è imprenditore commerciale o professionista
il compenso non può essere superiore a 2000 €
Se il lavoratore è percettore di prestazioni integrative del
salario o sostegno del reddito il compenso annuale è max di
3000 € senza incidere sulla misura della prestazione
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3. CESSAZIONE RAPPORTO
DI LAVORO
♦ CONTRATTI DI COLLABORAZIONE E AGLI ASSOCIATI
Viene esteso l’obbligo di convalida delle dimissioni
attraverso le modalità indicate dalla legge 92/12, cioè:
-
-
Presso la Dtl, o il Centro per l’Impiego o le sedi individuate dai
contratti collettivi
Tramite sottoscrizione in calce sul modello UniLav
Vanno convalidate presso la Dtl obbligatoriamente le dimissioni
dei co.co.co. e degli associati in partecipazione genitori di
bambini di età inferiore a 3 anni.
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3. CESSAZIONE RAPPORTO
DI LAVORO
Il decreto specifica i casi in cui la procedura di conciliazione
inserita dalla l.92/12 non si applica:
-licenziamento per superato periodo di comporto
-licenziamento per cambio di appalto nel caso in cui i lavoratori
vengano assunti dall’azienda che subentra nell’appalto in
applicazione della clausola sociale
-licenziamento nel caso di chiusura cantiere e la fine dei lavoro
nel settore edile
Altra novità riguarda dell’obbligatorietà del giudice di tenere
conto, ai fini di prova, del comportamento delle parti che
hanno tenuto in sede di conciliazione
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FINE
di Salvo Misseri
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