La riforma della Commissione nazionale per la società e la borsa VERSO UNA SUPERCONSOB ? LE ORIGINI Istituita con la legge 7 giugno 1974, n. 216, sul modello della SEC, svolge inizialmente una vigilanza incompleta, limitata solo alle società quotate e ai fondi mobiliari. Il fiorire di “titoli atipici” e di prodotti finanziari di vario tipo mette in luce che il mercato mobiliare non si esaurisce nelle azioni ed obbligazioni e il drenaggio del risparmio non avviene solo attraverso la Borsa. GLI ANNI ‘80 la legge 23 marzo 1983, n. 77 estende l’ambito di intervento della Consob ad ogni sollecitazione del pubblico risparmio. con la legge 4 giugno 1985, n. 281 acquista personalità giuridica e piena autonomia. GLI ANNI ‘90 la legge 2 gennaio 1991, n. 1 conferisce alla Consob poteri di controllo sulla correttezza del comportamento delle SIM (Società di intermediazione mobiliare) la legge 17 maggio 1991, n. 157 estende tali poteri all’insider trading la legge 18 febbraio 1992, n. 149 assegna il potere di regolamentare le offerte pubbliche di acquisto e di vendita LA STRUTTURA La Commissione è un organo collegiale composto da un presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti; per alcune specifiche deliberazioni è richiesta dalla legge una maggioranza qualificata (non meno di quattro voti favorevoli). Il Presidente, attualmente Lamberto Cardia, ed i Commissari durano in carica cinque anni con la possibilità di un secondo mandato. LE FUNZIONI Funzione normativa CONSOB Esercitata con regolamenti (nelle ipotesi previste dalla legge), ma anche con deliberazioni, comunicazioni e raccomandazioni (espressioni di un generico potere ordinatorio non necessariamente previsto dalla legge) Funzione di vigilanza Si distingue tra vigilanza informativa (con obbligo per gli operatori di effettuare una serie di comunicazioni tipiche, cui si aggiunge un potere innominato della Consob di richiedere informazioni ritenute opportune) e vigilanza ispettiva Funzione amministrativa Rilascio di nulla-osta necessari alla pubblicazione del prospetto informativo per la sollecitazione all’investimento in titoli non quotati; autorizzazione all’esercizio di servizi di investimento da parte delle SIM; approvazione al conferimento di incarichi alle società di revisione per le società quotate al mercato di Borsa GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA rafforzamento dei controlli societari; norme più stringenti per gli intermediari in caso di collocamento di obbligazioni societarie; rafforzamento dei poteri e delle risorse della Consob; riforma delle autorità di vigilanza. MODELLI A CONFRONTO Modello accentrato Modello decentrato o monistico o pluralistico C’è una sola autorità di Ci sono più autorità, controllo, separata al ciascuna con una specifica suo interno in tre divisioni competenza, coordinate in – creditizia, finanziaria, un apposito consiglio assicurativa – (Gran Bretagna, (Olanda, Portogallo). Germania, Francia, Svezia). LA RECENTE RIFORMA FRANCESE L'Autorité des marchés financiers (Amf) nata il 1 agosto 2003, svolge la duplice funzione di gendarme e di regolatore della Borsa che era prima svolta dalla Cob (la Commission des operations de Bourse) e dal Cms (il Conseil des marchés financiers). L'Amf, che ha inglobato sotto di sé anche l'attività del Cdgf (Conseil de discipline de la gestion financiere ), ha il compito di regolare i mercati finanziari, di tutelare i risparmiatori anche mediante il controllo delle società di rating. L’iter legislativo dal disegno di legge governativo al testo unificato Il 3 febbraio 2004 il Consiglio dei Ministri approva un ddl. recante “Interventi per la tutela del risparmio” Il 25 febbraio viene presentata una Proposta di Legge per l’ “Istituzione del Sistema di tutela del risparmio” Il 4 marzo viene presentata una Proposta di Legge contenente “Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di società di revisione dei conti” Il 6 aprile 2004 viene presentata alle Commissioni riunite VI (finanza) e X (attività produttive) una “Proposta di testo unificato” Il 5 maggio viene raggiunto un accordo su un testo unificato adottato come base di discussione dalle commissioni Il 5 maggio viene presentata una Proposta di legge per l’ “Istituzione del Fondo di indennizzo a tutela dei sottoscrittori di obbligazioni dai non intermediari” L’iter legislativo dal testo unificato ad oggi 26 maggio Emendamenti ed articoli aggiuntivi 16 giugno Ulteriori emendamenti dei relatori 30 giugno Emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti 7 luglio Nomina di un comitato ristretto 15 luglio Ulteriori emendamenti, articoli aggiuntivi presentati dai relatori 9 novembre Proposta di nuovo testo unificato 11 novembre Riformulazione della proposta di testo unificato presentata dai relatori Il testo del 5 maggio Dalle ceneri della Consob si prevede la nascita di una Autorità per i mercati finanziari (AMeF). Nel ddl. governativo (Tremonti), all’art. 1 era prevista la trasformazione della Consob in Autorità per la tutela del risparmio La AMeF, come la Consob, è composta da presidente e 4 membri. La loro nomina è di competenza del CdM, ma richiede il parere, ora imprescindibile della “Commissione parlamentare per la tutela del risparmio e i mercati finanziari”, composta di 10 deputati e 10 senatori. La Commissione esprime tale parere con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. Con questa norma si supera la previsione – come per ogni nomina ministeriale – di un (generico) parere parlamentare da esprimersi da parte “delle commissioni permanenti competenti delle 2 camere” (legge 31 del 1978) La commissione parlamentare per la tutela del risparmio e i mercati finanziari a) esprime il parere parlamentare per la nomina del Governatore di BI e del presidente e dei membri di AMeF; b) esprime il parere parlamentare per la revoca del Governatore di BI e del presidente e dei membri AMeF; c) esamina le relazioni annuali presentate da BI e AMeF, nonché la relazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, limitatamente alle materie di propria competenza; d) esamina i pareri e le segnalazioni trasmesse dalle Autorità di cui alla lettera c) e può segnalare al Governo le iniziative, anche di carattere normativo, che ritenga opportune; e) può ascoltare i presidenti e i membri di BI e AMeF; f) può ascoltare i membri del Governo, i rappresentanti delle associazioni dei soggetti operanti professionalmente nei settori sottoposti alla vigilanza di BI e AMeF e gli altri soggetti che ritenga utile di sentire sulle materie attribuite alla sua competenza. Finalità e poteri della AMeF Tra i suoi obiettivi rientrano, oltre alla vigilanza sulla trasparenza dei soggetti vigilati, “l’assicurazione della tutela del risparmio, degli investitori e la fiducia del mercato” Si pone, in tal modo, enfasi sulla salvaguardia del risparmio in sé (art. 47 Cost.), oltre che dei risparmiatori. La AMeF potrà avvalersi della Guardia di Finanzia nell’esercizio dei poteri di vigilanza ispettiva e informativa Art. 57: prevede la creazione di un Sistema di indennizzo automatico e di un fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori La riorganizzazione delle Autorità in materia finanziaria Artt. 27 e 29: prevedono il trasferimento di competenze dell’UIC (Ufficio italiano cambi), dell’ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), della COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), nonché il trasferimento di funzioni ministeriali e di poteri sanzionatori alla BI. Art. 28: prevede la creazione di comitati consultivi per le assicurazioni private e per i fondi pensione Art. 40: la AMeF esercita i poteri della Consob nonché i poteri e le competenze previsti dal Titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali) del Tub. La BI mantiene tali poteri e competenze nei confronti delle banche. Si prevede una delega al governo per la definizione di poteri e competenze di ISVAP e COVIP da trasferire all’AMeF secondo tale principio: competenze e poteri, anche sanzionatorî, riguardanti la trasparenza dei rapporti e delle condizioni contrattuali, degli strumenti e dei prodotti finanziari offerti, la correttezza dei comportamenti degli operatori e l'esame dei reclami presentati nei confronti degli enti e delle imprese sottoposte a vigilanza Il coordinamento tra le Autorità BI, AMeF e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, operano in forma coordinata per l'esercizio delle competenze ad esse attribuite. A tal fine il Governatore di BI, AMeF e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato si riuniscono in un comitato presieduto a turno da ognuno di essi. Esse inoltre collaborano tra loro, anche mediante scambio d'informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. BI, AMeF e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano, anche mediante scambio d'informazioni, con le autorità e le amministrazioni competenti degli Stati dell'Unione europea al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le PA e gli enti pubblici sono tenuti a fornire a BI, ad AMeF e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le notizie e informazioni da esse richieste nell'ambito delle rispettive competenze e a prestar loro la collaborazione necessaria per l'adempimento delle proprie funzioni. Il testo del 9 novembre Viene meno la previsione di una Commissione parlamentare per la tutela del risparmio e i mercati finanziari Tramonta l’idea di una Superconsob (AMeF), con conseguente stralcio di 27 artt. Di conseguenza negli artt. comuni ai due testi la dizione AMeF viene sostituita da Consob, ISVAP, COVIP La Consob vede ampliati poteri e competenze che in taluni casi sono concorrenti con la BI (artt. 116, 117, 127, 128 Tub come modificati dall’art. 21); assorbe taluni poteri e competenze di ISVAP e COVIP nonché le competenze in materia di emissione di valori mobiliari previsti dall’art. 129 Tub come modificato dall’art. 22 che prevede la sostituzione delle parole BI, ovunque ricorrano con Consob.