La riforma della
Commissione nazionale
per la società e la borsa
VERSO UNA
SUPERCONSOB ?
LE ORIGINI
 Istituita con la legge 7 giugno 1974, n. 216,
sul modello della SEC, svolge inizialmente una
vigilanza incompleta, limitata solo alle società
quotate e ai fondi mobiliari.
Il fiorire di “titoli atipici” e di prodotti finanziari
di vario tipo mette in luce che il mercato
mobiliare non si esaurisce nelle azioni ed
obbligazioni e il drenaggio del risparmio non
avviene solo attraverso la Borsa.
GLI ANNI ‘80
la legge 23 marzo 1983, n. 77
estende l’ambito di intervento della
Consob ad ogni sollecitazione del
pubblico risparmio.
con la legge 4 giugno 1985, n. 281
acquista personalità giuridica e piena
autonomia.
GLI ANNI ‘90
 la legge 2 gennaio 1991, n. 1 conferisce
alla Consob poteri di controllo sulla correttezza
del comportamento delle SIM (Società di
intermediazione mobiliare)
 la legge 17 maggio 1991, n. 157 estende
tali poteri all’insider trading
 la legge 18 febbraio 1992, n. 149 assegna il
potere di regolamentare le offerte pubbliche di
acquisto e di vendita
LA STRUTTURA
 La Commissione è un organo collegiale composto
da un presidente e da quattro membri, nominati
con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
 Le decisioni sono assunte a maggioranza dei
componenti presenti; per alcune specifiche
deliberazioni è richiesta dalla legge una
maggioranza qualificata (non meno di quattro voti
favorevoli).
 Il Presidente, attualmente Lamberto Cardia, ed i
Commissari durano in carica cinque anni con la
possibilità di un secondo mandato.
LE FUNZIONI
 Funzione normativa
CONSOB
Esercitata con regolamenti (nelle ipotesi previste
dalla legge), ma anche con deliberazioni,
comunicazioni e raccomandazioni (espressioni
di un generico potere ordinatorio non
necessariamente previsto dalla legge)
 Funzione di vigilanza
Si distingue tra vigilanza informativa (con obbligo per gli operatori di effettuare una serie di comunicazioni tipiche, cui si aggiunge un potere
innominato della Consob di richiedere informazioni ritenute opportune) e vigilanza ispettiva
 Funzione amministrativa
Rilascio di nulla-osta necessari alla pubblicazione del prospetto informativo per
la sollecitazione all’investimento in titoli non quotati; autorizzazione all’esercizio
di servizi di investimento da parte delle SIM; approvazione al conferimento di
incarichi alle società di revisione per le società quotate al mercato di Borsa
GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA
rafforzamento dei controlli societari;
norme più stringenti per gli intermediari
in caso di collocamento di obbligazioni
societarie;
rafforzamento dei poteri e delle risorse
della Consob;
riforma delle autorità di vigilanza.
MODELLI A CONFRONTO
Modello accentrato
Modello decentrato
o monistico
o pluralistico
C’è una sola autorità di
Ci sono più autorità,
controllo, separata al
ciascuna con una specifica
suo interno in tre divisioni
competenza, coordinate in
– creditizia, finanziaria,
un apposito consiglio
assicurativa – (Gran Bretagna,
(Olanda, Portogallo).
Germania, Francia, Svezia).
LA RECENTE RIFORMA FRANCESE
L'Autorité des marchés financiers (Amf) nata il
1 agosto 2003, svolge la duplice funzione di
gendarme e di regolatore della Borsa che era
prima svolta dalla Cob (la Commission des
operations de Bourse) e dal Cms (il Conseil
des marchés financiers).
L'Amf, che ha inglobato sotto di sé anche l'attività
del Cdgf (Conseil de discipline de la gestion
financiere ), ha il compito di regolare i mercati
finanziari, di tutelare i risparmiatori anche
mediante il controllo delle società di rating.
L’iter legislativo dal disegno di legge
governativo al testo unificato
Il 3 febbraio 2004 il Consiglio dei Ministri approva un ddl.
recante “Interventi per la tutela del risparmio”
 Il 25 febbraio viene presentata una Proposta di Legge per l’ “Istituzione del
Sistema di tutela del risparmio”
 Il 4 marzo viene presentata una Proposta di Legge contenente “Modifiche al
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di società di revisione dei conti”
Il 6 aprile 2004 viene presentata alle Commissioni riunite VI
(finanza) e X (attività produttive) una “Proposta di testo
unificato”
Il 5 maggio viene raggiunto un accordo su un testo unificato
adottato come base di discussione dalle commissioni
 Il 5 maggio viene presentata una Proposta di legge per l’ “Istituzione del
Fondo di indennizzo a tutela dei sottoscrittori di obbligazioni dai non
intermediari”
L’iter legislativo
dal testo unificato ad oggi
 26 maggio Emendamenti ed articoli aggiuntivi
 16 giugno
Ulteriori emendamenti dei relatori
 30 giugno Emendamenti, articoli aggiuntivi e
subemendamenti
 7 luglio Nomina di un comitato ristretto
 15 luglio Ulteriori emendamenti, articoli
aggiuntivi presentati dai relatori
 9 novembre Proposta di nuovo testo unificato
 11 novembre Riformulazione della proposta
di testo unificato presentata dai relatori
Il testo del 5 maggio
 Dalle ceneri della Consob si prevede la nascita di una
Autorità per i mercati finanziari (AMeF). Nel ddl. governativo
(Tremonti), all’art. 1 era prevista la trasformazione della
Consob in Autorità per la tutela del risparmio
La AMeF, come la Consob, è composta da presidente e 4
membri. La loro nomina è di competenza del CdM, ma
richiede il parere, ora imprescindibile della “Commissione
parlamentare per la tutela del risparmio e i mercati finanziari”,
composta di 10 deputati e 10 senatori. La Commissione
esprime tale parere con la maggioranza dei 2/3 dei suoi
componenti.
Con questa norma si supera la previsione – come per ogni
nomina ministeriale – di un (generico) parere parlamentare da
esprimersi da parte “delle commissioni permanenti competenti
delle 2 camere” (legge 31 del 1978)
La commissione parlamentare per la tutela del
risparmio e i mercati finanziari
a)
esprime il parere parlamentare per la nomina del Governatore di BI
e del presidente e dei membri di AMeF;
b)
esprime il parere parlamentare per la revoca del Governatore di BI e
del presidente e dei membri AMeF;
c)
esamina le relazioni annuali presentate da BI e AMeF, nonché la
relazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
limitatamente alle materie di propria competenza;
d)
esamina i pareri e le segnalazioni trasmesse dalle Autorità di cui alla
lettera c) e può segnalare al Governo le iniziative, anche di carattere
normativo, che ritenga opportune;
e)
può ascoltare i presidenti e i membri di BI e AMeF;
f)
può ascoltare i membri del Governo, i rappresentanti delle
associazioni dei soggetti operanti professionalmente nei settori
sottoposti alla vigilanza di BI e AMeF e gli altri soggetti che ritenga
utile di sentire sulle materie attribuite alla sua competenza.
Finalità e poteri della AMeF
 Tra i suoi obiettivi rientrano, oltre alla vigilanza sulla
trasparenza dei soggetti vigilati, “l’assicurazione della
tutela del risparmio, degli investitori e la fiducia
del mercato”
Si pone, in tal modo, enfasi sulla salvaguardia del
risparmio in sé (art. 47 Cost.), oltre che dei risparmiatori.
 La AMeF potrà avvalersi della Guardia di Finanzia
nell’esercizio dei poteri di vigilanza ispettiva e informativa
 Art. 57: prevede la creazione di un Sistema di indennizzo
automatico e di un fondo di garanzia per gli investitori e i
risparmiatori
La riorganizzazione delle
Autorità in materia finanziaria
 Artt. 27 e 29: prevedono il trasferimento di competenze dell’UIC (Ufficio
italiano cambi), dell’ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo), della COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi
pensione), nonché il trasferimento di funzioni ministeriali e di poteri
sanzionatori alla BI.
 Art. 28: prevede la creazione di comitati consultivi per le assicurazioni
private e per i fondi pensione
 Art. 40: la AMeF esercita i poteri della Consob nonché i poteri e le
competenze previsti dal Titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali)
del Tub. La BI mantiene tali poteri e competenze nei confronti delle banche.
 Si prevede una delega al governo per la definizione di poteri e competenze
di ISVAP e COVIP da trasferire all’AMeF secondo tale principio: competenze
e poteri, anche sanzionatorî, riguardanti la trasparenza dei rapporti e delle
condizioni contrattuali, degli strumenti e dei prodotti finanziari offerti, la
correttezza dei comportamenti degli operatori e l'esame dei reclami
presentati nei confronti degli enti e delle imprese sottoposte a vigilanza
Il coordinamento tra le Autorità
 BI, AMeF e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel
rispetto della reciproca indipendenza, operano in forma coordinata
per l'esercizio delle competenze ad esse attribuite. A tal fine il
Governatore di BI, AMeF e dell’Autorità garante della concorrenza e
del mercato si riuniscono in un comitato presieduto a turno da
ognuno di essi. Esse inoltre collaborano tra loro, anche mediante
scambio d'informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive
funzioni.
 BI, AMeF e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato
collaborano, anche mediante scambio d'informazioni, con le autorità e
le amministrazioni competenti degli Stati dell'Unione europea al fine
di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.
 Le PA e gli enti pubblici sono tenuti a fornire a BI, ad AMeF e
all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le notizie e
informazioni da esse richieste nell'ambito delle rispettive competenze
e a prestar loro la collaborazione necessaria per l'adempimento delle
proprie funzioni.
Il testo del 9 novembre
 Viene meno la previsione di una Commissione parlamentare per la tutela del risparmio e i mercati finanziari
 Tramonta l’idea di una Superconsob (AMeF), con
conseguente stralcio di 27 artt. Di conseguenza negli artt.
comuni ai due testi la dizione AMeF viene sostituita da
Consob, ISVAP, COVIP
 La Consob vede ampliati poteri e competenze che in
taluni casi sono concorrenti con la BI (artt. 116, 117, 127,
128 Tub come modificati dall’art. 21); assorbe taluni
poteri e competenze di ISVAP e COVIP nonché le
competenze in materia di emissione di valori mobiliari
previsti dall’art. 129 Tub come modificato dall’art. 22 che
prevede la sostituzione delle parole BI, ovunque ricorrano
con Consob.
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Verso una superconsob?