T.A.R. Lazio Roma
Sez.I,20-02-2008,n.1542
Relatore : Matteo Magnabosco
Sul ricorso riuniti :
1.
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2.
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3.
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Esso Italia s.p.a. VS:
A.G.C.M.
Curatela del fallimento Eurozolfi
Eni s.p.a. VS:
A.G.C.M.
Curatela del fallimento Eurozolfi
Zolfital s.p.a.
Erg Petroli s.p.a. VS:
A.G.C.M.
Riprendiamo provvedimento del
1998 :
Il provvedimento impugnato trae origine dall’istruttoria avviata
dall’A.G.C.M. , a seguito di una segnalazione della società Eurozolfi,
con la quale detta società aveva denunciato l’esistenza di rapporti di
fornitura in esclusiva tra la società Zolfital e alcuni produttori di zolfo
grezzo (Agip, Erg, Esso…) che si sarebbero ripetutamente rifiutati di
fornire direttamente gli utilizzatori finali, senza l’intermediazione di
Zolfital , lasciando come unica fonte possibile l’importazione dall’estero.
Come si concluse ?
 L’Autorità accerta la violazione dell’art.2 della l.287/90
 L’Autorità ritenne che la proposta presentata da Zolfital /Esseco nel
corso del procedimento ,consistente nella loro separazione, fosse
sufficiente a rimuovere le infrazioni accertate
 Non veniva applicata alcuna sanzione
Preliminarmente…
Collegio
Deve essere esaminata
l’eccezione secondo cui
dato il decorso di un
considerevole lasso di
tempo le società ricorrenti
non avrebbero più
interesse concreto ad
ottenere l’annullamento di
un provvedimento che non
ha applicato loro alcuna
sanzione
Ricorrenti
Ricorrenti hanno depositato
in giudizio una recente
richiesta di risarcimento
danni ad esse rivolta
dalla Curatela del
Fallimento Eurozolfi
1° punto
Ricorrenti
(E.) provvedimento non si
conforma al modello astratto
previsto dalla l.287/90:
 Non adotta alcun provvedimento
sanzionatorio (come previsto
dall’art.15)
Collegio
 Ricorda che provvedimenti dell’A.
seguono un iter specifico e
articolato (modus operandi non
atipico come sostenuto)
 Se a seguito dell’istruttoria l’A.
ravvisa infrazioni agli art.2,3 fissa
alle imprese e enti il termine per
l’eliminazione delle infrazioni
stesse…
 L’A. ha accettato l’impegno di
Z./E. (separazione delle due
società) ; impegno costituisce una
sorta di ravvedimento operoso*
 Anche presi questi determinati
impegni l’A. ha comunque
potere/dovere di procedere ad una
valutazione circa l’
anticoncorrenzialità della
fattispecie.
* Grazie al quale, ove le misure proposte dalle imprese siano idonee a rimuovere l’infrazione e a ristabilire le
condizioni di concorrenza sul mercato, l’Autorità può dichiarare cessate le infrazioni, eventualmente non irrogare
sanzioni amministrative pecuniarie.
2°punto
Ricorrenti

Mercato rilevante della distribuzione dello zolfo ha
dimensioni internazionali o quantomeno europea (l’art.2
“…all’interno del mercato nazionale o in una sua parte
rilevante…”)

Evidenziano l’elevato volume di importazioni : 30%

Pertanto possibilità creare “pool” ; i piccoli e medi
consumatori potevano approvvigionarsi da fornitori esteri
con poco sforzo e in breve tempo, usufruendo di una
valida alternativa all’acq.zolfo italiano

Prezzo su quote CIF ,quindi pienamente allineato sui
prezzi dei mercati internazionali.

Vizi logici
Collegio
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1.
2.
3.
4.
5.
Delimitazione del mercato rilevante operata dall’A. è frutto di una
corretta analisi e ricostruzione dei fatti
Ricorda : dato il basso valore dello zolfo grezzo, ottenuto come
scarto dai processi di raffinazione del greggio, assumono
particolare rilevanza i costi di trasporto
Relativamente all’esistenza di flussi internazionali :l’A.ha
osservato che l’incidenza dei costi di trasporto rendeva
particolarmente oneroso per le piccole e medie imprese rivolgersi
a questo canale alternativo di approvvigionamento
Pool? L’A. ha riscontrato che di fatto anche le importazioni erano
all’epoca canalizzate dai distributori Z./E.
Esente vizi logici
Significatività prod.ne nazionale
Scarso val.unitario prodotto
Elevati costi trasporto
Consistenti flussi commerciali di zolfo dal S al N Italia
MERCATO
NAZIONALE!!!
3°punto
Ricorrenti
 Esso ed Eni hanno sostenuto che , anche ove voglia
ammettersi che i rapporti in essere tra le raffinerie e Z. si
siano configurati come contratti di esclusiva , ciò
comporta l’applicazione del Reg. Comm.ne CEE
1983/83 che concede un’esenzione di carattere generale
per questo genere di accordi ;
 Secondo le imprese non ricorre nemmeno l’ipotesi di
esclusione prevista dall’art.3 lett.c : i rapporti tra le
raffinerie e Z./E. non garantiscono affatto a queste ultime
una protezione territoriale assoluta, le utilizzatrici
possono accedere direttamente al mercato
internazionale costituendo un pool di acquisto.
Collegio

Ricorda il modo di operare nel riparto delle competenze tra autorità nazionali e
Commissione :
Fino al 2004 l’applicazione dell’art.81,3 non era diretta , poteva farlo solamente
la Commisione attraverso:
a) ESENZIONE INDIVIDUALE (Commissione sovraccarica…)
b) ESENZIONE PER CATEGORIA (1983/83): se un accordo ha determinate
caratteristiche l’esenzione è automatica senza andare dalla Commissione
Tribunali nazionali e autorità degli Stati membri sono competenti a verificare
direttamente ; poi il tutto passerà in mano all’Autorità antitrust



l’A. ha osservato che l’esclusiva concessa da più fornitori a un solo distributore
non presenta quei miglioramenti dell’attività distributiva ( es stimolo alla
concorrenza fra fornitori) che si ricollegano normalmente a un accordo di
distribuzione esclusiva.
Il Regol. CEE 1983/83 stabilisce espressamente che l’accordo di distribuzione
deve intercorrere soltanto fra due imprese e dunque non si applica nel caso in
cui si realizzi un sistema di accordi a cui risultino partecipare più imprese
fornitrici
N.B = art.3 lett c del Regolamento di esenzione . Esenzione per categoria è
esclusa nell’ipotesi in cui “gli utilizzatori non possano acquistare nella zona
assegnata i prodotti oggetto del contratto se non dal concessionario esclusivo e
non esistano fonti alternative d’approvvigionamento al di fuori della zona
assegnata”
4°punto
Ricorrenti
Relativamente esistenza “fascio intese verticali” :
secondo l’A. ha ridotto fonti di approvvigionamento nel mercato nazionale
secondo le imprese :esigenze logistiche derivanti dalla produzione dello zolfo
(sicura e celere esitazione dello zolfo al fine di garantire continuità al
processo )


Esclusiva ? Eni si chiede come abbia fatto l’A. dagli elementi a desumere
l’esistenza dell’esclusiva

Agip ha evidenziato di vendere a Z. non più del 34% della sua produzione e
di non essere concorrente di tale impresa , in quanto distribuisce lo zolfo
soltanto ad un numero limitato di clienti (le imprese clienti facevano parte
tutte dello stesso gruppo e Agip rappresentava il referente per le forniture di
zolfo =sono logiche intragruppo! )

Di tutto lo zolfo immesso da Eni sul mercato italiano negli ultimi 5 anni , solo
il 4% è stato intermediato da gruppo Z./E. ; inoltre l’unico responsabile degli
eventuali effetti distorsivi sarebbe in realtà il solo soggetto intermediario
come dimostrato dalla decisone dell’A. che separando le società ha
diminuito l’ anticoncorrenza
collegio

Ok esigenze logistiche (lo zolfo va smaltito velocemente) ma c’è
stata una progressiva limitazione tramite singole intese verticali che
nel loro insieme hanno avuto un effetto cumulativo
Aumento prezzi
Dimin.fonti di approvvigionamento
Z. ed E. hanno stipulato molteplici contratti di fornitura (esclusiva
esiste)
Contratto prevedeva: obbligo della raffineria (Eni) a vendere un
determinato quantitativo di zolfo E./Z. si impegnavano a ritirare tale
quantità
 Coordinamento Agip e Z. :

Nonostante il > costo del trasporto dello zolfo liquido
rispetto quello solido , la maggior parte dello zolfo
trasportato (52%) si trovava nella forma liquida ,
perché ? A . Ha potuto non sosteneva il costo solo in
virtù dell’allocazione di zolfo effettuata da Z. sul
terr.nazionale , il cui > costo veniva fatto pagare ai
clienti finali.
Segue…
…
Sostanziale ripartizione del mercato tra Agip e
Zolfital : A. forniva le grandi imprese
consumatrici , Z. riforniva medie e piccole
imprese alle quali A. rifiutava di vendere zolfo.

Seguendo sempre logica di gruppo : Z./E.
ritiravano circa 30% della prod.ne nazionale ,
25% domanda nazionale

Non imputabilità alle raffinerie ? Certo, per
comportamenti volontariamente diretti a
restringere la concorrenza. La restrizione vi era
in ogni singola intesa verticale
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo
regionale del Lazio respinge i
ricorsi
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Presentazione