T.A.R. Lazio Roma Sez.I,20-02-2008,n.1542 Relatore : Matteo Magnabosco Sul ricorso riuniti : 1. 2. 3. Esso Italia s.p.a. VS: A.G.C.M. Curatela del fallimento Eurozolfi Eni s.p.a. VS: A.G.C.M. Curatela del fallimento Eurozolfi Zolfital s.p.a. Erg Petroli s.p.a. VS: A.G.C.M. Riprendiamo provvedimento del 1998 : Il provvedimento impugnato trae origine dall’istruttoria avviata dall’A.G.C.M. , a seguito di una segnalazione della società Eurozolfi, con la quale detta società aveva denunciato l’esistenza di rapporti di fornitura in esclusiva tra la società Zolfital e alcuni produttori di zolfo grezzo (Agip, Erg, Esso…) che si sarebbero ripetutamente rifiutati di fornire direttamente gli utilizzatori finali, senza l’intermediazione di Zolfital , lasciando come unica fonte possibile l’importazione dall’estero. Come si concluse ? L’Autorità accerta la violazione dell’art.2 della l.287/90 L’Autorità ritenne che la proposta presentata da Zolfital /Esseco nel corso del procedimento ,consistente nella loro separazione, fosse sufficiente a rimuovere le infrazioni accertate Non veniva applicata alcuna sanzione Preliminarmente… Collegio Deve essere esaminata l’eccezione secondo cui dato il decorso di un considerevole lasso di tempo le società ricorrenti non avrebbero più interesse concreto ad ottenere l’annullamento di un provvedimento che non ha applicato loro alcuna sanzione Ricorrenti Ricorrenti hanno depositato in giudizio una recente richiesta di risarcimento danni ad esse rivolta dalla Curatela del Fallimento Eurozolfi 1° punto Ricorrenti (E.) provvedimento non si conforma al modello astratto previsto dalla l.287/90: Non adotta alcun provvedimento sanzionatorio (come previsto dall’art.15) Collegio Ricorda che provvedimenti dell’A. seguono un iter specifico e articolato (modus operandi non atipico come sostenuto) Se a seguito dell’istruttoria l’A. ravvisa infrazioni agli art.2,3 fissa alle imprese e enti il termine per l’eliminazione delle infrazioni stesse… L’A. ha accettato l’impegno di Z./E. (separazione delle due società) ; impegno costituisce una sorta di ravvedimento operoso* Anche presi questi determinati impegni l’A. ha comunque potere/dovere di procedere ad una valutazione circa l’ anticoncorrenzialità della fattispecie. * Grazie al quale, ove le misure proposte dalle imprese siano idonee a rimuovere l’infrazione e a ristabilire le condizioni di concorrenza sul mercato, l’Autorità può dichiarare cessate le infrazioni, eventualmente non irrogare sanzioni amministrative pecuniarie. 2°punto Ricorrenti Mercato rilevante della distribuzione dello zolfo ha dimensioni internazionali o quantomeno europea (l’art.2 “…all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante…”) Evidenziano l’elevato volume di importazioni : 30% Pertanto possibilità creare “pool” ; i piccoli e medi consumatori potevano approvvigionarsi da fornitori esteri con poco sforzo e in breve tempo, usufruendo di una valida alternativa all’acq.zolfo italiano Prezzo su quote CIF ,quindi pienamente allineato sui prezzi dei mercati internazionali. Vizi logici Collegio 1. 2. 3. 4. 5. Delimitazione del mercato rilevante operata dall’A. è frutto di una corretta analisi e ricostruzione dei fatti Ricorda : dato il basso valore dello zolfo grezzo, ottenuto come scarto dai processi di raffinazione del greggio, assumono particolare rilevanza i costi di trasporto Relativamente all’esistenza di flussi internazionali :l’A.ha osservato che l’incidenza dei costi di trasporto rendeva particolarmente oneroso per le piccole e medie imprese rivolgersi a questo canale alternativo di approvvigionamento Pool? L’A. ha riscontrato che di fatto anche le importazioni erano all’epoca canalizzate dai distributori Z./E. Esente vizi logici Significatività prod.ne nazionale Scarso val.unitario prodotto Elevati costi trasporto Consistenti flussi commerciali di zolfo dal S al N Italia MERCATO NAZIONALE!!! 3°punto Ricorrenti Esso ed Eni hanno sostenuto che , anche ove voglia ammettersi che i rapporti in essere tra le raffinerie e Z. si siano configurati come contratti di esclusiva , ciò comporta l’applicazione del Reg. Comm.ne CEE 1983/83 che concede un’esenzione di carattere generale per questo genere di accordi ; Secondo le imprese non ricorre nemmeno l’ipotesi di esclusione prevista dall’art.3 lett.c : i rapporti tra le raffinerie e Z./E. non garantiscono affatto a queste ultime una protezione territoriale assoluta, le utilizzatrici possono accedere direttamente al mercato internazionale costituendo un pool di acquisto. Collegio Ricorda il modo di operare nel riparto delle competenze tra autorità nazionali e Commissione : Fino al 2004 l’applicazione dell’art.81,3 non era diretta , poteva farlo solamente la Commisione attraverso: a) ESENZIONE INDIVIDUALE (Commissione sovraccarica…) b) ESENZIONE PER CATEGORIA (1983/83): se un accordo ha determinate caratteristiche l’esenzione è automatica senza andare dalla Commissione Tribunali nazionali e autorità degli Stati membri sono competenti a verificare direttamente ; poi il tutto passerà in mano all’Autorità antitrust l’A. ha osservato che l’esclusiva concessa da più fornitori a un solo distributore non presenta quei miglioramenti dell’attività distributiva ( es stimolo alla concorrenza fra fornitori) che si ricollegano normalmente a un accordo di distribuzione esclusiva. Il Regol. CEE 1983/83 stabilisce espressamente che l’accordo di distribuzione deve intercorrere soltanto fra due imprese e dunque non si applica nel caso in cui si realizzi un sistema di accordi a cui risultino partecipare più imprese fornitrici N.B = art.3 lett c del Regolamento di esenzione . Esenzione per categoria è esclusa nell’ipotesi in cui “gli utilizzatori non possano acquistare nella zona assegnata i prodotti oggetto del contratto se non dal concessionario esclusivo e non esistano fonti alternative d’approvvigionamento al di fuori della zona assegnata” 4°punto Ricorrenti Relativamente esistenza “fascio intese verticali” : secondo l’A. ha ridotto fonti di approvvigionamento nel mercato nazionale secondo le imprese :esigenze logistiche derivanti dalla produzione dello zolfo (sicura e celere esitazione dello zolfo al fine di garantire continuità al processo ) Esclusiva ? Eni si chiede come abbia fatto l’A. dagli elementi a desumere l’esistenza dell’esclusiva Agip ha evidenziato di vendere a Z. non più del 34% della sua produzione e di non essere concorrente di tale impresa , in quanto distribuisce lo zolfo soltanto ad un numero limitato di clienti (le imprese clienti facevano parte tutte dello stesso gruppo e Agip rappresentava il referente per le forniture di zolfo =sono logiche intragruppo! ) Di tutto lo zolfo immesso da Eni sul mercato italiano negli ultimi 5 anni , solo il 4% è stato intermediato da gruppo Z./E. ; inoltre l’unico responsabile degli eventuali effetti distorsivi sarebbe in realtà il solo soggetto intermediario come dimostrato dalla decisone dell’A. che separando le società ha diminuito l’ anticoncorrenza collegio Ok esigenze logistiche (lo zolfo va smaltito velocemente) ma c’è stata una progressiva limitazione tramite singole intese verticali che nel loro insieme hanno avuto un effetto cumulativo Aumento prezzi Dimin.fonti di approvvigionamento Z. ed E. hanno stipulato molteplici contratti di fornitura (esclusiva esiste) Contratto prevedeva: obbligo della raffineria (Eni) a vendere un determinato quantitativo di zolfo E./Z. si impegnavano a ritirare tale quantità Coordinamento Agip e Z. : Nonostante il > costo del trasporto dello zolfo liquido rispetto quello solido , la maggior parte dello zolfo trasportato (52%) si trovava nella forma liquida , perché ? A . Ha potuto non sosteneva il costo solo in virtù dell’allocazione di zolfo effettuata da Z. sul terr.nazionale , il cui > costo veniva fatto pagare ai clienti finali. Segue… … Sostanziale ripartizione del mercato tra Agip e Zolfital : A. forniva le grandi imprese consumatrici , Z. riforniva medie e piccole imprese alle quali A. rifiutava di vendere zolfo. Seguendo sempre logica di gruppo : Z./E. ritiravano circa 30% della prod.ne nazionale , 25% domanda nazionale Non imputabilità alle raffinerie ? Certo, per comportamenti volontariamente diretti a restringere la concorrenza. La restrizione vi era in ogni singola intesa verticale P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio respinge i ricorsi