INTESE VERTICALI NEL
MERCATO DELLO ZOLFO
Diritto industriale e della concorrenza 2008
Francesco Cozzio
LINEE GUIDA
• Art. 2 legge 287/90
• Intese restrittive della libertà di concorrenza
• 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche
concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche
se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o
regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed
altri organismi similari.
• 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per
oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare
in maniera consistente il gioco della concorrenza
all'interno del mercato nazionale o in una sua parte
rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
• a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di
vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
• b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al
mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso
tecnologico;
• c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
• d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni
oggettivamente diverse per prestazioni quivalenti, così da
determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
• e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte
degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura
o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con
l'oggetto dei contratti stessi.
LE INTESE
• POSSONO ESSERE VERTICALI E
ORIZZONTALI
• sono orizzontali quando sono messe in atto dai
partecipanti ad uno stesso mercato
• sono verticali quando riguardano stadi successivi della
produzione e vendita di un prodotto: un tipico esempio è
rappresentato dagli accordi di distribuzione
INTESE VERTICALI
• EFFETTI PROCOMPETITIVI
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Economie di scala
Economie di scopo
Conquista di nuovi mercati
Riduzione del free riding
• EFFETTI ANTICOMPETITIVI
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Riduzione concorrenza intrabrand
Riduzione concorrenza interbrand
Compartimentazione dei mercati
Incremento della propensione alla collusione
LO ZOLFO…
• Un’importante materia prima per la produzione di numerosi prodotti
chimici
• La domanda italiana è localizzata prevalentemente nell’Italia
settentrionale
• Lo zolfo prodotto a livello nazionale deriva, come scarto, dalla
raffinazione del petrolio
• Necessario per la produzione di: acido solforico, batterie, detergenti,
polvere pirica, gomma e plastica, fertilizzanti, carta, ecc…
Provvedimento n. 6499 ( I298 ) MERCATO
DELLO ZOLFO GREZZO
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1. Le Parti principali
2. La denuncia
3. L'attività istruttoria
4. Le risultanze istruttorie
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5. Le intese intercorrenti fra ZOLFITAL/ESSECO e le raffinerie
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4.1 I rapporti tra le raffinerie e il gruppo Esseco
4.2 Il meccanismo di determinazione dei prezzi nei contratti
4.3 Rifiuto di alcune raffinerie a fornire direttamente le imprese clienti
4.4 Limitazioni delle fonti di approvvigionamento per i clienti
4.5 I rapporti fra ESSECO-ZOLFITAL e le imprese clienti
5.1 Effetto restrittivo del fascio di intese di fornitura in esclusiva e rilevanza di ciascuna intesa
5.2 Inapplicabilità del regolamento di esenzione 1983/83
5.3 L'intesa AGIP/ZOLFITAL
5.4Gli effetti complessivi delle intese sopradescritte
6. Proposte delle parti e delibera
1. Le Parti principali
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1. EUROZOLFI Srl è una società attiva nel settore della trasformazione di zolfo grezzo per usi
agricoli e nella produzione di prodotti chimici inorganici derivati in prevalenza dallo zolfo.
2. ZOLFITAL Spa è una società la cui principale attività consiste nell'acquisto e nella distribuzione
di materie prime e prodotti intermedi e svolge attività di commissionaria per l'approvvigionamento
di zolfo grezzo a imprese che utilizzano zolfo.
3. ESSECO Spa è una società la cui principale attività consiste nella produzione di prodotti
derivati dallo zolfo destinati in prevalenza all'esportazione. ESSECO inoltre opera nel mercato
della commercializzazione dello zolfo grezzo. Le società ZOLFITAL ed ESSECO sono controllate
dalla famiglia Nulli, la quale controlla la società Borgal Srl (di seguito anche Gruppo ESSECO),
anch'essa operante nel settore della distribuzione dello zolfo grezzo, nonché la società
Agrindustria, che opera nella trasformazione dello zolfo.
4. AGIP PETROLI Spa è una società controllata al 100% da ENI Spa, che svolge attività di
raffinazione, trattamento industriale del petrolio greggio e suoi derivati, di commercializzazione dei
prodotti petroliferi.
5. ERG PETROLI Spa è una società del gruppo ERG Spa, attiva nella commercializzazione
all'ingrosso e al dettaglio di prodotti petroliferi e nella produzione di lubrificanti per conto terzi.
6. ESSO ITALIANA Spa è una società controllata per il 90% da Exxon Corporation N.J. e per la
restante parte da Exxon Overseas Corporation, attiva nella produzione e commercializzazione di
prodotti petroliferi e per l'industria chimica. ESSO ITALIANA controlla totalitariamente Exxon
Chemical Mediterranea Srl e detiene il 75% del capitale di Sarpom Spa, società che operano sul
mercato dello zolfo.
2. La denuncia
• 19 dicembre 1996: segnalazione da parte della società Eurozolfi
• Presunti comportamenti restrittivi della concorrenza esercitati da una
serie di imprese produttrici di zolfo grezzo, segnatamente le società
AGIP, ESSO, ERG e le due principali società distributrici di zolfo,
ESSECO e ZOLFITAL
• In virtù di tali rapporti, i produttori di zolfo si sarebbero ripetutamente
rifiutati di fornire direttamente gli utilizzatori finali, senza
l'intermediazione di ZOLFITAL, lasciando ad essi come unica fonte
alternativa di approvvigionamento l'importazione del prodotto
dall'estero
3. L'attività istruttoria
• 16 ottobre 1997
• L'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio, ai sensi dell'articolo
14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società ZOLFITAL,
ESSECO, AGIP, ERG, ESSO, per presunta infrazione dell'articolo 2
della legge n. 287/90
• OGGETTO ED EFFETTO: impedire la possibilità di scelta delle fonti
di approvvigionamento degli utilizzatori finali e, in ultima analisi, di
limitare la concorrenza di prezzo nel mercato nazionale dello zolfo
grezzo
4. Le risultanze istruttorie
• Zolfital ed Esseco, che essendo soggette al medesimo
controllo costituivano un’unica impresa ai sensi della
normativa sulla concorrenza, operavano come
commissionarie all’acquisto di zolfo per gran parte delle
imprese consumatrici italiane e ritiravano zolfo dalla
totalità delle raffinerie italiane. Dalle risultanze istruttorie
è emerso che queste ultime generalmente attribuivano al
gruppo Zolfital/Esseco un’esclusiva di fatto per la
distribuzione di zolfo in Italia
4.1 I rapporti tra le raffinerie e il gruppo Esseco
• ESSECO-ZOLFITAL hanno rapporti con ciascuna raffineria presente
in Italia (in particolare ESSO, ERG, AGIP)
• OBBLIGHI DI FORNITURA: si prevede l'obbligo del venditore a
vendere e l'obbligo del compratore a comprare
• FORNITURA IN ESCLUSIVA: risulta l'esistenza di un reciproco
impegno delle raffinerie a vendere, e di ESSECO/ZOLFITAL a
ritirare tutti i quantitativi prodotti in tali stabilimenti
4.2 Il meccanismo di determinazione dei prezzi nei
contratti
• Non viene fissato direttamente, come prezzo franco-fabbrica
determinato a partire dai costi di produzione/estrazione, ma, al
contrario, viene calcolato prendendo a riferimento il prezzo CIF
(Cost, Insurance, Freigth), ovvero il prezzo franco-destino dello zolfo
in qualunque porto del Mediterraneo, come determinato da alcuni
bollettini internazionali
• Ne consegue che il prezzo di cessione tra raffinerie e distributore
non è determinato in via autonoma dai contraenti ma viene
individuato sulla base del prezzo delle importazioni, che rappresenta
per i consumatori finali il prezzo massimo che questi possono
sopportare in ragione degli alti costi di trasporto dello zolfo
proveniente da altri paesi
4.3 Rifiuto di alcune raffinerie a fornire direttamente le
imprese clienti
• Dagli elementi documentali risulta che AGIP, ESSO ed
ERG hanno rifiutato di fornire zolfo alla società Eurozolfi
negli ultimi anni, mentre precedentemente fornivano
direttamente tale impresa
4.4 Limitazioni delle fonti di approvvigionamento per i
clienti
• Dall'analisi che precede emerge che ESSECO/ZOLFITAL, in virtù
dei rapporti in essere con le raffinerie italiane, nonché in virtù dei
mandati all'acquisto delle imprese consumatrici di zolfo, si configura
come l'unica fonte di approvvigionamento su scala nazionale
• Grazie alla collaborazione in essere tra ESSECO, ZOLFITAL e
AGIP, si può affermare che la quantità di zolfo complessivamente
intermediata da ESSECO/ZOLFITAL equivale a circa il 70% del
mercato
4.5 I rapporti fra ESSECO-ZOLFITAL e le imprese clienti
• Ne deriva che il prezzo di mercato che ZOLFITAL/ESSECO
determinano a livello nazionale per le imprese clienti è il massimo
prezzo possibile in tale mercato, pari a quello del prodotto importato,
e non rappresenta il minimo prezzo praticabile da ZOLFITAL ed
ESSECO ai loro clienti finali
• Ne deriva pure che le fonti di approvvigionamento rimangono
limitate
5. Le intese intercorrenti fra ZOLFITAL/ESSECO e le
raffinerie
• Le risultanze istruttorie sopra descritte evidenziano l'esistenza di
una serie di rapporti di fornitura di zolfo grezzo fra tutte le raffinerie
presenti in Italia
• Dall'analisi dei ritiri effettivi, dai contratti stipulati nonché dai
documenti ispettivi raccolti emerge che tutte le raffinerie hanno
conferito un'esclusiva a ZOLFITAL-ESSECO per la distribuzione in
Italia dello zolfo da esse prodotto
5.1 Effetto restrittivo del fascio di intese di fornitura in
esclusiva e rilevanza di ciascuna intesa
• Ciascuno dei rapporti di fornitura descritti ai paragrafi precedenti
integra un'intesa fra imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della
legge n. 287/90
• L'unicità del distributore collega infatti in modo funzionale tutti i
rapporti di fornitura configurando un sistema unitario. È pertanto con
riferimento a tale sistema che va valutato se vi è una limitazione
della concorrenza e, dunque, un insieme di intese restrittive ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, delle legge n. 287/90
• Tale ricostruzione sembra d'altra parte coerente con i precedenti
comunitari
5.2 Inapplicabilità del regolamento di esenzione
1983/83
• Il regolamento della Commissione CEE 1983/83 concede
un'esenzione di carattere generale per questo genere di accordi
• Nel caso di specie, il regolamento non appare applicabile, in quanto
non ricorrono le condizioni di forma e di sostanza che individuano la
sua applicabilità
• Si osserva che l'esclusiva concessa da più fornitori a un solo
distributore non presenta quei miglioramenti dell'attività distributiva
(promozione delle vendite di un prodotto, migliore penetrazione del
mercato, stimolo alla concorrenza fra fornitori) che si ricollegano
normalmente a un accordo di distribuzione esclusiva
5.3 L'intesa AGIP/ZOLFITAL
• Rapporti contrattuali, i quali, unitamente ad alcuni comportamenti
intercorrenti fra AGIP e ZOLFITAL, complessivamente considerati
configurano un'intesa fra imprese concorrenti, ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, della legge n. 287/90
• AGIP, oltre ad essere il principale produttore di zolfo nazionale,
opera infatti anche nel mercato della distribuzione dello zolfo,
rifornendo alcune imprese consumatrici
• In base a tali rapporti, si determina uno stretto legame di
cooperazione fra AGIP e ZOLFITAL che ha come effetto di ridurre in
modo significativo la concorrenza fra tali imprese nel mercato della
distribuzione dello zolfo
5.4Gli effetti complessivi delle intese sopradescritte
• Sulla base delle intese descritte precedentemente, risulta che
ZOLFITAL/ESSECO è il principale distributore di zolfo operante sul
mercato e, unitamente ad AGIP, controlla il 70% del mercato. Se poi
si considerano le importazioni che vengono intermediate da
ZOLFITAL e AGIP, risulta che esse detengono circa l'85% del
mercato
• Dal fascio di intese verticali tra le diverse raffinerie e
ZOLFITAL/ESSECO deriva una consistente limitazione delle fonti di
approvvigionamento per i clienti finali
• Dall'intesa tra AGIP e ZOLFITAL/ESSECO deriva invece una
consistente riduzione della concorrenza nel mercato della
distribuzione dello zolfo
6. Proposte delle parti e delibera
• La separazione societaria consente la realizzazione di condizioni di
concorrenza fra ESSECO e ZOLFITAL e, più in generale, nel
mercato della distribuzione dello zolfo
• Venuto meno il fascio di intese di fornitura con uno stesso e unico
distributore, la concorrenza fra distributori, che si manifesterà nei
confronti dei clienti finali, sarà suscettibile di trasferirsi nei confronti
delle raffinerie, determinando così condizioni di prezzo differenziate
in funzione della diversa localizzazione geografica della domanda e
dell'offerta
• In tale nuova prospettiva, le stesse raffinerie potranno non solo
confrontare le diverse condizioni offerte da distributori concorrenti,
ma eventualmente decidere di entrare direttamente nel mercato
della distribuzione dello zolfo ai clienti finali, come prospettato nel
corso dell'istruttoria da alcune di esse (ERG, FINA)
• DELIBERA
• Le società AGIP PETROLI Spa, ESSO ITALIANA Spa, ERG
PETROLI Spa, ESSECO Spa e ZOLFITAL Spa hanno violato il
disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90, in
particolare:
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Lettere b e c; realizzando un'intesa che ha per effetto di limitare le fonti di
approvvigionamento e di ripartire i mercati della distribuzione dello zolfo grezzo
• La proposta presentata da ZOLFITAL Spa ed ESSECO Spa nel
corso del procedimento, in forza della quale ESSECO Spa e
ZOLFITAL Spa non faranno più capo ai medesimi soggetti
controllanti, è sufficiente a rimuovere le infrazioni di cui alla
precedente
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Presentazione