Cancellazione del volo e risarcimento del danno supplementare Corte di Giustizia CE, sentenza 13 ottobre 2011 C-83/10 Martina Faccioli, matricola 754616 Roberta Levato, matricola 786102 Giulia Ranzini, matricola 768925 Indice • • • • • • • • • Definizione di overbooking aereo Massima I soggetti coinvolti Il fatto Richieste Risposte alle richieste Norme applicate Conclusioni Bibliografia e sitografia Definizione di overbooking aereo OVERBOOKING: regolamento (CE) N.261/2004 istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo e di ritardo prolungato. Abroga il regolamento (CEE) N.295/91 Massima “La nozione di “cancellazione del volo”, come definita dall’art.2, lett. L), del regolamento n.261/2004 non richiede l’adozione di una decisione esplicita di cancellazione, né, in una situazione come quella in discussione nella causa principale, si riferisce esclusivamente all’ipotesi in cui l’aereo in questione non sia affatto partito, bensì comprende anche il caso in cui tale aereo è partito, ma, per una qualsivoglia ragione, è stato poi costretto a rientrare all’aeroporto di partenza, e i passeggeri di detto aereo sono stati trasferiti su altri voli”. DIRETTIVE: atto che vincola gli stati membri al raggiungimento dei risultati per i quali è stata emanata, lasciando a questi la scelta dei mezzi più idonei per raggiungerli REGOLAMENTI: hanno potere generale e sono obbligatori in tutti i loro elementi. Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. I soggetti coinvolti Sig.ra Aurora Sousa Rodriguez, sigg. Lopez Sousa, Puga Lueirp, Rodriguez Gonzalez, la sig.ra Pato Barreiro, il sig. Lopez Alonso e la sig.ra Pato Rodriguez VS Air France SA Il fatto: causa principale I ricorrenti nella causa principale hanno concluso con l’Air France un contratto di trasporto aereo per il loro trasferimento da Parigi a Vigo con il volo n.5578. Il volo era fissato per il 25 settembre 2008, con partenza dall’aeroporto di Paris-Charles de Gaulle alle ore 19:40. Ma alcuni minuti dopo la partenza, il pilota decide di rientrare presso l’aeroporto di Parigi per un guasto tecnico. Non c’è alcun elemento del fascicolo del procedimento principale che indichi che l’aereo, una volta rientrato in aeroporto, sia partito e abbia poi raggiunto la destinazione in ritardo. AirFrance per rimediare all’inadempimento propone : • A 3 passeggeri: volo con partenza il 26 settembre 2008 alle ore 7:05 dall’aeroporto di Parigi Orly con destinazione Oporto e successivo trasporto in taxi presso Vigo. • Un passeggero: volo per il 25 settembre 2008 da Parigi a Vigo, via Bilbao • A 3 passeggeri: volo Parigi-Vigo per il 26 settembre 2008 ore 19:40 • Solo ad un passeggero è stata offerta sistemazione in albergo a spese dell’Air France e assistenza. Richieste • • • • • Tutti chiedono il risarcimento danni occasionati dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo; Compensazione pecuniaria; Un passeggero chiede il rimborso delle spese sopportate per lo spostamento in taxi dall’aeroporto di Oporto a Vigo; Un passeggero chiede il rimborso delle spese relative ai pasti consumati all’aeroporto di Parigi e per la custodia del proprio cane; Tutti richiedono che venga condannata a corrispondere loro un importo supplementare a titolo di risarcimento del danno morale che hanno subito. Risposta alle richieste Alla luce dei fatti il tribunale di commercio di Pontevedra ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte tali questioni Questioni pregiudiziali • Nozione di cancellazione del volo : può comprendere qualunque circostanza in cui il volo ove è stato prenotato un posto, pur essendo partito non giunga al luogo di destinazione? Incluso il rientro forzato all’aeroporto d’origine per cause tecniche? • Nozione di risarcimento supplementare: concede al giudice nazionale di concedere un risarcimento danni, inclusi i danni morali per inadempimento del contratto di trasporto aereo o il risarcimento si deve limitare alle spese sostenute dai passeggeri debitamente comprovate e non rimborsate dal vettore aereo ? Tali due nozioni di risarcimento supplementare sono compatibili ? La legge risponde ART.2 REGOLAMENTO n 261/2004 : CONSIDERATO CHE L’AEREO IN QUESTIONE SIA DECOLLATO MA SIA POI RIENTRATO ALL’AEROPORTO DI PARTENZA SENZA RAGGIUNGERE LA DESTINAZIONE D’ITINERARIO, FA SI CHE IL VOLO NON PUO’ ESSERE CONSIDERATO EFFETTUATO SE LA CANCELLAZIONE DEL VOLO E’ DOVUTA A CIRCOSTANZE ECCEZIONALI CHE NON SI SAREBBERO POTUTE EVITARE, ANCHE SE FOSSERO STATE ADOTTATE TUTTE LE MISURE DEL CASO, NON E’ DOVUTO ALCUN RISARCIMENTO. La legge risponde/ 2 ART.12 REGOLAMENTO n.261/2004 : IL DANNO SUSCETTIBILE DI RISARCIMENTO, PUO’ ESSERE UN DANNO DI NATURA NON SOLO MATERIALE MA ANCHE MORALE. MA IL GIUDICE NON PUO’ CONDANNARE UN VETTORE AEREO A RIMBORSARE AI PASSEGGERI IL CUI VOLO E’ STATO CANCELLATO , LE SPESE CHE HANNO DOVUTO SOSTENERE A CAUSA DELL’INADEMPIMENTO DA PARTE DI TALE VETTORE AEREO DEGLI OBBLIGHI DI SOSTEGNO (RIMBORSO BIGLIETTO) E DI ASSISTENZA (RIMBORSO SPESE DI RISTORAZIONE) Norme applicate • Regolamento (CE)n.261/2004, artt. 8, 9, 12 • Convenzione di Montreal del 1999 per l’unificazione di alcune regole per il trasporto aereo internazionale, artt. 19: “Ritardo”, 22: “Limitazioni di responsabilità per ritardo, per il bagaglio e per le merci” e 29: “Fondamento della richiesta risarcitoria”. • Regolamento (CE) n.2027/97 riguarda la responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli, rimanda alla Convenzione di Montreal. • L’ambito di applicazione della Convenzione di Montreal è stato esteso al territorio comunitario a seguito del regolamento (CE) n.2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso d’incidenti. Conclusioni Analizzata la sentenza e presa visione delle varie richieste e delle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è evinto che : LA CORTE DI GIUSTIZIA SI E’ PRONUNCIATA: - Sulla definizione di cancellazione del volo, sulla definizione di volo, sugli obblighi da parte del vettore e sul concetto di inadempimento del contratto di trasporto al risarcimento del danno di natura morale. Concludendo si è evinto che i passeggeri non hanno avuto diritto a NESSUN RISARCIMENTO. Bibliografia e sitografia • Appunti presi in aula • “Cancellazione del volo e risarcimento del danno supplementare, Flight cancellation and further compensation”, Elena Orrù • http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT &text&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=105589&occ=first&dir &cid=452984 consultato in data 10 giugno 2015