Cancellazione del volo e risarcimento del
danno supplementare
Corte di Giustizia CE, sentenza 13 ottobre
2011 C-83/10
Martina Faccioli, matricola 754616
Roberta Levato, matricola 786102
Giulia Ranzini, matricola 768925
Indice
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Definizione di overbooking aereo
Massima
I soggetti coinvolti
Il fatto
Richieste
Risposte alle richieste
Norme applicate
Conclusioni
Bibliografia e sitografia
Definizione di overbooking
aereo
OVERBOOKING: regolamento (CE) N.261/2004 istituisce
regole comuni in materia di compensazione ed assistenza
dei passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione
del volo e di ritardo prolungato. Abroga il regolamento
(CEE) N.295/91
Massima
“La nozione di “cancellazione del volo”, come definita dall’art.2, lett.
L), del regolamento n.261/2004 non richiede l’adozione di una
decisione esplicita di cancellazione, né, in una situazione come quella
in discussione nella causa principale, si riferisce esclusivamente
all’ipotesi in cui l’aereo in questione non sia affatto partito, bensì
comprende anche il caso in cui tale aereo è partito, ma, per una
qualsivoglia ragione, è stato poi costretto a rientrare all’aeroporto di
partenza, e i passeggeri di detto aereo sono stati trasferiti su altri voli”.
DIRETTIVE: atto che vincola gli stati membri al raggiungimento dei risultati per
i quali è stata emanata, lasciando a questi la scelta dei mezzi più idonei per
raggiungerli
REGOLAMENTI: hanno potere generale e sono obbligatori in tutti i loro
elementi. Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.
I soggetti coinvolti
Sig.ra Aurora
Sousa Rodriguez,
sigg. Lopez Sousa,
Puga Lueirp,
Rodriguez
Gonzalez, la sig.ra
Pato Barreiro, il
sig. Lopez Alonso
e la sig.ra Pato
Rodriguez
VS
Air France
SA
Il fatto: causa principale
I ricorrenti nella causa principale hanno
concluso con l’Air France un contratto di trasporto
aereo per il loro trasferimento da Parigi a Vigo con
il volo n.5578. Il volo era fissato per il 25 settembre
2008, con partenza dall’aeroporto di Paris-Charles
de Gaulle alle ore 19:40. Ma alcuni minuti dopo la
partenza, il pilota decide di rientrare presso
l’aeroporto di Parigi per un guasto tecnico. Non c’è
alcun elemento del fascicolo del procedimento
principale che indichi che l’aereo, una volta
rientrato in aeroporto, sia partito e abbia poi
raggiunto la destinazione in ritardo.
AirFrance per rimediare
all’inadempimento propone :
• A 3 passeggeri: volo con partenza il 26 settembre 2008 alle
ore 7:05 dall’aeroporto di Parigi Orly con destinazione
Oporto e successivo trasporto in taxi presso Vigo.
• Un passeggero: volo per il 25 settembre 2008 da Parigi a
Vigo, via Bilbao
• A 3 passeggeri: volo Parigi-Vigo per il 26 settembre 2008
ore 19:40
• Solo ad un passeggero è stata offerta sistemazione in
albergo a spese dell’Air France e assistenza.
Richieste
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Tutti chiedono il risarcimento danni occasionati dall’inadempimento
del contratto di trasporto aereo;
Compensazione pecuniaria;
Un passeggero chiede il rimborso delle spese sopportate per lo
spostamento in taxi dall’aeroporto di Oporto a Vigo;
Un passeggero chiede il rimborso delle spese relative ai pasti
consumati all’aeroporto di Parigi e per la custodia del proprio cane;
Tutti richiedono che venga condannata a corrispondere loro un
importo supplementare a titolo di risarcimento del danno morale che
hanno subito.
Risposta alle richieste
Alla luce dei fatti il tribunale di commercio di
Pontevedra ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte tali
questioni
Questioni pregiudiziali
• Nozione di cancellazione del volo : può comprendere qualunque
circostanza in cui il volo ove è stato prenotato un posto, pur essendo
partito non giunga al luogo di destinazione? Incluso il rientro forzato
all’aeroporto d’origine per cause tecniche?
• Nozione di risarcimento supplementare: concede al giudice
nazionale di concedere un risarcimento danni, inclusi i danni morali
per inadempimento del contratto di trasporto aereo o il risarcimento
si deve limitare alle spese sostenute dai passeggeri debitamente
comprovate e non rimborsate dal vettore aereo ? Tali due nozioni di
risarcimento supplementare sono compatibili ?
La legge risponde
ART.2 REGOLAMENTO n 261/2004 :
CONSIDERATO CHE L’AEREO IN QUESTIONE SIA DECOLLATO MA
SIA POI RIENTRATO ALL’AEROPORTO DI PARTENZA SENZA
RAGGIUNGERE LA DESTINAZIONE D’ITINERARIO, FA SI CHE IL
VOLO NON PUO’ ESSERE CONSIDERATO EFFETTUATO
SE LA CANCELLAZIONE DEL VOLO E’ DOVUTA A CIRCOSTANZE
ECCEZIONALI CHE NON SI SAREBBERO POTUTE EVITARE,
ANCHE SE FOSSERO STATE ADOTTATE TUTTE LE MISURE DEL
CASO, NON E’ DOVUTO ALCUN RISARCIMENTO.
La legge risponde/ 2
ART.12 REGOLAMENTO n.261/2004 :
IL DANNO SUSCETTIBILE DI RISARCIMENTO, PUO’ ESSERE UN
DANNO DI NATURA NON SOLO MATERIALE MA ANCHE MORALE.
MA IL GIUDICE NON PUO’ CONDANNARE UN VETTORE AEREO A
RIMBORSARE AI PASSEGGERI IL CUI VOLO E’ STATO
CANCELLATO , LE SPESE CHE HANNO DOVUTO SOSTENERE A
CAUSA DELL’INADEMPIMENTO DA PARTE DI TALE VETTORE
AEREO DEGLI OBBLIGHI DI SOSTEGNO (RIMBORSO BIGLIETTO)
E DI ASSISTENZA (RIMBORSO SPESE DI RISTORAZIONE)
Norme applicate
• Regolamento (CE)n.261/2004, artt. 8, 9, 12
• Convenzione di Montreal del 1999 per l’unificazione di alcune regole
per il trasporto aereo internazionale, artt. 19: “Ritardo”, 22:
“Limitazioni di responsabilità per ritardo, per il bagaglio e per le
merci” e 29: “Fondamento della richiesta risarcitoria”.
• Regolamento (CE) n.2027/97 riguarda la responsabilità del vettore
aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro
bagagli, rimanda alla Convenzione di Montreal.
• L’ambito di applicazione della Convenzione di Montreal è stato
esteso al territorio comunitario a seguito del regolamento (CE)
n.2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso d’incidenti.
Conclusioni
Analizzata la sentenza e presa visione delle varie richieste e delle
pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è evinto che :
LA CORTE DI GIUSTIZIA SI E’ PRONUNCIATA:
- Sulla definizione di cancellazione del volo, sulla definizione di volo,
sugli obblighi da parte del vettore e sul concetto di inadempimento
del contratto di trasporto al risarcimento del danno di natura morale.
Concludendo si è evinto che i passeggeri non hanno avuto diritto a
NESSUN RISARCIMENTO.
Bibliografia e sitografia
• Appunti presi in aula
• “Cancellazione del volo e risarcimento del danno supplementare,
Flight cancellation and further compensation”, Elena Orrù
• http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT
&text&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=105589&occ=first&dir
&cid=452984 consultato in data 10 giugno 2015
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Sentenza overbooking - Dipartimento di Sociologia