REGOLAMENTO OVERBOOKING
Realizzato da:
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Asperti Marta
Esposito Laura
Tempesti
Francesca
LA MASSIMA
“La Corte conferma la validità degli art 5, 6 e7 del regolamento (CE)
del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004 n.261 che
istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza
dei passeggeri in caso di negato imbarco,di cancellazione del volo o
di ritardo prolungato e che abroga il regolamento.”
LA QUESTIONE
La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda da un lato la
validità degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento n 261/2004 , dall’altro
l’interpretazione dell’art 234 secondo comma, CE.
La sentenza, nel confermare la validità dei suddetti articoli,
riconosce a carico di tutti i vettori aerei l’esistenza di regole comuni
a tutti i passeggeri in tema di: cancellazione del volo, ritardo e
compensazione pecuniaria.
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LA NORMATIVA INTERNAZIONALE
La Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasposto
aereo internazionale è stata approvata con decisione del Consiglio 5
aprile 2001 (Convenzione di Montreal).
Analizziamo quelli che sono stati gli articoli presi in considerazione per
discutere la questione:
Art 19: Tratta la responsabilità del vettore in caso di danno derivante da
ritardo nel trasporto aereo. Tuttavia il vettore non è responsabile se è in
grado di dimostrare che ha adottato tutte le misure necessarie e possibili o
se era loro impossibile adottarle.
Art 22 Limita la responsabilità del vettore in caso di ritardo. Tale limite non si
adotta se il danno deriva da un atto ad omissione del vettore.
Art 29 Ogni azione di risarcimento danni può essere esercitata unicamente
alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla Convenzione.
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Regolamento n. 261/2004
Presupposti (primo, secondo e dodicesimo considerando): Proteggere il
passeggero, limitando i fastidi e disagi provocati da cancellazione di volo o
ritardo prolungato del vettore
Art 5: “ Cancellazione del Volo”-> In caso di cancellazione del volo ai
passeggeri viene offerto un volo alternativo a quello cancellato e
un’assistenza prolungata fino al nuovo orario di partenza(salvo eccezioni).
Art 6: “Ritardo” -> Nel caso in cui il vettore possa prevedere un ritardo
rispetto all’orario di partenza previsto sarà necessario che fornisca
assistenza ai passeggeri entro dei limiti stabiliti. Non ci si può liberare da tale
obbligazione in caso di circostanze eccezionali.
Art 7: “Diritto a compensazione pecuniaria” -> tratta l’entità del risarcimento
previsto per i passeggeri a seconda della tratta che avrebbero dovuto
percorrere e del ritardo subito.
Art 8: “Diritto a rimborso o all’imbarco su un volo alternativo-> Il passeggero
può usufruire o di un volo alternativo o del rimborso per intero del biglietto.
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Art 9: “Diritto ad assistenza”-> il passeggero ha diritto, gratuitamente, ad
un’adeguata assistenza da parte del vettore aereo.
Le parti: cause principali e questioni pregiudiziali
L’IATA e L’ELFAA hanno proposto dinnanzi alla High Court of Justice ( Corte di
Giustizia) due ricorsi contro il Ministero dei Trasporti aventi per oggetto la legittimità
del regolamento n 261/2004 ritenuto in contrasto con la Convenzione di Montreal.
La High Court of Justice, ritenendo che le questioni avanzate non fossero prive di
fondamento, le sottopone alla Corte di Giustizia Comunitaria.
Le questioni sono le seguenti:
1- Art 6 regolamento n 261/2004 VS Art 19, 22, 29 della Convenzione.
2- Art 5 regolamento n 261/2004 VS Art 251 CE
3- Art 5 e 6 regolamento n 261/2004 VS principio della certezza del diritto
4- Art 5 e 6 regolamento n 261/2004 VS obbligo di motivazione
5- Art 5 e 6 regolamento n 261/2004 VS principio di proporzionalità
6- Art 5 e 6 regolamento n 261/2004 VS organizzazione ricorrente
7- Art 7 regolamento n 261/2004 VS principio di proporzionalità, uguaglianza e
mancanza di adeguata motivazione
8- questione pregiudiziale VS grado di dubbio necessario per sottoporre questioni di
validità
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In risposta alla questione 1
Il giudice di rinvio chiede se sia incompatibile l’art 6 del regolamento n
261/2004 con gli articoli 19, 22 e 29 della Convenzione.
E’ necessario fare due osservazioni:
1-Un trattato deve essere interpretato in buona fede, secondo il gli obbiettivi
che si pone e il contesto che lo circonda. La Convenzione mira a tutelare i diritti
del passeggero e a garantirgli un equo risarcimento.
2-Un ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, se prolungato, provoca due
tipologie di danno->Un danno uguale per tutti i passeggeri e un danno
individuale .
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La Corte risponde..
A tal proposito, la Corte UE ritiene che gli art della Convenzione citati si
limitino a disciplinare le condizioni per cui il passeggero richieda un
risarcimento del danno individuale e che il legislatore comunitario stabilisca
invece nel Regolamento il risarcimento per il danno uguale per tutti. Il
dispositivo del Regolamento si colloca a monte delle condizioni della
Convenzione, determinando quindi una compatibilità tra gli articoli.
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In risposta alla questione 2
Nel progetto del regolamento n 261/2004 il Consiglio europeo decide che i vettori
aerei avrebbero potuto essere esentati dagli obblighi di risarcimento ed
assistenza in caso di volo cancellato o prolungato ritardo (artt. 5 e 6) se fossero
stati in grado di provare le circostanze eccezionali. Il Parlamento europeo tra gli
altri emendamenti sopprime, solo nell’art 6, qualsiasi clausola di esonero di
responsabilità da parte dei vettori aerei riguardo le circostanze eccezionali.
Il Consiglio europeo dice di non poter approvare tutti gli emendamenti del
Parlamento e si procede alla nomina del Comitato di Conciliazione ai sensi
dell’art 251 CE. Il Comitato di Conciliazione emenda anche l’art 5 togliendo il
riferimento alle circostanze eccezionali. Il Regolamento è stato adottato in
conformità col progetto “comune” del Comitato di Conciliazione.
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Eppure..
Le ricorrenti nella causa principale ritengono che il Comitato di
Conciliazione abbia oltrepassato le competenze ex art 251 CE
perché l’art 5 non aveva costituito oggetto di alcun emendamento da
parte del Parlamento.
L’Alta Corte riconosce invece al Comitato di Conciliazione il diritto di
prendere «tutte le iniziative necessarie per favorire un
ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento (…) e del Consiglio»
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In risposta alle questioni 3 e 4
Il giudice rinvio ritiene che gli art 5 e 6 del regolamento n 261/2004 non siano
conformi con il principio di certezza del diritto e non soddisfino l’obbligo di
motivazione.
Per quanto riguarda il soddisfacimento dell’obbligo di motivazione, la Corte UE
ritiene che le disposizione degli art 5 e 6 del regolamento fissino con precisione
e in modo chiaro gli obblighi a carico del vettore aereo in caso di cancellazione
o ritardo volo. All’interno del regolamento, infatti, si dispone che i passeggeri a
cui il volo è stato cancellato debbano essere risarciti e, in caso di mancata
tempestività di informazione della cancellazione, debbano avere un volo
alternativo(con assistenza nell’attesa) o un rimborso del biglietto.
A tal proposito il legislatore non ha ritenuto necessario fornire una motivazione
specifica per ogni scelta tecnica presa.
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E invece..
Per quanto riguarda il principio di certezza del diritto, la Corte UE,
ponendosi come obbiettivo la tutela del passeggero, ritiene che l’assistenza
ad esso non possa essere oggetto di discussione al momento stesso in cui
deve essere attuata ma sia definita precedentemente.
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In risposta alla questione 5 e 7:
Le ricorrenti nella causa principale affermano che le misure di assistenza, di
supporto e di risarcimento dei passeggeri previste dagli artt. 5, 6 e 7 del
regolamento n. 261/2004, in caso di cancellazione del volo, non permettono di
conseguire l’obiettivo diretto a ridurre i detti casi di cancellazione e di ritardo e
sono, comunque, a causa dei rilevanti oneri economici che faranno gravare sui
vettori aerei comunitari, completamente sproporzionate rispetto all’obiettivo
voluto.
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L’Alta Corte risponde..
L’Alta Corte dichiara in primo luogo che l’obbiettivo primario del
Regolamento è accrescere la tutela dei passeggeri vittime di
cancellazioni o di ritardi prolungati dei voli, risarcendo i danni ai diretti
interessati e non quello individuato dalle ricorrenti nella causa.
In secondo luogo la Corte afferma che il Regolamento al suo interno
prevede un risarcimento del danno subito in proporzione all’entità del
danno stesso, senza violare il principio di proporzionalità tra le parti.
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In risposta alla questione 6 e 7:
Il giudice di rinvio propone alla Corte UE l’invalidità degli art 5, 6 e 7 del
regolamento per violazione del principio della parità di trattamento.
A tal proposito, L’ELFA ritiene che innanzitutto ci debba essere un trattamento
distinto tra vettori aerei che applicano politiche di prezzo e servizi differenti.
In secondo luogo, ritiene inopportuno che il diritto comunitario non applichi le
stesse misure agli altri mezzi di trasporto.
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L’ Alta Corte risponde..
La Corte UE, analizzate le questioni, ritiene che situazioni paragonabili
non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano
trattate in maniera uguale, salvo obbiettiva necessità.
Ne consegue che, le disposizioni degli art 5, 6 e 7 del regolamento n
261/2004 non sono invalide a causa di una violazione del principio di
uguaglianza.
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Le conclusioni
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 10 gennaio 2006 C-344/04, ha
affermato la piena legittimità del regolamento n 261/2004, ritenendo che le
questioni fossero prive di fondamento.
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Ringraziamo per la cortese attenzione
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