CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *** RASSEGNA STAMPA 19 marzo 2008 Titoli dei quotidiani Il Sole 24 Ore Azione penale con priorità Vecchi assegni validi anche dopo il 30 aprile Cambiali e “pagherò” evitano il bollo da 1,50 Italia Oggi Libretti al portatore al capolinea GIURISPRUDENZA Il Sole 24 Ore Intercettazioni libere su chi è in automobile Genitori responsabili del figlio minore “pirata” Italia Oggi Conversazioni in macchina, addio privacy Usucapione? Non spetta l'agevolazione prima casa Verifiche sulle matrici dell'assegno Il Messaggero Intercettare in auto? Ora si può: “Non esiste privacy” FLASH Consiglio Nazionale Forense - via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma - tel. 0039.06.977488 - fax. 0039.06.97748829 - *** Elezioni Azione penale con priorità Azione penale obbligatoria, ma secondo priorità fissate dal Parlamento, dal Csm e dai Procuratori della Repubblica. E’ quanto si propone di fare il Pd, se vincerà le elezioni. La proposta nasce in parte dall’esperienza, che ha dimostrato la volatilità dell’obbligatorietà dell’azione penale, al punto che in alcune Procure della Repubblica, da tempo è ormai, è prassi che i Capi diano indicazioni ai Pm sui reati (e quindi sulle indagini) cui dare la precedenza, nell’impossibilità di perseguire tutti allo stesso modo. Per rendere effettiva l’obbligatorietà dell’azione penale Veltroni ritiene indispensabile che vi sia “uniformità” nell’azione delle Procure su tutto il territorio nazionale. Di qui la “centralizzazione” dei criteri di priorità. “Ci sono due possibilità – spiega Lanfranco Tenaglia, incaricato dal Pd di seguire i temi della giustizia -: o il Csm passando per i Capi delle Procure, indica al Parlamento i criteri da seguire e il Parlamento ne prende atto oppure è quest’ultimo che fissa le priorità e il Csm le applica sul piano organizzativo. Io propendo per la prima soluzione”. Ovviamente, chi non dovesse adeguarsi alle indicazioni, sarebbe responsabile sul piano disciplinare. Su quest’ultimo aspetto il Pd aggiunge un nuovo tassello al suo programma, finalizzato all’ “efficienza” del servizio, perché, scrive Veltroni, “una giustizia lenta e inefficiente è ormai come un’enorme fetta di ricchezza nazionale congelata”. La novità riguarda la Sezione disciplinare che, a differenza di adesso, dovrà essere autonoma dal resto del Csm, anche se eletta all’interno del Consiglio stesso (composto, almeno,da 30 consiglieri). Veltroni spiega che autonomia e indipendenza della magistratura sono valori irrinunciabili e che a nessun imputato è dato il diritto di difendersi “dal” processo piuttosto che “nel” processo. E tuttavia, “ciò non è più sufficiente; quindi, è necessario approntare ogni meccanismo istituzionale, ordinamentale e processuale affinché il processo non esorbiti mai dai suoi limiti e la soggezione della magistratura alla sola legge sia una garanzia anzitutto per la società e i cittadini”. Perciò avverte: il Csm metta da parte le “logiche correntizie”, controlli “attentamente” la professionalità delle toghe e il “rispetto della regola deontologica”, e i magistrati non deroghino mai alla “soggezione alla sola legge, neanche in vista del raggiungimento di un fine di giustizia”. Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore pag. 15 Consiglio Nazionale Forense - via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma - tel. 0039.06.977488 - fax. 0039.06.97748829 - Antiriciclaggio Vecchi assegni validi anche dopo il 30 aprile Gli assegni già in circolazione potranno essere utilizzati anche dopo il 30 aprile: per allinearli alle regole più stringenti in arrivo sarà sufficiente scrivere sul modulo “non trasferibile”. E la dicitura potrà essere apposta a mano dal traente, senza che siano necessarie altre formalità. Lo chiarisce la circolare in arrivo dal ministero dell’Economia: un documento destinato a sciogliere alcuni nodi applicativi delle misure introdotte dal decreto legislativo antiriciclaggio (n. 231 del 2007) e, in particolare, dall’articolo 49, che fissa nuovi limiti all’uso del contante e dei titoli al portatore, in vigore dal prossimo 30 aprile. Le nuove regole antiriciclaggio mettono al bando (o quasi) gli assegni “liberi”: che dovranno essere chiesti in banca per iscritto, pagando un’imposta di bollo di 1,50 euro per modulo, e che comunque potranno essere usati solo per pagamenti sotto i 5mila euro; ogni girata dovrà poi riportare il codice fiscale del girante. Diverranno quindi la norma gli assegni non trasferibili. Le banche stanno in questi giorni mettendo a punto i nuovi moduli allineati alle disposizioni antiriciclaggio. Per quelli già in circolazione, è previsto l’adeguamento fai da te. E ai moduli “liberi” ritirati prima del 30 aprile ma utilizzati dopo si applicherà il tetto di 5mila euro, ma non sarà necessario pagare il bollo. Nessuna sogli invece per gli assegni bancari e postali emessi “a me medesimo”. Il decreto 231 impone che possano essere girati solo per l’incasso direttamente dall’emittente a una banca o a Poste italiane. Il ministero chiarisce poi che, nonostante le irregolarità nell’utilizzo, l’assegno si potrà comunque incassare: ma la banca dovrà segnalare le irregolarità al ministero che applicherà le sanzioni previste dal decreto 231 (dall’1 al 40% dell’importo trasferito). Mentre per gli assegni “liberi”, la girata irregolare blocca l’incasso: per ottenere la somma occorre risalire la catena e rivolgersi all’ultimo girante “in regola”. Novità anche per i libretti al portatore: il saldo, entro il 30 giugno 2009, dovrà essere portato sotto i 5mila euro e chi li trasferisce dovrà comunicare alla banca i dati del beneficiario entro 30 giorni. Altrimenti, il libretto resta pagabile ma l’irregolarità sarà sanzionata (dal 10 al 20% del saldo). Infine, i pagamenti effettuati tramite i money transfer non potranno superare i 2mila euro: la soglia è però riferita a una singola operazione, mentre il tetto dell’operazione frazionata resta 5mila euro. Valentina Maglione, Il Sole 24 Ore pag. 33 Cambiali e “pagherò” evitano il bollo da 1,50 Le cambiali e i pagherò sono esclusi dalla nuova imposta di bollo di 1,50 euro prevista per gli assegni bancari, postali, circolari e per i vaglia postali o cambiari speciali. Il riferimento della normativa sull’antiriciclaggio ai “vaglia cambiari”, infatti, riguarda solo quelli speciali emessi dalla Banca d’Italia, Banco di Napoli e Banco di Sicilia e non i vaglia cambiari ordinari (cambiale e pagherò), che sono strumenti di credito e non mezzi di pagamento (circolare Assonimine n. 18 del 18 marzo 2008 e parere n. 28 del Comitato antiriciclaggio). Consiglio Nazionale Forense - via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma - tel. 0039.06.977488 - fax. 0039.06.97748829 - Libretti al portatore al capolinea Estinzione a tappeto per tutti i libretti al portatore emessi prima del 30 aprile 2008 con saldo superiore ai 5 mila euro. E autocertificazione per la cessione di libretti. Queste le ulteriori precisazioni effettuate dalla circolare del ministero dell'economia sulle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore che dà attuazione al dlgs 231/2007 (decreto legislativo di recepimento della normativa antiriciclaggio anticipata da ItaliaOggi del 18 marzo 2008). La circolare oltre che di disciplina degli assegni si occupa, infatti, di money transfer e di libretti. Vediamo come. Libretti di deposito: Ai sensi dell'articolo 49, comma 13, i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti devono essere estinti dal portatore oppure il loro saldo deve essere ridotto a una somma pari o inferiore entro il 30 giugno 2009. La circolare precisa il termine di decorrenza. La disposizione si applica a tutti i libretti emessi prima del 30 aprile 2008 con saldo pari o superiore a 5.000 euro che, pertanto, dovranno essere estinti o ridotti ad una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. Trasferimento contante: Due le precisioni in materia di divieto di trasferimento di contante: operazioni coinvolte e calcolo delle operazioni frazionate. Il divieto di trasferimento di contante (articolo 49 commi 18 e 19) è riferibile unicamente all'operatività connessa con l'invio di fondi e non con la loro ricezione. Il divieto di trasferimento per importi frazionati riguarda anche le operazioni di importo inferiore al prescritto limite di 2.000 euro: il loro importo complessivo non può essere pari o superiore a 5.000 euro. Trasferimento libretti con autocertificazione: L'articolo 49 comma 14 prevede che in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento. La circolare precisa che per i libretti di deposito al portatore emessi ante 30 aprile 2008 e presentati per l'incasso a decorrere da tale data basta la dichiarazione sostitutiva. Se il cessionario rilascia autocertificazione relativa al trasferimento (data e nome del cedente) non c'è infrazione né obbligo, per banche e Poste Italiane S.p.A, di procedere alla comunicazione al Ministero economia. In assenza dell'autocertificazione del cessionario, deve pervenire, da parte del cedente, nei 30 giorni successivi alla presentazione del libretto per l'incasso, la dichiarazione di avvenuta cessione del libretto. la comunicazione al Ministero dell'economia scatta in mancanza di tale dichiarazione. Chi segnala i titoli irregolari: In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli simili, la comunicazione deve essere effettuate dalla banca o da Poste italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste italiane S.p.A. che effettua l'estinzione salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato (articolo 51, comma 2) La circolare fornisce precisazione sulle negoziazioni di assegni con il sistema detto «check truncation»: una particolare procedura per cui l'assegno entro importi limitati non viene fisicamente inviato alla banca su cui è tratto, ma rimane presso la banca negoziatrice a meno che la banca trattaria non lo richieda . Quando, dunque, l'assegno è sottoposto alla procedura interbancaria di check truncation, l'obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze può essere assolto dalla sola banca negoziatrice dell'assegno medesimo ove la banca trattaria abbia certezza, anche in virtù di vincoli contrattuali (ad esempio, per apposita previsione degli accordi interbancari), in ordine all'effettuazione da parte della negoziatrice di tale adempimento. Antonio Ciccia, Italia Oggi pag. 34 Consiglio Nazionale Forense - via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma - tel. 0039.06.977488 - fax. 0039.06.97748829 - GIURISPRUDENZA Cassazione Conversazioni in macchina, addio privacy Addio privacy nelle conversazioni in macchina. Chiunque può intercettarle, compreso un investigatore privato, senza che possa essere invocata dai malcapitati sorvegliati la violazione della riservatezza. Ciò a patto che l'auto sia parcheggiata o stia transitando su una strada pubblica. In un mondo in cui non si fa altro che parlare di privacy la Cassazione deposita una sentenza, la n. 12042 del 18 marzo 2008, che, almeno a colpo d'occhio, sembra andare controcorrente: sono stati infatti definitivamente scagionati 21 investigatori privati che avevano intercettato delle coppie appartate in dei parcheggi pubblici. Ma in realtà quella della Suprema corte è stata una scelta obbligata: in Italia le norme sulla privacy tutelano luoghi come «l'abitazione o la privata dimora». L'automobile non è né l'una né l'altra e quindi niente riservatezza. Le motivazioni depositate ieri dalla quinta sezione penale, dunque, suonano più come la denuncia di un vero e proprio vuoto normativo: «Nessuna norma incriminatrice», si legge in fondo alla brevissima sentenza, «tutela la riservatezza delle persone che si trovino in autovettura privata sulla pubblica via». In altri termini, consapevole di avere le mani legate per la mancanza di una norma ad hoc, il Collegio di legittimità ha confermato il non doversi procedere pronunciato dal Gup di Brescia nei confronti di 21 investigatori privati che avevano installato apparati di intercettazioni ambientali di conversazioni tra presenti in autovetture private. Inutile il ricorso della procura contro l'assoluzione. La Cassazione ha respinto i motivi sui quali la pubblica accusa chiedeva una riapertura del caso precisando che «la riservatezza tutelata dalle norme degli articoli 617 a 623 del codice penale è quella assicurata proprio e solo da uno strumento adottato per comunicare a distanza. Invece la riservatezza di notizie e immagini che si rapporta all'ambiente è tutelata nell'articolo 615 bis del codice penale, introdotto dalla legge n. 98 del 1974». Non basta. «L'autovettura», ha messo nero su bianco la Cassazione, «che si trova in una pubblica via non è ritenuta luogo di privata dimora», e per questo non merita la tutela. Insomma, si legge in fondo alla sentenza. Debora Alberici, Italia Oggi pag. 35 Intercettazioni libere su chi è in automobile In auto non esiste riservatezza per le parole scambiate. A questa conclusione è giunta la Cassazione con la sentenza n. 12042, constatando che esistono leggi che tutelano la privacy delle conversazioni telefoniche, telegrafiche, telematiche e informatiche ma nulla che possa difendere, dall’agguato delle cimici degli investigatori privati, un dialogo nell’abitacolo della propria macchina. Il Sole 24 Ore pag. 7 Consiglio Nazionale Forense - via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma - tel. 0039.06.977488 - fax. 0039.06.97748829 - Genitori responsabili del figlio minore “pirata” I genitori sono responsabili delle carenze educative dei figli minori che non rispettano “le regole della civile convivenza”, comprese “le manifestazioni di indiscilina2 che portano gli adolescenti ad infrangere le norme della circolazione stradale provocando gravi danni agli altri. Pertanto dono chiamati a risarcire degli incidenti provocati dai figli anche nel caso in cui i ragazzi non vivano più con loro. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza n. 7050 della Terza sezione civile. Il Sole 24 Ore pag. 7 Usucapione? Non spetta l'agevolazione prima casa Le agevolazioni fiscali concesse per l'acquisto della prima casa non sono applicabili a una sentenza dichiarativa di usucapione. Con queste conclusioni, i giudici supremi della sezione quinta della Cassazione, nella sentenza 5447 depositata il 29 febbraio 2008, capovolgendo completamente il precedente orientamento espresso con la sentenza 10802/2007, hanno stabilito che i benefici per l'acquisto della prima casa non sono mai applicabili alla sentenza dichiarativa di usucapione. Il precedente orientamento aveva fondato la sua convinzione sulle sentenze di Cassazione 3248/96 e 9648/99, di cui il collegio supremo aveva condiviso le conclusioni. In precedenza l'applicazione della norma agevolativa aveva trovato dei consensi anche da parte delle giurisdizioni di merito, vedi tra tutte la Ctp di Ravenna sezione III sentenza n. 30/2005; i giudici provinciali, riferendo a un precedente della Cassazione (sentenza n. 7224/2003) avevano osservato come il decretolegge n. 69/89 convertito nella legge 154/89, avesse inserito all'articolo 8 della tariffa allegata al dpr n. 131/1986, la nota II bis, stabilendo che i provvedimenti di usucapione i quali accertano l'acquisto della proprietà di beni immobili (o diritti reali sui medesimi) potessero scontare l'imposta in misura stabilita dall'articolo 1 della tariffa allegata al dpr n. 131/86; questo secondo il collegio giudicante, in tutte le ipotesi di acquisizione della proprietà mediante l'usucapione e qualora ne ricorressero i presupposti di legge, consentiva di applicare senza alcun dubbio i benefici previsti per l'acquisto della prima casa. Di altro parere gli ermellini che, chiamati a risolvere l'applicabilità dei benefici «prima casa» richiesti in sede di registrazione di una sentenza di usucapione, hanno accolto il ricorso dell'avvocatura dello Stato e li hanno revocati; benefici che invece erano stati concessi dalla Ctr della Toscana. Con questa sentenza n. 5447/2008 i giudici supremi hanno così stabilito che la nota II bis, apposta all'articolo 8 della tariffa allegata al dpr n. 131/86, che parifica la tassazione delle sentenze di usucapione a quella degli atti di trasferimento, non consente agli atti di usucapione, una estensione della norma agevolativa avente invece carattere generale. «Quindi», proseguono i giudici del Palazzaccio, «riferendo anche ai principi recentemente affermati da questa Corte nella sentenza n. 23900/2007, alla nota II bis apposta all'articolo 8 della Tariffa allegata al dpr n. 131/86, (che parifica la tassazione delle sentenze di usucapione a quelle degli atti di trasferimento) non sono mai applicabili le agevolazioni per l'acquisto della prima casa «neppure», conclude il collegio, «può essere invocata l'applicazione analogica a fattispecie di acquisizione della proprietà a titolo originario, e questo sia per l'insuscettibilità di applicazione analogica delle leggi eccezionali, sia per la insussistenza della identità di ratio». Benito Fuoco, Italia Oggi pag. 37 Consiglio Nazionale Forense - via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma - tel. 0039.06.977488 - fax. 0039.06.97748829 - Verifiche sulle matrici dell'assegno Verifiche fiscali facili sugli imprenditori. Le matrici degli assegni ritrovate in azienda, che riportano nella causale la voce «stipendio», sono la spia di lavoro nero e quindi giustificano l'accertamento induttivo da parte dell'amministrazione finanziaria. Ecco il nuovo traguardo raggiunto dalla Cassazione che, con la sentenza n. 6964 del 14 marzo 2008, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate e bocciato la decisione della Ctr delle Marche. L'accertamento induttivo era scattato nei confronti di un imprenditore edile che pagava i suoi lavoratori in nero. La guardia di finanza aveva trovato presso l'azienda le matrici di alcuni assegni staccati in favore degli operai e contenenti la voce «stipendio» oltre al nome del beneficiario. Questo indizio, molto grave a parere dell'ufficio imposte, era stato sufficiente per far elevare il reddito e quindi per una maggiore imposizione fiscale. Una volta ricevuto l'avviso di accertamento l'imprenditore lo aveva impugnato. La Ctp di Ancona aveva accolto il ricorso annullando l'avviso. Idem i giudici regionali. Contro la doppia sconfitta il fisco ha fatto ricorso alla Suprema corte e lo ha vinto in pieno. L'amministrazione finanziaria ha lamentato che i giudici regionali «avessero trascurato di valutare le matrici degli assegni rinvenute dalla Gdf e indicate nel processo verbale di constatazione, su cui era riportata, oltre al nominativo del beneficario (lavoratore dipendente) anche la causale (stipendio) che giustificava l'emissione del titolo di credito». Ora la causa tornerà alla commissione marchigiana che deciderà alla luce dei chiarimenti resi dalla sezione tributaria. «Le somme percepite dai lavoratori», si legge nelle motivazioni, «si presumono corrisposte dal datore di lavoro a titolo di retribuzione, ciò che, nel caso in esame, è assai più provabile, dell'inverosimile tesi difensiva secondo cui si tratterebbe di prestiti elargiti dai medesimi lavoratori allo stesso datore di lavoro, non si sa bene a quale titolo, in quale misura e in quale circostanza; sul punto le giustificazione del contribuente sono solo generiche e vaghe». Non è tutto. Spiega il Collegio di legittimità, i giudici regionali, «omettendo di seguire canoni della comune logica e travisando precise disposizioni normative, non hanno correttamente valutato che il rinvenimento di una contabilità informale, costituiva indizio grave, preciso e concordante dell'esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale, ciò che legittimava l'amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo». Debora Alberici, Italia Oggi pag. 38 Consiglio Nazionale Forense - via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma - tel. 0039.06.977488 - fax. 0039.06.97748829 - Intercettare in auto? Ora si può: “Non esiste privacy” Gli amanti sono avvertiti: non esiste alcuna norma sulla privacy che tutela la riservatezza delle conversazioni a tu per tu che si svolgono in macchina e, dunque, gli investigatori privati, assoldati dal coniuge tradito, possono installare cimici sulle auto che fanno da alcova senza rischiare condanne. Lo dice la Quinta Sezione Penale della Cassazione, che ha confermato il proscioglimento con la formula «perchè i fatti non sono previsti dalla legge come reato», di 22 investigatori privati che avevano installato «apparati di intercettazione ambientale di conversazioni tra presenti in autovetture private». Così la Suprema Corte ha respinto il ricorso con il quale la procura di Brescia chiedeva, invece, l'incriminazione degli investigatori privati prosciolti dal Gup di Brescia il 13 giugno 2007. «Nessuna norma incriminatrice - spiega la Cassazione con la sentenza 12042 - tutela la riservatezza delle persone che si trovano in un'auto privata sulla pubblica via». La tutela della privacy è prevista per le conversazioni telegrafiche o telefoniche, per le comunicazioni informatiche o telematiche, ma non per le conversazioni a tu per tu dentro un'auto, un ascensore, un bar. «In sintesi la riservatezza tutelata dalle norme - rilevano i giudici di Piazza Cavour - è quella assicurata proprio e solo da uno strumento adottato per comunicare a distanza».Inoltre la Cassazione osserva che sono tutelate le immagini e le notizie “rubate” da una privata dimora, mentre «l'autovettura che si trova in una pubblica via non è ritenuta, da sempre, luogo di privata dimora». Pure il Pg, Vito D'Ambrosio, era giunto alle stesse conclusioni e aveva chiesto il rigetto del ricorso della procura bresciana. Il Messaggero, pag. 16 Consiglio Nazionale Forense - via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma - tel. 0039.06.977488 - fax. 0039.06.97748829 - FLASH Italia Oggi pag. 38-45 Finanze, debutta il dipartimento Dipartimento delle finanze al debutto ufficiale. È stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 66 di ieri, infatti, il decreto del presidente della repubblica n. 43 del 30 gennaio 2008, che reca il «Regolamento di riorganizzazione del ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» (si veda ItaliaOggi del 24, 25 e 26 gennaio scorsi). Con il provvedimento in questione il dicastero di via XX Settembre viene articolato in quattro dipartimenti: tesoro, ragioneria generale dello stato, finanze e amministrazione generale, del personale e dei servizi. Operano nell'ambito del ministero anche l'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze (Ssef), il servizio consultivo e ispettivo tributario e la commissione tecnica per la finanza pubblica. Per quanto riguarda l'attribuzione delle competenze, il nuovo Dipartimento delle finanze (Df) svolge in primis l'analisi, l'elaborazione e la valutazione delle politiche economicofiscali, di cui assicura l'acquisizione sistematica di dati e informazioni. Predispone analisi, studi, indagini, simulazioni e previsioni per l'elaborazione di politiche e interventi in materia fiscale, in campo nazionale, comunitario e internazionale. Spetta al Df anche valutare gli effetti economico-finanziari generati dalle misure fiscali e il relativo monitoraggio dell'andamento delle entrate tributarie. Tra le attribuzioni del dipartimento, rientrano anche la valutazione e la predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo. Inoltre, è competenza del Df l'emanazione di direttive interpretative della legislazione tributaria, al fine di assicurare la coerenza nell'applicazione delle norme da parte degli uffici. Tra le novità del dpr c'è pure l'istituzione del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento della fiscalità. L'ente è presieduto dal ministro o dal viceministro delegato per la materia tributaria, ed è composto dal direttore generale delle finanze, dai direttori delle Agenzie fiscali, dal rettore della Ssef, dal comandante generale della Gdf, dal direttore del Secit, dai responsabili di Sogei, Sose, Equitalia e degli altri soggetti e organismi operanti nel settore fiscale. Consiglio Nazionale Forense - via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma - tel. 0039.06.977488 - fax. 0039.06.97748829 - Professioni, cala la scure sui triennali Una mannaia per circa 50 mila laureati triennali che d'ora in poi saranno esclusi da qualsiasi incarico di collaborazione nelle pubbliche amministrazioni. Senza laurea specialistica insomma nessun affidamento di lavoro autonomo perché tre anni di università non forniscono una «comprovata preparazione universitaria». A spiegarlo l'ultima circolare firmata dal ministro Luigi Nicolais che scioglie ancora più nel dettaglio la norma contenuta nell'articolo 3 della legge finanziaria 2008. Ma tra le categorie tecniche è il caos. Perché, quella che per il governo era una ricetta per ridurre il lavoro precario consolidando la tendenza a limitare il ricorso ad alcune tipologie contrattuali a casi eccezionali, per i professionisti di primo livello è diventata una vera mannaia. E chi si attendeva dalla Funzione pubblica una lettura amichevole dei nuovi obblighi imposti dalla Finanziaria 2008 è rimasto deluso. Nessuna concessione viene offerta, infatti, sui requisiti minimi di collaboratori e consulenti che devono essere dotati di laurea specialistica e devono operare da tempo nel settore di interesse. Un provvedimento che ha creato scompiglio ai moltissimi diplomati e laureati triennali nelle materie tecniche. Primi tra tutti il Consiglio nazionale dei periti industriali (Cnpi) ma anche il sindacato nazionale italiano geometri liberi professionisti e quello dei periti industriali, come le associazioni professionisti europei laureati che si dicono sconcertati di un'iniziativa del governo che non tiene conto che i tecnici diplomati e laureati di primo livello hanno collaborato da sempre con le pubbliche amministrazioni «svolgendo incarichi nel rispetto della correttezza, della qualità e con piena soddisfazione delle amministrazioni stesse dei cittadini». Ecco perché si rivolgono agli schieramenti politici e ai candidati delle prossimi elezioni affinchè si impegnino a porre rimedio a una situazione che «danneggia in maniera tangibile oltre alle stimate, apprezzate e insostituibili categorie, la collettività tutta. E con una petizione popolare chiedono la soppressione dell'articolo in questione perché considerato iniquo». Dal canto loro il Consiglio nazionale dei periti industriali ha dato un'interpretazione ancora più approfondita della norma con una circolare inviata, tra l'altro, anche alla Funzione pubblica in cui evidenzia che se per gli incarichi di lavoro autonono all'esterno delle p.a. è necessaria appunto la specializzazione universitaria la stessa cosa non è valida per quei professionisti le cui attività sono disciplinate da leggi speciali. La circolare del Cnpi ricorda inoltre a titolo esemplificativo alcune prestazioni professionali previste da provvedimenti legislativi di settore. «Sembra che qualcuno si sia dimenticato che alcune competenze sono un patrimonio esclusivo delle professioni di primo livello», ha dichiarato il presidente del Cnpi Giuseppe Jogna, e non solo, «tali competenze» ha aggiunto, «rappresentano delle specificità che appartengono ai nostri professionisti. Ecco perché chiediamo che si ponga rimedio a una discriminazione enorme che viene posta nei nostri confronti». La Repubblica pag. 21 Spiare in auto si può, non esiste privacy Non esiste alcuna norma sulla privacy che tuteli la riservatezza delle conversazioni vis a vis che si svolgono in auto. Dunque, una cimice nell´abitacolo della macchina per spiare conversazioni non è punibile come reato. Lo dice la Cassazione prosciogliendo con la formula «perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato», 22 investigatori privati che avevano installato cimici per intercettare «conversazioni tra presenti in autovetture»: per gli ermellini ciò non è «interferenza illecita nella vita privata». Consiglio Nazionale Forense - via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma - tel. 0039.06.977488 - fax. 0039.06.97748829 - Il Sole 24 Ore pag. 33 L’Economia si riorganizza Cura dimagrante per il personale del ministero dell’Economia: sette dirigenti di prima fascia e 80 di seconda escono di scena con la pubblicazione in G.U del Dpr 43/2008 che riorganizza il ministero dell’Economia (supplemento ordinario n. 62/L alla G.U n. 66 del 18 marzo). La riduzione farà scomparire, tra l’altro, 17 posizioni dirigenziali per la Scuola superiore dell’Economia e delle finanze, 19 posizioni dirigenziali relative alle Segreterie delle Commissioni tributarie e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e 36 posizioni dirigenziali dagli Uffici di diretta collaborazione con il ministro. Il regolamento istituisce alcuni comitati di coordinamento a livello centrale, ma riarticola a livello periferico la struttura del ministero con la soppressione dei dipartimenti provinciali del Tesoro, delle ragionerie provinciali dello Stato e delle direzioni provinciali dei servizi vari. Vengono però contestualmente istituite le Ragionerie territoriali dello Stato e le Direzioni territoriali dell’Economia e delle finanze. Al di là delle misure organizzative, con l’entrata in vigore del regolamento, si assisterà a un profondo riequilibrio delle funzioni all’interno dell’amministrazione finanziaria. Il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento della fiscalità sarà una vera e propria cabina di regia dell’amministrazione finanziaria e farà capo, di fatto, al Direttore generale delle Finanze (ora Capo del Dipartimento per le politiche fiscali) Inoltre il dipartimento delle Finanze diventerà il centro di riferimento per l’interpretazione della normativa fiscale, ma potrà verificarne anche la congruità degli adempimenti fiscali del contribuente e i modelli di dichiarazione oltre a coordinare l’intero andamento della macchina fiscale. Un’altra novità è l’istituzione della direzione della giustizia tributaria che provvede alla gestione del personale delle Commissioni tributarie (compreso quello del Cpgt), analizza la giurisprudenza in materia fiscale e cura la gestione dell’Ufficio del massimario. ( a cura di Daniele Memola ) Consiglio Nazionale Forense - via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma - tel. 0039.06.977488 - fax. 0039.06.97748829 -