Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Prevenzione dei rischi per la salute da esposizione a sorgenti artificiali di radiazione ultravioletta in ambito estetico (lampade abbronzanti) Manuale ad uso di operatori ed utenti Prevenzione dei rischi per la salute da esposizione a sorgenti artificiali di radiazione ultravioletta in ambito estetico (lampade abbronzanti) 1. Introduzione 2. Le Radiazioni UltraViolette (RUV) 3. La pelle 4. Abbronzatura 5. Fototipo 6. Le apparecchiature per l’abbronzatura 7. Effetti sulla salute dell’utilizzo delle lampade abbronzanti. 8. Normativa italiana 9. Indicazioni per gli utenti 10. Raccomandazioni pratiche per l’operatore 11. Attività di vigilanza del Dipartimento di Prevenzione 12. Bibliografia Allegati A. Disciplina e requisiti igienico sanitari per attività di estetista e solarium B. Bozza consenso informato C. Scheda informativa n. 7 del D.M. n. 110 del 12.05.2011 2 1. INTRODUZIONE Ai nostri giorni, la pelle abbronzata è per molte persone una componente del proprio "mito". In passato non era così. Fino all'inizio del secolo appena trascorso l'abbronzatura della pelle non costituiva un fattore estetico di maggior fascino; al contrario, l'accentuata pigmentazione del volto, delle mani e degli avambracci prodotta dalla radiazione solare era un tratto caratteristico di coloro che appartenevano alle classi sociali più umili e disagiate (contadini, braccianti, operai, pescatori). Dopo la prima guerra mondiale, al "mito" dell'incarnato pallido si è andato sostituendo gradualmente il mito della "tintarella”. Narrano le cronache del tempo che fra le prime entusiaste sostenitrici della nuova moda vi fosse la grande sarta parigina Coco Chanel, affezionata frequentatrice delle località balneari della Costa Azzurra. Nel volgere di qualche decennio, nell'immaginario collettivo l'abbronzatura è stata percepita come l'essenza estetica che distingue le persone delle classi sociali più abbienti, di coloro che possono permettersi anche consumi voluttuari, vacanze nelle località marine e montane, viaggi e vacanze ai tropici, regolare attività sportiva in ambiente aperto. La pelle abbronzata è diventata perciò un simbolo che suscita allo stesso tempo ammirazione e invidia, una nota di colore che distingue dalla massa, rende più affascinanti e attraenti, alla quale, impropriamente, viene associata la sensazione psicofisica di essere in forma e di godere buona salute. L'affermarsi di questa cultura che riscopre i piaceri del tempo libero e il culto del proprio corpo, costituisce il presupposto da cui hanno tratto origine e si sono affermate quell'insieme di attività che costituiscono la cosiddetta industria dell'abbronzatura. Inizialmente, esporsi al sole era l'unico modo per abbronzarsi. Il sole, per sua natura, è generoso, ma non sempre è fruibile per ottenere o mantenere l'abbronzatura. Alle volte manca il tempo, in alcuni mesi dell'anno le condizioni climatico-meteorologiche sono sfavorevoli, infine non sempre le risorse economiche consentono determinate attività ricreative all'aperto e sufficienti periodi di vacanza in località assolate. Tali limitazioni mal si conciliano con il desiderio diffuso di sentirsi sempre e comunque più belli e affascinanti, anche in virtù di quella maschera di bellezza che è divenuta l'abbronzatura. E' per dare risposta a questi desideri e per consentire a tutti di ostentare questo marchio, reale o virtuale, di benessere, di piacere sensuale e di supposta buona salute che l'industria inizia a produrre e commercializzare sorgenti artificiali di radiazione ultravioletta e il settore della cosmesi si arricchisce di un nuovo filone di attività, l'impiego per finalità estetiche di dette sorgenti, le lampade abbronzanti, per l'appunto. L'industria dell'abbronzatura artificiale della pelle si è sviluppata ed è cresciuta in misura ragguardevole nell'arco degli ultimi 40 anni. Paradossalmente, il massimo del suo sviluppo coincide con la dimostrazione scientifica che è in atto una riduzione dello strato di ozono nella stratosfera causato dalle attività umane, effetto che può comportare un aumento della RUV solare al suolo, con conseguenze negative per la maggior parte delle forme di vita terrestri e marine. La radiazione ultravioletta (RUV) produce l'abbronzatura della pelle. L'esposizione alla radiazione emessa dai lettini solari e dalle altre apparecchiature abbronzanti ha lo stesso potenziale di rischio dell'esposizione 3 alla RUV solare. Frequentemente il termine “lettino solare” viene usato per descrivere apparecchiature abbronzanti che consistono sia di una singola lampada emettitrice di RUV (soltanto UVA o UVB o ambedue), come in alcune apparecchiature per l'abbronzatura della faccia, sia di una serie di tali lampade incorporate in lettini, cabine, pannelli, o qualsiasi loro combinazione. In questo documento si considerano gli aspetti sanitari e protezionistici più rilevanti connessi con l’abbronzatura della pelle mediante sorgenti artificiali di radiazione ultravioletta (RUV). Si tratta di una problematica articolata e complessa, la cui importanza, nel quadro più generale della protezione dalla radiazione ultravioletta, è testimoniata, fra l'altro, dalle attività e dalle pubblicazioni dedicate di organizzazioni internazionali di riferimento quali l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP), Euroskin etc. Il metodo con cui queste organizzazioni affrontano i problemi sanitari connessi con l'esposizione alla radiazione UV a scopo estetico per valutarne il rischio e giungere, ove necessario, a raccomandare misure di prevenzione e protezione è rigorosamente scientifico e si fonda soltanto sull'analisi dei risultati degli studi pubblicati nella letteratura scientifica e sulla loro consistenza. Il notevole aumento dell'incidenza dei tumori cutanei nella popolazione mondiale di pelle chiara è fortemente associato all'eccessiva esposizione al sole; esso può dipendere anche dall'uso di fonti artificiali di raggi UV, quali lampade e lettini solari. I dati attuali indicano che le abitudini personali nell'esposizione al sole costituiscono il fattore di rischio individuale più importante per il danno associato alla RUV. Già dal 1992 l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) ha classificato le RUV solari come probabilmente cancerogene. Nel 2009, la stessa Agenzia ha pubblicato un report che classifica gli apparecchi emittenti RUV tra i cancerogeni umani di gruppo 1, ovvero, sicuramente cancerogeni per l’uomo; questa conclusione deriva dalla revisione di una serie di ricerche, dalla quale è emerso che il rischio di melanoma maligno è aumentato del 75% quando l’uso di apparecchiature abbronzanti inizia prima dei 35 anni. Le raccomandazioni contenute in questo documento si riferiscono esclusivamente all'uso dei lettini solari per scopi cosmetici. Dott. Giovanni Gallo Direttore del Dipartimento di Prevenzione ULSS 9 Treviso 4 2. LE RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE (RUV) Tutte le persone sono esposte quotidianamente a una certa dose di radiazioni ultraviolette (RUV), in gran parte derivanti dal Sole, ma anche da fonti artificiali in campo industriale, commerciale o nel tempo libero. La radiazione ultravioletta (radiazione UV) è quella porzione dello spettro elettromagnetico di lunghezze d´onda comprese tra 100 e 400 nm (nanometri). Verso le lunghezze d´onda maggiori, la radiazione UV confina con la luce visibile di lunghezza d´onda più corta, percepita dall´uomo come viola, da cui la denominazione "radiazione ultravioletta". La radiazione UV è suddivisa in tre bande di differenti lunghezze d´onda chiamate UVA, UVB e UVC. Le esatte lunghezze d´onda in base alle quali vengono definite le tre bande variano a seconda degli specifici ambiti di studio. La suddivisione più utilizzata è però la seguente: • UVA: 400-315 nm • UVB: 315-280 nm • UVC: 280-100 nm La sorgente naturale più importante è sicuramente il sole. Come tutti i corpi a temperature elevate, anche il sole emette un ampio spettro di onde elettromagnetiche che spaziano dall´infrarosso all´ultravioletto. Tale emissione è legata alla trasformazione dell´energia termica prodotta dalle numerose reazioni nucleari e chimiche che avvengono all´interno e sulla superficie della stella, in energia radiante. L´atmosfera terrestre, tramite processi di assorbimento e diffusione, agisce come un filtro rispetto alle radiazioni provenienti dal sole. In particolare: • la radiazione UVC (la più dannosa per la vita a causa del suo alto contenuto energetico) viene completamente assorbita dall´ozono e dall´ossigeno degli strati più alti dell´atmosfera; • la radiazione UVB viene anch´essa in buona parte assorbita, ma una non trascurabile percentuale (circa il 10%) riesce a raggiungere la superificie terrestre; • la radiazione UVA riesce in buona parte (circa il 90%) a raggiungere a superficie terrestre. 5 In sintesi, la radiazione UV che raggiunge la superficie terrestre è circa il 9% (circa 120 Wm-2) della radiazione solare al top dell´atmosfera ed è distribuita tra UVA (90%) ed UVB (10%), mentre gli UVC sono totalmente assorbiti dall’atmosfera. In generale, la capacità di penetrazione e quindi la “pericolosità” per l’uomo dei raggi UV aumenta al diminuire della lunghezza d’onda e, di conseguenza, all’aumentare della frequenza. La frazione di radiazione ultravioletta che raggiunge la superficie terrestre è influenzata da vari fattori. Tra questi i più importanti sono: • Copertura nuvolosa. La copertura nuvolosa, se spessa, può bloccare la radiazione UV. Una nuvolosità fine o intervallata permette il passaggio quasi totale della radiazione UV. Se la nuvolosità è costituita da nubi isolate tipiche di condizioni di bel tempo, è possibile che la radiazione UV che raggiunge il suolo in un certo punto sia addirittura maggiore che in condizioni di cielo sereno. • Ozono. L´ozono assorbe la radiazione UV. Maggiori quindi sono le concentrazioni di ozono, minore è la quantità di radiazione che raggiunge il suolo. Esso è presente sia nella troposfera (strato di atmosfera compreso tra il suolo e 10 km di quota) che nella stratosfera (strato di atmosfera compreso tra 10 e 40 km di quota). I livelli di ozono troposferico possono variare a seconda dell´ora del giorno, da giorno a giorno e da stagione a stagione. Diverso è il discorso per l´ozono stratosferico che è caratterizzato da variazioni molto più lente e in parte legate a mutazioni indotte dall´uomo. Si è infatti ormai certi che la riduzione dello strato di ozono stratosferico osservata negli ultimi decenni sia causata dai composti del fluoro, del cloro e del bromo, gas denominati Clorofluorocarburi (CFC) e Idrofluoruri (HCFC). Tali gas, prodotti ed immessi in atmosfera dall´uomo, sono capaci di distruggere le molecole di ozono anche a distanza di molti anni data la loro stabilità. Il primo effetto della distruzione dello strato di ozono è un aumento della radiazione UVB di origine solare che raggiunge la bassa atmosfera e la superficie terrestre. • Altitudine. La radiazione UV aumenta di circa il 10-12% ogni 1000 m a causa del minore spessore dell´atmosfera. • Ora del giorno, latitudine e stagione. L´elevazione del sole è la causa comune dell´influenza dell´ora del giorno, della latitudine e della stagione sulla quantità di radiazione UV che raggiunge il suolo. Come per l´altitudine, il diverso assorbimento della radiazione UV è legato al diverso spessore dello strato di atmosfera che i raggi solari si trovano ad attraversare prima di raggiungere il suolo. I valori massimi di radiazione UV si registrano di conseguenza ai tropici, in estate e verso mezzogiorno. • Caratteristiche della superficie. Per valutare i valori di esposizione dell´uomo alla radiazione UV si deve tener conto, oltre che della radiazione che arriva direttamente dall´atmosfera, anche di eventuali contributi dovuti a fenomeni di riflessione che dipendono dalle caratteristiche della superficie: i prati, il suolo nudo e l´acqua riflettono meno del 10% della radiazione incidente, la sabbia arriva ad un 25%, mentre la neve può arrivare anche all´80%. 6 3. LA PELLE La pelle è un organo speciale: sempre in costante rinnovamento, è molto più di una semplice protezione. E' l'organo più pesante (3-4 kg) e più esteso del corpo umano (da 1,5 a 2 m²). Sempre connessa con gli altri organi, la pelle può anche contribuire nella trasmissione di varie disfunzioni e patologie, oltre a quelle strettamente epidermiche. Ha tre funzioni fondamentali: - Protezione La pelle protegge tutto il corpo da attacchi meccanici, fisici, chimici o batterici provenienti dall'ambiente esterno, grazie alle cellule, ai meccanismi immunitari e alla sua impermeabilità, resistenza e adattabilità. - Trasmissione La pelle viene utilizzata per trasmettere informazioni tra il corpo e l'ambiente esterno tramite i nervi, che ricevono stimoli tattili, termici e dolorifici. - Scambio Attraverso la pelle avvengono vari scambi tra il corpo e l'esterno. E' coinvolta in meccanismi complessi come, per esempio, il controllo della temperatura corporea (attraverso l'eliminazione del calore e l'evaporazione del sudore secreto dalle ghiandole sudoripare), l'eliminazione delle sostanze dannose o la sintesi della vitamina D, che è indispensabile per la crescita delle ossa. La pelle si può suddividere in tre strati principali: epidermide, derma ed ipoderma (tessuto sottocutaneo). - L'epidermide è lo strato superficiale della cute ed è un tessuto composto essenzialmente da cheratinociti, cellule che col passare degli anni si saturano di una sostanza forte e impermeabile: la cheratina. L'epidermide contiene anche i melanociti (cellule che forniscono una protezione naturale contro i raggi del sole e sono responsabili della pigmentazione della pelle) e le cellule di Langherhans, che fanno parte del sistema immunitario. A sua volta, l'epidermide è composta da quattro strati di cellule: lo strato di base (il più spesso), lo strato di mucosa, lo strato granulare e lo strato corneo (quello superficiale). - Il derma è un tessuto connettivo con uno spessore variabile, che contiene vasi sanguigni, molte cellule immunitarie, ghiandole sudoripare, follicoli pilo-sebacei e recettori sensitivi, che reagiscono alla pressione, alla temperatura e al dolore. I principali componenti del derma sono il collagene e le fibre di elastina, che assicurano che la pelle rimanga resistente, adattabile ed elastica. - L'ipoderma si trova sotto il derma ed è un tessuto adiposo, più o meno spesso a seconda delle zone del corpo e della corporatura di ognuno. E' un'importante riserva energetica per il corpo. Melanociti dell’epidermide e pigmentazione I melanociti sono cellule deputate alla produzione di melanina. Nell'uomo sono presenti nello strato basale dell'epidermide e nei suoi annessi, nell'epitelio orale, nell'occhio ecc. Sono i responsabili della colorazione della pelle. 7 In genere non ci sono differenze nella distribuzione o densità di melanociti tra i differenti sessi e fototipi. Le differenze di colore della pelle sono dovute solo alla differente attività dei melanociti stessi e non al numero. Il numero dei melanociti decresce nei soggetti anziani mentre nei soggetti albini i melanociti sono presenti in numero normale, ma viene a mancare l'attività enzimatica e anche i precursori delle melanine. I melanociti producono, per l’appunto, le melanine, molecole ad alto peso molecolare legate a strutture proteiche con le quali formano le melano-proteine. Rappresentazione schematica di sezione di cute 8 4. ABBRONZATURA L’abbronzatura non è altro che la forma di protezione che la pelle utilizza per proteggersi dalle radiazioni ultraviolette. Cosa succede quando i raggi UV colpiscono la pelle? Quando i raggi ultravioletti colpiscono la pelle, questa reagisce attivando il suo meccanismo di difesa, ovvero la produzione di melanina. La melanina è uno schermo naturale che assorbe l’energia dei raggi e la trasforma in calore. L’esposizione ai raggi ultravioletti poi stimola la produzione di cheratina, ovvero il principale costituente dello strato corneo della pelle. Con l’ispessimento dello strato corneo e l’ossidazione della melanina si crea un filtro che riduce la penetrazione ultravioletta all’interno dei diversi strati della cute, proteggendo le cellule più profonde. In particolare quando la pelle è esposta alla RUV si verificano due distinti fenomeni di pigmentazione: • La Pigmentazione Immediata (IPD) La IPD (acronimo di Immediate Pigment Darkening) si manifesta immediatamente a seguito dell' esposizione alla RUV ed è causata dallo scurimento della melanina (fotoossidazione) già presente nella pelle. Di solito si osserva soltanto nelle persone che sono naturalmente di carnagione moderatamente scura. Detta pigmentazione è “effimera”, inizia a regredire dopo poco tempo dall’esposizione ed è dotata di scarsa valenza fotoprotettiva. La radiazione compresa nell'intervallo spettrale 320 e 400 nm (UVA) è considerata la più efficace nell'indurre la IPD. • Pigmentazione o Abbronzatura ritardata (neo-melanogenesi). La produzione fotoindotta di pigmento diventa visibile dopo almeno tre giorni ed è prodotta sia dall'esposizione alla radiazione UVA sia, in misura maggiore, dalla UVB. I raggi UVB vengono chiamati “starter della melanogenesi”, sono presenti in quantità limitata anche nei raggi solari, e stimolano la pelle a produrre nuovi pigmenti (melanogeneesi o pigmentazione differita); permettono la formazione della “base” dell’abbronzatura, ma se assunti in dose eccessiva possono arrecare eritemi e scottature. L'abbronzatura ritardata persiste molto più a lungo dell' IPD perchè deriva dall'aumento di numero, dimensioni e pigmentazione dei granuli di melanina. L'esposizione alle UVB provoca anche un aumento dello spessore dell'epidermide (strato esterno della pelle) e delle sue proprietà di diffusione. Anche a causa di detti fenomeni, l'abbronzatura ottenuta con apparecchiature che emettano soltanto UVA, anche se accettabile dal punto di vista cosmetico, se paragonata con una pigmentazione equivalente indotta dall'esposizione al sole, non è altrettanto efficace nel proteggere da una successiva esposizione alla RUV solare. 9 5. FOTOTIPO La sensibilità cutanea alla luce solare, e in particolare quella alle radiazioni ultraviolette, è caratterizzata da notevoli variazioni individuali. Questa variabilità di reattività della pelle alle radiazioni condiziona tutte le manifestazioni cutanee promosse dalla luce solare e può essere catalogata determinando il cosiddetto fototipo. Il dermatologo americano Fitzpatrick è stato il primo ad affrontare questa materia in modo razionale, mettendo a punto un metodo per definire il fototipo, basato sulla raccolta dei dati relativi alla storia naturale dell’individuo in relazione alla fotoesposizione, che consente di identificare nell’ambito delle razze umane sei fototipi. I primi quattro fototipi appartengono alla razza caucasica e in questo ambito è possibile identificare due gruppi agli antipodi: il 1°, composto da quei soggetti che non si abbronzano mai e si scottano sempre, ed il 4°, comprendente soggetti che si abbronzano sempre e si scottano molto raramente. Il quinto ed il sesto fototipo appartengono alla razza negroide. Un altro ricercatore, il francese Cesarini, ha inserito nel protocollo anche alcuni caratteri fenotipici dell’individuo, come il colore della pelle, dei capelli e degli occhi. In pratica ha proposto una classificazione basata sempre su 6 fototipi, aggiungendo ai due estremi di questa graduatoria gli albini e i neri. I primi, incapaci di sintetizzare melanina e quindi sguarniti di ogni protezione, all’infuori di quella derivante dall’ispessimento dello strato corneo; i secondi, dotati delle massime capacità naturali di protezione nei confronti della lesività delle radiazioni UV. Recenti studi hanno confermato che il colore costituzionale della cute, quello cioè delle parti non esposte, è il parametro più attendibile per una corretta definizione del fototipo. La capacità di abbronzarsi di ciascun individuo mediante l'uso di lettini solari, quindi, dipende fortemente dal fototipo di appartenenza. La reattività della pelle di un individuo alla RUV, intesa come la capacità di abbronzarsi o di scottarsi, in linea di massima è simile, nell'esposizione ai lettini oppure al sole. E' molto probabile che, fra gli utilizzatori di apparecchiature per l'abbronzatura artificiale, quelli di fototipo I e II, che perciò si abbronzano poco o nulla e/o si scottano facilmente, rimangano delusi dal risultato estetico ottenuto usando un lettino solare. Fra gli utilizzatori dei lettini si è osservato che molti manifestano effetti cutanei indesiderati di lieve entità quali: leggero eritema, prurito e secchezza della pelle. Sia gli utilizzatori domestici di apparecchiature abbronzanti, sia gli assistenti nei centri di abbronzatura possono valutare in modo errato la sensibilità individuale alla RUV e sottostimare rispettivamente la propria fotosensibilità e quella dei clienti. 10 I fototipi Fototipo Caratteristiche personali Capelli biondo-rossi, I Sensibilità al Suscettibilità Capacità di Classi di sole alle ustioni abbronzarsi individui Molto sensibile Si ustiona Nessuna Melano sempre abbronzatura compromessi Alta Abbronzatura Melano leggera compromessi Abbronzatura Melano media competenti Abbronzatura Melano notevole competenti Pelle Melano protetti pelle molto chiara, lentiggini occhi chiari II Capelli biondi o castano chiari Moderatamente pelle chiara sensibile occhi chiari III Capelli castani Moderatamente pelle bruno chiara non sensibile Moderata occhi chiari o scuri IV Capelli castano scuro o neri Moderatamente pelle da olivastra a scura resistente Bassa occhi scuri Capelli neri V Molto bassa pelle bruno olivastra naturalmente / bruna Capelli neri VI Resistente pelle nera / Molto resisitente Estremamente Pelle bassa naturalmente Melano protetti nera 11 6. LE APPARECCHIATURE PER L’ABBRONZATURA Emettono le stesse radiazioni ultraviolette emesse dal sole con la differenza che la quantità trasferita sul corpo umano dalle lampade è superiore e ciò comporta una rapida abbronzatura. L’intensità delle RUV emesse dalle lampade abbronzanti è di circa 10-15 volte superiore rispetto a quella emessa dal sole a mezzogiorno in una località della costa mediterranea. I primi dispositivi per abbronzare artificialmente la pelle, immessi in numero considerevole sul mercato, erano destinati all'impiego in ambiente domestico. Le vecchie lampade a vapori di mercurio a media pressione Si trattava di lampade a vapori di mercurio e media pressione, le quali emettono radiazioni UV-C, UV-B e UV-A visibile e radiazione infrarossa (IR). Ai lati della lampada, alloggiata in un apposito telaio provvisto di riflettore, sovente venivano posti degli emettitori di radiazione infrarossa, per un trattamento combinato UV + IR. Dette apparecchiature, attualmente in disuso, potevano e possono causare seri danni alla pelle e soprattutto agli occhi (danni da esposizione acuta) se utilizzate incautamente e senza seguire le necessarie misure di prevenzione e protezione (proteggere gli occhi con appositi occhiali e graduare le esposizioni). Bisogna considerare che in quegli anni 1960/1980 la cultura della protezione dalla RUV era piuttosto sottovalutata e poco nota al grande pubblico. Viceversa, era ancora largamente diffusa la convinzione, suffragata anche da opinioni apparse sulla stampa e ritenute autorevoli, che l'esposizione alla RUV fosse più benefica che dannosa alla salute. Indirettamente ciò trova conferma anche nelle norme tecniche allora in vigore nel nostro Paese, pubblicate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), norme che recepivano i documenti della Commissione Elettrotecnica Internazionale e del Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrica (CENELEC), e che avevano un titolo molto significativo: "Norme particolari di sicurezza per gli apparecchi per la cura della pelle con raggi ultravioletti e infrarossi per uso domestico" (CEI, 61-7, 1981). Il mercato delle lampade e delle apparecchiature abbronzanti si è evoluto velocemente soprattutto nell'ultimo quarto di secolo. Nuove sorgenti hanno preso il posto delle vecchie lampade a vapori di mercurio a media pressione. 12 Gli apparecchi abbronzanti attuali possono essere ad alta o a bassa pressione: • i tubi fluorescenti a bassa pressione si distinguono facilmente perché caratterizzati da tubi fluorescenti, tipo neon, emettono prevalentemente radiazioni UVA o prevalentemente radiazioni UVB, con emissione a banda larga o a banda stretta; • le lampade a scarica ad alta pressione e ad alta intensità si distinguono in quanto la fonte di emissione è contraddistinta da bulbi con una parabola riflettente protetti da un filtro, in genere su tonalità scura (blu scuro/viola). Lo spettro della radiazione emessa comprende le radiazioni UV-C, UV-B e UV-A, visibile e infrarossa. Nelle apparecchiature abbronzanti, la radiazione emessa da queste lampade viene opportunamente filtrata per eliminare sia le componenti ultraviolette indesiderate sia l'intensa radiazione infrarossa. Nelle cosiddette "apparecchiature UVA ad alta pressione" l'abbronzatura dovrebbe essere prodotta dalla sola componente UV-A. (il condizionale è d'obbligo perché spesso è presente anche una debole componente di radiazione UV-B, che, proprio in ragione della sua notevole efficacia pigmentogena, ha un peso non trascurabile. Nella fattispecie, i filtri hanno la funzione di eliminare le componenti UV-C, UV-B e IR. In definitiva, sono le caratteristiche del filtro/filtri che determinano lo spettro effettivo di questo tipo di sorgente nelle applicazioni cosmetiche. La rottura del filtro, il suo deterioramento o la sua sostituzione con un altro avente diverse caratteristiche di trasmissione spettrale comporta un cambiamento delle caratteristiche effettive della sorgente radiante e la conseguente possibilità che si verifichino effetti indesiderati e/o danni (eritema, ustioni cutanee). Le lampade e le sorgenti radianti descritte sono utilizzate sia nelle apparecchiature per il trattamento facciale sia in quelle per l'esposizione del corpo intero (lettini, docce). Le apparecchiature utilizzate nei trattamenti abbronzanti devono corrispondere alle disposizioni contenute nelle norme tecniche armonizzate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) di pertinenza. In particolare, trattandosi di apparecchiature alimentate dall'energia elettrica, che, oltre ad emettere radiazione UV, presentano anche problemi di resistenza meccanica, stabilitá e pericoli meccanici, è necessario che soddisfino i requisiti definiti dalle seguenti norme: • CEI EN 60335-1 "Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 1: Norme generali"; • CEI EN 60335-2-27 "Sicurezza degli impianti elettrici d'uso domestico e similare. Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi per uso domestico e similare"; • CEI EN 60335-2-27-A11 "Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi per uso domestico e similare"; aggiornamento. La norma CEI EN 60335-2-27 suddivide le apparecchiature abbronzanti in quattro classi, a seconda dell'intensitá efficace della radiazione UV emessa nelle bande spettrali 250 ÷ 320 nm e 320 ÷ 400 nm rispettivamente: 13 • Apparecchiature UV di tipo 1; sono quelle che emettono RUV tale che l'effetto biologico viene prodotto dalla radiazione avente lunghezza d'onda maggiore di 320 nm e la cui irradianza*, nell'intervallo spettrale compreso fra 320 e 400 nm, è relativamente elevata (≥15mW m-2 ). L'irradianza a lunghezza d'onda inferiore a 320 nm è limitata a 0.5 mW m-2; emette UV A, mentre gli UV B sono poco significativi; • Apparecchiature UV di tipo 2; sono quelle che emettono RUV tale che l'effetto biologico viene prodotto dalla radiazione di lunghezza d'onda sia inferiore sia superiore a 320 nm e sono caratterizzate da una relativamente elevata irradianza (≥ 150 mW m-2 ) fra 320 e 400 nm. L'irradianza a lunghezza d'onda inferiore a 320 nm è compresa tra 0.5 e 150 mW m-2; emette UVA e una limitata quantità di UVB a bassa pressione; • Apparecchiature UV di tipo 3; sono quelle che emettono RUV tale che l'effetto biologico viene prodotto dalla radiazione di lunghezza d'onda sia inferiore sia superiore a 320 nm e sono caratterizzate da una irradianza limitata. (≥ 150 mW m-2) in ciascuna regione spettrale della RUV; emette RUV sia A che B a bassa pressione; • Apparecchiature UV di tipo 4; sono quelle che emettono RUV tale che l'effetto biologico viene prodotto prevalentemente da radiazione di lunghezza d'onda inferiore a 320 nm (con valori d'irradianza superiori a di 150 mW m , mentre nell'intervallo spettrale 320 - 400 nm l'irradianza non deve superare 150 mW m-2); emette RUV in maggiore concentrazione di UVB rispetto agli UVA; I rischi sanitari associati con l'uso di ciascun tipo di apparecchiatura sono differenti come le caratteristiche delle emissioni. Le apparecchiature di tipo 4, caratterizzate da elevati livelli di emissioni nella regione UVB (280÷315 nm) devono essere usate “dietro consiglio medico” e non a scopo abbronzante, principalmente a causa della ben nota associazione tra UVB e tumori della pelle. La maggior parte delle apparecchiature oggi utilizzate emettono UVA (315-400nm), e sono apparecchiature UV di tipo 1, 2. La norma CEI EN 60335-2-27 stabilisce che l’irradianza massima delle apparecchiature che emettono UV a scopo estetico non debba superare 0.3 W/m2. Il Decreto Legge del 12 maggio 2011 n. 110 “Regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista” recepisce le norme su citate e regolamenta le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso dei solarium per l’abbronzatura di cui si parlerà in seguito. * Alcune unità di misura: • la quantità di radiazione emessa per unità di tempo è detta FLUSSO RADIANTE (W); • la DENSITA’ di FLUSSO RADIANTE è il flusso per unità di area (Wm-2); • l’IRRADIANZA è la densità di flusso radiante incidente su una superficie; 14 7. EFFETTI SULLA SALUTE DELL’UTILIZZO DELLE LAMPADE ABBRONZANTI L'esposizione alla radiazione emessa dai lettini solari e dalle altre apparecchiature abbronzanti ha lo stesso potenziale di rischio dell'esposizione alla RUV solare. La dose di radiazioni ricevuta per unità di tempo è, però, molto superiore rispetto a quella assorbita durante le attività svolte all’aria aperta e anche nel corso dell’esposizione solare per abbronzarsi. L’esposizione annuale dei frequentatori abituali di centri abbronzanti può essere anche quattro volte superiore rispetto a quella solare (da 1.2 a 4.7). A questa dose occorre aggiungere quella assorbita attraverso la naturale esposizione al sole. Non esiste una modalità di utilizzo dei solarium priva di rischi. Il rischio dipende essenzialmente da tre fattori: • Tipo di RUV (A, B, C) • Intensità delle RUV • Sensibilità della pelle I danni da esposizione a radiazioni UV vanno distinti in: • danni direttamente correlati all'esposizione (immediati) • danni che incrementano il rischio di contrarre una certa patologia (tardivi) Gli organi bersaglio delle RUV sono la pelle, gli occhi ed il sistema immunitario. 6.a.) Principali effetti dannosi Regione spettrale Occhio Pelle (da 100 nm a 280 nm) Fotocheratite Eritema Ultravioletto B Fotocongiuntivite (scottatura della pelle) Ultravioletto C Accelerazione dell’invecchiamento (da 280 nm a 315 nm) Ultravioletto A (da 315 nm a 400 nm) Tumori cutanei cutaneo Cataratta fotochimica Reazione di Visibile Lesione fotochimica e (da 400 nm a 780 nm) termica della retina fotosensibilità Scottatura EFFETTI SULLA PELLE La pelle per la sua funzione di protezione e per la sua grande estensione è il principale organo bersaglio della radiazione UV. Ustione solare L'ustione solare di lieve entità (I grado) consiste nell'arrossamento della pelle (eritema attinico) che compare entro 12 ore dall'esposizione alla RUV. L'eritema si attenua e regredisce gradualmente entro pochi giorni. Ad esso si sovrappone un certo grado di abbronzatura nei soggetti che hanno capacità di pigmentazione. L'ustione grave provoca dolore ed è accompagnata da infiammazione, formazione di vesciche e spellature. 15 La gravità dell'ustione dipende essenzialmente dal fototipo, dalla dose e dal tipo di RUV. Fra i diversi sistemi che si usano per determinare gli effetti eritemigeni delle RUV, si usa il MED, ovvero la Minima Dose Eritemigena. La MED è misurata su una scala numerica che va da 0 ad infinito e nella quale la dose minima di raggi UV con i quali si ha un arrossamento è fissata ad 1. È, quindi, una scala che varia da persona a persona: per un soggetto con fototipo I e II la MED è molto bassa, mentre si alza enormemente per un fototipo IV, V o VI. Solitamente si tende a considerare che fino a 1 MED non esistono effetti collaterali all’esposizione alle RUV. Nelle persone di pelle molto chiara (fototipi cutanei I e II, i melano-compromessi) l'efficacia della RUV di indurre l'abbronzatura e l'eritema è approssimativamente uguale in tutta la regione spettrale UVA e UVB. Per gli individui che si abbronzano bene e che si ustionano raramente (fototipi cutanei III e IV, i melanocompetenti) l'effetto abbronzante degli UVA è maggiore del loro effetto eritemigeno. L’effetto eritemigeno delle RUV è soprattutto causato dagli UVB che sono quelli che colpiscono più in superifce la pelle. Tumori della pelle È stato fissato un chiaro legame tra l’uso di lampade abbronzanti e il tumore della pelle. I tumori della pelle sono gli effetti a lungo termine più gravi attribuiti all'esposizione alle RUV (IARC 1992). Nell’agosto del 2009, l´Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha pubblicato un report che classifica gli apparecchi emittenti UV tra i cancerogeni umani (gruppo 1) come diossina, amianto; questa conclusione deriva dalla revisione di una serie di ricerche, dalla quale è emerso che il rischio di melanoma maligno è aumentato del 75% quando l’uso di apparecchiature abbronzanti inizia prima dei 35 anni. Alla stessa conclusione è giunto l’United States Department of Health and Human Services. Uno studio svedese ha trovato una forte associazione tra esposizione a radiazioni UV prodotta dagli strumenti per l’abbronzatura artificiale e il rischio di melanoma, in particolare quando l’esposizione avviene in giovane età. Numerosi studi hanno dimostrato che l’esposizione a UV prodotta dagli strumenti per l’abbronzatura artificiale è associata con un aumentato rischio di melanoma e di tumori della pelle non melanoma come il carcinoma a cellule squamose e il carcinoma basocellulare. Lesioni precancerose, come la cheratosi attinica e la malattia di Bowen sono state trovate in persone protette dall’esposizione solare ma che avevano fatto un uso di lettini solari regolare per due tre anni. L’esposizione a UV e il numero di scottature dovute a queste radiazioni in particolare quando acquisite nell’infanzia e nell’adolescenza, sia quando causate dal sole che dall’esposizione a lettini solari, si sono dimostrati essere associati ad un aumento dei casi di melanoma nel corso della vita successiva. Esistono molti tipi di tumori cutanei ma tre sono responsabili di più del 95% dei casi totali: il carcinoma basocellulare, il carcinoma a cellule squamose e il melanoma maligno (associato alla massima letalità). Ogni anno muoiono nel mondo circa 60 mila persone a causa della sovraesposizione a raggi UV, di cui 48 mila per melanoma e 12 mila per carcinomi della pelle. Circa il 90% del carico totale di malattia per melanoma e gli altri tumori cutanei è attribuibile ai raggi UV. Attualmente, i tumori della pelle nel loro complesso, comprendendo quindi anche il melanoma, rappresentano la prima neoplasia per frequenza nella popolazione dell’ULSS 9 di Treviso: il 23% di tutti i casi. Ogni anno si stimano nella nostra ULSS oltre 800 tumori della pelle di cui circa 65 sono melanomi. 16 Le previsioni future indicano che tra quindici anni la percentuale di tumori cutanei raggiungerà il 28% di tutti i tumori nella nostra ULSS. La valutazione di quanto aumenti il rischio a causa di una serie di sedute abbronzanti è stata oggetto di vari studi i quali, però, si sono limitati a considerare i tumori cutanei non-melanoma. Questo genere di stime si basa necessariamente su un certo numero di presupposti quali la funzione dose-risposta, l'uso di dati ambientali piuttosto che individuali per stimare il rapporto tra l'esposizione e il rischio da RUV, la durata dell'esposizione alla sorgente naturale, e il non considerare la sua intermittenza. Sulla base di un modello di rischio di tumore cutaneo nell'uomo, dieci sedute ciascuna per anno da 30 minuti comporterebbero un aumento del 5% del rischio, rispetto ai non utilizzatori di solarium. Complessivamente, sia i dati sperimentali che quelli epidemiologici indicano che l'esposizione accumulata aumenta il rischio di tumori cutanei. Nella somma è compresa anche l'esposizione nell'infanzia e nell’adolescenza. Pertanto, alle conseguenze nocive dell'esposizione solare, si sommano quelle dell'esposizione alla RUV da apparecchiature abbronzanti. Invecchiamento precoce della pelle Una mole considerevole di dati evidenzia come l'esposizione cumulativa alla RUV (UVA e UVB) può accelerare o aggravare l'invecchiamento della pelle, un effetto caratterizzato da macchie iperpigmentate, secchezza, ruvidezza, aspetto coriaceo e rugoso della pelle stessa. Inoltre, i raggi UVA, penetrando in profondità nel derma, indeboliscono le fibre di collagene ed elastina causando la progressiva perdità di elasticità ed il rilassamento cutaneo. L’80% delle rughe è causato dal sole. La gravità delle alterazioni risulta essere inversamente correlata con la pigmentazione costitutiva. Fotodermatosi La dermatite polimorfa solare DPS è una fotodermatosi comune che si manifesta rapidamente in alcuni individui, a seguito di esposizione alla RUV dei lettini solari. Altre dermatosi che vengono aggravate dall'esposizione, come il lupus eritematoso sistemico, sono rese più acute anche dall'uso dei lettini solari. Fotosensibilità Alcuni medicinali e composti chimici e prodotti per applicazione locale, come, ad esempio, profumi e lozioni, possono indurre effetti di fotosensibilizzazione cutanea negli utilizzatori di lettini solari. Soggetti esposti alle RUV e ad uno o più di questi composti presentano,quindi, un aumentato rischio di danno da RUV, con lesioni usualmente più gravi. Agenti fotosensibilizzanti locali (applicati sulla cute) più frequenti: • Alcuni disinfettanti : salicilanide, esaclorofene, clorexidina • Antistaminici ed anestetici ad uso locale: difenidramina, fenotiazine, benzocaina, etc • Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei (chetoprofene, piroxicam, etc) • Sulfamidici 17 • Antiacneici: benzoil-perossido, retinoidi, etc • Sostanze di origine vegetale: furocumarine, psoraleni, balsamo del Perù, etc • Alcuni filtri solari:benzofenoni, acido para-amino-benzoico, etc • Catrame e derivati • Coloranti • Oli essenziali (profumi e derivati) Agenti fotosensibilizzanti sistemici più frequenti • Alcuni antibiotici: tetracicline (terapia dell’acne), sulfamidici, chinolonici, griseofulvina, acido nalidixico, etc • Diuretici tiazidici, idroclorotiazide, etc • Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei • Cardiologici: ace-inibitori, amiodarone, diltiazem, etc • Fenotiazine: clorpromazina, prometazina, etc • Alcuni antidepressivi • Ematoporfirine, psoraleni • Retinoidi • Antitumorali: D-actinomicina, dacarbazina, bleomicina, metotrexate, etc • Anticoncezionali Come si realizza la fotosensibilità? Reazione fototossica: è la più frequente e si manifesta rapidamente, anche pochi minuti dopo l’assunzione del farmaco (o della sua applicazione sulla cute) nelle zone foto-esposte senza interventi immunologici. Clinicamente si presenta come un’ustione solare che guarisce con desquamazione ed esiti pigmentari. Reazione fotoallergica: è molto più rara, specie in età pediatrica, ed è mediata dal sistema immunitario; le lesioni cliniche si evidenziano, dopo una fase di sensibilizzazione, almeno 24 ore dopo una successiva riesposizione a dosi anche minime del farmaco in questione. Le lesioni cutanee, fortemente pruriginose, hanno un aspetto eritemato-vescicoloso, eczematoso e compaiono anche su zone non direttamente esposte alla luce solare. EFFETTI SUGLI OCCHI Tutte le strutture che compongono l’occhio sono suscettibili di danno acuto o cronico da esposizione alle RUV. Le palpebre Possono essere sede di scottature solari e di tumori cutanei. La cornea e la congiuntiva I principali effetti dannosi prodotti dalla RUV (UVC e UVB) sulla cornea sono la fotocheratite e la fotocongiuntivite. Sono forme infiammatorie acute e superficiali della cornea e della congiuntiva, dovute ad esposizione breve ed intensa a UVB e UVC. 18 Generalmente, il danno è limitato alle cellule epiteliali (della superficie esterna) della cornea. Dopo un periodo di latenza da 6 a 12 ore, che è inversamente proporzionale all'intensità dell'esposizione, compaiono intenso dolore corneale, fotofobia, lacrimazione e spasmo delle palpebre. Dette manifestazioni sono terribilmente fastidiose ma usualmente si risolvono in 24 ore. Esposizioni croniche alle RUV determinano invece la comparsa di cheratopatia (accumuli giallastri di natura proteica nella parte esposta di cornea e congiuntiva), pinguecole (piccole lesioni giallastre congiuntivali) e pterigium (iperproliferazione del tessuto congiuntivale), spesso associate a riduzione della capacità visiva. Il cristallino La cataratta, caratterizzata dall’opacizzazione del cristallino, rappresenta la prima causa mondiale di cecità, soprattutto nei paesi in cui non è possibile il trattamento chirurgico sostitutivo. Numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato che l’esposizione cumulativa alle RUV gioca un ruolo patogenetico di primaria importanza. È importante ricordare che, prima dei 18/20 anni, il cristallino non ha ancora completato il proprio sviluppo funzionale di filtro fisiologico dell’occhio, risultando pertanto particolarmente sensibile al danno da RUV. La radiazione UVA trasmessa al cristallino è molto maggiore di quella UVB. La retina I mezzi oculari posti davanti alla retina sono trasparenti alla luce visibile ed infrarossa, mentre assorbono la maggior parte delle RUV. La graduale brunescenza del cristallino, che procede con l'invecchiamento, si traduce in una diminuzione della trasmissione delle componenti blu-violette della luce e dei raggi UV, e, di conseguenza, in una maggiore protezione della retina. I bambini nei primi anni di vita e le persone a cui è stato asportato il cristallino naturale nel trattamento chirurgico della cataratta (occhio afachico), presentano un maggiore rischio di danno alla retina da raggi UV e dalla frazione blu della luce. Il cristallino e la cornea proteggono in misura considerevole la retina dalla maggiore parte della RUV delle cabine abbronzanti anche quando non vengano utilizzati gli occhiali protettivi. Occhiali protettivi L'uso di occhiali protettivi impedisce che gli occhi siano esposti a livelli dannosi di RUV. E' molto importante che gli occhiali siano utilizzati nell'esposizione alle radiazioni dei lettini solari. Nell'uomo, di norma, gli occhi sono protetti dalla maggior parte della RUV solare che proviene dall'alto in virtù di fattori geometrici come l'ombra prodotta dalle arcate sopraccigliari e dalle palpebre superiori. Nei lettini solari la geometria dell'esposizione è molto diversa. Occhiali che non abbiano delle bande laterali di protezione non sono adeguati a proteggere gli occhi dalla RUV laterale. Effetti immunologici Nella pelle, l'esposizione alla RUV induce delle alterazioni localizzate e sistemiche dovute a reazioni fotoimmunologiche, che assumono un particolare interesse nel caso della radiazione UVA dei lettini solari. Il miglioramento clinico delle dermatiti atopiche prodotto da esposizione suberitemigena alla radiazione UVA 19 è una chiara dimostrazione che le RUV sono in grado di modificare in misura sostanziale le reazioni immunologiche normali e patologiche. E' possibile che la radiazione UVB promuova lo sviluppo di tumori nella pelle anche attraverso un effetto soppressivo sul sistema immunitario, che permetterebbe al tumore di evadere la sorveglianza immunologica. I risultati di alcuni studi mostrano che l'esposizione alla RUV può attivare ed accelerare la moltiplicazione di virus umani, compresi il virus dell'immunodeficienza (HIV) e il virus dell’herpes, e può influire anche nelle malattie infettive. Sono inoltre possibili aggravamenti di quadri patologici quali il Lupus Eritematoso Sistemico, Xeroderma Pigmentoso e Dermatomiosite. Danni associati con l’esposizione alle RUV nell’infanzia e nell’adolescenza L’esposizione alle RUV e il numero di scottature dovute a queste radiazioni in particolare quando acquisite nell’infanzia e nell’adolescenza, sia quando causate dal sole che dall’esposizione a lettini solari, si sono dimostrati essere associati ad un aumento dei casi di melanoma nel corso della vita successiva. Per questa ragione, una particolare attenzione è richiesta per garantire che i bambini e gli adolescenti non usino i lettini solari, in accordo con le indicazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che vieta l’uso nelle persone di età inferiore a 18 anni. Effetti benefici Oltre che per abbronzarsi molte persone usano i lettini solari perché li aiuta a sentirsi rilassanti e perché gli offrono un senso di benessere. Questi aspetti sono molto difficili da valutare obiettivamente. Anche se l’uso dei lettini solari può aumentare la formazione di vitamina D, soprattutto per l’azione degli UVB, la maggior parte della popolazione ha una adeguata quantità di vitamina D, in tutti i periodi dell’anno, solo per effetto della normale casuale esposizione al sole combinata con una normale introduzione di vitamina D con la dieta. Le persone più a rischio di sviluppare una carenza di vitamina D legata a una scarsa esposizione alla luce solare sono: • carcerati • persone dalla pelle molto chiara che vivono ad alte latitudini • persone che per motivi religiosi o culturali girano completamente coperte. Questi soggetti dovrebbero in aggiunta alla dieta assumere integratori di vitamina D, su indicazione del medico. Invece, perché gli UV prodotta dagli strumenti per l’abbronzatura artificiale possono causare tumori della pelle, danneggiare gli occhi, invecchiare la pelle e determinare immunodeficienza, non è sicuro usare le lampade abbronzanti per ottenere vitamina D. Solo in rari e specifici casi vi è l’indicazione medica per utilizzare i lettini per la terapia di alcune patologie della pelle come le dermatiti e la psoriasi. Come difesa contro la luce ultravioletta, dopo una breve esposizione il corpo si abbronza rilasciando melanina, un pigmento scuro. La melanina aiuta a bloccare la penetrazione degli UV e impedisce che questi danneggino la parte profonda della pelle. 20 Sulla base di questa considerazione, è molto diffusa la falsa credenza che l’abbronzatura acquisita con i lettini solari offra una buona protezione alla pelle contro le scottature solari che si rischiano per l’esposizione al sole nei fine settimana o nei viaggi alle basse latitudini. In realtà l’abbronzatura acquisita con I lettini offre una protezione molto modesta alle scottature solari, si stima che la sua protezione sia equivalente all’uso di una crema solare con fattore di protezione solo di 2– 3. Conclusione L'analisi della letteratura scientifica mostra che la RUV solare è un fattore causale per i carcinomi della pelle (carcinoma squamoso e basocellulare) e per il melanoma cutaneo, provoca l'invecchiamento precoce della pelle ed altri effetti nocivi per la salute. Considerata la forte evidenza statistica degli effetti nocivi alla salute prodotti dalla RUV, la comunità scientifica sconsiglia l’uso delle RUV a scopi estetici. In particolare, il rischio è particolarmente elevato per i soggetti di fototipo I e II e per i bambini e i ragazzi. 21 8. NORMATIVA ITALIANA Con il Decreto Interministeriale del 12 maggio 2011 n. 110 “Regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista” l'Italia ha aggiornato la normativa riguardo alle apparecchiature elettromedicali per uso estetico fra cui vi sono le lampade abbronzanti. Il suddetto decreto ha recepito le norme europee e le raccomandazioni della comunità scientifica sull’utilizzo delle RUV a scopo estetico ed, in particolare, prevede che l'utilizzo delle apparecchiature deve rispettare quanto indicato nella scheda tecnica relativa che specifica caratteristiche tecnico dinamiche, modalità di esercizio e di applicazione e cautele d'uso a garanzia del consumatore, nonché le norme tecniche da applicare (scheda tecnico informativa n. 7 in allegato al presente documento). Le principali novità sono rappresentate da: • obbligo da parte dell’operatore di informare l’utente sugli effetti nocivi dell’esposizione a RUV; • obbligo di esposizione di cartelli informativi nei quali siano fornite precise indicazioni relative ai rischi per la salute, le raccomandazioni, le indicazioni e le precauzioni per un corretto uso; • obbligo di fornire all’utente una scheda personale che riporti la dose di RUV assorbite; • divieto di utilizzo delle lampade abbronzanti (a minori, donne in gravidanza, soggetti che soffrono o hanno sofferto di tumori cutanei; • irradianza efficace delle apparecchiature non essere superiore a 0,3 W/m2 Di seguito saranno analizzati gli aspetti protezionistici per gli utenti e le indicazioni per gli operatori. 22 9. INDICAZIONI PER GLI UTENTI L’Organizzazione Mondiale della Sanità sconsiglia l’utilizzo delle lampade abbronzanti perché dannose per la salute. Quindi, ogni persona deve essere messa a conoscenza dei rischi che si assume quando decide di usare lampade abbronzanti. Sulla base della suscettibilità alle scottature, la pelle delle persone, come abbiamo visto nella parte generale, è classificata in sei diverse classi. Le persone con fototipo I e II sono a maggior rischio per cui dovrebbero essere escluse dall’esposizione ai lettini solari. Per questa ragione le persone dovrebbero conoscere con precisione il loro fototipo. L’abilità delle persone nel riconoscere il loro fototipo è poco affidabile, infatti le persone sono portate a sovrastimare il loro fototipo. Prima del trattamento, quindi, ogni utente dovrebbe sottoporsi ad una visita dermatologica per valutare le caratteristiche peculiari della propria pelle (fototipo), l’assenza di controindicazioni specifiche all’impiego dei lettini solari e conoscere le modalità di esposizione alle lampade che non eccedano la dose minima di radiazioni che provoca eritema che è diversa per ogni utente. Per la stessa ragione il personale che opera nei centri estetici deve essere opportunamente formato ed essere in grado di valutare obiettivamente il fototipo degli utenti prima di ammetterli al trattamento. Si ricorda che l’utilizzo delle apparecchiature è esclusivo per fini estetici e non terapeutici. Non devono essere pertanto vantati effetti benefici. Divieti E’ proibito l’utilizzo delle apparecchiature abbronzanti a: • minori di 18 anni • donne in stato di gravidanza • soggetti che soffrono o hanno sofferto di tumori della pelle • soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente all’esposizione al sole (fototipo I e II). È sconsigliata l’esposizione a soggetti: • con un elevato numero di nevi (> 25) • che tendono a produrre lentiggini • con una storia personale di frequenti ustioni solari in età infantile e nell'adolescenza • che assumono farmaci. In questo caso, si dovrebbe chiedere il parere del medico curante per appurare se essi possano aumentare la propria fotosensibilità agli UV • con la pelle danneggiata dal sole • che soffrono di eritema solare • che hanno una familiarità per neoplasie cutanee • con patologie dermatologiche (consultare il medico prima di decidere di esporsi alla seduta). 23 Se una persona che non appartiene a gruppi ad alto rischio, decide comunque di utilizzare le lampade abbronzanti, bisogna che adotti tutte le misure idonee a ridurre il rischio ai livelli più bassi possibili. Andare solo in centri abbronzanti che si dimostrano attenti alle esigenze della vostra pelle, vi consigliano su tempi e dosi, hanno una scheda personale con il numero delle vostre sedute. E dove, naturalmente, sono attenti alla pulizia e all’igiene. Prima dell'utilizzo • Evitare di sottoporsi alla lampada abbronzante se nella stessa giornata ci si è esposti al sole • Acquisire il proprio fototipo • Non applicare dal giorno prima profumi o creme profumate (contengono oli essenziali che possono fotosensibilizzare) • Farsi spiegare come utilizzare le diverse apparecchiature e seguire le indicazioni circa la durata e la distanza dalle lampade abbronzanti • Struccarsi e rimuovere orologio, gioielli, ecc • Togliere le eventuali lenti a contatto • Non applicare creme o prodotti che possano aumentare o accelerare l’abbronzatura. Il tempo di esposizione della prima seduta dovrebbe essere dimezzato per saggiare la sensibilità cutanea. Durante la seduta • Utilizzare sempre gli occhialini protettivi forniti che devono essere muniti di protezione laterale per proteggere l’occhio da radiazione UV da direzione obliqua. Gli occhiali da sole non sostituiscono gli occhiali protettivi. Non è sufficiente mantenere gli occhi chiusi per proteggersi. Tenere gli occhi chiusi durante la seduta • Proteggere dall’esposizione le parti sensibili della pelle quali: genitali, cicatrici e tatuaggi • Seguire attentamente le raccomandazioni riguardanti la durata delle esposizioni, gli intervalli fra le esposizioni e le distanze dalla lampada • Non far mai arrossare la pelle • Se durante la seduta si avverte una sensazione di calore eccessiva o se non ci si sente più bene, spegnere subito l’apparecchio usando l’interruttore di emergenza Dopo l'utilizzo • Dopo la prima applicazione occorre attendere 48 ore prima di effettuare la successiva, dopo di che le applicazioni dovranno essere effettuate a non meno di 24 ore di distanza l’una dall’altra • Non esporsi al sole nella stessa giornata e per le 24 ore successive • In presenza di pelli sensibili, che risultano leggermente disidratate dopo il trattamento abbronzante, al termine dello stesso potranno essere applicati specifici prodotti cosmetici emollienti, secondo le indicazioni fornite dall’operatore estetico • Tra un ciclo di trattamenti e il successivo è opportuno attendere un mese • Non superare le trenta sedute/anno 24 • Consultare il medico per riprendere le sedute dopo una reazione di eritema intenso e/o prurito dalla precedente seduta • Consultare il medico se si sviluppano sulla cute persistenti alterazioni (macchie, nei, etc.) • Farsi consegnare la scheda personale debitamente compilata con i valori di dose assorbita sia di UV-A sia degli eventuali UV-B • I danni alla pelle possono essere prodotti in modo acuto/immediato, ma anche in modo cronico/cumulativo, e perciò l’utente dovrebbe tenere sempre a disposizione una scheda attestante il numero e la durata delle esposizioni a fonti di radiazione ultravioletta artificiale, e le eventuali reazioni avverse. Esiste una dose massima? Ribadendo che non esiste una modalità di utilizzo del solarium completamente priva di rischi e che l’esposizione estetica si somma al rischio accumulato con l’esposizione naturale al sole, aumentando il rischio di patologie cutanee, non può esistere un valore massimo di sicurezza riferibile ad una dose annua, anche in considerazione della sensibilità cutanea individuale (fototipo). Tuttavia, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’INCRP (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection) ed il DM 110 del 12.05.2011 raccomandano per fototipi III e IV (con pelle melanocompetente) di non superare 30 sedute annuali e comunque una dose annua di 15 kJ/m². N.B. Le lampade e i lettini solari utilizzati a domicilio non sono sottoposti allo stesso livello di controlli di quelle impiegate negli esercizi commerciali sotto adeguata supervisione delle autorità competenti. Pertanto, il venditore o il fornitore dell’attrezzatura deve fornire adeguate informazioni tecniche e quelle riguardanti la sicurezza di tali apparecchiature abbronzanti. Si ricorda che gli apparecchi utilizzati per questa finalità non possono che essere di tipo 3 (CEI EN 60335-2-27). 25 10. INDICAZIONI PER L’OPERATORE Fermo restando il rispetto delle norme di carattere nazionale e regionale relative ai requisiti igienico sanitari dell’attività di estetista (specificate nell’allegato A), l’utilizzo delle apparecchiature deve rispettare quanto indicato dal DM 110 del 12.05.2011 nella scheda tecnica relativa che specifica caratteristiche, modalità di applicazione e cautele d’uso a garanzia del consumatore (scheda tecnico informativa n°7). Gestione dell’attività • Deve essere garantita durante l’esercizio la presenza di personale qualificato in possesso dei requisiti professionali • Non si devono vantare effetti sanitari benefici. Qualsiasi impiego di apparecchiature abbronzanti con finalità terapeutiche deve avvenire unicamente in strutture sanitarie e sotto controllo medico • Prima del trattamento il soggetto deve essere informato sugli effetti nocivi dell’esposizione a raggi UV • Si può predisporre un consenso informato da far leggere e firmare all’utente (fac simile nell’allegato B) • Allo stesso scopo dovranno essere esposti cartelli, in maniera ben visibile, nelle immediate vicinanze delle apparecchiature, nei quali siano fornite precise indicazioni, raccomandazioni e divieti relative al rischio di effetti nocivi per la salute degli utilizzatori, e che ne è sconsigliata l’utilizzazione, in particolare a coloro che appartengono alle seguenti categorie: - soggetti con un elevato numero di nevi (> 25) - soggetti che tendono a produrre lentiggini - individui con una storia personale di frequenti ustioni solari in età infantile e nell’adolescenza - persone che assumono farmaci. In questo caso, si dovrebbe chiedere il parere del medico curante per appurare se essi possano aumentare la propria fotosensibilità agli UV. Le indicazioni vanno chiaramente esposte insieme alle seguenti raccomandazioni: - non esporsi al sole per 48 ore dopo una seduta abbronzante - indossare gli occhiali protettivi - non si espongano persone con la pelle danneggiata dal sole - non si espongano persone che soffrono di eritema solare - non si espongano persone che soffrono o che hanno in precedenza sofferto di neoplasia cutanea o hanno familiarità per neoplasie cutanee Infine, devono essere ben visibili anche i divieti a: - minori di 18 anni - donne in stato di gravidanza - soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie cutanee - soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente all’esposizione al sole (fac simile dei cartelli da esporre nell’allegato z) • Il personale, dunque,deve essere in grado: - di valutare le condizioni della cute del soggetto (fototipo) 26 - di condurre un corretto utilizzo delle apparecchiature in base al fototipo dell’utilizzatore e secondo le informazioni fornite dal costruttore Prima della seduta • Illustrare un programma di esposizione raccomandato, che specifichi la durata e gli intervalli tenendo conto delle caratteristiche dell'emettitore UV, delle distanze e della sensibilità cutanea (fototipo) • Fornire indicazioni circa la durata dell’esposizione e la distanza da tenere dalle lampade • Poiché la fotosensibilità degli individui varia considerevolmente, è consigliabile limitare la durata della prima seduta a circa la metà di quella di una seduta regolare al fine di valutare la risposta della pelle • Non fornire creme o prodotti che possano aumentare o accelerare l’abbronzatura • Fornire prodotti per rimuovere cosmetici, salviettine e coprilettini monouso • Fornire e raccomandare l’uso degli occhiali protettivi con protezione laterale adeguata • Mostrare il pulsante di emergenza • Impostare il timer (in base alle indicazioni fornite dal costruttore) Al termine della seduta: • Se dopo la prima seduta si manifesta qualche reazione cutanea anomala, sconsigliare un ulteriore uso del lettino solare • Se non si sono verificate reazioni cutanee informare l’utente che occorre attendere 48 ore prima di effettuare la seduta successiva, dopo di che le applicazioni dovranno essere effettuate a non meno di 24 ore di distanza l’una dall’altra e che l’esposizione al sole successiva al trattamento abbronzante nello stesso giorno è pericolosa • Fornire la scheda personale e riportare la dose assorbita facendo riferimento alla tabella fornita dal costruttore ricordando di riportarla alle sedute successive anche se eseguite presso altri centri e raccomandando di non superare le 30 sedute/anno Gestione delle apparecchiature • Le apparecchiature abbronzanti devono essere conformi ai requisiti dello standard della norma tecnica CEI EN 60335-2-27 e i tipi 1, 2 e 4 sono destinate ad uso sotto supervisione di persone adeguatamente addestrate. Le apparecchiature di tipo 3 possono essere utilizzate da persone non specializzate (uso domestico). Le apparecchiature di tipo 4 sono destinate ad essere utilizzate seguendo le avvertenze mediche • Il costruttore deve fornire la dichiarazione di conformità e il manuale d’uso in lingua italiana in cui siano riportate: - caratteristiche tecniche dell’apparecchio - modalità di funzionamento - modalità di manutenzione - tabelle con tempi e modalità di esposizione (prima seduta e sedute successive) modulati in base ad emissione dell’apparecchiatura e fototipo dell’utente e relative dosi assorbite 27 • Le apparecchiature devono riportare etichettatura con i dati di targa su un’etichetta inamovibile: - ragione sociale del produttore - indirizzo del produttore - nome e modello dell’apparecchio - numero matricola - tensione di alimentazione: 220-230 Vac - corrente di alimentazione e potenza assorbita - numero e corrente nominale dei fusibili - classe e gruppo normativo - marchio di conformità CE (IMQ) - norme specifiche pertinenti • L’irradianza efficace eritemale degli apparecchi non deve essere superiore a 0,3 W/m2. • L’operatore deve seguire il programma di controlli tecnici periodici indicato dal produttore e riferito a criteri di efficienza e sicurezza e conservare la documentazione delle verifiche strumentali periodiche (fascicolo di esercizio) • Nell’intento di mantenere le condizioni di sicurezza iniziali e di cautelare l’utilizzatore da possibili manomissioni delle apparecchiature, è opportuno che i ricambi autorizzati per le singole apparecchiature siano definiti unicamente dal produttore e/o dal responsabile dell’immissione sul mercato • Qualsiasi modifica tecnica, come, ad esempio, la sostituzione di lampade, filtri o riflettori non deve cambiare la classificazione IEC dell' apparecchio • Le apparecchiature devono essere dotate di timer di programmazione e controllo del tempo di esposizione e di “conta-ore” per registrare le ore di funzionamento e quindi l’usura delle lampade • Si consiglia di posizionare le apparecchiature in posizione tale da evitare dispersione di radiazioni negli ambienti adiacenti, anche per riflessione da pareti, pannelli, etc • Non utilizzare mai l’apparecchio in un ambiente molto umido • Come per qualsiasi altro apparecchio elettrico, usare estrema prudenza con l’acqua. • Si raccomanda la disinfezione ad ogni uso di tutte le parti che vanno a contatto col soggetto da trattare • Non impiegare apparecchiature senza controllo dell’operatore o a gettone 28 11. ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E VIGILANZA DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Il Dipartimento di Prevenzione, nell’ambito delle sue attività istituzionali, ha il compito ed il dovere di far applicare e rispettare la nuova normativa relativa ad un rischio per la salute (D.M 12/05/2011 n. 110). L’obiettivo generale è quello di ridurre l’incidenza dei tumori della pelle e delle altre patologie correlate all’esposizione alle radiazioni UV da lampade abbronzanti. L’obiettivo operativo è quello di ridurre il verificarsi di scottature solari e ridurre l’esposizione cumulativa agli UV lungo tutta la vita. Si è provveduto, pertanto, a costituire un tavolo di lavoro con i seguenti soggetti, enti, istituzioni: • Provincia di Treviso – Settore Formazione e Lavoro • Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana • Confederazione Nazionale Artigiani - Benessere e Sanità • Confartigianato Marca Trevigiana • Scuola Estetica Moderna di Treviso • ULSS 8 di Asolo • ULSS 15 Alta Padovana al fine di: • promuovere una campagna conoscitiva del settore • acquisire dati di contesto relativi al numero, al tipo, alla localizzazione delle apparecchiature per l’abbronzatura artificiale: anagrafe delle apparecchiature • acquisire (anche su base stimata) il numero di utilizzatori/anno • programmare incontri di informazione/formazione verso i gestori ed il personale addetto • fornire informazione e “assistenza” corretta e qualificata sia ai gestori che agli utenti • redigere e diffondere materiale informativo standardizzato e scientificamente corretto in grado di essere comunicativo • redigere e condividere linee guida (modalità di gestione cliente/apparecchiatura) – contenute nel presente documento • redigere e diffondere periodicamente un report delle attività svolte con esito delle indagini, risultati, proposte, ecc • rivedere e/o aggiornare le linee guida ATTIVITA’ DI VIGILANZA Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione effettua i controlli per garantire il rispetto della normativa. L’attività di vigilanza è orientata ad un approccio collaborativo degli operatori orientato all’effettivo interesse protetto (salute delle persone), prevede un protocollo di vigilanza (identificazione precisa degli obblighi, e gli adempimenti, check list, modalità di superamento delle non conformità, gradazione dei rischi, e altro) e la pubblicazione di un report periodico per pubblicizzare e assicurare la trasparenza dei controlli, così come previsto dall’Intesa stato Regioni “Linee guida in materia di controlli” del 24 gennaio 2013. 29 Le fasi dell’attività di vigilanza: • Rilevazione con sopralluogo dei principali dati tecnici delle apparecchiature (attraverso il “manuale d’uso e manutenzione”) e verifica di conformità dei limiti massimi di irradianza efficace non superiore a 0,3 W/m2 per le lampade abbronzanti mediante spettroradiometro • Verifica delle modalità di “gestione”, presso i centri/strutture, sia delle apparecchiature che del cliente, con verifica relativa al possesso degli adeguati requisiti professionali degli operatori • Verifica di presenza e correttezza delle procedure di autocontrollo, di informazione all’utenza, esposizione della cartellonistica, fornitura di scheda personale, ecc. adottate ed implementate dai gestori Gestione delle non conformità: • Qualora l’analisi dell’irradianza efficace risulti essere superiore ai valori consentiti (0,3 W/m2) il Dipartimento di Prevenzione emetterà una proposta di Ordinanza Sindacale di sospensione d’uso dell’apparecchiatura sino al suo ripristino ai valori consentiti (che dovrà essere comunicato e che sarà verificato in una successiva visita) • Qualora vengano rilevate inadempienze relative alla modalità di gestione locali/apparecchiature/cliente saranno emesse delle prescrizioni la cui osservanza sarà verificata in una successiva visita. 30 12. Bibliografia 1. WHO Sunbeds, tanning and UV exposure Fact sheet N°287 Interim revision April 2010 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs287/en/ 2. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Health Issues of Ultraviolet Tanning Appliances Used for Cosmetic Purposes. Health Physics 84: 119-127 3. European Commission Scientific Committee on Consumer Products, Opinion on Biological effects of ultraviolet radiation relevant to health with particular reference to sun beds for cosmetic purposes, 2006 4. Product Safety Enforcement Forum of Europe (Prosafe) . Joint action on sunbeds 2008-2009 http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_safety/sunbeds/sunbeds_report_2008-2009_en.pdf 5. Canadian Cancer Society . Canadian Cancer Society calls for regulation of artificial tanning industry in Ontario — Study confirms need for provincial legislation. 07 October 2008. http://www.cancer.ca/Ontario/About%20us/Media%20centre/ODMedia%20releases/Canadian%20C ancer%20Society%20calls%20for%20regulation%20of%20artificial%20tanning%20industry%20in%2 0Ontario.aspx 6. . WHO Sunbeds, tanning and UV exposure Fact sheet N°287 Interim revision April 2010 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs287/en/ 7. CEI 61-184;V1 CEI EN 60335-2-27/A1 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi per uso domestico e similare. 8. CEI 61-184;V2 CEI EN 60335-2-27/A2 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi per uso domestico e similare 9. IARC. Special Report: Policy A review of human carcinogens—Part D: radiation. Lancet oncologi 2009;10:751-752 http://www.aad.org/gov/state/documents/IARCReportonUVHumanCarcinogen.pdf 10. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, National Toxicology Program. Report on carcinogens, 11th ed: Exposure to sunlamps or sunbeds. 11. Westerdahl J, Ingvar C, Masback A. Jonsson N, Olsson H. Risk of cutaneous malignant melanoma in relation to use of sunbeds: further evidence for UV-A carcinogenicity. Br J Cancer 2000;82:15939. 12. Whitmore SE, Morison, WL, Potten CS, Chadwick C. Tanning salon exposure and molecular alterations. J Am Acad Dermatol 2001;44:775-80. 13. Swerdlow AJ, Weinstock MA. Do tanning lamps cause melanoma? An epidemiologic assessment. J Am Acad Dermatol 1998;38:89-98. 14. The International Agency for Research on Cancer Working Group on artificial ultraviolet (UV) light and skin cancer ”The association of use of sunbeds with cutaneous malignant melanoma and other skin cancers: A systematic review.” International Journal of Cancer: 2007 March 1;120:1116–1122. 15. Piepkorn M. Melanoma genetics: an update with focus on the CDKN2A(p16)/ARF tumor suppressors. J Am Acad Dermatol. 2000 May;42(5 Pt 1):705-22; quiz 723-6. 31 16. Clingen PH, Berneburg M, Petit-Frere C, Woollons A, Lowe JE, Arlett CF, Green MH. Contrasting effects of an ultraviolet B and an ultraviolet A tanning lamp on interleukin-6, tumour necrosis factoralpha and intercellular adhesion molecule-1 expression. Br J Dermatol. 2001 Jul;145(1):54- 62. 17. CNEPS. Epicentro. Raggi ultravioletti. http://www.epicentro.iss.it/problemi/uv/uv.asp 18. Istituto Superiore di Sanità http://www.iss.it/site/sole/index.html 19. Levine JA, Sorace M, Spencer J, Siegel DM. The indoor UV tanning industry: a review of skin cancer risk, health benefit claims, and regulation. J Am Acad Dermatol. 2005 Dec;53(6):1038-44. 20. The World Health Organization recommends that no person under 18 should use a sunbed, World Health Organization (WHO), Media Release, March 17 2005. 32 ALLEGATO A DISCIPLINA E REQUISITI IGIENICO SANITARI PER ATTIVITA’ DI ESTETISTA E SOLARIUM Normativa di riferimento: - Legge 04 gennaio 1990 n. 1: “Disciplina dell’attività di estetista” - Legge Regionale 27 novembre 1991 n. 29: “Disciplina dell’attività di estetista” - Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7: “Disposizioni per accedere all’attività di estetista” - Decreto Regionale del 16.02.2009 n. 171: “Requisiti di accesso ai corsi di formazione finalizzati all’abilitazione per l’esercizio autonomo dell’attività professionale di estetista” - D.G.R. del 23.02.2010 n. 440: “Approvazione dello schema tipo di regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing” - Allegato A D.G.R. n. 440 del 23/02/2010 - Decreto Ministeriale 12 maggio 2011 n. 110 Requisiti, ambito e modalità di esercizio dell’attività L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 1/1990. Esercizio dell’attività L’esercizio dell’attività di estetista, nell'ambito del territorio comunale, è subordinato alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività di seguito “S.C.I.A.”) ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.. Fermo il divieto di esercitare l’attività in forma ambulante o di posteggio, i titolari, soci, dipendenti o collaboratori delle imprese interessate, in possesso dei prescritti requisiti professionali, possono esercitare l’attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altra forma di impedimento, compresi matrimoni o altri eventi analoghi. In caso di manifestazioni legate allo sport, alla moda e allo spettacolo, l’attività di estetista può essere svolta a titolo dimostrativo, previa comunicazione al Comune territorialmente competente da presentarsi almeno 10 giorni prima dell’inizio della manifestazione, da personale in possesso dei prescritti requisiti professionali e nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste in seguito. Il titolare di un’impresa che svolge attività di estetista, previa apposita comunicazione al comune nel cui territorio è ubicata la sede legale della propria impresa, può, in via non esclusiva, esercitare l’attività presso i locali di altre imprese di estetista. Condizioni per lo svolgimento dell’attività La S.C.I.A. è valida per l'intestatario e per i locali di esercizio dell’attività in essa indicati. La S.C.I.A. può essere presentata anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, di acconciatore e di estetista nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare o il responsabile tecnico sia in possesso dei rispettivi requisiti professionali. Per ogni sede dell’impresa deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in 33 possesso dell’abilitazione professionale, che dovrà garantire un’effettiva presenza nei locali di esercizio dell’attività. Il responsabile tecnico in possesso dei prescritti requisiti professionali deve essere effettivamente presente, nei locali e negli orari di esercizio dell’attività, durante l’esecuzione delle prestazioni e dei trattamenti. Nel caso di variazione dell’unico responsabile tecnico designato, l’attività deve essere sospesa e può essere ripresa soltanto dopo la comunicazione del nuovo nominativo al Comune e alla Camera di commercio per la registrazione della relativa modifica al Registro delle imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane. Tipologia dell’attività di estetista Trattasi di attività comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, ivi compresi i centri abbronzatura o “solarium”, la sauna (con esclusione di quella riservata all’uso esclusivo dell’ospite della singola camera in strutture ricettive), la ginnastica estetica, il massaggio estetico*, con esclusione del massaggio terapeutico, l’attività di onicotecnico, il disegno epidermico e il trucco semipermanente. In particolare, il trucco semipermanente è soggetto ai medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l’attività di tatuaggio dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001. L’attività di estetista e l'uso dei prodotti cosmetici (come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713) e delle apparecchiature in essa consentite, sono regolamentati dalla L. n. 1/90 e dalla l.r. n. 29/91 e s.m.i.- * Con Ordinanza n. 5355/08 il Consiglio di Stato, V sez., ha statuito che “l’attività di estetista ricomprende qualunque trattamento finalizzato al benessere del corpo ivi compresi i massaggi rilassanti e l’attività di riflessologia plantare”. Attività svolta presso l'abitazione L’attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano distinti e separati da quelli di civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti, abbiano un ingresso autonomo e una destinazione d’uso compatibile con gli strumenti urbanistici comunali. In tali locali devono, altresì, essere consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento. Nel caso l’esercizio non ha accesso diretto dalla pubblica via, ovunque sia ubicata l’attività, l’esercente deve apporre all’esterno, in modo ben visibile al pubblico, apposita targa o tabella indicante l’insegna dell’azienda e la tipologia di attività esercitata. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) La S.C.I.A. per l’esercizio delle attività di cui al presente regolamento è presentata in carta semplice al Comune, di norma allo Sportello Unico, e deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati essenziali: a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del dichiarante; b) nel caso di società, anche la ragione o denominazione sociale, la sede legale e il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società; c) tipologia dell’attività da esercitare e ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività; 34 d) estremi dell’abilitazione professionale di cui si è in possesso; e) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale di ciascun responsabile tecnico dell'azienda con indicazione degli estremi dell’abilitazione professionale di cui è in possesso; f) la rispondenza dei locali alle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia ed urbanistica, con particolare riferimento a quelle sulla destinazione d’uso, nonché, qualora applicabili, a quelle in materia ambientale, di prevenzione e di sicurezza; g) la conformità dei locali alle vigenti disposizioni igienico sanitarie (Requisiti Minimi Igienico Sanitari di seguito specificati). La S.C.I.A. deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità. Nei casi di incompletezza della documentazione presentata, il responsabile del procedimento, entro 10 giorni dal ricevimento, ne chiede l’integrazione precisando che, nel caso di mancata integrazione entro il termine stabilito, la dichiarazione risulterà inammissibile. Salvo il caso di S.C.I.A. inammissibile, l'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. Il responsabile del procedimento, in caso di accertata carenza di condizioni, modalità e fatti legittimanti all’esercizio dell’attività in parola, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che ove ciò sia possibile – l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato che, in ogni caso, non può essere inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione comunale di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. n. 241/90 e s.m.i.. La sussistenza del titolo per l’esercizio dell’attività è comprovata da copia della dichiarazione di inizio attività da cui risulti la data della sua presentazione al Comune ovvero della sua regolarizzazione o completamento, corredata di tutta la documentazione di cui sopra. Obbligo di esposizione della S.C.I.A. e di conservazione della documentazione La S.C.I.A., con l’indicazione del nominativo del/i responsabile/i tecnico/i designato/i per ciascuna sede dell’impresa, deve essere esposta, in modo ben visibile al pubblico, all’interno del locale destinato all’attività. Presso i locali dell’esercizio deve essere altresì conservato l’elenco delle apparecchiature utilizzate nello svolgimento dell’attività di estetista. Coloro che, nei casi previsti dall’art. 2, commi 2 e 4, esercitano l'attività al di fuori dei locali indicati nella S.C.I.A. devono recare con sé copia della S.C.I.A. ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Modifiche degli esercizi esistenti Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto dichiarato e risultante dalla certificazione sanitaria agli atti, comporta la necessità di acquisire un nuovo certificato di conformità igienico - sanitaria. Ogni aggiunta o dismissione delle apparecchiature utilizzate dagli estetisti comporta l’obbligo di aggiornamento del relativo elenco conservato presso i locali di esercizio dell’attività. 35 Norme igienico sanitarie Accertamenti igienico – sanitari 1. L'accertamento dei requisiti igienico - sanitari dei locali, delle suppellettili, delle attrezzature e delle dotazioni tecniche destinate allo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, nonché della corrispondenza delle apparecchiature in uso nell’attività di estetista a quelle di cui all’elenco allegato alla L. n. 1/90, spetta all’interessato che dovrà autocertificarne la sussistenza nella S.C.I.A. di esercizio. 2. I procedimenti tecnici usati in dette attività devono essere conformi alle norme di legge e comunque non nocivi. 3. L’accertamento della conformità alle norme è di competenza degli organi sanitari e di vigilanza (Dipartimento di Prevenzione della ULSS). Requisiti dei locali 1. Le attività di estetista devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, separati, distinti e non direttamente comunicanti con quelli in cui sono esercitate altre attività con le quali possono avere in comune esclusivamente l’ingresso. 2. Nel caso di esercizio congiunto dell’attività di estetista con quella di barbiere o acconciatore, i locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati, anche se direttamente comunicanti, da quelli destinati all'attività di barbiere o di acconciatore. 3. Salvo il possesso dei requisiti igienico – sanitari di cui al capo seguente, i locali devono avere le caratteristiche di agibilità prescritte dalle norme e dai regolamenti edilizi. Devono, altresì, essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, prevenzione, antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere dotati di impianti rispondenti alle norme vigenti in materia: - i locali interrati e seminterrati, dovranno ottemperare quanto previsto dal punto 7 della Circolare della Regione del Veneto 01.07.1997 n.13; - i vetri delle porte e finestre ad altezza d’uomo devono essere del tipo antinfortunistica; - negli ambienti presidiati, dovrà essere sempre garantito l’esodo delle persone in sicurezza in caso d’incendio, in conformità ai requisiti di cui all’allegato III del D.M. 10.03.1998 a cui si rimanda per una corretta valutazione del rischio aziendale specifico (criteri, numero e larghezza delle vie di uscita); - per quanto riguarda la normativa sulle barriere architettoniche (L. 13/89, D.M. 236/1989, D.P.R. 503/1996, D.G.R.V. 509/2010 e D.G.R.V. 1428/2011) si demanda l’applicazione al competente Ufficio Tecnico comunale; - scale, ringhiere, davanzali finestre e parapetti dovranno avere altezza non inferiore a mt. 1.00 e inoltre le scale dovranno essere munite di un corrimano ad una parete; - il locale centrale termica e la centrale termica dovranno rispettare le normative vigenti; inoltre dovranno essere previste adeguate aperture per l’aerazione/allontanamento dei gas (a livello pavimento e a livello soffitto); - l’installazione di ascensori dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 24.10.42 n. 1415 e dal D.P.R. 30.04.1999 n. 162, con successive integrazioni e modifiche; 36 - le modalità di smaltimento delle acque reflue dovranno essere conformi alla normativa vigente (Testo Unico Ambientale D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, L.R. 16.04.1985 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, P.R.R.A. in vigore); - la rumorosità esterna dovrà rispettare i limiti e contenuti di cui al D.P.C.M. 01.03.1991 e della Legge 26.10.1995 n. 447; - il campo elettromagnetico generato dalla adiacente cabina Enel, dovrà essere conforme alla normativa vigente in materia; - approvvigionamento idrico: dovrà essere prodotta preventivamente documentazione analitica sulla potabilità dell’acqua, se non allacciati alla rete acquedottistica; - per quanto riguarda l’inserimento dell’attività nella zona, si rimanda a quanto previsto dai locali strumenti urbanistici; - si fa presente altresì, che dovranno essere formalizzate (in seno al fascicolo tecnico di cui all’art. 91 comma 1 del D.Lgs n. 81/2008) le scelte progettuali necessarie a poter eseguire le operazioni di manutenzione dell’opificio in condizioni di sicurezza (in particolare dovrà essere definita la realizzazione di infrastrutture fisse o la predisposizione per opere provvisionali atte a garantire lo svolgimento dei suddetti interventi in condizioni di sicurezza) anche in conformità, e nei casi espressamente previsti dal D.G.R. n. 2774 del 22.09.2009 in vigore dal 05.11.2009 in osservanza dei disposti dell’art. 79 Bis della L. R. n. 61/85 (misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza); - per quanto sopra non espressamente previsto sono fatte salve le altre norme, pareri, vincoli, prescrizioni di Enti ed Organi interessati. Requisiti minimi igienico – sanitari dei locali 1. Gli immobili in cui vengono avviate nuove attività di estetista devono presentare i seguenti requisiti minimi igienico - sanitari: a) un numero di locali adeguato ai volumi di attività e di superficie conforme a quanto stabilito dai regolamenti edilizi comunali; ciascun locale di lavoro non deve comunque avere una superficie inferiore a 9 metri quadrati. La superficie complessiva dell’area di lavoro, in rapporto al numero di addetti, non potrà essere inferiore a 9 metri quadrati per il primo posto di lavoro e ad ulteriore 5 metri quadrati per ogni successivo; b) in aggiunta all’area di lavoro di cui alla lettera a) devono essere previsti: - un locale o spazio destinato all’attesa della clientela, aerato ed illuminato naturalmente o, qualora non sia tecnicamente possibile, provvisto di aerazione artificiale; - un bagno aerato naturalmente o artificialmente, con pareti lavabili fino a metri 2, dotato di locale antibagno, con porta a chiusura automatica, priva di maniglia interna e con apertura verso l’esterno, attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, sapone liquido ed asciugamani a perdere; - un locale o spazio (non identificabile con l’antibagno o il servizio igienico) adibito ad uso spogliatoio, attrezzato con armadietti a doppio scomparto, in numero equivalente al numero degli operatori; 37 - un locale adibito a ripostiglio per il deposito di materiali in uso nell’esercizio, compresi i prodotti e le attrezzature per la pulizia nonché i contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca. Nel ripostiglio possono essere poste le macchine per il lavaggio e l’asciugatura della biancheria nonché un lavello dotato di acqua calda e fredda per il lavaggio degli stracci; - un locale o spazio (non identificabile con l’antibagno o il servizio igienico) dedicato in modo esclusivo al lavaggio e al trattamento delle attrezzature e degli utensili utilizzati nell’attività, attrezzato con acqua calda e fredda, piano di lavoro, armadietti o ripiani per il deposito del materiale pulito; c) i locali e/o spazi di cui alle lettere a) e b) devono: - avere un’altezza non inferiore a 2,70 metri, salvo diverse altezze previste dalle norme regolamentari locali. Quando i regolamenti edilizi comunali consentono altezze inferiori, la superficie di ciascuna locale di lavoro e dei box di cui alla lettera d) deve essere proporzionalmente più ampia in modo da garantire la stessa cubatura. Se nell’attività sono impiegati più di 5 addetti, compresi i soci e i titolari, o in caso di attività dove vengono eseguite lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, i locali devono avere un’altezza minima di 3 metri; - essere dotati di una superficie illuminante minima pari ad 1/10 della superficie in pianta del locale; - avere una quota apribile pari ad 1/20 della superficie del pavimento ed uniformemente distribuita in modo da favorire il ricambio dell’aria (di norma la porta d’ingresso non è considerata). Qualora tale rapporto non sia tecnicamente realizzabile, sarà possibile, per non più del 50%, integrare l’aerazione naturale con una ventilazione meccanica che garantisca un ricambio d’aria di 3 vol/h; - avere i pavimenti ed i rivestimenti delle pareti, fino a metri 2,00 di altezza, impermeabili e perfettamente lavabili nonché realizzati con materiali resistenti ai disinfettanti di comune impiego; d) nel caso di struttura organizzata in aree o settori operativi separati, la superficie minima calpestabile di ciascun box non dovrà essere inferiore a metri quadrati 6,00. La superficie minima calpestabile potrà essere di metri quadrati 4 nei box adibiti esclusivamente ai trattamenti di: manicure e pedicure estetico; pulizia, trucco e altri trattamenti del viso; solarium viso; solarium integrale ad assetto verticale detto doccia. Le pareti divisorie dei box non potranno essere indicativamente di altezza superiore a metri 2,20; lo spazio libero tra il soffitto e le pareti divisorie non potrà comunque risultare inferiore a metri 0,50; 2. Gli immobili di cui al comma 1, nonché quelli risultanti da ristrutturazioni ed ampliamenti di immobili in cui, sono già in esercizio attività di estetista, di acconciatore o di barbiere, devono essere dotati di almeno due servizi igienici con le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), seconda linea nei seguenti casi: a) sempre, quando gli addetti sono in numero superiore a 5 (compresi il titolare e i soci); b) oppure, quando la superficie utile complessiva in cui è svolta l’attività, singola di acconciatore o di estetista ovvero congiunta di acconciatore-estetista è superiore a metri quadrati 70. 3. Per le attività svolte presso il domicilio dell’esercente i locali adibiti all’esercizio dell’attività professionale devono essere distinti e separati dai locali di civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti; devono altresì essere dotati di uno “Spazio Attesa” nonché di un servizio 38 igienico ad esclusiva disposizione dell’attività avente le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), seconda linea. 4. I locali o box in cui sono effettuati trattamenti manuali al corpo o al viso devono essere dotati di: lavandino con acqua corrente calda e fredda; distributore di sapone liquido; distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso. 5. E’ obbligatoria l’installazione di un box doccia nel caso in cui nell’esercizio si effettuino trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature, quali massaggi, applicazioni di fanghi o di calore, solarium integrale ad assetto orizzontale, bagno turco, bagno di vapore e sauna. L’accesso al box doccia non può avvenire direttamente dal servizio igienico, qualora sia l’unico presente nell’esercizio e, in ogni caso, deve avvenire senza transito per la sala/spazio d’attesa. 6. I locali in cui si svolge l’attività devono essere dotati di recipienti idonei al contenimento e alla raccolta separata delle varie tipologie di rifiuti prodotti nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunale di raccolta e asporto R.S.U.; in particolare, i contenitori per i rifiuti devono essere a tenuta. I rifiuti, quali gli strumenti acuminati o taglienti monouso, devono essere raccolti, secondo le norme vigenti in materia, in appositi contenitori rigidi, in materiale che permetta l’introduzione in sicurezza dello strumento ed in modo da evitare fuoriuscite accidentali. 7. Quando congiuntamente all’attività di acconciatore e/o di estetista sia esercitata quella di tatuaggio e piercing o di trucco semipermanente si osservano le disposizioni di cui alla .circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001 e s.m.i. Possono, comunque, essere in comune tra le suddette attività la sala d’attesa, lo spogliatoio e il ripostiglio. 8. In occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo l’attività di acconciatore e/o di estetista può essere esercitata quando sono predisposte apposite aree attrezzate destinate a titolo esclusivo all’esercizio dell’attività, separate e delimitate mediante pareti facilmente lavabili e disinfettabili, con la presenza di contenitori appositi per i rifiuti da smaltire secondo le norme vigenti in materia. Requisiti igienico - sanitari delle attrezzature e delle dotazioni tecniche 1. Gli esercizi devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio, dotato di sportelli, per quella pulita. 2. Gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiata ad ogni servizio; di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione alle dimensioni dell’esercizio e al numero dei lavoranti nonché di una cassetta pronto soccorso. 3. Il mobilio e l’arredamento degli esercizi devono presentare caratteristiche costruttive tali da permetterne una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. 4. L’utilizzo delle attrezzature e delle dotazioni tecniche deve soddisfare i seguenti requisiti: a) per i sedili provvisti di poggiacapo si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una sola volta per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi e le coperture dei lettini di lavoro; b) la strumentazione e i materiali utilizzati devono essere preferibilmente di tipo monouso e, dopo l’utilizzo, devono essere raccolti e smaltiti secondo le modalità previste dal comma 6 del 39 precedente capitolo. In particolare, le attrezzature esclusivamente monouso, come le lame per rasoio, a qualunque uso siano dirette, devono essere eliminate dopo ogni prestazione; c) gli strumenti acuminati o taglienti, se non monouso, devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e, prima della successiva utilizzazione, devono essere lavati, spazzolati, disinfettati e sterilizzati; d) ogni parte di tutte le apparecchiature ed attrezzature che hanno diretto contatto con l’utente devono essere rimuovibili in modo da essere sostituite dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, qualora non siano monouso, sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione, in rapporto al tipo di materiale in cui sono realizzate; e) gli strumenti che non sono monouso e non sono sterilizzabili o non possono essere sottoposti alla relativa procedura, dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, devono essere sostituiti nonché lavati, spazzolati e disinfettati; f) la sterilizzazione si ottiene con l’applicazione di calore mediante l’impiego dei seguenti apparecchi, da utilizzare secondo le indicazioni del costruttore: 1) autoclave produttiva di calore umido sotto forma di vapore d’acqua in pressione mediante lo schema operativo tipo di vapore d’acqua a 126 gradi centigradi per 10 minuti; 2) stufa a secco produttiva di calore secco mediante schema operativo di temperatura a 180 gradi centigradi per un’ora o a 160 gradi centigradi per due ore; 3) sterilizzatore a sfere di quarzo in cui è raggiunta una temperatura di circa 250 gradi centigradi; la sterilizzazione è ottenuta mediante l’inserimento per pochi secondi di uno strumento fra le sfere. Tale tipo di sterilizzazione è consentita esclusivamente per gli strumenti a totale immersione. Gli apparecchi per la sterilizzazione devono essere sottoposti a periodici controlli o verifiche al fine di accertarne il buon funzionamento in conformità a quanto previsto dai relativi manuali d’uso; g) gli strumenti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione sono sottoposti a disinfezione ad alto livello. La disinfezione ad alto livello può essere ottenuta mediante calore o per via chimica, mediante immersione degli strumenti in soluzioni acquose disinfettanti già confezionate, o da approntare sul momento, per il periodo di tempo indicato dal produttore del disinfettante. Compiuto il periodo di tempo, l’operatore dovrà estrarre gli strumenti dal disinfettante mediante pinze sterili o disinfettate ad alto livello, lavarli in acqua sterile e asciugarli mediante teli sterili; h) prima della sterilizzazione o della disinfezione ad alto livello, l’operatore deve: immergere gli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti o per un periodo ridotto a pochi minuti se utilizza un apparecchio ad ultrasuoni; successivamente, lavare e spazzolare gli strumenti in acqua corrente; dopo ulteriore sciacquatura in acqua corrente, asciugare gli strumenti con salviette monouso; i) in attesa di utilizzazione, gli strumenti sterilizzati o disinfettati ad alto livello devono essere riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello. A tal fine possono essere utilizzati apparecchi espositori con lampade germicide. 5. In caso di ferite accidentali dei clienti devono essere utilizzati esclusivamente creme o gel emostatici confezionati in tubo. 6. È vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata. A tal fine devono essere usati polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da smaltire dopo l'uso. 40 7. Qualora in occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo sia esercitata l’attività di acconciatore e/o di estetista, la sterilizzazione può avvenire in luoghi diversi da quello in cui si svolge la manifestazione pubblica, a condizione che il trasporto avvenga con l’utilizzo di idonei contenitori dedicati alle attrezzature. Norme igieniche per l'esercizio delle attività I locali, le attrezzature, le apparecchiature e gli strumenti utilizzati devono essere tenuti in condizioni ottimali di pulizia, igiene e manutenzione. Durante le pulizie è bene utilizzare guanti in gomma per la protezione delle mani. I servizi igienici devono essere puliti almeno una volta al giorno ed ogni volta se ne presenti la necessità. Il materiale utilizzato per la pulizia dei servizi igienici deve essere lavato e trattato con derivati del cloro e non deve essere impiegato per pulire altri locali. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti dopo ogni utilizzazione con soluzioni detergenti e disinfettanti: le vasche, le apparecchiature per l’abbronzatura, gli impianti di sauna, il bagno turco e il bagno di vapore. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti con soluzioni detergenti e disinfettanti nonché protetti con lenzuoli monouso: i carrelli, le poltrone e i lettini per massaggi e per altre prestazioni in ambito estetico. Ogni capo di biancheria utilizzato è sostituito dopo ciascuna prestazione. La biancheria usata è lavata con temperatura a 90 gradi centigradi o, comunque, con temperature non inferiori a 60 gradi centigradi, preferibilmente usando un disinfettante, compresa la candeggina, prima dell’ultimo risciacquo. A tutti gli operatori è fatto obbligo di utilizzare adeguati indumenti da lavoro dedicati all’uso esclusivo nell’attività, in tessuto adatto a garantire la pulizia ed il decoro. Gli operatori assicurano l’igiene delle mani tramite unghie corte e pulite; assenza, durante i trattamenti, di anelli e preferibilmente anche di bracciali e orologi; cura e protezione di eventuali abrasioni, ferite infezioni; lavaggio accurato, con sapone preferibilmente liquido, all’inizio e al termine dell’attività lavorativa, dopo l’uso dei servizi igienici, dopo aver fumato nonché prima e dopo l’esecuzione di trattamenti che comportino un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente. È fatto obbligo l’uso di guanti specifici per coloro che adoperano tinture o altro materiale di cui all’art. 7 del R.D. 30/10/24, n. 1938 e che, per il sistema di permanente “a freddo”, maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati. Per le estetiste è preferibile proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando eseguono trattamenti prolungati con esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente, nonché quando utilizzano prodotti aggressivi o allergizzanti. Nell’esercizio dell’attività devono essere esclusivamente impiegati prodotti cosmetici regolarmente autorizzati, con particolare riferimento a quelli contenenti acido tioglicolico. È fatto divieto di impiegare qualsiasi preparazione cosmetica estemporanea, al di fuori delle sostanze e con l’osservanza delle modalità previste dalla L. n. 713/1986. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall’operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall’uso di dette sostanze e dei vari prodotti adoperati. Prodotti utilizzati nell’attività Le tinture, i fissanti, i coloranti e i prodotti cosmetici impiegati devono rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia ed, in particolare, dalla L. n. 713/1986. I componenti dei pigmenti usati per 41 l’esecuzione dei tatuaggi, del disegno epidermico e del trucco semipermanente devono essere conformi a quanto previsto dalla Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa AP(2008)1del 20 febbraio 2008 (Resolution on tattoos and permanent make-up). Requisiti specifici per l’esercizio dei solarium (ai sensi del D.M. 110 del 12.05.2011) L’attività di solarium, intesa anche quale semplice messa a disposizione del pubblico di lampade abbronzanti UV dei tipi previsti dall’elenco allegato alla L. 1/1990, è soggetta alla disciplina dell’attività di estetica di cui al presente regolamento. In particolare per l’attività di solarium devono essere rispettate le norme contenute nella scheda informativa n. 7 dell’allegato di cui sopra. 1. Caratteristiche tecnico dinamiche Gli apparecchi per l’abbronzatura artificiale possono essere: a) Lampade abbronzanti UV-A b) Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi Ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR) Introduzione generale e descrizione apparecchi: Le sorgenti di radiazione ultravioletta (UV) e le varie apparecchiature nelle quali esse sono opportunamente collocate (solarium, lettini etc) sia del tipo a) che del tipo b) vengono impiegate per irradiare la pelle al fine di produrre vari fenomeni fotochimici che si traducono in una pigmentazione della pelle esposta (abbronzatura fotoindotta con UV da sorgenti artificiali); può essere previsto l’utilizzo combinato o indipendente con lampade a infrarossi (IR). 2. Modalità di esercizio e cautele d’uso Gli apparecchi per l’abbronzatura indoor dovranno essere costruiti in conformità alle norme di riferimento ed utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni impartite dal costruttore e riportate nel “Manuale d’Uso” che accompagna ogni singolo modello di apparecchiatura. Le radiazioni ultraviolette solari o degli apparecchi UV possono causare danni alla pelle o agli occhi. Questi effetti biologici dipendono dalla qualità e dalla quantità delle radiazioni così come dalla sensibilità cutanea e oculare dell’individuo. Le esposizioni alle radiazioni ultraviolette solari o degli apparecchi UV possono portare a un invecchiamento prematuro della cute così come inducono un aumento del rischio di sviluppo di neoplasie cutanee (l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha infatti classificato nel 2009 i dispositivi che emettono radiazione UV per l’abbronzatura artificiale come cancerogeni per l’uomo, Gruppo 1). Per questi motivi l’Organizzazione Mondiale della Sanità sconsiglia l’uso delle apparecchiature per l’abbronzatura artificiale a chiunque. L’occhio non protetto può sviluppare un’infiammazione superficiale e, in alcuni casi, dopo un intervento alla cataratta, può verificarsi un danno alla retina dopo un’eccessiva esposizione. La cataratta può svilupparsi dopo esposizioni ripetute. E’ necessaria un’attenzione speciale nei casi di pronunciata sensibilità individuale alle radiazioni ultraviolette e nei casi in cui siano impiegati alcuni medicinali o cosmetici. 42 Prima del trattamento, il soggetto deve essere informato sugli effetti nocivi dell’esposizione a raggi (preferibile fornire il consenso informato). L’utilizzo delle apparecchiature abbronzanti è proibito a: - minori di 18 anni - donne in stato di gravidanza - soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie della cute - soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente all’esposizione al sole. E’ opportuno che chi è particolarmente sensibile alla luce solare lo segnali all’operatore, prima di sottoporsi al trattamento abbronzante. E’ altamente consigliato che il fruitore del trattamento acquisisca la conoscenza del proprio fototipo di appartenenza e sia consapevole dei rischi correlati all’esposizione. L’operatore addetto al servizio di abbronzatura consiglia l’apparecchiatura e i tempi di esposizione più idonei, in base al fototipo dell’utilizzatore e secondo le indicazioni fornite dal costruttore. Dovranno inoltre, allo stesso scopo, essere esposti appositi cartelli in maniera ben visibile, nelle immediate vicinanze delle apparecchiature, nei quali siano fornite precise indicazioni relative al rischio di effetti nocivi per la salute degli utilizzatori, e che ne è sconsigliata l'utilizzazione, in particolare a coloro che appartengono alle seguenti categorie: • Soggetti con un elevato numero di nevi (> 25). • Soggetti che tendono a produrre lentiggini. • Individui con una storia personale di frequenti ustioni solari in età infantile e nell'adolescenza. • Persone che assumono farmaci. In questo caso, si dovrebbe chiedere il parere del medico curante per appurare se essi possano aumentare la propria fotosensibilità agli UV. Queste indicazioni vanno chiaramente esposte insieme alle seguenti raccomandazioni: • Non si espongano soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente alla esposizione naturale al sole (fototipo I e II) • Non esporsi al sole per 48 ore dopo una seduta abbronzante • Indossare gli occhialetti protettivi • Non si espongano soggetti con la pelle danneggiata dal sole • Non si espongano persone che soffrono di eritema solare • Non si espongano persone che soffrono o che hanno in precedenza sofferto di neoplasia cutanea o che hanno una familiarità per neoplasie cutanee. Bisogna, inoltre, prendere le seguenti precauzioni: - utilizzare sempre gli occhiali protettivi con caratteristiche idonee che devono essere messi a disposizione dei clienti per la loro utilizzazione durante le sedute abbronzanti; - rimuovere ogni tipo di prodotto cosmetico e non applicare creme protettive o prodotti che accelerano l’abbronzatura; - non sottoporsi ad esposizione mentre si assumono farmaci che accrescono la sensibilità alle radiazioni ultraviolette. Se in dubbio, farsi consigliare dal medico; 43 - seguire le raccomandazioni riguardanti la durata delle esposizioni, gli intervalli delle esposizioni e le distanze dalle lampade; - chiedere il consiglio medico se si sviluppano sulla cute, irritazioni o lesioni pigmentate o comunque modificazioni rilevanti. L’uso di apparecchiature che emettano anche UV-B richiede particolari precauzioni d’uso e la valutazione della dose cumulativa a cui il soggetto è stato esposto. Non utilizzare in soggetti con patologie dermatologiche che possono essere aggravate dall’esposizione ad UV. Togliersi le eventuali lenti a contatto prima di sottoporsi al trattamento. Come per qualsiasi altro apparecchio elettrico, usare estrema prudenza con l’acqua. Non utilizzare mai l’apparecchio in un ambiente molto umido. Non far mai arrossare la pelle. L’utente deve essere fornito di una scheda personale che riporti la dose assorbita sia di UV-A sia degli eventuali UV-B. L’utilizzo delle apparecchiature è esclusivo per fini estetici e non terapeutici. Non devono essere pertanto vantati effetti benefici. L’irradianza efficace eritemale degli apparecchi non deve essere superiore a 0,3 W/m2. 3. Manutenzione dell’apparecchio Il costruttore rilascia una dichiarazione di conformità per ciascuna apparecchiatura. L’operatore deve seguire il programma di controlli tecnici periodici indicato dal produttore e riferito a criteri di efficienza e sicurezza. Nell’intento di mantenere le condizioni di sicurezza iniziali e di cautelare l’utilizzatore da possibili manomissioni delle apparecchiature, è opportuno che i ricambi autorizzati per le singole apparecchiature siano definiti unicamente dal produttore e/o dal responsabile dell’immissione sul mercato. Si consiglia di posizionare le apparecchiature abbronzanti in locali o aree idonee sotto il profilo igienico-sanitario e in posizione tale da evitare eventuali radiazioni accidentali. 4. Indicazioni e consigli per l’uso corretto Il tempo massimo per la prima esposizione e per le sedute successive vengono indicati dal costruttore sulla base delle analisi spettrofotometriche eseguite sull’apparecchiatura e sulla base del fototipo del soggetto da trattare. In presenza di pelli sensibili, che risultano leggermente disidratate dopo il trattamento abbronzante, al termine dello stesso potranno essere applicati specifici prodotti cosmetici emollienti, secondo le indicazioni fornite dall’operatore estetico. Tra un periodo di trattamenti abbronzanti e l’altro, si consiglia una interruzione di circa un mese. Consultare la tabella fornita dal costruttore circa i tempi di esposizione e la durata del trattamento abbronzante, nonché la durata minima delle stesse lampade. Non bisogna superare le 30 seute annue. La dose assorbita / anno sia di UV-A sia degli eventuali UV-B non deve superare i 15Kj 44 5. Avvertenze: Dopo la prima applicazione occorre attendere 48 ore prima di effettuare la successiva, dopo di che le applicazioni dovranno essere effettuate a non meno di 24 ore di distanza l’una dall’altra. Si ricorda che l’esposizione al sole successiva al trattamento abbronzante nello stesso giorno è pericolosa. Si raccomanda la disinfezione di tutte le parti che vanno a contatto col soggetto da trattare. L’uso di apparecchiature abbronzanti (UV) deve essere riservato a personale adeguatamente addestrato e con specifica preparazione teorico-pratica, quindi in grado non solo di condurre un corretto utilizzo delle apparecchiature stesse, ma anche di valutare le condizioni della cute del soggetto. Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l’uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante. Nei locali o cabine dove si effettuano trattamenti con lampade abbronzanti deve essere facilmente raggiungibile un campanello di chiamata a meno che tale dispositivo non sia integrato nell'apparecchiatura. Controlli Il Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS esercita le funzioni di vigilanza e controllo in materia di accertamenti di igiene sanitaria. 45 ALLEGATO B CONSENSO INFORMATO PER L’UTILIZZO DI APPARECCHI PER L’ABBRONZATURA Gentile Signora, Egregio Signore, prima di sottoporsi ad una seduta abbronzante, legga attentamente le informazioni seguenti: le radiazioni ultraviolette delle lampade abbronzanti possono causare danni alla pelle o agli occhi. Le esposizioni alle radiazioni ultraviolette solari o degli apparecchi UV possono portare a un invecchiamento prematuro della cute così come inducono un aumento del rischio di sviluppo di tumori della pelle. E’ proibito l’utilizzo delle apparecchiature abbronzanti a: minori di 18 anni; donne in stato di gravidanza; soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie della cute; soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente all’esposizione al sole. Ne è sconsigliata l'utilizzazione, in particolare, a coloro che appartengono alle seguenti categorie: soggetti con un elevato numero di nevi (> 25); soggetti che tendono a produrre lentiggini; individui con una storia personale di frequenti ustioni solari in età infantile e nell'adolescenza; persone che assumono farmaci. In questo caso, si dovrebbe chiedere il parere del medico. Precauzioni per l’uso: utilizzare sempre gli occhiali protettivi forniti; rimuovere ogni tipo di prodotto cosmetico e non applicare creme protettive o prodotti che accelerano l’abbronzatura; non sottoporsi ad esposizione mentre si assumono farmaci che accrescono la sensibilità alle radiazioni ultraviolette. Se in dubbio, farsi consigliare dal medico; seguire le raccomandazioni riguardanti la durata delle esposizioni, gli intervalli delle esposizioni e le distanze dalle lampade; chiedere il consiglio medico se si sviluppano sulla cute, irritazioni o lesioni pigmentate o comunque modificazioni rilevanti E’ altamente consigliato che acquisisca la conoscenza del proprio fototipo di appartenenza. Raccomandazioni: Non si espongano soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente alla esposizione naturale al sole (fototipo I e II) Non esporsi al sole per 48 ore dopo una seduta abbronzante Non si espongano soggetti con la pelle danneggiata dal sole. Non si espongano persone che hanno familiarità per tumore della pelle. Avvertenze: Dopo una seduta occorre attendere 48 ore prima effettuare la successiva e prima di esporsi al sole, dopo di che le applicazioni dovranno essere effettuate a non meno di 24 ore di distanza una dall’altra. _l_ sottoscritt_ dichiara di essere stato informat_ ricevendo anche copia della presente informativa e di ricevere la scheda personale . Luogo e data ______________, ______________ Firma ______________________________ 46 ALLEGATO C SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 7 – DM 110 12.05.2011 Categoria : Elenco apparecchi : SOLARIUM PER L'ABBRONZATURA a) Lampade abbronzanti UV-A come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990) b) Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi Ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR) ---------------------------------------------------------------- 1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE - Introduzione generale e descrizione apparecchi: Le sorgenti di radiazione ultravioletta (UV) e le varie apparecchiature nelle quali esse sono opportunamente collocate (solarium, lettini etc) sia del tipo a) che del tipo b) vengono impiegate per irradiare la pelle al fine di produrre vari fenomeni fotochimici che si traducono in una pigmentazione della pelle esposta (abbronzatura fotoindotta con UV da sorgenti artificiali); puo' essere previsto l'utilizzo combinato o indipendente con lampade a infrarossi (IR). Dalla comparsa delle prime apparecchiature per l'abbronzatura artificiale, si e' assistito ad un processo evolutivo, soprattutto per quanto attiene a) gli spettri di emissione delle sorgenti radianti, b) l'esposizione radiante o dose, per singola seduta e c) l'irradianza massima consentita, che continua anche in ragione della ricerca volta a individuare e ridurre il rischio di danni a breve e a lungo termine connessi con questo tipo di trattamenti estetici. Le prime lampade utilizzate emettevano contemporaneamente UV-C, UV-B, UV-A e visibile. Il loro impiego nei trattamenti estetici era accompagnato dal rischio, non infrequente, di eritema e scottature. Anche per tale ragione, a partire dagli anni '80 del secolo scorso sono state sostituite da altri tipi di emettitori come le lampade fluorescenti e le lampade a scarica ad alta pressione ad alogenuri metallici opportunamente filtrate. Con l'impiego di questi nuovi tipi di lampade si sono ottenuti vari risultati: a) e' stata sostanzialmente eliminata l'emissione di UV-C; b) e' stato possibile produrre apparecchiature con differenti spettri di emissione, cioe' differenti rapporti fra le intensità della componente UV-B e UV-A, fino alle ben note apparecchiature UV-A che emettono soltanto in quest'ultima regione spettrale. Attualmente la comunità scientifica competente ritiene che probabilmente le sorgenti di radiazione UV più adatte a produrre l'abbronzatura della pelle siano quelle che hanno uno spettro molto simile a quello del sole. 47 2) MODALITA' DI ESERCIZIO E DI APPLICAZIONE e CAUTELE D'USO Gli apparecchi per l'abbronzatura indoor dovranno essere costruiti in conformità alle norme di riferimento ed utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni impartite dal costruttore e riportate nel "Manuale d'Uso" che accompagna ogni singolo modello di apparecchiatura. Le radiazioni ultraviolette solari o degli apparecchi UV possono causare danni alla pelle o agli occhi. Questi effetti biologici dipendono dalla qualità' e dalla quantità delle radiazioni così come dalla sensibilità cutanea e oculare dell' individuo. Le esposizioni alle radiazioni ultraviolette solari o degli apparecchi UV possono portare a un invecchiamento prematuro della cute così come inducono un aumento del rischio di sviluppo di neoplasie cutanee (l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha infatti classificato nel 2009 i dispositivi che emettono radiazione UV per l'abbronzatura artificiale come cancerogeni per l'uomo, Gruppo 1). Per questi motivi l'Organizzazione Mondiale della Sanità sconsiglia l'uso delle apparecchiature per l'abbronzatura artificiale a chiunque. L'occhio non protetto può sviluppare un'infiammazione superficiale e, in alcuni casi, dopo un intervento alla cataratta, può verificarsi un danno alla retina dopo un'eccessiva esposizione. La cataratta può svilupparsi dopo esposizioni ripetute. E' necessaria un'attenzione speciale nei casi di pronunciata sensibilità individuale alle radiazioni ultraviolette e nei casi in cui siano impiegati alcuni medicinali o cosmetici. Bisogna quindi prendere le seguenti precauzioni: - utilizzare sempre gli occhiali protettivi con caratteristiche idonee che devono essere messi a disposizione dei clienti per la loro utilizzazione durante le sedute abbronzanti; - rimuovere ogni tipo di prodotto cosmetico e non applicare creme protettive o prodotti che accelerano l'abbronzatura; - non sottoporsi ad esposizione mentre si assumono farmaci che accrescono la sensibilità alle radiazioni ultraviolette. Se in dubbio, farsi consigliare dal medico; - seguire le raccomandazioni riguardanti la durata delle esposizioni, gli intervalli delle esposizioni e le distanze dalle lampade; - chiedere il consiglio medico se si sviluppano sulla cute, irritazioni o lesioni pigmentate o comunque modificazioni rilevanti. E' opportuno che chi e' particolarmente sensibile alla luce solare lo segnali all'operatore, prima di sottoporsi al trattamento abbronzante. E' altamente consigliato che il fruitore del trattamento acquisisca la conoscenza del proprio fototipo di appartenenza e sia consapevole dei rischi correlati all'esposizione. L'operatore addetto al servizio di abbronzatura consiglia l'apparecchiatura e i tempi di esposizione più idonei, in base al fototipo dell'utilizzatore e secondo le indicazioni fornite dal costruttore. Prima del trattamento, il soggetto deve essere informato sugli effetti nocivi dell'esposizione a raggi UV. Dovranno inoltre, allo stesso scopo, essere esposti appositi cartelli in maniera ben visibile, nelle immediate vicinanze delle apparecchiature, nei quali siano fornite precise indicazioni relative al rischio di effetti nocivi per la salute degli utilizzatori, e che ne e' sconsigliata l'utilizzazione, in particolare a coloro che appartengono alle seguenti categorie: 48 • Soggetti con un elevato numero di nevi (> 25). • Soggetti che tendono a produrre lentiggini. • Individui con una storia personale di frequenti ustioni solari in età infantile e nell'adolescenza. • Persone che assumono farmaci. In questo caso, si dovrebbe chiedere il parere del medico curante per appurare se essi possano aumentare la propria fotosensibilità agli UV. Queste indicazioni vanno chiaramente esposte insieme alle seguenti raccomandazioni: • Non si espongano soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente alla esposizione naturale al sole (fototipo I e II) • Non esporsi al sole per 48 ore dopo una seduta abbronzante • Indossare gli occhialetti protettivi • Non si espongano soggetti con la pelle danneggiata dal sole • Non si espongano persone che soffrono di eritema solare • Non si espongano persone che soffrono o che hanno in precedenza sofferto di neoplasia cutanea o che hanno una familiarità per neoplasie cutanee L'uso di apparecchiature che emettano anche UV-B richiede particolari precauzioni d'uso e la valutazione della dose cumulativa a cui il soggetto e' stato esposto L'utente deve essere fornito di una scheda personale che riporti la dose assorbita sia di UV-A sia degli eventuali UV-B. Non utilizzare in soggetti con patologie dermatologiche che possono essere aggravate dall'esposizione ad UV. Togliersi le eventuali lenti a contatto prima di sottoporsi al trattamento. Come per qualsiasi altro apparecchio elettrico, usare estrema prudenza con l'acqua. Non utilizzare mai l'apparecchio in un ambiente molto umido. Non far mai arrossare la pelle. E' proibito l'utilizzo delle apparecchiature abbronzanti a: - minori di 18 anni - donne in stato di gravidanza - soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie della cute - soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente all'esposizione al sole. L'utilizzo delle apparecchiature e' esclusivo per fini estetici e non terapeutici. Non devono essere pertanto vantati effetti benefici. L'irradianza efficace eritemale degli apparecchi non deve essere superiore a 0,3 W/m2. - Manutenzione dell'apparecchio Il costruttore rilascia una dichiarazione di conformità per ciascuna apparecchiatura. L'operatore deve seguire il programma di controlli tecnici periodici indicato dal produttore e riferito a criteri di efficienza e sicurezza. Nell'intento di mantenere le condizioni di sicurezza iniziali e di cautelare l'utilizzatore da possibili manomissioni delle apparecchiature, e' opportuno che i ricambi autorizzati per le singole apparecchiature siano definiti unicamente dal produttore e/o dal responsabile dell'immissione sul mercato. 49 Si consiglia di posizionare le apparecchiature abbronzanti in locali o aree idonee sotto il profilo igienicosanitario e in posizione tale da evitare eventuali radiazioni accidentali. - Indicazioni e consigli per l'uso corretto: Il tempo massimo per la prima esposizione e per le sedute successive vengono indicati dal costruttore sulla base delle analisi spettrofotometriche eseguite sull'apparecchiatura e sulla base del fototipo del soggetto da trattare. In presenza di pelli sensibili, che risultano leggermente disidratate dopo il trattamento abbronzante, al termine dello stesso potranno essere applicati specifici prodotti cosmetici emollienti, secondo le indicazioni fornite dall'operatore estetico. Tra un periodo di trattamenti abbronzanti e l'altro, si consiglia una interruzione di circa un mese. Consultare la tabella fornita dal costruttore circa i tempi di esposizione e la durata del trattamento abbronzante, nonchè la durata minima delle stesse lampade. - Avvertenze: Dopo la prima applicazione occorre attendere 48 ore prima di effettuare la successiva, dopo di che le applicazioni dovranno essere effettuate a non meno di 24 ore di distanza l'una dall'altra. Si ricorda che l'esposizione al sole successiva al trattamento abbronzante nello stesso giorno e' pericolosa. Si raccomanda la disinfezione di tutte le parti che vanno a contatto col soggetto da trattare. L'uso di apparecchiature abbronzanti (UV) deve essere riservato a personale adeguatamente addestrato e con specifica preparazione teorico-pratica, quindi in grado non solo di condurre un corretto utilizzo delle apparecchiature stesse, ma anche di valutare le condizioni della cute del soggetto. Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante. 3) NORME TECNICHE DA APPLICARE (anche ai fini dei meccanismi di regolazione): Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 9430 C - Anno 2008 - Edizione Terza Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali + VARIANTI: CEI EN 60335- 1/A13 - Class. CEI 61-150;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 9943 - Anno 2009 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 10419 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC Class. CEI 61-150;V4 - CT 59/61 - Fascicolo 10418 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61150;V3 - CT 59/61 - Fascicolo 10679 – Anno 2010 e relative varianti Norma CEI EN 60335-2-27 - Class. CEI 61-184 - CT 59/61 – Fascicolo 7753 - Anno 2005 - Edizione Quarta -Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi + VARIANTI: CEI EN 60335-2-27/A1 - Class. CEI 61-184;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 9710 - Anno 2009 - CEI EN 60335-2-27/A2 - Class. CEI 61-184;V2 CT 59/61 - Fascicolo 9711 - Anno 2009 e relative Varianti 50 La presente pubblicazione è stata pubblicata nel novembre 2013 ed è ottenibile presso il Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - ULSS 9 Via Castellana 2 - 31100 Treviso 0422/323757 - www.ulss.tv.it Si ringrazia per la cortese e preziosa collaborazione 51