Libretto Viola
Prima edizione gennaio 2012
“Dall’avviso di accertamento al
ricorso passando per il reclamo e
la mediazione”
A cura di Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani
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La mediazione tributaria
• Normativa
Normativa/
/prassi
• Art.
di riferimento
17-bis D.Lgs. n. 546/1992;
17-
• Circolare
AE 19.03.2012, n. 9.
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La mediazione tributaria
Da un punto di vista procedimentale
procedimentale,, la
mediazione può scaturire:
• Da
una proposta del contribuente
contenuta nell’atto di reclamo;
• Da
una controproposta dell’Ufficio
(necessaria)
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Art. 1717-bis, co. 8, D.lgs. n. 546/1992
• “L’organo
destinatario (del reclamo) se
non intende accogliere il reclamo volto
all’annullamento totale o parziale dell’atto,
né l’eventuale proposta di mediazione,
formula d’ufficio una proposta di
mediazione, avuto riguardo all’eventuale
incertezza delle questioni controverse, al
grado di sostenibilità della pretesa e al
principio di economicità dell’azione
amministrativa”.
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I criteri di esame della domanda di
mediazione
• Incertezza
• Grado
delle questioni controverse;
di sostenibilità della pretesa;
• Principio
di economicità dell’azione
amministrativa
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Criteri per l’accordo
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Applicabilità della normativa in tema
di conciliazione giudiziale
• Nel
caso di controproposta di mediazione
Si applica la normativa in tema di
conciliazione giudiziale (in quanto
compatibile) – Art. 48 D.Lgs. n. 546/1992
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Problemi interpretativi sul rinvio
all’48 del D.Lgs. n. 546/1992
1. Applicazione, in fase amministrativa,
amministrativa, di
una norma che contiene disposizioni
utilizzabili in ambito processuale?
processuale?
2. Operatività del rinvio alla sola
mediazione derivante da
controproposta dell’Ufficio,
dell’Ufficio, ovvero ad
altre ipotesi?
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1° Problema interpretativo
• L’accordo
cui le parti giungono costituisce titolo
per la riscossione delle somme dovute;
• Entro 20 giorni dall’accordo, il contribuente deve
eseguire versamenti per la totalità, ovvero in
forma rateale;
• In caso di avvenuta mediazione, le sanzioni
amministrative si applicano nella misura del 40%
delle somme irrogabili in rapporto all’ammontare
del tributo risultante dalla mediazione
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Dal punto di vista operativo
La C.M. n. 9/E evidenzia:
• Se
nel reclamo è contenuta la domanda di
mediazione, completa della rideterminazione
delle somme e l’Ufficio la accoglie: il
contribuente è inviato a sottoscriverla,
senza particolari formalità
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Dal punto di vista operativo
La C.M. n. 9/E evidenzia:
• Se
il contribuente non richiede la mediazione,
l’Ufficio formula la controproposta, completa della
rideterminazione della pretesa, in modo da
consentire al contribuente di contattare
celermente il funzionario responsabile per:
- la sottoscrizione dell’accordo;
- l’avvio del contraddittorio sulla proposta.
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Dal punto di vista operativo
La C.M. n. 9/E evidenzia:
• Nelle
altre ipotesi in cui è possibile esperire
la mediazione, l’Ufficio invita il contribuente
al contraddittorio
contraddittorio..
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2° Problema interpretativo
• Il
rinvio alle norme di cui all’art. 48 del
D.Lgs. n. 546/1992 (conciliazione giudiziale)
dovrebbe operare per entrambe le
tipologie di mediazione
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La cd. mediazione a zero
• Nel
caso in cui non vi siano margini per la
riduzione della pretesa erariale, è possibile
pervenire ad una mediazione che confermi
integralmente la pretesa.
Unico effetto: riduzione delle
sanzioni al 40%
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La cd. mediazione a zero
• La
mediazione “a zero” non può avvenire ove la
riduzione delle sanzioni derivante dalla mediazione
sia superiore a quella che sarebbe spettata al
contribuente se avesse optato per altre forme
definitorie contemplate dall’ordinamento.
•
ES: Cartelle di pagamento derivanti da
controlli formali ex art. 36bis/36ter
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I benefici della mediazione
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