Libretto Viola Prima edizione dicembre 2011 “Dall’avviso di accertamento al ricorso passando per il reclamo e la mediazione” A cura di Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani 1 1 IL RECLAMO NORMATIVA L’art. 39, comma 9, del D.L. n. 98/2011 convertito nella L. n. 111/2011 (c.d. “manovra correttiva”) ha introdotto il nuovo art. 17 bis nel D.Lgs n. 546/1992: “ «Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) – 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro,relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’articolo 48. 2. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L’ inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. 3. Il valore di cui al comma 1 è determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 12. 4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all’articolo 47-bis. 5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili. 6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell’articolo 22, in quanto compatibili. 7. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa. 8. L’organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all’annullamento totale o parziale dell’atto,né l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell’articolo 48, in quanto compatibili. 9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l’Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale. 10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.”. 2 A cura di Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani IL RECLAMO PRASSI Circolare n. 9/E del 19 marzo 2012 Premesse: Strumento deflattivo del contenzioso, con il quale si prevede la presentazione obbligatoria di una istanza che anticipa il contenuto del ricorso ricorso,, … il contribuente chiede l’annullamento totale o parziale dell’atto sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto che intenderebbe portare all’attenzione della Commissione tributaria provinciale provinciale.. E’ facoltà del contribuente inserire nell’istanza anche una proposta (motivata) di mediazione mediazione.. In caso di mancata conclusione positiva del reclamo/mediazione (fase amministrativa), l’azione giudiziaria è già esercitata (funzione pre--processuale pre processuale), ), quindi attivazione del contenzioso mediante la sola costituzione in giudizio giudizio.. Fase amministrativa e Funzione pre pre--processuale 3 A cura di Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani IL RECLAMO AMBITO APPLICATIVO Si applica alle controversie controversie:: • di valore non superiore a 20 20..000 000,,00 euro euro,, valore da determinarsi ai sensi dell’art dell’art.. 12 12,, comma 5, D.Lgs n. 546 546//1992 1992,, e • relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate 4 A cura di Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani IL RECLAMO AMBITO APPLICATIVO Controversie (tipologie di atto impugnabile): (si veda il richiamato art. 19 D.Lgs n. 546/1992) avviso di accertamento accertamento;; • avviso di liquidazione liquidazione;; • provvedimento di irrogazione delle sanzioni sanzioni;; • ruolo ruolo;; • rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri oneri accessori accessori;; • diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari tributari;; • ogni altro atto emesso dall’Agenzia delle Entrate per il quale è prevista l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.. tributarie • 5 A cura di Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani IL RECLAMO AMBITO APPLICATIVO di valore non superiore a 20.000,00 euro Per valore della lite si deve intende intende:: l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato impugnato;; Ø la somma delle sanzioni sanzioni,, in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni sanzioni.. Ø 6 A cura di Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani IL RECLAMO AMBITO APPLICATIVO di valore non superiore a 20.000,00 euro Precisazioni contenute nella circolare n. 9/2012 2012:: • Riferimento a ciascun atto impugnato, quindi v se atto con più tributi • totale delle imposte contestate v se pluralità di atti e impugnazione cumulativa • valore delle imposte in ciascun atto • Liti di rimborso • valutazione per singolo periodo d’imposta • Rettifica di perdite • imposta “virtuale” • Controversie di valore indeterminabile • escluse 7 A cura di Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani IL RECLAMO AMBITO APPLICATIVO relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate Precisazioni:: Precisazioni 1° in caso di cartella di pagamento il reclamo deve essere proposto se l’impugnazione si fonda su vizi riconducibili solo all’attività dell’Agenzia delle Entrate (cartelle da liquidazione automatica ex art art.. 36 bis D.P.R. n. 600 600//1973) 2° in caso di ricorso contro un atto “successivo” (cartella di pagamento .. ..)) nel quale si censura la mancata previa notifica dell’atto “presupposto” (avviso di accertamento …) è necessario presentare reclamo (quindi occorre notificare ricorso ad Equitalia eccependo i vizi propri della cartella, e reclamo all’Ufficio sostenendo la nullità dell’atto per omessa notifica dell’atto presupposto) presupposto).. 8 A cura di Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani IL RECLAMO DUE OSSERVAZIONI 1° RECLAMO E RICORSO RICORSO:: Il reclamo rappresenta condizione di ammissibilità dei ricorsi tributari (se si omette di presentare il reclamo il ricorso è inammissibile e, conseguentemente, l’atto diviene definitivo), 2° RECLAMO E ALTRI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO Il reclamo esclude l’applicabilità della conciliazione giudiziale ex art art.. 48 D.Lgs n. 546 546//1992 (per espressa previsione al comma 1), mentre non presenta nessi con le altre forme deflattive del contenzioso, quindi quindi:: L’obbligo di notificare il reclamo sussiste anche se il contribuente ha presentato • istanza di accertamento con adesione (conclusa con esito negativo) • domanda di autotutela (respinta o ancora sotto esame) 9 A cura di Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani IL RECLAMO DECORRENZA Il procedimento di reclamo si applica agli atti “reclamabili” notificati a decorrere dall’ 1 aprile 2012. Premesso che la notifica si perfeziona • per il notificante: al momento di consegna dell’atto all’agente notificatore • per il notificato: al momento della ricezione L’Agenzia delle Entrate ha specificato nella circolare n. 9/2012 (§ (§ 1.5) che occorre riferirsi al momento in cui il contribuente ha ricevuto l’atto reclamabile. Oss.: Se ricorso avverso rifiuto tacito • il procedimento di reclamo si Oss.: applica per quelle istanze di rimborso per le quali alla data del 1 aprile 2012 NON sono ancora decorsi i 90 giorni giorni.. A cura di Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani 10 IL RECLAMO PROCEDIMENTO L’atto di reclamo deve essere notificato (nei termini di proposizione del ricorso): • alla Direzione provinciale o • alla Direzione regionale (che ha emanato l’atto) “Le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili reclamabili..” OSS.: OSS.: Nella circolare n. 9/2012 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le predette strutture sono gli uffici legali delle Direzioni provinciali e regionali (nonché il Centro operativo di Pescara) Tale soluzione non appare soddisfacente (non sono strutture “super partes partes””) 11 A cura di Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani IL RECLAMO PROCEDIMENTO Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del D.Lgs Lgs.. N. 546 546//1992 1992:: § art art.. 12 – assistenza tecnica § art art.. 18 – il ricorso § art art.. 19 – atti impugnabili e oggetto del ricorso § art art.. 20 – proposizione del ricorso § art art.. 21 – termine per la proposizione del ricorso § art art.. 22 co co.. 4 – costituzione in giudizio del ricorrente (deposito del fascicolo e dei documenti) § art art.. 48 – conciliazione giudiziale 12 A cura di Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani IL RECLAMO PROCEDIMENTO e TERMINI Dopo la notifica dell’istanza di reclamo (eventuale proposta motivata di mediazione) Ø Ag Ag.. Entrate può può:: • accoglie il reclamo (annulla l’atto) • accoglie parzialmente il reclamo • rigetta il reclamo (e rifiuta la mediazione) Ø Ag Ag.. Entrate nessun atto • decorso del termine dei 90 giorni Il contribuente si costituisce in giudizio (deposito atto + documenti + fascicolo di parte) entro 30 giorni (dal ricevimento atto che rigetta – dalla notifica dell’atto di accoglim accoglim.. parziale – dal decorso dei 90 giorni) Versamento del contributo unificato 13 A cura di Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani IL RECLAMO PAGAMENTO DEI TRIBUTI Con la risoluzione n. 37 del 19.04.2012 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per pagare le somme dovute per i tributi derivanti dagli atti di reclamo e mediazione: Codici dal “9950” al “9969” Mediante F24 24,, sezione erario, il reclamo si perfeziona con il versamento dell’intero importo dovuto, o della prima rata in caso di pagamento rateale, da effettuarsi entro 20 giorni dalla conclusione dell’accordo.. dell’accordo 14 A cura di Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani IL RECLAMO ISTANZA DI RECLAMO E DI MEDIAZIONE In caso di rigetto del reclamo ovvero di mancato raggiungimento dell’accordo tra le parti nell’ipotesi di proposta di mediazione L’atto prodotto dal contribuente si trasforma nel ricorso Ciò comporta necessariamente la formale e sostanziale identità del reclamo con il ricorso Possiamo avere avere:: • un unico atto (come allegato che segue), ma anche • due atti disgiunti (in tal caso, in occasione dell’eventuale costituzione in giudizio presso la Commissione tributaria, si procede con il deposito della sola copia del ricorso A cura di Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani 15 IL RECLAMO ISTANZA DI RECLAMO E DI MEDIAZIONE ATTENZIONE:: ATTENZIONE L’eventuale motivo di ricorso che non abbia formato oggetto di precedente reclamo è inammissibile inammissibile.. Ø Ciò equivale alla sostanziale “integrazione dei motivi del ricorso” disciplinata dall’art dall’art.. 24 24,, comma 2, D.Lgs n. 546/ 546/1992 (che ne decreta l’ammissibilità soltanto in caso di deposito di documenti non conosciuti) Allegare tutti i documenti (deroga (deroga:: la mancata allegazione di atti o documenti già in possesso dell’Ufficio NON costituisce motivo di rigetto dell’istanza) Ø 16 A cura di Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani IL RECLAMO FACSIMILE “RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO” Allegato alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 19 marzo 2012 17 A cura di Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani 18 A cura di Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani 19 A cura di Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani 20 A cura di Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani 21 A cura di Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani 22 A cura di Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani 23 A cura di Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani 24 A cura di Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani 25 A cura di Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani 26 A cura di Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani 27 A cura di Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani 28 A cura di Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani 29 A cura di Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani