Libretto Viola
Prima edizione dicembre 2011
“Dall’avviso di accertamento al
ricorso passando per il reclamo e
la mediazione”
A cura di Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani
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IL RECLAMO
NORMATIVA
L’art. 39, comma 9, del D.L. n. 98/2011 convertito nella L. n. 111/2011 (c.d.
“manovra correttiva”) ha introdotto il nuovo art. 17 bis nel D.Lgs n. 546/1992:
“ «Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) –
1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro,relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, chi intende
proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione
giudiziale di cui all’articolo 48.
2. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L’ inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e
grado del giudizio.
3. Il valore di cui al comma 1 è determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 12.
4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all’articolo 47-bis.
5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto, le quali provvedono
attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili.
6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell’articolo 22, in quanto
compatibili.
7. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
8. L’organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all’annullamento totale o parziale dell’atto,né l’eventuale
proposta di mediazione, formula d’ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni
controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa. Si applicano le
disposizioni dell’articolo 48, in quanto compatibili.
9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il
reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l’Agenzia delle
entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento
parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale.
10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una
somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente
articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, può compensare
parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno
indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.”.
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IL RECLAMO
PRASSI
Circolare n. 9/E del 19 marzo 2012
Premesse:
Strumento deflattivo del contenzioso, con il quale si prevede la
presentazione obbligatoria di una istanza che anticipa il contenuto
del ricorso
ricorso,, … il contribuente chiede l’annullamento totale o
parziale dell’atto sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto
che intenderebbe portare all’attenzione della Commissione
tributaria provinciale
provinciale..
E’ facoltà del contribuente inserire nell’istanza anche una proposta
(motivata) di mediazione
mediazione..
In caso di mancata conclusione positiva del reclamo/mediazione
(fase amministrativa), l’azione giudiziaria è già esercitata (funzione
pre--processuale
pre
processuale),
), quindi attivazione del contenzioso mediante la
sola costituzione in giudizio
giudizio..
Fase amministrativa e Funzione pre
pre--processuale
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IL RECLAMO
AMBITO APPLICATIVO
Si applica alle controversie
controversie::
• di valore non superiore a 20
20..000
000,,00 euro
euro,, valore da determinarsi
ai sensi dell’art
dell’art.. 12
12,, comma 5, D.Lgs n. 546
546//1992
1992,, e
• relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate
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IL RECLAMO
AMBITO APPLICATIVO
Controversie (tipologie di atto impugnabile):
(si veda il richiamato art. 19 D.Lgs n. 546/1992)
avviso di accertamento
accertamento;;
• avviso di liquidazione
liquidazione;;
• provvedimento di irrogazione delle sanzioni
sanzioni;;
• ruolo
ruolo;;
• rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni
pecuniarie e interessi o altri oneri accessori
accessori;;
• diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di
definizione agevolata di rapporti tributari
tributari;;
• ogni altro atto emesso dall’Agenzia delle Entrate per il quale è
prevista l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni
tributarie..
tributarie
•
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IL RECLAMO
AMBITO APPLICATIVO
di valore non superiore a 20.000,00 euro
Per valore della lite si deve intende
intende::
l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali
sanzioni irrogate con l’atto impugnato
impugnato;;
Ø
la somma delle sanzioni
sanzioni,, in caso di controversie relative
esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni
sanzioni..
Ø
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IL RECLAMO
AMBITO APPLICATIVO
di valore non superiore a 20.000,00 euro
Precisazioni contenute nella circolare n. 9/2012
2012::
•
Riferimento a ciascun atto impugnato, quindi
v se atto con più tributi • totale delle imposte contestate
v se pluralità di atti e impugnazione cumulativa • valore delle
imposte in ciascun atto
•
Liti di rimborso • valutazione per singolo periodo d’imposta
•
Rettifica di perdite • imposta “virtuale”
•
Controversie di valore indeterminabile • escluse
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IL RECLAMO
AMBITO APPLICATIVO
relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate
Precisazioni::
Precisazioni
1° in caso di cartella di pagamento il reclamo deve essere proposto
se l’impugnazione si fonda su vizi riconducibili solo all’attività
dell’Agenzia delle Entrate (cartelle da liquidazione automatica ex art
art..
36 bis D.P.R. n. 600
600//1973)
2° in caso di ricorso contro un atto “successivo” (cartella di
pagamento ..
..)) nel quale si censura la mancata previa notifica
dell’atto “presupposto” (avviso di accertamento …) è necessario
presentare reclamo (quindi occorre notificare ricorso ad Equitalia
eccependo i vizi propri della cartella, e reclamo all’Ufficio sostenendo la
nullità dell’atto per omessa notifica dell’atto presupposto)
presupposto)..
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IL RECLAMO
DUE OSSERVAZIONI
1° RECLAMO E RICORSO
RICORSO::
Il reclamo rappresenta condizione di ammissibilità dei ricorsi
tributari (se si omette di presentare il reclamo il ricorso è
inammissibile e, conseguentemente, l’atto diviene definitivo),
2° RECLAMO E ALTRI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO
Il reclamo esclude l’applicabilità della conciliazione giudiziale ex art
art..
48 D.Lgs n. 546
546//1992 (per espressa previsione al comma 1),
mentre non presenta nessi con le altre forme deflattive del
contenzioso, quindi
quindi::
L’obbligo di notificare il reclamo sussiste anche se il contribuente ha
presentato
• istanza di accertamento con adesione (conclusa con esito negativo)
• domanda di autotutela (respinta o ancora sotto esame)
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IL RECLAMO
DECORRENZA
Il procedimento di reclamo si applica agli atti “reclamabili” notificati
a decorrere dall’ 1 aprile 2012.
Premesso che la notifica si perfeziona
• per il notificante: al momento di consegna dell’atto all’agente
notificatore
• per il notificato: al momento della ricezione
L’Agenzia delle Entrate ha specificato nella circolare n. 9/2012 (§
(§
1.5) che occorre riferirsi al momento in cui il contribuente ha
ricevuto l’atto reclamabile.
Oss.: Se ricorso avverso rifiuto tacito • il procedimento di reclamo si
Oss.:
applica per quelle istanze di rimborso per le quali alla data del 1 aprile
2012 NON sono ancora decorsi i 90 giorni
giorni..
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IL RECLAMO
PROCEDIMENTO
L’atto di reclamo deve essere notificato (nei termini di proposizione
del ricorso):
• alla Direzione provinciale o
• alla Direzione regionale (che ha emanato l’atto)
“Le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed
autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili
reclamabili..”
OSS.:
OSS.:
Nella circolare n. 9/2012 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le
predette strutture sono gli uffici legali delle Direzioni provinciali e
regionali (nonché il Centro operativo di Pescara)
Tale soluzione non appare soddisfacente (non sono strutture
“super partes
partes””)
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IL RECLAMO
PROCEDIMENTO
Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le seguenti
disposizioni del D.Lgs
Lgs.. N. 546
546//1992
1992::
§ art
art.. 12 – assistenza tecnica
§ art
art.. 18 – il ricorso
§ art
art.. 19 – atti impugnabili e oggetto del ricorso
§ art
art.. 20 – proposizione del ricorso
§ art
art.. 21 – termine per la proposizione del ricorso
§ art
art.. 22 co
co.. 4 – costituzione in giudizio del ricorrente (deposito del
fascicolo e dei documenti)
§ art
art.. 48 – conciliazione giudiziale
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IL RECLAMO
PROCEDIMENTO e TERMINI
Dopo la notifica dell’istanza di reclamo (eventuale proposta
motivata di mediazione)
Ø Ag
Ag.. Entrate può
può:: • accoglie il reclamo (annulla l’atto)
• accoglie parzialmente il reclamo
• rigetta il reclamo (e rifiuta la mediazione)
Ø Ag
Ag.. Entrate nessun atto • decorso del termine dei 90 giorni
Il contribuente si costituisce in giudizio (deposito atto + documenti
+ fascicolo di parte) entro 30 giorni
(dal ricevimento atto che rigetta – dalla notifica dell’atto di accoglim
accoglim..
parziale – dal decorso dei 90 giorni)
Versamento del contributo unificato
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IL RECLAMO
PAGAMENTO DEI TRIBUTI
Con la risoluzione n. 37 del 19.04.2012 l’Agenzia delle Entrate ha
istituito i codici tributo per pagare le somme dovute per i tributi
derivanti dagli atti di reclamo e mediazione:
Codici dal “9950” al “9969”
Mediante F24
24,, sezione erario, il reclamo si perfeziona con il
versamento dell’intero importo dovuto, o della prima rata in caso di
pagamento rateale, da effettuarsi entro 20 giorni dalla conclusione
dell’accordo..
dell’accordo
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IL RECLAMO
ISTANZA DI RECLAMO E DI MEDIAZIONE
In caso di rigetto del reclamo ovvero di mancato raggiungimento
dell’accordo tra le parti nell’ipotesi di proposta di mediazione
L’atto prodotto dal contribuente si trasforma nel ricorso
Ciò comporta necessariamente la
formale e sostanziale identità del reclamo con il ricorso
Possiamo avere
avere::
• un unico atto (come allegato che segue), ma anche
• due atti disgiunti (in tal caso, in occasione dell’eventuale costituzione
in giudizio presso la Commissione tributaria, si procede con il deposito della
sola copia del ricorso
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IL RECLAMO
ISTANZA DI RECLAMO E DI MEDIAZIONE
ATTENZIONE::
ATTENZIONE
L’eventuale motivo di ricorso che non abbia formato
oggetto di precedente reclamo è inammissibile
inammissibile..
Ø
Ciò equivale alla sostanziale “integrazione dei motivi del ricorso”
disciplinata dall’art
dall’art.. 24
24,, comma 2, D.Lgs n. 546/
546/1992 (che ne
decreta l’ammissibilità soltanto in caso di deposito di documenti
non conosciuti)
Allegare tutti i documenti (deroga
(deroga:: la mancata allegazione di
atti o documenti già in possesso dell’Ufficio NON costituisce motivo
di rigetto dell’istanza)
Ø
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IL RECLAMO
FACSIMILE “RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO”
Allegato alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 19 marzo 2012
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