AMBIENTE&SICUREZZA
GIURISPRUDENZA
All’opposto, i Giudici di merito avevano accertato che:
භ per le operazioni di pulizia della guaina e
di manutenzione, gli operai si tramandavano prassi scorreƩe;
භ la diƩa costruƩrice non aveva eīeƩuato
corsi di formazione al riguardo;
භ il manuale d’istruzioni era carente nella
parte relaƟva alle modalità di esecuzione
riguardo al posizionamento del robot e alle manovre da eīeƩuare in sicurezza per
evitare cadute o incidenƟ in fase di manutenzione;
භ vi era incertezza sulle modalità da seguire per la manutenzione secondo criteri di
congruenza e faƫbilità.
Solo il titolare della ditta costruttrice aveva proposto ricorso per Cassazione, deducendo, tra l’altro, che a una corretta
formazione iniziale era seguita l’autonoma prassi insediatasi di salire sulla cappa
esponendosi a rischio d’infortunio. Questa
prassi non era stata impedita dal datore
di lavoro che pure sorvegliava le lavorazioni, mentre, con riguardo alle carenze del libretto di uso e di manutenzione
dell’impianto, questa omissione era sfornita di rilevanza causale, risultando pro-
vato che gli operai non accedevano a quel
libretto. Inoltre, la Corte territoriale aveva
fatto una palese confusione fra la posizione di garanzia del datore di lavoro e quella del costruttore.
La Cassazione ha accolto il ricorso. Dopo
avere ritenuto che la responsabilità del costruƩore ha riguardato le scelte progeƩuali e tecniche concernenƟ le macchine, nonché la vendita di macchine non rispondenƟ
alla legislazione vigente, ha valutato che
la moƟvazione dei Giudici di appello fosse
insuĸciente con riferimento all’individuazione dei proĮli soggeƫvi di responsabilità, poiché i compiƟ inerenƟ alla formazione e alla istruzione del personale addeƩo
alla macchina esulavano dal novero degli
obblighi imputabili al costruƩore, essendo
più immediatamente riferibili al datore di
lavoro. I Giudici di legiƫmità hanno ritenuto la sentenza di appello insuĸciente e
illogicamente moƟvata, con riferimento alla rilevata carenza di istruzioni predisposte
dal costruƩore, di nessuna incidenza causale in relazione alla mancata messa a disposizione da parte del datore di lavoro del
contestato libreƩo ai lavoratori per la consultazione.
a cura di Alessandro Kiniger, B&P AvvocaƟ
RB
Contaminazione. Onere
probatorio e responsabilità
della casa madre
TAR Abruzzo - Pescara, sezione I,
30 maggio 2014, n. 204,
Pres. Eliantonio, Est. Balloriani
Siti contaminati - Responsabile - Onere
della prova - “Più probabile che non” - Responsabilità casa madre - Concezione sostanzialistica di impresa - Illecito ambientale a carattere permanente
A fronte di un quadro indiziario fondato sul
principio del “più probabile che non” il presunto responsabile non può limitarsi a venƟwww.ambientesicurezzaweb.it
lare genericamente il dubbio circa una possibile responsabilità di terzi, ma deve provare,
documentare e indicare a quale altra impresa sia addebitabile la condoƩa causaƟva
dell’inquinamento.
La concezione sostanzialisƟca di impresa
espressa dalla giurisprudenza comunitaria,
sopraƩuƩo in tema di concorrenza, e il principio della prevalenza dell’unità economica
del gruppo rispeƩo alla pluralità soggeƫva
delle imprese controllate permeƩono di imputare la responsabilità ambientale alla società madre, che si è giovata delle aƫvità realizzate anche mediante società operaƟve.
La responsabilità derivante da illeciƟ commessi dalle società operaƟve si estende anche alle società madri che ne detengono le
quote di partecipazioni in misura tale da evidenziare un rapporto di dipendenza e, quinN. 13 - 8 luglio 2014
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di, escludere una sostanziale autonomia decisionale delle controllate stesse.
N OTA
Con la pronuncia in commento, la sezione pescarese del TAR Abruzzo è intervenuta in tema di boniĮca di siƟ contaminaƟ e
individuazione del soggeƩo responsabile,
proponendo un’interpretazione innovaƟva
sopraƩuƩo in tema di responsabilità della casa madre per inquinamento prodoƩo
dalle società del gruppo.
La vicenda soƩoposta alla valutazione al
TAR riguarda tre discariche di residui industriali, dalle quali negli anni si è prodoƩa
una contaminazione delle matrici suolo,
soƩosuolo e acque di falda. In riferimento
a quesƟ siƟ, nel 2013 il Ministero dell’Ambiente ha imparƟto alla società ricorrente,
oggi proprietaria di una sola delle tre discariche, di procedere alla rimozione dei
riĮuƟ e al riprisƟno dello stato dei luoghi
con eventuale boniĮca delle matrici contaminate. La società ha proposto ricorso avverso la diĸda.
Con la sentenza in commento, il TAR, dopo
aver dichiarato il ricorso inammissibile, lo
ha ritenuto in ogni caso infondato. Le temaƟche aīrontate e di maggior rilevanza
sono così sinteƟzzabili:
භ innanzituƩo, il tema dell’onere della prova; è stato ribadito che nel diriƩo amministraƟvo, al contrario che in quello penale, vige il principio del “più probabile che
non”, sulla base del quale, il TAR ha individuato due peculiari elemenƟ (presunƟvi)
determinanƟ per l’individuazione della ricorrente quale soggeƩo responsabile:
- la prossimità delle discariche e della
contaminazione agli stabilimenƟ industriali da questa gesƟƟ per diversi decenni;
- la corrispondenza degli inquinamenƟ rilevaƟ con gli scarƟ ƟpizzaƟ di quei cicli
produƫvi.
Sulla base di quesƟ elemenƟ, il Giudice
ha ritenuto che i responsabili dell’inquinamento non potessero che essere indi-
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N. 13 - 8 luglio 2014
viduaƟ in coloro che hanno gesƟto gli impianƟ nel periodo antecedente a quello
in cui gli inquinanƟ hanno iniziato a esse
rilevaƟ. RispeƩo a questa aīermazione,
il TAR ha ritenuto che la ricorrente non
avesse analiƟcamente ed eĸcacemente
contestato queste circostanze; per superare il principio del “più probabile che
non” non basta, infaƫ, «venƟlare genericamente il dubbio circa una possibile
responsabilità di terzi», ma deve essere individuata l’impresa terza alla quale
possa essere addebitata la condoƩa causaƟva dell’inquinamento;
භ il secondo tema aīrontato dal giudice pescarese è stato quello relaƟvo alla responsabilità della casa madre per le condoƩe
poste in essere dalle società operaƟve del
gruppo che si sono succedute nella gesƟone degli impianƟ. Per giusƟĮcare questa forma di responsabilità in capo alla
ricorrente, è stata accolta la concezione
sostanzialisƟca di impresa faƩa propria
dalla giurisprudenza comunitaria in ambito concorrenziale; il TAR ha, così, potuto applicare il principio della prevalenza
dell’unità economica del gruppo rispeƩo
alla pluralità soggeƫva delle imprese controllate e allocare di conseguenza l’obbligo di boniĮca su chi si è per lungo tempo
giovato delle aƫvità realizzate mediante
società operaƟve, in piena aƩuazione del
canone del “chi inquina paga”;
භ inĮne, per giusƟĮcare la legiƫmità dell’ordine di riprisƟno e boniĮca riferito ad atƟvità inquinanƟ compiute prima della
vigenza del “decreto Ronchi”, il TAR ha
qualiĮcato l’inquinamento come situazione di illecito a caraƩere permanente; sulla
base di questa qualiĮca la responsabilità
ambientale può essere scissa in due condoƩe:
- una commissiva e generatrice dell’inquinamento e
- una omissiva, che si sostanzia nell’astensione dal porre in essere le aƫvità
necessarie per eliminare la situazione di
danno determinata.
Dal caraƩere permanente dell’illecito
ambientale deriva, a deƩa del TAR, che
le disposizioni del D.Lgs. n. 22/1997, possono essere applicate a qualunque sito
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risulƟ inquinato soƩo la sua vigenza, a
prescindere dalla circostanza che il faƩo
generatore sia antecedente all’entrata in
vigore del medesimo decreto.
AR
Inquinamento atmosferico.
Emissioni odorigene
TAR Veneto, sezione III,
5 maggio 2014, n. 573,
Pres. Di Nunzio, Est. Mielli
Inquinamento atmosferico - Emissioni odorigene - Emissioni in atmosfera - DeĮnizioni ex
art. 268, comma 1, leƩere a) e b), D.Lgs. n.
152/2006 - Limitazioni alle molesƟe olfaƫve
- Prescrizione proporzionale
Anche se non è rinvenibile nella normaƟva nazionale vigente un riferimento espresso alle
emissioni odorigene, le stesse debbono ritenersi ricomprese nella deĮnizione di «inquinamento atmosferico» e di «emissioni in atmosfera» di cui all’art. 268, comma 1, alla leƩere
a) e b), D.Lgs. n. 152/2006. Vi è, pertanto, un
fondamento normaƟvo che giusƟĮca l’imposizione di limitazioni o prescrizioni relaƟve alle
emissioni Įnalizzate alla prevenzione o al contenimento delle molesƟe olfaƫve alla luce
della migliore tecnologia disponibile che non
comporƟ cosƟ eccessivi.
Posto che la molesƟa olfaƫva intollerabile è al contempo un possibile faƩore di pericolo sia per la salute umana o per la qualità
dell’ambiente sia di compromissione degli altri
usi legiƫmi dell’ambiente, in sede di rilascio
dell’autorizzazione ben possono essere oggetto di valutazione anche i proĮli che arrecano
molesƟe olfaƫve, dovendo essere veriĮcato
il rispeƩo delle condizioni volte a minimizzare
l’inquinamento atmosferico.
N OTA
Con la decisione in commento il TAR Veneto ha aīrontato il tema delle emissioni
odorigene e della loro possibile inclusione
nel più ampio genus delle emissioni in atmosfera.
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Il caso soƩoposto al giudizio del Tribunale
veneziano concerne un’autorizzazione provinciale per la modiĮca di uno stabilimento
mediante installazione di una nuova (terza) linea per la produzione di membrane bituminose. In parƟcolare, sulla base di molteplici segnalazioni che lamentavano la
presenza di odori molesƟ provenienƟ dallo
stabilimento, nel corso dell’istruƩoria l’autorità competente (provincia) ha compiuto,
in contraddiƩorio con il soggeƩo istante,
un monitoraggio delle emissioni odorigene. Sulla base delle risultanze del monitoraggio eīeƩuato, in sede di autorizzazione
la provincia ha prescriƩo alla società l’esercizio contemporaneo di solo due delle
tre linee totali, nonché subordinato l’esercizio simultaneo di tuƩe le linee produƫve alla presentazione di un progeƩo per il
traƩamento degli eŋuenƟ gassosi. La società ha proposto ricorso lamentando diversi vizi di legiƫmità e deducendo, in parƟcolare, la mancanza di una normaƟva alla
quale richiamarsi per imporre limitazioni
giusƟĮcate da problemaƟche di caraƩere
olfaƫvo.
Il TAR Veneto ha, però, disaƩeso la richiesta di annullamento ritenendo l’operato
della provincia pienamente legiƫmo. In
parƟcolare, pur riconoscendo la mancanza
nell’ordinamento italiano di una normaƟva che individui limiƟ, metodi o parametri
di misurazione, il giudice ha ritenuto il conceƩo di “emissione odorigena” rientrante
tanto nel conceƩo di «inquinamento atmosferico», quanto in quello di «emissione in atmosfera» di cui all’art. 268, comma 1, leƩere a) e b), D.Lgs. n. 152/2006.
A deƩa del TAR, l’emissione odorigena cosƟtuisce, infaƫ, un possibile faƩore di pericolo per la salute umana o per la qualità
dell’ambiente, nonché un possibile faƩore
di compromissione «degli altri usi legiƫmi
dell’ambiente». Da ciò deriva che, in sede
di rilascio dell’autorizzazione ai sensi della
Parte V, D.Lgs. n. 152/2006, dovendo essere veriĮcato il rispeƩo delle condizioni volte
a minimizzare l’inquinamento atmosferico,
nella valutazione dell’autorità competente
ben possono rientrare i proĮli che arrecano
molesƟe olfaƫve, come avvenuto nel caso
di specie. Quanto poi, nello speciĮco, alla
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