AMBIENTE&SICUREZZA GIURISPRUDENZA All’opposto, i Giudici di merito avevano accertato che: භ per le operazioni di pulizia della guaina e di manutenzione, gli operai si tramandavano prassi scorreƩe; භ la diƩa costruƩrice non aveva eīeƩuato corsi di formazione al riguardo; භ il manuale d’istruzioni era carente nella parte relaƟva alle modalità di esecuzione riguardo al posizionamento del robot e alle manovre da eīeƩuare in sicurezza per evitare cadute o incidenƟ in fase di manutenzione; භ vi era incertezza sulle modalità da seguire per la manutenzione secondo criteri di congruenza e faƫbilità. Solo il titolare della ditta costruttrice aveva proposto ricorso per Cassazione, deducendo, tra l’altro, che a una corretta formazione iniziale era seguita l’autonoma prassi insediatasi di salire sulla cappa esponendosi a rischio d’infortunio. Questa prassi non era stata impedita dal datore di lavoro che pure sorvegliava le lavorazioni, mentre, con riguardo alle carenze del libretto di uso e di manutenzione dell’impianto, questa omissione era sfornita di rilevanza causale, risultando pro- vato che gli operai non accedevano a quel libretto. Inoltre, la Corte territoriale aveva fatto una palese confusione fra la posizione di garanzia del datore di lavoro e quella del costruttore. La Cassazione ha accolto il ricorso. Dopo avere ritenuto che la responsabilità del costruƩore ha riguardato le scelte progeƩuali e tecniche concernenƟ le macchine, nonché la vendita di macchine non rispondenƟ alla legislazione vigente, ha valutato che la moƟvazione dei Giudici di appello fosse insuĸciente con riferimento all’individuazione dei proĮli soggeƫvi di responsabilità, poiché i compiƟ inerenƟ alla formazione e alla istruzione del personale addeƩo alla macchina esulavano dal novero degli obblighi imputabili al costruƩore, essendo più immediatamente riferibili al datore di lavoro. I Giudici di legiƫmità hanno ritenuto la sentenza di appello insuĸciente e illogicamente moƟvata, con riferimento alla rilevata carenza di istruzioni predisposte dal costruƩore, di nessuna incidenza causale in relazione alla mancata messa a disposizione da parte del datore di lavoro del contestato libreƩo ai lavoratori per la consultazione. a cura di Alessandro Kiniger, B&P AvvocaƟ RB Contaminazione. Onere probatorio e responsabilità della casa madre TAR Abruzzo - Pescara, sezione I, 30 maggio 2014, n. 204, Pres. Eliantonio, Est. Balloriani Siti contaminati - Responsabile - Onere della prova - “Più probabile che non” - Responsabilità casa madre - Concezione sostanzialistica di impresa - Illecito ambientale a carattere permanente A fronte di un quadro indiziario fondato sul principio del “più probabile che non” il presunto responsabile non può limitarsi a venƟwww.ambientesicurezzaweb.it lare genericamente il dubbio circa una possibile responsabilità di terzi, ma deve provare, documentare e indicare a quale altra impresa sia addebitabile la condoƩa causaƟva dell’inquinamento. La concezione sostanzialisƟca di impresa espressa dalla giurisprudenza comunitaria, sopraƩuƩo in tema di concorrenza, e il principio della prevalenza dell’unità economica del gruppo rispeƩo alla pluralità soggeƫva delle imprese controllate permeƩono di imputare la responsabilità ambientale alla società madre, che si è giovata delle aƫvità realizzate anche mediante società operaƟve. La responsabilità derivante da illeciƟ commessi dalle società operaƟve si estende anche alle società madri che ne detengono le quote di partecipazioni in misura tale da evidenziare un rapporto di dipendenza e, quinN. 13 - 8 luglio 2014 93 AMBIENTE&SICUREZZA GIURISPRUDENZA di, escludere una sostanziale autonomia decisionale delle controllate stesse. N OTA Con la pronuncia in commento, la sezione pescarese del TAR Abruzzo è intervenuta in tema di boniĮca di siƟ contaminaƟ e individuazione del soggeƩo responsabile, proponendo un’interpretazione innovaƟva sopraƩuƩo in tema di responsabilità della casa madre per inquinamento prodoƩo dalle società del gruppo. La vicenda soƩoposta alla valutazione al TAR riguarda tre discariche di residui industriali, dalle quali negli anni si è prodoƩa una contaminazione delle matrici suolo, soƩosuolo e acque di falda. In riferimento a quesƟ siƟ, nel 2013 il Ministero dell’Ambiente ha imparƟto alla società ricorrente, oggi proprietaria di una sola delle tre discariche, di procedere alla rimozione dei riĮuƟ e al riprisƟno dello stato dei luoghi con eventuale boniĮca delle matrici contaminate. La società ha proposto ricorso avverso la diĸda. Con la sentenza in commento, il TAR, dopo aver dichiarato il ricorso inammissibile, lo ha ritenuto in ogni caso infondato. Le temaƟche aīrontate e di maggior rilevanza sono così sinteƟzzabili: භ innanzituƩo, il tema dell’onere della prova; è stato ribadito che nel diriƩo amministraƟvo, al contrario che in quello penale, vige il principio del “più probabile che non”, sulla base del quale, il TAR ha individuato due peculiari elemenƟ (presunƟvi) determinanƟ per l’individuazione della ricorrente quale soggeƩo responsabile: - la prossimità delle discariche e della contaminazione agli stabilimenƟ industriali da questa gesƟƟ per diversi decenni; - la corrispondenza degli inquinamenƟ rilevaƟ con gli scarƟ ƟpizzaƟ di quei cicli produƫvi. Sulla base di quesƟ elemenƟ, il Giudice ha ritenuto che i responsabili dell’inquinamento non potessero che essere indi- 94 N. 13 - 8 luglio 2014 viduaƟ in coloro che hanno gesƟto gli impianƟ nel periodo antecedente a quello in cui gli inquinanƟ hanno iniziato a esse rilevaƟ. RispeƩo a questa aīermazione, il TAR ha ritenuto che la ricorrente non avesse analiƟcamente ed eĸcacemente contestato queste circostanze; per superare il principio del “più probabile che non” non basta, infaƫ, «venƟlare genericamente il dubbio circa una possibile responsabilità di terzi», ma deve essere individuata l’impresa terza alla quale possa essere addebitata la condoƩa causaƟva dell’inquinamento; භ il secondo tema aīrontato dal giudice pescarese è stato quello relaƟvo alla responsabilità della casa madre per le condoƩe poste in essere dalle società operaƟve del gruppo che si sono succedute nella gesƟone degli impianƟ. Per giusƟĮcare questa forma di responsabilità in capo alla ricorrente, è stata accolta la concezione sostanzialisƟca di impresa faƩa propria dalla giurisprudenza comunitaria in ambito concorrenziale; il TAR ha, così, potuto applicare il principio della prevalenza dell’unità economica del gruppo rispeƩo alla pluralità soggeƫva delle imprese controllate e allocare di conseguenza l’obbligo di boniĮca su chi si è per lungo tempo giovato delle aƫvità realizzate mediante società operaƟve, in piena aƩuazione del canone del “chi inquina paga”; භ inĮne, per giusƟĮcare la legiƫmità dell’ordine di riprisƟno e boniĮca riferito ad atƟvità inquinanƟ compiute prima della vigenza del “decreto Ronchi”, il TAR ha qualiĮcato l’inquinamento come situazione di illecito a caraƩere permanente; sulla base di questa qualiĮca la responsabilità ambientale può essere scissa in due condoƩe: - una commissiva e generatrice dell’inquinamento e - una omissiva, che si sostanzia nell’astensione dal porre in essere le aƫvità necessarie per eliminare la situazione di danno determinata. Dal caraƩere permanente dell’illecito ambientale deriva, a deƩa del TAR, che le disposizioni del D.Lgs. n. 22/1997, possono essere applicate a qualunque sito www.ambientesicurezzaweb.it AMBIENTE&SICUREZZA risulƟ inquinato soƩo la sua vigenza, a prescindere dalla circostanza che il faƩo generatore sia antecedente all’entrata in vigore del medesimo decreto. AR Inquinamento atmosferico. Emissioni odorigene TAR Veneto, sezione III, 5 maggio 2014, n. 573, Pres. Di Nunzio, Est. Mielli Inquinamento atmosferico - Emissioni odorigene - Emissioni in atmosfera - DeĮnizioni ex art. 268, comma 1, leƩere a) e b), D.Lgs. n. 152/2006 - Limitazioni alle molesƟe olfaƫve - Prescrizione proporzionale Anche se non è rinvenibile nella normaƟva nazionale vigente un riferimento espresso alle emissioni odorigene, le stesse debbono ritenersi ricomprese nella deĮnizione di «inquinamento atmosferico» e di «emissioni in atmosfera» di cui all’art. 268, comma 1, alla leƩere a) e b), D.Lgs. n. 152/2006. Vi è, pertanto, un fondamento normaƟvo che giusƟĮca l’imposizione di limitazioni o prescrizioni relaƟve alle emissioni Įnalizzate alla prevenzione o al contenimento delle molesƟe olfaƫve alla luce della migliore tecnologia disponibile che non comporƟ cosƟ eccessivi. Posto che la molesƟa olfaƫva intollerabile è al contempo un possibile faƩore di pericolo sia per la salute umana o per la qualità dell’ambiente sia di compromissione degli altri usi legiƫmi dell’ambiente, in sede di rilascio dell’autorizzazione ben possono essere oggetto di valutazione anche i proĮli che arrecano molesƟe olfaƫve, dovendo essere veriĮcato il rispeƩo delle condizioni volte a minimizzare l’inquinamento atmosferico. N OTA Con la decisione in commento il TAR Veneto ha aīrontato il tema delle emissioni odorigene e della loro possibile inclusione nel più ampio genus delle emissioni in atmosfera. www.ambientesicurezzaweb.it GIURISPRUDENZA Il caso soƩoposto al giudizio del Tribunale veneziano concerne un’autorizzazione provinciale per la modiĮca di uno stabilimento mediante installazione di una nuova (terza) linea per la produzione di membrane bituminose. In parƟcolare, sulla base di molteplici segnalazioni che lamentavano la presenza di odori molesƟ provenienƟ dallo stabilimento, nel corso dell’istruƩoria l’autorità competente (provincia) ha compiuto, in contraddiƩorio con il soggeƩo istante, un monitoraggio delle emissioni odorigene. Sulla base delle risultanze del monitoraggio eīeƩuato, in sede di autorizzazione la provincia ha prescriƩo alla società l’esercizio contemporaneo di solo due delle tre linee totali, nonché subordinato l’esercizio simultaneo di tuƩe le linee produƫve alla presentazione di un progeƩo per il traƩamento degli eŋuenƟ gassosi. La società ha proposto ricorso lamentando diversi vizi di legiƫmità e deducendo, in parƟcolare, la mancanza di una normaƟva alla quale richiamarsi per imporre limitazioni giusƟĮcate da problemaƟche di caraƩere olfaƫvo. Il TAR Veneto ha, però, disaƩeso la richiesta di annullamento ritenendo l’operato della provincia pienamente legiƫmo. In parƟcolare, pur riconoscendo la mancanza nell’ordinamento italiano di una normaƟva che individui limiƟ, metodi o parametri di misurazione, il giudice ha ritenuto il conceƩo di “emissione odorigena” rientrante tanto nel conceƩo di «inquinamento atmosferico», quanto in quello di «emissione in atmosfera» di cui all’art. 268, comma 1, leƩere a) e b), D.Lgs. n. 152/2006. A deƩa del TAR, l’emissione odorigena cosƟtuisce, infaƫ, un possibile faƩore di pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente, nonché un possibile faƩore di compromissione «degli altri usi legiƫmi dell’ambiente». Da ciò deriva che, in sede di rilascio dell’autorizzazione ai sensi della Parte V, D.Lgs. n. 152/2006, dovendo essere veriĮcato il rispeƩo delle condizioni volte a minimizzare l’inquinamento atmosferico, nella valutazione dell’autorità competente ben possono rientrare i proĮli che arrecano molesƟe olfaƫve, come avvenuto nel caso di specie. Quanto poi, nello speciĮco, alla N. 13 - 8 luglio 2014 95