Meccanismi di incentivazione,
alcune novità
12 maggio 2008
Daniele Forni – FIRE
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Certificati Verdi
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I Certificati Verdi in Europa
I Certificati Verdi, intesi come meccanismo di
mercato per l’incentivazione della produzione di
energia elettrica da fonte rinnovabile, sono presenti
in varie nazioni europee:
Belgio
Italia
Svezia
Polonia
Regno Unito
Sono però meccanismi diversi e i certificati non sono
al momento scambiabili al di fuori della Nazione.
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Certificati verdi - schema
Soggetto con obbligo del 3,8% (2007)
da rinnovabili sulle immissioni in rete
non coperto da propri impianti
Mercato dei
Certificati Verdi
Contrattazione
bilaterale fra
operatori
Mercato
GME
€/MWh
MWh
Immissione in rete (o autoconsumo)
produttori
rete
€/MWh
Vendita a clienti idonei, autoconsumo o
cessione come eccedenza
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Certificati verdi - schema
Soggetto con obbligo del 3,8% (2007)
da rinnovabili sulle immissioni in rete
non coperto da propri impianti
Mercato dei
Certificati Verdi
Contrattazione
bilaterale fra
operatori
Mercato
GME
€/MWh
MWh
produttori
rete
€/MWh
Vendita a clienti idonei, autoconsumo o
cessione come eccedenza
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“Tariffa omnicomprensiva” - schema
€/MWh
Tariffa omnicomprensiva
MWh
produttori
Immissione in rete (obbligatorio)
rete
Il “conto energia”, di durata 15 anni, attivabile su richiesta del produttore, con corrispettivi
omnicomprensivi rivedibili ogni 3 anni, è stato introdotto: dall’art. 2 c. 145 L. 244/07, e per le
biomasse dall’art. 26 bis della L. 222/07
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Un meccanismo di mercato
domanda:
produttori e importatori autocertificano entro il 31/3/n al GSE,
produzione e importazione, di energia da fonti non rinnovabili*,
dell’anno n-1. Entro il 31/3/n+1 dovranno soddisfare l’obbligo di
C.V.:
per il 3,8%** (2006) del dichiarato.
*Con franchigia dei primi 100 GWh/anno e al netto dell’energia elettrica cogenerata, degli autoconsumi di
centrale e delle esportazioni
**L’obbligo inizialmente del 2% è salito dello 0,35% all’anno dal 2004 al 2006 (art. 4 c.1 D.lgs 387/03) ed è
stato portato allo 0,75% dal 2007 al 2001 (art. 2 c.146 L.244/07)
offerta:
la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti
rinnovabili, da diritto per i primi 15 anni, dall’entrata in
esercizio commerciale, ai Certificati Verdi (C.V.).
Il periodo di riconoscimento dei C.V. inizialmente di 8 anni è stato esteso a 12 anni dall’art. 267 comma d
del D.lgs 152/06 e a 15 anni dall’art. 2 c.144 L. 244/07 (che specifica anche al comma 151 che il
prolungamento a 12 anni si applica solo agli impianti alimentati da fonte rinnovabile entrati in funzione dal
1/4/99 al 31/12/07). Il periodo di riconoscimento è 12 anni + 4 al 60% per gli impianti a biomassa entrati in
esercizio tra il 29/4/06 e il 31/12/07 (D.lgs 387/03 + D.M. 24/10/05+ L.222/07).
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Valore di mercato dei CV
A partire dal 2008, i C.V. hanno un prezzo, riferito
al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore
di riferimento,fissato in 180 €/MWh (aggiornabile
ogni 3 anni), e il valore medio annuo del prezzo di
cessione dell’energia elettrica definito dall’AEEG
registrato nell’anno precedente e comunicato dalla
stessa Autorità entro il 31 gennaio. (secondo quanto
stabilito dall’art. 2 c. 148 L. 244/07).
Per il 2008, 112,88€/MWh è la differenza tra
180€/MWh e 67,12€/MWh, definito dalla AEEG con
la delibera 24/08
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Valore di mercato dei CV
Precedentemente il GSE, sulla base della
differenza fra il costo medio riconosciuto
agli impianti CIP 6/92 e il prezzo di vendita
tramite asta dell’energia da essi prodotta,
determinava il valore di riferimento dei C.V.
(IVA 20% esclusa):
Anno
2002 2003
2004
2005
2006
2007
2008
€/MWh 84,18 82,40 97,39 108,92 125,28 125,13
112,88
137.49*
€/MWh
(fonte: GSE)
150
prezzo di riferimento
100
ante sentenza
Consiglio di Stato
50
prezzo medio mercato
dal 26/3/03 al 31/12/07
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
*Prima della sentenza
del Consiglio di Stato
che ha respinto il
ricorso contro la
delibera AEEG 249/06
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(fonte: C. Fumagalli, GME)
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Ritiro C.V. in scadenza
Dal 2008 e fino al raggiungimento dell’obiettivo del
25% del consumo interno di energia elettrica da fonti
rinnovabili (e successivi aggiornamenti), il GSE, su
richiesta del produttore, ritira i C.V. in scadenza,
ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere
all’obbligo, al prezzo medio riconosciuto ai C.V.
nell’anno precedente dal GME e trasmesso al GSE
entro il 31 gennaio. (art. 2 c.149 L. 244/07)
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Legislazione di riferimento - 1
CIP 6/92 (pre C.V.)
D.lgs 79/99 (o Bersani, attuazione direttiva 96/92/CE):
introduce C.V.
Decreto MICA 11/11/99 aspetti operativi e tecnici del
meccanismo dei CV
Decreto MAP 18/3/02 Modifiche e integrazioni al D.M.
11/11/99
Decreto MAP 14/3/03: avvio piattaforma negoziazione dei CV
del GME
D.lgs 387 29/12/03 (attuazione direttiva 2001/77/CE)
Legge 239/04 (o Marzano)
Decreti MAP 24/10/05 (H2, TLR e nuove procedure GSE)
D.lgs 152/06 Testo Unico Ambientale
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Legislazione di riferimento - 2
Decreto MAP 5/5/06 Individuazione dei rifiuti e dei
CDR ammessi a beneficiare del regime giuridico
riservato alle fonti rinnovabili
Accordo Italia-Albania 10/5/06 sullo scambio di
energia e C.V.
Legge 27/12/06 n.296 (Finanziaria 2007)
D.lgs 20/07: Attuazione della direttiva 2004/8/CE
sulla promozione della cogenerazione ad alto
rendimento
DL 159/07 e Legge 222/07 “C.V. agricoli”
Legge 24/12/07 n.244 (Finanziaria 2008)
Decreto MSE 21/12/07 nuove procedure IAFR
(compreso H2 e TLR)
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Detrazione 55%
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55%
Meccanismo introdotto dalla Finanziaria 2007 ed esteso da
quella 2008
Detrazione dalle imposte sul reddito del 55% da ripartire in un
numero di rate comprese tra 3 e 10, per interventi effettuati
su edifici esistenti.
o Riduzione fabbisogno energetico (100.000€)
o Involucro (60.000€)
o Installazione pannelli solari (60.000€)
o Sostituzione
di impianti di condizionamento invernale
(30.000€)
Possono usufruirne tutti i soggetti passivi di IRPEF o IRES, che
possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto
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55%
Siti internet di riferimento
ENEA: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it
Agenzia delle entrate: http://www.agenziaentrate.it
o le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico
o varie circolari e risoluzioni sull’argomento
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D.M. 11/3/08
valori limite fabbisogno energia primaria (allegato A)
o valori di trasmittanza termica (allegato B)
o caratteristiche generatori di calore a biomasse:
o Rendimento (classe 3 UNI-EN 303-5)
o Emissioni (allegato IX parte 5° Dlgs 152/06 o più
restrittivi limiti regionali)
o Biomasse combustibili (ammissibili per allegato X
parte 5° Dlgs 152/06)
o Per il calcolo dell'indice di prestazione energetica,
il potere calorifico della biomassa viene considerato
0
o Per reti TLR: indice di conversione dichiarato dal
gestore della rete
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D.M. 7/4/08
Modifica di alcune disposizioni attuative
Introduzioni di pompe di calore ad alta efficienza e
con impianti geotermici a bassa entalpia, come
previsto dalla Finanziaria 08 art. 1 c.286.
I limiti minimi sono riportati negli allegati
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D.M. 7-4-08 - COP
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D.M. 7-4-08 - EER
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D.M. 7-4-08 - GUF
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Vi ringrazio dell’attenzione
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