I titoli di efficienza energetica
12 maggio 2008
Marco Pece - FIRE
Legenda
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Alcune abbreviazioni utilizzate nel corso della
presentazione.
MSE: Ministero dello Sviluppo Economico (già
MAP e MICA)
MATT: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
AEEG: Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas
GSE: Gestore del Servizio Elettrico
GME: Gestore del Mercato Elettrico
EM: Energy Manager articolo 19 Legge 10/91
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I Decreti 20 luglio 2004
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I D.M. 20 luglio 2004 (MSE/MATTM) puntano ad
incentivare le tecnologie energeticamente efficienti
mediante un innovativo meccanismo cap and trade.
L’idea è quella di mettere in moto soggetti
interessati alla realizzazione di interventi come le
ESCo ponendo degli obblighi su pochi soggetti ben
individuati (i distributori di energia elettrica e gas).
I due Decreti sono caratterizzati da uno schema
simile di cui si descrivono di seguito i punti salienti.
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I Decreti 20 luglio 2004
Obiettivi nazionali di risparmio [Mtep]
Elettricità
Gas
2005
0,10
0,10
2006
0,20
0,20
2007
0,40
0,40
2008
0,80
0,70
2009
1,60
1,30
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I Decreti 20 luglio 2004
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Individuazione dei distributori soggetti all’obbligo:
Sono soggetti agli obblighi i distributori che, alla data del 31
dicembre 2001, abbiano connessi alla propria rete di
distribuzione più di 100.000 clienti finali
Ripartizione della quota d’obbligo:
La quota degli obiettivi in capo al singolo distributore è
determinata dal rapporto tra l’energia elettrica (gas naturale)
distribuita dal medesimo distributore ai clienti connessi alla
propria
rete
e
l’energia
elettrica
(gas
naturale)
complessivamente
distribuita
sul
territorio
nazionale,
conteggiate nell’anno precedente all’ultimo trascorso.
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I Decreti – meccanismo
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Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione i
distributori possono:
 realizzare
direttamente
interventi
di
razionalizzazione energetica presso gli utenti,
 avvalersi di una società di servizi a loro
collegata,
 acquistare i diritti di riduzione dei consumi da
una ESCO
I certificati associati a tali diritti, detti titoli di
efficienza energetica (TEE) o certificati bianchi,
saranno rilasciati dal GME a distributori ed ESCO e
saranno contrattabili sia in sede bilaterale, sia in
un’apposita borsa, gestita dal GME stesso.
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I Decreti – meccanismo
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Le riduzioni di consumo ottenute con un certo
intervento vengono contabilizzate per cinque anni,
che diventano otto nei casi seguenti:
 isolamento termico degli edifici;
 controllo della radiazione entrante attraverso le
superfici vetrate durante i mesi estivi;
 applicazioni
delle tecniche dell'architettura
bioclimatica;
 solare passivo;
 raffrescamento passivo.
In futuro per altri interventi potrà essere
individuato un periodo di riferimento diverso dai
cinque anni.
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I Decreti – meccanismo
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Gli interventi ammissibili devono riguardare l’uso
dell’energia e non la generazione di elettricità (fa
eccezione il fotovoltaico).
I due Decreti contengono in allegato due elenchi
indicativi, ma non esaustivi.
Le Regioni hanno la facoltà di concordare con i
distributori interventi di specifico interesse locale,
avvalendosi a tale scopo anche di fondi propri.
I distributori rientrano dei costi sostenuti non
coperti in altro modo attraverso un rimborso in
tariffa.
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Schema di funzionamento per ESCO
trasferimento TEE
GME
flussi di cassa
trasferimento TEE e flussi di cassa
AEEG
presenta TEE
Distributore
rilascia TEE
ESCO
acquista TEE
Borsa
del GME
sanzioni se
inadempiente
componente
tariffaria
effettua
l’investimento
rate da
contratto
Utente
Ricavi da
minori consumi
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I Decreti – ruolo AEEG
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Nell’aprile del 2002 l’Autorità ha emanato un
documento di consultazione relativo alle linee guida di
attuazione dei decreti sull’efficienza.
Si è dovuto attendere settembre 2003 per
l’emanazione della delibera 103/03 (modificata dalla
delibera 200/04): linee guida per la preparazione,
esecuzione e valutazione dei progetti di cui
all’articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24
aprile 2001 e per la definizione dei criteri e delle
modalità per il rilascio dei titoli di efficienza
energetica.
In seguito con la delibera 219/04 è stato definito il
valore del riconoscimento in tariffa per i
distributori: 100 €/tep.
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I Decreti – ruolo AEEG
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I punti salienti affrontati nel documento sono:
 le ESCO sono definite come le società, comprese le
imprese artigiane e le loro forme consortili, che alla
data di avvio del progetto hanno come oggetto
sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi
integrati per la realizzazione e l’eventuale
successiva gestione di interventi -> art. 1.1.t;
 i progetti possono consistere di uno o più interventi
accorpabili secondo il medesimo metodo di
valutazione o l’unicità del cliente beneficiario -> art.
1.1.p
 le tre modalità di riconoscimento dei risparmi
conseguiti
attraverso
gli
interventi,
ossia
standardizzata, analitica, a consuntivo -> art. 3 e
seguenti;
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I Decreti – ruolo AEEG





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la taglia minima degli interventi ammissibili (si passa
dai 25 tep/anno per i progetti standardizzati ai 100
tep/anno per quelli a consuntivo - 200 tep/anno se
realizzati da distributori) -> art. 10;
il potere calorifico dei combustibili, caratterizzato
da un'eccessiva rigidità per alcuni combustibili
solidi (es. i pellet si vedrebbero riconosciute solo
2.500 kcal/kg) -> art. 8;
la documentazione da presentare e conservare ai
fini del rilascio dei titoli -> art. 12 e seguenti;
alcune azioni attivabili da Regioni e Province
Autonome -> art. 15;
dimensione (1 tep), tipologia (titoli di tipo I, II e
III), contabilizzazione dei titoli di efficienza
energetica -> art. 17.
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I Decreti – ruolo AEEG
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I progetti possono essere presentati per l’eventuale
richiesta della verifica preliminare di conformità alle
linee guida e per la richiesta di certificazione dei
risparmi e di rilascio dei titoli mediante il sistema
informatico disponibile nel sito web dell’AEEG:
http://www.autorita.energia.it/ee/index.htm
Alla piattaforma informatica possono
distributori e le ESCO accreditate.
accedere
i
L’AEEG rilascia il parere preliminare circa l’ammissibilità
di progetti del tipo a consuntivo alle linee guida.
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I Decreti – ruolo AEEG
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Finora l’Autorità ha approvato ventidue schede
tecniche relative al calcolo del risparmio energetico
per interventi standardizzati ed analitici (delibere
234/02, 111/04, 70/05 e 177/05).
Le delibere 18/07 e 123/07 intervengono
rispettivamente sull’eliminazione del riconoscimento
dei buoni e sulle tempistiche di aggiornamento delle
schede.
Il Regolatore provvede inoltre ad emanare le
delibere relative alla determinazione delle quantità di
elettricità e gas distribuite a livello nazionale e
quelle inerenti agli obiettivi specifici per i singoli
distributori.
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Il rapporto 2007 dell’AEEG
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Fonte: AEEG.
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Sessione 31/5
Tipo I
Tipo II
07
/ 08
07
/ 07
07
/ 06
07
/ 05
07
/ 04
07
/ 03
07
/ 02
07
/ 01
07
/ 12
07
/ 11
07
/ 10
07
/ 09
07
/ 08
07
/ 07
07
/ 06
07
/ 05
07
/ 04
07
/ 03
/20
/20
/20
/20
/20
/20
/20
/20
/20
/20
/20
/20
/20
/20
/20
/20
/20
/20
07
07
07
07
07
07
07
07
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
Prezzo TEE €
Andamento mercato
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Elaborazioni FIRE dati AEEG e GME.
Andamento mercato GME TEE prezzi
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
-
Data sessione
Tipo III
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Criticità e problematiche del meccanismo
Eccesso
di
offerta
di
TEE:
(graduale
disincentivazione alla realizzazione di interventi di
efficienza energetica a causa del deprezzamento dei
titoli, tipo I -53%, tipo II -11%, con margine di
rendita economica per i distributori)
 Inapplicabilità del meccanismo sanzionatorio
 Scarsa
trasparenza negli scambi dei titoli:
(prevalenza delle contrattazioni bilaterali)
 Obiettivo nazionale non interamente assegnato

DM 21 dicembre 2007
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Le novità principali dei DM del 21/12/2007





Innalzamento obiettivi nazionali di risparmio
energetico biennio 2008-2009
Nuovi obiettivi nazionali di risparmio energetico
triennio 2010-2012
Nuova individuazione dei distributori obbligati
Revisione della ripartizione degli obiettivi tra i
distributori obbligati
Estensione del diritto di rilascio di TEE ai
soggetti con obbligo di nomina dell’energy
manager
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I DM del 21/12/2007
Fonte: GME.
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I DM del 21/12/2007
Obiettivi nazionali di risparmio [Mtep]
Elettricità
Gas
2008
1,2 (+0,4)
1,0 (+0,3)
2009
1,8 (+0,2)
1,4 (+0,1)
2010
2,4
1,9
2011
3,1
2,2
2012
3,5
2,5
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I DM del 21/12/2007 – individuazione dei
soggetti obbligati e ripartizione quota d’obbligo
Individuazione dei distributori soggetti all’obbligo:
Sono soggetti agli obblighi i distributori che, alla data del 31
dicembre di due anni antecedenti ciascun anno d’obbligo,
abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000
clienti finali
Ripartizione della quota d’obbligo:
La quota degli obiettivi in capo al singolo distributore è
determinata dal rapporto tra l’energia elettrica (gas naturale)
distribuita dal medesimo distributore ai clienti connessi alla
propria
rete
e
l’energia
elettrica
(gas
naturale)
complessivamente distribuita sul territorio nazionale dai
distributori obbligati, conteggiate nell’anno precedente
all’ultimo trascorso
21
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I DM del 21/12/2007 – novità per gli Energy
Manager
Estensione del diritto di rilascio dei titoli TEE ai
soggetti con obbligo di nomina dell’energy manager, ai
sensi dell’art.19 della Legge 10/91
In consultazione presso l’AEEG un documento
necessario a definire la soglia minima di intervento in
termini di tep risparmiati
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I DM del 21/12/2007 – altre novità 1
Se entro il 1 giugno dell’anno successivo a quello d’obbligo, c’è
un esubero di TEE non annullati oltre il valore del 5%, il
corrispondente risparmio va a sommarsi con la quantità degli
obiettivi nazionali degli anni successivi

Se dal 2013 non saranno stati stabiliti nuovi obiettivi
nazionali, l’AEEG non accetterà ulteriori richieste e ritirerà i
TEE ad un prezzo pari alla media delle transazioni di mercato
registrate nel triennio 2010-2012 decurtata del 5%

Il recupero in tariffa non è rappresentato più da una
componente fissa ma basato su numerose voci tra cui il prezzo
medio dei TEE, l’evoluzione dei prezzi dell’energia, le
conoscenze acquisite dall’AEEG sui costi per la realizzazione dei
progetti, …

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I DM del 21/12/2007 – altre novità 2
E’ stato abrogato l’obbligo di ottenere risparmi energetici in
misura almeno pari al 50% sul proprio vettore distribuito

Nelle transazioni bilaterali, sia le quantità scambiate che i
prezzi dei titoli di efficienza energetica, devono essere
registrati

 Se il distributore consegue almeno il 60% (25% solo nel 2008
per i nuovi distributori sotto 100.000 clienti finali), può
compensare la quota mancante l’anno successivo senza sanzioni
24
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