Le prospettive future per le rinnovabili in Romania
Normativa applicabile e quadro regolatorio
Avv. Pasquale Silvestro
Partner – Tonucci&Partners
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Quadro normativo di riferimento
Attualmente, in base alla Legge n. 220/2008 sul sistema di promozione della produzione di energia da
fonte rinnovabile, i produttori di energia da fonte rinnovabile beneficiano di un certo numero di certificati
verdi per l'energia elettrica prodotta e consegnata, nel seguente modo:
2,3 certificati verdi per ciascun 1 MWh prodotto e consegnato, per le centrali idroelettriche se sono
nuove, oppure 2 certificati verdi per ciascun 1 MWh prodotto e consegnato, se le centrali idroelettriche
sono ritecnologizzate, per l'energia elettrica nelle centrali idroelettriche con potenze installate entro 10
MW;
1 certificato verde per ogni 2 MWh delle centrali idroelettriche con una potenza installata di massimo 10
MW che non osservano le condizioni previste sopra;
1,5 certificati verdi fino al 2017 e 0,75 certificati verdi, a partire dal 2018, per ogni 1 MWh prodotto e
consegnato per i produttori di energia elettrica da energia eolica;
2 certificati verdi per ogni 1 MWh prodotto e consegnato per i produttori di energia elettrica da
geotermia, biomasse, biogas e bioliquidi;
1 certificato verde per ogni 1 MWh prodotto e consegnato dai produttori di energia elettrica da gas di
discarica e gas di fermentazione dei fanghi da impianti di depurazione delle acque;
3 certificati verdi per ogni 1 MWh prodotto e consegnato dai produttori di energia elettrica da energia
solare.
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Sospensione dei certificati verdi
A partire dal 1 luglio 2013 e sino al 31 marzo 2017, la legge prevede un meccanismo di
sospensione dei certificati verdi:
•
per gli impianti fotovoltaici sarà sospesa l’emissione di 2 certificati verdi che possono
essere recuperati e restituiti a favore dei beneficiari a far data dal 1 aprile 2017;
•
per gli impianti idroelettrici nuovi, con potenza installata max 10 MWh, sarà sospesa
l’emissione di 1 certificato verde che potrà essere recuperato e restituito a favore dei
beneficiari a far data dal 1 aprile 2017;
•
per gli impianti eolici, sarà sospesa l’emissione di 1 certificato verde che potrà essere
recuperato e restituito a favore dei beneficiari a far data dal 1 gennaio 2018.
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Biomasse e Biogas: nessuna sospensione dei CV
•I produttori di energia da biomasse e biogas beneficiano di 2 CV per ogni 1 MWh di
energia prodotta e consegnata. A ciò si aggiunga che:
(i) per l’energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alta
efficienza che usano energia prodotta da biomasse e biogas, i CV sono 3;
(ii) per l'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano biomassa
derivante da attività di coltivazione o da rifiuti, i CV sono 3.
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Procedimento di accreditamento degli impianti presso ANRE
ANRE ha il diritto di non accreditare nuovi impianti di produzione di energia da
fonte rinnovabile laddove la quota annuale nazionale di produzione di energia da fonte
rinnovabile prevista nel Piano Nazionale di Azione nel Settore delle Energie Rinnovabili
(PNAER) sia stata raggiunta.
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Destinazione d’uso agricolo dei terreni
La legge prevede una regola urbanistica che ha un impatto rilevante sulle possibilità di
realizzazione degli impianti fotovoltaici:
(i) non e più consentita la rimozione di un terreno dal circuito agricolo per realizzare
impianti fotovoltaici laddove non si è stato proceduto ad effettuare la rimozione dal
circuito agricolo entro il 31 dicembre 2013;
(ii) la limitazione suddetta non dovrebbe applicarsi ai terreni con regime di pascolo.
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Cessione dei certificati verdi sul mercato bilaterale
La legge prevede una limitazione alle transazioni dei CV.
Dispone infatti la norma che le cessioni di CV devono essere realizzate in modo
trasparente,
centralizzato
e
non
discriminatorio
sui
mercati
centralizzati
amministrati dell'operatore commerciale del mercato della energia elettrica
(OPCOM).
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Garanzia finanziaria nel procedimento di connessione alla rete
Uno degli aspetti sicuramente più interessanti in relazione all’intenzione del
legislatore di “frenare” lo sviluppo di progetti per meri fini speculativi è data
dall’obbligo posto in capo ai titolari degli impianti di produzione di energia elettrica
da fonte rinnovabile di prestare una specifica garanzia finanziaria, il cui valore
sarà stabilito da un Regolamento ANRE, ai fini del rilascio da parte dei distributori
di rete dell’ATR (i.e. permesso tecnico di allacciamento alla rete).
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Overcompensation e competenze ANRE/Governo
Il meccanismo dell’overcompensation si regge sulle seguenti regole ai cui l’ANRE deve
uniformare il proprio operato:
(i) obbligo di redigere semestralmente un “report di monitoraggio” del settore entro 90
giorni dal periodo di riferimento;
(ii) in caso di “overcompensation”, ANRE propone al Governo, entro 30 giorni dalla
pubblicazione del report suddetto, misure correttive per la riduzione del numero dei
certificati verdi per i nuovi beneficiari;
(iii) il Governo deve adottare le suddette misure entro 60 giorni dalla data di
comunicazione delle stesse da parte dell’ANRE;
(iv) le misure si applicano solo agli impianti accreditati ANRE post decisione Governo.
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