Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 MANUALE PROCEDURALE PER LA COMPILAZIONE, PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DEL CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO PER L’AGRICOLTURA Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454 Approvato con decreto n. 9 del 31 gennaio 2012 e modificato con decreti n. 109 del 28 giugno 2012 e n. 179 del 31 dicembre 2013 _____________________________________________________ Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura Via Tommaseo, 67 - 35131 PADOVA - CF 90098670277 Pagina 1 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 SOMMARIO 1. PREMESSA ...................................................................................................................................................... 4 2. INTRODUZIONE ................................................................................................................................................. 5 2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI ................................................................................................................................. 5 2.2 SOGGETTI COINVOLTI ..................................................................................................................................... 6 3. BENEFICIARI .................................................................................................................................................... 7 4. FASI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RILASCIO DEL LIBRETTO DI CONTROLLO................................... 9 4.1 GESTIONE FASCICOLO AZIENDALE .................................................................................................................. 9 5. TERMINI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO E CHIUSURA ATTIVITÀ ANNI PRECEDENTI.......... 10 5.1 PRESENTAZIONE E TERMINI........................................................................................................................... 10 5.2 AVVIO DEL PROCEDIMENTO........................................................................................................................... 10 6. COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA CARBURANTE .............................................................................................. 11 6.1 MODULI COMPILAZIONE DOMANDA ................................................................................................................ 13 6.2 INDICAZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DOMANDA ........................................................... 14 6.2.1 Fase della domanda in compilazione.............................................................................................................. 14 6.2.2 Fase della domanda in ricezione .................................................................................................................... 18 6.3 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ................................................................................................... 19 7. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI POSIZIONE CARBURANTE........................................................................... 21 7.1 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI POSIZIONE CARBURANTE ......................................................... 22 8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.................................................................................................................. 22 9. REGISTRAZIONE E RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA ............................................................................................ 22 10. GESTIONE DEL LIBRETTO DI CONTROLLO ....................................................................................................... 23 11. TRASFERIMENTI DI CARBURANTE .................................................................................................................. 25 12. GESTIONE DEI RESIDUI ................................................................................................................................. 27 13. RECUPERI DI ACCISA .................................................................................................................................... 28 14. INADEMPIENZE ............................................................................................................................................. 31 15. AGGIORNAMENTO CONSISTENZA MACCHINE ED ATTREZZATURE ..................................................................... 31 15.1 CARICO MACCHINE E ATTREZZATURE .......................................................................................................... 32 15.2 SCARICO MACCHINE E ATTREZZATURE ........................................................................................................ 34 16. CASI PARTICOLARI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO ...................................... 35 16.1 LAVORAZIONI SVOLTE DA COOPERATIVE NELLE AZIENDE O PER CONTO DELLE AZIENDE DEI SOCI ................... 35 16.2 ASSEGNAZIONE DI CARBURANTE AGEVOLATO PER ALLEVAMENTO ................................................................ 35 16.3 SPANDIMENTO DI REFLUI E ALTRI RESIDUI AD USO AGRONOMICO SU TERRENI ALTRUI .................................... 36 16.4 ASSEGNAZIONE E CONSUMO DI CARBURANTE AGEVOLATO E ATTIVITÀ CONNESSE ......................................... 38 16.5 LAVORI AGRICOLI SVOLTI A FAVORE DI IMPRESE NON AGRICOLE ................................................................... 38 16.6 ASSEGNAZIONI DI CARBURANTE PER TERRENI SITUATI FUORI REGIONE O DI AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI REGIONE ............................................................................................................................................................ 39 16.7 SUCCESSIONE E/O SUBENTRO .................................................................................................................... 39 17. ISTRUTTORIA RICHIESTA CARBURANTE .......................................................................................................... 40 17.1 SOGGETTI AUTORIZZATI ALL’ISTRUTTORIA RICHIESTA CARBURANTE ............................................................. 41 17.2 PROCEDIMENTO DI ISTRUTTORIA RICHIESTA CARBURANTE: AZIENDE AGRICOLE ............................................ 42 17.3 PROCEDIMENTO ISTRUTTORIA RICHIESTA CARBURANTE: IMPRESE AGROMECCANICHE ................................... 45 17.4 PROCEDIMENTO ISTRUTTORIA RICHIESTA CARBURANTE: CONSORZI DI BONIFICA E COOPERATIVE................... 49 Pagina 2 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 17.5 DOCUMENTI DA ALLEGARE PER L’ISTRUTTORIA RICHIESTA CARBURANTE ...................................................... 49 17.6 RIAPERTURA ISTRUTTORIA E RINUNCIA ALLA DOMANDA DI POSIZIONE CARBURANTE...................................... 50 17.7 GESTIONE ANOMALIE DERIVANTI DAI CONTROLLI AMMINISTRATIVI ................................................................. 51 18. CONTROLLI IN LOCO ..................................................................................................................................... 52 18.1 PREAVVISO DI CONTROLLO ......................................................................................................................... 53 18.2 CORREZIONE DELLE ANOMALIE RISCONTRATE IN SEDE DI CONTROLLO IN LOCO ............................................. 53 Pagina 3 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 1. Premessa Con la DGRV 3618 del 29 novembre 2005 la Regione del Veneto ha stabilito che dal 2006 l’erogazione dei carburanti agricoli agevolati sarà gestita, in virtù della semplificazione amministrativa in atto, dall’AVEPA in collaborazione con i Centri di assistenza agricola (CAA) avvalendosi del fascicolo aziendale e dei dati UMA 2005. L’elemento più consistente della semplificazione amministrativa consiste nella gestione centralizzata dell’Anagrafe delle aziende agricole. Al fine di semplificare le operazioni di presentazione, registrazione e stampa delle domande e dei libretti di controllo UMA, l’AVEPA ha definito i seguenti supporti informativi: fascicolo (ex SOD) e Sistema operativo pratiche (SOP). Nel fascicolo viene gestita tutta la consistenza aziendale: terreni, allevamenti, attrezzature, macchine, fabbricati, titoli, ecc., mentre nel SOP si gestiscono tutte le domande utilizzando i dati preventivamente dichiarati in fascicolo aziendale. Questo permette al singolo produttore o agli operatori di ottenere tutte le informazioni già dichiarate digitando solo il codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA), riducendo notevolmente gli errori di digitazione o di dichiarazione. Il codice fiscale rappresenta il CUAA, il quale deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione ai sensi di quanto previsto dall’art 1 - comma 2 del d.p.r. 503/1999. Gli utenti che hanno dato mandato per la tenuta del fascicolo aziendale al CAA potranno rivolgersi allo stesso per l’implementazione dei dati nel SOP e per la stampa del libretto di assegnazione dei carburanti agricoli agevolati (ai sensi del d.m. 454/2001). Per le aziende il cui fascicolo è presso lo Sportello unico agricolo la domanda potrà essere compilata dalle organizzazioni professionali agricole riconosciute ai sensi del d.m. 454/2001 o dal richiedente stesso, o, mediante delega, da un terzo soggetto, e dovrà essere inoltrata allo Sportello unico agricolo per la registrazione e la stampa del libretto. Tutte le aziende che non hanno dato mandato ad un CAA per la tenuta del fascicolo aziendale devono costituire il proprio fascicolo presso lo Sportello unico agricolo competente territorialmente. In quest’ultimo caso la domanda, una volta compilata, deve essere consegnata a mano allo Sportello unico agricolo presso il quale si è costituito il fascicolo aziendale per i procedimenti amministrativi conseguenti (registrazione e stampa del libretto di controllo). Le domande saranno ritenute ricevibili solo se risulteranno informatizzate e acquisite dal SOP. Pagina 4 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 2. Introduzione SETTORE: ASSEGNAZIONE CARBURANTI AGEVOLATI PER L’AGRICOLTURA Il presente Manuale definisce i criteri generali che devono essere seguiti dall’OPR, in collaborazione con i CAA, nell’iter per l’assegnazione di carburati agevolati per l’agricoltura in applicazione delle norme nazionali richiamate al successivo paragrafo. 2.1 Riferimenti normativi Viene indicata di seguito la vigente normativa di settore: d.m. 14.12.2001 n. 454: ”Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”; circolare n. 49 del 29 luglio 2002: “Disposizioni applicative del d.m. 454/2001”; d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504: “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”; DGR n. 3618 del 29 novembre 2005: “Carburanti agevolati per l’agricoltura. Organizzazione amministrativa e procedure di concessione delle assegnazioni per l’anno 2006, con relativi allegati”; nota dell’Agenzia delle Dogane prot. 3826/V del 3 settembre 2003, che riconosce ai CAA la possibilità di operare nel settore dei carburanti agevolati per l’agricoltura, oltre che come gestori del fascicolo aziendale, anche quali soggetti di interpolazione operativa per la presentazione della domanda di agevolazione; nota della Regione del Veneto prot. 804371/48.23/6 del 28 novembre 2005: “Carburanti agevolati per l’agricoltura. Controlli a carico del software applicativo”; DGR n. 3549 del 30 dicembre 2010: “Costituzione dello Sportello unico agricolo. Approvazione del piano industriale per l’inserimento del personale regionale e la definizione dei servizi territoriali (art. 6 comma 1 ter l.r. 25 febbraio 2005, n. 9)” con la quale la Giunta regionale ha trasferito all’AVEPA le competenze residue in capo agli ex Ispettorati agricoltura assegnando, per i carburanti agricoli, il compito di espletare anche i controlli oggettivi, oltre a quelli amministrativi; DGR n. 1045 del 5 giugno 2012 con la quale la Regione del Veneto ha affidato all’AVEPA anche l’estrazione del campione per la realizzazione dei controlli in loco per le domande di assegnazione del carburante agricolo 2012: DGR n. 2223 del 18 luglio 2006 con la quale la Regione del Veneto ha autorizzato l’AVEPA ad approvare le assegnazioni supplementari per l’irrigazione di soccorso; Pagina 5 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale, che impone alle pubbliche amministrazioni - a partire dal 1° gennai o 2014 - di avvalersi esclusivamente di canali e servizi telematici, ivi inclusi la posta elettronica certificata per l’utilizzo dei propri servizi anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni; DGR n. 2169 del 25 novembre 2013 con la quale la Regione del Veneto ha approvato il Piano strategico per l’Information and communication technology (ICT) del Settore primario. Per la disciplina della materia in questione sono fatte salve le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie per quanto non espressamente previsto dal presente Manuale. 2.2 Soggetti coinvolti Fermo restando quanto previsto dal d.m. 454/2001, i soggetti interessati ai procedimenti di cui al presente Manuale sono: la Regione del Veneto, l’AVEPA, i CAA ed i soggetti delegati dal singolo produttore alla compilazione della domanda: A) la Regione del Veneto definisce le “regole” di gestione della materia, in particolare stabilendo integrazioni e maggiorazioni di competenza regionale alle tabelle ettaro coltura ed espletando le funzioni di sorveglianza e monitoraggio; B) l’AVEPA, a cui la Regione del Veneto ha affidato la gestione amministrativa in materia di carburanti agevolati per l’agricoltura, si avvale dei CAA, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 bis del d.lgs. 165/1999 e successive modificazioni adottate con d.m. 27.03.2008. Dal 2011 è assegnata all’AVEPA anche la funzione di controllo oggettivo presso le aziende agricole prima espletata dalla Regione del Veneto; C) i CAA riconosciuti ai sensi dell’art 3 bis del d.lgs. 165/1999 secondo le indicazioni della nota dell’Agenzia delle Dogane prot. 3826/V del 3 settembre 2003, che riconosce ai CAA la possibilità di operare nel settore dei carburanti agevolati per l’agricoltura, oltre che come gestori del fascicolo aziendale, anche quali soggetti di interpolazione operativa per la presentazione della domanda di agevolazione. In applicazione dell’art. 3 bis del d.lgs. 165/1999 e dell’art. 3, c. 3, della l.r. 31/2001, l’AVEPA, mediante sottoscrizione di atto convenzionale, che ne definisce modalità e regole, ha incaricato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, i CAA a svolgere alcune fasi del procedimento amministrativo riguardante l’erogazione di carburanti agevolati per l’agricoltura. In particolare sono affidate ai CAA le fasi di ricevimento delle dichiarazioni di consumo e delle richieste di assegnazione di carburante agricolo agevolato, il controllo documentale, la fase istruttoria informatizzata, la stampa ed il rilascio del libretto di controllo. I CAA sono responsabili, a seguito di delega da parte della Pagina 6 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 Regione del Veneto secondo quanto disposto dalle “Linee guida per la costituzione e tenuta del fascicolo aziendale e per l’anagrafe del settore primario”, della tenuta e dell’aggiornamento del fascicolo aziendale di ciascuna delle imprese agricole, da cui hanno ricevuto esplicito mandato. I CAA ammessi a svolgere tale attività sono quelli riconosciuti dalla Giunta regionale con apposito provvedimento ed operano, per conto delle imprese mandatarie, l’aggiornamento, ove necessario, del fascicolo aziendale, tenendo copia della documentazione giustificativa delle modifiche introdotte a disposizione delle autorità preposte al controllo della veridicità dei dati dichiarati; D) possono inoltre intervenire nella compilazione della domanda i delegati del beneficiario per la compilazione e la presentazione della domanda. In questo caso la delega, in originale, deve essere allegata al fascicolo della domanda. 3. Beneficiari La normativa vigente prevede la possibilità di beneficiare di agevolazioni fiscali sui carburanti impiegati per il funzionamento delle macchine utilizzate per lo svolgimento delle attività agricole ai seguenti soggetti: a) esercenti le attività agricole, iscritti nel registro delle imprese; b) cooperative, parimenti iscritte nel registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui alla lettera a), per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all’esercizio delle singole imprese; c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche; d) consorzi di bonifica e di irrigazione; e) imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle imprese, che svolgono lavorazioni a favore di imprese agricole iscritte nel registro delle imprese e nell’anagrafe delle ditte. Per poter richiedere l’agevolazione fiscale è necessario: 1. esercitare attività agricola e risultare iscritti nel Registro delle imprese della camera di commercio al momento della presentazione della domanda; 2. possedere o usare macchine agricole; 3. possedere o condurre terreni o essere titolare di una impresa agromeccanica; 4. svolgere attività di trasformazione dei prodotti agricoli o di conduzione terreni come cooperative di imprese singole, parimenti iscritte al registro delle imprese e nell’anagrafe delle ditte. Pagina 7 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 Tutte le aziende, come prerequisito, devono, al momento della compilazione, risultare iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio ed aver costituito il proprio fascicolo aziendale presso un CAA o presso lo Sportello unico agricolo competente per territorio. Le imprese agromeccaniche non possono richiedere l’erogazione di carburanti agevolati per l’agricoltura nel caso di lavorazioni ottenute in appalto da parte di consorzi di bonifica o di altre amministrazioni pubbliche. Si puntualizza che, per ottenere l’assegnazione di carburanti agricoli agevolati, i clienti delle imprese agromeccaniche devono risultare anch’essi iscritti nel Registro delle imprese della Camera di commercio e devono aver costituito presso un CAA o uno Sportello unico agricolo il fascicolo aziendale. Viene assegnato carburante solo per lo svolgimento dei lavori agricoli riportati nelle tabelle ettarocoltura approvate dalla Regione del Veneto. Per richiedere l’integrazione delle tabelle ettaro coltura, approvate dalla Giunta regionale, con ulteriori colture e/o lavorazioni agricole si rende necessario inoltrare formale richiesta scritta alla Regione del Veneto, Direzione regionale Competitività sistemi agroalimentari, via Torino 110, 30172 Venezia-Mestre. I predetti lavori possono essere effettuati con le seguenti macchine: 1. tutte le macchine agricole previste dall’art. 57 del nuovo codice della strada, approvato con d.lgs. 285/1992; 2. motori per l’azionamento delle attrezzature agricole, impiegati nelle attività agro-forestali; 3. macchine utilizzate per l’irrigazione dei fondi, per l’essiccazione, per la prima trasformazione dei prodotti agricoli; 4. impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad unità di trasformazione e/o produzione di prodotti agricoli; 5. macchine operatrici di cui all’art. 58 del nuovo codice della strada approvato con d.lgs. 285/1992 purché siano permanentemente attrezzate per l’esecuzione di lavorazioni agricole (art. 1 - comma 3 d.m. 454/2001); 6. non possono essere iscritte nel fascicolo aziendale e quindi utilizzare carburante agricolo agevolato i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli e i generatori di corrente utilizzati per l’autoproduzione di energia elettrica (art. 1, comma 3, del d.m. 454/2001). I CONSORZI DI BONIFICA, per la richiesta di carburanti agevolati per il funzionamento di idrovore con motori marini e il funzionamento di motori per la produzione di energia Pagina 8 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 elettrica in caso di caduta della rete elettrica, devono effettuare la richiesta di esenzione dell’accisa direttamente all’ufficio delle Dogane competente per territorio. È escluso l’utilizzo di carburante agricolo agevolato per la produzione di energia elettrica mediante generatori di corrente azionati da macchine o motori agricoli. 4. Fasi per la presentazione della domanda e rilascio del libretto di controllo L’iter istruttorio per la presentazione della domanda di assegnazione del carburante agricolo e per il successivo rilascio del libretto di controllo per l’assegnazione dei carburanti agevolati per l’agricoltura prevede le seguenti fasi: predisposizione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale (presso i CAA o gli Sportelli unici agricoli); compilazione della domanda in Sistema operativo pratiche (SOP); stampa ed acquisizione della firma del richiedente; costituzione del fascicolo domanda e relativi allegati; presentazione della domanda; registrazione della domanda; gestione della domanda: ricezione e assegnazione del carburante; 4.1 Gestione fascicolo aziendale Come previsto dal d.p.r. 503/1999 art. 9 - comma 4, a partire dal 1° luglio 2000, le aziende che eventualmente non risultano iscritte all'anagrafe sono tenute, nel momento in cui si manifestano all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi beneficio comunitario, nazionale o regionale, a comunicare le informazioni relative al beneficio richiesto, che saranno inserite nel fascicolo aziendale. o Il produttore che ha conferito mandato ad un CAA o la delega allo Sportello unico agricolo dell’AVEPA per la tenuta e aggiornamento del proprio fascicolo aziendale dovrà rivolgersi al medesimo per l’implementazione o l’aggiornamento dei dati del fascicolo aziendale; o il produttore che inizi la propria attività in corso d’anno, come nel caso precedente, deve costituire il proprio fascicolo aziendale presso un CAA o presso uno Sportello unico agricolo competente per territorio. Pagina 9 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 5. Termini per l’assegnazione del carburante agricolo agevolato e chiusura attività anni precedenti 5.1 Presentazione e termini Come previsto dall’art. 2, comma 3, del d.m. 454/2001 le domande per usufruire delle agevolazioni sul carburante agricolo, possono essere presentate dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno solare. Dopo il 30 giugno e fino al 15 dicembre possono essere presentate domande di rettifica o di supplemento e domande iniziali delle nuove ditte costituite dopo il 30 giugno. Tuttavia per le aziende, che avevano ottenuto una assegnazione di carburante agevolato nel corso dell’anno precedente, deve essere registrata entro il 30 giugno una richiesta carburante o posizione carburante contenente la dichiarazione di avvenuto impiego per l’anno precedente, altrimenti tali aziende risulteranno registrate come inadempienti e segnalate agli uffici delle Dogane e della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 50, comma 1, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. La dichiarazione è dovuta anche per le aziende che, a fronte di un’assegnazione di carburante, ottenuta nell’anno precedente non avevano effettuato alcun prelievo e non avevano residui assegnati da utilizzare. Nel corso dell’anno possono essere concesse assegnazioni supplementari di carburante agevolato, nei limiti della quantità massima ammessa, per variazioni riguardanti la consistenza dei terreni, degli allevamenti, della trasformazione dei prodotti, delle macchine e attrezzature e delle altre attività previste. Tali supplementi saranno concessi limitatamente alle lavorazioni e attività ancora ammissibili nel corso dell’anno successive alla presentazione della domanda. Le richieste di supplemento per l’esecuzione di irrigazioni di soccorso potranno essere autorizzate con decreto dell’AVEPA dopo che la stessa avrà provveduto all’individuazione delle aree ammissibili. Per la determinazione delle aree ammissibili saranno utilizzati i dati forniti dal centro meteorologico regionale di Teolo, che è competente per tutto il territorio regionale per quanto riguarda i dati meteorologici. 5.2 Avvio del procedimento Con il ricevimento e la registrazione di ogni singola domanda si intende avviato il procedimento amministrativo e pertanto deve essere costituito il fascicolo relativo alla domanda. I CAA si impegnano ad assicurare agli agricoltori, che hanno conferito loro mandato, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente Pagina 10 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 alle attività demandate ai medesimi in esecuzione delle convenzioni stipulate, nelle forme e con le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. In tale ambito l’AVEPA è pertanto esonerata, nei confronti degli agricoltori associati ai CAA, dagli obblighi previsti dalla legge stessa. 6. Compilazione della richiesta carburante La procedura per la presentazione della domanda, nonché i dati da utilizzare a supporto della medesima, saranno resi disponibili nel SOP. Le informazioni concernenti terreni, allevamenti, fabbricati, macchine ed attrezzature relative alle posizioni aziendali, trattandosi di dati relativi alla consistenza aziendale, dovranno essere gestite tramite il fascicolo. Ai sensi di quanto previsto dal d.m. 454/2001 art. 2, comma 3, la domanda può essere compilata dal titolare oppure da un suo delegato. Si ritiene opportuno precisare che, nel caso in cui il produttore abbia conferito il mandato ad un CAA, la consegna della domanda potrà essere effettuata unicamente presso la struttura operativa che gestisce il relativo fascicolo, al fine di garantire un’adeguata verifica dei dati presenti nella domanda (compilazione checklist) e l’unificazione dello sportello dei servizi. Saranno ritenute ricevibili unicamente le domande compilate mediante la procedura informatica resa disponibile in SOP. La responsabilità della compilazione della domanda per la richiesta di carburanti agevolati per l’agricoltura ricade in capo al beneficiario che sottoscrive la domanda, che dovrà utilizzare a tale scopo unicamente il software relativo all’UMA sviluppato dall’AVEPA. Nella procedura di presentazione della domanda non sarà possibile eseguire alcuna variazione dei dati relativi alla consistenza del fascicolo aziendale. Qualora si rendesse necessario effettuare eventuali aggiornamenti del fascicolo, il beneficiario dovrà presentare la necessaria documentazione a supporto degli stessi presso il CAA detentore del fascicolo o presso lo Sportello unico agricolo; quest’ ultimo, a seconda dei casi, provvederà ad aggiornare il fascicolo informatico. Effettuata tale operazione, i dati del fascicolo saranno resi disponibili in SOP ai fini della presentazione della domanda. I CAA detentori del fascicolo sono abilitati alla ricezione delle domande, alla loro registrazione e istruttoria. Si precisa che tali adempimenti ricadono tra quelli previsti e remunerati nell’ambito della convenzione con l’AVEPA; pertanto al beneficiario non potrà essere richiesto alcun compenso per i richiamati adempimenti. Pagina 11 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 Compatibilmente con l’organizzazione dell’ufficio CAA, l’assegnazione del carburante potrà avvenire contestualmente alla consegna e registrazione della domanda o nel limite massimo di 30 giorni dalla richiesta come previsto dall’art. 3, comma 1, del d.m. 454/2001. Nel caso in cui un ente o soggetto delegato presenti una domanda a favore di un beneficiario il cui fascicolo sia detenuto dalla PA (quindi in assenza di mandato), dovrà presentare direttamente a mano la domanda firmata in originale con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, unicamente presso lo Sportello unico agricolo competente per territorio, il quale provvederà alla registrazione della stessa. Gli uffici preposti all’interno dei medesimi Sportelli unici agricoli, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e/o integrazioni, procederanno alla registrazione ed all’istruttoria della domanda. A seguito di tutto ciò il produttore può decidere se: 1. far compilare la domanda direttamente dal CAA, che procederà direttamente anche alla registrazione, ricezione e assegnazione del carburante; 2. compilare la domanda direttamente in proprio; 3. incaricare per la compilazione della domanda un’organizzazione di categoria o altro soggetto mediante una delega effettuata con l’apposito modulo delega compilazione domanda presente nel sito web dell’AVEPA. Per la fattispecie 2 si devono seguire le seguenti indicazioni: 1. per effettuare la registrazione nell’applicativo GUARD ci si deve collegare al seguente indirizzo: http://login.avepa.it/GUARD/; 2. si deve poi selezionare la voce “Richiesta Nuovo Account” e compilare tutti i campi del form presenti tranne i campi “Vecchio nome utente” e “Vecchia Password”; 3. subito dopo la richiesta account arriverà un’e-mail con il modulo da firmare ed inviare via FAX al numero indicato, assieme al documento di riconoscimento. (nel modulo preghiamo di inserire a penna la denominazione dell’azienda) eventualmente il modulo e il documento potranno essere inviati via mail all’indirizzo: [email protected]; 4. a distanza di 1 o 2 giorni riceverete una seconda mail, contenete un PIN CODE e un link, collegandosi all’indirizzo indicato e inserendo PIN CODE e codice fiscale l’applicativo permetterà di impostare una password che verrà utilizzata per accedere all’applicativo AVEPA; 5. alla fine di questa procedura le vostre credenziali per l’acceso saranno: USER: codice fiscale dell’operatore PASSWORD: password impostata dall’utente. Pagina 12 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 Eventuali informazioni o supporto potranno essere richiesti via all’indirizzo: [email protected]. Prima di entrare nell’applicativo SOP, attraverso l’indirizzo http://app.avepa.it/mainapp/, per compilare e presentare la domanda deve essere creata una nuova struttura in GUARD e richiedere le deleghe direttamente con la funzione accreditamento deleghe di GUARD, secondo le indicazioni Manuale_utenti_singoli_UMA che è stato trasmesso a tutti gli utenti che provvedevano in proprio alla compilazione delle domande come UMA SINGOLI. Nella fattispecie 3 la medesima richiesta dovrà essere inoltrata, con identiche modalità, dal soggetto delegato dal produttore. Il soggetto delegato una volta che si è registrato nel GUARD, per poter compilare le domande nel SOP, dovrà prima richiedere le deleghe direttamente con le medesime modalità di cui al paragrafo precedente. Anche le domande di rettifica per modifica dei dati o per richiesta di supplemento possono essere compilate in proprio dal produttore o dal soggetto da lui delegato alla compilazione (associazione, professionista, altro produttore abilitato, ecc.). Per la compilazione devono essere seguite le istruzioni presenti in questo Manuale disponibile nel sito web dell’AVEPA www.avepa.it. 6.1 Moduli compilazione domanda L’applicativo SOP per la richiesta dell’assegnazione del carburante agricolo agevolato, a partire dal 2010, prevede la compilazione di tre moduli diversi e per ciascun modulo la compilazione di domande di rettifica per modifica dei dati e/o supplemento assegnazione come segue: - modulo impresa singola: in questo modulo sono stati accorpati tutti i quadri contenuti nei tre moduli precedenti assegnazione azienda agricola, assegnazione contoterzisti e assegnazione azienda agricola e contoterzisti. Quindi esso riguarda tutte le aziende agricole, che svolgono lavori in conto proprio, le imprese agromeccaniche, che svolgono solo lavorazioni per conto terzi e le aziende miste che svolgono sia l’attività in conto proprio che per conto terzi. E’ prevista la presentazione della domanda iniziale e della domanda di rettifica art. 2, in caso di variazione di dati o del piano di utilizzo o per chiedere l’assegnazione supplementare nei limiti dell’assegnazione massima ammissibile. In caso di riconoscimento di siccità il produttore potrà presentare anche la rettifica per irrigazione di soccorso solo se autorizzata dall’AVEPA; - modulo consorzi: riguarda i consorzi di bonifica. È prevista la presentazione della domanda iniziale e della domanda di rettifica art. 2 in caso di variazione di dati o di assegnazione supplementare; Pagina 13 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 - modulo cooperative: riguarda le cooperative che effettuano sia la trasformazione dei prodotti conferiti, senza svolgere lavori presso le aziende dei soci, sia quelle che svolgono lavori agricoli presso le aziende dei soci. In questo caso il modulo prevede la compilazione del quadro “lavori extraziendali”. E’ prevista la presentazione della domanda iniziale e della rettifica art. 2 per variazione dei dati o per assegnazione supplementare nei limiti dell’assegnazione massima consentita. Potrà essere presentata anche la domanda di rettifica per irrigazione di soccorso, se autorizzata. NB: Tutte le assegnazioni supplementari per l’irrigazione di soccorso prevedono la presentazione di una domanda di rettifica art. 2 con la compilazione dell’apposito quadro IRRIGAZIONE DI SOCCORSO. 6.2 Indicazioni operative per la compilazione dei quadri domanda 6.2.1 Fase della domanda in compilazione La compilazione dei quadri della richiesta carburante è relativamente semplice. Per alcuni quadri si tratta solo di entrare e aggiornare il quadro richiamando automaticamente i dati aggiornati del fascicolo, per altri occorre digitare i dati dichiarati dal produttore. Per alcuni di questi si forniscono le seguenti indicazioni operative per garantire una corretta compilazione: PRELIEVI: vanno digitati tutti i prelevamenti registrati nel libretto di controllo compresi i quantitativi acquistati in eccedenza rispetto all’assegnazione netta. Qualora, dopo il rilascio dell’assegnazione, si rendesse necessario modificare i dati del quadro “PRELIEVI” in seguito ad errore di compilazione, per correggere la domanda si dovrà presentare una domanda di rettifica art. 2. Nelle domande di rettifica art. 2 il quadro PRELIEVI, contenente i prelevamenti dell’anno precedente, viene proposto dall’applicativo già precompilato; DICHIARAZIONE CONSUMI: il quadro riporta già in automatico i dati base (Residuo Anno Precedente, Assegnato Lordo Massimo, Assegnato Lordo Definitivo, Massimo Ammesso, Prelievi) e propone già in automatico tutto il carburante in recupero di accisa. Per completare il quadro basta dichiarare correttamente la quantità consumata e quella eventualmente residua. L’eventuale recupero di accisa viene calcolato e registrato dal sistema in automatico nei casi previsti. Se è presente un recupero di accisa, dopo aver aggiornato il quadro, previo inserimento della motivazione, deve essere stampata la relativa comunicazione sottoscritta dal responsabile della struttura operativa del CAA o dell’ufficio dello Sportello unico agricolo. Tale comunicazione dall’anno 2011 non dovrà più essere trasmessa all’AVEPA, Sede Pagina 14 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 centrale, ma solo inserita nel fascicolo domanda. L’AVEPA, nel corso dei controlli sui fascicoli, verificherà la presenza a fascicolo della suddetta dichiarazione ove previsto. Qualora, dopo la registrazione della domanda si rendesse necessario modificare i dati del quadro DICHIARAZIONE CONSUMI, in seguito ad errore di compilazione, si dovrà presentare una domanda di rettifica art. 2. Nelle domande di rettifica art. 2 anche il quadro DICHIARAZIONE CONSUMI sarà proposto dall’applicativo già precompilato. A partire dall’anno 2011 nel quadro suddetto sono state apportate ulteriori modifiche con la possibilità di dichiarare a residuo carburante assegnato, ma risultante non più ammissibile in sede di dichiarazione dei consumi. Tale possibilità è stata realizzata introducendo nel quadro una nuova riga denominata “Assegnato lordo massimo” e ridenominando la riga “Assegnato lordo” in “Assegnato lordo definitivo”. L’applicativo riporta nelle due righe il valore di assegnazione più alto e quello definitivo e quando quest’ultimo è inferiore al primo, l’applicativo consente all’operatore di dichiarare a residuo l’eccedenza di carburante acquistato e non consumato. Questo non sarà possibile nell’unico caso in cui il carburante acquistato sia eccedente anche rispetto al valore dell’assegnato lordo massimo o del massimo ammesso; UTE: per assicurare la corrispondenza coi dati del documento amministrativo semplificato (DAS) è necessario che nella domanda vengano riportate tutte le località dove è ubicata l’azienda e presso le quali viene stoccato il carburante. Per questo nel modulo domanda, già dal 2010, è stato inserito il quadro UTE per consentire lo scarico nella domanda di assegnazione del carburante agricolo di tutte le UTE inserite a fascicolo. L’applicativo per la gestione del fascicolo aziendale consente l’inserimento di una sola UTE per singolo comune; FABBRICATI: nel quadro FABBRICATI vengono dichiarati dati riguardanti le serre, le fungaie, la preparazione del compost, le lavorazioni svolte nei caseifici, nelle cantine, la trasformazione di prodotti ortofrutticoli, ecc. A partire dal 2010 i dati base relativi alle serre e alle fungaie (mq di superficie della serra, mc riscaldati, numero dei piani e mq del piano base) vanno dichiarati nella scheda fabbricati del fascicolo nella sezione Informazioni per serre e fungaie in modo che il quadro fabbricati della domanda risulti già precompilato con i dati presenti a fascicolo ad esclusione del periodo di riscaldamento. Va richiamata, in particolare, la corretta compilazione del quadro FABBRICATI per quanto riguarda il periodo di riscaldamento delle serre e delle fungaie. Il periodo di riscaldamento ordinario per le zone di pianura prevede l’indicazione nella domanda iniziale di un periodo massimo di sei mesi dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre e di otto mesi per le zone di montagna Pagina 15 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 includendo i mesi di aprile e maggio o aprile e settembre a seconda dei casi. Per particolari situazioni, quali periodi di freddo prolungato oltre il periodo ordinario di cui sopra o produzione di piante particolari che richiedono temperature elevate di coltivazione, con la domanda di rettifica art. 2 il produttore può chiedere un supplemento, dichiarando, nel quadro note della domanda, le condizioni che hanno reso indispensabile l’allungamento del periodo ordinario di riscaldamento. Quando la domanda viene presentata dopo la data del 1° gennaio e il produttore dichiara di aver iniziato a riscaldare con il carburante agevolato a partire dal 1° gennaio, l’operatore dovrà controllare e verificare che per quell’azienda sia stato dichiarato un congruo residuo di carburante che giustifichi il riscaldamento con gasolio agevolato nel periodo precedente la presentazione della domanda. Diversamente, la data di inizio riscaldamento dovrà essere adeguata compatibilmente con la disponibilità dell’eventuale residuo e tenendo conto del consumo medio giornaliero; MACCHINE E ATTREZZATURE: il d.m. 454/2001 all’art. 2, comma 3, lett. d) prevede che il produttore richiedente l’aliquota agevolata dichiari solo le macchine e le attrezzature che intende utilizzare dichiarando, qualora esse non siano in proprietà, anche le generalità del proprietario (denominazione e codice fiscale). Questo fa si che nella domanda di assegnazione del carburante agricolo si eviti l’insorgere di alcune anomalie di supero UM 35 derivanti dal fatto che, avendo il produttore dichiarato tutte le macchine e attrezzature presenti in azienda, comprese quelle non utilizzate, l’applicativo calcoli il carburante anche per le lavorazioni che egli non effettua, ma affida al contoterzista. In ogni caso se l’operatore del CAA decide di iscrivere, comunque, tutte le macchine e le attrezzature nel fascicolo può deflagrare quelle non utilizzate nei quadri MACCHINE e ATTREZZATURE della domanda o può non selezionare le relative lavorazioni nel quadro COLTURE della domanda; ALLEVAMENTI: i capi allevati dall’azienda devono essere dichiarati nella scheda CONTEGGIO CAPI del fascicolo, il RAN (Reddito Agrario Normalizzato) va dichiarato all’interno dell’atto RAN nella scheda ATTI e il calcolo dei capi o delle UBA ammissibili al beneficio del gasolio agevolato va eseguito aggiornando l’atto “Calcolo:UBA” all’interno della scheda CALCOLI del fascicolo. In conseguenza di queste operazioni nel quadro ALLEVAMENTI della domanda di assegnazione del carburante agricolo l’applicativo travaserà il numero totale dei capi/UBA dichiarati e quello dei capi/UBA ammissibili assegnando il carburante solo per questi ultimi. Con questa nuova impostazione l’allevamento sarà visibile anche nelle domande dei contoterzisti che svolgono lavorazioni negli allevamenti delle aziende clienti e quindi anch’essi potranno dichiarare i consumi di carburante per lo svolgimento di dette lavorazioni. Pagina 16 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 Il numero dei capi allevati mediamente nell’anno va dichiarato secondo le istruzioni contenute nelle tabelle ettaro coltura approvate dalla Regione del Veneto; LAVORI EXTRAZIENDALI: il quadro va utilizzato esclusivamente per le cooperative che svolgono lavorazioni nei terreni dei soci o per conto dei soci e per quei produttori agricoli, che svolgono lavorazioni presso altre aziende agricole esclusivamente in virtù di: 1. un piano di spandimento dei reflui sulla base di atti di assenso e di un piano di utilizzazione agronomica (PUA) presentato agli organi competenti; 2. raccolta di medica da disidratare in presenza di un contratto di sfalcio e di fattura di acquisto da allegare alla domanda (aziende che svolgono la disidratazione della medica); 3. raccolta di foraggi e lettimi per l’allevamento aziendale o di biomasse per la trasformazione in biogas acquistati in campo e con fattura di acquisto da allegare alla domanda; 4. contratto di compartecipazione in base al quale l’azienda compartecipata deve completare le lavorazioni del ciclo colturale sui terreni del compartecipante. Pertanto, i lavori che possono essere dichiarati in questo quadro sono lo spandimento di reflui zootecnici in virtù di una comunicazione semplificata o completa di spandimento dei reflui zootecnici e di un PUA presentati, lo sfalcio e la raccolta di medica da disidratare in virtù di un contratto scritto di sfalcio, lo sfalcio e la raccolta di foraggi e altri prodotti esclusivamente per l’allevamento aziendale (fieno, medica, mais foraggero, paglia, stocchi) o di biomasse per la trasformazione in biogas in presenza di fatture di acquisto o di un contratto scritto. Il quadro non può essere utilizzato per dichiarare altre lavorazioni extraziendali o per dichiarare la raccolta di prodotti non utilizzati direttamente nell’azienda e poi rivenduti; FABBISOGNO: dopo l’aggiornamento di tutti i quadri precedenti della domanda, con la compilazione di questo quadro, selezionando i tasti Aggiorna e Calcola, l’applicativo effettua il calcolo del carburante corrispondente alle lavorazioni e attività selezionate e aggiornate nei quadri precedenti e, di conseguenza, la valorizzazione della riga Massimo Ammesso. La compilazione del quadro si completa con l’inserimento, da parte dell’operatore, del quantitativo richiesto, che non potrà mai superare il valore Massimo Ammesso. Qualora per qualsiasi motivo (es.: presenza di anomalie) la riga Massimo Ammesso non fosse valorizzata, l’operatore non dovrà continuare nella compilazione della domanda perché concluderebbe il procedimento con assegnazione pari a zero. In questi casi è necessario individuare il problema e risolverlo. Altra attenzione di particolare importanza riguarda l’assegnazione del carburante residuo. Alcuni operatori, interpretando erroneamente la normativa o il funzionamento dell’applicativo Pagina 17 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 ritengono che il residuo dichiarato al 31 dicembre dell’anno precedente non debba essere riassegnato nuovamente per l’anno in corso. Va detto anzitutto che l’assegnazione del carburante scade al 31 dicembre di ogni anno e quindi, sia che si debba chiedere una nuova assegnazione per l’acquisto di nuovo carburante, sia che si debba assegnare esclusivamente il carburante residuo le righe Massimo Ammesso e Richiesto del quadro FABBISOGNO devono sempre essere valorizzate, pena la mancata assegnazione del carburante residuo e la sua registrazione come recupero di accisa nella domanda dell’anno successivo. NB.:UTILIZZO CARBURANTI ALTERNATIVI: I quadri FABBRICATI, ALLEVAMENTI e COLTURE possono essere interessati dalla dichiarazione di attività per le quali possono essere impiegati anche carburanti alternativi al gasolio (GPL o gas metano). In ciascuno dei suddetti quadri, a fianco di ogni attività svolta o lavorazione effettuata nell’allevamento o coltura dichiarata, l’operatore potrà indicare, attraverso un menù a tendina, se quella attività o lavorazione vengono svolte utilizzando esclusivamente gasolio, GPL/metano o carburanti misti, dichiarando, in quest’ultimo caso, le quantità di carburanti alternativi utilizzati, che l’applicativo, in base alle formule di sistema, tramuterà in gasolio equivalente che sarà detratto dall’assegnazione lorda totale per quella attività. In questo modo sarà rispettato il dettato dell’art. 2, comma 3, lett. g) del d.m. 454/2001, che prevede che devono essere dichiarate tutte le “lavorazioni, anche stagionali, per le quali sono stati impiegati gli oli minerali indicati all’art. 1, comma 1, con l’applicazione di trattamenti agevolativi concessi ad altro titolo, ovvero combustibili diversi, affinché se ne tenga conto nella determinazione dei quantitativi spettanti ai sensi dell’art. 3, comma 1”. 6.2.2 Fase della domanda in ricezione APPROVA FABBISOGNO: questo quadro è inserito nel menù Ricezione della domanda di assegnazione del carburante agricolo e rappresenta il quadro dove viene effettuata, da parte dell’operatore del CAA o dell’AVEPA, l’assegnazione vera e propria del carburante, che risulterà riportata sul libretto di controllo. Il quadro riporta nelle varie righe la situazione dei movimenti del carburante tenendo conto, oltre che delle quantità richieste nel quadro FABBISOGNO in compilazione domanda, anche di eventuali cessioni, se l’azienda, nel frattempo, ha ceduto carburante già acquistato (Ceduto ad altre ditte), o di eventuali acquisizioni, se altre aziende hanno trasferito carburante all’azienda (Ricevuto da trasferimenti). Anche in questo caso occorre fare attenzione alla corretta compilazione ed aggiornamento della riga Approvato. La dimenticanza della valorizzazione di tale riga Pagina 18 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 comporterà l’assegnazione a zero e la registrazione di tutto il carburante disponibile (acquistato più eventuale residuo) come recupero di accisa nel quadro DICHIARAZIONE CONSUMI della domanda dell’anno successivo. 6.3 Documenti da allegare alla domanda Domanda iniziale: documentazione valida per tutte le domande: • delega, in originale, nel caso di soggetto delegato alla compilazione; • eventuale comunicazione per recupero di accisa. Domanda iniziale: documentazione specifica per: a. azienda agricola • copia delle fatture delle lavorazioni effettuate dall’impresa agromeccanica; • eventuale copia della documentazione presentata per lo spargimento dei reflui presso altre aziende agricole (comunicazione semplificata o completa con relativi atti di assenso) o, in alternativa, “dichiarazione per spargimento reflui” (quadro LAVORI EXTRAZIENDALI compilato); • eventuale copia della fattura o contratto di sfalcio e raccolta per la medica da disidratare acquistata in piedi presso altre aziende (quadro LAVORI EXTRAZIENDALI compilato); • eventuale copia della fattura di acquisto di foraggi e/o altri prodotti da destinare all’alimentazione del bestiame acquistati in campo (quadro LAVORI EXTRAZIENDALI compilato); • eventuale copia della concessione al taglio del bosco rilasciata dai Servizi Forestali della Regione o da altre amministrazioni equipollenti (quadro COLTURE compilato per lavorazioni del BOSCO CEDUO e/o BOSCO IN FUSTAIA); • copia della concessione demaniale, della eventuale delibera del Consorzio o Cooperativa e della planimetria per l’utilizzo di acque demaniali (quadro ALLEVAMENTI compilato per PISCICOLTURA e/o MOLLUSCHICOLTURA); b. impresa agromeccanica • dichiarazione nuove imprese agromeccaniche (solo per imprese agromeccaniche che iniziano l’attività per la prima volta); • copia delle fatture dei lavori eseguiti presso le aziende clienti o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva delle fatture; • eventuale copia delle schede cliente, in alternativa alle fatture, se queste ultime non sono sufficientemente dettagliate per l’individuazione della coltura, lavorazione e superficie lavorata; Pagina 19 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 • eventuale copia della documentazione presentata dall’allevatore cliente per lo spargimento dei reflui presso altre aziende agricole (copia comunicazione semplificata o completa con relativi atti di assenso) o, in alternativa, “dichiarazione per spargimento reflui” rilasciata dagli allevatori interessati; • eventuale copia del contratto o fattura di acquisto di foraggi o altri prodotti per l’alimentazione animale raccolti presso le “aziende collegate” (vedi paragrafo n. 19.3 del presente Manuale) (quadro Aziende Collegate compilato); • eventuale copia della concessione al taglio del bosco rilasciata dai Servizi Forestali della Regione o amministrazione equipollente a favore delle aziende clienti. NB: La richiesta di carburante per l’impresa agromeccanica non può essere giustificata con la sola presentazione di documentazione di carattere fiscale (fatture) a supporto della domanda, in quanto l’assegnazione si basa unicamente sull’utilizzo delle superfici dichiarate dall’azienda agricola cliente. Per questo per le aziende clienti non presenti nell’archivio informatico dell’AVEPA (fascicolo), sarà cura dell’impresa agromeccanica informare il cliente della necessità di costituire il fascicolo aziendale della propria azienda, se intende rivendicare le superfici sulle quali ha eseguito le lavorazioni che danno diritto all’erogazione di carburante agevolato; c. cooperative: • dichiarazione annuale integrativa cooperative; • eventuale copia della documentazione presentata per lo spargimento dei reflui presso le aziende agricole dei soci (comunicazione semplificata o completa con relativi atti di assenso) o, in alternativa, “dichiarazione per spargimento reflui”; • copia dichiarazione prelievi anno precedente come da dichiarazione dell’ufficio delle Dogane per cooperative con serbatoi di capacità superiore ai 10.000 litri. NB: Le cooperative di trasformazione (cantine, caseifici) possono ottenere l’assegnazione di carburante agricolo agevolato per la trasformazione dei soli prodotti conferiti dai soci e non per la parte di prodotti acquistati sul mercato (vedi dichiarazione annuale integrativa cooperative); d. consorzi di bonifica: • relazione dettagliata dei lavori da eseguire a supporto delle ore dichiarate per i consorzi di bonifica; Pagina 20 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 • copia dichiarazione prelievi anno precedente come da dichiarazione dell’ufficio delle Dogane per consorzi con serbatoi di capacità superiore ai 10.000 litri. Dichiarazioni successive in corso d’anno (domande di rettifica) Per le richieste supplementari per irrigazione di soccorso da parte delle aziende agricole e per quelle delle imprese agromeccaniche e cooperative dovrà essere presentata la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: a. per le aziende agricole: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per irrigazione di soccorso; b. per imprese agromeccaniche e cooperative: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei consumi per richiesta supplemento imprese agromeccaniche e cooperative. 7. Compilazione della domanda di posizione carburante Quando il produttore, per un motivo qualsiasi (cessazione attività, variazione del CUAA, modifica dell’assetto giuridico dell’azienda, ecc.), ha la necessità di chiudere la domanda di assegnazione del carburante agricolo, poiché ha l’obbligo di presentare la dichiarazione di avvenuto impiego (dichiarazione dei consumi), non presenterà più una richiesta carburante, ma una domanda di posizione carburante che si potrà compilare selezionando il sottomenù Definizione domanda all’interno del menù Compilazione di SOP. I moduli per la presentazione della domanda di posizione carburante sono due e sono denominati POSIZIONE CARBURANTE ANNO PRECEDENTE e POSIZIONE CARBURANTE ANNO IN CORSO. Il primo modulo si utilizza per chiudere una richiesta carburante relativa all’anno precedente rispetto a quello di presentazione della domanda di posizione carburante. Esso contiene le opzioni chiusura anno precedente e trasferimento per cambio attività e consentirà, nel primo caso, di chiudere la domanda al 31 dicembre dell’anno precedente dichiarando nel contempo i consumi e trasferendo eventuali residui ad altro CUAA e, nel secondo, di dichiarare i consumi trasferendo eventuali residui da una attività all’altra per lo stesso CUAA, senza chiudere l’attività UMA (es.: trasferimento di residuo conto terzi a conto proprio e viceversa). Il secondo modulo si utilizza per chiudere una richiesta carburante relativa all’anno in corso. Esso contiene le opzioni chiusura anno in corso e trasferimento parziale e consente, nel primo caso, di chiudere la domanda anno in corso dichiarando nel contempo i consumi e trasferendo eventuali residui e, nel secondo, di effettuare soltanto il trasferimento di una parte di carburante assegnato e già prelevato nei casi in cui si verificasse una variazione in diminuzione della quantità ammissibile Pagina 21 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 in corso d’anno per effetto di riduzione della consistenza o per variazioni delle superfici o quantità lavorate. Come per la richiesta carburante anche nella posizione carburante sono stati introdotti i nuovi quadri PRELIEVI e DICHIARAZIONE CONSUMI con la possibilità di registrare, in quest’ultimo, il recupero di accisa, ove previsto. Questo può accadere anche quando vi fosse un residuo dichiarato che il produttore non intende trasferire, ma utilizzare in azienda senza chiederne l’ulteriore assegnazione. Dall’anno 2009 anche per la posizione carburante è prevista l’attività di ricezione con due soli quadri: CHECKLIST ed ESITO ATTIVITA’. L’assegnazione dell’esito attività positivo farà passare la domanda nello stato definitivo di RICEVUTA. Inoltre l’operatore dovrà stampare e far sottoscrivere la domanda e darne copia al produttore che la conserverà in azienda per cinque anni insieme all’ultimo libretto di controllo a dimostrazione che ha presentato la dichiarazione di avvenuto impiego per l’ultimo anno di attività UMA. Per la compilazione dei quadri PRELIEVI e DICHIARAZIONE CONSUMI vedi le indicazioni operative del paragrafo 6.2. Per la domanda di POSIZIONE CARBURANTE non è prevista la compilazione in proprio o tramite soggetto delegato, ma essa dovrà essere compilata e presentata dall’Ufficio gestore del fascicolo. 7.1 Documenti da allegare alla domanda di posizione carburante I documenti da allegare alla posizione carburante sono: • eventuale comunicazione per recupero di accisa; • eventuale comunicazione di trasferimento del carburante. 8. Presentazione della domanda La domanda compilata, con la relativa documentazione allegata, va presentata obbligatoriamente allo sportello (CAA mandatario o Sportello unico agricolo) detentore del fascicolo aziendale. 9. Registrazione e ricevibilità della domanda La domanda si ritiene ricevibile solo se è stata compilata e stampata mediante la procedura SOP, nonché firmata dal beneficiario o da un suo delegato alla firma (es. consorzi di bonifica). La registrazione della domanda deve essere effettuata in SOP dal soggetto gestore del fascicolo, salvo casi particolari di cui deve essere data comunicazione inviando una e-mail all’ufficio competente: [email protected] e [email protected]. Pagina 22 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 La ricevibilità della domanda viene tracciata mediante la compilazione e stampa della checklist resa disponibile nel menù di SOP Ricezione >Gestione UMA. Nell’applicativo UMA di SOP l’esito attività é l’ultima operazione dell’attività di ricezione. Se l’operatore si accorge che la domanda è errata ed è ancora in fase di compilazione, prima della presentazione, la cancella e riparte da zero a compilare una nuova domanda; se si accorge dell’errore quando la domanda è già registrata, non potrà cancellarla, ma dovrà concludere la ricezione assegnando l’esito e compilando una domanda di rettifica art. 2. Al momento della registrazione della domanda di rettifica, la domanda precedente verrà posta automaticamente in stato NON AMMISSIBILE. 10. Gestione del libretto di controllo Dal 2014 l’AVEPA ha deciso di attuare il progetto di dematerializzazione del libretto di controllo UMA. Pertanto il libretto di controllo, previsto dall’art. 6, comma 5, del d.m. 454/2001, non sarà più stampato e consegnato al produttore richiedente e la gestione delle consegne di carburante agricolo sarà effettuata direttamente dai gestori dei depositi di carburante agevolato mediante un applicativo informatico dedicato messo a disposizione dall’AVEPA e denominato Prelievi Distributori. Allo scopo di agevolare i produttori agricoli, subito dopo l’approvazione dell’assegnazione mediante l’applicativo SOP con il passaggio della domanda dallo stato di RICEVUTA a quello di ISTRUTTORIA, l’operatore dell’Ufficio gestore della domanda provvederà ad effettuare la stampa dell’ASSEGNAZIONE CARBURANTE, contenente i dati essenziali (dati anagrafici dell’azienda, id domanda e quantitativo assegnato) con i quali il produttore potrà rivolgersi a qualsiasi deposito autorizzato alla vendita dei carburanti agricoli agevolati per chiederne la consegna nei limiti della propria assegnazione netta. Per ottenere la stampa dell’ASSEGNAZIONE CARBURANTE l’operatore dovrà seguire, nel menù di SOP, il medesimo percorso che seguiva per ottenere la stampa del libretto di controllo con l’unica variante che ora non dovrà più associare il numero dell’etichetta. Sul suddetto foglio l’operatore apporrà il timbro dell’Ufficio e una sigla come avveniva in precedenza per il libretto di controllo. L’ASSEGNAZIONE CARBURANTE sarà stampata ogni volta che verrà presentata una domanda di rettifica e/o di supplemento, previo annullamento della precedente, che verrà, comunque, riconsegnata al produttore. Per cui la stampa dell’ASSEGNAZIONE CARBURANTE valida sarà sempre l’ultima corrispondente alla domanda in stato di ISTRUTTORIA. Infatti, se il produttore, per errore, comunicasse al distributore il numero di una domanda di assegnazione del carburante Pagina 23 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 agricolo, che si trova nello stato di NON AMMISSIBILE perché già rettificata da una nuova domanda, il distributore non riuscirebbe a vedere i dati dell’assegnazione e quindi non riuscirebbe a registrare la consegna. Qualora il produttore dovesse smarrire la stampa dell’ASSEGNAZIONE CARBURANTE potrà chiederne la ristampa all’Ufficio gestore della domanda, che provvederà a ristamparla accedendo al menù di SOP in Ricezione>Gestione Stampa Libretto e selezionando sempre il pallino Stampa libretto. I distributori autorizzati alla vendita dei carburanti agricoli, che si sono registrati nell’applicativo dell’AVEPA, accedendo al sistema in Prelievi Distributori con l’id domanda e il CUAA dell’azienda richiedente la consegna del carburante, potranno visualizzare la quantità disponibile e registrare le consegne che essi effettuano in suo favore. Il produttore agricolo, per monitorare la disponibilità del carburante agevolato a lui assegnato, potrà accedere direttamente all’applicativo in sola visualizzazione o rivolgersi direttamente al distributore o all’Ufficio che ha gestito la sua domanda e rilasciato l’assegnazione. Un accesso all’applicativo informatico per la gestione delle consegne in sola visualizzazione sarà rilasciato anche all’Agenzia delle Dogane e alla Guardia di Finanza, che potranno monitorare direttamente sia le assegnazioni autorizzate dall’AVEPA che le consegne alle singole aziende agricole, effettuate dai distributori. Il progetto di dematerializzazione del libretto di controllo potrà conseguire i seguenti vantaggi: - eliminazione degli errati prelevamenti, che comportano il recupero dell’accisa agevolata e le relative sanzioni a carico del produttore agricolo; - eliminazione degli smarrimenti del libretto di controllo, che possono comportare il rischio di abusi da parte di soggetti non autorizzati; - semplificazione delle operazioni per l’Ufficio gestore della domanda; - possibilità di controllo diretto dei dati da parte degli organi competenti quali l’Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza. NB.: in caso di smarrimento del libretto di controllo 2013, che è ancora indispensabile per poter registrare nella RC o PC 2014 i prelevamenti effettuati nel corso del 2013, sono ancora valide, fino alla chiusura di tutte le domande 2013, le disposizioni riguardanti la procedura “Smarrimento del libretto di controllo” di cui al paragrafo 12 del Manuale approvato con decreto n. 109 del 28 giugno 2012. Pagina 24 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 11. Trasferimenti di carburante L’articolo 6, comma 8, del d.m. 454/2001 prevede che il produttore, nel caso in cui, a fine anno o al momento della dismissione dell’attività UMA, abbia dei residui di carburante agricolo agevolato e non intenda più utilizzarli, possa trasferirli ad altra azienda agricola o al deposito autorizzato. Al riguardo si possono verificare quattro casi di trasferimento del carburante e i nuovi moduli di domanda POSIZIONE CARBURANTE, implementati nell’applicativo SOP, rispondono anche a questa esigenza. In tutti e quattro i casi si dovrà compilare nella domanda POSIZIONE CARBURANTE il quadro relativo ai trasferimenti digitando gli estremi della ditta alla quale si intende trasferire il carburante, sia essa azienda agricola o deposito di carburante autorizzato, e il quantitativo che si intende trasferire: - trasferimento ad altra azienda agricola: quando il produttore ha deciso di chiudere l’attività UMA e dichiara un residuo per il quale non intende più chiedere l’assegnazione. Si dovrà presentare una domanda di POSIZIONE CARBURANTE ANNO PRECEDENTE o POSIZIONE CARBURANTE ANNO IN CORSO a seconda che l’attività UMA sia chiusa al 31 dicembre dell’anno precedente o nell’anno in corso. L’ufficio del CAA o lo Sportello unico agricolo dovrà inviare all’ufficio delle Dogane della ditta cedente, alla ditta ricevente e all’Ufficio Dogane della ditta ricevente, se diverso da quello della ditta cedente, la comunicazione di trasferimento carburante ad azienda agricola stampando la comunicazione già precompilata dal sistema ed estraibile da SOP nel menù Protocollo>Stampa documentazione, dopo aver registrato la posizione carburante. Per gli adempimenti materiali del trasferimento si veda il punto 1) della nota in calce; - trasferimento a deposito autorizzato: quando il produttore si trova nelle medesime condizioni di cui al caso precedente. In questo caso si dovrà inviare la comunicazione di trasferimento carburante a deposito autorizzato all’Ufficio Dogane competente e al deposito autorizzato ad effettuare il trasporto del carburante, precisando che il medesimo dovrà emettere un proprio documento di trasporto (documento amministrativo semplificato DAS), stampando la comunicazione già precompilata dal sistema ed estraibile da SOP come sopra. Per gli adempimenti materiali del trasferimento si veda il punto 2) della nota in calce; - trasferimento parziale: è il caso del produttore che, pur non avendo cessato l’attività UMA, ha comunque ridotto nel corso dell’anno le attività o la superficie in conduzione, ma ha già acquistato, senza consumarlo, tutto il carburante assegnato. In questo caso si dovrà prima presentare una domanda di rettifica con la quale verrà rideterminato il nuovo fabbisogno e, per differenza, si avrà la quantità eccedente da trasferire, se già acquistata. Pagina 25 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 Successivamente si dovrà presentare la domanda POSIZIONE CARBURANTE ANNO IN CORSO selezionando l’opzione trasferimento parziale nel quadro chiusura. Si dovrà poi trasmettere, come sopra, la comunicazione di trasferimento carburante ad azienda agricola o deposito autorizzato. Per gli adempimenti materiali del trasferimento si veda il punto 1) della nota in calce. La ditta, che si trova con una eccedenza di carburante in corso d’anno e intende comunque continuare l’attività UMA, può dichiarare quel carburante come residuo al 31 dicembre e chiederne l’assegnazione per l’anno successivo. - trasferimento di carburante da una attività all’altra della medesima azienda (stesso CUAA): questa situazione può verificarsi quando una azienda mista (azienda agricola e contoterzista) dichiara a fine anno un residuo in una delle due attività che intende chiudere e vuole trasferire il residuo a se stessa passando il residuo all’altra attività. In questa situazione, oltre a presentare una domanda POSIZIONE CARBURANTE ANNO PRECEDENTE, trasferendo il residuo nella nuova attività è possibile trasferire il residuo dichiarandolo nella colonna dell’attività ancora attiva del quadro DICHIARAZIONE CONSUMI (vedi par. 6.2 a pag. 15 per la compilazione del quadro DICHIARAZIONE CONSUMI). In questo modo il carburante trasferito all’attività ancora attiva risulterà compreso nell’assegnato lordo di quella attività. In questo caso il trasferimento non prevede movimentazione fisica del prodotto, né l’invio della comunicazione di trasferimento. NB: sulla corretta procedura da seguire per i trasferimenti di carburante con movimentazione fisica del prodotto ad altro utilizzatore autorizzato o a deposito commerciale si descrive, di seguito, la corretta procedura da seguire in ottemperanza alle norme vigenti (art. 10, comma 4 bis e art. 15, comma 7 del d.m. 210/1996): 1) trasferimenti di carburante ad altro deposito di utilizzatore autorizzato (azienda agricola, impresa agromeccanica, cooperativa, consorzio di bonifica): si deve seguire la procedura di cui all’articolo 10 comma 4 bis del d.m. 210/1996 sulla circolazione intracomunitaria. Deve essere chiesta autorizzazione preventiva anche all’Ufficio delle Dogane di competenza per il luogo in cui si trova il destinatario. Sarà l’Ufficio delle Dogane ad emettere un DAS per l’accompagnamento della merce (il modulo in bianco deve essere fornito a cura del produttore ricevente che lo acquisterà presso un negozio autorizzato), e deve essere presente un funzionario dell’Ufficio delle Dogane per assistere all’operazione. Si tratta di servizio a pagamento, a carico dell’interessato. Il produttore ricevente deve essere in possesso dell’autorizzazione dell’autorità regionale competente all’impiego di Pagina 26 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 carburanti agevolati per l’agricoltura (AVEPA) che è rappresentata dalla lettera di trasferimento ad azienda agricola stampata dall’applicativo dopo la registrazione della domanda; 2) trasferimento a deposito commerciale: la procedura è prevista dall’art. 15 comma 7 del medesimo DM 210/1996 sempre con l’avallo dell’AVEPA (lettera di trasferimento a deposito autorizzato). Il deposito commerciale si incarica di ritirare il prodotto stoccato presso l’azienda dell’utilizzatore e in questo caso sarà lui ad emettere il DAS. Questa seconda modalità di trasferimento risulta essere molto meno dispendiosa della prima. 12. Gestione dei residui In sede di dichiarazione dei consumi il produttore dovrà dichiarare se ha consumato tutto il carburante agevolato di cui aveva la disponibilità (carburante prelevato + eventuale residuo dell’anno precedente) o se parte di esso non sia stato consumato indicando la quantità residua al 31 dicembre di ogni anno o alla data in cui ha chiuso l’attività agricola o ha deciso di chiudere l’attività UMA. Il residuo dichiarato nel quadro DICHIARAZIONE CONSUMI verrà ricompreso automaticamente nell’assegnazione lorda per l’anno successivo e sarà detratto automaticamente dal sistema, che, per differenza, determinerà l’assegnazione netta risultante nella stampa del libretto di controllo. L’assegnazione netta rappresenta il quantitativo massimo che il produttore può acquistare dal deposito autorizzato. L’assegnazione lorda rappresenta la disponibilità massima di cui il produttore può disporre per le lavorazioni dichiarate. Poiché l’assegnazione del carburante ha validità per un solo anno, il residuo dichiarato dal produttore al 31 dicembre di ogni anno, per poter essere riutilizzato nell’anno successivo, deve essere riassegnato. Ciò comporta che nel caso in cui il produttore intenda o preveda di utilizzare solo il residuo senza acquistare altro carburante agevolato presso un deposito, dovrà comunque presentare una domanda di assegnazione del residuo, pena l’impossibilità di poterlo dichiarare come consumato a fine anno e l’obbligatorietà di versarne l’accisa in quanto consumo non autorizzato. La stessa situazione si verifica per i residui trasferiti da altra azienda. La ditta ricevente, dopo che la ditta cedente ha provveduto ad effettuare il trasferimento del residuo, deve presentare una domanda nella quale il residuo dovrà essere ricompreso nella sua assegnazione lorda, altrimenti Pagina 27 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 quel residuo non potrà essere utilizzato e se utilizzato, al momento di dichiararne l’impiego, l’applicativo lo indicherà automaticamente in recupero di accisa perché non risulterà assegnato. Quando il produttore decide di chiudere l’attività UMA e non presentare più la richiesta carburante, se ha un residuo risultante nell’ultima domanda, deve trasferirlo al deposito autorizzato presso il quale lo aveva acquistato o ad altro produttore agricolo, che ne abbia titolo. Se ciò non fosse possibile ed egli non intendesse ripresentare una nuova richiesta di assegnazione del residuo, dovrà dichiarare quel residuo come recupero di accisa pagando il relativo importo e la sanzione per il carburante che trattiene in azienda. NB: per il trasferimento ad altro produttore agricolo o al deposito commerciale si vedano le indicazioni del NB in fondo al paragrafo 13. Trasferimenti di carburante. 13. Recuperi di accisa Ogni qualvolta, compilando il quadro “DICHIARAZIONE CONSUMI”, vengono registrati quantitativi acquistati in eccedenza rispetto all’assegnazione netta o consumi eccedenti il massimo ammesso o quantitativi di carburante sottratti con il furto si genera nell’applicativo UMA un recupero di accisa. Tutti i fatti che comportano il recupero di accisa andranno segnalati, dall’AVEPA, all’Ufficio delle Dogane competente per territorio ai sensi dell’art. 7, comma 3 del DM 454/2001, che provvederà a comunicare al produttore interessato, ove ne ricorrano le condizioni, l’importo dell’accisa da recuperare e le eventuali sanzioni. Nella gestione delle richieste di assegnazione di carburante agricolo agevolato e delle relative dichiarazioni di avvenuto impiego si possono presentare i seguenti casi di recupero di accisa: 1. per errato prelevamento di carburante agevolato superiore all’assegnazione netta. In questo caso il produttore può ottenere la riduzione della sanzione applicata attivando il ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 472/1997 mediante comunicazione dell’irregolarità all’Ufficio delle Dogane e, per conoscenza, all’AVEPA Sede centrale chiedendo il calcolo dell’importo da pagare. Alla comunicazione il produttore deve allegare copia del libretto di controllo in corso di validità. Il ravvedimento operoso può essere attivato dal produttore soltanto se l’irregolarità non è ancora stata rilevata dall’amministrazione competente e se il pagamento è eseguito entro un anno dalla data dell’errato prelevamento. Nell’applicativo, in fase di compilazione del quadro DICHIARAZIONE CONSUMI, è obbligatorio l’inserimento della motivazione: “errato prelevamento”. Pagina 28 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 Si fa notare che il carburante agevolato prelevato in eccesso rispetto alla assegnazione netta non può mai essere dichiarato come residuo. Infatti, esso non può rappresentare un residuo in quanto non rientra nella disponibilità del produttore perché non assegnato. Per essere considerato nella disponibilità del produttore, esso deve essere assegnato almeno una volta nel corso dell’anno; pertanto, una volta assolta l’accisa, esso può essere utilizzato in azienda esclusivamente per lavori agricoli. Copia della comunicazione di ravvedimento operoso inviata all’ufficio delle Dogane va trasmessa anche all’AVEPA Sede centrale. Anche se la comunicazione di ravvedimento operoso è già stata trasmessa, da parte del produttore, all’Ufficio delle Dogane e il pagamento del recupero di accisa già effettuato, comunque, in sede di dichiarazione dei consumi, il recupero di accisa va registrato nel sistema; 2. per consumo di carburante agevolato superiore alla quantità massima ammessa determinata in sede di dichiarazione dei consumi. In questo caso il produttore non può ricorrere al ravvedimento operoso e il recupero di accisa, registrato nell’applicativo in sede di dichiarazione dei consumi, viene segnalato all’ufficio delle Dogane competente direttamente dalla Sede centrale dell’AVEPA. In questo caso non viene applicata la sanzione, ma solo il pagamento dell’accisa e degli interessi. Qualora il carburante risultante eccedente il Massimo Ammesso in sede di dichiarazione dei consumi, non fosse stato consumato, può essere dichiarato a residuo in quanto esso risultava nella disponibilità del produttore in virtù dell’assegnazione. Nell’applicativo è obbligatorio l’inserimento della motivazione: “consumo di carburante agevolato eccedente il massimo ammesso”; 3. per residuo di carburante agevolato non trasferito a seguito di chiusura dell’attività UMA. Può accadere che un produttore decida di non accedere più ai benefici di cui al DM 454/2001 e intenda non presentare la richiesta carburante. Se in sede di dichiarazione dei consumi e di presentazione della POSIZIONE CARBURANTE risulta dichiarato un residuo, questo dovrebbe essere trasferito ad un altro produttore o ad un deposito autorizzato. Se ciò non è possibile e il produttore intende utilizzare il residuo nella propria azienda senza che questo sia riassegnato con apposita richiesta carburante, per quel residuo deve essere recuperata l’accisa con l’applicazione della sanzione. Anche in questo caso non è possibile per il produttore ricorrere al ravvedimento operoso e il recupero di accisa viene segnalato all’ufficio delle Dogane competente direttamente dalla Sede centrale dell’AVEPA. Pagina 29 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 Nell’applicativo è obbligatorio l’inserimento della motivazione: “residuo di carburante agevolato non trasferito”; 4. per furto di carburante agevolato. Il carburante sottratto in seguito a furto potrebbe essere utilizzato in modo improprio da soggetti non autorizzati. Per questo motivo si rende necessario segnalare all’Ufficio delle Dogane competente per territorio il recupero dell’accisa per detto carburante. In questo caso il produttore deve provvedere a denunciare immediatamente il furto di carburante al più vicino organo di Polizia giudiziaria (Comando dei Carabinieri, Guardia di Finanza o Polizia di Stato) e, successivamente, darne comunicazione anche all’ufficio delle Dogane competente per territorio e all’AVEPA Sede centrale indicando il quantitativo sottratto e allegando copia della denuncia di furto presentata, nonché copia del libretto di controllo. Il carburante sottratto non può essere dichiarato come utilizzato, ma va registrato nella domanda nel quadro PRELIEVI come acquistato e nel quadro DICHIARAZIONE CONSUMI come recupero di accisa inserendo la motivazione: “furto di carburante agevolato”; 5. per sequestro da parte della Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza, nell’espletamento della propria attività istituzionale, svolge anche controlli presso le aziende agricole per verificare il corretto utilizzo del carburante agevolato. Nel corso di tali controlli può accadere che i finanzieri riscontrino irregolarità riguardanti la dichiarazione dei residui relativi all’anno precedente o l’utilizzo del gasolio agricolo agevolato per l’anno in corso rilevando che esso è stato destinato ad attività diverse da quelle per le quali era stato assegnato. In questi casi, di norma, i finanzieri provvedono al sequestro dei quantitativi per i quali hanno riscontrato l’irregolarità e alla segnalazione dell’irregolarità all’Ufficio delle Dogane, competente per territorio, alla Procura della Repubblica e all’AVEPA Sede centrale. Allo scopo di allineare i dati della domanda con le risultanze del verbale della GDF, l’AVEPA chiede all’ufficio gestore della domanda di effettuare una rettifica o un aggiornamento dei dati dichiarati dal produttore. La rettifica può consistere in una riduzione dell’assegnazione per il corrispondente quantitativo sequestrato se il controllo riguarda l’assegnazione in corso d’anno, o nella registrazione di un recupero di accisa nell’apposito quadro DICHIARAZIONE CONSUMI, se l’operazione riguarda il carburante assegnato nell’anno precedente. In quest’ultimo caso dovrà sempre essere inserita la motivazione: “errata dichiarazione residuo (verbale GDF) o sequestro della Guardia di Finanza (verbale GDF)”. Pagina 30 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 NB: dal 2011 la comunicazione di recupero di accisa è stata modificata. Essa non è più strutturata come richiesta del produttore, bensì come comunicazione del Responsabile dell’Ufficio del CAA o dello Sportello unico agricolo e non va più trasmessa all’AVEPA Sede centrale, ma va soltanto allegata al fascicolo domanda. Sulla corretta gestione della segnalazione per recupero di accisa saranno effettuati controlli a campione. 14. Inadempienze Ai sensi dell’art. 6 comma 6 del d.m. 454/2001 sono inadempienti i produttori, che avendo ottenuto un’assegnazione di carburante agevolato nel corso dell’anno, entro il 30 giugno dell’anno successivo non provvedono a dichiarare l’avvenuto impiego del carburante assegnato. Tale dichiarazione va resa obbligatoriamente anche nel caso in cui il produttore, a seguito dell’assegnazione ottenuta, non abbia provveduto ad effettuare prelevamenti. Perché il produttore non sia considerato inadempiente per l’anno in cui ha ottenuto l’assegnazione, deve risultare registrata nell’applicativo SOP una richiesta carburante o una posizione carburante entro il 30 giugno dell’anno successivo. Pertanto non è sufficiente la semplice assegnazione dell’esito all’istruttoria della richiesta carburante con il passaggio della medesima da ISTRUTTORIA a LIQUIDABILE per evitare che l’azienda sia nello stato di inadempiente. Va sottolineato che, per evitare la condizione di inadempiente, la presentazione della richiesta carburante o posizione carburante, entro il 30 giugno, va effettuata anche per le domande di quei produttori che, pur avendo avuto una assegnazione di carburante, non hanno provveduto poi a fare prelevamenti e/o consumi. Successivamente al 30 giugno di ogni anno l’AVEPA trasmette l’elenco delle ditte inadempienti agli Uffici delle Dogane e della Guardia di Finanza competenti per territorio come previsto dalla normativa vigente. Qualora l’AVEPA rilevi che gli scostamenti tra la superficie e la consistenza dichiarate per la richiesta di carburante agricolo agevolato e quella determinata derivino da irregolarità commesse intenzionalmente, procederà direttamente alla segnalazione agli organi di Polizia preposti. 15. Aggiornamento consistenza macchine ed attrezzature Con la delibera n. 3618 del 29 dicembre 2005 la Giunta regionale del Veneto ha trasferito all’AVEPA anche le competenze per la gestione dell’archivio delle macchine agricole. Pagina 31 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 Gli archivi macchine e attrezzature sono resi disponibili nell’applicativo fascicolo. Le macchine e le attrezzature sono parte integrante della consistenza aziendale ed elemento determinante per la concessione del carburante agricolo agevolato in agricoltura. La gestione delle macchine quindi fa parte integrante del fascicolo aziendale. 15.1 Carico macchine e attrezzature Vanno caricate a fascicolo solo le macchine e le attrezzature funzionanti che l’azienda intende utilizzare (art. 2, comma 3, lett. d) del d.m. 454/2001). Questa indicazione scaturisce dalla necessità di evitare che gli automatismi presenti nell’applicativo per la domanda di assegnazione del carburante agricolo, per i quali, con la sola presenza delle macchine e delle attrezzature caricate a fascicolo e, automaticamente, anche in domanda, il sistema calcoli di default il carburante per lavori che l’azienda non effettua. Questo comportamento, rispetto al passato, consente di evitare, in molti casi, la dichiarazione in domanda di lavorazioni non effettuate dal produttore con conseguente assegnazione e consumo di carburante agevolato non dovuto e con l’insorgenza di anomalie di supero per la stessa coltura e lavorazione. Valgono comunque le indicazioni impartite a pagina 16 per la compilazione dei quadri MACCHINE e ATTREZZATURE della domanda. Il carico delle macchine e delle attrezzature avviene selezionando dall’archivio macchine e attrezzature dell’AVEPA la codifica del tipo macchina o il nome dell’attrezzatura da caricare nel fascicolo e registrando uno dei seguenti documenti, presentati anche in copia, attestanti il possesso della macchina o dell’attrezzo: • macchine agricole e motori agricoli dichiarati in proprietà, affitto o noleggio: - carta di circolazione aggiornata o foglio di via se soggetta ad immatricolazione; - fattura di acquisto se in proprietà; - contratto di affitto registrato in caso di affitto dell’azienda con le macchine o delle sole macchine; - fattura di noleggio se noleggiate; - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 attestante la proprietà della macchina in assenza di altri documenti (macchine vecchie mai iscritte all’ex UMA o nel fascicolo e di cui il produttore non conserva più la fattura); - atto di cessione di azienda o ramo di azienda comprendente anche la cessione delle macchine; - atto costitutivo di società con conferimento di superfici comprendente anche il conferimento di macchine; - atto di regolarizzazione della società con acquisizione anche di macchine; Pagina 32 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 • macchine agricole o motori agricoli dichiarati in comodato: - contratto di comodato registrato, se in forma scritta, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445, se in forma verbale, sottoscritta dal comodante, dal comodatario o da entrambi i contraenti nella quale siano riportati l’inizio e la scadenza del comodato specificando il periodo o i tempi di uso della macchina e i dati (marca, tipo, targa, n. telaio o matricola motore) qualora non sia presente la carta di circolazione o il certificato di origine. Per il caricamento in fascicolo si possono verificare due situazioni: il comodato è di lunga durata (almeno un anno o più): la macchina andrà scaricata dal fascicolo del proprietario comodante e caricata in quello del comodatario come in tutti gli altri casi di carico/scarico macchine allegando a fascicolo copia del modello di scarico; il comodato è di breve durata (inferiore all’anno): la macchina rimane in carico nel fascicolo del proprietario e viene caricata anche nel fascicolo del comodatario. La compresenza in entrambi i fascicoli è dettata dal fatto che, scaricando la macchina dal fascicolo del proprietario questi non sarebbe più in grado di ottenere l’assegnazione del carburante per le lavorazioni che svolge nel periodo in cui non ha il possesso della macchina. Nei fascicoli domanda dei due contraenti dovrà risultare allegata la copia del contratto di comodato scritto registrato o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il comodato verbale gratuito. La macchina andrà scaricata dal fascicolo del comodatario dopo la chiusura dell’istruttoria. NB: per il carico delle macchine sia nuove che usate è abolita la presentazione del modello di carico. Deve essere invece presentato e allegato a fascicolo il modello di scarico per tutte le macchine usate provenienti da fascicoli presentati presso l’AVEPA. Per il carico di macchine provenienti da fuori regione può non essere presente lo scarico se non rilasciato dall’Ufficio della regione di provenienza. Qualora due o più produttori agricoli acquistino una macchina o una attrezzatura condividendo la spesa per ridurre i costi e intendano utilizzare quella macchina o quell’attrezzatura in modo promiscuo nelle loro aziende essi dovranno caricare i mezzi contemporaneamente nei loro fascicoli presentando la carta di circolazione o la fattura di acquisto il proprietario e il contratto di comodato scritto registrato o la dichiarazione sostitutiva di notorietà per il contratto di comodato verbale gratuito il comodatario. I mezzi verranno inseriti in entrambi caricando anche le generalità del proprietario (cognome e nome o denominazione e codice fiscale) nel fascicolo del comodatario. Pagina 33 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 Nel caso in cui la macchina da inserire nel fascicolo non sia presente nell’archivio macchine dell’AVEPA va inoltrata alla Sede centrale dell’AVEPA, anche a mezzo posta elettronica, all’ufficio Erogazione carburanti agricoli agevolati ([email protected]) o via fax (049/7708792), copia della carta di circolazione e allegato tecnico per le macchine soggette ad immatricolazione e certificato di origine o di conformità per quelle non soggette ad immatricolazione. L’invio di altri documenti non serve allo scopo. Per dimostrare l’iscrizione della macchina a fascicolo, in attesa che venga aggiornata la domanda di assegnazione del carburante agricolo, può essere consegnata al produttore la stampa dell’elenco macchine estratta dal fascicolo, da tenere allegata al libretto di controllo a comprova che la macchina è stata inserita a fascicolo ai fini UMA; • attrezzature dichiarate in proprietà o affitto: - fattura di acquisto se in proprietà; - contratto di affitto in caso di affitto dell’azienda con le macchine e attrezzature o delle sole macchine ed attrezzature; - fattura di noleggio se noleggiata; - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 attestante la proprietà dell’attrezzatura in assenza di altri documenti (attrezzature vecchie mai iscritte nel fascicolo e di cui il produttore non conserva più la fattura); - atto di cessione di azienda o ramo di azienda comprendente anche la cessione delle attrezzature; - atto costitutivo di società con conferimento di superfici comprendente anche il conferimento di attrezzature; - atto di regolarizzazione della società con acquisizione anche di attrezzature; • attrezzature dichiarate in comodato: valgono le medesime indicazioni operative descritte per il comodato delle macchine. 15.2 Scarico macchine e attrezzature Per lo scarico delle macchine ed attrezzature si devono seguire le seguenti indicazioni: • scarico macchine: per scaricare una macchina, bisogna creare un atto fine, all’interno del quale registrare la denuncia di scarico, inserire la data di scarico nel campo data fine per la macchina stessa e aggiornare la schermata. Nel fascicolo è prevista la stampa della denuncia di scarico della macchina precompilata dal sistema; • scarico attrezzature: per scaricare una attrezzatura, non è necessario registrare alcun documento, ma soltanto inserire la data di scarico nel campo data fine e aggiornare la schermata. Pagina 34 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 Per le attrezzature non é previsto il modello di scarico da consegnare al produttore acquirente. NB: I rimorchi agricoli con targa vanno caricati nel fascicolo nella sezione macchine con le stesse modalità delle macchine. Ciò consente all’AVEPA di fornire alla Regione i dati periodici statistici sulla movimentazione delle macchine anche per i rimorchi. Tuttavia, poiché essi sono legati alla concessione di carburante per la voce trasporti e/o raccolta dei prodotti di alcune colture, devono essere caricati contemporaneamente anche tra le attrezzature altrimenti il sistema non riconosce la possibilità di assegnazione carburante per dette lavorazioni. 16. Casi particolari per l’assegnazione del carburante agricolo agevolato 16.1 Lavorazioni svolte da cooperative nelle aziende o per conto delle aziende dei soci Le lavorazioni agricole per le colture svolte dalle cooperative presso le aziende dei soci (es.: spargimento dei reflui) o svolte presso i propri stabilimenti, ma sempre per conto dei soci (es.: essiccazione di cereali, foraggi, ecc) vanno dichiarate nel quadro LAVORAZIONI EXTRAZIENDALI. Come per le imprese agromeccaniche la cooperativa dovrà farsi carico di verificare che il socio abbia già presentato o presenti, all’atto della richiesta carburante della cooperativa, il fascicolo aziendale e che sia iscritto nel registro imprese della CCIAA. Le cooperative di trasformazione (cantine, caseifici) compileranno il quadro FABBRICATI della domanda di assegnazione del carburante agricolo e possono ottenere l’assegnazione di carburante agricolo agevolato per la trasformazione dei soli prodotti conferiti dai soci e non per la parte di prodotti acquistati sul mercato anche se la quantità di questi ultimi è inferiore al 50% del totale del prodotto trasformato (vedi dichiarazione annuale integrativa cooperative). 16.2 Assegnazione di carburante agevolato per allevamento La legislazione fiscale vigente (art. 32 del d.p.r. 917/1986) prevede la normalizzazione del reddito agrario delle varie fasce di coltura alla 6a fascia (Reddito Agrario Normalizzato = RAN) e di tutte le categorie di animali alla specie "piccioni" (capi normalizzati) (al riguardo si vedano le tabelle pubblicate sul sito dell’AVEPA alla voce Normativa - unico 2011_istruzioni_compilazione quadro RD_allevamenti). In questo modo si ha una semplificazione dei calcoli poiché i valori diventano omogenei anche in presenza di animali di categorie diverse e terreni con colture diverse. In tal caso la determinazione viene effettuata a partire dal numero di ettari aziendali, suddivisi per fascia di qualità, ed il reddito agrario normalizzato calcolato per le singole fasce (si ricorda che la normalizzazione del reddito avviene a cura del dichiarante e non fa parte dei calcoli effettuati dal Pagina 35 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 programma). Moltiplicando il reddito agrario totale, normalizzato alla 6a fascia di qualità, per il coefficiente 219,08 e dividendolo per il coefficiente 51,64569 si ottiene il numero dei capi allevabili in azienda nei limiti dell'art. 32 del TUIR (cioè il numero di capi per i quali almeno il 25% delle unità foraggiere sia prodotta in azienda). Moltiplicando ora il numero di animali dichiarati per il coefficiente di normalizzazione corrispondente si ottiene il numero di capi normalizzati. Questo può risultare inferiore o superiore al numero di capi allevabili ai sensi dell'art. 32. Nel caso sia inferiore l'assegnazione di carburante tiene conto dei capi reali dichiarati dal richiedente; nel secondo caso, invece, il programma effettua una riduzione percentuale sulla base del rapporto tra capi allevabili e capi dichiarati normalizzati”. Pertanto, a fronte di quest’analisi, per tutte le aziende con allevamenti o attività zootecnica per le quali si chiede carburante agevolato, si rende necessario indicare la consistenza media dei capi nella scheda CONTEGGIO CAPI del fascicolo tenendo conto delle istruzioni riportate nella tabelle ettaro coltura approvate dalla Regione e il reddito agrario normalizzato nell’atto RAN all’interno della scheda ATTI del fascicolo. Infine, in seguito all’aggiornamento dell’atto Calcolo: UBA della scheda CALCOLI del fascicolo, l’applicativo determina il numero di capi/UBA ammissibili all’utilizzo del carburante agevolato. NB: per i bovini il numero dei capi da dichiarare deve corrispondere alla consistenza media dei posti stalla occupati. Questo perché la tabella ettaro-coltura prevede l’assegnazione per UBA e per anno e non per singolo capo allevato. Ad integrazione di quanto sopra si fa altresì presente che in caso di allevamenti in soccida il carburante assegnabile è riferito a tutti i capi effettivamente allevati dal soccidario nei limiti della connessione col fondo (ex art. 32 del d.p.r. 917/1986) e non soltanto a quelli spettanti in base al contratto di soccida. Per le cooperative zootecniche con terreni gestiti direttamente in conduzione il RAN sarà quello dei terreni coltivati. Per le cooperative zootecniche che non gestiscono terreni propri, ma solo l’allevamento con conferimento di prodotti dei soci, andrà indicata la somma dei RAN dei terreni dei soci, a condizione che questi ultimi non siano già stati utilizzati e dichiarati dai soci stessi nella propria domanda di assegnazione del carburante agricolo per ottenere carburante per i loro rispettivi allevamenti. 16.3 Spandimento di reflui e altri residui ad uso agronomico su terreni altrui Con la DGR n. 2495/2006 e successive modificazioni ed integrazioni la Regione del Veneto ha recepito e applicato la direttiva nitrati 91/676/1991 impartendo le disposizioni e fissando i vincoli per le aziende zootecniche, che hanno la necessità di effettuare la distribuzione di reflui zootecnici Pagina 36 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 sui terreni agricoli, in quantità per ettaro variabili a seconda della specie animale e delle zone individuate dalla normativa in parola. A tale proposito, al fine di assicurare congrui carichi zootecnici, gli allevatori possono effettuare lo spargimento sui terreni della propria azienda o, se questi non risultano sufficienti per una corretta gestione distributiva dei reflui, possono avvalersi anche di terreni di aziende altrui, previo ottenimento di un atto formale di assenso allo spargimento rilasciato dai conduttori dei fondi in questione. L’art. 6, comma 7, del d.m. 454/2001 prevede che alla dichiarazione annuale dei consumi le imprese agromeccaniche alleghino “copia delle fatture relative ai lavori eseguiti con l’indicazione dei destinatari delle prestazioni”. In questo quadro generale si possono individuare diverse fattispecie ai fini dell'assegnazione di carburante agevolato per l’attività di spargimento dei reflui zootecnici: 1. allevamenti che provvedono in proprio allo spargimento di reflui sui terreni altrui, previo specifico atto di assenso. In tal caso, ai fini dell’ottenimento dei carburanti agevolati, l’azienda zootecnica, presenta richiesta specifica di carburante compilando il relativo quadro LAVORI EXTRAZIENDALI della domanda di assegnazione del carburante agricolo allegando copia della comunicazione semplificata o completa con gli atti di assenso o, in alternativa, la dichiarazione per la comunicazione di spargimento (vedi modello nel sito dell’AVEPA), nella quale sono individuati i CUAA e le superfici su cui verrà effettuata la distribuzione e vengono riportati la data e la registrazione di presentazione, agli organi competenti, della comunicazione semplificata o completa. L’azienda che effettua lo spargimento si curerà di informare l’azienda utilizzatrice della necessità della costituzione del fascicolo aziendale, se non già costituito, e dell’iscrizione al registro imprese della CCIAA; 2. allevamenti che si avvalgono di imprese agromeccaniche per lo spargimento di reflui su terreni altrui, previo specifico atto di assenso. In tal caso l’impresa agromeccanica dichiarerà nella richiesta carburante i CUAA delle aziende agricole utilizzatrici avendo cura di informarle della necessità della costituzione del fascicolo aziendale e di essere iscritte nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della l. 580/1993. In sede di istruttoria della richiesta carburante, ai fini del calcolo del carburante consumato, l’operatore CAA o il soggetto delegato compileranno la casella corrispondente alla lavorazione di spargimento reflui e altri residui ad uso agronomico presente nelle colture dei piani colturali dei singoli clienti. Alla istruttoria della domanda di assegnazione del carburante agricolo andrà allegata la fattura della lavorazione, emessa a favore dell’allevatore per il quale è stata svolta la lavorazione con allegato elenco delle aziende agricole iscritte presso la CCIAA che hanno dato l’assenso allo spargimento dei Pagina 37 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 reflui sui loro terreni e, se non già presente, copia della comunicazione di spargimento in forma semplificata o completa con relativi atti di assenso o, in alternativa, la dichiarazione per la comunicazione di spargimento (vedi modello nel sito dell’AVEPA), nella quale siano presenti i CUAA e le superfici su cui verrà effettuata la distribuzione, la data e la registrazione di presentazione agli organi competenti della comunicazione semplificata o completa. 16.4 Assegnazione e consumo di carburante agevolato e attività connesse Il d.lgs. 228/2001 nel riscrivere l’art. 2135 del codice civile riguardante la definizione di imprenditore agricolo ha introdotto al comma n. 3 le attività connesse, tra le quali è prevista anche la «[…] fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata […]». Ciò potrebbe far pensare che il produttore agricolo possa svolgere lavori agricoli presso aziende di terzi con le macchine e attrezzature normalmente impiegate nella propria azienda utilizzando carburante agevolato assegnato per l’azienda. In realtà il DM 454/2001, successivo al d.lgs sopra citato, non prevede tale possibilità, ma prevede solo l’assegnazione di carburante agevolato alle imprese agricole, iscritte presso la camera di commercio, per i lavori svolti nella propria azienda agricola e alle imprese agromeccaniche per i lavori agricoli svolti nella aziende agricole clienti, iscritte anche queste presso la camera di commercio. Nel caso delle imprese agromeccaniche miste che ottengono l’assegnazione di carburante agevolato per i lavori svolti presso le aziende di terzi l’attività di impresa agromeccanica, anche se secondaria rispetto alla attività di impresa agricola, si distingue comunque da quest’ultima, oltre che per l’iscrizione camerale come attività conto terzi con specifica codifica ATECORI 01.61 “Attività di supporto alla produzione vegetale”, anche per la tenuta di una contabilità Iva separata e per la natura del reddito derivante dall’attività conto terzi, che è reddito d’impresa o reddito diverso dichiarato come tale nel modello unico. Pertanto, per i lavori agricoli svolti come attività connessa, ai sensi dell’art. 2135 comma 3 del codice civile, non è ammesso l’utilizzo di carburante agricolo agevolato assegnato all’azienda agricola per l’attività conto proprio, ma è ammessa solo l’assegnazione di carburante agevolato per l’attività conto terzi previa iscrizione camerale come sopra specificata. 16.5 Lavori agricoli svolti a favore di imprese non agricole Spesso le imprese agromeccaniche vengono incaricate di svolgere determinate lavorazioni agricole quali raccolta di prodotti effettuate presso aziende agricole, ma a favore di imprese Pagina 38 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 commerciali o industriali trasformatrici non iscritte presso la CCIAA come imprese agricole, ma solo come imprese industriali o commerciali (art. 1, comma 1, d.lgs. 173/1998). Alcuni esempi sono la raccolta di mais da granella acquistato in campo da parte di essiccatoi privati o commercianti o di produttori di mangimi, la raccolta di biomasse legnose acquistate in campo, con contratto di coltivazione, da parte di aziende produttrici di prodotti da riscaldamento, ecc. In questi casi, ancorché la lavorazione svolta sia agricola e l’azienda presso la quale viene effettuata sia iscritta presso la CCIAA come impresa agricola, l’impresa agromeccanica incaricata della raccolta non può utilizzare carburante agricolo agevolato in quanto il destinatario a favore del quale la lavorazione è svolta non è un’impresa agricola, bensì commerciale o industriale, e la lavorazione viene svolta al di fuori del ciclo produttivo attuato dal produttore agricolo. Infatti la raccolta dei succitati prodotti avviene indipendentemente e al di fuori delle decisioni dell’imprenditore agricolo, che ha già venduto il prodotto in campo e non ancora raccolto. 16.6 Assegnazioni di carburante per terreni situati fuori regione o di aziende con sede legale fuori regione Sull’argomento l’accordo preso tra regioni confinanti prevede che le assegnazioni di carburante vengano effettuate dagli uffici delle regioni nei cui territori ricadono i terreni delle aziende agricole interessate prescindendo pertanto dalla provincia di iscrizione alla CCIAA. Ai fini pratici si dovrà operare nel modo seguente: 1. le ditte iscritte alla CCIAA di una provincia veneta con terreni anche (od esclusivamente) in province fuori regione, saranno indirizzate agli uffici della/e regione/i in causa, per le assegnazioni di competenza; 2. le ditte che presentano iscrizione alla CCIAA di una provincia extra regionale ma che hanno terreni anche (od esclusivamente) in Veneto, effettueranno la stampa del libretto di controllo con l’assegnazione di carburante relativamente ai terreni veneti previa costituzione di un fascicolo aziendale presso un CAA o uno Sportello unico agricolo dell’AVEPA per i soli terreni veneti. 16.7 Successione e/o subentro In caso di morte del titolare dell’azienda o di subentro nella conduzione della medesima, il fascicolo aziendale va aggiornato con la documentazione attestante la variazione del titolo di conduzione: dichiarazione di successione; documentazione attestante il possesso e il titolo di conduzione dei terreni; nuovo certificato di attribuzione della partita Iva; Pagina 39 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 documentazione relativa al passaggio di proprietà delle macchine e attrezzature (vedi sopra); dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445, di assenso dei coeredi per la conduzione della loro quota parte e per la quota parte di proprietà delle macchine; dichiarazione dei consumi e delle giacenze di carburante registrate all’atto del subentro (istruttoria richiesta carburante del CUAA che ha cessato l’attività e presentazione e registrazione della domanda POSIZIONE CARBURANTE). Se l’operazione di subentro si verifica in corso d’anno, per la richiesta carburante del titolare dell’azienda defunto o del titolare che ha cessato l’attività per cessione dell’azienda o per altri motivi (es.: modifica del CUAA in seguito a comunicazione dell’Agenzia delle Entrate), si rende necessario effettuare per quella domanda l’istruttoria e conseguentemente la chiusura presentando una domanda di POSIZIONE CARBURANTE. L’istruttoria è l’operazione che va compiuta con la massima urgenza e comunque prima di scaricare dal fascicolo aziendale la consistenza terreni, le macchine e le attrezzature. Senza questi dati, infatti, l’istruttoria della richiesta carburante non è possibile, né risulta possibile dichiarare il consumo di carburante e il sistema registrerebbe tutto il carburante in recupero di accisa. Se nella richiesta carburante erano state preventivate lavorazioni per tutto il ciclo colturale e questo si interrompe prima del suo completamento, in corso di istruttoria sarà necessario aggiornare il quadro colture, allevamenti e/o fabbricati con le sole lavorazioni e/o attività effettivamente espletate in modo che il calcolo della quantità ammissibile sia congruo con il periodo di attività effettivamente svolto dall’azienda, così come nel quadro fabbricati andranno dichiarate le sole quantità o periodi lavorati e nel quadro allevamenti andrà indicata la percentuale di durata della conduzione dell’allevamento. 17. Istruttoria richiesta carburante L’istruttoria della richiesta carburante consiste nell’aggiornamento dell’ultima domanda valida, presentata nel corso dell’anno, allineandola con i dati del fascicolo e aggiornando le lavorazioni e le attività dichiarate con quelle effettivamente svolte nel corso dell’anno o del periodo di attività dell’azienda se inferiore all’anno. Tale operazione si rende necessaria per adempiere correttamente al dettato dell’art. 6, comma 6, del d.m. 454/2001 che dice: “Entro il 30 giugno dell’anno successivo, i soggetti titolari del libretto di controllo presentano ..., una dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati per i quali erano stati richiesti ….”. Pagina 40 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 Quindi, per fare in modo che nel quadro DICHIARAZIONE CONSUMI della richiesta carburante o della posizione carburante, successive alla domanda per la quale si esegue l’istruttoria, i consumi relativi all’ultimo periodo di attività siano dichiarati correttamente, è indispensabile che l’ultima domanda presentata, al momento del consuntivo, sia aggiornata e allineata con i dati del fascicolo per lo stesso periodo. Tale aggiornamento riguarda quasi sempre l’allineamento del piano colturale della domanda con l’ultimo piano colturale valido del fascicolo o con il piano del fascicolo valido ad una certa data e prevede la dichiarazione a consuntivo delle lavorazioni e delle attività effettivamente svolte dall’azienda. Il percorso di istruttoria inizia con la correzione di eventuali anomalie, già presenti nella richiesta carburante in stato ISTRUTTORIA in seguito al lancio dei controlli informatici effettuato dalla Sede centrale dell’AVEPA o all’avvio degli stessi selezionando il tasto controlla. Nel nuovo procedimento istruttorio é prevista la possibilità di correggere le anomalie direttamente all’interno della domanda stessa. Ciò è stato possibile mediante l’introduzione di alcune funzioni informatizzate all’interno dei quadri POSSESSO PARTICELLE e PIANO UTILIZZO UMA. 17.1 Soggetti autorizzati all’istruttoria richiesta carburante L’istruttoria deve essere compilata e completata in SOP dall’Ufficio che ha effettuato la ricezione e la stampa del libretto di controllo. Tuttavia, come previsto anche dal Manuale del fascicolo aziendale, allo scopo di attuare una semplificazione amministrativa ed evitare che il produttore richiedente debba contattare due uffici diversi, uno per l’istruttoria della domanda di assegnazione del carburante agricolo dell’anno precedente e un altro per la richiesta carburante dell’anno in corso, nei casi in cui il mandato sia stato revocato e conferito ad un altro CAA per l’anno in corso, quest’ultimo può effettuare l’istruttoria anche delle domande non presentate da lui, ma che, a seguito del cambio del mandato, risultano assegnate a lui. L’assegnazione delle domande di assegnazione del carburante agricolo in ISTRUTTORIA al nuovo CAA avviene in automatico ad opera di un applicativo avviato giornalmente dall’Ufficio applicativi dell’AVEPA. Per le sole richieste carburante delle imprese agromeccaniche e delle cooperative che prevedono, in sede di istruttoria, l’inserimento a consuntivo di tutte le lavorazioni dichiarate dal conto terzista o dalla cooperativa, la compilazione dell’istruttoria è consentita anche ai soggetti singoli o soggetti delegati, che sono in possesso delle abilitazioni per la compilazione della domanda di assegnazione del carburante agricolo. Pagina 41 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 Ciò sarà possibile previa assegnazione di tali domande nello stato di CORREZIONE al soggetto singolo che ne fa richiesta, a mezzo posta elettronica, all’Ufficio applicativi dell’AVEPA sopra citato. Il soggetto singolo entrerà nel menù correzione, compilerà l’istruttoria, seguendo il percorso descritto nel capitolo Procedimento istruttoria richiesta carburante: imprese agromeccaniche dando l’esito finale positivo, che determinerà il ritorno della domanda nello stato di ISTRUTTORIA e provvederà a stampare l’istruttoria, che poi presenterà al CAA o allo Sportello unico agricolo competente. L’Ufficio del CAA o dello Sportello unico agricolo, competente al controllo, riceve la stampa dell’istruttoria, ne controlla il contenuto confrontandolo con i dati a video e procede a dare l’esito attività definitivo, che sancisce la chiusura definitiva dell’istruttoria. L’operatore del CAA o dello Sportello unico agricolo incaricato potrà, se lo ritiene opportuno per sua maggior sicurezza, ripercorrere lo stesso procedimento informatico dell’istruttoria. Soltanto dopo l’esito definitivo del CAA o dello Sportello unico agricolo sarà possibile compilare e presentare una nuova richiesta carburante per l’anno in corso. 17.2 Procedimento di istruttoria richiesta carburante: aziende agricole L’istruttoria della domanda di assegnazione del carburante agricolo prevede due attività fondamentali: a) la correzione di eventuali anomalie; b) l’eventuale aggiornamento dei dati dichiarati a preventivo. a) Correzione delle anomalie: l’operatore abilitato, dopo aver selezionato il menù Istruttoria>attività istruttoria, potrà selezionare il settore e il modulo per avere la lista delle domande da istruire. Una volta selezionata la domanda da istruire l’applicativo SOP propone due percorsi per compilare l’istruttoria richiesta carburante: Istruttoria domanda e Gestione domanda per istruttoria. Il primo contiene solo il quadro ESITO ATTIVITA’, mentre il secondo ripropone tutti i quadri della domanda con la differenza che, in istruttoria, all’interno di ogni quadro, tutti i dati sono visualizzati due volte in righe o in sottoquadri sovrapposti. I dati riportati nella prima parte del quadro o nella prima riga ripetono esattamente la situazione della domanda e non sono modificabili, mentre nella seconda parte gli stessi dati sono modificabili per consentirne l’aggiornamento. Pagina 42 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 In questo modo l’operatore, variando i dati delle macchine, attrezzature, allevamento, fabbricati, lavorazioni, ecc., può aggiornare la domanda fotografando, a consuntivo, l’esatta situazione dell’azienda e delle operazioni colturali effettivamente svolte, così come dichiarate dal produttore in sede di consuntivo. I passaggi da effettuare nel caso di domande non aggiornate sono i seguenti: - selezione del tasto controlla all’interno del percorso gestione domanda per istruttoria; - verifica delle eventuali anomalie rilevate dal sistema di solito rappresentate dalle anomalie con codice UM12 e UM13 e derivanti dal disallineamento del piano colturale della domanda con l’ultimo piano del fascicolo; - correzione delle anomalie entrando nel quadro POSSESSO PARTICELLE e agganciando la consistenza attuale, se l’ultimo aggiornamento del fascicolo aveva effettuato anche una variazione della consistenza, oppure direttamente nel quadro PIANO UTILIZZO UMA agganciando il piano finale se la variazione del fascicolo aveva riguardato solo il piano colturale; - aggiornamento del quadro COLTURE della domanda con il tasto refresh. Il sistema adegua le superfici colturali a quelle del fascicolo. Con il tasto refresh si azzerano le lavorazioni per cui si rende necessario entrare nei quadri delle singole colture per riaggiornare le lavorazioni colturali; - aggiornamento del quadro FABBISOGNO mediante la selezione dei tasti aggiorna e calcola. In caso di aggiornamento del piano colturale il sistema ricalcolerà il quantitativo Massimo Ammesso, che potrà quindi risultare superiore o inferiore alla quantità di carburante agevolato assegnata nel corso dell’anno precedente; - chiusura dell’istruttoria con l’assegnazione dell’esito attività sempre positivo nel percorso istruttoria domanda. Occorre sottolineare che per le domande delle imprese agricole, per le quali l’istruttoria viene effettuata dopo che è stata chiusa l’istruttoria della domanda dell’impresa agromeccanica collegata, potrebbero essere presenti anche anomalie di supero di superficie o di esclusione (UM 35) nei casi di lavorazioni dichiarate per la stessa coltura e superficie sia dal singolo produttore che dal contoterzista. Tali anomalie sono sempre bloccanti per l’azienda agricola, mentre non sono bloccanti per l’impresa agromeccanica. Infatti, l’applicativo non calcola carburante nel quadro FABBISOGNO della domanda dell’azienda agricola e il Massimo Ammesso risulta azzerato o Pagina 43 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 ridotto a parità di tutte le altre condizioni, mentre calcola regolarmente il carburante nella domanda dell’impresa agromeccanica. L’anomalia UM35 si risolve eliminando nel quadro COLTURE le lavorazioni in supero e riaggiornando il quadro FABBISOGNO della domanda. NB: È necessario che in sede di dichiarazione dei consumi (istruttoria) e di presentazione della richiesta carburante o posizione carburante siano acquisite, almeno in visione, le fatture del contoterzista in modo da togliere dal quadro COLTURE della domanda dell’azienda agricola cliente le superfici lavorate dal terzista onde evitare l’insorgere delle anomalie di supero. b) Eventuale aggiornamento dei dati dichiarati a preventivo. Nelle domande che non presentano anomalie in sede di istruttoria potrebbero comunque essere necessarie, a consuntivo, alcune operazioni di aggiornamento della domanda. Ad esempio, sulla scorta di quanto dichiarato dal produttore, potrebbe essere necessario modificare le lavorazioni dichiarando come non lavorate quelle non effettuate, ridurre le quantità lavorate nelle cantine o nei caseifici, ridurre il periodo di riscaldamento preventivato nelle serre o il periodo di durata dell’allevamento nei casi in cui l’azienda cessa l’attività in corso d’anno, aggiornare le quantità dei carburanti alternativi dichiarati a preventivo sulla scorta dei dati dell’anno precedente, ma aggiornate a consuntivo con le bollette del gas o le fatture di acquisto del GPL, ecc. Va comunque sottolineato che variazioni del fascicolo in corso d’anno, in particolare della consistenza e/o del piano colturale, renderanno sempre necessaria la presentazione di una domanda di rettifica art. 2 con la stampa di un nuovo libretto di controllo in modo che il produttore possa essere in possesso di un libretto di controllo aggiornato, sia per quanto riguarda i dati dell’azienda, sia per quanto riguarda la quantità di carburante assegnato. Questa operazione é possibile fino al 30 novembre di ogni anno, data ultima di presentazione delle richieste di carburante supplementari o di rettifica (vedi paragrafo n. 20 Gestione anomalie). Dopo il 30 giugno di ogni anno, per agevolare il lavoro degli operatori incaricati, l’AVEPA lancia i controlli informatici su tutte le domande segnalando successivamente agli Uffici dei CAA e degli Sportelli unici agricoli interessati le sole domande contenenti anomalie bloccanti per la loro definitiva correzione. Pagina 44 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 17.3 Procedimento istruttoria richiesta carburante: imprese agromeccaniche Nella richiesta carburante delle imprese agromeccaniche l’AVEPA ha stabilito che, a preventivo, il richiedente non deve necessariamente dichiarare le colture e le lavorazioni delle aziende clienti poiché il DM 454/2001 consente all’impresa agromeccanica di ottenere la medesima assegnazione dell’anno precedente indipendentemente dal volume di lavoro che questa prevede di effettuare. Per le imprese agromeccaniche, di nuova costituzione, è previsto che il beneficiario alleghi alla domanda la dichiarazione nuova impresa agromeccanica resa ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000. Per questo la richiesta carburante delle imprese agromeccaniche, a preventivo, prevede soltanto la dichiarazione della Ragione sociale e del CUAA delle aziende clienti, delle macchine e delle attrezzature utilizzate, mentre la dichiarazione delle colture, delle lavorazioni e delle superfici lavorate viene effettuata a consuntivo in sede di istruttoria. Pertanto l’istruttoria richiesta carburante per le imprese agromeccaniche si sostanzia nei seguenti passaggi: in Gestione domanda per istruttoria, l’operatore andrà a compilare il quadro AZIENDE CLIENTI dove troverà l’elenco delle aziende clienti con i relativi CUAA. La prima operazione da fare è quella di aggiornare l’elenco delle aziende clienti indicando, a consuntivo, soltanto quelle per le quali durante l’anno sono state svolte operazioni colturali documentate da fattura. Per aggiornare l’elenco si dovranno aggiungere o togliere i CUAA dall’elenco. Per eliminare un CUAA l’operatore dovrà selezionarlo con il tasto modifica visualizzando così i dati nei campi azienda cliente. L’aggiornamento viene fatto selezionando N nella tendina disponibile consuntivo e selezionando successivamente il tasto aggiungi. Viceversa per aggiungere un CUAA si dovranno compilare i campi azienda cliente inserendo il nuovo CUAA e la nuova ragione sociale e selezionando S nella tendina disponibile consuntivo. L’ultimo passaggio è la selezione del tasto aggiorna per aggiornare tutta la lista delle aziende clienti; nel quadro AZIENDE CLIENTI l’operatore entrerà nel quadro COLTURE della singola azienda cliente selezionando il tasto gestione e successivamente il tasto refresh per visualizzare il piano di utilizzo dell’azienda presso la quale ha svolto lavorazioni agricole. Entrando poi nei quadri delle singole colture l’operatore potrà compilare le colonne quantità richiesta e quantità lavorazioni per le lavorazioni per le quali l’impresa agromeccanica ha emesso regolare fattura digitando nella casella la superficie lavorata risultante dalla fattura o dalla scheda cliente. Pagina 45 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 Selezionando il tasto aggiorna l’operatore aggiornerà i dati del quadro della singola coltura e così per tutte le colture per le quali risultano lavorazioni fatturate. Nel quadro COLTURE di ogni singolo cliente è stato inserito anche un tasto lavorazioni anticipate per consentire di compilare le lavorazioni effettuate dall’impresa agromeccanica già nell’autunno dell’anno precedente a quello rispetto al quale la coltura sarà effettuata. Dal 2011 dentro al quadro COLTURE è stato introdotto anche il tasto Lavorazioni capi per consentire anche alle imprese agromeccaniche, che svolgono lavorazioni presso allevamenti, di dichiararne il relativo utilizzo di carburante agevolato. L’ultimo passaggio verrà eseguito nel quadro FABBISOGNO selezionando i tasti aggiorna e calcola mediante i quali l’applicativo determinerà il quantitativo Massimo Ammesso di carburante per l’anno. Tale quantitativo potrà essere uguale o diverso da quello assegnato in via preventiva e ciò potrà determinare la presenza di un recupero di accisa o di un residuo a seconda che il carburante disponibile sia stato tutto utilizzato o meno. Effettuata questa operazione, l’operatore selezionerà il tasto controlla, che consente di visualizzare eventuali anomalie e/o attenzioni che, per le imprese agromeccaniche, possono essere di due tipi: o l’azienda cliente non risulta iscritta presso la CCIAA (UM24). In questo caso l’applicativo non calcolerà il carburante per le lavorazioni effettuate presso quell’azienda. Il CUAA dell’azienda deve essere tolto dall’elenco a consuntivo; o la somma della superficie lavorata dall’impresa agromeccanica e di quella lavorata dall’azienda cliente per la stessa coltura e lavorazione supera la superficie totale della coltura dichiarata dall’azienda cliente nel piano di utilizzo del fascicolo (UM35). L’anomalia non risulta bloccante e il sistema calcolerà comunque il carburante per l’impresa agromeccanica in virtù del fatto che il terzista ha emesso un titolo fiscale valido (fattura) per la lavorazione effettuata. L’anomalia risulterà bloccante solo nella domanda dell’azienda agricola cliente. Il procedimento di istruttoria si concluderà con l’assegnazione dell’ESITO ATTIVITA’ positivo come per le aziende agricole. NB: due attenzioni importanti: 1. Può accadere che la superficie lavorata riportata nella fattura sia uguale o diversa da quella risultante nel fascicolo del singolo cliente. Nel caso in cui essa sia diversa perché superiore l’operatore dichiarerà come lavorata la superficie Pagina 46 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 proposta dall’applicativo; nel caso in cui sia diversa perché inferiore l’operatore deve prima verificare se il piano colturale del cliente sia aggiornato ed eventualmente aggiornarlo o farlo aggiornare dal CAA competente. Diversamente dovrà dichiarare la superficie effettiva fatturata correggendo quella proposta dall’applicativo come risultante nel fascicolo aziendale dell’azienda cliente. Non potrà in nessun modo confermare nell’applicativo come lavorata dal terzista la superficie proposta dall’applicativo se questa supera quella riportata nella fattura. 2. Ai sensi dell’art 5, comma 1, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 il trasporto dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all’industria di trasformazione è considerata lavorazione agricola solo se effettuata dallo stesso soggetto che ne ha effettuato anche la raccolta. Pertanto in sede di istruttoria possono essere inserite solo le lavorazioni di trasporto dei prodotti che siano state effettuate dall’impresa agromeccanica che ha svolto anche l’operazione di raccolta. Diversamente per la sola lavorazione di trasporto l’impresa agromeccanica non potrà dichiarare il consumo di carburante agevolato. Per venire incontro ad alcune situazioni particolari nella dichiarazione dei consumi di carburante delle imprese agromeccaniche, l’AVEPA ha apportato, già dal 2008, una ulteriore modifica alla istruttoria richiesta carburante delle imprese agromeccaniche inserendo il quadro LAVORAZIONI AZIENDE COLLEGATE nel quale é possibile dichiarare lavorazioni di raccolta di prodotti funzionali all’allevamento zootecnico di un’azienda agricola cliente, che ha commissionato tali lavori al terzista e che vengono effettuati presso piccole aziende agricole non iscritte presso la CCIAA. Nella maggior parte delle casistiche segnalate si tratta di lavorazioni di raccolta di prodotti agricoli (raccolta di foraggi e cereali trinciati o da granella e raccolta paglia e stocchi), commissionate da aziende zootecniche per prodotto acquistato in campo. L’applicativo UMA dell’AVEPA non teneva conto di questa fattispecie per cui il terzista era impossibilitato a giustificare l’utilizzo del carburante assegnato in via preventiva sulla base delle lavorazioni eseguite negli anni precedenti. Tale possibilità, a partire dall’istruttoria delle RC 2011, viene estesa anche alle lavorazioni di raccolta dei medesimi prodotti impiegati per la produzione di energia elettrica mediante trasformazione in biogas, a condizione che la produzione di energia elettrica a partire da biomasse rientri nell’ambito dell’attività agricola secondo la normativa vigente per il settore. Pagina 47 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 Allo scopo di superare tali inconvenienti e riordinare la materia in questione, alla luce delle norme che regolamentano la gestione dei carburanti agricoli agevolati (art. 2, comma 2, del d.m. 454/2001, art. 1, comma 1, del d.lgs. 173/1998 e art. 32, comma 2, lett. b), del d.p.r. 917/1986) la dichiarazione dei consumi di gasolio agricolo da parte delle imprese agromeccaniche sarà consentita per tutte le aziende agricole che abbiano presentato il fascicolo aziendale presso un CAA o presso uno Sportello unico agricolo competente per territorio. Inoltre sarà consentita anche per le aziende agricole provviste di fascicolo aziendale, ma esentate dall’obbligo di iscrizione camerale ai sensi dell’art. 2, comma 31, del d.l. 262/2006 convertito, con modificazioni, nella l. 286/2006, presso le quali il terzista ha svolto lavorazioni agricole su commissione di un’azienda agricola terza (allevamento o azienda che trasforma biomasse per la produzione di biogas) a condizione che l’azienda non iscritta presso la CCIAA sia in possesso di una fattura di vendita (o autofattura dell’acquirente) o contratto scritto di vendita del prodotto raccolto in campo e per una superficie complessiva lavorata che, sommata a quella delle altre aziende collegate, sia al massimo pari a quella dell’azienda acquirente. Per maggior chiarezza si riporta una semplice esemplificazione: l’impresa agromeccanica A svolge la raccolta di mais foraggiero presso le aziende agricole B, C, D ed E tutte iscritte presso la camera di commercio e tutte con fascicolo aziendale presentato presso un CAA. Inoltre A svolge la medesima lavorazione anche presso le aziende agricole F, G e H per conto di E (azienda agricola con allevamento), la cui azienda non produce foraggi sufficienti per l’alimentazione del suo allevamento. F, G ed H sono in possesso di fascicolo aziendale, ma non sono iscritte presso la camera di commercio. L’impresa agromeccanica A potrà dichiarare il consumo di gasolio agricolo nelle aziende F, G e H solo se E è in possesso di una fattura (o autofattura) o di un contratto di acquisto del mais foraggero prodotto da F, G e H e per una superficie complessiva lavorata nelle tre aziende non superiore a quella di E. A fine campagna l’impresa agromeccanica A rilascerà all’azienda agricola E una fattura per le lavorazioni di raccolta di mais foraggiero presso la sua azienda e presso le aziende F, G e H riportando nella medesima, o in un elenco allegato, i CUAA, la denominazione, la coltura e le superfici lavorate delle tre aziende F, G e H. In sede di istruttoria il terzista, oltre alla fattura sopra citata, presenterà altresì copia delle fatture (o autofatture) di acquisto del prodotto in campo. In tal modo A potrà dichiarare il consumo del carburante agevolato utilizzato nelle suddette aziende. Pagina 48 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 17.4 Procedimento istruttoria richiesta carburante: consorzi di bonifica e cooperative Per i consorzi di bonifica e per le cooperative che effettuano solo attività di trasformazione dei prodotti senza svolgere lavorazioni nelle aziende dei soci (es. caseifici, cantine), il procedimento di istruttoria è simile a quello delle aziende agricole. Sarà importante acquisire, a consuntivo, dalla cooperativa i dati effettivi delle quantità lavorate per aggiornare, se necessario, i dati dichiarati a preventivo. Per le altre cooperative il procedimento di istruttoria ricalca lo stesso percorso delle imprese agromeccaniche con la compilazione delle lavorazioni nel quadro LAVORI EXTRAZIENDALI. 17.5 Documenti da allegare per l’istruttoria richiesta carburante In sede di istruttoria vanno presentati i seguenti documenti: - per le imprese agromeccaniche deve essere presentata copia delle fatture delle lavorazioni effettuate presso le aziende clienti o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000 in sostituzione delle fatture. Qualora le fatture o la dichiarazione sostitutiva delle medesime non siano sufficientemente dettagliate con l’indicazione del CUAA e denominazione della ditta cliente, della coltura, delle lavorazioni e delle superfici lavorate, va presentata la copia delle schede cliente che l’impresa agromeccanica ha l’obbligo di compilare e conservare in azienda per la registrazione dei consumi di carburante come previsto dall’art. 6, comma 4 del DM 454/2001. NB: Per le lavorazioni svolte dall’impresa agromeccanica in aziende non sue clienti, ma su commissione di un’azienda cliente (es.: raccolta di foraggi o granella di mais per conto di allevatore cliente o di azienda trasformatrice di biomasse o distribuzione di reflui zootecnici per conto di allevatore cliente in virtù degli atti di assenso conferiti a quest’ultimo), l’impresa agromeccanica presenterà la fattura con la superficie complessiva della lavorazione, emessa a favore dell’allevatore cliente, con allegato l’elenco delle aziende presso le quali ha svolto la lavorazione. Nell’elenco a parte dovranno essere riportati la denominazione dell’azienda, il CUAA, la coltura, la lavorazione e la superficie lavorata. La somma totale delle superfici delle aziende che hanno dato l’assenso o presso le quali è stata effettuata la lavorazione più la superficie dell’azienda dell’allevatore cliente dovrà corrispondere con la superficie complessiva lavorata riportata nella fattura; - per i consorzi di bonifica va presentata la relazione dettagliata dei lavori effettuati a supporto delle ore di lavoro dichiarate a consuntivo a firma del Direttore o del Presidente. La medesima relazione vale anche per la richiesta carburante dell’anno successivo. Pagina 49 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 La stampa istruttoria UMA con relativa sottoscrizione da parte del produttore si rende indispensabile solo nei seguenti casi: tutte le istruttorie delle cooperative che svolgono lavorazioni nelle aziende dei soci per le quali l’istruttoria contiene la dichiarazione a consuntivo delle lavorazioni effettuate presso le aziende dei soci; le istruttorie delle cooperative e consorzi nelle quali, in sede di istruttoria, sia stato aggiornato il quadro LAVORI EXTRAZIENDALI o siano state apportate sostanziali variazioni dei dati rispetto alla domanda. NB.: a partire dall’anno 2010, all’interno del quadro DICHIARAZIONE CONSUMI della richiesta carburante e della posizione carburante è stato introdotto un sottoquadro denominato lavorazioni domanda precedente nel quale vengono riportate le lavorazioni, le superfici, le attività e le quantità lavorate dichiarate a consuntivo, che compaiono nella stampa della richiesta carburante o della posizione carburante. In questo modo è possibile, per tutti i tipi di domanda, sostituire la stampa dell’istruttoria UMA con la sola stampa della richiesta carburante o della posizione carburante. Il produttore con la sottoscrizione della domanda, di fatto, sottoscriverà anche la dichiarazione di avvenuto impiego o dei consumi del periodo precedente. 17.6 Riapertura istruttoria e rinuncia alla domanda di posizione carburante L’istruttoria della richiesta carburante, una volta chiusa con l’assegnazione dell’esito attività positivo, non dovrebbe più essere riaperta. Tuttavia è possibile che l’operatore, dopo aver chiusa l’istruttoria, si renda conto di aver commesso egli stesso degli errori involontari o che il produttore abbia omesso di dichiarare delle variazioni nella compilazione dell’istruttoria stessa e quindi si renda necessario riaprire l’istruttoria per correggerla. In questi casi il Responsabile dello sportello CAA o dell’Ufficio Erogazione carburanti agricoli agevolati dello Sportello unico agricolo dell’AVEPA, previa abilitazione da parte dell’Ufficio assistenza dell’AVEPA, potrà modificare lo stato della domanda riportandola in ISTRUTTORIA operando nel menù di SOP Gestione Stato Domande. L’operatore, dopo aver effettuata la correzione, chiuderà nuovamente l’istruttoria riassegnando l’esito attività e provvederà, immediatamente, a presentare una domanda di rettifica della richiesta carburante o posizione carburante in quanto la correzione effettuata nell’istruttoria può aver comportato delle variazioni con ricaduta nel quadro DICHIARAZIONE CONSUMI e, di conseguenza, anche nella stampa del libretto di controllo. Pagina 50 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 Il menù Gestione Stato Domande sarà utilizzato anche per rinunciare una domanda di POSIZIONE CARBURANTE nei casi in cui l’operatore si sia accorto di aver commesso un errore o perché il produttore, che aveva deciso di cessare l’attività UMA per la propria azienda, intenda successivamente riprenderla. 17.7 Gestione anomalie derivanti dai controlli amministrativi Le anomalie nella richiesta carburante si generano in seguito al controllo che viene effettuato sulla singola domanda o in seguito al controllo massivo lanciato dalla Sede centrale dell’AVEPA su tutte le domande. Tale controllo viene lanciato nel corso dell’anno dopo il 30 giugno sia sulle domande dell’anno in corso in stato di ISTRUTTORIA, sia su quelle dell’anno precedente in stato LIQUIDABILE. Il primo controllo, incrociando i dati della domanda con quelli del fascicolo aziendale, genera tutte le anomalie di disallineamento tra la domanda e il fascicolo. In particolare si generano le anomalie UM12 e UM13, che rappresentano lo scostamento del piano colturale della domanda con quello del fascicolo, nei casi in cui il fascicolo sia stato aggiornato dopo la registrazione e la ricezione della richiesta carburante. La Sede centrale dell’AVEPA, conclusa la fase dei controlli informatici massivi, estrae dal sistema l’elenco delle domande con anomalie e le invia, a mezzo posta elettronica, ai CAA e agli Sportelli unici agricoli per la correzione. La correzione di tali anomalie si effettua presentando una domanda di rettifica art. 2 entro il 30 novembre con conseguente aggiornamento della domanda e del libretto di controllo. Le anomalie non corrette con la presentazione della domanda di rettifica vanno corrette, obbligatoriamente, in sede di istruttoria finale della domanda. Il secondo controllo, incrociando i dati della richiesta carburante dell’azienda agricola con quelli della domanda dell’impresa agromeccanica, genera le anomalie UM35 di supero di superficie o di esclusione tra le lavorazioni dichiarate dall’azienda agricola e quelle dichiarate dall’impresa agromeccanica per la stessa coltura e per la stessa superficie. L’insorgenza di tali anomalie può essere evitata con la presentazione, da parte del produttore, delle fatture del conto terzista per le lavorazioni che quest’ultimo ha effettuato sui terreni o nell’allevamento dell’azienda agricola. In tal modo potranno essere escluse, dalla dichiarazione a consuntivo, le lavorazioni effettuate dall’impresa agromeccanica ed evitare l’insorgenza del supero. Anche in questo caso le domande con anomalie saranno segnalate ai CAA e agli Sportelli unici agricoli competenti per la correzione mediante la riapertura dell’istruttoria e il conseguente aggiornamento anche della richiesta carburante dell’anno in corso. Pagina 51 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 Se l’anomalia non sarà corretta, entro i termini stabiliti, l’azienda agricola sarà segnalata all’ufficio delle Dogane competente per territorio per il recupero di accisa del corrispondente quantitativo di carburante non spettante. 18. Controlli in loco Il d.m. 454/2001 all’art. 7 prevede che l’Ufficio regionale o provinciale, incaricato della gestione delle domande di assegnazione del carburante agricolo agevolato, effettui i controlli necessari per verificare la correttezza dei dati dichiarati nella domanda e per evitare che si verifichino duplicazioni di assegnazione di oli minerali agevolati a soggetti diversi per le stesse lavorazioni effettuate sui medesimi terreni. Con DGR n. 3618/2005 la Regione del Veneto ha delegato all’AVEPA la gestione delle domande di assegnazione del carburante agricolo agevolato e i controlli amministrativi sulle medesime, mantenendo in capo a sé la gestione dei controlli oggettivi aziendali. Con la successiva DGR n. 3549/2010, con la quale è stato istituito lo Sportello unico agricolo e DGR n. 1045/2012, la Regione del Veneto ha affidato all’agenzia anche la gestione dei controlli oggettivi aziendali compresa l’estrazione del campione per l’individuazione delle aziende da sottoporre a controllo secondo gli indirizzi impartiti dalla Regione stessa. L’estrazione del campione viene effettuata dalla Sede centrale dell’AVEPA dopo la data del 30 giugno, termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione del carburante agricolo agevolato. Nel campione dovranno essere rappresentate tutte le diverse tipologie di beneficiari richiedenti assegnazioni di carburante agricolo agevolato: consorzio di bonifica, cooperativa, impresa agromeccanica, azienda agricola e agromeccanica, azienda agricola con serre e/o fungaie, azienda agricola con allevamenti, azienda agricola con altre attività (trasformazione/essiccazione), aziende agricola con sole colture. Scopo del controllo è quello di verificare la correttezza dei dati dichiarati nella domanda confrontandoli con l’effettiva realtà aziendale delle macchine e attrezzature, delle colture, degli allevamenti, delle serre e altri fabbricati e delle attività di trasformazione. Poiché ogni domanda di assegnazione del carburante agricolo contiene sia i dati dichiarati per l’assegnazione del carburante per l’anno in corso che quelli dichiarati a consuntivo e riferiti all’anno precedente, il controllo dovrà essere effettuato sia per la situazione attuale dell’azienda (anno di presentazione della domanda) che per quella dell’anno precedente (anno precedente a quello di presentazione della domanda). Pagina 52 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 Il controllo dovrà verificare la congruenza della tipologia di coltura, allevamento, attività svolta, ecc. in atto al momento del sopralluogo, mentre per le colture, allevamento, attività, ecc. non più in atto la congruenza si verificherà tramite la documentazione disponibile (fatture acquisto sementi, fatture di vendita prodotto, domanda unica, ecc.). Per l’esecuzione del controllo e la compilazione del relativo verbale si rimanda ad apposite istruzioni approvate e comunicate dal settore competente. 18.1 Preavviso di controllo Tenuto conto che per molte aziende il controllo della domanda di assegnazione del carburante agricolo si svolgerà in contemporanea al controllo condizionalità per i CGO, le modalità di preavviso del controllo UMA, per tutte le domande, sono uniformate a quelle del controllo condizionalità come dalle seguenti indicazioni tratte dalle Specifiche tecniche della condizionalità: Preavviso al beneficiario I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso purché non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 5 giorni (solari). Il preavviso del controllo può essere effettuato tramite telefonata o FAX Nel caso in cui si presenti la necessità di far precedere il controllo da un preavviso tramite FAX, lo stesso dovrà essere predisposto secondo il modello previsto. In tal caso, il preavviso, registrato e datato, dovrà essere inviato agli uffici provinciali/zonali dei CAA. La collaborazione con gli uffici provinciali/zonali dei CAA risulta necessaria sia per ottenere assistenza nel reperimento dell’agricoltore che nel raggiungimento dell’azienda agricola. 18.2 Correzione delle anomalie riscontrate in sede di controllo in loco Nell’ultima sezione del verbale di controllo (sezione G) il produttore, con la propria sottoscrizione, prende atto delle anomalie riscontrate e si impegna a presentare, entro quindici giorni dal controllo, la copia del verbale in suo possesso, all’Ufficio gestore del proprio fascicolo aziendale per la correzione delle anomalie, pena la segnalazione della propria azienda all’Ufficio delle Dogane, competente per territorio, che applicherà le eventuali sanzioni previste. Per accelerare i tempi e garantire la risoluzione delle anomalie i controllori dell’AVEPA, una volta chiuso il verbale contenente anomalie, provvederanno a comunicarlo all’Ufficio gestore del fascicolo e, con cadenza settimanale, alla Sede centrale dell’AVEPA, che effettuerà il monitoraggio sulla correzione delle anomalie riscontrate. Pagina 53 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 L’ufficio gestore del fascicolo (CAA o Ufficio competente dello Sportello unico agricolo), ricevendo la copia del verbale, provvederà ad effettuare la correzione delle anomalie con le modalità descritte nel presente paragrafo. Nel corso del controllo aziendale per la domanda di assegnazione del carburante agricolo possono essere riscontrate quattro tipologie diverse di anomalie, che possono riguardare il fascicolo e/o la domanda: - anomalie riguardanti il solo parco macchine ed attrezzature; - anomalie riguardanti la consistenza dei terreni, degli allevamenti e i dati dei fabbricati; - anomalie riguardanti le lavorazioni colturali; - anomalie non strettamente legate al fascicolo e/o alla domanda, che, però, rappresentano comunque irregolarità che devono essere segnalate agli organi competenti. Per la correzione delle anomalie si possono prospettare quattro diverse situazioni: a. anomalie che riguardano la sola consistenza delle macchine e/o attrezzature (macchine ed attrezzature presenti in azienda, ma non dichiarate in fascicolo e/o nella domanda): se il produttore non ha la necessità di presentare una domanda di supplemento di carburante agevolato, tali anomalie possono essere corrette mediante l’aggiornamento del fascicolo e la stampa dell’elenco delle macchine e/o attrezzature, che sarà consegnata al produttore perché la tenga allegata al libretto di controllo. Nel caso in cui le anomalie riguardino il parco macchine e/o attrezzature e siano rappresentate da macchine e/o attrezzature non più in possesso del produttore e, quindi, non più presenti in azienda, ma ancora iscritte nel fascicolo e dichiarate nella domanda, generando una assegnazione di carburante agevolato non dovuta, oltre all’aggiornamento del fascicolo sarà necessario presentare anche una rettifica della domanda per consentire all’applicativo di rifare il calcolo corretto del carburante. Per le modalità di correzione vedi paragrafi seguenti; b. anomalie che riguardano la domanda del periodo precedente come, ad esempio, lavorazioni non giustificate per il mancato possesso di macchine e/o attrezzature o piano colturale, consistenza allevamenti o fabbricati non corretti, ecc. Per queste anomalie, segnalate come tutte le altre alla Sede centrale dell’AVEPA, l’Agenzia procederà con il ricalcolo del carburante spettante all’azienda in base alla situazione effettiva dell’azienda e all’eventuale segnalazione del recupero di accisa all’Ufficio delle Dogane competente per territorio nei casi in cui l’anomalia avesse consentito consumi di carburante eccedenti la quantità massima ammessa; c. anomalie che riguardano la domanda del periodo attuale: Pagina 54 di 55 Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013 Esse saranno corrette mediante presentazione di una domanda di rettifica entro il 31 dicembre dell’anno in corso o mediante aggiornamento della domanda in fase di istruttoria. Per le domande di rettifica, che si renderà necessario presentare dopo il 30 novembre, la Sede centrale dell’AVEPA, provvederà, su richiesta della sede operativa del CAA o l’Ufficio competente dello Sportello unico agricolo, a riaprire il modulo domanda; d. anomalie non strettamente legate al fascicolo o alla domanda, ma che rappresentano irregolarità da segnalare. È tipica di questi casi la presenza in azienda di impianti di autoproduzione di energia elettrica mediante utilizzo di generatori di corrente azionati da motori senza che il produttore sia in grado di dimostrare l’utilizzo di carburante non agevolato (carburante per autotrazione) o con generatore di corrente azionato con la presa di potenza del trattore. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.m. 454/2001, non è ammesso il consumo di carburante agevolato per l’autoproduzione di energia elettrica. Per questo motivo i generatori di corrente iscritti nel fascicolo aziendale devono essere scaricati e l’anomalia deve essere segnalata alla Sede centrale dell’AVEPA, che procederà con la comunicazione all’Ufficio delle Dogane competente. Pagina 55 di 55