Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013
MANUALE PROCEDURALE PER LA COMPILAZIONE,
PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI
ASSEGNAZIONE DEL CARBURANTE AGRICOLO
AGEVOLATO PER L’AGRICOLTURA
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454
Approvato con decreto n. 9 del 31 gennaio 2012 e
modificato con decreti n. 109 del 28 giugno 2012
e n. 179 del 31 dicembre 2013
_____________________________________________________
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SOMMARIO
1. PREMESSA ...................................................................................................................................................... 4
2. INTRODUZIONE ................................................................................................................................................. 5
2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI ................................................................................................................................. 5
2.2 SOGGETTI COINVOLTI ..................................................................................................................................... 6
3. BENEFICIARI .................................................................................................................................................... 7
4. FASI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RILASCIO DEL LIBRETTO DI CONTROLLO................................... 9
4.1 GESTIONE FASCICOLO AZIENDALE .................................................................................................................. 9
5. TERMINI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO E CHIUSURA ATTIVITÀ ANNI PRECEDENTI.......... 10
5.1 PRESENTAZIONE E TERMINI........................................................................................................................... 10
5.2 AVVIO DEL PROCEDIMENTO........................................................................................................................... 10
6. COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA CARBURANTE .............................................................................................. 11
6.1 MODULI COMPILAZIONE DOMANDA ................................................................................................................ 13
6.2 INDICAZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DOMANDA ........................................................... 14
6.2.1 Fase della domanda in compilazione.............................................................................................................. 14
6.2.2 Fase della domanda in ricezione .................................................................................................................... 18
6.3 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ................................................................................................... 19
7. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI POSIZIONE CARBURANTE........................................................................... 21
7.1 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI POSIZIONE CARBURANTE ......................................................... 22
8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.................................................................................................................. 22
9. REGISTRAZIONE E RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA ............................................................................................ 22
10. GESTIONE DEL LIBRETTO DI CONTROLLO ....................................................................................................... 23
11. TRASFERIMENTI DI CARBURANTE .................................................................................................................. 25
12. GESTIONE DEI RESIDUI ................................................................................................................................. 27
13. RECUPERI DI ACCISA .................................................................................................................................... 28
14. INADEMPIENZE ............................................................................................................................................. 31
15. AGGIORNAMENTO CONSISTENZA MACCHINE ED ATTREZZATURE ..................................................................... 31
15.1 CARICO MACCHINE E ATTREZZATURE .......................................................................................................... 32
15.2 SCARICO MACCHINE E ATTREZZATURE ........................................................................................................ 34
16. CASI PARTICOLARI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO ...................................... 35
16.1 LAVORAZIONI SVOLTE DA COOPERATIVE NELLE AZIENDE O PER CONTO DELLE AZIENDE DEI SOCI ................... 35
16.2 ASSEGNAZIONE DI CARBURANTE AGEVOLATO PER ALLEVAMENTO ................................................................ 35
16.3 SPANDIMENTO DI REFLUI E ALTRI RESIDUI AD USO AGRONOMICO SU TERRENI ALTRUI .................................... 36
16.4 ASSEGNAZIONE E CONSUMO DI CARBURANTE AGEVOLATO E ATTIVITÀ CONNESSE ......................................... 38
16.5 LAVORI AGRICOLI SVOLTI A FAVORE DI IMPRESE NON AGRICOLE ................................................................... 38
16.6 ASSEGNAZIONI DI CARBURANTE PER TERRENI SITUATI FUORI REGIONE O DI AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI
REGIONE ............................................................................................................................................................ 39
16.7 SUCCESSIONE E/O SUBENTRO .................................................................................................................... 39
17. ISTRUTTORIA RICHIESTA CARBURANTE .......................................................................................................... 40
17.1 SOGGETTI AUTORIZZATI ALL’ISTRUTTORIA RICHIESTA CARBURANTE ............................................................. 41
17.2 PROCEDIMENTO DI ISTRUTTORIA RICHIESTA CARBURANTE: AZIENDE AGRICOLE ............................................ 42
17.3 PROCEDIMENTO ISTRUTTORIA RICHIESTA CARBURANTE: IMPRESE AGROMECCANICHE ................................... 45
17.4 PROCEDIMENTO ISTRUTTORIA RICHIESTA CARBURANTE: CONSORZI DI BONIFICA E COOPERATIVE................... 49
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17.5 DOCUMENTI DA ALLEGARE PER L’ISTRUTTORIA RICHIESTA CARBURANTE ...................................................... 49
17.6 RIAPERTURA ISTRUTTORIA E RINUNCIA ALLA DOMANDA DI POSIZIONE CARBURANTE...................................... 50
17.7 GESTIONE ANOMALIE DERIVANTI DAI CONTROLLI AMMINISTRATIVI ................................................................. 51
18. CONTROLLI IN LOCO ..................................................................................................................................... 52
18.1 PREAVVISO DI CONTROLLO ......................................................................................................................... 53
18.2 CORREZIONE DELLE ANOMALIE RISCONTRATE IN SEDE DI CONTROLLO IN LOCO ............................................. 53
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1. Premessa
Con la DGRV 3618 del 29 novembre 2005 la Regione del Veneto ha stabilito che dal 2006
l’erogazione dei carburanti agricoli agevolati sarà gestita, in virtù della semplificazione
amministrativa in atto, dall’AVEPA in collaborazione con i Centri di assistenza agricola (CAA)
avvalendosi del fascicolo aziendale e dei dati UMA 2005. L’elemento più consistente della
semplificazione amministrativa consiste nella gestione centralizzata dell’Anagrafe delle aziende
agricole.
Al fine di semplificare le operazioni di presentazione, registrazione e stampa delle domande e dei
libretti di controllo UMA, l’AVEPA ha definito i seguenti supporti informativi: fascicolo (ex SOD) e
Sistema operativo pratiche (SOP).
Nel fascicolo viene gestita tutta la consistenza aziendale: terreni, allevamenti, attrezzature,
macchine, fabbricati, titoli, ecc., mentre nel SOP si gestiscono tutte le domande utilizzando i dati
preventivamente dichiarati in fascicolo aziendale.
Questo permette al singolo produttore o agli operatori di ottenere tutte le informazioni già
dichiarate digitando solo il codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA), riducendo
notevolmente gli errori di digitazione o di dichiarazione.
Il codice fiscale rappresenta il CUAA, il quale deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la
pubblica amministrazione ai sensi di quanto previsto dall’art 1 - comma 2 del d.p.r.
503/1999.
Gli utenti che hanno dato mandato per la tenuta del fascicolo aziendale al CAA potranno rivolgersi
allo stesso per l’implementazione dei dati nel SOP e per la stampa del libretto di assegnazione dei
carburanti agricoli agevolati (ai sensi del d.m. 454/2001).
Per le aziende il cui fascicolo è presso lo Sportello unico agricolo la domanda potrà essere
compilata dalle organizzazioni professionali agricole riconosciute ai sensi del d.m. 454/2001 o dal
richiedente stesso, o, mediante delega, da un terzo soggetto, e dovrà essere inoltrata allo
Sportello unico agricolo per la registrazione e la stampa del libretto. Tutte le aziende che non
hanno dato mandato ad un CAA per la tenuta del fascicolo aziendale devono costituire il proprio
fascicolo presso lo Sportello unico agricolo competente territorialmente.
In quest’ultimo caso la domanda, una volta compilata, deve essere consegnata a mano allo
Sportello unico agricolo presso il quale si è costituito il fascicolo aziendale per i procedimenti
amministrativi conseguenti (registrazione e stampa del libretto di controllo).
Le domande saranno ritenute ricevibili solo se risulteranno informatizzate e acquisite dal SOP.
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2. Introduzione
SETTORE: ASSEGNAZIONE CARBURANTI AGEVOLATI PER L’AGRICOLTURA
Il presente Manuale definisce i criteri generali che devono essere seguiti dall’OPR, in
collaborazione con i CAA, nell’iter per l’assegnazione di carburati agevolati per l’agricoltura in
applicazione delle norme nazionali richiamate al successivo paragrafo.
2.1 Riferimenti normativi
Viene indicata di seguito la vigente normativa di settore:
d.m. 14.12.2001 n. 454: ”Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione
fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e
piscicoltura e nella florovivaistica”;
circolare n. 49 del 29 luglio 2002: “Disposizioni applicative del d.m. 454/2001”;
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504: “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”;
DGR n. 3618 del 29 novembre 2005: “Carburanti agevolati per l’agricoltura. Organizzazione
amministrativa e procedure di concessione delle assegnazioni per l’anno 2006, con relativi
allegati”;
nota dell’Agenzia delle Dogane prot. 3826/V del 3 settembre 2003, che riconosce ai CAA la
possibilità di operare nel settore dei carburanti agevolati per l’agricoltura, oltre che come gestori
del fascicolo aziendale, anche quali soggetti di interpolazione operativa per la presentazione
della domanda di agevolazione;
nota della Regione del Veneto prot. 804371/48.23/6 del 28 novembre 2005: “Carburanti
agevolati per l’agricoltura. Controlli a carico del software applicativo”;
DGR n. 3549 del 30 dicembre 2010: “Costituzione dello Sportello unico agricolo.
Approvazione del piano industriale per l’inserimento del personale regionale e la definizione dei
servizi territoriali (art. 6 comma 1 ter l.r. 25 febbraio 2005, n. 9)” con la quale la Giunta
regionale ha trasferito all’AVEPA le competenze residue in capo agli ex Ispettorati agricoltura
assegnando, per i carburanti agricoli, il compito di espletare anche i controlli oggettivi, oltre a
quelli amministrativi;
DGR n. 1045 del 5 giugno 2012 con la quale la Regione del Veneto ha affidato all’AVEPA
anche l’estrazione del campione per la realizzazione dei controlli in loco per le domande di
assegnazione del carburante agricolo 2012:
DGR n. 2223 del 18 luglio 2006 con la quale la Regione del Veneto ha autorizzato l’AVEPA ad
approvare le assegnazioni supplementari per l’irrigazione di soccorso;
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d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale, che impone alle
pubbliche amministrazioni - a partire dal 1° gennai o 2014 - di avvalersi esclusivamente di canali
e servizi telematici, ivi inclusi la posta elettronica certificata per l’utilizzo dei propri servizi anche
a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce,
istanze, atti e garanzie fideiussorie, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni;
DGR n. 2169 del 25 novembre 2013 con la quale la Regione del Veneto ha approvato il Piano
strategico per l’Information and communication technology (ICT) del Settore primario.
Per la disciplina della materia in questione sono fatte salve le vigenti disposizioni nazionali e
comunitarie per quanto non espressamente previsto dal presente Manuale.
2.2 Soggetti coinvolti
Fermo restando quanto previsto dal d.m. 454/2001, i soggetti interessati ai procedimenti di cui al
presente Manuale sono: la Regione del Veneto, l’AVEPA, i CAA ed i soggetti delegati dal singolo
produttore alla compilazione della domanda:
A)
la Regione del Veneto definisce le “regole” di gestione della materia, in particolare
stabilendo integrazioni e maggiorazioni di competenza regionale alle tabelle ettaro coltura ed
espletando le funzioni di sorveglianza e monitoraggio;
B)
l’AVEPA, a cui la Regione del Veneto ha affidato la gestione amministrativa in materia di
carburanti agevolati per l’agricoltura, si avvale dei CAA, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
3 bis del d.lgs. 165/1999 e successive modificazioni adottate con d.m. 27.03.2008. Dal 2011
è assegnata all’AVEPA anche la funzione di controllo oggettivo presso le aziende agricole
prima espletata dalla Regione del Veneto;
C)
i CAA riconosciuti ai sensi dell’art 3 bis del d.lgs. 165/1999 secondo le indicazioni della nota
dell’Agenzia delle Dogane prot. 3826/V del 3 settembre 2003, che riconosce ai CAA la
possibilità di operare nel settore dei carburanti agevolati per l’agricoltura, oltre che come
gestori del fascicolo aziendale, anche quali soggetti di interpolazione operativa per la
presentazione della domanda di agevolazione. In applicazione dell’art. 3 bis del d.lgs.
165/1999 e dell’art. 3, c. 3, della l.r. 31/2001, l’AVEPA, mediante sottoscrizione di atto
convenzionale, che ne definisce modalità e regole, ha incaricato, a decorrere dal 1° gennaio
2006, i CAA a svolgere alcune fasi del procedimento amministrativo riguardante l’erogazione
di carburanti agevolati per l’agricoltura. In particolare sono affidate ai CAA le fasi di
ricevimento delle dichiarazioni di consumo e delle richieste di assegnazione di carburante
agricolo agevolato, il controllo documentale, la fase istruttoria informatizzata, la stampa ed il
rilascio del libretto di controllo. I CAA sono responsabili, a seguito di delega da parte della
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Regione del Veneto secondo quanto disposto dalle “Linee guida per la costituzione e tenuta
del
fascicolo
aziendale
e
per
l’anagrafe
del
settore
primario”,
della
tenuta
e
dell’aggiornamento del fascicolo aziendale di ciascuna delle imprese agricole, da cui hanno
ricevuto esplicito mandato. I CAA ammessi a svolgere tale attività sono quelli riconosciuti
dalla Giunta regionale con apposito provvedimento ed operano, per conto delle imprese
mandatarie, l’aggiornamento, ove necessario, del fascicolo aziendale, tenendo copia della
documentazione giustificativa delle modifiche introdotte a disposizione delle autorità preposte
al controllo della veridicità dei dati dichiarati;
D)
possono inoltre intervenire nella compilazione della domanda i delegati del beneficiario per la
compilazione e la presentazione della domanda. In questo caso la delega, in originale, deve
essere allegata al fascicolo della domanda.
3. Beneficiari
La normativa vigente prevede la possibilità di beneficiare di agevolazioni fiscali sui carburanti
impiegati per il funzionamento delle macchine utilizzate per lo svolgimento delle attività agricole ai
seguenti soggetti:
a) esercenti le attività agricole, iscritti nel registro delle imprese;
b) cooperative, parimenti iscritte nel registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui alla
lettera a), per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all’esercizio delle
singole imprese;
c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche;
d) consorzi di bonifica e di irrigazione;
e) imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle imprese, che svolgono lavorazioni a favore
di imprese agricole iscritte nel registro delle imprese e nell’anagrafe delle ditte.
Per poter richiedere l’agevolazione fiscale è necessario:
1.
esercitare attività agricola e risultare iscritti nel Registro delle imprese della camera di
commercio al momento della presentazione della domanda;
2.
possedere o usare macchine agricole;
3.
possedere o condurre terreni o essere titolare di una impresa agromeccanica;
4.
svolgere attività di trasformazione dei prodotti agricoli o di conduzione terreni come
cooperative di imprese singole, parimenti iscritte al registro delle imprese e nell’anagrafe delle
ditte.
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Tutte le aziende, come prerequisito, devono, al momento della compilazione, risultare
iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio ed aver costituito il proprio
fascicolo aziendale presso un CAA o presso lo Sportello unico agricolo competente per
territorio.
Le imprese agromeccaniche non possono richiedere l’erogazione di carburanti agevolati
per l’agricoltura nel caso di lavorazioni ottenute in appalto da parte di consorzi di bonifica o
di altre amministrazioni pubbliche. Si puntualizza che, per ottenere l’assegnazione di
carburanti agricoli agevolati, i clienti delle imprese agromeccaniche devono risultare
anch’essi iscritti nel Registro delle imprese della Camera di commercio e devono aver
costituito presso un CAA o uno Sportello unico agricolo il fascicolo aziendale.
Viene assegnato carburante solo per lo svolgimento dei lavori agricoli riportati nelle tabelle ettarocoltura approvate dalla Regione del Veneto.
Per richiedere l’integrazione delle tabelle ettaro coltura, approvate dalla Giunta regionale, con
ulteriori colture e/o lavorazioni agricole si rende necessario inoltrare formale richiesta scritta alla
Regione del Veneto, Direzione regionale Competitività sistemi agroalimentari, via Torino 110,
30172 Venezia-Mestre.
I predetti lavori possono essere effettuati con le seguenti macchine:
1.
tutte le macchine agricole previste dall’art. 57 del nuovo codice della strada, approvato con
d.lgs. 285/1992;
2.
motori per l’azionamento delle attrezzature agricole, impiegati nelle attività agro-forestali;
3.
macchine utilizzate per l’irrigazione dei fondi, per l’essiccazione, per la prima trasformazione
dei prodotti agricoli;
4.
impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad unità di trasformazione e/o
produzione di prodotti agricoli;
5.
macchine operatrici di cui all’art. 58 del nuovo codice della strada approvato con d.lgs.
285/1992 purché siano permanentemente attrezzate per l’esecuzione di lavorazioni agricole
(art. 1 - comma 3 d.m. 454/2001);
6.
non possono essere iscritte nel fascicolo aziendale e quindi utilizzare carburante
agricolo agevolato i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli e i generatori di corrente
utilizzati per l’autoproduzione di energia elettrica (art. 1, comma 3, del d.m. 454/2001).
I CONSORZI DI BONIFICA, per la richiesta di carburanti agevolati per il funzionamento di
idrovore con motori marini e il funzionamento di motori per la produzione di energia
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elettrica in caso di caduta della rete elettrica, devono effettuare la richiesta di esenzione
dell’accisa direttamente all’ufficio delle Dogane competente per territorio.
È escluso l’utilizzo di carburante agricolo agevolato per la produzione di energia elettrica
mediante generatori di corrente azionati da macchine o motori agricoli.
4. Fasi per la presentazione della domanda e rilascio del libretto di controllo
L’iter istruttorio per la presentazione della domanda di assegnazione del carburante agricolo e per
il successivo rilascio del libretto di controllo per l’assegnazione dei carburanti agevolati per
l’agricoltura prevede le seguenti fasi:
predisposizione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale (presso i CAA o gli Sportelli unici
agricoli);
compilazione della domanda in Sistema operativo pratiche (SOP);
stampa ed acquisizione della firma del richiedente;
costituzione del fascicolo domanda e relativi allegati;
presentazione della domanda;
registrazione della domanda;
gestione della domanda: ricezione e assegnazione del carburante;
4.1 Gestione fascicolo aziendale
Come previsto dal d.p.r. 503/1999 art. 9 - comma 4, a partire dal 1° luglio 2000, le aziende che
eventualmente non risultano iscritte all'anagrafe sono tenute, nel momento in cui si
manifestano all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi beneficio comunitario,
nazionale o regionale, a comunicare le informazioni relative al beneficio richiesto, che
saranno inserite nel fascicolo aziendale.
o
Il produttore che ha conferito mandato ad un CAA o la delega allo Sportello unico agricolo
dell’AVEPA per la tenuta e aggiornamento del proprio fascicolo aziendale dovrà rivolgersi al
medesimo per l’implementazione o l’aggiornamento dei dati del fascicolo aziendale;
o
il produttore che inizi la propria attività in corso d’anno, come nel caso precedente, deve
costituire il proprio fascicolo aziendale presso un CAA o presso uno Sportello unico agricolo
competente per territorio.
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5. Termini per l’assegnazione del carburante agricolo agevolato e chiusura attività anni
precedenti
5.1 Presentazione e termini
Come previsto dall’art. 2, comma 3, del d.m. 454/2001 le domande per usufruire delle agevolazioni
sul carburante agricolo, possono essere presentate dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno
solare. Dopo il 30 giugno e fino al 15 dicembre possono essere presentate domande di rettifica o
di supplemento e domande iniziali delle nuove ditte costituite dopo il 30 giugno. Tuttavia per le
aziende, che avevano ottenuto una assegnazione di carburante agevolato nel corso dell’anno
precedente, deve essere registrata entro il 30 giugno una richiesta carburante o posizione
carburante contenente la dichiarazione di avvenuto impiego per l’anno precedente, altrimenti tali
aziende risulteranno registrate come inadempienti e segnalate agli uffici delle Dogane e
della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per l’applicazione delle sanzioni previste
dall’art. 50, comma 1, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
La dichiarazione è dovuta anche per le aziende che, a fronte di un’assegnazione di
carburante, ottenuta nell’anno precedente non avevano effettuato alcun prelievo e non
avevano residui assegnati da utilizzare.
Nel corso dell’anno possono essere concesse assegnazioni supplementari di carburante
agevolato, nei limiti della quantità massima ammessa, per variazioni riguardanti la consistenza dei
terreni, degli allevamenti, della trasformazione dei prodotti, delle macchine e attrezzature e delle
altre attività previste.
Tali supplementi saranno concessi limitatamente alle lavorazioni e attività ancora
ammissibili nel corso dell’anno successive alla presentazione della domanda.
Le richieste di supplemento per l’esecuzione di irrigazioni di soccorso potranno essere autorizzate
con decreto dell’AVEPA dopo che la stessa avrà provveduto all’individuazione delle aree
ammissibili.
Per la determinazione delle aree ammissibili saranno utilizzati i dati forniti dal centro meteorologico
regionale di Teolo, che è competente per tutto il territorio regionale per quanto riguarda i dati
meteorologici.
5.2 Avvio del procedimento
Con il ricevimento e la registrazione di ogni singola domanda si intende avviato il procedimento
amministrativo e pertanto deve essere costituito il fascicolo relativo alla domanda.
I CAA si impegnano ad assicurare agli agricoltori, che hanno conferito loro mandato, la
partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente
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alle attività demandate ai medesimi in esecuzione delle convenzioni stipulate, nelle forme e con le
modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. In
tale ambito l’AVEPA è pertanto esonerata, nei confronti degli agricoltori associati ai CAA, dagli
obblighi previsti dalla legge stessa.
6. Compilazione della richiesta carburante
La procedura per la presentazione della domanda, nonché i dati da utilizzare a supporto della
medesima, saranno resi disponibili nel SOP.
Le informazioni concernenti terreni, allevamenti, fabbricati, macchine ed attrezzature relative alle
posizioni aziendali, trattandosi di dati relativi alla consistenza aziendale, dovranno essere gestite
tramite il fascicolo.
Ai sensi di quanto previsto dal d.m. 454/2001 art. 2, comma 3, la domanda può essere compilata
dal titolare oppure da un suo delegato.
Si ritiene opportuno precisare che, nel caso in cui il produttore abbia conferito il mandato ad un
CAA, la consegna della domanda potrà essere effettuata unicamente presso la struttura
operativa che gestisce il relativo fascicolo, al fine di garantire un’adeguata verifica dei dati
presenti nella domanda (compilazione checklist) e l’unificazione dello sportello dei servizi.
Saranno ritenute ricevibili unicamente le domande compilate mediante la procedura informatica
resa disponibile in SOP.
La responsabilità della compilazione della domanda per la richiesta di carburanti agevolati
per l’agricoltura ricade in capo al beneficiario che sottoscrive la domanda, che dovrà
utilizzare a tale scopo unicamente il software relativo all’UMA sviluppato dall’AVEPA.
Nella procedura di presentazione della domanda non sarà possibile eseguire alcuna variazione dei
dati relativi alla consistenza del fascicolo aziendale.
Qualora si rendesse necessario effettuare eventuali aggiornamenti del fascicolo, il beneficiario
dovrà presentare la necessaria documentazione a supporto degli stessi presso il CAA detentore
del fascicolo o presso lo Sportello unico agricolo; quest’ ultimo, a seconda dei casi, provvederà ad
aggiornare il fascicolo informatico.
Effettuata tale operazione, i dati del fascicolo saranno resi disponibili in SOP ai fini della
presentazione della domanda. I CAA detentori del fascicolo sono abilitati alla ricezione delle
domande, alla loro registrazione e istruttoria.
Si precisa che tali adempimenti ricadono tra quelli previsti e remunerati nell’ambito della
convenzione con l’AVEPA; pertanto al beneficiario non potrà essere richiesto alcun compenso per i
richiamati adempimenti.
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Compatibilmente con l’organizzazione dell’ufficio CAA, l’assegnazione del carburante potrà
avvenire contestualmente alla consegna e registrazione della domanda o nel limite massimo di 30
giorni dalla richiesta come previsto dall’art. 3, comma 1, del d.m. 454/2001.
Nel caso in cui un ente o soggetto delegato presenti una domanda a favore di un beneficiario il cui
fascicolo sia detenuto dalla PA (quindi in assenza di mandato), dovrà presentare direttamente a
mano la domanda firmata in originale con allegata copia del documento di riconoscimento in corso
di validità, unicamente presso lo Sportello unico agricolo competente per territorio, il quale
provvederà alla registrazione della stessa.
Gli uffici preposti all’interno dei medesimi Sportelli unici agricoli, ai sensi della legge n. 241 del
1990 e successive modificazioni e/o integrazioni, procederanno alla registrazione ed all’istruttoria
della domanda.
A seguito di tutto ciò il produttore può decidere se:
1.
far compilare la domanda direttamente dal CAA, che procederà direttamente anche alla
registrazione, ricezione e assegnazione del carburante;
2.
compilare la domanda direttamente in proprio;
3.
incaricare per la compilazione della domanda un’organizzazione di categoria o altro soggetto
mediante una delega effettuata con l’apposito modulo delega compilazione domanda
presente nel sito web dell’AVEPA.
Per la fattispecie 2 si devono seguire le seguenti indicazioni:
1.
per effettuare la registrazione nell’applicativo GUARD ci si deve collegare al seguente
indirizzo: http://login.avepa.it/GUARD/;
2.
si deve poi selezionare la voce “Richiesta Nuovo Account” e compilare tutti i campi del form
presenti tranne i campi “Vecchio nome utente” e “Vecchia Password”;
3.
subito dopo la richiesta account arriverà un’e-mail con il modulo da firmare ed inviare via FAX
al numero indicato, assieme al documento di riconoscimento. (nel modulo preghiamo di
inserire a penna la denominazione dell’azienda) eventualmente il modulo e il documento
potranno essere inviati via mail all’indirizzo: [email protected];
4.
a distanza di 1 o 2 giorni riceverete una seconda mail, contenete un PIN CODE e un link,
collegandosi all’indirizzo indicato e inserendo PIN CODE e codice fiscale l’applicativo
permetterà di impostare una password che verrà utilizzata per accedere all’applicativo
AVEPA;
5.
alla fine di questa procedura le vostre credenziali per l’acceso saranno: USER: codice fiscale
dell’operatore PASSWORD: password impostata dall’utente.
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Eventuali informazioni o supporto potranno essere richiesti via all’indirizzo: [email protected].
Prima di entrare nell’applicativo SOP, attraverso l’indirizzo http://app.avepa.it/mainapp/, per
compilare e presentare la domanda deve essere creata una nuova struttura in GUARD e
richiedere le deleghe direttamente con la funzione accreditamento deleghe di GUARD, secondo le
indicazioni Manuale_utenti_singoli_UMA che è stato trasmesso a tutti gli utenti che provvedevano
in proprio alla compilazione delle domande come UMA SINGOLI.
Nella fattispecie 3 la medesima richiesta dovrà essere inoltrata, con identiche modalità, dal
soggetto delegato dal produttore. Il soggetto delegato una volta che si è registrato nel GUARD, per
poter compilare le domande nel SOP, dovrà prima richiedere le deleghe direttamente con le
medesime modalità di cui al paragrafo precedente.
Anche le domande di rettifica per modifica dei dati o per richiesta di supplemento possono essere
compilate in proprio dal produttore o dal soggetto da lui delegato alla compilazione (associazione,
professionista, altro produttore abilitato, ecc.).
Per la compilazione devono essere seguite le istruzioni presenti in questo Manuale disponibile nel
sito web dell’AVEPA www.avepa.it.
6.1 Moduli compilazione domanda
L’applicativo SOP per la richiesta dell’assegnazione del carburante agricolo agevolato, a partire dal
2010, prevede la compilazione di tre moduli diversi e per ciascun modulo la compilazione di
domande di rettifica per modifica dei dati e/o supplemento assegnazione come segue:
-
modulo impresa singola: in questo modulo sono stati accorpati tutti i quadri contenuti nei tre
moduli precedenti assegnazione azienda agricola, assegnazione contoterzisti e assegnazione
azienda agricola e contoterzisti. Quindi esso riguarda tutte le aziende agricole, che svolgono
lavori in conto proprio, le imprese agromeccaniche, che svolgono solo lavorazioni per conto
terzi e le aziende miste che svolgono sia l’attività in conto proprio che per conto terzi. E’
prevista la presentazione della domanda iniziale e della domanda di rettifica art. 2, in caso di
variazione di dati o del piano di utilizzo o per chiedere l’assegnazione supplementare nei limiti
dell’assegnazione massima ammissibile. In caso di riconoscimento di siccità il produttore potrà
presentare anche la rettifica per irrigazione di soccorso solo se autorizzata dall’AVEPA;
-
modulo consorzi: riguarda i consorzi di bonifica. È prevista la presentazione della domanda
iniziale e della domanda di rettifica art. 2 in caso di variazione di dati o di assegnazione
supplementare;
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Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013
-
modulo cooperative: riguarda le cooperative che effettuano sia la trasformazione dei prodotti
conferiti, senza svolgere lavori presso le aziende dei soci, sia quelle che svolgono lavori
agricoli presso le aziende dei soci. In questo caso il modulo prevede la compilazione del
quadro “lavori extraziendali”. E’ prevista la presentazione della domanda iniziale e della rettifica
art. 2 per variazione dei dati o per assegnazione supplementare nei limiti dell’assegnazione
massima consentita. Potrà essere presentata anche la domanda di rettifica per irrigazione di
soccorso, se autorizzata.
NB: Tutte le assegnazioni supplementari per l’irrigazione di soccorso prevedono la
presentazione di una domanda di rettifica art. 2 con la compilazione dell’apposito quadro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO.
6.2 Indicazioni operative per la compilazione dei quadri domanda
6.2.1 Fase della domanda in compilazione
La compilazione dei quadri della richiesta carburante è relativamente semplice. Per alcuni quadri si
tratta solo di entrare e aggiornare il quadro richiamando automaticamente i dati aggiornati del
fascicolo, per altri occorre digitare i dati dichiarati dal produttore.
Per alcuni di questi si forniscono le seguenti indicazioni operative per garantire una corretta
compilazione:
PRELIEVI: vanno digitati tutti i prelevamenti registrati nel libretto di controllo compresi i
quantitativi acquistati in eccedenza rispetto all’assegnazione netta. Qualora, dopo il rilascio
dell’assegnazione, si rendesse necessario modificare i dati del quadro “PRELIEVI” in seguito
ad errore di compilazione, per correggere la domanda si dovrà presentare una domanda di
rettifica art. 2.
Nelle domande di rettifica art. 2 il quadro PRELIEVI, contenente i prelevamenti dell’anno
precedente, viene proposto dall’applicativo già precompilato;
DICHIARAZIONE CONSUMI: il quadro riporta già in automatico i dati base (Residuo Anno
Precedente, Assegnato Lordo Massimo, Assegnato Lordo Definitivo, Massimo Ammesso,
Prelievi) e propone già in automatico tutto il carburante in recupero di accisa. Per completare
il quadro basta dichiarare correttamente la quantità consumata e quella eventualmente
residua. L’eventuale recupero di accisa viene calcolato e registrato dal sistema in automatico
nei casi previsti. Se è presente un recupero di accisa, dopo aver aggiornato il quadro, previo
inserimento della motivazione, deve essere stampata la relativa comunicazione sottoscritta
dal responsabile della struttura operativa del CAA o dell’ufficio dello Sportello unico agricolo.
Tale comunicazione dall’anno 2011 non dovrà più essere trasmessa all’AVEPA, Sede
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Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013
centrale, ma solo inserita nel fascicolo domanda. L’AVEPA, nel corso dei controlli sui
fascicoli, verificherà la presenza a fascicolo della suddetta dichiarazione ove previsto.
Qualora, dopo la registrazione della domanda si rendesse necessario modificare i dati del
quadro DICHIARAZIONE CONSUMI, in seguito ad errore di compilazione, si dovrà
presentare una domanda di rettifica art. 2.
Nelle domande di rettifica art. 2 anche il quadro DICHIARAZIONE CONSUMI sarà proposto
dall’applicativo già precompilato.
A partire dall’anno 2011 nel quadro suddetto sono state apportate ulteriori modifiche con la
possibilità di dichiarare a residuo carburante assegnato, ma risultante non più ammissibile in
sede di dichiarazione dei consumi. Tale possibilità è stata realizzata introducendo nel quadro
una nuova riga denominata “Assegnato lordo massimo” e ridenominando la riga
“Assegnato lordo” in “Assegnato lordo definitivo”. L’applicativo riporta nelle due righe il
valore di assegnazione più alto e quello definitivo e quando quest’ultimo è inferiore al primo,
l’applicativo consente all’operatore di dichiarare a residuo l’eccedenza di carburante
acquistato e non consumato. Questo non sarà possibile nell’unico caso in cui il carburante
acquistato sia eccedente anche rispetto al valore dell’assegnato lordo massimo o del
massimo ammesso;
UTE: per assicurare la corrispondenza coi dati del documento amministrativo semplificato
(DAS) è necessario che nella domanda vengano riportate tutte le località dove è ubicata
l’azienda e presso le quali viene stoccato il carburante. Per questo nel modulo domanda, già
dal 2010, è stato inserito il quadro UTE per consentire lo scarico nella domanda di
assegnazione del carburante agricolo di tutte le UTE inserite a fascicolo. L’applicativo per la
gestione del fascicolo aziendale consente l’inserimento di una sola UTE per singolo comune;
FABBRICATI: nel quadro FABBRICATI vengono dichiarati dati riguardanti le serre, le fungaie,
la preparazione del compost, le lavorazioni svolte nei caseifici, nelle cantine, la
trasformazione di prodotti ortofrutticoli, ecc. A partire dal 2010 i dati base relativi alle serre e
alle fungaie (mq di superficie della serra, mc riscaldati, numero dei piani e mq del piano base)
vanno dichiarati nella scheda fabbricati del fascicolo nella sezione Informazioni per serre e
fungaie in modo che il quadro fabbricati della domanda risulti già precompilato con i dati
presenti a fascicolo ad esclusione del periodo di riscaldamento. Va richiamata, in particolare,
la corretta compilazione del quadro FABBRICATI per quanto riguarda il periodo di
riscaldamento delle serre e delle fungaie. Il periodo di riscaldamento ordinario per le zone di
pianura prevede l’indicazione nella domanda iniziale di un periodo massimo di sei mesi dal 1°
gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre e di otto mesi per le zone di montagna
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Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013
includendo i mesi di aprile e maggio o aprile e settembre a seconda dei casi. Per particolari
situazioni, quali periodi di freddo prolungato oltre il periodo ordinario di cui sopra o produzione
di piante particolari che richiedono temperature elevate di coltivazione, con la domanda di
rettifica art. 2 il produttore può chiedere un supplemento, dichiarando, nel quadro note della
domanda, le condizioni che hanno reso indispensabile l’allungamento del periodo ordinario di
riscaldamento. Quando la domanda viene presentata dopo la data del 1° gennaio e il
produttore dichiara di aver iniziato a riscaldare con il carburante agevolato a partire dal 1°
gennaio, l’operatore dovrà controllare e verificare che per quell’azienda sia stato dichiarato un
congruo residuo di carburante che giustifichi il riscaldamento con gasolio agevolato nel
periodo precedente la presentazione della domanda. Diversamente, la data di inizio
riscaldamento dovrà essere adeguata compatibilmente con la disponibilità dell’eventuale
residuo e tenendo conto del consumo medio giornaliero;
MACCHINE E ATTREZZATURE: il d.m. 454/2001 all’art. 2, comma 3, lett. d) prevede che il
produttore richiedente l’aliquota agevolata dichiari solo le macchine e le attrezzature che
intende utilizzare dichiarando, qualora esse non siano in proprietà, anche le generalità del
proprietario (denominazione e codice fiscale). Questo fa si che nella domanda di
assegnazione del carburante agricolo si eviti l’insorgere di alcune anomalie di supero UM 35
derivanti dal fatto che, avendo il produttore dichiarato tutte le macchine e attrezzature presenti
in azienda, comprese quelle non utilizzate, l’applicativo calcoli il carburante anche per le
lavorazioni che egli non effettua, ma affida al contoterzista. In ogni caso se l’operatore del
CAA decide di iscrivere, comunque, tutte le macchine e le attrezzature nel fascicolo può
deflagrare quelle non utilizzate nei quadri MACCHINE e ATTREZZATURE della domanda o
può non selezionare le relative lavorazioni nel quadro COLTURE della domanda;
ALLEVAMENTI: i capi allevati dall’azienda devono essere dichiarati nella scheda
CONTEGGIO CAPI del fascicolo, il RAN (Reddito Agrario Normalizzato) va dichiarato
all’interno dell’atto RAN nella scheda ATTI e il calcolo dei capi o delle UBA ammissibili al
beneficio del gasolio agevolato va eseguito aggiornando l’atto “Calcolo:UBA” all’interno della
scheda CALCOLI del fascicolo.
In conseguenza di queste operazioni nel quadro ALLEVAMENTI della domanda di
assegnazione del carburante agricolo l’applicativo travaserà il numero totale dei capi/UBA
dichiarati e quello dei capi/UBA ammissibili assegnando il carburante solo per questi ultimi.
Con questa nuova impostazione l’allevamento sarà visibile anche nelle domande dei
contoterzisti che svolgono lavorazioni negli allevamenti delle aziende clienti e quindi anch’essi
potranno dichiarare i consumi di carburante per lo svolgimento di dette lavorazioni.
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Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013
Il numero dei capi allevati mediamente nell’anno va dichiarato secondo le istruzioni contenute
nelle tabelle ettaro coltura approvate dalla Regione del Veneto;
LAVORI EXTRAZIENDALI: il quadro va utilizzato esclusivamente per le cooperative che
svolgono lavorazioni nei terreni dei soci o per conto dei soci e per quei produttori agricoli, che
svolgono lavorazioni presso altre aziende agricole esclusivamente in virtù di:
1. un piano di spandimento dei reflui sulla base di atti di assenso e di un piano di
utilizzazione agronomica (PUA) presentato agli organi competenti;
2. raccolta di medica da disidratare in presenza di un contratto di sfalcio e di fattura di
acquisto da allegare alla domanda (aziende che svolgono la disidratazione della medica);
3. raccolta di foraggi e lettimi per l’allevamento aziendale o di biomasse per la
trasformazione in biogas acquistati in campo e con fattura di acquisto da allegare alla
domanda;
4. contratto di compartecipazione in base al quale l’azienda compartecipata deve completare
le lavorazioni del ciclo colturale sui terreni del compartecipante.
Pertanto, i lavori che possono essere dichiarati in questo quadro sono lo spandimento di reflui
zootecnici in virtù di una comunicazione semplificata o completa di spandimento dei reflui
zootecnici e di un PUA presentati, lo sfalcio e la raccolta di medica da disidratare in virtù di un
contratto scritto di sfalcio, lo sfalcio e la raccolta di foraggi e altri prodotti esclusivamente per
l’allevamento aziendale (fieno, medica, mais foraggero, paglia, stocchi) o di biomasse per la
trasformazione in biogas in presenza di fatture di acquisto o di un contratto scritto. Il quadro
non può essere utilizzato per dichiarare altre lavorazioni extraziendali o per dichiarare la
raccolta di prodotti non utilizzati direttamente nell’azienda e poi rivenduti;
FABBISOGNO: dopo l’aggiornamento di tutti i quadri precedenti della domanda, con la
compilazione di questo quadro, selezionando i tasti Aggiorna e Calcola, l’applicativo effettua il
calcolo del carburante corrispondente alle lavorazioni e attività selezionate e aggiornate nei
quadri precedenti e, di conseguenza, la valorizzazione della riga Massimo Ammesso. La
compilazione del quadro si completa con l’inserimento, da parte dell’operatore, del
quantitativo richiesto, che non potrà mai superare il valore Massimo Ammesso. Qualora per
qualsiasi motivo (es.: presenza di anomalie) la riga Massimo Ammesso non fosse valorizzata,
l’operatore non dovrà continuare nella compilazione della domanda perché concluderebbe il
procedimento con assegnazione pari a zero. In questi casi è necessario individuare il
problema e risolverlo.
Altra attenzione di particolare importanza riguarda l’assegnazione del carburante residuo.
Alcuni operatori, interpretando erroneamente la normativa o il funzionamento dell’applicativo
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Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013
ritengono che il residuo dichiarato al 31 dicembre dell’anno precedente non debba essere
riassegnato nuovamente per l’anno in corso. Va detto anzitutto che l’assegnazione del
carburante scade al 31 dicembre di ogni anno e quindi, sia che si debba chiedere una
nuova assegnazione per l’acquisto di nuovo carburante, sia che si debba assegnare
esclusivamente il carburante residuo le righe Massimo Ammesso e Richiesto del
quadro
FABBISOGNO
devono
sempre
essere
valorizzate,
pena
la
mancata
assegnazione del carburante residuo e la sua registrazione come recupero di accisa
nella domanda dell’anno successivo.
NB.:UTILIZZO CARBURANTI ALTERNATIVI: I quadri FABBRICATI, ALLEVAMENTI e
COLTURE possono essere interessati dalla dichiarazione di attività per le quali possono
essere impiegati anche carburanti alternativi al gasolio (GPL o gas metano). In ciascuno dei
suddetti quadri, a fianco di ogni attività svolta o lavorazione effettuata nell’allevamento o
coltura dichiarata, l’operatore potrà indicare, attraverso un menù a tendina, se quella attività o
lavorazione vengono svolte utilizzando esclusivamente gasolio, GPL/metano o carburanti
misti, dichiarando, in quest’ultimo caso, le quantità di carburanti alternativi utilizzati, che
l’applicativo, in base alle formule di sistema, tramuterà in gasolio equivalente che sarà
detratto dall’assegnazione lorda totale per quella attività. In questo modo sarà rispettato il
dettato dell’art. 2, comma 3, lett. g) del d.m. 454/2001, che prevede che devono essere
dichiarate tutte le “lavorazioni, anche stagionali, per le quali sono stati impiegati gli oli minerali
indicati all’art. 1, comma 1, con l’applicazione di trattamenti agevolativi concessi ad altro titolo,
ovvero combustibili diversi, affinché se ne tenga conto nella determinazione dei quantitativi
spettanti ai sensi dell’art. 3, comma 1”.
6.2.2 Fase della domanda in ricezione
APPROVA FABBISOGNO: questo quadro è inserito nel menù Ricezione della domanda di
assegnazione del carburante agricolo e rappresenta il quadro dove viene effettuata, da parte
dell’operatore del CAA o dell’AVEPA, l’assegnazione vera e propria del carburante, che
risulterà riportata sul libretto di controllo. Il quadro riporta nelle varie righe la situazione dei
movimenti del carburante tenendo conto, oltre che delle quantità richieste nel quadro
FABBISOGNO in compilazione domanda, anche di eventuali cessioni, se l’azienda, nel
frattempo, ha ceduto carburante già acquistato (Ceduto ad altre ditte), o di eventuali
acquisizioni, se altre aziende hanno trasferito carburante all’azienda (Ricevuto da
trasferimenti). Anche in questo caso occorre fare attenzione alla corretta compilazione ed
aggiornamento della riga Approvato. La dimenticanza della valorizzazione di tale riga
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Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013
comporterà l’assegnazione a zero e la registrazione di tutto il carburante disponibile
(acquistato più eventuale residuo) come recupero di accisa nel quadro DICHIARAZIONE
CONSUMI della domanda dell’anno successivo.
6.3 Documenti da allegare alla domanda
Domanda iniziale: documentazione valida per tutte le domande:
•
delega, in originale, nel caso di soggetto delegato alla compilazione;
•
eventuale comunicazione per recupero di accisa.
Domanda iniziale: documentazione specifica per:
a. azienda agricola
• copia delle fatture delle lavorazioni effettuate dall’impresa agromeccanica;
• eventuale copia della documentazione presentata per lo spargimento dei reflui presso altre
aziende agricole (comunicazione semplificata o completa con relativi atti di assenso) o, in
alternativa, “dichiarazione per spargimento reflui” (quadro LAVORI EXTRAZIENDALI
compilato);
• eventuale copia della fattura o contratto di sfalcio e raccolta per la medica da disidratare
acquistata in piedi presso altre aziende (quadro LAVORI EXTRAZIENDALI compilato);
• eventuale copia della fattura di acquisto di foraggi e/o altri prodotti da destinare
all’alimentazione del bestiame acquistati in campo (quadro LAVORI EXTRAZIENDALI
compilato);
• eventuale copia della concessione al taglio del bosco rilasciata dai Servizi Forestali della
Regione o da altre amministrazioni equipollenti (quadro COLTURE compilato per lavorazioni
del BOSCO CEDUO e/o BOSCO IN FUSTAIA);
• copia della concessione demaniale, della eventuale delibera del Consorzio o Cooperativa e
della planimetria per l’utilizzo di acque demaniali (quadro ALLEVAMENTI compilato per
PISCICOLTURA e/o MOLLUSCHICOLTURA);
b. impresa agromeccanica
• dichiarazione nuove imprese agromeccaniche (solo per imprese agromeccaniche che
iniziano l’attività per la prima volta);
• copia delle fatture dei lavori eseguiti presso le aziende clienti o, in alternativa, dichiarazione
sostitutiva delle fatture;
• eventuale copia delle schede cliente, in alternativa alle fatture, se queste ultime non sono
sufficientemente dettagliate per l’individuazione della coltura, lavorazione e superficie
lavorata;
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Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013
• eventuale copia della documentazione presentata dall’allevatore cliente per lo spargimento
dei reflui presso altre aziende agricole (copia comunicazione semplificata o completa con
relativi atti di assenso) o, in alternativa, “dichiarazione per spargimento reflui” rilasciata dagli
allevatori interessati;
• eventuale copia del contratto o fattura di acquisto di foraggi o altri prodotti per
l’alimentazione animale raccolti presso le “aziende collegate” (vedi paragrafo n. 19.3 del
presente Manuale) (quadro Aziende Collegate compilato);
• eventuale copia della concessione al taglio del bosco rilasciata dai Servizi Forestali della
Regione o amministrazione equipollente a favore delle aziende clienti.
NB: La richiesta di carburante per l’impresa agromeccanica non può essere giustificata
con la sola presentazione di documentazione di carattere fiscale (fatture) a supporto
della domanda, in quanto l’assegnazione si basa unicamente sull’utilizzo delle superfici
dichiarate dall’azienda agricola cliente. Per questo per le aziende clienti non presenti
nell’archivio informatico dell’AVEPA (fascicolo), sarà cura dell’impresa agromeccanica
informare il cliente della necessità di costituire il fascicolo aziendale della propria
azienda, se intende rivendicare le superfici sulle quali ha eseguito le lavorazioni che
danno diritto all’erogazione di carburante agevolato;
c. cooperative:
• dichiarazione annuale integrativa cooperative;
• eventuale copia della documentazione presentata per lo spargimento dei reflui presso le
aziende agricole dei soci (comunicazione semplificata o completa con relativi atti di
assenso) o, in alternativa, “dichiarazione per spargimento reflui”;
• copia dichiarazione prelievi anno precedente come da dichiarazione dell’ufficio delle Dogane
per cooperative con serbatoi di capacità superiore ai 10.000 litri.
NB:
Le
cooperative
di
trasformazione
(cantine,
caseifici)
possono
ottenere
l’assegnazione di carburante agricolo agevolato per la trasformazione dei soli prodotti
conferiti dai soci e non per la parte di prodotti acquistati sul mercato (vedi dichiarazione
annuale integrativa cooperative);
d. consorzi di bonifica:
• relazione dettagliata dei lavori da eseguire a supporto delle ore dichiarate per i consorzi di
bonifica;
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Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013
• copia dichiarazione prelievi anno precedente come da dichiarazione dell’ufficio delle Dogane
per consorzi con serbatoi di capacità superiore ai 10.000 litri.
Dichiarazioni successive in corso d’anno (domande di rettifica)
Per le richieste supplementari per irrigazione di soccorso da parte delle aziende agricole e per
quelle delle imprese agromeccaniche e cooperative dovrà essere presentata la seguente
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
a. per le aziende agricole: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per irrigazione di soccorso;
b. per imprese agromeccaniche e cooperative: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei
consumi per richiesta supplemento imprese agromeccaniche e cooperative.
7. Compilazione della domanda di posizione carburante
Quando il produttore, per un motivo qualsiasi (cessazione attività, variazione del CUAA, modifica
dell’assetto giuridico dell’azienda, ecc.), ha la necessità di chiudere la domanda di assegnazione
del carburante agricolo, poiché ha l’obbligo di presentare la dichiarazione di avvenuto impiego
(dichiarazione dei consumi), non presenterà più una richiesta carburante, ma una domanda di
posizione carburante che si potrà compilare selezionando il sottomenù Definizione domanda
all’interno del menù Compilazione di SOP.
I moduli per la presentazione della domanda di posizione carburante sono due e sono denominati
POSIZIONE CARBURANTE ANNO PRECEDENTE e POSIZIONE CARBURANTE ANNO IN
CORSO.
Il primo modulo si utilizza per chiudere una richiesta carburante relativa all’anno precedente
rispetto a quello di presentazione della domanda di posizione carburante. Esso contiene le opzioni
chiusura anno precedente e trasferimento per cambio attività e consentirà, nel primo caso, di
chiudere la domanda al 31 dicembre dell’anno precedente dichiarando nel contempo i consumi e
trasferendo eventuali residui ad altro CUAA e, nel secondo, di dichiarare i consumi trasferendo
eventuali residui da una attività all’altra per lo stesso CUAA, senza chiudere l’attività UMA (es.:
trasferimento di residuo conto terzi a conto proprio e viceversa).
Il secondo modulo si utilizza per chiudere una richiesta carburante relativa all’anno in corso. Esso
contiene le opzioni chiusura anno in corso e trasferimento parziale e consente, nel primo caso, di
chiudere la domanda anno in corso dichiarando nel contempo i consumi e trasferendo eventuali
residui e, nel secondo, di effettuare soltanto il trasferimento di una parte di carburante assegnato e
già prelevato nei casi in cui si verificasse una variazione in diminuzione della quantità ammissibile
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Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013
in corso d’anno per effetto di riduzione della consistenza o per variazioni delle superfici o quantità
lavorate.
Come per la richiesta carburante anche nella posizione carburante sono stati introdotti i nuovi
quadri PRELIEVI e DICHIARAZIONE CONSUMI con la possibilità di registrare, in quest’ultimo, il
recupero di accisa, ove previsto. Questo può accadere anche quando vi fosse un residuo
dichiarato che il produttore non intende trasferire, ma utilizzare in azienda senza chiederne
l’ulteriore assegnazione.
Dall’anno 2009 anche per la posizione carburante è prevista l’attività di ricezione con due soli
quadri: CHECKLIST ed ESITO ATTIVITA’. L’assegnazione dell’esito attività positivo farà passare
la domanda nello stato definitivo di RICEVUTA.
Inoltre l’operatore dovrà stampare e far sottoscrivere la domanda e darne copia al produttore che
la conserverà in azienda per cinque anni insieme all’ultimo libretto di controllo a dimostrazione che
ha presentato la dichiarazione di avvenuto impiego per l’ultimo anno di attività UMA.
Per la compilazione dei quadri PRELIEVI e DICHIARAZIONE CONSUMI vedi le indicazioni
operative del paragrafo 6.2.
Per la domanda di POSIZIONE CARBURANTE non è prevista la compilazione in proprio o tramite
soggetto delegato, ma essa dovrà essere compilata e presentata dall’Ufficio gestore del fascicolo.
7.1 Documenti da allegare alla domanda di posizione carburante
I documenti da allegare alla posizione carburante sono:
• eventuale comunicazione per recupero di accisa;
• eventuale comunicazione di trasferimento del carburante.
8. Presentazione della domanda
La domanda compilata, con la relativa documentazione allegata, va presentata obbligatoriamente
allo sportello (CAA mandatario o Sportello unico agricolo) detentore del fascicolo aziendale.
9. Registrazione e ricevibilità della domanda
La domanda si ritiene ricevibile solo se è stata compilata e stampata mediante la procedura SOP,
nonché firmata dal beneficiario o da un suo delegato alla firma (es. consorzi di bonifica).
La registrazione della domanda deve essere effettuata in SOP dal soggetto gestore del
fascicolo, salvo casi particolari di cui deve essere data comunicazione inviando una e-mail
all’ufficio competente: [email protected] e [email protected].
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Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013
La ricevibilità della domanda viene tracciata mediante la compilazione e stampa della checklist
resa disponibile nel menù di SOP Ricezione >Gestione UMA.
Nell’applicativo UMA di SOP l’esito attività é l’ultima operazione dell’attività di ricezione. Se
l’operatore si accorge che la domanda è errata ed è ancora in fase di compilazione, prima della
presentazione, la cancella e riparte da zero a compilare una nuova domanda; se si accorge
dell’errore quando la domanda è già registrata, non potrà cancellarla, ma dovrà concludere la
ricezione assegnando l’esito e compilando una domanda di rettifica art. 2. Al momento della
registrazione della domanda di rettifica, la domanda precedente verrà posta automaticamente in
stato NON AMMISSIBILE.
10. Gestione del libretto di controllo
Dal 2014 l’AVEPA ha deciso di attuare il progetto di dematerializzazione del libretto di controllo
UMA. Pertanto il libretto di controllo, previsto dall’art. 6, comma 5, del d.m. 454/2001, non sarà più
stampato e consegnato al produttore richiedente e la gestione delle consegne di carburante
agricolo sarà effettuata direttamente dai gestori dei depositi di carburante agevolato mediante un
applicativo informatico dedicato messo a disposizione dall’AVEPA e denominato Prelievi
Distributori.
Allo scopo di agevolare i produttori agricoli, subito dopo l’approvazione dell’assegnazione
mediante l’applicativo SOP con il passaggio della domanda dallo stato di RICEVUTA a quello di
ISTRUTTORIA, l’operatore dell’Ufficio gestore della domanda provvederà ad effettuare la stampa
dell’ASSEGNAZIONE CARBURANTE, contenente i dati essenziali (dati anagrafici dell’azienda, id
domanda e quantitativo assegnato) con i quali il produttore potrà rivolgersi a qualsiasi deposito
autorizzato alla vendita dei carburanti agricoli agevolati per chiederne la consegna nei limiti della
propria assegnazione netta.
Per ottenere la stampa dell’ASSEGNAZIONE CARBURANTE l’operatore dovrà seguire, nel menù
di SOP, il medesimo percorso che seguiva per ottenere la stampa del libretto di controllo con
l’unica variante che ora non dovrà più associare il numero dell’etichetta. Sul suddetto foglio
l’operatore apporrà il timbro dell’Ufficio e una sigla come avveniva in precedenza per il libretto di
controllo.
L’ASSEGNAZIONE CARBURANTE sarà stampata ogni volta che verrà presentata una domanda
di rettifica e/o di supplemento, previo annullamento della precedente, che verrà, comunque,
riconsegnata al produttore. Per cui la stampa dell’ASSEGNAZIONE CARBURANTE valida sarà
sempre l’ultima corrispondente alla domanda in stato di ISTRUTTORIA. Infatti, se il produttore, per
errore, comunicasse al distributore il numero di una domanda di assegnazione del carburante
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Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013
agricolo, che si trova nello stato di NON AMMISSIBILE perché già rettificata da una nuova
domanda, il distributore non riuscirebbe a vedere i dati dell’assegnazione e quindi non riuscirebbe
a registrare la consegna.
Qualora il produttore dovesse smarrire la stampa dell’ASSEGNAZIONE CARBURANTE potrà
chiederne la ristampa all’Ufficio gestore della domanda, che provvederà a ristamparla accedendo
al menù di SOP in Ricezione>Gestione Stampa Libretto e selezionando sempre il pallino Stampa
libretto.
I distributori autorizzati alla vendita dei carburanti agricoli, che si sono registrati nell’applicativo
dell’AVEPA, accedendo al sistema in Prelievi Distributori con l’id domanda e il CUAA dell’azienda
richiedente la consegna del carburante, potranno visualizzare la quantità disponibile e registrare le
consegne che essi effettuano in suo favore.
Il produttore agricolo, per monitorare la disponibilità del carburante agevolato a lui assegnato,
potrà accedere direttamente all’applicativo in sola visualizzazione o rivolgersi direttamente al
distributore o all’Ufficio che ha gestito la sua domanda e rilasciato l’assegnazione.
Un accesso all’applicativo informatico per la gestione delle consegne in sola visualizzazione sarà
rilasciato anche all’Agenzia delle Dogane e alla Guardia di Finanza, che potranno monitorare
direttamente sia le assegnazioni autorizzate dall’AVEPA che le consegne alle singole aziende
agricole, effettuate dai distributori.
Il progetto di dematerializzazione del libretto di controllo potrà conseguire i seguenti vantaggi:
-
eliminazione degli errati prelevamenti, che comportano il recupero dell’accisa agevolata e le
relative sanzioni a carico del produttore agricolo;
-
eliminazione degli smarrimenti del libretto di controllo, che possono comportare il rischio di
abusi da parte di soggetti non autorizzati;
-
semplificazione delle operazioni per l’Ufficio gestore della domanda;
-
possibilità di controllo diretto dei dati da parte degli organi competenti quali l’Agenzia delle
Dogane e Guardia di Finanza.
NB.: in caso di smarrimento del libretto di controllo 2013, che è ancora indispensabile per
poter registrare nella RC o PC 2014 i prelevamenti effettuati nel corso del 2013, sono ancora
valide, fino alla chiusura di tutte le domande 2013, le disposizioni riguardanti la procedura
“Smarrimento del libretto di controllo” di cui al paragrafo 12 del Manuale approvato con
decreto n. 109 del 28 giugno 2012.
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Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013
11. Trasferimenti di carburante
L’articolo 6, comma 8, del d.m. 454/2001 prevede che il produttore, nel caso in cui, a fine anno o al
momento della dismissione dell’attività UMA, abbia dei residui di carburante agricolo agevolato e
non intenda più utilizzarli, possa trasferirli ad altra azienda agricola o al deposito autorizzato.
Al riguardo si possono verificare quattro casi di trasferimento del carburante e i nuovi moduli di
domanda POSIZIONE CARBURANTE, implementati nell’applicativo SOP, rispondono anche a
questa esigenza.
In tutti e quattro i casi si dovrà compilare nella domanda POSIZIONE CARBURANTE il quadro
relativo ai trasferimenti digitando gli estremi della ditta alla quale si intende trasferire il carburante,
sia essa azienda agricola o deposito di carburante autorizzato, e il quantitativo che si intende
trasferire:
-
trasferimento ad altra azienda agricola: quando il produttore ha deciso di chiudere l’attività
UMA e dichiara un residuo per il quale non intende più chiedere l’assegnazione. Si dovrà
presentare una domanda di POSIZIONE CARBURANTE ANNO PRECEDENTE o POSIZIONE
CARBURANTE ANNO IN CORSO a seconda che l’attività UMA sia chiusa al 31 dicembre
dell’anno precedente o nell’anno in corso. L’ufficio del CAA o lo Sportello unico agricolo dovrà
inviare all’ufficio delle Dogane della ditta cedente, alla ditta ricevente e all’Ufficio Dogane della
ditta ricevente, se diverso da quello della ditta cedente, la comunicazione di trasferimento
carburante ad azienda agricola stampando la comunicazione già precompilata dal sistema ed
estraibile da SOP nel menù Protocollo>Stampa documentazione, dopo aver registrato la
posizione carburante. Per gli adempimenti materiali del trasferimento si veda il punto 1) della
nota in calce;
-
trasferimento a deposito autorizzato: quando il produttore si trova nelle medesime condizioni di
cui al caso precedente. In questo caso si dovrà inviare la comunicazione di trasferimento
carburante a deposito autorizzato all’Ufficio Dogane competente e al deposito autorizzato ad
effettuare il trasporto del carburante, precisando che il medesimo dovrà emettere un proprio
documento di trasporto (documento amministrativo semplificato DAS), stampando la
comunicazione già precompilata dal sistema ed estraibile da SOP come sopra. Per gli
adempimenti materiali del trasferimento si veda il punto 2) della nota in calce;
-
trasferimento parziale: è il caso del produttore che, pur non avendo cessato l’attività UMA, ha
comunque ridotto nel corso dell’anno le attività o la superficie in conduzione, ma ha già
acquistato, senza consumarlo, tutto il carburante assegnato. In questo caso si dovrà prima
presentare una domanda di rettifica con la quale verrà rideterminato il nuovo fabbisogno e, per
differenza, si avrà la quantità eccedente da trasferire, se già acquistata.
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Successivamente si dovrà presentare la domanda POSIZIONE CARBURANTE ANNO IN
CORSO selezionando l’opzione trasferimento parziale nel quadro chiusura. Si dovrà poi
trasmettere, come sopra, la comunicazione di trasferimento carburante ad azienda agricola o
deposito autorizzato. Per gli adempimenti materiali del trasferimento si veda il punto 1) della
nota in calce.
La ditta, che si trova con una eccedenza di carburante in corso d’anno e intende comunque
continuare l’attività UMA, può dichiarare quel carburante come residuo al 31 dicembre e
chiederne l’assegnazione per l’anno successivo.
-
trasferimento di carburante da una attività all’altra della medesima azienda (stesso CUAA):
questa situazione può verificarsi quando una azienda mista (azienda agricola e contoterzista)
dichiara a fine anno un residuo in una delle due attività che intende chiudere e vuole trasferire
il residuo a se stessa passando il residuo all’altra attività.
In questa situazione, oltre a
presentare una domanda POSIZIONE CARBURANTE ANNO PRECEDENTE, trasferendo il
residuo nella nuova attività è possibile trasferire il residuo dichiarandolo nella colonna
dell’attività ancora attiva del quadro DICHIARAZIONE CONSUMI (vedi par. 6.2 a pag. 15 per la
compilazione del quadro DICHIARAZIONE CONSUMI). In questo modo il carburante trasferito
all’attività ancora attiva risulterà compreso nell’assegnato lordo di quella attività. In questo caso
il trasferimento non prevede movimentazione fisica del prodotto, né l’invio della comunicazione
di trasferimento.
NB: sulla corretta procedura da seguire per i trasferimenti di carburante con
movimentazione fisica del prodotto ad altro utilizzatore autorizzato o a deposito
commerciale si descrive, di seguito, la corretta procedura da seguire in ottemperanza
alle norme vigenti (art. 10, comma 4 bis e art. 15, comma 7 del d.m. 210/1996):
1)
trasferimenti di carburante ad altro deposito di utilizzatore autorizzato (azienda
agricola, impresa agromeccanica, cooperativa, consorzio di bonifica): si deve
seguire la procedura di cui all’articolo 10 comma 4 bis del d.m. 210/1996 sulla
circolazione intracomunitaria. Deve essere chiesta autorizzazione preventiva anche
all’Ufficio delle Dogane di competenza per il luogo in cui si trova il destinatario. Sarà
l’Ufficio delle Dogane ad emettere un DAS per l’accompagnamento della merce (il
modulo in bianco deve essere fornito a cura del produttore ricevente che lo
acquisterà presso un negozio autorizzato), e deve essere presente un funzionario
dell’Ufficio delle Dogane per assistere all’operazione. Si tratta di servizio a
pagamento, a carico dell’interessato. Il produttore ricevente deve essere in
possesso dell’autorizzazione dell’autorità regionale competente all’impiego di
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carburanti agevolati per l’agricoltura (AVEPA) che è rappresentata dalla lettera di
trasferimento ad azienda agricola stampata dall’applicativo dopo la registrazione
della domanda;
2)
trasferimento a deposito commerciale: la procedura è prevista dall’art. 15 comma 7
del medesimo DM 210/1996 sempre con l’avallo dell’AVEPA (lettera di trasferimento
a deposito autorizzato). Il deposito commerciale si incarica di ritirare il prodotto
stoccato presso l’azienda dell’utilizzatore e in questo caso sarà lui ad emettere il
DAS.
Questa seconda modalità di trasferimento risulta essere molto meno dispendiosa
della prima.
12. Gestione dei residui
In sede di dichiarazione dei consumi il produttore dovrà dichiarare se ha consumato tutto il
carburante agevolato di cui aveva la disponibilità (carburante prelevato + eventuale residuo
dell’anno precedente) o se parte di esso non sia stato consumato indicando la quantità residua al
31 dicembre di ogni anno o alla data in cui ha chiuso l’attività agricola o ha deciso di chiudere
l’attività UMA.
Il residuo dichiarato nel quadro DICHIARAZIONE CONSUMI verrà ricompreso automaticamente
nell’assegnazione lorda per l’anno successivo e sarà detratto automaticamente dal sistema, che,
per differenza, determinerà l’assegnazione netta risultante nella stampa del libretto di controllo.
L’assegnazione netta rappresenta il quantitativo massimo che il produttore può acquistare dal
deposito autorizzato. L’assegnazione lorda rappresenta la disponibilità massima di cui il produttore
può disporre per le lavorazioni dichiarate.
Poiché l’assegnazione del carburante ha validità per un solo anno, il residuo dichiarato dal
produttore al 31 dicembre di ogni anno, per poter essere riutilizzato nell’anno successivo, deve
essere riassegnato. Ciò comporta che nel caso in cui il produttore intenda o preveda di utilizzare
solo il residuo senza acquistare altro carburante agevolato presso un deposito, dovrà comunque
presentare una domanda di assegnazione del residuo, pena l’impossibilità di poterlo dichiarare
come consumato a fine anno e l’obbligatorietà di versarne l’accisa in quanto consumo non
autorizzato.
La stessa situazione si verifica per i residui trasferiti da altra azienda. La ditta ricevente, dopo che
la ditta cedente ha provveduto ad effettuare il trasferimento del residuo, deve presentare una
domanda nella quale il residuo dovrà essere ricompreso nella sua assegnazione lorda, altrimenti
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quel residuo non potrà essere utilizzato e se utilizzato, al momento di dichiararne l’impiego,
l’applicativo lo indicherà automaticamente in recupero di accisa perché non risulterà assegnato.
Quando il produttore decide di chiudere l’attività UMA e non presentare più la richiesta carburante,
se ha un residuo risultante nell’ultima domanda, deve trasferirlo al deposito autorizzato
presso il quale lo aveva acquistato o ad altro produttore agricolo, che ne abbia titolo. Se ciò
non fosse possibile ed egli non intendesse ripresentare una nuova richiesta di assegnazione del
residuo, dovrà dichiarare quel residuo come recupero di accisa pagando il relativo importo e la
sanzione per il carburante che trattiene in azienda.
NB: per il trasferimento ad altro produttore agricolo o al deposito commerciale si vedano le
indicazioni del NB in fondo al paragrafo 13. Trasferimenti di carburante.
13. Recuperi di accisa
Ogni qualvolta, compilando il quadro “DICHIARAZIONE CONSUMI”, vengono registrati quantitativi
acquistati in eccedenza rispetto all’assegnazione netta o consumi eccedenti il massimo ammesso
o quantitativi di carburante sottratti con il furto si genera nell’applicativo UMA un recupero di
accisa.
Tutti i fatti che comportano il recupero di accisa andranno segnalati, dall’AVEPA, all’Ufficio delle
Dogane competente per territorio ai sensi dell’art. 7, comma 3 del DM 454/2001, che provvederà a
comunicare al produttore interessato, ove ne ricorrano le condizioni, l’importo dell’accisa da
recuperare e le eventuali sanzioni.
Nella gestione delle richieste di assegnazione di carburante agricolo agevolato e delle relative
dichiarazioni di avvenuto impiego si possono presentare i seguenti casi di recupero di accisa:
1.
per errato prelevamento di carburante agevolato superiore all’assegnazione netta.
In questo caso il produttore può ottenere la riduzione della sanzione applicata attivando il
ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 472/1997 mediante comunicazione
dell’irregolarità all’Ufficio delle Dogane e, per conoscenza, all’AVEPA Sede centrale
chiedendo il calcolo dell’importo da pagare. Alla comunicazione il produttore deve allegare
copia del libretto di controllo in corso di validità.
Il ravvedimento operoso può essere attivato dal produttore soltanto se l’irregolarità non è
ancora stata rilevata dall’amministrazione competente e se il pagamento è eseguito entro un
anno dalla data dell’errato prelevamento. Nell’applicativo, in fase di compilazione del quadro
DICHIARAZIONE CONSUMI, è obbligatorio l’inserimento della motivazione: “errato
prelevamento”.
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Si fa notare che il carburante agevolato prelevato in eccesso rispetto alla assegnazione
netta non può mai essere dichiarato come residuo. Infatti, esso non può rappresentare
un residuo in quanto non rientra nella disponibilità del produttore perché non
assegnato. Per essere considerato nella disponibilità del produttore, esso deve essere
assegnato almeno una volta nel corso dell’anno; pertanto, una volta assolta l’accisa,
esso può essere utilizzato in azienda esclusivamente per lavori agricoli. Copia della
comunicazione di ravvedimento operoso inviata all’ufficio delle Dogane va trasmessa
anche all’AVEPA Sede centrale.
Anche se la comunicazione di ravvedimento operoso è già stata trasmessa, da parte
del produttore, all’Ufficio delle Dogane e il pagamento del recupero di accisa già
effettuato, comunque, in sede di dichiarazione dei consumi, il recupero di accisa va
registrato nel sistema;
2.
per consumo di carburante agevolato superiore alla quantità massima ammessa determinata
in sede di dichiarazione dei consumi.
In questo caso il produttore non può ricorrere al ravvedimento operoso e il recupero di
accisa, registrato nell’applicativo in sede di dichiarazione dei consumi, viene segnalato
all’ufficio delle Dogane competente direttamente dalla Sede centrale dell’AVEPA. In questo
caso non viene applicata la sanzione, ma solo il pagamento dell’accisa e degli interessi.
Qualora il carburante risultante eccedente il Massimo Ammesso in sede di dichiarazione dei
consumi,
non fosse stato consumato, può essere dichiarato a residuo in quanto esso
risultava nella disponibilità del produttore in virtù dell’assegnazione. Nell’applicativo è
obbligatorio l’inserimento della motivazione: “consumo di carburante agevolato eccedente il
massimo ammesso”;
3. per residuo di carburante agevolato non trasferito a seguito di chiusura dell’attività UMA.
Può accadere che un produttore decida di non accedere più ai benefici di cui al DM 454/2001
e intenda non presentare la richiesta carburante.
Se in sede di dichiarazione dei consumi e di presentazione della POSIZIONE CARBURANTE
risulta dichiarato un residuo, questo dovrebbe essere trasferito ad un altro produttore o ad un
deposito autorizzato. Se ciò non è possibile e il produttore intende utilizzare il residuo nella
propria azienda senza che questo sia riassegnato con apposita richiesta carburante, per quel
residuo deve essere recuperata l’accisa con l’applicazione della sanzione.
Anche in questo caso non è possibile per il produttore ricorrere al ravvedimento operoso e il
recupero di accisa viene segnalato all’ufficio delle Dogane competente direttamente dalla
Sede centrale dell’AVEPA.
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Nell’applicativo è obbligatorio l’inserimento della motivazione: “residuo di carburante agevolato
non trasferito”;
4.
per furto di carburante agevolato.
Il carburante sottratto in seguito a furto potrebbe essere utilizzato in modo improprio da
soggetti non autorizzati. Per questo motivo si rende necessario segnalare all’Ufficio delle
Dogane competente per territorio il recupero dell’accisa per detto carburante.
In questo caso il produttore deve provvedere a denunciare immediatamente il furto di
carburante al più vicino organo di Polizia giudiziaria (Comando dei Carabinieri, Guardia di
Finanza o Polizia di Stato) e, successivamente, darne comunicazione anche all’ufficio delle
Dogane competente per territorio e all’AVEPA Sede centrale indicando il quantitativo sottratto
e allegando copia della denuncia di furto presentata, nonché copia del libretto di controllo.
Il carburante sottratto non può essere dichiarato come utilizzato, ma va registrato nella
domanda nel quadro PRELIEVI come acquistato e nel quadro DICHIARAZIONE CONSUMI
come recupero di accisa inserendo la motivazione: “furto di carburante agevolato”;
5.
per sequestro da parte della Guardia di Finanza.
La Guardia di Finanza, nell’espletamento della propria attività istituzionale, svolge anche
controlli presso le aziende agricole per verificare il corretto utilizzo del carburante agevolato.
Nel corso di tali controlli può accadere che i finanzieri riscontrino irregolarità riguardanti la
dichiarazione dei residui relativi all’anno precedente o l’utilizzo del gasolio agricolo agevolato
per l’anno in corso rilevando che esso è stato destinato ad attività diverse da quelle per le
quali era stato assegnato. In questi casi, di norma, i finanzieri provvedono al sequestro dei
quantitativi per i quali hanno riscontrato l’irregolarità e alla segnalazione dell’irregolarità
all’Ufficio delle Dogane, competente per territorio, alla Procura della Repubblica e all’AVEPA
Sede centrale. Allo scopo di allineare i dati della domanda con le risultanze del verbale della
GDF, l’AVEPA chiede all’ufficio gestore della domanda di effettuare una rettifica o un
aggiornamento dei dati dichiarati dal produttore. La rettifica può consistere in una riduzione
dell’assegnazione per il corrispondente quantitativo sequestrato se il controllo riguarda
l’assegnazione in corso d’anno, o nella registrazione di un recupero di accisa nell’apposito
quadro DICHIARAZIONE CONSUMI, se l’operazione riguarda il carburante assegnato
nell’anno precedente.
In quest’ultimo caso dovrà sempre essere inserita la motivazione: “errata dichiarazione
residuo (verbale GDF) o sequestro della Guardia di Finanza (verbale GDF)”.
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NB: dal 2011 la comunicazione di recupero di accisa è stata modificata. Essa non è più
strutturata come richiesta del produttore, bensì come comunicazione del Responsabile
dell’Ufficio del CAA o dello Sportello unico agricolo e non va più trasmessa all’AVEPA Sede
centrale, ma va soltanto allegata al fascicolo domanda. Sulla corretta gestione della
segnalazione per recupero di accisa saranno effettuati controlli a campione.
14. Inadempienze
Ai sensi dell’art. 6 comma 6 del d.m. 454/2001 sono inadempienti i produttori, che avendo ottenuto
un’assegnazione di carburante agevolato nel corso dell’anno, entro il 30 giugno dell’anno
successivo non provvedono a dichiarare l’avvenuto impiego del carburante assegnato. Tale
dichiarazione va resa obbligatoriamente anche nel caso in cui il produttore, a seguito
dell’assegnazione ottenuta, non abbia provveduto ad effettuare prelevamenti.
Perché il produttore non sia considerato inadempiente per l’anno in cui ha ottenuto
l’assegnazione, deve risultare registrata nell’applicativo SOP una richiesta carburante o una
posizione carburante entro il 30 giugno dell’anno successivo. Pertanto non è sufficiente la
semplice assegnazione dell’esito all’istruttoria della richiesta carburante con il passaggio
della medesima da ISTRUTTORIA a LIQUIDABILE per evitare che l’azienda sia nello stato di
inadempiente.
Va sottolineato che, per evitare la condizione di inadempiente, la presentazione della
richiesta carburante o posizione carburante, entro il 30 giugno, va effettuata anche per le
domande di quei produttori che, pur avendo avuto una assegnazione di carburante, non
hanno provveduto poi a fare prelevamenti e/o consumi.
Successivamente al 30 giugno di ogni anno l’AVEPA trasmette l’elenco delle ditte inadempienti agli
Uffici delle Dogane e della Guardia di Finanza competenti per territorio come previsto dalla
normativa vigente.
Qualora l’AVEPA rilevi che gli scostamenti tra la superficie e la consistenza dichiarate per la
richiesta di carburante agricolo agevolato e quella determinata derivino da irregolarità commesse
intenzionalmente, procederà direttamente alla segnalazione agli organi di Polizia preposti.
15. Aggiornamento consistenza macchine ed attrezzature
Con la delibera n. 3618 del 29 dicembre 2005 la Giunta regionale del Veneto ha trasferito
all’AVEPA anche le competenze per la gestione dell’archivio delle macchine agricole.
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Gli archivi macchine e attrezzature sono resi disponibili nell’applicativo fascicolo. Le macchine e le
attrezzature sono parte integrante della consistenza aziendale ed elemento determinante per la
concessione del carburante agricolo agevolato in agricoltura.
La gestione delle macchine quindi fa parte integrante del fascicolo aziendale.
15.1 Carico macchine e attrezzature
Vanno caricate a fascicolo solo le macchine e le attrezzature funzionanti che l’azienda intende
utilizzare (art. 2, comma 3, lett. d) del d.m. 454/2001). Questa indicazione scaturisce dalla
necessità di evitare che gli automatismi presenti nell’applicativo per la domanda di assegnazione
del carburante agricolo, per i quali, con la sola presenza delle macchine e delle attrezzature
caricate a fascicolo e, automaticamente, anche in domanda, il sistema calcoli di default il
carburante per lavori che l’azienda non effettua. Questo comportamento, rispetto al passato,
consente di evitare, in molti casi, la dichiarazione in domanda di lavorazioni non effettuate dal
produttore con conseguente assegnazione e consumo di carburante agevolato non dovuto e con
l’insorgenza di anomalie di supero per la stessa coltura e lavorazione. Valgono comunque le
indicazioni impartite a pagina 16 per la compilazione dei quadri MACCHINE e ATTREZZATURE
della domanda.
Il carico delle macchine e delle attrezzature avviene selezionando dall’archivio macchine e
attrezzature dell’AVEPA la codifica del tipo macchina o il nome dell’attrezzatura da caricare nel
fascicolo e registrando uno dei seguenti documenti, presentati anche in copia, attestanti il
possesso della macchina o dell’attrezzo:
• macchine agricole e motori agricoli dichiarati in proprietà, affitto o noleggio:
- carta di circolazione aggiornata o foglio di via se soggetta ad immatricolazione;
- fattura di acquisto se in proprietà;
- contratto di affitto registrato in caso di affitto dell’azienda con le macchine o delle sole
macchine;
- fattura di noleggio se noleggiate;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 attestante la
proprietà della macchina in assenza di altri documenti (macchine vecchie mai iscritte all’ex
UMA o nel fascicolo e di cui il produttore non conserva più la fattura);
- atto di cessione di azienda
o ramo di azienda comprendente anche la cessione delle
macchine;
- atto costitutivo di società con conferimento di superfici comprendente anche il conferimento
di macchine;
- atto di regolarizzazione della società con acquisizione anche di macchine;
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Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013
• macchine agricole o motori agricoli dichiarati in comodato:
- contratto di comodato registrato, se in forma scritta, o dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445, se in forma verbale, sottoscritta dal comodante,
dal comodatario o da entrambi i contraenti nella quale siano riportati l’inizio e la scadenza
del comodato specificando il periodo o i tempi di uso della macchina e i dati (marca, tipo,
targa, n. telaio o matricola motore) qualora non sia presente la carta di circolazione o il
certificato di origine. Per il caricamento in fascicolo si possono verificare due situazioni:
il comodato è di lunga durata (almeno un anno o più): la macchina andrà scaricata dal
fascicolo del proprietario comodante e caricata in quello del comodatario come in tutti gli
altri casi di carico/scarico macchine allegando a fascicolo copia del modello di scarico;
il comodato è di breve durata (inferiore all’anno): la macchina rimane in carico nel
fascicolo del proprietario e viene caricata anche nel fascicolo del comodatario. La
compresenza in entrambi i fascicoli è dettata dal fatto che, scaricando la macchina dal
fascicolo del proprietario questi non sarebbe più in grado di ottenere l’assegnazione del
carburante per le lavorazioni che svolge nel periodo in cui non ha il possesso della
macchina. Nei fascicoli domanda dei due contraenti dovrà risultare allegata la copia del
contratto di comodato scritto registrato o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il
comodato verbale gratuito. La macchina andrà scaricata dal fascicolo del comodatario
dopo la chiusura dell’istruttoria.
NB: per il carico delle macchine sia nuove che usate è abolita la presentazione del modello
di carico. Deve essere invece presentato e allegato a fascicolo il modello di scarico per tutte
le macchine usate provenienti da fascicoli presentati presso l’AVEPA. Per il carico di
macchine provenienti da fuori regione può non essere presente lo scarico se non rilasciato
dall’Ufficio della regione di provenienza.
Qualora due o più produttori agricoli acquistino una macchina o una attrezzatura
condividendo la spesa per ridurre i costi e intendano utilizzare quella macchina o
quell’attrezzatura in modo promiscuo nelle loro aziende essi dovranno caricare i mezzi
contemporaneamente nei loro fascicoli presentando la carta di circolazione o la fattura di
acquisto il proprietario e il contratto di comodato scritto registrato o la dichiarazione
sostitutiva di notorietà per il contratto di comodato verbale gratuito il comodatario. I mezzi
verranno inseriti in entrambi caricando anche le generalità del proprietario (cognome e
nome o denominazione e codice fiscale) nel fascicolo del comodatario.
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Nel caso in cui la macchina da inserire nel fascicolo non sia presente nell’archivio macchine
dell’AVEPA va inoltrata alla Sede centrale dell’AVEPA, anche a mezzo posta elettronica, all’ufficio
Erogazione carburanti agricoli agevolati ([email protected]) o via fax (049/7708792),
copia della carta di circolazione e allegato tecnico per le macchine soggette ad immatricolazione e
certificato di origine o di conformità per quelle non soggette ad immatricolazione. L’invio di altri
documenti non serve allo scopo. Per dimostrare l’iscrizione della macchina a fascicolo, in
attesa che venga aggiornata la domanda di assegnazione del carburante agricolo, può
essere consegnata al produttore la stampa dell’elenco macchine estratta dal fascicolo, da
tenere allegata al libretto di controllo a comprova che la macchina è stata inserita a
fascicolo ai fini UMA;
• attrezzature dichiarate in proprietà o affitto:
- fattura di acquisto se in proprietà;
- contratto di affitto in caso di affitto dell’azienda con le macchine e attrezzature o delle sole
macchine ed attrezzature;
- fattura di noleggio se noleggiata;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 attestante la
proprietà dell’attrezzatura in assenza di altri documenti (attrezzature vecchie mai iscritte nel
fascicolo e di cui il produttore non conserva più la fattura);
- atto di cessione di azienda
o ramo di azienda comprendente anche la cessione delle
attrezzature;
- atto costitutivo di società con conferimento di superfici comprendente anche il conferimento
di attrezzature;
- atto di regolarizzazione della società con acquisizione anche di attrezzature;
• attrezzature dichiarate in comodato: valgono le medesime indicazioni operative descritte per
il comodato delle macchine.
15.2 Scarico macchine e attrezzature
Per lo scarico delle macchine ed attrezzature si devono seguire le seguenti indicazioni:
•
scarico macchine: per scaricare una macchina, bisogna creare un atto fine, all’interno del
quale registrare la denuncia di scarico, inserire la data di scarico nel campo data fine per la
macchina stessa e aggiornare la schermata. Nel fascicolo è prevista la stampa della denuncia
di scarico della macchina precompilata dal sistema;
•
scarico attrezzature: per scaricare una attrezzatura, non è necessario registrare alcun
documento, ma soltanto inserire la data di scarico nel campo data fine e aggiornare la
schermata.
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Per le attrezzature non é previsto il modello di scarico da consegnare al produttore
acquirente.
NB: I rimorchi agricoli con targa vanno caricati nel fascicolo nella sezione macchine con le
stesse modalità delle macchine. Ciò consente all’AVEPA di fornire alla Regione i dati periodici
statistici sulla movimentazione delle macchine anche per i rimorchi. Tuttavia, poiché essi sono
legati alla concessione di carburante per la voce trasporti e/o raccolta dei prodotti di alcune colture,
devono essere caricati contemporaneamente anche tra le attrezzature altrimenti il sistema non
riconosce la possibilità di assegnazione carburante per dette lavorazioni.
16. Casi particolari per l’assegnazione del carburante agricolo agevolato
16.1 Lavorazioni svolte da cooperative nelle aziende o per conto delle aziende dei soci
Le lavorazioni agricole per le colture svolte dalle cooperative presso le aziende dei soci (es.:
spargimento dei reflui) o svolte presso i propri stabilimenti, ma sempre per conto dei soci (es.:
essiccazione
di
cereali,
foraggi,
ecc)
vanno
dichiarate
nel
quadro
LAVORAZIONI
EXTRAZIENDALI. Come per le imprese agromeccaniche la cooperativa dovrà farsi carico di
verificare che il socio abbia già presentato o presenti, all’atto della richiesta carburante della
cooperativa, il fascicolo aziendale e che sia iscritto nel registro imprese della CCIAA.
Le cooperative di trasformazione (cantine, caseifici) compileranno il quadro FABBRICATI della
domanda di assegnazione del carburante agricolo e possono ottenere l’assegnazione di
carburante agricolo agevolato per la trasformazione dei soli prodotti conferiti dai soci e non per la
parte di prodotti acquistati sul mercato anche se la quantità di questi ultimi è inferiore al 50% del
totale del prodotto trasformato (vedi dichiarazione annuale integrativa cooperative).
16.2 Assegnazione di carburante agevolato per allevamento
La legislazione fiscale vigente (art. 32 del d.p.r. 917/1986) prevede la normalizzazione del reddito
agrario delle varie fasce di coltura alla 6a fascia (Reddito Agrario Normalizzato = RAN) e di tutte le
categorie di animali alla specie "piccioni" (capi normalizzati) (al riguardo si vedano le tabelle
pubblicate sul sito dell’AVEPA alla voce Normativa - unico 2011_istruzioni_compilazione quadro
RD_allevamenti). In questo modo si ha una semplificazione dei calcoli poiché i valori diventano
omogenei anche in presenza di animali di categorie diverse e terreni con colture diverse.
In tal caso la determinazione viene effettuata a partire dal numero di ettari aziendali, suddivisi per
fascia di qualità, ed il reddito agrario normalizzato calcolato per le singole fasce (si ricorda che la
normalizzazione del reddito avviene a cura del dichiarante e non fa parte dei calcoli effettuati dal
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programma). Moltiplicando il reddito agrario totale, normalizzato alla 6a fascia di qualità, per il
coefficiente 219,08 e dividendolo per il coefficiente 51,64569 si ottiene il numero dei capi allevabili
in azienda nei limiti dell'art. 32 del TUIR (cioè il numero di capi per i quali almeno il 25% delle unità
foraggiere sia prodotta in azienda).
Moltiplicando ora il numero di animali dichiarati per il coefficiente di normalizzazione
corrispondente si ottiene il numero di capi normalizzati. Questo può risultare inferiore o superiore
al numero di capi allevabili ai sensi dell'art. 32. Nel caso sia inferiore l'assegnazione di carburante
tiene conto dei capi reali dichiarati dal richiedente; nel secondo caso, invece, il programma effettua
una riduzione percentuale sulla base del rapporto tra capi allevabili e capi dichiarati normalizzati”.
Pertanto, a fronte di quest’analisi, per tutte le aziende con allevamenti o attività zootecnica per le
quali si chiede carburante agevolato, si rende necessario indicare la consistenza media dei
capi nella scheda CONTEGGIO CAPI del fascicolo tenendo conto delle istruzioni riportate
nella tabelle ettaro coltura approvate dalla Regione e il reddito agrario normalizzato nell’atto
RAN all’interno della scheda ATTI del fascicolo. Infine, in seguito all’aggiornamento
dell’atto Calcolo: UBA della scheda CALCOLI del fascicolo, l’applicativo determina il
numero di capi/UBA ammissibili all’utilizzo del carburante agevolato.
NB: per i bovini il numero dei capi da dichiarare deve corrispondere alla consistenza media
dei posti stalla occupati. Questo perché la tabella ettaro-coltura prevede l’assegnazione per
UBA e per anno e non per singolo capo allevato.
Ad integrazione di quanto sopra si fa altresì presente che in caso di allevamenti in soccida il
carburante assegnabile è riferito a tutti i capi effettivamente allevati dal soccidario nei limiti della
connessione col fondo (ex art. 32 del d.p.r. 917/1986) e non soltanto a quelli spettanti in base al
contratto di soccida.
Per le cooperative zootecniche con terreni gestiti direttamente in conduzione il RAN sarà quello dei
terreni coltivati. Per le cooperative zootecniche che non gestiscono terreni propri, ma solo
l’allevamento con conferimento di prodotti dei soci, andrà indicata la somma dei RAN dei terreni
dei soci, a condizione che questi ultimi non siano già stati utilizzati e dichiarati dai soci stessi nella
propria domanda di assegnazione del carburante agricolo per ottenere carburante per i loro
rispettivi allevamenti.
16.3 Spandimento di reflui e altri residui ad uso agronomico su terreni altrui
Con la DGR n. 2495/2006 e successive modificazioni ed integrazioni la Regione del Veneto ha
recepito e applicato la direttiva nitrati 91/676/1991 impartendo le disposizioni e fissando i vincoli
per le aziende zootecniche, che hanno la necessità di effettuare la distribuzione di reflui zootecnici
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Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013
sui terreni agricoli, in quantità per ettaro variabili a seconda della specie animale e delle zone
individuate dalla normativa in parola.
A tale proposito, al fine di assicurare congrui carichi zootecnici, gli allevatori possono effettuare lo
spargimento sui terreni della propria azienda o, se questi non risultano sufficienti per una corretta
gestione distributiva dei reflui, possono avvalersi anche di terreni di aziende altrui, previo
ottenimento di un atto formale di assenso allo spargimento rilasciato dai conduttori dei fondi in
questione.
L’art. 6, comma 7, del d.m. 454/2001 prevede che alla dichiarazione annuale dei consumi le
imprese agromeccaniche alleghino “copia delle fatture relative ai lavori eseguiti con l’indicazione
dei destinatari delle prestazioni”.
In questo quadro generale si possono individuare diverse fattispecie ai fini dell'assegnazione di
carburante agevolato per l’attività di spargimento dei reflui zootecnici:
1.
allevamenti che provvedono in proprio allo spargimento di reflui sui terreni altrui, previo
specifico atto di assenso. In tal caso, ai fini dell’ottenimento dei carburanti agevolati, l’azienda
zootecnica, presenta richiesta specifica di carburante compilando il relativo quadro LAVORI
EXTRAZIENDALI della domanda di assegnazione del carburante agricolo allegando copia
della comunicazione semplificata o completa con gli atti di assenso o, in alternativa, la
dichiarazione per la comunicazione di spargimento (vedi modello nel sito dell’AVEPA), nella
quale sono individuati i CUAA e le superfici su cui verrà effettuata la distribuzione e vengono
riportati la data e la registrazione di presentazione, agli organi competenti, della
comunicazione semplificata o completa. L’azienda che effettua lo spargimento si curerà di
informare l’azienda utilizzatrice della necessità della costituzione del fascicolo aziendale, se
non già costituito, e dell’iscrizione al registro imprese della CCIAA;
2.
allevamenti che si avvalgono di imprese agromeccaniche per lo spargimento di reflui su
terreni altrui, previo specifico atto di assenso. In tal caso l’impresa agromeccanica dichiarerà
nella richiesta carburante i CUAA delle aziende agricole utilizzatrici avendo cura di informarle
della necessità della costituzione del fascicolo aziendale e di essere iscritte nel registro delle
imprese di cui all’articolo 8 della l. 580/1993. In sede di istruttoria della richiesta carburante, ai
fini del calcolo del carburante consumato, l’operatore CAA o il soggetto delegato
compileranno la casella corrispondente alla lavorazione di spargimento reflui e altri residui ad
uso agronomico presente nelle colture dei piani colturali dei singoli clienti. Alla istruttoria della
domanda di assegnazione del carburante agricolo andrà allegata la fattura della lavorazione,
emessa a favore dell’allevatore per il quale è stata svolta la lavorazione con allegato elenco
delle aziende agricole iscritte presso la CCIAA che hanno dato l’assenso allo spargimento dei
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Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013
reflui sui loro terreni e, se non già presente, copia della comunicazione di spargimento in
forma semplificata o completa con relativi atti di assenso o, in alternativa, la dichiarazione per
la comunicazione di spargimento (vedi modello nel sito dell’AVEPA), nella quale siano
presenti i CUAA e le superfici su cui verrà effettuata la distribuzione, la data e la registrazione
di presentazione agli organi competenti della comunicazione semplificata o completa.
16.4 Assegnazione e consumo di carburante agevolato e attività connesse
Il d.lgs. 228/2001 nel riscrivere l’art. 2135 del codice civile riguardante la definizione di
imprenditore agricolo ha introdotto al comma n. 3 le attività connesse, tra le quali è prevista anche
la «[…] fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata […]».
Ciò potrebbe far pensare che il produttore agricolo possa svolgere lavori agricoli presso aziende di
terzi con le macchine e attrezzature normalmente impiegate nella propria azienda utilizzando
carburante agevolato assegnato per l’azienda.
In realtà il DM 454/2001, successivo al d.lgs sopra citato, non prevede tale possibilità, ma prevede
solo l’assegnazione di carburante agevolato alle imprese agricole, iscritte presso la camera di
commercio, per i lavori svolti nella propria azienda agricola e alle imprese agromeccaniche per i
lavori agricoli svolti nella aziende agricole clienti, iscritte anche queste presso la camera di
commercio.
Nel caso delle imprese agromeccaniche miste che ottengono l’assegnazione di carburante
agevolato per i lavori svolti presso le aziende di terzi l’attività di impresa agromeccanica, anche se
secondaria rispetto alla attività di impresa agricola, si distingue comunque da quest’ultima, oltre
che per l’iscrizione camerale come attività conto terzi con specifica codifica ATECORI 01.61
“Attività di supporto alla produzione vegetale”, anche per la tenuta di una contabilità Iva separata e
per la natura del reddito derivante dall’attività conto terzi, che è reddito d’impresa o reddito diverso
dichiarato come tale nel modello unico.
Pertanto, per i lavori agricoli svolti come attività connessa, ai sensi dell’art. 2135 comma 3
del codice civile, non è ammesso l’utilizzo di carburante agricolo agevolato assegnato
all’azienda agricola per l’attività conto proprio, ma è ammessa solo l’assegnazione di
carburante agevolato per l’attività conto terzi previa iscrizione camerale come sopra
specificata.
16.5 Lavori agricoli svolti a favore di imprese non agricole
Spesso le imprese agromeccaniche vengono incaricate di svolgere determinate lavorazioni
agricole quali raccolta di prodotti effettuate presso aziende agricole, ma a favore di imprese
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Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013
commerciali o industriali trasformatrici non iscritte presso la CCIAA come imprese agricole, ma
solo come imprese industriali o commerciali (art. 1, comma 1, d.lgs. 173/1998).
Alcuni esempi sono la raccolta di mais da granella acquistato in campo da parte di essiccatoi
privati o commercianti o di produttori di mangimi, la raccolta di biomasse legnose acquistate in
campo, con contratto di coltivazione, da parte di aziende produttrici di prodotti da riscaldamento,
ecc.
In questi casi, ancorché la lavorazione svolta sia agricola e l’azienda presso la quale viene
effettuata sia iscritta presso la CCIAA come impresa agricola, l’impresa agromeccanica incaricata
della raccolta non può utilizzare carburante agricolo agevolato in quanto il destinatario a favore del
quale la lavorazione è svolta non è un’impresa agricola, bensì commerciale o industriale, e la
lavorazione viene svolta al di fuori del ciclo produttivo attuato dal produttore agricolo.
Infatti la raccolta dei succitati prodotti avviene indipendentemente e al di fuori delle decisioni
dell’imprenditore agricolo, che ha già venduto il prodotto in campo e non ancora raccolto.
16.6 Assegnazioni di carburante per terreni situati fuori regione o di aziende con sede
legale fuori regione
Sull’argomento l’accordo preso tra regioni confinanti prevede che le assegnazioni di carburante
vengano effettuate dagli uffici delle regioni nei cui territori ricadono i terreni delle aziende agricole
interessate prescindendo pertanto dalla provincia di iscrizione alla CCIAA.
Ai fini pratici si dovrà operare nel modo seguente:
1.
le ditte iscritte alla CCIAA di una provincia veneta con terreni anche (od esclusivamente) in
province fuori regione, saranno indirizzate agli uffici della/e regione/i in causa, per le
assegnazioni di competenza;
2.
le ditte che presentano iscrizione alla CCIAA di una provincia extra regionale ma che hanno
terreni anche (od esclusivamente) in Veneto, effettueranno la stampa del libretto di controllo
con l’assegnazione di carburante relativamente ai terreni veneti previa costituzione di un
fascicolo aziendale presso un CAA o uno Sportello unico agricolo dell’AVEPA per i soli terreni
veneti.
16.7 Successione e/o subentro
In caso di morte del titolare dell’azienda o di subentro nella conduzione della medesima, il
fascicolo aziendale va aggiornato con la documentazione attestante la variazione del titolo di
conduzione:
dichiarazione di successione;
documentazione attestante il possesso e il titolo di conduzione dei terreni;
nuovo certificato di attribuzione della partita Iva;
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Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013
documentazione relativa al passaggio di proprietà delle macchine e attrezzature (vedi sopra);
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445, di assenso dei coeredi
per la conduzione della loro quota parte e per la quota parte di proprietà delle macchine;
dichiarazione dei consumi e delle giacenze di carburante registrate all’atto del subentro
(istruttoria richiesta carburante del CUAA che ha cessato l’attività e presentazione e
registrazione della domanda POSIZIONE CARBURANTE).
Se l’operazione di subentro si verifica in corso d’anno, per la richiesta carburante del titolare
dell’azienda defunto o del titolare che ha cessato l’attività per cessione dell’azienda o per altri
motivi (es.: modifica del CUAA in seguito a comunicazione dell’Agenzia delle Entrate), si rende
necessario effettuare per quella domanda l’istruttoria e conseguentemente la chiusura
presentando una domanda di POSIZIONE CARBURANTE. L’istruttoria è l’operazione che va
compiuta con la massima urgenza e comunque prima di scaricare dal fascicolo aziendale la
consistenza terreni, le macchine e le attrezzature. Senza questi dati, infatti, l’istruttoria della
richiesta carburante non è possibile, né risulta possibile dichiarare il consumo di
carburante e il sistema registrerebbe tutto il carburante in recupero di accisa.
Se nella richiesta carburante erano state preventivate lavorazioni per tutto il ciclo colturale
e questo si interrompe prima del suo completamento, in corso di istruttoria sarà necessario
aggiornare il quadro colture, allevamenti e/o fabbricati con le sole lavorazioni e/o attività
effettivamente espletate in modo che il calcolo della quantità ammissibile sia congruo con il
periodo di attività effettivamente svolto dall’azienda, così come nel quadro fabbricati
andranno dichiarate le sole quantità o periodi lavorati e nel quadro allevamenti andrà
indicata la percentuale di durata della conduzione dell’allevamento.
17. Istruttoria richiesta carburante
L’istruttoria della richiesta carburante consiste nell’aggiornamento dell’ultima domanda valida,
presentata nel corso dell’anno, allineandola con i dati del fascicolo e aggiornando le lavorazioni e
le attività dichiarate con quelle effettivamente svolte nel corso dell’anno o del periodo di attività
dell’azienda se inferiore all’anno.
Tale operazione si rende necessaria per adempiere correttamente al dettato dell’art. 6,
comma 6, del d.m. 454/2001 che dice: “Entro il 30 giugno dell’anno successivo, i soggetti
titolari del libretto di controllo presentano ..., una dichiarazione di avvenuto impiego di oli
minerali negli usi agevolati per i quali erano stati richiesti ….”.
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Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013
Quindi, per fare in modo che nel quadro DICHIARAZIONE CONSUMI della richiesta carburante o
della posizione carburante, successive alla domanda per la quale si esegue l’istruttoria, i consumi
relativi all’ultimo periodo di attività siano dichiarati correttamente, è indispensabile che l’ultima
domanda presentata, al momento del consuntivo, sia aggiornata e allineata con i dati del fascicolo
per lo stesso periodo.
Tale aggiornamento riguarda quasi sempre l’allineamento del piano colturale della domanda con
l’ultimo piano colturale valido del fascicolo o con il piano del fascicolo valido ad una certa data e
prevede la dichiarazione a consuntivo delle lavorazioni e delle attività effettivamente svolte
dall’azienda.
Il percorso di istruttoria inizia con la correzione di eventuali anomalie, già presenti nella richiesta
carburante in stato ISTRUTTORIA in seguito al lancio dei controlli informatici effettuato dalla Sede
centrale dell’AVEPA o all’avvio degli stessi selezionando il tasto controlla.
Nel nuovo procedimento istruttorio é prevista la possibilità di correggere le anomalie direttamente
all’interno della domanda stessa. Ciò è stato possibile mediante l’introduzione di alcune funzioni
informatizzate all’interno dei quadri POSSESSO PARTICELLE e PIANO UTILIZZO UMA.
17.1 Soggetti autorizzati all’istruttoria richiesta carburante
L’istruttoria deve essere compilata e completata in SOP dall’Ufficio che ha effettuato la ricezione e
la stampa del libretto di controllo.
Tuttavia, come previsto anche dal Manuale del fascicolo aziendale, allo scopo di attuare una
semplificazione amministrativa ed evitare che il produttore richiedente debba contattare due uffici
diversi, uno per l’istruttoria della domanda di assegnazione del carburante agricolo dell’anno
precedente e un altro per la richiesta carburante dell’anno in corso, nei casi in cui il mandato sia
stato revocato e conferito ad un altro CAA per l’anno in corso, quest’ultimo può effettuare
l’istruttoria anche delle domande non presentate da lui, ma che, a seguito del cambio del mandato,
risultano assegnate a lui. L’assegnazione delle domande di assegnazione del carburante agricolo
in ISTRUTTORIA al nuovo CAA avviene in automatico ad opera di un applicativo avviato
giornalmente dall’Ufficio applicativi dell’AVEPA.
Per le sole richieste carburante delle imprese agromeccaniche e delle cooperative che prevedono,
in sede di istruttoria, l’inserimento a consuntivo di tutte le lavorazioni dichiarate dal conto terzista o
dalla cooperativa, la compilazione dell’istruttoria è consentita anche ai soggetti singoli o soggetti
delegati, che sono in possesso delle abilitazioni per la compilazione della domanda di
assegnazione del carburante agricolo.
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Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013
Ciò sarà possibile previa assegnazione di tali domande nello stato di CORREZIONE al soggetto
singolo che ne fa richiesta, a mezzo posta elettronica, all’Ufficio applicativi dell’AVEPA sopra
citato.
Il soggetto singolo entrerà nel menù correzione, compilerà l’istruttoria, seguendo il percorso
descritto nel capitolo Procedimento istruttoria richiesta carburante: imprese agromeccaniche dando
l’esito finale positivo, che determinerà il ritorno della domanda nello stato di ISTRUTTORIA e
provvederà a stampare l’istruttoria, che poi presenterà al CAA o allo Sportello unico agricolo
competente.
L’Ufficio del CAA o dello Sportello unico agricolo, competente al controllo, riceve la stampa
dell’istruttoria, ne controlla il contenuto confrontandolo con i dati a video e procede a dare l’esito
attività definitivo, che sancisce la chiusura definitiva dell’istruttoria. L’operatore del CAA o dello
Sportello unico agricolo incaricato potrà, se lo ritiene opportuno per sua maggior sicurezza,
ripercorrere lo stesso procedimento informatico dell’istruttoria.
Soltanto dopo l’esito definitivo del CAA o dello Sportello unico agricolo sarà possibile compilare e
presentare una nuova richiesta carburante per l’anno in corso.
17.2 Procedimento di istruttoria richiesta carburante: aziende agricole
L’istruttoria della domanda di assegnazione del carburante agricolo prevede due attività
fondamentali:
a) la correzione di eventuali anomalie;
b) l’eventuale aggiornamento dei dati dichiarati a preventivo.
a)
Correzione
delle
anomalie:
l’operatore
abilitato,
dopo
aver
selezionato
il
menù
Istruttoria>attività istruttoria, potrà selezionare il settore e il modulo per avere la lista delle
domande da istruire.
Una volta selezionata la domanda da istruire l’applicativo SOP propone due percorsi per
compilare l’istruttoria richiesta carburante: Istruttoria domanda e Gestione domanda per
istruttoria.
Il primo contiene solo il quadro ESITO ATTIVITA’, mentre il secondo ripropone tutti i quadri
della domanda con la differenza che, in istruttoria, all’interno di ogni quadro, tutti i dati sono
visualizzati due volte in righe o in sottoquadri sovrapposti.
I dati riportati nella prima parte del quadro o nella prima riga ripetono esattamente la
situazione della domanda e non sono modificabili, mentre nella seconda parte gli stessi dati
sono modificabili per consentirne l’aggiornamento.
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Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013
In questo modo l’operatore, variando i dati delle macchine, attrezzature, allevamento,
fabbricati, lavorazioni, ecc., può aggiornare la domanda fotografando, a consuntivo, l’esatta
situazione dell’azienda e delle operazioni colturali effettivamente svolte, così come dichiarate
dal produttore in sede di consuntivo.
I passaggi da effettuare nel caso di domande non aggiornate sono i seguenti:
-
selezione del tasto controlla all’interno del percorso gestione domanda per istruttoria;
-
verifica delle eventuali anomalie rilevate dal sistema di solito rappresentate dalle anomalie
con codice UM12 e UM13 e derivanti dal disallineamento del piano colturale della
domanda con l’ultimo piano del fascicolo;
-
correzione delle anomalie entrando nel quadro POSSESSO PARTICELLE e agganciando
la consistenza attuale, se l’ultimo aggiornamento del fascicolo aveva effettuato anche una
variazione della consistenza, oppure direttamente nel quadro PIANO UTILIZZO UMA
agganciando il piano finale se la variazione del fascicolo aveva riguardato solo il piano
colturale;
-
aggiornamento del quadro COLTURE della domanda con il tasto refresh. Il sistema
adegua le superfici colturali a quelle del fascicolo. Con il tasto refresh si azzerano le
lavorazioni per cui si rende necessario entrare nei quadri delle singole colture per
riaggiornare le lavorazioni colturali;
-
aggiornamento del quadro FABBISOGNO mediante la selezione dei tasti aggiorna e
calcola. In caso di aggiornamento del piano colturale il sistema ricalcolerà il quantitativo
Massimo Ammesso, che potrà quindi risultare superiore o inferiore alla quantità di
carburante agevolato assegnata nel corso dell’anno precedente;
-
chiusura dell’istruttoria con l’assegnazione dell’esito attività sempre positivo nel percorso
istruttoria domanda.
Occorre sottolineare che per le domande delle imprese agricole, per le quali l’istruttoria viene
effettuata dopo che è stata chiusa l’istruttoria della domanda dell’impresa agromeccanica
collegata, potrebbero essere presenti anche anomalie di supero di superficie o di esclusione
(UM 35) nei casi di lavorazioni dichiarate per la stessa coltura e superficie sia dal singolo
produttore che dal contoterzista.
Tali anomalie sono sempre bloccanti per l’azienda agricola, mentre non sono bloccanti per
l’impresa
agromeccanica.
Infatti,
l’applicativo
non
calcola
carburante
nel
quadro
FABBISOGNO della domanda dell’azienda agricola e il Massimo Ammesso risulta azzerato o
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Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013
ridotto a parità di tutte le altre condizioni, mentre calcola regolarmente il carburante nella
domanda dell’impresa agromeccanica.
L’anomalia UM35 si risolve eliminando nel quadro COLTURE le lavorazioni in supero e
riaggiornando il quadro FABBISOGNO della domanda.
NB: È necessario che in sede di dichiarazione dei consumi (istruttoria) e di
presentazione della richiesta carburante o posizione carburante siano acquisite,
almeno in visione, le fatture del contoterzista in modo da togliere dal quadro COLTURE
della domanda dell’azienda agricola cliente le superfici lavorate dal terzista onde
evitare l’insorgere delle anomalie di supero.
b)
Eventuale aggiornamento dei dati dichiarati a preventivo. Nelle domande che non presentano
anomalie in sede di istruttoria potrebbero comunque essere necessarie, a consuntivo, alcune
operazioni di aggiornamento della domanda.
Ad esempio, sulla scorta di quanto dichiarato dal produttore, potrebbe essere necessario
modificare le lavorazioni dichiarando come non lavorate quelle non effettuate, ridurre le
quantità lavorate nelle cantine o nei caseifici, ridurre il periodo di riscaldamento preventivato
nelle serre o il periodo di durata dell’allevamento nei casi in cui l’azienda cessa l’attività in
corso d’anno, aggiornare le quantità dei carburanti alternativi dichiarati a preventivo sulla
scorta dei dati dell’anno precedente, ma aggiornate a consuntivo con le bollette del gas o le
fatture di acquisto del GPL, ecc.
Va comunque sottolineato che variazioni del fascicolo in corso d’anno, in particolare
della consistenza e/o del piano colturale, renderanno sempre necessaria la
presentazione di una domanda di rettifica art. 2 con la stampa di un nuovo libretto di
controllo in modo che il produttore possa essere in possesso di un libretto di controllo
aggiornato, sia per quanto riguarda i dati dell’azienda, sia per quanto riguarda la
quantità di carburante assegnato.
Questa operazione é possibile fino al 30 novembre di ogni anno, data ultima di presentazione
delle richieste di carburante supplementari o di rettifica (vedi paragrafo n. 20 Gestione
anomalie).
Dopo il 30 giugno di ogni anno, per agevolare il lavoro degli operatori incaricati, l’AVEPA
lancia i controlli informatici su tutte le domande segnalando successivamente agli Uffici dei
CAA e degli Sportelli unici agricoli interessati le sole domande contenenti anomalie bloccanti
per la loro definitiva correzione.
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Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013
17.3 Procedimento istruttoria richiesta carburante: imprese agromeccaniche
Nella richiesta carburante delle imprese agromeccaniche l’AVEPA ha stabilito che, a preventivo, il
richiedente non deve necessariamente dichiarare le colture e le lavorazioni delle aziende clienti
poiché il DM 454/2001 consente all’impresa agromeccanica di ottenere la medesima assegnazione
dell’anno precedente indipendentemente dal volume di lavoro che questa prevede di effettuare.
Per le imprese agromeccaniche, di nuova costituzione, è previsto che il beneficiario alleghi alla
domanda la dichiarazione nuova impresa agromeccanica resa ai sensi dell’art. 47 del d.p.r.
445/2000.
Per questo la richiesta carburante delle imprese agromeccaniche, a preventivo, prevede soltanto la
dichiarazione della Ragione sociale e del CUAA delle aziende clienti, delle macchine e delle
attrezzature utilizzate, mentre la dichiarazione delle colture, delle lavorazioni e delle superfici
lavorate viene effettuata a consuntivo in sede di istruttoria.
Pertanto l’istruttoria richiesta carburante per le imprese agromeccaniche si sostanzia nei seguenti
passaggi:
in Gestione domanda per istruttoria, l’operatore andrà a compilare il quadro AZIENDE CLIENTI
dove troverà l’elenco delle aziende clienti con i relativi CUAA.
La prima operazione da fare è quella di aggiornare l’elenco delle aziende clienti indicando, a
consuntivo, soltanto quelle per le quali durante l’anno sono state svolte operazioni colturali
documentate da fattura.
Per aggiornare l’elenco si dovranno aggiungere o togliere i CUAA dall’elenco. Per eliminare un
CUAA l’operatore dovrà selezionarlo con il tasto modifica visualizzando così i dati nei campi
azienda cliente. L’aggiornamento viene fatto selezionando N nella tendina disponibile
consuntivo e selezionando successivamente il tasto aggiungi. Viceversa per aggiungere un
CUAA si dovranno compilare i campi azienda cliente inserendo il nuovo CUAA e la nuova
ragione sociale e selezionando S nella tendina disponibile consuntivo.
L’ultimo passaggio è la selezione del tasto aggiorna per aggiornare tutta la lista delle aziende
clienti;
nel quadro AZIENDE CLIENTI l’operatore entrerà nel quadro COLTURE della singola azienda
cliente selezionando il tasto gestione e successivamente il tasto refresh per visualizzare il
piano di utilizzo dell’azienda presso la quale ha svolto lavorazioni agricole.
Entrando poi nei quadri delle singole colture l’operatore potrà compilare le colonne quantità
richiesta e quantità lavorazioni per le lavorazioni per le quali l’impresa agromeccanica ha
emesso regolare fattura digitando nella casella la superficie lavorata risultante dalla fattura o
dalla scheda cliente.
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Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013
Selezionando il tasto aggiorna l’operatore aggiornerà i dati del quadro della singola coltura e
così per tutte le colture per le quali risultano lavorazioni fatturate.
Nel quadro COLTURE di ogni singolo cliente è stato inserito anche un tasto lavorazioni
anticipate per consentire di compilare le lavorazioni effettuate dall’impresa agromeccanica già
nell’autunno dell’anno precedente a quello rispetto al quale la coltura sarà effettuata.
Dal 2011 dentro al quadro COLTURE è stato introdotto anche il tasto Lavorazioni capi per
consentire anche alle imprese agromeccaniche, che svolgono lavorazioni presso allevamenti,
di dichiararne il relativo utilizzo di carburante agevolato.
L’ultimo passaggio verrà eseguito nel quadro FABBISOGNO selezionando i tasti aggiorna e
calcola mediante i quali l’applicativo determinerà il quantitativo Massimo Ammesso di
carburante per l’anno. Tale quantitativo potrà essere uguale o diverso da quello assegnato in
via preventiva e ciò potrà determinare la presenza di un recupero di accisa o di un residuo a
seconda che il carburante disponibile sia stato tutto utilizzato o meno.
Effettuata questa operazione, l’operatore selezionerà il tasto controlla, che consente di
visualizzare eventuali anomalie e/o attenzioni che, per le imprese agromeccaniche, possono
essere di due tipi:
o
l’azienda cliente non risulta iscritta presso la CCIAA (UM24). In questo caso l’applicativo
non calcolerà il carburante per le lavorazioni effettuate presso quell’azienda. Il CUAA
dell’azienda deve essere tolto dall’elenco a consuntivo;
o
la somma della superficie lavorata dall’impresa agromeccanica e di quella lavorata
dall’azienda cliente per la stessa coltura e lavorazione supera la superficie totale della
coltura dichiarata dall’azienda cliente nel piano di utilizzo del fascicolo (UM35). L’anomalia
non risulta bloccante e il sistema calcolerà comunque il carburante per l’impresa
agromeccanica in virtù del fatto che il terzista ha emesso un titolo fiscale valido (fattura) per
la lavorazione effettuata. L’anomalia risulterà bloccante solo nella domanda dell’azienda
agricola cliente.
Il procedimento di istruttoria si concluderà con l’assegnazione dell’ESITO ATTIVITA’ positivo
come per le aziende agricole.
NB: due attenzioni importanti:
1.
Può accadere che la superficie lavorata riportata nella fattura sia uguale o diversa
da quella risultante nel fascicolo del singolo cliente. Nel caso in cui essa sia
diversa perché superiore l’operatore dichiarerà come lavorata la superficie
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Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013
proposta dall’applicativo; nel caso in cui sia diversa perché inferiore l’operatore
deve prima verificare se il piano colturale del cliente sia aggiornato ed
eventualmente aggiornarlo o farlo aggiornare dal CAA competente. Diversamente
dovrà dichiarare la superficie effettiva fatturata correggendo quella proposta
dall’applicativo come risultante nel fascicolo aziendale dell’azienda cliente.
Non potrà in nessun modo confermare nell’applicativo come lavorata dal terzista
la superficie proposta dall’applicativo se questa supera quella riportata nella
fattura.
2.
Ai sensi dell’art 5, comma 1, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 il trasporto dei prodotti
agricoli ai centri di stoccaggio e all’industria di trasformazione è considerata
lavorazione agricola solo se effettuata dallo stesso soggetto che ne ha effettuato
anche la raccolta.
Pertanto in sede di istruttoria possono essere inserite solo le lavorazioni di
trasporto dei prodotti che siano state effettuate dall’impresa agromeccanica che
ha svolto anche l’operazione di raccolta. Diversamente per la sola lavorazione di
trasporto l’impresa agromeccanica non potrà dichiarare il consumo di carburante
agevolato.
Per venire incontro ad alcune situazioni particolari nella dichiarazione dei consumi di carburante
delle imprese agromeccaniche, l’AVEPA ha apportato, già dal 2008, una ulteriore modifica alla
istruttoria richiesta carburante delle imprese agromeccaniche inserendo il quadro LAVORAZIONI
AZIENDE COLLEGATE nel quale é possibile dichiarare lavorazioni di raccolta di prodotti funzionali
all’allevamento zootecnico di un’azienda agricola cliente, che ha commissionato tali lavori al
terzista e che vengono effettuati presso piccole aziende agricole non iscritte presso la CCIAA.
Nella maggior parte delle casistiche segnalate si tratta di lavorazioni di raccolta di prodotti agricoli
(raccolta di foraggi e cereali trinciati o da granella e raccolta paglia e stocchi), commissionate da
aziende zootecniche per prodotto acquistato in campo.
L’applicativo UMA dell’AVEPA non teneva conto di questa fattispecie per cui il terzista era
impossibilitato a giustificare l’utilizzo del carburante assegnato in via preventiva sulla base delle
lavorazioni eseguite negli anni precedenti.
Tale possibilità, a partire dall’istruttoria delle RC 2011, viene estesa anche alle lavorazioni di
raccolta dei medesimi prodotti impiegati per la produzione di energia elettrica mediante
trasformazione in biogas, a condizione che la produzione di energia elettrica a partire da
biomasse rientri nell’ambito dell’attività agricola secondo la normativa vigente per il settore.
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Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013
Allo scopo di superare tali inconvenienti e riordinare la materia in questione, alla luce delle norme
che regolamentano la gestione dei carburanti agricoli agevolati (art. 2, comma 2, del d.m.
454/2001, art. 1, comma 1, del d.lgs. 173/1998 e art. 32, comma 2, lett. b), del d.p.r. 917/1986) la
dichiarazione dei consumi di gasolio agricolo da parte delle imprese agromeccaniche sarà
consentita per tutte le aziende agricole che abbiano presentato il fascicolo aziendale presso un
CAA o presso uno Sportello unico agricolo competente per territorio.
Inoltre sarà consentita anche per le aziende agricole provviste di fascicolo aziendale, ma esentate
dall’obbligo di iscrizione camerale ai sensi dell’art. 2, comma 31, del d.l. 262/2006 convertito, con
modificazioni, nella l. 286/2006, presso le quali il terzista ha svolto lavorazioni agricole su
commissione di un’azienda agricola terza (allevamento o azienda che trasforma biomasse per la
produzione di biogas) a condizione che l’azienda non iscritta presso la CCIAA sia in
possesso di una fattura di vendita (o autofattura dell’acquirente) o contratto scritto di
vendita del prodotto raccolto in campo e per una superficie complessiva lavorata che,
sommata a quella delle altre aziende collegate, sia al massimo pari a quella dell’azienda
acquirente.
Per maggior chiarezza si riporta una semplice esemplificazione: l’impresa agromeccanica A svolge
la raccolta di mais foraggiero presso le aziende agricole B, C, D ed E tutte iscritte presso la
camera di commercio e tutte con fascicolo aziendale presentato presso un CAA.
Inoltre A svolge la medesima lavorazione anche presso le aziende agricole F, G e H per conto di E
(azienda agricola con allevamento), la cui azienda non produce foraggi sufficienti per
l’alimentazione del suo allevamento. F, G ed H sono in possesso di fascicolo aziendale, ma non
sono iscritte presso la camera di commercio.
L’impresa agromeccanica A potrà dichiarare il consumo di gasolio agricolo nelle aziende F,
G e H solo se E è in possesso di una fattura (o autofattura) o di un contratto di acquisto del
mais foraggero prodotto da F, G e H e per una superficie complessiva lavorata nelle tre
aziende non superiore a quella di E.
A fine campagna l’impresa agromeccanica A rilascerà all’azienda agricola E una fattura per le
lavorazioni di raccolta di mais foraggiero presso la sua azienda e presso le aziende F, G e H
riportando nella medesima, o in un elenco allegato, i CUAA, la denominazione, la coltura e le
superfici lavorate delle tre aziende F, G e H. In sede di istruttoria il terzista, oltre alla fattura sopra
citata, presenterà altresì copia delle fatture (o autofatture) di acquisto del prodotto in campo. In tal
modo A potrà dichiarare il consumo del carburante agevolato utilizzato nelle suddette aziende.
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Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013
17.4 Procedimento istruttoria richiesta carburante: consorzi di bonifica e cooperative
Per i consorzi di bonifica e per le cooperative che effettuano solo attività di trasformazione dei
prodotti senza svolgere lavorazioni nelle aziende dei soci (es. caseifici, cantine), il procedimento di
istruttoria è simile a quello delle aziende agricole. Sarà importante acquisire, a consuntivo, dalla
cooperativa i dati effettivi delle quantità lavorate per aggiornare, se necessario, i dati dichiarati a
preventivo.
Per le altre cooperative il procedimento di istruttoria ricalca lo stesso percorso delle imprese
agromeccaniche con la compilazione delle lavorazioni nel quadro LAVORI EXTRAZIENDALI.
17.5 Documenti da allegare per l’istruttoria richiesta carburante
In sede di istruttoria vanno presentati i seguenti documenti:
-
per le imprese agromeccaniche deve essere presentata copia delle fatture delle lavorazioni
effettuate presso le aziende clienti o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000 in sostituzione delle fatture. Qualora le fatture o la
dichiarazione sostitutiva delle medesime non siano sufficientemente dettagliate con
l’indicazione del CUAA e denominazione della ditta cliente, della coltura, delle
lavorazioni e delle superfici lavorate, va presentata la copia delle schede cliente che
l’impresa agromeccanica ha l’obbligo di compilare e conservare in azienda per la
registrazione dei consumi di carburante come previsto dall’art. 6, comma 4 del DM
454/2001.
NB: Per le lavorazioni svolte dall’impresa agromeccanica in aziende non sue clienti, ma
su commissione di un’azienda cliente (es.: raccolta di foraggi o granella di mais per
conto di allevatore cliente o di azienda trasformatrice di biomasse o distribuzione di
reflui zootecnici per conto di allevatore cliente in virtù degli atti di assenso conferiti a
quest’ultimo), l’impresa agromeccanica presenterà la fattura con la superficie
complessiva della lavorazione, emessa a favore dell’allevatore cliente, con allegato
l’elenco delle aziende presso le quali ha svolto la lavorazione. Nell’elenco a parte
dovranno essere riportati la denominazione dell’azienda, il CUAA, la coltura, la
lavorazione e la superficie lavorata.
La somma totale delle superfici delle aziende che hanno dato l’assenso o presso le quali
è stata effettuata la lavorazione più la superficie dell’azienda dell’allevatore cliente dovrà
corrispondere con la superficie complessiva lavorata riportata nella fattura;
-
per i consorzi di bonifica va presentata la relazione dettagliata dei lavori effettuati a supporto
delle ore di lavoro dichiarate a consuntivo a firma del Direttore o del Presidente. La medesima
relazione vale anche per la richiesta carburante dell’anno successivo.
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Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013
La stampa istruttoria UMA con relativa sottoscrizione da parte del produttore si rende
indispensabile solo nei seguenti casi:
tutte le istruttorie delle cooperative che svolgono lavorazioni nelle aziende dei soci per le quali
l’istruttoria contiene la dichiarazione a consuntivo delle lavorazioni effettuate presso le aziende
dei soci;
le istruttorie delle cooperative e consorzi nelle quali, in sede di istruttoria, sia stato aggiornato il
quadro LAVORI EXTRAZIENDALI o siano state apportate sostanziali variazioni dei dati rispetto
alla domanda.
NB.: a partire dall’anno 2010, all’interno del quadro DICHIARAZIONE CONSUMI della
richiesta carburante e della posizione carburante è stato introdotto un sottoquadro
denominato lavorazioni domanda precedente nel quale vengono riportate le lavorazioni, le
superfici, le attività e le quantità lavorate dichiarate a consuntivo, che compaiono nella
stampa della richiesta carburante o della posizione carburante.
In questo modo è possibile, per tutti i tipi di domanda, sostituire la stampa dell’istruttoria
UMA con la sola stampa della richiesta carburante o della posizione carburante. Il
produttore con la sottoscrizione della domanda, di fatto, sottoscriverà anche la
dichiarazione di avvenuto impiego o dei consumi del periodo precedente.
17.6 Riapertura istruttoria e rinuncia alla domanda di posizione carburante
L’istruttoria della richiesta carburante, una volta chiusa con l’assegnazione dell’esito attività
positivo, non dovrebbe più essere riaperta. Tuttavia è possibile che l’operatore, dopo aver chiusa
l’istruttoria, si renda conto di aver commesso egli stesso degli errori involontari o che il produttore
abbia omesso di dichiarare delle variazioni nella compilazione dell’istruttoria stessa e quindi si
renda necessario riaprire l’istruttoria per correggerla.
In questi casi il Responsabile dello sportello CAA o dell’Ufficio Erogazione carburanti agricoli
agevolati dello Sportello unico agricolo dell’AVEPA, previa abilitazione da parte dell’Ufficio
assistenza dell’AVEPA, potrà modificare lo stato della domanda riportandola in ISTRUTTORIA
operando nel menù di SOP Gestione Stato Domande.
L’operatore, dopo aver effettuata la correzione, chiuderà nuovamente l’istruttoria riassegnando
l’esito attività e provvederà, immediatamente, a presentare una domanda di rettifica della richiesta
carburante o posizione carburante in quanto la correzione effettuata nell’istruttoria può aver
comportato delle variazioni con ricaduta nel quadro DICHIARAZIONE CONSUMI e, di
conseguenza, anche nella stampa del libretto di controllo.
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Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013
Il menù Gestione Stato Domande sarà utilizzato anche per rinunciare una domanda di POSIZIONE
CARBURANTE nei casi in cui l’operatore si sia accorto di aver commesso un errore o perché il
produttore, che aveva deciso di cessare l’attività UMA per la propria azienda, intenda
successivamente riprenderla.
17.7 Gestione anomalie derivanti dai controlli amministrativi
Le anomalie nella richiesta carburante si generano in seguito al controllo che viene effettuato sulla
singola domanda o in seguito al controllo massivo lanciato dalla Sede centrale dell’AVEPA su tutte
le domande.
Tale controllo viene lanciato nel corso dell’anno dopo il 30 giugno sia sulle domande dell’anno in
corso in stato di ISTRUTTORIA, sia su quelle dell’anno precedente in stato LIQUIDABILE.
Il primo controllo, incrociando i dati della domanda con quelli del fascicolo aziendale, genera tutte
le anomalie di disallineamento tra la domanda e il fascicolo. In particolare si generano le anomalie
UM12 e UM13, che rappresentano lo scostamento del piano colturale della domanda con quello
del fascicolo, nei casi in cui il fascicolo sia stato aggiornato dopo la registrazione e la ricezione
della richiesta carburante.
La Sede centrale dell’AVEPA, conclusa la fase dei controlli informatici massivi, estrae dal sistema
l’elenco delle domande con anomalie e le invia, a mezzo posta elettronica, ai CAA e agli Sportelli
unici agricoli per la correzione. La correzione di tali anomalie si effettua presentando una domanda
di rettifica art. 2 entro il 30 novembre con conseguente aggiornamento della domanda e del libretto
di controllo. Le anomalie non corrette con la presentazione della domanda di rettifica vanno
corrette, obbligatoriamente, in sede di istruttoria finale della domanda.
Il secondo controllo, incrociando i dati della richiesta carburante dell’azienda agricola con quelli
della domanda dell’impresa agromeccanica, genera le anomalie UM35 di supero di superficie o di
esclusione tra le lavorazioni dichiarate dall’azienda agricola e quelle dichiarate dall’impresa
agromeccanica per la stessa coltura e per la stessa superficie. L’insorgenza di tali anomalie può
essere evitata con la presentazione, da parte del produttore, delle fatture del conto terzista
per le lavorazioni che quest’ultimo ha effettuato sui terreni o nell’allevamento dell’azienda
agricola. In tal modo potranno essere escluse, dalla dichiarazione a consuntivo, le
lavorazioni effettuate dall’impresa agromeccanica ed evitare l’insorgenza del supero. Anche
in questo caso le domande con anomalie saranno segnalate ai CAA e agli Sportelli unici agricoli
competenti per la correzione mediante la riapertura dell’istruttoria e il conseguente aggiornamento
anche della richiesta carburante dell’anno in corso.
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Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013
Se l’anomalia non sarà corretta, entro i termini stabiliti, l’azienda agricola sarà segnalata all’ufficio
delle Dogane competente per territorio per il recupero di accisa del corrispondente quantitativo di
carburante non spettante.
18. Controlli in loco
Il d.m. 454/2001 all’art. 7 prevede che l’Ufficio regionale o provinciale, incaricato della gestione
delle domande di assegnazione del carburante agricolo agevolato, effettui i controlli necessari per
verificare la correttezza dei dati dichiarati nella domanda e per evitare che si verifichino
duplicazioni di assegnazione di oli minerali agevolati a soggetti diversi per le stesse lavorazioni
effettuate sui medesimi terreni. Con DGR n. 3618/2005 la Regione del Veneto ha delegato
all’AVEPA la gestione delle domande di assegnazione del carburante agricolo agevolato e i
controlli amministrativi sulle medesime, mantenendo in capo a sé la gestione dei controlli oggettivi
aziendali.
Con la successiva DGR n. 3549/2010, con la quale è stato istituito lo Sportello unico agricolo e
DGR n. 1045/2012, la Regione del Veneto ha affidato all’agenzia anche la gestione dei controlli
oggettivi aziendali compresa l’estrazione del campione per l’individuazione delle aziende da
sottoporre a controllo secondo gli indirizzi impartiti dalla Regione stessa.
L’estrazione del campione viene effettuata dalla Sede centrale dell’AVEPA dopo la data del 30
giugno, termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione del carburante
agricolo agevolato.
Nel campione dovranno essere rappresentate tutte le diverse tipologie di beneficiari richiedenti
assegnazioni di carburante agricolo agevolato: consorzio di bonifica, cooperativa, impresa
agromeccanica, azienda agricola e agromeccanica, azienda agricola con serre e/o fungaie,
azienda agricola con allevamenti, azienda agricola con altre attività (trasformazione/essiccazione),
aziende agricola con sole colture.
Scopo del controllo è quello di verificare la correttezza dei dati dichiarati nella domanda
confrontandoli con l’effettiva realtà aziendale delle macchine e attrezzature, delle colture, degli
allevamenti, delle serre e altri fabbricati e delle attività di trasformazione.
Poiché ogni domanda di assegnazione del carburante agricolo contiene sia i dati dichiarati per
l’assegnazione del carburante per l’anno in corso che quelli dichiarati a consuntivo e riferiti all’anno
precedente, il controllo dovrà essere effettuato sia per la situazione attuale dell’azienda (anno di
presentazione della domanda) che per quella dell’anno precedente (anno precedente a quello di
presentazione della domanda).
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Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013
Il controllo dovrà verificare la congruenza della tipologia di coltura, allevamento, attività svolta, ecc.
in atto al momento del sopralluogo, mentre per le colture, allevamento, attività, ecc. non più in atto
la congruenza si verificherà tramite la documentazione disponibile (fatture acquisto sementi, fatture
di vendita prodotto, domanda unica, ecc.).
Per l’esecuzione del controllo e la compilazione del relativo verbale si rimanda ad apposite
istruzioni approvate e comunicate dal settore competente.
18.1 Preavviso di controllo
Tenuto conto che per molte aziende il controllo della domanda di assegnazione del carburante
agricolo si svolgerà in contemporanea al controllo condizionalità per i CGO, le modalità di
preavviso del controllo UMA, per tutte le domande, sono uniformate a quelle del controllo
condizionalità come dalle seguenti indicazioni tratte dalle Specifiche tecniche della condizionalità:
Preavviso al beneficiario
I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso purché non venga compromessa la
finalità del controllo. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può
essere superiore a 5 giorni (solari).
Il preavviso del controllo può essere effettuato tramite telefonata o FAX
Nel caso in cui si presenti la necessità di far precedere il controllo da un preavviso tramite FAX, lo
stesso dovrà essere predisposto secondo il modello previsto. In tal caso, il preavviso, registrato e
datato, dovrà essere inviato agli uffici provinciali/zonali dei CAA. La collaborazione con gli uffici
provinciali/zonali dei CAA risulta necessaria sia per ottenere assistenza nel reperimento
dell’agricoltore che nel raggiungimento dell’azienda agricola.
18.2 Correzione delle anomalie riscontrate in sede di controllo in loco
Nell’ultima sezione del verbale di controllo (sezione G) il produttore, con la propria sottoscrizione,
prende atto delle anomalie riscontrate e si impegna a presentare, entro quindici giorni dal controllo,
la copia del verbale in suo possesso, all’Ufficio gestore del proprio fascicolo aziendale per la
correzione delle anomalie, pena la segnalazione della propria azienda all’Ufficio delle Dogane,
competente per territorio, che applicherà le eventuali sanzioni previste.
Per accelerare i tempi e garantire la risoluzione delle anomalie i controllori dell’AVEPA, una volta
chiuso il verbale contenente anomalie, provvederanno a comunicarlo all’Ufficio gestore del
fascicolo e, con cadenza settimanale, alla Sede centrale dell’AVEPA, che effettuerà il monitoraggio
sulla correzione delle anomalie riscontrate.
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Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013
L’ufficio gestore del fascicolo (CAA o Ufficio competente dello Sportello unico agricolo), ricevendo
la copia del verbale, provvederà ad effettuare la correzione delle anomalie con le modalità
descritte nel presente paragrafo.
Nel corso del controllo aziendale per la domanda di assegnazione del carburante agricolo possono
essere riscontrate quattro tipologie diverse di anomalie, che possono riguardare il fascicolo e/o la
domanda:
-
anomalie riguardanti il solo parco macchine ed attrezzature;
-
anomalie riguardanti la consistenza dei terreni, degli allevamenti e i dati dei fabbricati;
-
anomalie riguardanti le lavorazioni colturali;
-
anomalie non strettamente legate al fascicolo e/o alla domanda, che, però, rappresentano
comunque irregolarità che devono essere segnalate agli organi competenti.
Per la correzione delle anomalie si possono prospettare quattro diverse situazioni:
a. anomalie che riguardano la sola consistenza delle macchine e/o attrezzature (macchine ed
attrezzature presenti in azienda, ma non dichiarate in fascicolo e/o nella domanda): se il
produttore non ha la necessità di presentare una domanda di supplemento di carburante
agevolato, tali anomalie possono essere corrette mediante l’aggiornamento del fascicolo e la
stampa dell’elenco delle macchine e/o attrezzature, che sarà consegnata al produttore perché
la tenga allegata al libretto di controllo.
Nel caso in cui le anomalie riguardino il parco macchine e/o attrezzature e siano rappresentate
da macchine e/o attrezzature non più in possesso del produttore e, quindi, non più presenti in
azienda, ma ancora iscritte nel fascicolo e dichiarate nella domanda, generando una
assegnazione di carburante agevolato non dovuta, oltre all’aggiornamento del fascicolo sarà
necessario presentare anche una rettifica della domanda per consentire all’applicativo di rifare
il calcolo corretto del carburante. Per le modalità di correzione vedi paragrafi seguenti;
b. anomalie che riguardano la domanda del periodo precedente come, ad esempio, lavorazioni
non giustificate per il mancato possesso di macchine e/o attrezzature o piano colturale,
consistenza allevamenti o fabbricati non corretti, ecc.
Per queste anomalie, segnalate come tutte le altre alla Sede centrale dell’AVEPA, l’Agenzia
procederà con il ricalcolo del carburante spettante all’azienda in base alla situazione effettiva
dell’azienda e all’eventuale segnalazione del recupero di accisa all’Ufficio delle Dogane
competente per territorio nei casi in cui l’anomalia avesse consentito consumi di carburante
eccedenti la quantità massima ammessa;
c. anomalie che riguardano la domanda del periodo attuale:
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Allegato A al decreto n. 179 del 31 dicembre 2013
Esse saranno corrette mediante presentazione di una domanda di rettifica entro il 31 dicembre
dell’anno in corso o mediante aggiornamento della domanda in fase di istruttoria.
Per le domande di rettifica, che si renderà necessario presentare dopo il 30 novembre, la Sede
centrale dell’AVEPA, provvederà, su richiesta della sede operativa del CAA o l’Ufficio
competente dello Sportello unico agricolo, a riaprire il modulo domanda;
d. anomalie non strettamente legate al fascicolo o alla domanda, ma che rappresentano
irregolarità da segnalare.
È tipica di questi casi la presenza in azienda di impianti di autoproduzione di energia elettrica
mediante utilizzo di generatori di corrente azionati da motori senza che il produttore sia in
grado di dimostrare l’utilizzo di carburante non agevolato (carburante per autotrazione) o con
generatore di corrente azionato con la presa di potenza del trattore.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.m. 454/2001, non è ammesso il consumo di carburante
agevolato per l’autoproduzione di energia elettrica.
Per questo motivo i generatori di corrente iscritti nel fascicolo aziendale devono essere
scaricati e l’anomalia deve essere segnalata alla Sede centrale dell’AVEPA, che procederà con
la comunicazione all’Ufficio delle Dogane competente.
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manuale procedurale per la compilazione, presentazione e