SALARIO
● 130 euro al 5° livello; 112 al 3° livello ; 132 in media
● Tranche: 01/01/’13 35 euro; 01/01/’14 45 euro; 01/01/’15 50 euro
● Possibilità di posticipare 2^ e 3^ tranche con accordo aziendale
● Elemento perequativo: aumento di 30 euro annue dal 01/01/2014
● Contributo mètaSalute: 2 euro/m dal 2015; altri 2 dal 2016
● Conglobamento EDR
TIPOLOGIE CONTRATTUALI
TEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIONE:
normati ulteriori spazi di flessibilità consentiti da legge
PART TIME:
ampliati i limiti di utilizzabilità da parte dei lavoratori
APPRENDISTATO:
adeguato a legge e accordo interconfederale con riduzione della
durata (da 60 a 36 mesi), della percentuale di conferma (da 70 a 50
%), delle ore di formazione (da 120 a 80)
INQUADRAMENTO
Manutenzione del sistema attuale con realizzazione 3^ super
(attuale 3^ ERP);
Semplificazione mobilità 1^/2^ e 2^/3^
Creazione 8^ livello per i quadri con parametro che assorbe
la già presente indennità
Aggiornamento profili
Commissione che studia la possibilità di istituire una 4^ super
con profili tassativi
ORARIO DI LAVORO
FLESSIBILITA’
Plurisettimanale: tolte motivazioni; aumento da 64 a 80 ore; eliminazione fasi negoziali; pluris.
breve da completare nel trimestre con magg. del 5% (fino a 4 volte nell’anno)
Straordinario quote esenti: da 40/48 ore a 80 ore annue con magg. dell’8% per ore oltre la
40^/48^
Tetto comune ai due istituti: 120/128 ore annue
PAR
Riduzione PAR collettivi da 7 a 5 e aumento individuali da 6 a 8
L’azienda può unilateralmente decidere di rendere lavorabili fino a 3 PAR nell’ambito dei 5
Transaz. Novativa: eliminazione 8 ore di PAR per nuovi assunti
MEZZ’ORA PASTO TURNISTI
rinvio a contrattazione aziendale possibilità di diversa regolazione
ALTRO
Adeguamento alla legge per lavoro domenicale; eliminato carattere “eccezionale” allo straordinario
e computo tetti annui con criteri di legge
MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO
Drastica semplificazione con riscrittura della norma
contrattuale
Nulla è modificato per il comporto (conservazione del posto)
Migliora il trattamento economico per i lavoratori con
l’abolizione del triennio mobile e l’innalzamento della %
Cambia la “penalizzazione delle malattie brevi” come segue:
per ciascun anno solare dopo tre assenze pari o inferiori a 5
giorni la quarta è pagata al 66%, la quinta e le successive al
50%
ESIGIBILITA’
Sono stati introdotti alcuni strumenti utili che operano sia in modo
diretto che indiretto:
si è dato un termine certo al “previo esame” (10 gg.);
si è definita una norma che da la possibilità di collegare il PDR al
rispetto delle flessibilità;
in caso di mancata prestazione del “supero” nel plurisettimanale si
trattiene un corrispondente numero di ore con riduzione PAR,
ferie, etc.;
si è rafforzato il principio della “inscindibilità” delle norme
contrattuali con particolare riferimento alla flessibilità
Scarica

slidesccnl3-12-2012