SALARIO ● 130 euro al 5° livello; 112 al 3° livello ; 132 in media ● Tranche: 01/01/’13 35 euro; 01/01/’14 45 euro; 01/01/’15 50 euro ● Possibilità di posticipare 2^ e 3^ tranche con accordo aziendale ● Elemento perequativo: aumento di 30 euro annue dal 01/01/2014 ● Contributo mètaSalute: 2 euro/m dal 2015; altri 2 dal 2016 ● Conglobamento EDR TIPOLOGIE CONTRATTUALI TEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIONE: normati ulteriori spazi di flessibilità consentiti da legge PART TIME: ampliati i limiti di utilizzabilità da parte dei lavoratori APPRENDISTATO: adeguato a legge e accordo interconfederale con riduzione della durata (da 60 a 36 mesi), della percentuale di conferma (da 70 a 50 %), delle ore di formazione (da 120 a 80) INQUADRAMENTO Manutenzione del sistema attuale con realizzazione 3^ super (attuale 3^ ERP); Semplificazione mobilità 1^/2^ e 2^/3^ Creazione 8^ livello per i quadri con parametro che assorbe la già presente indennità Aggiornamento profili Commissione che studia la possibilità di istituire una 4^ super con profili tassativi ORARIO DI LAVORO FLESSIBILITA’ Plurisettimanale: tolte motivazioni; aumento da 64 a 80 ore; eliminazione fasi negoziali; pluris. breve da completare nel trimestre con magg. del 5% (fino a 4 volte nell’anno) Straordinario quote esenti: da 40/48 ore a 80 ore annue con magg. dell’8% per ore oltre la 40^/48^ Tetto comune ai due istituti: 120/128 ore annue PAR Riduzione PAR collettivi da 7 a 5 e aumento individuali da 6 a 8 L’azienda può unilateralmente decidere di rendere lavorabili fino a 3 PAR nell’ambito dei 5 Transaz. Novativa: eliminazione 8 ore di PAR per nuovi assunti MEZZ’ORA PASTO TURNISTI rinvio a contrattazione aziendale possibilità di diversa regolazione ALTRO Adeguamento alla legge per lavoro domenicale; eliminato carattere “eccezionale” allo straordinario e computo tetti annui con criteri di legge MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO Drastica semplificazione con riscrittura della norma contrattuale Nulla è modificato per il comporto (conservazione del posto) Migliora il trattamento economico per i lavoratori con l’abolizione del triennio mobile e l’innalzamento della % Cambia la “penalizzazione delle malattie brevi” come segue: per ciascun anno solare dopo tre assenze pari o inferiori a 5 giorni la quarta è pagata al 66%, la quinta e le successive al 50% ESIGIBILITA’ Sono stati introdotti alcuni strumenti utili che operano sia in modo diretto che indiretto: si è dato un termine certo al “previo esame” (10 gg.); si è definita una norma che da la possibilità di collegare il PDR al rispetto delle flessibilità; in caso di mancata prestazione del “supero” nel plurisettimanale si trattiene un corrispondente numero di ore con riduzione PAR, ferie, etc.; si è rafforzato il principio della “inscindibilità” delle norme contrattuali con particolare riferimento alla flessibilità