L’evoluzione della normativa antiriciclaggio 1991: Direttiva n.91/308/CEE (c.d. prima direttiva antiriciclaggio: obblighi di prevenzione solo in capo ad enti creditizi e finanziari); 1991: D.L. 143/91, convertito con modificazioni dalla Legge n.197 del 5 luglio 1991 (c.d. Legge Antiriciclaggio), normativa di attuazione della prima direttiva; 2001: Direttiva 2001/97/CE (c.d. seconda direttiva antiriciclaggio: esteso il campo di applicazione della Direttiva n.91/308 anche a soggetti “non finanziari”); 2004: D.Lgs. 56/04, di attuazione della seconda direttiva (estensione della normativa nazionale anche a soggetti “non finanziari”); 1 L’evoluzione della normativa antiriciclaggio 2005: Direttiva n.2005/60/CE (c.d. terza direttiva antiriciclaggio: innova la disciplina della materia); 2006: D.M. n.142 del 3 febbraio 2006 e provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 (ulteriore attuazione della seconda direttiva); 2007: D. Lgs. n.109 (parziale attuazione della terza direttiva: in particolare sono individuate le “misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo); 2007: D.Lgs. n.231 recante (completa) attuazione della terza direttiva in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo 2008: D.L. 112/2008 (art. 32), convertito in legge n.133 del 6.8.2008 recante modifiche al D. Lgs n. 231/207 2 Lo scopo della normativa antiriciclaggio Contrasto sia al riciclaggio di denaro proveniente da attività criminose sia alla raccolta di beni o di denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo 3 Lo scopo della normativa antiriciclaggio La condotta di riciclaggio è prevista quale reato nel codice penale: l'articolo 648 bis lo inserisce fra i delitti contro il patrimonio. Tale articolo incrimina chiunque "fuori dai casi del concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Tale condotta è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 a 15.493 Euro. Ai fini dell'integrazione della condotta criminosa è quindi essenziale che il riciclatore: - sia estraneo al fatto illecito il cui frutto è il denaro o il bene riciclato; - conosca la provenienza delittuosa di ciò che sostituisce o trasferisce. 4 Lo scopo della normativa antiriciclaggio Nel d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (art.2 ), ai soli fini della applicazione delle disposizioni del decreto stesso, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione 5 Lo scopo della normativa antiriciclaggio Per «finanziamento del terrorismo» si intende: «qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti» (art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109/2007). 6 Lo scopo della normativa antiriciclaggio Le misure dettate dal d. lgs n. 231/207 si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni, i quali devono adottare idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. I destinatari della normativa devono adempiere gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale. 7 Lo scopo della normativa antiriciclaggio Variegato è il catalogo degli obblighi e degli adempimenti posti dalla nuova normativa a carico dei destinatari del provvedimento. In termini generali, il decreto distingue tra: - obblighi di adeguata verifica della clientela (artt. 15-35 ) - obblighi di registrazione (artt. 36 – 40) - obblighi di segnalazione ( artt. 41 – 48) - misure ulteriori, tra cui rilevano le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49) ed il divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia ( art. 50 ) 8 I destinatari degli obblighi Banche Poste Italiane S.p.A. Istituti di moneta elettronica (IMEL) Semplificata verifica, non soggetti a registrazione, esentati dagli obblighi di intrasferibilità previsti dall’art. 49 9 I destinatari degli obblighi Semplificata verifica, non soggetti a registrazione Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) Società di gestione del risparmio Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) Imprese di Assicurazione – Ramo Vita Agenti di Cambio Società che svolgono Servizio di Riscossione Tributi Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 TUB Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 106 TUB Succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede in uno stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento Soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell’elenco generale previste dall’art. 155, comma 4 (consorzi di garanzia collettiva fidi) e 5 (soggetti che esercitano professionalmente attività di cambiavalute), TUB Cassa Depositi e Prestiti Altri soggetti indicati dall’art. 25 co. 1 lett. b) e c) Pubblica Amministrazioni 10 I destinatari degli obblighi Società Fiduciarie Promotori finanziari Intermediari assicurativi di cui all’art. 109 comma 2 lett. a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1 lett. g). Agenti assicurazione vita plurimandatari; mediatori; broker Mediatori creditizi iscritti all’albo ex art. 16 L. 108/96. es. money transfer iscritti in apposito elenco Agenti in attività finanziaria iscritti all’elenco di cui al D.Lgs. 374/99 Intermediari assicurativi ramo danni Soggetti ad adeguata verifica e a registrazione 11 I destinatari degli obblighi La normativa antiriciclaggio si applica, inoltre, a: Professionisti; Revisori contabili; Altri soggetti esercenti attività di: a) recupero di crediti per conto terzi; b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori, c) gestione di case da gioco; d) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro; e) agenzia di affari in mediazione immobiliare. 12 Il principio di identificazione della clientela Il d.lgs. n. 231/2007 introduce nuovi principi di identificazione della clientela: l’ “adeguata verifica della clientela” svolta in maniera semplificata o rafforzata L’esercizio della dovuta diligenza per conoscere in maniera approfondita la propria clientela costituisce un fattore rilevante, in assenza del quale le banche possono esporsi a rischi di reputazione, operativi, legali, di concentrazione, e incorrere conseguentemente in costi finanziari notevoli. L’applicazione di corrette procedure KYC ( “ know-your-client ”) è elemento cruciale di un’efficace gestione dei rischi bancari. Le salvaguardie in questo ambito non concernono soltanto la apertura dei conti e la tenuta della documentazione, ma implicano anche la formulazione di una politica per l’accettazione della clientela e di un programma articolato per la sua identificazione, che preveda una più scrupolosa diligenza nei riguardi dei conti a maggiore rischio, nonché il loro monitoraggio attivo al fine di rilevare eventuali attività sospette (Comitato di Basilea di vigilanza bancaria ) 13 Il principio di identificazione della clientela Presupposti dell’obbligo di adeguata verifica: a) quando instaurano un rapporto continuativo; b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate; c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente. 14 Il principio di identificazione della clientela Contenuti dell’obbligo di adeguata verifica: a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità; c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo (o della prestazione professionale); d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo (o della prestazione professionale. 15 Il principio di identificazione della clientela L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica deve avvenire secondo le seguenti modalità: l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo e' svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui allo allegato tecnico al D.lgs. n. 231/07, prima della instaurazione del rapporto continuativo o al momento della esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente e' verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere. 16 Il principio di identificazione della clientela L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica deve avvenire secondo le seguenti modalità: (segue) l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo e' effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo. 17 Il principio di identificazione della clientela I clienti devono fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire all’intermediario di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza. Per titolare effettivo si intende la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata una operazione o acceso un rapporto. Nel caso in cui il cliente, pur essendo a conoscenza del titolare effettivo, non intenda dichiararlo nel modulo ex art. 21, l’obbligo di adeguata verifica non è rispettato, pertanto non si può dare seguito all’operazione occasionale o all’apertura del rapporto continuativo, valutando inoltre l’eventualità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta ex art. 41. 18 Il principio di identificazione della clientela L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica deve avvenire secondo le seguenti modalità: (segue) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta alla identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. Il monitoraggio è assai rilevante in quanto l’intermediario finanziario deve essere in grado di dimostrare all’autorità competente che la portata delle misure adottate è adeguata all’entità del rischio riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. 19 Il principio di identificazione della clientela Tempistica Gli obblighi di adeguata verifica si applicano a tutti i nuovi clienti nonché ai vecchi una volta valutato il rischio presente Il procedimento di identificazione del cliente si applica naturalmente all’inizio della relazione. Ma affinché i dati siano aggiornati e pertinenti, è necessario che le banche verifichino regolarmente la documentazione esistente. Un momento opportuno per tale verifica è quello in cui viene effettuata una transazione importante, oppure sono modificati in modo significativo gli standard per la documentazione della clientela, oppure interviene un cambiamento sostanziale nel modo in cui è utilizzato un conto. Tuttavia, ogniqualvolta una banca ritenga di non possedere sufficienti informazioni su un dato cliente, essa dovrebbe attivarsi affinché tutti i dati pertinenti siano ottenuti il più presto possibile. (Comitato di Basilea di vigilanza bancaria) 20 Approccio basato sul rischio Gli obblighi di adeguata verifica sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, operazione di cui trattasi. Le misure adottate debbono essere adeguate al rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo da valutarsi sulla base di: Istruzioni diramate dall’Autorità di Vigilanza Criteri generali stabiliti dalla legge di recepimento con riferimento a: 21 Approccio basato sul rischio 1. Cliente Natura giuridica Prevalente attività svolta Comportamento tenuto Area geografica di residenza o sede del cliente e della controparte 22 Approccio basato sul rischio 2 Operazione/rapporto continuativo Tipologia dell’operazione o del rapporto Modalità di svolgimento Ammontare Frequenza delle operazioni e durata del rapporto Ragionevolezza in rapporto all’attività svolta Area geografica di destinazione dell’operazione 23 Obblighi della banca (art. 23) Se si sospetta che l’operazione richiesta riciclaggio o finanziamento al terrorismo? Obbligo costituisca di astensione e invio segnalazione Eccezione: l’operazione per sua natura non può essere rinviata l’astensione può ostacolare le indagini: immediata informativa all’UIF dopo aver eseguito l’operazione 24 Obblighi della banca Per la clientela di nuova acquisizione, al fine di valutare adeguatamente l’opportunità per la Banca di accettare l’avvio del rapporto, gli obblighi si sostanziano nelle seguenti attività: - identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base dei consueti documenti, dati o informazioni e successivo censimento in anagrafe; - identificare gli eventuali titolari effettivi e verificarne l’identità (per titolare effettivo si intende la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata l’operazione); - ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo; - svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo. 25 Obblighi semplificati di adeguata verifica Gli obblighi di adeguata verifica non si applicano (salvo che si ritenga l’identificazione effettuata inattendibile o insufficiente): ai clienti: Intermediari finanziari (no società fiduciarie), anche comunitari o extracomunitari, se con regime equivalente Ufficio Pubblica Amministrazione o istituzione che svolge funzioni pubbliche conformemente al Diritto comunitario 26 Obblighi semplificati di adeguata verifica Codici SAE identificativi di soggetti sottoposti a semplificata verifica Bisogna prestare particolare attenzione all’attribuzione delle codifiche sottoposte a semplificata verifica in quanto escludono le registrazioni delle operazioni nell’AUI. Occorre pertanto accertare che il soggetto in via di censimento appartenga alla categoria identificata dal codice. Per eventuali casi dubbi o necessari di particolari approfondimenti le filiali devono contattare la Funzione Tecnica Antiriciclaggio presso l’Area Controlli Interni. Le omesse registrazioni, derivanti da una erronea attribuzione di un codice escludente, sono oggetto di sanzione da parte dell’autorità competente. 27 Obblighi semplificati di adeguata verifica WHITE LIST – LISTA DEI PAESI VIRTUOSI con gli enti creditizi e finanziari insediati nei Paesi esclusi dalla white list si raccomanda di ridurre all'essenziale l'operatività, partendo dal concetto che questi sono considerati non cooperativi in tema di prevenzione del riciclaggio. La lista include 13 Stati extracomunitari Argentina Brasile Giappone Messico Federazione Russa Stati Uniti d’America Svizzera Australia Canada Hong Kong Nuova Zelanda Singapore Repubblica del Sudafrica più alcuni territori d'Oltremare (Antille Olandesi, Aruba, Mayotte, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna) che impongono obblighi antiriciclaggio equivalenti a quelli previsti dalla direttiva Ue 2005/60. 28 Obblighi semplificati di adeguata verifica alle operazioni: contratti di assicurazione-vita con premi di importo limitato; forme pensionistiche individuali disciplinate dal d.lgs 2005/ 252, purché non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all’articolo 14 del medesimo decreto e che non possano essere utilizzate a garanzia per un prestito; regimi di pensione obbligatoria e complementare con determinate caratteristiche; moneta elettronica ricaricabile; qualunque altro prodotto o transazione a scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo 29 Obblighi rafforzati di adeguata verifica La banca deve applicare misure rafforzate di adeguata verifica: in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo quando il cliente non è fisicamente presente conti di corrispondenza con enti corrispondenti in stati extracomunitari operazioni e rapporti con persone politicamente esposte residenti in altro Stato 30 Obblighi rafforzati di adeguata verifica Quando il cliente non è fisicamente presente, la banca: •accerta l’identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari; •adotta misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedono una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva; •si assicura che il primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio. 31 Obblighi rafforzati di adeguata verifica I predetti adempimenti non sono necessari nelle seguenti ipotesi (in precedenza, c.d. identificazione indiretta) : 1.qualora il cliente sia già identificato in relazione a un rapporto in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate; 2.per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; operazioni da imputarsi al soggetto titolare del rapporto; 3.per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 4.per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell’autorità consolare italiana, così come indicata nell’articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153. 32 Obblighi rafforzati di adeguata verifica Conti di corrispondenza con enti corrispondenti in stati extracomunitari: •raccoglie sull’ente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto; •valuta la qualità dei controlli in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo cui l’ente corrispondente è soggetto; •ottiene l’autorizzazione del Direttore generale ( o suo incaricato) prima di aprire nuovi conti di corrispondenza; •definisce in forma scritta i termini dell’accordo con l’ente corrispondente e i rispettivi obblighi 33 Obblighi rafforzati di adeguata verifica Operazioni e rapporti con soggetti politicamente esposti: stabilisce adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta; ottiene l’autorizzazione del Direttore generale o di suo incaricato prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti; adotta ogni misura adeguata per stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell’operazione; assicura un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo 34 Obblighi di registrazione Gli intermediari finanziari devono conservare i documenti e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per indagini su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo effettuate dalla UIF (Unità di informazione finanziaria) o da qualsiasi altra Autorità competente. In particolare: a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo; b) per quanto riguarda le operazioni e i rapporti continuativi, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo. 35 Obblighi di registrazione I soggetti obbligati devono poi registrare e conservare per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni: a) con riferimento ai rapporti continuativi : la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto; b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate o frazionate: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera. Tali informazioni devono essere registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero dall'apertura, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo. 36 Obblighi di registrazione Tali informazioni vengono inserite giornalmente su un archivio transitorio, ove permangono per un periodo di 30 giorni, per poi essere travasate nell’Archivio Unico Informatico (A. U. I.). Nel caso in cui alcuni elementi dell’operazione non siano completi (data, causale dell'operazione, importo dei singoli mezzi di pagamento, generalità complete ed documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita), quest’ultima viene evidenziata nell’archivio transitorio come operazione incompleta. In tali casi si deve procedere al completamento dei dati entro 30 giorni al fine di evitare che le stesse vengano travasate nell’A. U. I. come incomplete. 37 Sanzioni La contravvenzione alle disposizioni concernenti l'obbligo di identificazione è punita con la multa da 2.600 a 13.000 euro. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro. 38 Segnalazione di operazione sospetta Gli intermediari finanziari devono inviare alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Si sottolinea che l’obbligo di inoltrare le segnalazioni - a differenza di quanto previsto in fase di identificazione e registrazione in cui rilevano solo le operazioni di importo rilevante concerne ogni operazione, anche se non concluse 39 Segnalazione di operazione sospetta OPERAZIONE PROFILO OGGETTIVO Caratteristiche Entità Natura PROFILO SOGGETTIVO Altre circostanze note conosciute in ragione delle funzioni esercitate Attività Economico Patrimoniale Motivazione Cliente (Sospetto, inusualità, anomalia) 40 Segnalazione di operazione sospetta La segnalazione di operazione sospetta è una comunicazione funzionale all’avvio di approfondimenti investigativi e differisce dalla denuncia che riguarda fatti penalmente rilevanti segnalati all’Autorità Giudiziaria. Sulla base delle vigenti istruzioni,la segnalazione deve riportare: informazioni sull’operazione e sul rapporto; informazioni sulla persona fisica di riferimento della operazione; informazioni sui rapporti continuativi; informazioni sui legami con altri soggetti; informazioni su chi ha operato. 41 Segnalazione di operazione sospetta La valutazione della sospettosità delle operazioni è effettuata sulla base del patrimonio informativo, sulle capacità e sulle necessità economiche del cliente, in possesso degli intermediari. Un’approfondita conoscenza del cliente costituisce, da un lato, un momento fondamentale del percorso logico che porta alla valutazione dell’operazione ai fini dell’inoltro di una segnalazione di operazione sospetta, dall’altro, un requisito essenziale dell’attività di intermediazione, in quanto consente di individuare i profili di rischio e le possibilità di sviluppo della relazione d’affari. 42 Segnalazione di operazione sospetta Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette è prevista l’emanazione di provvedimenti contenenti specifici indicatori di anomalia, periodicamente aggiornati 43 Segnalazione di operazione sospetta In data 12 gennaio 2001, la Banca d’Italia - di concerto con l’Ufficio Italiano dei Cambi - ha emanato il provvedimento “Istruzioni operative per l’individuazione di operazioni sospette” (note come DECALOGO), contenente le regole operative (distinte tra “regole organizzative e procedurali” e “indici di anomalia”) volte a ridurre i margini d’incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali, contribuendo al contenimento degli oneri ed assicurando la piena collaborazione tra le autorità preposte alla prevenzione del riciclaggio. 44 Segnalazione di operazione sospetta a) Adempimento degli obblighi segnaletici Al fine di assicurare il corretto adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette gli intermediari: 1. 2. 3. 4. si rifiutano di effettuare operazioni anomale; prestano particolare attenzione ad operazioni di utenti occasionali; inoltrano segnalazione ll’UIF anche con riferimento ad operazioni rifiutate o non concluse. L’obbligo di effettuare segnalazioni vige per l’intera durata della relazione con il cliente; valutano i profili di anomalia anche con riferimento all’operatività di altri intermediari con particolare attenzione all’attività di intermediari di non elevata reputazione e di soggetti operanti in Paesi non cooperativi. 45 Segnalazione di operazione sospetta b) Conoscenza della clientela L’importanza di una approfondita conoscenza della clientela Gli strumenti per migliorare la conoscenza della clientela c) Controlli Interni Il sistema dei controlli Interni La formazione del personale I controlli sull’operato dei dipendenti e collaboratori La moneta elettronica. d) La procedura di segnalazione L’iter segnaletico interno all’intermediario, La tutela della riservatezza, La sospensione delle operazioni, Il ricorso a programmi informatici di selezione delle operazioni, La trasmissione della segnalazione e il rapporto con l’UIF. 46 Segnalazione di operazione sospetta Nel decalogo vengono poi individuati alcuni indicatori di anomalia, tra i quali appaiono particolarmente significativi quelli che si riferiscono a: Ripetute operazioni della stessa natura non giustificate dall’attività svolta dal cliente ed effettuate con modalità tali da denotare intenti dissimulatori; Ricorso a tecniche di frazionamento dell’operazione, soprattutto se svolte a eludere gli obblighi di identificazione e registrazione; Operazioni di ingente ammontare che risultano inusuali rispetto a quelle di norma effettuate dal cliente, soprattutto se non vi sono plausibili giustificazioni economiche o finanziarie; 47 Segnalazione di operazione sospetta Ricorso al contante in sostituzione degli usuali mezzi di pagamento utilizzati dal cliente; Richieste frequenti e per notevoli importi di assegni circolari contro versamento di denaro contante; Negoziazioni di strumenti finanziari senza che l’operazione transiti sul conto corrente del cliente; Liquidazione in arco di tempo ravvicinato di prestazioni relative a molteplici polizze assicurative vita sottoscritte da soggetti diversi ed aventi come beneficiari la stessa persona; Clienti che si rifiutano o si mostrano riluttanti a fornire le informazioni occorrenti per l’effettuazione dell’operazione; … 48 Indici di anomalia relativi al settore assicurativo Sottoscrizione di numerose polizze, anche se per importi unitari modesti, ma la cui somma non è coerente con il reddito del cliente. 49 Indici di anomalia relativi al settore assicurativo Operazioni che risultano illogiche, ad esempio se svantaggiose - sotto il profilo economico-finanziario - per il cliente (es.: riscatto di polizza palesemente svantaggioso, senza addurre valide motivazioni) 50 Indici di anomalia relativi al settore assicurativo Transazioni svolte da un cliente in nome o in favore di terzi quando non vi siano tra gli stessi rapporti di alcun genere (es.: polizze vita stipulata con beneficiario persona assolutamente estranea all’attività e all’ambito familiare del sottoscrittore) 51 Indici di anomalia relativi al settore assicurativo Operazioni svolte da terzi a favore o per conto di un cliente e non giustificate in modo plausibile (es.: sottoscrizione di polizza fideiussoria prestata da soggetto non conosciuto dal beneficiario) 52 Indici di anomalia relativi al settore assicurativo Operazioni per le quali sono fornite indicazioni inesatte o incomplete con l’intento di occultare elementi essenziali riguardanti soprattutto i soggetti interessati dalla transazione(es.: fornitura di informazioni anagrafiche poi rivelatesi non veritiere) 53 Indici di anomalia relativi al settore assicurativo Operazioni svolte dal cliente con controparti ubicate in paesi centro di attività illecite (traffico stupefacenti, contrabbando e altro)e non in linea con l’attività svolta dal cliente(es.: richiesta di polizze a favore di soggetti residenti in centri off-shore) 54 Indici di anomalia relativi al settore assicurativo Cointestazioni, o variazione delle intestazioni senza plausibile giustificazione di polizze assicurative (es.: cointestazioni o cambi di contraenza di polizze non giustificabili) 55 Indici di anomalia relativi al settore assicurativo Stipula di diverse polizze di assicurazione il cui pagamento dei premi viene effettuato mediante assegni bancari con molteplici girate Stipula di polizza assicurativa sulla vita con beneficiario uguale al portatore della polizza Nomina di un numero diverso di beneficiari delle polizze (generando il frazionamento dell’importo da liquidare in più tranche) non giustificato dal rapporto tra i beneficiari ed il cliente 56 Indici di anomalia relativi al settore assicurativo Liquidazione in in un arco temporale ristretto di polizze sottoscritte da clienti diversi ma aventi un unico beneficiario Cospicue e/o contemporanee richieste di prestito o di riscatto relative a polizze assicurative ovvero richieste frequenti di riscatti parziali (su polizze a premio unico di rilevante importo) soprattutto se comportanti condizioni non convenienti per il cliente 57 Indici di anomalia relativi al settore assicurativo Stipula di contratto di capitalizzazione mediante consegna da parte del cliente di titoli o altri beni il cui possesso non appare giustificato dalla capacità economica o non in linea con l’attività svolta dal contraente. 58 Segnalazione di operazione sospetta GIANOS è una soluzione “di sistema” che ha l’obiettivo di dotare le banche di un prodotto standard,atto ad individuare i comportamenti inusuali della clientela e quindi contribuire alla corretta applicazione del complesso normativo in materia di segnalazione di operazioni sospette. La procedura consente l’individuazione automatica dei comportamenti operativi “atipici” o “inattesi” assunti da parte della clientela (tali nominativi vengono definiti “soggetti inattesi”). Tali informazioni vengono analizzate in base agli indici di anomalia evidenziati nel “Decalogo Bankit”. GIANOS è comunque uno strumento di mero supporto all’analisi e non “deresponsabilizza” gli addetti dall’assumere tutti i comportamenti opportuni per vigilare ed operare ai fini della corretta attuazione del complesso normativo in materia di antiriciclaggio. 59 Segnalazione di operazione sospetta Attualmente è operativo il Gianos Inattesi che rileva le operazioni inusuali da valutare ai fini di eventuali segnalazione ex art. 41. alla luce della normativa ora in vigore sono in corso di definizione finale le seguenti ulteriori procedure: Gianos GPR che effettuerà la profilazione di rischio su tutta la clientela, sia in fase iniziale di acquisizione che periodicamente quale monitoraggio del rischio. Gianos 3D che automatizzerà l’attuale processo cartaceo di proposta per la segnalazione di operazione sospette al delegato Antiriciclaggio di Gruppo al quale compete la decisione finale dell’inoltro della segnalazione all’UIF. 60 Segnalazione di operazione sospetta Si sottolinea l’inderogabilità del rispetto degli obblighi formali stabiliti dalle norme relative all’identificazione, registrazione, adeguata/rafforzata verifica le cui violazioni determinano le sanzioni anzidette. Per quanto riguarda le eventuali operazioni anomale, evidenziate dall’applicativo Gianos, è importante che le motivazioni addotte in merito alla segnalazione o meno siano adeguatamente approfondite, con eventuali riscontri documentali e comunque coerenti con il profilo del cliente, in quanto in caso di contestazione la fondatezza delle stesse può comportare la riduzione o l’esenzione dalla sanzione amministrativa pecuniaria. 61 Segnalazione di operazione sospetta Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto. I soggetti tenuti all’obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l’operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini. 62 Segnalazione di operazione sospetta Il responsabile cui compete l’amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela ha l’obbligo di segnalare senza ritardo al Responsabile Antiriciclaggio le operazioni sospette. Quest’ultimo esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell’insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall’archivio unico informatico, le trasmette alla UIF prive del nominativo del segnalante. 63 Segnalazione di operazione sospetta L’Unita di Informazione Finanziaria (UIF), cioè la struttura nazionale (che ha sostituito l’Ufficio Italiano Cambi) incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere - ai medesimi - di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo : 1. effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni; 2. può acquisire ulteriori dati ed informazioni presso altri intermediari abilitati; 3. trasmette le segnalazioni all’Autorità Giudiziaria. 64 Segnalazione di operazione sospetta Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo. 65 Segnalazione di operazione sospetta Confermando l’impostazione passata, si ribadisce che per assicurare l’adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette occorre garantire l’anonimato del segnalante, a tutela dell’immagine dell’intermediario e di possibili effetti ritorsivi sul personale. Tale anonimato è rispettato anche in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale. L’identità delle persone fisiche può essere rivelata solo quando l’autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede. 66 Segnalazione di operazione sospetta Gli enti e le persone soggette alla normativa, nonché i loro amministratori e dipendenti non possono comunicare al cliente interessato o a terzi che sono state trasmesse informazioni in applicazione all’obbligo di segnalazione o che è in corso o può essere svolta un’inchiesta in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale divieto non comprende la comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo né le eventuali comunicazioni rilasciate alle Autorità di Vigilanza in sede ispettiva e gli altri casi di comunicazione previsti dalla legge. Il divieto non impedisce altresì la comunicazione tra gli intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo anche se situati in Paesi terzi, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dal Decreto. 67 Sanzioni Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di comunicare le operazioni sospette a soggetti diversi da quelli previsti è punita con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno o l'ammenda da 5.164,57 a 51.645,68 euro. 68 Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore modalità di trasferimento del denaro contante e degli altri titoli al portatore (libretti bancari o postali al portatore, certificati di deposito al portatore, ecc. ) importo massimo del saldo dei libretti di risparmio al portatore modalità di emissione di vaglia e di assegni postali, bancari e circolari (unitariamente considerati) 69 Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a € 12.500 ( dal 25 giugno 2008 ) Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di intermediari abilitati, ovvero banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.A. Sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dello importo a carico della banca che non provveda entro 30 giorni alla comunicazione al MEF della suddetta violazione di cui abbia notizia. 70 Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore Alla Banca, nella sua qualità di intermediario abilitato, può essere richiesto di certificare il trasferimento, tra soggetti anche non clienti, di contanti, di libretti di deposito o di titoli al portatore per importi pari o superiori a € 12.500. In tale caso di norma si provvede a: - identificare i soggetti interessati, - effettuare le registrazioni in AUI utilizzando le procedure disponibili, - rilasciare specifica certificazione ed attestato della operazione. 71 Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore La banca è tenuta a dare comunicazione al MEF dell’avvenuta estinzione di un certificato di deposito al portatore, eccedente l’importo di Euro 12.500, da parte di un soggetto diverso da quello che ne aveva richiesto l’emissione, qualora, in mancanza di idonea attestazione esibita dall’esecutore materiale dell’operazione, possa presumere una violazione del disposto dell’ art. 49, primo comma. Per idonea attestazione il Ministero del Tesoro dal giugno 2003 ha precisato che si deve intendere la dichiarazione rilasciata dallo intermediario abilitato presso il quale è avvenuto il precedente trasferimento o una apposita delega all'incasso rilasciata dall'originario sottoscrittore o dal legittimo titolare. 72 Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore Si possono presentare due casi: 1) esistenza di delega all’estinzione del titolo: in questo caso, va richiesta la sottoscrizione del portatore sul titolo preceduta dalla dicitura “in nome e per conto di …………. (nome dell’originario sottoscrittore)”; 2)in mancanza di delega, se ne deve presumere l’avvenuto trasferimento e, quindi, si dovrà: a)richiedere copia della attestazione dell’avvenuto trasferimento del titolo tramite altro intermediario abilitato; b)in mancanza dell’attestazione, richiedere la presenza allo sportello di entrambi i soggetti per procedere alle registrazioni del trasferimento del titolo e alla compilazione della relativa attestazione Qualora il portatore non aderisca alle predette soluzioni,e non si rientri in una ipotesi di trasferimento mortis causa (come da apposita documentazione prodotta), la banca dovrà effettuare al MEF la segnalazione di operazione irregolare. 73 Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore L’obbligo di segnalazione ricade sulla banca emittente, in quanto unica in grado di effettuare le necessarie verifiche. Pertanto è indispensabile aggiornare le evidenze interne ogni qualvolta la titolarità del certificato risulti modificata ( ad esempio, per trasferimento avvenuto presso la banca o per informazione ricavata da idonea attestazione) Sicché, in caso di certificati “estinti” presso altri intermediari occorre procedere alla verifica della coincidenza tra il soggetto comunicato dall’altro intermediario ed il soggetto (ultimo titolare) indicato nella nostra procedura 74 Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore La comunicazione al MEF non si effettua: -quando il certificato presentato ad estinzione è oggetto di compravendita nell’ambito del mercato secondario, -in caso di estinzione del certificato da parte di chi risulta cointestatario, -in caso di estinzione del certificato da parte del coniuge dell’intestatario, se i coniugi versano in regime di comunione dei beni Si ritiene che la comunicazione vada comunque effettuata in caso di estinzione del certificato da parte del donatario, allegando l’eventuale atto notarile comprovante la donazione 75 Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 12.500 euro (dal 25 giugno 2008) I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 12.500 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. In caso di trasferimento di libretti di deposito, il cedente deve comunicare – entro trenta giorni dallo stesso - alla banca i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento. 76 Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore Per i libretti di deposito al portatore emessi ante 30 aprile 2008 e presentati per l’incasso a decorrere da tale data se il cessionario rilascia autocertificazione relativa al trasferimento (data e nome del cedente) non c’è infrazione né obbligo di procedere alla comunicazione al MEF In assenza dell’autocertificazione del cessionario, deve pervenire, da parte del cedente, nei 30 giorni successivi alla presentazione del libretto per l’incasso, la dichiarazione di avvenuta cessione del libretto. In mancanza di tale dichiarazione banche e Poste Italiane s.p.a, effettuano la comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze. 77 Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore Sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30% del saldo del libretto a carico della banca che negozia o estingue i libretti e che non provvede entro trenta giorni alla comunicazione al MEF delle violazioni alle illustrate disposizioni. Sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 20% del saldo del libretto a carico dei clienti che non procedono alla regolarizzazione entro la data prescritta o non provvedono a comunicare il trasferimento del libretto. 78 Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore I moduli di assegni bancari (e postali ) sono rilasciati muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 12.500 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità. Per ciascun modulo di assegno bancario (o postale) richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. 79 Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore I moduli degli assegni bancari (e postali) sono emessi per default con la clausola di non trasferibilità a meno di una specifica richiesta scritta da parte del cliente di carnet di assegni in forma libera Clausola di non trasferibilità obbligatoria per assegni di importo pari o superiore ai limiti previsti dalla vigente normativa Indicazioni su assegno in forma libera Imposta di bollo di cui al d.lgs. n.231/2007 assolta in modo virtuale (Autorizzazione n… del …. ) 80 Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore Gi assegni circolari ( i vaglia postali ed i vaglia cambiari) di importo sino a euro 12.499,99 possono essere emessi in forma libera dietro specifica espressa richiesta del cliente Indicazioni su assegno circolare in forma libera Imposta di bollo di cui al d.lgs. n.231/2007 assolta in modo virtuale 81 Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore Provvedimento della Agenzia delle entrate del 28.4.2008 Entro 30 giorni dalla richiesta della Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, la banca dovrà comunicare tramite posta elettronica certificata i dati identificativi ed il codice fiscale di coloro ai quali siano stati rilasciati carnet di assegni bancari o postali in forma libera o che abbiano richiesto assegni circolari, vaglia postali cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentato allo incasso 82 Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore In sede di negoziazione/estinzione dei titoli: Controllo della presenza della clausola “non trasferibile” e della indicazione del beneficiario su tutti gli assegni pari o superiori a 12.500 euro emessi dal 25 giugno 2008 (compreso) In assenza di tali requisiti, la banca deve effettuare entro trenta giorni la comunicazione dell’infrazione al MEF Ciò fermo restando la validità del titolo che può essere negoziato o estinto in assenza di ragioni ostative di altro genere 83 Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore Gli assegni bancari o postali emessi all'ordine del traente (con intestazione a me medesimo o a me stesso o dizione equivalente) possono essere girati unicamente dal traente stesso per l'incasso a una banca o a Poste italiane SpA Tali assegni possono essere emessi liberi senza limiti di importo In caso di assegno emesso all’ordine del traente e girato ad altro soggetto, la banca può pagare o negoziare il titolo in assenza di ragioni ostative di altro genere, ma deve effettuare entro 30 giorni la segnalazione della infrazione al MEF 84 Segnalazioni delle infrazioni Con la Circolare n. 80414 del 1° agosto il MEF ha aggiornato, in relazione alle disposizioni di cui all'art.49 del d.lgs. 231/07, quanto previsto nella Circolare 46213 del 3 maggio 2006 redatta in costanza delle vecchie disposizioni antiriciclaggio. Le segnalazioni dovranno pervenire rispettivamente al Dipartimento del Tesoro - Direzione valutaria antiriciclaggio e antiusura - o alle Direzioni territoriali sulla base della tipologia di infrazione ed entità della violazione: di norma, tutte le violazioni sono di competenza della Direzione antiriciclaggio, mentre fanno eccezione le violazioni di cui all'art. 49 le quali devono essere comunicate alla Direzione antiriciclaggio solo se di importo superiore a 250 mila euro. Ai fini della determinazione della competenza, nell'ipotesi di più violazioni segnalate con unico atto, non dovrà effettuarsi il cumulo degli importi delle violazioni. Il criterio generale per determinare la competenza territoriale è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. 85 Responsabilità amministrativa dell’ente e antiriciclaggio In materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, il decreto di recepimento della terza direttiva prevede l’inserimento tra i reati previsti quelli connessi al riciclaggio di denaro. L’art. 63 del Decreto prevede che: “nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l’articolo 25septies è inserito l’articolo 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) 86 Responsabilità amministrativa dell’ente e antiriciclaggio L’inserimento del reato di riciclaggio tra quelli previsti nel D.Lgs 231/01 consente all’ente l’esimente dalla responsabilità dello stesso se in grado di provare: - che ha preventivamente adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; - che ha affidato ad un proprio organismo - dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo - il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli e di curarne il loro aggiornamento; - la violazione fraudolenta dei Modelli da parte degli autori del reato; - la diligenza dell’organismo di vigilanza e dei soggetti incaricati della gestione e del controllo. 87 Vigilanza e controlli Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l’organismo di vigilanza (ex DLgs 231/01) e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati vigilano sull’osservanza delle norme in materia di antiriciclaggio. Le Autorità di Vigilanza di settore nell’ambito delle rispettive competenze verificano l’adeguatezza degli assetti organizzativi. e procedurali e il rispetto degli obblighi previsti dal decreto in commento. La UIF verifica il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazione sospetta. A tal fine può chiedere la collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza. 88