L’evoluzione della normativa antiriciclaggio
1991: Direttiva n.91/308/CEE (c.d. prima direttiva
antiriciclaggio: obblighi di prevenzione solo in capo ad
enti creditizi e finanziari);
1991: D.L. 143/91, convertito con modificazioni dalla
Legge n.197 del 5 luglio 1991 (c.d. Legge
Antiriciclaggio), normativa di attuazione della prima
direttiva;
2001: Direttiva 2001/97/CE (c.d. seconda direttiva
antiriciclaggio: esteso il campo di applicazione della
Direttiva n.91/308 anche a soggetti “non finanziari”);
2004: D.Lgs. 56/04, di attuazione della seconda
direttiva (estensione della normativa nazionale anche a
soggetti “non finanziari”);
1
L’evoluzione della normativa antiriciclaggio
2005: Direttiva n.2005/60/CE (c.d. terza direttiva
antiriciclaggio: innova la disciplina della materia);
2006: D.M. n.142 del 3 febbraio 2006 e provvedimento
UIC del 24 febbraio 2006 (ulteriore attuazione della
seconda direttiva);
2007: D. Lgs. n.109 (parziale attuazione della terza
direttiva: in particolare sono individuate le “misure per
prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del
terrorismo);
2007: D.Lgs. n.231 recante (completa) attuazione della
terza direttiva in materia di prevenzione dell’utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attività criminose e di finanziamento del terrorismo
2008: D.L. 112/2008 (art. 32), convertito in legge
n.133 del 6.8.2008 recante modifiche al D. Lgs n.
231/207
2
Lo scopo della normativa antiriciclaggio
Contrasto sia al riciclaggio di denaro
proveniente da attività criminose sia
alla raccolta di beni o di denaro pulito a
scopo di finanziamento del terrorismo
3
Lo scopo della normativa antiriciclaggio
La condotta di riciclaggio è prevista quale reato nel codice
penale: l'articolo 648 bis lo inserisce fra i delitti contro il
patrimonio.
Tale articolo incrimina chiunque "fuori dai casi del concorso
nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre
utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in
relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare
l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Tale
condotta è punita con la reclusione da quattro a dodici anni
e con la multa da 1.032 a 15.493 Euro.
Ai fini dell'integrazione della condotta criminosa è quindi
essenziale che il riciclatore:
- sia estraneo al fatto illecito il cui frutto è il denaro o il
bene riciclato;
- conosca la provenienza delittuosa di ciò che sostituisce
o trasferisce.
4
Lo scopo della normativa antiriciclaggio
Nel d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (art.2 ), ai soli fini della
applicazione delle disposizioni del decreto stesso, le seguenti azioni,
se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a
conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una
partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare
l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto
in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie
azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza,
ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti
sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono
da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a
conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni
provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale
attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti,
l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il
fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il
fatto di agevolarne l'esecuzione
5
Lo scopo della normativa antiriciclaggio
Per «finanziamento del terrorismo» si intende:
«qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta,
alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o
all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque
modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte,
utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di
terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di
uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice
penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei
fondi e delle risorse economiche per la commissione dei
delitti anzidetti» (art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. n.
109/2007).
6
Lo scopo della normativa antiriciclaggio
Le misure dettate dal d. lgs n. 231/207 si fondano anche
sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle
disposizioni, i quali devono adottare idonei e appropriati
sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata
verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni
sospette, di conservazione dei documenti, di controllo
interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia
dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di
comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di
operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
I destinatari della normativa devono adempiere gli obblighi
previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o
acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o
professionale.
7
Lo scopo della normativa antiriciclaggio
Variegato è il catalogo degli obblighi e degli adempimenti
posti dalla nuova normativa a carico dei destinatari del
provvedimento.
In termini generali, il decreto distingue tra:
- obblighi di adeguata verifica della clientela (artt. 15-35 )
- obblighi di registrazione (artt. 36 – 40)
- obblighi di segnalazione ( artt. 41 – 48)
- misure ulteriori, tra cui rilevano le limitazioni all’uso del
contante e dei titoli al portatore (art. 49) ed il divieto di conti
e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia ( art.
50 )
8
I destinatari degli obblighi
Banche
Poste Italiane S.p.A.
Istituti di moneta elettronica (IMEL)
Semplificata verifica, non
soggetti a registrazione,
esentati dagli obblighi di
intrasferibilità previsti
dall’art. 49
9
I destinatari degli obblighi
Semplificata
verifica, non
soggetti a
registrazione
Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)
Società di gestione del risparmio
Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV)
Imprese di Assicurazione – Ramo Vita
Agenti di Cambio
Società che svolgono Servizio di Riscossione Tributi
Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 TUB
Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 106 TUB
Succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede in uno stato estero nonché
le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di
investimento
Soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell’elenco generale previste dall’art.
155, comma 4 (consorzi di garanzia collettiva fidi) e 5 (soggetti che esercitano professionalmente
attività di cambiavalute), TUB
Cassa Depositi e Prestiti
Altri soggetti indicati dall’art. 25 co. 1 lett. b) e c)
Pubblica Amministrazioni
10
I destinatari degli obblighi
Società Fiduciarie
Promotori finanziari
Intermediari assicurativi di cui all’art. 109 comma 2 lett. a) e
b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1 lett. g).
Agenti assicurazione vita plurimandatari; mediatori; broker
Mediatori creditizi iscritti all’albo ex art. 16 L. 108/96. es.
money transfer iscritti in apposito elenco
Agenti in attività finanziaria iscritti all’elenco di cui al D.Lgs.
374/99
Intermediari assicurativi ramo danni
Soggetti ad
adeguata verifica e
a registrazione
11
I destinatari degli obblighi
La normativa antiriciclaggio si applica, inoltre, a:
Professionisti;
Revisori contabili;
Altri soggetti esercenti attività di:
a) recupero di crediti per conto terzi;
b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori,
c) gestione di case da gioco;
d) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche
o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi
pronostici con vincite in denaro;
e) agenzia di affari in mediazione immobiliare.
12
Il principio di identificazione della clientela
Il d.lgs. n. 231/2007 introduce nuovi principi di
identificazione della clientela: l’ “adeguata verifica della
clientela” svolta in maniera semplificata o rafforzata
L’esercizio della dovuta diligenza per conoscere in maniera
approfondita la propria clientela costituisce un fattore rilevante,
in assenza del quale le banche possono esporsi a rischi di
reputazione, operativi, legali, di concentrazione, e incorrere
conseguentemente in costi finanziari notevoli. L’applicazione di
corrette procedure KYC ( “ know-your-client ”) è elemento
cruciale di un’efficace gestione dei rischi bancari. Le salvaguardie
in questo ambito non concernono soltanto la apertura dei conti e
la tenuta della documentazione, ma implicano anche la
formulazione di una politica per l’accettazione della clientela e di
un programma articolato per la sua identificazione, che preveda
una più scrupolosa diligenza nei riguardi dei conti a maggiore
rischio, nonché il loro monitoraggio attivo al fine di rilevare
eventuali attività sospette (Comitato di Basilea di vigilanza bancaria )
13
Il principio di identificazione della clientela
Presupposti dell’obbligo di adeguata verifica:
a)
quando instaurano un rapporto continuativo;
b)
quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai
clienti che comportino la trasmissione o la
movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari
o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto
che siano effettuate con una operazione unica o con più
operazioni che appaiono collegate o frazionate;
c)
quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga,
esenzione o soglia applicabile;
d)
quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza
dei dati precedentemente ottenuti ai fini
dell'identificazione di un cliente.
14
Il principio di identificazione della clientela
Contenuti dell’obbligo di adeguata verifica:
a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base
di documenti, dati o informazioni ottenuti da una
fonte affidabile e indipendente;
b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne
l'identità;
c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura
prevista del rapporto continuativo (o della
prestazione professionale);
d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto
continuativo (o della prestazione professionale.
15
Il principio di identificazione della clientela
L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica deve
avvenire secondo le seguenti modalità:
l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del
titolare effettivo e' svolta, in presenza del cliente, anche
attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un
documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui allo
allegato tecnico al D.lgs. n. 231/07, prima della
instaurazione del rapporto continuativo o al momento della
esecuzione dell'operazione.
Qualora il cliente sia una società o un ente e' verificata
l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono
acquisite le informazioni necessarie per individuare e
verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla
firma per l'operazione da svolgere.
16
Il principio di identificazione della clientela
L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica deve
avvenire secondo le seguenti modalità: (segue)
l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare
effettivo e' effettuata contestualmente all'identificazione del
cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti
giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e
commisurate alla situazione di rischio per comprendere la
struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per
identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i
soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare
ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari
effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero
ottenere le informazioni in altro modo.
17
Il principio di identificazione della clientela
I clienti devono fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni
necessarie e aggiornate per consentire all’intermediario di adempiere agli
obblighi di adeguata verifica della clientela.
Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto,
sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate
delle quali siano a conoscenza.
Per titolare effettivo si intende la persona o le persone fisiche che, in ultima
istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto
della quale è realizzata una operazione o acceso un rapporto.
Nel caso in cui il cliente, pur essendo a conoscenza del titolare effettivo, non
intenda dichiararlo nel modulo ex art. 21, l’obbligo di adeguata verifica non è
rispettato, pertanto non si può dare seguito all’operazione occasionale o
all’apertura del rapporto continuativo, valutando inoltre l’eventualità di
effettuare una segnalazione di operazione sospetta ex art. 41.
18
Il principio di identificazione della clientela
L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica deve
avvenire secondo le seguenti modalità: (segue)
il controllo costante nel corso del rapporto continuativo si
attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la
durata di tale rapporto in modo da verificare che tali
transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o
la persona tenuta alla identificazione hanno del proprio
cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di
rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi
e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni
detenute.
Il monitoraggio è assai rilevante in quanto l’intermediario
finanziario deve essere in grado di dimostrare
all’autorità competente che la portata delle misure
adottate è adeguata all’entità del rischio riciclaggio o di
finanziamento al terrorismo.
19
Il principio di identificazione della clientela
Tempistica
Gli obblighi di adeguata verifica si applicano a tutti i nuovi
clienti nonché ai vecchi una volta valutato il rischio presente
Il procedimento di identificazione del cliente si applica
naturalmente all’inizio della relazione. Ma affinché i dati siano
aggiornati e pertinenti, è necessario che le banche verifichino
regolarmente la documentazione esistente. Un momento
opportuno per tale verifica è quello in cui viene effettuata una
transazione importante, oppure sono modificati in modo
significativo gli standard per la documentazione della clientela,
oppure interviene un cambiamento sostanziale nel modo in cui è
utilizzato un conto. Tuttavia, ogniqualvolta una banca ritenga di
non possedere sufficienti informazioni su un dato cliente, essa
dovrebbe attivarsi affinché tutti i dati pertinenti siano ottenuti il
più presto possibile. (Comitato di Basilea di vigilanza bancaria)
20
Approccio basato sul rischio
Gli
obblighi
di
adeguata
verifica
sono
assolti
commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente,
rapporto continuativo, operazione di cui trattasi.
Le misure adottate debbono essere adeguate al rischio di
riciclaggio e finanziamento al terrorismo da valutarsi sulla
base di:
Istruzioni
diramate dall’Autorità di Vigilanza
Criteri
generali stabiliti dalla legge di recepimento con
riferimento a:
21
Approccio basato sul rischio
1.
Cliente
Natura giuridica
Prevalente attività svolta
Comportamento tenuto
Area geografica di residenza o sede del cliente e della
controparte
22
Approccio basato sul rischio
2
Operazione/rapporto continuativo
Tipologia dell’operazione o del rapporto
Modalità di svolgimento
Ammontare
Frequenza delle operazioni e durata del rapporto
Ragionevolezza in rapporto all’attività svolta
Area geografica di destinazione dell’operazione
23
Obblighi della banca (art. 23)
Se si sospetta che l’operazione richiesta
riciclaggio o finanziamento al terrorismo?
Obbligo
costituisca
di astensione e invio segnalazione
Eccezione:
l’operazione
per sua natura non può essere rinviata
l’astensione
può ostacolare le indagini:
immediata
informativa all’UIF dopo aver eseguito l’operazione
24
Obblighi della banca
Per la clientela di nuova acquisizione, al fine di valutare
adeguatamente l’opportunità per la Banca di accettare
l’avvio del rapporto, gli obblighi si sostanziano nelle
seguenti attività:
- identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base dei
consueti documenti, dati o informazioni e successivo
censimento in anagrafe;
- identificare gli eventuali titolari effettivi e verificarne
l’identità (per titolare effettivo si intende la persona o le
persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o
controllano il cliente nonché la persona fisica per conto
della quale è realizzata l’operazione);
- ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista
dal rapporto continuativo;
- svolgere un controllo costante nel corso del rapporto
continuativo.
25
Obblighi semplificati di adeguata verifica
Gli obblighi di adeguata verifica non si applicano (salvo che
si ritenga l’identificazione effettuata inattendibile o
insufficiente):
ai clienti:
Intermediari
finanziari (no società fiduciarie), anche
comunitari o extracomunitari, se con regime equivalente
Ufficio
Pubblica Amministrazione o istituzione che svolge
funzioni pubbliche conformemente al Diritto comunitario
26
Obblighi semplificati di adeguata verifica
Codici SAE identificativi di soggetti sottoposti a semplificata
verifica
Bisogna prestare particolare attenzione all’attribuzione delle codifiche
sottoposte a semplificata verifica in quanto escludono le registrazioni
delle operazioni nell’AUI.
Occorre pertanto accertare che il soggetto in via di censimento
appartenga alla categoria identificata dal codice. Per eventuali casi
dubbi o necessari di particolari approfondimenti le filiali devono
contattare la Funzione Tecnica Antiriciclaggio presso l’Area Controlli
Interni.
Le omesse registrazioni, derivanti da una erronea attribuzione
di un codice escludente, sono oggetto di sanzione da parte
dell’autorità competente.
27
Obblighi semplificati di adeguata verifica
WHITE LIST – LISTA DEI PAESI VIRTUOSI
con gli enti creditizi e finanziari insediati nei Paesi esclusi
dalla white list si raccomanda di ridurre all'essenziale
l'operatività, partendo dal concetto che questi sono
considerati non cooperativi in tema di prevenzione del
riciclaggio. La lista include 13 Stati extracomunitari
Argentina
Brasile
Giappone
Messico
Federazione Russa
Stati Uniti d’America
Svizzera
Australia
Canada
Hong Kong
Nuova Zelanda
Singapore
Repubblica del Sudafrica
più alcuni territori d'Oltremare (Antille Olandesi, Aruba,
Mayotte, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint Pierre e
Miquelon, Wallis e Futuna) che impongono obblighi
antiriciclaggio equivalenti a quelli previsti dalla direttiva Ue
2005/60.
28
Obblighi semplificati di adeguata verifica
alle operazioni:
contratti di assicurazione-vita con premi di importo
limitato;
forme pensionistiche individuali disciplinate dal d.lgs
2005/ 252, purché non prevedano clausole di riscatto
diverse da quelle di cui all’articolo 14 del medesimo
decreto e che non possano essere utilizzate a garanzia
per un prestito;
regimi di pensione obbligatoria e complementare con
determinate caratteristiche;
moneta elettronica ricaricabile;
qualunque altro prodotto o transazione a scarso rischio
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
29
Obblighi rafforzati di adeguata verifica
La banca deve applicare misure rafforzate di adeguata
verifica:
in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo
quando il cliente non è fisicamente presente
conti di corrispondenza con enti corrispondenti in stati
extracomunitari
operazioni e rapporti con persone politicamente esposte
residenti in altro Stato
30
Obblighi rafforzati di adeguata verifica
Quando il cliente non è fisicamente presente, la banca:
•accerta
l’identità del cliente tramite documenti, dati o
informazioni supplementari;
•adotta
misure supplementari per la verifica o la
certificazione dei documenti forniti o richiedono una
certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario
soggetto alla direttiva;
•si
assicura che il primo pagamento relativo all’operazione
sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso
un ente creditizio.
31
Obblighi rafforzati di adeguata verifica
I predetti adempimenti non sono necessari nelle seguenti ipotesi
(in precedenza, c.d. identificazione indiretta) :
1.qualora
il cliente sia già identificato in relazione a un rapporto
in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate;
2.per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di
sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che
svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di
pagamento; operazioni da imputarsi al soggetto titolare del
rapporto;
3.per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da
acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate
o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma
digitale associata a documenti informatici ai sensi dell’articolo 24
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
4.per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da
acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e
dell’autorità consolare italiana, così come indicata nell’articolo 6
del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.
32
Obblighi rafforzati di adeguata verifica
Conti di corrispondenza con enti corrispondenti in stati
extracomunitari:
•raccoglie
sull’ente
informazioni
sufficienti
per
comprendere pienamente la natura delle sue attività e la
sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto;
•valuta
la qualità dei controlli in materia di lotta al
riciclaggio e al finanziamento del terrorismo cui l’ente
corrispondente è soggetto;
•ottiene
l’autorizzazione del Direttore generale ( o suo
incaricato) prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;
•definisce
in forma scritta i termini dell’accordo con l’ente
corrispondente e i rispettivi obblighi
33
Obblighi rafforzati di adeguata verifica
Operazioni e rapporti con soggetti politicamente esposti:
stabilisce adeguate procedure basate sul rischio per
determinare se il cliente sia una persona politicamente
esposta;
ottiene l’autorizzazione del Direttore generale o di suo
incaricato prima di avviare un rapporto continuativo con
tali clienti;
adotta ogni misura adeguata per stabilire l’origine del
patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo
o nell’operazione;
assicura un controllo continuo e rafforzato del rapporto
continuativo
34
Obblighi di registrazione
Gli intermediari finanziari devono conservare i documenti e
registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli
obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano
essere utilizzati per indagini su eventuali operazioni di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo effettuate dalla
UIF (Unità di informazione finanziaria) o da qualsiasi altra
Autorità competente.
In particolare:
a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del
cliente, conservano la copia o i riferimenti dei documenti
richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto
continuativo;
b) per quanto riguarda le operazioni e i rapporti continuativi,
conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei
documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia
probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci
anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del
rapporto continuativo.
35
Obblighi di registrazione
I soggetti obbligati devono poi registrare e conservare per un
periodo di dieci anni, le seguenti informazioni:
a) con riferimento ai rapporti continuativi : la data di
instaurazione, i dati identificativi del cliente, unitamente alle
generalità dei delegati a operare per conto del titolare del
rapporto e il codice del rapporto ove previsto;
b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o
superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si
tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono
collegate o frazionate: la data, la causale, l'importo, la
tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati
identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del
soggetto per conto del quale eventualmente opera.
Tali informazioni devono essere registrate tempestivamente
e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al
compimento dell'operazione ovvero dall'apertura, dalla
variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo.
36
Obblighi di registrazione
Tali informazioni vengono inserite giornalmente su un
archivio transitorio, ove permangono per un periodo di 30
giorni, per poi essere travasate nell’Archivio Unico
Informatico (A. U. I.).
Nel caso in cui alcuni elementi dell’operazione non siano
completi (data, causale dell'operazione, importo dei singoli
mezzi di pagamento, generalità complete ed documento di
identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le
complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del
quale l'operazione stessa viene eseguita), quest’ultima
viene evidenziata nell’archivio transitorio come operazione
incompleta.
In tali casi si deve procedere al completamento dei dati
entro 30 giorni al fine di evitare che le stesse vengano
travasate nell’A. U. I. come incomplete.
37
Sanzioni
La
contravvenzione alle disposizioni concernenti l'obbligo di
identificazione è punita con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
Chi,
essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di
cui all'articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o
incompleto è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
38
Segnalazione di operazione sospetta
Gli intermediari finanziari devono inviare alla UIF, una
segnalazione di operazione sospetta quando sanno,
sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che
siano in corso o che siano state compiute o tentate
operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Si sottolinea che l’obbligo di inoltrare le segnalazioni - a
differenza di quanto previsto in fase di identificazione e
registrazione in cui rilevano solo le operazioni di importo
rilevante concerne ogni operazione, anche se non
concluse
39
Segnalazione di operazione sospetta
OPERAZIONE
PROFILO OGGETTIVO
Caratteristiche
Entità
Natura
PROFILO SOGGETTIVO
Altre circostanze note
conosciute in ragione delle
funzioni esercitate
Attività
Economico Patrimoniale
Motivazione Cliente
(Sospetto, inusualità, anomalia)
40
Segnalazione di operazione sospetta
La segnalazione di operazione sospetta è una comunicazione
funzionale all’avvio di approfondimenti investigativi e differisce
dalla denuncia che riguarda fatti penalmente rilevanti segnalati
all’Autorità Giudiziaria.
Sulla base delle vigenti istruzioni,la segnalazione deve riportare:
informazioni sull’operazione e sul rapporto;
informazioni sulla persona fisica di riferimento della
operazione;
informazioni sui rapporti continuativi;
informazioni sui legami con altri soggetti;
informazioni su chi ha operato.
41
Segnalazione di operazione sospetta
La valutazione della sospettosità delle operazioni è
effettuata sulla base del patrimonio informativo, sulle
capacità e sulle necessità economiche del cliente, in
possesso degli intermediari.
Un’approfondita conoscenza del cliente costituisce, da un
lato, un momento fondamentale del percorso logico che
porta alla valutazione dell’operazione ai fini dell’inoltro di
una segnalazione di operazione sospetta, dall’altro, un
requisito essenziale dell’attività di intermediazione, in
quanto consente di individuare i profili di rischio e le
possibilità di sviluppo della relazione d’affari.
42
Segnalazione di operazione sospetta
Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura
dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza
conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto
conto anche della capacità economica e dell’attività svolta
dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a
disposizione
dei
segnalanti,
acquisiti
nell’ambito
dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un
incarico.
Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni
sospette è prevista l’emanazione di provvedimenti
contenenti specifici indicatori di anomalia, periodicamente
aggiornati
43
Segnalazione di operazione sospetta
In data 12 gennaio 2001, la Banca d’Italia - di concerto con
l’Ufficio Italiano dei Cambi - ha emanato il provvedimento
“Istruzioni operative per l’individuazione di operazioni sospette”
(note come DECALOGO), contenente le regole operative
(distinte tra “regole organizzative e procedurali” e “indici di
anomalia”) volte a ridurre i margini d’incertezza connessi con
valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali,
contribuendo al contenimento degli oneri ed assicurando la
piena collaborazione tra le autorità preposte alla prevenzione
del riciclaggio.
44
Segnalazione di operazione sospetta
a) Adempimento degli obblighi segnaletici
Al fine di assicurare il corretto adempimento dell’obbligo di
segnalazione delle operazioni sospette gli intermediari:
1.
2.
3.
4.
si rifiutano di effettuare operazioni anomale;
prestano particolare attenzione ad operazioni di utenti
occasionali;
inoltrano segnalazione ll’UIF anche con riferimento ad
operazioni rifiutate o non concluse. L’obbligo di
effettuare segnalazioni vige per l’intera durata della
relazione con il cliente;
valutano i profili di anomalia anche con riferimento
all’operatività di altri intermediari con particolare
attenzione all’attività di intermediari di non elevata
reputazione e di soggetti operanti in Paesi non
cooperativi.
45
Segnalazione di operazione sospetta
b) Conoscenza della clientela
L’importanza di una approfondita conoscenza della clientela
Gli strumenti per migliorare la conoscenza della clientela
c) Controlli Interni
Il sistema dei controlli Interni
La formazione del personale
I controlli sull’operato dei dipendenti e collaboratori
La moneta elettronica.
d) La procedura di segnalazione
L’iter segnaletico interno all’intermediario,
La tutela della riservatezza,
La sospensione delle operazioni,
Il ricorso a programmi informatici di selezione delle
operazioni,
La trasmissione della segnalazione e il rapporto con l’UIF.
46
Segnalazione di operazione sospetta
Nel decalogo vengono poi individuati alcuni indicatori di
anomalia, tra i quali appaiono particolarmente significativi
quelli che si riferiscono a:
Ripetute operazioni della stessa natura non giustificate
dall’attività svolta dal cliente ed effettuate con modalità tali da
denotare intenti dissimulatori;
Ricorso a tecniche di frazionamento dell’operazione,
soprattutto se svolte a eludere gli obblighi di identificazione e
registrazione;
Operazioni di ingente ammontare che risultano inusuali
rispetto a quelle di norma effettuate dal cliente, soprattutto se
non vi sono plausibili giustificazioni economiche o finanziarie;
47
Segnalazione di operazione sospetta
Ricorso al contante in sostituzione degli usuali mezzi di
pagamento utilizzati dal cliente;
Richieste frequenti e per notevoli importi di assegni
circolari contro versamento di denaro contante;
Negoziazioni
di
strumenti
finanziari
senza
che
l’operazione transiti sul conto corrente del cliente;
Liquidazione in arco di tempo ravvicinato di prestazioni
relative a molteplici polizze assicurative vita sottoscritte da
soggetti diversi ed aventi come beneficiari la stessa
persona;
Clienti che si rifiutano o si mostrano riluttanti a fornire le
informazioni occorrenti per l’effettuazione dell’operazione;
…
48
Indici di anomalia relativi al settore
assicurativo
Sottoscrizione di numerose polizze,
anche se per importi unitari modesti,
ma la cui somma non è coerente con il
reddito del cliente.
49
Indici di anomalia relativi al settore
assicurativo
Operazioni che risultano illogiche, ad
esempio se svantaggiose - sotto il profilo
economico-finanziario - per il cliente (es.:
riscatto di polizza palesemente
svantaggioso, senza addurre valide
motivazioni)
50
Indici di anomalia relativi al settore
assicurativo
Transazioni svolte da un cliente in nome o in
favore di terzi quando non vi siano tra gli
stessi rapporti di alcun genere (es.:
polizze vita stipulata con beneficiario
persona assolutamente estranea
all’attività e all’ambito familiare del
sottoscrittore)
51
Indici di anomalia relativi al settore
assicurativo
Operazioni svolte da terzi a favore o per
conto di un cliente e non giustificate in
modo plausibile (es.: sottoscrizione di
polizza fideiussoria prestata da
soggetto non conosciuto dal
beneficiario)
52
Indici di anomalia relativi al settore
assicurativo
Operazioni per le quali sono fornite
indicazioni inesatte o incomplete con
l’intento di occultare elementi essenziali
riguardanti soprattutto i soggetti interessati
dalla transazione(es.: fornitura di
informazioni anagrafiche poi rivelatesi
non veritiere)
53
Indici di anomalia relativi al settore
assicurativo
Operazioni svolte dal cliente con controparti
ubicate in paesi centro di attività illecite
(traffico stupefacenti, contrabbando e
altro)e non in linea con l’attività svolta dal
cliente(es.: richiesta di polizze a favore
di soggetti residenti in centri off-shore)
54
Indici di anomalia relativi al settore
assicurativo
Cointestazioni, o variazione delle
intestazioni senza plausibile giustificazione
di polizze assicurative (es.:
cointestazioni o cambi di contraenza di
polizze non giustificabili)
55
Indici di anomalia relativi al settore
assicurativo
Stipula di diverse polizze di assicurazione il cui
pagamento dei premi viene effettuato mediante assegni
bancari con molteplici girate
Stipula di polizza assicurativa sulla vita con beneficiario
uguale al portatore della polizza
Nomina di un numero diverso di beneficiari delle polizze
(generando il frazionamento dell’importo da liquidare in
più tranche) non giustificato dal rapporto tra i beneficiari
ed il cliente
56
Indici di anomalia relativi al settore
assicurativo
Liquidazione in in un arco temporale ristretto di
polizze sottoscritte da clienti diversi ma aventi un
unico beneficiario
Cospicue e/o contemporanee richieste di
prestito o di riscatto relative a polizze
assicurative ovvero richieste frequenti di riscatti
parziali (su polizze a premio unico di rilevante
importo) soprattutto se comportanti condizioni
non convenienti per il cliente
57
Indici di anomalia relativi al settore
assicurativo
Stipula di contratto di capitalizzazione
mediante consegna da parte del cliente di
titoli o altri beni il cui possesso non appare
giustificato dalla capacità economica o
non in linea con l’attività svolta dal
contraente.
58
Segnalazione di operazione sospetta
GIANOS è una soluzione “di sistema” che ha l’obiettivo di dotare
le banche di un prodotto standard,atto ad individuare i
comportamenti inusuali della clientela e quindi contribuire alla
corretta applicazione del complesso normativo in materia di
segnalazione di operazioni sospette.
La
procedura consente l’individuazione automatica dei
comportamenti operativi “atipici” o “inattesi” assunti da parte
della clientela (tali nominativi vengono definiti “soggetti
inattesi”).
Tali informazioni vengono analizzate in base agli indici di
anomalia evidenziati nel “Decalogo Bankit”.
GIANOS è comunque uno strumento di mero supporto all’analisi
e non “deresponsabilizza” gli addetti dall’assumere tutti i
comportamenti opportuni per vigilare ed operare ai fini della
corretta attuazione del complesso normativo in materia di
antiriciclaggio.
59
Segnalazione di operazione sospetta
Attualmente è operativo il Gianos Inattesi che rileva le
operazioni inusuali da valutare ai fini di eventuali
segnalazione ex art. 41. alla luce della normativa ora in
vigore sono in corso di definizione finale le seguenti
ulteriori procedure:
Gianos GPR che effettuerà la profilazione di rischio su
tutta la clientela, sia in fase iniziale di acquisizione che
periodicamente quale monitoraggio del rischio.
Gianos 3D che automatizzerà l’attuale processo cartaceo
di proposta per la segnalazione di operazione sospette al
delegato Antiriciclaggio di Gruppo al quale compete la
decisione finale dell’inoltro della segnalazione all’UIF.
60
Segnalazione di operazione sospetta
Si sottolinea l’inderogabilità del rispetto degli obblighi formali
stabiliti dalle norme relative all’identificazione, registrazione,
adeguata/rafforzata verifica le cui violazioni determinano le
sanzioni anzidette.
Per quanto riguarda le eventuali operazioni anomale,
evidenziate dall’applicativo Gianos, è importante che le
motivazioni addotte in merito alla segnalazione o meno siano
adeguatamente
approfondite,
con
eventuali
riscontri
documentali e comunque coerenti con il profilo del cliente, in
quanto in caso di contestazione la fondatezza delle stesse può
comportare la riduzione o l’esenzione dalla sanzione
amministrativa pecuniaria.
61
Segnalazione di operazione sospetta
Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile
prima di eseguire l’operazione, appena il soggetto tenuto
alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di
sospetto.
I soggetti tenuti all’obbligo di segnalazione si astengono dal
compiere l’operazione finché non hanno effettuato la
segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile
tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le
indagini.
62
Segnalazione di operazione sospetta
Il responsabile cui compete l’amministrazione e la
gestione concreta dei rapporti con la clientela ha l’obbligo
di segnalare senza ritardo al Responsabile Antiriciclaggio
le operazioni sospette.
Quest’ultimo esamina le segnalazioni pervenutegli e,
qualora le ritenga fondate tenendo conto dell’insieme degli
elementi a sua disposizione, anche desumibili dall’archivio
unico informatico, le trasmette alla UIF prive del
nominativo del segnalante.
63
Segnalazione di operazione sospetta
L’Unita di Informazione Finanziaria (UIF), cioè la struttura
nazionale (che ha sostituito l’Ufficio Italiano Cambi)
incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere - ai
medesimi - di analizzare e di comunicare alle autorità
competenti le informazioni che riguardano ipotesi di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo :
1. effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni;
2. può acquisire ulteriori dati ed informazioni presso altri
intermediari abilitati;
3. trasmette le segnalazioni all’Autorità Giudiziaria.
64
Segnalazione di operazione sospetta
Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono
violazione degli obblighi di segretezza, del segreto
professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di
informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in
essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non
comportano responsabilità di alcun tipo.
65
Segnalazione di operazione sospetta
Confermando
l’impostazione passata, si ribadisce che per
assicurare l’adempimento dell’obbligo di segnalazione delle
operazioni sospette occorre garantire l’anonimato del
segnalante, a tutela dell’immagine dell’intermediario e di
possibili effetti ritorsivi sul personale.
Tale anonimato è rispettato anche in caso di denuncia o di
rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di
procedura penale.
L’identità
delle persone fisiche può essere rivelata solo
quando l’autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga
indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si
procede.
66
Segnalazione di operazione sospetta
Gli
enti e le persone soggette alla normativa, nonché i loro
amministratori e dipendenti non possono comunicare al cliente
interessato o a terzi che sono state trasmesse informazioni in
applicazione all’obbligo di segnalazione o che è in corso o può
essere svolta un’inchiesta in materia di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.
Tale divieto non comprende la comunicazione effettuata ai
fini
di
accertamento
investigativo
né
le
eventuali
comunicazioni rilasciate alle Autorità di Vigilanza in sede
ispettiva e gli altri casi di comunicazione previsti dalla legge.
Il divieto non impedisce altresì la comunicazione tra gli
intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo
anche se situati in Paesi terzi, a condizione che applichino
misure equivalenti a quelle previste dal Decreto.
67
Sanzioni
Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di
operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo
dell'operazione non segnalata.
Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto
di comunicare le operazioni sospette a soggetti diversi da
quelli previsti è punita con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno o
l'ammenda da 5.164,57 a 51.645,68 euro.
68
Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al
portatore
modalità di trasferimento del denaro contante e degli altri
titoli al portatore (libretti bancari o postali al portatore,
certificati di deposito al portatore, ecc. )
importo massimo del saldo dei libretti di risparmio al
portatore
modalità di emissione di vaglia e di assegni postali,
bancari e circolari (unitariamente considerati)
69
Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al
portatore
E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di
deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore
in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra
soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche
frazionata, è complessivamente pari o superiore a € 12.500
( dal 25 giugno 2008 )
Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di
intermediari abilitati, ovvero banche, istituti di moneta
elettronica e Poste italiane S.p.A.
Sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dello
importo a carico della banca che non provveda entro 30
giorni alla comunicazione al MEF della suddetta violazione
di cui abbia notizia.
70
Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al
portatore
Alla Banca, nella sua qualità di intermediario abilitato,
può essere richiesto di certificare il trasferimento, tra
soggetti anche non clienti, di contanti, di libretti di
deposito o di titoli al portatore per importi pari o superiori
a € 12.500.
In tale caso di norma si provvede a:
- identificare i soggetti interessati,
- effettuare le registrazioni in AUI utilizzando le procedure
disponibili,
- rilasciare specifica certificazione ed attestato della
operazione.
71
Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al
portatore
La banca è tenuta a dare comunicazione al MEF dell’avvenuta
estinzione di un certificato di deposito al portatore,
eccedente l’importo di Euro 12.500, da parte di un soggetto
diverso da quello che ne aveva richiesto l’emissione, qualora,
in mancanza di idonea attestazione esibita dall’esecutore
materiale dell’operazione, possa presumere una violazione
del disposto dell’ art. 49, primo comma.
Per idonea attestazione il Ministero del Tesoro dal giugno
2003 ha precisato che si deve intendere la dichiarazione
rilasciata dallo intermediario abilitato presso il quale è
avvenuto il precedente trasferimento o una apposita delega
all'incasso rilasciata dall'originario sottoscrittore o dal
legittimo titolare.
72
Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al
portatore
Si possono presentare due casi:
1) esistenza di delega all’estinzione del titolo: in questo caso, va
richiesta la sottoscrizione del portatore sul titolo preceduta dalla
dicitura “in nome e per conto di …………. (nome dell’originario
sottoscrittore)”;
2)in mancanza di delega, se ne deve presumere l’avvenuto
trasferimento e, quindi, si dovrà:
a)richiedere copia della
attestazione dell’avvenuto trasferimento del titolo tramite altro
intermediario abilitato; b)in mancanza dell’attestazione,
richiedere la presenza allo sportello di entrambi i soggetti per
procedere alle registrazioni del trasferimento del titolo e alla
compilazione della relativa attestazione
Qualora il portatore non aderisca alle predette soluzioni,e non
si rientri in una ipotesi di trasferimento mortis causa (come da
apposita documentazione prodotta), la banca dovrà effettuare
al MEF la segnalazione di operazione irregolare.
73
Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al
portatore
L’obbligo di segnalazione ricade sulla banca emittente, in
quanto unica in grado di effettuare le necessarie verifiche.
Pertanto è indispensabile aggiornare le evidenze interne ogni
qualvolta la titolarità del certificato risulti modificata ( ad
esempio, per trasferimento avvenuto presso la banca o per
informazione ricavata da idonea attestazione)
Sicché, in caso di certificati “estinti” presso altri intermediari
occorre procedere alla verifica della coincidenza tra il
soggetto comunicato dall’altro intermediario ed il soggetto
(ultimo titolare) indicato nella nostra procedura
74
Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al
portatore
La comunicazione al MEF non si effettua:
-quando il certificato presentato ad estinzione è oggetto di
compravendita nell’ambito del mercato secondario,
-in caso di estinzione del certificato da parte di chi risulta
cointestatario,
-in caso di estinzione del certificato da parte del coniuge
dell’intestatario, se i coniugi versano in regime di
comunione dei beni
Si ritiene che la comunicazione vada comunque effettuata in
caso di estinzione del certificato da parte del donatario,
allegando l’eventuale atto notarile comprovante la
donazione
75
Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al
portatore
Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore
non può essere pari o superiore a 12.500 euro (dal 25
giugno 2008)
I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo
pari o superiore a 12.500 euro, esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore
ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non
eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009.
In caso di trasferimento di libretti di deposito, il cedente
deve comunicare – entro trenta giorni dallo stesso - alla
banca i dati identificativi del cessionario e la data del
trasferimento.
76
Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al
portatore
Per i libretti di deposito al portatore emessi ante 30 aprile
2008 e presentati per l’incasso a decorrere da tale data se il
cessionario
rilascia
autocertificazione
relativa
al
trasferimento (data e nome del cedente) non c’è infrazione
né obbligo di procedere alla comunicazione al MEF
In assenza dell’autocertificazione del cessionario, deve
pervenire, da parte del cedente, nei 30 giorni successivi alla
presentazione del libretto per l’incasso, la dichiarazione di
avvenuta cessione del libretto. In mancanza di tale
dichiarazione banche e Poste Italiane s.p.a, effettuano la
comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze.
77
Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al
portatore
Sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30% del saldo
del libretto a carico della banca che negozia o estingue i
libretti e che non provvede entro trenta giorni alla
comunicazione al MEF delle violazioni alle illustrate
disposizioni.
Sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 20% del saldo
del libretto a carico dei clienti che non procedono alla
regolarizzazione entro la data prescritta o non provvedono
a comunicare il trasferimento del libretto.
78
Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al
portatore
I moduli di assegni bancari (e postali ) sono rilasciati muniti
della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere,
per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali
in forma libera.
Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi
con l’indicazione del nome o della ragione sociale del
beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di
importo inferiore a 12.500 euro può essere richiesto, per
iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
Per ciascun modulo di assegno bancario (o postale) richiesto
in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia
postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal
richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50
euro.
79
Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al
portatore
I moduli degli assegni bancari (e postali) sono emessi per
default con la clausola di non trasferibilità a meno di una
specifica richiesta scritta da parte del cliente di carnet di
assegni in forma libera
Clausola di non trasferibilità obbligatoria
per assegni di importo pari o superiore ai
limiti previsti dalla vigente normativa
Indicazioni su
assegno in
forma libera
Imposta di bollo di cui al d.lgs. n.231/2007
assolta in modo virtuale (Autorizzazione n…
del …. )
80
Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al
portatore
Gi assegni circolari ( i vaglia postali ed i vaglia cambiari) di
importo sino a euro 12.499,99 possono essere emessi in
forma libera dietro specifica espressa richiesta del cliente
Indicazioni su
assegno
circolare in
forma libera
Imposta di bollo di cui al d.lgs. n.231/2007
assolta in modo virtuale
81
Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al
portatore
Provvedimento
della Agenzia
delle entrate del
28.4.2008
Entro 30 giorni dalla richiesta della
Agenzia delle entrate e della
Guardia di finanza, la banca dovrà
comunicare tramite posta
elettronica certificata i dati
identificativi ed il codice fiscale di
coloro ai quali siano stati rilasciati
carnet di assegni bancari o postali
in forma libera o che abbiano
richiesto assegni circolari, vaglia
postali cambiari in forma libera
nonché di coloro che li abbiano
presentato allo incasso
82
Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al
portatore
In sede di negoziazione/estinzione dei titoli:
Controllo della presenza
della clausola “non
trasferibile” e della
indicazione del
beneficiario su tutti gli
assegni pari o superiori
a 12.500 euro emessi
dal 25 giugno 2008
(compreso)
In assenza di tali requisiti, la
banca deve effettuare entro
trenta giorni la comunicazione
dell’infrazione al MEF
Ciò fermo restando la validità
del titolo che può essere
negoziato o estinto in assenza
di ragioni ostative di altro
genere
83
Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al
portatore
Gli assegni bancari o postali emessi all'ordine del traente
(con intestazione a me medesimo o a me stesso o dizione
equivalente) possono essere girati unicamente dal traente
stesso per l'incasso a una banca o a Poste italiane SpA
Tali assegni possono essere emessi liberi senza limiti di
importo
In caso di assegno emesso all’ordine del traente e girato ad
altro soggetto, la banca può pagare o negoziare il titolo in
assenza di ragioni ostative di altro genere, ma deve
effettuare entro 30 giorni la segnalazione della infrazione al
MEF
84
Segnalazioni delle infrazioni
Con la Circolare n. 80414 del 1° agosto il MEF ha aggiornato,
in relazione alle disposizioni di cui all'art.49 del d.lgs. 231/07,
quanto previsto nella Circolare 46213 del 3 maggio 2006
redatta in costanza delle vecchie disposizioni antiriciclaggio.
Le segnalazioni dovranno pervenire rispettivamente al Dipartimento
del Tesoro - Direzione valutaria antiriciclaggio e antiusura - o alle
Direzioni territoriali sulla base della tipologia di infrazione ed entità
della violazione: di norma, tutte le violazioni sono di competenza
della Direzione antiriciclaggio, mentre fanno eccezione le violazioni
di cui all'art. 49 le quali devono essere comunicate alla Direzione
antiriciclaggio solo se di importo superiore a 250 mila euro.
Ai fini della determinazione della competenza, nell'ipotesi di più
violazioni segnalate con unico atto, non dovrà effettuarsi il cumulo
degli importi delle violazioni.
Il criterio generale per determinare la competenza territoriale è
quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.
85
Responsabilità amministrativa dell’ente e
antiriciclaggio
In materia di responsabilità degli enti per gli illeciti
amministrativi dipendenti da reato, il decreto di
recepimento della terza direttiva prevede l’inserimento
tra i reati previsti quelli connessi al riciclaggio di denaro.
L’art. 63 del Decreto prevede che: “nel decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l’articolo 25septies è inserito l’articolo 25-octies (Ricettazione,
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita)
86
Responsabilità amministrativa dell’ente e
antiriciclaggio
L’inserimento del reato di riciclaggio tra quelli previsti nel
D.Lgs
231/01
consente
all’ente
l’esimente
dalla
responsabilità dello stesso se in grado di provare:
- che ha preventivamente adottato ed efficacemente
attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che ha affidato ad un proprio organismo - dotato di
autonomi poteri di iniziativa e di controllo - il compito di
vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli e di
curarne il loro aggiornamento;
- la violazione fraudolenta dei Modelli da parte degli autori
del reato;
- la diligenza dell’organismo di vigilanza e dei soggetti
incaricati della gestione e del controllo.
87
Vigilanza e controlli
Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da
leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di
sorveglianza, il comitato di controllo di gestione,
l’organismo di vigilanza (ex DLgs 231/01) e tutti i
soggetti incaricati del controllo di gestione comunque
denominati vigilano sull’osservanza delle norme in
materia di antiriciclaggio.
Le Autorità di Vigilanza di settore nell’ambito delle
rispettive competenze verificano l’adeguatezza degli
assetti organizzativi. e procedurali e il rispetto degli
obblighi previsti dal decreto in commento.
La UIF verifica il rispetto delle disposizioni in tema di
prevenzione e contrasto del riciclaggio o del
finanziamento del terrorismo con riguardo alle
segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa
segnalazione di operazione sospetta. A tal fine può
chiedere la collaborazione del Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di Finanza.
88
Scarica

L`evoluzione della normativa antiriciclaggio